Accordo di collaborazione
Dipartimento per la trasformazione digitale
Accordo di collaborazione
ai sensi dell’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241
per il supporto tecnico al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
tra
la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, con sede in Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx x. 000, c.f.: 80188230587, in persona del Capo Dipartimento pro tempore Xxx. Xxxx Xxxxxx (di seguito anche “Dipartimento”)
e
l’Agenzia per l’Italia Digitale, con sede in Roma, via Xxxxx n. 21, c.f.: 97735020584, in persona del Direttore Generale pro tempore Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx (di seguito anche “Agenzia”)
di seguito congiuntamente “le Parti”
VISTI
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i., con cui è stata istituita l’Agenzia per l’Italia Digitale;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il “Codice dell’amministrazione digitale” e, in particolare, l’art. 14-bis concernente l’Agenzia per l’Italia Digitale e l’art. 64 disciplinante il Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2014, che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, con cui è stato istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale, quale Struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri che supporta il Presidente o il Ministro delegato nell’esercizio delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal predetto decreto
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del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, e, in particolare, l’articolo 24-ter, ai sensi del quale il Dipartimento per la trasformazione digitale è preposto alla promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali e, a tal fine, dà attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l’esecuzione dei programmi di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, anche fornendo supporto tecnico alle attività di implementazione di specifiche iniziative previste dall’Agenda digitale italiana, secondo i contenuti presenti nell’Agenda digitale Europea;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con cui al Ministro Xxxxx Xxxxxx è stato conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con cui sono state delegate al richiamato Ministro le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese, per lo svolgimento delle quali si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 novembre 2019, con cui è stato conferito all’Xxx. Xxxx Xxxxxx l’incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2020, con cui l’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;
- il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
CONSIDERATO CHE
- la richiesta di adesione al Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale ha registrato un incremento esponenziale, anche a seguito del periodo emergenziale dovuto al diffondersi del Covid-19;
RITENUTO DI INTERESSE COMUNE
- promuovere e agevolare l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Paese, specialmente alla luce delle attuali esigenze di immediata semplificazione e informatizzazione dei servizi emerse nel contesto emergenziale dovuto al diffondersi del Covid-19;
- promuovere la rapida e capillare diffusione del Sistema Pubblico di Identità Digitale (di seguito SPID) per favorire la fruizione dei servizi in rete delle pubbliche amministrazioni e agevolarne l’accesso a cittadini e imprese, anche in mobilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
ATTESO CHE
- le Parti, nel perseguimento delle rispettive attribuzioni istituzionali, possono ricorrere alla stipula di accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il presente Accordo rappresenta uno strumento di azione coordinata tra le Parti, finalizzato a rendere l’attività amministrativa efficiente, razionale e adeguata nonché a perseguire con maggiore tempestività ed efficacia le comuni finalità sopra evidenziate;
Tanto premesso le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1
(Premesse e Allegati)
1. Le premesse e l’Allegato al presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale e ne orientano l’interpretazione e l’attuazione, per quanto non specificamente dettagliato nel seguente articolato.
Art. 2
(Oggetto e finalità)
1. Il presente Accordo concerne la collaborazione delle Parti nella realizzazione, gestione e implementazione dei seguenti servizi in ambito SPID:
A) “Customer Service Tecnico” (di seguito anche “CST”) che agevoli la corretta messa in produzione e il mantenimento della funzione di autenticazione SPID ai servizi in rete dei fornitori di servizi, dei soggetti aggregatori e dei gestori di attributi qualificati.
In particolare, il CST agevolerà l’ingresso del servizio nella federazione SPID e le successive modifiche tramite l’esecuzione di test tecnici e garantirà il supporto diretto, laddove necessario, attraverso un contatto telefonico e/o telematico, per la risoluzione di problematiche tecniche concernenti l’utilizzo di SPID per le finalità del servizio, come meglio illustrato nell’Allegato progettuale al presente Accordo;
B) “Customer Care per cittadini e imprese” (di seguito anche “CC”) che agevoli la fruizione di SPID da parte di cittadini e imprese, come meglio illustrato nell’Allegato progettuale al presente Accordo.
2. Il presente Accordo ha ad oggetto, altresì, lo sviluppo della piattaforma SPID dedicata all’onboarding - validator e la revisione del sito web xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx, come meglio illustrato nell’Allegato progettuale al presente Accordo.
