Contract
CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASINA E PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI (SEDE MUNICIPALE E CENTRO CULTURALE) AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE 381/1991 E DELL’ART. 5 COMMA 1 LEGGE N. 381 DEL 1991
L’anno , il giorno del mese di , presso la sede del Comune di Casina ,
TRA
Il Comune di Casina, P.IVA. 00447820358, con sede in Casina Piazza IV Novembre n. 3, rappresentato dal Responsabile del 1° Settore Affari Generali ed Istituzionali – Sig.ra Di Xxxxxx Xxxxxxx a ciò autorizzato con
E
Società Cooperativa Sociale avente sede in
Via , C.F. e Partita IVA
la quale è iscritta all’albo regionale delle Cooperative Sociali, sezione B, con provvedimento nella persona del suo legale rappresentante
nata a il e residente in
abilitato alla sottoscrizione della presente convenzione autorizzato
PREMESSO CHE:
• l’art. 5, comma 1 della Legge 8 novembre 1991 n, 381, che dispone che gli enti pubblici possano stipulare, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, convenzioni con le Cooperative Sociali di tipo B, per la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e siano finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, il cui importo al netto di IVA sia inferiore ai limiti stabiliti in materia di appalti pubblici;
• l'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 che detta la disciplina sulle soglie di rilevanza comunitaria e sui metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
• l’art. 36, comma 1, del Dlgs n. 50/2016 che costituisce un corollario del principio di non discriminazione ed ha carattere oggettivo, in quanto è diretto a garantire una concorrenza effettiva, onde evitare situazioni di esclusiva o monopolio nell’esecuzione degli affidamenti; questo principio si applica altresì alle procedure di convenzionamento con le cooperative sociali volte a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate articolo 5 della legge n. 381/1991;
• la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha modificato l'art. 5 comma 1 della citata legge 381/1991, stabilendo che l'affidamento delle convenzioni di cui si tratta sia preceduto da un confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;
• l’art 12 della L.R. dell’Xxxxxx Xxxxxxx 12/2014 prevede che l'affidamento dei servizi ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 8 novembre 1991 n, 381, deve avvenire garantendo un adeguato confronto concorrenziale tra gli operatori, ai sensi della disciplina vigente in materia di contratti pubblici e nel rispetto dei principi generali della trasparenza dell'azione amministrativa, fatto salvo l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, nelle ipotesi normativamente previste;
• le linee guida ANAC per l’affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, approvate con delibera 20 gennaio 2016 n. 32, che specificano le modalità di ricorso
delle Amministrazioni Pubbliche agli organismi no-profit per l’acquisto o l’affidamento di servizi;
• in conformità all’articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed all’articolo 12 della L. R. n. 12/2014, il Comune di Casina con deliberazione della Giunta n. 55 del 21.06.2018 resa immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Affidamento servizio di pulizia locali comunali – determinazioni in merito”;
• con determinazione n. 141 del 17.10.2018 a firma del Responsabile del 1° Settore Affari Generali ed Istituzionali – Culturale, è stata approvato l’AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO TRAMITE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI (SEDE MUNICIPALE E CENTRO CULTURALE);
• con determinazione n.
del
a firma del
, a seguito dell’espletamento della suddetta procedura di gara, veniva affidato il servizio di pulizia locali comunali (sede municipale e centro culturale) – alla Cooperativa sociale
• la Cooperativa sociale , ai fini dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, svolge le seguenti attività:
;
• la Cooperativa sociale rispetta i requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, ed all’articolo 4, comma 2, della legge 381/1991;
• alla data odierna, le persone svantaggiate costituiscono il per cento dei lavoratori della Cooperativa sociale, di cui il per cento sono donne;
• la Cooperativa Sociale, è iscritta nell’albo regionale delle Cooperative Sociali sezione B con atto n. ;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1
OGGETTO – FINALITA’
La presente convenzione (nel prosieguo: la convenzione) ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
a) pulizia locali sede municipale siti in Xxxxxx XX Xxxxxxxx x. 0 e locali del centro culturale posti provvisoriamente in Xxxxxx XX Xxxxxxxx x. 0/x e 1/b (indicativamente sino al mese di dicembre 2019) e definitivamente in xxx X. Xxxxxxx x. 0, così composti:
• Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx XX Xxxxxxxx x. 0 – Casina capoluogo composto da Piano terra, piano primo, piano secondo, piano sottotetto e autorimessa (mq. 1074).
• Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx XX Xxxxxxxx x. 0/x – 1/b – Casina capoluogo (sede provvisoria) composto da piano terra (mq. 265)
• Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxx X. Xxxxxxx x. 0 – Casina capoluogo (sede definitiva) composto da piano primo e piano rialzato (mq. 457)
b) creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di svantaggio
, attraverso l’impiego delle stesse nell’ambito dell’esecuzione della fornitura di cui alla lettera a);
c) attivazione di n. tirocini formativi.
ART. 2 (DURATA)
La durata dell’affidamento in convenzione è prevista per anni tre con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione per ulteriori anni tre al verificarsi delle seguenti condizioni:
− risultati positivi dell’affidamento, sotto il profilo della qualità delle prestazioni;
− disponibilità di copertura finanziaria del servizio, sul bilancio dell’Ente.
Il Comune di Casina esercita tale facoltà comunicandola all’affidatario mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza della convenzione.
L’Affidatario è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni della convenzione, nessuna esclusa.
Alla data di scadenza della convenzione, la stessa si intenderà cessato senza disdetta da parte del Casina.
ART. 3
(MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI E RACCORDO CON GLI UFFICI DELL’ENTE)
La Cooperativa sociale si impegna ad eseguire la fornitura secondo le modalità ed i tempi indicati nel capitolato speciale allegato, con piena autonomia organizzativa e gestionale.
La Cooperativa sociale si impegna altresì ad organizzare l’attività lavorativa necessaria all’esecuzione della fornitura in armonia con i contenuti e le finalità dei piani di inserimento delle persone svantaggiate di cui all’articolo 5 della legge 381/1991.
Il Comune di Casina individua il Responsabile del 1° Settore quale referente per la gestione dei rapporti con la Cooperativa sociale ai fini dell’attuazione della convenzione, cui la Cooperativa sociale stessa potrà rivolgersi per qualsiasi problema di natura tecnica ed amministrativa.
ART. 4
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EVENTUALI
La Cooperativa si obbliga fin d’ora ad eseguire prestazioni identiche a quelle oggetto della presente Convenzione dovute a circostanze impreviste o per eventuali modifiche del servizio di trasporto scolastico fino alla concorrenza della soglia comunitaria prevista per l’affidamento dei servizi oggetto di gara.
.
ART. 5
(PERSONALE IMPIEGATO, REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E NOMINA DEI REFERENTI DELLE ATTIVITÀ)
Per l’espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione, la Cooperativa sociale si impegna ad impiegare in totale n. lavoratori, di cui n. persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 381/1991 (nel prosieguo: le persone svantaggiate). Il personale di sesso femminile è dato da n. lavoratrici, di cui n. persone svantaggiate.
Nell’elenco nominativo allegato sono dettagliate le informazioni concernenti le qualificazioni e l’esperienza del personale impiegato, nonché i dati relativi ai contratti di lavoro, comprensivi dell’orario di lavoro e dei mansionari. Nell’elenco in parola è indicato il referente tecnico, nominato nella persona di , e del responsabile organizzativo e dell’inserimento lavorativo, nominato nella persona di
, nonché i compiti agli stessi attribuiti.
Ogni eventuale variazione dell’elenco di cui sopra deve essere previamente comunicata all’Ente e debitamente motivata.
Qualora la Cooperativa sociale sia iscritta contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell’Albo regionale delle cooperative sociali, la stessa si impegna a trasmettere all’Ente l’elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all’articolo 1 della legge 381/1991.
La Cooperativa Sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell’art. 4 della Legge 381/1991 per tutto il periodo della Convenzione.
Il personale deve osservare nei rapporti con l’utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato alla particolare età degli utenti, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l’uso di linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.
La cooperativa aggiudicataria dovrà altresì applicare quanto disposto dal D. lgs 4 marzo 2014, n.
39. (“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”).
ART. 6
(INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE)
La Cooperativa sociale si impegna ad attuare gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate sulla base delle seguenti modalità generali:
La Cooperativa sociale si impegna ad attuare per ciascuna delle persone svantaggiate i piani individuali di inserimento nei quali sono state definite, tenuto conto delle specifiche tipologie di svantaggio coinvolte, le prestazioni lavorative assegnate, il monte ore di lavoro mensile, i ruoli e i profili professionali di riferimento, nonché le specifiche modalità di sostegno che saranno assicurate alle persone svantaggiate.
