tra
Reg. n. Verona,
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA E LA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI IN COMUNITA’ TERAPEUTICA RIABILITATIVA PROTETTA – CTPR MODULO DI BASE AD ALTA INTENSITA’ PER PAZIENTI AUTORI DI REATO DI SESSO FEMMINILE IN MISURA DI SICUREZZA NON DETENTIVA PRESSO “CASA TEZON”
tra
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 9 Scaligera (di seguito Azienda ULSS 9) con sede legale a Verona, Via Xxxxxxxx, n. 42, p.iva/c.f. 02573090236, nella persona del Direttore della UOC Direzione Amministrativa Territoriale Dr. Xxxxxxxx Xxxxx, autorizzato con deliberazione del Direttore Generale n. 103 del 11/02/2021;
e
il Soggetto privato accreditato istituzionalmente Cooperativa Sociale di Solidarietà PROMOZIONE LAVORO (di seguito Xxxxxxxx accreditato) con sede legale a San Bonifacio (37047 - Verona) Xxxxx Xxxxxxx x. 00/X, p.iva 01843260231, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Xxxxxxxx Xxxxx nato a Zevio ( Verona) il 17/01/1977, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Premesso che:
− la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
− l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che “l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”;
− l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”;
− l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;
− l’articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la
remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;
− l’articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8- quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;
− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5 settembre 2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha approvato uno schema tipo di accordo contrattuale al fine di assicurare l’applicazione delle normative vigenti;
− le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite secondo criteri di appropriatezza e di priorità di accesso, rispetto alla tipologia dell’utenza, indicati in specifica istruzione operativa;
− la tariffa applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;
− il Soggetto Cooperativa Sociale di Solidarietà PROMOZIONE LAVORO è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio per l’Unità di Offerta (U. di O.) COMUNITA’ TERAPEUTICA RIABILITATIVA PROTETTA – CTRP modulo di base ad ALTA INTENSITA’ PER PAZIENTI
AUTORI DI REATO DI SESSO FEMMINILE in misura di sicurezza non detentiva “CASA TEZON” di
n. 16 posti/posti letto di cui n. 2 per pazienti residenti nella Regione Veneto, in virtù del provvedimento dell’Azienda Zero, Decreto Dirigenziale n. 141 del 15/06/2020 e dell’accreditamento istituzionale per n. 16 posti/posti letto della medesima U. di O. giusta DGRV n. 1501 del 10/11/20, per l’erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
Nell’Unità di Offerta “Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta Alta Intensità per autori di reato”, autorizzata e in iter di accreditamento, vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta.
La CTRP ad alta intensità si configura come struttura intermedia ad alta specializzazione a valenza regionale per l’accoglienza di pazienti psichiatrici autori di reato di sesso femminile in dimissione dalla REMS su provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, dal Magistrato per le Indagini Preliminari e dai Tribunali Ordinari, sulla base di un preciso ed individualizzato programma terapeutico riabilitativo.
Titolare della presa in carico è il Dipartimento di Salute Mentale di riferimento del paziente.
Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato
Il Soggetto accreditato:
− garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l’esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
− garantisce l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con
congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza;
− garantisce l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
− garantisce l’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
• tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giuntaregionale;
• verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
• incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
• mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
• tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
• sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.
Articolo 3 - Obblighi dell’Azienda ULSS
L’Azienda ULSS garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L’Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Xxxxxxxx accreditato.
Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni
L’Azienda ULSS territorialmente competente effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
La tariffa sanitaria è di € 198,00 come stabilito con DGR 208 del 18/02/2020.
Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
L’assistenza medica specialistica deve essere garantita dall’ente gestore stante la valenza regionale della struttura.
Articolo 6 - Durata dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale decorrerà dal 14 aprile 2021 ed avrà durata triennale e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.
Non è ammessa la proroga automatica.
Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell’Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.
In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.
Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale
Il Soggetto accreditato accetta che:
− l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell’accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
− ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.
Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
− perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall’Azienda ULSS;
− accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
− accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.
Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell’accreditamento.
L’Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l’indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L’Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Articolo 8 - Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.
Articolo 10 - Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx Xxxxxxx.
Articolo 11 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Articolo 12 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 9 Scaligera Per il Soggetto privato accreditato Il Direttore Amministrativo Territoriale Il Legale Rappresentante
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx) (Sig. Xxxxxxxx Xxxxx)
Data
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale, 10 - Controversie.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 9 Scaligera Per il Soggetto privato accreditato Il Direttore Amministrativo Territoriale Il Legale Rappresentante
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx) (Sig. Xxxxxxxx Xxxxx)