Delibera nº 167
Delibera nº 167
Estratto del processo verbale della seduta del
11 febbraio 2022
oggetto:
ACCORDO TRA LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA PER L'INTEGRAZIONE DELL'INTESA SUL RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI DI DIAGNOSTICA DI PRIMO LIVELLO E DI PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE DI SARS-COV-2. APPROVAZIONE.
Xxxxxxxxxxxx XXXXXXX | Presidente | presente |
XxXXxxxx XXXXXXXX | Xxxx Presidente | presente |
Xxxxxx Xxxxxx XXXX | Assessore | presente |
Xxxxxxxxxx XXXXXXX | Assessore | presente |
Xxxxxxx XXXXXXX | Assessore | presente |
Xxxxxxxx XXXXXXXXXX | Assessore | presente |
Xxxxxxxxx XXXXXXX | Assessore | presente |
Xxxxxxx XXXXXXX | Assessore | presente |
Xxxxx XXXXXXXXXXX | Assessore | presente |
Xxxxxxx XXXXXXX | Assessore | presente |
Xxxxxxx XXXXX | Assessore | presente |
Xxxxxx XXXXXXXX Segretario generale
In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:
Premesso che, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 502/1992, il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali (ACN) stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 412/1991, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale ed è demandata agli accordi integrativi regionali (AIR) la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;
Visti:
- il vigente ACN Quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo mediante intesa sancita in data 29 luglio 2009 nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- l’ACN del 09.03.2010 Biennio economico 2008-2009 per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo mediante intesa sancita in data 8 luglio 2010 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- l’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo mediante intesa sancita in data 21 giugno 2018 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
Ricordato che gli articoli 4 e 14 del vigente ACN definiscono gli ambiti e i contenuti demandati alla negoziazione regionale per la definizione a livello locale di aspetti specifici e la realizzazione delle esigenze assistenziali del proprio territorio;
Atteso che, ai sensi dell’art. 24 dell’ACN 29.7.2009, è prevista l’istituzione, in ciascuna Regione, di un Comitato permanente regionale preposto, tra l’altro, alla definizione delle intese regionali, composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle XX.XX. legittimate alla trattativa ed alla stipula degli Accordi Regionali in quanto firmatarie dell’ACN;
Dato atto che il suddetto Comitato è stato istituito con decreto del Presidente della Regione n. 0315/Pres. dd. 23.12.2011 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 2377 dd. 12.12.2011;
Dato atto altresì che con decreto del Presidente della Regione n. 0131/Pres. dd. 06.10.2020, su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 1438 del 25 settembre 2020 è stata da ultimo modificata la composizione dell’anzidetto organo collegiale;
Visto l’ACN 27.10.2020 per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di sars-cov-2 reso esecutivo mediante intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 30 ottobre 2020 il quale prevede, all’art. 3, che “Per evitare che l’attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (contact tracing) e l’accertamento diagnostico per l’identificazione rapida dei focolai, l’isolamento dei casi e l’applicazione delle misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica è disposto il coinvolgimento dei pediatri per il rafforzamento del servizio esclusivamente per l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie che si rendesse disponibile dall’Azienda/Agenzia”;
Richiamata l’Intesa tra la regione Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni sindacali dei medici pediatri di libera scelta per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di sars-cov-2, sottoscritta il 17.11.2020 tra la Regione e le XX.XX. FIMP e CIPE e resa esecutiva con DGR n. 1738/2020;
Visti i commi 7-bis e 7-ter, art. 1, del DL 16 maggio 2020, n. 33, introdotti dall’art. 2 del DL 30 dicembre 2021, n. 229, che approvano la nuova disciplina sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 o che risultano positive, applicabile a partire dal 31 dicembre 2021, la quale prevede, in particolare, che la cessazione della quarantena/isolamento o dell’auto-sorveglianza possa conseguire anche
all’esito negativo di un test antigenico rapido effettuato presso centri privati e che in questo caso la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza;
Preso atto della Circolare del Ministero della salute del 30 dicembre 2021, n. 60136 recante lo “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron” che, in applicazione delle sopra citate norme del DL 229/2021, differenzia le misure previste per la durata ed il termine della quarantena sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose “booster”;
Visto l’art. 5 del DL 7 gennaio 2022, n. 1, che prevede la possibilità sino al 28 febbraio 2022, di assicurare l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette all’auto-sorveglianza, mediante l’esecuzione gratuita nelle farmacie o nelle strutture sanitarie private aderenti al Protocollo nazionale di data 5 e 6 agosto 2021, di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, previa idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta;
Visto l’art. 30 del DL 27 gennaio 2022, n. 4 che estende l’applicazione della misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie;
Visto il DL 4 febbraio 2022, n. 5 recante “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” e, in particolare, l’art. 6 sulla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;
Preso atto della Circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022 di “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”;
Considerato che con le circolari n. 421 del 08.012022 e la seguente del 28.01.2022, il Commissario Straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica covid-19, ha adottato le linee guida operative a seguito di accertata positività al Covid-19 nell’ambito della popolazione scolastica che prevedono il coinvolgimento anche dei Pediatri di Libera scelta per l’effettuazione in modo autonomo e gratuito del tampone specifico oppure per il rilascio di idonea prescrizione medica per l’effettuazione del test gratuito nei confronti degli alunni delle scuole secondaria di primo grado o di secondo grado e nei confronti degli alunni di scuola primaria, individuati quali “contatto scolastico” di caso confermato di SARS-CoV-2;
Visto l’accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni sindacali dei Pediatri di libera scelta per l’integrazione dell’intesa sul rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di sars-cov-2 approvato dal Comitato Regionale ex art. 24 ACN in data 7 febbraio 2022 e sottoscritto in data 08.02.2022 allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
Rilevato che lo scopo dell’accordo consiste nell’integrazione dell’Intesa per il coinvolgimento su base volontaria dei pediatri di libera scelta sul rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2 sottoscritta il 17.11.2020 e resa esecutiva con DGR n. 1738/2020 per disciplinare le modalità organizzative necessarie a dare attuazione alla nuova disciplina normativa riguardante l’effettuazione del test antigenico rapido per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 ai fini della cessazione della quarantena/isolamento o dell'auto-sorveglianza nonché la gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico;
Evidenziato che l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica disciplinata dall’accordo è assicurata dai PLS sino alla data prevista dalla normativa vigente, attualmente indicata nel giorno 28 febbraio 2022 dall’art. 5 del DL 1/2022;
Dato atto che l’applicazione dell’allegato Accordo trova copertura nei limiti dei residui dei fondi statali stanziati per la medesima finalità ai sensi dell’art. 1 - comma 416 l. 30/12/2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
Precisato che le Aziende per l’assistenza sanitaria dovranno dare seguito agli adempimenti derivanti dall’Accordo nel rispetto delle disposizioni in esso contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia;
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all’unanimità
Delibera
1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, l’accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni sindacali dei pediatri di libera scelta per l’integrazione dell’intesa sul rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di sars-cov-2, sottoscritto in data 08.02.2022 dall’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità e dalle Organizzazioni Sindacali dei pediatri di libera scelta, il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
2. di dare atto che l’applicazione dell’allegato Accordo trova copertura nei limiti dei residui dei fondi statali stanziati per la medesima finalità ai sensi dell’art. 1 - comma 416 l. 30/12/2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
3. di dare atto che l’Accordo con i PLS per l’integrazione dell’intesa sul rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di sars-cov-2 è reso immediatamente esecutivo;
4. di stabilire che le Aziende dovranno dare seguito agli adempimenti attuativi dell’Accordo nel rispetto delle disposizioni in essa contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE