Contratto per l’Assicurazione Incendio “BY YOU”
Contratto per l’Assicurazione Incendio “BY YOU”
Il presente fascicolo informativo, contenente:
− Nota Informativa, comprensiva del Glossario
− Condizioni Generali di Assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa
UBI Assicurazioni S.p.A.
Società soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V.
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nella presente nota informativa sono aggiornati al 20/04/2011.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
L’Assicurato e il Contraente devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento Trasparenza, il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento Trasparenza.
Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle condizioni di assicurazione.
Avvertenza: La compagnia rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA
UBI Assicurazioni S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta al coordinamento e controllo di F&B Insurance Holdings S.A./N.V - ha sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, 00, 00000, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987 n. 62); il numero d’Iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’ Impresa
UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 65.767.790, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 32.955.790 a titolo di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 163%.
Il presente contratto di Assicurazione è un’assicurazione collettiva, operante esclusivamente in applicazione di
un’apposita convenzione che la Contraente (By You S.p.A.) stipula con l’Impresa di Assicurazioni UBI Assicurazioni S.p.A.
Il contratto di assicurazione “Convenzione Incendio N°35.000” non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.
Avvertenza:
L’Assicurato può recedere dalla copertura assicurativa entro 30 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione all’Impresa, anche per il tramite del Contraente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
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Mod. UBI ASS. 1449 ed. 20/04/2011
Si rinvia all’Art. 6 – Durata e cessazione del contratto di Assicurazione e all’ Art. 7 – Diritto di Recesso dell’Assicurato per quanto concerne gli aspetti di dettaglio relativi alla durata del contratto di assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto di assicurazione “Convenzione Incendio N°35.000” è un’assicurazione a premio unico che ha lo scopo di indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato da:
Incendio;
Azione del fulmine;
Esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi; Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
Onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono di aeromobili od oggetti in generenteticamente descritte di seguito:
L’ Impresa indennizza altresì:
I danni causati al fabbricato assicurato da fumi, gas e vapori sviluppatisi a seguito degli eventi di cui sopra, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purchè conseguenti agli eventi previsti in Polizza,
Ai sensi dell’art. 1914 del Codice.Civile., i guasti causati al Fabbricato assicurato per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro, fino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato, con esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, risanamento o trattamento speciale dei residuati stessi, fermo il limite massimo di indennizzo secondo quanto disposto dall’art. 20 (Limite massimo di indennizzo).
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura delle Definizioni e dell’ Art 16 – Oggetto della garanzia delle Condizioni Generali di Assicurazione
Avvertenza:
Ciascuna delle garanzie è soggetta alle condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, nonché alle condizioni di sospensione che possono determinare il mancato pagamento dell’indennizzo. Si richiama in particolare l’attenzione sugli articoli 19 - esclusioni, 20 – Limite massimo dell’indennizzo, art. 22 – Condizioni di assicurabilità delle Condizioni di Assicurazione per i relativi aspetti di dettaglio.
Avvertenza:
La presente copertura assicurativa prevede una somma assicurata pari all’importo dell’ Operazione di Finanziamento relativo al fabbricato indicato nella Dichiarazione di Adesione; successivamente la somma assicurata decresce e corrisponde in ogni momento al Debito Residuo.
Si richiama l’attenzione sul contenuto dell’ art 17- Capitale assicurato, delle Condizioni Generali di Assicurazione per i relativi aspetti in dettaglio.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio - Nullità
Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulla circostanza che, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché, nei casi più gravi, la stessa cessazione dell’assicurazione.
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell’art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita
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Mod. UBI ASS. 1449 ed. 20/04/2011
totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell’art 3 Aggravamento del rischio delle Condizioni di Assicurazione.
Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:
- modifiche delle caratteristiche costruttive dei fabbricati previste all’articolo 22 Condizioni di assicurabilità delle Condizioni Generali di Assicurazione.
6. Premi
Il premio della presente polizza:
• è “unico” e viene cioè corrisposto una sola volta per tutta la durata contrattuale, senza possibilità di frazionamento;
• viene versato all’Impresa dall’Intermediario per conto dell’Assicurato;
• non prevede l’applicazione di sconti da parte dell’Impresa o dell’Intermediario.
