CONTRATTO DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER IL TRIENNIO 2021-2023
CONTRATTO DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER IL TRIENNIO 2021-2023
II presente contratto viene stipulato fra:
L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA, con sede legale a Ferrara, xxx Xxxxxxx x. 00 , X.X. x X. XXX 00000000000, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
e
la Società privata EL.SI.DA. s.r.l. Socio Unico, (presso la struttura accreditata Poliambulatorio Privato Medica di San Xxxxxxxx in Persiceto) con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxx 0 00000 Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (XX), C.F./PI 01514181203, nella persona dell'Amministratore Unico Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, che agisce in qualità di legale rappresentante
e sarà valevole per IL TRIENNIO 2021-2023, riguardante la fornitura di prestazioni specialistiche ambulatoriali (prime visite e diagnostica) di
• RISONANZA MAGNETICA (RM);
• OCT retinica;
• altre prestazioni afferenti alle discipline di radiologia, cardiologia e oculistica.
a cittadini residenti nella Provincia di Ferrara, da erogarsi nella sede di EL.SI.DA. (Poliambulatorio Medica) di San Xxxxxxxx in Persiceto (BO).
La tipologia delle prestazioni oggetto di contratto è esplicitata nella tabella di committenza allegata al presente contratto (Allegato 1)
PREMESSO QUANTO SEGUE
che la struttura Medica:
• è in possesso di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie previste nel presente Accordo;
• opera in regime di accreditamento istituzionale sulla base della DGR 14060 del 2/12/2010.
• Accetta il sistema di pagamento delle prestazioni sanitarie secondo le tariffe della Regione Xxxxxx- Romagna
Il presente contratto è redatto in conformità alle indicazioni di cui:
1. all'art. 8 quinquies - comma 2° del Decreto Legislativo n. 229/99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N° 419" e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la Regione e le Aziende Unità Sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private ed i professionisti accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali;
2. alla delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";
3. all'Accordo Quadro tra la Regione Xxxxxx-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale – Quadriennio 2018-2021 – recepito con DGR 167 del 4/2/19;
4. alla Delibera di Giunta Regionale n. 603 del 15 aprile 2019 “PIANO REGIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE
DI ATTESA (PRGLA) PER IL TRIENNIO 2019-2021”;
5. alle delibere e determinazioni assunte dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx nell’ambito delle attività di controllo e di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 ed in particolare della DGR n. 404 del 27.04.2020 avente ad oggetto “Primi provvedimenti per il riavvio dell’attività sanitaria programmata in corso di emergenza Covid-19. Modifica alle deliberazioni di giunta regionale n. 368/2020” e della DGR n. 849 del 13.07.2020 avente ad oggetto “Approvazione accordo integrativo del contratto già sottoscritto con Anisap Xxxxxx Xxxxxxx, di cui alla propria deliberazione n. 167/2019”.
6. alla DGR n°1875 del 14/12/2020 “adeguamenti alle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Xxxxxx-Romagna - modifiche alla DRG n. 1673/2014.”.
7. alla DGR 1770/2021 “Linee di programmazione e finanziamento delle aziende sanitarie per l’anno 2021”.
8. alla DGR 344/2020.” e alla DGR n° 404 del 27.04.2020 avente ad oggetto “Primi provvedimenti per il riavvio dell’attività sanitaria programmata in corso di emergenza covid-19. modifica alla deliberazione di giunta regionale n. 368/2020 e dalla Circ. 2/2020”
Le parti firmatarie del presente Contratto condividono i seguenti presupposti e obiettivi:
• lo sviluppo della collaborazione pubblico-privato nell'ambito della pianificazione sanitaria territoriale, per favorire un rapporto sinergico volto a migliorare modalità e tempi di risposta alla domanda di prestazioni sanitarie;
• il rispetto dei limiti di spesa programmati dalla Regione;
• la garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
• la salvaguardia del principio di libera scelta del luogo di cura;
• l’appropriatezza e razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili;
• il recupero dei flussi di mobilità passiva extraregionale per le prestazioni oggetto del contratto.
Si ritiene pertanto che si possa definire la committenza oggetto del presente contratto per il triennio 2021- 2023 così come indicato nei seguenti articoli e descritto nello schema allegato (Allegato 1).
ART. 1 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
L'accesso alle prestazioni, da parte di cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Ferrara, potrà avvenire previa prescrizione di primo accesso (prima visita o visita di controllo) con priorità B,D,P da parte del medico di medicina generale o di specialista operante presso strutture pubbliche.