Art. 3 (Program Office - PO)
1. Le Parti costituiscono un Program Office, composto da due o più membri nominati da entrambe le Parti.
2. Il Program Office supporta le Parti nell’esercizio delle funzioni di coordinamento tecnico- operativo delle attività oggetto del presente Accordo e, in particolare:
- elabora proposte per fornire indirizzi ai soggetti attuatori dell’Accordo;
- garantisce il costante monitoraggio delle attività, anche al fine di proporre la soluzione di eventuali criticità emerse;
- esamina i contenuti dei report prodotti ed evidenzia eventuali scostamenti rispetto alle attività programmate e ai tempi di attuazione previsti.
Art. 4
(Attività delle Parti con riferimento al CST - Customer Service Tecnico)
1. In relazione al servizio di CST di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera A), ciascuna Parte si impegna a svolgere le rispettive attività, come di seguito indicate:
▪ il Dipartimento si impegna a:
a. fornire, anche attraverso il supporto del Program Office, gli indirizzi per il corretto ed efficace svolgimento delle azioni di miglioramento dell’erogazione del servizio di CST;
b. mettere a disposizione dell’Agenzia le risorse finanziarie di cui al successivo articolo 7;
▪ L’Agenzia si impegna a realizzare le seguenti attività, come dettagliate all’interno dell’Allegato progettuale:
a. acquisizione e formazione specifica delle risorse professionali da adibire alle attività di gestione del CST;
b. impostazione e avvio del CST che si occuperà di:
- effettuare il collaudo iniziale dei servizi in rete resi disponibili dai soggetti pubblici o privati che entrino per la prima volta all’interno della federazione SPID;
- effettuare il collaudo di nuovi servizi in rete resi disponibili dai soggetti già federati o nuovi aggregati;
- evadere le richieste di supporto tecnico (consulenza al collaudo);
- effettuare audit a campione;
c. gestione delle richieste di supporto tecnico di particolare complessità;
d. consulenza in ambito di sicurezza informatica;
e. monitoraggio del CST ed elaborazione di report periodici.
2. Qualora si verificassero esigenze sopravvenute, l’aggiornamento e/o la revisione delle attività descritte al precedente comma sono convenuti tra le Parti e definiti con apposito atto aggiuntivo al presente Accordo.
Art. 5
(Attività delle Parti con riferimento al CC - Customer Care per cittadini e imprese)
1. In relazione al servizio di CC di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera B), ciascuna Parte si impegna a svolgere le rispettive attività, come di seguito indicate:
▪ il Dipartimento si impegna a:
a. fornire, anche attraverso il supporto del Program Office, gli indirizzi per il corretto ed efficace svolgimento delle azioni di miglioramento dell’erogazione del servizio di CC;
b. mettere a disposizione dell’Agenzia le risorse finanziarie di cui al successivo articolo 7;
▪ L’Agenzia si impegna a realizzare le seguenti attività, come dettagliate all’interno dell’Allegato progettuale:
a. acquisizione e formazione specifica delle risorse professionali da adibire alle attività di gestione del CC;
b. impostazione e avvio del CC che si occuperà di:
- fornire un servizio di assistenza informativo su SPID e sulle modalità di attivazione;
- agevolare gli utenti nella risoluzione delle problematiche riscontrate presso i gestori delle identità digitali o i fornitori di servizi pubblici e privati, anche attraverso il dialogo con questi;
- realizzare e aggiornare una base informativa open source recante domande e relative risposte nonché schede informative tematiche, al fine di garantire all’utenza riscontri standard immediatamente fruibili;
- allineare le informazioni contenute nella base informativa con la sezione concernente le domande frequenti, consultabile sul sito xxxx.xxx.xx e sul sito istituzionale dell’Agenzia;
- gestire i quesiti posti dall’utenza all’interno del gruppo Facebook dedicato a SPID;
c. gestione delle richieste di assistenza di particolare complessità;
d. monitoraggio del CC ed elaborazione di report periodici.
2. Qualora si verificassero esigenze sopravvenute, l’aggiornamento e/o la revisione delle attività descritte al precedente comma sono convenuti tra le Parti e definiti con apposito atto aggiuntivo al presente Accordo.
Art. 6
(Attività delle Parti con riferimento alla piattaforma di onboarding-validator e al sito web dedicato a SPID)
1. In relazione alle attività al precedente articolo 2, comma 2, come meglio dettagliate nell’Allegato tecnico progettuale, ciascuna Parte si impegna a svolgere quanto di rispettiva competenza, come di seguito indicato:
1.1. piattaforma di onboarding-validator:
▪ il Dipartimento si impegna a realizzare le seguenti attività:
a. validazione dei requisiti funzionali;
b. collaborazione con l’Agenzia nella promozione della piattaforma;
▪ l’Agenzia si impegna a realizzare le seguenti attività:
a. organizzazione del gruppo di lavoro;
b. specifica tecnica dei requisiti funzionali;
c. sviluppo, testing, debugging e rilascio in produzione mediante fornitore;
1.2. sito web:
▪ il Dipartimento si impegna a realizzare le seguenti attività:
a. definizione della tipologia dei contenuti e della comunicazione;
b. definizione del design del sito web;
▪ l’Agenzia si impegna a realizzare le seguenti attività:
a. progettazione dell’architettura tecnica del sito;
b. acquisizione delle risorse professionali da adibire a:
- sviluppo del sito e verifiche di usabilità, accessibilità e sicurezza;
- manutenzione evolutiva del sito;
c. validazione dei contenuti in base alla verifica del rispetto della normativa vigente.
2. Qualora si verificassero esigenze sopravvenute, l’aggiornamento e/o la revisione delle attività descritte al precedente comma sono convenuti tra le Parti e definiti con apposito atto aggiuntivo al presente Accordo.
Art. 7
(Impegni e oneri economici)
1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo - come meglio dettagliate nell’Allegato progettuale - il cui valore complessivo è pari a € 1.322.553,00 (euro unmilionetrecentovetiduemilacinquecentocinquantatre/00), il Dipartimento si impegna a versare all’Agenzia l’importo di € 1.001.755,00 (euro unmilionemillesettecentocinquantacinque/00), mentre l’Agenzia si fa carico della restante quota dell’importo complessivo pari a € 320.798,00 (euro trecentoventimilasettecentonovantotto/00).
2. Il Dipartimento procederà all’erogazione di quanto spettante all’Agenzia mediante versamento sul conto corrente n° C/C 000030000X31 c/o la Banca Popolare di Sondrio - Sede di Roma, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 XXX 00000 – CAB 00000 XXXX: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 X00 Codice Swift/BIC: XXXXXX00 intestato all’Agenzia per l’Italia Digitale, secondo le seguenti modalità:
- il 20 % a titolo di acconto, a seguito della conclusione dell’iter di registrazione da parte dei competenti Organi di controllo del decreto di approvazione del presente Accordo;
- il successivo 70% dell’importo complessivo, attraverso tranche trimestrali posticipate, previa presentazione, entro il decimo giorno successivo alla conclusione del periodo trimestrale di riferimento, di una relazione sulle attività svolte e, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, della documentazione prevista al successivo comma 3;
- il saldo pari al restante 10% a seguito del completamento di tutte le attività previste e della presentazione di una relazione finale su tutto quanto realizzato e sui risultati raggiunti nonché, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, della documentazione prevista al successivo comma 3.
3. Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute riferita all’erogazione delle previste tranche trimestrali e del saldo finale, l’Agenzia dovrà presentare, oltre alle suindicate relazioni, la seguente documentazione:
● dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) relativa alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
● rendiconto dettagliato delle spese effettivamente sostenute e quietanzate articolato in coerenza con il quadro finanziario contenuto nell’Allegato progettuale;
● elenco dei giustificativi di spesa (numero, importo, oggetto e data);
● dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali.
4. Le richieste relative alle tranche di erogazione trimestrali dovranno essere emesse dall’Agenzia previa positiva valutazione della documentazione descritta da parte del Dipartimento, che si esprime nei 30 giorni successivi alla ricezione della stessa. La richiesta di saldo dovrà essere presentata completa della documentazione citata entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività.
5. Nell’ipotesi in cui il Dipartimento non dovesse approvare la richiamata documentazione, lo stesso procede alla richiesta di ulteriori elementi conoscitivi che attestino le attività effettivamente svolte e lo stato di attuazione delle linee di azione che l’Agenzia dovrà fornire entro 30 giorni dalla richiesta. All’esito dell’esame della richiamata documentazione, il Dipartimento può approvare la relazione totalmente o parzialmente e, in tale ultimo caso, l’importo del contributo verrà ridotto proporzionalmente ovvero potrà non approvare e, in tal caso, non verrà corrisposto alcun contributo.
6. Eventuali rimodulazioni finanziarie tra le voci previste nel quadro finanziario, dovranno essere motivate e preventivamente comunicate al Dipartimento e dallo stesso autorizzate. Non sono soggette ad autorizzazione le rimodulazioni il cui valore è inferiore o pari al 10% della voce di costo con l’importo maggiore tra quelle tra cui viene effettuata rimodulazione.
7. Qualora a conclusione dell’Accordo dovessero risultare eventuali economie derivanti da attività non svolte, ovvero da minori spese rispetto quanto preventivato, l’Agenzia provvederà alla restituzione dell’eventuale importo già ricevuto, opportunamente decurtato delle somme relative ad attività già realizzate, mediante accreditamento sul conto entrate
n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
Art. 8 (Affidamenti a fornitori esterni)
1. Per lo svolgimento delle attività previste, l’Agenzia può avvalersi di propri fornitori, rimanendone pienamente responsabile e garantendo, nelle relative procedure di affidamento, l’osservanza delle norme nazionali e comunitarie in materia di appalti di servizi e procedure a evidenza pubblica.
Art. 9 (Durata ed efficacia)
1. Il presente Accordo ha una durata sino al 31 dicembre 2021 e acquisisce efficacia nei confronti delle Parti a seguito dell’intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione presso i competenti Organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Eventuali proroghe potranno essere concordate per scritto tra le Parti, sulla base di apposita richiesta sorretta da comprovati motivi e pervenuta almeno 15 giorni prima della scadenza dell’Accordo.
Art. 10 (Responsabilità)
1. Ciascuna Parte è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che dovessero essere instaurati dall’altra Parte nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo.
Art. 11
(Proprietà intellettuale e pretese di terzi in generale)
1. Il Dipartimento e l’Agenzia non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui l’altra Parte abbia usato ovvero utilizzi, per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, dati, dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui altri abbiano ottenuto o detengano a qualunque titolo la proprietà o altri diritti di privativa.
2. Le Parti si obbligano a tenersi reciprocamente indenni da ogni responsabilità e da qualsiasi costo, spesa od onere nei confronti di chiunque, derivanti da qualsivoglia pretesa di terzi vantata in relazione ad attività svolte a qualunque titolo dalle Parti nell’ambito del presente Accordo, anche con riferimento a pretese violazioni di diritti d’autore o di proprietà intellettuale o in materia di protezione dei dati personali. Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma di cui sia comunque venuta a conoscenza.
3. Per quanto non espressamente previsto in tema di proprietà intellettuale, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Art. 12
(Proprietà dei prodotti)
1. I prodotti di qualsiasi tipologia realizzati nel corso delle attività previste del presente Accordo sono di proprietà di entrambe le Parti.
Art. 13
(Recesso)
1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo per cause sopravvenute, previa comunicazione scritta da inviare all’altra Parte a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno un mese.
2. In caso di recesso anticipato, il Dipartimento si impegna a corrispondere l’importo dovuto per le spese sostenute fino a quel momento sulla base di apposita rendicontazione, secondo le modalità stabilite al precedente articolo 6.
Art. 14
(Trattamento dei dati personali)
1. Nell’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, il Dipartimento e l’Agenzia potranno trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per cui si impegnano reciprocamente ad osservare, nei succitati trattamenti: (i) il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche “GDPR”); (ii) il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101; nonché (iii) ogni altro atto, provvedimento, regolamento o disposizione delle competenti autorità per la protezione dei dati personali (questi ultimi, il Codice e il GDPR congiuntamente denominati “Normativa Privacy”).
2. Il Dipartimento e l’Agenzia si impegnano a condurre tali attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. I dati suindicati saranno trattati da ciascuna Parte limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra e saranno resi accessibili ai soli dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, abbiano la necessità di trattarli per le finalità suindicate. Le Parti dichiarano espressamente di avere all’uopo debitamente informato il proprio personale interessato.
3. Resta altresì inteso tra le Parti che qualsivoglia attività di raccolta e/o trattamento di dati personali di terzi posta in essere dall’Agenzia in esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il trattamento dei dati personali acquisiti per il tramite del Customer Service Tecnico e/o del Customer Care per cittadini e imprese) sarà svolta dall’Agenzia in qualità di titolare autonomo, nel pieno rispetto della Normativa Privacy.
Art. 15 (Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all’interno del presente Accordo, trovano applicazione le disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti.
Art. 16
(Risoluzione amichevole delle controversie e Foro competente)
1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero
eventualmente sorgere in merito alla validità, all’interpretazione e all’esecuzione del presente Accordo.
2. In caso di esito negativo del tentativo di risoluzione bonaria, le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Xxxxx, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.
Dipartimento per la Trasformazione Digitale Il Capo Dipartimento
Agenzia per l’Italia Digitale Il Direttore Generale
Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Digitally signed by XXXXXX XXXX X=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
XXXXXXXXX XXXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXXXXX XXXXXXX Data: 2020.11.07 20:16:56
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