Le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono che il premio venga corrisposto dall’ Assicurato all’Intermediario contestualmente all’atto della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, mediante pagamento con assegno circolare non trasferibile ovvero mediante bonifico bancario in base all’opzione prescelta dall’Assicurato all’atto della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione.
Avvertenza
L’assicurazione è prestata a fronte dell’Operazione di Finanziamento stipulata con la Banca. I costi medi effettivamente sostenuti dall’Assicurato sono quelli di seguito descritti:
1. spese di emissione polizza € 5,00;
2. commissioni di intermediazione corrisposte in media all’intermediario in relazione al presente prodotto: € 20,00 per ogni 100 di premio imponibile versato, corrispondenti al 20% del premio imponibile.
La Dichiarazione di Adesione alla copertura assicurativa indica l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dall’Assicurato
Avvertenza:
In caso di accollo, estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento o di trasferimento dell’Operazione di Finanziamento ad altro soggetto (Surroga) nel periodo di validità della Polizza, le garanzie assicurative cessano e l’Assicurato ha diritto di ottenere il rimborso del premio imponibile pagato e non usufruito in virtù di detta cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita.
In questo caso saranno trattenute, oltre alle spese di emissione di cui al precedente punto 1, anche le spese di rimborso, pari a € 10,00. Qualora il premio imponibile da restituire risultasse pari o inferiore al totale dei suddetti importi, non si darà luogo ad alcun rimborso.
Su specifica richiesta dell’Assicurato, in alternativa al rimborso, è prevista la facoltà di mantenere in vigore la copertura assicurativa, dandone comunicazione all’Impresa contestualmente all’estinzione dell’Operazione di Finanziamento.
Si rinvia all’Art. 18 – Rimborso del premio - per i dettagli e per quanto attiene la modalità di calcolo del premio da restituire, unitamente all’indicazione degli altri casi per i quali è previsto il rimborso del premio all’Assicurato.
7. Rivalse
L’Impresa rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso eventuali terzi soggetti responsabili del sinistro purchè l’assicurato a sua volta non eserciti l’azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili.
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Mod. UBI ASS. 1449 ed. 20/04/2011
L’Assicurato ha diritto di recedere dalla polizza entro 30 giorni dalla data di decorrenza della stessa, dandone comunicazione all’Impresa, anche per il tramite del Contraente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Qualora il premio fosse stato già corrisposto, l’Impresa, direttamente o per il tramite del Contraente, provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
Sono fatte salve le altre ipotesi di recesso previste dalla Legge.
Si rinvia all’Art. 7 – Diritto di recesso dell’Assicurato - di cui alle Condizioni di Assicurazione per informazioni di maggior dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10.Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico dell’Assicurato.
I premi di tutte le garanzie prestate dalla polizza sono soggetti all’imposta del 22,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
Avvertenza:
Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulla circostanza che le condizioni di assicurazione regolamentano i seguenti aspetti relativi alla denuncia ed alla liquidazione del sinistro (art. 25):
• Dare avviso, con lettera raccomandata alla Direzione dell’Impresa, entro dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza, indicando il luogo, il giorno e le circostanze dell’evento dannoso, nonché l’importo approssimativo del danno. Nei casi di particolare gravità la denuncia deve essere preceduta da avviso telegrafico o via telefax;
• Fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
• Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno;
• Predisporre un’elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro;
• Comunicare all’Impresa l’eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti il Fabbricato assicurato
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell’Art. 25 – Obblighi in caso di sinistri
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Impresa ed indirizzati a:
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UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami
Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
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Mod. UBI ASS. 1449 ed. 20/04/2011
Sarà cura dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Potranno essere presentati direttamente a:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
i reclami già presentati direttamente all’Impresa e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte dell’Impresa stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
il nuovo reclamo dovrà contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’ISVAP, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente, il Contraente e l’Assicurato.
