Contract
Tra le parti sociali datoriali Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani e CLAAI e le parti sociali sindacali CGIL, CISL e UIL della Regione MARCHE
Premesso che
- la Legge di Stabilità per l’anno 2016 (L. n.208/2015, artt. 1, cc. 182-190) ha ripristinato l’agevolazione fiscale per i premi di produttività, prevedendo un beneficio di natura fiscale che insiste sul reddito da lavoro dipendente e, in particolare, sulle retribuzioni legate a premi di risultato o sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa;
- con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 25 marzo 2016 è stata data attuazione ai contenuti di cui ai citati commi dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di agevolazioni fiscali per importi erogati a titolo di premi di risultato di ammontare variabile a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione previsti nei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- con la circolare n.28/E del 15 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è intervenuta su quanto disposto dal Decreto del 25 marzo 2016, in tema di agevolazioni fiscali di cui all’articolo 1, commi 182, 189 e 190 della legge n. 208 del 2015;
- con la nota direttoriale del 22 luglio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti operativi in merito al deposito degli accordi collettivi in materia di premi di risultato;
- Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e Cgil, Cisl, Uil hanno stipulato, in data 23 novembre 2016, un accordo interconfederale per la definizione di accordi territoriali quadro sulla stessa materia, che verranno depositati con le modalità e nei termini previsti dalle citate norme;
- che le parti firmatarie del presente accordo intendono favorire, ai sensi del predetto Accordo Interconfederale nazionale, la contrattazione collettiva di II livello con contenuti economici correlati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, quale strumento utile sia per la crescita della competitività e lo sviluppo delle imprese nonché per accrescere il potere d’acquisto dei lavoratori che hanno la possibilità di beneficiare della detassazione in virtù della legge di stabilità 2016.
Si conviene quanto segue.
Art. 1
Campo di applicazione
Il presente Accordo Quadro Territoriale è applicabile dalle imprese che abbiano, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:
1. siano associate alle Associazioni datoriali firmatarie il presente accordo;
2. applichino e rispettino integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali firmatarie il presente Accordo;
3. conferiscano espresso mandato ad una delle Associazioni datoriali firmatarie il presente Accordo.
L’Accordo si applica alle imprese che al raggiungimento di almeno uno degli indicatori definiti dal successivo articolo 3 eroghino premi di risultato ovvero eroghino somme per la partecipazione agli utili, oggetto di cd. detassazione.
Esso è valido ai lavoratori dipendenti da imprese come sopra individuate, aventi xxxx xxxxxx x/x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori del suddetto territorio.
Il presente accordo può essere altresì applicato ai dipendenti degli enti e le società costituiti, partecipati o promossi dalle parti in epigrafe, comprese le strutture bilaterali.
L’accordo si applica anche nei confronti dei dipendenti a tempo parziale, i quali beneficeranno del premio in misura percentuale, proporzionata all’orario di lavoro prestato.
L’accordo si applica anche ai lavoratori assunti nel corso dell’anno. Nei confronti di questi l’erogazione del premio verrà conteggiata nella misura di un dodicesimo dell’ammontare totale del premio per ogni mese di lavoro effettivamente prestato.
Art. 2
Imprese che stipulano accordi aziendali
Le imprese aderenti al sistema di rappresentanza delle parti sociali datoriali indicate in epigrafe, nelle quali non è costituita una Rappresentanza Sindacale Aziendale, in caso di stipula di accordi aziendali con CGIL, CISL, UIL, relativi all’attuazione delle normative di cui in premessa, ai sensi
dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015, si avvalgono dell’assistenza delle predette associazioni aventi competenza sindacale cui aderiscono o alle quali conferiscono espresso mandato.
Art. 3
Principi generali sugli indicatori e indici di misurazione
I premi saranno assoggettati al trattamento fiscale agevolato qualora le imprese adottino uno o più indicatori, anche in via alternativa, per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tra quelli elencati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto 25 marzo 2016, ivi compresa la possibilità di adottare ulteriori indicatori ai sensi del punto 20) “Altro” della medesima sezione 6.
A tal fine le organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo concordano espressamente nel ritenere essenziale, come previsto nella circolare n.28/E del 15 giugno 2016, che la condizione di incrementalità degli obiettivi, che dà diritto al trattamento fiscale agevolato, venga rispettata, ossia che l’incremento sia effettivo e possa essere verificato, nell’arco di un periodo congruo, che può anche essere inferiore a un anno, attraverso gli indicatori, anche numerici, appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali.
Pertanto, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, agli importi dei premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dell’indicatore o degli indicatori adottati (criterio di incrementalità), anche in via alternativa, dall’impresa stessa, come individuati nei commi che precedono, rispetto al risultato registrato dallo stesso indicatore o dagli stessi indicatori nell’anno precedente o, comunque, nel periodo congruo, come determinato ai sensi del precedente comma 2.
Art. 4
Adesione del datore di lavoro all’Accordo
I datori di lavoro che si avvarranno del presente Accordo invieranno, anche con modalità informatiche e sulla base dell’allegato 1, una comunicazione scritta ai lavoratori dichiarando che, in applicazione del medesimo, viene istituito un premio di risultato. Tale comunicazione verrà tempestivamente trasmessa dall’impresa anche al Comitato di cui al successivo articolo 7.
Nella comunicazione verrà precisato:
a) il periodo preso a riferimento;
b) l’indicatore o gli indicatori adottati;
c) il valore dell’effettivo miglioramento dell’indicatore o gli indicatori adottati;
c) la composizione del premio;
d) la stima del valore annuo medio pro capite del premio (come previsto dalla Sez. 4 del modulo allegato al Decreto 25 marzo 2016) e le sue modalità di corresponsione , ivi compresa la possibilità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare come stabilito dall’art. 5 che segue.
Il datore di lavoro che applica il presente accordo, concluso il periodo di riferimento previsto, e nei tempi tecnicamente necessari per la verifica dei risultati, darà ai lavoratori informazione scritta sulle risultanze del premio. Tale comunicazione sarà tempestivamente trasmessa anche al Comitato di cui al successivo articolo 7.
Le parti si danno atto che ai sensi dell’art. 1, c. 183, L. 208/2015, ai fini della determinazione dei premi di risultato è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
Art. 5 Opzione welfare
I datori di lavoro, con la comunicazione di adesione al presente Accordo, indicheranno se vi è la possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare) se previsti dalle parti sociali in epigrafe, anche attraverso l’eventuale coinvolgimento degli Enti Bilaterali, così come stabilito ai sensi dell’art. 51 del TUIR, fermo restando che essi devono intendersi sostitutivi, in tutto o in parte, dell’erogazione delle somme di cui all’art. 1, c. 182, L. 208/2015.
In tale ipotesi i datori di lavoro informeranno i lavoratori di tale opzione e indicheranno i servizi di welfare fruibili sulla base dell’allegato 2. Tale comunicazione verrà tempestivamente trasmessa dall’impresa al Comitato del successivo art.7.
I lavoratori che intendano avvalersi di tale opzione, entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa comunicheranno al proprio datore di lavoro la scelta effettuata e i servizi di welfare che utilizzeranno.
L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare di cui al citato articolo 51 del TUIR potrà avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico (voucher), tenuto conto di quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.
Coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro
Ai fini di incentivare gli schemi organizzativi della produzione e del lavoro, orientati ad accrescere la motivazione del personale, le parti firmatarie del presente Accordo potranno attivare iniziative sul territorio volte ad accrescere la cultura del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro sulla base di quanto previsto dal Decreto 25 marzo 2016 e dalla Circolare n. 28/E.
Art. 7
Comitato Bilaterale sulla Produttività
Le parti firmatarie del presente accordo istituiranno un “Comitato Bilaterale sulla Produttività”, composto da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie che avrà il compito:
a) di valutare la conformità al presente accordo dei contenuti della comunicazione trasmessa ai sensi dell’art. 4;
b) di valutare l’andamento dell’attuazione dell'accordo territoriale anche ai fini di quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo.
Il Comitato effettuerà la valutazione di conformità entro 15 giorni dall’invio della comunicazione di cui all’art. 4.
Nell’ambito del Comitato, l’azienda sarà rappresentata dall’Associazione datoriale firmataria alla quale aderisce o conferisce mandato, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy.
Il Comitato è costituito a livello regionale e avrà sede presso l’EBAM al quale dovranno essere inviate le comunicazioni di cui agli artt. 4) e 5).
Il Comitato provvederà a redigere un rapporto, su dati aggregati, dei premi istituiti nel territorio ai fini del monitoraggio degli effetti dell’accordo territoriale; tale rapporto sarà inviato alle organizzazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale nazionale del 23 novembre 2016 anche al fine di valutare l’andamento complessivo e gli effetti dell’Accordo stesso.
Deposito e dichiarazione di conformità
Il presente Accordo sarà depositato per via telematica a cura della Confartigianato Imprese Marche, nei termini e con le modalità previste dall’art. 5 del DM 25 marzo 2016 utilizzando il Modulo di deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4274 del 22 luglio 2016.
I datori di lavoro che intendono applicare il presente Accordo, prima dell’erogazione delle somme detassabili, dovranno compilare e trasmettere con le modalità telematiche definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il medesimo Modulo di deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4274 del 22 luglio 2016.
Art. 9 Disposizioni finali
Le parti si impegnano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad assicurare l’informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche al fine di favorire una corretta applicazione dello stesso.
Il presente accordo, che ha natura sperimentale, ha durata sino al 31 dicembre 2018 e, se non disdetto entro 60 giorni dalla sua scadenza, si rinnoverà tacitamente di anno in anno.
Letto, confermato e sottoscritto
Ancona, 14 febbraio 2017
Confartigianato Imprese Marche CGIL Marche
CNA Marche CISL Marche
Casartigiani Marche UIL Marche
CLAAI marche