DISCIPLINARE DI GARA
Direzione generale enti locali e finanze Servizio provveditorato
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA IN CAMPO ASSICURATIVO
CIG 3089882B47
DISCIPLINARE DI GARA
Direzione generale enti locali e finanze Servizio provveditorato
SOMMARIO
2. VALORE DELL’APPALTO E COSTI ASSICURATIVI GENERALI COMPLESSIVI DELLA STAZIONE APPALTANTE 3
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 4
5. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI 5
7. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 7
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 7
11. PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 12
14. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 18
17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 21
18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 21
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1. OGGETTO
Procedura aperta indetta ai sensi dell’articolo 121 e seguenti D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza in campo assicurativo.
Il Servizio Provveditorato della Regione Autonoma della Sardegna, di seguito anche “stazione appaltante”, opera anche per delega della Direzione generale dell'organizzazione e metodo e del personale, Servizio bilancio, contenzioso e supporti direzionali.
Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni possono essere richiesti esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo: xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, entro le ore 18.00 del 29/08/2011. Le risposte ai chiarimenti saranno fornite e pubblicate sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx entro il 01/09/2011.
2. VALORE DELL’APPALTO E COSTI ASSICURATIVI GENERALI COMPLESSIVI DELLA STAZIONE APPALTANTE
Ai soli fini dell’individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, il presente appalto ha un valore, consistente nel compenso percentuale calcolato sull’imponibile dei premi assicurativi, pari ad un importo stimato triennale di € 191.822,80. La provvigione è remunerativa di tutta l’attività effettuata dal broker dalla data di stipula del contratto fino alla data di scadenza dei nuovi contratti di assicurazione che saranno stipulati dall’Amministrazione (31/12/2014).
L’importo è stato determinato sulla base dei premi netti corrisposti annualmente dalla Regione per i contratti assicurativi in essere, comprensivi dell’attuale provvigione destinata al broker, la cui scadenza è fissata al 31.12.2011, pari a complessivi € 712.753,67.
Lotti e descrizione dei rami | Importi dei premi triennali | Importi dei premi annuali | Stima dei premi annuali al netto del compenso broker | Stima provvigione annuale sui premi assicurativi | Stima provvigione triennale sui premi assicurativi | Percentuale max a base d'asta | |
Lotto 1 | RCA ARD | € 715.704,18 | € 238.568,06 | € 228.294,79 | € 13.697,69 | € 41.093,06 | 6% |
Lotto 2 | Corpi marittimi | € 25.680,84 | € 8.560,28 | € 8.191,66 | € 491,50 | € 1.474,50 | 6% |
Lotto 3 | Infortuni cumulativa | € 61.155,00 | € 20.385,00 | € 18.616,44 | € 2.178,12 | € 6.534,37 | 11,70% |
Lotto 4 | All risk | € 105.312,99 | € 35.104,33 | € 32.058,75 | € 3.750,87 | € 11.252,62 | 11,70% |
Lotto 5 | RC verso terzi | € 1.027.800,00 | € 342.600,00 | € 312.876,71 | € 36.606,58 | € 109.819,73 | 11,70% |
Lotto 6 | RC patrimoniale | € 121.158,00 | € 40.386,00 | € 36.882,19 | € 4.315,22 | € 12.945,65 | 11,70% |
Lotto 7 | Tutela legale | € 70.380,00 | € 23.460,00 | € 21.424,66 | € 2.506,68 | € 7.520,05 | 11,70% |
Lotto 8 | Kasko | € 11.070,00 | € 3.690,00 | € 3.369,86 | € 394,27 | € 1.182,82 | 11,70% |
totale | € 2.138.261,01 | € 712.753,67 | € 661.715,06 | € 63.940,93 | € 191.822,80 |
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3. DURATA
L’affidamento del servizio decorre dalla data di stipula del relativo contratto e avrà validità fino alla scadenza dei contratti di assicurazione della durata di 36 mesi, che verranno stipulati con il supporto dell’aggiudicatario.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare il comma 5, lettera b), dell’articolo 57, D.Lgs. 163/2006, precisando che il costo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’onere per eventuale ripetizione di servizi analoghi già affidati per i primi tre anni di appalto con la presente procedura di gara, è stato preso in considerazione nella scelta della procedura di selezione del privato contraente.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione alla gara le imprese dovranno possedere, alla data di presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti, a pena di esclusione:
a. iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’articolo 30, comma 3, della Direttiva 92/50 CE per l’attività relativa al servizio in oggetto;
b. iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b) D.Lgs. 209/2005 o ad altro registro equipollente secondo la vigente legislazione dello Stato di appartenenza e al regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006;