14.Arbitrato
L’Art.27 – Procedura per la valutazione del danno (Arbitrato) indica che l’Assicurato e l’Impresa, in caso di controversie su natura e valutazione del danno hanno la facoltà di rimettere la decisione ad un collegio di tre Periti. In tal caso l’Assicurato e l’Impresa sostengono le proprie spese e remunerano il Perito da esse designato, contribuendo ognuna per la metà delle spese e competenze del terzo Perito.
Avvertenza
Fermo quanto previsto all’Art. 27 – Procedura per la valutazione del danno, resta salva la possibilità per le Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per qualunque controversia derivante dall’applicazione od interpretazione della polizza.
15.Informazioni aggiuntive
Qualora in corso di contratto dovessero intervenire delle variazioni nelle informazioni contenute nel presente documento, non derivanti da disposizioni normative, saranno oggetto di comunicazione nella sezione appositamente dedicata del sito internet dell’Impresa.
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GLOSSARIO
La presente parte della nota informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo “Incendio”, che il Contraente e l’Assicurato potranno utilizzare per una migliore comprensione del contratto assicurativo.
Si avvertono tuttavia il Contraente e l’Assicurato che le definizioni di seguito riportate non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nelle Condizioni di Assicurazione.
APPENDICE: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società e la Contraente.
ASSICURATO: la persona fisica, in qualità di Richiedente o Cointestatario di un contratto di mutuo erogato dall’ Istituto facente parte del Gruppo UBI Banca.
ASSICURATORE: Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con la quale il/la Contraente stipula il contratto di assicurazione.
ASSICURAZIONE: Operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Impresa) un rischio al quale egli è esposto.
BANCA L’istituto Bancario facente parte del gruppo UBI Banca S.c.p.a. che effettua l’Operazione di finanziamento
CARICAMENTI: parte del premio versato dal/la Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’Impresa.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI: il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 COMPAGNIA/IMPRESA DI ASSICURAZIONE: Vedi “Assicuratore”.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. CONFLITTO DI INTERESSI: insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse dell’Impresa, del Contraente o dell’Intermediario possono collidere con quello dell’Assicurato.
CONTRAENTE: soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’Impresa e che versa all’Impresa il relativo premio.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato.
COSTI ACCESSORI (DIRITTI FISSI): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l’emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
DEBITO RESIDUO: l’importo residuo in linea capitale dell’Operazione di Finanziamento dovuto dall’Assicurato alla Banca Erogatrice, compresi gli interessi maturati al momento del sinistro e non ancora corrisposti, escluso qualsiasi altro importo dovuto dall’Assicurato quali, a titolo di esemplificativo e non limitativo, penali, commissioni bancarie, spese di incasso,corrispettivi per risoluzioni anticipate etc.
DECORRENZA DELLA GARANZIA: momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
DICHIARAZIONE DI ADESIONE: modulo sottoscritto dall’ Assicurato con il quale egli manifesta all’Impresa la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso applicate.
DURATA CONTRATTUALE: periodo durante il quale il contratto è efficace.
ESCLUSIONI: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall’Impresa, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
ESPLOSIONE: le sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
. a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
. per azione meccanica o termica esplodono;
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e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
FABBRICATO: l’intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti fissi, impianti di riscaldamento, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.
FASCICOLO INFORMATIVO: l’insieme della documentazione informativa da consegnare all’Assicurato, composto da: Nota Informativa comprensiva di glossario, Condizioni di Assicurazione e Dichiarazione di Assicurazione.
IMPRESA: vedi assicuratore.
INCENDIO: combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
INDENNIZZO:La somma dovuta dall’Impresa a termini di polizza. INTERMEDIARIO . By You S.p.a.
ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
MASSIMALE: somma massima garantita dall’Impresa all’Assicurato o al benficiario
NOTA INFORMATIVA: documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che contiene informazioni relative all’Impresa, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO Il contratto con il quale la Banca concede all’Assicurato un finanziamento per un’operazione di mutuo ipotecario.
PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA): periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
POLIZZA: il documento che prova l’assicurazionee regola i rapproti tra l’ Assicurato, il Contraente e l’Impresa. PREMIO: la somma dovuta all’Impresa per la copertura assicurativa
PREMIO COMPLESSIVO (O LORDO): importo complessivo da versare all’Impresa quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
PREMIO DI TARIFFA: somma di premio puro e dei caricamenti.
