CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PA - ID SIGEF 2262
AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58,
LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388
LOTTO 1 CIG 8457617656
LOTTO 3 CIG 8457652339
LOTTO 5 CIG 8457674560
LOTTO 6 CIG 8457690295
TRA
Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 14/04/2021 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”)
E
Canon Italia S.p.A., sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Padana Superiore 2/B, capitale sociale Euro 48.244.310, 00 I.V., iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi al n. 00865220156, P. IVA 11723840150, domiciliata ai fini del presente atto in Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Padana Superiore 2/B, in persona del presidente e legale rappresentante Ing. Massimo Macarti, giusta poteri allo stesso conferiti dal consiglio di amministrazione con atto del 29 giugno 2020 (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Impresa”);
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per
l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2020 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la Fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed opzionali, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 6 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 145 del 11/12/2020 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-240 del 09/12/2020;
h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 2 e 4 a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati,
ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:
i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della Consip S.p.a.:
- per il lotto 1 dalla MUFG ed avente n 7145/21 per un importo di Euro 56.243,17= (cinquantaseimiladuecentoquarantatre/17)
- per il lotto 3 dalla MUFG ed avente n 7148/21 per un importo di Euro 231.946,77 = (duecentotrentunomilanovecentoquarantasei/77)
- per il lotto 5 dalla MUFG ed avente n 7152/21 per un importo di Euro 109.787,33 = (centonovemilasettecentoottantasette/33)
- per il lotto 6 dalla MUFG ed avente n 7151/21 per un importo di Euro 143.075,20 = (centoquarantatremilasettantacinque/20)
a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione;
ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni:
- per il lotto 1 dalla MUFG ed avente n 7155/21 per un importo di Euro 2.387.154,56 = (duemilionitrecentoottantasettemilacentocinquantaquattro/56)
- per il lotto 3 dalla MUFG ed avente n 7146/21 per un importo di Euro 7.561.031,83
= (settemilionicinquecentosessantunomilatrentuno/83)
- per il lotto 5 dalla MUFG ed avente n 7149/21 per un importo di Euro 2.838.949,62 = (duemilioniottocentotrentottomilanovecentoquarantanove/62)
- per il lotto 6 dalla MUFG ed avente n. 7154/21 per un importo di Euro 4.954.208,64
= (quattromilioninovecentocinquantaquattromiladuecentootto/64)
a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi;
iii) la garanzia rilasciata:
- per il lotto 1 dalla MUFG ed avente n. 7144/21 per un importo pari ad Euro 36.000,00
= (trentaseimila/00)
- per il lotto 3 dalla MUFG ed avente n. 7147/21 per un importo pari ad Euro41.050,00= (quarantunomilacinquanta/00)
- per il lotto 5 dalla MUFG ed avente n. 7150/21 per un importo pari ad Euro 38.700,00
= (trentottomilasettecento/00)
- per il lotto 6 dalla MUFG ed avente n. 7153/21 per un importo pari ad Euro 38.200,00
= (trentotttomiladuecento/00)
a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata da DUPI Underwriting Agencies Amsterdam ed avente
n. 1706349V0001 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A”, (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “C” (Corrispettivi e tariffe), l’Allegato “D” (Condizioni Generali), l’Allegato “E” (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l’Allegato “F” (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l’Allegato “G” chiarimenti resi in fase di gara, l’Allegato “H” Patto di integrità
ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “D”;
d) Data di Accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura;
e) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
f) Lotto: comprende le forniture di Apparecchiature multifunzione monocromatiche ed a colori, formato A4, per gruppi di lavoro di medie dimensioni per il Lotto 1; Apparecchiature multifunzione monocromatiche, formato A3, per gruppi di lavoro di medio-grandi dimensioni, per il Lotto 3; Apparecchiature multifunzione a colori, formato A3, per gruppi di lavoro di medie dimensioni per il Lotto 5; Apparecchiature multifunzione a colori, formato A3, per gruppi di lavoro di medio-grandi dimensioni per il Lotto 6;
g) Quantitativo massimo della Convenzione: si intende il quantitativo corrispondente a:
5.000 apparecchiature per il Lotto 1; 10.000 apparecchiature per il Lotto 3; 5.000 apparecchiature per il Lotto 5; 4.000 apparecchiature per il Lotto 6;
h) Importo massimo della Convenzione: si intende l’importo corrispondente a €
7.030.396,56 per il Lotto 1; € 28.993.346,00 per il Lotto 3; € 13.723.416,00 per il Lotto 5;
€ 17.884.400,00 per il Lotto 6
i) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
j) Giorni lavorativi: si intende tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi;
k) Ore lavorative: si intende le ore comprese negli intervalli dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,30 di tutti i "Giorni lavorativi".
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura in noleggio di: Apparecchiature multifunzione monocromatiche ed a colori, formato A4, per gruppi di lavoro di medie dimensioni per il Lotto 1; Apparecchiature multifunzione monocromatiche, formato A3, per gruppi di lavoro di medio-grandi dimensioni, per il Lotto 3; Apparecchiature multifunzione a colori, formato A3, per gruppi di lavoro di medie dimensioni per il Lotto 5, Apparecchiature multifunzione a colori, formato A3, per gruppi di lavoro di medio-grandi dimensioni per il Lotto 6, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture:
• Lotto 1: apparecchiature multifunzione monocromatiche (Fascia A) ed a colori (Fascia B), formato A4, per gruppi di lavoro di medie dimensioni con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 4.2.1 del Capitolato Tecnico, le opzioni come descritte nel paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico, i requisiti tecnici e di conformità ambientale di cui al paragrafo 4.4.2 del Capitolato tecnico, nonché i servizi connessi, come riportato nel capitolo 5 del Capitolato Tecnico;
• Lotto 3: apparecchiature multifunzione monocromatiche, formato A3, per gruppi di lavoro di medio-grandi dimensioni con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 4.2.5
del Capitolato Tecnico, le opzioni come descritte nel paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico, i requisiti tecnici e di conformità ambientale di cui al paragrafo 4.4.2 del Capitolato tecnico, nonché i servizi connessi, come riportato nel capitolo 5 del Capitolato Tecnico;
• Lotto 5: apparecchiature multifunzione a colori, formato A3, per gruppi di lavoro di medie dimensioni con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 4.2.6 del Capitolato Tecnico, le opzioni come descritte nel paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico, i requisiti tecnici e di conformità ambientale di cui al paragrafo 4.4.2 del Capitolato tecnico, nonché i servizi connessi, come riportato nel capitolo 5 del Capitolato Tecnico;
• Lotto 6: apparecchiature multifunzione a colori, formato A3, per gruppi di lavoro di medio- grandi dimensioni con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 4.2.7 del Capitolato Tecnico, le opzioni come descritte nel paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico, i requisiti tecnici e di conformità ambientale di cui al paragrafo 4.4.2 del Capitolato tecnico, nonché i servizi connessi, come riportato nel capitolo 5 del Capitolato Tecnico;
tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari indicato all'art. 2 lettera g.
2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato F; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
3. Le predette forniture dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato E.
4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
5. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del
D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro
i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
ARTICOLO 5 DURATA
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione, tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo/importo massimo stabilito. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 36, 48 o 60 mesi come specificato nell’ordinativo di fornitura.
ARTICOLO 6 CONSEGNA, ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE
1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, rimozione ed asporto dell’imballaggio, installazione, configurazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità, servizio di affiancamento agli utenti nonché laddove espressamente richiesto dall’Amministrazione la fornitura, il ritiro e trattamento dei materiali di consumo. Unitamente a ciascuna Apparecchiatura il Fornitore dovrà consegnare quanto indicato nel paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico.
3. In esecuzione di ciascun contratto attuativo, il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i termini indicati ai paragrafi 5.1.1 e 5.1.2 del Capitolato Tecnico.
4. Per l’esecuzione dei servizi oggetto di ciascun contratto attuativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun contratto attuativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell’Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli
artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione.
6. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni della Convenzione, e del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione della fornitura”, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
8. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.
9. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.
Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
10. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola amministrazione potrà risolvere il contratto di fornitura e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere la presente convenzione.
ARTICOLO 7 SERVIZI CONNESSI
1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e secondo le modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione della fornitura, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito “Customer Care” telefonico dedicato, attivo nelle “ore lavorative”, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico ed il numero di fax dedicati al servizio di “Customer Care”, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all’Amministrazione Contraente richiedente l’intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
3. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e alla presente Convenzione, l’elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 13, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell’articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.
Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di:
quantitativo, importo, valore stimato di contratto, ecc.;
- Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- Data di Accettazione;
- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
4. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip.
5. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’indirizzo P.E.C. ictconsip@postacert.consip.it, entro 15 giorni dalla scadenza dell’ultimo contratto di fornitura stipulato, la data di cessazione dello stesso, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti di fornitura, a valere sulla Convenzione, ancora vigenti e/o efficaci, nonché a comunicare la data dell’ultima fattura emessa alla scadenza dell’ultimo contratto di fornitura.
6. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l’applicazione delle penali di cui oltre.
ARTICOLO 8 LIVELLI DI SERVIZIO
1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti, per i servizi connessi quali:
consegna e installazione, Affiancamento agli utenti (al momento dell'installazione), Call - Center, Assistenza tecnica e manutenzione, Manutenzione Straordinaria, Fornitura dei Materiali di consumo, Ritiro dei materiali derivanti da attività di manutenzione, Gestione da remoto, Servizio di disinstallazione;
e per i servizi opzionali eventualmente richiesti dall'Amministrazione quali:
Servizio opzionale di "Sicurezza", Servizio opzionale di "Customer Support", Servizio opzionale di "Gestione multiutenza", Servizio opzionale di "Mobile Printing", Servizio opzionale di "Stampa gestita", Servizio opzionale di "Integrazione sistemi di Trouble Ticketing dell’Amministrazione", Servizio opzionale di "Installazione su PC Amministrazione - Standard", Servizio opzionale di "Installazione su PC Amministrazione - servizi opzionali richiesti", pena l’applicazione delle penali stabilite nella Convenzione.
pena l’applicazione delle penali stabilite nella Convenzione.
ARTICOLO 9 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub E.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 2 “Definizioni”.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore
ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000000041836, intestato al Fornitore presso Deutsche Bank S.p.A., Codice IBAN IT38E0310401618000000041836. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
5. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
6. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
11. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 4 verrà riconosciuto uno sconto pari allo 0,000001%.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo trimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 4.
12. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD) verrà riconosciuto uno sconto pari allo 0,000001%.
13. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, il Fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio dell’Ordinativo di Fornitura, un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore dell’ordinativo stesso.
17. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa nel rispetto dei livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico.
18. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni.
19. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione delle prestazioni, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
ARTICOLO 10 COSTI DELLA SICUREZZA
1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
ARTICOLO 11 PENALI
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla data di positiva installazione nei termini massimi stabiliti per la consegna, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità di cui i paragrafi 5.1.1 e 5.1.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a 7‰ (sette per mille) del canone trimestrale di noleggio delle Apparecchiature oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a 7‰ (sette per mille) del canone trimestrale di noleggio delle Apparecchiature, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:
a) per ogni Giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la disinstallazione di cui al paragrafo 5.4.1 del Capitolato Tecnico;
b) per ogni Giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per il ritiro per il trattamento dei materiali di consumo di cui al paragrafo 5.2.6 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a 1‰ (uno per mille) del canone trimestrale di noleggio delle Apparecchiature, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:
a) per ogni ora lavorativa di ritardo non imputabile all’Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell’Apparecchiatura ovvero per la sostituzione delle Apparecchiature, rispetto ai termini stabiliti di cui al paragrafo 5.2.3 del Capitolato Tecnico;
b) per ogni ora lavorativa di ritardo non imputabile all’Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, per la consegna del materiale di consumo, rispetto ai termini stabiliti di cui al paragrafo 5.2.5 del Capitolato Tecnico.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente o a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico per l’attivazione ed il funzionamento del Call Center, di cui al paragrafo 5.2.2 del Capitolato Tecnico il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il numero di risposte entro 20" (venti secondi) delle chiamate ricevute nel mese dal Call Center, ovvero rispetto alla percentuale (4%) stabilita per le chiamate perdute nel mese del Call Center, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, per ogni punto, o frazione, percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo
7.2 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 7 comma 3, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all’applicazione di una penale pari a 500,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
5. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l’ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall’Amministrazione contraente.
6. In caso di invio delle informazioni richieste ai commi 2 e 3 del successivo articolo 18, oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle
penali.
Resta inteso che, l’errata compilazione dei report previsti dai richiamati commi 2 e 3 del seguente articolo 18 deve intendersi, ai fini dell’applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.
ARTICOLO 12 GARANZIE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato garanzie definitive:
- Per il lotto 1 rilasciata in data 14/05/2021 dalla MUFG avente n. 7145/21 di importo pari ad Euro 56.243,17= (cinquantaseimiladuecentoquarantatre/17);
- Per il lotto 3 rilasciata in data 14/05/2021 dalla MUFG avente n. 7148/21 di importo pari ad Euro 231.946,77 = (duecentotrentunomilanovecentoquarantasei/77);
- Per il lotto 5 rilasciata in data 14/05/2021 dalla MUFG avente n. 7152/21 di importo pari ad Euro 109.787,33 = (centonovemilasettecentoottantasette/33);
- Per il lotto 6 rilasciata in data 14/05/2021 dalla MUFG avente n. 7151/21 di importo pari ad Euro 143.075,20 = (centoquarantatremilasettantacinque/20).
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzie definitive:
- Per il lotto 1 rilasciata in data 14/05/2021 dalla MUFG avente n. 7155/21 di importo pari ad Euro 2.387.154,56 = (duemilionitrecentoottantasettemilacentocinquantaquattro/56);
- Per il lotto 3 rilasciata in data 14/05/2021 dalla MUFG avente n. 7146/21 di importo pari ad Euro 7.561.031,83 = (settemilionicinquecentosessantunomilatrentuno/83);
- Per il lotto 5 rilasciata in data 14/05/2021 dalla MUFG avente n. 7149/21 di importo pari ad Euro 2.838.949,62 = (duemilioniottocentotrentottomilanovecentoquarantanove/62);
- Per il lotto 6 rilasciata in data 14/05/2021 dalla MUFG avente n. 7154/21 di importo pari ad Euro 4.954.208,64 = (quattromilioninovecentocinquantaquattromiladuecentootto/64);
in favore della delle Amministrazioni Contraenti.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni,
fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto attuativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell’ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Disciplinare.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l’importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell’arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l’avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all’articolo 9, comma 10 delle Condizioni Generali. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di
tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore>.
11. Ai fini dello svincolo dell’ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all’articolo 9, comma 10 delle Condizioni Generali.
12. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
13. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
14. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.
15. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato:
- per il lotto 1, cauzione rilasciata dalla MUFG in data 14/05/2021 e avente n.
7144/21 pari ad un importo di Euro 36.000,00 = (trentaseimila/00);
- per il lotto 3, cauzione rilasciata dalla MUFG in data 14/05/2021 e avente n. 7147/21 pari ad un importo di Euro 41.050,00= (quarantunomilacinquanta/00);
- per il lotto 5, cauzione rilasciata dalla MUFG in data 14/05/2021 e avente n.
7150/21 pari ad un importo di Euro 38.700,00 = (trentottomilasettecento/00);
- per il lotto 6, cauzione rilasciata dalla MUFG in data 14/05/2021 e avente n.
7153/21 pari ad un importo di Euro 38.200,00 = (trentotttomiladuecento/00).
16. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia a misura dell’avanzamento dell’esecuzione in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
ARTICOLO 13 RISOLUZIONE
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
- qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
- qualora il Fornitore non metta a disposizione l’Apparecchiatura sostitutiva e, comunque, in caso di esito negativo della verifica tecnica di cui al successivo articolo 16;
- qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali al Fornitore, pari al
10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell’articolo 12, commi 5 e 6, nell’Allegato “D” Condizioni Generali.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c ter), del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 14 SUBAPPALTO
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni: manutenzione ed assistenza tecnica, installazione apparecchiature e servizi professionali per una quota pari al 35 % dell’importo contrattuale.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.
ARTICOLO 15 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ARTICOLO 16 FUORI PRODUZIONE
1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire l’apparecchiatura o il dispositivo opzionale come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:
a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47
e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
Si precisa che, esclusivamente nel caso di “fuori produzione” è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di “fuori produzione” rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.
2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.
In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, Consip S.p.A. chiederà al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., il campione del prodotto
offerto in sostituzione comprensivo degli eventuali dispositivi opzionali entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche e funzionalità del prodotto dichiarato “fuori produzione”. La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore; in ogni caso, la verifica avverrà a cura ed onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo. Unitamente e contestualmente al campione del prodotto offerto, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione atta a dimostrare il possesso sul prodotto offerto in sostituzione delle caratteristiche tecniche minime indicate nel capitolato Tecnico.
3. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, Consip S.p.A. ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, ovvero
- in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell’apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.
ARTICOLO 17 EVOLUZIONE TECNOLOGICA
1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del
d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”.
3. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 17, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito.
4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito.
ARTICOLO 18
COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al % da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti
legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del
D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l’indicazione del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, report specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE".
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, report specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato “FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE”.
Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto
corrente avente IBAN n. IT 27 X 03069 05036 100000004389.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del
D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia prestata a proprio beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.
ARTICOLO 19 CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Roma, lì 14/06/2021
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
Ing. Cristiano Cannarsa Massimo Macarti
C.F.: CNNCST63B16H501V
Certificatore: Poste Italiane S.p.A. Validità: dal 19/06/2018 al 18/06/2021 Firma digitale: n. 3981615
C.F.: MCRMSM56E02A794C
Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2 Validità: dal 12/12/2019 al, 18/01/2023 Firma digitale: n. 7028000500112761
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Consegna, Attivazione, collaudo e accettazione); Articolo 7 (Servizi connessi); Articolo 8 (Livelli di servizio); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Garanzia); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 18 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 19 (Clausola finale)
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:
Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni
generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).
