DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Allegato C
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA
SCHEMA DI CONTRATTO
Per l’affidamento del servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma con sede in Via Pier della Francesca nr. 3-00196
Cig. ZBF3744806
TRA
la Dott.ssa Xxxx Xxxxx Di Paolo, Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza per conto della Scuola Superiore di Polizia P.I. 97028870588, sita a Roma in via Pier della Francesca, 3 nella sua qualità di Direttore delle suddetta Scuola.
Posta Elettronica Certificata: xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx
E
il/la Sig./Sig.ra……………………….- nella sua qualità di legale rappresentante della Soc. …………………………….., in nome e per conto della Società con sede legale in……………………………, il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato di Roma n. REA: ………….– C.F. e P.I. ………………...
Posta Elettronica Certificata: ……………………………………
PREMESSO CHE
con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico;
oggetto dell’attività istituzionale del Fondo di Assistenza è il perseguimento dell’assistenza sociale diretta ed indiretta a favore del personale della Polizia di Stato secondo le modalità indicate nella legge istitutiva e nello Statuto vigente;
il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato è inoltre disciplinato da uno statuto, emanato ai sensi dell’art. 4 della citata legge istitutiva, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con il Decreto del Presidente della repubblica n. 923 del 9 maggio 1968 ed è sottoposto, inoltre, alla vigilanza del Ministero dell’Interno ed al controllo contabile della Corte dei Conti, ai sensi della legge 259/58 e del DPR n. 1361/61;
con il D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 “Regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato a norma dell’articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133” il Fondo di
Assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza assume la denominazione di: «Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato»;
con il D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 “Regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato a norma dell’articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133” il Fondo di Assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza assume la denominazione di: «Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato»;
il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, recante “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1974 n. 70” prevede la vigilanza del Ministro dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze sul bilancio dei Fondi di Assistenza;
la legge 21 marzo 1958 n. 259, recante “Partecipazione della Corte dei Conti al controllo della gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”, sottopone al controllo contabile alla Corte dei Conti gli atti del Fondi di assistenza;
il Fondo di Assistenza ancorché non proprietario degli immobili, delle aree e degli spazi nei quali viene erogato il servizio oggetto del presente contratto, ne ha piena autonomia gestionale in virtù delle leggi sopra richiamate e della Convenzione stipulata il 7 maggio 2000 tra il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ed il Fondo, in cui si prevede espressamente che “l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza pone a disposizione dell’Ente, con effetto immediato ed a titolo assolutamente gratuito, adeguati locali dove svolgere le attività di cui all’art. 79 del D.P.R. 782/85, unitamente ai beni relativi necessari per un corretto e puntuale svolgimento delle funzioni” e ancora “piena ed integrale autonomia gestionale viene riconosciuta al Fondo per le attività ricreative descritte nell’art. 79 del D.P.R. 782/85”;
i locali nei quali si svolge il servizio appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato ed ai sensi del D.P.R. 296/05 sono gestiti dall’agenzia del Demanio, con cui l’aggiudicatario sarà tenuto a sottoscrivere un contratto di locazione/concessione d’uso, la cui inesatta esecuzione comporterà per l’Amministrazione aggiudicatrice il recesso immediato dal presente contratto;
nei confronti dell’Agenzia del Demanio, corre l’obbligo da parte del gestore del servizio, della corresponsione del canone di concessione con la clausola secondo cui l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la concessione di suolo demaniale ai soggetti che versino in situazione di occupazione senza titolo e di morosità nei confronti dello Stato;
l’accesso al servizio è riservato esclusivamente agli appartenenti della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza, agli appartenenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso il Dipartimento della P.S., nonché agli avventori che, per ragioni di Ufficio, dovessero essere presenti;
la Scuola Superiore, dopo aver pubblicato avviso esplorativo sul sito della Polizia di Stato in data 25 luglio 2022 ha proceduto ad esperire la procedura negoziata, previa manifestazione d’interesse e successiva ricerca di mercato;
entro il termine stabilito sono pervenute n. manifestazioni di interesse da parte delle ditte ____________________________spa che sono state invitate tramite apposite lettere inviate in data ………………..;
che dall’esito della procedura di gara, la Commissione giudicatrice nella seduta del ____________ è venuta nella determinazione di valutare quale migliore offerta quella presentata dalla Società _______________, con sede legale in _________ via _________________ al prezzo di €. _____________ esente I.V.A. (Allegato 1 e parte integrante del presente contratto) come da decreto di aggiudicazione definitiva di questa Scuola Superiore di Polizia in data _________________, a seguito del controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale.
VERIFICATA
l’esistenza della cauzione definitiva, nella forma della garanzia fideiussoria n. _____________- in data ___________- della _________________________________-” con sede legale in Via _____________________- città______________, di €. ____________- predisposta secondo le modalità previste dagli artt. 93 e 103 del Codice dei contratti, a tutela degli impegni assunti con il presente contratto e della corretta esecuzione del servizio.
la certificazione di regolarità contributiva in capo all’esecutore;
l’esistenza del Documento Unico dei valutazione Rischi da Interferenze sottoscritto dalle parti;
la sottoscrizione del “Patto di integrità” per i contratti pubblici dell’Amministrazione di cui al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.831 del 3 agosto 2016.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Definizione dei contraenti)
la Scuola è indicata con le parole “Amministrazione”, rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore e si avvale dell’Assistente Amministrativo LA MAGNA Xxxxxxxx quale Direttore dell’esecuzione del contratto;
il contraente “___________________”, è indicato con la parola “Impresa”.
Articolo 2
(Norme regolatrici dell’appalto)
L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:
dal presente contratto e dal Capitolato Tecnico e relativi allegati, che le parti, in possesso di copia dei predetti, dichiarano di ben conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegati e custoditi agli atti del committente, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto;
dalla Legge e dal Regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, X.X. 00 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni);
dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 e dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi ed in particolare da quelle di cui al decreto legislativo n.50/2016;
dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati;
dalle leggi regionali e comunali, in quanto applicabili;
dalla legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), per quanto concerne l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (articolo 1, commi 209-214);
dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e succ. modifiche e integrazioni - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136;
dal D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato a norma dell’articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Le premesse di cui sopra e i documenti richiamati, la documentazione presentata dall’Impresa ai fini della partecipazione alla procedura, ivi compresa l’offerta economica, e alla stipula sono conservati agli atti di questo Ufficio e, anche se non materialmente allegati al presente Atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
L’Impresa contraente dichiara, altresì, di conoscere e accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti, che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell’art. 99 del R.D. 827/1924 - Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato.
Articolo 3
(Oggetto del contratto e luogo della prestazione)
Forma oggetto del presente contratto il servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma con sede in Xxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx. 0 XXX - 00000; consistente negli adempimenti indicati dal presente contratto e dal “Capitolato Tecnico” e relativi annessi.
La struttura in cui si svolge il servizio ha un’accessibilità limitata, cioè non rivolta ad un pubblico indifferenziato, ma è riservata agli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio e in quiescenza e agli appartenenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso il Dipartimento della P.S..
Articolo 4
(Notifiche e comunicazioni)
Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata o a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto riguarda la Scuola che l’Impresa e, di detta consegna, deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell’avvenuta notificazione.
La PEC della Scuola è: xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx;
La PEC dell’Impresa è: ___________@______ tel.___________
Articolo 5
(Durata del contratto/Esecuzione anticipata del servizio)
L’appalto ha la durata di anni mesi 36 (trentasei) e decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto. In caso di esecuzione anticipata per necessità della Stazione Appaltante, il termine decorre dalla data di effettivo avviamento del servizio.
Alla scadenza dell’appalto l’Impresa sarà tenuta, a richiesta dell’Ufficio/Stazione Appaltante, alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni in esso stabilite, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di gara per la scelta del nuovo contraente e fino all’effettivo subentro di altro operatore economico. È, comunque, espressamente vietato il rinnovo tacito del contratto.
