VIALE AVIGNONE 10, SIENA - 53100 (SI)
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA DELL’ISTITUTO
LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19
• PARTE 1-1 – GENERALE
• PARTE 1-2 - VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
• PARTE 2 - SPECIFICA PER L’ISTITUTO
- Integrazione Regolamento d’istituto
- Norme di comportamento ai fini della prevenzione Covid 19
- Regolamento DDI
- Integrazione PTOF
- Piano e Regolamento DDI
• PARTE 3-1 - INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI di Sars-Cov-2 nelle scuole
• PARTE 3-2 – TABELLE RIASSUNTIVE QUARANTENA
PROTOCOLLO DI SICUREZZA DELL’ISTITUTO
LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19
PARTE 1-1 – GENERALE
TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere con le XX.XX. le linee operative per garantire il regolare avvio e svolgimento dell’anno scolastico nelle istituzioni scolastiche e educative su tutto il territorio nazionale, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”; VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021;
VISTO l’art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, “a decorrere
dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”;
VISTO il verbale di Confronto tra il Ministero dell’istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 novembre 2020 relativo all’accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del personale ATA dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto legge n. 18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere da remoto;
VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;
VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”;
VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante
“Misure urgenti per la scuola”;
VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento all’articolo 1;
VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915; VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644; VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;
VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della
variante Delta”;
VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;
VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;
VISTO il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021; VISTO il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;
VISTO il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO il rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” versione del 18 maggio 2020;
VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”;
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante “Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”;
VISTO il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV- 2”;
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”; VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021”, sottoscritto tra il Ministero e le XX.XX. in data 21 maggio 2021; VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021; VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;
VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);
TENUTO CONTO dei contenuti e degli impegni inseriti nel “Patto per la scuola al centro del Paese”, sottoscritto a Palazzo Chigi il 20 maggio tra le XX.XX. e il Ministro dell’istruzione, Xxxxxxxx Xxxxxxx;
CONSIDERATA la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l’erogazione del servizio scolastico nei vari ordini e gradi, con particolare riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in presenza;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Il Ministero si impegna a promuovere, sostenere e monitorare l’attuazione delle prescrizioni contenute nel presente Protocollo, in tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19, a.s. 2021/2022.
Per dare piena attuazione alle indicazioni sanitarie fornite dal CTS durante il periodo emergenziale e alle indicazioni impartite con successivi atti del CTS medesimo, in particolare quanto previsto con i verbali n. 31 del 25 giugno 2021 e n. 34 del 12 luglio 2021, saranno attivate le relazioni sindacali previste dalle disposizioni vigenti, ivi compreso l’art. 22 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 e l’art. 5 del CCNL dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 in relazione agli ambiti di competenza.
A tal fine il Ministero si impegna ad attivare, attraverso il Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali:
a) un servizio di Help Desk dedicato alle istituzioni scolastiche, per richiedere assistenza via web, raggiungibile tramite il seguente percorso: “SIDI → Applicazioni SIDI →Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile”, al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo;
b) un Tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute e delle XX.XX. firmatarie del presente Protocollo, con funzioni di gestione condivisa relativa al confronto sull’attuazione delle indicazioni del CTS presso le istituzioni scolastiche e di analisi e monitoraggio dei dati. Al tavolo saranno riportate, con cadenza periodica, le questioni di maggiore interesse e le criticità pervenute al Ministero tramite il servizio di help desk o tramite richieste dei Direttori generali o dei dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali o direttamente dalle Organizzazioni sindacali. Il Tavolo nazionale formula pareri, indicazioni e linee di coordinamento agli UU.SS.RR., nonché definisce e attua il confronto con le XX.XX. firmatarie del presente Protocollo di cui all’art. 22 comma 8, lettera a) del CCNL del Comparto e all’art. 5, comma 3, del CCNL dell’Area Istruzione e ricerca. Il Tavolo nazionale permanente, allo scopo di assicurare che le attività scolastiche si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste anche in relazione, in ogni singola Regione, all’andamento dei contagi, può valutare di richiedere al Ministero della Salute l’indicazione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica e volte ad assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto il personale scolastico coinvolto;
c) un Tavolo di lavoro permanente presso ogni USR, di cui fanno parte rappresentanti dell’USR designati dallo stesso Direttore, delle XX.XX. del settore scuola e dell’area istruzione e ricerca firmatarie del presente Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica e della Protezione Civile operanti sul territorio. Detti Tavoli svolgono una funzione di raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete alle problematiche segnalate dalle singole istituzioni scolastiche, anche avvalendosi degli uffici di ambito territoriale;
d) incontri tra il Ministero e le XX.XX in ordine all’attuazione della presente intesa almeno una volta al mese e comunque a richiesta anche di una delle parti, condivisa da almeno tre XX.XX. Il Ministero dell’Istruzione, inoltre, considerato che la vaccinazione costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della SARS-CoV-21,come indicato dal CTS, si impegna a sostenere e favorire l’adesione degli studenti maggiori di 12 anni alla campagna vaccinale in corso.
Il Ministero, inoltre, provvederà a:
a) invitare le istituzioni scolastiche a comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio;
b) monitorare costantemente, attraverso gli UU.SS.RR., l’utilizzo delle risorse stanziate per la gestione dell’emergenza sanitaria nonché ad integrarle in caso di necessità, fornendo puntuale ed apposita informativa in merito alle XX.XX.;
c) fornire supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull’uso dei DPI, sulle modalità di svolgimento del servizio prevedendo anche tutorial informativi rivolti al personale e alle
famiglie;
d) fornire, per il tramite della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, assistenza amministrativa e contabile a tutte le istituzioni scolastiche circa l’utilizzo delle risorse straordinarie erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione di emergenza
sanitaria; fermo restando il raccordo istituzionale, a livello nazionale, con il Commissario straordinario
e valutate le effettive necessità di contrasto alla diffusione della pandemia, le istituzioni scolastiche, mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate, utilizzeranno tali risorse anche per consentire di effettuare tamponi diagnostici al personale scolastico, secondo le modalità previste dall’Autorità sanitaria; il Ministero, al fine di non aggravare l’impegno amministrativo delle istituzioni scolastiche, fornirà il necessario supporto amministrativo e contabile attraverso schemi di accordo e indicazioni operative individuando procedure semplificate;
e) collaborare con il Commissario straordinario per la fornitura di mascherine per il personale scolastico e per gli studenti, incluse le mascherine monouso trasparenti dirette a favorire l’inclusione degli studenti con disabilità uditive, e di gel disinfettanti presso le sedi delle istituzioni scolastiche;
f) richiedere al Ministero della Salute di garantire una corsia preferenziale per la vaccinazione del personale scolastico, attraverso degli accessi prioritari, al fine di ampliare la platea dei vaccinati; di assicurare un costante rapporto con le istituzioni scolastiche finalizzato anche alle procedure di tampone preventivo e di contact tracing in caso di possibile contagio e di rafforzare il collegamento istituzionale tra le istituzioni scolastiche e le strutture sanitarie pubbliche di riferimento anche attraverso l’istituzione di una rete di referenti COVID-19 presso i Dipartimenti di Prevenzione per gruppi d’Istituti nella gestione dei casi sospetti all’interno delle scuole;
g) favorire l’individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e sua Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i lavoratori di cui al citato articolo 83 che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del Medico di Medicina Generale);
h) definire e attuare il confronto entro il mese di settembre con le XX.XX. firmatarie del CCNL 2016/2018, come previsto dall'art. 22, c. 8, lettera a) del CCNL del Comparto e all'art. 5, comma 3, del CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca.
i) invitare gli uffici scolastici regionali, in concomitanza con la prima fase di avvio dell’anno scolastico, a promuovere l’organizzazione sul territorio di apposite conferenze di servizio con i dirigenti scolastici anche al fine di individuare, secondo le proprie competenze e nel rispetto della normativa vigente, linee di comportamento omogenee ed indicazioni operative rispetto a questioni derivanti dall’applicazione delle normative anticovid. A tal fine gli USR si raccordano con gli uffici competenti dell’Amministrazione centrale;
j) favorire l’individuazione del Referente COVID d’Istituto come previsto dal rapporto ISS COVID-19
n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;
k) collaborare con il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per l’anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell’emergenza COVID – 19 nella predisposizione e attuazione del piano di screening della popolazione scolastica, previsto dal comma 9 dell’art. 1 del D.L. n. 111 del 2021, con particolare attenzione alla fascia di età 6 – 12 anni;
l) fornire aggiornate indicazioni ai dirigenti scolastici e alle istituzioni scolastiche in merito alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e alle procedure da adottare nel contesto scolastico, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei DPI e alla misura del distanziamento interpersonale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Inoltre, il Ministro dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali, nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell’attuale stato di rischio per SARS- CoV- 2, convengono:
1. sulla necessità che ciascuna istituzione scolastica proceda, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2. sull’importanza che venga garantita a tutti i livelli dell’amministrazione l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui al presente protocollo;
3. sull’esigenza di garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSPP, sui punti del presente protocollo, al fine di condividere, nel corso di un incontro specifico da prevedere prima dell’inizio delle lezioni, informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità scolastica, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
TENUTO CONTO della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID- 19, si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, per agevolare i Dirigenti scolastici nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali.
CONSIDERATO che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria e che in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022, si ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni.
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 1 , comma 1 del DL n. 111 del 2021 “Nell’anno scolastico 2021- 2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psicoaffettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale i servizi educativi per l'infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza” e che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, “i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e i Sindaci, possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.
I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.”
