Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di bene ad uso strumentale
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
Protection
Leasing Beni Strumentali
Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di bene ad uso strumentale
IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:
• IL DIP DANNI
• IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
• IL GLOSSARIO
• LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
• IL FAC-SIMILE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE
Mod. NET/0153/01 - Ed. 12.2020
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA. DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 12/2020
“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”
Contratto di Assicurazione Multirischi a Premio Annuale.
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Net Insurance S.p.A.
Protection Leasing Beni Strumentali
Data ultimo aggiornamento: 12/2020
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di Assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Le Prestazioni assicurate per le somme indicate in Polizza, sono divise in 2 sezioni:
DANNI MATERIALI AI BENI
L’Assicuratore si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'Assicurato contro tutti i Rischi di Danni materiali e diretti ai Beni assicurati, fatta eccezione per le esclusioni previste. Si intendono inclusi in garanzia i Beni che il Contraente utilizza in regime di comodato, regolato da apposita convenzione, presso terzi, ed anche i Beni che il Contraente concede in uso a terzi, fermo l'obbligo dell’Assicurato di rilasciare specifica autorizzazione scritta in merito e di darne comunicazione all’Assicuratore.
ESTENSIONI DI GARANZIA (sempre operanti)
- STRUMENTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE
- APPROPRIAZIONE INDEBITA (ART. 646 C.P.)
- FENOMENO ELETTRICO
- MAGGIORI COSTI (limite del 25% della somma assicurata)
- ONORARIO DEI PERITI
- RIMBORSO CANONI
- RICORSO TERZI
- SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO
- TERREMOTO
- INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI
Capitale Assicurato
- Xxxxxxx € 3.000.000 per Beni A (Beni fissi)
- Xxxxxxx € 1.000.000 per Beni B (Beni mobili)
- Xxxxxxx € 5.000.000 per Beni C
(macchine movimento terra/da cantiere)
RESPONSABILITA’ CIVILE
L’Assicuratore si obbliga, durante il Periodo di Durata dell’Assicurazione, a tenere indenne sia il Contraente che l’Assicurato della somma che gli stessi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi sia per morte, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale imputabile al Contraente o all’Assicurato nella loro qualità, rispettivamente, di Conduttore e di Locatore del Bene assicurato.
Massimale assicurato: € 3.000.000
Che cosa non è assicurato?
X Non sono assicurati i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione.
X Sono esclusi tutti i danni causati con dolo dell’Assicurato/ Contraente/rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata.
X Non sono considerati terzi il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore della Contraente o dell’Assicurato, i loro coniugi, i figli, nonché parenti ed affini con loro conviventi.
Ci sono limiti di copertura?
! Per i Danni Materiali ai Beni:
- Furto/Rapina: scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00
- ogni altra causa: scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00
- per i Danni, derivanti da qualsiasi evento, a macchine movimento terra/da cantiere: scoperto del 15% con il minimo di € 5.000,00
! Per la Responsabilità Civile:
Si considerano in garanzia, nel limite di € 100.000,00 per uno o più Sinistri avvenuti nell’Anno Assicurativo, i danni da interruzione di attività di terzi, conseguenti ad eventi risarcibili a termini di Assicurazione.
Questa Assicurazione è una Polizza multirischi a protezione della locazione finanziaria di immobili ad uso strumentale.
Dove vale la copertura
L’Assicurazione vale per gli Assicurati aventi residenza o sede legale in Italia. Le garanzie sono prestate per eventi accaduti in Paesi dell’Unione Europea.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete.
Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L’omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C. In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare all’Assicuratore l’esistenza e il nome di altre assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime coperture per lo stesso rischio (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini dei giorni indicati alla sezione “Cosa fare in caso di Sinistro” del Dip Aggiuntivo.
Quanto e come devo pagare?
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 c.c.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione ha una durata pari a quella del Contratto di Leasing, con il massimo di sette anni e cessa alla Scadenza senza tacito rinnovo.
Il contratto prevede il pagamento di un Premio da corrispondersi con cadenza annuale, il cui importo è indicato in Polizza. Il Premio annuo di durata è frazionabile, a scelta del Contraente, in rate semestrali senza oneri aggiuntivi.
Come posso disdire la polizza?
Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall’Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.
In caso di recesso esercitato dall’Assicuratore, quest’ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente, la parte di Premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.
Il recesso esercitato dal Contraente è valido solo previo consenso scritto dell’Assicurato.
Contratto di Assicurazione Multirischi a Premio Annuale.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: Net Insurance S.p.A.
Protection Leasing Beni Strumentali
Data ultimo aggiornamento: 12/2020
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del contratto.
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013 e n. 231077 del 20/12/2017. Iscritta all’Albo delle imprese IVASS n. 1.00136.
Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 77,9 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 17,5 milioni e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammontano a € 60,4 milioni.
Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammonta a € 38,2 milioni; il requisito patrimoniale minimo (MCR) ammonta a € 13,7 milioni e i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità ammontano a € 77,2 milioni. L’indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 203,88%.
Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2020 disponibile sul sito internet dell’impresa al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Al contratto si applica la legge italiana.
