CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI PER LO SVILUPPO DI SOFTWARE SU COMMISSIONE
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI PER LO SVILUPPO DI SOFTWARE SU COMMISSIONE
Le presenti Condizioni Generali definiscono le condizioni e i termini applicabili alla fornitura da parte di EULOGIKA S.r.l. (di seguito il “Fornitore”) dei servizi informatici per lo sviluppo, la realizzazione e l’installazione di programmi software su commissione dei propri clienti.
Ove non derogate da condizioni particolari contenute nell’Offerta del Fornitore (di seguito l’ “Offerta”), le presenti Condizioni Generali prevalgono su qualsiasi altra clausola o regolamentazione difforme non espressamente accettata per iscritto dal Fornitore.
Le presenti Condizioni Generali vincolano il Fornitore unicamente nei confronti del cliente indicato nell’Offerta (di seguito il “Committente”). Il Committente che abbia accettato l’Offerta sarà pertanto il solo soggetto legittimato a far valere nei confronti del Fornitore i diritti derivanti dalle presenti Condizioni Generali e dal contratto di sviluppo di software dalle stesse regolato. Qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi ai quali il Committente dovesse successivamente rivendere il software sviluppato dal Fornitore e/o i prodotti che incorporano lo stesso graverà in via esclusiva sul Committente.
1. Offerta e oggetto dell’incarico.
1.1 L’incarico che il Committente conferisce al Fornitore tramite l’accettazione dell’Offerta consiste nello sviluppo, realizzazione ed installazione di un software (di seguito il “Software”), appositamente progettato per rispondere alle esigenze operative e funzionali descritte dal Committente nel Documento dei Requisiti di cui al paragrafo 2.2 e realizzato in conformità alle specifiche tecniche indicate nel Documento delle Specifiche di cui al paragrafo 2.3, come eventualmente integrate, modificate e/o dettagliate nel Piano di Lavoro di cui al paragrafo 2.5.
1.2 Ove non diversamente concordato per iscritto, i termini dell’Offerta si intendono sempre indicativi e subordinati alla verifica di fattibilità dell’incarico sulla base del Documento dei Requisiti e del Documento delle Specifiche elaborati dal Committente. Tali termini diventano vincolanti solo se e nella misura in cui siano confermati nel Piano di Lavoro che il Fornitore consegna al Committente per l’approvazione al termine della fase preliminare di sviluppo del progetto regolata dal successivo art. 2.
2. Fase preliminare di sviluppo del progetto
2.1 Responsabili di Progetto. Entro 5 (cinque) giorni dall’avvenuta accettazione dell’Offerta ciascuna parte dovrà comunicare per iscritto all’altra il nominativo del proprio responsabile per la gestione generale del progetto e degli aspetti legali, tecnici, applicativi e gestionali relativi al rapporto contrattuale tra Fornitore e Committente (il “Responsabile di Progetto”), indicando il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e il numero di fax del soggetto nominato.
2.1.1 I Responsabili di Progetto, i quali sono muniti dei poteri necessari a rappresentare la parte dalla quale sono stati designati in tutte le questioni e decisioni relative al progetto di sviluppo del Software, si incontreranno - anche in videoconferenza o conferenza telefonica - periodicamente e, comunque, quando necessario, per analizzare l’andamento generale del progetto e le eventuali
criticità emerse. In detti incontri potranno essere trattati, a titolo esemplificativo, i seguenti argomenti:
- pianificazione generale delle attività operative, anche in relazione a nuovi sviluppi dei sistemi informativi o a circostanze contingenti che possano essere rilevanti per lo sviluppo del Software;
- impatto delle soluzioni informatiche ed eventuali ripianificazioni;
- allocazione delle risorse e delle apparecchiature e programmi di impiego del personale;
- verifica dello stato di avanzamento del progetto di sviluppo del Software;
- analisi delle eventuali problematiche e contestazioni insorte nell’ambito del progetto (anche
in ordine alla fatturazione e al compenso del Fornitore);
- discussione e aggiornamento dei prezzi;
- formazione del personale e attività di supporto.
2.2 Analisi e definizione dei Requisiti richiesti dal Committente. Il Committente si impegna a esplicitare al Fornitore le esigenze operative che intende soddisfare con il Software, specificando le singole funzioni che lo stesso dovrà assolvere e le caratteristiche tecniche dell’ambiente all’interno del quale lo stesso dovrà operare.
A tal fine il Committente deve preliminarmente predisporre, se necessario in collaborazione con il Fornitore, un apposito documento dal quale devono risultare tutte le informazioni utili affinché il Fornitore comprenda in dettaglio i requisiti funzionali a cui dovrà attenersi nella progettazione del Software (il “Documento dei Requisiti”).