Si stabilisce che:
- ogni istituto scolastico dà attuazione alle indicazioni di cui al presente protocollo, nel rispetto della normativa vigente;
- il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
- è prevista la formazione e l’aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico;
- ogni istituto scolastico provvederà ad integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;
- ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto;
- il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall’art. 00 xxx xxx xxxxxxx legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente;
- il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.
In particolare, le informazioni riguardano:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil- influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico;
1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
Le istituzioni scolastiche, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione, comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.
Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti, in modo da integrare il regolamento di istituto, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.
Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:
- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.
2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.
Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.
Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:
• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19,
n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia.
Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19.
3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina.
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. La scuola deve indicare la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Studenti
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.
Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento.
Personale della scuola
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.
Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l’altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.
4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO
Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.
Con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire l’adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili.
5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ CONVITTUALE, SEMICONVITTUALE, DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Relativamente alle attività presso i Convitti e per le attività PCTO, si confermano le misure già previste dal “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto n. 257 del 2021, che di seguito si riportano.
Attività convittuale, semiconvittuale
Con particolare riferimento all’organizzazione delle attività semiconvittuali, si curerà che, nel progetto educativo annuale e nel correlato piano attuativo del progetto, di competenza del Dirigente scolastico, sia previsto l’utilizzo di spazi ulteriori, in alternativa o contemporaneamente rispetto alle normali aule, in special modo se le attività pianificate riguardino un alto numero di semiconvittori, tale da non consentire lo svolgimento dell’attività in completa sicurezza.
Con riferimento alle singole situazioni edilizie e alle specifiche dotazioni relative a spazi e personale, ciascun Rettore o Dirigente scolastico predispone:
• un piano di pulizia e igienizzazione approfondita che preceda l’inizio dell’attività convittuale e semiconvittuale;
• su proposta del DSGA, un piano di lavoro per il personale ATA che contempli pulizia e areazione più frequente degli spazi convittuali, all’interno della stessa giornata;
• l’organizzazione dei turni di refezione;
• la pianificazione dell’uso degli spazi e dei locali dedicati alle attività ricreative, nonché degli spazi di percorrenza interni agli edifici di pertinenza, definendo con atto scritto il numero massimo dei convittori/educatori la cui presenza sia consentita contemporaneamente, in riferimento alla metratura dei locali;
• l’adozione di ogni ulteriore misura finalizzata all’ampliamento degli spazi in uso, per consentire il rispetto delle distanze tra i convittori.
Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO)
Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.
Percorsi di istruzione degli adulti
ll Ministero, ove necessario definirà particolari misure, in linea con la normativa vigente, al fine di garantire una regolare frequenza degli studenti con età maggiore dei 18 anni.
6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. xxxx professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni).
Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso.
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.
7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI
Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale.
In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche.
Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall’ISS con i Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.
8. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI
Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.
Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione).
9. SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO- EDUCATIVO
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico.
Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e di un Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e associazioni dei Pedagogisti ed Educatori, si promuove un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.
A tale scopo si suggerisce:
1) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
2) il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.
Il supporto psicologico e pedagogico-educativo sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e dalle associazioni dei Pedagogisti ed Educatori potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica e con professionisti appartenenti alla categoria dei Pedagogisti ed Educatori , effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.
10. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.
Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”.
Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202.
11. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:
a. attraverso il medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore,
ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso).
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
12. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente scolastico valuterà l’opportunità della costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.
Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente scolastico.
13. DISPOSIZIONI FINALI
Gli USR e l’Amministrazione centrale assicurano il necessario supporto ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche nell’individuazione delle soluzioni idonee a garantire l’applicazione delle misure di sicurezza ed il necessario raccordo con le istituzioni locali e territoriali.
Il Ministero invierà un’apposita nota esplicativa sulle procedure previste dal DL n. 111/2021, previa informativa alle organizzazioni sindacali.
Qualora il Dirigente scolastico ravvisi delle criticità nell’applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, ne dà tempestiva comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio.
14. DURATA DEL PROTOCOLLO
Il presente Protocollo si applica nell’anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.
Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento tra le parti.
LE PARTI, INOLTRE, CONVENGONO CHE:
- Nel prendere atto delle possibili difficoltà, in termini di organizzazione della didattica, derivanti dalla cessazione degli incarichi conferiti al personale a tempo determinato fino al 30 dicembre, il Ministero si impegna in relazione all’andamento del quadro epidemiologico e ad individuare le soluzioni più efficaci ad assicurare l’erogazione dell’offerta formativa in presenza nell’intero anno scolastico 2021/2022 anche in termini di recupero degli apprendimenti, ove necessario;
- Ferme restando le diversità di valutazione delle parti in merito alle modalità con cui è stato disciplinato l’obbligo del green pass, il Ministero si impegna ad aprire una fase di confronto in merito alle proposte e osservazioni delle organizzazioni sindacali, anche in vista della conversione in legge del decreto legge n. 111/2021. Nell’immediato il Ministero si impegna, previa informativa alle XX.XX., a fornire supporto ed indicazioni applicative ai dirigenti scolastici, al personale ed alle istituzioni scolastiche sugli aspetti applicativi della normativa sopravvenuta;
- Il Ministero si impegna a consultare gli organi tecnici competenti (CTS, Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria,…) in relazione a casi concreti che si possano verificare e sui quali si renda necessario acquisire l’orientamento qualificato degli organi preposti;
- il Ministero si impegna a dare indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali affinché, in organico di fatto, o nell’ambito delle risorse finanziarie da assegnare alle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 58, comma 4 ter del DL n. 73/2021, sia possibile reclutare, ove ve ne sia la effettiva necessità, su richiesta della singola istituzione scolastica, oltre al personale docente a tempo determinato, anche
una o più unità di personale ATA a tempo determinato presso ciascuna istituzione scolastica che possa supportare il dirigente scolastico negli adempimenti derivanti dall’applicazione della normativa anticovid;
- Il Ministero si impegna ad attivare immediatamente, per l’anno scolastico 2021/2022, un piano sperimentale di intervento sulle istituzioni scolastiche che presentino classi particolarmente numerose mediante lo stanziamento di apposite risorse che consentano di porre in essere azioni mirate e specifiche (più docenti, più ATA, attenzione agli aspetti logistici e all’ampliamento dell’offerta formativa,…) anche al fine di favorire il distanziamento interpersonale e in vista dell’intervento più organico, già programmato, che viene realizzato con le risorse del PNRR finalizzato al miglioramento dei parametri relativi al dimensionamento scolastico e alla numerosità degli allievi per classe.
- Il Ministero, nelle more della riforma che definirà le nuove norme del dimensionamento, come previsto dal PNRR, si impegna a valutare le richieste di personale aggiuntivo delle istituzioni scolastiche, anche in riferimento all’organico di fatto, tenendo conto della presenza di condizioni strutturali e logistiche complesse.
- Il Ministero si impegna ad assicurare particolare attenzione per il personale maggiormente esposto ai rischi del contagio da Covid 19 (personale di cui all’art. 26, comma 2- bis del DL 17 marzo 2020,
n. 18), individuando apposite misure di tutela, qualora necessario, anche attraverso provvedimenti amministrativi. Al riguardo, inoltre, si impegna a fornire chiare indicazioni alle istituzioni scolastiche per la gestione di tale personale e l’erogazione del servizio, previo confronto con le organizzazioni sindacali da attivarsi entro la fine del mese corrente.
- Il Ministero si impegna, secondo un principio di piena trasparenza e compatibilmente con la normativa in materia di privacy, a fornire i dati, in forma aggregata, di cui è in possesso relativamente alla situazione epidemiologica nel mondo della scuola.
- Il Ministero si impegna ad aprire un confronto con il Ministero della salute e con le Regioni per un sistema integrato Stato - Regioni sui dati delle vaccinazioni da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa in materia in privacy.
PARTE 1-2 – VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DEL PERSONALE SCOLASTICO
Come noto, il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha introdotto - articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021 - l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico e, in capo ai dirigenti scolastici, quello di verifica del rispetto delle prescrizioni medesime, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e relativi allegati.
Gli obblighi di cui trattasi decorrono dal 1° settembre 2021 e determinano l'organizzazione di operazioni quotidiane, connesse al rispetto delle disposizioni di legge, da coniugarsi con l'ordinato svolgimento delle attività scolastiche. Al fine di sostenere i Dirigenti scolastici nelle attività di competenza, con la presente si forniscono elementi informativi, così come indicazioni transitorie. In ragione della focalizzazione sullo specifico aspetto, si tralascia la ricognizione degli elementi concernenti il citato decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, peraltro già sviluppati nella precedente nota dello scrivente 13 agosto 2021, n. 1237.
1. LA CERTIFICAZIONE VERDE COSA ATTESTA E CHI NE É ESENTATO?
L’articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che lacertificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale:
a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale),
b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi),
c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi),
d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).
Specifica condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309
-
“certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”) è quella di coloro che per condizione medica
non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, “esentati dalla vaccinazione”, sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.
2. LA PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA
Il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l’utilizzo - anche senza necessità di connessione internet - dell’App “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile. L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della privacy.
La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App “VerificaC19” avviene con le seguenti modalità:
1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l’interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
2. l’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):
a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa,
b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia,
c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura
3. in caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà “regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.
La richiamata procedura “ordinaria”, come evidente, è assai semplice. Purtuttavia, presenta il limite di dovere verificare giornalmente ciascun singolo QRCode del personale dell'istituzione scolastica, proprio per l’anzidetta diversa durata della certificazione (da un massimo di 9 mesi ad un minimo di 48 ore) e perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QRCode.