Che Cosa è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Che Cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | SEZIONE DANNI MATERIALI AI BENI L’Assicuratore non risponde per i Danni: 1. di logorio, di ossidazione, di corrosione o di incrostazione, salvo che siano diretta conseguenza di avvenimenti coperti da questa Sezione; 2. ai Beni per i quali, al momento dell'entrata in vigore del Contratto di Leasing, siano trascorsi 25 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione; 3. causati con dolo del Contraente, intendendosi come tale unicamente i Soci e gli Amministratori, o dell’Assicurato; 4. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore dei Beni assicurati; 5. dovuti a smarrimento o differenze constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche; 6. alle macchine che siano installate all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione o che siano progettate per stare all'aperto; 7. ai Beni assicurati verificatisi durante il trasporto; 8. causati da guasti meccanici ed elettrici; 9. a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade ed altre fonti di luce, al materiale refrattario, salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti dei Beni assicurati. L’Assicuratore inoltre non è obbligato per danni e/o perdite: 10. ai veicoli targati; peraltro, per i veicoli definiti agli art. 29, 30 e 31 del Codice della Strada (macchine agricole, carrelle e macchine operatrici) nonché attrezzature di cantiere in genere, l’Assicuratore risponderà per |
Danni e/o perdite ai suddetti Beni sempreché tali Danni e/o perdite avvengano in occasione del lavoro specifico cui i Beni sono destinati, durante lo spostamento nell'ambito dei cantieri, dei depositi, delle officine, dei magazzini e/o simili, nonché durante gli spostamenti connessi con l'attività dei Beni o con il deposito, il rimessaggio, le riparazioni e/o simili; restando pertanto esclusi dalla Garanzia, in ogni caso, i Danni e/o le perdite verificatisi durante il trasporto; 11. ai centri di elaborazione dati non installati conformemente alla prescrizione del fornitore o costruttore. L’Assicuratore non risponde altresì dei Danni: 12. verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione; 13. verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che il Contraente o l'Assicurato provino che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o da altro evento risarcibile in base alla presente Assicurazione; 14. indiretti, da qualsiasi causa originati, salvo quanto previsto ai punti 4 e 6 dell’art. 25 delle Condizioni di Assicurazione. SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE L’Assicurazione non comprende: - per quanto riguarda i Beni semoventi, ogni responsabilità verso terzi derivante dalla loro circolazione, qualora detta responsabilità debba essere obbligatoriamente assicurata, a norma di legge; - i Danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o distributore e/o fornitore dei Beni assicurati; - i danni conseguenti ad errori di progettazione, difetti di fabbricazione e vizio dei Beni oggetto del Contratto di Leasing; - i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato o dal costruttore del Bene, non derivanti direttamente dalle leggi in vigore; - i danni da inquinamento in genere; - i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. - da Furto; - a cose ed animali che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione. |
Ci sono limiti di copertura? | |||
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. | |||
Eventi in garanzia | Limite Indennizzo Scoperto Franchigia | ||
Danni Materiali ai Beni | - Appropriazione indebita: uno Scoperto pari al 15% dell’importo indennizzabile, con il minimo di € 10.000,00 - Fenomeno elettrico: Franchigia pari ad € 500,00 - Maggiori costi: Franchigia di 3 giorni - Onorario dei Periti: limite del 5% del Capitale Assicurato, con il massimo di € 30.000,00 - Rimborso canoni: Limite di € 30.000,00 per sinistro con il massimo di € 100.000,00 per tutti i sinistri nell’Anno Assicurativo; Franchigia di 10 giorni - Spese di demolizione e sgombero dei residuati del Sinistro: limite del 10% del valore del Bene con il minimo di € 10.000,00 ed il massimo di € 50.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo - Terremoto: Scoperto del 5%, con il minimo di € 3.000,00 - Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti: scoperto del 5%, con il minimo di € 1.500,00 | ||
Responsabilità Civile | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di Sinistro? | Denuncia Sinistro: Tutti i Sinistri ai fabbricati assicurati devono essere denunciati per iscritto dall'Assicurato all’Assicuratore entro le 96 ore successive al Sinistro od al momento in cui ne sia venuto a conoscenza. |
I Sinistri di Incendio, Esplosione e Xxxxxxx devono essere denunciati nei termini di legge all'Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa all’Assicuratore. La denuncia può essere inviata scegliendo tra le seguenti modalità: • per posta: Net Insurance S.p.A. x/x Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 XXXXXXX – Xxxxxx; • per e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; • per fax: x00 00 00000000. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l’Assicuratore determina l’Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazione. |
Quanto e come devo pagare? | |
Premio | Il Premio annuo di durata è frazionabile, a scelta del Contraente, in rate semestrali senza oneri aggiuntivi. |
Rimborso | Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall’Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso esercitato dall’Assicuratore, quest’ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente, la parte di Premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di Rischio non corso. Il recesso esercitato dal Contraente è valido solo previo consenso scritto dell’Assicurato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 c.c. L’Assicurazione ha una durata pari a quella del Contratto di Leasing, con il massimo di sette anni e cessa alla Scadenza senza tacito rinnovo. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Risoluzione | Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o l’Assicuratore possono recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni. |
A chi è rivolto questo prodotto |
Il prodotto contiene garanzie assicurative per tutelare Il Locatore dai danni materiali e diretti all’immobile derivanti da molteplici eventi, oltreché per manlevare il Locatore ed il Conduttore dalla responsabilità civile conseguente, rispettivamente, alla proprietà ed alla conduzione del bene strumentale. |
Quali costi devo sostenere? |
Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l’intermediazione assicurativa, a carico del Contraente: - quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l’intermediazione assicurativa pari al 45,00%. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo (Regolamento ISVAP n. 24 del 2008, art. 2 lett. t bis), devono essere inoltrati, in forma scritta, tramite posta, fax o e-mail, a: Net Insurance S.p.A. - Ufficio Reclami Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx Fax 06 89326.570 - Pec: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx Al fine di un’ottimale gestione dei reclami devono essere forniti i seguenti dati: • nome, cognome e domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo e-mail; • numero di Polizza; • numero di Sinistro, qualora aperto; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni documentazione utile a sostegno della lamentela unita in allegato. La Compagnia, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l'impresa richieda a quest'ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. |
All’IVASS | Qualora il diretto interessato, anche tramite i suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni (prorogabile per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso sopra indicato), prima di interessare l’Autorità giudiziaria, può rivolgersi a: 000000000 – Fax 00.00000000 – 42133353 La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e contenere le seguenti informazioni: • dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail - se disponibile anche indirizzo PEC, eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la presentazione del reclamo all’IVASS, sul sito dell’Autorità è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo. Devono essere inoltrati direttamente all’IVASS: • i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi; • i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza); • i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; • i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (xxx.xxxxxxxxx.xx). Per i prodotti ove previsto è possibile l’utilizzo dell’Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per cui si sia già adita l’Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest’ultima sia pendente un procedimento. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’imprese che ha stipulato il contratto (rintracciabile all’indirizzo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/), o all’IVASS che provvede all’inoltro dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL’ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARE TALE AREA.
Sommario
NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE 5
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio 5
Art. 2 - Effetto e durata dell’Assicurazione - Premio 5
Art. 3 - Riscatto anticipato 5
Art. 4 - Modifiche dell’Assicurazione 5
Art. 5 - Forma delle comunicazioni 5
Art. 6 - Aggravamento del Rischio – Conservazione dei Beni assicurati 6
Art. 7 - Recesso in caso di Sinistro 6
Art. 8 - Validità territoriale 6
Art. 9 - Dolo e Colpa grave – Surroga dell’Assicuratore 6
Art. 11 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza 6
Art. 12 - Vincolo a favore dell’Assicurato 6
Art. 14 - Altre assicurazioni 7
Art. 15 - Capitale Assicurato e Massimale Assicurato 7
Art. 16 - Limite massimo di Indennizzo/Massimale 7
Art. 17 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente 7
Art. 20 - Rinvio alle norme di Legge 7
SEZIONE I – DANNI MATERIALI AI BENI 7
Art. 21 - Oggetto dell’Assicurazione 7
Art. 23 - Limite di Indennizzo 8
Art. 24 - Assicurazione sul Capitale Residuo Puro 8
Art. 25 - ESTENSIONI DI GARANZIA (SEMPRE OPERANTI) 8
Art. 26 - Esagerazione dolosa del Danno 11
Art. 27 - Obblighi in caso di Sinistro 11
Art. 28 - Procedura della liquidazione del Danno 12
Art. 29 - Mandato dei periti 12
Art. 30 - Liquidazione del Danno 12
Art. 31 - Pagamento dell’Indennizzo 12
Mod. NET/0153/01 - Ed. 12-2020
SEZIONE II – RESPONSABILITA’ CIVILE 13
Art. 32 - Oggetto dell’Assicurazione 13
Art. 33 - Definizione di terzi 13
Art. 35 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro - Gestione della vertenza del Danno e spese legali 13
INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 1
MODULO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE 4
GLOSSARIO
Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono. Le definizioni indicate al presente Glossario sono indicate all’interno delle Condizioni di Assicurazione con la lettera iniziale in maiuscolo.
Definizioni
Addetti
I prestatori di lavoro subordinato dipendenti del Contraente o dell’Assicurato, compresi i lavoratori intermittenti, con contratto di lavoro ripartito, i lavoratori a part-time, gli apprendisti, i lavoratori occasionali accessori, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, i soci ed i familiari coadiuvanti, i lavoratori a progetto, i lavoratori con contratto di lavoro di somministrazione, i lavoratori distaccati da altre aziende di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, di cui il Contraente o l’Assicurato si avvalgono, nel rispetto delle norme di legge, nell’esercizio dell’attività descritta in Polizza. Si intendono inclusi anche i corsisti, borsisti e gli stagisti.
Allagamento
Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Alluvione/Inondazione
Fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, Franamento, cedimento o Smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Anno Assicurativo
Periodo calcolato in anni interi, a partire dalle ore 24,00 della data di effetto.
Appropriazione Indebita
Il reato, previsto dall’art. 646 del Codice Penale, commesso da chi si appropria, convertendola in un profitto per sé o per un terzo, di una cosa altrui che gli era stata affidata o consegnata a qualsiasi titolo che comporti l’obbligo di restituire o di fare un uso determinato della cosa.
Assicurato
Il soggetto che nel Contratto di Leasing figura Locatore.
Bene/Cosa
Il bene strumentale, fisso o mobile (ad es: macchinario, apparecchiatura, macchina semovente, etc..) oggetto del Contratto di Leasing.
Bene Nuovo
Il bene strumentale, fisso o mobile, oggetto del Contratto di Leasing e mai utilizzato prima della stipula del suddetto Contratto.
Bene Non Nuovo
Il bene strumentale, fisso o mobile, oggetto del Contratto di Leasing e già utilizzato prima della stipula del suddetto Contratto.
Beneficiario
L’Assicurato, quale soggetto che riceve la prestazione prevista dal contratto di assicurazione in caso di Sinistro.
Per le garanzie “MAGGIORI COSTI” e “RIMBORSO CANONI”
di cui all’art. 24, il Beneficiario è il Contraente.
Capitale Assicurato
L’importo complessivo massimo, indicato in Polizza, che l’Assicuratore, in relazione alla Sezione I, indennizza in caso di uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.
Capitale Residuo
L’importo del capitale netto finanziato con il Contratto di Leasing, calcolato deducendo il primo versamento di acconto, al netto dell’IVA.
Capitale Residuo Puro
Mod. NET/0153/01 - Ed. 12-2020
L’importo del capitale netto finanziato con il Contratto di Leasing, calcolato deducendo quanto già versato dal Conduttore in linea capitale, al netto dell’IVA.
Contraente
Il soggetto che nel Contratto di Leasing figura Conduttore e che stipula il contratto di assicurazione a favore del Locatore.
