SAVERIO PANZICA
I CONTRATTI NEL TURISMO
XXXXXXX XXXXXXX
STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE APERTE AL PUBBLICO
IMPRESE DI INTERMEDIAZIONE TURISTICA AA.VV. TT.OO
I CONTRATTI TURISTICI ON LINE
STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE PRIVATE
DECRETO LEGISLATIVO 2/8/2007 n. 145
I contratti turistici sono accordi volontari , stipulati tra turisti e: agenzie di viaggio, compagnie aeree, strutture turistico-ricettive, non prevedono nella maggior parte dei casi una forma scritta, tranne che per i pacchetti turistici regolati dal decreto legislativo 179/2011 dall’articolo 32 al 51per cui, una volta conclusi, spesso non viene firmato alcun documento. I contratti turistici sono contratti a forma libera quindi possono essere stipulati anche a voce. In generale, un contratto si perfeziona quando chi ha fatto la proposta viene a
conoscenza dell‟accettazione dell‟altra parte (art. 1326 c.c.). L‟accettazione del cliente non conforme alla proposta equivale a nuovo proposta (art 1226 co. 6 c.c.);
STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
Nella maggioranza dei casi i contratti turistici non vengono espressamente regolati dalla legge per cui sono contratti atipici misti.
Per le trutture turistico ricettive aperte al pubblico si applica il codice civile Art. 1786C.C. Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.
Art. 40 L. 214/2011 (obbligo: presentazione documenti, registrazione, comunicazione presenze entro 24 ore)
STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
Il contratto di albergo Definizione e natura La legge italiana non disciplina espressamente il "contratto di albergo": non se ne trova menzione, infatti, né nel codice civile né nelle leggi speciali. Esiste invece una particolareggiata disciplina relativa ad aspetti specifici del rapporto tra albergatore e cliente quali il deposito in albergo e la responsabilità dell'albergatore per le cose portate o consegnate in albergo (artt. 1783-1786 c.c.), il privilegio dei crediti dell‟albergatore sulle cose del cliente (art.2760 c.c.) e la prescrizione del credito dell'albergatore, sei mesi (art. 2930 c.c.).
STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
Una distinzione netta va invece effettuata rispetto alla locazione. Nel contratto d‟albergo al godimento dell‟immobile si accompagna la fornitura di servizi aggiuntivi, quali la pulizia dell‟alloggio o il cambio della biancheria; nel rapporto di locazione nessuna prestazione accessoria alla concessione in godimento è possibile; (Cassazione Civile, Sezione Terza, sentenza n. 10671 del 4 febbraio 1987);
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altro tipo di contratto atipico: un contratto di albergo a cui si accompagnano servizi ulteriori quale l'appalto di servizio, si pensi ad esempio ad un convegno che si svolge in albergo;
tale contratto assume la natura di contratto misto, la cui disciplina deve essere individuata in base alla teoria dell‟assorbimento, che predilige la disciplina dell‟elemento prevalente ovvero la disciplina dell‟appalto di cui all‟art.
1655 c.c.
STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
art. 1655 c.c. l'appalto è il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro
l'appaltatore deve necessariamente essere un imprenditore commerciale ai sensi dell'art.
2082, c.c. disporre di una organizzazione di tipo imprenditoriale.
STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
La prenotazione pura e semplice è la prenotazione non accompagnata dal versamento di una caparra o dalla garanzia di una carta di credito.
Fino al momento di presentazione del cliente in albergo, l„albergatore è l‟unica parte a carico della quale sorgono obbligazioni. Il cliente non ha obblighi ed è libero di usufruire o meno dei servizi alberghieri. Qualora ciò non avvenisse, egli non risponde dei danni derivanti dall‟inadempimento; in base al principio del comportamento secondo correttezza (art. 1175 c.c.), il cliente dovrebbe usare l‟accortezza di avvisare in caso di disdetta. Il time limit configura un termine di carattere perentorio la cui inosservanza comporta l‟automatica risoluzione del contratto ( art. 1457 c.c. ).
STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
La prenotazione rafforzata è la prenotazione accompagnata dal versamento di una caparra o dalla garanzia di una carta di credito
Clausola penale (art. 1382 c.c. )
Art. 1385 Caparra confirmatoria
Art. 1386 Caparra penitenziale codice civile
Contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.)
Rappresentanza (l‟agenzia di viaggio che funge da intermediario tra cliente e albergo) art.1387 e succ.c.c.
Contratto per persona da nominare art.1402 co. 2 c.c.
LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
Il pagamento del prezzo per una struttura ricettiva, a meno che non venga determinato preventivamente in fase di prenotazione o di successiva stipula definitiva del contratto può essere richiesto per intero dall„albergatore come disposto dall„art.1183 del Codice Civile che così recita: “Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice. Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.”
STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
Clausola penale (art. 1382 c.c.)
Molti alberghi, per ogni prenotazione, stabiliscono una penalità di cancellazione, che generalmente portano a conoscenza dell‟altra parte in forma scritta. Si tratta di una clausola penale cioè di un negozio accessorio al contratto d‟albergo. La prestazione è dovuta indipendentemente dalla prova del danno, l‟albergatore pertanto non ha l‟onere di provare il danno subito, né, d‟altronde, può pretendere il risarcimento del danno ulteriore ( la penale era per una notte, l‟albergo non ha rivenduto la camera per le altre notti originariamente prenotate e non può chiedere il risarcimento per i pernottamenti cancellati e non rivenduti).
Art. 1385 Caparra confirmatoria codice civile
Se al momento della conclusione (1326) del contratto una
parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164).
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164).
Art. 1386 Caparra penitenziale C.C
Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta
STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
Contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.)
Accade che il prenotante riservi (e talvolta paghi anche) non per sé ma a favore di terzi (esempio frequente prenotazioni effettuate dagli sposi per propri parenti in occasione del matrimonio).
Questo contratto a favore di terzo, è possibile, secondo i principi generali, alla condizione che lo stipulante abbia un interesse a tale prestazione e in questo caso i rapporti intercorrono tra i contraenti e non impegnano la sfera dei terzi, salvo responsabilità dirette del cliente per atti compiuti durante lo svolgimento del contratto (come danneggiamenti della camera). Per l‟acquisto dei diritti il terzo deve dichiarare di voler approfittare della stipulazione in suo favore, fattispecie che si intende verificata al momento della presentazione in albergo.
STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
Rappresentanza art.1387 e succ. C.C.
Diverso è il caso in cui un soggetto opera in rappresentanza del cliente; ipotesi tipica è l‟agenzia di viaggio che funge da intermediario tra cliente e albergo.
L‟agenzia agisce in nome e per conto del cliente sul quale ricadono gli effetti del contratto concluso (ipotesi di rappresentanza diretta) oppure agisce in nome proprio e per conto del cliente (rappresentanza indiretta).
L‟attività intermediaria delle agenzie può avere carattere occasionale oppure essere oggetto di apposite convenzioni; tali contratti sono da taluno denominati contratti alberghieri ed hanno ad oggetto la fornitura di prestazione alberghiere da fornire a gruppi o un singolo cliente dell‟agenzia.
STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
Contratto per persona da nominare (art. 1402 co. 2 c.c.)
Il prenotante riserva per una persona da nominare; in tal caso il prenotante si riserva al momento della prenotazione la nomina di una persona che acquisterà i diritti ed assumerà gli obblighi che derivano dal contratto (esempio tipico prenotazione effettuata da una azienda a favore di un proprio collaboratore il cui nome verrà comunicato in seguito) restando, comunque, inteso che in caso di mancata nomina, lo stipulante rimane parte del contratto, e pertanto gli effetti negoziali si producono nei suoi confronti. Le parti in genere si accordano sul termine di comunicazione della nomina; in mancanza l‟accettazione della nomina della persona nominata si intende verificata al momento di presentazione in albergo del cliente.
STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
Corte di Cassazione Civile,terza sezione,n.17150 del 3 dicembre 2002 che richiama una precedente sentenza della Cassazione n. 6633 del 18 Luglio del 1997 ; “ il contratto di albergo, sia concluso direttamente con l'albergatore sia tramite un'agenzia di viaggi…, in ragione del carattere di offerta al pubblico che l'albergatore fa con la gestione
dell'impresa alberghiera…, si conclude nel momento in cui l'albergatore viene a conoscenza dell'accettazione espressa o tacita del cliente; a tal fine rileva, quale accettazione dell'offerta, anche la prenotazione effettuata per un periodo futuro, la quale dà luogo alla conclusione di un contratto sottoposto alla condizione sospensiva della disponibilità della stanza.”
Ancora Cassazione civile, terza sezione n. 707 del 22 gennaio 2002 statuisce che il contratto d‟albergo “è un contratto consensuale ad effetti obbligatori, che nella prassi ordinaria si perfeziona verbalmente con la conferma, da parte dell'albergatore
STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
OPZIONE (Tribunale di Rimini sentenza - dicembre 2007)
Art. 1329. Proposta irrevocabile. Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo , la revoca è senza effetto.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
Art. 1331. Opzione. Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo 1329. Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.
Partenza anticipata
• La Cassazione ritiene che il contratto di albergo sia concluso e vincolante per entrambe le parti al momento della prenotazione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 6633/97), ha ritenuto che, per soggiorni prenotati di durata superiore a un giorno, la richiesta di risarcimento dell‟ albergatore, comprensiva di danno emergente e lucro
cessante, può arrivare fino all‟ importo totale che il cliente avrebbe dovuto pagare per l‟ intera durata del soggiorno prenotato.
Partenza anticipata
• il cliente, è comunque tenuto a mantenere indenne l‟albergatore per i danni che gli possono derivare da una partenza anticipata
• a condizione che l‟albergatore fornisca la prova che la camera è rimasta libera, il cliente dovrà pagare anche i giorni non goduti, non potendosi però applicare la tariffa di pensione completa o mezza pensione (non consuma i pasti e quindi c‟è un risparmio per l‟albergatore) ma di solo pernottamento.
Partenza anticipata
• Molte Camere di commercio registrano la consuetudine di risolvere queste possibili controversie attraverso il pagamento di una somma pari a tre giorni di soggiorno: in questo caso, se l‟albergatore riesce a rivendere la camera, chiaramente ottiene un guadagno, ma se non vi riesce, il guadagno è per il cliente che non dovrà pagare l‟intero soggiorno.
• Vista la natura transattiva di questo uso, se i giorni non goduti sono meno di tre l‟albergatore non potrà pretendere comunque tre giorni, ma al massimo il numero di giorni residui non goduti.
LEGGE 27 LUGLIO 1978, n. 392
ART.27. (DURATA DELLA LOCAZIONE) modificato dall’art.52 Del Dlgs. N. 79 /2011
• il primo comma è sostituito dal seguente: “La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.”.
• 2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
• “La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l‟immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all‟esercizio di imprese assimilate ai sensi dell‟articolo 1786 del codice civile o all‟esercizio di attività teatrali.”
LEGGE 27 LUGLIO 1978, n. 392 ART.28. (RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO)
• PER LE LOCAZIONI DI IMMOBILI NEI QUALI SIANO ESERCITATE LE ATTIVITÀ INDICATE NEI COMMI PRIMO E SECONDO DELL' ARTICOLO 27 ,IL
CONTRATTO SI RINNOVA TACITAMENTE DI SEI ANNI IN SEI ANNI E, PER QUELLE DI IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITÀ ALBERGHIERE, DI NOVE ANNI IN NOVE ANNI; TALE RINNOVAZIONE NON HA LUOGO SE SOPRAVVIENE DISDETTA DA COMUNICARSI ALL'ALTRA PARTE,A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA, RISPETTIVAMENTE ALMENO 12 O 18 MESI PRIMA DELLA SCADENZA.
• ALLA PRIMA SCADENZA CONTRATTUALE,RISPETTIVAMENTE DI SEI O DI NOVE ANNI, IL LOCATORE PUÒ ESERCITARE LA FACOLTÀ DI DINIEGO DELLA RINNOVAZIONE SOLTANTO PER I MOTIVI DI CUI ALL' ARTICOLO 29 CON LE MODALITÀ E I TERMINI IVI PREVISTI.