Roma, lì 14/06/2021
IL FORNITORE
Il legale rappresentante Massimo Macarti
C.F.: MCRMSM56E02A794C
Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2 Validità: dal 12/12/2019 al, 18/01/2023 Firma digitale: n. 7028000500112761
ALLEGATO D ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI
1. I termini indicati nella Convenzione hanno il significato di seguito specificato:
a) Amministrazioni o Enti: le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati a ricorrere alla Convenzione;
b) Amministrazione/i Contraente/i: la/e Amministrazione/i o gli Enti di cui alla lettera precedente che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
c) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 3;
d) Convenzione: la Convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. e il Fornitore, alla quale sono allegate le presenti Condizioni Generali, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
e) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
f) Ordinativo di Fornitura: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica del Fornitore nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell’Offerta Economica;
g) contratto/i attuativo/i e/o contratto/i di fornitura: l’accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l’Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione e che si perfeziona secondo le modalità indicate nelle presenti Condizioni generali;
h) Giorno lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
i) Parte: Consip o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le “Parti”);
l) Unità/Punto/i Ordinante/i: gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
m) Ministero: Ministero dell’Economia e delle Finanze;
n) Sistema: Sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione accessibile dal sito www.acquistinretepa.it;
o) Sezione Convenzioni: lo spazio web dedicato alle Convenzioni, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i., gestito dalla Consip S.p.A., contenente un’area riservata alla Convenzione;
p) Sito: il sito internet www.acquistinretepa.it;
q) Certificato di verifica di conformità: attestazione di esecuzione a regola d’arte delle prestazioni, volta a certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni,
Classificazione del documento: Consip Public Condizioni Generali
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obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dalle Amministrazioni contraenti al Fornitore secondo le modalità previste dall’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i. e dall’art. 7 delle presenti Condizioni Generali.
ARTICOLO 2
NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata:
a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione;
e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;
h) dal patto di integrità.
2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
ARTICOLO 3
UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE
1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni o dagli Enti a partire dalla data di attivazione indicata dall’articolo 5, comma 1, della Convenzione.
2. Nell’Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l’avvenuta registrazione o meno alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.
Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell’emissione dell’ordinativo essere in regola con gli obblighi di registrazione.
Gli Ordinativi sprovvisti dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 del presente articolo.
3. L’utilizzo della Convenzione avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L’accesso e l’utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato F alla Convenzione, che le Amministrazioni Pubbliche e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
4. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni o gli Enti come definite/i nel precedente articolo 1, comma 1, lettera a).
5. Per potere acquistare attraverso la Convenzione ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, il Punto Ordinante dell’Amministrazione Contraente deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l’abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
6. Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l’apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano le Convenzioni mediante Ordinativi di Fornitura. L’Ordinativo di Fornitura consiste, anche considerato quanto previsto dall’art. 1, comma 452, della Legge n. 296/2006, in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte.
7. Affinché l’Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l’invio di Ordinativi di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
8. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare le Convenzioni, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, o nel diverso termine indicato nella Convenzione, informare l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
9. Qualora l’Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso, o nel diverso termine indicato nella Convenzione. In tal caso l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
10. Per effetto dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di
Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
11. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti, o nel diverso termine indicato nella Convenzione. Spirato il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine indicato nell’Ordinativo di Fornitura. Il ritardo nell’avvio dell’esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L. 120/2020 . Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip
S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo contratto attuativo della Convenzione i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
12. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l’Ordinativo di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.
13. Qualora venga richiesto da Consip S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l’obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
14. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ii) alla nomina del Direttore dell’esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
15. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti attuativi. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull’esecuzione delle singole prestazioni.
ARTICOLO 4
VALIDITÀ TEMPORALE DELLA CONVENZIONE
1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni Pubbliche possono inviare l’Ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
2. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la
massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione.
DATA ARTICOLO 5
OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura
organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
h) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
i) ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l’Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
j) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli contratti attuativi; (b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che
verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
14. I servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli contratti attuativi non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
15. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all’Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub- contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all’Amministrazione Contraente interessata.
ARTICOLO 6
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105, comma 9, del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.
ARTICOLO 7
VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ
1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi
oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi stabiliti nel Disciplinare di Gara. In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.
2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, si riserva di risolvere la Convenzione.
3. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti di Consip S.p.A., i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive effettuate dall’Ente Terzo, dietro presentazione di fattura elettronica che verrà emessa da Consip al termine del ciclo ispettivo, corredata del relativo documento di rendicontazione analitica delle attività ispettive svolte dall’Organismo di Ispezione incaricato.
3. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell’importo indicato in fattura a favore della Consip nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, mediante accredito, con bonifico bancario sull’IBAN indicato in Convenzione.
4. In caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei costi di cui ai precedenti comma 3 e
4 del presente articolo, la Consip assegnerà un termine di 15 giorni per porre fine all’inadempimento, decoroso inutilmente il quale, Consip S.p.A. ha la facoltà di rivalersi per il pagamento, sulla garanzia prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
5. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive effettuate dall’Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
6. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad accertare la regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
7. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
8. La Consip S.p.A., ove in relazione al singolo acquisto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte dalle singole Amministrazioni Contraenti potrà risolvere la presente Convenzione e procedere all’aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.
ARTICOLO 8
SUPERVISIONE E CONTROLLO
1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. nell’ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l’applicazione delle penali di propria competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi.
ARTICOLO 9
IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE
1. I corrispettivi, indicati nella Convenzione, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dalla Convenzione per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione Contraente, il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l’applicazione delle penali ivi previste.
Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni Contraenti sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 12 del presente articolo.
7. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l’Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
8. Rimane inteso che l’Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
9. A decorrere dal 1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni e dal 1 Febbraio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi dell’articolo 1, comma 412 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l’ordinazione e l’esecuzione dell’acquisto, trasmessi per mezzo del Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO).
10. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
11. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
14. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del RTI medesimo.
In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
15. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione medesima.
16. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
17. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 24 delle presenti Condizioni Generali.
18. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
19. Laddove in relazione al singolo contratto attuativo ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi, le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore sono tenuti all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.
ARTICOLO 10
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo. Rimangono in capo a Consip
S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti ex lege.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall’art. 1, comma
629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (“split payment”) - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
ARTICOLO 11 TRASPARENZA
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata della Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata in proprio favore.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.
ARTICOLO 12
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip
S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..
2. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip
S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Consip S.p.A. potrà per l’applicazione delle penali della Convenzione avvalersi della garanzia prestata a proprio favore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi ordinamenti, potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva in favore delle stesse rilasciata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto attuativo; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo della Convenzione, potrà trovare applicazione l’articolo 14, comma 1, lett. h) delle presenti Condizioni Generali.
ARTICOLO 13 RISERVATEZZA
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 21, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel seguito anche “Regolamento UE”,
D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.
ARTICOLO 14 RISOLUZIONE
1. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
c) la Convenzione non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
e) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A. o, ove previsto, delle Amministrazioni;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell’articolo 16 delle presenti Condizioni Generali;
g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 19 delle presenti Condizioni Generali;
h) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive e di conformità), 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 13 (Riservatezza), 16 (Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa), 17 (Prescrizioni relative al subappalto), 18 (Divieto di cessione del contratto), 21 (Trattamento dei dati personali); 22 (Codice
Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali.
j) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
k) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
l) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
c) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. Inoltre, Consip Spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456
c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione della Convenzione sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. La Consip e le Amministrazioni Contraenti, quando accertano un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con la Convenzione o con i contratti attuativi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la
risoluzione di diritto della Convenzione e dei Contratti attuativi, di incamerare la garanzia prevista a loro beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere la Convenzione e/o i singoli Contratti attuativi, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec dalla Consip e/o dall’Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la Consip e/o l’Amministrazione Contraente e/o hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo contratto attuativo e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
8. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
9. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. avrà diritto di escutere la garanzia prevista a suo beneficio e l’/le Amministrazione/i Contraente/i, avrà/avranno diritto, di escutere la garanzia prestata a suo/loro beneficio. Nel caso sia prevista una garanzia unica detenuta da Consip a beneficio di tutte le Amministrazioni, l’escussione avverrà per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
10. La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
ARTICOLO 15 RECESSO
1. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura.
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
4. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip S.p.A. potrà, altresì, recedere dalla Convenzione, anche senza motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari senza che il fornitore possa pretendere alcunché; le singole Amministratori potranno recedere con lo stesso preavviso da ciascun singolo contratto di fornitura previo il pagamento da parte delle stesse Amministrazioni delle prestazioni in loro favore eseguite a regola d’arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c..
5. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
6. Qualora la Consip receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
ARTICOLO 16
DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip
S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare di gara.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.
ARTICOLO 17
PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO
1. L’Impresa che si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. L’Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub- appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l’autorizzazione.
5. L’impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
6. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento della Convenzione (in caso di divisione in Lotti, per lo specifico Lotto).
7. Per le prestazioni affidate in subappalto:
A) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
9. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Contraenti dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.
10. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Consip e all’Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l’Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
11. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
13. L’Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; ) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui
effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
15. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
16. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip e l’Amministrazione contraente possono risolvere la Convenzione e il Contratto attuativo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. Solo nel caso in cui sia presente nel disciplinare di gara la clausola che vieta la partecipazione dei cd. RTI sovrabbondanti, la Consip non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l’impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
18. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare alla Consip ed all’Amministrazione contraente il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
19. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Consip S.p.A., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della Convenzione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
20. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l’Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione della Convenzione e devono essere depositati alla Consip prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione.
21. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione che, a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.
22. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
23. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.
ARTICOLO 18
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.
ARTICOLO 19
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip
S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, le stesse Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dei singoli contratti di fornitura e/o della Convenzione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
ARTICOLO 20
FORO COMPETENTE
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
ARTICOLO 21
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Convenzione le informazioni di cui all’articolo 13 del “Regolamento UE”, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Convenzione stessa e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara al paragrafo intitolato “Informativa sul trattamento dei dati personali” che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e dichiara di aver adempiuto agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito
dell’esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nell’informativa resa nel Disciplinare di gara come sopra richiamata.
3. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
4. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs.
n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il siti internet www.consip.it, sezione “Società Trasparente” e www.acquistinretepa.it; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.mef.gov.it. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
5. Con la sottoscrizione della Convenzione ed il perfezionamento dei contratti attuativi, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
6. Ove applicabile, in ragione dell’oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
7. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nella Convenzione, e potrà
risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva nei limiti di cui al precedente art. 14, comma 9, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.a. che potrà risolvere la Convenzione ed escutere la prorpia garanzia definitiva.
8. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
ARTICOLO 22
CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARANZA
1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione.
ARTICOLO 23
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod.
civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
9. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
10. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.)
n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
GARA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - PRIMA EDIZIONE
ID 2262
ALLEGATO 5 CAPITOLATO TECNICO
Classificazione del documento: Consip Public 1 di 41
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media ed alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi e opzionali per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 – prima edizione - ID 2262
Allegato 5 – Capitolato Tecnico
1. PREMESSA 4
2. CONTESTO 6
3. DEFINIZIONE DELLA FORNITURA 7
3.1 OGGETTO 7
3.2 DURATA DELLE ATTIVITÀ 8
3.2.1 Durata convenzione 8
3.2.2 Durata del Noleggio delle Apparecchiature 8
4. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE 9
4.1 CANONI DI NOLEGGIO 9
4.2 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE 9
4.2.1 Lotto 1 Fascia A - Multifunzione A4 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni 11
4.2.2 Lotto 1 Fascia B - Multifunzione A4 colore per gruppi di lavoro di medie dimensioni 12
4.2.3 Lotto 2 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni 13
4.2.4 Lotto 3 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-grandi dimensioni 14
4.2.5 Lotto 4 - Multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali 15
4.2.6 Lotto 5 - Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie dimensioni 16
4.2.7 Lotto 6 - Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medio-grandi dimensioni
.................................................................................................................................. 17
4.3 DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI 18
4.3.1 Dispositivo opzionale "Fax" 18
4.3.2 Dispositivo opzionale "Internet Fax" 18
4.3.3 Dispositivo opzionale "Finitore" 19
4.3.4 Dispositivo opzionale "Cassetto aggiuntivo" 19
4.3.5 Dispositivo opzionale "Cassetto alta capacità aggiuntivo" 19
4.3.6 Software opzionale "OCR" 20
4.3.7 Servizio opzionale di "Sicurezza" 20
4.3.8 Servizio opzionale di "Customer Support" 20
4.3.9 Servizio opzionale di "Gestione multiutenza" 21
4.3.10 Servizio opzionale di "Mobile Printing" 21
4.3.11 Servizio opzionale di "Stampa gestita" 22
4.3.12 Servizio opzionale di "Integrazione sistemi di Trouble Ticketing dell’Amministrazione" 23
4.3.13 Servizio opzionale di "Installazione su PC Amministrazione - Standard" 24
4.3.14 Servizio opzionale di "Installazione su PC Amministrazione - servizi opzionali richiesti" 24
4.4 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA - DEFINIZIONI 24
4.4.1 Definizioni Caratteristiche tecniche 24
4.4.2 Ulteriori requisiti tecnici e di conformità ambientale 26
5. DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI 26
5.1 CONSEGNA E INSTALLAZIONE 26
5.1.1 Tempi di installazione standard 27
5.1.2 Tempi di installazione - casi particolari 27
5.1.3 Conferma dell'ordinativo di fornitura 28
5.1.4 Procedura di installazione 28
5.1.5 Verbale di installazione 29
5.2 ASSISTENZA IN REMOTO E IN LOCALE 29
5.2.1 Affiancamento agli utenti (al momento dell'installazione) 29
5.2.2 Call - Center 30
5.2.3 Assistenza tecnica e manutenzione 31
5.2.4 Manutenzione Straordinaria 32
5.2.5 Fornitura dei Materiali di consumo 33
5.2.6 Ritiro dei Materiali di consumo 33
5.2.7 Gestione da remoto 33
5.3 SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DEGLI APPALTI RELATIVI A SERVIZI E FORNITURE. PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DVRI) E DETERMINAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA - L. 123/2007 E MODIFICA DELL’ART. 3 D.LGS. N. 163/2006 34
5.4 CESSAZIONE ATTIVITA’ - ATTIVITA’ DI FINE CONTRATTO 36
5.4.1 Servizio di disinstallazione 36
5.4.2 Conguaglio delle copie eccedenti 37
6. MODALITÀ DI ESECUZIONE 37
6.1 TRASMISSIONE DATI PER L’ATTIVAZIONE DEL SITO INTERNET DELLE CONVENZIONI 37
6.2 GESTIONE DELLA FORNITURA 38
6.2.1 Reportistica 38
6.2.2 Responsabili 38
7. MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE 39
7.1 VERIFICA DELLE APPARECCHIATURE IN CORSO DI FORNITURA 39
7.2 VERIFICHE ISPETTIVE 40
8. INDICATORI DI QUALITÀ 41
8.1 INDICATORI DI QUALITÀ DELLA CONVENZIONE 41
8.2 INDICATORI DI QUALITÀ DEL SINGOLO CONTRATTO ATTTUATIVO 41
1. PREMESSA
Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura in noleggio di apparecchiature Multifunzione di fascia media ed alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni.
Nel corpo del Capitolato Tecnico con il termine:
"Amministrazione/i" si intende ciascuna Amministrazione che, sulla base della normativa vigente, è legittimata ad utilizzare la Convenzione e che utilizza la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante emissione degli Ordinativi di Fornitura;
"Data Ordine" si intende la data in cui l’ordinativo di fornitura è divenuto irrevocabile;
"Fornitore" si intende l’aggiudicatario di ciascun lotto di fornitura;
"Apparecchiatura Base" si intende la apparecchiatura, nella configurazione base (comprensiva dei servizi connessi);
"Configurazione Multifunzione Monocromatica" si intende l’Apparecchiatura nelle configurazioni descritte ai paragrafi 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 e 4.25;
"Configurazione Multifunzione a Colori" si intende l’Apparecchiatura nella configurazione descritta ai paragrafi 4.2.2, 4.2.5;
"Materiali di consumo" si intende tutto il materiale necessario per il funzionamento e l’utilizzo delle Apparecchiature ad esclusione della carta; qualora nella fornitura sia compreso il dispositivo con funzione di finitore, nei Materiali di consumo sono da intendersi inclusi anche i punti metallici;
"Copia/e" si intende ogni fotocopia o stampa prodotta dall'Apparecchiatura, se l’apparecchiatura consente, le copie F/R A4 e le copie A3 vengono contabilizzate come due copie, le copie F/R A3 vengono contabilizzate come quattro copie;
"Data di accettazione" si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura;
"Opzioni" si intendono i dispositivi e servizi opzionali aggiuntivi alla fornitura iniziale, a pagamento;
"Servizio/i connessi" si intende il servizio o l’insieme dei servizi connessi e accessori alla fornitura delle Apparecchiature in oggetto, compresi nel prezzo della fornitura;
"Giorni lavorativi" si intende tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi;
"Ore lavorative" si intende le ore comprese negli intervalli dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,30 di tutti i "Giorni lavorativi";
"Responsabili del Servizio" si intende il Responsabile del Servizio e i Responsabili Provinciali del Servizio di cui al paragrafo Responsabili;
"SL - Service Level" si intende tutti i livelli di servizio previsti dal Capitolato Tecnico. Sono parte integrante del presente Capitolato Tecnico le seguenti Appendici:
• Appendice 1: Schede indicatori qualità
• Appendice 2: Verifiche Ispettive
2. CONTESTO
Il progetto per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi della Pubblica Amministrazione prende avvio nell’anno 2000 a seguito dell’introduzione di un nuovo sistema per gli approvvigionamenti, previsto dall’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i., dal D.M. 24 Febbraio 2000, dall’art. 58 della
Legge n. 388 del 2000 del D.M. 2 maggio 2001 e del D.P.C.M. 11 novembre 2004, n. 325. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha il compito di stipulare convenzioni con i fornitori cui possono aderire tutte le Pubbliche Amministrazioni. I fornitori, selezionati secondo le vigenti normative in materia di scelta del contraente, si impegnano a fornire beni e servizi alle Amministrazioni ordinanti, secondo le condizioni e prezzi stabiliti in convenzione e nei limiti dei quantitativi massimi ivi previsti. Con decreto del Ministero del 24 febbraio 2000 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha deliberato di avvalersi della struttura societaria Consip S.p.A. per la realizzazione del sistema delle Convenzioni.
