ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L’AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE ED IL COMUNE DI BARDONECCHIA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFERENTE AL TERRITORIO COMUNALE DI BARDONECCHIA – BIENNIO 2020/2021.
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L’AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE ED IL COMUNE DI BARDONECCHIA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFERENTE AL TERRITORIO COMUNALE DI BARDONECCHIA – BIENNIO 2020/2021.
l’Agenzia della mobilità piemontese, di seguito denominata “Agenzia”, con sede in XXXXXX, Xxxxx Xxxxxxx x. 00, codice fiscale 97639830013, rappresentata dal Direttore Generale, xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
e
il Comune di Bardonecchia, di seguito denominato “Comune”, con sede in XXXXXXXXXXXX (XX), Xxxxxx Xx Xxxxxxx x. 0, codice fiscale 86501270010, rappresentata dal Sindaco/Assessore, dott. ;
PREMESSO CHE
• La legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i., ha disciplinato il sistema del trasporto pubblico locale, prevedendo, tra l’altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell’ambito regionale, la costituzione di un consorzio tra Enti pubblici denominato “Agenzia della mobilità piemontese”;
• l’articolo 8 della medesima legge regionale 1/2000 e s.m.i. ha previsto – tra l’altro - che il consorzio gestisca tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti e, in particolare, quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli Enti stessi;
• la Regione Piemonte, con D.G.R. 12 luglio 2012, n. 17-4134, ha suddiviso il territorio regionale in quattro bacini ottimali, costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale, al fine di massimizzare l’efficienza del servizio e conseguire economie di scala, di cui si riportano, di seguito, gli ambiti territoriali degli Enti che ne fanno parte:
1. bacino della provincia di Torino;
2. bacino della provincia di Cuneo;
3. bacino del nord-est, comprendente i territori delle province di Biella, Vercelli, Novara e VCO;
4. bacino del sud-est, comprendente i territori delle province di Asti ed Alessandria;
• a seguito delle modifiche, di cui all’art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, la medesima Regione, con D.G.R. 14 settembre 2015, n. 32-2101, ha approvato lo Statuto e la convenzione costitutiva dell’Agenzia della mobilità piemontese, di cui alla deliberazione dell’Assemblea dell’Agenzia n. 05 del 23 luglio 2015, quale consorzio obbligatorio costituito dagli Enti soggetti di delega, assumendo, la stessa Agenzia, il ruolo di Ente di Governo di ciascuno dei quattro bacini ottimali;
• il vigente Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese prevede, all’articolo 3, che il consorzio assume tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli Enti aderenti in ambito regionale con particolare riguardo, tra l’altro:
⮚ al coordinamento del sistema della mobilità nei bacini e negli ambiti territoriali omogenei e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti aderenti;
⮚ alla programmazione unitaria ed integrata, in coerenza con la programmazione regionale ed in particolare con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
⮚ alla predisposizione dei bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in proprio e su delega delle province, in conformità con quanto previsto in materia di clausole sociali; la gestione dei relativi contratti di servizio, la vigilanza e i poteri sanzionatori;
• l’articolo 10, comma 4 bis, della stessa legge regionale 1/2000 e s.m.i. stabilisce che gli Enti soggetti di delega stipulano con l’Agenzia apposite Convenzioni per il trasferimento della titolarità dei contratti di servizio in essere;
• con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 23 settembre 2015, l’Agenzia ha approvato lo schema della “Convenzione per il trasferimento dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale afferenti alla Città metropolitana di Torino”;
• in data 15 ottobre 2015 è stata sottoscritta la suddetta Convenzione, riguardante il trasferimento della titolarità dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale e degli Accordi di Programma, entrambi afferenti al bacino della provincia di Torino, (sottoscritti – a suo tempo - dalla Provincia di Torino) direttamente dalla Città metropolitana di Torino all'Agenzia, con decorrenza ed effetto dal 01 ottobre 2015;
• l’art. 9, comma 5, della citata legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. prevede, tra l’altro, che la Provincia (ora Agenzia della mobilità piemontese) stipuli Accordi di programma di validità triennale con i Comuni e le Comunità Montane (ora Unioni Montane) per l’assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi, di cui ai punti precedenti, nei Comuni con popolazione inferiore a
30.000 abitanti ed in aree “a domanda debole”;
• la legge regionale 05 aprile 2019, n. 14 – “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna” – stabilisce, quanto segue:
- l’art. 4. (Funzioni delle unioni montane) – comma 2 – lett. b) recita:
lett. b) organizzano e amministrano, in coordinamento con l’Agenzia della mobilità piemontese, nelle aree a domanda debole i servizi di trasporto pubblico … (omissis) …
- l’art. 25. (Trasporti) – comma 1 - recita:
1. per i comuni montani con meno di cinquemila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico è mancante oppure non adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le unioni montane provvedono, in accordo con l’Agenzia della mobilità piemontese, ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l’integrazione con i servizi di linea già istituiti.
