per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo della provincia di Sondrio
CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO
per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo della provincia di Sondrio
21 MAGGIO 2001
INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 1999
(Decorrenza: 21 maggio 2001 - Scadenza: 20 maggio 2005)
Parti stipulanti
Unione del commercio, del turismo e dei servizi provinciali - CONFCOMMERCIO e
FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTUCS-UIL
Testo del contratto
Premesso che il presente accordo integrativo provinciale integra a tutti gli effetti il precedente accordo sindacale del 9 aprile 1991 e disciplina in maniera unitaria il rapporto fra aziende del settore turismo ed il loro personale dipendente. Il presente contratto si applica a tutte le aziende del comparto turistico della provincia di Sondrio indipendentemente dal numero dei dipendenti.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore che dovranno essere mantenute "ad personam".
Le parti convengono che tutto ciò che la contrattazione collettiva nazionale demanda al "centro servizi" viene di fatto demandato alla Commissione paritetica provinciale che, per la provincia di Sondrio, assume tutte le caratteristiche del centro servizi stesso;
Si procede alla stipula
del presente contratto integrativo provinciale in ordine all'applicazione in sede provinciale del
c.c.n.l. da valere per i dipendenti da aziende del settore turismo.
Art. 1
(Costituzione dell'Ente bilaterale del settore turismo della provincia di Sondrio)
Le parti concordano sull'opportunità di costituire l'Ente bilaterale del turismo.
Le quote da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto con la decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo sono pari allo 0,40% di cui:
- 0,20% a carico dell'azienda;
- 0,20% a carico del lavoratore.
Art. 2
(Commissione paritetica provinciale)
Le parti confermano l'operatività della Commissione paritetica provinciale con le modalità previste dall'accordo del 9 aprile 1991 e ne integrano le funzioni assegnandole i seguenti specifici compiti:
- rilasciare il visto di conformità per i progetti di formazione e lavoro;
- rilasciare il visto di conformità per i contratti a tempo determinato e di stagione, la flessibilità, la banca delle ore;
- rilasciare il visto di conformità per i contratti di lavoro part-time, per i contratti con studenti lavoratori;
- esprimere pareri derivanti dalle interpretazioni contrattuali e di riallineamento retributivo ad essa affidate;
- interpellare la Commissione paritetica nazionale per quesiti o suggerimenti riguardanti norme del vigente c.c.n.l.;
- esprimere parere di conformità in rapporto alle norme previste dal c.c.n.l. in materia di apprendistato e dei relativi programmi di formazione indicati dall'azienda;
- promuovere la costituzione di un Organismo paritetico territoriale per l'applicazione delle normative per la tutela e la sicurezza sul lavoro (legge n. 626 e successive modificazioni);
- promuovere corsi di qualificazione e riqualificazione del personale occupato e del personale coinvolto in processi di ristrutturazione o crisi aziendale, nonchè promuovere la ricollocazione dei lavoratori in mobilità e in disoccupazione speciale;
- promuovere la costituzione dell'Osservatorio provinciale del mercato del lavoro.
Il funzionamento della Commissione sarà disciplinato da apposito regolamento adottato in accordo tra le parti.
Art. 3 (Commissione provinciale per la composizione delle controversie)
Le parti costituiscono la Commissione ai sensi delle norme previste dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1999, n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, per il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale.
Sarà compito della Commissione dirimere, di regola in via preliminare all'azione giudiziaria, tutte le controversie individuali o plurime relative all'applicazione del c.c.n.l., del presente contratto provinciale e di altri accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del c.c.n.l. del settore turismo.
Le parti firmatarie si impegnano a sottoporre al tentativo di conciliazione tutte le controversie loro affidate dai lavoratori aderenti.
Art. 4
(Apprendistato)
Fermo restando quanto previsto dalla legge e dal c.c.n.l., si conferma che l'apprendista non può sostituirsi al lavoratore qualificato e non deve essere adibito a lavori non qualificati.