In relazione al numero di dipendenti di ciascuna istituzione scolastica, potrebbero dunque determinarsi, soprattutto nei momenti di inizio e fine delle lezioni, rallentamenti nelle operazioni materiali di verifica della validità della certificazione.
Tale situazione non può essere ovviata con il ricorso all’autocertificazione da parte dell’interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita. Pure per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente - personalmente o tramite delegato - alla verifica.
3. LA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI VERIFICA
Per sopperire al sopraddetto limite della “procedura ordinaria”, in costante raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e unitamente al Ministero della Salute, questa Amministrazione sta operando al fine di realizzare l’interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale DGC così da potere, a regime, velocizzare le pur semplici operazioni richieste.
In pratica, limitatamente al personale in servizio, il Dirigente dell'istituzione scolastica statale potrà interrogare il Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione SIDI che, in ragione della interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, “restituirà” la medesima tipologia di schermate descritte nella “procedura ordinaria”.
Il Dirigente o suo delegato, a questo punto, potrà limitare la verifica con l’App “VerificaC19” ai soli QRcode della “schermata rossa”, con importante risparmio di tempo. Tale breve descrizione del processo per chiarire che le modalità intrinseche allo stesso - fondato sull'utilizzo della piattaforma SIDI - non ne consentirà l'adozione da parte di istituzioni educative o scolastiche il cui personale non sia dipendente del Ministero.
Per l’adozione della procedura tratteggiata, destinata al personale delle istituzioni scolastiche statali, è richiesto uno specifico intervento normativo, atto a consentirne l’utilizzo nel rispetto della protezione dei dati personali.
4. POSSIBILI ACCORGIMENTI TRANSITORI
E' atteso in tempi brevi l'intervento normativo necessario per consentire l’adozione della procedura automatizzata richiamata. Come realizzare nel frattempo le dovute verifiche quotidiane del QRCode?
La sola modalità possibile al momento, nel rispetto della riservatezza, è quella “ordinaria” sopra descritta. Si tratta dunque, da parte dei Dirigenti scolastici, di predisporre misure organizzative e di gestione degli spazi, che consentano l'ordinato svolgimento delle operazioni descritte. Ciò anche considerando che, fino all'inizio delle attività didattiche, la presenza del personale sarà inferiore all'ordinario e che, simulazioni effettuate, hanno evidenziato la rapidità delle operazioni svolte con l'utilizzo dell'App “Verifica C19”.
Per quanto detto, a livello organizzativo, si potrà ad esempio ricorrere all’opera contestuale di più soggetti “verificatori”, ciascuno delegato all'utilizzo dell'app “Verifica C19”, così come, ove opportuno e possibile, potranno individuarsi ingressi diversi, per evitare assembramenti del personale. Potrà
altresì risultare utile svolgere le operazioni di verifica all’interno dell’istituzione scolastica, in spazi di dimensioni adeguate alla compresenza ipotizzata di personale.
PARTE 2 - SPECIFICA PER L’ISTITUTO
Comprensivo n°3 Cecco Angiolieri
Norme di comportamento ai fini della prevenzione Covid 19
(ESTRATTO DAL PROTOCOLLO DI SICUREZZA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO n 3 Di SIENA)
1. COMPORTAMENTI A SCUOLA (destinatari studenti, docenti, personale ATA, genitori)
1.1 - Sia in fase di accesso che di uscita, sia dall’aula che dalla scuola, e in caso di movimenti all’interno delle aule è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica.
1.2.- È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina.
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.
Studenti
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.
Personale della scuola
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.
Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l’altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.
1.3 - Gli studenti sono tenuti in classe a stare al banco assegnato senza spostarsi. Non è assolutamente consentito spostare i banchi dalla posizione indicata sul pavimento con opportuni segni. Non è consentito, all’interno delle aule spostarsi con la sedia dalla posizione assegnata. I docenti non possono cambiare di posto agli alunni nel passaggio da un’ora di lezione di un docente a quella di un altro. Il cambiamento di posto deve essere concordato tra tutti i docenti della classe e può decorrere solo da inizio mattinata di lezione.
1.4 - Non è assolutamente consentito uscire dall’aula, per qualunque ragione. Solo previa autorizzazione del docente è possibile recarsi al bagno. E’ possibile recarsi al bagno solo una
persona alla volta. Durante i cambi d’ora non è consentito uscire nei corridoi ed eventuali movimenti all’interno dell’aula devono avvenire indossando la mascherina.
1.5 - In caso di fruizione del bagno gli studenti avranno cura di entrare uno per volta; se trovano il bagno occupato dovranno attendere all’esterno indossando la mascherina e rispettando il distanziamento di un metro da altre persone.
1.6 - Non sono assolutamente consentiti atteggiamenti quali abbracci o altri gesti camerateschi e/o affettuosi tra gli studenti all’interno delle aule e in tutti gli spazi interni, esterni e di pertinenza della scuola.
1.7 - Per gli accessi e le uscite dall’istituto gli alunni dovranno rigidamente rispettare gli ingressi esterni indicati per ciascuna classe e preventivamente segnalati con apposita comunicazione inserita prima dell’inizio delle lezioni sul sito internet della scuola.
Nel caso di lezioni di scienze motorie (scuola MEDIA) alla prima e all’ultima ora di lezione giornaliere l’accesso alla palestra così come il deflusso deve avvenire utilizzando l’ingresso della palestra e non dall’interno dell’edificio scolastico.
Gli ingressi dalle porte di accesso esterne, indicate per ciascuna classe, dovranno avvenire massimo 1 alunno per volta mantenendo la distanza di 1 metro tra lo studente che accede e il successivo che segue. Gli alunni entranti dovranno OBBLIGATORIAMENTE SANIFICARE LE MANI utilizzando gli appositi dispenser. Qualora si formino rallentamenti o rischi di affollamento, gli alunni igienizzeranno le mani PRIMA di entrare nelle rispettive classi, utilizzando i dispenser presenti nei corridoi di pertinenza.
1.7- bis Il personale scolastico sarà sottoposto quotidianamente al controllo del Green Pass tramite apposita applicazione o piattaforma informatica (quando disponibile). Tutto il personale è tenuto all’esibizione di tale documentazione per l’accesso alla scuola, in caso di mancata esibizione o esito negativo del controllo NON potrà accedere all’istituzione scolastica. [Per i dettagli consultare la sezione 3-2] Tutti i soggetti (genitori, fornitori esterni..) che richiedono l’accesso ai locali scolastici e loro pertinenze saranno sottoposti alla procedura di controllo del Green-pass utilizzando l’applicazione “Verifica C19”, in caso di mancata esibizione o esito negativo del controllo, il soggetto NON potrà accedere all’istituzione scolastica.
1.8 - Al fine di evitare assembramenti nei cortili prospicienti l’ingresso principale dei plessi, il cancello sarà aperto al suono della campanella d’ingresso 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Gli studenti che arriveranno in anticipo potranno sostare nell’area ESTERNA alle pertinenze della scuola, avendo cura di evitare assembramenti e mantenendo la distanza di 1 metro.
1.9 - Gli studenti fruiranno della ricreazione all’interno della propria aula negli orari indicati per ciascun plesso (la ricreazione avrà la durata di 10 minuti) e non potranno riversarsi nei corridoi. Le colazioni e le bevande che ciascuno studente potrà portarsi da casa dovranno essere consumate, solo durante l’intervallo e all’interno della propria aula.
1.10 - Non è previsto, per il corrente a.s., che i genitori portino le colazioni, bevande o altro materiale in portineria.
1.10- bis Gli studenti durante la permanenza a scuola dovranno evitare di scambiarsi tra di loro oggetti di cancelleria, libri, appunti e altri oggetti personali; nei casi in cui tali scambi dovessero essere inevitabili avranno cura di igienizzarsi le mani con apposito gel prima e dopo l’eventuale passaggio.
1.11 - L'aerazione dei locali dovrà avvenire per 10 minuti ogni ora in condizioni atmosferiche favorevoli.
1.11-bis Verranno eseguite secondo cronoprogramma a fine giornata le operazioni di pulizia approfondita e sanificazione di ciascuna aula. Ad ogni cambio di insegnante il collaboratore scolastico provvederà alla sanificazione della cattedra.
1.12 – Per la scuola Primaria e dell’Infanzia, di norma, nelle giornate in cui le condizioni climatiche lo consentono, saranno disposti dei turni di accesso ai cortili interni della scuola e i docenti, se lo ritengono opportuno, potranno condurvi le proprie classi per ESEGUIRE LA LEZIONE ORARIA. I turni di accesso saranno oggetto di apposita comunicazione. Gli alunni dovranno rispettare le distanze di sicurezza di 1 metro ed evitare di disturbare l’attività didattica delle altre classi. Qualora non venga mantenuta l’ordinata frequenza dei cortili tale possibilità sarà revocata.
1.13 - Per l’a.s. 2021/2022 è auspicabile che si evitino, se non per ragioni straordinarie, gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate degli studenti . Nel caso di ingressi in ritardo o uscite anticipate i tutori dovranno inviare una mail ai seguenti indirizzi:
per l’Infanzia Avignone xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx0.xxx.xx ; per l’Infanzia Xxxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx0.xxx.xx ; per la Primaria Peruzzi xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx0.xxx.xx ; per la Secondaria di I Grado xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx0.xxx.xx .
A tali indirizzi di posta elettronica i tutori dovranno indicare: nome e cognome alunno, classe e ora di ingresso/uscita, non saranno più compilati i moduli cartacei.
Gli ingressi posticipati saranno consentiti entro le 9:30 per i plessi di Primaria\Infanzia, mentre per la Secondaria entro l’inizio della seconda, ore 9:15.