Articolo 6
(Valore contrattuale, modalità di riscossione degli introiti, pagamento della quota da corrispondere al Fondo di assistenza e degli oneri a carico dell’Impresa, versamento del corrispettivo all’Impresa)
Il corrispettivo complessivo dovuto dall’Impresa al Fondo Assistenza per le prestazioni contrattuali, è pari ad Euro _______________, in ragione del prezzo indicato nell'Offerta Economica, di cui in premessa (Allegato A3). I versamenti saranno suddivisi in rate mensili di € __________da versare entro il 5 di ogni mese, per il mese in corso. Qualora il servizio abbia a decorrere in un giorno non coincidente con il primo giorno del mese, l’importo sarà rapportato ai giorni di effettiva attività di quel mese; così anche, qualora la scadenza dell’appalto cadesse in un giorno non coincidente con l’ultimo giorno del mese, l’importo sarà rapportato ai giorni di effettiva attività di quel mese. Il pagamenti relativi a detti periodi dovranno avvenire entro gg. 7 dalla decorrenza e dalla scadenza dell’appalto.
Al fine dell’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/10, il numero CIG relativo ai servizi è il seguente: ZBF3744806 e le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario del Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato sono il Dirigente Delegato pro-tempore e il Segretario pro-tempore;
L’impresa dovrà corrispondere le suddette quote utilizzando l’IBAN XX00-X-00000-00000-000000000000 intestato al Fondo di Assistenza per il personale della P.S. attivo presso la B.P.M. S.p.A.. indicando la causale del versamento secondo il seguente schema: ESEMPIO
RM/GD/2022/3/DB437DOER
[LUOGO/SERVIZIO/ANNO/MESE/CIG]
Nel caso di un’eventuale proroga del contratto, il prezzo da versare al Fondo dovrà essere calcolato come segue: canone annuale diviso 365 giorni moltiplicato per i giorni effettivi di proroga.
L’Impresa, inoltre, deve essere in regola con la propria situazione previdenziale ed assicurativa, fornendo all’Amministrazione, per i pagamenti, i dati della Società per la richiesta del Documento Unico Regolarità contributiva (DURC) da parte dell’Ente o, ove già in possesso, il DURC in corso di validità.
Per il servizio oggetto dell’appalto, l’Impresa applicherà ai fruitori dei servizi i listini prezzi comprensivi di IVA indicati nell’allegato B1 del Capitolato tecnico, parte integrante del presente contratto.
Sono a totale carico dell’Impresa, per tutto il periodo contrattuale, le spese per i costi sostenuti per il consumo dell’energia elettrica e acqua come indicato nel disciplinare di gara all’art. 6 punto 2, il canone demaniale, ove dovuto, e comunque tutti gli oneri connessi allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento.
L’impresa dovrà provvedere al versamento degli importi relativi ai costi di gestione del servizio, dandone contezza alla Scuola Superiore tramite comunicazione all’incaricato dell’Ufficio Amministrazione e Documentazione; utilizzando l’IBAN XX00X0000000000000000000000 o in alternativa sul conto corrente nr. 871012 intestato alla tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma con l’indicazione delle seguenti causali:
Versamento in C.E.E.M.I. Capo 14° Capitolo 3560 – consumo energia elettrica periodo da --------------- a --------------- - servizio distributori automatici;
Versamento in C.E.E.M.I. Capo 14° Capitolo 3560 – consumo acqua periodo da --------------- a --------------- - servizio distributori automatici.
L’Impresa si impegna a trasmettere mensilmente copia di tutti i bonifici/quietanze relativi ai pagamenti dei canoni/consumi, nonché copia dei corrispettivi, all’Ufficio Amministrazione e Documentazione di questa Scuola Superiore di Polizia all’indirizzo mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, ed è tenuto a comunicare all’Amministrazione “gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (______Banca_iban_________)entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi” (art. 3 co. 7, l. 136/2010). (All. C2). L’inosservanza degli adempimenti previsti dalla predetta normativa comporta la nullità assoluta del contratto.
L’Impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla Scuola eventuali variazioni circa le modalità di accredito o le cadenze utilizzate per il pagamento; in caso di difetto di comunicazioni di tal genere, non potranno essere imputati all’Ente eventuali errori e/o ritardi nel pagamento disposto dall’Impresa in favore del Fondo di Assistenza.
Sulle somme dovute potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti all’Ufficio a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 7
(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; l’inosservanza degli adempimenti previsti dalla predetta normativa comporta la nullità assoluta del contratto.
Articolo 8
(Oneri a carico dell’Impresa)
Per il servizio oggetto dell’appalto, l’Impresa dovrà seguire i protocolli tecnici ed operativi indicati nel Capitolato tecnico allegato. L’Impresa provvederà a proprio carico, pertanto, a posizionare i macchinari previsti nel capitolato, ad acquistare i prodotti necessari e a mantenere in efficienza il servizio in questione.
Articolo 9
(Garanzia di esecuzione)
A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e a garanzia del pagamento delle utenze di cui al precedente art. 6, l’Impresa consegna polizza fideiussoria di €. ___________ n. _____________, in data ____________ emesso dalla _______________, pari al 10% dell’importo contrattuale, quantificato in € ____________ (_________________________/__), riferito ad anni ___(_), (eventualmente ridotto del 50% ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice dei Contratti).
Tale garanzia rimarrà vincolata nell’ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa la Scuola operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò avvenga entro il termine di quindici (15) giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dalla Scuola, sorgerà per questo ultimo la facoltà di risolvere il contratto, affidando l’appalto ad altra ditta in danno della contraente.
La polizza fideiussoria è presentata corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia. L’Istituto bancario o assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso l’IBAN XX00-X-00000-00000-000000000000 intestato al Fondo di Assistenza per il personale della P.S. attivo presso la B.P.M. S.p.A. o altro Istituto indicato dal Fondo di Assistenza durante l’esecuzione del contratto.
Articolo 10
(Canone demaniale e altri oneri)
Nel caso in cui sia previsto il canone demaniale a carico della Ditta concessionaria, dovrà sottoscriversi apposito contratto di locazione/concessione, accordo finalizzato al pagamento dell’occupazione di suolo pubblico, ai sensi del DPR 296/05 e dell’art. 7 del DPr 367/98 e successiva circolare esplicativa nr. 89 UDC, datata 28/12/1998, del Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio – Direzione Centrale del Demanio.
L’accordo stipulato con la predetta Agenzia dovrà tenere conto della durata del presente contratto, inserendo apposita clausola di rinuncia alla concessione demaniale in caso di conclusione del rapporto principale siglato con l’Amministrazione.
Il mancato pagamento dei canoni demaniali, stante la necessaria interdipendenza tra i negozi stipulati, comporterà l’automatica facoltà di recesso da parte dell’Amministrazione concessionaria del suolo pubblico e di quella firmataria del presente contratto, oltre a configurare le ipotesi di danno erariale.
L’impresa dovrà acquisire dall’Amministrazione e dall’Agenzia del Demanio le autorizzazioni necessarie in caso di lavori o migliorie che volesse apportare ai locali.
Tutti gli oneri a carico della Ditta saranno a carico della stessa fino all’effettiva riconsegna degli spazi dati in uso, a seguito di verbale di riconsegna redatto e sottoscritto dal Direttore di esecuzione e Responsabile della Ditta.
Articolo 11
(Verbale di avvio di esecuzione e di stato d’uso dei locali, degli impianti, attrezzature e materiali della Scuola – Vestiario e dotazioni per il personale)
Al momento dell’inizio dell’attività dovrà essere redatto un “Verbale di avvio di esecuzione” in duplice copia, firmato dai Direttori dell’esecuzione e dall’Impresa, nel quale verranno indicate le aree e gli immobili, sia interni che esterni, in cui dovrà essere svolta l’attività con la descrizione dello stato dei luoghi, anche mediante documentazione fotografica. Verranno indicate le attrezzature, i mezzi e gli strumenti che potrebbero essere messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, dando atto del relativo stato d’uso.
