COMUNE DI COMO
COMUNE DI COMO
REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI SPAZI DEI CENTRI CIVICI DEL COMUNE DI COMO PER ATTIVITÀ NON ISTITUZIONALI.
Approvato con Deliberazione consiliare n. 68 del 19/10/2015
Art. 1 – Oggetto del regolamento
Il presente regolamento detta norme per la concessione di spazi per riunioni, incontri, attività associative, ricreative e culturali nei seguenti immobili comunali, che fanno parte del patrimonio indisponibile:
- Centro civico di Albate (ex cascina Xxxxxx di Via sant’Antonino1) e cortile di pertinenza
- Centro Civico di Lora ed area verde di pertinenza
- Centro Civico di Camerlata ed area esterna a gradoni di pertinenza
- Centro Civico di Prestino
- Salone del Centro Civico di Piazza Xxxxxxxxxx e saletta di Xxx Xxxxxxx – Xxxxxxx Xxxxx
- Xxxxxx Xxxxxx di Via Grandi 21
- Centro Civico di Via Collegio dei Dottori ed area di Xxxxxx Xxxxxxxxxx
- Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx 0 ed area verde di pertinenza
- Sala riunioni interna al Centro anziani di Monte Olimpino – Via Amoretti
- Saletta riunioni adiacente all’URP decentrato di Monte Olimpino – Via Bellinzona
- Salone di Tavernola, Via Conciliazione – secondo piano
- Salone di Tavernola, Via Polano
Gli immobili di cui sopra sono assegnati in gestione al settore Partecipazione ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la gestione e l’alienazione del patrimonio immobiliare del comune di Como, approvato con deliberazione consiliare n. 21/2014.
Art. 2 – Finalità del regolamento e destinatari degli spazi
1. Gli spazi di cui all’articolo 1 sono riservati prioritariamente:
a) alle attività istituzionali del Comune ed alle attività previste dal Regolamento per le pratiche partecipative, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 2 febbraio 2015;
b) ad eventi e manifestazioni organizzate dalle realtà di base senza scopo di lucro presenti nei quartieri;
2. Compatibilmente con la priorità di cui al precedente comma, sono ammessi:
c) eventi, convegni, congressi e manifestazioni non commerciali, con priorità per quelle organizzate da soggetti no – profit e profit con sede in Como;
d) feste private per ricorrenze familiari (compleanni, onomastici etc.) di residenti nel quartiere di riferimento del Centro Civico.
3. Per le attività di cui al comma 2 c) e 2 d) sono previste:
o limitazione di orario alle 23,30 -
o limitazione del rumore nei limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica -
o obbligo del concessionario di acquisire tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti -
4. Sono escluse iniziative di carattere commerciale e la preparazione di cibi.
Art. 3 – Regime tariffario
1. La concessione degli spazi è subordinata al pagamento di una tariffa che tiene conto:
✓ della capienza della sala;
✓ della durata dell’occupazione: giornaliera, mezza giornata (mattino o pomeriggio), sera;
✓ delle spese vive di gestione che, considerata la tipologia degli edifici, vengono determinate dalla Giunta in misura forfettaria, nel rispetto del principio generale di reddittività del Patrimonio, tenendo conto dell’esigenza di favorire le attività aggregative e la vita sociale nei quartieri e comprendono: spese di segreteria amministrativa; spese di pulizia del centro civico, riscaldamento (differenza tra tariffa estiva e tariffa invernale per mezza giornata o sera), elettricità (consumo elettrico di una luce a soffitto per il tempo medio di una riunione associativa);
2. Al fine di promuovere l’attività associativa, viene applicata una tariffa agevolata, comprensiva del rimborso delle spese di gestione, per i titolari di concessione annuale a rotazione di cui all’articolo successivo.
3. È prevista la gratuità nei seguenti casi:
a) utilizzo degli spazi per attività istituzionali dell’Ente, ivi comprese le riunioni organizzate dai Gruppi Consiliari su temi riguardanti l’attività amministrativa, previa richiesta da parte del Capogruppo;
b) utilizzo degli spazi per lo svolgimento di attività politiche da parte di partiti e movimenti politici, ai sensi dell’art. 8 della L. 96/2012, e organizzazioni sindacali;
c) in applicazione del vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati per persone, associazioni ed enti che ne abbiano diritto.
Nei casi b) e c), fatto salvo esplicito pronunciamento della Giunta per l’applicazione della gratuità totale in presenza di particolari valenze artistiche, culturali, sociali, il rimborso delle spese di gestione è sempre dovuto nella misura indicata al comma 1.
4. Le tariffe sono aggiornate annualmente dalla Giunta comunale nel rispetto della disciplina generale di cui ai commi precedenti.
Art. 4 – Concessioni ricorrenti a rotazione
1. Il Settore Partecipazione emette ogni anno un avviso pubblico rivolto ai soggetti che intendono utilizzare le sale civiche da un minimo di 12 ad un massimo di 52 volte all’anno.
2. Prima della pubblicazione dell’avviso pubblico di cui comma 1, il Settore Partecipazione sottopone alla Giunta una proposta di individuazione dei locali da porre in concessione.
3. La Giunta Comunale può consentire ad una deroga al limite massimo, in presenza di attività di particolare rilevanza sociale e culturale.
4. Nell’avviso sono specificati:
a) Le sale messe a disposizione in ogni Centro Civico
b) La relativa capienza
c) La tariffa prevista
d) Eventuali regole particolari o limitazioni d’uso
e) I criteri previamente determinati dalla Giunta per l’applicazione del beneficio della gratuità.
f) I punteggi per la valutazione delle istanze, suddivisi secondo i seguenti parametri
- Valutazione dei requisiti associativi
- Valutazione dei requisiti economici
- Valutazione del programma di attività
5. In presenza di un numero di richieste superiore alla disponibilità, il Settore competente può proporre agli aspiranti concessionari:
✓ Giorni e orari di utilizzo diversi, nello stesso centro civico -
✓ L’assegnazione dei locali in un centro civico diverso -
Qualora le proposte non corrispondano alle esigenze dei richiedenti, verrà formulata una graduatoria sulla base di criteri di valutazione esplicitati nell’avviso pubblico di cui al comma 1 e, in caso di parità di punteggio, si procederà a sorteggio.
6. Non è prevista la collocazione di arredi e materiali negli spazi a rotazione, salvo specifici accordi tra tutti gli utilizzatori dello spazio e senza alcuna responsabilità del Comune per il materiale depositato.
7. È consentito l’uso in via esclusiva e permanente di locali di deposito, laddove presenti, ai soggetti che ne facciano richiesta in occasione dell’avviso pubblico e dimostrino di avere necessità, per il tipo di attività che svolgono, di depositare materiali presso i locali comunali. Il beneficio comporta la corresponsione di una tariffa forfettaria comprensiva delle spese vive per ogni mese di utilizzo.
Art. 5 – Concessioni saltuarie
1. I soggetti che intendono utilizzare gli spazi per meno di 12 volte all’anno, possono presentare domanda in qualunque momento, con anticipo di 20 giorni dal primo utilizzo, all’ufficio amministrativo del Centro Civico, che rilascerà apposita concessione previo pagamento della tariffa.
2. Qualora venga richiesto il beneficio della gratuità totale o parziale, l’ufficio sottopone l’istanza al pronunciamento della Giunta.
Art. 6 – Responsabilità dei concessionari
1. Ogni concessionario, all’atto del ritiro della concessione, sottoscrive una dichiarazione di responsabilità che indica gli obblighi ai quali attenersi nell’utilizzo degli spazi.
2. È fatto obbligo, in ogni caso, di riconsegnare il locale al termine della riunione nelle condizioni di ordine e pulizia nelle quali lo si è preso in consegna.
3. Non è consentito il deposito di rifiuti nei locali in concessione e nei contenitori per la raccolta differenziata, che sono riservati agli uffici del centro civico.
Art 7 – Concessione di spazi per periodi di durata superiore ai 12 mesi
1. Per le Concessioni di spazi nei Centri Civici, a titolo esclusivo e per una durata superiore a 12 mesi, si applicano le norme previste dal titolo II del Regolamento per la gestione e l’alienazione del patrimonio immobiliare.