La programmazione delle prestazioni dovrà essere realizzata attraverso una omogenea distribuzione mensile delle stesse.
L'accesso alle prestazioni, da parte di cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Ferrara dovrà di norma avvenire attraverso CUP, previa prescrizione di visita specialistica di primo accesso (prima visita o visita di controllo) con priorità B,D,P da parte del medico di medicina generale.
La refertazione delle prestazioni dovrà essere effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui alla DGR 1706/2009.
In caso di necessità di visite di secondo livello scaturite dalla visita di primo accesso, saranno indicati dal RUA i percorsi esistenti e le modalità di prenotazione delle visite che dovranno essere prenotate direttamente senza creare disagio al cittadino facendolo tornare dal MMG per la prosecuzione del percorso.
Preso atto che dal 2006, con la Legge Finanziaria ed il relativo Piano di contenimento dei tempi d’attesa, è stato introdotto il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni, Società EL.SI.DA s.r.l. si impegna ad una gestione efficiente delle agende e, quindi, a fornire la programmazione delle agende a cadenza mensile con una profondità temporale di almeno 6 (sei) mesi. Al fine di garantire un governo dell’offerta senza soluzioni di continuità, l’Azienda USL, in caso di mancata presentazione/proiezione delle agende da parte di Società EL.SI.DA s.r.l., provvederà a mantenere aperte le stesse, programmando i posti secondo la prenotazione relativa all'ultimo mese oggetto di offerta.
La responsabilità della gestione degli utenti prenotati e delle eventuali variazioni è a carico di Società EL.SI.DA s.r.l..
1.2. SICUREZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE
EL.SI.DA. si impegna a osservare le regole e le indicazioni definite dalla Regione Xxxxxx-Romagna con DGR 404/2020 per la ripresa delle attività dopo la sospensione disposta in occasione dell’emergenza Covid-19 e successive indicazioni regionali (vedi Circolare 2/2020).
ART. 2 – ADEGUAMENTI INFORMATICI
In accordo alla normativa nazionale (Art. 11 D.L. 34/2020) e agli indirizzi regionali (V. da ultimo Nota Prot. 628991 del 30.09.2020), Società EL.SI.DA s.r.l. si impegna a completare (e mantenere) l’integrazione sulla Rete Regionale Sole. Gli adeguamenti dovranno comprendere:
1. i flussi di alimentazione del FSE;
2. la verifica dell’operatività di tutte le funzionalità necessarie alla visualizzazione ed erogazione delle ricette dematerializzate, secondo le regole previste dal flusso ministeriale
Al fine di verificare l’effettivo volume di prestazioni erogate si richiede a Società EL.SI.DA s.r.l. di implementare il
ritorno dell’ erogato attraverso il sistema CUP.
ART. 3 - VALORIZZAZIONE DEL CONTRATTO
Il tetto di spesa complessivo viene fissato in Euro 178.000,00 al netto dei ticket incassati direttamente dalla Società EL.SI.DA.
Con riferimento all’incasso dei ticket, si precisa che in caso di ricetta che da luogo a due diversi appuntamenti le procedure di incasso sono così definite:
1) prestazioni erogate da un soggetto pubblico e da una struttura privata accreditata: incassa sempre il soggetto pubblico, anche se è il secondo erogatore;
2) prestazioni erogate da due strutture private accreditate: incassa sempre il primo erogatore.
Le prestazioni dovranno essere fatturate secondo le tariffe previste dal nomenclatore tariffario della Regione Xxxxxx-Romagna.
L’offerta di prestazioni dovrà rispondere a requisiti di flessibilità per il perseguimento dell’obiettivo del contenimento dei tempi di attesa di cui alla DGR 603/2019. A tal fine potrà essere richiesta una rimodulazione temporanea delle agende di prenotazione con una variazione di +/- 10% per tipologia di prestazione, in base agli indici di performance monitorati dal livello regionale.
L’Azienda Usl di Ferrara, nell’ambito del proprio potere programmatorio, riferito all’attività speciali stica ambulatoriale commissionata alla Struttura, chiede che sia data applicazione a quanto definito nell’ambito della DGR 704/2013 “Definizione delle condizioni di erogabilità di alcune prestazioni di TAC e RM” ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Al riguardo questa Azienda chiede, per l’anno in corso, di programmare quindi i volumi di RM osteoarticolari, OCT retinica e RM cerebrale secondo lo schema allegato (Allegato 1).