L'apprendistato è ammesso per le qualifiche e per le durate previste dal c.c.n.l. eventualmente integrate e modificate su conforme parere dell'Ente bilaterale.
Il numero degli apprendisti viene stabilito secondo il rapporto di un apprendista ogni dipendente qualificato, intendendosi per tali anche il titolare, i familiari, i coadiuvanti ed i soci.
E' ammesso il lavoro fino alle ore 24 per gli apprendisti maggiorenni.
Le parti convengono che l'art. 3 del presente C.i.p. non è applicabile ai datori di lavoro che, al momento della domanda alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, risultino non aver confermato in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.
Non rientrano nel computo di cui sopra gli apprendisti licenziati per giusta causa, giustificato motivo o coloro i quali lascino il servizio per dimissioni volontarie.
Per l'ottenimento di specifiche figure professionali, o di periodi di apprendistato più ampi le aziende dovranno inviare alla Commissione paritetica di cui al precedente art. 1 apposita richiesta contenente:
- la qualifica da conseguire;
- il periodo di apprendistato previsto per il raggiungimento della qualifica;
- il numero dei dipendenti distinto tra qualificati, apprendisti e C.f.l. in azienda in forza all'atto della richiesta;
- l'impegno di rispettare le norme della contrattazione nazionale, della contrattazione integrativa provinciale ed aziendale ove esistente;
- il programma di formazione per il periodo di apprendistato richiesto;
- l'azienda acquisito il parere dell'Ente bilaterale potrà rivolgersi all'Ispettorato del lavoro per il rilascio dell'autorizzazione per l'assunzione dell'apprendista.
L'apprendista assunto nelle aziende di stagione ha diritto di precedenza nelle assunzioni nelle stagioni successive presso la stessa azienda (legge n. 236 del 19 luglio 1993, art. 9 bis).
Apprendistato nelle aziende di stagione
Il monte ore di formazione prevista dal c.c.n.l. per gli apprendisti nelle aziende di stagione sarà rapportato alla durata del contratto stagionale sottoscritto tra il lavoratore e l'azienda.
Nelle aziende di stagione sarà possibile articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, nell'ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro per un periodo massimo di 60 mesi, per le qualifiche professionali previste dal c.c.n.l.
Art. 5
(Part-time)
Nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente disciplina sul rapporto di lavoro part-time (D.L. n. 61 del 25 febbraio 2000 e D.L. n. 100 del 26 febbraio 2001), la Commissione paritetica potrà derogare ai limiti previsti dal c.c.n.l. per le ore di lavoro supplementare in presenza di motivate esigenze aziendali.
Per lo svolgimento del lavoro supplementare sarà necessario il consenso del lavoratore, che si intenderà sussistere laddove le prestazioni siano state eseguite, anche senza necessità di formalizzazione scritta.
Le ore di lavoro supplementare svolte, oltre il limite di 130 annue previste dal c.c.n.l. nazionale verranno retribuite con la maggiorazione forfettaria del 45% fino a 300 ore annue e del 50% oltre le 300 ore a copertura dell'incidenza degli istituti contrattuali differiti ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Le aziende dovranno annotare cronologicamente, su appositi registri, le ore di lavoro supplementare svolte da ogni lavoratore.
Art. 6
(Studenti lavoratori: contratti a termine)
Considerata la necessità di favorire momenti di alternanza tra scuola e lavoro anche utilizzando i periodi di intervallo dei corsi scolastici, le aziende che ne faranno richiesta alla Commissione paritetica dell'Ente bilaterale potranno assumere studenti-lavoratori che frequentino scuole alberghiere o istituti superiori ad indirizzo turistico.
La retribuzione in vigore per il contratto sopra citato è equiparata all'apprendistato.