3. DEFINIZIONE DELLA FORNITURA
3.1 OGGETTO
Il Fornitore dovrà assicurare la fornitura in noleggio delle seguenti Apparecchiature sino al raggiungimento dei seguenti quantitativi massimi:
• Lotto 1 Fascia A: n. 3.000 (tremila) Multifunzione A4 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 4.2.1, le opzioni come descritto nel paragrafo 4.2.7, nonché i servizi connessi, come riportato nel capitolo 5;
• Lotto 1 Fascia B: n. 2.000 (duemila) Multifunzione A4 colore per gruppi di lavoro di medie dimensioni con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 4.2.2, le opzioni come descritto nel paragrafo 4.2.7, nonché i servizi connessi, come riportato nel capitolo 5;
• Lotto 2: n. 10.000 (diecimila) Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 4.2.3, le opzioni come descritto nel paragrafo 4.2.7, nonché i servizi connessi, come riportato nel capitolo 5;
• Lotto 3: n. 10.000 (diecimila) Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-grandi dimensioni con le caratteristiche minime di cui ai paragrafi 4.2.4, le opzioni come descritto nel paragrafo 4.2.7, nonché i servizi connessi, come riportato nel capitolo 5;
• Lotto 4: n. 2.500 (duemilacinquecento) Multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali con le caratteristiche minime di cui ai paragrafi 4.2.4, le opzioni come descritto nel paragrafo 4.2.7, nonché i servizi connessi, come riportato nel capitolo 5;
• Lotto 5: n. 5.000 (cinquemila) Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie dimensioni con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 4.2.5, le opzioni come descritto nel paragrafo 4.2.7, nonché i servizi connessi, come riportato nel capitolo 5;
• Lotto 6: n. 4.000 (quattromila) Multifunzione A3 colore per gruppi di medio-grandi dimensioni con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 4.2.5, le opzioni come descritto nel paragrafo 4.2.7, nonché i servizi connessi, come riportato nel capitolo 5.
I predetti quantitativi rappresentano i quantitativi complessivi massimi che potranno essere ordinati dalle Amministrazioni, per ciascun lotto, nel corso della durata della Convenzione così come definita al paragrafo 3.2.1 del presente Capitolato Tecnico e all’art. 5, comma 1, dello Schema di Convenzione.
L’Amministrazione dovrà, tra l’altro, specificare nell’Ordinativo di fornitura:
a) il numero delle apparecchiature richieste;
b) gli eventuali Dispositivi e Servizi Opzionali;
c) la durata contrattuale;
d) la produttività, cioè il numero di copie incluse nel canone;
e) la sede di installazione di ogni singola apparecchiatura.
Si precisa che i Dispositivi e Servizi opzionali non potranno essere ordinati singolarmente, ma solo come componenti della configurazione prescelta al momento dell’ordinativo iniziale; non sarà quindi possibile
ordinare i Dispositivi e Servizi opzionali successivamente al suddetto ordinativo, ma solo contestualmente al medesimo. La quantità massima ordinabile di ciascun Dispositivo opzionale per ciascuna Apparecchiatura, ove previsto, è pari a 1.
3.2 DURATA DELLE ATTIVITÀ
3.2.1 Durata convenzione
Il Fornitore dovrà assicurare le prestazioni contrattuali sino al raggiungimento dei quantitativi massimi di apparecchiature definiti nel paragrafo 3.1 e comunque entro e non oltre la durata della Convenzione, che è di n. 12 (dodici) mesi decorrenti dalla Data di Attivazione della medesima, così come definita nelle Condizioni Generali. Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi.
3.2.2 Durata del Noleggio delle Apparecchiature
Durante il periodo di efficacia della Convenzione, le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura per il noleggio delle apparecchiature. Il Noleggio potrà avere durata pari a n. 36 (trentasei) mesi o n. 48 (quarantotto) mesi o n. 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla "Data di accettazione" di cui al successivo paragrafo 5.1.5 ed a quanto specificato nell’ordinativo di fornitura.
Il Fornitore dovrà garantire i servizi connessi di cui al capitolo 5 del presente Capitolato Tecnico e la fornitura di tutti i materiali di consumo (ad esclusione della carta) necessari per il corretto funzionamento delle Apparecchiature per tutta la durata del singolo contratto di noleggio.
4. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE
4.1 CANONI DI NOLEGGIO
Nel canone trimestrale di noleggio di ciascuna Apparecchiatura si intendono compresi:
• i servizi connessi di cui al capitolo 5 del presente Capitolato Tecnico;
• i materiali di consumo necessari a una produzione di copie indicate nell’ordinativo di fornitura come descritto nella "Tabella 1: Produttività".
Il corrispettivo relativo al numero di Copie eccedenti sarà fatturato dal Fornitore all’Amministrazione secondo le modalità indicate al paragrafo 5.4.2.
4.2 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE
Nel presente capitolo vengono descritte le caratteristiche tecniche minime cui devono necessariamente rispondere le apparecchiature offerte.
Al fine di consentire la flessibilità nella configurazione delle apparecchiature secondo le esigenze delle Amministrazioni, si richiede al Fornitore di configurare le Apparecchiature Base, le cui caratteristiche minime sono stabilite per ciascun lotto nei successivi paragrafi 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 e 4.2.5, 4.2.6, 4,2,7 con i Dispositivi e Servizi Opzionali eventualmente richiesti dall’Amministrazione nell’ordinativo di fornitura indicati nel successivo paragrafo 4.2.7.
La fornitura di ciascun Dispositivo opzionale deve includere tutti i prerequisiti (hardware e software) previsti per il corretto funzionamento del Dispositivo stesso.
Le Apparecchiature ed i Dispositivi opzionali, in ogni caso devono essere nuovi di fabbrica, costruiti utilizzando parti nuove e devono rispondere alle caratteristiche di seguito descritte. I dispositivi opzionali devono essere integrati nell’apparecchiatura base.
Per ogni Apparecchiatura dovrà essere necessariamente fornito:
a) il cavo di alimentazione elettrica (IEC 320) e il cavo di collegamento alla rete locale, ciascun cavo dovrà essere di lunghezza non inferiore a 3 metri e dovrà essere completo di connettori pressofusi;
b) il software di configurazione (drivers) anche su supporto informatico o scaricabile dal sito;
c) la documentazione tecnica ed il manuale d’istruzioni in lingua italiana su supporto informatico o scaricabile dal sito;
d) i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall’Amministrazione;
e) una dichiarazione, anche resa dal Responsabile Provinciale del Servizio competente per il luogo nel quale deve essere prestato il servizio richiesto, attestante la corrispondenza della Apparecchiatura consegnata con quelle descritte nell’Offerta, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico;
f) le schede di sicurezza dei toner anche su supporto informatico o scaricabile dal sito;
g) la dotazione del materiale di consumo, (quali toner, tamburo e punti metallici nel caso in cui nella fornitura sia compreso il dispositivo con funzione di finitore ecc., con la sola esclusione della carta) necessario a una produzione di copie indicate nell’ordinativo di fornitura come da tabella seguente:
Tabella 1: Produttività
Lotto | produttività | Monocromatica1 | Colore2 |
A | 3.000 B/N | / | |
1 Fascia A | B | 6.000 B/N | / |
C | 9.000 B/N | / | |
1 Fascia B | A | 2.400 B/N | 600 Colore |
B | 600 B/N | 2.400 Colore | |
C | 4.800 B/N | 1.200 Colore | |
D | 1.200 B/N | 4.800 Colore | |
A | 3.000 B/N | / | |
2 | B | 12.000 B/N | / |
C | 21.000 B/N | / | |
A | 10.000 B/N | / | |
3 | B | 30.000 B/N | / |
C | 50.000 B/N | / | |
A | 30.000 B/N | / | |
4 | B | 60.000 B/N | / |
C | 100.000 B/N | / | |
5 | A B C D | 2.400 B/N 600 B/N 4.800 B/N 1.200 B/N | 600 Colore 2.400 Colore 1.200 Colore 4.800 Colore |
6 | A B C D | 7.000 B/N 3.000 B/N 14.000 B/N 6.000 B/N | 3.000 Colore 7.000 Colore 6.000 Colore 14.000 Colore |
Le cartucce di toner e a getto di inchiostro fornite devono essere, per almeno il 30% in numero, rigenerate («preparate per il riutilizzo») conformi alle specifiche tecniche contenute nei CAM per le forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro vigenti. Pertanto, viene prevista la fornitura di materiali di consumo «originali» per i primi due terzi della durata del contratto di noleggio, dopodiché il Fornitore sarà tenuto ad erogare soltanto materiali di consumo «rigenerati».
1 Numero di pagine in conformità con la ISO 19752.
2 Numero di pagine in conformità con le ISO 19798 e ISO 24711.
4.2.1 Lotto 1 Fascia A - Multifunzione A4 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni
Ogni apparecchiatura dovrà soddisfare i requisiti minimi indicati nella tabella seguente:
Tabella 2: Caratteristiche tecniche minime Lotto 1 Fascia A
Caratteristica | Lista valori o range |
Anno di introduzione in Italia | >=2017 |
Tipologia supporto | Con supporto da terra (carrello) o consolle o piedistallo o mobiletto |
Velocità di copiatura [A4 - 600x600 - solo fronte] | >=40 pagine/minuto |
Velocità di scansione [A4 - Monocromatico- 200x200 - solo fronte] | >=35 pagine/minuto |
Velocità di stampa3 [A4 - 600x600 - solo fronte] | >=40 pagine/minuto |
Memoria RAM complessiva | >=1 GB |
Volumi trimestrali consigliati | >=30.000 pagine |
Unità Fronte/Retro Automatica per le stampe e le copie | SI |
Capacità Alimentatore automatico originali per fronte/retro [75 g/mq] | >=50 fogli |
Capacità Bypass [75 g/mq] | >=50 fogli |
Cassetti forniti (in linea) | >=2 |
Capacità complessiva cassetti [A4 - 75 g/mq] | >=700 fogli |
Formati carta originali, copie e stampe | A4 |
Possibiltà di stampa su Carta riciclata | SI |
Codice di accesso per diversi utenti per l’utilizzo delle Apparecchiature | SI |
Sistema operativo supportato | Windows 7, Windows 8, Windows 10, LINUX |
Interfacce | ETHERNET 10 base- T 100 base - T |
Funzione stampante | SI |
Funzione stampante - Emulazione | PCL5C e/o PCL6 e/o PS3(o PS3 compatibile) |
Funzione scanner | SI |
Funzione scanner - tipo scansione | Monocromatico |
Funzione scanner - Scanner di rete | SI |
Funzione scanner - Formato file | TIFF, PDF |
4.2.2 Lotto 1 Fascia B - Multifunzione A4 colore per gruppi di lavoro di medie dimensioni
Ogni apparecchiatura dovrà soddisfare i requisiti minimi indicati nella tabella seguente:
Tabella 3: Caratteristiche tecniche minime Lotto 1 Fascia B
Caratteristica | Lista valori o range |
Anno di introduzione in Italia | >=2017 |
Tipologia | Con supporto da terra (carrello) o consolle o piedistallo o mobiletto |
Velocità di copiatura [A4 - Colore - 600x600 - solo fronte] | >=24 pagine/minuto |
Velocità di scansione [A4 - Colore - 200x200 - solo fronte] | >=20 pagine/minuto |
Velocità di stampa4 [A4 - Colore - 600x600 - solo fronte] | >=24 pagine/minuto |
RAM complessiva | >=1 GB |
Volumi trimestrali consigliati | >=15.000 pagine |
Unità Fronte/Retro Automatica per le stampe e le copie | SI |
Capacità Alimentatore automatico originali per fronte/retro [75 g/mq] | >=50 fogli |
Capacità Bypass [75 g/mq] | >=50 fogli |
Cassetti forniti (in linea) | >=2 |
Capacità complessiva cassetti [75 g/mq] | >=700 fogli |
Formati carta originali, copie e stampe | A4 |
Possibiltà di stampa su Carta riciclata | SI |
Codice di accesso per diversi utenti per l’utilizzo delle Apparecchiature | SI |
Sistema operativo supportato | Windows 7, Windows 8, Windows 10, LINUX |
Interfacce | ETHERNET 10 base- T 100 base - T |
Funzione stampante | SI |
Funzione stampante - Emulazione | PCL5C e/o PCL6 e/o PS3(o PS3 compatibile) |
Funzione scanner | SI |
Funzione Scanner - tipo scansione | a colori |
Funzione scanner - Scanner di rete | SI |
Funzione scanner - Formato file | TIFF, PDF, JPEG |
4.2.3 Lotto 2 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni
Ogni apparecchiatura dovrà soddisfare i requisiti minimi indicati nella tabella seguente:
Tabella 4: Caratteristiche tecniche minime Lotto 2
Caratteristica | Lista valori o range |
Anno di introduzione in Italia | >=2017 |
Tipologia supporto | Con supporto da terra (carrello) o consolle o piedistallo o mobiletto |
Velocità di copiatura [A4 - 600x600 - solo fronte] | >=30 pagine/minuto |
Velocità di scansione [A4 - 200x200 - solo fronte] | >=30 pagine/minuto |
Velocità di stampa5 [A4 - 600x600 - solo fronte] | >=30 pagine/minuto |
Memoria RAM complessiva | >=1 GB |
Capacità Hard Disk o altri dispositivi di memoria di massa | >=64 GB |
Volumi trimestrali consigliati | >=30.000 pagine |
Unità Fronte/Retro Automatica per le stampe e le copie | SI |
Capacità Alimentatore automatico originali per fronte/retro [75 g/mq] | >=50 fogli |
Capacità Bypass [75 g/mq] | >=50 fogli |
Cassetti forniti (in linea) | >=2 |
Capacità complessiva cassetti [75 g/mq] | >=1.000 fogli |
Formati carta originali, copie e stampe | A3 |
Possibiltà di stampa su Carta riciclata | SI |
Codice di accesso per diversi utenti per l’utilizzo delle Apparecchiature | SI |
Sistema operativo supportato | Windows 7, Windows 8, Windows 10, LINUX |
Interfacce | ETHERNET 10 base- T 100 base - T |
Funzione stampante | SI |
Funzione stampante - Emulazione | PCL5C e/o PCL6 e/o PS3(o PS3 compatibile) |
Funzione scanner | SI |
Funzione scanner - tipo scansione | monocromatico |
Funzione Scanner - Scanner di rete | SI |
Funzione Scanner - Formato file prodotto | TIFF, PDF |
4.2.4 Lotto 3 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-grandi dimensioni
Ogni apparecchiatura dovrà soddisfare i requisiti minimi indicati nella tabella seguente:
Tabella 5: Caratteristiche tecniche minime Lotto 3
Caratteristica | Lista valori o range |
Anno di introduzione in Italia | >=2017 |
Tipologia | Con supporto da terra (carrello) o consolle o piedistallo o mobiletto |
Velocità di copiatura [A4 - 600x600 - solo fronte] | >=50 pagine/minuto |
Velocità di scansione [A4 - 200x200 - solo fronte] | >=50 pagine/minuto |
Velocità di stampa6 [A4 - 600x600 - solo fronte] | >=50 pagine/minuto |
Memoria RAM complessiva | >=1 GB |
Capacità Hard Disk o altri dispositivi di memoria di massa | >=128 GB |
Volumi trimestrali consigliati | >=60.000 pagine |
Unità Fronte/Retro Automatica per le stampe e le copie | SI |
Capacità Alimentatore automatico originali per fronte/retro [75 g/mq] | >=50 fogli |
Capacità Bypass [75 g/mq] | >=50 fogli |
Cassetti forniti (in linea) | >=3 |
Capacità complessiva cassetti [75 g/mq] | >=1.500 fogli |
Formati carta originali, copie e stampe | A3 |
Possibiltà di stampa su Carta riciclata | SI |
Codice di accesso per diversi utenti per l’utilizzo delle Apparecchiature | SI |
Sistema operativo supportato | Windows 7, Windows 8, Windows 10, LINUX |
Interfacce | ETHERNET 10 base- T 100 base - T |
Funzione stampante | SI |
Funzione stampante - Emulazione | PCL5C e/o PCL6 e/o PS3(o PS3 compatibile) |
Funzione Scanner - tipo scansione | SI |
Funzione Scanner | monocromatico |
Funzione scanner - Scanner di rete | SI |
Funzione scanner - Formato file | TIFF, PDF |
4.2.5 Lotto 4 - Multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali
Ogni apparecchiatura dovrà soddisfare i requisiti minimi indicati nella tabella seguente:
Tabella 6: Caratteristiche tecniche minime Lotto 4
Caratteristica | Lista valori o range |
Anno di introduzione in Italia | >= 2017 |
Velocità di copiatura e stampa (ppm) [A4 – 600x600 – solo fronte] | >= 70 |
Gestione accessi per utilizzo apparecchiatura | SI, tramite Username e Password da display |
Quantità accessi gestiti da apparecchiatura | Almeno 100 |
Gestione controllata output di stampa | SI, rilascio output di stampa solo tramite accesso |
Volumi trimestrali consigliati | >= 200.000 |
Memoria RAM complessiva | >=2 GB |
Capacità Hard Disk o altri dispositivi di memoria di massa | >= 128 GB |
Bypass | >= 100 fogli |
Capacità Alimentatore automatico originali per fronte/retro [75gr/mq] | >=100 fogli |
Unità Fronte/Retro automatico per le stampe e copie [75gr/mq] | SI |
Numero cassetti forniti (in linea) | >=4 |
Capacità complessiva cassetti [75 g/mq] | >=2.000 |
Fascicolazione elettronica | SI |
Formati carta originali, copie e stampe | Da A5 a A3 |
Emulazione stampante | PCL5C e/o PCL6 e/o PS3(o PS3 compatibile) |
Sistema operativo supportato | Windows 7, 8, 10/Linux/Unix/MAC OS |
Risoluzione standard | 600 x 600 dpi |
Interfacce | Ethernet 10/100/1000 Base_T oppure 10/100/1000 Base_TX |
Funzione scanner | SI |
Funzione Scanner - tipo scansione | monocromatico |
Velocità di scansione (monocromatico) | 60 ipm |
Funzione scanner - Scanner di rete | SI |
Funzione scanner - Scan to email | SI |
Funzione scanner - Scan to folder | SI |
Funzione scanner - Formato file | TIFF, PDF, JPG e PDF con testo ricercabile* |
* Il requisito “PDF ricercabile” deve essere garantito in termini di funzionalità, a prescindere dalla modalità di utilizzo della stessa. Nel caso in cui la caratteristica non dovesse essere insita nella multifunzione, si rammenta che il fornitore dovrà eseguire altresì tutte le attività di installazione e configurazione del software o eventuali altri supporti, al fine di garantirne il corretto funzionamento.