In relazione a quanto stabilito nell’accordo Regione-Anisap di cui a DGR n. 849/2020, EL.SI.DA s.r.l. è autorizzata per il 2021 a fatturare una quota aggiuntiva di € 3,50 da rendicontare separatamente su base mensile in base al numero delle prestazioni erogate. Tale maggior onere rientra nel budget di cui al primo capoverso.
Al fine di perseguire una più efficace tutela della salute attraverso il miglioramento delle modalità di erogazione
delle prestazioni, l’Azienda USL si impegna ad eseguire controlli anche sull’attività di specialistica ambulatoriale.
I controlli consistono in una verifica di congruità tra le prestazioni inserite nel flusso informativo ASA (attività specialistica ambulatoriale) e quelle effettivamente effettuate e refertate (risultanze cartacee presente nella struttura ambulatoriale).
La definizione del campione di prestazioni da sottoporre a controllo viene effettuata trimestralmente e può comprendere le prestazioni erogate in una o più giornate per trimestre.
L’Azienda USL esegue il controllo della sede di prenotazione delle prestazioni verificando che siano state prenotate tramite CUP o che sia motivata la diversa modalità di prenotazione.
L’Azienda Usl si riserva le necessarie verifiche in relazione all’appropriatezza delle prestazioni erogate.
Per ogni prestazione l’Azienda USL controlla la presenza dei seguenti documenti:
• richiesta del MMG;
• prenotazione CUP;
• referto della prestazione specialistica erogata;
• consenso al trattamento dei dati.
In caso di carenze relative alla corretta tenuta della documentazione sanitaria e amministrativa, come la mancanza della firma (digitale se previsto o autografa), presenza di firma autografa illeggibile e non riconducibile al professionista o mancanza del timbro del professionista (quando previsto), laddove non si provveda a sanare le situazioni deficitarie entro il termine assegnato dall’organo verificatore, l’importo tariffato non sarà riconosciuto.
4.2 Controlli di qualità clinica
Per alcune branche specialistiche e prestazioni selezionate vengono definiti degli standard di prodotto applicabili ai referti delle prestazioni erogate. Gli standard sono definiti secondo linee guida di società scientifiche nazionali o internazionali riconosciute. Le branche specialistiche oggetto del controllo saranno concordate tra le parti.
Per l’anno 2021 il controllo qualità sarà applicato all’adeguatezza del referto di diagnostica strumentale di ecocolordoppler vascolare. I referti dovranno essere conformi alle linee guida utilizzando il format allegato (Allegato 2). E’ richiesto che il 100% dei referti prodotti sia redatto secondo i requisiti richiesti dalla data di sottoscrizione dell’ accordo.
L’AUSL verificherà un campione di referti rappresentativo del volume commissionato a EL.SI.DA. Le prestazioni i cui i referti saranno identificati come non idonei, verranno segnalate alla struttura e, se condivise sotto il profilo della loro congruità, non si procederà al pagamento, fatta salva la possibilità di ricorrere all’arbitrato previsto dagli accordi regionali in essere.
Per il 2022 e 2023 AUSL procederà all’ individuazione di ulteriori prestazioni da assoggettare a controllo
ARTICOLO 5 - ADESIONE AL SISTEMA PagoPA®
EL.SI.DA., come indicato all’articolo 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs.
n.82/2005,si impegna a aderire al protocollo operativo del sistema PagoPA® sia per l’incasso del pagamento
che per la gestione della programmazione e gestione delle agende e delle prestazioni.
Il soggetto contraente si impegna ad assolvere l'obbligo informativo nei confronti della Regione Xxxxxx-Romagna, così come previsto dalle circolari regionali n° 9 del 28/11/2008 e n° 2 del 16/2/2011.
Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorreranno a determinare gli importi dei pagamenti.
L'accertamento di tali importi e la conseguente liquidazione delle prestazioni avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, fatto salvo l’accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato di regolarità fiscale).
EL.SI.DA s.r.l. si impegna a garantire l’assolvimento di tutti i debiti informativi disposti a livello regionale e nazionale, ivi compreso il progressivo adeguamento alle indicazioni concernenti il cd “NSO” (Nodo Elettronico Smistamento Ordini), adempimento obbligatorio ai fini della liquidazione e pagamento delle fatture a decorrere dal 1.1.2022.