c. insussistenza, a carico delle imprese, dei rispettivi legali rappresentanti, nonché degli amministratori e dei soggetti in genere muniti di potere di rappresentanza, di alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m-quater) X.Xxx. 163/2006;
d. avere in essere una polizza assicurativa, con massimale non inferiore a € 2.500.000,00, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza o altra equivalente per tutta la durata dell'incarico;
e. situazione di regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della
L. 68/1999) ed applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ove l’impresa svolge la propria attività;
f. insussistenza di partecipazioni di controllo e collegamento con compagnie di assicurazione;
x. xxxx gestito nel triennio 2008 - 2010 portafogli assicurativi di almeno dieci amministrazioni pubbliche (come definite all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001), di cui almeno cinque tra regioni, province e comuni; solamente per questi ultimi la popolazione deve essere cumulativamente superiore a 100.000 abitanti;
h. aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato complessivo non inferiore a € 3.000.000,00;
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i. aver gestito nel triennio 2008 - 2010:
1. portafogli assicurativi per un ammontare complessivo di premi intermediati non inferiore a
€ 10.000.000,00;
2. portafogli assicurativi per le Amministrazioni pubbliche per un ammontare complessivo di premi intermediati non inferiore a € 7.000.000;
j. essere in possesso di una sede operativa nella città di Cagliari ovvero impegnarsi a costituirla entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva;
k. accettazione senza riserve degli obblighi di cui al presente disciplinare di gara e a tutti i suoi allegati.
Si specifica che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando.
5. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l’osservanza della disciplina di cui all’articolo 37, D.Lgs. 163/2006, nonché di consorzi di imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
Ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-quater), X.Xxx. 163/2006 saranno escluse dalla gara le imprese concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Si avvisa fin d’ora che si provvederà a verificare con particolare attenzione ogni elemento idoneo a manifestare la presenza di accordi o intese tra i soggetti partecipanti circa la partecipazione alla gara.
In seguito a tale indagine si disporrà l’esclusione di coloro che risultano aver agito sulla base delle indicazioni di un unico centro decisionale, ovvero di coloro che risultino aver posto in essere pratiche distorsive della partecipazione alla gara.
Si procederà inoltre alla segnalazione di tali eventi, ovvero di elementi che inducano anche solo in via presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni Autorità pubblica competente, ivi compresa l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Non è ammesso ad uno stesso concorrente – pena l’esclusione – di partecipare alla gara in diverse associazioni temporanee ex articolo 37, D.Lgs. 163/2006 ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla medesima gara in RTI.
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Per RTI e i consorzi i requisiti di cui alle lettere a), b), c), e) ed f), dell’articolo 4 “Requisiti di partecipazione” devono essere posseduti da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, mentre i requisiti di cui alle lettere h) e i), devono essere posseduti per almeno il 60% dall’impresa mandataria o capogruppo. Il requisito di cui alla lettera d) dovrà essere soddisfatto dalla mandataria mentre il requisito di cui alle lettere g) e j), deve essere soddisfatto dal RTI/consorzio nel suo complesso.
6. AVVALIMENTO
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49, D.Lgs. 163/2006, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
A tal fine ed in conformità all’articolo 49, comma 2, D.Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà produrre e allegare la seguente documentazione:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38, D.Lgs. 163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34, D.Lgs. 163/2006, né si trova in una delle situazioni di cui al medesimo articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara;
e) originale o copia autenticata del contratto, contenente le indicazioni di cui all’articolo 88, comma 1, del
D.P.R. 207/2010, con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e devono essere accompagnate da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Resta inteso che l’impresa concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione.
Non è consentito che più imprese concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa imresa ausiliaria. In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei
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poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. L’Amministrazione trasmetterà all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando l’aggiudicatario.
7. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte, a pena di esclusione, devono pervenire alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Direzione Generale Enti Locali e Finanze – Servizio Provveditorato – Ufficio Protocollo – Xxxxx Xxxxxxx 000, 0x xxxxx – 00000 Xxxxxxxx, entro le ore 13.00 del giorno 13/09/2011.
Il plico può essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato – limitatamente a tale caso viene rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna – nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, fino al termine perentorio sopra indicato.
Il plico deve essere non trasparente, chiuso, sigillato con nastro adesivo trasparente e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, inclusi quelli preincollati, e deve recare in evidenza la dicitura: “Gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza in campo assicurativo”, la ragione sociale e l’indirizzo del mittente, nonché l’indirizzo del destinatario.
È declinata ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Nel plico di cui al precedente articolo 7 devono essere inserite tre buste separate, non trasparenti, singolarmente chiuse e sigillate con nastro adesivo trasparente e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, inclusi quelli preincollati, con a margine le seguenti indicazioni:
▪ Busta A "Gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza in campo assicurativo - Documentazione";
▪ Busta B "Gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza in campo assicurativo - Offerta tecnica";
▪ Busta C "Gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza in campo assicurativo - Offerta economica".
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Nella Busta A riportante la dicitura “Gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza in campo assicurativo - Documentazione” deve essere inserita, pena l'esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
a. autocertificazione (con allegata copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante) da rendersi secondo lo schema allegato 2 che costituisce parte integrante del presente disciplinare di gara (in caso di RTI l'autocertificazione deve essere presentata da ciascuna delle imprese raggruppate);
b. ricevuta di pagamento del contributo di € 20,00 in ossequio a quanto previsto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in materia di “Attuazione dell’articolo 1, comma 67, della L. 266/2005,”. Il codice identificativo di gara (CIG), così come riportato nel bando, è 3089882B47; per le modalità del versamento del contributo si rimanda al successivo articolo 10;
c. cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta;
d. impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto prescritto dall’articolo 75 - comma 8 - del citato X.Xxx. 163/2006. In caso di RTI o consorzi ordinari vedasi l’articolo 5 “Raggruppamenti di imprese e consorzi”;
e. in caso di RTI o consorzio ordinari, dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (articolo 37, comma 4, D.Lgs. 163/2006);
f. in caso di RTI o consorzio già costituito copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, ovvero dell’Atto costitutivo del consorzio. In caso di RTI non ancora costituiti dichiarazioni (o dichiarazione congiunta) rese dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o da persona dotata di poteri di firma attestanti:
a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza, ovvero l’impresa che sarà designata quale referente responsabile del consorzio; l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 37, comma
8, D.Lgs. 163/2006.
g. in caso di consorzio stabile, dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre;
h. eventuale documentazione di cui al precedente articolo 6 relativa all’avvalimento.
Il soggetto che presiede la gara, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” tra le imprese concorrenti e nell’interesse dell’Amministrazione, può invitare le imprese concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell’articolo 46, D.Lgs. 163/2006.
Nella Busta B riportante la dicitura “Gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza in campo assicurativo - Offerta tecnica” deve essere inserita una relazione illustrativa della proposta del servizio, articolata in base agli elementi meglio definiti nel successivo articolo 11. La relazione non deve eccedere le 20 pagine formato A4, redatte con carattere arial 10. I curriculum vitae, in particolare quello della persona responsabile (referente unico) della direzione e del coordinamento delle attività, possono costituire allegati alla presente relazione. Tale elaborato deve contenere tutte le informazioni utili e necessarie per la valutazione dell'offerta
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sotto il profilo qualitativo e deve essere strutturato in capitoli separati corrispondenti ai diversi criteri di aggiudicazione dell’appalto; inoltre, deve essere timbrato e siglato in ogni foglio dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o, in caso di RTI, dai legali rappresentanti di tutte le imprese che abbiano dichiarato di volersi raggruppare. Nell’ultima pagina la firma deve essere apposta per esteso. Il soggetto che presiede la gara può invitare le imprese a fornire ulteriori chiarimenti e/o integrazioni in ordine alla documentazione tecnica presentata.
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.
L’impresa deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex articolo 13, D.Lgs. 163/2006).
In base a quanto disposto dall’articolo 13, comma 5 (Accesso agli atti e divieti di divulgazioni), X.Xxx. 163/2006, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.