Nel medesimo verbale dovranno essere indicati gli strumenti e i mezzi impiegati dall’Impresa durante l’esecuzione. La Stazione Appaltante ha la facoltà, in qualunque momento, di procedere a verifiche dello stato di conservazione e funzionalità dell’attrezzatura messa a disposizione. L’Impresa deve provvedere alla riparazione e al reintegro delle attrezzature di cui al comma precedente qualora oggetto di danneggiamento e deterioramento, salvo che si tratti di eventi imputabili alla vetustà ed all’eccessivo utilizzo nel tempo delle attrezzature in questione.
Il verbale di avvio dell’esecuzione dovrà essere restituito al termine del periodo contrattuale, così come al momento consegnato.
L’Impresa è tenuta ad usare le aree, i locali e le attrezzature, per la destinazione d’uso fissata, con ordinaria diligenza. Le possibili modifiche o migliorie apportate si intendono acquisite dalla Stazione Appaltante, fermo restando il diritto per quest’ultima di chiedere il ripristino nello stato originario. Analogo verbale di riconsegna dovrà essere redatto al termine, a qualunque titolo, del rapporto contrattuale, con il rilascio dei locali liberi dalle attrezzature dell’Impresa.
Per la disciplina degli aspetti relativi all’utilizzazione delle attrezzature, del vestiario e dotazioni per il personale a cura dell’Impresa, e dei materiali di proprietà dell’Ufficio, nonché al relativo rilascio ed inventario, le parti fanno rinvio a quanto previsto nel presente contratto e nei Capitolati tecnici.
Analogo verbale dovrà essere redatto al termine di ogni anno di gestione, dando atto nello stesso delle attività di chiusura e conservazione delle aree, locali e attrezzature date in uso, corredate di documentazione fotografica. Il verbale dovrà riportare, altresì, eventuali reintegri di attrezzature danneggiate o attività di ripristino effettuate dall’impresa sui locali e aree date in uso.
Articolo 12
(Verifica di conformità)
Ai sensi dell’art. 102, comma, 2 del decreto legislativo n. 50/2016, il contratto è soggetto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
A tal fine, il Fondo di Assistenza controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ai Direttori dell’esecuzione del contratto di cui al successivo art. 13.
Articolo 13
(Direttori dell’esecuzione del contratto)
In applicazione all’art. 101 del decreto legislativo n. 50/2016, la Scuola nomina quale Direttore dell’esecuzione del contratto è l’Assistente Amministrativo dell’Amministrazione Civile dell’Interno Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Il Direttore dell’Esecuzione vigila sull’osservanza delle condizioni previste dal contratto, dal Capitolato tecnico, dalle leggi e dai regolamenti e prospetta al Rappresentante dell’Impresa l’eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio. Ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.
Qualora il titolare della Stazione Appaltante ovvero il Direttore dell’esecuzione rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione all’Impresa, la quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Le carenze rilevate dal Direttore dell’esecuzione dovranno essere tempestivamente segnalate al titolare della Stazione Appaltante per gli eventuali provvedimenti da adottare nei confronti dell’Impresa.
In caso di inadempimento di quanto richiesto la Stazione Appaltante si riserva il diritto di applicare le sanzioni previste dal presente contratto.
A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alle specifiche del servizio.
Il Direttore dell’esecuzione curerà la redazione della documentazione contabile prevista nel presente atto e la redazione del verbale di avvio di esecuzione e di quello previsto al termine di ogni anno di gestione.
Il Direttore dell’esecuzione vigilerà, inoltre, sul rispetto da parte dell’Impresa di ogni norma relativa all’accesso e allo stazionamento presso gli Uffici della P.S. e di ogni altra disposizione emanata per il corretto svolgimento dei servizi di cui al presente atto.
Articolo 14
(Personale impiegato)
L’Impresa si impegna ad impiegare personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche appropriate alle esigenze in conformità a quanto riportato nell’offerta tecnica sulle qualifiche professionali e sulle esperienze lavorative pregresse documentate.
Articolo 15
(Tutela contro azione di terzi)
L’impresa assume ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Per l’assolvimento di tale obbligo risarcitorio, l’impresa è munita di appropriata polizza assicurativa di cui in premessa, a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i danni derivanti all’Ufficio in conseguenza dell’espletamento del servizio ed in ragione della peculiarità delle attrezzature e delle aree dove lo stesso viene svolto. L’esistenza di tale polizza non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
L’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro la Stazione Appaltante, questa potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere all’incameramento della polizza fideiussoria, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell’autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell’azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.
Se l’azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell’appalto, l’Ufficio potrà rivalersi sull’impresa in qualunque tempo, assumendo l’impresa stessa tutte le conseguenze della lite.
Articolo 16
(Cessione del contratto e/o dei crediti)
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ovvero ogni atto contrario è nullo.
È, altresì, fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all’incasso. Per la forma e le modalità delle trasformazioni soggettive del titolare del contratto e delle cessioni si rinvia per l’intera disciplina al codice civile.
In ogni caso tali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente e comunque non oltre 15 gg. dalla variazione alla Stazione Appaltante per le verifiche obbligatorie sulla sussistenza dei requisiti soggettivi, professionali e tecnici del nuovo assetto societario, e la successiva approvazione.
In caso di inosservanza di tale obbligo la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Impresa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 17
(Esecuzione in danno)
Qualora l’Impresa non dia corso, anche parzialmente, alle prestazioni del presente Contratto o in caso di ritardo nell’adempimento, di rifiuto ad adempiere ovvero qualora non vengano raggiunti gli obiettivi richiesti e salvo il diritto alla risoluzione del contratto ed all’addebito delle penali previste contrattualmente, l’Ufficio avrà facoltà di fissare un termine perentorio per ottenere l’adempimento.
Il suddetto termine decorrerà dal momento in cui l’Impresa riceverà la comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante della fissazione dello stesso. Decorso inutilmente detto termine per l’adempimento, la Stazione Appaltante avrà il diritto di provvedere alla esecuzione direttamente o tramite terzi. Gli oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante saranno ad esclusivo carico dell’Impresa, che sarà altresì tenuta al risarcimento dei danni per inadempimento.
Articolo 18
(Forme di inadempimento)
L’Impresa è formalmente inadempiente quando:
a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente secondo le modalità di esecuzione del contratto e dei Capitolato tecnico, con particolare riferimento ad ogni attività richiesta non prestata o prestata con ritardo.
c) non adempia agli obblighi di cui ai precedenti art. 6 (Valore contrattuale, modalità di riscossione degli introiti e pagamento della quota da corrispondere al Fondo di Assistenza e degli oneri a carico dell’Impresa), e 13 (Requisiti del personale impiegato) ed all’Osservanza delle condizioni di lavoro di cui al Capitolati tecnici;
d) in caso di inadempimento delle proposte indicate nell’offerta tecnica;
e) non ottemperi a quanto previsto ai precedenti articoli 7 (Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari), 8 (Oneri a carico dell’Impresa) e 9 (Garanzia di esecuzione).
Articolo 19
(Procedimento di contestazione di inadempienze)
L’omissione, anche parziale, di una prestazione e/o in presenza di una inadempienza di cui al precedente art. 17, è contestata per iscritto, con le modalità di cui all’art. 4 (Notifiche e comunicazioni) ed in contraddittorio con l’Impresa dal Direttore dell’esecuzione che comunica alla Stazione Appaltante la violazione e la proposta di penali ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni. L’omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico l’Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l’Impresa stessa ne risponde a pieno titolo. Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio è contestato, per iscritto, con le modalità di cui all’art. 4 (Notifiche e comunicazioni), dal Direttore dell’esecuzione all’Impresa, e comunicato per conoscenza alla Stazione Appaltante, ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni, con le modalità di cui al comma precedente.
Articolo 20
(Sanzioni per le inadempienze e contestazione per danni)
L’omissione, anche parziale, del servizio comporta l’applicazione di penalità, determinate ai sensi del successivo articolo 22. La rilevazione in contraddittorio con la ditta di almeno 3 (tre) omissioni scritte nel corso del contratto, fa sorgere in favore della Stazione Appaltante il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.
L’espletamento del servizio secondo le modalità non regolari e/o soddisfacenti comporta l’applicazione delle penalità di cui al successivo art. 22. La contestazione di irregolarità rilevata per almeno 3 (tre) mesi nello stesso anno solare, fa sorgere in capo alla Stazione Appaltante il diritto di dichiarare risolto il contratto.
