Contract
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67° FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA
SANREMO GIOVANI
edizione 2016
Premessa
L’organizzazione e realizzazione della 67°edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo (di seguito anche “Festival di Sanremo”, o “Festival”, o “Sanremo 2017”) sono state affidate dal Comune di Sanremo alla Rai-Radiotelevisione Italiana Spa (di seguito anche “RAI”).
La RAI si avvale della collaborazione di Xxxxx Xxxxx in qualità di Direttore Artistico, che elabora il progetto di spettacolo del Festival di Sanremo e condivide la linea editoriale e le scelte con la Direzione di Rai Uno.
RAI-Direzione di Rai Uno individua inoltre l’Organizzazione del Festival, ufficio delegato a gestire l’intero progetto del 67° Festival della Canzone Italiana.
Nell’ambito del predetto progetto viene realizzata la manifestazione SANREMO GIOVANI, oggetto del presente Regolamento, finalizzata all’individuazione degli Artisti con relative canzoni (di seguito anche “canzoni/Artisti”) che parteciperanno alla sezione NUOVE PROPOSTE del Festival.
A tale scopo il Direttore Artistico si avvale della collaborazione di:
- una Commissione Musicale - da egli stesso presieduta e formata da esperti del mondo della musica, cultura e comunicazione multimediale - per l’individuazione, a seguito di una fase di ascolto e di un’audizione dal vivo, delle canzoni/Artisti che parteciperanno alla fase di selezione finale in diretta televisiva su RaiUno;
- una Giuria Televisiva - da egli stesso presieduta e formata anch’essa da esperti e personaggi del mondo della musica, cultura e comunicazione multimediale - per la scelta, durante la predetta fase di selezione finale in diretta televisiva su Rai Uno, delle 6 (sei) canzoni/Artisti che parteciperanno alla sezione NUOVE PROPOSTE di SANREMO 2017.
La Giuria Televisiva sceglierà anche - tra i Vincitori del concorso Area Sanremo ed. 2016 e secondo la vigente convenzione tra Rai e Comune di Sanremo - le 2 canzoni/Artisti che parteciperanno di diritto alla suddetta sezione NUOVE PROPOSTE, aggiungendosi alle precedenti 6.
Tutte le fasi di ascolto, selezione e scelta delle canzoni/Artisti che accederanno al Festival di Sanremo 2017 nella sezione Nuove Proposte saranno genericamente comprese sotto la denominazione di "SANREMO GIOVANI” edizione 2016.
SANREMO GIOVANI
Le 6 canzoni/Artisti verranno scelte attraverso tre momenti progressivi di selezione:
- una fase di ascolto e valutazione da parte della Commissione Musicale di tutte le canzoni “nuove” di Artisti (singoli o gruppi) fatte pervenire secondo i criteri più avanti elencati. Al termine, verranno scelte le canzoni/Artisti che parteciperanno a un’audizione dal vivo;
- un’audizione dal vivo, all’esito della quale la Commissione Musicale sceglierà le canzoni/Artisti che parteciperanno alla fase di selezione finale;
- una selezione finale, in diretta televisiva su RaiUno, durante la quale la Giuria Televisiva sceglierà le 6 canzoni/Artisti che parteciperanno alla sezione Nuove Proposte del 67° Festival della Canzone Italiana.
COME PARTECIPARE
Requisiti degli Artisti
ART. 1 Per partecipare alle selezioni di SANREMO GIOVANI, gli Artisti dovranno possedere i seguenti requisiti:
1) con riferimento alla data del 31 Gennaio 2017, aver compiuto i 16 anni e non aver compiuto i 36 anni di età;
2) non aver mai preso parte a precedenti edizioni del Festival di Sanremo nella categoria Campioni o equivalenti;
3) non essere iscritti alla manifestazione Area Sanremo, edizione 2016
(in caso di gruppo i sopraindicati requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3) si intendono per ogni componente)
4) essere già presente nel mercato della musica con l’avvenuta commercializzazione di almeno due brani singoli (diversi dal brano “nuovo” da presentare alle selezioni di SANREMO GIOVANI) alla data dell’invio online della domanda di partecipazione, in regola con il bollino SIAE (se su CD o altro supporto fisico) o certificazione di iscrizione a siti abilitati alla commercializzazione (se su digital stores), anche se registrati dall’Artista con diversa Casa discografica e/o con diversa formazione.
L’eventuale commercializzazione di un brano su digital store può essere comprovata con la stampata della relativa pagina internet unitamente all’ indicazione scritta del link della suddetta pagina, oppure, in mancanza, con qualsiasi altra documentazione da cui si evinca in maniera immediata, diretta e incontrovertibile la predetta commercializzazione.
Ai fini della sussistenza del suddetto requisito 4) si specifica inoltre che:
- i due brani possono essere stati commercializzati sia attraverso Casa discografica sia direttamente dall’Artista;
- i due brani singoli possono essere contenuti anche in un unico album
- in caso di gruppo, il suddetto requisito si intende necessario per almeno un componente del gruppo stesso, anche se riferito a brani commercializzati con diversa formazione o come artista singolo; il suddetto requisito si intende inoltre soddisfatto anche se i due brani sono stati commercializzati ognuno da componenti diversi (come artisti singoli o con diversa formazione);
- in caso di Artista singolo, i brani possono essere stati commercializzati anche da gruppo di cui l’artista medesimo era componente.
In caso di gruppo, la composizione dei componenti indicati dalla Casa discografica in sede di presentazione della domanda di partecipazione dovrà – durante tutta la manifestazione SANREMO GIOVANI e nel caso durante tutto lo svolgimento del 67° Festival della Canzone Italiana – rimanere la medesima.
Domande di partecipazione
ART. 2 Le Case discografiche dovranno inviare all’Organizzazione del Festival - a partire dal giorno 5 settembre 2016 e tassativamente entro il giorno 7 ottobre 2016 - le domande di partecipazione dei propri Artisti con le relative canzoni “nuove” attraverso il sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx .
L’accesso alla sessione di upload delle suddette domande sarà consentito sino alle ore
18.00.00 del 7 ottobre 2016.
Per essere abilitate all’invio di domande di partecipazione, le Case discografiche dovranno
preventivamente registrarsi al suddetto sito, seguendo le istruzioni in esso contenute. Successivamente alla registrazione, le Case discografiche potranno accedere all’area riservata e inoltrare online - anche in tempi separati - le domande dei propri Artisti attraverso l’upload di:
- una scheda con i dati dell’Artista e della canzone “nuova” presentata, compilata in tutte le sue parti
- il video della canzone presentata
- il testo della canzone presentata
- una breve presentazione dell’Artista e del progetto artistico
- la fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della Casa discografica
Le specifiche tecniche saranno contenute nell’apposito allegato che l’Organizzazione del Festival metterà per tempo a disposizione sul sito.
Disclaimers
- La Casa discografica che intenda presentare domanda di partecipazione, con la registrazione al sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx accetta integralmente il presente Regolamento di SANREMO GIOVANI ed.2016, si fa garante della veridicità delle informazioni fornite e dichiara di aver acquisito - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, D.lgs 196/03 - l’autorizzazione al trattamento delle stesse da parte degli Artisti, dei compositori, autori, ecc., incluse - in caso di minori - quelle dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.
- La Casa discografica garantisce altresì di possedere i diritti sulle tracce video e audio, testi letterari ed eventuali foto fornite, manlevando la RAI da qualsivoglia pretesa, rivendicazione o contestazione in merito formulate da chicchessia.
- RAI si riserva la facoltà di effettuare verifiche sui dati forniti.
- Gli Artisti indicati nella domanda di partecipazione inviata online non potranno essere sostituiti o ritirati in seguito (anche in caso di componenti di gruppi).
- Non potrà essere imputata a RAI alcuna responsabilità nell’ipotesi di funzionamento difettoso della rete internet che sia di ostacolo all’accesso o all’invio di dati, ivi compresa domanda di partecipazione, video, testo, ecc.
- A titolo esemplificativo e non esaustivo, è esclusa la responsabilità di RAI in caso di malfunzionamento o problemi di connettività, di problematiche legate ad hardware e/o software, di perdita di informazioni fornite dai partecipanti per una causa non imputabile a RAI, di errori umani e/o di origine elettronica, di disturbi che potrebbero impedire il buon svolgimento dell’iniziativa.