ARTICOLO 7 – DIRETTIVA IN MATERIA DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA – E PANTOUFLAGE
Nel rispetto delle indicazioni poste dalla DGR 2309/2016 e delle note della DGSPW PG/2017/318350 del 28/04/2917 e PG/2020/0048793 del 23/01/2020 e xx.xx. in materia di informazione scientifica del farmaco nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, EL.SI.DA. dovrà produrre all’Azienda USL di Ferrara i regolamenti attuativi predisposti. Sarà cura dei professionisti dell’Azienda USL, durante le visite per i controlli della documentazione sanitaria, valutare anche la presenza della apposita cartellonistica. In particolare, deve essere preferito l’accesso in video call degli informatori medico scientifici. Gli accessi in presenza dovranno comunque, essere soggetti a programmazione e scaglionati per motivi di sicurezza.
La Legge 190/2012 ha inserito all’ art. 53 del D. lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il divieto di pantouflage, che preclude ai dipendenti pubblici , che abbiano esercitato funzioni di responsabilità, di instaurare rapporti di lavoro (per un periodo di tre anni) con i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione di appartenenza . Pertanto, la struttura EL.SI.DA. deve astenersi dall’attribuire detti incarichi.
La struttura privata accreditata garantisce di aver sottoscritto un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività.
L'Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
ART. 9 – NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
L’Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato “Regolamento”), designa EL.SI.DA s.r.l. Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.
In particolare, la designazione ha ad oggetto i dati personali anagrafici dei pazienti nonché i loro dati personali di natura particolare in quanto necessari per la somministrazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Responsabile è tenuto al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento, al Codice e al presente Atto.
Il Responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l’attuale disciplina e, più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, dovrà avere cura di:
- attenersi alle clausole di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, laddove autorizzato;
garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione
della prestazione;
- trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliere e registrare i dati esclusivamente per gli scopi inerenti all’attività svolta e, comunque, rispettare le disposizioni di cui all’articolo 5 del Regolamento;
- verificare l’esattezza dei dati trasmessi o comunque trattati e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nell’Accordo e, comunque, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, impegnandosi a riscontrare direttamente dette richieste nell’osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento, informando il Titolare;
- autorizzare al trattamento i soggetti dei quali si avvale per svolgerlo, fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nell’Accordo, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.
Le parti danno atto che, in ogni caso, gli obblighi di fornire le informazioni di cui all’art. 13 e 14 del Reg. UE
2016/679 e di acquisire il consenso al trattamento dei dati, laddove necessario, competono all’Azienda Sanitaria.
Il Responsabile ha l’obbligo di attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento gli stessi obblighi di segretezza e riservatezza gravanti sul personale del Titolare e di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i già menzionati soggetti alla corretta gestione dei dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto del Regolamento, del Codice e, in genere, delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.
L’ AUSL, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Regolamento, conferisce al Responsabile nominato il potere di
designare altri responsabili del trattamento, purché stabiliti nell’Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 28 del Regolamento UE, nel caso in cui la stessa, per il trattamento dei dati, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere servizi e/o prestazioni di competenza del Responsabile principale.
In tal caso il Responsabile è tenuto a darne avviso ad AUSL, anche ai sensi e ai fini dell’art. 28, comma 2, secondo periodo, del Regolamento e ad imporre nel relativo contratto al sub responsabile tutti gli obblighi contenuti nel presente Contratto a carico del Fornitore. Entro 30 giorni dalla già menzionata comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla già menzionata designazione.
Il Responsabile è tenuto compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti che, in caso di richiesta, dovrà essere condiviso con il Titolare, limitatamente ai dati trattati in nome e per conto di quest’ultimo.
Il Responsabile ha l’onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali e, comunque, relativamente ai trattamenti per i quali è stato designato, di assistere il Titolare al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.
Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, nel minore tempo possibile, e comunque non oltre 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi ipotesi di violazione dei dati personali (quali, a mero tiolo esemplificativo e non esaustivo: distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati) che faccia sorgere l’obbligo del Titolare di procedere agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-fornitori e/o sub-agenti. Il Responsabile è altresì tenuto a collaborare tempestivamente con il Titolare ai fini degli adempimenti di notifica e comunicazione di cui ai già menzionati articoli 33 e 34 del Regolamento, anche compilando formulari e questionari che il Titolare intenda sottoporgli per le vie brevi.
La designazione a Responsabile sarà valida per la durata del contratto e si considererà revocata a completamento dell’incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, del contratto. I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste dalle normative di settore. All’atto della cessazione delle operazioni di trattamento o su richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, dandone conferma per iscritto al Titolare.