Le contestazioni per danni a locali ed attrezzature, nonché per xxxxxxxx e rotture devono essere formulate dalla Stazione Appaltante per iscritto, entro un mese dal relativo accertamento; l’impresa può contro dedurre entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione; effettuate le verifiche ed accertata la responsabilità del gestore, l’Amministrazione ne addebita l’importo, analogamente a quanto previsto per le penalità del contratto stesso, sempre che l’impresa non provveda alla riparazione o al reintegro.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto interessato comunica all’Ufficio la proposta di applicazione delle penali quantificate sulla base degli inadempimenti contestati.
Articolo 21
(Determinazione delle penalità)
Ai sensi dell’art. 113-bis del decreto legislativo. 50/2016, in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’Impresa è prevista una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
La Scuola si riserva, altresì, il diritto di applicare le penalità per ogni prestazione non eseguita o non eseguita conformemente al capitolato prestazionale e/o all’offerta tecnica, anche in modo parziale, che verranno addebitate all’impresa o escusse dalla cauzione prestata dall’Impresa, la quale, in quest’ultimo caso, deve ricostituirla nell’importo originario entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di reintegro secondo le modalità di cui agli artt. 4 (Notifiche e comunicazioni) e 9 (Garanzia di esecuzione).
Articolo 22
(Applicazione delle penalità)
L’importo delle penalità è stabilito dalla Stazione Appaltante sulla base delle segnalazioni del Direttore dell’esecuzione, con provvedimento da comunicare all’Impresa.
Qualora l’impresa non facesse fronte ai debiti derivanti dall’applicazione di penalità, o essendo la sua disponibilità insufficiente, l’ammontare delle penalità viene addebitato sulla polizza fideiussoria che dovrà essere immediatamente reintegrata per l’importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il limite della polizza di cui all’art. 9 del contratto. Le penalità sono notificate all’Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
Articolo 23
(Richieste di abbandono di penalità)
Qualora l’Impresa intenda chiedere l’abbandono di penalità applicate in dipendenza dell’esecuzione del contratto, deve presentare istanza alla Stazione Appaltante; tale istanza dovrà essere accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovarne le ragioni giustificative. Le richieste possono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale la Stazione Appaltante notifica all’Impresa la determinazione di applicare le penalità per le inadempienze rilevate, ovvero comunica l’avvenuta emissione del mandato di pagamento o del mandato a saldo, con l’applicazione di penali.
Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate alla Scuola.
La restituzione delle penalità disapplicate avviene contestualmente al primo mandato in acconto o a saldo da emettere a favore dell’Impresa o, con titolo separato, se si sia provveduto a tutti i pagamenti dovuti.
Articolo 24
(Recesso e Risoluzione del contratto)
La Scuola, previo avviso scritto, può recedere dal contratto:
in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
in caso di trasferimento in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso;
in caso di fallimento del contraente;
Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore.
Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante.
La Scuola può dichiarare risolto il contratto:
in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e la Scuola non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci;
dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva;
in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali;
in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito;
per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;
nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici.
In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni.
Con la risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità.
L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi.
L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.
All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell’Impresa.
L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto:
in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile;
nel caso in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo.
La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contratto.
Articolo 25
(Clausola risolutiva espressa)
Le parti convengono e stipulano la seguente clausola risolutiva espressa art. 1456 C.C.: “il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto nel caso in cui le prestazioni non vengono adempiute secondo le modalità previste dal Contratto e dal Capitolato tecnico”.
Le obbligazioni da eseguirsi a pena di risoluzione e poste a carico dell’Impresa, riguardano precisamente il pagamento dei corrispettivi di cui all’art. 6.
La presente clausola è da considerarsi come parte integrante del presente contratto.
Articolo 26
(Disposizioni antimafia - Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 92, del decreto legislativo n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i)
L’Impresa prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del legale rappresentante e degli altri componenti l’organo di amministrazione e/o di rappresentanza legale dell’Impresa non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né infine essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’Impresa, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, qualora durante l’esecuzione del contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1 la Stazione Appaltante risolverà il contratto stesso.