- Rai non è responsabile di eventuali ritardi della posta elettronica e del trasferimento dei dati online in generale.
- RAI non sarà responsabile degli errori, dell’indisponibilità delle informazioni e/o della presenza di virus nella rete.
- Ai fini della determinazione della data e dell’orario di ricezione della domanda di partecipazione, farà fede il sistema telematico di ricezione di RAI e non il numero di protocollo assegnato dall’Organizzazione del Festival per uso interno.
La fase di ascolto
ART. 3 Le canzoni pervenute con le domande di partecipazione verranno ascoltate e valutate dalla Commissione Musicale ( v. Premessa e successivo. art. 11).
Dalla fase di ascolto verranno escluse le domande degli Artisti che:
- risultino aver presentato, con una o più Case discografiche, più di una canzone
nuova
- la cui canzone nuova sia già stata presentata da un altro Artista.
In tali casi verrà considerata valida solo la domanda di partecipazione della canzone nuova e/o dell’Artista pervenuta per prima in ordine di tempo (vedi Disclaimers).
Resta ovviamente intesa la possibilità per una stessa Casa discografica di presentare più di un Artista, ciascuno con una diversa canzone nuova.
Nei casi sopra indicati, l’Organizzazione del Festival provvederà ad informare la Casa discografica interessata del mancato accesso alla selezione.
La Commissione Musicale, a seguito dell’ascolto e alla valutazione dei brani pervenuti e dei progetti artistici, sceglierà, sulla base di insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali, 60 (sessanta) canzoni/Artisti per la partecipazione a un’audizione dal vivo.
L’Organizzazione del Festival comunicherà attraverso email alle Case discografiche dei suddetti 60 Artisti l’avvenuta scelta da parte della Commissione Musicale e luogo, data e orario di convocazione per l’audizione.
Gli Artisti convocati e le rispettive Case discografiche dovranno quindi far pervenire - entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione - al seguente indirizzo: RAI-Organizzazione del Festival di Sanremo – Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx (dal lunedì al venerdì, orario 9.30 - 18.00), anche con consegna a mano, un plico contenente la seguente documentazione:
a) il modulo di iscrizione (“scaricabile” dal sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx) debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante della Casa discografica e dall’Artista (da tutti i componenti, se si tratta di gruppo; nel caso di minorenni, anche dei genitori esercenti la potestà sul minore ovvero del tutore);
b) i CD (o altri supporti fisici) contenenti i brani pubblicati e in commercio (provvisti di bollino SIAE), ovvero certificazione dell’avvenuta commercializzazione su digital stores (v. prec. art 1 punto 4);
c) 3 fotografie dell’Artista;
d) le dichiarazioni di ogni compositore e/o autore della canzone nuova, debitamente datate e sottoscritte nelle forme di legge, con autocertificazione - nel
caso di minorenni, sottoscritte anche dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dal tutore - che attestino: (i) la caratteristica di canzone nuova, secondo quanto richiesto dal presente Regolamento; (ii) l’accettazione delle previsioni del presente Regolamento con particolare ma non esaustivo riferimento ai Diritti spettanti a RAI, come infra definiti e individuati (vedi art. 27 e Allegato 1);
e) per le case discografiche indipendenti - non iscritte (facendo riferimento all’anno 2016) ad A.F.I. (Associazione dei Fonografici Italiani), F.I.M.I. (Federazione Industria Musicale Italiana) o P.M.I. (Produttori Musicali Indipendenti) in quanto associazioni di produttori di fonogrammi firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore - la dichiarazione sostitutiva (autocertificazione), ex artt. 46 e 76 D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni, di iscrizione alla
C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura), con indicazione dell’oggetto dell’attività quale produttore discografico o editore musicale o similari;
f) fotocopia di valido documento di identità di ogni soggetto citato alle lettere che precedono (Artisti, anche componenti di gruppi, legale rappresentante Casa discografica, genitori e/o tutori, Compositori, Autori).
Un apposito Comitato di Controllo (v. successivo art. 13) effettuerà una verifica della documentazione contenuta nel plico e prodotta dagli Artisti convocati all’audizione e dalle loro Case discografiche, proponendo l’esclusione dall’audizione stessa degli Artisti che non risultino possedere i requisiti richiesti ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 1), e segnalando all’Organizzazione gli Artisti il cui materiale risulti non conforme, incompleto o carente.
All’esito della suddetta verifica, l’Organizzazione del Festival, se del caso, richiederà materiale integrativo, che dovrà pervenire presso la sede dell’Organizzazione del Festival - Rai - Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx entro e non oltre le ore 18.00 del secondo giorno successivo alla richiesta. Nel caso il materiale integrativo non pervenga entro tale termine, o comunque in caso di comprovata mancanza dei requisiti, impossibilità di accertamento degli stessi, persistenza di non conformità, incompletezza o carenza della documentazione, la domanda di partecipazione sarà dichiarata non valida e la canzone artista/sarà esclusa dall’audizione.
Il provvedimento - con le relative motivazioni - verrà comunicato alla Casa discografica e/o all’Artista dall’Organizzazione del Festival.
Il Direttore Artistico, sentito il parere della Commissione Musicale e in accordo con RAI- Direzione di Rai Uno, avrà facoltà di sostituire - a proprio insindacabile giudizio - la canzone/Artista non ammessa all’audizione con un’altra canzone/Artista scelta tra quanti abbiano presentato la propria domanda di partecipazione secondo i criteri del presente regolamento, oppure di non procedere ad alcuna sostituzione.
L’elenco delle canzoni/Artisti ammesse all’audizione sarà pubblicato sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx .
L’Organizzazione del Festival si riserva la possibilità di pubblicare sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx le tracce audio (o parte di esse) delle canzoni, eventualmente insieme ad una foto, degli Artisti partecipanti all’audizione.
Ai 60 predetti artisti si aggiungerà di diritto - sulla base della vigente convenzione RAI - Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole - l’Artista vincitore del Festival Voci Nuove Volti Nuovi Castrocaro Terme e Terra del Sole (ed. 2016), sempre che sia in possesso di tutti i requisiti richiesti al precedente art. 1, punti 1), 2), 3) e 4), e faccia pervenire, attraverso una Casa discografica, un plico con la domanda di partecipazione, corredata dal materiale di cui alle precedenti xxxx.xx a), b), c), d) e), f), più il video della canzone “nuova” proposta, il testo e una biografia all’Organizzazione del Festival, xxx Xxxxx Xxxxx 00 – 00000 Xxxx entro le ore 18.00 del giorno mercoledì 26 ottobre 2016.
L’ audizione
ART. 4 L’ audizione si terrà , senza oneri a carico della RAI, in luogo e data che verranno indicati.
Gli Artisti selezionati sosterranno l’audizione con una versione della propria canzone della durata di 2’30’’ e si esibiranno dal vivo su base.
La Commissione Musicale, a seguito dell’ audizione dal vivo, sceglierà – sulla base di proprie insindacabili valutazioni artistiche e editoriali - le canzoni/Artisti che parteciperanno alla fase di selezione finale, che avverrà in diretta televisiva.
L’Organizzazione del Festival si riserva la possibilità di pubblicare - se non già fatto nella fase precedente - le tracce audio e/o video (o parte di esse) dei brani degli Artisti scelti per la selezione finale - e contestualmente le tracce audio e/o video (o parte di esse) degli 8 Artisti Vincitori di Area Sanremo edizione 2016 - su apposite aree del sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx .
La selezione finale
ART. 5 Questa fase costituisce il momento conclusivo di SANREMO GIOVANI e avrà luogo a Sanremo. Gli Artisti selezionati all’esito dell’audizione si esibiranno - dal vivo su base e sempre con una versione del brano della durata di 2’30’’ - durante una serata trasmessa in diretta televisiva su Rai Uno.
La scelta delle 6 canzoni/Artisti che parteciperanno alla sezione Nuove Proposte del Festival 2017 avverrà attraverso le insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali della Giuria Televisiva (v. Premessa e successivo art. 12).
Le modalità di selezione e lo svolgimento della serata verranno definiti dal Direttore Artistico e dagli autori della trasmissione in accordo con RAI-Direzione di Rai Uno.
In occasione della diretta televisiva, la Direzione Artistica potrà richiedere agli Artisti la loro partecipazione a titolo gratuito a momenti di spettacolo, anche musicali.
ART. 6 Durante la trasmissione televisiva, verranno anche comunicati i nomi dei 2 Artisti, con relative canzoni, che - in base agli accordi sottoscritti tra RAI e Comune di Sanremo e scelti, sulla base di proprie insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali, dalla medesima Giuria Televisiva tra i Vincitori del concorso Area Sanremo ed. 2016 - parteciperanno di diritto - previa iscrizione attraverso Casa discografica o, in mancanza di questa, attraverso la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, ente organizzatore di
Area Sanremo ed. 2016 - alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2017, aggiungendosi ai precedenti 6.
I 2 suddetti Artisti dovranno possedere i requisiti di cui al precedente articolo 1, punti 1) e 2).
Le scelte effettuate dalla Giuria Televisiva durante la diretta su Rai Uno verranno verbalizzate da notai incaricati da RAI.
I video delle canzoni di tutti gli 8 Artisti Nuove Proposte di Sanremo 2017 saranno quindi pubblicati in un’area dedicata del sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx .
LE CANZONI
ART. 7 Le canzoni dovranno essere in lingua italiana. Non fa venir meno il requisito dell’appartenenza alla lingua italiana la presenza di parole e/o locuzioni in lingua dialettale e/o straniera, purchè tali da non snaturare il complessivo carattere italiano del testo.
Le canzoni presentate dagli Artisti e relative Case discografiche dovranno essere nuove al momento della presentazione della domanda di partecipazione a SANREMO GIOVANI (o iscrizione al concorso Area Sanremo ed. 2016) e rimanere tali sino alla loro pubblicazione sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx .
Gli artisti scelti dalla Giuria Televisiva di SANREMO GIOVANI parteciperanno alla sezione Nuove Proposte del 67° Festival della Canzone Italiana con la medesima canzone e, in caso di gruppo, con la medesima formazione.
Per SANREMO GIOVANI, è considerata nuova, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, la canzone che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario (fatte salve per quest’ultimo eventuali iniziative editoriali debitamente autorizzate) non sia già stata pubblicata e/o fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sussiste la caratteristica di canzone nuova
nell’eventualità che l’insieme o la parte musicale o il testo letterario della canzone:
▪ siano stati eseguiti soltanto all’interno della cerchia privata degli autori o dell’Artista o tra gli addetti ai lavori della Casa discografica o editrice o tra altri operatori del settore;
▪ siano stati trascritti su stampati o altri supporti simili oppure registrati su dischi e nastri fonografici o analoghi mezzi, anche audiovisivi, mai posti in circolazione all’esterno degli ambiti suddetti;
▪ siano occasionalmente comparsi esclusivamente sui siti personali degli Artisti o su pagine personali di social network, al solo scopo di divulgazione e senza che siano stati oggetto di alcuno sfruttamento commerciale.
Sussiste inoltre la caratteristica di canzone nuova nell’eventualità di utilizzo di stralci “campionati” di canzoni già edite, sempre che questi - nel totale - non superino un terzo della durata della canzone “nuova” stessa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, non sussiste la caratteristica di canzone nuova nell’ eventualità che l’insieme o la parte musicale o il testo letterario della canzone:
▪ abbia generato introiti - al di fuori degli ambiti suddetti di cui al precedente comma 5
- derivanti da eventuale sfruttamento, diffusione e distribuzione di natura commerciale, riscontrabili e verificabili presso gli enti preposti alla riscossione di diritti d’autore e/o editoriali;
▪ abbia già avuto un impiego in una qualsiasi attività o iniziativa, direttamente o indirettamente, commerciale.
Tutti gli aventi diritto (Artisti, Case discografiche, editori, compositori, autori, etc.) si obbligano a non diffondere, utilizzare e/o sfruttare le suddette canzoni - in tutto o in parte - per radio, televisione, telefonia, via internet (ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 5), etc. (fatta ovviamente salva eventuale diffusione da parte dell’Organizzazione per fini collegati alle manifestazioni SANREMO GIOVANI e Festival di Sanremo 2017 e/o previsti dal presente Regolamento) sino alla loro eventuale pubblicazione sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx della canzone da parte dell’Organizzazione del Festival.
Durante l’audizione dal vivo e la selezione finale in diretta televisiva di SANREMO GIOVANI, le esecuzioni delle canzoni “nuove” dovranno avere ognuna una durata massima di 2’30” (due minuti e trenta secondi). Nel caso il brano presentato abbia durata maggiore, dovrà essere realizzata dalla Casa discografica e/o dall'Artista una versione ridotta per l’occasione.
Sono ammesse eccedenze di alcuni secondi sulle durate indicate solo nel caso di incontrovertibili necessità artistiche e/o di stesura del brano.
Tutte le canzoni, così come tutti i materiali audio video inviati, dovranno rispettare scrupolosamente la normativa vigente, primaria e secondaria e/o contenuta in codici di autoregolamentazione e/o delibere/provvedimenti delle Autorità di settore, italiane e/o internazionali, a qualsiasi titolo applicabile, anche in considerazione del fatto che le canzoni e i materiali audio video inviati potranno essere oggetto di comunicazione al pubblico, da parte di RAI e/o dei suoi aventi causa, su una e/o più reti di comunicazione anche elettronica (di seguito anche complessivamente “Normativa”).
In particolare, dovranno attenersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla normativa in materia di: tutela dei minori, pubblicità, diretta e indiretta, e più in generale relativa alle comunicazioni commerciali e product placement, divieto di discriminazioni, di incitamento alla violenza e all’odio, onorabilità delle persone, diritto alla riservatezza dei dati personali, par condicio e pluralismo, proprietà intellettuale, diritto d’autore e diritti connessi.
ART. 8 RAI-Direzione di Rai Uno potrà rilevare in qualsiasi momento, nel corso di SANREMO GIOVANI ma anche successivamente e fino alla conclusione del 67° Festival della Canzone Italiana, la mancanza del requisito di novità di una canzone, e potrà procedere - a seguito di istruttoria e sentita la parte interessata - all’esclusione della
canzone/Artista da SANREMO GIOVANI o - se rilevato e accertato successivamente - dalla sezione Nuove Proposte del Festival
Anche gli Artisti e le rispettive Case discografiche che abbiano presentato domanda di partecipazione a SANREMO GIOVANI nei modi previsti dal presente Regolamento potranno segnalare a RAI-Direzione di Rai Uno l’eventuale mancanza del requisito di novità in una tra le canzoni in competizione.
La denuncia, da formularsi a pena di inammissibilità in forma scritta indirizzata a RAI - Organizzazione del Festival, Xxx Xxxxx Xxxxx 00, 00000 Xxxx, dovrà pervenire all’Organizzazione del Festival non oltre il terzo giorno dal momento della pubblicazione dei brani degli Artisti sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx. Anche per quel che riguarda gli Artisti che partecipano ad Area Sanremo ed. 2016, il termine dei 3 giorni si intende dal momento della pubblicazione dei loro brani sempre sul medesimo sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx .
La denuncia dovrà essere corredata dalle prove documentali sulla mancanza del requisito.
RAI-Direzione di Rai Uno, qualora sulla base di tali prove accerti l’oggettiva mancanza del requisito della novità, dovrà contestarlo per iscritto entro 3 (tre) giorni alla Casa discografica e/o all’Artista interessato, comunicando contestualmente l’esclusione.
Avverso l’esclusione, l’Artista e/o la Casa discografica potranno proporre, entro le successive ventiquattro ore, reclamo motivato e corredato da prove e/o elementi idonei a far ritenere la mancanza di responsabilità anche indiretta per il difetto del requisito della novità.
RAI-Direzione di Rai Uno decide sul reclamo sopra indicato insindacabilmente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione del reclamo medesimo.
Qualora venga accertata la mancanza di responsabilità - anche indiretta - di entrambi, il provvedimento di esclusione sarà revocato e la canzone riammessa.
ART. 9 Le prove delle canzoni per la diretta televisiva avranno luogo a Sanremo in date che saranno tempestivamente comunicate dall’Organizzazione.
Gli Artisti dovranno, sulla base del calendario stabilito dall’Organizzazione, effettuare tutte le prove che saranno ritenute necessarie dall’Organizzazione stessa.
Le Case discografiche si impegnano a mettere a disposizione dell’Organizzazione gli Artisti, nonché eventuali elementi o materiali utilizzati per l’esibizione, per le date fissate per le prove.
Si impegnano altresì a fornire, quando e nei tempi richiesti dall’Organizzazione, le basi delle canzoni sia nella versione completa che nella versione editata per l’audizione e per la trasmissione televisiva.
Le basi fornite, sia per l’ audizione che per la selezione finale in diretta televisiva, non potranno contenere seconde voci che doppino per una durata rilevante la linea del canto.
Gli Artisti parteciperanno alla trasmissione televisiva a titolo gratuito. In tale occasione, la RAI provvederà a fornire - esclusivamente agli Artisti - viaggi, pernottamenti e pasti a Sanremo, secondo le relative disposizioni aziendali in materia.
ORGANISMI DI SANREMO GIOVANI
Il Direttore Artistico
ART. 10 La Direzione Artistica di SANREMO GIOVANI è affidata a Xxxxx Xxxxx.
Il Direttore Artistico, in accordo con RAI-Direzione di Rai Uno, elabora e cura il progetto della manifestazione, presiede la Commissione Musicale e la Giuria Televisiva in tutti i lavori di scelta delle canzoni/Artisti e svolge tutte le attività così come previste dal presente Regolamento.
La Commissione Musicale
ART. 11 RAI-Direzione di Rai Uno nomina la Commissione Musicale, presieduta dal Direttore Artistico e composta da esperti provenienti dal mondo della musica, della cultura e della comunicazione multimediale, tra i quali possono essere ricompresi anche gli autori del programma ed elementi dell’Organizzazione del Festival.
La Commissione Musicale ha il compito di:
- individuare - tra tutti coloro che avranno inviato le proprie domande di partecipazione secondo le modalità previste dal Regolamento - le 60 canzoni/Artisti da invitare all’audizione dal vivo;
- scegliere - all’esito di quest’ultima - le canzoni/Artisti che parteciperanno alla fase di selezione finale di SANREMO GIOVANI in diretta televisiva.
La Commissione Musicale effettua le proprie scelte sulla base di insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali, tenendo anche conto delle capacità interpretative degli Artisti e dell’originalità delle proposte.
La Giuria Televisiva
ART. 12 Rai-Direzione di Rai Uno nomina la Giuria Televisiva, presieduta dal Direttore Artistico e composta da esperti e personaggi del mondo della musica, della cultura e della comunicazione multimediale.
La Giuria Televisiva ha il compito di:
- scegliere, tra i Vincitori della manifestazione Area Sanremo ed. 2016, le 2 (due) canzoni/Artisti che parteciperanno al Festival 2017 nella sezione Nuove Proposte;
- scegliere, durante la selezione finale in diretta televisiva di SANREMO GIOVANI, le 6 (sei) canzoni/Artisti che parteciperanno alla sezione Nuove Proposte del 67°Festival.
Anche la Giuria Televisiva effettua le proprie scelte sulla base di insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali, tenendo anche conto delle capacità interpretative degli Artisti e dell’originalità delle proposte.
Il Comitato di Controllo
ART. 13 Un apposito Comitato, nominato dall’Organizzazione del Festival e composto da un minimo di 3 (tre) membri, all’interno del quale saranno rappresentate le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore, svolgerà funzioni di verifica e controllo per tutta la manifestazione, provvedendo in particolare a:
a) verificare l’idoneità della documentazione fatta pervenire dagli Artisti convocati per l’audizione dal vivo e dalle loro Case discografiche, proporre l’esclusione degli Artisti privi dei requisiti richiesti e segnalare all’Organizzazione quelli la cui documentazione sia non conforme, incompleta o carente;
b) verificare, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, le condizioni di ammissibilità dei Vincitori della manifestazione denominata Area Sanremo, edizione 2016;
c) redigere i verbali al termine delle sue diverse fasi di lavoro.
Il Comitato delibera a maggioranza.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ART. 14 Contestualmente o successivamente alla comunicazione e/o alla eventuale pubblicazione delle tracce audio e/o video con la canzone nuova degli Artisti convocati per l’audizione dal vivo, i titoli delle canzoni e i nomi degli Artisti, degli autori e dei compositori potranno essere diffusi a mezzo degli organi di informazione.
ART. 15 I materiali consegnati a RAI ai sensi del presente Regolamento non verranno restituiti e potranno essere distrutti dopo tre mesi dalla fine di Sanremo 2017.
ART. 16 Il Direttore Artistico si riserva la facoltà di invitare alla diretta televisiva della selezione finale di SANREMO GIOVANI, in qualità di ospiti, artisti di musica italiana ed internazionale, nonché personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e della società civile.
ART. 17 Le Case discografiche, una volta fatta pervenire la domanda di partecipazione del proprio Artista con relativa canzone a SANREMO GIOVANI, non potranno trasferire la titolarità dell’abbinata canzone/Artista o del supporto fonografico o di altro genere, anche eventualmente audiovisivo, ad altre Case discografiche, pena l’esclusione fino a tutto lo svolgimento di SANREMO GIOVANI.
Per le Case discografiche degli Artisti che saranno scelti per la partecipazione alla sezione Nuove Proposte del 67° Festival il divieto di cui sopra è da intendersi fino a tutto lo svolgimento del Festival stesso.
ART. 18 La vendita al pubblico, in qualsiasi forma effettuata (on-line, telefonia, dischi, supporti fonografici e/o audiovisivi di qualsivoglia natura) delle canzoni potrà avere inizio dal momento della pubblicazione sul sito www.sanremo.rai.itt del brano a cura dell’Organizzazione del Festival.
La violazione accertata di tale obbligo comporterà l’esclusione della canzone/Artista da SANREMO GIOVANI o - se rilevato o accertato entro la conclusione del Festival - da Sanremo 2017, e la sua eventuale sostituzione da parte del Direttore Artistico, in accordo con Rai-Direzione Rai Uno e sentito il parere della Commissione Musicale, nei termini di cui al successivo art. 22.
ART. 19
RAI-Direzione di Rai Uno si riserva espressamente, in caso di inadempienza anche a una sola delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché nel Codice Etico del Gruppo RAI e/o nel Modello Organizzativo RAI ex D. Lgs. n. 231/2001 e/o nel Piano triennale della prevenzione della corruzione, nella versione degli stessi messa a disposizione dalla RAI medesima (così come pubblicati sul sito internet xxx.xxx.xx sub voce “L’azienda RAI” -“Corporate Governance”), la facoltà di escludere in qualsiasi momento da SANREMO GIOVANI o da Sanremo 2017 la canzone/Artista e/o il responsabile dell’inadempienza.
ART. 20 Garanzie e Manleve
Tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno partecipato e/o parteciperanno alla realizzazione ed esecuzione di ciascuna canzone presentata alle selezioni di SANREMO
GIOVANI 2016 e - nel caso scelta - alla sezione Nuove Proposte di Sanremo 2017, incluse le Case discografiche, dichiarano e garantiscono che:
(i) la stessa è stata ideata e realizzata nel rispetto della Normativa e può essere liberamente comunicata al pubblico da RAI, nel legittimo esercizio dei Diritti, come infra definiti, alla stessa spettanti ai sensi del presente Regolamento, senza che alcuna pretesa, ad alcun titolo, possa essere da terzi avanzata a tale riguardo;
(ii) di essere titolari esclusivi di tutti i diritti sull’AUDIO, sul VIDEO, sulle foto nonchè sul testo letterario e di non aver concesso, né di concedere a terzi, per la durata dei Diritti, come infra definiti diritti confliggenti con quelli di RAI e/o di non aver posto in essere atti in contrasto con i Diritti concessi a RAI, assicurandone anche il pacifico godimento;
(iii) di aver adempiuto a tutti gli eventuali compensi, spese e oneri di ogni tipo a qualunque titolo dovuti ai soggetti a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione di AUDIO, VIDEO, foto nonché testo letterario;
(iv) che AUDIO, VIDEO, foto nonché testo letterario sono pienamente conformi alle caratteristiche descritte dal Presente Regolamento;
(v) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, i permessi, le liberatorie e le licenze che sono richieste per permettere l'adempimento di tutte le obbligazioni previste relativamente alla partecipazione a SANREMO GIOVANI 2016 e alla sezione Nuove Proposte di Sanremo 2017, e di concedere validamente alla RAI Diritti previsti nel presente Regolamento;
(vi) che l’AUDIO, il VIDEO, le foto nonché il testo letterario non sono oggetto di alcuna controversia, vincolo o interesse di terzi che possano impedire o limitare in qualunque modo l'utilizzazione degli stessi;
(vii) che la proprietà e l'utilizzo di AUDIO, VIDEO, foto nonché testo letterario da parte della RAI non violano alcun diritto di terzi, compresi, ma non solo, i diritti derivanti da contratti stipulati tra i titolari e terzi, diritti di proprietà intellettuale, diritti di privacy e diritti relativi a dati personali, diritti di pubblicità o qualsiasi altro diritto esclusivo.
Inoltre, i predetti soggetti si impegnano a manlevare e tenere indenne RAI da qualsiasi pretesa che, a qualsiasi titolo, in qualsiasi sede e/o in qualsiasi tempo (anche in data successiva al termine di SANREMO GIOVANI ed. 2016 e Sanremo 2017), potesse essere da terzi avanzata in relazione alla e/o comunque in connessione con la comunicazione al pubblico, da parte di RAI, delle canzoni presentate per la partecipazione a SANREMO GIOVANI e - se scelte - alla sezione Nuove Proposte di Sanremo 2017 e/o l’esercizio, da parte di RAI, dei diritti alla stessa spettanti in base al presente Regolamento, con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente Regolamento.
ART. 21 Ferma restando l’assoluta necessità di mantenimento del carattere di novità dei brani sino alla loro pubblicazione sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx , tutti gli Artisti che si trovino ancora in fase di selezione a Sanremo Giovani (più gli artisti Vincitori di Area Sanremo ed. 2016) non potranno esibirsi - pena l’esclusione e impregiudicato in ogni caso il diritto della RAI al risarcimento dei danni, anche d’immagine - in trasmissioni televisive (eccezion fatta per le iniziative della Rai a sostegno del programma SANREMO GIOVANI e Sanremo 2017) sia dal vivo sia in playback con la canzone presentata alle selezioni (anche se parzialmente eseguita) sino alla serata finale in diretta televisiva a Sanremo.
Tale divieto permane per gli Artisti scelti per partecipare alla sezione Nuove Proposte del 67° Festival sino alla conclusione del Festival stesso.
ART. 22 Gli Artisti e le loro rispettive Case discografiche, ricevuta la comunicazione della partecipazione alla fase di selezione finale in diretta televisiva, non potranno ritirarsi prima e/o durante lo svolgimento della suddetta fase di SANREMO GIOVANI. In egual modo, gli Artisti e le Case discografiche che verranno scelti per la partecipazione alla sezione Nuove Proposte del Festival (ivi compresi gli Artisti scelti tra i Vincitori di Area Sanremo) non potranno ritirarsi prima e/o durante lo svolgimento del 67° Festival della Canzone Italiana.
In casi di defezione o di esclusione, da qualsiasi motivo determinate e fatto salvo il diritto della RAI al risarcimento dei danni, anche d’immagine, in accordo con RAI-Direzione di Rai Uno e sentito il parere della Commissione Musicale, a proprio insindacabile giudizio, il Direttore Artistico avrà la facoltà, valutate le circostanze del caso, di scegliere ed invitare un altro Artista o di non procedere ad alcuna sostituzione.
ART. 23 In occasione delle loro pubbliche esecuzioni a SANREMO GIOVANI e, nel caso, a Sanremo 2017, gli Artisti dovranno concordare con RAI-Direzione di Rai Uno eventuali loro dichiarazioni.
Sempre in occasione delle suddette pubbliche esecuzioni, gli Artisti partecipanti non potranno tenere atteggiamenti e movenze, compiere gesti o pronunziare frasi contrari ai principi del buon costume o che violino norme di legge o diritti anche di terzi. Non potranno altresì pronunziare nomi o frasi e/o indossare oggetti o capi di vestiario che abbiano riferimenti - anche indirettamente - pubblicitari o promozionali.
ART. 24 Nel caso di concomitanza con consultazioni elettorali politiche, amministrative, europee o referendarie, gli Artisti dovranno astenersi da qualsiasi affermazione, dichiarazione o comportamento che possa, direttamente o indirettamente, influenzare o orientare il voto degli elettori, fornire indicazioni di voto o manifestare preferenza di voto e dovranno astenersi, inoltre, dal formulare qualsiasi riferimento alle menzionate elezioni e/o campagne referendarie.
ART. 25 Ove un Artista si sia esibito, in occasione della prima prova a Sanremo, utilizzando eventuali elementi di accompagnamento (esempio: balletto, musicisti, etc.) questi ultimi, come presentati in detta prova, non potranno essere successivamente modificati senza il consenso dell’Organizzazione del Festival.
Per facilitare il lavoro artistico e tecnico, nel corso delle prove generali gli Artisti – su richiesta dell’Organizzazione del Festival – dovranno mostrare gli abiti di scena.
ART. 26 Le Case discografiche e tutti gli Artisti partecipanti a SANREMO GIOVANI 2016 e - se scelti - a Sanremo 2017, si obbligano, a richiesta di RAI-Direzione di Rai Uno, a partecipare alla realizzazione da parte della RAI di promo televisivi ed eventuali clip video funzionali ai suddetti spettacoli, e a partecipare a trasmissioni radiotelevisive correlate e/o connesse a Sanremo 2017 (es. Domenica In).
ART. 27 Diritti
Tutti gli Artisti, i gruppi e le relative Case discografiche, fermo restando quanto specificato al successivo capoverso, dichiarano e riconoscono di aver preso chiara ed esatta visione del presente Regolamento, con piena comprensione di tutte le clausole nello stesso contenute e di accettarle incondizionatamente e irrevocabilmente per effetto della loro
partecipazione a Sanremo Giovani, nei termini e nei modi previsti nel presente Regolamento.
In particolare e senza limitare la generalità di quanto sopra, gli Artisti, le relative Case discografiche e tutti i soggetti, a qualsiasi titolo, aventi diritto sulle canzoni, foto, video e/o interpretazioni-esecuzioni rese nell’ambito di e/o ai fini della partecipazione a Sanremo Giovani dichiarano espressamente che spettano a RAI e, per essa, ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo, senza limitazioni di spazio, di tempo e/o di passaggi e su base esclusiva, fatte salve le tassative ed esaustive limitazioni espressamente previste nell’Allegato 1 del presente Regolamento :
(A) i diritti di ripresa audio e/o video e/o i diritti di ripresa fotografica (esercitabili anche a mezzo terzi) dell’immagine, della voce e delle interpretazioni-esecuzioni rese dagli Artisti
(i) sia nel corso delle prove e della fase di audizione dal vivo e delle prove e della fase di selezione finale effettuate da RAI nell’ambito delle selezioni di Sanremo Giovani; (ii) sia nel xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx 0000; (iii) sia nell’ambito di interventi/interviste in altri programmi RAI (es. Domenica In), siano essi o meno connessi e/o correlati a Sanremo Giovani e Sanremo 2017 (tutto il materiale di cui sub i, ii e iii della presente lettera A anche complessivamente definito “Riprese”);
(B) i diritti di sfruttamento economico e commerciale/diffusione/comunicazione al pubblico
(i) dei risultati delle Riprese nonché (ii) del materiale audio e/o video fornito dagli Artisti e dalle relative Case discografiche ai fini delle tre fasi di selezione previste per Sanremo Giovani nonché (iii) del materiale fotografico realizzato da RAI, direttamente e/o a mezzo terzi e/o fornito dagli Artisti e/o dalle relative Case discografiche.
(di seguito complessivamente i diritti sub (A) e (B) anche Diritti”) specificati in Allegato 1
al presente Regolamento.
In particolare, segnatamente ai dìritti di cui alla precedente lett. (B) punti (ii) e (iii) :
a) per gli Artisti che partecipano alle selezioni per SANREMO GIOVANI attraverso le loro Case discografiche come meglio specificato al precedente art. 2 e per le rispettive Case Discografiche che inviano on - line la domanda di partecipazione di cui al precedente art. 2, i Diritti saranno concessi dalla presentazione della stessa e sino alla comunicazione da parte di Rai del nome degli Artisti selezionati per l’ audizione dal vivo;
b) per gli Artisti che partecipano alle audizioni dal vivo (compreso il vincitore del Festival Voci Nuove Volti Nuovi Castrocaro Terme e Terra del Sole ed. 2016) e le relative Case discografiche con la presentazione del modulo di iscrizione di cui al precedente art. 3 e fino alla data di messa in onda della Quinta ed ultima serata di Sanremo 2017;
c) per i 6 Artisti scelti per la partecipazione alla sezione Nuove Proposte al termine della selezione finale in diretta televisiva e per le relative Case discografiche, fino al 31 dicembre 2017;
d) per gli 8 Artisti Vincitori della manifestazione del Comune di Sanremo denominata Area Sanremo ed. 2016, tramite idoneo separato atto, dal momento della loro proclamazione e fino al 31 Dicembre 2016;
e) per i due Artisti scelti tra i Vincitori della manifestazione Area Sanremo, edizione 2016, per la partecipazione alla sezione Nuove Proposte di Sanremo 2017, e per le relative
Case discografiche a decorrere dalla data di presentazione del modulo di iscrizione di cui al precedente art. 3 sino al 31 dicembre 2017.
Resta inteso che le predette limitazioni temporali non troveranno applicazione con riferimento all’utilizzo dei Diritti sui siti web con dominio Xxx.xx e/o Xxx.xx ai fini della promozione della programmazione RAI e/o per fini istituzionali.
ART. 28 Per inderogabili necessità di ordine pubblico, durante lo svolgimento della diretta televisiva saranno ammessi in sala esclusivamente gli spettatori muniti di biglietto di invito.
Durante le prove di ogni Artista saranno ammessi in sala solo i rappresentanti della Casa discografica interessata muniti di pass speciali rilasciati dall’Organizzazione.
Sia durante le prove che durante la diretta di SANREMO GIOVANI sarà ammesso in sala o backstage, tassativamente, un solo rappresentante per ogni Casa discografica, mentre gli accompagnatori al seguito (sarte, parrucchieri, truccatori, personale vario) potranno accedere nell’area camerini in numero limitato e comunque solo se autorizzati e muniti di pass rilasciati dall’Organizzazione.
ART. 29 Ogni eventuale controversia concernente l’interpretazione e l’esecuzione del presente Regolamento sarà deferita con apposito ricorso ad un Collegio Arbitrale, da adire nel termine perentorio di tre giorni dal momento in cui il provvedimento contestato è stato portato a conoscenza della parte; quest’ultima dovrà in ogni caso avere diretto interesse alla controversia.
La sede del Collegio Arbitrale è Roma.
Il ricorso dovrà essere depositato nel termine di cui sopra, a pena di decadenza, presso la sede dell’Organizzazione del Festival.
Il Collegio Arbitrale, che deciderà quale amichevole compositore, senza formalità di procedure e nel più breve tempo possibile, sarà composto di tre membri:
a) il primo, designato dalla Casa discografica o dall’Artista (a seconda che l’una o l’altro abbiano promosso la controversia e, nel caso in cui il ricorso sia promosso congiuntamente dalla Casa discografica e dall’Artista, designato dalla Casa discografica);
b) il secondo designato da RAI;
c) il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dagli arbitri designati.
d) in caso di disaccordo sulla nomina del Presidente si richiama l’art. 810 del Codice Civile.
All’atto dell’insediamento del Collegio, ciascuna delle Parti depositerà - mediante consegna al Presidente del Collegio medesimo - un importo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo cauzionale. Detto importo verrà custodito a cura del Presidente e sarà restituito al momento della liquidazione definitiva delle spese e degli onorari, fermo restando che detto importo verrà restituito immediatamente alla Parte non soccombente.
ART. 30 In caso di controversia non oggetto di competenza arbitrale ai sensi dell’art. 29 è territorialmente competente esclusivamente il Foro di Roma.
ART. 31 Nel periodo di vigenza del presente regolamento RAI-Direzione di Rai Uno ha facoltà di apportarvi integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e/o funzionali.
Rai-Direzione Rai Uno potrà altresì, per imprevisti o fatti sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni al Regolamento medesimo, a tutela e salvaguardia del livello artistico del programma e della manifestazione in genere e/o a presidio del Codice Etico RAI, facendo tuttavia salvi lo spirito delle premesse e l’articolazione della manifestazione.
Rai-Direzione Raiuno darà adeguata pubblicità alle suddette eventuali modifiche e integrazioni.
Nessuna delle disposizioni del presente regolamento di SANREMO GIOVANI ed. 2016 potrà essere interpretata, singolarmente o complessivamente, in senso abusivo ovvero non conforme a correttezza, buona fede, lealtà e agli altri principi etici generali e relativi canoni di comportamento, quali contemplati in particolare nel Codice Etico del Gruppo RAI.
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Per contatti: xxxxxxx0000@xxx.xx
ALLEGATO 1” AL REGOLAMENTO di SANREMO GIOVANI ed. 2016
Diritti RAI
Diritti di Ripresa come previsti sub lettera (A) del Regolamento Diritti RAI di cui alla lettera (B) del Regolamento
Diritti Free Tv Diritti Pay Tv
Diritti Pay Per View e/o Near Video On Demand
Diritti Video On Demand (Diritti VOD) – SVOD, TVOD, AVOD Diritti Multimediali
Diritti Home Video Diritti Musicali
Diritti di Merchandising Diritti di Publishing
Diritti Theatrical e Non Theatrical Diritti Commercial Video
Diritti Ancillary Diritti Derivati Diritti di Editing
Diritti di Sponsorship Diritti Radiofonici Diritti di Catch Up TV Diritti di Web TV
Fatte salve le specifiche limitazioni dei Diritti RAI infra previste, tutti i Diritti sopra menzionati devono intendersi riferiti alle Riprese nel loro complesso e/o ai singoli elementi delle stesse (es. singole canzoni, singole tracce audio e/o video, ecc.) e includono anche le seguenti facoltà di RAI (e/o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo): (i) facoltà di sublicenziare e/o cedere a terzi, tanto a titolo oneroso quanto a titolo gratuito, uno e/o più dei Diritti (e relative facoltà); (ii) facoltà di interrompere le Riprese, ove consentito dalla legge, con e/o di abbinare alle stesse iniziative promozionali, interattive e/o pubblicitarie, di qualsiasi tipo, attualmente consentite e/o consentite in futuro dalla normativa applicabile (es. promo, break pubblicitari, product placement, sponsorizzazioni, televendite, banner pubblicitari, in logo, sovrimpressioni, giochi, concorsi, televoti, ecc.), facendone propri, in via esclusiva, i relativi proventi; (iii) facoltà di utilizzare brani/sequenze delle Riprese in altri programmi e/o prodotti, anche (ma non solo) per fini promozionali e/o pubblicitari di Sanremo 2017 e/o delle Riprese stesse e/o di RAI e/o dei suoi prodotti/offerte e/o dei prodotti/offerte facenti capo alle società del Gruppo Societario, come infra definito e/o di terzi; (iv) facoltà di effettuare tagli e/o adattamenti delle Riprese, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, al fine di assicurarne la migliore riuscita artistica in relazione ad ogni specifico utilizzo consentito; (v) facoltà di doppiare le Riprese, sincronizzarle, sonorizzarle e/o abbinare alle stesse sottotitoli e/o voice over, concorsi, giochi a premio, iniziative promozionali e/o di televoto, iniziative interattive, ecc.
Limitazioni Diritti RAI
Diritti Multimediali: i Diritti Multimediali aventi ad oggetto l’interpretazione- esecuzione musicale della canzone di ogni Artista resa durante il 67°Festival della Canzone Italiana spettano a RAI con le seguenti limitazioni:
(a) esclusivamente in modalità “streaming” (anche non in simultanea con la diffusione televisiva), senza possibilità di “download”; e
(b) solo per il periodo dal 7 al 19 febbraio 2017.
Per i sei mesi successivi alla prima diffusione televisiva, RAI potrà sfruttare fino ad un massimo di 60” di ogni canzone resa durante il 67°Festival della Canzone Italiana , anche ai fini dell’erogazione dei cd. servizi di catch up tv” e reply tv.
Diritti Musicali: è escluso qualsiasi uso discografico delle canzoni e delle loro interpretazioni-esecuzioni musicali da parte degli Artisti nell’ambito di progetti editoriali diversi da Sanremo Giovani e Sanremo 2017.
Diritti Home Video: è escluso qualsiasi uso di Videogrammi dell’interpretazione-esecuzione musicale degli Artisti.
Diritti su Rete IP
L’interpretazione e esecuzione musicale delle canzoni degli Artisti partecipanti a Sanremo Giovani potrà essere utilizzata da Rai sui propri domini per la promozione della propria programmazione su Sanremo Giovani e su Sanremo 2017 e/o per i suoi fini istituzionali.
Ai fini di una migliore identificazione dei Diritti spettanti a RAI si riportano qui di seguito le Definizioni di riferimento
DEFINIZIONI
Diritti Free Tv: la diffusione/comunicazione al pubblico – in tutto o in parte, con qualsivoglia tecnologia e/o su qualsiasi Rete di comunicazione elettronica, come infra definita e/o con qualsiasi modalità (i.e. streaming, simulcasting, ecc.), attualmente noti o ancora da inventare – delle Riprese su un apparecchio televisivo e/o su uno schermo e/o su qualsiasi altro apparecchio atto alla ricezione di un segnale audio/video (es. monitor pc, tablet, i-phone, smart-phone, cellulare, ecc.), senza pagamento di alcun compenso da parte degli Utenti, come infra definiti, fatto salvo esclusivamente il pagamento del canone e tasse previsti per legge.
Diritti Pay Tv: la diffusione/comunicazione al pubblico – in tutto o in parte, con qualsivoglia tecnologia e/o su qualsiasi Rete di comunicazione elettronica, come infra definita e/o con qualsiasi modalità (i.e. streaming, simulcasting, ecc.), attualmente noti o ancora da inventare – delle Riprese su un apparecchio televisivo e/o su uno schermo e/o su qualsiasi altro apparecchio atto alla ricezione di un segnale audio/video (es. monitor pc, tablet, i-phone, smart-phone, cellulare, ecc.), dietro pagamento di un abbonamento da parte degli Utenti, come infra definiti (esclusa qualsiasi ricezione dietro pagamento per singolo programma) per l’abilitazione alla visione di più canali e/o prodotti.
Diritti Pay Per View e/o Near Video On Demand: la diffusione/comunicazione al pubblico – in tutto o in parte, con qualsivoglia tecnologia e/o su qualsiasi Rete di comunicazione elettronica, come infra definita e/o con qualsiasi modalità, attualmente noti o ancora da inventare – delle Riprese su un apparecchio televisivo e/o su uno schermo e/o su qualsiasi apparecchio atto alla ricezione di un segnale audio/video (es. monitor pc, tablet, i-phone, smart-phone, cellulare, ecc.), dietro pagamento di uno specifico compenso per ogni singola fruizione dell’opera da parte degli Utenti, come infra definite, nelle date prestabilite dal Fornitore di servizi di media, come infra definito.
Diritti Video On Demand (Diritti VOD): la diffusione/comunicazione al pubblico – in tutto o in parte, con qualsivoglia tecnologia e/o su qualsiasi Rete di comunicazione elettronica, come infra definita e/o con qualsiasi modalità (i.e. streaming, download, ecc.), attualmente noti o ancora da inventare – delle Riprese su un apparecchio televisivo e/o su uno schermo e/o su qualsiasi apparecchio atto alla ricezione di un segnale audio/video (es. monitor pc, tablet, i-phone, smart-phone, cellulare, ecc.), nel momento specificamente
richiesto e scelto dagli Utenti, come infra definiti. Qui di seguito un’elencazione, non esaustiva, delle principali tipologie di Diritti VOD:
1. Subscription Video On Demand (Diritti SVOD): i Diritti VOD in base ai quali il Fornitore di servizi di media, come infra definito, consente agli Utenti, come infra definiti, l’accesso alla copia digitale delle Riprese a fronte della conclusione, da parte degli stessi, di un contratto di abbonamento che prevede il pagamento di un canone periodico per la fruizione di più programmi;
2. Transactional Video On Demand (Diritti TVOD): i Diritti VOD in base ai quali il Fornitore di servizi di media, come infra definito, consente agli Utenti, come infra definiti, l’accesso alle Riprese a fronte del pagamento, da parte degli stessi, di uno specifico compenso per ogni singola fruizione;
3. Advertising Video On Demand (Diritti AVOD): i diritti VOD in base ai quali il Fornitore di servizi di media, come infra definito, consente agli Utenti, come infra definiti, l’accesso gratuito alle Riprese, supportando detto accesso gratuito attraverso la vendita di spazi pubblicitari.
Diritti Home Video: tutte le forme di sfruttamento delle Riprese – in tutto o in parte, con qualsivoglia tecnologia e/o su qualsiasi Rete di comunicazione elettronica, come infra definita e/o su qualsiasi supporto (i.e. CD-I. CD-ROM, DVD, DVD ROM, UMD, VCD, ecc.) - attraverso il Canale Rental, il Canale Sell- Through, il Canale Edicola, il Canale Door-To-Door ed il Canale Mailing, come infra definiti o altri simili canali attualmente noti o ancora da inventare nonché, nell’attuale prassi commerciale, i Diritti Electronic Sell-Through o Diritti Download To Burn/Own (Diritti EST o Diritti DTB/DTO) o Diritti Home Video Sell-Through ed i Diritti Download To Rent (Diritti DTR) o Diritti Home Video Rental, come infra definiti:
1. Canale Rental: il noleggio del Videogramma, come infra definito, delle Riprese effettuato nei videoshop (del genere Blockbuster o similari). Il Canale Rental non comprende la pubblica esibizione, la diffusione, la rappresentazione o la trasmissione di alcun Videogramma delle Riprese, se non per fini meramente illustrativi e/o promozionali;
2. Canale Sell-Through: la vendita del Videogramma, come infra definito, delle Riprese effettuata nei videoshop (del genere Blockbuster o similari), nelle librerie, nei centri di grande distribuzione. Il Canale Sell-Through non comprende la pubblica esibizione, la diffusione, la rappresentazione o la trasmissione di alcun Videogramma delle Riprese, se non per fini meramente illustrativi e/o promozionali;
3. Canale Edicola: la vendita del Videogramma, come infra definito, delle Riprese effettuata presso le edicole e/o i punti vendita dei giornali, sia abbinata ad una pubblicazione giornalistica (es. quotidiani, settimanali, mensili) sia abbinata ad una testata autonoma. Il Canale Edicola non comprende la pubblica esibizione, la diffusione, la rappresentazione o la trasmissione di alcun Videogramma, se non per fini meramente illustrativi e/o promozionali;
4. Canale Door-To-Door: la vendita del Videogramma, come infra definito, delle Riprese effettuata porta-a-porta. Il Canale Door-To-Door non comprende la pubblica esibizione, la diffusione, la rappresentazione o la trasmissione di alcun Videogramma, se non per fini meramente illustrativi e/o promozionali;
5. Canale Mailing: la vendita del Videogramma, come infra definito, delle Riprese effettuata per corrispondenza. Il Canale Mailing non comprende la pubblica esibizione, la diffusione, la rappresentazione o la trasmissione di alcun Videogramma, se non per fini meramente illustrativi e/o promozionali;
6. Diritti Home Video Rental: i diritti in base ai quali il Fornitore di servizi di media, come infra definito, consente agli Utenti, come infra definiti, il noleggio, a pagamento, della copia digitale delle Riprese per una visione non pubblica, da tenersi in abitazione privata;
7. Diritti Home Video Sell-Through: i diritti in base ai quali il Fornitore di servizi di media, come infra definito, consente agli Utenti, come infra definiti, l’acquisto, a pagamento, della copia digitale delle Riprese per una visione non pubblica, da tenersi in abitazione privata.