Art. 7
(Tempo determinato)
Nelle aziende del turismo e dei pubblici esercizi sono consentite assunzioni con richieste nominative per la stipulazione di contratti a termine per periodi non superiori a mesi sei rinnovabili per non più dello stesso periodo ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge n. 56/1987.
Le assunzioni con richiesta nominativa ai sensi del precedente paragrafo, potranno avvenire, oltre che nei casi descritti al punto 3.3, lett. a), b), c), d), dell'accordo provinciale del 9 aprile 1991, anche nei seguenti casi:
a) incremento temporaneo ed eccezionale derivante da situazioni non prevedibili quali, ad esempio non esaustivo: gruppi, "meeting", congressi, convegni, fiere, manifestazioni, nonchè eventi simili che provochino "picchi" dell'attività derivanti da richieste di mercato che non sia possibile soddisfare con il normale organico;
b) necessità di sostituzione di xxxxxxxx, soci, familiari e collaboratori in generale per i quali non vige rapporto di lavoro subordinato.
La durata dei contratti di cui al punto a) non può superare i dieci giorni ed è consentita la ripetizione anche senza soluzione di continuità per un ulteriore periodo non superiore ai dieci giorni, previa comunicazione al lavoratore interessato alla ripetizione.
Le aziende che intendono avvalersi di quanto previsto dal presente accordo per le assunzioni a termine, dovranno farne esplicita richiesta alla Commissione paritetica provinciale, quale centro servizi dell'Ente bilaterale territoriale, per il tramite dell'Unione del commercio, del turismo e dei
servizi della provincia di Sondrio, sulla base della modulistica predisposta dal centro servizi, specificando:
- le motivazioni ricorrenti per il ricorso all'assunzione a tempo determinato;
- il periodo per il quale si intende utilizzare il personale a tempo determinato;
- il livello contrattuale di inquadramento dei dipendenti da assumere;
- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato e separatamente quelli assunti con contratto stagionale nelle aziende di stagione, in forza all'azienda all'atto della richiesta di assunzione a tempo determinato;
- l'impegno a rispettare le norme della contrattazione collettiva nazionale, della contrattazione integrativa provinciale e ove esistente quella aziendale, oltre a quanto previsto dagli "erga omnes" di categoria;
- all'atto delle assunzioni di cui al presente accordo, l'azienda dovrà esibire al centro per l'impiego competente per territorio, il parere di conformità della Commissione paritetica provinciale, da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa vigente e l'assolvimento degli obblighi in materia di legislazione sul lavoro.
Proroga
Le parti, valutata la specificità dell'attività nelle località turistiche, ritenendo di introdurre una regolamentazione del contratto di lavoro a tempo determinato al fine di renderlo maggiormente rispondente alle esigenze di flessibilità del settore, convengono previo assenso del lavoratore di consentire il prolungamento del rapporto di lavoro a tempo determinato.
Al verificarsi degli eventi di cui ai precedenti punti a) e b) le imprese turistiche potranno prolungare la validità del contratto a tempo determinato per un periodo non superiore al 50% della durata del contratto iniziale. Per avvalersi della facoltà di prolungamento del rapporto le aziende dovranno darne comunicazione preventiva alla Commissione.
Maggiorazione salariale
Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato a far data dalla firma del presente accordo verrà riconosciuta una maggiorazione salariale mensile nella misura del 9% della retribuzione globale di fatto.
Art. 8
(Flessibilità dell'orario di lavoro - Banca ore)
In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, fatte salve le norme di legge, in deroga a quanto previsto dagli artt. 74 e 75 del rinnovo del
c.c.n.l. 22 gennaio 1999, le aziende potranno realizzare diversi regimi di orario con durata superiore a quello prescritto dall'art. 69 del c.c.n.l. 6 ottobre 1994.
Il numero massimo delle settimane per il quale è possibile effettuare prestazioni di lavoro superiori a quelle dell'art. 69 è di 24 settimane per le aziende annuali con un limite di 48 ore settimanali, per le aziende stagionali da 4 a 12 settimane di flessibilità in un limite di 48 ore settimanali.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità lavorativa.