Codice del consumo (D.lgs. 206/2005)
DECRETO LEGISLATIVO 2 Agosto 2007 , n. 145
Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole. Tutela dei professionisti dalla pubblicita' ingannevole nonche' di stabilire le condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa. La pubblicita' deve essere palese, veritiera e corretta.
Danno da vacanza rovinata art. 2059 codice civile
Codice del consumo (D.lgs. 206/2005)
Contratti distanza Dall‟art. 50 all‟art. 68
Contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili (Multiproprietà) modificato dall'art.2 del (D.lgs. 79/2011) Dall‟art.69 all‟art. 81
Codice del turismo (D.lgs. 79/2011)
Servizi turistici (Pacchetti turistici) artt. da 32 a 51
I CONTRATTI TURISTICI ON LINE
Oggi, grazie ai sistemi informatici, si ha la possibilità di stipulare contratti a distanza detti anche on line,i quali vengono contemplati dal codice del consumo artt. 50-69 “contratti aventi per oggetto beni o servizi stipulati tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto”.
art. 68 del codice del consumo il legislatore testualmente afferma che
“Alle offerte di servizi della società dell'informazione, effettuate dai consumatori per xxx xxxxxxxxxxx, xx applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione
Inoltre ai sensi del codice le clausole
Vessatorie sono reputate nulle mentre il contratto rimane valido per il resto
in caso di lite, insorta tra operatore e consumatore, nell‟ ambito dei contratti on line riguardo alla legislazione che deve intervenire in caso di contestazioni, considerato che tramite internet la compravendita può avvenire tra operatori di paesi diversi, si fa riferimento alla giurisdizione italiana, sulla base di quanto previsto Legge 31 maggio 1995, n. 218 RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO Suppl.
ord. GU Serie gen. 128 del 3 giugno 1995
LE AGENZIE DI VIAGGIO E I TOUR OPERATOR
Legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff.n. 48, del 17 febbraio 1978). - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 art. 3 Dlgs. N. 79/2011- sarà abrogata
Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111 abrogato dall‟art. 146 del D.lgs 6/9/05 n. 206 (codice del consumo) testo vigente Dlgs. N. 79/2011 - artt. 00-00 ( xxxxxx xxx xxxxxxx) Attuazione della direttiva n.
90/314/cee concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso“
LE AGENZIE DI VIAGGIO E I TOUR OPERATOR
L‟ ECTAA (gruppo di associazioni nazionali di agenti di viaggio e tour operators della Unione Europea) e l‟HOTREC (Confederazione delle associazioni nazionali di alberghi, ristoranti, cafés e aziende simili nell‟ambito della Unione Europea) hanno firmato il 10 Gennaio 1996 un codice di comportamento, destinato a regolamentare i contratti d‟albergo e i rapporti tra agenzie e organizzatori di viaggio e alberghi nell‟ambito dell‟Unione Europea (no show)
LE AGENZIE DI VIAGGIO E I TOUR
OPERATOR
L „attività di vendita di pacchetti turistici rientra nelle disposizioni di cui all‟art. 1655
C.C. "l'appalto è il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro“;l'appaltatore deve necessariamente essere un imprenditore commerciale (art. 2082,C.C.) disporre di una organizzazione di tipo imprenditoriale.
Il danno da vacanza rovinata
• Il danno c.d. da vacanza rovinata - come quello conseguente al disagio ed alla delusione per un viaggio vacanza che ha tradito le attese od aspettative del consumatore - è risarcibile - come un danno contrattuale - soltanto quando sia la conseguenza dell'inadempimento - totale o parziale - di un contratto turistico, (Codice del Consumo (artt. 82-100), ".