… omissis …
ATTESO CHE
• nell’ambito della superiore Convenzione, la Città metropolitana di Torino ha trasferito – oltre al contratto di servizio - anche l’Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007-2009, sottoscritto tra la Provincia di Torino (ora Città metropolitana di Torino) ed il Comune di Bardonecchia, il cui schema era stato approvato con deliberazioni della Giunta Provinciale di Torino n. 1211
– 1026982 del 25 ottobre 2007 e n. 548 – 16429 del 21 aprile 2009;
• il Comune di Bardonecchia e la Città Metropolitana di Torino hanno mantenuto, ognuno per le parti di propria competenza, per il triennio 2007/2009 e seguenti, il servizio di trasporto pubblico locale nel territorio del Comune stesso;
• in considerazione delle caratteristiche del territorio interessato e al fine di garantire il mantenimento dei servizi minimi di TPL, sufficienti ai bisogni delle popolazioni locali, il Comune ha manifestato la volontà, in accordo con
l’Agenzia della mobilità piemontese, di organizzare e gestire direttamente il servizio di trasporto pubblico locale, anche per il biennio 2020/2021, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 25 della legge regionale 05 aprile 2019, n. 14.
DATO ATTO CHE
• lo schema del presente Accordo è stato approvato dall’Agenzia, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 00 del 00/10/2020 e dal Comune, con deliberazione del Consiglio/Giunta n. 00 del 00/10/2020.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 (Premesse)
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 2 (Oggetto)
Oggetto del presente Accordo è la definizione degli impegni dei sottoscrittori per l’efficiente ed efficacie erogazione del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio di competenza del Comune, così sinteticamente descritto:
a) linea n. 000 “ ”, per 000000 vetture*km.
Articolo 3 (Durata)
Il presente Accordo è relativo al biennio 2020-2021, ovvero dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, in conformità al Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 2019 - 2021, approvato con D.G.R. 31 luglio 2020, n. 7 – 1782, i
cui indirizzi furono disposti con D.G.R. 14 dicembre 2018, n. 32 – 8086.
Articolo 4 (Impegni del Comune)
Il Comune si impegna, per la durata del presente Accordo, a:
1. organizzare, amministrare e gestire i servizi minimi di trasporto pubblico locale, di cui al precedente art. 2, mediante l’affidamento ad azienda esterna specializzata nel servizio, (oppure gestione in economia) adattandoli costantemente alle variazioni delle esigenze della domanda di mobilità sul proprio territorio, anche attraverso l’eventuale istituzione dei servizi “a chiamata”;
2. garantire l’espletamento del servizio di trasporto con veicoli idonei, utilizzando per la salita/discesa dei passeggeri dagli autobus
esclusivamente fermate autorizzate per il servizio di trasporto pubblico locale;
3. espletare le procedure per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale delle linee, richiamate al medesimo art. 2, nel territorio di competenza, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007, anche eventualmente mettendo a disposizione dell’affidatario del servizio mezzi di proprietà comunale, che potranno essere utilizzati a seconda delle esigenze di servizio definendo adeguatamente gli obblighi di servizio per la gestione ordinaria e straordinaria dei medesimi;
4. redigere e sottoscrivere regolare contratto di servizio, articolato nelle seguenti sezioni:
SEZIONE I – PARTE GENERALE, contenente le norme di carattere generale e quelle che regolano i rapporti con l’Agenzia della mobilità piemontese in materia di coordinamento delle attività di programmazione unitaria ed integrata dei servizi e relativamente alla rendicontazione del servizio, nei tempi e nei modi richiesti dalla Regione Piemonte, al fine di adempiere agli obblighi informativi derivanti dalla
D.G.R. 06 febbraio 2017, n. 7-4621 e s.m.i., nonché prevedere l’adeguamento al sistema di Bigliettazione elettronica BIP;
SEZIONE II – SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE,
contenente le norme specifiche e gli obblighi contrattuali in capo alla stazione appaltante ed all’azienda appaltatrice del servizio, con definizione precisa degli obblighi di servizio e dei parametri di calcolo delle compensazioni economiche;
5. trasmettere all’Agenzia il preventivo annuale del servizio, entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno di riferimento;
6. rendicontare all’Agenzia gli esiti derivanti dall’attività di gestione del contratto di servizio, inclusivi dei dati riferiti ai servizi effettivamente svolti, nonché il numero dei passeggeri trasportati, con riferimento a ogni singola corsa, entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;
7. promuovere, con gli strumenti di comunicazione che riterrà opportuno, l’offerta del servizio pubblico e il suo utilizzo.