4.2.6 Lotto 5 - Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie dimensioni
Ogni apparecchiatura dovrà soddisfare i requisiti minimi indicati nella tabella seguente:
Tabella 7: Caratteristiche tecniche minime Lotto 5
Caratteristica | Lista valori o range |
Anno di introduzione in Italia | >=2017 |
Tipologia | Con supporto da terra (carrello) o consolle o piedistallo o mobiletto |
Velocità di copiatura [A4 - Colore - 600x600 - solo fronte] | >=24 pagine/minuto |
Velocità di scansione [A4 - Colore - 200x200 - solo fronte] | >=24 pagine/minuto |
Velocità di stampa7 [A4 - 600x600 - solo fronte] | >=24 pagine/minuto |
RAM complessiva | >=1 GB |
Tecnologia costruttiva basata su Hard Disk o altri dispositivi di memoria di massa | >=64 GB |
Volumi trimestrali consigliati | >=15.000 pagine |
Unità Fronte/Retro Automatica per le stampe e le copie | SI |
Capacità Alimentatore automatico originali per fronte/retro [75 g/mq] | >=50 fogli |
Capacità Bypass [75 g/mq] | >=50 fogli |
Cassetti forniti (in linea) | >=2 |
Capacità complessiva cassetti [75 g/mq] | >=800 fogli |
Formati carta originali, copie e stampe | A3 |
Possibiltà di stampa su Carta riciclata | SI |
Codice di accesso per diversi utenti per l’utilizzo delle Apparecchiature | SI |
Sistema operativo supportato | Windows 7, Windows 8, Windows 10, LINUX |
Interfacce | ETHERNET 10 base- T 100 base - T |
Funzione stampante | SI |
Funzione stampante - Emulazione | PCL5C e/o PCL6 e/o PS3(o PS3 compatibile) |
Funzione scanner | SI |
Funzione Scanner - tipo scansione | a colori |
Funzione scanner - Scanner di rete | SI |
Funzione scanner - Formato file | TIFF, PDF, JPEG |
7 Velocità in conformità con la ISO/IEC 24734
Caratteristica | Lista valori o range |
Anno di introduzione in Italia | >= 2017 |
Velocità di copiatura e stampa in quadricromia (ppm) [A4 – 600x600 – solo fronte] | >=45 |
Gestione accessi per utilizzo apparecchiatura | SI, tramite Username e Password da display |
Quantità accessi gestiti da apparecchiatura | Almeno 50 |
Gestione controllata output di stampa | SI, rilascio output di stampa solo tramite accesso |
Volumi trimestrali consigliati | >=50.000 |
Memoria RAM complessiva | >=2 GB |
Capacità Hard Disk o altri dispositivi di memoria di massa | >= 128 GB |
Bypass | >=50 fogli |
Capacità Alimentatore automatico originali per fronte/retro [75gr/mq] | >=50 fogli |
Unità Fronte/Retro automatico per le stampe e copie [75gr/mq] | SI |
Numero cassetti forniti (in linea) | >=3 |
Totale carta alimentata da cassetti [75gr/mq] | >=1.500 |
Fascicolazione elettronica | SI |
Formati carta originali, copie e stampe | Da A5 a A3 |
Funzione stampante | quadricromia |
Emulazione stampante | PCL5C e/o PCL6 e/o PS3(o PS3 compatibile) |
Sistema operativo supportato | Windows 7, 8, 10/Linux/Unix/MAC OS |
Risoluzione in quadricromia | 600 x 600 dpi |
Interfacce | Ethernet 10/100/1000 Base_T oppure 10/100/1000 Base_TX |
Funzione scanner | SI |
Funzione Scanner - tipo scansione | a colori |
Velocità di scansione | 50 ipm |
Funzione Scanner - Scanner di rete | SI |
Funzione Scanner - Scan to email | SI |
Funzione Scanner - Scan to folder | SI |
Funzione Scanner - Formato file prodotto | TIFF, PDF, JPG e PDF con testo ricercabile* |
4.2.7 Lotto 6 - Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medio-grandi dimensioni Ogni apparecchiatura dovrà soddisfare i requisiti minimi indicati nella tabella seguente: Tabella 8 Caratteristiche tecniche minime Lotto 6
*Il requisito “PDF ricercabile” deve essere garantito in termini di funzionalità, a prescindere dalla modalità di utilizzo della stessa. Nel caso in cui la caratteristica non dovesse essere insita nella multifunzione, si rammenta che il fornitore dovrà eseguire altresì tutte le attività di installazione e configurazione del software o eventuali altri supporti, al fine di garantirne il corretto funzionamento.
4.3 DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI
Le Amministrazioni avranno la facoltà di richiedere la fornitura dei seguenti dispositivi, software e servizi opzionali, da ordinare contestualmente all’apparecchiatura di base, secondo la seguente tabella:
Tabella 9: Dispositivi e servizi opzionali ordinabili
Opzionali | Lotto 1 F. A | Lotto 1 F. B | Lotto 2 | Lotto 3 | Lotto 4 | Lotto 5 | Lotto 6 |
"Fax" | SI | SI | SI | SI | N.A. | SI | N.A. |
"Internet Fax" | N.A. | SI | SI | SI | N.A. | N.A. | N.A. |
"Finitore" | N.A. | N.A. | SI | SI | SI | SI | SI |
"Cassetto aggiuntivo" | SI | SI | SI | SI | N.A. | SI | N.A. |
"Cassetto alta capacità aggiuntivo" | N.A. | N.A. | SI | SI | SI | SI | SI |
"OCR" | SI | SI | SI | SI | N.A. | SI | N.A. |
"Sicurezza" | N.A. | N.A. | SI | SI | SI | SI | SI |
"Customer Support" | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
"Gestione Multiutenza" | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
"Stampa gestita" | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
"Mobile Printing" | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
"Integrazione sistemi di Trouble Ticketing dell’Amministrazione" | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
"Installazione SU PC Amministrazione - Standard" | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
"Installazione su PC Amministrazione - servizi opzionali richiesti" | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
4.3.1 Dispositivo opzionale "Fax"
Tabella 10: Caratteristiche tecniche minime Fax
Caratteristiche | Lista valori o range |
Risoluzione standard | 200x100 dpi |
Velocità modem | 33,6 Kbps |
4.3.2 Dispositivo opzionale "Internet Fax"
Il presente dispositivo per ogni apparecchiatura deve essere ordinato contestualmente al Dispositivo opzionale "Fax", consente agli utenti di inviare e ricevere fax tramite Internet (o cloud) o Intranet.
Tabella 11: Caratteristiche tecniche minime Internet Fax
Caratteristiche | Lista valori o range |
Protocollo i-Fax | TX: SMTP; RX: POP3, TCP/IP |
Interfaccia IP-Fax | Ethernet (10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base- T) |
Formato Internet Fax | TIFF |
4.3.3 Dispositivo opzionale "Finitore"
Tabella 12: Caratteristiche tecniche minime Finitore
Caratteristiche | Lista valori o range minimi |
Tipo di Finitura | Lotti 2, 5: finitore o pinzatore, interno o esterno Lotti 3, 6: finitore in linea, interno o esterno Lotto 4: finitore in linea, esterno |
Capacità totale di pinzatura [A4 - 75 g/mq] | >=50 fogli per lotto 3, 4, 6 >= 20 fogli per lotto 2, 5 |
4.3.4 Dispositivo opzionale "Cassetto aggiuntivo"
Tabella 13: Caratteristiche tecniche minime Cassetto aggiuntivo
Caratteristiche | Lista valori o range minimi |
Cassetti forniti (in linea) | >=1 |
Capacità complessiva cassetti [A4 - 75 g/mq] | >=500 fogli |
In considerazione delle possibili configurazione dei prodotti offerti, è possibile proporre una ripartizione differente della carta all’interno dei singoli cassetti mantenendo invariato sia il n° totale di cassetti sia il n° totale di fogli di carta richiesti come requisiti minimi.
4.3.5 Dispositivo opzionale "Cassetto alta capacità aggiuntivo"
Tabella 14: Caratteristiche tecniche minime Cassetto alta capacità aggiuntivo
Lotto Apparecchiatura | Caratteristiche | Lista valori o range minimi |
2, 5 | Capacità [A4 - 75 g/mq] | >=1.000 fogli |
3, 6 | Capacità [A4 - 75 g/mq] | >=1.500 fogli |
4 | Capacità [A4 - 75 g/mq] | >=2.000 fogli |
In considerazione delle possibili configurazione dei prodotti offerti, è possibile proporre una ripartizione differente della carta all’interno dei singoli cassetti mantenendo invariato sia il n° totale di cassetti sia il n° totale di fogli di carta richiesti come requisiti minimi.
4.3.6 Software opzionale "OCR"
Il software OCR (Optical Character Recognition) consente di effettuare il riconoscimento ottico dei caratteri: tramite i software per OCR è possibile trasformare immagini e scansioni in testi modificabili in maniera tanto semplice quanto rapida.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, il software OCR deve consentire di:
• migliorare i processi di digitalizzazione dei documenti;
• effettuare scansioni ed ottenere documenti di testo modificabili e ricercabili, catturare testi da immagini;
• garantire la sicurezza dei file PDF salvati dopo la scansione dall’apparecchiatura multifunzione attraverso un sistema di protezione del documento. Garantire la possibilità di assegnare una password di sblocco del documento per aprire, copiare, modificare, stampare e/o estrarre dati specifici dallo stesso.
4.3.7 Servizio opzionale di "Sicurezza"
Il servizio opzionale di sicurezza dovrà garantire la protezione di tutti i dati sensibili archiviati dall'apparecchiatura.
Il servizio inoltre deve:
• prevedere accorgimenti HW e SW atti a proteggere e/o cancellare tutti i dati sensibili archiviati dall'apparecchiatura sull'Hard Disk ivi installato;
• prevedere che gli Hard Disk ed i dispositivi di memoria di massa sostituiti, a seguito di interventi di assistenza tecnica e manutenzione nel corso del noleggio, siano resi all'Amministrazione che ne diventerà da tale momento in poi a tutti gli effetti titolare.
• prevedere il ritiro dell'apparecchiatura e la disinstallazione di tutti gli Hard Disk ed i dispositivi di memoria di massa al termine del noleggio; gli Hard Disk ed i dispositivi di memoria di massa disinstallati, verranno resi all'Amministrazione che ne diventerà da tale momento in poi a tutti gli effetti titolare. In alternativa alla disinstallazione dell’hard disk, laddove l’Amministrazione lo consenta, sarà possibile procedere alla cancellazione dei dati presenti sul disco, tramite appositi software di crittografia.
4.3.8 Servizio opzionale di "Customer Support"
Per Customer Support si intendono le attività di assistenza tecnica all’utente effettuate tramite canali di comunicazione web based. Il servizio di Customer Support si aggiunge ai canali di comunicazione tradizionali, quali il telefono, il fax e il supporto strutturato di un call center dedicato. Il Customer Support dovrà soddisfare medesime richieste informazioni e di supporto già previste nel presente Capitolato Tecnico per il Call Center. In particolare, si prevede il seguente canale di comunicazione web based:
• EMAIL SUPPORT 🡪 La posta elettronica è il mezzo principale per offrire assistenza basata sul web. La funzionalità è di immediato utilizzo e consente di mantenere traccia della corrispondenza tra il Fornitore e l’utente.
4.3.9 Servizio opzionale di "Gestione multiutenza"
L’Amministrazione può richiedere, per ordinativi di fornitura pari o superiori a 10 apparecchiature, la Gestione multiutenza.
Questo servizio può consentire solo agli utenti riconosciuti l'utilizzo delle Apparecchiature, garantendo la protezione e riservatezza dei documenti la flessibilità di utilizzo delle Apparecchiature stesse, consentendo almeno:
• l'autenticazione dell'utente sull'Apparecchiatura (tramite badge e tramite PIN);
• rilascio del lavoro di stampa all'utente in qualsiasi Apparecchiatura oggetto della fornitura e appartenenti allo stesso "ambiente";
• Profilazione utenti.
in particolare, per Profilazione utenti: si intende la creazione di account/profili personalizzabili e relativi al livello di utilizzo delle funzioni disponibili sulle apparecchiature prese in noleggio. La classificazione dei profili di accesso e/o utilizzo dovrà essere definita in accordo con l’Amministrazione. In ogni caso la profilazione di ciascun utente dovrà essere provvista di:
1. Impostazioni obbligatoriamente disponibili (set up di default):
a. Utilizzo fronte/retro;
b. Draft printing (modalità bozza)
La configurazione del driver di stampa deve essere impostata di default su modalità bozza, al fine di consentire il risparmio di toner per tutti gli output di stampa. Si rammenta, a tal proposito, che tutte le attività legate alla profilazione utenti dovranno essere, in ogni caso, definite in accordo con l’amministrazione.
2. Impostazioni personalizzabili (tutte e/o in alternativa, a seconda delle specifiche esigenze della PA) come ad esempio:
a. Utilizzo del colore (solo per i lotti che prevedono apparecchiature a colori);
b. Utilizzo del formato A3/A4 (se previsto dall'Apparecchiatura la stampa del formato A3);
c. Livello di qualità della stampa (es. risoluzione utilizzata);
d. Utilizzo delle funzioni office personalizzato (stampa e/o copia e/o scansione).
4.3.10 Servizio opzionale di "Mobile Printing"
L’Amministrazione può richiedere, per ordinativi di fornitura pari o superiori a 10 apparecchiature, il servizio di "Mobile Printing" che deve consentire di gestire i job di stampa provenienti da utenti dotati di dispositivi mobile, quali ad es. Smartphone e Tablet e dovrà supportare i sistemi operativi Android e iOS. Si prevede che tutte le apparecchiature multifunzione oggetto della fornitura siano adeguatamente configurate, sulla base dei dati di rete che l’Amministrazione rende disponibile secondo quanto specificato al precedente par. 5.1.4 “Procedura di installazione”.
Dovranno essere possibili almeno i seguenti metodi di stampa da mobile:
• La stampa via email 🡪 Il meccanismo prevede l’invio di una email ad un indirizzo email che rappresenta una stampante o la coda di una stampa, con il file da stampare in allegato. Gli utenti invieranno i documenti da stampare come allegati di una comune email ad un indirizzo prestabilito del sistema di Pull Printing, che dovrà automaticamente convertire gli allegati in file con formati adatti per la stampa. Gli allegati possono essere documenti MS Office, documenti di testo, PDF e/o comuni immagini. La “stampa via email” deve essere garantita su tutte le apparecchiature.
• L'utilizzo di APP 🡪 la stampa in mobilità prevede l’utilizzo di APP, integrate con i Sistemi della Amministrazione richiedente. Le APP, gratuite e disponibili agli Utenti identificati delle amministrazioni richiedenti, dovranno essere in grado di erogare numerosi servizi, quali ad es. la visualizzazione, la configurazione, il trasferimento del documento da stampare. Inoltre deve essere possibile attivare anche tramite il mobile printing un processo di stampa, nonché il suo controllo e gestione.
4.3.11 Servizio opzionale di "Stampa gestita"
Le funzionalità di seguito riportate consentono di effettuare, tramite l’installazione di un software, il monitoraggio e la gestione delle apparecchiature oggetto di fornitura. Tale software deve essere progettato per raccogliere ed elaborare da remoto, tramite web browser, i dati e le informazioni relative alle apparecchiature multifunzione debitamente installate in rete.
Il Software dovrà consentire almeno le seguenti funzionalità:
a) rilevazione di tutti i dispositivi installati;
b) lettura automatica dei contatori dei dispositivi;
c) riordino automatico materiale di consumo;
d) creazione programmata di report per analisi periodiche;
e) definizione di strategie di assistenza pro-attiva tramite il controllo da remoto e la gestione di alert;
a) Rilevazione di tutti i dispositivi installati: La gestione delle multifunzione connesse in rete dovrà consentire la raccolta di informazioni relative al numero seriale, indirizzo IP, firmware, livello del toner e mantenerle costantemente monitorate.
b) Lettura automatica dei contatori: La lettura automatica dei contatori dovrà consentire di evitare le attività manuali di raccolta dati di ciascuna apparecchiatura installata in rete e quindi di consentire anche l’attività di riordino automatico dei materiali di consumo.
Su richiesta dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà garantire:
o conguaglio delle copie eccedenti
o rilevazione periodica
secondo le specifiche esigenze espresse dall’ente. La periodicità può essere, ad esempio, trimestrale (in corrispondenza della fatturazione dei canoni di noleggio), annuale o biennale, ferma restando l’attività di conguaglio delle copie eccedenti a fine contratto (vedi par. 5.4.2).
La lettura dovrà, inoltre, garantire la rilevazione della quantità e tipologia di copie/stampe effettuate dall’apparecchiatura.
La lettura automatica dovrà contenere almeno le seguenti informazioni sul dato:
• Copia/stampa in monocromatico;
• Copia/stampa a colori (per i lotti che prevedono apparecchiature a colori);
• Funzione utilizzata (stampa, fotocopia, scansione);
• Formato della copia/stampa (ad es. A4 o A3).
L’automatizzazione della lettura dei contatori dovrà, inoltre, prevedere un processo di invio automatico dei dati raccolti presso una postazione PC adeguatamente configurata e individuata dall’ente richiedente.
c) Riordino automatico materiale di consumo: la funzionalità dovrà consentire il riordino automatico del materiale di consumo. Tale riordino dovrà avvenire attraverso un messaggio inviato direttamente dall’apparecchiatura verso il servizio di assistenza del Fornitore. L’ordine automatico del materiale di consumo solleva l’Amministrazione dall’attività manuale e cartacea di richiesta materiale di consumo. Le richieste di materiale di consumo devono essere comunque soddisfatte entro e non oltre la tempistica definita al paragrafo 5.2.5 del presente Capitolato Tecnico.
d) Report per analisi periodiche: la funzione di reportistica permetterà la creazione di statistiche che prevedano l’analisi di differenti aspetti legati alle apparecchiature installate, quali volumi di output per formato e tipologia di stampa, analisi del livello di consumabile, errori verificatisi, etc. Tali report possono essere pianificati secondo una determinata periodicità, concordata con l’amministrazione, e inviati alle persone di competenza tramite email. Tramite la reportistica, inoltre, deve essere possibile anche l’analisi dell’utilizzo delle apparecchiature a livello di singola profilazione utente, coerentemente con le impostazioni obbligatorie e le impostazioni personalizzabili, di cui al successivo punto 6.
e) Definizione di strategie di assistenza pro-attiva tramite il controllo da remoto e la gestione di alert: in caso di mancato funzionamento di un’apparecchiatura, sia per il reintegro del toner sia per la necessità di assistenza (inceppamenti della carta e del carrello o risolvere problemi relativi alla qualità di stampa), il software deve essere in grado di inviare al gestore dei dispositivi la relativa notifica (tramite e-mail, messaggi crittografati o tramite protocolli di comunicazione sicuri). In questo modo il problema può essere immediatamente preso in carico e gestito.
In ogni caso il servizio, laddove richiesto, dovrà essere conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi del MATTM per «l’affidamento del servizio di stampa gestita». Decreto 17 ottobre 2019 (G.U. n. 261 del 7 novembre 2019).
4.3.12 Servizio opzionale di "Integrazione sistemi di Trouble Ticketing dell’Amministrazione"
L’Amministrazione può richiedere, per ordinativi di fornitura pari o superiori a 100 apparecchiature che il Fornitore effettui un’integrazione del proprio flusso di gestione delle richieste di intervento con il sistema di Trouble Ticketing dell’Amministrazione.
La richiesta dovrà essere effettuata contestualmente all'ordinativo di fornitura e in quell'occasione dare tutte le informazioni per effettuare l'attività
In sede di valutazione Ordinativo il Fornitore valuterà quale tra le seguenti integrazioni intende attivare:
• integrazione SW dei sistemi Trouble Ticketing dell'Amministrazione: integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing ad esempio attraverso l’utilizzo di web-services, tabelle di frontiera, procedure Extract-Transform-Load (ETL);
• accesso tramite web-interface al sistema di Trouble Ticketing dell'Amministrazione: attraverso apposite credenziali (user/password) il personale del Fornitore accederà sul portale di Trouble Ticketing dell’Amministrazione ed aggiornerà lo stato della richiesta di intervento;
• invio di email "strutturata": l’invio delle informazioni necessarie all’aggiornamento dello stato di una richiesta avverrà mediante l’interscambio di email strutturate, affinché un'apposita procedura SW possa interpretarne in modo automatico il contenuto ed effettuare l’aggiornamento.
4.3.13 Servizio opzionale di "Installazione su PC Amministrazione - Standard"
L’Amministrazione può richiedere, per ordinativi di fornitura pari o superiori a 10 apparecchiature, che il Fornitore effettui la "Installazione su PC Amministrazione - Standard" per un numero di utenti specificati nell'ordinativo di fornitura, tale attività dovrà essere tale da permettere la fruibilità di tutti i servizi connessi.
La richiesta dovrà essere effettuata contestualmente all'ordinativo di fornitura e in quell'occasione dare tutte le informazioni per effettuare l'attività
4.3.14 Servizio opzionale di "Installazione su PC Amministrazione - servizi opzionali richiesti"
L’Amministrazione può richiedere, per ordinativi di fornitura pari o superiori a 10 apparecchiature, che il Fornitore effettui la "Installazione su PC Amministrazione - servizi opzionali richiesti" per un numero di utenti specificati nell'ordinativo di fornitura, tale attività dovrà essere tale da permettere la fruibilità di tutti i servizi opzionali richiesi.
La richiesta dovrà essere effettuata contestualmente all'ordinativo di fornitura e in quell'occasione dare tutte le informazioni per effettuare l'attività
4.4 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA - DEFINIZIONI
4.4.1 Definizioni Caratteristiche tecniche
Nel corpo del presente Capitolato Tecnico con il termine:
o "Alimentatore automatico originali per fronte/retro" si intende il dispositivo integrato che consente all’utente di eseguire la lettura dei documenti in modalità fronte/retro senza l’intervento manuale;
o "Carta Riciclata" si intende la carta costituita da fibre di cellulosa riciclata così come definita nei Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di carta riciclata (Decreto 4 aprile 2013 -G.U. n. 102 del 3 maggio 2013), tale carta deve essere conforme ai requisiti prestazionali indicati nel punto 4.2 del suddetto Decreto;. La Carta Riciclata non è da confondersi con la carta già usata precedentemente per vari scopi a esempio stampata su un solo lato che, altrimenti, sarebbe destinata al macero;
o "Dispositivo di finitura" si intende la funzione di pinzatura, comprensiva dei punti metallici compresi nel canone di noleggio;
o "Emissioni di TVOC" - (TVOC - Total Volatile Organic Compounds): si intende la quantità di composti organici volatili emessa dall’Apparecchiatura così come definito nella norma The Blue Angel RAL UZ 171 o RAL UZ 205;
o "Emissioni di ozono" si intende la quantità di ozono emesso dall’Apparecchiatura così come definito nella norma The Blue Angel RAL UZ 171 o RAL UZ 205;
o "Emissioni di polveri" si intende la quantità di polveri emesse dall’Apparecchiatura così come definito nella norma The Blue Angel RAL UZ 171 o RAL UZ 205;
o "Emissioni di benzene" si intende la quantità di benzene emesse dall’Apparecchiatura così come definito nella norma The Blue Angel RAL UZ 171 o RAL UZ 205;
o "Emissioni di stirene" si intende la quantità di stirene emesse dall’Apparecchiatura così come definito nella norma The Blue Angel RAL UZ 171 o RAL UZ 205;
o "Emissioni di singole sostanze COV non identificate" si intende la quantità di singole sostanze COV non identificate dall’Apparecchiatura così come definito nella norma The Blue Angel RAL UZ 171 o RAL UZ 205;
o "Manuale di istruzioni": si intende la documentazione di accompagnamento al prodotto, in italiano, che informi sul corretto uso (anche con riferimento agli impatti ambientali) delle apparecchiature che includa
o le procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti (inceppamento carta, ecc…), per la stampa fronte-retro, per la stampa in formato due pagine per foglio, per la stampa in formato ridotto ecc.;
o la gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione materiali di consumo in particolare sul recupero e riciclo dei toner, ecc…);
o il corretto posizionamento dell’apparecchio nei locali di lavoro al fine di ridurre l’esposizione alle emissioni nocive del personale;
o informazioni sulle opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia; sul servizio di assistenza e manutenzione.
o Il manuale di istruzioni deve essere fornito in formato elettronico e deve essere reso disponibile sul sito web del produttore. Dovrà essere fornito in formato cartaceo un documento contenente almeno le istruzioni necessarie:
o all’accensione, alla connessione e alla risoluzione dei più comuni problemi relativi a tali fasi;
o ad accedere al sito dove è contenuto il manuale di istruzioni;
o "Hard Disk o altri dispositivi di memoria di massa" si intende il supporto di archiviazione di dati che deve trovarsi o all’interno dell’Apparecchiatura o comunque in configurazione tale da impedire una estrazione non autorizzata (volontaria o involontaria) dello stesso;
o "Internet fax" si intende la funzionalità che permette l’invio di un facsimile ad un indirizzo di posta elettronica o via cloud;
o "Unità Fronte/Retro Automatica per le stampe e le copie" si intende il dispositivo integrato che consente all’utente di eseguire la stampa dei documenti in modalità fronte/retro senza l’intervento manuale;
o "Riordino automatico materiali di consumo" si intende la possibilità da parte della apparecchiatura di inviare una comunicazione (tramite messaggi crittografati o tramite protocolli di comunicazione sicuri) che informi sulla necessità di riordinare i materiali di consumo.;
o "Comunicazione automatica di diagnostica" si intende la possibilità da parte della apparecchiatura di inviare una comunicazione (tramite messaggi crittografati o tramite protocolli di comunicazione sicuri) che informi di problemi di funzionamento delle apparecchiature.
4.4.2 Ulteriori requisiti tecnici e di conformità ambientale
Tutti i prodotti offerti dovranno osservare dei precisi requisiti di conformità come indicato di seguito. Il Fornitore dovrà garantire che le Apparecchiature offerte siano:
• conformi alle norme previste dall’ordinamento giuridico italiano;
• conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali dei “Criteri ambientali minimi l’affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio; - Decreto 17 ottobre 2019 - G.U. n. 261 del 7 novembre 2019;
• munite di regolare marcatura "CE";
• conformi alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali relative alla compatibilità elettromagnetica e alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
• conformi ai requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008, nel D.lgs. n. 86/2016, nonché nelle Direttive recepite dalla suddetta normativa italiana;
• conformi all’attuale normativa vigente al fine di ridurre l’uso di sostanze pericolose ed in particolare alla direttiva 2011/65/CE (RoHS), recepita con il D.Lgs. 27/2014;
• conformi alla normativa sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ed in particolare alla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) recepita con D.Lgs. 14-3-2014 n. 49.
5. DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI
I servizi descritti nel presente capitolo sono prestati dal Fornitore contestualmente al servizio di noleggio delle Apparecchiature e si intendono compresi nel canone di noleggio.
5.1 CONSEGNA E INSTALLAZIONE
L’attività di consegna ed installazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quelli relativi a:
• imballaggio;
• trasporto;
• facchinaggio;
• consegna "al piano";
• posa in opera;
• installazione;
• messa in esercizio;
• verifica di funzionalità;
• rimozione ed asporto dell’imballaggio.
La consegna e l’installazione delle Apparecchiature saranno effettuate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione nel relativo ordinativo di fornitura.
L’esecuzione degli ordinativi di fornitura per il noleggio potrà avvenire anche mediante consegne ed installazioni ripartite.
Tale attività è da intendersi estesa anche alle Opzioni richieste dalle Amministrazioni.
Le apparecchiature, con il relativo software per la configurazione e l’utilizzo (driver), dovranno essere
consegnate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione nell’ordine di fornitura e, quindi, installate.
5.1.1 Tempi di installazione standard
Le installazioni (anche ripartite) delle Apparecchiature dovranno avvenire nei seguenti termini essenziali:
• entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine", per singoli ordinativi di fornitura:
o fino a 300 Apparecchiature per il lotto 1,
o fino a 250 Apparecchiature per il lotto 2
o fino a 600 Apparecchiature per il lotto 3,
o fino a 400 Apparecchiature per il lotto 4,
o fino a 400 Apparecchiature per il lotto 5,
o fino a 300 Apparecchiature per il lotto 6
• entro e non oltre 40 (quaranta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine", per singoli ordinativi di fornitura:
o da 301 fino a 600 Apparecchiature per il lotto 1,
o da 251 fino a 500 Apparecchiature per il lotto 2,
o da 601 fino a 1.100 Apparecchiature per il lotto 3,
o da 401 fino a 700 Apparecchiature per il lotto 4,
o da 401 fino a 800 Apparecchiature per il lotto 5,
o da 301 fino a 500 Apparecchiature per il lotto 6
• entro e non oltre 60 (sessanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine", per singoli ordinativi di fornitura:
o superiori a 600 Apparecchiature per il lotto 1,
o superiori a 500 Apparecchiature per il lotto 2
o superiori a 1.100 Apparecchiature per il lotto 3,
o superiori a 700 Apparecchiature per il lotto 4,
o superiori a 800 Apparecchiature per il lotto 5,
o superiori a 500 Apparecchiature per il lotto 6.
L’Amministrazione ha la facoltà di revocare l’ordinativo di fornitura entro il giorno lavorativo successivo all’invio del medesimo; scaduto tale termine l’ordinativo di fornitura sarà irrevocabile ed il Fornitore sarà tenuto a darvi esecuzione, nei termini e modi previsti dal presente Capitolato Tecnico.
Scaduto il predetto termine, il Fornitore dovrà assegnare all’Ordinativo di fornitura un numero progressivo e sarà tenuto, entro il giorno lavorativo successivo, e quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, a darne conferma all’Amministrazione ordinante tramite comunicazione, riportando sul documento di conferma il numero progressivo assegnato all’ordinativo, la data di registrazione ed il termine massimo per la consegna delle apparecchiature secondo i termini di cui sopra.
5.1.2 Tempi di installazione - casi particolari
Fermo restando quanto definito al paragrafo 5.1.1 in merito ai tempi di installazione, si applicheranno i due seguenti casi particolari:
a) per gli ordinativi di fornitura pervenuti entro i primi 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di attivazione della Convenzione, i termini dei tempi di installazione potranno essere variati dal Fornitore, subendo una proroga non superiore a 20 (venti) giorni lavorativi;
b) il Fornitore dovrà rispettare i termini indicati al paragrafo 5.1.1 fino al raggiungimento del numero massimo di installazioni pianificate al mese e precisamente:
a. fino a 300 Apparecchiature per il lotto 1,
b. fino a 250 Apparecchiature per il lotto 2.
c. fino a 600 Apparecchiature per il lotto 3,
d. fino a 400 Apparecchiature per il lotto 4,
e. fino a 400 Apparecchiature per il lotto 5,
f. fino a 300 Apparecchiature per il lotto 6,
Il Fornitore potrà, ai soli fini della determinazione del termine massimo di consegna ed installazione delle apparecchiature, pianificare le installazioni eccedenti tali valori massimi posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nei predetti limiti di installazioni mese; tali limiti verranno calcolati mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell’ordine all’interno dei termini di consegna di cui sopra.
5.1.3 Conferma dell'ordinativo di fornitura
Il Fornitore dovrà assegnare all’ordinativo di fornitura divenuto irrevocabile un numero progressivo e sarà tenuto, entro il giorno lavorativo successivo, e quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, a darne conferma all’Amministrazione, riportando sul documento di conferma il numero progressivo assegnato all’ordinativo di fornitura, la data di registrazione ed esplicitando i termini di consegna e, se del caso, la motivazione della variazione rispetto ai tempi standard.
L’Amministrazione Contraente, entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla predetta comunicazione di conferma, ha la facoltà di recedere dal contratto di fornitura qualora, per giustificati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze.
Consip S.p.A. ha facoltà di verificare la correttezza della pianificazione mensile e della pianificazione comunicata alla singola Amministrazione.
5.1.4 Procedura di installazione
Al fine di semplificare la Procedura di intallazione, il Fornitore deve comunicare all'amministrazione la programmazione delle installazioni da effettuare per ogni ordine ricevuto.
Per l’installazione in rete delle Apparecchiature la procedura è la seguente:
• collegamento del cavo di alimentazione dell'Apparecchiatura alla rete elettrica;
• collegamento alla rete dati (indirizzo fornito dall'Amministrazione);
• effettuazione di una prova di copia da originale, se del caso a colori;
• effettuazione di una prova di scansione (se del caso a colori) di documento e Scan to Mail/Scan to Folder;
• effettuazione di una prova di stampa (se del caso a colori) da personal computer collegato in rete.
L'Amministrazione ordinante, al fine di permettere l’installazione delle Apparecchiature, dovrà fornire le informazioni sotto elencate e dare la disponibilità dell'amministratore di rete:
• Tipo di rete;
• Sistema operativo del server o del client;
• IP Address;
• Subnet Mask;
• Gateway;
• Dominio.
Suddetti dati, oltre a tutti i dati necessari per l'attivazione dei servizi opzionali, devono essere resi disponibili al Fornitore nei seguenti modi alternativi:
1. Comunicazione contestuale all’emissione dell’ordinativo di fornitura (se i dati sono già noti);
2. L’Amministrazione renderà disponibile i dati direttamente almeno 20 giorni lavorativi precedenti il giorno in cui è prevista l’installazione dell’apparecchiatura.