Il danno da vacanza rovinata
• Il danno patrimoniale (e il suo risarcimento) è individuabile nei danni inferti alla sfera patrimoniale del singolo soggetto ed è costituito dal danno emergente (danno attuale) e lucro cessante(danni futuri, mancato guadagno, perdita di chance). La liquidazione del risarcimento dei danni da lucro cessante ai sensi degli artt. 2056 e 1226 del codice civile necessita della prova, anche presuntiva, della certezza della sua reale esistenza, anche se tale esistenza sia futura o proiettabile nel futuro, nel senso che il lucro cessante o la perdita di chance siano con probabilità inseribili nella sfera patrimoniale del danneggiato.
Il danno da vacanza rovinata
• Il danno non patrimoniale (e il suo risarcimento) (art. 2059 c.c.) è quello che ha costituito e costituisce il maggiore interesse ed intervento della giurisprudenza sia di merito che della cassazione.
• In particolare, la Cassazione con tre sentenze gemelle (per tutte sent. 11.11.2008 n. 26972) ha ridisegnato il danno non patrimoniale nella sua interezza.
• necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili
Il danno da vacanza rovinata
• Apparentemente è scomparsa la divisione del danno in danno biologico, danno morale e danno esistenziale. Infatti, i danni vanno liquidati nella loro interezza e con specifico riferimento al caso specifico.
• Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato.
La responsabilità civile professionale dell'agente di viaggi
• Il principio generale della responsabilità civile si basa sulle norme e disposizioni del codice civile, in particolare, degli articoli 1218 e 1223 del codice civile (la responsabilità contrattuale), degli artt. 1337 e 1338 del codice civile (la responsabilità precontrattuale), dell'art. articoli dal 2043 (la responsabilità extra contrattuale o aquiliana o da fatto illecito) al 2059 e del codice civile (diffuse ipotesi di responsabilità civile e i relativi danni).
• In presenza di una lesione o danno, il danneggiato può richiedere non solo il danno patrimoniale, ma anche quello non patrimoniale (danno morale e danno esistenziale).
• POLIZZA PRIMO RISCHIO, CONVENZIONE GRANDI RISCHI
La polizza di Responsabilità Civile Professionale rappresenta la copertura fondamentale degli Agenti di Viaggi e dei T.O. in particolare, assolvendo un'importante funzione di salvaguardia del patrimonio dell'operatore turistico.
• Con questo contratto la Compagnia di Assicurazione si impegna infatti a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per danni (corporali, materiali e patrimoniali) involontariamente cagionati ai propri clienti passeggeri.
• Sia le responsabilità di Tour Operator e Agenti di Viaggi che i loro rapporti con i clienti sono regolati da severe normative nazionali ed internazionali a tutela del viaggiatore.
• Al Tour Operator vengono accollate le medesime responsabilità dei fornitori di servizi turistici: l'organizzatore è dunque chiamato a rispondere per l'operato dei vettori aerei, trasportatori terrestri, armatori, albergatori di cui si avvale per realizzare il proprio pacchetto turistico.
• Sono rischi delicatissimi da cui deriva la necessità, per gli operatori del settore, di poter contare su una copertura di Responsabilità Civile Professionale completa, con massimali elevati e che trasferisca realmente sull'assicuratore i rischi che gravano sulla propria attività.
DECRETO LEGISLATIVO 2 Agosto 2007 , n. 145
a) pubblicita':
b) pubblicita' ingannevole, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente;
c) professionista;
d) pubblicita' comparativa: qualsiasi pubblicita' che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;
e) operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore
DECRETO LEGISLATIVO 2 Agosto 2007 , n. 145
la pubblicita' comparativa: non e' ingannevole ai sensi del presente decreto legislativo o degli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o piu' caratteristiche
essenziali;
d) non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attivita' o posizione di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio da altro segno
distintivo di un concorrente;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
DECRETO LEGISLATIVO 2 Agosto 2007 , n. 145
E' considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei soggetti che essa raggiunge, omette di darne notizia in modo da indurre tali soggetti a trascurare le normali regole di prudenza
E' considerata ingannevole la pubblicita' che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, abusa della loro naturale credulita‟
L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, inibisce la continuazione ed elimina gli effetti della pubblicita' ingannevole e comparativa illecita
Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicita' ingannevole o di pubblicita' comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina