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DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTO A TEHERAN IL 19 GENNAIO 2005
Relazione
Il Trattato del quale si illustrano i contenuti normativi costituisce un ulteriore tassello della già vasta rete di Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.
In tale contesto, la conclusione di un Accordo con l’Iran costituisce un rilevante complemento all’insieme dei rapporti finanziari e commerciali intrattenuti dall’Italia con i Paesi del Medio Oriente; tale strumento contribuirà certamente ad incrementare le opportunità d’investimento per gli operatori economici italiani, in condizioni di maggiore competitività con le imprese concorrenti degli altri paesi industrializzati.
Relativamente agli aspetti tecnici, vi è da premettere che la struttura dell’Accordo ricalca gli schemi accolti sul piano internazionale dall’OCSE (Model Tax Convention on Income and on Capital). Naturalmente, in un clima di necessario compromesso, è stato tenuto conto di alcune soluzioni proposte dalla controparte e mutuate dal Modello ONU di Convenzione contro le doppie imposizioni.
La sua sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti.
In merito alla sfera oggettiva di applicazione, essa è circoscritta alle sole imposte sul reddito.
Tra le “imposte considerate” figurano per l’Italia, come indicato dall’Articolo 2, paragrafo 3, lettera (a):
1. l’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui al titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
2. l’Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), che ora deve intendersi sostituita dall’Imposta sul reddito delle società (IRES – di cui al Titolo II del TUIR), secondo le modifiche introdotte nel Testo Unico delle imposte sui redditi dal D.lgs. 12 dicembre 2003, n.344, considerato inoltre l’Articolo 2, paragrafo 4, della Convenzione, che specifica che l’Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma dell’Accordo, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti.
3. l’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita con D.lgs. 15 dicembre 1997, n.446.
In ordine al concetto di stabile organizzazione, le ipotesi esemplificate all’Articolo 5, paragrafo 2, si considerano “a priori” delle stabili organizzazioni, con onere della prova contraria in capo al contribuente. E’ stato, in particolare, previsto che un cantiere di costruzione o di montaggio sia considerato come stabile organizzazione qualora oltrepassi il termine di durata di dodici mesi.
Il paragrafo 3 definisce i casi di esclusione della stabile organizzazione, non ricomprendendo peraltro tra tali casi di esclusione, al fine di evitare possibili pratiche elusive, la combinazione [che nel modello OCSE è prevista alla lett. f) del paragrafo 4 dell’Articolo 5], delle attività citate nei punti da (a) ad (e), in quanto la combinazione di vari fattori può avere effetti diversi rispetto al verificarsi di singoli casi.
La tassazione dei redditi immobiliari (Articolo 6) spetta al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d’impresa (Articolo 7) è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell’impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest’ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.
Coerentemente al Modello OCSE, gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea (Articolo 8), sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa di navigazione.
Anche relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese associate (Articolo 9), è stato definito un testo in linea con quanto indicato in sede OCSE. In particolare, il paragrafo 2 dell’Articolo 9 consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti.
Nel contempo, onde garantire pienamente l’interesse generale dell’Amministrazione fiscale italiana e in accordo con la nostra legislazione interna (Articolo 110, comma 7, del Testo Unico delle imposte sui redditi) la disposizione finale stabilisce che possono porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all’Articolo 25 della Convenzione.
Relativamente ai redditi di capitale, sono state definite soddisfacenti condizioni per ciascuno dei trattamenti convenzionali riservati a dividendi (Articolo 10), interessi (Articolo 11) e royalties (Articolo 12).
Con particolare riferimento alla disciplina dei dividendi (Articolo 10), premesso il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta nello Stato alla fonte, rispettivamente del 5% - per partecipazioni di almeno il 25% - e del 15% negli altri casi, percentuali rientranti nelle linee indicate dal Modello OCSE.
In ordine al trattamento degli interessi (Articolo 11), fermo restando il principio generale di imponibilità nello Stato di residenza del percipiente, è stata prevista la tassazione anche nello Stato della fonte, ma con un’aliquota che non potrà comunque eccedere il 10% dell’ammontare lordo degli interessi.
Quanto al trattamento delle royalties (Articolo 12), fermo restando il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente, è stata prevista una aliquota massima di ritenuta, nello Stato della fonte, del 10%.