Il Fornitore dovrà rimuovere tutti gli eventuali imballaggi ed il materiale di risulta derivante dall’installazione e dalla manutenzione delle apparecchiature.
5.1.5 Verbale di installazione
Al termine del positivo completamento della procedura di installazione, di cui al paragrafo 5.1.4, verrà redatto apposito verbale di installazione e contestuale verifica di conformità, che attesterà l’avvenuta installazione ed il positivo superamento delle verifiche di funzionalità nonché la confomità della fornitura alle prescrizioni della Convenzione, del Capitolato Tecnico e dell’offerta. La data di suddetto verbale è da considerarsi "Data di accettazione della fornitura". Tale verbale sarà redatto in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, e nello stesso dovrà essere dato atto dell’idoneità dei luoghi di collocazione delle Apparecchiature, nonché dovranno essere indicati:
• la data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura;
• la data dell’avvenuta installazione;
• il numero progressivo dell’Ordinativo di Fornitura;
• il numero progressivo di installazione;
• il numero delle Apparecchiature oggetto del verbale;
• il numero delle Apparecchiature oggetto dell’Ordinativo di Fornitura;
• l’attestazione dell’avvenuta attività relativa al servizio di affiancamento agli utenti di cui al paragrafo 5.2.1 o della rinuncia ad esso da parte dell’Amministrazione Contraente.
5.2 ASSISTENZA IN REMOTO E IN LOCALE
5.2.1 Affiancamento agli utenti (al momento dell'installazione)
Al fine di semplificare l’uso delle Apparecchiature, il Fornitore deve organizzare al momento dell’installazione un’attività di "affiancamento agli utenti" volta a chiarire i seguenti punti:
• uso dell'Apparecchiatura in ogni sua funzione;
• gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione toner, verifica del livello di consumo del toner, ecc.);
• procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti (inceppamento carta, ecc.);
• modalità di comunicazione (per esempio orari e numeri di telefono) con il personale competente per eventuali richieste di intervento, manutenzione e assistenza tecnica, fornitura materiali di consumo e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi inclusi nel canone di noleggio;
• formazione agli utenti sulle modalità di utilizzo delle Apparecchiature ai fini della razionalizzazione dell’uso dei materiali di consumo (es. funzionalità fronte/retro, stampa di più pagine per foglio, contenimento del consumo di toner anche tramite la regolazione dell’intensità, ecc.).
Il servizio dovrà essere svolto per tutto il tempo necessario ad assicurare al personale dell’Amministrazione, in maniera esaustiva e puntuale, l’apprendimento di quanto sopra dettagliatamente descritto.
Ogni Amministrazione potrà designare uno o più incaricati che, al momento dell’installazione, partecipino alla suddetta attività.
Per l’attestazione dell’avvenuta attività o della rinuncia ad essa da parte dell’Amministrazione farà fede il verbale di cui al precedente paragrafo 5.1.5.
5.2.2 Call - Center
Per tutte le attività connesse con la gestione del servizio di noleggio, il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni un apposito "Call Center" che funzioni da centro di ricezione degli ordinativi di fornitura oltre che di gestione delle richieste di intervento.
Il Call Center avrà un numero telefonico ed uno di fax dedicati alla gestione di tutti i servizi oggetto della Convenzione.
I numeri di telefono e di fax dovranno essere "Numeri per servizi di addebito al chiamato" secondo quanto definito dall’art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.177) ovvero "Numerazione per i servizi di addebito ripartito" Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall’art. 17 della detta Delibera.
Gli orari del Call Center per la ricezione delle richieste di assistenza e manutenzione mediante operatore sono le "Ore Lavorative".
Le richieste effettuate oltre i suddetti orari si intenderanno come ricevute alle ore 8,30 del giorno lavorativo successivo e, se effettuate per telefono, dovranno essere registrate mediante segreteria telefonica.
Il numero telefonico ed il numero di fax del Call Center saranno dedicati alla gestione dei seguenti servizi:
• richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
• richieste relative allo stato degli ordinativi di fornitura in corso e delle consegne;
• richieste di consulenza sui servizi in Convenzione;
• richieste di manutenzione ed assistenza tecnica;
• richieste di materiali di consumo;
• ricezione e smistamento degli ordinativi di fornitura e delle altre richieste. Il Fornitore dovrà garantire i seguenti livelli minimi di servizio:
• Risposta entro 20", per il 90% delle chiamate ricevute nel mese. Verrà misurato il tempo che intercorre tra l’inizio della chiamata e la risposta da parte dell’operatore. In caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata.
• Percentuale di chiamate perdute nel mese non superiore al 4%.
Si definisce chiamata perduta quella telefonata:
1. che non ottiene risposta da un operatore entro 90 secondi;
2. a cui segue il segnale di occupato;
3. a cui segue risposta immediata tramite messaggio pre-registrato;
4. viene messa in diretto contatto con la segreteria telefonica (soluzione ammessa solo per chiamate fuori orario di servizio).
Consip S.p.A. si riserva di controllare i livelli di servizio utilizzando eventualmente il supporto di una Società esterna. Tali verifiche saranno effettuabili a campione su iniziativa di Consip S.p.A. durante tutto il periodo di validità della convenzione.
Tali livelli di servizio dovranno essere documentati, su richiesta di Consip S.p.A., mediante tabulati o report sotto forma di foglio elettronico, basati sui tempi, sui livelli e sui contenuti sopra descritti.
5.2.3 Assistenza tecnica e manutenzione
Il Fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le Apparecchiature oggetto del noleggio, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta dell’Amministrazione l’assistenza tecnica, ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per tutto il periodo della durata del noleggio a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui al precedente paragrafo 5.1.5.
Ad ogni richiesta ricevuta, relativa ad un malfunzionamento dell'Apparecchiatura, il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo identificativo della richiesta. Tale identificativo, unitamente alla data e all’ora di richiesta di intervento, che sarà quindi considerata quale data di apertura e segnalazione del guasto, dovrà essere comunicato al richiedente contestualmente alla chiamata (ovvero, in caso di richiesta a mezzo fax, immediatamente dopo la ricezione della richiesta medesima).
I termini di erogazione dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione previsti per il ripristino della funzionalità, decorreranno dalla data e dall’ora della chiamata o del fax, avanzate attraverso il Call Center. Gli interventi di assistenza tecnica potranno essere richiesti dall’Amministrazione al "Call Center", nell’ambito degli orari stabiliti al paragrafo 5.2.2.
Il Fornitore è obbligato a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine delle 16 (sedici) ore lavorative successive alla registrazione della richiesta, con le modalità sopra descritte per tutte le Apparecchiature installate nei capoluoghi di Provincia.
Per tutte le Apparecchiature installate nel resto del territorio nazionale, il Fornitore è obbligato a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine delle 20 (venti) ore lavorative successive alla registrazione della richiesta, con le modalità sopra descritte.
Nel caso in cui l’entità dei lavori da eseguire non consenta di ripristinare l’operatività dell'Apparecchiatura, entro 32 (trentadue) ore lavorative successive alla richiesta, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione dell'Apparecchiatura con una avente caratteristiche identiche o non inferiori (e in ogni caso conforme a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico) a quella in stato di fermo, fino alla rimessa in funzione di questa ultima.
Il Fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato ambientalmente compatibile dei prodotti provenienti dalle attività di manutenzione secondo quanto previsto dall’art.266 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Per ogni intervento dovrà essere redatta una apposita nota, sottoscritta da un incaricato
dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati:
• il numero dell’ordinativo di fornitura;
• il numero dell’installazione;
• il numero della richiesta;
• l’ora ed il giorno della richiesta;
• il numero dell’intervento;
• l’ora ed il giorno di intervento;
• l’ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o del termine intervento).
5.2.4 Manutenzione Straordinaria
La manutenzione straordinaria (i cui costi non sono previsti all'interno della Convenzione) comprende gli interventi per il ripristino delle apparecchiature che hanno riportato malfunzionamenti imputabili a:
• Uso improprio dell’apparecchiatura da parte degli utenti;
• Sbalzi di tensione accertati e comprovati da idonee dichiarazioni della PA o dell’Ente erogante l’energia elettrica;
• Cause ambientali e/o eventi atmosferici quali fulmini, alluvioni, incendi, ecc..
Per ogni intervento, il Fornitore dovrà produrre una nota tecnica contenente la descrizione del malfunzionamento e le motivazioni per cui si ritiene che debba essere eseguito un intervento "straordinario" ed, eventualmente, un preventivo di spesa. L’intervento "straordinario" potrà essere eseguito solo previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione.
Analogamente agli interventi di manutenzione ordinaria, il ripristino della completa funzionalità dell’apparecchiatura tramite un intervento di manutenzione straordinaria, dovrà avvenire entro i termini di cui al paragrafo 5.2.3, a decorrere dal momento (data e ora) di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione. Qualora i tempi di ripristino delle apparecchiature superino i termini suindicati, saranno calcolate e applicate le relative penali definite nella Convenzione.
Al termine di ogni intervento, il Fornitore dovrà redigere una apposita nota, sottoscritta da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati:
• il numero dell’ordinativo di fornitura;
• il numero dell’installazione;
• il numero della richiesta;
• l’ora ed il giorno della richiesta;
• il numero dell’intervento;
• l’ora ed il giorno di intervento;
• l’ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o del termine intervento).
• Tipo di attività effettuata;
• Causa del guasto e attività svolta per il corretto ripristino dell’apparecchiatura;
• Elenco degli elementi sostituiti;
• Firma del responsabile della PA.
La documentazione idonea a comprovare la corretta ed effettiva esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria, debitamente segnalato e autorizzato, dovrà essere allegata alle eventuali fatture afferenti i suddetti interventi.
Il Fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, ambientalmente compatibile dei prodotti provenienti dalle attività di manutenzione secondo quanto previsto dall’art.266 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
5.2.5 Fornitura dei Materiali di consumo
Il Fornitore dovrà garantire la fornitura di tutti i materiali di consumo (ad esclusione della carta), ivi incluso il toner, necessari per il corretto funzionamento delle Apparecchiature per tutta la durata del singolo contratto di noleggio. Fanno parte dei materiali di consumo i punti metallici nel caso in cui nella fornitura sia compreso il dispositivo con funzione di finitore.
Tali materiali dovranno essere consegnati in quantità tali da consentire la produzione di tutte le copie necessarie all'Amministrazione.
Le richieste di fornitura di materiali di consumo dovranno essere comunque soddisfatte entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dalla richiesta; qualora nella fornitura sia compreso il dispositivo con funzione di finitore, nel Materiale di consumo sono da intendersi inclusi anche i punti metallici.
L’avvenuta consegna del materiale di consumo dovrà essere rintracciabile attraverso un apposito modulo di consegna (ad es. documento di trasporto). Unitamente ai materiali di consumo, dovranno essere fornite le schede di sicurezza dei toner, anche su supporto informatico o scaricabile dal sito.
Tutti i materiali di consumo dovranno essere conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali dei “Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro; criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e la fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate” - Decreto 17 ottobre 2019 - G.U. n. 261 del 7 novembre 2019
5.2.6 Ritiro dei Materiali di consumo
Il Fornitore, previo accordo con l’Amministrazione richiedente, dovrà farsi carico del ritiro per il trattamento adeguato, ambientalmente compatibile dei materiali di consumo usati secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
Le eventuali richieste di ritiro dei materiali di consumo dovranno essere comunque soddisfatte entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla richiesta.
Alla richiesta, da parte dell’Amministrazione, per il ritiro dei materiali di consumo usati, dovrà corrispondere apposito documento (es. modulo di ritiro) che verrà compilato e sottoscritto contestualmente dall’Amministrazione richiedente e dal Fornitore al momento del ritiro di suddetto materiale.
5.2.7 Gestione da remoto
Il Fornitore, per le Apparecchiature configurate in rete ed a richiesta dell'Amministrazione, dovrà organizzare una Gestione da remoto. Tale sistema dovrà consentire la visualizzazione in tempo reale dello stato dei devices presenti sulla rete. Il sistema dovrà altresì garantire l’accesso alle informazioni gestite
attraverso un meccanismo a vari livelli gerarchici con autenticazione dell‘utente tramite user ID e password.
A richiesta dell’Amministrazione i dati raccolti sulle Apparecchiature dovranno essere classificati in un DataBase che dovrà riportare oltre ai dati identificativi e di ubicazione, anche quelli relativi all’utilizzo delle singole Apparecchiature.
Di seguito, a titolo esemplificativo, vengono indicati i dati di massima che il sistema dovrebbe riportare:
• dati anagrafici dell’Apparecchiatura: il tipo di macchina, Convenzione di riferimento, l’Amministrazione ordinante, l’ubicazione, l’indirizzo IP ecc.;
• data d’installazione e data prevista di fine locazione;
• importo dei canoni trimestrali dovuti per l’Apparecchiatura;
• contatore di copie alla data per tipo d’utilizzo;
• messaggi di alert generati automaticamente dalla macchina e/o da chiamata a call center. Dovrà essere possibile organizzare le Apparecchiature per gruppi e sottogruppi personalizzati al fine di estrapolare report mirati.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano alcuni possibili Report:
• Censimento delle Apparecchiature in rete;
• Report sullo Status delle Apparecchiature;
• Report con la rilevazione cronologica dei Contatori Totalizzatori per ciascun Servizio offerto dall’Apparecchiatura.
Dovrà essere possibile schedulare la raccolta dei dati cronologici per la successiva generazione di Report.
5.3 SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DEGLI APPALTI RELATIVI A SERVIZI E FORNITURE. PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DVRI) E DETERMINAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA - L. 123/2007 E MODIFICA DELL’ART. 3 D.LGS. N. 163/2006
Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla legge n. 123/2007, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle c.d. "interferenze".
Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello del Fornitore e/o Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.
Oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse del Fornitore, potrebbero verificarsi rischi derivanti da:
• esecuzione del servizio oggetto di appalto;
• compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Amministrazione contraente o per altri committenti;
• movimento/transito di mezzi;
• probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica;
• probabili interventi su impianti elettrici, reti telefoniche e dati;
• utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà dell’Amministrazione;
• rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc.);
• possibile utilizzo dei servizi igienici dell’Amministrazione contraente;
• movimentazione di materiali in zone anguste.
Premesso che la presente procedura prevede la conclusione, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni, delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, si ritiene che possono essere identificate, in via preliminare, come potenziali "interferenze" le attività di seguito elencate:
• Servizio di trasporto e consegna:
o trasporto e consegna al piano delle Apparecchiature presso la sede dell’Amministrazione;
o consegna dei materiali di consumo;
• Servizio di ritiro:
o ritiro materiale di consumo esausto;
o ritiro delle Apparecchiature al termine del contratto presso la sede dell’Amministrazione;
• Servizio di manutenzione:
o esecuzione del servizio di assistenza on-site e di manutenzione delle Apparecchiature ovvero, se necessario, di sostituzione delle Apparecchiature presso l’Amministrazione
• Installazione:
o installazione e affiancamento agli utenti presso la sede dell’Amministrazione.
Nella valutazione dei costi aggiuntivi per la sicurezza derivanti da interferenza sono state considerate, per quanto applicabili, le voci di cui all’art. 7, comma 1 del DPR n. 222/2003 e, nello specifico:
a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Considerando che dalla Convenzione vengono generati contratti di fornitura direttamente tra il Fornitore e le singole Amministrazioni, non essendo noti a priori l’esatta destinazione delle apparecchiature ordinate e lo stato dei locali deputati a ricevere le stesse, si rinvia all’ Amministrazione contraente, il compito di valutare al momento dell’emissione di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, l’esistenza o meno di "interferenze" valutandone, se del caso, i costi a proprio carico e dandone contestuale evidenza all’ interno di un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI).
Resta invece onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’ attività svolta dalla stessa.
5.4 CESSAZIONE ATTIVITA’ - ATTIVITA’ DI FINE CONTRATTO
Al termine del contratto di noleggio il Fornitore provvederà all'attività di disinstallazione delle Apparecchiature e contestualmente di contabilizzazione delle copie totali effettuate.
5.4.1 Servizio di disinstallazione
Il Fornitore provvederà a ritirare le Apparecchiature, a sue spese, nei termini di seguito descritti:
• per ordinativi di fornitura
o fino a 300 Apparecchiature per il lotto 1,
o fino a 250 Apparecchiature per il lotto 2
o fino a 600 Apparecchiature per il lotto 3,
o fino a 400 Apparecchiature per il lotto 4,
o fino a 400 Apparecchiature per il lotto 5,
o fino a 300 Apparecchiature per il lotto 6
il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre n. 20 (venti) giorni lavorativi dallo scadere del periodo di noleggio o dalla risoluzione e/o recesso dal contratto;
• per ordinativi di fornitura
o da 301 fino a 600 Apparecchiature per il lotto 1,
o da 251 fino a 500 Apparecchiature per il lotto 2
o da 601 fino a 1.100 Apparecchiature per il lotto 3,
o da 401 fino a 700 Apparecchiature per il lotto 4,
o da 401 fino a 800 Apparecchiature per il lotto 5,
o da 301 fino a 500 Apparecchiature per il lotto 6
il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre n. 40 (quaranta) giorni lavorativi dallo scadere del periodo di noleggio o dalla risoluzione e/o recesso dal contratto;
• per ordinativi di fornitura
o superiori a 600 Apparecchiature per il lotto 1,
o superiori a 500 Apparecchiature per il lotto 2
o superiori a 1.100 Apparecchiature per il lotto 3,
o superiori a 700 Apparecchiature per il lotto 4,
o superiori a 800 Apparecchiature per il lotto 5,
o superiori a 500 Apparecchiature per il lotto 6
il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre n. 60 (sessanta) giorni lavorativi dallo scadere del periodo di noleggio o dalla risoluzione e/o recesso dal contratto.