In deroga alla norme del Regolamento d’istituto non occorre che il genitore accompagni lo studente dentro i locali della scuola. In caso invece di uscite anticipate il genitore o il delegato (non è consentito presentarsi in più di una persona per prelevare anticipatamente uno studente) dovrà presentarsi, nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 3, all’ingresso principale della scuola e attendere il proprio turno.
1.14 - In caso di accesso alla struttura degli studenti, per ragioni di salute o legate allo stato di diversa abilità, in cui sia necessario l’accompagnamento di un adulto questo potrà avvenire da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio. E’ richiesto per l’accompagnatore di indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’istituzione scolastica. L’accompagnatore per accedere all’interno dei locali scolastici dovrà: indossare la mascherina chirurgica, sanificarsi le mani, avere la certificazione Green-pass valida, compilare l’autodichiarazione consegnata dal personale all’ingresso, acconsentire al controllo della temperatura corporea e tale valore non dovrà superare i 37.5 °C.
1.15 - In deroga alle norme generali previste dallo Statuto degli studenti e delle studentesse e in deroga al regolamento di disciplina della scuola, ritenendo che la salute pubblica e quella della comunità scolastica costituisca un bene prevalente da salvaguardare, in caso di violazione delle prescrizioni indicate nei numeri da 1.1 a 1.9 saranno applicate eventuali sanzioni.
1.16 - Movimentazione SCUOLABUS: la movimentazione in arrivo ed in partenza degli alunni che utilizzano gli scuolabus avverrà con le cadenze di orario preventivamente concordato tra Gestore e Dirigente Scolastico, facendo in modo di avere scaglionamento di arrivi e partenze di almeno 5 minuti tra un mezzo e l’altro. Gli alunni dovranno salire /scendere rapidamente dai mezzi in fila
indiana, indossando la mascherina, senza creare intralcio ed accedere alla scuola secondo le modalità sopra esposte. Non dovranno sostare nè creare assembramento nell’area di movimentazione dei mezzi.
1.17- Scuole dell’Infanzia: l’accesso ai plessi avverrà nelle modalità ordinarie per quanto riguarda l’arrivo e partenza con gli scuolabus. Gli operatori dovranno essere dotati di mascherina e guanti di lattice. Si avrà cura che i bambini accedano il più rapidamente possibile al plesso e trovino collocazione nelle sezioni, senza attardarsi in spazi comuni e corridoi, né creare assembramenti. Ogni operatore scolastico prenderà in carico i bambini nella propria sezione. In caso di bambini accompagnati dai genitori o parenti, questi dovranno possibilmente affidare l’alunno all’operatore scolastico al cancello della scuola. In caso contrario, coloro che entreranno nelle pertinenze della scuola dovranno entrare scaglionati, a distanza di ALMENO 1 metro dal precedente, indossando la mascherina.
Non potranno accedere dentro alla scuola, se non in casi particolari e giustificati, previa autorizzazione della maestra o dell’operatore scolastico di turno. L’accompagnatore per accedere all’interno dei locali scolastici dovrà: indossare la mascherina chirurgica, sanificarsi le mani, avere la certificazione Green-pass valida, compilare l’autodichiarazione consegnata dal personale all’ingresso, acconsentire al controllo della temperatura corporea e tale valore non dovrà superare i
37.5 °C.
1.18 – In tutti i corridoi e nei piani della scuola sono collocati degli appositi contenitori, segnalati e dedicati alla ricezione dei DPI dismessi (mascherine, guanti) e dei rifiuti speciali con liquidi organici (es.: fazzoletti di carta). Tutto il personale e gli studenti sono tenuti OBBLIGATORIAMENTE a farne uso. I collaboratori scolastici preleveranno con i guanti i sacchetti a chiusura una volta saturi, e li getteranno in appositi cassonetti. Si rammenta che è fatto ASSOLUTO DIVIETO di abbandonare guanti, mascherine e fazzoletti di carta usati all’interno dei locali scolastici. Tale comportamento sarà soggetto a sanzione disciplinare.
2. FUNZIONE DELLA DDI (didattica digitale integrata) E COMPORTAMENTI DEGLI STUDENTI DURANTE LE ATTIVITÀ DDI SINCRONA
2.1 - La DDI potrà svolgere una funzione complementare coprendo una parte del monte ore annuale delle lezioni sulla base di esigenze organizzative legate o al trasporto pubblico e/o alla capienza delle aule e/o alla necessità di garantire il distanziamento sociale.
2.2 - La DDI potrà essere programmata e gestita dai docenti con attività sincrone o asincrone e, comunque, le attività didattiche in DDI non potranno essere solo di un tipo per ciascuna materia (ossia ciascun docente non potrà svolgere DDI solo in modo sincrono o solo asincrono, ma dovrà mescolare anche con pesi diversi le due modalità).
2.3 - In caso di didattica asincrona ad ogni attività programmata il docente dovrà assegnare il corrispondente monte ore d’impegno previsto per l’attività. Per le attività asincrone dovrà essere previsto sempre una fase conclusiva che può consistere in una verifica o ricognizione orale, un prodotto/lavoro degli studenti, una discussione, anche collegiale, in modo sincrono o in presenza dell’attività svolta.
2.4 - nel monte ore annuale di lezione per ciascun livello di classe, conteggiato ai fini della determinazione del numero massimo di assenze consentito per la validità dell’a.s, sono conteggiate le ore in presenza, le ore di DDI sincrona previste e la stima di ore corrispondenti alla DDI asincrona programmata da ciascun docente. La non partecipazione alla fase conclusiva delle singole attività di DDI asincrona prevista dal docente e di cui al precedente punto 2.3 non consentirà di assegnare allo studente il monte ore previsto per la specifica attività asincrona ai fini della determinazione del monte ore annuale di validità dell’a.s.
2.5 - Nel caso invece di didattica sincrona il docente rileverà le presenze degli studenti sul registro elettronico come per la didattica in presenza.
2.6 - Durante le attività di didattica sincrona gli studenti sono tenuti a tenere la telecamera del proprio device accesa per l’intera durata dell’attività, a presentarsi con abbigliamento decoroso, consono alla lezione e a tenere un comportamento rispettoso, utilizzando in modo corretto gli strumenti messi a disposizione dalla Piattaforma utilizzata. Nel caso di violazioni di quanto disposto dal presente comma il docente avrà cura di escludere lo studente dalla lezione sincrona rilevando la mancanza sul registro elettronico con nota disciplinare. Il perdurare di comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente comma potrà essere sanzionato anche con l’allontanamento dalle lezioni.
3. CAUTELE PER L’ACCESSO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
3.1 - E’ fatto obbligo per tutto il personale scolastico e per gli studenti di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
3.2 . - Vige il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti [Consultare le sezioni 3-1 3- 2]
- all’interno dell’edificio scolastico è fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, utilizzare la mascherina.
3.3 - L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID- 19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione, che deve pervenire alla scuola prima di presentarsi all’accesso, avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
3.4 - Al fine di contenere e ridurre gli accessi ai locali scolastici per l’a.s. 2021-2022
● Nella comunicazione scuola/famiglia si farà ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza, ciò anche nella comunicazione famiglia /scuola;
● I ricevimenti dei genitori saranno sostituiti con comunicazione telematiche su Meet nei 2 periodi didattici (1^ e 2^ quadrimestre) per singola disciplina, da farsi anche in orario pomeridiano da prenotare su Nuvola secondo il calendario fissato dal docente.
● I genitori e altra utenza esterna potranno accedere ai locali scolastici solo in casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, quando non possibile soddisfare le esigenze con comunicazioni a distanza e possibilmente sempre previa prenotazione e relativa programmazione degli accessi.
● In caso di accesso, non è assolutamente consentito recarsi presso i singoli uffici o ad altri locali scolastici ma il visitatore è tenuto a presentarsi, accedendo ai locali solo in caso di risposta affermativa da parte dell’addetto alla portineria (dopo aver verificato che all’interno dell’edificio non siano presenti altri visitatori). Lo sportello per il pubblico previsto con opportuna protezione in plexiglass nella segreteria della scuola; non sono consentiti accessi ai visitatori in sala insegnanti.
● I visitatori per accedere all’interno dei locali scolastici dovranno: indossare la mascherina chirurgica, sanificarsi le mani, avere la certificazione Green-pass valida, compilare l’autodichiarazione consegnata dal personale all’ingresso, acconsentire al controllo della temperatura corporea e tale valore non dovrà superare i 37.5 °C.
● I collaboratori scolastici in servizio in portineria sono tenuti a vigilare sulla corretta compilazione
del Registro degli accessi.
● L’accesso di visitatori esterni alla scuola è consentito solo dall’ingresso principale di ogni plesso. Sarà obbligo degli addetti presenti misurare la temperatura.
● La misura della temperatura corporea verrà effettuata all’occorrenza, tramite apposito termometro laser, da parte del personale scolastico addetto. Eventuali casi anomali con temperatura superiore a 37.5° verranno immediatamente segnalati.
L’alunno/a interessato verrà condotto in un ambiente (segnalato) dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con
COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale;
● In caso di evento sospetto, è previsto un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatico
● AMBIENTE DEDICATO ALL’ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO (aula covid) per casi di sospetto Covid-19, la Direzione ha individuato i seguenti luoghi formalizzati:
Scuola Media “Cecco Angiolieri”: Aula 22 piano primo Scuola Primaria “Peruzzi”: Aula 4 Ballatoio
Scuola Primaria “Padiglione” Sala Attività
Scuola Infanzia “Avignone”: stanza custodi piano terra Scuola Infanzia “Xxxxxxxx”: stanza custodi piano terra
● Aree di ACCESSO /USCITA nei plessi
La Direzione Scolastica ha predisposto un piano dettagliato per gli ingressi in ogni plesso. Il dettaglio per singolo plesso è visibile sul sito web dell’istituzione scolastica.
● SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI: l’igienizzazione periodica di ogni plesso verrà formalizzata su apposite schede apposte sulla porta di tutte le aule/laboratori/aule speciali/sezioni dell’infanzia/uffici. Una volta esaurita, la scheda verrà raccolta dal collaboratore scolastico e consegnata al DSGA per archiviazione.
Gli ambienti verranno puliti con metodo ordinario (giornaliero) e sanificazione dei pavimenti con ipoclorito di sodio (giornaliero). Arredi, piani delle cattedre, banchi, maniglie, tastiere dei PC, giocattoli verranno sanificati con appositi prodotti a spruzzo/nebulizzazione a base alcolica con periodicità massima ogni giorno. Le schede tecniche dei prodotti dovranno essere sempre mantenute a disposizione in copia presso le portinerie delle scuole ed in originale presso la Direzione scolastica.
● REFEZIONE - nei plessi dove è previsto servizio di mensa, la refezione risulta organizzata come segue:
Scuola Primaria “Peruzzi”: nelle aule Scuola Primaria “Padiglione”: nelle aule Scuola Infanzia “Avignone”:nelle sezioni Scuola Infanzia “Xxxxxxxx”: nelle sezioni
Prima e dopo il pasto, le sezioni/classi vengono sanificate dal personale, secondo le metodologie proposte nel documento: Procedure indicate dall’ISS.
4. MODALITÀ DI ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI E PERMANENZA ALL’INTERNO DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO
4.1 - Il personale scolastico, docente e non docente, è tenuto ad accedere all’istituto solo dall’ingresso principale di ogni plesso.
4.2 - il personale è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e d’igiene previste per gli studenti e per i visitatori esterni (uso ripetuto di gel igienizzante, utilizzo della mascherina nelle aule e durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, rispetto del distanziamento sociale di 1 metro).
4.3- nel caso di docenti di sostegno, qualora la natura della disabilità degli studenti assegnati lo richieda, potrà non essere rispettata la disposizione sul distanziamento sociale di 1 metro : nel qual caso i docenti avranno cura di indossare visiera e maschera forniti dalla scuola.
4.4- i collaboratori scolastici sono tenuti a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione rischio Covid 19 per quanto riguarda l’impiego del materiale di pulizia e l’utilizzo dei DPI. Si raccomanda comunque la pulizia approfondita a fine attività didattica giornaliera e aerazione frequente e adeguata degli spazi comuni.
4.5 - le indicazioni fornite per i visitatori esterni per l’accesso agli uffici valgono anche per il personale interno che, pertanto, qualora necessiti di accedere agli uffici avrà cura in prima battuta di presentarsi allo sportello per il pubblico da dove, se ritenuto necessario dal DSGA, potrà essere indirizzato agli altri uffici.
4.6 - ciascun lavoratore ha l’obbligo, come prevede il Protocollo nazionale tra MI e XX.XX., di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.
4.7 Il personale di Società Terze che accede all’istituzione scolastica è tenuto a rispettare i protocolli di sicurezza emanati da codesto istituto, inoltre dovranno essere rese note le procedure anticontagio adottate da tali società ed acquisite dall’istituzione scolastica. In merito alla procedura anticontagio tali società esterne, dovranno prevedere la verifica per ciascun lavoratore della validità del Green-pass e far compilare al proprio lavoratore l’apposita autodichiarazione fornita dalla scuola.
5. ULTERIORI DISPOSIZIONI E RINVII
5.1 - Le norme del Regolamento d’istituto non confliggenti e non derogate dalle presenti disposizioni restano in vigore
5.2 - Con riferimento alla prevenzione del rischio Covid 19 per quanto non previsto dalle disposizioni sopra indicate si rimanda a:
1) Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19
2) Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.
3) Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI)
4) Circ. Min salute 5443/2020
5) Rapporto ISS Covid n.19/2020
6) Documento tecn.sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico del CTS del 28/5/2020 (compreso Allegato 1 e verbale 90 integrativo del 22/672020) ,
nonché ai provvedimenti organizzativi del Dirigente scolastico succedutisi dal 5/3/2020 al 6/8/2020 e a tutte le disposizioni vigenti in materia, o che saranno emanate in data successiva all’adozione delle presenti misure dalle Autorità governative nazionali e regionali.
6. DISTANZIAMENTI
6.1 – Tenendo conto dei criteri distanziometrici indicati dal CTS , l’Istituto ha provveduto
in condivisione con RSPP e i componenti del SPP e Commissione Sicurezza Covid, alla rivalutazione delle capienze degli spazi disponibili.
Il posizionamento degli arredi e i banchi per quanto riguarda le aule, è stato formalizzato in relazione alla conformazione spaziale delle stesse e secondo il criterio di distanza fra gli studenti nella misura minima di cm 100 fra rima e rima buccale in situazione statica, dalla posizione seduta al banco, demandando all’uso della mascherina le situazioni di movimento; fra il docente e l’alunno la distanza è di 2 metri.
Si è verificata la dimensione dei banchi stessi che entrano appieno nel calcolo distanziometrico, rispettando i valori minimi di passaggio previsti dalle vigenti normative antincendio.
Ove necessario, è stato previsto ordine di acquisto di nuovi banchi di dimensione opportuna. Si sono inoltre adottati ulteriori accorgimenti quali:
- riduzione del numero degli arredi superflui come armadi non essenziali, appendiabiti a colonna etc.;
- verifica della corretta disposizione di lavagne, LIM, attrezzature di videoproiezione, etc.
Distanziamento in situazione statica - Nell’aula dove opera la classe è previsto che, in essa, gli alunni: entrino, si siedano al banco, infine escano dall’aula stessa a conclusione della lezione.
L’Istituto ha organizzato l’accesso all’aula secondo modalità che tengono conto delle stesse esigenze di distanziamento e/o con i dovuti dispositivi di protezione (integrazione del Regolamento dell’Istituzione scolastica), il distanziamento interno all’aula è considerato nella sua esclusiva dimensione “statica”.
Durante le lezioni le finestre dovranno essere aperte per favorire l’aerazione, salvo avverse condizioni atmosferiche. Dovranno comunque essere aperte almeno ogni ora per 10 minuti.
Spazio utilizzato per attività di natura diversa dalla lezione ordinaria: laddove dove non è stato possibile modificare il layout delle postazioni di lavoro (aule attrezzate e alcune tipologie di laboratorio), il distanziamento fisico, pur rimanendo nel contesto del metro da bocca a bocca, viene rispettato mantenendo il docente a 2 m di distanza dall’allievo più vicino (stando nella posizione a ciascuno destinata). Quindi, dove si è reso necessario, se ne è ridotta la effettiva capienza.
Tutto ciò, oltre ad aumentare lo spazio utile, favorirà le operazioni di pulizia.
Prima dell’inizio delle attività didattiche dell’a.s. 2021/22, si è proceduto a:
- assegnare le aule in funzione del numero degli alunni
- apporre all’esterno delle aule apposite schede con indicata la data della pulizia.
Nelle situazioni di movimento/spostamento: è previsto l’uso OBBLIGATORIO della mascherina di comunità.
6.2. Il distanziamento e l’educazione motoria
Nella gestione delle palestre si è cercato di conciliare l’attività didattica con le esigenze di distanziamento sociale e di igienizzazione periodica degli ambienti. Le attività didattiche ordinarie verranno svolte con esercizi statici e rimodulando gli esercizi dinamici atti ad evitare il contatto fisico. Le mascherine dovranno essere indossate correttamente solo durante il transito dalle aule alla palestra e tenute a disposizione durante tutta la lezione.
Per gli spostamenti dalla classe, sarà preferibile utilizzare le scale esterne, tenendo il distanziamento di sicurezza.
Il docente dovrà accertarsi, prima dell’utilizzo dell’ambiente, che sia stata fatta l’igienizzazione attraverso il registro affisso alla porta di accesso della palestra stessa.
USO DEGLI SPOGLIATOI E PALESTRA
● Negli spogliatoi saranno definiti gli spazi da far occupare agli alunni.
● Gli alunni saranno forniti di sacchetti monouso (portati da casa) per riporre scarpe e abbigliamento.
● Le mani dovranno essere lavate o igienizzate con gel, prima e dopo l’attività.
● Sistemare gli alunni negli spazi definiti da colori o simboli convenzionali (ALMENO DUE METRI DURANTE L'ATTIVITÀ’, CON PARTICOLARE ATTENZIONE A QUELLA INTENSA).
● Praticare SOLO attività motoria a corpo libero individuale senza l’uso di nessun tipo di attrezzatura.
6.3 - Distanziamento, disabilità e inclusione scolastica
Nella definizione delle attività rivolte agli alunni con disabilità certificata, si prevede:
a) di rispettare le indicazioni sul distanziamento fisico tenendo conto della numerosità e della tipologia di disabilità;
b) di garantire il più possibile la didattica in presenza;
c) che non è obbligatorio l'utilizzo di mascherina per gli studenti con forme di disabilità certificata non compatibili con l'uso continuativo della stessa;
d) che, non potendo garantire il distanziamento fisico del docente di sostegno dallo studente con disabilità certificata, il lavoratore potrà usare insieme alla mascherina chirurgica, dispositivi di protezione per occhi, viso, mucose, oltre a guanti in nitrile;
e) per garantire una vera dimensione inclusiva, per alcune tipologie di disabilità, è opportuno prevedere accomodamenti ragionevoli come previsto dall'art. 5 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006.