L’Impresa si impegna a presentare a richiesta del Direttore dell’esecuzione e, comunque, almeno una volta all'anno tutti i documenti necessari ad ottenere le necessarie informazioni prefettizie in ordine al rispetto della normativa antimafia, nonché a comunicare immediatamente all’Ente stesso, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni in materia:
- l'eventuale istruzione di procedimenti o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi dell’Impresa stessa, ovvero del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i, nonché degli eventuali ulteriori componenti il proprio organo di amministrazione;
- ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e negli organi di amministrazione;
Qualora l’Impresa non ottemperi agli obblighi di cui al presente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
In base a quanto previsto dall’art. 92 - sulla Risoluzione contrattuale - del decreto legislativo. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza della documentazione antimafia di cui all’art. 84 del Codice antimafia. Tuttavia l’acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall’art. 67 del Codice antimafia darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente atto negoziale.
Articolo 27
(Subappalto del servizio)
L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio. Il contratto non può essere oggetto di subappalto (anche parziale) a pena di nullità.
Per quanto non indicato al comma precedente si rinvia per l’intera disciplina agli articoli 105 e 106 del d.lgs. 50/2016.
Articolo 28
(Domicilio legale)
Agli effetti del presente contratto:
- la Scuola Superiore di Polizia elegge il proprio domicilio legale in Xxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx x.0 - XXX 00000 Xxxx (XX);
- l’Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede di _____________________, Via ____________________ n. ___ - Cap. _______.
ARTICOLO 29
(Spese contrattuali)
L’Impresa è tenuta al versamento delle spese di bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.
Il versamento deve essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del contratto. La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro 3 (tre) giorni, alla Scuola Superiore di Polizia.
Ove il versamento avvenga con ritardo, l’importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.
In caso di mancato versamento, la Scuola Superiore di Polizia ha facoltà di richiedere all’Impresa la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, ricorrendo, se del caso, alla polizza fideiussoria, versandone l’ammontare al competente capitolo di entrata.
Articolo 30
(Riservatezza)
è fatto divieto all’Impresa ed al personale dell’Impresa di divulgare i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsivoglia titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Scuola ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente.
Articolo 31
(Privacy)
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal “Regolamento generale sulla protezione dei dati” – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, cui si rinvia per l’intera disciplina, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per finalità gestionali connesse.
Ai sensi dell’art. 13 del citato d.lgs. n. 193/2003, i dati personali forniti dall’Impresa, saranno trattati ai fini del servizio richiesto, nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalla normativa di settore.
Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali non potranno essere altresì trattati per finalità commerciali e promozionali.
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, alla Scuola compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nell'offerta vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica delle capacità giuridiche, ai fini dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell’obbligazione contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1) dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla società saranno raccolti presso la Scuola per le citate finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.
Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali.
Titolare responsabile e incaricati del trattamento dei dati
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è la Scuola.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile unico del procedimento: Primo Dirigente della Polizia di Stato Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti assegnati all’Ufficio Amministrazione, Tel.00 000 00000/24796/24670.
Articolo 32
(Utilizzo dei marchi e dei loghi – pubblicazione)
Per le finalità connesse all’applicazione del presente atto negoziale l’Impresa autorizza l’utilizzo del proprio nome e marchio. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla Stessa.
All’Impresa è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio di servizio, il logo “Polizia di Stato” nonché lo stemma araldico, in quanto disciplinato dall’articolo 1, comma 195 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e del successivo Regolamento.
Non potranno essere altresì utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Articolo 33
(Controversie e Foro competente)
Per ogni eventuale controversia derivante dall’applicazione del presente contratto dovrà essere interessato il Foro competente di Roma.
Data, ______________
LA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA |
L’IMPRESA |
IL DIRETTORE
|
|
(Firmato Digitalmente ai sensi del C.A.D.)
Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile l’Impresa dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 25, 26 e 28, 30, 31, 32, 33 e 34.
Data, ____________
L’IMPRESA
IL R.U.P.
Originale firmato agli atti
17/17
Contratto d.a. 2022
cig: ZBF3744806