A tal fine, sarà onere del Fornitore porre in essere le attività necessarie quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative al ritiro "al piano", imballaggio, asporto, trasporto, facchinaggio, ecc..
5.4.2 Conguaglio delle copie eccedenti
Contestualmente al ritiro delle Apparecchiature verrà effettuata la lettura del contatore delle copie totali effettuate, per la fatturazione delle eventuali Copie eccedenti rispetto a quanto riportato al paragrafo 4.1 del presente Capitolato Tecnico.
Previo accordo tra l'Amministrazione e il Fornitore potrà essere eseguito il conguaglio delle copie eccedenti effettuate da Apparecchiature appartenenti ad uno stesso ordine e con lo stesso livello di produttività. In caso di ordini centralizzati con fatturazioni differenziate il conguaglio sarà eseguito tra le macchine appartenenti alla stessa fattura. Pertanto, il calcolo delle copie eccedenti sarà svolto sull'ammontare totale delle copie effettuate da tutte le macchine appartenenti allo stesso ordine/fattura.
Se il Fornitore ha reso disponibile alla Amministrazione un software che permette di stimare la copertura media delle copie effettuate e quindi di fornire la copertura media stimata (distinta tra monocromatica e colore) per tutto il periodo di riferimento, nel caso avvenga contemporaneamente che:
1) le copie totali effettuate siano superiori al numero copie incluse;
2) la copertura media stimata sia superiore al 5%;
il Numero copie eccedenti sarà determinato secondo il seguente algoritmo:
Numero
copie eccedenti
= (
copie
totali effettuate
*
Copertura
media stimata
/
5
) -
numero
copie incluse
6. MODALITÀ DI ESECUZIONE
6.1 TRASMISSIONE DATI PER L’ATTIVAZIONE DEL SITO INTERNET DELLE CONVENZIONI
La Consip S.p.A. avrà il compito di predisporre la sezione del Sito prevista per la Convenzione con tutte le informazioni utili agli utenti.
L’Aggiudicatario dovrà compilare il catalogo messo a disposizione dalla Consip S.p.A. così come indicato nel capitolo 9 del Disciplinare di gara.
La compilazione del catalogo da parte dell’Aggiudicatario è, difatti, propedeutica all’attivazione della Convenzione e alla fruibilità dei beni/servizi oggetto della Convenzione medesima da parte delle Amministrazioni.
Prima della relativa pubblicazione, il catalogo compilato dall’Aggiudicatario nonché ogni sua variazione (modifica/aggiornamento) dovrà essere sottoscritto, nella sua versione di file .pdf, con firma digitale dal legale rappresentante del Fornitore.
Il catalogo delle apparecchiature in fornitura e dei servizi oggetto della Convenzione sarà visualizzato in una pagina WEB con i relativi prezzi e termini contrattuali.
6.2 GESTIONE DELLA FORNITURA
6.2.1 Reportistica
Il Fornitore dovrà rendere disponibili a Consip S.p.A. alcuni dati a fini di rendicontazione e monitoraggio dell’andamento della Convenzione.
L'invio dovrà essere effettuato tramite invio tramite mail, supporto magnetico o ottico.
6.2.2 Responsabili
Il Fornitore, entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula della convenzione, dovrà comunicare a Consip S.p.A. le generalità, il titolo di studio, la qualifica professionale e l’esperienza acquisita (con evidenza delle principali referenze) del "Responsabile del Servizio", nonché dei "Responsabile Provinciale del Servizio", indicando i rispettivi recapiti telefonici (incluso telefono cellulare) e l’indirizzo di posta elettronica.
I predetti soggetti saranno responsabili, rispettivamente a livello nazionale ed a livello locale, delle prestazioni e dei livelli di servizio oggetto della singola Convenzione, a decorrere dalla data di attivazione.
Fermo restando che il Fornitore dovrà nominare un Responsabile Provinciale del Servizio per ciascuna Provincia, si precisa che il Fornitore potrà nominare la medesima persona per una o più Province.
I Responsabili del Servizio dovranno avere almeno 3 (tre) anni di anzianità nello svolgimento di attività analoghe a quelle richieste e dovranno svolgere le seguenti attività:
• supervisionare ed eventualmente coordinare le attività a partire dal momento di ricezione degli ordinativi di fornitura, alla gestione degli eventuali reclami da parte di Consip S.p.A. e/o dall’Amministrazione fino al ritiro delle Apparecchiature al termine del periodo di noleggio;
• monitorare l’andamento dei livelli di servizio di assistenza nell’arco del periodo di validità del contratto ed essere in grado di porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.
Qualora uno o più curricula presentati non siano rispondenti alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico, Consip S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all’impresa offerente l’individuazione di un diverso Responsabile del Servizio e/o Responsabile del Servizio Provinciale e la presentazione del relativo curriculum.
7. MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE
Nei seguenti paragrafi sono descritte le attività di verifica e controllo in corso d’opera del corretto andamento delle attività di erogazione dei servizi, sia in relazione al rispetto dei requisiti contrattuali, che al raggiungimento degli obiettivi previsti contrattualmente.
7.1 VERIFICA DELLE APPARECCHIATURE IN CORSO DI FORNITURA
Il Fornitore si obbliga a consentire alla Consip S.p.A., l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, di verifiche delle Apparecchiature offerte e consegnate alle Amministrazioni Contraenti, fino ad un massimo di n. 10 (dieci) verifiche a campione (di seguito, anche "Prime Verifiche"), effettuate dal Laboratorio di prova accreditato, scelto dal Fornitore, sulla base di una lista proposta da Consip S.p.A., su un campione di Apparecchiature consegnato alle Amministrazioni Contraenti. A tal fine, il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.
Consip S.p.A. ha facoltà di scegliere il campione da sottoporre a verifica tra le Apparecchiature relative a forniture per le quali non sia stato effettuato il collaudo da parte dell’Amministrazione Contraente, ciò comportando, peraltro, la sospensione dei tempi di verifica.
Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese ed oneri alla consegna del campione di Apparecchiatura presso il Laboratorio, eventualmente anche prelevandolo presso l’Amministrazione Contraente se già consegnato, ed alla riconsegna del campione sottoposto a Prima Verifica presso l’Amministrazione Contraente entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima, risultante dal relativo verbale.
Qualora una Prima Verifica abbia esito negativo (ove per negativo si intende anche il riscontro di parziali differenze nei requisiti di prodotto fornito rispetto a quelli offerti):
• Consip S.p.A. non procederà al decremento del numero delle Prime Verifiche e potrà eseguire ulteriori n. 5 (cinque) prove di conformità (di seguito, anche "Ulteriori Verifiche") sulle Apparecchiature anche relative ad altri contratti di fornitura; anche per le Ulteriori Verifiche si applica quanto stabilito nel presente atto per le Prime Verifiche;
• il Fornitore è obbligato a sostituire le Apparecchiature, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima come risultante dal relativo verbale, con Apparecchiature conformi alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o, comunque, stabilite nel Capitolato Tecnico, ciò per tutti i contratti attuativi della Convenzione per i quali non sia intervenuto il collaudo.
Inoltre, e salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, qualora abbiano esito negativo almeno 3 (tre) verifiche (sia Prime Verifiche che Ulteriori Verifiche), Consip S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere di diritto la Convenzione, in conformità a quanto stabilito nella medesima.
Resta inteso che tutti gli oneri e le spese per le Prime ed Ulteriori Verifiche, ivi incluse quelle relative alle analisi effettuate dal laboratorio, nonché quelle di imballaggio, trasporto e consegna dei campioni, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.
7.2 VERIFICHE ISPETTIVE
La Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 – apposite verifiche ispettive relativamente al rispetto dei livelli di servizio prestati dal Fornitore come meglio descritti nello Schema di Convenzione.
I costi per l’esecuzione delle Verifiche Ispettive sono a carico del Fornitore. I costi stimati per l’esecuzione delle Verifiche Ispettive sono pari a:
Lotto 1 | € 36.000,00 |
Lotto 2 | € 41.050,00 |
Lotto 3 | € 41.050,00 |
Lotto 4 | € 34.150,00 |
Lotto 5 | € 38.700,00 |
Lotto 6 | € 38.200,00 |
In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.
Per l’espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio e agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato Tecnico e nei suoi allegati (Appendice 2 Schema delle Verifiche Ispettive), ivi inclusi quelli risultanti dall’offerta.
Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare tutti gli aspetti della fornitura e gli adempimenti contrattuali descritti nel presente Capitolato Tecnico.
Le "modalità di valutazione", indicate nel suddetto Schema, sono anch’esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine.
Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista nel Capitolato Tecnico (Appendice 2 Schema delle Verifiche Ispettive) non risulti applicabile, potranno essere derogate con l’utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della "non conformità grave".
Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato ordinativi di fornitura; il Fornitore e l’Amministrazione contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all’attività.
Le verifiche ispettive potranno essere svolte durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti (indipendentemente dalla data dell’ordine).
L’Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla convenzione. Per ciclo di verifiche si intende il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l’attività di ispezione, compatibilmente con lo "Schema delle verifiche ispettive".
8. INDICATORI DI QUALITÀ
In coerenza con il documento "Linee guida per la qualità dei beni e dei servizi ITC per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione", è stata realizzata una sintesi degli indicatori di qualità definiti per la fornitura delle Apparecchiature e dei servizi connessi nell’ambito della Convenzione. Essi sono riepilogati nella tabella seguente e dettagliati in appendice. Tali indicatori verranno verificati in sede di verifiche ispettive.
8.1 INDICATORI DI QUALITÀ DELLA CONVENZIONE
Attività | Prodotto | Indicatore di qualità | Rif.to Capitolato Tecnico | |||
Caratteristica | Sottocaratt. | acro IQ | Denominazione IQ | |||
Gestione operativa | / | Efficienza | Efficienza temporale | RTCCR | Rispetto dei tempi contrattuali di consegna della reportistica | 6.2.1 |
Installazione e Test | Prodotto hardware | Efficienza | Efficienza temporale | RQIPM | Rispetto delle quantità di installazioni pianificate nel mese | 5.1.2 |
Gestione operativa | / | Efficienza | Efficienza temporale | TRCT | Tempestività di risposta alle chiamate telefoniche | 5.2.2 |
Gestione operativa | / | Efficienza | Efficienza temporale | CTP | Chiamate telefoniche perdute | 5.2.2 |
Gestione operativa | / | Efficienza | Conformità | COV | Conformità degli ordinativi verificati | 7.2 |
8.2 INDICATORI DI QUALITÀ DEL SINGOLO CONTRATTO ATTTUATIVO
Attività | Prodotto | Indicatore di qualità | Rif.to Capitolato Tecnico | |||
Caratteristica | Sottocaratt. | acro IQ | Denominazione IQ | |||
Installazione e Test | Prodotto hardware | Efficienza | Efficienza temporale | RTCCASO | Rispetto dei tempi contrattuali di consegna delle apparecchiature (per singolo ordine) | 5.1.1 |
Installazione e Test | Prodotto hardware | Efficienza | Efficienza temporale | RTCCMC | Rispetto dei tempi contrattuali di consegna del materiale di consumo (per singolo ordine) | 5.2.5 |
Manutenzione | Efficienza | Efficienza temporale | TRA1 | Tempo di ripristino delle apparecchiature relative al singolo ordinativo (per apparecchiature in assistenza nei capoluoghi di provincia) | 5.2.3 | |
Manutenzione | Efficienza | Efficienza temporale | TRA2 | Tempo di ripristino delle apparecchiature relative al singolo ordinativo (per apparecchiature in assistenza al di fuori dei capoluoghi di provincia) | 5.2.3 | |
Manutenzione | Prodotto hardware | Affidabilità | Ripristinabilità | TRA3 | Tempo di ripristino delle Apparecchiature relative al singolo ordinativo (mediante sostituzione) | 5.2.3 |
Installazione e Test | Prodotto hardware | Efficienza | Efficienza temporale | RTPMI | Rispetto dei tempi contrattuali delle installazioni delle apparecchiatura pianificate nel mese | 5.1.1 |
Installazione e Test | Prodotto hardware | Efficienza | Efficienza temporale | RTRSMC | Rispetto dei tempi contrattuali di ritiro del materiale di consumo (per singolo ordine) | 5.2.6 |
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - PRIMA EDIZIONE - ID 2262
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it.
***
CHIARIMENTI
1) Domanda
In riferimento alle pagine 40-41 del Disciplinare di gara: si ritengono conformi ai Criteri Ambientali Minimi, i prodotti in possesso di un’etichetta ambientale di tipo I quali, ad esempio, Der Blaue Engel, Nordic Swan, Ecolabel (UE), o un’altra etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024. Per i prodotti privi di etichettature, sarà necessario allegare la documentazione richiesta dai CAM nei singoli criteri. Si richiede se per gli OEM, ovvero quei prodotti con nome e marchio personalizzato dell’azienda che li commercializza che ma realizzati tramite l’utilizzo di componenti standard da un altro vendor, sia possibile fornire il Certificato Der Blaue Engel riferito al prodotto del produttore unitamente ad una lettera di conformità del produttore e che attesti l’uguaglianza tra i due modelli.
Risposta
Tutti i prodotti offerti devono essere in possesso delle certificazioni richieste che devono essere presentate dal concorrente. Se il prodotto è lo stesso di quello certificato deve essere corredato da documentazione idonea a dimostrare che i prodotti sono i medesimi e che pertanto soddisfano i criteri obbligatori del CAM.
2) Domanda
In riferimento a quanto riportato a pagina 24 del Disciplinare di gara si richiede come segue:
la “Carta Riciclata deve essere conforme ai requisiti prestazionali indicati nel punto 4.2 del suddetto Decreto 4 aprile 2013 -G.U. n. 102 del 3 maggio 2013;
Nella verifica tecnica del punto 4.2 del suddetto decreto viene richiesto: il nome del produttore e denominazione commerciale della carta che si intende offrire.
Poiché nel Capitolato Tecnico di gara a pag 8 è esplicitato che il Fornitore dovrà garantire i servizi connessi di cui al capitolo 5 del presente Capitolato Tecnico e la fornitura di tutti i materiali di consumo (ad esclusione della carta) necessari per il corretto funzionamento delle Apparecchiature per tutta la durata del singolo contratto di noleggio,
Si chiede, per tanto, se sia necessario fornire i nomi dei produttori di carta riciclata utilizzabile sul dispositivo offerto
Risposta
Non è necessario fornire i nomi dei produttori di carta riciclata utilizzabile sul dispositivo offerto.
3) Domanda
si richiede se in fase di collaudo dovrà essere consegnato alla commissione un campione di toner rigenerato oppure sarà sufficiente consegnare solo le dichiarazioni/certificazioni necessarie richieste dal Cam.
Risposta
Come riportato sul disciplinare, le certificazioni necessarie richieste dal Cam vanno presentate dal concorrente che ha effettuato la migliore offerta valida, all’atto delle Verifiche Tecniche oppure entro la stipula. Non è necessario consegnare il campione del toner.
Nel Disciplinare di Gara pag. 48 si indica il Mod. 1 dell’allegato 13 come schema per la garanzia definitiva in favore di Consip, ma nell’allegato stesso il Mod. 1 è relativo alle “Verifiche ispettive”, mentre il Mod. 2 è relativo alla “Garanzia definitiva in favore di Consip”; parimenti, a pag. 51 si indica il Mod. 2 dell’allegato 13 come schema per la garanzia per le Verifiche ispettive, ma nell’allegato stesso il Mod. 2 è relativo alla “Garanzia definitiva in favore di Consip”, mentre il Mod. 1 è relativo alla “Garanzia per le Verifiche ispettive”. Si chiede a codesta Amministrazione conferma dell’utilizzo del Mod. 1 per la GARANZIA PER LE VERIFICHE ISPETTIVE e del Mod. 2 per la GARANZIA DEFINITIVA IN FAVORE DI CONSIP.
Risposta
Si conferma.
5) Domanda
Nel Disciplinare di Gara pag. 36, al punto 10 viene riportato il seguente paragrafo: “Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L’eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni per le finalità descritte nell’informativa”. Nel facsimile della Domanda di partecipazione – Allegato 2, il paragrafo corrispondente è il seguente: “Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni per le finalità descritte nell’informativa”. Si chiede a codesta Amministrazione conferma che sia sufficiente utilizzare il facsimile della Domanda di partecipazione – Allegato 2, oppure se sia necessario aggiungere allo stesso la frase ivi mancante: “a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L’eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato ove necessario”.
Risposta
Si conferma che è necessario aggiungere: “a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L’eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato ove necessario”.
6) Domanda
In riferimento alla gara per La Fornitura In Noleggio Di Apparecchiature Multifunzione Di Fascia Media Ed Alta Per Scansione, Copia E Stampa E Dei Servizi Connessi Ed Opzionali Per Le Pubbliche Amministrazioni ID 2262 - ed in particolare all’allegato 5 “Capitolato Tecnico”, in relazione alle possibili configurazioni dei prodotti offerti per il lotto 3 e 6 comprensive del dispositivo opzionale “cassetto aggiuntivo” e “cassetto alta capacità aggiuntivo”, è da intendersi la capacità di ingresso carta pari o superiore ad un totale di 2.000 fogli o 3.000 fogli garantendo comunque il numero totale di fogli carta ed il numero di cassetti richiesti nelle tabelle corrispondenti alle caratteristiche minime per ogni prodotto? Risposta
Si conferma che l’apparecchiatura del lotto 3 dovrà avere una capacità carta di almeno 2000 fogli nel caso di richiesta del “cassetto aggiuntivo” ed almeno 3000 fogli nel caso di richiesta del “cassetto alta capacità aggiuntivo”.