Articolo 5 (Impegni dell’Agenzia)
L’Agenzia, in seno al presente Accordo, assume l’impegno di:
1. versare, per i servizi effettivamente svolti, direttamente al Comune il relativo importo annuale massimo, pari ad euro 112.654,57 (euro centododicimilaseicentocinquantaquattro/57), in funzione della produzione annua vetture*Km. ed il contributo di 0,00 €/Km.;
2. erogare una percentuale, pari all’80% dell’importo massimo dovuto, entro il 30 giugno di ogni anno e la restante quota - a saldo - al ricevimento della rendicontazione del servizio, di cui al precedente articolo 4;
3. supportare, se necessario, nella progettazione dei servizi sperimentali, verificandone lo stato di attuazione al fine di apportare eventuali correttivi;
4. attuare, a propria cura e spese, il monitoraggio a distanza delle flotte, secondo le effettive esigenze del servizio, mediante l’equipaggiamento dei mezzi con il sistema OTX;
5. caricare, come da indicazioni della Regione Piemonte, il Programma di Esercizio Aziendale (PEA) delle linee gestite dal Comune sul programma Omnibus o sue future evoluzioni.
Articolo 7 (Esigenze specifiche)
Nel caso dovessero verificarsi esigenze specifiche o a seguito di riduzioni delle risorse regionali in materia di trasporto pubblico locale, i servizi di cui all’articolo 2 potranno, comunque, essere modificati in accordo tra le parti.
Qualora le riduzioni delle risorse in materia di trasporto pubblico locale fossero così rilevanti da determinare, come conseguenza, una riorganizzazione complessiva dei servizi di trasporto, tale da comportare la soppressione del servizio di trasporto pubblico urbano in oggetto, gli obblighi a carico dei sottoscrittori, di cui agli articoli precedenti, si estingueranno.
Articolo 8 (Tariffe)
Per la gestione dei servizi effettuati, il Comune s’impegna ad applicare le tariffe regionali, approvate dalla Regione Piemonte, con propria D.G.R. 04 novembre 2013, n. 13-6608.
Articolo 9 (Comitato di monitoraggio)
1. Ciascuna delle Parti individua un proprio Responsabile del presente Accordo.
2. Allo scopo, è istituito un Comitato di monitoraggio paritetico del presente Accordo, composto dai Responsabili, di cui al precedente comma 1 e da eventuali ulteriori rappresentanti degli Enti scelti tra i responsabili e i funzionari degli uffici competenti in materia.
3. Il Comitato di monitoraggio svolge le seguenti attività:
• vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione del presente Accordo;
• individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione del presente Accordo, proponendo soluzioni idonee alla loro rimozione;
• provvede, ove è necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti, eventualmente interessati, per l’acquisizione di pareri in merito all’interpretazione ed attuazione del presente Accordo;
• dirime, in xxx xxxxxxx, xx controversie che dovrebbero insorgere fra le Parti, in odine all’interpretazione ed attuazione del presente Accordo;
• approva all’unanimità eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti del
presente Accordo e dei sui Allegati.
Articolo 10 (Disposizioni finali)
Il presente Accordo, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, è sottoscritto digitalmente nelle forme ivi previste.
L’Agenzia provvede alla pubblicazione del presente Accordo sul proprio sito internet: xxx.xxx.xxxxxx.xx
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16 della tabella
allegato B del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e s.m.i.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Per l’Agenzia della mobilità piemontese
Il Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxxx
Per il Comune di Bardonecchia
Il Sindaco/Assessore