Contratto di Leasing
Contratto di locazione finanziaria disciplianto dai commi 136-140 della legge del 4.8.2017 e successive modifiche.
Cose
Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.
Costo di Acquisto a Nuovo
Il costo delle macchine o gruppo di macchine nuove di fabbrica espresso in Euro, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.
Relativamente alle macchine o gruppi di macchine acquistati all'estero, il costo in Euro viene determinato in base alle quotazioni di cambio della Borsa dei Valori di Milano del giorno stesso in cui deve essere conteggiato il costo stesso.
Danni
I danni risarcibili ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Familiare
La persona legata da vincolo di parentela con il Contraente (coniuge, convivente di fatto, unito civilmente, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.
Fatto Accidentale
Evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dall’assicurato nello svolgimento dell’attività garantita in polizza e/o che non deriva da violazioni volontarie da parte dello stesso di leggi alle quali deve adattarsi nell’esercizio dell’attività oggetto dell’assicurazione.
Fenomeno elettrico
Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:
- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell’intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto;
Mod. NET/0153/01 - Ed. 12-2020
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell’impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Franchigia
L’importo, espresso in valore assoluto, da dedurre dal danno indennizzabile e che pertanto l’Assicurato tiene a suo carico.
Furto
Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Franamento
Distacco e/o scoscendimento di terre e rocce anche non derivante da infiltrazioni di acqua.
Garanzia
La copertura assicurativa, per la quale, in caso di Sinistro, l’Assicuratore procede a corrispondere la prestazione assicurativa.
Incendio
Combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di Xxxxxxxx.
Manutenzione ordinaria
Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Manutenzione straordinaria
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
Massimale Assicurato
Importo complessivo massimo, indicato in Polizza, che l’Assicuratore si impegna a corrispondere, in relazione alla Sezione 2, per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.
Paesi dell’Unione Europea
Gli Stati Membri dell’Unione Europea: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Italia, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania.
Polizza
Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore.
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
Forma di assicurazione per la quale l’Assicuratore risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 c.c.
Rapina
Sottrazione di un Bene mediante minaccia fisica.
Scadenza
Il termine del periodo di durata dell’Assicurazione.
Scoperto
La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo di ariete” non sono considerati scoppio.
Mod. NET/0153/01 - Ed. 12-2020
Sinistro
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Smottamento
Scivolamento del terreno lungo un versante ecclive, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo.
Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Valore intero
Forma di assicurazione per la quale l’Assicuratore risponde dei danni in proporzione al valore delle cose assicurate al momento del sinistro, rispetto a quanto assicurato in Polizza, applicando la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 c.c.
PREMESSA
Protection Leasing Beni Strumentali contiene garanzie assicurative per tutelare i beni strumentali, oggetto del contratto di leasing, dai danni materiali e diretti derivanti da molteplici eventi, oltreché per manlevare il Locatore ed il Conduttore dalla responsabilità civile conseguente, rispettivamente, alla proprietà ed alla conduzione dei beni strumentali.
Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L’Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul modello di Polizza, ed è prestata per i Capitali Assicurati e/o i Massimali Assicurati ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole Garanzie, fatte salve altresì le Franchigie, gli Scoperti e i limiti di Indennizzo che siano riportati in Polizza o all’interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.
Il prodotto è suddiviso in 2 Sezioni, sempre operanti, secondo lo schema seguente:
Sezione 1 – DANNI MATERIALI AI BENI Sezione 2 – RESPONSABILITA’ CIVILE
NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie nonché
la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Effetto e durata dell’Assicurazione - Premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 c.c.
L’Assicurazione ha una durata pari a quella del Contratto di Leasing, con il massimo di sette anni e cessa alla Scadenza senza tacito rinnovo.
Il contratto prevede il pagamento di un Premio da corrispondersi con cadenza annuale, il cui importo è indicato in Polizza. Il Premio annuo di durata è frazionabile, a scelta del Contraente, in rate semestrali senza oneri aggiuntivi.
In caso di riscatto anticipato dell’immobile assicurato, esercitato dal Contraente secondo le previsioni del Contratto di Leasing, l’Assicuratore, previo consenso scritto dell’Assicurato, procede al rimborso al Contraente del rateo di Premio imponibile, pagato e non goduto, da computarsi dalle ore 24 del giorno di efficacia del riscatto.
Mod. NET/0153/01 - Ed. 12-2020
In alternativa, il Contraente può chiedere all’Assicuratore - attraverso comunicazione scritta da inviarsi con preavviso di 30 giorni dal momento in cui il riscatto diventa efficace - la prosecuzione dell’Assicurazione fino alla relativa Scadenza.
In tal caso tutti i diritti e gli obblighi spettanti all’Assicurato vengono automaticamente trasferiti al Contraente.
Art. 4 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l’Assicurato o i Beneficiari sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono all’Assicuratore, all’indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto.
Art. 6 - Aggravamento del Rischio – Conservazione dei Beni assicurati
I Beni assicurati devono essere conservati con diligenza e cura e tenuti in condizioni tecniche funzionali al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione.
Essi non devono essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono stati costruiti.
Il Contraente si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati dell’Assicuratore di visionare i Beni assicurati ed a dar loro tutte le indicazioni ed inormazioni occorrenti.
In ogni caso di aggravamento del Rischio e salvo che il Contraente, a richiesta dell’Assicuratore, non riporti il Rischio allo stato normale, è in facoltà dell’Assicuratore risolvere l’Assicurazione
Art. 7 - Recesso in caso di Xxxxxxxxx
Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, le
Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall’Assicurazione con
preavviso di almeno 30 giorni.
In caso di recesso esercitato dall’Assicuratore, quest’ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente, la parte di Premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.