Per quanto concerne il trattamento dei “capital gains” (Articolo 13 – utili di capitale), il criterio di tassazione adottato è, in linea generale, quello raccomandato dall’OCSE, con la previsione della tassabilità dei redditi in questione:
● nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di “beni immobili”, se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;
● nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa, se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;
● esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;
● esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.
Gli Articoli 14 e 15 riguardano, rispettivamente, il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente e di una attività dipendente.
Quanto ai redditi di lavoro autonomo (Articolo 14), si applica il principio generale di imposizione esclusiva nel Paese di residenza.
All’Articolo 14 è tuttavia prevista la tassazione concorrente nel Paese di prestazione dell’attività, in considerazione dell’eventuale presenza di una base fissa.
Per quanto concerne i redditi di lavoro subordinato (Articolo 15), essi sono tassati esclusivamente nel Paese di residenza del percipiente, a meno che l’attività non sia svolta
nell’altro Stato. In tal caso, infatti, si ha imponibilità in detto altro Stato. Tuttavia, si ritorna alla tassazione esclusiva nel Paese di residenza qualora ricorrano gli usuali criteri:
a) della permanenza nell’altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell’anno fiscale;
b) del pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato;
c) dell’onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
L’Articolo 16 (compensi e gettoni di presenza), prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde.
L’Articolo 17 (artisti e sportivi), stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività.
Le pensioni (Articolo 18) e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario. Nell’ottica delle disposizioni pattizie intese ad evitare comportamenti elusivi, è stato inoltre previsto (paragrafo 4 del Protocollo) uno speciale regime di tassazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), in base al quale gli importi ricevuti a titolo di T.F.R. o indennità similari da un residente di uno Stato contraente che sia divenuto residente dell’altro Stato contraente sono tassabili nel primo Stato.
Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato (Articolo 19 – funzioni pubbliche), sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi.
Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili solo nell’altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato dalla persona fisica ivi residente avente la nazionalità di detto Stato oppure, non sia divenuta residente dell’altro Stato esclusivamente allo scopo di effettuare i servizi.
Nello stesso senso, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell’altro Stato e ne abbia la nazionalità: in quest’ultimo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell’altro Stato.
L'Articolo 20 (professori ed insegnanti) esenta le relative remunerazioni nel Paese di prestazione di tale attività per permanenze non superiori ai due anni, mentre la predetta limitazione temporale non viene presa in considerazione nel caso di esenzione per somme ricevute da fonti situate al di fuori di detto Paese da parte di studenti (Articolo 21).
I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli dell’Accordo (Articolo 22) sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente con l’eccezione prevista dal paragrafo 2, ai sensi del quale gli elementi di reddito ivi contemplati sono imponibili nell’altro Stato contraente se connessi ad una stabile organizzazione, o base fissa, situate in detto altro Stato.
Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale (Articolo 23), che può emergere in dipendenza del riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di imposizione a favore dei due Stati contraenti, è stato adottato da entrambi i Paesi il criterio dell’imputazione ordinaria che, per quanto riguarda l’Italia, limita l’ammontare del credito relativo all’imposta estera, alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Iran nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Le norme relative alla non discriminazione (Articolo 24), sono formulate in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese.
Allo scopo di dirimere le controversie di tipo interpretativo o applicativo della Convenzione è stato previsto, in conformità al modello OCSE, il ricorso alla procedura amichevole (Articolo 25).
In materia di “scambio di informazioni" (Articolo 26), la relativa clausola estende lo scambio di informazioni ad ogni tipo di imposta, non solo a quelle incluse nella convenzione. Si evidenzia, peraltro, l’inserimento di un inciso nel primo paragrafo, in base al quale detto scambio di informazioni deve avere anche la più generale funzione di prevenire l’evasione fiscale.
L’Accordo è stato corredato da un Protocollo interpretativo ed integrativo della stessa. In esso, conformemente agli indirizzi di politica negoziale seguiti dal nostro Paese, è stata inserita una clausola che fa salva l’applicazione delle norme nazionali in tema di prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscali (paragrafo 6). Tale disposizione è diretta a contrastare e prevenire possibili fenomeni elusivi ed evasivi.
L’Articolo 28 disciplina l’ entrata in vigore della Convenzione, che è prevista alla data del completamento dello scambio degli strumenti di ratifica. Si fa presente, infine, che sono stati previsti termini di efficacia che riflettono i diversi sistemi di calendario dei due Paesi.