2.2.1 Il Documento dei Requisiti, la cui versione finale dovrà essere sottoposta al Fornitore e da questo validata, dovrà illustrare in dettaglio:
a) le caratteristiche costruttive e funzionali del macchinario nel quale il Software dovrà essere impiegato, nonché le condizioni e modalità di utilizzo dello stesso alle quali il Software deve essere idoneo (inclusi, a titolo esemplificativo, tempi di esercizio continuativo, quantità di dati da gestire, ecc.);
b) le singole funzioni che il Software deve realizzare o contribuire a realizzare;
c) i requisiti prestazionali richiesti con riferimento a ciascuna funzione del Software (inclusi, a titolo esemplificativo, livelli minimi di prestazione, vincoli sui tempi di risposta, tolleranze, ecc.);
d) le caratteristiche dell’ambiente informatico (hardware) sul quale si dovrà procedere all’installazione e/o alla configurazione del Software (incluse le apparecchiature meccaniche, elettroniche o di qualsiasi altro genere, il sistema operativo, il database management system, le connessioni di rete, ecc.), con indicazione delle specifiche versioni dei singoli componenti del sistema che il Committente intende utilizzare;
e) il software di ambiente, i sistemi operativi, il database management system, e qualunque software – non oggetto della fornitura – con il quale il realizzando Software dovrà interagire;
f) ogni altra informazione aggiuntiva che il Fornitore dovesse eventualmente richiedere (anche in forma di questionario o check-list) ad integrazione di quanto indicato dal Committente.
2.3 Definizione delle Specifiche Tecniche e Funzionali del Software. Successivamente alla definizione e validazione del Documento dei Requisiti, il Committente dovrà determinare ed indicare al Fornitore le soluzioni e i processi informatici dei quali il Software dovrà essere dotato per realizzare le finalità e gli obiettivi ivi indicati nel Documento dei Requisiti. A tal fine il Committente deve predisporre, se necessario con il supporto del Fornitore, le specifiche tecniche e funzionali
richieste per lo sviluppo del Software, riportandole in apposito documento (il “Documento delle Specifiche”), che dovrà essere validato dal Fornitore nella sua versione definitiva e che, unitamente al Documento dei Requisiti e al Piano di Lavoro di cui al successivo paragrafo 2.5, costituirà il parametro di riferimento per la corretta esecuzione dell’incarico da parte del Fornitore. Le Parti potranno concordare la definitività del Documento delle Specifiche solo relativamente ad una porzione del Software, purché dotata di una sua funzionalità autonoma. in tal caso lo sviluppo di ciascuna porzione di Software verrà disciplinata dalla presente Condizioni Generali come se si trattasse di un Software completo. Inoltre, qualora le caratteristiche e la struttura del Software da sviluppare siano particolarmente semplici, previo accordo scritto con il Fornitore, il Committente potrà redigere esclusivamente il Documento delle Specifiche, omettendo la redazione del Documento dei Requisiti.
2.3.1 Il Documento delle Specifiche deve tra l’altro contenere:
a) la descrizione delle specifiche grafico-funzionali del Software e delle singole componenti;
b) la descrizione delle specifiche di disegno architetturale (architettura fisica, architettura di rete, architettura logica e delle componenti);
c) la descrizione di tutte le architetture tecnologiche e gli ambienti sistemistici/applicativi che ospiteranno il Software, con indicazione degli eventuali componenti hardware e software specifici necessari per l’operatività del Software secondo le modalità stabilite, i quali dovranno essere messi a disposizione del Fornitore a cura e spese del Committente durante tutta la fase di sviluppo e verifica del Software medesimo;
f) ogni altro parametro tecnico richiesto dal Committente per la realizzazione del Software.
2.4 Collaborazione tra le parti. Ove richiesto dal Committente, il Fornitore presterà a quest’ultimo il proprio supporto tecnico per la definizione dei contenuti del Documento dei Requisiti e del Documento delle Specifiche, la cui versione definitiva dovrà in ogni caso essere approvata per iscritto da entrambe le parti.
2.4.1 Le parti potranno condividere singoli capitoli/moduli del Documento dei Requisiti e del Documento delle Specifiche, sotto forma di bozze, man mano che gli stessi verranno predisposti. Ciascuna parte sarà in tal caso tenuta a fornire tempestivamente all’altra le proprie osservazioni e richieste in relazione a tali bozze, onde consentire di apportare, se del caso, eventuali modifiche agli elaborati già predisposti e di impostare gli ulteriori capitoli/moduli e l’elaborato finale tenendo conto dei riscontri parziali ricevuti.
2.4.2 Qualora in sede di elaborazione del Documento delle Specifiche emergesse l’esigenza di modificare le indicazioni riportate nel Documento dei Requisiti le parti provvederanno ad apportare e validare le opportune correzioni allo stesso, fermo restando che, in caso di difformità tra i due documenti, si considereranno prevalenti le prescrizioni contenute nel Documento delle Specifiche.
