AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 1655 del 23-9-2021
O G G E T T O
Deliberazione n. 1317 del 21.7.2021: “Adozione degli accordi contrattuali con gli Enti che gestiscono strutture per il recupero e la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope
- comunità terapeutiche - in applicazione del DPR 309/90, del DM 19.2.1993, della LR n. 22/2002 e della DGR n. 1438/17 - periodo 1.1.2021-31.12.2023”.
Ritorno deliberativo.
Proponente: UOC Direzione Amministrativa Territoriale - (DAT) Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1884
Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale, d’intesa con il Direttore f.f. del Servizio Dipendenze (SerD), riferisce:
“Con Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ULSS 8 n. 1317 del 21.7.2021 sono stati adottati gli accordi contrattuali con i rappresentanti legali dei sottoindicati Enti (comunità terapeutiche) afferenti al territorio dell’Azienda ULSS 8 “Berica”, che gestiscono strutture per il recupero e la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope:
- “Cosmo” Società Cooperativa Sociale di Vicenza,
- “Nuova Vita Società Cooperativa Sociale” di Vicenza,
- “Fondazione di Partecipazione San Xxxxxxx ONLUS” di Vicenza,
- “Il Borgo” - ONLUS di Vicenza,
- “Airone” Soc. Coop. Soc. a r.l. - ONLUS di Agugliaro (VI),
- “Comunità Xxxx Xxxxxxxx XXXXX” Soc. coop. a r. l. ONLUS di Rimini (sede Lonigo - VI).
Per un mero errore materiale gli accordi di cui alla citata deliberazione riportano in termini non corretti il nominativo del legale rappresentante di tre Enti contraenti, accordi che necessitano pertanto di essere sostituiti con il testo modificato, come vengono ora allegati. Precisamente, l’accordo contrattuale relativo all’Ente “Comunità Xxxx Xxxxxxxx XXXXX” Soc. coop. a r. l. ONLUS di Rimini (sede Lonigo - VI), l’accordo relativo all’Ente “Nuova Vita Società Cooperativa Sociale” di Vicenza ed, infine, l’accordo contrattuale relativo all’Ente “Il Borgo” - ONLUS di Vicenza.
Nell’accordo contrattuale di “Comunità Xxxx Xxxxxxxx XXXXX” Soc. coop. a r. l. ONLUS di Rimini (sede Lonigo – VI) il nominativo del precedente legale rappresentante, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, è stato sostiuito, in tutti i richiami, col nome dell’attuale legale rappresentante, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx. Nell’accordo contrattuale di “Nuova Vita Società Cooperativa Sociale” di Vicenza il nominativo del precedente legale rappresentante, sig.ra Xxxxxxxx Xxxxx, è stato sostiuito col nome dell’attuale legale rappresentante, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nell’intestazione dell’accordo. Inoltre, con riferimento all’Ente “Il Borgo” - ONLUS di Vicenza si è provveduto a meglio precisare il titolo del legale rappresentante sostituendo il termine “sig.” Xxxxx Xxxxx con “prof.” Xxxxx Xxxxx.
Richiamato quanto sopra, si dà atto che nei documenti così riformulati null’altro è stato diversamente innovato con riferimento al corpo dei singoli dettati contrattuali atti a disciplinare i contenuti dei rapporti convenzionali tra l’Azienda ULSS 8 Berica e dette comunità terapeutiche.
Al fine di conservare agli atti un unico riferimento deliberativo, si propone, peraltro, di approvare con la presente delibera tutti i sei accordi contrattuali con gli Enti sopraindicati.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
D E L I B E R A
1. di dare atto che, con riferimento ai tre accordi contrattuali sopraindicati si è provveduto ad apportare, a fronte degli errori materiali riscontrati, le correzioni rispettive come riportate in parte narrativa;
2. di procedere, per quanto in premessa evidenziato, a riproporre l’approvazione degli allegati accordi contrattuali dei sottoindicati Enti (comunità terapeutiche) afferenti al territorio dell’Azienda ULSS 8 “Berica”, che gestiscono strutture per il recupero e la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope:
- “Cosmo” Società Cooperativa Sociale di Vicenza,
- “Nuova Vita Società Cooperativa Sociale” di Vicenza,
- “Fondazione di Partecipazione San Xxxxxxx ONLUS” di Vicenza,
- “Il Borgo” - ONLUS di Vicenza,
- “Airone” Soc. Coop. Soc. a r.l. - ONLUS di Agugliaro (VI),
- “Comunità Xxxx Xxxxxxxx XXXXX” Soc. coop. a r. l. ONLUS di Rimini (sede Lonigo - VI);
3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx dr. Xxxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario (Xxx.xx dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXXXX Xxxxx Xxxxxxxxxx in data 23/09/2021 alle ore 16:55
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 24-9-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 24-9-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE
tra
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 8 Berica (di seguito denominata “Azienda ULSS”) con sede legale a Vicenza in xxxxx Xxxxxxx x. 00, cod. fisc. e P. IVA n. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS;
e
il Soggetto privato accreditato istituzionalmente “Cosmo” Società Cooperativa Sociale (di seguito denominato “Soggetto accreditato”) con sede legale a Vicenza in via dell’Oreficeria n. 30/P , p.iva n. 02650100247, nella persona del legale rappresentante pro-tempore xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Premesso che:
− la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
− l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che “l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”;
− l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”;
− l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;
− l’articolo 17 comma 3 della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8- quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale “mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;
− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
− il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’utente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione della propria regione nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, formula la programmazione delle proprie risorse aziendali secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei pazienti rispetto alla soddisfazione dei singoli bisogni terapeutici di inserimento semiresidenziale e residenziale;
− le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogare per conto del SSR a favore dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope che necessitano di un trattamento in comunità terapeutica sono autonomamente definite dal Ser.D di residenza dell’utente, mediante l’individuazione di progetti terapeutici personalizzati previsti dalla normativa vigente;
− l’erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna regione e a seguito dell’invio autorizzato dal suddetto Ser.D mediante lettera di impegno di spesa, secondo lo schema tipo di cui al DM 19.2.93;
- la retta a carico dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente inserito applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia; essa viene all’articolo 4 successivamente specificata con riferimento alle singole tipologie/unità di offerta così come approvate e disciplinate con DGR n. 3618/07 e DGR 1355/08;
- il Soggetto accreditato svolge la propria attività erogando servizi diretti al recupero della salute fisica o psichica dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope secondo modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali atti all’erogazione dei servizi (DGR 84/07). Il medesimo si avvale delle Unità di Offerta di seguito descritte, articolate nelle sedi operative sotto riportate autorizzate e accreditate con i provvedimenti a fianco di ciascuna indicati:
Tipologia di Servizio | Struttura / sede operativa | Decreto Regionale di autorizzazione all’esercizio | DGR di accreditamento | AULSS di riferimento | |||||
Pronta accoglienza | “Il Cedro” - xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxx (XX) | Decreto n. 272 del 15.9.2015 Presentata domanda di rinnovo il 29.4.20: in attesa di visita ispettiva | DGR n. 643 del 11.5.2016 | 8 Berica, ex 6 | |||||
Residenziale tipo C (specialistico) | “Ca’ Mosaico” - xxx Xxxx’Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxx | Decreto n. 273 del 15.9.2015 Presentata domanda di rinnovo il 29.4.20: in attesa di visita ispettiva | DGR n. 848 del 7.6.2016 | 8 Berica, ex 6 | |||||
Residenziale tipo C | “Ca’ Rossa” - | xxx Xxxx xx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx | Decreto n. 455 del 22.11.2013 | DGR n. 1595 del | 8 Berica, ex 6 | ||||
(specialistico) | Presentata domanda di rinnovo il | 9.9.14 | |||||||
16.4.18: in attesa di visita ispettiva | |||||||||
21 11 17 | |||||||||
Residenziale tipo C (specialistico) | “Ca’ Santo Stefano” - xxx Xxxx xx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxxx | visita ispettiva autorizzazione | effettuata | il | 5.7.19, | in | attesa | di | 8 Berica, ex 6 |
Preso atto che la Regione Veneto, in attesa della messa a regime della nuova procedura - prevista dall’art. 17 bis, comma 6 della l.r. n. 22/02 - per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie afferenti alle aree anziali, disabili, minori e dipendenze, con DGR n. 15 del 7.1.2020 “ha confermato l’accreditamento istituzionale a valere dal 1.1.2020 per tre anni fino al 31.12.2022”.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
-
Nelle sopra descritte Unità di Offerta vengono erogate le prestazioni sanitarie e sociosanitarie rientranti
nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività dalle disposizioni regionali per queste previste e del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna regione nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.
Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato
Il Soggetto accreditato:
- garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l’esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza;
- osserva le procedure di accoglienza e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nell’allegato A;
- garantisce l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
- verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
- incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente;
- pubblicazione nel proprio sito ufficiale di quanto eventualmente percepito qualora risulti destinatario di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la Pubblica Amministrazione, finalizzati all’erogazione di servizi (L.R. 23 del 29.6.2012, art. 15).
Articolo 3 - Obblighi dell’Azienda ULSS
L’Azienda ULSS garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L’Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Xxxxxxxx accreditato.
L’Azienda ULSS garantisce il rispetto delle procedure di inserimento e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nello schema allegato A.
Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni
L’Azienda Sanitaria Locale riconosce al Soggetto accreditato il corrispettivo delle prestazioni da questo rese sulla base delle tariffe vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, con riferimento al valore di ciascuna retta stabilita dall’attuale normativa della Regione Veneto (DGR n. 3703 del 28.11.2006) per ogni specifica tipologia di servizio in premessa citata, così di seguito - IVA esclusa - determinate:
Tipologia di Servizio retta
Pronta accoglienza 87,00
Residenziale tipo C (specialistico) 75,00
colloquio effettuato da medico o psicologo 19,03
colloquio effettuato da altro operatore 9,52
Per i pazienti residenti nella Regione Veneto ospitati dal Soggetto accreditato l’Azienda ULSS remunera le prestazioni dallo stesso erogate esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione regionale, secondo le specifiche indicazioni e le modalità individuate dalle DGR n. 2212/16 e n. 1999/17 e ribadite dalla nota regionale 27.2.17 prot. 79096, di seguito riportate:
…“Il budget assegnato a ciascuna struttura accreditata costituisce il tetto economico massimo di servizi acquistabili dal SSR Veneto per tutti i propri assistiti”.
…“L’Azienda ULSS erogherà mensilmente l'80% della quota mensile del budget annuo assegnato ai servizi di ciascun ente gestore. Gli enti gestori entro il 15-esimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre trasmetteranno all'Azienda Ulss competente territorialmente il saldo corrispondente alle prestazioni erogate dai suoi servizi nel trimestre, secondo il sistema informativo GEKI. Il saldo finale annuo non potrà comunque superare la quota totale del budget annuo assegnato dalla regione a ciascun servizio.”
…“Dal sistema informativo XXXX dovrà essere evidente il dettaglio dell'Ulss di appartenenza dell'assistito: tale informazione sarà utile per la valorizzazione delle poste di scambio (ricavo e costo), nonché per la loro compensazione mediante apposita procedura regionale.”