6.4. Il distanziamento nelle sezioni dell’infanzia
Riprendendo quanto detto in apertura è utile indicare alcuni accorgimenti nel rispetto della relazione spazio-attività-numero degli alunni partendo dalla considerazione che nella scuola dell’Infanzia non è previsto il distanziamento minimo invece attivo dalla primaria in poi.
Relativamente a ciò nella scuola dell’infanzia si ricorda che:
a) seppur con criteri meno stringenti rispetto agli altri ordini di scuola, è necessario evitare un eccessivo affollamento dell’aula ricorrendo, ove possibile, ad attività educative e didattiche organizzate in gruppi utilizzando gli spazi a disposizione;
b) i bambini di età inferiore ai sei anni non dovranno indossare la mascherina;
c) è necessario, all'interno delle routine, dedicare un tempo maggiore al rispetto delle norme igieniche;
d) le docenti e i collaboratori scolastici della scuola dell’Infanzia è raccomandabile che indossino idonei dispositivi di protezione individuale avendo cura che non venga meno la riconoscibilità e la possibilità di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini;
e) le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini da parte degli adulti devono essere rigidamente regolamentate ;
f) è consigliabile prevedere attività all’aperto in spazi delimitati qualora le condizioni metereologiche e le norme di sicurezza lo consentano. Inoltre le attrezzature che utilizzano i bambini dovranno essere igienizzate ad ogni turno.
6.5 - Distanziamento in sala insegnanti e riunioni del personale
La sala insegnanti dovrà essere adoperata per il tempo strettamente necessario. Non si dovrà mai superare il limite di capienza massima. I docenti presenti dovranno osservare le distanze di 1 metro in staticità; in caso contrario e in movimento, andrà indossata la mascherina.
Le riunioni collegiali, di coordinamento, sindacali etc. IN PRESENZA dovranno essere limitate al minimo necessario. Le sale di riunione non dovranno mai superare la capienza massima, dovranno essere mantenute le distanze di almeno 1 metro tra i partecipanti e sarà obbligatorio l’uso della mascherina e l’aerazione del locale ogni 30 minuti. E’ auspicabile utilizzare la metodologia a distanza on line in tele-conferenza ove possibile.
7. GLI ORDINAMENTI E IL TEMPO SCUOLA
La gestione dei tempi potrà essere una valida soluzione qualora la situazione di contagio a livello nazionale dovesse evolversi negativamente, con conseguenti nuove disposizioni di distanziamento sociale. Potrebbe quindi accadere che le disponibilità e le capienze degli spazi finora valutate non risultino più sufficienti.
Al momento, non sono previste deroghe agli ordinamenti vigenti in merito al numero dei giorni di scuola e al monte ore dei diversi gradi di istruzione/indirizzi. Parimenti, risulta da evitare una riduzione del tempo scuola (tempo pieno, tempo prolungato ecc.) rispetto a quanto scelto dalle famiglie e autorizzato in sede di organico di diritto. Potranno invece essere utilizzate tutte le altre leve di gestione del tempo scuola previste dagli ordinamenti e dall’autonomia scolastica.
8. L’ORGANICO AGGIUNTIVO
La richiesta di organico aggiuntivo per la realizzazione delle forme di flessibilità che le scuole, in situazione di carenza di spazi, intendono attuare va indicata nella piattaforma USR Toscana.
La consistenza delle richieste di organico aggiuntivo per il personale collaboratore scolastico scaturirà da un’attenta valutazione dell’organico assegnato in diritto e circoscritta a quelle situazioni che ne prevedano l’effettiva necessità. Motivi di richiesta potranno essere:
a) ulteriori spazi rispetto a quelli attualmente in uso;
b) accompagnamento sistematico di studenti in aree esterne;
c) procedure di sanificazione particolarmente complesse;
d) necessità di ulteriore sorveglianza in presenza di un consistente incremento del numero dei punti di accesso all’istituzione scolastica.
Le richieste relative al personale docente terranno conto del pieno utilizzo delle risorse esistenti, in particolare di quelle assegnate per il potenziamento e già in carico all’istituzione scolastica.
La destinazione di queste ultime per l’attuazione delle forme di flessibilità organizzativa e di eventuale riorganizzazione modulare della didattica sarà comunque prevalente.
9. LA DIDATTICA IN MODALITÀ’ “ BLENDED”
La possibilità della didattica blended deve essere considerata come estrema ratio , laddove non ci siano le condizioni per favorire il rientro a scuola di tutte le studentesse e gli studenti, che rappresenta l’obiettivo primario assegnato alle istituzioni scolastiche dal Ministero dell’Istruzione e raccolto, come obiettivo, da parte di tutto il sistema scolastico statale e paritario.
La condizione prima per rendere effettiva ed efficace la realizzazione di una tale modalità è l’analisi delle opportunità tecnologiche ( device , rete, etc.) a livello di utenza. Altra condizione è accompagnare la necessaria integrazione nel PTOF di tale modalità con una riflessione a livello di comunità professionale sul senso e sul significato di una didattica mista, mediante la quale la modalità standard, in presenza, spesso affidata alla “lezione frontale”, viene affiancata da attività che richiedono supporto digitale.
Il Blended Learning è una metodologia didattica attiva, nata negli anni ’60, fortemente contestuale, per cui la sua applicazione può variare da situazione a situazione, e prevedere vari modelli:
a) rotazione (gli studenti alternano lo studio attraverso i dispositivi elettronici e le piattaforme alla lezione in presenza);
b) self blended (gli studenti approfondiscono l’apprendimento in presenza con materiale condiviso nelle piattaforme digitali);
c) faccia a faccia (l’insegnante integra la lezione in presenza con strumentazione digitale, anche con un gruppo classe in presenza o un altro a distanza);
d) modalità flipped classroom (rovesciamento dell’impostazione tradizionale, in cui la lezione frontale non trova più spazio).
10. I TRASPORTI
La gestione dei trasporti – sia per quanto riguarda il trasporto scolastico gestito dai comuni che per il trasporto pubblico locale utilizzato dagli studenti – rappresenta l’elemento più critico rispetto alla gestione degli spazi scolastici. L’Istituto comprensivo presenta una utenza con prevalenza residenziale cittadina, con maggiori caratteristiche di pendolarismo per quanto riguarda la scuola media.
Lo sforzo in atto per garantire la riapertura in presenza, può essere in parte compromesso dalla criticità nella gestione dei trasporti, che potrebbero non garantire a tutti gli studenti di raggiungere le scuole nelle tempistiche previste.
L’azienda dei trasporti sia Comunale che di altro gestore deve fornire all’Istituto un piano dettagliato delle corse con la portata massima di studenti e prevedere corse aggiuntive in caso di trasporto insufficiente.
PARTE 3–1 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA
(Estratto da ISS COVID 19 M°58/2020)
Destinatari del rapporto
Il presente rapporto è destinato alle istituzioni scolastiche e dei servizi educativi dell’infanzia nonché ai Dipartimenti di Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e a tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia.
Scopo del documento
Fornire un supporto operativo per la gestione dei casi di bambini con segni/sintomi COVID-19 correlati e per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati all’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, adottando modalità basate su evidenze e/o buone pratiche di sanità pubblica, razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale, evitando così frammentazione e disomogeneità.
A questo documento saranno correlati:
• altri elementi/iniziative di tipo informativo/comunicativo/formativo rivolti a vari target;
• strumenti di indagine volti a fronteggiare la mancanza di evidenze scientifiche e la relativa difficoltà di stimare il reale ruolo che possono avere le attività in presenza nelle scuole nella trasmissione di SARS-CoV-2.
Glossario
ATA Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico
CTS Comitato Tecnico Scientifico DDI Didattica Digitale Integrata DdP Dipartimento di Prevenzione
DPI Dispositivi di Protezione Individuale MMG Medico di Medicina Generale PLS Pediatra di Libera Scelta
SSN Servizio Sanitario Nazionale
Introduzione
La riapertura della scuola attualmente prevista nel mese di settembre 2020 pone dal punto di vista epidemiologico un possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità. La questione centrale delle decisioni di riapertura scolastica non è se le scuole debbano riaprire o meno, ma piuttosto come procedere con una riapertura scolastica più sicura attraverso la comprensione e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica, non solo sui bambini, sul personale scolastico e sui loro contatti sociali immediati, ma anche su un aumento della trasmissione a livello di virus comunitari.
Per controllare/mitigare questa possibilità sono state già considerate alcune misure di prevenzione in documenti formali e in documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) inviati al Ministro dell’Istruzione (CTS, 28 maggio 2020; CTS, 22 giugno e successive specificazioni) che forniscono le indicazioni per la riapertura della scuola e dei servizi educativi dell’infanzia, in linea con la situazione epidemiologica e con le conoscenze scientifiche finora disponibili.
Va sottolineato che tutte queste misure possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito scolastico, ma non possono azzerarlo. Pertanto, in una prospettiva di probabile circolazione del virus a settembre, è necessario sviluppare una strategia nazionale di risposta a eventuali casi sospetti e confermati che ci si aspetta possano avvenire in ambito scolastico o che abbiano ripercussioni su di esso. Anche la strategia di risposta a eventuali casi e focolai in ambito scolastico sarà strettamente correlata alla situazione epidemiologica. Le attuali strategie di contenimento sono basate sulle conoscenze scientifiche disponibili. Per valutare il possibile impatto dell’epidemia in ambito scolastico è necessario fare alcune riflessioni preliminari.