PREMIO PURO: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dall’Impresa con il contratto di assicurazione. E’ la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulle probabilità di morte o di sopravvivenza dell’assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all’andamento dei mercati finanziari.
PREMIO UNICO: importo da corrispondere in soluzione unica all’Impresa al momento della conclusione del contratto di assicurazione.
PRESCRIZIONE: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. PRESTAZIONE ASSICURATA: somma che l’Impresa garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA: principio in base al quale l’Impresa è tenuta ad acquisire dalla Contraente in fase pre-contrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
RECESSO (o diritto di ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne xxxxxx gli effetti. REGOLAMENTO TRASPARENZA: regolamento Isvap n 35 del 26 maggio 2010
RICORRENZA ANNUALE : l’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
SCADENZA: data inn cui cesano gli effetti del contratto di assicurazione
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA’ DI ASSICURAZIONE: Vedi “Assicuratore”.
SOVRAPPREMIO: maggiorazione di premio richiesta dall’Impresa nel caso in cui il rischio assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni assicurabilità più gravi di quelle normali.
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SURROGA: sostituzione del finanziamento ai sensi del D.L.n°7/2007 convertito con modificazioni nella legge n°40/2007 (cd. “portabilità passiva”).
TASSO DI PREMIO: importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.
TERRITORIO ITALIANO: quello della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa
Il rappresentante legale
Xxxx. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx
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Mod. UBI ASS. 1449 ed. 20/04/2011
Convenzione INCENDIO N°35.000
Condizioni Generali di Assicurazione
ss. 270 6/2010
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UBI Assicurazioni S.p.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V.
00000 Xxxxxx –Xxx Xxxxxxxx, 00 – tel. 02.49980.1 - fax 00.00000.000 Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154
n. scrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e ’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
DEFINIZIONI
Accollo: il contratto con il quale un soggetto (accollante) assume il debito che l’Assicurato (acollato) ha nei confronti della Banca (accollatario) in forza dell’operazione di finanziamento, con o meno la liberazione dell’accollato a seconda della volontà delle parti (art. 1273 del Codice Civile).
Assicurato: la persona fisica, in qualità di Richiedente o Cointestatario dell’Operazione di Finanziamento concessa dalla Banca Erogatrice
Assicurazione o Contratto
di Assicurazione: il presente Contratto di Assicurazione
Banca erogatrice: l’Istituto la Bancario facente parte del gruppo UBI Banca S.c.p.a. che effettua l’operazione di Finanziamento
Contraente: By You S.p.A. Xxxxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx che stipula la polizza per conto dell’ Assicurato
Danni materiali e diretti: i danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale vale l’Assicurazione.
Danni consequenziali: i danni materiali alle cose assicurate non cagionati direttamente dai rischi per i quali vale l’assicurazione, ma subîti da dette cose in conseguenza di tali eventi.
Debito residuo: l’importo residuo in linea capitale dell’Operazione di Finanziamento, dovuto dall’Assicurato alla Banca Erogatrice, compresi gli interessi maturati al momento del sinistro e non ancora corrisposti, escluso qualsiasi altro importo dovuto dall’Assicurato quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, penali, commissioni bancarie, spese di incasso, corrispettivi per risoluzione anticipata ecc.
Dichiarazione di Adesione: modulo sottoscritto dall’Assicurato con il quale egli manifesta all’Impresa la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso applicate.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato: Immobile e/o porzione di immobile avente:
• strutture portanti verticali, manto di copertura del tetto pareti esterne: costruite in materiali incombustibili;
• solai e strutture portanti del tetto costruite in materiali incombustibili o combustibili.
Per immobile deve intendersi l’intera costruzione edile (escluso il valore dell’area) compresi fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione; affreschi, statue o simili che non abbiano valore artistico.