…“Nei saldi trimestrali definiti in riferimento ai budget assegnati agli enti gestori (corrispondenti alla somma dei budget dei servizi dell’Ente Gestore), è consentita la compensazione fra le quote dei servizi gestiti dallo stesso ente; ossia la quota di un servizio che ha superato il budget assegnato può compensare quella di un altro servizio, sempre dello stesso ente gestore, che non ha raggiunto la quota assegnata di budget.
Lo stesso principio di compensazione va applicato alle rendicontazioni trimestrali. Più precisamente: il saldo di ogni trimestre non può superare la quota corrispondente ad un quarto della quota annua assegnata all’ente gestore, ma è consentito riportare eventuali quote eccedenti nella rendicontazione dei trimestri successivi in cui non sono state raggiunge le quote massime trimestrali di saldo.
In ogni caso il saldo finale annuo di ciascun Ente Gestore va corrisposto in funzione dei servizi erogati ma non oltre la quota annua assegnata dalla regione all’Ente Gestore.”
In forza del presente accordo contrattuale l’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze di propria spettanza al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione richiesta.
L’Azienda ULSS si riserva inoltre di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni effettuate a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Soggetto accreditato e/o con il Direttore responsabile del programma terapeutico, eventualmente coadiuvato e assistito dai componenti l’équipe professionale cui si riferisce la presunta violazione.
Per i pazienti residenti fuori Regione ospitati dal Soggetto accreditato, questo provvede a fatturare con cadenza mensile il corrispettivo delle prestazioni rese direttamente all’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’utente inserito, la quale effettua il pagamento delle relative competenze spettanti. La fattura è emessa
non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Dove non diversamente disciplinato, si richiamano le modalità contenute nello schema tipo di convenzione di cui al DM 19.2.93.
In ogni caso il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Articolo 6 - Durata dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale decorre dal 1 gennaio 2021 e ha durata triennale. Non è ammessa la proroga automatica.
Esso si rescinde automaticamente in caso di revoca dell’accreditamento istituzionale o di mancato rinnovo. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.
Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale
Il Soggetto accreditato accetta che:
- l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell’accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda ULSS: il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.
Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall’Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.
Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell’accreditamento.
L’Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l’indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L’Azienda ULSS si riserva inoltre di disporre analoga sospensione, per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Articolo 8 - Effetti dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disposizioni del Ministero della Sanità - Servizio Centrale Dipendenze Alcol e Sostanze Stupefacenti - richiamate nella circolare della
Regione Veneto 29.11.94 prot. 5209/20720, le quali legittimano alla stipula della convenzione soltanto l’Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e sottolineano “l'efficacia” che tale convenzione “ha nei confronti di tutte le altre USL anche se ubicate fuori Regione”.
Articolo 9 - Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Articolo 10 - Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.
Articolo 11 - Privacy
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Soggetto accreditato è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente contratto. In particolare, l’erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.
Articolo 12 - Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute in via esclusiva al giudice del foro competente.
Articolo 13 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Articolo 14 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8
Il Direttore Generale
dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante
xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Data
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale, 10 - Controversie.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8
Il Direttore Generale
dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante
xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Data
ALLEGATO A
PROTOCOLLO tra L’AZIENDA ULSS 8 “BERICA” e il Soggetto accreditato
PROCEDURE DI INSERIMENTO E DI GESTIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DEGLI OSPITI ASSISTITI NELLA STRUTTURA
I percorsi terapeutico-riabilitativi si rivolgono a pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope residenti sia nel territorio dell’Azienda ULSS 8 Berica che fuori territorio, avviati da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente che si assume anche l’onere del pagamento della retta.
Modalità di ammissione del paziente.
L'ammissione al trattamento in comunità nella strutture e tipologie di offerta individuate avviene sulla base della richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Ser.D ai sensi dell'art. 122 del DPR. n. 309 del 1990, e secondo le modalità di seguito descritte. Si richiama nel merito quanto stabilito dalla DGR 2212/16, così come sotto riportato:
“Si precisa che l'accoglienza presso i Servizi accreditati costituisce una parte del percorso terapeutico, la cui continuità e coerenza è garantita dal Servizio pubblico per le Dipendenze (Ser.D). Ove il Ser.D che ha in carico il paziente ravvisi l'opportunità che questi usufruisca di un percorso presso un ente accreditato:
1. individua una struttura idonea sulla base delle caratteristiche del paziente;
2. individua obiettivi e durata del percorso;
3. contatta la struttura e ne verifica la disponibilità, concordando le caratteristiche del percorso;
4. compila e trasmette all'ente accreditato una scheda valutativa del paziente contenente la storia personale e di malattia, la situazione attuale, eventuali diagnosi comorbili, la terapia farmacologica in atto, gli obiettivi e la durata del percorso;
5. verifica periodicamente la situazione ed il raggiungimento degli obiettivi riformulando eventualmente il programma iniziale.
Il paziente che si rivolgesse direttamente all'ente accreditato va rinviato al Ser.D competente per territorio di residenza per valutazione e definizione del programma terapeutico.
L'ammissione ha luogo mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo prodotto in allegato redatto sullo schema tipo di cui al DM 19.2.93, che deve essere controfirmata per accettazione dal Soggetto accreditato. Il riconoscimento della prestazione economica dovuta non può avere decorrenza anteriore alla data di inserimento formalizzata dal Ser.D.
L'ammissione è subordinata all'assenso del paziente, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.
Gestione del programma: permanenza, trasferimenti interni e assenze.
Nello svolgimento del progetto il Soggetto accreditato si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, la tutela della privacy e il consenso informato.
Per ciascun paziente inserito il Soggetto accreditato provvede a predisporre un progetto inviduale di riabilitazione e reinserimento in attuazione del programma terapeutico predisposto dal Ser.D, indicando il periodo presunto di permanenza in comunità.
Il Ser.D verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico. Ogni eventuale variazione del progetto riabilitativo è congiuntamente concordata, e viene formalizzata.
Parimenti per iscritto il Soggetto accreditato deve comunicare con immediatezza al Ser.D ogni sospensione e/o interruzione del programma intrapreso a qualsiasi titolo essa avvenga (ricovero in strutture sanitarie, temporanei periodi di rientro al domicilio, etc), nonché la sua cessazione (per autodimissioni o abbandono) o positiva conclusione.
Lo stesso è inoltre tenuto a comunicare con uguale modalità l’esistenza di ciascun impedimento che, causato dal paziente, renda impossibile effettuare la prestazione concordata.
Per esigenze terapeutico-riabilitative il medesimo Soggetto può operare il trasferimento del paziente nell’ambito delle sedi operative di cui la comunità si compone come in premessa descritte, concordandolo con il Ser.D di residenza dell’utente e dandone al Servizio comunicazione scritta.
Xxxxxx e conclusione del programma.
La durata del progetto è stabilita a priori con il Servizio inviante.
Qualora, durante lo svolgimento del percorso riabilitativo, se ne valuti e se ne motivi l’opportunità, la stessa può essere congiuntamente ridefinita, riconsiderando e conseguentemente modificando tempi di realizzazione, modalità di attuazione e obiettivi da realizzare.
Al termine del programma concordato verranno congiuntamente verificati i risultati conseguiti.
Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un ulteriore prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un nuovo periodo, concordemente determinato.
L’Azienda ULSS 8 Berica, nel provvedere al monitoraggio in progress del percorso riabilitativo intrapreso dai pazienti e alla valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati conseguiti, può:
- compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli inserimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari,
- vigilare sull’appropriatezza dei requisiti concordati per tutti gli altri livelli di intervento,
- accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisire copia documentale riguardante l’organizzazione e la gestione delle prestazioni e dei servizi al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE
tra
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 8 Berica (di seguito denominata “Azienda ULSS”) con sede legale a Vicenza in xxxxx Xxxxxxx x. 00, cod. fisc. e P. IVA n. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS;
e
il Soggetto privato accreditato istituzionalmente “Nuova Vita Società Cooperativa Sociale” (di seguito denominato “Soggetto accreditato”) con sede legale a Vicenza in xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, p.iva n. 01724940240, nella persona del legale rappresentante pro-tempore xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Premesso che:
− la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
− l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che “l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”;
− l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”;
− l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;
− l’articolo 17 comma 3 della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8- quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale “mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;
− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
− il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’utente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione della propria regione nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, formula la programmazione delle proprie risorse aziendali secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei pazienti rispetto alla soddisfazione dei singoli bisogni terapeutici di inserimento semiresidenziale e residenziale;
− le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogare per conto del SSR a favore dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope che necessitano di un trattamento in comunità terapeutica sono autonomamente definite dal Ser.D di residenza dell’utente, mediante l’individuazione di progetti terapeutici personalizzati previsti dalla normativa vigente;
− l’erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna regione e a seguito dell’invio autorizzato dal suddetto Ser.D mediante lettera di impegno di spesa, secondo lo schema tipo di cui al DM 19.2.93;
- la retta a carico dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente inserito applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia; essa viene all’articolo 4 successivamente specificata con riferimento alle singole tipologie/unità di offerta così come approvate e disciplinate con DGR n. 3618/07 e DGR 1355/08;
- il Soggetto accreditato svolge la propria attività erogando servizi diretti al recupero della salute fisica o psichica dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope secondo modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali atti all’erogazione dei servizi (DGR 84/07). Il medesimo si avvale delle Unità di Offerta di seguito descritte, articolate nelle sedi operative sotto riportate autorizzate e accreditate con i provvedimenti a fianco di ciascuna indicati:
Tipologia di Servizio | Struttura / sede operativa | Decreto Regionale di autorizzazione all’esercizio | DGR di accreditamento | AULSS di riferimento |
Residenziale tipo B (intensivo) | comunità terapeutica - xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 00000 Xxxxxxx | Decreto n. 226 del 21.7.2014 | DGR n. 1029 del 29.6.2016 | 8 Berica, ex 6 |
visita ispettiva effettuata il 27.6.19, in attesa di autorizzazione regionale | ||||
Semiresidenziale | “Il laboratorio” - xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 00000 Xxxxxxx | Decreto n. 226 del 21.7.2014 | DGR n. 1029 del 29.6.2016 | 8 Berica, ex 6 |
visita ispettiva effettuata il 27.6.19, in attesa di autorizzazione regionale |
Preso atto che la Regione Veneto, in attesa della messa a regime della nuova procedura - prevista dall’art. 17 bis, comma 6 della l.r. n. 22/02 - per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie afferenti alle aree anziali, disabili, minori e dipendenze, con DGR n. 15 del 7.1.2020 “ha confermato l’accreditamento istituzionale a valere dal 1.1.2020 per tre anni fino al 31.12.2022”.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
-
Nelle sopra descritte Unità di Offerta accreditate vengono erogate le prestazioni sanitarie e sociosanitarie
rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività dalle disposizioni regionali per queste previste e del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna regione nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.
Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato
Il Soggetto accreditato:
- garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l’esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza;
- osserva le procedure di accoglienza e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nell’allegato A;
- garantisce l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
- verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
- incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente;
- pubblicazione nel proprio sito ufficiale di quanto eventualmente percepito qualora risulti destinatario di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la Pubblica Amministrazione, finalizzati all’erogazione di servizi (L.R. 23 del 29.6.2012, art. 15).
Articolo 3 - Obblighi dell’Azienda ULSS
L’Azienda ULSS garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L’Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Xxxxxxxx accreditato.
L’Azienda ULSS garantisce il rispetto delle procedure di inserimento e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nello schema allegato A.
Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni
L’Azienda Sanitaria Locale riconosce al Soggetto accreditato il corrispettivo delle prestazioni da questo rese sulla base delle tariffe vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, con riferimento al valore di ciascuna retta stabilita dall’attuale normativa della Regione Veneto (DGR n. 3703 del 28.11.2006) per ogni specifica tipologia di servizio in premessa citata, così di seguito - IVA esclusa - determinate:
Tipologia di Servizio retta Residenziale tipo B (intensivo) 65,00
Semiresidenziale 53,00
colloquio effettuato da medico o psicologo 19,03
colloquio effettuato da altro operatore 9,52
Per i pazienti residenti nella Regione Veneto ospitati dal Soggetto accreditato l’Azienda ULSS remunera le prestazioni dallo stesso erogate esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione regionale, secondo le specifiche indicazioni e le modalità individuate dalle DGR n. 2212/16 e n. 1999/17 e ribadite dalla nota regionale 27.2.17 prot. 79096, di seguito riportate:
…“Il budget assegnato a ciascuna struttura accreditata costituisce il tetto economico massimo di servizi acquistabili dal SSR Veneto per tutti i propri assistiti”.
…“L’Azienda ULSS erogherà mensilmente l'80% della quota mensile del budget annuo assegnato ai servizi di ciascun ente gestore. Gli enti gestori entro il 15-esimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre trasmetteranno all'Azienda Ulss competente territorialmente il saldo corrispondente alle prestazioni erogate dai suoi servizi nel trimestre, secondo il sistema informativo GEKI. Il saldo finale annuo non potrà comunque superare la quota totale del budget annuo assegnato dalla regione a ciascun servizio.”
…“Dal sistema informativo XXXX dovrà essere evidente il dettaglio dell'Ulss di appartenenza dell'assistito: tale informazione sarà utile per la valorizzazione delle poste di scambio (ricavo e costo), nonché per la loro compensazione mediante apposita procedura regionale.”
…“Nei saldi trimestrali definiti in riferimento ai budget assegnati agli enti gestori (corrispondenti alla somma dei budget dei servizi dell’Ente Gestore), è consentita la compensazione fra le quote dei servizi gestiti dallo stesso ente; ossia la quota di un servizio che ha superato il budget assegnato può compensare quella di un altro servizio, sempre dello stesso ente gestore, che non ha raggiunto la quota assegnata di budget.
Lo stesso principio di compensazione va applicato alle rendicontazioni trimestrali. Più precisamente: il saldo di ogni trimestre non può superare la quota corrispondente ad un quarto della quota annua assegnata all’ente gestore, ma è consentito riportare eventuali quote eccedenti nella rendicontazione dei trimestri successivi in cui non sono state raggiunge le quote massime trimestrali di saldo.
In ogni caso il saldo finale annuo di ciascun Ente Gestore va corrisposto in funzione dei servizi erogati ma non oltre la quota annua assegnata dalla regione all’Ente Gestore.”
In forza del presente accordo contrattuale l’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze di propria spettanza al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione richiesta.
L’Azienda ULSS si riserva inoltre di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni effettuate a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Soggetto accreditato e/o con il Direttore responsabile del programma terapeutico, eventualmente coadiuvato e assistito dai componenti l’équipe professionale cui si riferisce la presunta violazione.
Per i pazienti residenti fuori Regione ospitati dal Soggetto accreditato, questo provvede a fatturare con cadenza mensile il corrispettivo delle prestazioni rese direttamente all’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’utente inserito, la quale effettua il pagamento delle relative competenze spettanti. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Dove non diversamente disciplinato, si richiamano le modalità contenute nello schema tipo di convenzione di cui al DM 19.2.93.
In ogni caso il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Articolo 6 - Durata dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale decorre dal 1 gennaio 2021 e ha durata triennale. Non è ammessa la proroga automatica.
Esso si rescinde automaticamente in caso di revoca dell’accreditamento istituzionale o di mancato rinnovo. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.
Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale
Il Soggetto accreditato accetta che:
- l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell’accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda ULSS: il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.
Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall’Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.
Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell’accreditamento.
L’Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l’indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L’Azienda ULSS si riserva inoltre di disporre analoga sospensione, per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Articolo 8 - Effetti dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disposizioni del Ministero della Sanità - Servizio Centrale Dipendenze Alcol e Sostanze Stupefacenti - richiamate nella circolare della Regione Veneto 29.11.94 prot. 5209/20720, le quali legittimano alla stipula della convenzione soltanto l’Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e sottolineano “l'efficacia” che tale convenzione “ha nei confronti di tutte le altre USL anche se ubicate fuori Regione”.
Articolo 9 - Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Articolo 10 - Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.
Articolo 11 - Privacy
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Soggetto accreditato è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente contratto. In particolare, l’erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.
Articolo 12 - Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute in via esclusiva al giudice del foro competente.
Articolo 13 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Articolo 14 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8
Il Direttore Generale
dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Data
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale, 10 - Controversie.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8
Il Direttore Generale
dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Data
ALLEGATO A
PROTOCOLLO tra L’AZIENDA ULSS 8 “BERICA” e il Soggetto accreditato
PROCEDURE DI INSERIMENTO E DI GESTIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DEGLI OSPITI ASSISTITI NELLA STRUTTURA
I percorsi terapeutico-riabilitativi si rivolgono a pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope residenti sia nel territorio dell’Azienda ULSS 8 Berica che fuori territorio, avviati da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente che si assume anche l’onere del pagamento della retta.
Modalità di ammissione del paziente.
L'ammissione al trattamento in comunità nella strutture e tipologie di offerta individuate avviene sulla base della richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Ser.D ai sensi dell'art. 122 del DPR. n. 309 del 1990, e secondo le modalità di seguito descritte. Si richiama nel merito quanto stabilito dalla DGR 2212/16, così come sotto riportato:
“Si precisa che l'accoglienza presso i Servizi accreditati costituisce una parte del percorso terapeutico, la cui continuità e coerenza è garantita dal Servizio pubblico per le Dipendenze (Ser.D). Ove il Ser.D che ha in carico il paziente ravvisi l'opportunità che questi usufruisca di un percorso presso un ente accreditato:
1. individua una struttura idonea sulla base delle caratteristiche del paziente;
2. individua obiettivi e durata del percorso;
3. contatta la struttura e ne verifica la disponibilità, concordando le caratteristiche del percorso;
4. compila e trasmette all'ente accreditato una scheda valutativa del paziente contenente la storia personale e di malattia, la situazione attuale, eventuali diagnosi comorbili, la terapia farmacologica in atto, gli obiettivi e la durata del percorso;
5. verifica periodicamente la situazione ed il raggiungimento degli obiettivi riformulando eventualmente il programma iniziale.
Il paziente che si rivolgesse direttamente all'ente accreditato va rinviato al Ser.D competente per territorio di residenza per valutazione e definizione del programma terapeutico.
L'ammissione ha luogo mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo prodotto in allegato redatto sullo schema tipo di cui al DM 19.2.93, che deve essere controfirmata per accettazione dal Soggetto accreditato. Il riconoscimento della prestazione economica dovuta non può avere decorrenza anteriore alla data di inserimento formalizzata dal Ser.D.
L'ammissione è subordinata all'assenso del paziente, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.
Gestione del programma: permanenza, trasferimenti interni e assenze.
Nello svolgimento del progetto il Soggetto accreditato si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, la tutela della privacy e il consenso informato.
Per ciascun paziente inserito il Soggetto accreditato provvede a predisporre un progetto inviduale di riabilitazione e reinserimento in attuazione del programma terapeutico predisposto dal Ser.D, indicando il periodo presunto di permanenza in comunità.
Il Ser.D verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico. Ogni eventuale variazione del progetto riabilitativo è congiuntamente concordata, e viene formalizzata.
Parimenti per iscritto il Soggetto accreditato deve comunicare con immediatezza al Ser.D ogni sospensione e/o interruzione del programma intrapreso a qualsiasi titolo essa avvenga (ricovero in strutture sanitarie, temporanei periodi di rientro al domicilio, etc), nonché la sua cessazione (per autodimissioni o abbandono) o positiva conclusione.
Lo stesso è inoltre tenuto a comunicare con uguale modalità l’esistenza di ciascun impedimento che, causato dal paziente, renda impossibile effettuare la prestazione concordata.
Per esigenze terapeutico-riabilitative il medesimo Soggetto può operare il trasferimento del paziente nell’ambito delle sedi operative di cui la comunità si compone come in premessa descritte, concordandolo con il Ser.D di residenza dell’utente e dandone al Servizio comunicazione scritta.
Xxxxxx e conclusione del programma.
La durata del progetto è stabilita a priori con il Servizio inviante.
Qualora, durante lo svolgimento del percorso riabilitativo, se ne valuti e se ne motivi l’opportunità, la stessa può essere congiuntamente ridefinita, riconsiderando e conseguentemente modificando tempi di realizzazione, modalità di attuazione e obiettivi da realizzare.
Al termine del programma concordato verranno congiuntamente verificati i risultati conseguiti.
Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un ulteriore prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un nuovo periodo, concordemente determinato.
L’Azienda ULSS 8 Berica, nel provvedere al monitoraggio in progress del percorso riabilitativo intrapreso dai pazienti e alla valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati conseguiti, può:
- compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli inserimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari,
- vigilare sull’appropriatezza dei requisiti concordati per tutti gli altri livelli di intervento,
- accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisire copia documentale riguardante l’organizzazione e la gestione delle prestazioni e dei servizi al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE
tra
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 8 Berica (di seguito denominata “Azienda ULSS”) con sede legale a Vicenza in xxxxx Xxxxxxx x. 00, cod. fisc. e P. IVA n. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS;
e
il Soggetto privato accreditato istituzionalmente “Fondazione di partecipazione San Xxxxxxx ONLUS” (di seguito denominato “Soggetto accreditato”) con sede legale a Vicenza in xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx x. 00, p.iva n. 03659650240, nella persona del legale rappresentante pro-tempore rag. Xxxxxx Xxxxxxxx, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Premesso che:
− la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
− l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che “l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”;
− l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”;
− l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;
− l’articolo 17 comma 3 della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8- quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale “mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;
− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
− il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’utente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione della propria regione nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, formula la programmazione delle proprie risorse aziendali secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei pazienti rispetto alla soddisfazione dei singoli bisogni terapeutici di inserimento semiresidenziale e residenziale;
− le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogare per conto del SSR a favore dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope che necessitano di un trattamento in comunità terapeutica sono autonomamente definite dal Ser.D di residenza dell’utente, mediante l’individuazione di progetti terapeutici personalizzati previsti dalla normativa vigente;
− l’erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna regione e a seguito dell’invio autorizzato dal suddetto Ser.D mediante lettera di impegno di spesa, secondo lo schema tipo di cui al DM 19.2.93;
- la retta a carico dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente inserito applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia; essa viene all’articolo 4 successivamente specificata con riferimento alle singole tipologie/unità di offerta così come approvate e disciplinate con DGR n. 3618/07 e DGR 1355/08;
- il Soggetto accreditato svolge la propria attività erogando servizi diretti al recupero della salute fisica o psichica dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope secondo modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali atti all’erogazione dei servizi (DGR 84/07). Il medesimo si avvale delle Unità di Offerta di seguito descritte, articolate nelle sedi operative sotto riportate autorizzate e accreditate con i provvedimenti a fianco di ciascuna indicati:
Tipologia di Servizio | Struttura / sede operativa | Decreto Regionale di autorizzazione all’esercizio | DGR di accreditamento | AULSS di riferimento |
Pronta accoglienza | xxxxxx Xxxxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxx | Xxxxxxx n. 202 del 7.7.2015 Presentata domanda di rinnovo in data 30.4.20 | DGR n. 480 del 19.4.2016 | 8 Berica, ex 6 |
Pronta accoglienza | contrà Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx | Decreto n. 33 del 7.2.2019 | DGR n. 795 del 11.6.2019 | 8 Berica, ex 6 |
Pronta accoglienza | xxx xxx Xxxxxx 00/00 - 00000 Xxxxx (XX) | Decreto n. 15 del 23.1.2012 Rinnovo positivo il 9.8.18, in attesa di provvedimento regionale | DGR n. 1967 del 21.12.2018 | 7 Pedemontana, ex 4 |
Residenziale tipo C | xxx Xxxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxx Xxxxx Xxxxxxxx (XX) | Decreto n. 28 del 7.2.2019 | DGR n. 1264 del | 8 Berica, ex 5 |
(specialistico) | 8.8 2017 | |||
Presentata domanda | ||||
di rinnovo in data | ||||
30.4.20 | ||||
Residenziale tipo C (specialistico) | xxx xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxx Xxxxxxxx (XX) | Decreto n. 69 del 2.5.2016 Presentata domanda di rinnovo in data 21.4.21 | DGR n. 795 del 11.6.2019 | 6 Euganea, ex 17 |
Residenziale tipo C1 (madri tx con figli minorenni) | contrà Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx | Decreto n. 5 del 20.7.2016 Presentata domanda di rinnovo in data 21.4.21 | DGR n. 795 del 11.6.2019 | 8 Berica, ex 6 |
Residenziale tipo B (intensivo) | xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxxxxxxxx (XX) | Decreto n. 314 del 1.8.2018 | DGR n. 1576 del 3.10.2017 | 7 Pedemontana, ex 4 |
Presentata domanda di rinnovo in data 30.4.20 |
Residenziale tipo B (intensivo) | xxxxxx Xxxxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxx | Xxxxxxx n. 201 del 7.7.2015 Presentata domanda di rinnovo in data 30.4.20 | DGR n. 672 del 17.5.2016 | 8 Berica, ex 6 |
Residenziale tipo B (intensivo) | xxx xxx Xxxxxx 00/00 - 00000 Xxxxx (XX) | Decreto n. 20 del 26.1.2012 Rinnovo positivo il 9.8.18, in attesa di provvedimento regionale | DGR n. 341 del 24.3.2016 | 7 Pedemontana, ex 4 |
Residenziale tipo B (intensivo) | xxx Xxxxx 00/X - 00000 Xxxxxxxxx (XX) | Presentata domanda il 9.4.21 di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da altra sede | ||
Semiresidenziale | xxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxx | Visita ispettiva con esito positivo il 20.2.2018, in attesa di provvedimento regionale | In corso di presentazione domanda di accreditamento | 8 Berica, ex 6 |
Semiresidenziale | contrà Busato, 4/a - 36100 Vicenza | 8 Berica, ex 6 | ||
Semiresidenziale | contrà Busato, 4/b - 36100 Vicenza | 8 Berica, ex 6 | ||
Semiresidenziale | xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx | 8 Berica, ex 6 | ||
Semiresidenziale | xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx | 8 Berica, ex 6 | ||
Semiresidenziale | xxxxx Xxx Xxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxx | Comunicazione riattivazione struttura e predisposizione pratica autorizzazione esercizio presentata in data 17.6.21 | ||
Semiresidenziale | xxx Xxxx. Xxxxxx, 0/x - 00000 Xxxxxx (XX) | Presentata domanda di avvio attività e predisposizione pratica autorizzazione alla realizzazione in data 17.6.21 per trasferimento da altra sede | 8 Berica, ex 5 | |
Semiresidenziale | xxx Xxxx. Xxxxxx, 0/x - 00000 Xxxxxx (XX) | 8 Berica, ex 5 | ||
Semiresidenziale | xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx (XX) | Decreto n. 35 del 13.3.2018 | Visita ispettiva con esito positivo il 29.5.19, in attesa di provvedimento regionale | 7 Pedemontana, ex 4 |
Semiresidenziale | xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxx (XX) | Decreto n. 35 del 13.3.2018 | 7 Pedemontana, ex 4 | |
Semiresidenziale | xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx (XX) | Decreto n. 34 del 13.3.2018 | Visita ispettiva con esito positivo il 15.4.19, in attesa di provvedimento regionale | 7 Pedemontana, ex 3 |
Semiresidenziale | xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx | Decreto n. 322 del 2.12.2015 Presentata domanda di rinnovo in data 30.4.20 | Visita ispettiva con esito positivo il 13.12.18, in attesa di provvedimento regionale | 6 Euganea, ex 16 |
Semiresidenziale | xxx Xxxxxxxxx, 0xxx - 00000 Xxxxxx | Decreto n. 322 del 2.12.2015 Presentata domanda di rinnovo in data 30.4.20 | 6 Euganea, ex 16 | |
Semiresidenziale | xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx | Decreto n. 60 del 18.4.2016 Presentata domanda di rinnovo in data 22.4.21 | DGR n. 2062 del 13.12.2016 | 6 Euganea, ex 16 |
Semiresidenziale | xxx Xx Xxxxxxx, 00/x - 00000 Xxxxxxxxx (XX) | Presentata domanda di autorizzazione all’esercizio il 19.4.21 | 6 Euganea, ex 17 | |
Semiresidenziale | xxx Xx Xxxxxxx, 00/x - 00000 Xxxxxxxxx (XX) | 6 Euganea, ex 17 | ||
Semiresidenziale | xxx X. Xxxxxxx Xxxx, 0/x - 00000 Xxxxxxxxx (XX) | 6 Euganea, ex 17 |
Preso atto che la Regione Veneto, in attesa della messa a regime della nuova procedura - prevista dall’art. 17 bis, comma 6 della l.r. n. 22/02 - per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie afferenti alle aree anziali, disabili, minori e dipendenze, con DGR n. 15 del 7.1.2020 “ha confermato l’accreditamento istituzionale a valere dal 1.1.2020 per tre anni fino al 31.12.2022”.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
-
Nelle sopra descritte Unità di Offerta vengono erogate le prestazioni sanitarie e sociosanitarie rientranti
nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività dalle disposizioni regionali per queste previste e del tetto di spesa a carico delle
risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna regione nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.
Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato
Il Soggetto accreditato:
- garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l’esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza;
- osserva le procedure di accoglienza e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nell’allegato A;
- garantisce l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
- verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
- incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente;
- pubblicazione nel proprio sito ufficiale di quanto eventualmente percepito qualora risulti destinatario di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la Pubblica Amministrazione, finalizzati all’erogazione di servizi (L.R. 23 del 29.6.2012, art. 15).
Articolo 3 - Obblighi dell’Azienda ULSS
L’Azienda ULSS garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L’Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Xxxxxxxx accreditato.
L’Azienda ULSS garantisce il rispetto delle procedure di inserimento e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nello schema allegato A.
Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni
L’Azienda Sanitaria Locale riconosce al Soggetto accreditato il corrispettivo delle prestazioni da questo rese sulla base delle tariffe vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, con
riferimento al valore di ciascuna retta stabilita dall’attuale normativa della Regione Veneto (DGR n. 3703 del 28.11.2006) per ogni specifica tipologia di servizio in premessa citata, così di seguito - IVA esclusa - determinate:
Tipologia di Servizio retta
Pronta accoglienza 87,00
Residenziale tipo B (intensivo) 65,00
Residenziale tipo C (specialistico) 75,00 Residenziale tipo C1 (madri tossicodipendenti con figli minori) 85,00 Semiresidenziale 53,00
colloquio effettuato da medico o psicologo 19,03
colloquio effettuato da altro operatore 9,52
Per i pazienti residenti nella Regione Veneto ospitati dal Soggetto accreditato l’Azienda ULSS remunera le prestazioni dallo stesso erogate esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione regionale, secondo le specifiche indicazioni e le modalità individuate dalle DGR n. 2212/16 e n. 1999/17 e ribadite dalla nota regionale 27.2.17 prot. 79096, di seguito riportate:
…“Il budget assegnato a ciascuna struttura accreditata costituisce il tetto economico massimo di servizi acquistabili dal SSR Veneto per tutti i propri assistiti”.
…“L’Azienda ULSS erogherà mensilmente l'80% della quota mensile del budget annuo assegnato ai servizi di ciascun ente gestore. Gli enti gestori entro il 15-esimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre trasmetteranno all'Azienda Ulss competente territorialmente il saldo corrispondente alle prestazioni erogate dai suoi servizi nel trimestre, secondo il sistema informativo GEKI. Il saldo finale annuo non potrà comunque superare la quota totale del budget annuo assegnato dalla regione a ciascun servizio.”
…“Dal sistema informativo XXXX dovrà essere evidente il dettaglio dell'Ulss di appartenenza dell'assistito: tale informazione sarà utile per la valorizzazione delle poste di scambio (ricavo e costo), nonché per la loro compensazione mediante apposita procedura regionale.”
…“Nei saldi trimestrali definiti in riferimento ai budget assegnati agli enti gestori (corrispondenti alla somma dei budget dei servizi dell’Ente Gestore), è consentita la compensazione fra le quote dei servizi gestiti dallo stesso ente; ossia la quota di un servizio che ha superato il budget assegnato può compensare quella di un altro servizio, sempre dello stesso ente gestore, che non ha raggiunto la quota assegnata di budget.
Lo stesso principio di compensazione va applicato alle rendicontazioni trimestrali. Più precisamente: il saldo di ogni trimestre non può superare la quota corrispondente ad un quarto della quota annua assegnata all’ente gestore, ma è consentito riportare eventuali quote eccedenti nella rendicontazione dei trimestri successivi in cui non sono state raggiunge le quote massime trimestrali di saldo.
In ogni caso il saldo finale annuo di ciascun Ente Gestore va corrisposto in funzione dei servizi erogati ma non oltre la quota annua assegnata dalla regione all’Ente Gestore.”
In forza del presente accordo contrattuale l’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze di propria spettanza al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione richiesta.
L’Azienda ULSS si riserva inoltre di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni effettuate a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Soggetto accreditato e/o con il Direttore responsabile del programma terapeutico, eventualmente coadiuvato e assistito dai componenti l’équipe professionale cui si riferisce la presunta violazione.
Per i pazienti residenti fuori Regione ospitati dal Soggetto accreditato, questo provvede a fatturare con cadenza mensile il corrispettivo delle prestazioni rese direttamente all’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’utente inserito, la quale effettua il pagamento delle relative competenze spettanti. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Dove non diversamente disciplinato, si richiamano le modalità contenute nello schema tipo di convenzione di cui al DM 19.2.93.
In ogni caso il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Articolo 6 - Durata dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale decorre dal 1 gennaio 2021 e ha durata triennale. Non è ammessa la proroga automatica.
Esso si rescinde automaticamente in caso di revoca dell’accreditamento istituzionale o di mancato rinnovo. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.
Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale
Il Soggetto accreditato accetta che:
- l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell’accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda ULSS: il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.
Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall’Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.
Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell’accreditamento.
L’Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l’indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L’Azienda ULSS si riserva inoltre di disporre analoga sospensione, per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Articolo 8 - Effetti dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disposizioni del Ministero della Sanità - Servizio Centrale Dipendenze Alcol e Sostanze Stupefacenti - richiamate nella circolare della Regione Veneto 29.11.94 prot. 5209/20720, le quali legittimano alla stipula della convenzione soltanto l’Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e sottolineano “l'efficacia” che tale convenzione “ha nei confronti di tutte le altre USL anche se ubicate fuori Regione”.
Articolo 9 - Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Articolo 10 - Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.
Articolo 11 - Privacy
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Soggetto accreditato è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente contratto. In particolare, l’erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.
Articolo 12 - Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute in via esclusiva al giudice del foro competente.
Articolo 13 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Articolo 14 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8
Il Direttore Generale
dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante
rag. Xxxxxx Xxxxxxxx
Data
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale, 10 - Controversie.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8
Il Direttore Generale
dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante
rag. Xxxxxx Xxxxxxxx
Data
ALLEGATO A
PROTOCOLLO tra L’AZIENDA ULSS 8 “BERICA” e il Soggetto accreditato
PROCEDURE DI INSERIMENTO E DI GESTIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DEGLI OSPITI ASSISTITI NELLA STRUTTURA
I percorsi terapeutico-riabilitativi si rivolgono a pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope residenti sia nel territorio dell’Azienda ULSS 8 Berica che fuori territorio, avviati da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente che si assume anche l’onere del pagamento della retta.
Modalità di ammissione del paziente.
L'ammissione al trattamento in comunità nella strutture e tipologie di offerta individuate avviene sulla base della richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Ser.D ai sensi dell'art. 122 del DPR. n. 309 del 1990, e secondo le modalità di seguito descritte. Si richiama nel merito quanto stabilito dalla DGR 2212/16, così come sotto riportato:
“Si precisa che l'accoglienza presso i Servizi accreditati costituisce una parte del percorso terapeutico, la cui continuità e coerenza è garantita dal Servizio pubblico per le Dipendenze (Ser.D). Ove il Ser.D che ha in carico il paziente ravvisi l'opportunità che questi usufruisca di un percorso presso un ente accreditato:
1. individua una struttura idonea sulla base delle caratteristiche del paziente;
2. individua obiettivi e durata del percorso;
3. contatta la struttura e ne verifica la disponibilità, concordando le caratteristiche del percorso;
4. compila e trasmette all'ente accreditato una scheda valutativa del paziente contenente la storia personale e di malattia, la situazione attuale, eventuali diagnosi comorbili, la terapia farmacologica in atto, gli obiettivi e la durata del percorso;
5. verifica periodicamente la situazione ed il raggiungimento degli obiettivi riformulando eventualmente il programma iniziale.
Il paziente che si rivolgesse direttamente all'ente accreditato va rinviato al Ser.D competente per territorio di residenza per valutazione e definizione del programma terapeutico.
L'ammissione ha luogo mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo prodotto in allegato redatto sullo schema tipo di cui al DM 19.2.93, che deve essere controfirmata per accettazione dal Soggetto accreditato. Il riconoscimento della prestazione economica dovuta non può avere decorrenza anteriore alla data di inserimento formalizzata dal Ser.D.
L'ammissione è subordinata all'assenso del paziente, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.
Gestione del programma: permanenza, trasferimenti interni e assenze.
Nello svolgimento del progetto il Soggetto accreditato si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, la tutela della privacy e il consenso informato.
Per ciascun paziente inserito il Soggetto accreditato provvede a predisporre un progetto inviduale di riabilitazione e reinserimento in attuazione del programma terapeutico predisposto dal Ser.D, indicando il periodo presunto di permanenza in comunità.
Il Ser.D verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico. Ogni eventuale variazione del progetto riabilitativo è congiuntamente concordata, e viene formalizzata.
Parimenti per iscritto il Soggetto accreditato deve comunicare con immediatezza al Ser.D ogni sospensione e/o interruzione del programma intrapreso a qualsiasi titolo essa avvenga (ricovero in strutture sanitarie, temporanei periodi di rientro al domicilio, etc), nonché la sua cessazione (per autodimissioni o abbandono) o positiva conclusione.
Lo stesso è inoltre tenuto a comunicare con uguale modalità l’esistenza di ciascun impedimento che, causato dal paziente, renda impossibile effettuare la prestazione concordata.
Per esigenze terapeutico-riabilitative il medesimo Soggetto può operare il trasferimento del paziente nell’ambito delle sedi operative di cui la comunità si compone come in premessa descritte, concordandolo con il Ser.D di residenza dell’utente e dandone al Servizio comunicazione scritta.
Xxxxxx e conclusione del programma.
La durata del progetto è stabilita a priori con il Servizio inviante.
Qualora, durante lo svolgimento del percorso riabilitativo, se ne valuti e se ne motivi l’opportunità, la stessa può essere congiuntamente ridefinita, riconsiderando e conseguentemente modificando tempi di realizzazione, modalità di attuazione e obiettivi da realizzare.
Al termine del programma concordato verranno congiuntamente verificati i risultati conseguiti.
Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un ulteriore prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un nuovo periodo, concordemente determinato.
L’Azienda ULSS 8 Berica, nel provvedere al monitoraggio in progress del percorso riabilitativo intrapreso dai pazienti e alla valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati conseguiti, può:
- compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli inserimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari,
- vigilare sull’appropriatezza dei requisiti concordati per tutti gli altri livelli di intervento,
- accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisire copia documentale riguardante l’organizzazione e la gestione delle prestazioni e dei servizi al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE
tra
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 8 Berica (di seguito denominata “Azienda ULSS”) con sede legale a Vicenza in xxxxx Xxxxxxx x. 00, cod. fisc. e P. IVA n. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS;
e
il Soggetto privato accreditato istituzionalmente “Il Borgo” - ONLUS (di seguito denominato “Soggetto accreditato”) con sede legale a Vicenza in corso SS. Xxxxxx e Xxxxxxxxx n. 276, p.iva n. 02747230247, nella persona del legale rappresentante pro-tempore xxxx. Xxxxx Xxxxx, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Premesso che:
− la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
− l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che “l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”;
− l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”;
− l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;
− l’articolo 17 comma 3 della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8- quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale “mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;
− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
− il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’utente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione della propria regione nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, formula la programmazione delle proprie risorse aziendali secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei pazienti rispetto alla soddisfazione dei singoli bisogni terapeutici di inserimento semiresidenziale e residenziale;
− le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogare per conto del SSR a favore dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope che necessitano di un trattamento in comunità terapeutica sono autonomamente definite dal Ser.D di residenza dell’utente, mediante l’individuazione di progetti terapeutici personalizzati previsti dalla normativa vigente;
− l’erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna regione e a seguito dell’invio autorizzato dal suddetto Ser.D mediante lettera di impegno di spesa, secondo lo schema tipo di cui al DM 19.2.93;
- la retta a carico dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente inserito applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia; essa viene all’articolo 4 successivamente specificata con riferimento alle singole tipologie/unità di offerta così come approvate e disciplinate con DGR n. 3618/07 e DGR 1355/08;
- il Soggetto accreditato svolge la propria attività erogando servizi diretti al recupero della salute fisica o psichica dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope secondo modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali atti all’erogazione dei servizi (DGR 84/07). Il medesimo si avvale delle Unità di Offerta di seguito descritte, articolate nelle sedi operative sotto riportate autorizzate e accreditate con i provvedimenti a fianco di ciascuna indicati:
Tipologia di Servizio | Struttura / sede operativa | Decreto Regionale di autorizzazione all’esercizio | DGR di accreditamento | AULSS di riferimento |
Residenziale tipo B (intensivo) | “Il Focolare” - "La Campagnola" xxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx (XX) sede staccata 1 xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxx (XX) sede staccata 2 xxxxxx X. xx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxx (XX) sede staccata 3 xxxxxx X. xx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxx (XX) | Decreto n. 90 del 12.10.2016 | DGR n. 868 del 9.6.2016 | 7 Pedemontana, ex 4 |
Preso atto che la Regione Veneto, in attesa della messa a regime della nuova procedura - prevista dall’art. 17 bis, comma 6 della l.r. n. 22/02 - per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie afferenti alle aree anziali, disabili, minori e dipendenze, con DGR n. 15 del 7.1.2020 “ha confermato l’accreditamento istituzionale a valere dal 1.1.2020 per tre anni fino al 31.12.2022”.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
-
Nelle sopra descritte Unità di Offerta accreditate vengono erogate le prestazioni sanitarie e sociosanitarie
rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività dalle disposizioni regionali per queste previste e del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna regione nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.
Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato
Il Soggetto accreditato:
- garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l’esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza;
- osserva le procedure di accoglienza e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nell’allegato A;
- garantisce l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
- verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
- incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente;
- pubblicazione nel proprio sito ufficiale di quanto eventualmente percepito qualora risulti destinatario di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la Pubblica Amministrazione, finalizzati all’erogazione di servizi (L.R. 23 del 29.6.2012, art. 15).
Articolo 3 - Obblighi dell’Azienda ULSS
L’Azienda ULSS garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L’Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Xxxxxxxx accreditato.
L’Azienda ULSS garantisce il rispetto delle procedure di inserimento e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nello schema allegato A.
Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni
L’Azienda Sanitaria Locale riconosce al Soggetto accreditato il corrispettivo delle prestazioni da questo rese sulla base delle tariffe vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, con riferimento al valore di ciascuna retta stabilita dall’attuale normativa della Regione Veneto (DGR n. 3703
del 28.11.2006) per ogni specifica tipologia di servizio in premessa citata, così di seguito - IVA esclusa - determinate:
Tipologia di Servizio retta Residenziale tipo B (intensivo) 65,00
colloquio effettuato da medico o psicologo 19,03
colloquio effettuato da altro operatore 9,52
Per i pazienti residenti nella Regione Veneto ospitati dal Soggetto accreditato l’Azienda ULSS remunera le prestazioni dallo stesso erogate esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione regionale, secondo le specifiche indicazioni e le modalità individuate dalle DGR n. 2212/16 e n. 1999/17 e ribadite dalla nota regionale 27.2.17 prot. 79096, di seguito riportate:
…“Il budget assegnato a ciascuna struttura accreditata costituisce il tetto economico massimo di servizi acquistabili dal SSR Veneto per tutti i propri assistiti”.
…“L’Azienda ULSS erogherà mensilmente l'80% della quota mensile del budget annuo assegnato ai servizi di ciascun ente gestore. Gli enti gestori entro il 15-esimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre trasmetteranno all'Azienda Ulss competente territorialmente il saldo corrispondente alle prestazioni erogate dai suoi servizi nel trimestre, secondo il sistema informativo GEKI. Il saldo finale annuo non potrà comunque superare la quota totale del budget annuo assegnato dalla regione a ciascun servizio.”
…“Dal sistema informativo XXXX dovrà essere evidente il dettaglio dell'Ulss di appartenenza dell'assistito: tale informazione sarà utile per la valorizzazione delle poste di scambio (ricavo e costo), nonché per la loro compensazione mediante apposita procedura regionale.”