Il Comune di Casina e la Cooperativa sociale si impegnano a verificare periodicamente l’attuazione dei piani di inserimento secondo le seguenti modalità:
Le predette attività di verifica si tradurranno in una relazione scritta finale a carico della cooperativa sociale circa i risultati raggiunti nell’attività di inserimento lavorativo.
Ai fini della vigilanza sull’attuazione della convenzione, il Comune, in qualsiasi momento, potrà altresì richiedere informazioni ed effettuare controlli sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, anche attraverso contatti diretti con le persone svantaggiate.
ART. 7 (FORMAZIONE DEL PERSONALE)
Il personale impiegato parteciperà alle attività formative di seguito descritte:
_
L’Ente si impegna a promuovere ed a concordare con la Cooperativa sociale ulteriori iniziative di formazione dei lavoratori, secondo modalità tali da favorire il miglior svolgimento delle prestazioni e la crescita professionale del personale.
ART. 8 (CONTRATTI DI LAVORO)
La cooperativa si impegna a:
• osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti;
• rispettare nei riguardi del personale dipendente degli obblighi retributivi e contributivi, con riguardo anche alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
Ai fini dell’effettuazione da parte dell’Ente di apposite verifiche a tale riguardo, la Cooperativa si impegna altresì a presentare idonea documentazione attestante il regolare adempimento dei predetti obblighi contributivi, secondo le seguenti modalità:
ART. 9
(SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI)
La Cooperativa è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti durante l’esecuzione delle prestazioni
La Cooperativa, tenuto conto del tipo di svantaggio delle persone inserite e dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro, ha l’obbligo di presentare il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da essa svolte nell’ambito del servizio svolto, nonché le attestazioni previste dal T.U. sulla sicurezza D.Lgs. 81/08, il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza, oltre
all’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze. La Cooperativa si impegna a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei propri dipendenti che hanno l’obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.
La Cooperativa si impegna a consentire all’Ente di effettuare verifiche e controlli sull’adempimento degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori.
ART. 10
(CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E REVISIONE DEI PREZZI)
L’importo della convenzione è pari a EUR , IVA esclusa.
Il pagamento del corrispettivo dovuto alla cooperativa sociale per il servizio svolto verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture, mensili e posticipate, con indicazione del mese di cui trattasi. Le fatture andranno a remunerare le ore di servizio effettivamente prestate nel mese di competenza.
Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla trasmissione con le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti subordinatamente all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Le fatture, redatte in formato elettronico secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Casina - Sede Legale: Xxxxxx XX Xxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxx (XX) - C.F./P.IVA: 00447820358 - Pec: xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx - IBAN Tesoreria (Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Casina (RE): IT 52 B 01030 66250 000001902984. Codice UNIVOCO per Fattura Elettronica: TI8KRH (Affari Generali).
Le fatture dovranno riportare Comune di Casina con la specifica del servizio svolto e del relativo periodo di riferimento. Il Comune provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell’IVA esposta in fattura. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della cooperativa e quant'altro dalla stessa dovuto. Il Comune di Casina rientra nel regime di cui all’art. 1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment). Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”, così come disposto dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015. Tutte le fatture emesse dovranno essere predisposte nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa.
ART. 11
(REVISIONE DEL CORRISPETTIVO)
Il presente servizio è soggetto alla revisione periodica dei prezzi a decorrere dal 2° anno di valenza contrattuale. La domanda di adeguamento dovrà essere formulata entro il mese di luglio e decorrerà dal mese di settembre. Sarà calcolata sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuto tra il mese di luglio dell’anno precedente la domanda di aggiornamento e il mese di luglio dell’anno in corso.
ART. 12
(ASSICURAZIONE DEL PERSONALE E DEGLI UTENTI)
Il Comune di Casina è esonerato da ogni responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività concernenti la fornitura, per la quale risponde unicamente la Cooperativa sociale.
A tale riguardo, la Cooperativa si impegna ad accendere apposite coperture assicurative contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’Aggiudicataria si avvalga), con un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).
Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa al Comune prima dell’inizio dell’esecuzione dei servizi. La mancata presentazione della polizza comporta la revoca dell’aggiudicazione.
ART. 13
(VERIFICA, VIGILANZA E VALUTAZIONE RELATIVE ALLA FORNITURA)
Fatto salvo quanto previsto all’articolo 5 in riferimento ai piani di inserimento lavorativo, al Comune spetta la supervisione del servizio, consistente nella verifica dell’attività svolta; nello specifico il Responsabile del 1° Settore potrà disporre, in qualsiasi momento i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:
a) l’osservanza degli adempimenti previsti dal Capitolato;
b) la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all’aggiudicazione;
c) il rispetto degli utenti dei servizi.