Il recesso esercitato dal Contraente è valido solo previo consenso scritto dell’Assicurato.
Art. 8 - Validità territoriale
L’Assicurazione vale per gli Assicurati aventi residenza o sede legale in Italia. Le garanzie sono prestate per eventi accaduti in Paesi dell’Unione Europea.
Art. 9 - Dolo e Colpa grave – Surroga dell’Assicuratore
L’Assicurazione è efficace anche per i Danni determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato e dei relativi Addetti.
In caso di Danni determinati da dolo del Contraente o dei relativi Addetti, l’Assicuratore si obbliga ad indennizzare ugualmente il Danno nei confronti dell’Assicurato nei termini e nei limiti di Polizza, con l’ulteriore limitazione di quanto, alla data del Sinistro, costituisce il Capitale Residuo Puro.
Resta fermo il diritto dell’Assicuratore a rivalersi, anche in via di surroga, sino alla concorrenza dell'Indennizzo pagato, nei confronti del responsabile del fatto doloso.
Salvo il suddetto caso di dolo del Contraente o dei relativi Addetti, l’Assicuratore rinuncia ad esercitare il suo diritto di surroga nei confronti del Contraente o dell’Assicurato e dei relativi Addetti.
L’omissione della comunicazione, da parte del Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio successiva alla stipulazione della presente Assicurazione, non pregiudica il diritto allla prestazione assicurativa, sempreché tale omissione sia avvenuta in buona fede, e con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere all’Assicuratore il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 11 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza
Mod. NET/0153/01 - Ed. 12-2020
Gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 c.c.
Art. 12 - Vincolo a favore dell’Assicurato
La presente Assicurazione è vincolata, a tutti gli effetti, a favore dell’Assicurato, quale Locatore degli immobili assicurati in virtù del Contratto di Leasing.
Pertanto, l’Assicuratore si obbliga:
- a riconoscere questo vincolo come l'unico esistente sul presente contratto di assicurazione;
- a notificare all’Assicurato tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'Assicurazione.
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Allo stato della normativa, sul Premio incidono imposte per il 22,25%.
Art. 14 - Altre assicurazioni
Il Contraente e l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato hanno l’obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell’art. 1910 c.c.
Art. 15 - Capitale Assicurato e Massimale Assicurato
Il Capitale Assicurato per ciascun Bene è a Valore Intero e deve corrispondere al Costo di Acquisto a Nuovo del Bene.
Se al momento del Sinistro il Costo di Acquisto a Nuovo, supera di oltre il 30% il Capitale Assicurato, l’Assicuratore risponde dei danni in proporzione tra il secondo ed il primo dei detti valori.
Se si tratta di Sinistro di Responsabilità Civile anche il Massimale Assicurato viene ridotto in base alla stessa proporzione.
Art. 16 - Limite massimo di Indennizzo/Massimale
Fermo il disposto degli artt. 1914 e 1917 del Codice Civile:
- relativamente alla Sezione 1, il Capitale Assicurato deve intendersi quale massima esposizione dell’Assicuratore in caso di uno o più Sinistri, di qualsiasi evento o Garanzia, avvenuti nello stesso Anno Assicurativo;
- relativamente alla Sezione 2, il Massimale Assicurato deve intendersi quale massima esposizione dell’Assicuratore in caso di uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.
Art. 17 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente
Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (xxx.xxxxxxxxx.xx). Qualora successivamente si ricorra all’Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di sede dell’Assicuratore.
La Legge applicabile al contratto è quella italiana.
Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 20 - Rinvio alle norme di Legge
Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.
SEZIONE I – DANNI MATERIALI AI BENI
Art. 21 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicuratore si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'Assicurato contro tutti i Rischi di Danni materiali e diretti ai Beni assicurati, fatta eccezione di quanto indicato al successivo art. 22.
Mod. XXX/0000/00 - Xx. 00-0000
Xx intendono inclusi in garanzia i Beni che il Contraente utilizza in regime di comodato, regolato da apposita convenzione, presso terzi, ed anche i Beni che il Contraente concede in uso a terzi, fermo l'obbligo dell’Assicurato di rilasciare specifica autorizzazione scritta in merito e di darne comunicazione all’Assicuratore.
L’Assicuratore non risponde per i Danni:
1. di logorio, di ossidazione, di corrosione o di incrostazione, salvo che siano diretta conseguenza di avvenimenti coperti da questa Sezione;
2. ai Beni per i quali, al momento dell'entrata in vigore del Contratto di Leasing, siano trascorsi 25 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
3. causati con dolo del Contraente, intendendosi come tale unicamente i Soci e gli Amministratori, o dell’Assicurato;
4. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore dei Beni assicurati;
5. dovuti a smarrimento o differenze constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
6. alle macchine che siano installate all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione o che siano progettate per stare all'aperto;
7. ai Beni assicurati verificatisi durante il trasporto;
8. causati da guasti meccanici ed elettrici;
9. a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade ed altre fonti di luce, al materiale refrattario, salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti dei Beni assicurati.
L’Assicuratore inoltre non è obbligato per danni e/o perdite:
10. ai veicoli targati; peraltro, per i veicoli definiti agli art. 29, 30 e 31 del Codice della Strada (macchine agricole, carrelle e macchine operatrici) nonchè attrezzature di cantiere in genere, l’Assicuratore risponderà per Danni e/o perdite ai suddetti Beni semprechè tali Danni e/o perdite avvengano in occasione del lavoro specifico cui i Beni sono destinati, durante lo spostamento nell'ambito dei cantieri, dei depositi, delle officine, dei magazzini e/o simili, nonchè durante gli spostamenti connessi con l'attività dei Beni o con il deposito, il rimessaggio, le riparazioni e/o simili; restando pertanto esclusi dalla Garanzia, in ogni caso, i Danni e/o le perdite verificatisi durante il trasporto;
11. ai centri di elaborazione dati non installati conformemente alla prescrizione del fornitore o costruttore.