Una valutazione rigorosa dell’effetto di diverse strategie di gestione di SARS-CoV-2 nelle scuole in termini di interventi (chiusura preventiva, reattiva, graduale1) e di trigger (eccesso di assenteismo, incidenza di SARS-CoV-2 nella popolazione generale, identificazione di casi sospetti2 o casi confermati3) richiede la disponibilità di dati su una serie di fattori che caratterizzano la trasmissione di SARS-CoV-2 nelle scuole e tra scuole e popolazione generale (es. famiglie degli studenti).
È nota la trasmissibilità di SARS-CoV-2 nella popolazione generale nelle diverse regioni italiane (R0 circa 3 prima dell’identificazione del paziente 1, con Rt ridotto a valori compresi tra 0,5 e 0,7 durante il lockdown) (Xxxxxxxx et al., 2020; Xxxxxxxx et al., 2020; ISTAT et al., 2020). Sono noti con una certa precisione tutti i tempi chiave che regolano la trasmissione di SARS-CoV-2 in Italia (periodo di incubazione, intervallo seriale, tempo da sintomi a ospedalizzazione, tempo da ospedalizzazione ad ammissione in terapia intensiva, periodo di degenza in terapia intensiva, ecc.) (Cereda et al., 2020; Lavezzo et al., 2020). Sono disponibili stime sulla probabilità per età di sviluppare sintomi, sintomi critici o morte, da cui emerge una probabilità molto inferiore dei bambini di ammalarsi o morire a seguito dell’infezione da SARS-CoV-2 (Xxxxx-Xxxx et al. 2020; Xxxxxx et al., 2020; Xxxxxxx et al. (a), 2020; Xxxxxxx et al. (b), 2020; Xx et al., 2020). È prevalente l’ipotesi che i bambini, specialmente quelli sotto i 10 anni, esposti al rischio di infezione, sviluppino l’infezione con minor probabilità rispetto agli adulti e agli anziani, da cui gli autori inferiscono che i bambini possano trasmettere meno l’infezione rispetto ad adulti e anziani (Xxxxx et al., 2020; Xxxx et al. 2020; Xx et al., 2020; Bi et al., 2020; Xxxxx et al., 2020). È infine noto che la carica virale di sintomatici e asintomatici non è statisticamente differente e quindi il potenziale di trasmissione è verosimilmente lo stesso (Xxxxxx et al., 2020; Xxxxxxx et al., 2020; Xxx et al., 2020). Inoltre alcuni recenti studi hanno riportato una carica virale più elevata nei bambini al di sotto dei 5 anni (Xxxxx-Xxxxxxx et al., 2020).
Sono però ancora diverse le incognite, di cui alcune cruciali, che non permettono al momento una solida valutazione dell’efficacia delle diverse strategie di intervento attraverso i modelli. In primo luogo, non è nota la trasmissibilità di SARS-CoV-2 nelle scuole, anche se cominciano ad essere disponibili descrizioni scientifiche di outbreak in ambienti scolastici in altri Paesi (Xxxxx-Zamir et al., 2020). Più in generale, non è noto quanto i bambini, prevalentemente asintomatici, trasmettano
SARS-CoV-2 rispetto agli adulti, anche se la carica virale di sintomatici e asintomatici e quindi il potenziale di trasmissione non è statisticamente differente.
Questo non permette una realistica valutazione della trasmissione di SARS-CoV-2 all’interno delle scuole nel contesto italiano. Non è inoltre predicibile il livello di trasmissione (Rt) al momento della riapertura delle scuole a settembre.
Dopo molte settimane di continuo calo dei casi e di valore di Rt sotto la soglia di 1, si è notato un aumento, a partire dall’ultima settimana di luglio, di Rt (con Rt vicino ad 1) a seguito delle maggiori aperture nel nostro Paese del 4 e 18 maggio e del 3 giugno. Se da un lato è evidente la migliorata capacità dei sistemi di prevenzione nell’identificare rapidamente i focolai, isolare i casi e applicare misure di quarantena ai contatti dei casi, cosa che contribuisce in modo determinante a mantenere la trasmissione sotto controllo, non è noto al momento quale sia il livello di trasmissione, ad esempio in termini di numero di focolai, che i sistemi di prevenzione riescono a gestire efficacemente. È prevedibile che gli scenari possano cambiare anche notevolmente a seconda che si riesca o meno a mantenere Rt sotto-soglia. Un’ulteriore incertezza deriva dalla probabile co-circolazione del virus dell’influenza o altri virus responsabili di sindromi influenzali a partire dai mesi autunnali, che renderà probabilmente più complesse le procedure di identificazione dei casi di COVID-19 e quindi i trigger di applicazione delle strategie. Un altro aspetto importante da considerare riguarda l’età media dei casi e quindi l’impatto sul sistema sanitario. Recentemente è stata osservata un’importante decrescita dell’età media dei casi con relativamente poche nuove ospedalizzazioni da COVID-19. Non è al momento chiaro se questo è un fenomeno che può protrarsi nel tempo o è semplicemente dovuto al basso livello di circolazione attuale che permette di mantenere protette le categorie a rischio, ad esempio, gli anziani. È del tutto evidente che l’identificazione di strategie di controllo ottimali dipenderà dalla conoscenza di questo aspetto che regola l’impatto della trasmissione nelle scuole sulla popolazione generale e quindi sulle categorie a rischio.
Per questi motivi, non è al momento possibile sviluppare modelli previsionali solidi sull’effetto delle diverse strategie di intervento. Questi modelli potranno essere sviluppati man mano che si acquisirà conoscenza su questi aspetti specifici, derivante dagli studi proposti in questo documento o da studi condotti in altri Paesi o raccolte di evidenze scientifiche aggiornate e consensus da parte di istituzioni internazionali.
Il presente documento vuole fornire un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario.
1. Preparazione alla riapertura delle scuole in relazione alla risposta ad eventuali casi/focolai di COVID-19
Ogni scuola deve seguire le indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero della Istruzione (MI), del Ministero della Salute (MdS) e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). In particolare, i seguenti documenti aggiornati rappresentano l’attuale riferimento:
MI: Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021 (26/6/2020)
CTS: “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28/5/2020 e successivamente aggiornato il 22/6/2020
Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact tracing) ed App IMMUNI”
Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020. Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è necessario prevedere:
un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico;
il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola;
la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto che andranno preventivamente reperiti;
la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all’eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo.
È inoltre necessario approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze per classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, per esempio, attraverso il registro elettronico o appositi registri su cui riassumere i dati ogni giorno.
Si raccomanda alle scuole e ai servizi educativi dell’infanzia di:
identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da seguire (vedi capitolo 1.3.2);
identificare dei referenti per l’ambito scolastico all’interno del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL competente territorialmente (vedi capitolo 1.3.1);
tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi, ecc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente;
richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19;
stabilire con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli studenti contatti stretti; particolare attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (DL.vo 10 agosto 0000, x 000) xx fornendo le opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà anche il compito di informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola;
provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);
informare e sensibilizzare il personale scolastico sull’importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19;
stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano sintomi mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI;
identificare un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale;
prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici;
condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e provvedere alla formazione del personale;
predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.
L’attivazione della didattica a distanza nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 è stata una delle modalità di realizzazione del distanziamento sociale, rivelatosi intervento di sanità pubblica cardine per il contenimento della diffusione dell’infezione dal SARS-CoV-2. A fronte di ciò è opportuno, nel
rispetto dell’autonomia scolastica, che ciascuna scuola ne definisca le modalità di realizzazione, per classi e per plesso, qualora si dovessero verificare cluster che ne imponga la riattivazione.
1.1. Peculiarità dei servizi educativi dell’infanzia (bambini 0-6 anni)
I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative che non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore, in particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l’uso di mascherine. Questo è un aspetto che deve essere tenuto in debita considerazione specialmente nella identificazione dei soggetti che ricadono nella definizione di contatto stretto. Per tale motivo è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori).
Il rispetto delle norme di distanziamento fisico è un obiettivo che può essere raggiunto solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza dei minori anche in considerazione dell’età degli stessi. Pertanto, le attività e le strategie dovranno essere modulate in ogni contesto specifico. Questa parte verrà sviluppata successivamente in seguito alle indicazioni contenute nel documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia (Ministero dell’Istruzione, 2020).
1.2. Bambini e studenti con fragilità
In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG, ecc.), le famiglie e le associazioni che li rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG, (si ricorda che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 16 anni. Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età) nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici.
1.3. Interfacce e rispettivi compiti dell’SSN e del Sistema educativo ai vari livelli
1.3.1. Interfaccia nell’SSN
Si raccomanda che i DdP identifichino figure professionali – referenti per l’ambito scolastico e per la medicina di comunità (PLS/MMG) all’interno del DdP (a titolo puramente esemplificativo assistenti sanitari, infermieri, medici) – che, in collegamento funzionale con i medici curanti di bambini e studenti (PLS e MMG), supportino la scuola e i medici curanti per le attività di questo protocollo e che facciano da riferimento per un contatto diretto con il dirigente scolastico o un suo incaricato (referente scolastico per COVID-19 e con il medico che ha in carico il paziente. Tali referenti devono possedere conoscenze relative alle modalità di trasmissione del SARS-CoV-2, alle misure di prevenzione e controllo, agli elementi di base dell’organizzazione scolastica per contrastare il COVID-19, alle indagini epidemiologiche, alle circolari ministeriali in materia di contact tracing, quarantena/isolamento e devono interfacciarsi con gli altri operatori del Dipartimento. Si suggerisce che vengano identificati referenti del DdP in numero adeguato (e comunque non meno di due) in base al territorio e alle attività da svolgere, in modo da garantire costantemente la presenza di un punto di contatto con le scuole del territorio. Si suggerisce anche di organizzare incontri contemporaneamente, al fine di presentare le modalità di collaborazione e l’organizzazione scelta.
Devono essere definiti e testati i canali comunicativi (es. e-mail, messaggistica elettronica) che permettano una pronta risposta alle richieste scolastiche e viceversa.
1.3.2. Interfaccia nel sistema educativo
Analogamente in ogni scuola deve essere identificato un referente (Referente scolastico per COVID- 19), ove non si tratti dello stesso dirigente scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il DdP e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.
Il referente scolastico per COVID-19 dovrebbe essere possibilmente identificato a livello di singola sede di struttura piuttosto che di istituti comprensivi e i circoli didattici, per una migliore interazione con la struttura stessa. Il referente del DdP e il suo sostituto devono essere in grado di interfacciarsi con tutti i referenti scolastici identificati, i quali devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati.
È necessaria una chiara identificazione, messa a punto e test di funzionamento anche del canale di comunicazione reciproca tra “scuola”, medici curanti (PLS e MMG) e DdP (attraverso i rispettivi referenti) che andrà adattato in base alla tecnologia utilizzata (es. messaggistica breve, e-mail, telefono, ecc.).
1.4. La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola
La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita – come per tutti i settori di attività, privati e pubblici dal DL.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382).
Nella “ordinarietà”, qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi evidenzi e riporti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei rischi “normati” dal DL.vo 81/2008 che, a sua volta, preveda l’obbligo di sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite mediche di cui all’art. 41 del citato decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione.
Tale previsione non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico; ogni datore di lavoro del contesto scolastico dovrà comunque integrare il DVR con tutte le misure individuate da attuare per contenere il rischio da SARS-CoV-2.
Elemento di novità è invece costituito dall’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID- 19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.
Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal CTS, fin dall’inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.
Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.
In ragione di ciò – e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili” – il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato:
a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del DL.vo 81/2008;
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.
1.5. I test diagnostici a disposizione
I test diagnostici per COVID-19 rappresentano uno strumento essenziale non solo per la gestione clinica dei pazienti ma anche e soprattutto per controllare la pandemia, mediante il riconoscimento e le successive misure di prevenzione e controllo dirette ad individui infetti, anche asintomatici, che possono diffondere la malattia (ECDC, 1° aprile 2020; WHO, 8 aprile 2020).
Il gold standard, cioè il metodo diagnostico riconosciuto e validato dagli organismi internazionali per rivelare la presenza del virus SARS-CoV-2 in un individuo infetto, e quindi lo strumento più adatto per un caso sospetto, è un saggio molecolare basato sul riconoscimento dell’acido nucleico (RNA) virale mediante un metodo di amplificazione (Polymerase Chain Reaction, PCR) effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo. Questo saggio deve essere effettuato in un laboratorio di microbiologia utilizzando reagenti o kit diagnostici e macchinari complessi, nonché personale specializzato. Per tutto il processo diagnostico dal prelievo, al trasporto in laboratorio, all’esecuzione del test e alla refertazione -possono essere richiesti di norma 1-2 giorni. Questo saggio deve essere considerato il test di riferimento in termini di sensibilità (capacità di rilevare il virus) e specificità (capacità di rilevare SARS-CoV-2 e non altri virus seppur simili).
I test sierologici, invece, sono utili per rilevare una pregressa infezione da SARS-CoV-2 e vengono utilizzati nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione che non ha presentato sintomi. Pertanto essi hanno una limitata applicazione nella diagnosi di COVID-19 e nel controllo dei focolai.
Sono stati sviluppati, e sono inoltre in continua evoluzione tecnologica per migliorare la loro performance, dei test diagnostici rapidi che rilevano la presenza del virus in soggetti infetti. Questi test sono in genere basati sulla rilevazione di proteine virali (antigeni) nelle secrezioni respiratorie (tamponi oro-faringei o saliva). Se l’antigene o gli antigeni virali sono presenti in sufficienti quantità, vengono rilevati mediante il legame ad anticorpi specifici fissati su un supporto, producendo la formazione di bande colorate o fluorescenti. Questi test rapidi possono fornire una risposta qualitativa (si/no) in tempi rapidi, tipicamente entro 30 minuti, e non richiedono apparecchiature di laboratorio, anche se per la lettura dei risultati di alcuni test è necessaria una piccola apparecchiatura portatile. Inoltre, tali test possono essere eseguiti sia nei laboratori (diminuendo la complessità e i tempi di lavorazione) sia anche al “punto di assistenza” (cosiddetto “point of care”), prevalentemente presso gli studi dei pediatri e medici di famiglia, da personale sanitario che non necessita di una formazione specialistica. Sono in genere però meno sensibili del test molecolare classico eseguito in laboratorio, con una sensibilità (indicata dal produttore) nel migliore dei casi non superiore all’85% (cioè possono non riconoscere 15 soggetti su 100 infetti da SARS-CoV-2), anche se in genere la loro specificità appare buona (riconoscono solo SARS-CoV-2).
È prevedibile che nuovi sviluppi tecnologici basati sulle evidenze scientifiche permetteranno di realizzare test diagnostici rapidi con migliore sensibilità. La disponibilità di questi test dopo opportuna validazione potrà rappresentare un essenziale contributo nel controllo della trasmissione di SARS- CoV-2.
2.2. Alunno o operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi
2.2.1. Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura:
Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente.
Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.
2.2.2. Collaborare con il DdP
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
2.2.3. Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell’intera scuola
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID- 19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.
2.3. Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo 2.2.3.
2.4. Algoritmi decisionali
In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potrà considerare un approccio individuale sui casi sospetti basata sulla loro individuazione in collaborazione tra PLS/MMG, scuola e DdP per mantenere un livello di rischio accettabile.
In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di sospetto tale, sarà necessario definire trigger di monitoraggio appropriati per attivare azioni di indagine/controllo. Ad esempio, potrebbe essere preso in considerazione un trigger indiretto come il numero di assenze in ambito scolastico che potrebbe rappresentare un elevato numero di studenti/staff ammalato.
3. Formazione, informazione e comunicazione per operatori sanitari e operatori scolastici
3.1. Formazione
L’impatto dell’emergenza COVID-19 su tutto il settore “formazione” è stato notevole, con una progressiva rapida cessazione delle fonti di erogazione degli eventi formativi residenziali e la contestuale necessità/urgenza di formare il maggior numero di operatori possibile in tutto il territorio nazionale.
L’urgenza temporale, congiuntamente all’esigenza di garantire il distanziamento fisico, impone la scelta di utilizzare la Formazione A Distanza (FAD) come modalità di erogazione dei percorsi formativi. L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) dispone della piattaforma EDUISS (xxxx://xxx.xxxxxx.xx) attraverso la quale, dal 2004, eroga formazione a distanza in salute pubblica.
L’ISS, inoltre, è sia provider nazionale ECM sia soggetto certificato SOFIA. In questo contesto, attraverso opportuna fase preparatoria, come sintetizzato a seguire, il gruppo di lavoro ISS e le altre istituzioni coinvolte nella preparazione di questo piano, attraverso la piattaforma EDUISS fornirà un percorso formativo in tema di COVID-19 per la gestione dei casi sospetti o confermati di COVID-19. I destinatari della formazione FAD sono i referenti COVID-19 per ciascuna istituzione o struttura scolastica e gli operatori sanitari dei DdP referenti COVID-19 per le scuole.
Il corso FAD asincrono sarà accessibile e fruibile alla coorte di utenti (previsti tra i 50.000 e 100.000 utenti) nel periodo 28 agosto - 31 dicembre 2020.
3.2. Informazione e comunicazione
Una campagna di comunicazione efficace sulle misure di prevenzione assume un ruolo molto importante per potere mitigare gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito scolastico. Vengono raccomandate le seguenti azioni.
3.2.1. Azioni di informazione e comunicazione raccomandate prima dell’inizio dell’anno scolastico
Target: stampa
- Comunicazione delle azioni di contenimento/mitigazione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico a ridosso dell’apertura dell’anno scolastico attraverso la diffusione alla stampa di un press release. Nel press release si raccomanda vengano descritti il piano, i criteri su cui si basano le azioni previste e sarà sottolineato tra i messaggi centrali l’obiettivo di garantire per quanto possibile le attività didattiche.
Target: famiglie e operatori scolastici
- Preparazione brochure, prodotte in collaborazione tra le istituzioni coinvolte scaricabili dal sito del Ministero dell’Istruzione e linkate dal Ministero della Salute e dall’ISS, destinate agli insegnanti, al personale ATA, alle famiglie e ai ragazzi.
- Valutazione dell’opportunità di un video per il target ragazzi da promuovere e viralizzare a cura dell’ISS e condiviso con il coordinamento per la comunicazione.
- Valutazione della possibilità di mettere a disposizione un numero gratuito a cura del Ministero della Salute per fornire informazioni e supporto alle scuole e i alle famiglie.
- Promuovere l’uso della App Immuni anche in ambito scolastico.
3.2.2. Azioni di informazione e comunicazione raccomandate dopo l’inizio dell’anno scolastico
Aggiornamento costante delle pagine web dedicate.
Supporto da parte del Coordinamento per la comunicazione, in base alla situazione epidemiologica, ai casi e/o focolai e ai provvedimenti conseguenti, nella gestione di un’eventuale comunicazione del rischio o di crisi, i Dirigenti scolastici, le ASL e tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell’emergenza.
PARTE 3 –2 TABELLE RIASSUNTIVE QUARANTENA
(Estratto da Circ. Min Salute 11/08/2021)