A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente. La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza, deve essere quindi accompagnata da idonea documentazione che:
argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da
secretare;
fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Tale documentazione deve essere inserita all’interno della Busta B, in una ulteriore busta denominata “Segreti tecnici e commerciali”.
Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate ragioni di riservatezza.
Nella Busta C riportante la dicitura “Gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza in campo assicurativo - Offerta economica” deve essere contenuta l’indicazione delle due percentuali in cifre e in lettere, da porre a carico delle compagnie assicuratrici distinte per rami (RCA e diversa da RCA), che s’intende richiedere per il servizio (articolo 9 del presente disciplinare). L’offerta economica, da presentarsi in bollo, deve essere formulata in lingua italiana, redatta secondo il modello allegato 3 ”Schema offerta economica Busta C”. L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 37, D.Lgs. 163/2006.
Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante legale purché munita di apposita procura che deve essere allegata.
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9. CAUZIONE PROVVISORIA
All’atto dell’offerta i concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono prestare una cauzione provvisoria, ai sensi dell’articolo 75, D.Lgs. 163/2006, valida per il periodo di vincolatività della medesima (minimo 180 giorni dal termine di scadenza per il ricevimento delle offerte) pari al 2% (duepercento) dell’importo stimato stabilito (€ 191.822,80 IVA esclusa).
Detta cauzione deve essere inserita, a pena di esclusione, nella busta A “Documentazione amministrativa”.
La cauzione provvisoria, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
In particolare la garanzia deve essere prestata, a pena di esclusione, alle seguenti necessarie condizioni:
▪ essere incondizionata e irrevocabile;
▪ risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
▪ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’articolo 1944, comma 2, codice civile;
▪ prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, codice civile.
La fideiussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione alla Stazione appaltante di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc. che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante.
A norma dell’articolo 75, comma 8, D.Lgs. 163/2006 la cauzione provvisoria deve essere altresì corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, come disposto dall’articolo 113, D.Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione della cauzione con fideiussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento.
La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre:
a) il caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario;
b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale e tecnico-organizzativi richiesti;
c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito;
d) il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.
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La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria.
Nell’ipotesi in cui la stazione appaltante deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione.
Si precisa che:
▪ l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto all’1% per le imprese concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’articolo 75, comma 7, D.Lgs. n.163/2006. In tal caso, l’impresa concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso di tale requisito e produrre la relativa documentazione da inserire tassativamente nel plico, pena l’esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le imprese concorrenti facenti parte del RTI siano in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’articolo 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006 e ne producano la relativa documentazione;
▪ in caso di RTI costituito la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dalla impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di RTI costituendo e di consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/consorzio; in caso di consorzio ordinario costituito e di consorzio stabile dal consorzio medesimo. Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla gara delle stesse.
10. CONTRIBUTO AVCP
Ai fini del versamento del contributo per l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, l’utente iscritto per conto dell’impresa dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’impresa intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
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in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”.
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario, 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT
77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, le imprese sono tenute a collegarsi al sito web dell’AVCP, xxx.xxxx.xx, sezione “Contributi in sede di gara”, link “Istruzioni in vigore dal 01/01/2011”: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxx0000.
Nel caso di RTI costituito o costituendo il versamento è unico ed è effettuato dall’impresa mandataria.
11. PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La scelta del contraente avviene mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 55, D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 83), risultata tale a seguito degli elementi di valutazione e dei pesi sotto elencati.