L’Assicuratore non risponde altresì dei Danni:
12. verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che il Contraente o l'Assicurato provino che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o da altro evento risarcibile in base alla presente
13.
Assicurazione;
14. indiretti, da qualsiasi causa originati, salvo quanto previsto ai punti 4 e 6 del successivo art. 25.
Art. 23 - Limite di Indennizzo
Salvi i limiti di indennizzo e le Franchigie/Scoperti indicati al successivo art. 25 per le Estensioni di Garanzia, le garanzie di cui al precedente art. 22 sono prestate previa applicazione delle seguenti Franchigie/Scoperti per ogni Sinistro:
- Furto/Rapina: Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00;
- ogni altra causa: Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.
Per i Danni, derivanti da qualsiasi evento, a macchine movimento terra/da cantiere, le garanzie di cui al precedente art. 22 sono prestate previa applicazione delle seguenti Franchigie/Scoperti per ogni Sinistro:
- Scoperto del 15% con il minimo di € 5.000,00.
Art. 24 - Assicurazione sul Capitale Residuo Puro
Mod. NET/0153/01 - Ed. 12-2020
Il Contraente ha la facoltà - da indicare espressamente in Polizza - di garantire i Beni, per il Capitale Residuo Puro. In tale caso:
- il Capitale Assicurato non potrà essere superiore al 50% del Costo di Acquisto a Nuovo e non si intende operante il disposto del precedente art. 15;
- rientrano in garanzia, purché indennizzabili a termini di Polizza, solo i danni totali;
- s'intende danno totale quando le spese di riparazione o sostituzione del Bene danneggiato, superano il valore che il Bene stesso aveva al momento del Sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- in questo caso l’Assicuratore indennizzerà, come massimo per singolo Sinistro, l'importo del Capitale Residuo Puro relativo al Bene danneggiato calcolato al momento del Sinistro;
- limitatamente ai Beni che l'Assicurato dovrà ritirare per motivi particolari (fallimento, morosità od insolvenza del Conduttore ecc.) e che risulteranno danneggiati e suscettibili di Indennizzo a termini di Polizza, l’Assicuratore acconsente ad indennizzare anche i danni parziali, con l'applicazione di una Franchigia pari al 20% del valore allo stato d'uso del Bene.
Art. 25 - ESTENSIONI DI GARANZIA (SEMPRE OPERANTI)
1. STRUMENTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE
A parziale modifica dell'art. 22.6, si precisa che i Beni assicurati - destinati per loro natura e/o funzione ad essere spostati frequentemente e abitualmente - sono assicurati anche quando vengono movimentati/trasportati.
2. APPROPRIAZIONE INDEBITA (ART. 646 C.P.)
A parziale deroga dell'art. 22 e limitatamente al caso di Appropriazione Indebita del Bene assicurato da parte del Contraente, l’Assicuratore si obbliga ad indennizzare il Danno nei confronti dell'Assicurato nei termini e nei limiti previsti dalla presente clausola, fino alla concorrenza di quanto, alla data del Sinistro, costituisce il Capitale Residuo Puro.
Spetta all'Assicurato dimostrare la mancanza dei beni mediante documentazione proveniente dalla Pubblica Autorità avente data certa.
Per data del Sinistro si intende:
- qualora venga pronunciata sentenza di fallimento nei confronti del Contraente, la data del fallimento stesso, previa conferma da parte del Curatore Fallimentare che i Beni non sono stati inventariati in quanto non reperiti;
- qualora sia stato esperito Decreto Ingiuntivo per asporto, la data di emissione del Decreto Ingiuntivo stesso.
L'Assicurato dovrà intraprendere tempestivamente le appropriate azioni stragiudiziali per il recupero dei Beni assicurati; qualora dette azioni non consentissero il recupero dei beni, l'Assicurato si impegna segnalare entro 30 giorni all’Assicuratore la conseguente denuncia - querela all'Autorità Giudiziaria.
Rimane convenuto che l'adempimento dell'obbligazione dell’Assicuratore verrà posto in essere soltanto dopo tre mesi dalla data del Sinistro.
A richiesta dell’Assicuratore, l'Assicurato si impegna, anche dopo aver ricevuto l'Indennzzo, a continuare le azioni legali per conto ed a spese dell’Assicuratore stesso.
Rimane comunque fermo il diritto dell’Assicuratore a rivalersi, anche in via di surroga, fino alla concorrenza dell'indennizzo pagato, nei confronti del responsabile del fatto doloso.
Per questa estensione di garanzia:
- resta a carico dell'Assicurato, per ogni Danno indennizzabile, uno Scoperto pari al 15% dell’importo indennizzabile, con il minimo di € 10.000,00;
- la Garanzia viene prestata fino alla concorrenza di euro 155.000,00 quale esposizione massima dell’Assicuratore per ogni Anno Assicurativo.
3. FENOMENO ELETTRICO
L’Assicuratore risponde dei Danni materiali e diretti che si manifestassero su Beni assicurati per effetto Fenomeno Elettrico da qualsiasi motivo occasionato.
Non sono indennizzabili i Danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici.
In caso di Danno indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia, l’Indennizzo verrà calcolato previa applicazione di una Franchigia pari ad € 500,00.
In nessun caso l’Assicuratore risarcirà, per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo, una somma complessiva superiore al 50% del Capitale Assicurato, con il massimo comunque di € 5.000,00.
4. MAGGIORI COSTI
In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza - che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento del Bene assicurato - l’Assicuratore indennizza il Contraente per le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, semprechè tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino ad esempio:
- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi.
L’Assicuratore non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causata da:
Mod. NET/0153/01 - Ed. 12-2020
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del Bene distrutto o danneggiato;
- ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.
Per periodo di Indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei Beni assicurati, danneggiati o distrutti.
In nessun caso l’Assicuratore risarcirà una somma complessiva superiore al 25% del Capitale Assicurato, con il massimo comunque di € 50.000,00 per Sinistro e di € 200.000,00 per Anno Assicurativo.
Per ogni Sinistro viene applicata una Franchigia di 3 giorni.
5. ONORARIO DEI PERITI
L’Assicuratore rimborserà, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% del Capitale Assicurato, con il massimo comunque di € 30.000,00.
6. RIMBORSO CANONI
In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che colpisca il macchinario dato in locazione e che provochi l'inattività totale della macchina stessa, l’Assicuratore rimborsa al Contraente i canoni di locazione del Contratto di Leasing che il Contraente sia comunque tenuto a pagare per il periodo della riparazione o della sostituzione del macchinario colpito da Sinistro.
L’Assicuratore non indennizza i canoni relativi a prolungamenti ed estensione dell'inattività della macchina causata da:
Mod. NET/0153/01 - Ed. 12-2020
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o della sostituzione del Bene distrutto o danneggiato;
- ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.
Per periodo di Indennizzo si intende il tempo strettamente necessario per la riparazione o la sostituzione del Bene assicurato, danneggiato o distrutto, e avrà durata massima di 90 giorni.
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Garanzia troveranno applicazione le condizioni di Assicurazione.
Il limite di Indennizzo viene stabilito in 30.000,00 Euro per ogni Sinistro, con il massimo di 100.000,00 Euro per tutti i Sinistri che colpiscano la Polizza durante lo stesso Anno Assicurativo.
Per ogni Sinistro viene applicata una Franchigia di 10 giorni.
7. RICORSO TERZI
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato ed Contraente, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00, delle somme che essi siano tenuti a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabili ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose altrui da Incendio, Esplosione e Scoppio.
L'Assicurazione non comprende i danni:
- a cose che il Contraente o l’Assicurato abbiano in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli Addetti del Contraente o dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose dagli stessi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli del Contrente, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con il Contraente o l’Assicurato nei rapporti di cui al punto precedente, quando il Contraente non sia una persona fisica.
L'Assicurato deve immediatamente informare l’Assicuratore delle procedure civili e penali promosse contro di lui o contro il Contraente, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l’Assicurato avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa della controversia.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della responsabilità, propria o del Contraente, senza il
consenso dell’Assicuratore.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C. La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto".
8. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO
L’Assicuratore risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico - purché ubicato nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del Sinistro, esclusi comunque quelli rientranti nella categoria
" Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n 915/82, con il limite del 10% del valore del Bene con il minimo di 10.000,00 Euro ed il massimo di 50.000,00 Euro per Sinistro e per Anno Assicurativo, resesi necessarie a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza.
La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto”.
9. TERREMOTO
L’Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti causati ai Beni assicurati per effetto di Xxxxxxxxx.
L’Assicuratore non risarcisce i danni:
- causati da esplosione, emanazione di calore e radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero provocati da Terremoto;
- causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni o da maremoti;
- causati da mancata o o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi Danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
-
Resta convenuto, inoltre, agli effetti della presente garanzia che:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato a Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo evento tellurico ed i relativi danni sono pertanto considerati "singolo sinistro";
- il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 5%, con il minimo di € 3.000,00.
10. INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI
L’Assicuratore risponde dei danni causati agli enti assicurati da Inondazioni, Alluvioni ed Allagamenti.
L’Assicuratore non risponde:
- dei danni causati da maremoti o maree;
- dei danni cagionati da cedimenti, smottamenti o franamenti di terreno;
- dei danni dovuti ad umidità, stillicidio, trasudamento od infiltrazione;
- dei danni a cose mobili all'aperto;
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- dei danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione.
Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 5%, con il minimo di € 1.500,00.
Art. 26 - Esagerazione dolosa del Danno
Se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del Danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro; occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.
Art. 27 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di evento che dia luogo a richiesta di Indennizzo in base alla presente Polizza, l'Assicurato si obbliga e/o obbliga il Contraente:
- a darne avviso scritto all’Assicuratore entro le 96 ore successive al Sinistro od al momento in cui si sia venuti a conoscenza;
- a provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- a conservare le parti danneggiate, mettendole a disposizione del perito dell’Assicuratore, per eventuali controlli;
- a fornire tutte le informazioni e prove che la Società possa eventualmente richiedere;
- a denunciare alla Autorità Giudiziaria qualsiasi perdita o danno dovuto a fatti criminosi o presunti tali.
Si conviene che - salvo avviso contrario da parte dell’Assicuratore - un incaricato xxxxxx stesso dovrà poter verificare il Xxxxx prima che vengano effettuate riparazioni o modifiche importanti e definitive. Qualora però, l'incaricato dell’Assicuratore non effettuasse le verifiche entro 7 giorni lavorativi dal momento in cui l’Assicuratore è venuto a conoscenza del Sinistro, l'Assicurato potrà proseguire con le riparazioni o sostituzioni del caso, anche in via
definitiva.
Art. 28 - Procedura della liquidazione del Danno
Si procede alla liquidazione del Danno mediante accordo tra Assicurato e Assicuratore, ovvero se una delle due Parti lo richiede, mediante Periti nominati rispettivamente uno dall’ Assicuratore ed uno dall'Assicurato, con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.
Nel caso in cui i periti non si mettano d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo; se una delle Parti sopraddette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano nella nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto.
Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà a ciascuna parte ed è liquidata per intero dall’ Assicuratore al quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell’Assicurato dall'Indennizzo dovutogli.
I risultati della liquidazione del Danno, concretati dai periti concordi ovvero dalla maggioranza dei periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, semprechè il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri periti.
I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
Ai periti è conferito il seguente mandato:
- di constatare per quanto sia possibile le cause del Sinistro;
- di verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti dalla Polizza i dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio o non fossero state dichiarate;
- di verificare esistenza, qualità e quantità dei Beni assicurati e separatamente di quelli rimasti illesi o danneggiati;
- di stimare il valore dei Beni rimasti danneggiati al momento del Sinistro;
- di procedere alla stima dei Danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita in conformità alle condizioni tutte di Polizza.
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Art. 30 - Liquidazione del Danno
A) Per Beni Nuovi:
- in caso di Sinistro, l’Assicuratore risarcirà il costo di ripristino o di rimpiazzo a nuovo del Bene assicurato, incluse tutte le spese di smontaggio, trasporto, rimontaggio e quanto altro necessario fare con la diligenza del buon padre di famiglia. Dal risarcimento verrà dedotto l'eventuale valore recuperato. Le spese inerenti a modifiche, aggiunte e/o miglioramenti non saranno risarcibili sotto questa Polizza.
B) Per i Beni Non Nuovi:
- la liquidazione del Sinistro sarà effettuata secondo il criterio di cui al punto A) che precede ma, in ogni caso, l’Assicuratore non risarcirà un importo superiore al valore del Bene danneggiato al momento del Sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa.
Art. 31 - Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dall’Assicuratore entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo semprechè sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del Sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del Sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 15 giorni decorrente dalla data di presentazione da parte dell'Assicurato della prova che non ricorrono alcuno dei casi previsti dall’art 1 delle Condizioni di Assicurazione.
Se sulle somme liquidate è stato notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento all’Assicurato, a carico di questa non decorrono interessi.
L’Assicuratore ha la facoltà di depositare con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti a nome dell’Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.
SEZIONE II – RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 32 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicuratore si obbliga, durante il Periodo di Durata dell’Assicurazione, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, a tenere indenne sia il Contraente che l’Assicurato della somma che gli stessi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi sia per morte, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale imputabile al Contraente o all’Assicurato nella loro qualità, rispettivamente, di Conduttore e di Locatore del Bene assicurato.
La garanzia è prestata per un Massimale Assicurato di € 3.000.000,00, da intendersi quale massima esposizione complessiva dell’Assicuratore per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.
Si considerano in garanzia, nel limite di € 100.000,00 per uno o più Sinistri avvenuti nell’Anno Assicurativo, i danni da interruzione di attività di terzi, conseguenti ad eventi risarcibili a termini di Assicurazione.
Art. 33 - Definizione di terzi
Non sono considerati terzi:
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore della Contraente o dell’Assicurato, i loro coniugi, i figli, nonché parenti ed affini con loro conviventi.
Sono invece considerati terzi, nei confronti del Contraente o dell’Assicurato, limitatamente, però, ai casi di loro morte o lesioni personali gli Addetti del Contraente o dell’Assicurato.
L’Assicurazione non comprende:
- per quanto riguarda i Beni semoventi, ogni responsabilità verso terzi derivante dalla loro circolazione, qualora detta responsabilità debba essere obbligatoriamente assicurata, a norma di legge;
- i Danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o distributore e/o fornitore dei Beni assicurati;
- i danni conseguenti ad errori di progettazione, difetti di fabbricazione e vizio dei Beni oggetto del Contratto di Leasing;
- i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato o dal costruttore del Bene, non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- i danni da inquinamento in genere;
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- i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- da Furto;
- a cose ed animali che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione.
Art. 35 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro - Gestione della vertenza del Danno e spese legali
Tutti i Sinistri devono essere denunciati per iscritto dall'Assicurato, in conto proprio o per conto del Contraente, all’Assicuratore entro le 96 ore successive al Sinistro od al momento in cui ne sia venuto a conoscenza.
L'Assicurato ed il Contraente devono fare quanto è in loro potere per limitare il Danno ottemperando alle istruzioni dell’Assicuratore; l'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla
prestazione assicurativa (art. 1915 C.C.).
L’Assicuratore assume fino a quando ne abbia interesse, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale, a nome dell'Assicurato e del Contraente, designando ove occorra, legali o tecnici ed
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avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Tuttavia, in caso di definizione transattiva del Danno, l’Assicuratore a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di assicurazione, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziaria penale fino ad esaurimento
del giudizio nel grado in cui questo caso si trova al momento dell'avvenuta transazione.
Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato ed il Contraente sono a carico dell’Assicuratore entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale Assicurato.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale Assicurato, le spese verranno ripartite tra l’Assicuratore e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Assicuratore non riconosce, peraltro, le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde né di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.
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Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:
a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
c. è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.
5) Destinatari dei dati
a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d’Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione/esecuzione del contratto assicurativo.
b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. “catena assicurativa” e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.,), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società.
L’elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx ovvero presso la sede della Società. I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall’unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Net si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati lettera raccomandata indirizzata alla Società – copia degli
impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l’elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).
6) Periodo di conservazione dei dati
L’Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:
• riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
• riguardo ad ogni altro documento/contratto, per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).
7) Diritti dell’Interessato
7.1) Il Regolamento conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:
• Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
• Diritto di rettifica (art. 16);
• Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17);
• Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
• Diritto di opposizione (art. 21);
• Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;
7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a: NET INSURANCE S.p.A.
Responsabile Protezione Dati
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
XxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxx.xx XxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
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7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l’Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:
a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Xxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
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MODULO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE
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