Diritti Multimediali: qualsiasi forma di sfruttamento delle Riprese – in tutto o in parte, con qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, con qualsivoglia tecnologia e/o su qualsiasi Rete di comunicazione elettronica, come infra definita, attualmente noti o ancora da inventare – che consenta agli Utenti, come infra definiti, di interagire con il contenuto delle Riprese attraverso una trasmissione bilaterale con il sistema per l’accesso al contenuto audiovisivo, senza modificarne l’originaria continuità. E così, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano nell’ambito dei Diritti Multimediali i cd. Diritti IVOD (Interactive Video on Demand), nonché i cd. Diritti di Digital Extension, cioè i diritti di sfruttamento di qualsiasi elemento audio e/o video delle Riprese ai fini della creazione e/o messa in commercio di giochi, suonerie, avvisi, clip video, sfondi per pc, screensaver, short code e/o applicazioni standard o premium di messaggistica (i.e. SMS e MMS), biglietti di auguri e/o servizi integrati costituiti da alcune o tutte le categorie di cui sopra.
Diritti di Merchandising: tutte le forme di sfruttamento delle Riprese aventi ad oggetto la produzione, la vendita e/o la commercializzazione di oggetti, diversi da libri e dischi, che ritraggano e/o incorporino qualsiasi elemento delle Riprese stesse (es. Xxxxxx, loghi, nome e/o immagine, ecc.).
Diritti Theatrical: tutte le forme di sfruttamento delle Riprese, in tutto o in parte, presso sale cinematografiche, multiplex, drive in e/o teatri cui sia stata concessa la licenza, a tale titolo, che siano aperti al pubblico su una base di programmazione regolare e che prevedano il pagamento di un biglietto di ingresso per la visione.
Diritti Non Theatrical: le forme di sfruttamento delle Riprese, in tutto od in parte, consistenti nella trasmissione in piazze e/o luoghi pubblici e/o aperti al pubblico e/o attraverso maxischermi. I Diritti Non Theatrical includono, quindi, anche i Diritti Commercial Video, come infra definiti.
Diritti Commercial Video: tutte le forme di sfruttamento di Videogrammi delle Riprese presso e/o attraverso enti, soggetti e/o organizzazioni la cui attività principale non sia quella dell’esercizio cinematografico e/o teatrale quali, per esempio, organizzazioni didattiche, chiese, ristoranti, bar, club,
discoteche, treni/stazioni, aeroporti, porti, piattaforme e giacimenti petroliferi, ambasciate, basi militari, bus, librerie, ecc., esclusi Alberghi, Navi ed Aerei.
Diritti Ancillary: tutte le forme di sfruttamento delle Riprese, in tutto o in parte, su Aerei, Navi o Alberghi:
1. Aerei: lo sfruttamento delle Riprese in aerei che siano autorizzati da una compagnia aerea battente la bandiera di qualsivoglia paese del Territorio;
2. Navi: lo sfruttamento delle Riprese su navi, marittime e/o oceaniche, facenti capo ad una compagnia marittima battente la bandiera di qualsivoglia paese;
3. Alberghi: lo sfruttamento delle Riprese presso abitazioni provvisorie o permanenti quali alberghi, motel, ospedali, residence o altri similari attraverso sistemi televisivi a circuito chiuso.
Diritti Derivati: tutti i diritti di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e/o variazione delle Riprese ai fini della realizzazione di nuove opere/prodotti. Così, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano nell’ambito dei Diritti Derivati anche i Diritti di Merchandising, come supra definiti, i Diritti di Pubblicità e Promozione, come infra definiti, nonché i Diritti di Editing, Publishing e di Sponsorship, come infra definiti e i Diritti di Elaborazione Creativa, come infra definiti.
Diritti di Editing: il diritto di apportare alle Riprese, in tutto od in parte, correzioni, adattamenti, miglioramenti e modifiche di altro genere (i.e. doppiaggi, sottotitolazioni, riduzioni, ecc.).
Diritti di Publishing: il diritto di pubblicare le Riprese, in tutto o in parte, a mezzo carta stampata e/o a mezzo editoria elettronica (es. quotidiani, settimanali, mensili, libri, enciclopedie, e-book, ecc.).
Diritti di Sponsorship: il diritto di associare e/o abbinare marchi e/o prodotti e/o servizi di terzi alle Riprese e/o a singoli elementi/sequenze delle stesse.
Diritti Radiofonici: tutte le forme di sfruttamento delle Riprese in sede radiofonica.
Diritti Musicali: tutte le forme di sfruttamento, in tutto od in parte, della colonna sonora delle Riprese, in qualsiasi forma e/o modalità attualmente noti o ancora da inventare. E così, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano nei Diritti Musicali: i Diritti DEM o di Pubblica Esecuzione, cioè il diritto di eseguire e/o far eseguire in pubblico, dal vivo, la colonna sonora delle Riprese, in tutto od in parte; i Diritti Fonomeccanici, tra i quali si devono includere i Diritti di Music Recording - cioè il diritto di registrare e/o far registrare la colonna sonora delle Riprese, in tutto od in parte e su qualsiasi tipo di supporto attualmente noto o ancora da inventare (i.e. nastri, dischi, video, cd-rom, ecc.) ed il diritto di sfruttare le predette registrazioni, con qualsiasi mezzo attualmente noto o ancora da inventare – nonché i Diritti di Soundtrack Album, cioè il diritto di utilizzare e/o far utilizzare la colonna sonora
delle Riprese, in tutto od in parte, quale sottofondo di altri prodotti audiovisivi, diversi dalle Riprese (i.e. film, spot, ecc.); i Diritti di Sincronizzazione, cioè il diritto di collocare la colonna musicale in immagini video, sincronizzandola con le immagini visive stesse; i Diritti di Music Publishing, cioè il diritto di amministrare il diritto d’autore sulle composizioni musicali presenti nella colonna sonora delle Riprese.
Diritti di Catch Up TV: si intendono i diritti di sfruttare le Riprese, in tutto od in parte, nell’ambito di un servizio non lineare che permette agli Utenti, come infra definiti, di vedere e/o rivedere le Riprese - in tutto o in parte, con qualsivoglia tecnologia e/o su qualsiasi Rete di comunicazione elettronica, come infra definita e/o con qualsiasi modalità attualmente noti o ancora da inventare - dopo la loro originaria diffusione sui canali televisivi.
Fornitore di servizi di media: la persona fisica o giuridica definita come tale dal TUR, come infra definito.
Gruppo Societario: il gruppo societario cui appartiene RAI, determinato ai sensi e per gli effetti dell’art.2359 del Codice Civile, incluse le consociate e/o partecipate, sia direttamente che indirettamente.
Reti di comunicazione elettronica: (i) Etere; (ii) Cavo; (iii) Satellite; (iv) Rete IP (Internet Protocols); (v) Radio; (vi) Rete Mobile, cioè tutte le reti che utilizzano uno spettro di frequenze radio, in qualsiasi banda, per permettere e/o facilitare la trasmissione di testi, dati, voce, video, multimedia o altri servizi verso terminali mobili, anche ibridi, attualmente noti o ancora da inventare e con qualsiasi tecnologia, attualmente nota o ancora da inventare (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: GPRS, GSM, PCN, CDMA e/o CDMA2000, TDMA, WAP, UMTS, DVB-H, EDGE, Bluetooth, Hyperlan, i-mode, W-Lan, ecc.); (vii) Telefonia Fissa, cioè tutte le reti che utilizzano uno spettro di frequenze radio, in qualsiasi banda, per permettere e/o facilitare la trasmissione di testi, dati, voce, video, multimedia o altri servizi verso terminali telefonici fissi; (viii) ogni altro sistema di trasmissione e/o risorsa, attualmente noti o ancora da inventare, che consenta di trasmettere un segnale, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: audio e/o video, testi, dati, ecc.).
TUR: il Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n.177 e successive modifiche e/o integrazioni;
Utenti: le persone fisiche e/o giuridiche, enti e/o associazioni, pubbliche e/o private, nazionali e/o straniere, autorizzate, in tutto od in parte, alla ricezione di un’opera da parte del Fornitore di servizi di media, come supra definito.
Videogramma: qualsiasi supporto (videocassetta, video disco, CD. dvd, laser disc), attualmente noto o ancora da inventare, che contiene, memorizza e/o comunque viene utilizzato per la riproduzione audiovisiva, in tutto o in parte, delle Riprese e che ne consenta la visione, per uso privato o pubblico, tramite
l’utilizzo di un dispositivo di riproduzione direttamente collegato a e/o che faccia parte dell’apparecchio televisivo, schermo del PC o sistema di telecomunicazione o qualunque altro dispositivo per la visione o di ricezione, elettronico, meccanico o altro.