ELEMENTI | PESO MASSIMO |
VALUTAZIONE TECNICA | 60 |
VALUTAZIONE ECONOMICA | 40 |
Totale | 100 |
La procedura verrà aggiudicata all’impresa che avrà ottenuto il punteggio totale più alto dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e di quelli attribuiti agli elementi economici:
PTOT = Pt + Pe
dove:
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PTOT = punteggio totale
Pt = punteggio attribuito agli elementi per la valutazione tecnica
Pe = punteggio attribuito agli elementi per la valutazione economica
1) Elementi di valutazione tecnica di natura qualitativa – peso 60 derivante da:
Descrizione | Peso massimo attribuibile | ||||||
a) modalità di individuazione e analisi dei rischi presenti con le soluzioni da adottare per la realizzazione delle necessità contrattuali | 8 | ||||||
b) assistenza prestata nelle fasi di gara al fine di individuare le soluzioni di collocamento tendenti ad obiettivi di massima efficacia ed efficienza nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative | 10 | ||||||
c) attività di gestione del programma assicurativo | 10 | ||||||
d) modalità e procedura per la corretta gestione dei sinistri attivi e passivi | 5 | ||||||
e) modalità di evasione delle richieste dell’Amministrazione | 3 | ||||||
f) attività di formazione per il personale con particolare riferimento a quello addetto alla gestione delle polizze assicurative sulle problematiche assicurative connesse all’attività dell’Amministrazione, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni e sul corretto utilizzo del supporto informatico per la gestione ed il monitoraggio del programma assicurativo e dei sinistri | 6 | ||||||
g) utilità e prestazioni del supporto informatico | 5 | ||||||
h) modalità di raccordo e all’erogazione del servizio | assistenza | tecnica | della | struttura | organizzativa | preposta | 4 |
i) qualificazione e composizione dello staff tecnico di interfaccia con indicazione specifica della persona responsabile (referente unico) della direzione e del coordinamento delle attività di cui al presente incarico con allegato il relativo curriculum vitae | 5 | ||||||
j) servizi aggiuntivi offerti, in stretta correlazione con i servizi di cui al capitolato | 4 |
Il punteggio di valutazione tecnica, per ciascuna offerta presentata, sarà attribuito come segue:
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Pt (a)
n
(Wi * V(a)i )
i 1
Pt (a) = Punteggio di valutazione tecnica per l’offerta (a); Wi = peso attribuito all’elemento i;
V(a)i = coefficiente definitivo calcolato dalla commissione relativo alla prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento (i) variabile tra zero e uno;
n = numero totale degli elementi Σ = sommatoria.
I coefficienti V(a)i sono determinati, in conformità a quanto disposto dall’Allegato P del D.P.R. 207/2010, sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
In dettaglio, per singola offerta e per ciascun elemento individuato, la commissione attribuirà un valore compreso tra 0 e 1 utilizzando la seguente scala di valutazione:
Ottimo | Buono | Discreto | Sufficiente | Non adeguato |
1 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0 |
Per singola offerta e ciascun elemento individuato, terminata l’attribuzione discrezionale dei valori da parte di tutti i commissari, si procederà a determinarne il valore medio e trasformare tale valore in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando, a tale media massima, le medie provvisorie prima calcolate, determinando i singoli coefficienti Vi.
I coefficienti saranno pesati secondo quanto indicato negli elementi di cui al punto 1). La sommatoria per ciascun elemento dei coefficienti V(a)i per i relativi pesi determinerà il punteggio di valutazione tecnica assegnato all’offerta a-esima e così via.
2) Elementi di valutazione economica di natura quantitativa: percentuali delle provvigioni che saranno poste a carico delle assicurazioni mediante caricamento sui premi assicurativi imponibili – peso 40 derivante da:
1. percentuale richiesta nei rami diversi da RCA. L’importo massimo della provvigione non potrà superare l’11,7% del premio imponibile (O1) - peso 25 (W1);
2. percentuale richiesta nei rami RCA. L’importo massimo della provvigione non potrà superare il 6% del premio imponibile (O2)- peso 15 (W2).
Il punteggio Pe per l’offerta (a) sarà attribuito in base alle percentuali offerte sui premi imponibili e sarà dato dalla sommatoria dei punteggi assegnati in base
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Pe (a) = Pe1 (a) + Pe2 (a)
Pe (a) = Punteggio di valutazione economico - quantitativa per l’offerta (a);
Pe1 (a) = Punteggio di valutazione economico - quantitativa per l’offerta (a) per i rami diversi da RCA (1);
Pe2 (a) = Punteggio di valutazione economico - quantitativa per l’offerta (a) per i rami RCA (2)
i
Per ciascuna delle due tipologie di ramo assicurativo, all’offerta che presenta rispettivamente la percentuale più bassa sarà attribuito il peso massimo, ovvero per la determinazione dei relativi Pe1 e Pe2 sarà utilizzata la formula:
ei
P (a)
2 (Oi
Perci ( a))* W
O1 = 11,7%
O2 = 6%
i 1 (Oi
Perc
i min )
Perci (a) = valore percentuale offerto quale provvigione in gara nell’offerta a-esima per le due tipologie di ramo assicurativo
Wi = peso attribuito all’elemento di valutazione economica per le due tipologie di ramo assicurativo Σ = sommatoria.