2.4.3 L’eventuale supporto tecnico prestato dal Fornitore al Committente nella fase di studio e definizione dei contenuti del Documento dei Requisiti e del Documento delle Specifiche comporterà, salvo diverso accordo scritto delle parti, il diritto del Fornitore ad una remunerazione specifica da corrispondere per fasi di avanzamento lavori, sulla base delle rendicontazioni periodiche trasmesse dal Fornitore e secondo le tariffe indicate nell’art. 5. Analoga remunerazione spetterà al Fornitore per l’elaborazione del Piano di Lavoro ai sensi del successivo paragrafo 2.5.
2.4.4 Resta inteso che la completezza e correttezza del Documento dei Requisiti e del Documento delle Specifiche costituiscono responsabilità esclusiva del Committente e che in nessun caso
l’eventuale collaborazione prestata dal Fornitore nella predisposizione dei relativi contenuti e/o l’approvazione finale degli stessi da parte del Fornitore varranno ad escludere o diminuire tale responsabilità.
2.5 Consegna del Piano di Lavoro. A conclusione della fase preliminare il Fornitore consegna e illustra al Committente il Piano di Lavoro del realizzando Software, predisposto sulla base delle informazioni e prescrizioni contenute nel Documento dei Requisiti e nel Documento delle Specifiche:
2.5.1 Il Piano di Lavoro potrà contenere:
a) una descrizione indicativa delle fasi di sviluppo del Software e una previsione aggiornata delle relative tempistiche;
b) l’indicazione degli strumenti e delle risorse che il Committente dovrà mettere a disposizione del
Fornitore nel corso dell’esecuzione del contratto;
c) la previsione dei costi di sviluppo eventualmente aggiornata rispetto all’Offerta iniziale alla luce delle informazioni e prescrizioni contenute nel Documento dei Requisiti e nel Documento delle Specifiche;
d) la procedura di accettazione da utilizzare nella verifica finale e in quelle intermedie;
2.5.2 Qualora il Piano di Lavoro si discosti in modo significativo rispetto alle previsioni economiche contenute nell’Offerta iniziale, ovvero non risulti pienamente conforme ai contenuti del Documento dei Requisiti e/o del Documento delle Specifiche, il Committente dovrà comunicare per iscritto le proprie obiezioni al Fornitore entro 7 (sette) giorni dalla consegna del Piano di Lavoro da parte di quest’ultimo, indicando specificamente gli aspetti da ridiscutere. In mancanza di tale comunicazione, l’incarico al Fornitore per lo sviluppo del Software si riterrà definitivamente confermato alle condizioni previste dal Piano di Lavoro, che in tal caso si riterranno accettate come prevalenti.
2.5.3 Nel caso in cui il Committente abbia tempestivamente formulato le proprie obiezioni al Piano di Lavoro, le parti verificheranno congiuntamente ed in buona fede la possibilità di trovare un accordo sulle eventuali modifiche, che dovranno essere formalizzate per iscritto. Qualora un accordo non fosse raggiunto entro 15 (quindici) giorni dalla consegna del Piano di Lavoro da parte del Fornitore, ciascuna delle parti avrà la facoltà di comunicare per iscritto all’altra la decisione di non dar corso al progetto di sviluppo del Software. Resta in ogni caso fermo l’obbligo del Committente di remunerare per intero l’attività svolta dal Fornitore nella fase preliminare (ivi incluse le eventuali ulteriori attività svolte in conseguenza delle richieste di modifica del Piano di Lavoro formulate dal Committente), come previsto al precedente paragrafo 2.4.3.
3. Sviluppo del Software
3.1 Responsabilità del Fornitore. Il Fornitore dovrà sviluppare il Software in conformità alle prescrizioni contenute nel Documento dei Requisiti, nel Documento delle Specifiche e nel Piano di Lavoro. La necessità di eventuali modifiche dovrà essere tempestivamente comunicata dal Fornitore e discussa con il Committente, il quale sarà tenuto a non rifiutare irragionevolmente la propria approvazione.
3.1.1 Il Fornitore si impegna ad operare con professionalità nell’esecuzione della propria attività di sviluppo, garantendo la competenza ed affidabilità dei propri dipendenti, collaboratori e/o subappaltatori dei quali deciderà di avvalersi per lo sviluppo del Software o di parti dello stesso.
Resta inteso che in nessun caso il Fornitore sarà responsabile dell’attività di terzi, la cui
partecipazione al progetto sia riconducibile a indicazione o incarico diretto del Committente.
3.2 Partecipazione del Committente. Il Committente dovrà garantire al Fornitore il supporto di personale tecnico competente, in grado di interfacciarsi efficacemente con il Fornitore e di fornire le informazioni e la collaborazione che lo stesso andrà ragionevolmente a richiedere per la migliore riuscita del progetto.
3.2.1 Gli eventuali input trasmessi dal Committente nella fase sviluppo del Software verranno tenuti in debita considerazione dal Fornitore affinché le soluzioni individuate per la realizzazione di quanto descritto nel Documento dei Requisiti e nel Documento delle Specifiche riflettano le aspettative del Committente.
Il Fornitore si riserva tuttavia di valutare la fattibilità e di quantificare al Committente i costi aggiuntivi connessi ad eventuali richieste che quest’ultimo dovesse formulare nella fase di sviluppo del Software, le quali implichino variazioni o aggiunte rispetto a quanto descritto nel Documento dei Requisiti e/o nel Documento delle Specifiche o, comunque, non siano indispensabili ad assicurare la piena conformità del Software alle prescrizioni ivi contenute. I costi aggiuntivi connessi a tali richieste si intenderanno approvati dal Committente qualora, entro 7 (sette) giorni dalla relativa quantificazione, lo stesso non comunichi per iscritto al Fornitore di rinunciare alle richieste medesime.
3.3 Variazioni dei tempi di realizzazione del progetto. Ove non diversamente concordato per iscritto, i tempi previsti nel Piano di Lavoro per lo svolgimento e il completamento delle singole fasi dell’attività di sviluppo e per la consegna del Software rivestono carattere indicativo, salva unicamente la responsabilità del Fornitore per ritardi dovuti a dolo o colpa grave. Il Fornitore sarà tuttavia tenuto ad informare il Committente qualora dovessero emergere esigenze tecniche o di altra natura, non dipendenti dal Committente e tali da far prevedere uno slittamento del termine finale di consegna del Software superiore a 60 (sessanta) giorni. In tal caso le parti procederanno in buona fede a riformulare il Piano di Lavoro, concordando i nuovi termini di consegna da parte del Fornitore, fermo restando il diritto del Committente di recedere dal contratto nel caso in cui non venisse raggiunto un accordo sul nuovo termine, salvo il diritto del Fornitore al corrispettivo pattuito in misura proporzionale all’attività svolta e alle spese sostenute fino alla data di comunicazione del recesso .
4. Consegna, installazione, verifica e accettazione del Software
4.1 Il Fornitore è tenuto ad eseguire l’installazione e la configurazione del Software sulle apparecchiature hardware del Committente, al completamento delle quali quest’ultimo è tenuto ad espletare le operazioni di verifica, volte ad accertare la conformità del Software a quanto previsto nel Documento dei Requisiti, nel Documento delle Specifiche e nel Piano di Lavoro.
4.2 Nell’ipotesi di rilascio di versioni intermedie e/o parziali del Software, il Committente è tenuto alla loro verifica ed approvazione, secondo le modalità, condizioni e termini previsti nei successivi paragrafi per la verifica finale, onde consentire al Fornitore di procedere allo step successivo del processo di sviluppo.
4.3 Il Committente è tenuto ad utilizzare la procedura di verifica di cui al Piano di Lavoro o la diversa procedura di verifica comunicata dal Fornitore e di segnalare per iscritto al Fornitore, l’eventuale esito negativo di uno o più test della procedura entro 8 (otto) giorni dal completamento delle
operazioni di installazione e configurazione eseguite per consentire la verifica. La segnalazione, che dovrà contenere una descrizione analitica e dettagliata delle problematiche riscontrate, determina il mancato superamento della verifica e la mancata accettazione del Software, salva l’ipotesi di accettazione “con riserva” di cui al successivo paragrafo 4.6. La segnalazione contenente contestazioni meramente generiche, o comunque non idonee a consentire l’individuazione delle singole difformità o malfunzionamenti riscontrati, produrrà gli effetti previsti per il caso di mancata contestazione dal successivo paragrafo 4.4.
4.4 Trascorso il termine di cui al paragrafo precedente senza che al Fornitore sia pervenuta alcuna contestazione da parte del Committente, il Software si intende accettato. Salvo diverso accordo scritto, a seguito dell’accettazione piena ovvero dell’accettazione “con riserva” ai sensi del successivo paragrafo 4.6, il Fornitore matura il diritto al saldo integrale del corrispettivo previsto per lo sviluppo del Software. Ove previsti nell’Offerta o nel Piano di Lavoro, il Fornitore consegnerà al Committente i manuali operativi per l’installazione, la configurazione e l’utilizzo del Software e la documentazione tecnica relativa, entro 15 giorni dal pagamento finale delle proprie spettanze.
Se espressamente concordato, il Fornitore provvederà altresì nei tempi e con le modalità indicate nel Piano di Lavoro alla formazione del personale del Committente per il corretto utilizzo del Software.
4.5 Il Committente che abbia accettato il Software senza contestare malfunzionamenti ovvero caratteristiche e/o prestazioni difformi rispetto quanto previsto nel Documento dei Requisiti, nel Documento delle Specifiche o nel Piano di Lavoro, non potrà far valere la garanzia di cui all’art. 6 per tali malfunzionamenti o difformità, qualora gli stessi fossero rilevabili eseguendo la verifica con l’ordinaria diligenza.