Le aziende che intendono adottare il sistema di flessibilità oraria - banca ore dovranno farne specifica richiesta alla Commissione paritetica del centro servizi dell'Ente bilaterale.
Le ore in eccedenza oltre l'orario settimanale di cui art. 69, c.c.n.l. 6 ottobre 1994, fino alla 48ª ora del sistema di flessibilità oraria - banca ore, dovranno essere annotate su apposito registro.
Per i lavoratori con rapporto di lavoro stagionali o a termine, le ore di lavoro svolte e non recuperate in costanza di rapporto dovranno essere retribuite con la maggiorazione del 40%; l'ammontare del compenso dovrà essere compreso nelle retribuzioni utili per il calcolo del t.f.r.
L'utilizzo della norma di flessibilità dell'orario di lavoro, previsto dal c.c.n.l., è concesso solo attraverso specifici accordi; non è ammessa l'applicazione dell'istituto in modo unilaterale.
Art. 9
(Sussidi e contributi)
L'Ente bilaterale territoriale per il settore turismo erogherà, su mandato dell'assemblea dell'Ente, contributi alle aziende e sussidi ai lavoratori loro dipendenti dopo la fase di avvio dell'attività e il consolidamento finanziario dell'Ente bilaterale.
Alle aziende del settore saranno erogati contributi, a parziale rimborso delle spese sostenute, per la partecipazione dei datori di lavoro, familiari o propri incaricati, a corsi di formazione indicativamente nelle materie di:
- prevenzione incendi;
- sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi X.Xxx. n. 626/1994;
- H.A.C.C.P.;
- miglioramento dell'organizzazione aziendale.
Ai lavoratori saranno corrisposti dall'Ente sussidi per la partecipazione a corsi di qualificazione e riqualificazione, promossi dall'Ente stesso, nonchè altri interventi a carattere sociale che l'assemblea dell'Ente individuerà dopo l'insediamento delle apposite Commissioni che definiranno modalità e entità dei contributi.
I contributi saranno erogati esclusivamente a favore delle aziende aderenti all'Ente bilaterale del settore turismo da almeno tre mesi e che risultino in regola con il versamento delle quote previste dal c.c.n.l. e dagli accordi sindacali provinciali.
Art. 10
(Pensione integrativa)
Le parti preso atto che a livello nazionale è stato costituito il Fondo pensione complementare denominato "Fon.te" per i dipendenti del settore turismo, convengono che l'Ente bilaterale del turismo e il centro servizi svolgeranno una funzione di sensibilizzazione tra i lavoratori e di raccolta delle adesioni.
Art. 11
(Condizioni di miglior favore)
Per quanto non contemplato dal presente contratto si fa riferimento al c.c.n.l.; i lavoratori conservano comunque le condizioni di miglior favore.
Art. 12
(Durata)
Il presente accordo ha validità di 4 anni, con decorrenza dalla firma, e si intenderà rinnovato di anno in anno, se non disdettato 3 mesi prima della scadenza.
In ogni caso le parti si danno reciprocamente atto che entro il giugno 2002 verrà aperta una consultazione bilaterale per verificare lo stato di attuazione del presente accordo.
In tale occasione le parti valuteranno altresì la sussistenza delle condizioni oggettive per l'introduzione di un terzo elemento retributivo nel settore turismo.
Art. 13
(Inscindibilità delle disposizioni del contratto)
Le disposizioni e gli istituti del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra di loro.
Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti con il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute in ogni singolo istituto.
Art. 14
(Disposizioni finali)
Lo Statuto dell'Ente bilaterale turismo e l'accordo sindacale sono parti integranti del presente contratto e saranno depositati presso la Direzione provinciale del lavoro di Sondrio e notificati alle Sedi provinciali degli Istituti previdenziali INPS e INAIL.