Al riguardo si precisa che, in caso di aggiudicazione, l’impresa non può chiedere alle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto alla percentuale dichiarata in sede di partecipazione alla gara, per la quale è stata prevista l’attribuzione del punteggio. Nel contesto documentale di ciascuna polizza verrà riportata la suddetta percentuale.
12. SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara è indetta per il giorno 14/09/2011 alle ore 10.00 presso Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Direzione Generale Enti Locali e Finanze – Servizio Provveditorato – Ufficio Protocollo – Xxxxx Xxxxxxx 000, 0x xxxxx – 00000 Xxxxxxxx.
Nel giorno indicato ed in seduta pubblica il soggetto che presiede la gara, dopo aver verificato che i plichi siano pervenuti entro il suddetto termine perentorio e che gli stessi siano conformi alle prescrizioni del presente disciplinare, procederà nell’ordine ad aprire i plichi, a verificare l’integrità delle tre buste in essi contenute, ad aprire la Busta A e ad accertare la presenza dei documenti prescritti e verificarne il contenuto.
Nella medesima seduta si provvederà al sorteggio ex articolo 48, X.Xxx. 163/2006.
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I concorrenti sorteggiati ai sensi dell’articolo 48, D.Lgs. 163/2006, dovranno comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico organizzativa presentando la documentazione di seguito indicata:
- per il requisito di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h) del presente disciplinare, copia dei bilanci consuntivi compresi gli allegati e la nota integrativa, corredati dalla documentazione attestante l’avvenuto deposito, o degli estratti degli stessi, relativi agli ultimi tre esercizi; in caso di assenza dell’obbligo di redazione del bilancio, copia del modello unico relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione. Nei citati documenti dovrà essere indicato il punto specifico da cui sia possibile evincere l’importo e la tipologia del fatturato dichiarato. In alternativa dichiarazione rilasciata da revisore contabile o società di revisione o collegio sindacale comprovante quanto dichiarato in sede di gara;
- per i requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g) ed i) del presente disciplinare:
certificati di regolare esecuzione rilasciati dalle Amministrazioni pubbliche firmatarie dei pregressi contratti di brokeraggio assicurativo relativi al triennio 2008 – 2010, da cui si evinca anche l’ammontare dei premi assicurativi intermediati dal concorrente o in alternativa copia dei contratti stipulati accompagnati da copia delle relative fatture debitamente quietanzate, da cui si evinca anche l’ammontare dei premi intermediati dal concorrente;
attestazioni rilasciate dai committenti privati di avvenuta regolare esecuzione dei servizi oggetto dei pregressi contratti relativi al triennio 2008 – 2010 o in alternativa copia dei contratti stipulati accompagnati da copia delle relative fatture debitamente quietanzate, da cui si evinca anche l’ammontare dei premi intermediati dal concorrente.
Una volta completata la verifica della documentazione contenuta nella Busta A, si comunicherà alle imprese concorrenti l’ammissione o meno alle successive fasi di gara, fatte salve le verifiche di cui all’articolo 48, comma 1, D.Lgs. 163/2006.
Successivamente, in seduta pubblica appositamente convocata della quale sarà data comunicazione ai concorrenti con congruo anticipo, si provvederà a comunicare i nominativi delle imprese ammesse e di quelle escluse e si procederà all’apertura delle buste B al fine di accertare in esse la presenza dei documenti prescritti.
In seguito la commissione di gara procederà in seduta riservata alla valutazione di conformità della documentazione presentata all’interno della Busta B “Offerta tecnica” rispetto alle specifiche del capitolato e dei criteri di aggiudicazione attribuendo i punteggi secondo quanto dettagliato nell’articolo 9 “Procedure e criteri di aggiudicazione”, redigendo uno o più verbali.