4.6 Il Committente potrà accettare “con riserva” le imperfezioni del Software che non ritenga tali da impedire l’accettazione, ma per le quali intende ottenere la correzione da parte del Fornitore nell’ambito della garanzia di cui all’art. 6. In tal caso l’eventuale riconoscimento della garanzia sarà comunque condizionato al saldo integrale da parte del Committente del corrispettivo maturato dal Fornitore, come previsto al precedente paragrafo 4.4.
4.7 Nel caso di esito negativo della verifica, le parti analizzeranno in contraddittorio le problematiche contestate. Qualora vengano effettivamente riscontrate caratteristiche e/o prestazioni del Software difformi rispetto quanto previsto nel Documento dei Requisiti, nel Documento delle Specifiche o nel Piano di Lavoro, il Fornitore sarà tenuto a eliminare i difetti riscontrati e a comunicare al Committente la data in cui il Software potrà essere sottoposto nuovamente a verifica secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi del presente art. 4. In caso di esito negativo di due o più verifiche e decorso un periodo di almeno 180 (centoottanta) giorni dalla prima contestazione ai sensi del paragrafo 4.4 senza che i malfunzionamenti e/o le difformità siano state eliminate, il Committente avrà diritto di comunicare al Fornitore la risoluzione del contratto e di pretendere la restituzione del corrispettivo già versato, escluso in ogni caso il risarcimento del danno salvo in caso di dolo o colpa grave del Fornitore.
4.8 Impregiudicato quanto previsto al precedente paragrafo 4.7, in tutti i casi di mancata accettazione da parte del Committente entro il termine di cui paragrafo 4.3, il Fornitore avrà comunque diritto di bloccare o disinstallare il Software (o singole parti di esso) dall’hardware del Committente anche senza il consenso di quest’ultimo. Qualora la rimozione non possa avvenire per
fatto del Committente e lo stesso non provveda a rimuovere l’impedimento entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta scritta del Fornitore, il Software si riterrà a tutti gli effetti accettato.
5. Corrispettivo e modalità di pagamento.
5.1 Il corrispettivo per lo sviluppo del Software da parte del Fornitore sarà quello previsto nell’Offerta accettata dal Committente, così come eventualmente modificata in conformità alle presenti Condizioni Generali o tramite successivo accordo scritto delle parti. Ove non diversamente concordato, il compenso per l’attività svolta dal Fornitore in esecuzione dell’incarico di sviluppo del Software – ivi incluso il supporto prestato al Committente nella fase preliminare di sviluppo del progetto di cui al precedente art. 2, nonché gli eventuali interventi non espressamente ricompresi nell’Offerta o nel Piano di Lavoro che si rendessero necessari in fase di esecuzione dell’incarico – sarà determinato sulla base delle tariffe orarie stabilite nel vigente tariffario del Fornitore. Attualmente tale tariffario prevede una tariffa oraria pari ad 90 €/h per i programmatori senior ed 50 €/h per i programmatori junior. Ove non diversamente indicato tutti gli importi si intendono al netto di IVA.
5.2 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il pagamento dal corrispettivo dovrà essere effettuato a stato avanzamento lavori, tramite bonifico bancario a 30 giorni data fattura. A tal fine, il Fornitore provvederà a rimettere al Committente – alle singole scadenze previste nel Piano di Lavoro e, in mancanza, con periodicità mensile ovvero, se ritenuto opportuno dal Fornitore con una minore frequenza – la rendicontazione dell’attività svolta nel corso del periodo. La rendicontazione si intenderà accettata dal Committente, e quest’ultimo non sarà più legittimato a sollevare alcuna contestazione in proposito, una volta trascorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento senza che il Committente abbia sollevato alcuna contestazione per iscritto.
5.3 Il Committente non potrà in nessun caso sospendere o ritardare i pagamenti, neppure qualora abbia sollevato contestazioni, reclami o abbia lamentato ritardi da parte del Fornitore o per qualsiasi altro motivo, né potrà operare la compensazione tra le somme allo stesso spettanti a qualsiasi titolo ed il corrispettivo dovuto al Fornitore.
5.4 Il mancato pagamento anche di una sola scadenza o la diminuzione da parte del Committente delle garanzie prestate determina automaticamente la decadenza dal beneficio del termine, impregiudicati gli ulteriori diritti spettanti al Fornitore.
5.5 In caso di mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, il Committente dovrà sulla somma in sospeso un interesse di mora pari a quello previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
5.6 In caso di mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, anche di prestazioni derivanti da relazioni contrattuali tra le parti diverse da quelle relative all’incarico di sviluppo del Software, il Fornitore, senza necessità di preavviso o messa in mora, avrà il diritto di: a) sospendere ogni attività in coso di esecuzione e la fornitura di qualsiasi servizio, anche diverso da quello di sviluppo del Software; b) dichiarare risolto il contratto per inadempimento del Committente; c) pretendere il risarcimento dei danni subiti a causa del mancato o ritardato pagamento; d) trattenere le somme eventualmente già incassate in acconto a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. Garanzia e responsabilità del Fornitore.
6.1 Il Fornitore si impegna a sviluppare il Software in conformità alle indicazioni contenute nel Documento dei Requisiti, nel Documento delle Specifiche e nel Piano di Lavoro, ma salvo diversa espressa assunzione di responsabilità indicata nell’Offerta o nel Piano di Lavoro, non garantisce che lo stesso funzioni senza interruzioni, che lo stesso sia esente da errori o malfunzionamenti o che gli stessi possano essere integralmente eliminati.
6.2 A condizione che il Committente sia in regola con il pagamento del corrispettivo dovuto per lo Sviluppo del Software e fermo restando quanto stabilito dall’art. 4.5 per l’ipotesi di accettazione senza riserve, il Fornitore si impegna a garantire gratuitamente al Committente, per un periodo di
12 (dodici) mesi dall’accettazione del software (il “Periodo di Garanzia”), gli interventi di manutenzione e/o di modifica volti a correggere le eventuali difformità del Software rispetto a quanto indicato nel Documento dei Requisiti, nel Documento delle Specifiche e nel Piano di Lavoro, nonché eventuali errori nel codice Software, difetti o malfunzionamenti imputabili al Fornitore che non consentano l’utilizzo del Software (“Bugs”), purché rilevati e segnalati dal Committente entro il Periodo di Garanzia.
6.3 Il contenuto degli interventi in garanzia, nonché le relative modalità, condizioni e termini di esecuzione degli stessi sono quelli stabiliti per i servizi di Assistenza da Remoto e di Manutenzione Correttiva nelle condizioni Generali di Manutenzione Software del Fornitore che, si intendono qui richiamate ed incorporate per relationem.
6.4 Non sono compresi nella garanzia del Fornitore i servizi di Manutenzione Adattativa e di Manutenzione Evolutiva. Per ottenere tali servizi, come pure per estendere la durata dei Servizi di Assistenza da Remoto e di Manutenzione Correttiva oltre il termine del Periodo di Garanzia, il Committente dovrà stipulare con il Fornitore apposito contratto di manutenzione e assistenza software.
6.5 E’ esclusa qualunque garanzia del Fornitore qualora :
a) l’uso del Software non sia conforme alle indicazioni del Fornitore;
b) il Software sia installato su macchinari, impianti, linee di produzioni, server, terminali o altro che non rispettino le caratteristiche originariamente comunicate dal Committente al Fornitore, ovvero che lavorino in ambienti che non abbiano le suddette caratteristiche;
c) il Software presenti malfunzionamenti causati da fatto del Committente, negligenza, incuria, dolo del Committente e/o del suo personale, o da cause di forza maggiore;
d) gli eventuali problemi, anomalie e/o malfunzionamenti siano determinati da cause imputabili ad apparecchiature o programmi non forniti dal Fornitore;
e) il Software sia installato in sistemi, linee di produzione, macchinari, devices o altri beni diversi da quelli espressamente autorizzati dal Fornitore e dallo stesso dichiarati idonei all’utilizzo del Software;
f) il Software o i relativi dati siano stati modificati, alterati o manomessi dal Committente o da terzi;
g) il Committente abbia utilizzato il Software, ovvero concesso a terzi l’utilizzo del Software, a
condizioni difformi da quanto previsto nella licenza concessa dal Committente al Cliente;
h) il Committente non abbia pagato, in tutto o in parte, forniture di beni e/o servizi effettuati dal Fornitore, anche in esecuzione di altri contratti;
i) il Committente non abbia tempestivamente segnalato per iscritto eventuali difformità o Bug ai in conformità a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Manutenzione software del Fornitore prima della scadenza del Periodo di Garanzia;
6.6 LA GARANZIA PREVISTA E REGOLAMENTATA DAL PRESENTE ART. 6 È L’UNICA GARANZIA PRESTATA DAL FORNITORE PER EVENTUALI VIZI, DIFFORMITÀ O MALFUNZIONAMENTI DEL SOFTWARE ED ESAURISCE I DIRITTI DEL COMMITTENTE IN RELAZIONE AGLI STESSI. TALE GARANZIA È LIMITATA AI SOLI DIFETTI ED INTERVENTI QUI ESPRESSAMENTE PREVISTI ED ESCLUDE E SOSTITUISCE, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, OGNI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O TACITA, LEGALE O CONVENZIONALE, COME PURE QUALSIASI OBBLIGO DI RESTITUZIONE TOTALE O PARZIALE DEL PREZZO, OVVERO DI RIMBORSO DI COSTI O PERDITE, NONCHÉ OGNI ALTRA OBBLIGAZIONE O RESPONSABILITÀ, SIA DIRETTA CHE A TITOLO DI REGRESSO O MANLEVA DA PRETESE DI TERZI, TANTO IN VIA CONTRATTUALE CHE EXTRACONTRATTUALE. IL COMMITTENTE RINUNCIA ESPRESSAMENTE AL DIRITTO DI REGRESSO PREVISTO DALL’ART. 131 DEL CODICE DEL CONSUMO (DECRETO LEGISLATIVO N. 206 DEL 2005) Il Fornitore non risponde, in particolare (ma senza intento limitativo), dei danni diretti o indiretti comunque subiti dal Committente o da terzi in dipendenza dall'uso o dal mancato uso del Software e/o o dei dati dallo stesso elaborati e/o forniti, ovvero cagionati da difetti e/o malfunzionamenti del Software, siano essi totali e/o parziali, temporanei e/o definitivi (inclusi, senza intento limitativo, i danni derivanti da perdita di profitto, discredito, perdita di dati, ecc.).
6.7 Fermo quanto previsto dai precedenti paragrafi del presente art. 6 la responsabilità economica del Fornitore, ove sussistente, si intende in ogni caso limitata ad un importo massimo onnicomprensivo corrispondente al corrispettivo pattuito per lo sviluppo del Software.
7. Diritti di proprietà industriale
7.1 Ove non diversamente indicato nell’Offerta o nel Piano di Lavoro il Fornitore trasferisce al Committente la sola licenza di utilizzo del Software in versione oggetto. Eventuali riferimenti alla proprietà del Software nell’Offerta e/o nel Piano di Lavoro si intendono riferiti alla proprietà del codice oggetto e degli eseguibili dello stesso, con connessa licenza esclusiva, perpetua e trasferibile a terzi senza limitazioni.
7.2 In ogni caso, salvo diversa espressa indicazione scritta del Fornitore, il codice sorgente del Software rimane di proprietà e nell’esclusiva disponibilità del Fornitore, il quale conserva in capo a sé la titolarità di ogni diritto connesso allo sfruttamento commerciale del Software sviluppato e delle sue singole parti. Ove espressamente previsto e a fronte di apposita remunerazione il Fornitore potrà tuttavia impegnarsi a non cedere o concedere in uso a terzi il Software nella specifica versione sviluppata per il Committente, per un periodo da concordare per iscritto con quest’ultimo.
8. Obblighi di riservatezza
8.1 Ai fini del presente art. 8 si intendono per “Informazioni Riservate" tutte le informazioni, i dati tecnici, il know-how (ivi inclusi, senza intento limitativo, le informazioni in materia di prodotti, servizi, software, ricerca, sviluppo, invenzioni, processi produttivi, clienti, prezzi, procedure interne, piani aziendali e di marketing o strategie finanziarie, dipendenti e opportunità di business) comunicati da una delle parti all’altra, direttamente o indirettamente, in qualunque forma (sia su supporti tangibili che in forma verbale o visiva), (i) che si configurino come segreto aziendale in base al diritto italiano, o (ii) che siano state contrassegnato come "confidenziali" o "proprietarie" o altra simile dicitura dalla parte che ne ha effettuato la comunicazione, o (iii) la cui riservatezza sia stata resa nota, oralmente o per iscritto, dalla parte che ne ha effettuato la comunicazione, o (iv) che, per il loro contenuto o natura, sarebbero ritenute confidenziali da un soggetto di ragionevole diligenza.
8.2 Le parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno essere considerate Informazioni Riservate: (i) le informazioni che al momento della comunicazione siano di pubblico dominio o lo diventino successivamente, senza che la parte che le ha ricevute abbia violato le disposizioni del presente art. 8, (ii) le informazioni elaborate da ciascuna parte in modo indipendente, e (iii) le informazioni che ciascuna parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempreché in tal caso ne sia data immediata notizia scritta all’altra parte.
8.3 Ciascuna delle parti si impegna, a proteggere la natura confidenziale delle Informazioni Riservate di pertinenza dell’altra parte, ad utilizzarle solo ed esclusivamente ai fini delle attività connesse allo sviluppo del Software in conformità alle presenti Condizioni Generali (con esclusione di qualunque utilizzo nell’interesse proprio o di terzi), a non pubblicarle, divulgarle o comunque renderle disponibili a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte. Ciascuna parte dovrà, in particolare, assicurarsi che la comunicazione delle Informazioni Riservate di pertinenza dell’altra parte sia limitata al personale della propria organizzazione e agli eventuali fornitori e consulenti esterni che abbiano necessità di conoscerle per le finalità connesse al progetto di sviluppo del Software in conformità alle presenti Condizioni Generali e che siano soggetti ai medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità previsti nel presente art. 8.
8.4 Gli obblighi di riservatezza di ciascuna parte ai sensi del presente art. 8 rimarranno in vigore fino alla data in cui le Informazioni Riservate relative all’altra parte risulteranno di pubblico dominio.
9. Divieto di Cessione.
Il Committente non potrà cedere a terzi, a titolo gratuito od oneroso, il contratto per lo sviluppo del Software concluso con il Fornitore ovvero singoli diritti od obblighi ad esso ricollegabili, anche in caso di cessione o affitto della propria azienda, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore. L’eventuale richiesta di consenso dovrà essere inoltrata al Fornitore per iscritto e contenere l’indicazione del cessionario.
10. Esclusione di rinunce tacite.
Il mancato esercizio o la mancata applicazione da parte del Fornitore di qualsiasi diritto o disposizione delle presenti Condizioni Generali non costituirà una rinuncia ad avvalersi di tale diritto o disposizione ovvero di qualsiasi altra disposizione nelle stesse contenuta.
11. Legge Applicabile e Foro Competente.
11.1 Le presenti Condizioni Generali e l’incarico dalle stesse regolato sono soggetti alla legge
italiana.
11.2 Per qualsiasi controversia derivante o comunque relativa alle presenti Condizioni Generali e/o
all’incarico dalle stesse regolato sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.
12. Comunicazioni.
Eccezion fatta per le ipotesi in cui le presenti Condizioni Generali prevedano una specifica forma di comunicazione, tutte le comunicazioni tra il Fornitore e il Committente potranno essere effettuate,
mediante lettera raccomandata o pec, all’indirizzo della sede legale di ciascuna parte ovvero a mezzo fax o e-mail ai recapiti dei rispettivi Responsabili di Progetto comunicati ai sensi del paragrafo 2.1.
13. Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
13.1 Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche), il Committente dichiara ed accetta di assumere il ruolo di titolare del trattamento con riferimento ai Dati personali di terzi (ivi inclusi i propri rappresentanti, dipendenti, soci, associati e collaboratori) che saranno trattati da o per conto del Committente e nomina Eulogika Responsabile del Trattamento in relazione a tutti i Trattamenti necessari per l’esecuzione del Contratto, dichiarando e garantendo ad Eulogika, sotto la propria responsabilità, di disporre di tutti i diritti e i consensi dei terzi per tali Trattamenti. Tale nomina sarà efficace per tutta la durata del Contratto, ivi comprese le sue eventuali estensioni o proroghe. Eulogika, in qualità di Responsabile, effettuerà il Trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Committente e nel rispetto della normativa applicabile.
13.2 I dati personali del Committente persona fisica sono unicamente le informazioni che consentono l'identificazione personale del Committente. Con riferimento a tali informazioni il Committente persona fisica dichiara di autorizzare il Fornitore, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche), a tutti i Trattamenti necessari per l’esecuzione del Contratto e di aver preso visione ed accettare l’Informativa di cui all’art. 13 del Codice medesimo fornitagli da Eulogika con separato documento.
13.3 I contenuti dei Dati e le informazioni di immessi nel sistema di Eulogika da o per conto del Committente persona fisica nell’ambito del Contratto, incluse le anagrafiche utilizzate, sono di esclusiva pertinenza del Committente ed Eulogika si impegna a non farne alcun uso diverso da quelli necessari per l’adempimento del Contratto. Fatte salvi eventuali obblighi di legge e/o richieste della pubblica autorità, Eulogika si impegna in particolare a non cedere o mettere a disposizione di terzi tali dati, documenti e informazioni, in modo parziale o totale, temporaneo o definitivo, a non farne uso ad alcun titolo, se non a fini statistici e di miglioramento del Servizio di Manutenzione, a non mantenerne copia, salvo quella indispensabile all'erogazione del Servizio di Manutenzione e ai sensi del Contratto.
13.4 Eulogika è autorizzata a raccogliere ed elaborare informazioni relative all'utilizzo del Servizio di Manutenzione da parte del Committente persona fisica per generare statistiche e analisi, anche in combinazione con analoghe informazioni pertinenti ad altri clienti. Qualora le analisi e le statistiche vengano comunicate a terzi, potranno contenere solo dati in forma aggregata e anonima.
Il Committente
Ai sensi dell’Articolo 1341 del Codice Civile, il Committente approva specificamente i seguenti articoli e paragrafi delle presenti Condizioni: 1.1(natura non vincolante dell’offerta); 2.5.2 (accettazione tacita del Piano di Lavoro); 3.2.1 (accettazione tacita dei costi delle varianti); 4.3 e 4.4 (accettazione del Software); 4.5 (decadenza dalla garanzia per vizi manifesti); 4.8 (accettazione conseguente alla mancata rimozione del Software); 5.1 (accettazione tacita della rendicontazione);
5.3 (solve et repete); 5.7 (sospensione di ordini diversi da quelli il cui pagamento è ritardato); 6.2 e
6.3 (contenuto e durata della garanzia convenzionale); 6.5 (perdita della garanzia); 6.6 (limiti della garanzia convenzionale ed esclusione della garanzia di legge); 6.7 (importo massimo della responsabilità di Eulogika); 11 (foro esclusivo).
Il Committente