Costituiscono fabbricato le sue pertinenze (quali centrale termica, box e simili) realizzate nel fabbricato o negli spazi ad esso adiacenti
Non costituiscono fabbricato: antenne televisive, paraboliche, tappezzerie, tinteggiature, moquettes, parquet, tendo-strutture, tenso-strutture, lucernari, tendoni, serre, capannoni pressostatici e simili, manufatti e baracche in legno o plastica, alberi, piante, coltivazioni floreali ed agricole, pavimentazioni all’aperto, impianti elettronici per apertura cancelli, impianti elettronici antifurto o antincendio.
Franchigia: importo prestabilito che in caso di sinistro è a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro e per il quale l’Impresa non riconosce l’indennizzo.
(assicurazione a): forma di assicurazione in base alla quale l‘indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile.
Impresa: UBI Assicurazioni S.p.A.
ss. 270 6/2010
Copia per l’Assicurato Mod. UBI ASS. 1449 ed. 20/04/ 2011 Pagina 2 di 8
UBI Assicurazioni S.p.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V.
00000 Xxxxxx –Xxx Xxxxxxxx, 00 – tel. 02.49980.1 - fax 00.00000.000 Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154
n. scrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e ’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibilità: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazioni esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo: la somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di sinistro.
Intermediario: By You S.p.A. – Xxxxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx
Mutuo: il contratto di finanziamento stipulato tra la Banca ed il Mutuatario
Operazione di
Finanziamento: il contratto con il quale la Banca Erogatrice concede all’Assicurato un finanziamento per un’operazione di mutuo ipotecario di durata non superiore a 40 anni e di importo erogato fino ad un massimo di € 500.000.
Parti: Assicurato, Contraente, Impresa
Polizza: il documento che prova l’assicurazione e regola i rapporti fra il Contraente, l’Assicurato e l’Impresa
Premio: la somma dovuta all’Impresa per la copertura assicurativa prestata
Rischio: la probabilità che si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Scoperto: la percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Scoppio: repentino dirompersi di contenitori o tubazioni per eccesso di pressione interna. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete”, comunque si manifestassero, non sono considerati scoppio.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione in relazione a ciascun Assicurato
Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Surroga: sostituzione nel finanziamento ai sensi dell’art. 8 del D.L. n° 7/2007 convertito con modificazioni nella Legge n° 40/2007 (cd. “portabilità passiva”).
Tetto: l’insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici.
Territorio italiano: quello della Repubblica Italiana, dello Stato della città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Valore a Nuovo: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
ss. 270 6/2010
Copia per l’Assicurato Mod. UBI ASS. 1449 ed. 20/04/ 2011 Pagina 3 di 8
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Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V.
00000 Xxxxxx –Xxx Xxxxxxxx, 00 – tel. 02.49980.1 - fax 00.00000.000 Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del Contratto di Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Tuttavia se l’Assicurato, all’atto della stipulazione della Polizza o durante il suo corso, omette di rendere dichiarazioni relative a circostanze aggravanti il rischio o rende dichiarazioni incomplete od inesatte sulle medesime circostanze ed egli abbia agito in buona fede, il diritto all’indennizzo non viene pregiudicato.
L’Assicurato ha però l’obbligo di pagare la differenza tra i premi che sarebbero stati applicati se si fosse conosciuto il vero stato delle cose e quelli effettivamente corrisposti, e ciò dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi assicuratori
L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare, in sede di stipula dell’assicurazione, l’eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti le cose assicurate, fermo l’obbligo di darne avviso all’Impresa in caso di sinistro.
Resta comunque inteso che in caso di sinistro l’Impresa concorrerà con gli altri assicuratori al pagamento dell’indennizzo in base al rapporto esistente tra l’importo da essa dovuto secondo la presente Polizza e la somma comprensiva dagli importi dovuti da ciascun assicuratore secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale.
Art. 3 - Aggravamento del rischio
Fermo quanto previsto all’Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del Contratto di Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 4 – Formalità di adesione
Art. 4.1 - Formalità di adesione alle coperture assicurative
Per accedere alle coperture assicurative l’Assicurato compila e sottoscrive l’apposita Dichiarazione di Adesione. Le dichiarazioni di Adesione vengono raccolte dall’Intermediario e da questo inviate all’Impresa.