Laddove i dati personali, previa autorizzazione dell’AUSL, vengano trasferiti e/o comunicati dal Responsabile al di fuori dell’Unione Europea o in un territorio con un livello di protezione dei dati non riconosciuto dalla Commissione Europea, devono essere comunicate le misure volte per garantire un’adeguata tutela della riservatezza e della genuinità del dato come previsto dal Regolamento UE. Il Responsabile garantisce al Titolare la possibilità di effettuare verifiche sulla correttezza e liceità dei trattamenti effettuati e, comunque, finalizzate a verificare il rispetto del Regolamento, del Codice e del presente Accordo.
Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari, fornendo la documentazione eventualmente richiesta nonché consentendo l’accesso ai propri locali e sistemi al Titolare, anche per il tramite di un incaricato.
Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante da violazioni dalle clausole contrattuali previste nella presente nomina poste in essere dal Responsabile.
ART. 10 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
La Struttura privata accreditata dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62/2013 e dal vigente Codice di Comportamento aziendale reperibile all’indirizzo xxxx://xx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx e a tal fine dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in esso contenute.
La Struttura inoltre ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 42 lett. L della legge 6 novembre 2012 n. 190 e
s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, garantisce di non assumere personale cessato dal rapporto di pubblico impiego, fino ai tre anni successivi alla cessazione, che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia, in qualità di dipendente dell’Azienda Sanitaria, esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima di cui fosse destinataria la Società.
Il personale con queste caratteristiche non può infatti svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
L’onere della verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dallo stesso sottoscritto preventivamente alla stipula del contratto di lavoro è in capo alla struttura.
La validità del presente contratto è subordinata alla correttezza e completezza della documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e ss.mm.ii.
La Struttura è tenuta altresì a fornire all’Azienda Usl di Ferrara la documentazione strumentale alla certificazione sopracitata nonché a comunicare tempestivamente ogni modifica che dovesse intervenire negli assetti proprietari nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi (art. 10 sexies, punto 11, L. 575/65).
Nei confronti della Struttura non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un’informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d’infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l’incapacità della Struttura di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.
ARTICOLO 11 – INCOMPATIBILITA’
Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva norme, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero- professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria emanata in occasione della diffusione del virus Covid-19.
Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
EL.SI.DA s.r.l. si impegna all’invio dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti con la struttura privata accreditata, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l’attività specialistica svolta e a corredo degli elenchi nominativi dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il personale medico.
EL.SI.DA s.r.l. si impegna a trasmettere, successivamente, anche eventuali modifiche o integrazioni che dovessero subentrare in corso d'anno, con cadenza semestrale.
L’AUSL si impegna a fornire a EL.SI.DA s.r.l. il nominativo delle figure di personale delle quali sia venuta a conoscenza come potenzialmente incompatibili, anche in contrasto con le autocertificazioni prodotte alla struttura. Tale disciplina è propedeutica a permettere alla struttura un efficace controllo delle figure incompatibili, non essendo permesso alla struttura di conoscere gli organici del personale pubblico né la loro posizione in convenzione con l’Ente Pubblico.
La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai reciproci adempimenti
del presente contratto sarà rimessa all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
A tal fine le parti individuano quale Xxxx competente quello di Ferrara.
Il presente contratto ha validità ed efficacia per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, previo aggiornamento
annuale dell’attività commissionata e del corrispondente valore economico.
Le parti concordano che l’accordo è efficace anche dopo la data di scadenza, per il tempo stre ttamente necessario alla formalizzazione del nuovo contratto, al fine di non interrompere l’erogazione di prestazioni sanitarie previste dai Livelli Essenziali di Assistenza.
Sia per la parte normativa che per quella economica sono fatte salve diverse e successive determinazioni regionali intervenute nel tempo di durata del contratto.
ART. 14 - CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI
Il presente Xxxxxxxxx, redatto in carta libera sarà assoggettato ad imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) - della Tariffa - parte seconda allegata al citato D.P.R..
L'Azienda U.S.L. di Ferrara trasmetterà il presente atto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione al Servizio Assistenza Territoriale – Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx-Romagna.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Ferrara, lì
Il Direttore Generale Dell’Azienda USL di Ferrara Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da:XXXXXX XXXXXXX
Data:02/05/2022 17:49:43
L’Amministratore Unico
della Società privata EL.SI.DA. s.r.l.
Data: 29/03/2022 18:43:02
(DFiormtatto. dGigiutaglmleinetelmda:oBRBAYrDaAyDdI SaOLdETiOSGoUlGeLItEoLM)O