Infine, in seduta pubblica, della quale sarà data comunicazione ai concorrenti con congruo anticipo, saranno resi noti i punteggi assegnati all’offerta tecnica, aperte le Buste C contenenti le offerte economiche e si procederà all’attribuzione dei punteggi secondo quanto dettagliato nell’articolo 9 “Procedure e criteri di aggiudicazione”.
Dalla somma dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica scaturirà il punteggio complessivamente attribuito a ciascun concorrente. Risulterà primo nella graduatoria provvisoria chi avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. In caso di parità di punteggio si procederà per sorteggio.
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Alle sedute pubbliche potranno presenziare i rappresentanti legali dei concorrenti ovvero soggetti muniti di mandato di rappresentanza o procura speciale.
La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, nonché di sospendere, reindire e/o non aggiudicare motivatamente la gara, di ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.
Le offerte risultate anormalmente basse secondo quanto previsto all’articolo 86, commi 1 e 3, D.Lgs. 163/2006 verranno sottoposte a verifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del medesimo decreto e la stazione appaltante procederà all’esclusione in caso di valutazione negativa dei chiarimenti forniti a giustificazione dell’anomalia.
In ogni caso la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
La stazione appaltante, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, provvederà a verificare la veridicità in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica dichiarati all’atto dell’offerta dalle concorrenti prima e seconda classificata, ai sensi dell’articolo 48, D.Lgs. 163/2006, qualora le stesse non siano comprese tra i concorrenti sorteggiati.
Nei confronti del soggetto aggiudicatario provvisorio si procederà prima della stipula del contratto all’accertamento relativo all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, D.Lgs. 163/2006. Le verifiche potranno essere estese a tutti i concorrenti.
Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, l’impresa concorrente deve dichiarare quali tra le medesime informazioni costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex articolo 13, X.Xxx. 163/2006). Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente.
Ai sensi dell’articolo 79, comma 5, D.Lgs. 163/2006, la Stazione appaltante provvederà a comunicare d’ufficio:
a. l’aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
b. l’esclusione ai concorrenti esclusi;
c. la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara;
d. la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera a).
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Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in Busta A. Nel caso di invio a mezzo posta dell'avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati in Busta A.
13. ALTRE INDICAZIONI
Le offerte incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del presente disciplinare sono escluse dalla partecipazione alla gara. Non sono ammesse più offerte presentate dallo stesso offerente. Nel caso di discordanza tra la percentuale espressa in cifre e quella in lettere è ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.
La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. È prevista la stipulazione di un contratto nella forma della scrittura privata autenticata. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati e copie necessarie, nonché le imposte, tasse ed altri oneri fiscali, compresa l'imposta di registro, rimangono a carico dell'impresa aggiudicataria. L'aggiudicatario, a pena di decadenza, deve presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine indicato nella convocazione.
14. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Gli adempimenti stabiliti dal presente articolo devono essere assolti dall’aggiudicatario nei termini e con le modalità di seguito indicate.
L’aggiudicatario deve far pervenire alla stazione appaltante la documentazione di seguito indicata (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
a) certificato di iscrizione al Registro delle imprese recante la dicitura antimafia di cui all’articolo 9, comma 1,
D.P.R. 252/1998, emesso in data non anteriore a sei mesi dalla data di aggiudicazione, o per le imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente ovvero dichiarazione sostitutiva ex articolo 10, comma 4, D.P.R. 252/1998, ove ritenuto sufficiente dalla Prefettura di competenza.
b) certificato di iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), D.Lgs. 209/2005 o ad altro registro equipollente secondo la vigente legislazione dello Stato di appartenenza e al regolamento ISVAP 5/2006.
In caso di RTI/Consorzi:
▪ la documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate, ovvero sia da tutte le imprese consorziate che dal consorzio;
c) dovrà inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla imprese capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio, ove non prodotta in sede di presentazione dell’offerta per RTI o consorzio non ancora costituito al momento dell’offerta;
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d) xxxxxx documento comprovante la prestazione di un deposito cauzionale definitivo a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi dell’articolo 113, D.Lgs. 163/2006, pari al 10% dell’importo contrattuale di competenza, eventualmente incrementata ai sensi del comma 1, del medesimo articolo. L’importo della cauzione potrà essere ridotto del 50% se l’aggiudicatario risulta in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’articolo 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006 o di dichiarazione della presenza di elementi significativi fra loro correlati del sistema di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della cauzione definitiva è possibile se tutte le imprese concorrenti facenti parte del RTI siano in possesso di dette certificazioni e ne producano la relativa documentazione.
