JOBS ACT:
JOBS ACT:
IL RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI NEL DECRETO 81/2015
Brescia, 22 luglio2015 Relatore: xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
ARGOMENTI
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P A R T - T I M E
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A P P R E N D I S T A T O
18
L A V O R O I N T E R M I T T E N T E
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C O N T R A T T A Z I O N E C O L L E T T I V A
PART-TIME APPRENDISTATO LAVORO INTERMITTENTE
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
1. FORMA E CONTENUTI DEL CONTRATTO PART-TIME
• Forma scritta ai fini della prova. In difetto di prova si presume che il rapporto sia a tempo pieno
• Contenuti obbligatori: durata della prestazione lavorativa e collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno
2. LAVORO SUPPLEMENTARE
Lavoro supplementare: svolgimento di prestazioni oltre l’orario
concordato tra le parti
• È ora ammesso per ogni forma di rapporto part-time, non solo per quello orizzontale
• Se non disciplinato dal contratto collettivo:
massimo 25% in più rispetto all’orario concordato maggiorazione del 15%
3. LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro straordinario: prestazioni rese oltre l’orario normale di lavoro
• È ora ammesso in ogni forma di rapporto part-time, non solo per quello verticale
4. CLAUSOLE ELASTICHE
Con le clausole elastiche il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa o variarne in aumento la durata
• La nuova definizione di clausola elastica ingloba quella di clausola
flessibile
• Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario non costituisce giustificato motivo di licenziamento
A) Disciplina del contratto collettivo
• Preavviso di due giorni lavorativi, salvo diverse intese tra le parti
• Specifiche compensazioni nella misura o nelle forme previste dai
contratti collettivi
4. CLAUSOLE ELASTICHE
B) assenza di disciplina del contratto collettivo
• Stipula davanti alle commissioni di certificazione
• Facoltà del lavoratore di farsi assistere
• Definizione di condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa e variarne in aumento la durata
• Aumento massimo del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale
• Maggiorazione oraria del 15% della retribuzione in caso di modifica
della durata o della collocazione
5. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO
La trasformazione del rapporto da full-time a part-time deve risultare
da atto scritto
Il lavoratore il cui contratto sia stato trasformato a tempo ridotto ha diritto di precedenza nelle assunzioni full-time per l’espletamento di mansioni di pari livello o categoria legale di quelle oggetto del contratto part-time
Il lavoratore può chiedere una sola volta la trasformazione in part-time in luogo del congedo parentale spettante, purché la riduzione d’orario non sia superiore al 50%
5. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO
Lavoratori | Trasformazione da full- time a part-time |
Affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti | Diritto |
Parenti di soggetti affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti (coniuge, figli, genitori, conviventi) | Priorità rispetto ad altri lavoratori |
Genitori di figli con handicap minori di 13 anni | Priorità rispetto ad altri lavoratori |
PART-TIME APPRENDISTATO LAVORO INTERMITTENTE
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
1. TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO
Tre sono le tipologie di apprendistato:
1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore | |
soggetti | di età compresa tra i 15 e i 25 anni |
finalità | conseguimento di un titolo riconosciuto nell’ordinamento scolastico o all’acquisizione di competenze tecnico-professionali ulteriori rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici |
1. TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO
2. Apprendistato professionalizzante | |
soggetti | di età compresa tra i 18 e i 29 anni |
finalità | conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento |
1. TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO
3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca | |
soggetti | di età compresa tra i 18 e i 29 anni |
finalità | conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, all’attività di ricerca o allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche |
2. OBBLIGO DI STABILIZZAZIONE
Prima di procedere alla stipula di nuovi contratti di apprendistato professionalizzante i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, devono aver stabilizzato almeno il 20% degli apprendisti in forza negli ultimi 36 mesi
3. APPRENDISTATO CON SOGGETTI IN MOBILITA’/DISOCCUPAZIONE
Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale possono essere assunti in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione
Per essi trovano applicazione, in deroga alla normativa in materia di
apprendistato:
• le disposizioni in materia di licenziamenti individuali
• il regime contributivo agevolato, per i lavoratori beneficiari di
indennità di mobilità
4. FORMA E CONTENUTO
Il contratto di apprendistato
• è stipulato in forma scritta ai fini della prova
• deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali
PART-TIME APPRENDISTATO
LAVORO INTERMITTENTE
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
1. DEFINIZIONE
Mediante il contratto a chiamata il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente
Lavoratori | Soggetti con meno di 25 anni o con più di 55 anni |
Durata | Ad eccezione dei settori turismo, spettacolo e pubblici esercizi, il lavoro a chiamata è ammesso, con lo stesso datore, per un massimo di 400 giornate di lavoro effettivo in 3 anni solari. Superato tale limite il rapporto si considera a tempo pieno e indeterminato. |
2. DIVIETI DI RICORSO AL CONTRATTO A CHIAMATA
È vietata la stipula di un contratto di lavoro intermittente:
• per sostituire lavoratori in sciopero
• presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui il contratto si riferisce
• presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione di orario in regime di CIG/CIGS, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui il contratto si riferisce
• da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi
3. CONTRATTO INTERMITTENTE CON OBBLIGO DI RISPOSTA
Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alla chiamata
In questo caso il datore ha l’obbligo di corrispondergli una indennità di disponibilità
PART-TIME APPRENDISTATO LAVORO INTERMITTENTE
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
1. LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL D.LGS. 81/2015
Il D.Lgs. n. 81 affida alla contrattazione collettiva un ruolo complementare e sussidiario nella disciplina delle diverse tipologie contrattuali, soprattutto con riferimento alla regolazione degli spazi di flessibilità
1. LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL D.LGS. 81/2015
• Ruolo centrale nella regolamentazione dell’apprendistato e nella definizione dei limiti di utilizzo del contratto a termine
• Ridimensionamento della delega attribuita dalla legge alla contrattazione collettiva nella disciplina del contratto a tempo parziale
1. LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL D.LGS. 81/2015
Contratti collettivi abilitati ad intervenire nelle materie delegate dal decreto:
• nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
• Aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali
ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria
NB:
a. cade la ripartizione «gerarchica» per materie tra livelli di
contrattazione
b. per la stipula di validi accordi non è necessaria l’unanimità sindacale
c. le organizzazioni di base sono estromesse se non entrano nelle RSU
Brisciani & Partners srl
xxx X. X. Xxxxxxxxx, 00 00000
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