L’apparecchiatura del lotto 6 prevede soltanto l’opzione “cassetto alta capacità aggiuntivo”, che se richiesta determina una capacità carta di almeno 3000 fogli. Come riportato nel Capitolato Tecnico, è possibile proporre una ripartizione differente della carta all’interno dei singoli cassetti.
In riferimento alla gara Per La Fornitura In Noleggio Di Apparecchiature Multifunzione Di Fascia Media Ed Alta Per Scansione, Copia E Stampa E Dei Servizi Connessi Ed Opzionali Per Le Pubbliche Amministrazioni ID 2262 - ed in particolare all’allegato 5 “Capitolato Tecnico”, in relazione alle possibili configurazioni del prodotto offerto per il lotto 5 comprensivo del dispositivo opzionale “cassetto aggiuntivo” e” “cassetto alta capacità aggiuntivo”, è da intendersi la capacità di ingresso carta pari o superiore ad un totale di 1.300 fogli o 1.800 fogli garantendo comunque il numero totale di fogli carta ed il numero di cassetti richiesti nelle tabelle corrispondenti alle caratteristiche minime per ogni prodotto?
Risposta
Si conferma che l’apparecchiatura del lotto 5 dovrà avere una capacità carta di almeno 1300 fogli nel caso di richiesta del “cassetto aggiuntivo” ed almeno 1800 fogli nel caso di richiesta del “cassetto alta capacità aggiuntivo”. Come riportato nel Capitolato Tecnico, è possibile proporre una ripartizione differente della carta all’interno dei singoli cassetti.
8) Domanda
In riferimento alla gara per La Fornitura In Noleggio Di Apparecchiature Multifunzione Di Fascia Media Ed Alta Per Scansione, Copia E Stampa E Dei Servizi Connessi Ed Opzionali Per Le Pubbliche Amministrazioni ID 2262 - ed in particolare all’allegato 5 “Capitolato Tecnico”, in relazione alle tabelle requisiti minimi richiesti per i lotti 3-5-6 ”sistema operativo supportato”, si fa presente a Codesta Amministrazione che, dalla data del 14 Gennaio 2020 Microsoft ha terminato il supporto per il sistema operativo “Windows 7”, pertanto non è possibile fornire eventuale assistenza tecnica in caso di problematiche e/o guasti. È quindi da intendersi tale sistema operativo richiesto un refuso?
Risposta
Si conferma che per quanto riguarda i sistemi operativi Windows, dovrà essere garantita la compatibilità per le versioni supportate da Microsoft al momento della presentazione della documentazione.
9) Domanda
In caso di non possesso dei test effettuati secondo gli standard ISO/IEC 19752 si può ritenere valida un’autocertificazione che dichiari la resa della cartuccia toner in questione? (Lettera B, punto dei CAM, pag. 7).
Risposta
Le caratteristiche prestazionali di resa e di qualità di stampa devono essere valutate in base alle norme tecniche indicate dal decreto del MATTM e le cartucce fornite devono avere indicata la resa di stampa nell’imballaggio primario o nella scheda tecnica. Le certificazioni di conformità devono essere rilasciate da un organismo di valutazione di conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000, vale a dire un laboratorio accreditato sulle norme tecniche pertinenti, o, in assenza, un laboratorio specializzato, accreditato in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025, dotato di attrezzature adeguate e di know how consolidato.
10) Domanda
Nel caso non si sia in possesso di etichette conformi alla norma UNI EN ISO 14024 ritenete equivalente un’asserzione ambientale auto dichiarata in accordo con la UNI EN ISO 14021? (Lettera B punto 3, nota (14), pag. 8)
Risposta
Il decreto prevede che laddove l’operatore economico dimostri di non avere avuto la possibilità di ottenere le citate etichettature o un’etichettatura equivalente entro i termini richiesti per motivi a lui non imputabili, deve dimostrare che le cartucce sono realizzate a «regola d’arte», con involucri (detti anche «gusci») di cartucce esauste recuperate conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente nel paese di produzione, attraverso una certificazione quale Remade in Italy o equivalenti, ovvero un’etichetta o una certificazione, rilasciata sulla base di una verifica effettuata da un organismo di valutazione di conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, orientata a controllare le caratteristiche dei materiali in ingresso, anche tramite la relativa documentazione e l’attuazione, da parte del fabbricante, di opportune procedure e metodi di produzione che garantiscano, nel caso di specie, la tracciabilità delle
cartucce ed il fatto che le stesse siano realizzate esclusivamente da vuoti esausti. La certificazione deve riportare i codici prodotto delle cartucce offerte in gara e deve essere resa sulla base di un sopralluogo presso il sito produttivo laddove sia stato accertato, anche tramite verifiche documentali e gestionali, che le cartucce siano sistematicamente ed esclusivamente realizzate sulla base di vuoti di cartucce usate.
11) Domanda
Art. 12 comma 5 condizioni generali: si chiede cortesemente di confermare che per contratto attuativo si intende la specifica fornitura che ha generato la penale per disservizio
Risposta
Per contratto attuativo si intende l’accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l’Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione.
12) Domanda
Disciplinare di gara, tabelle pagg. 12, 13 e 16 relative ai lotti 2, 3 e 5 - Si prega di confermare che l'accessorio cassetto aggiuntivo e l'accessorio cassetto grande capacità possano essere richiesti solo in alternativa l'uno rispetto l'altro Risposta
Si conferma.
13) Domanda
Con riferimento al lotto 3 ove di base sono richiesti 3 cassetti in linea con una capacità carta di almeno 1500 fogli, si richiede conferma che la capacità carta totale è di almeno 3000 fogli con almeno 4 cassetti.
Risposta
Si conferma nel caso di richiesta del “cassetto alta capacità aggiuntivo”.
14) Domanda
Con riferimento al lotto 4 si richiede conferma che nel caso di un cassetto ad alta capacità aggiuntivo da almeno 2000 fogli lo stesso deve intendersi come esterno laterale alla macchina
Risposta
Si conferma.
15) Domanda
Con riferimento ai requisiti relativi alle cartucce di toner e a getto di inchiostro “rigenerati” si richiede conferma che a livello di certificazione il possesso dell’etichetta EPEAT comprovi il possesso dei requisiti richiesti in merito. Si fa presente che la certificazione EPEAT comprende i requisiti di gestione della fine del ciclo di vita della macchina e gli obiettivi di riutilizzo dei materiali di consumo.
Risposta
Si conferma.
16) Domanda
Si chiede conferma che la specifica “stampa su lucidi” non è richiesta in nessuno dei lotti previsti
Risposta
Si conferma.
17) Domanda
In relazione al punto 4.2.2 del Capitolato tecnico, che dispone che “le cartucce di toner e a getto di inchiostro fornite devono essere, per almeno il 30% in numero, rigenerate («preparate per il riutilizzo») conformi alle specifiche tecniche contenute nei CAM per le forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro vigenti. Pertanto, viene prevista la fornitura di materiali di consumo «originali» per i primi due terzi della durata del contratto di noleggio, dopodiché il Fornitore sarà tenuto ad erogare soltanto materiali di consumo rigenerati”, si chiede, se nel caso in cui, decorsi i primi due terzi della durata del contratto, non fosse stata ancora raggiunta la quota del 70% del numero di cartucce toner originali, calcolato in base al numero delle “copie incluse” stabilite nella lex specials di gara, si possa continuare a fornire cartucce originali unitamente a quelle rigenerate, fino alla concorrenza delle quote (rapporto 70% originali – 30% rigenerati) stabilite conformi alle specifiche contenute nei CAM.
Risposta
Il Fornitore dovrà garantire, entro il termine del contratto attutivo, che le cartucce “rigenerate” fornite siano almeno pari, in numero, al 30% del fabbisogno indicato nell’oggetto della fornitura.
18) Domanda
Si chiede se, il punto 4.3.4 del capitolato tecnico, in cui si stabilisce che “in considerazione delle possibili configurazione dei prodotti offerti, è possibile proporre una ripartizione differente della carta all’interno dei singoli cassetti mantenendo invariato sia il n° totale di cassetti sia il n° totale di fogli di carta richiesti come requisiti minimi”, possa essere inteso nel senso della possibilità di una riconfigurazione complessiva dei cassetti (aggiuntivi e ad alta capacità), ad esempio, laddove sia richiesto un cassetto aggiuntivo della portata di 500 fogli e un cassetto aggiuntivo ad alta capacità della portata di 1500 fogli), sia possibile fornire un unico cassetto fornire un'unica unità ad alta capacità, fornita di due cassetti, ciascuno della portata di 1500 fogli
Risposta
Non si conferma. Le due opzioni “cassetto aggiuntivo” e “cassetto alta capacità aggiuntivo”, per i lotti dove sono previste, sono da considerarsi alternative tra loro.
19) Domanda
In riferimento all’interpello all’Agenzia delle Entrate relativo all’interpretazione del D.P.R. n. 642 del 1972 (risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013) si chiede se il documento di accettazione firmato dal Punto Ordinante e tutti gli atti discendenti dallo stesso (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: fatture, verbali di installazione, verbali di assistenza, etc) devono essere assoggettati ad imposta di bollo, considerato che tali documenti risultano non sottoscritti da entrambi i contraenti (e quindi considerati come corrispondenza commerciale, ai sensi dell’allegato A del predetto Decreto, Parte II, art. 22, lett. a)), ovvero risultano essere (come i verbali di collaudo, assistenza etc.) mere dichiarazioni di scienza.
Risposta
Vale quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate, in sede di risposta all’interpello Consip n. 954-915/2015, ossia “ai sensi dell'articolo 24 della Tariffa, Parte II, allegata al DPR n.642 del 1972, ai singoli Ordinativi di Fornitura l'imposta di bollo va applicata solo in caso d'uso. Si rammenta che, ai fini dell'imposta di bollo, si realizza il caso d'uso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del DPR n. 642 del 1972, con la registrazione dell'atto presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente”.
20) Domanda
In relazione al paragrafo 15 “Verifica tecnica” del Disciplinare di gara (pag 41), ove si dispone che
“Solo per l’attestazione dei requisiti relativi alle cartucce di toner e a getto di inchiostro Rigenerati, è prevista la possibilità di presentare in sede di offerta tecnica una dichiarazione contenente l’impegno a presentare le certificazioni obbligatorie di conformità del prodotto al CAM per le forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro in sede di stipula per
le necessarie verifiche, laddove invece i prodotti siano già in possesso di tutte le certificazioni previste dalla norma, dovranno essere allegate contestualmente alla documentazione tecnica”,
È corretto intendere che la possibilità di presentare al momento della stipula tali certificazioni comporti necessariamente anche la possibilità che esse vengano emesse in un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (purché precedente alla data di stipula)?
Inoltre confermate che le certificazioni relative alle cartucce rigenerate debbano essere prodotte a cura del fabbricante di tali prodotti e non dal concorrente?
Risposta
Si conferma la possibilità che le certificazioni sulle cartucce rigenerate vengano rilasciate entro i termini per la stipula.
Si precisa, in riferimento al secondo punto, che i prodotti offerti devono essere in possesso delle certificazioni richieste. Tali certificazioni dovranno essere presentate dal concorrente che ha effettuato la migliore offerta valida, come specificato nel Disciplinare.
21) Domanda
in riferimento al paragrafo 15 “Verifica tecnica” del Disciplinare di gara (pag 40) in cui si richiede la
“conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi per "Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro" adottati con Decreto 17 ottobre 2019 (G.U. n. 261 del 7 novembre 2019)”, considerato che il decreto 17 ottobre 2019 del ministero dell’ambiente relativo ai CAM dispone, all’allegato 1 (art. 1), pag. 7, che la conformità alle norme ambientali delle cartucce di toner possa essere presunta dal possesso della certificazione Der Blaue Engel, si chiede se la predetta certificazione da noi posseduta, relativa alla macchina ma che, conformemente ai Basic Award Criteria “Office Equipment with Printing Function - (Printers and Multifunction Devices) - DE-UZ 205”, si estende ai materiali di consumo (compresi i toner), possa essere ritenuta valida ai fini del possesso di tale requisito.
Risposta
Si conferma.
Divisione Sourcing ICT Il Responsabile
(Ing. Patrizia Bramini)
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - PRIMA EDIZIONE - ID 2262
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it.
***
CHIARIMENTI – SECONDA PARTE
1) Domanda
In considerazione della riposta alla domanda 18 dove si conferma, che le due opzioni “cassetto aggiuntivo” e “cassetto alta capacità aggiuntivo”, per i lotti dove sono previste, sono da considerarsi alternative tra loro si chiede se, garantendo il numero totale delle pagine, per la configurazione ordinata, questo possa essere indipendente dal numero dei cassetti complessivi ma non inferiori al numero indicato nelle caratteristiche tecniche minime indicate per i lotti 2 e 6 del capitolato tecnico
Risposta
Si conferma per i lotti citati.
Divisione Sourcing ICT Il Responsabile
(Ing. Patrizia Bramini)
Offerta economica relativa a: | |
Numero Gara | 2653032 |
Nome Gara | Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la Fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media ed alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed opzionali per le PA I°edizione |
Criterio di Aggiudicazione | Gara al prezzo più basso |
Lotto | 1 (Lotto 1- Multifunzione A4 monocromatiche (Fascia A) e a colori (Fascia B) per gruppi di medie dimensioni) |
AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO | |
Amministrazione | CONSIP SPA |
Partita IVA | 05359681003 |
Indirizzo | VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM) |
Responsabile del Procedimento | QUARANTA LORENZO |
CONCORRENTE | |
Ragione Sociale | CANON ITALIA SPA Società per Azioni |
Partita IVA | 11723840150 |
Codice Fiscale Impresa | 00865220156 |
Provincia sede registro imprese | MI |
Numero iscrizione registro imprese | 00865220156 |
Codice Ditta INAIL | 03665297/06 |
n. P.A.T. | 10738984-84, 10738985-31, 10738986-85, 10738987-30, 10738988-86 E 10738989-31 |
Matricola aziendale INPS | 4951158681-05 |
CCNL applicato | TERZIARIO DISTRIBUZI |
Settore | COMMERCIO INGROSSO DETTAGLIO MACCHINE PER UFFICIO E APPARECCHIATURE |
FOTOVIDEO | |
Indirizzo sede legale | STRADA PADANA SUPERIORE 2B - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) |
Telefono | 0282482893 |
Fax | 0282484616 |
PEC Registro Imprese | |
Offerta sottoscritta da | MACARTI MASSIMO |
Oggetto (1 di 2) dell'Offerta | |
Descrizione | Noleggio multifunzione 1 (Fascia A) - offerta per il lotto 1 |
Metaprodotto | Noleggio multifunzione - gara |
Quantità Richiesta | 1 |
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto | |
Parametro Richiesto | Valore Offerto |
Marca | Canon |
Modello | imageRUNNER 1643iF |
Durata contratto 36 mesi - Produttività "A" - Canone di noleggio trimestrale apparecchiatura | 49,49 |
Durata contratto 48 mesi - Produttività "A" - Canone di noleggio trimestrale apparecchiatura | 40,52 |
Durata contratto 60 mesi - Produttività "A" - Canone di noleggio trimestrale apparecchiatura | 35,09 |
Durata contratto 36 mesi - Produttività "A" - Costo per ogni "copia eccedente MONOCROMATICA" | 0,001 |
Durata contratto 48 mesi - Produttività "A" - Costo per ogni "copia eccedente MONOCROMATICA" | 0,001 |
Durata contratto 60 mesi - Produttività "A" - Costo per ogni "copia eccedente MONOCROMATICA" | 0,001 |
Durata contratto 36 mesi - Produttività "B" - Canone di noleggio trimestrale apparecchiatura | 61,49 |
Durata contratto 48 mesi - Produttività "B" - Canone di noleggio trimestrale apparecchiatura | 52,52 |
Durata contratto 60 mesi - Produttività "B" - Canone di noleggio trimestrale apparecchiatura | 47,09 |
Durata contratto 36 mesi - Produttività "B" - Costo per ogni "copia eccedente | 0,001 |
MONOCROMATICA" | |
Durata contratto 48 mesi - Produttività "B" - Costo per ogni "copia eccedente MONOCROMATICA" | 0,001 |
Durata contratto 60 mesi - Produttività "B" - Costo per ogni "copia eccedente MONOCROMATICA" | 0,001 |
Durata contratto 36 mesi - Produttività "C" - Canone di noleggio trimestrale apparecchiatura | 73,49 |
Durata contratto 48 mesi - Produttività "C" - Canone di noleggio trimestrale apparecchiatura | 64,52 |
Durata contratto 60 mesi - Produttività "C" - Canone di noleggio trimestrale apparecchiatura | 59,09 |
Durata contratto 36 mesi - Produttività "C" - Costo per ogni "copia eccedente MONOCROMATICA" | 0,001 |
Durata contratto 48 mesi - Produttività "C" - Costo per ogni "copia eccedente MONOCROMATICA" | 0,001 |
Durata contratto 60 mesi - Produttività "C" - Costo per ogni "copia eccedente MONOCROMATICA" | 0,001 |
Durata contratto 36 mesi - Dispositivo Opzionale Fax - Canone di noleggio trimestrale | 0 |
Durata contratto 48 mesi - Dispositivo Opzionale Fax - Canone di noleggio trimestrale | 0 |
Durata contratto 60 mesi - Dispositivo Opzionale Fax - Canone di noleggio trimestrale | 0 |
Durata contratto 36 mesi - Dispositivo Opzionale "Cassetto aggiuntivo" - Canone di noleggio trimestrale | 0 |
Durata contratto 48 mesi - Dispositivo Opzionale "Cassetto aggiuntivo" - Canone di noleggio | 0 |