Le verifiche sono effettuate alla presenza del responsabile della cooperativa.
La Cooperativa dovrà prevedere modi e forme di controllo con cadenza mensile sull’attività del proprio personale e dei servizi svolti. Gli incontri di verifica con l’Unione per la buona riuscita dell’appalto avranno almeno cadenza semestrale dalla data iniziale della convenzione.
La Cooperativa è tenuta, inoltre, a presentare al Comune una relazione – da presentare entro il 31 agosto dell’anno successivo a quello di riferimento – contenente la descrizione dell’attività svolta, la valutazione sul funzionamento, le indicazioni sui possibili miglioramenti della gestione insieme a quella relativa allo stato d’attuazione del programma d'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.
Alla Cooperativa è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.
ART. 14
(INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE)
Nel caso di ritardi o carenze nello svolgimento dei servizi da parte della cooperativa sarà applica una penale variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 secondo la gravità dell’inadempienza:
1. per ogni mancata esecuzione dei servizi potrà essere applicata una penale da € 100,00 a € 300,00;
2. irreperibilità del referente del servizio: in caso di reiterata irreperibilità del referente del servizio sarà applicata una penale pari ad € 100,00;
3. per qualsiasi inadempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale e in materia di personale dipendente della cooperativa: in caso di accertata violazione degli obblighi previsti verrà applicata una penale che potrà andare da € 100,00 fino a € 1.000,00.
Per l’accertamento dell’inadempienza, il Comune, potrà tenere conto anche delle segnalazioni provenienti dai familiari degli utenti. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con PEC, alla quale la cooperativa avrà facoltà di opporre le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla contestazione medesima. La penale verrà incamerata mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione.
In caso di reiterata applicazione di più penali, il Comune, oltre all’applicazione delle penali predette, potrà risolvere la convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) incamerando il deposito cauzionale definitivo ed addebitando al contraente inadempiente eventuali costi sostenuti.
In ogni caso il Comune si riserva di risolvere la convenzione senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi:
• cancellazione dall’albo regionale delle cooperative sociali sez. B;
• mancato rispetto della quota del 30% di personale svantaggiato come richiesto dall’art.4 comma 2 della legge 381/1991;
• applicazione di retribuzione al personale dipendente non conforme al C.C.N.L. delle cooperative sociali;
• violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato;
• mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal comune in applicazione delle penali di cui all’articolo precedente;
• subappalto o cessione del contratto.
La convenzione, inoltre, potrà essere sciolta, oltre che dalle cause previste dalla legge, anche per mutuo consenso delle parti ai sensi dell’art. 1372 C.C.
ART. 15
(TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E CODICE DI COMPORTAMENTO)
La cooperativa dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e, a tal fine, dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
Sulle fatture da trasmettere al Comune dovrà essere indicato:
- il c/corrente dedicato;
- il C.I.G. riferito al servizio oggetto di convenzione.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L. 13/08/2010 n. 136 smi. La risoluzione si verifica di diritto quando il Comune dichiara all’Affidatario che intende avvalersi della clausola risolutiva.
L’Affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le prescrizioni di cui al DPR 62/2013, Codice di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni e in particolare il codice di comportamento del Comune di Casina, la violazione delle prescrizioni del citato Xxxxxx comporterà la facoltà dell’Amministrazione di risolvere la convenzione.
ART. 16 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
La cooperativa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.
L’Affidatario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Istituzione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalla cooperativa se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.
La cooperativa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione, fermo restando che la cooperativa sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Unione.
Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare in particolare il Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali n. 679/2016.
ART. 17 (CONTROVERSIE)
Per ogni controversia che potesse insorgere nell’ambito dell’esecuzione della convenzione è competente il Foro di Reggio Xxxxxx.
ART. 18
(SPESE DI CONTRATTO)
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione sono a carico della Cooperativa sociale.
ART. 19
(ALLEGATI ALLA CONVENZIONE)
Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:
a) capitolato speciale d’appalto citato all’articolo 3;
b) elenco nominativo del personale impiegato citato all’articolo 5;
c) elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci citato, con riferimento alle cooperative sociali iscritte sia nella sezione A sia nella sezione B dell’Albo regionale delle cooperative sociali, all’articolo 5;
d) piani individuali di inserimento citati all’articolo 6.
Il Comune di Casina ……………………………….. | La Cooperativa sociale ……………………………….. |