PERIODO APERTURA E CHIUSURA DEL BANDO
COMUNE DI COLOGNO MONZESE
bando pubblico per l’erogazione di contributi a favore degli inquilini con xxxxxxxx’ incolpevole ridotta.
PERIODO APERTURA E CHIUSURA DEL BANDO
dal 31 ottobre 2016 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
LA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE E’ RIFERITA ALL’ULTIMO REDDITO ISEE DISPONIBILE.
1. Indizione del bando
Con il presente Bando il comune di Cologno Monzese, intende avviare attraverso il Servizio E m e r g e n z a A b i t a t i v a , la procedura prevista dalla DGR 5450 del 27/07/2016, allegato 1, art. 5, Misura 2, finalizzata al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, del libero mercato delle locazioni, per il mantenimento dell’abitazione. Il contributo sarà erogato direttamente al proprietario a condizione che si impegni a non effettuare la procedura di sfratto per almeno 12 mesi e sia disponibile a non aumentare il canone.
2. Destinatari
Nuclei familiari che per una sopravvenuta impossibilità non hanno provveduto al pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie a ragione della perdita o della consistente riduzione della loro capacità reddituale, in stato di “morosità incolpevole” determinata, tra le altre, dalle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; consistente riduzione dell’orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, etc….
3. Requisti dei nuclei familiari beneficiari
I nuclei familiari supportati dalla Misura 2, prevista dalla DGR 5450 del 27/07/2016 “Sostegno agli inquilini con morosità incolpevole ridotta che non abbiano sfratto in corso”, devono possedere i seguenti requisiti:
a) residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di un membro del nucleo familiare;
b) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di altro Stato, qualora sia riconosciuto da convenzioni o trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno, di contratto di lavoro in essere e di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa;
c) essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
d) non essere sottoposti a procedura di rilascio dell’abitazione (Assenza di convalida di sfratto da parte del Tribunale);
e) morosità incolpevole ridotta accertata in fase iniziale (inferiore ad € 3.000,00);
f) ISEE del nucleo familiare inferiore o pari ad € 15.000,00;
Il comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’inquilino dovrà sottoscrivere un accordo denominato “Patto di Collaborazione” con il quale si impegna a partecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a sanare la morosità pregressa non coperta dal contributo. Tale accordo sarà sottoscritto da inquilino, proprietario, un Assistente Sociale, se trattasi di nucleo in carico ai servizi sociali, e dal Responsabile del Servizio E m e r g e n z a A b i t a t i v a o suo delegato.
Il comune, attraverso i Servizi Sociali e d i l s e r v i z i o E m e r g e n z a A b i t a t i v a si impegna inoltre ad affiancare i nuclei familiari beneficiari, anche attraverso l’assunzione di misure di accompagnamento idonee ad agevolare l’uscita dalle situazioni di disagio
3. Risorse disponibili
Le risorse regionali complessivamente assegnate per l’espletamento delle due misure, indicate nella DGR n. 5450 del 25/07/2016, allegato 2, ammontano ad € 64.971,00, di tale somma saranno orientativamente utilizzati per la presente misura 2, tesa a sostenere le famiglie Colognesi in stato di morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso, € 34.971,00.
Sulla base di quanto previsto all’art. 7, comma 3, dell’allegato 1 alla DGR 5450/2016, tale somma è stata integrata dal comune di Cologno Monzese, con proprie risorse di bilancio quantificate in € 20.000,00, pertanto, le risorse complessivamente disponibili per lo svolgimento della presente misura 2, ammontano ad € 54.971,00.
Si evidenzia in merito che saranno valutati dal Consiglio Comunale e dagli uffici comunali competenti ulteriori benefici e agevolazioni fiscali (ad es: riduzione aliquota IMU e riduzione della TARI).
Si precisa, inoltre, che qualora la presente misura 2 non dovesse riscontrare l’esito sperato dall’Amministrazione Comunale, la somma non utilizzata potrà essere rimodulata, sentiti i competenti uffici regionali, sulla prima misura prevista dalla DGR n. 5450/2016 e relativa al reperimento di nuovi alloggi nel libero mercato delle locazioni da destinare alle emergenze abitative.
Il comune dovrà produrre a regione Lombardia rendicontazioni intermedie della spesa per le azioni attivate, accompagnate da apposita relazione descrittiva delle attività svolte ai sensi dell’art. 7, dell’allegato 1 alla DGR n. 5450/2016.
4. Definizione dello stato di morosità incolpevole
Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale, possono essere riconducibili sia alle cause elencate nel precedente art. 2., che ad altre non elencate che dovranno essere dettagliatamente documentate.
Si definisce morosità incolpevole la situazione in cui la consistente riduzione di reddito, riconducibile alle cause di cui all’art.2, determina il raggiungimento di una incidenza superiore al 30% nel rapporto canone di locazione/reddito nucleo familiare.
I contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli dovranno essere erogati dal comune in forma tale da assicurare la sanatoria della morosità anche utilizzando le modalità previste dall’art.11,comma 3, della Legge 431/98, come modificato dalla Legge 80/2014, le quali prevedono che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano erogati direttamente al locatore dell’immobile interessato a sanatoria della morosità pregressa.
5. Valutazione della domanda e documenti necessari
Il comune determina l’entità del contributo in relazione alla classe ISEE di appartenenza ai sensi di quanto previsto al successivo art. 6, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili attribuite dalla regione Lombardia e dal comune, ed eroga direttamente ai proprietari degli immobili un contributo per la sanatoria della morosità incolpevole ridotta accertata, che comunque dovrà essere inferiore ad € 3.000,00.
La documentazione necessaria all’istruttoria della pratica è la seguente:
a) domanda predisposta dal Comune sottoscritta dal richiedente;
b) dichiarazione del proprietario sullo stato di morosità e assenza di convalida dello sfratto da parte del Tribunale;
c) documento comprovante la riduzione del reddito;
d) ISEE (indicatore situazione economica equivalente) ;
e) contratto di locazione valido e registrato stipulato per un alloggio situato nel Comune di Cologno Monzese e utilizzato come residenza anagrafica e abitazione principale;
f) in caso di cittadini stranieri, permesso di soggiorno valido ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286, nonché possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla vigente normativa sull’immigrazione;
g) copia della carta di identità e codice fiscale.
6. Determinazione del contributo
L'importo erogabile per la sanatoria della morosità incolpevole ridotta sarà determinato su base ISEE con i seguenti criteri ed erogato direttamente al proprietario a condizione che lo stesso si impegni a non effettuare lo sfratto per almeno 12 mesi dalla data dell’accordo e sia disponibile a non aumentare il canone:
Classe 1 - ISEE fino ad € 4.000,00 contributo massimo € 2.800,00;
(Obbligo di compartecipazione inquilino € 200,00);
Classe 2 - ISEE fino ad € 8.000,00 contributo massimo € 2.600,00:
(Obbligo di compartecipazione inquilino € 400,00);
Classe 3 - ISEE fino ad € 12.000,00 contributo massimo € 2.000,00;
(Obbligo di compartecipazione inquilino € 1.000,00);
Classe 4 - ISEE fino ad € 15.000,00 contributo massimo € 1.600,00.
(Obbligo di compartecipazione inquilino € 1.400,00);
Per i proprietari degli immobili che dichiareranno la loro disponibilità a modificare il canone con affitto “Concordato” determinato sulla base dell’accordo locale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 431/98 e s.m.i. o a rinegoziare un canone più basso il contributo sarà il seguente:
Classe 1 - ISEE fino ad € 4.000,00 contributo massimo € 3.000,00;
( nessuna compartecipazione inquilino);
Classe 2 - ISEE fino ad € 8.000,00 contributo massimo € 2.800,00;
(Obbligo di compartecipazione inquilino € 200,00);
Classe 3 - ISEE fino ad € 12.000,00 contributo massimo € 2.400,00
(Obbligo di compartecipazione inquilino € 600,00);
Classe 4 - ISEE fino ad € 15.000,00 contributo massimo € 2.200,00
(Obbligo di compartecipazione inquilino € 800,00);
Si precisa che i contratti stipulati come abitazioni principali ai sensi dell’Accordo Locale, art. 2 , comma 3, della Legge 431/98 3 s.m.i., potranno usufruire dell’aliquota IMU ridotta allo 0,76% (zerovirgolasettantaseipercento), anzicchè 1,06, predisponendo apposita istanza all’Area 2, Servizi Finanziari. Inoltre, saranno valutati dal Consiglio Comunale e dagli uffici comunali competenti ulteriori benefici e agevolazioni fiscali, quali ad esempio: ulteriore riduzione aliquota IMU e riduzione della TARI.
Per quanto riguarda le morosità pregresse superiori ad € 3.000,00 il contributo potrà essere erogato solo dopo la riduzione del debito ad una somma inferiore ad € 3.000,00, da determinare alla data di presentazione dell’istanza, sempre a condizione che non sia già stata emessa una convalida dello sfratto da parte del Tribunale competente e che il proprietario sottoscriva l’impegno previsto.
L’erogazione del contributo avverrà con specifico provvedimento dirigenziale a seguito di istruttoria della domanda, effettuata in base ai criteri approvati con il presente bando e comunque sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
7. Controlli
L’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR”.
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
8. Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196
I dati personali, forniti dal concorrente con le dichiarazioni sostitutive per sè e per i componenti del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003, nonchè dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, inclusi quelli 'sensibili' di cui agli artt. 4 e 20 del citato d.lgs, saranno raccolti soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte Comune e degli Enti che hanno stipulato apposita convenzione con l’Amministrazione comunale, che si avvarranno del sistema informatico della Regione, per la trasmissione e l’elaborazione dei dati forniti.
Tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse al bando e all’assegnazione degli alloggi e, ciascuna Amministrazione sarà responsabile del trattamento dei dati ad essa pervenuta o con supporto cartaceo o informatico.
Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.
Il concorrente, ai sensi dell’art. 13 della suddetta legge, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
9. Modalità di presentazione della domanda e pubblicità
La domanda di accesso al contributo dovrà essere predisposta utilizzando il modulo allegato al presente Bando, corredato da ogni idonea documentazione e dichiarazione.
La mancanza della documentazione obbligatoriamente prevista determinerà l’impossibilità di trattazione della domanda sino al suo completamento. La possibilità di partecipazione e accesso al contributo avrà decorrenza dal 31/10/2016 e sarà valido fino ad esaurimento delle risorse disponibili, individuate con il presente bando.
Gli Inquilini in stato di morosità incolpevole ridotta (inferiore ad € 3.000,00) possono inoltrare richiesta di contributo al Comune di Comune di Cologno Monzese, dal 31 ottobre 2016, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con le seguenti modalità:
1) scaricando il modulo richiesta contributo morosità incolpevole ridotta sul sito internet istituzionale del comune di Cologno Monzese al seguente indirizzo: xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx.;
2)ritirando la modulistica presso il Servizio Emergenza Abitativa o presso la portineria,
il modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, con la necessaria documentazione, dovrà essere presentato come di seguito indicato:
• con posta certificata all’indirizzo: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
• per posta con A/R a Comune di Cologno Monzese, al Servizio Emergenza Abitativa, xxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 - Xxxxxxx Xxxxxxx;
• consegnato a mano al protocollo del Comune sito in Xxxxx Xxxxxx - xxx Xxxxxxx, 0 .
Non sarà ammessa nessun’altra modalità di presentazione della domanda.
I cittadini interessati a presentare istanza, per qualsiasi chiarimento sul contenuto del presente bando, possono richiedere maggiori informazioni presso il Servizio Emergenza Abitativa, Via P e t r a r c a n . 9 , Cologno Monzese, previo ritiro della modulistica da compilare, o apposito appuntamento ai seguenti numeri telefonici:
02.253.08.723
dal Lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Il presente bando, oltre alla prevista pubblicazione all’albo pretorio del comune, sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cologno Monzese al seguente indirizzo: xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx,.
I l S i n d a c o A n g e l o R o c c h i
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