…“Nei saldi trimestrali definiti in riferimento ai budget assegnati agli enti gestori (corrispondenti alla somma dei budget dei servizi dell’Ente Gestore), è consentita la compensazione fra le quote dei servizi gestiti dallo stesso ente; ossia la quota di un servizio che ha superato il budget assegnato può compensare quella di un altro servizio, sempre dello stesso ente gestore, che non ha raggiunto la quota assegnata di budget.
Lo stesso principio di compensazione va applicato alle rendicontazioni trimestrali. Più precisamente: il saldo di ogni trimestre non può superare la quota corrispondente ad un quarto della quota annua assegnata all’ente gestore, ma è consentito riportare eventuali quote eccedenti nella rendicontazione dei trimestri successivi in cui non sono state raggiunge le quote massime trimestrali di saldo.
In ogni caso il saldo finale annuo di ciascun Ente Gestore va corrisposto in funzione dei servizi erogati ma non oltre la quota annua assegnata dalla regione all’Ente Gestore.”
In forza del presente accordo contrattuale l’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze di propria spettanza al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione richiesta.
L’Azienda ULSS si riserva inoltre di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni effettuate a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Soggetto accreditato e/o con il Direttore responsabile del programma terapeutico, eventualmente coadiuvato e assistito dai componenti l’équipe professionale cui si riferisce la presunta violazione.
Per i pazienti residenti fuori Regione ospitati dal Soggetto accreditato, questo provvede a fatturare con cadenza mensile il corrispettivo delle prestazioni rese direttamente all’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’utente inserito, la quale effettua il pagamento delle relative competenze spettanti. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Dove non diversamente disciplinato, si richiamano le modalità contenute nello schema tipo di convenzione di cui al DM 19.2.93.
In ogni caso il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel
rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Articolo 6 - Durata dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale decorre dal 1 gennaio 2021 e ha durata triennale. Non è ammessa la proroga automatica.
Esso si rescinde automaticamente in caso di revoca dell’accreditamento istituzionale o di mancato rinnovo. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.
Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale
Il Soggetto accreditato accetta che:
- l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell’accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda ULSS: il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.
Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall’Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.
Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell’accreditamento.
L’Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l’indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L’Azienda ULSS si riserva inoltre di disporre analoga sospensione, per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Articolo 8 - Effetti dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disposizioni del Ministero della Sanità - Servizio Centrale Dipendenze Alcol e Sostanze Stupefacenti - richiamate nella circolare della Regione Veneto 29.11.94 prot. 5209/20720, le quali legittimano alla stipula della convenzione soltanto l’Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e sottolineano “l'efficacia” che tale convenzione “ha nei confronti di tutte le altre USL anche se ubicate fuori Regione”.
Articolo 9 - Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Articolo 10 - Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.
Articolo 11 - Privacy
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Soggetto accreditato è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente contratto. In particolare, l’erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.
Articolo 12 - Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute in via esclusiva al giudice del foro competente.
Articolo 13 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Articolo 14 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8
Il Direttore Generale
dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante
xxxx. Xxxxx Xxxxx
Data
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale, 10 - Controversie.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8
Il Direttore Generale
dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante
xxxx. Xxxxx Xxxxx
Data
ALLEGATO A
PROTOCOLLO tra L’AZIENDA ULSS 8 “BERICA” e il Soggetto accreditato
PROCEDURE DI INSERIMENTO E DI GESTIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DEGLI OSPITI ASSISTITI NELLA STRUTTURA
I percorsi terapeutico-riabilitativi si rivolgono a pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope residenti sia nel territorio dell’Azienda ULSS 8 Berica che fuori territorio, avviati da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente che si assume anche l’onere del pagamento della retta.
Modalità di ammissione del paziente.
L'ammissione al trattamento in comunità nella strutture e tipologie di offerta individuate avviene sulla base della richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Ser.D ai sensi dell'art. 122 del DPR. n. 309 del 1990, e secondo le modalità di seguito descritte. Si richiama nel merito quanto stabilito dalla DGR 2212/16, così come sotto riportato:
“Si precisa che l'accoglienza presso i Servizi accreditati costituisce una parte del percorso terapeutico, la cui continuità e coerenza è garantita dal Servizio pubblico per le Dipendenze (Ser.D). Ove il Ser.D che ha in carico il paziente ravvisi l'opportunità che questi usufruisca di un percorso presso un ente accreditato:
1. individua una struttura idonea sulla base delle caratteristiche del paziente;
2. individua obiettivi e durata del percorso;
3. contatta la struttura e ne verifica la disponibilità, concordando le caratteristiche del percorso;
4. compila e trasmette all'ente accreditato una scheda valutativa del paziente contenente la storia personale e di malattia, la situazione attuale, eventuali diagnosi comorbili, la terapia farmacologica in atto, gli obiettivi e la durata del percorso;
5. verifica periodicamente la situazione ed il raggiungimento degli obiettivi riformulando eventualmente il programma iniziale.
Il paziente che si rivolgesse direttamente all'ente accreditato va rinviato al Ser.D competente per territorio di residenza per valutazione e definizione del programma terapeutico.
L'ammissione ha luogo mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo prodotto in allegato redatto sullo schema tipo di cui al DM 19.2.93, che deve essere controfirmata per accettazione dal Soggetto accreditato. Il riconoscimento della prestazione economica dovuta non può avere decorrenza anteriore alla data di inserimento formalizzata dal Ser.D.
L'ammissione è subordinata all'assenso del paziente, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.
Gestione del programma: permanenza, trasferimenti interni e assenze.
Nello svolgimento del progetto il Soggetto accreditato si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, la tutela della privacy e il consenso informato.
Per ciascun paziente inserito il Soggetto accreditato provvede a predisporre un progetto inviduale di riabilitazione e reinserimento in attuazione del programma terapeutico predisposto dal Ser.D, indicando il periodo presunto di permanenza in comunità.
Il Ser.D verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico. Ogni eventuale variazione del progetto riabilitativo è congiuntamente concordata, e viene formalizzata.
Parimenti per iscritto il Soggetto accreditato deve comunicare con immediatezza al Ser.D ogni sospensione e/o interruzione del programma intrapreso a qualsiasi titolo essa avvenga (ricovero in strutture sanitarie, temporanei periodi di rientro al domicilio, etc), nonché la sua cessazione (per autodimissioni o abbandono) o positiva conclusione.
Lo stesso è inoltre tenuto a comunicare con uguale modalità l’esistenza di ciascun impedimento che, causato dal paziente, renda impossibile effettuare la prestazione concordata.
Per esigenze terapeutico-riabilitative il medesimo Soggetto può operare il trasferimento del paziente nell’ambito delle sedi operative di cui la comunità si compone come in premessa descritte, concordandolo con il Ser.D di residenza dell’utente e dandone al Servizio comunicazione scritta.
Xxxxxx e conclusione del programma.
La durata del progetto è stabilita a priori con il Servizio inviante.
Qualora, durante lo svolgimento del percorso riabilitativo, se ne valuti e se ne motivi l’opportunità, la stessa può essere congiuntamente ridefinita, riconsiderando e conseguentemente modificando tempi di realizzazione, modalità di attuazione e obiettivi da realizzare.
Al termine del programma concordato verranno congiuntamente verificati i risultati conseguiti.
Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un ulteriore prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un nuovo periodo, concordemente determinato.
L’Azienda ULSS 8 Berica, nel provvedere al monitoraggio in progress del percorso riabilitativo intrapreso dai pazienti e alla valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati conseguiti, può:
- compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli inserimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari,
- vigilare sull’appropriatezza dei requisiti concordati per tutti gli altri livelli di intervento,
- accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisire copia documentale riguardante l’organizzazione e la gestione delle prestazioni e dei servizi al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE
tra
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 8 Berica (di seguito denominata “Azienda ULSS”) con sede legale a Vicenza in xxxxx Xxxxxxx x. 00, cod. fisc. e P. IVA n. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS;
e
il Soggetto privato accreditato istituzionalmente “Airone” Coop. Soc. a r.l. – ONLUS (di seguito denominato “Soggetto accreditato”) con sede legale ad Agugliaro (VI) in xxx Xxxxxxxxxx x. 00, p.iva n. 002286500240, nella persona del legale rappresentante pro-tempore xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Premesso che:
− la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
− l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che “l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”;
− l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”;
− l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;
− l’articolo 17 comma 3 della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8- quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale “mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;
− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
− il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’utente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione della propria regione nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, formula la programmazione delle proprie risorse aziendali secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei pazienti rispetto alla soddisfazione dei singoli bisogni terapeutici di inserimento semiresidenziale e residenziale;
− le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogare per conto del SSR a favore dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope che necessitano di un trattamento in comunità terapeutica sono autonomamente definite dal Ser.D di residenza dell’utente, mediante l’individuazione di progetti terapeutici personalizzati previsti dalla normativa vigente;
− l’erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna regione e a seguito dell’invio autorizzato dal suddetto Ser.D mediante lettera di impegno di spesa, secondo lo schema tipo di cui al DM 19.2.93;
- la retta a carico dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente inserito, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, è stabilita dalla normativa regionale in materia; essa viene all’articolo 4 successivamente specificata con riferimento alle singole tipologie/unità di offerta così come approvate e disciplinate con DGR n. 3618/07 e DGR 1355/08;
- il Soggetto accreditato svolge la propria attività erogando servizi diretti al recupero della salute fisica o psichica dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope secondo modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali atti all’erogazione dei servizi (DGR 84/07). Il medesimo si avvale dell’Unità di Offerta sotto descritta, autorizzata e accreditata con i provvedimenti a fianco indicati:
Tipologia di Servizio | Struttura / sede operativa | Decreto Regionale di autorizzazione all’esercizio | DGR di accreditamento | AULSS di riferimento |
Residenziale tipo C (specialistico) | c.t. “Airone” - xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxxx (XX) | DDR n. 244 del 29.5.19 | DGR n. 1360 del 22.8.2017 | 8 Berica, ex 6 |
Preso atto che la Regione Veneto, in attesa della messa a regime della nuova procedura - prevista dall’art. 17 bis, comma 6 della l.r. n. 22/02 - per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie afferenti alle aree anziali, disabili, minori e dipendenze, con DGR n. 15 del 7.1.2020 “ha confermato l’accreditamento istituzionale a valere dal 1.1.2020 per tre anni fino al 31.12.2022”.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
-
Nella sopra descritta Unità di Offerta accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie e sociosanitarie
rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività dalle disposizioni regionali per queste previste e del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna regione nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.
Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato
Il Soggetto accreditato:
- garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l’esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza;
- osserva le procedure di accoglienza e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nell’allegato A;
- garantisce l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
- verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
- incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente;
- pubblicazione nel proprio sito ufficiale di quanto eventualmente percepito qualora risulti destinatario di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la Pubblica Amministrazione, finalizzati all’erogazione di servizi (L.R. 23 del 29.6.2012, art. 15).
Articolo 3 - Obblighi dell’Azienda ULSS
L’Azienda ULSS garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L’Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Xxxxxxxx accreditato.
L’Azienda ULSS garantisce il rispetto delle procedure di inserimento e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nello schema allegato A.
Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni
L’Azienda Sanitaria Locale riconosce al Soggetto accreditato il corrispettivo delle prestazioni da questo rese sulla base delle tariffe vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, con riferimento al valore di ciascuna retta stabilita dall’attuale normativa della Regione Veneto (DGR n. 3703 del 28.11.2006) per ogni specifica tipologia di servizio in premessa citata, così di seguito - IVA esclusa - determinate:
Tipologia di Servizio retta Residenziale tipo C (specialistico) 75,00
colloquio effettuato da medico o psicologo 19,03
colloquio effettuato da altro operatore 9,52
Per i pazienti residenti nella Regione Veneto ospitati dal Soggetto accreditato l’Azienda ULSS remunera le prestazioni dallo stesso erogate esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione regionale, secondo le specifiche indicazioni e le modalità individuate dalle DGR n. 2212/16 e n. 1999/17 e ribadite dalla nota regionale 27.2.17 prot. 79096, di seguito riportate:
…“Il budget assegnato a ciascuna struttura accreditata costituisce il tetto economico massimo di servizi acquistabili dal SSR Veneto per tutti i propri assistiti”.
…“L’Azienda ULSS erogherà mensilmente l'80% della quota mensile del budget annuo assegnato ai servizi di ciascun ente gestore. Gli enti gestori entro il 15-esimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre trasmetteranno all'Azienda Ulss competente territorialmente il saldo corrispondente alle prestazioni erogate dai suoi servizi nel trimestre, secondo il sistema informativo GEKI. Il saldo finale annuo non potrà comunque superare la quota totale del budget annuo assegnato dalla regione a ciascun servizio.”
…“Dal sistema informativo XXXX dovrà essere evidente il dettaglio dell'Ulss di appartenenza dell'assistito: tale informazione sarà utile per la valorizzazione delle poste di scambio (ricavo e costo), nonché per la loro compensazione mediante apposita procedura regionale.”
…“Nei saldi trimestrali definiti in riferimento ai budget assegnati agli enti gestori (corrispondenti alla somma dei budget dei servizi dell’Ente Gestore), è consentita la compensazione fra le quote dei servizi gestiti dallo stesso ente; ossia la quota di un servizio che ha superato il budget assegnato può compensare quella di un altro servizio, sempre dello stesso ente gestore, che non ha raggiunto la quota assegnata di budget.
Lo stesso principio di compensazione va applicato alle rendicontazioni trimestrali. Più precisamente: il saldo di ogni trimestre non può superare la quota corrispondente ad un quarto della quota annua assegnata all’ente gestore, ma è consentito riportare eventuali quote eccedenti nella rendicontazione dei trimestri successivi in cui non sono state raggiunge le quote massime trimestrali di saldo.
In ogni caso il saldo finale annuo di ciascun Ente Gestore va corrisposto in funzione dei servizi erogati ma non oltre la quota annua assegnata dalla regione all’Ente Gestore.”
In forza del presente accordo contrattuale l’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze di propria spettanza al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione richiesta.
L’Azienda ULSS si riserva inoltre di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni effettuate a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Soggetto accreditato e/o con il Direttore responsabile del programma terapeutico, eventualmente coadiuvato e assistito dai componenti l’équipe professionale cui si riferisce la presunta violazione.
Per i pazienti residenti fuori Regione ospitati dal Soggetto accreditato, questo provvede a fatturare con cadenza mensile il corrispettivo delle prestazioni rese direttamente all’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’utente inserito, la quale effettua il pagamento delle relative competenze spettanti. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Dove non diversamente disciplinato, si richiamano le modalità contenute nello schema tipo di convenzione di cui al DM 19.2.93.
In ogni caso il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Articolo 6 - Durata dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale decorre dal 1 gennaio 2021 e ha durata triennale. Non è ammessa la proroga automatica.
Esso si rescinde automaticamente in caso di revoca dell’accreditamento istituzionale o di mancato rinnovo. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.
Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale
Il Soggetto accreditato accetta che:
- l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell’accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda ULSS: il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.
Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall’Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.
Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell’accreditamento.
L’Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l’indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L’Azienda ULSS si riserva inoltre di disporre analoga sospensione, per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Articolo 8 - Effetti dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disposizioni del Ministero della Sanità - Servizio Centrale Dipendenze Alcol e Sostanze Stupefacenti - richiamate nella circolare della Regione Veneto 29.11.94 prot. 5209/20720, le quali legittimano alla stipula della convenzione soltanto l’Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e sottolineano “l'efficacia” che tale convenzione “ha nei confronti di tutte le altre USL anche se ubicate fuori Regione”.
Articolo 9 - Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Articolo 10 - Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.
Articolo 11 - Privacy
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Soggetto accreditato è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente contratto. In particolare, l’erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.
Articolo 12 - Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute in via esclusiva al giudice del foro competente.
Articolo 13 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Articolo 14 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8
Il Direttore Generale
dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Per il Soggetto privato accreditato Il Legale Rappresentante xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Data
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale, 10 - Controversie.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8
Il Direttore Generale
dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Per il Soggetto privato accreditato Il Legale Rappresentante xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Data
ALLEGATO A
PROTOCOLLO tra L’AZIENDA ULSS 8 “BERICA” e il Soggetto accreditato
PROCEDURE DI INSERIMENTO E DI GESTIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DEGLI OSPITI ASSISTITI NELLA STRUTTURA
I percorsi terapeutico-riabilitativi si rivolgono a pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope residenti sia nel territorio dell’Azienda ULSS 8 Berica che fuori territorio, avviati da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente che si assume anche l’onere del pagamento della retta.
Modalità di ammissione del paziente.
L'ammissione al trattamento in comunità nella strutture e tipologie di offerta individuate avviene sulla base della richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Ser.D ai sensi dell'art. 122 del DPR. n. 309 del 1990, e secondo le modalità di seguito descritte. Si richiama nel merito quanto stabilito dalla DGR 2212/16, così come sotto riportato:
“Si precisa che l'accoglienza presso i Servizi accreditati costituisce una parte del percorso terapeutico, la cui continuità e coerenza è garantita dal Servizio pubblico per le Dipendenze (Ser.D). Ove il Ser.D che ha in carico il paziente ravvisi l'opportunità che questi usufruisca di un percorso presso un ente accreditato:
1. individua una struttura idonea sulla base delle caratteristiche del paziente;
2. individua obiettivi e durata del percorso;
3. contatta la struttura e ne verifica la disponibilità, concordando le caratteristiche del percorso;
4. compila e trasmette all'ente accreditato una scheda valutativa del paziente contenente la storia personale e di malattia, la situazione attuale, eventuali diagnosi comorbili, la terapia farmacologica in atto, gli obiettivi e la durata del percorso;
5. verifica periodicamente la situazione ed il raggiungimento degli obiettivi riformulando eventualmente il programma iniziale.
Il paziente che si rivolgesse direttamente all'ente accreditato va rinviato al Ser.D competente per territorio di residenza per valutazione e definizione del programma terapeutico.
L'ammissione ha luogo mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo prodotto in allegato redatto sullo schema tipo di cui al DM 19.2.93, che deve essere controfirmata per accettazione dal Soggetto accreditato. Il riconoscimento della prestazione economica dovuta non può avere decorrenza anteriore alla data di inserimento formalizzata dal Ser.D.
L'ammissione è subordinata all'assenso del paziente, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.
Gestione del programma: permanenza, trasferimenti interni e assenze.
Nello svolgimento del progetto il Soggetto accreditato si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, la tutela della privacy e il consenso informato.
Per ciascun paziente inserito il Soggetto accreditato provvede a predisporre un progetto inviduale di riabilitazione e reinserimento in attuazione del programma terapeutico predisposto dal Ser.D, indicando il periodo presunto di permanenza in comunità.
Il Ser.D verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico. Ogni eventuale variazione del progetto riabilitativo è congiuntamente concordata, e viene formalizzata.
Parimenti per iscritto il Soggetto accreditato deve comunicare con immediatezza al Ser.D ogni sospensione e/o interruzione del programma intrapreso a qualsiasi titolo essa avvenga (ricovero in strutture sanitarie, temporanei periodi di rientro al domicilio, etc), nonché la sua cessazione (per autodimissioni o abbandono) o positiva conclusione.
Lo stesso è inoltre tenuto a comunicare con uguale modalità l’esistenza di ciascun impedimento che, causato dal paziente, renda impossibile effettuare la prestazione concordata.
Per esigenze terapeutico-riabilitative il medesimo Soggetto può operare il trasferimento del paziente nell’ambito delle sedi operative di cui la comunità si compone come in premessa descritte, concordandolo con il Ser.D di residenza dell’utente e dandone al Servizio comunicazione scritta.
Xxxxxx e conclusione del programma.
La durata del progetto è stabilita a priori con il Servizio inviante.
Qualora, durante lo svolgimento del percorso riabilitativo, se ne valuti e se ne motivi l’opportunità, la stessa può essere congiuntamente ridefinita, riconsiderando e conseguentemente modificando tempi di realizzazione, modalità di attuazione e obiettivi da realizzare.
Al termine del programma concordato verranno congiuntamente verificati i risultati conseguiti.
Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un ulteriore prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un nuovo periodo, concordemente determinato.
L’Azienda ULSS 8 Berica, nel provvedere al monitoraggio in progress del percorso riabilitativo intrapreso dai pazienti e alla valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati conseguiti, può:
- compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli inserimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari,
- vigilare sull’appropriatezza dei requisiti concordati per tutti gli altri livelli di intervento,
- accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisire copia documentale riguardante l’organizzazione e la gestione delle prestazioni e dei servizi al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE
tra
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 8 Berica (di seguito denominata “Azienda ULSS”) con sede legale a Vicenza in xxxxx Xxxxxxx x. 00, cod. fisc. e P. IVA n. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS;
e
il Soggetto privato accreditato istituzionalmente “Comunità Xxxx Xxxxxxxx XXXXX” Coop. Soc. a r.l. – ONLUS (di seguito denominato “Soggetto accreditato”) con sede legale a Rimini (RN) in xxx Xxxxxxxx x. 00/X, p.iva n. 01970680409, nella persona del legale rappresentante pro-tempore dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx - che interviene nel presente atto per conto della propria sede operativa ubicata in xxx Xxxxxxxxxxx x. 0 x Xxxxxx (XX) -, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R.
n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Premesso che:
− la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
− l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che “l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”;
− l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”;
− l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;
− l’articolo 17 comma 3 della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8- quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale “mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;
− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
− il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’utente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione della propria regione nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, formula la programmazione delle proprie risorse aziendali secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei pazienti rispetto alla soddisfazione dei singoli bisogni terapeutici di inserimento semiresidenziale e residenziale;
− le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogare per conto del SSR a favore dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope che necessitano di un trattamento in comunità terapeutica sono autonomamente definite dal Ser.D di residenza dell’utente, mediante l’individuazione di progetti terapeutici personalizzati previsti dalla normativa vigente;
− l’erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna regione e a seguito dell’invio autorizzato dal suddetto Ser.D mediante lettera di impegno di spesa, secondo lo schema tipo di cui al DM 19.2.93;
- la retta a carico dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente inserito applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia; essa viene all’articolo 4 successivamente specificata con riferimento alle singole tipologie/unità di offerta così come approvate e disciplinate con DGR n. 3618/07 e DGR 1355/08;
- il Soggetto accreditato svolge la propria attività erogando servizi diretti al recupero della salute fisica o psichica dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope secondo modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali atti all’erogazione dei servizi (DGR 84/07). Il medesimo si avvale dell’Unità di Offerta sotto descritta, autorizzata e accreditata con i provvedimenti a fianco indicati:
Tipologia di Servizio | Struttura / sede operativa | Decreto Regionale di autorizzazione all’esercizio | DGR di accreditamento | AULSS di riferimento |
Residenziale tipo B (intensivo) | c.t. “X. Xxxxxxx” - xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX) | Decreto n. 133 del 21.5.2015 Presentata domanda di rinnovo il 18.2.20 | DGR n. 2102 del 30.12.2015 | 8 Berica, ex 5 |
Preso atto che la Regione Veneto, in attesa della messa a regime della nuova procedura - prevista dall’art. 17 bis, comma 6 della l.r. n. 22/02 - per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie afferenti alle aree anziali, disabili, minori e dipendenze, con DGR n. 15 del 7.1.2020 “ha confermato l’accreditamento istituzionale a valere dal 1.1.2020 per tre anni fino al 31.12.2022”.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
-
Nella sopra descritta Unità di Offerta accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie e sociosanitarie
rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività dalle disposizioni regionali per queste previste e del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna regione nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.
Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato
Il Soggetto accreditato:
- garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l’esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza;
- osserva le procedure di accoglienza e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nell’allegato A;
- garantisce l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
- verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
- incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente;
- pubblicazione nel proprio sito ufficiale di quanto eventualmente percepito qualora risulti destinatario di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la Pubblica Amministrazione, finalizzati all’erogazione di servizi (L.R. 23 del 29.6.2012, art. 15).
Articolo 3 - Obblighi dell’Azienda ULSS
L’Azienda ULSS garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L’Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Xxxxxxxx accreditato.
L’Azienda ULSS garantisce il rispetto delle procedure di inserimento e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nello schema allegato A.
Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni
L’Azienda Sanitaria Locale riconosce al Soggetto accreditato il corrispettivo delle prestazioni da questo rese sulla base delle tariffe vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, con riferimento al valore di ciascuna retta stabilita dall’attuale normativa della Regione Veneto (DGR n. 3703
del 28.11.2006) per ogni specifica tipologia di servizio in premessa citata, così di seguito - IVA esclusa - determinate:
Tipologia di Servizio retta Residenziale tipo B (intensivo) 65,00
colloquio effettuato da medico o psicologo 19,03
colloquio effettuato da altro operatore 9,52
Per i pazienti residenti nella Regione Veneto ospitati dal Soggetto accreditato l’Azienda ULSS remunera le prestazioni dallo stesso erogate esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione regionale, secondo le specifiche indicazioni e le modalità individuate dalle DGR n. 2212/16 e n. 1999/17 e ribadite dalla nota regionale 27.2.17 prot. 79096, di seguito riportate:
…“Il budget assegnato a ciascuna struttura accreditata costituisce il tetto economico massimo di servizi acquistabili dal SSR Veneto per tutti i propri assistiti”.
…“L’Azienda ULSS erogherà mensilmente l'80% della quota mensile del budget annuo assegnato ai servizi di ciascun ente gestore. Gli enti gestori entro il 15-esimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre trasmetteranno all'Azienda Ulss competente territorialmente il saldo corrispondente alle prestazioni erogate dai suoi servizi nel trimestre, secondo il sistema informativo GEKI. Il saldo finale annuo non potrà comunque superare la quota totale del budget annuo assegnato dalla regione a ciascun servizio.”
…“Dal sistema informativo XXXX dovrà essere evidente il dettaglio dell'Ulss di appartenenza dell'assistito: tale informazione sarà utile per la valorizzazione delle poste di scambio (ricavo e costo), nonché per la loro compensazione mediante apposita procedura regionale.”
…“Nei saldi trimestrali definiti in riferimento ai budget assegnati agli enti gestori (corrispondenti alla somma dei budget dei servizi dell’Ente Gestore), è consentita la compensazione fra le quote dei servizi gestiti dallo stesso ente; ossia la quota di un servizio che ha superato il budget assegnato può compensare quella di un altro servizio, sempre dello stesso ente gestore, che non ha raggiunto la quota assegnata di budget.
Lo stesso principio di compensazione va applicato alle rendicontazioni trimestrali. Più precisamente: il saldo di ogni trimestre non può superare la quota corrispondente ad un quarto della quota annua assegnata all’ente gestore, ma è consentito riportare eventuali quote eccedenti nella rendicontazione dei trimestri successivi in cui non sono state raggiunge le quote massime trimestrali di saldo.
In ogni caso il saldo finale annuo di ciascun Ente Gestore va corrisposto in funzione dei servizi erogati ma non oltre la quota annua assegnata dalla regione all’Ente Gestore.”
In forza del presente accordo contrattuale l’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze di propria spettanza al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione richiesta.
L’Azienda ULSS si riserva inoltre di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni effettuate a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Soggetto accreditato e/o con il Direttore responsabile del programma terapeutico, eventualmente coadiuvato e assistito dai componenti l’équipe professionale cui si riferisce la presunta violazione.
Per i pazienti residenti fuori Regione ospitati dal Soggetto accreditato, questo provvede a fatturare con cadenza mensile il corrispettivo delle prestazioni rese direttamente all’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’utente inserito, la quale effettua il pagamento delle relative competenze spettanti. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Dove non diversamente disciplinato, si richiamano le modalità contenute nello schema tipo di convenzione di cui al DM 19.2.93.
In ogni caso il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel
rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Articolo 6 - Durata dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale decorre dal 1 gennaio 2021 e ha durata triennale. Non è ammessa la proroga automatica.
Esso si rescinde automaticamente in caso di revoca dell’accreditamento istituzionale o di mancato rinnovo. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.
Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale
Il Soggetto accreditato accetta che:
- l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell’accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda ULSS: il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.
Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall’Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.
Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell’accreditamento.
L’Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l’indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L’Azienda ULSS si riserva inoltre di disporre analoga sospensione, per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Articolo 8 - Effetti dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disposizioni del Ministero della Sanità - Servizio Centrale Dipendenze Alcol e Sostanze Stupefacenti - richiamate nella circolare della Regione Veneto 29.11.94 prot. 5209/20720, le quali legittimano alla stipula della convenzione soltanto l’Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e sottolineano “l'efficacia” che tale convenzione “ha nei confronti di tutte le altre USL anche se ubicate fuori Regione”.
Articolo 9 - Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Articolo 10 - Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.
Articolo 11 - Privacy
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Soggetto accreditato è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente contratto. In particolare, l’erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.
Articolo 12 - Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute in via esclusiva al giudice del foro competente.
Articolo 13 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Articolo 14 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8
Il Direttore Generale
dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Per il Soggetto privato accreditato Il Legale Rappresentante dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx
Data
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale, 10 - Controversie.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8
Il Direttore Generale
dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Per il Soggetto privato accreditato Il Legale Rappresentante dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx
Data
ALLEGATO A
PROTOCOLLO tra L’AZIENDA ULSS 8 “BERICA” e il Soggetto accreditato
PROCEDURE DI INSERIMENTO E DI GESTIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DEGLI OSPITI ASSISTITI NELLA STRUTTURA
I percorsi terapeutico-riabilitativi si rivolgono a pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope residenti sia nel territorio dell’Azienda ULSS 8 Berica che fuori territorio, avviati da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente che si assume anche l’onere del pagamento della retta.
Modalità di ammissione del paziente.
L'ammissione al trattamento in comunità nella strutture e tipologie di offerta individuate avviene sulla base della richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Ser.D ai sensi dell'art. 122 del DPR. n. 309 del 1990, e secondo le modalità di seguito descritte. Si richiama nel merito quanto stabilito dalla DGR 2212/16, così come sotto riportato:
“Si precisa che l'accoglienza presso i Servizi accreditati costituisce una parte del percorso terapeutico, la cui continuità e coerenza è garantita dal Servizio pubblico per le Dipendenze (Ser.D). Ove il Ser.D che ha in carico il paziente ravvisi l'opportunità che questi usufruisca di un percorso presso un ente accreditato:
1. individua una struttura idonea sulla base delle caratteristiche del paziente;
2. individua obiettivi e durata del percorso;
3. contatta la struttura e ne verifica la disponibilità, concordando le caratteristiche del percorso;
4. compila e trasmette all'ente accreditato una scheda valutativa del paziente contenente la storia personale e di malattia, la situazione attuale, eventuali diagnosi comorbili, la terapia farmacologica in atto, gli obiettivi e la durata del percorso;
5. verifica periodicamente la situazione ed il raggiungimento degli obiettivi riformulando eventualmente il programma iniziale.
Il paziente che si rivolgesse direttamente all'ente accreditato va rinviato al Ser.D competente per territorio di residenza per valutazione e definizione del programma terapeutico.
L'ammissione ha luogo mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo prodotto in allegato redatto sullo schema tipo di cui al DM 19.2.93, che deve essere controfirmata per accettazione dal Soggetto accreditato. Il riconoscimento della prestazione economica dovuta non può avere decorrenza anteriore alla data di inserimento formalizzata dal Ser.D.
L'ammissione è subordinata all'assenso del paziente, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.
Gestione del programma: permanenza, trasferimenti interni e assenze.
Nello svolgimento del progetto il Soggetto accreditato si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, la tutela della privacy e il consenso informato.
Per ciascun paziente inserito il Soggetto accreditato provvede a predisporre un progetto inviduale di riabilitazione e reinserimento in attuazione del programma terapeutico predisposto dal Ser.D, indicando il periodo presunto di permanenza in comunità.
Il Ser.D verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico. Ogni eventuale variazione del progetto riabilitativo è congiuntamente concordata, e viene formalizzata.
Parimenti per iscritto il Soggetto accreditato deve comunicare con immediatezza al Ser.D ogni sospensione e/o interruzione del programma intrapreso a qualsiasi titolo essa avvenga (ricovero in strutture sanitarie, temporanei periodi di rientro al domicilio, etc), nonché la sua cessazione (per autodimissioni o abbandono) o positiva conclusione.
Lo stesso è inoltre tenuto a comunicare con uguale modalità l’esistenza di ciascun impedimento che, causato dal paziente, renda impossibile effettuare la prestazione concordata.
Per esigenze terapeutico-riabilitative il medesimo Soggetto può operare il trasferimento del paziente nell’ambito delle sedi operative di cui la comunità si compone come in premessa descritte, concordandolo con il Ser.D di residenza dell’utente e dandone al Servizio comunicazione scritta.
Xxxxxx e conclusione del programma.
La durata del progetto è stabilita a priori con il Servizio inviante.
Qualora, durante lo svolgimento del percorso riabilitativo, se ne valuti e se ne motivi l’opportunità, la stessa può essere congiuntamente ridefinita, riconsiderando e conseguentemente modificando tempi di realizzazione, modalità di attuazione e obiettivi da realizzare.
Al termine del programma concordato verranno congiuntamente verificati i risultati conseguiti.
Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un ulteriore prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un nuovo periodo, concordemente determinato.
L’Azienda ULSS 8 Berica, nel provvedere al monitoraggio in progress del percorso riabilitativo intrapreso dai pazienti e alla valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati conseguiti, può:
- compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli inserimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari,
- vigilare sull’appropriatezza dei requisiti concordati per tutti gli altri livelli di intervento,
- accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisire copia documentale riguardante l’organizzazione e la gestione delle prestazioni e dei servizi al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.