La cauzione definitiva deve essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107, D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La cauzione, deve rispettare le seguenti condizioni: essere incondizionata ed irrevocabile;
prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta” obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del fornitore ovvero di terzi aventi causa;
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
in deroga al disposto di cui agli articoli 1944, comma 2 e 1957 del codice civile; avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.
In caso di RTI/consorzio la cauzione è prestata a favore di tutti i soggetti componenti il RTI/consorzio.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 codice civile, nascenti dall’esecuzione del contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce anche gli obblighi a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
e) polizza assicurativa, con massimale non inferiore a € 2.500.000,00, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, con il preciso obbligo di tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.
La ricezione della predetta documentazione nel termine fissato nonché l’esito positivo degli accertamenti d’ufficio è condizione essenziale per la stipula del contratto.
Qualora l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione della gara
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al secondo classificato, alla comunicazione del fatto all’Autorità per vigilanza sui contratti pubblici e all’escussione della cauzione, fatta salva la richiesta del risarcimento del maggior danno.
L’impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
15. SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% dell’importo e comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 118, D.Lgs. 163/2006.
In particolare:
1. l’impresa concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
2. l’aggiudicatario deve depositare presso l’Amministrazione contraente copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
3. l’aggiudicatario deve allegare al contratto di subappalto, ai sensi dell’articolo 118, comma 8, D.Lgs. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento con l’impresa subappaltatrice a norma dell’articolo 2359 codice civile;
4. con il deposito del contratto di subappalto, l’aggiudicatario deve trasmettere la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal bando di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 D.Lgs. 163/2006;
5. l’impresa concorrente deve dichiarare che non sussiste, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10, L. 575/1965.
È fatto obbligo all’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006, di trasmettere all’Amministrazione contraente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 118, comma 11, D.Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall’impresa per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’impresa medesima di comunicare all’Amministrazione contraente, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’affidamento delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’impresa, che rimane responsabile in solido nei confronti dell’Amministrazione, per quanto di rispettiva ragione, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. L’impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dal bando e da tutta la
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documentazione di gara.
La cessione in subappalto di attività deve essere autorizzata dall’Amministrazione e resta comunque impregiudicata la responsabilità dell’appaltatore aggiudicatario. Qualora l’impresa ceda in subappalto attività senza la preventiva autorizzazione, è facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto.
Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. 163/2006, non verrà autorizzato l’affidamento in subappalto ad imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque ad imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.
16. RISOLUZIONE E RECESSO
La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell’aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verifichino inadempienze o gravi negligenze degli obblighi posti a carico del broker rispetto alle disposizioni contenute nel presente disciplinare o nell’offerta.
La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l’indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate all’impresa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle quali l’impresa stessa non abbia adeguatamente risposto ponendo rimedio al disservizio. La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l’aggiudicatario (ovvero una delle società raggruppate, in caso di RTI o consorzio) perda l’iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi (R.U.I.) ovvero venga dichiarato fallito.
È fatto salvo ogni diritto dell’Amministrazione di procedere per i danni subiti.
La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto in qualsiasi momento, con il solo onere del preavviso di novanta giorni da effettuare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso, l’Amministrazione non sarà tenuta ad alcun indennizzo nei confronti dell’impresa.
17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Qualora l’aggiudicatario non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3, L.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativa al servizio, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto assoluto divieto all’impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, e di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione.
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19. RISERVATEZZA
Ai sensi dell’articolo 13, X.Xxx. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dalla stazione appaltante individuati quali incaricati del trattamento.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.
I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’articolo 7, D.Lgs. 196/2003 In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla stazione appaltante.
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
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20. FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie per le quali si faccia ricorso all’Autorità Giudiziaria, il foro territorialmente competente è quello di Cagliari.
21. NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell’ambito del territorio dello Stato Italiano.
22. ALLEGATI
▪ Allegato 1 -capitolato tecnico;
▪ Allegato 2 - modello di autocertificazione;
▪ Allegato 3 - schema di offerta economica Busta C