Art. 4.2 – Consegna del Fascicolo Informativo
Il Contraente si impegna a consegnare all’Assicurato, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, il Fascicolo Informativo. La Dichiarazione di Adesione sottoscritta dall’Assicurato, indica l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dall’Assicurato con evidenza dell’importo percepito dal Contraente.
Art. 5 – Decorrenza della polizza e determinazione del premio
Art. 5.1 – Decorrenza delle posizioni assicurative
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di stipula dell’Operazione di Finanziamento indicato sulla Dichiarazione di adesione se il premio è stato pagato all’Intermediario; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.
L’Impresa invierà conferma di validità della Dichiarazione di Adesione ad ogni Assicurato. Art. 5.2 – Pagamento del premio
Le prestazioni della polizza sono garantite a fronte del pagamento di un premio unico per tutta la durata del periodo assicurativo.
Il premio, viene corrisposto dall’Assicurato all’Intermediario (nonché Contraente della polizza) contestualmente alla data di stipula dell’ Operazione di Finanziamento mediante pagamento con assegno circolare non trasferibile ovvero mediante bonifico bancario, in base all’opzione prescelta dall’Assicurato all’atto di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione.
Art. 6 – Durata e cessazione del contratto di Assicurazione
Il periodo assicurativo ha la stessa durata dell’Operazione di Finanziamento, con il massimo di 480 mesi dalla data di decorrenza e cessa alle ore 24:00 della data contrattualmente prevista nella “Dichiarazione di Adesione”, e comunque non oltre 480 mesi, oppure anticipatamente al verificarsi del primo di uno dei seguenti eventi:
1. Accollo;
2. estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento;
3. Surroga.
In tali casi l’Assicurato ha il diritto di ottenere il rimborso del premio imponibile pagato e non usufruito in virtù della cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita.
In questi casi l’Impresa tratterrà le spese di emissione della polizza e quelle di rimborso, rispettivamente pari a € 5,00 ed € 10,00. Qualora il premio imponibile da restituire risultasse pari o inferiore al totale dei suddetti importi, non si darà luogo ad alcun rimborso.
L’Assicurato, in alternativa al rimborso, ha la facoltà di mantenere in vigore la copertura assicurativa, dandone comunicazione all’Impresa contestualmente alla cessazione dell’Operazione di Finanziamento.
Nel caso di cui al punto 3), l’Assicurato comunicherà all’Impresa gli estremi della nuova Operazione di Finanziamento, tra cui:
• i dati identificativi dell’Istituto di Credito subentrante;
• l’importo finanziato;
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• il numero dell’Operazione di Finanziamento;
• nominativo o dati identificativi del nuovo Beneficiario.
Nel caso di variazione della durata del finanziamento, la copertura assicurativa coincide, a partire dalla data originaria di decorrenza, con l’originaria durata della Polizza.
Ai fini della determinazione della prestazione assicurativa, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del sinistro, siano state regolarmente corrisposte dall’Assicurato alla Banca Erogatrice.
Art. 7- Diritto di recesso dell'Assicurato
L’Assicurato può recedere dalla copertura assicurativa entro 30 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione all'Impresa, anche per il tramite del Contraente, a mezzo lettera raccomandata A.R..
Qualora l’Assicurato avesse già corrisposto il premio, l’Impresa, direttamente o per il tramite del Contraente, provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
Sono fatte salve le altre ipotesi di recesso previste dalla Legge.
Art.8 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, l’Assicurato o l’Impresa possono recedere dal Contratto di Assicurazione con preavviso di 30 (trenta) giorni.
In caso di recesso esercitato dall’Impresa questa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 9- Imposte ed Oneri Fiscali
Le imposte d’assicurazione ed eventuali altri oneri fiscali, presenti e futuri relativi alla Polizza sono a carico dell’Assicurato.
Art. 10- Modifiche del Contratto di Assicurazione
Le eventuali modifiche del Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 11 - Ispezione delle cose assicurate
L’Impresa ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire ad essa tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione od interpretazione della presente polizza, il foro competente sarà quello di residenza della Parte attrice ad eccezione del caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del
D. Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente il foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo dell’Assicurato.
Salvo dove espressamente derogato tutte le comunicazioni tra l’Assicurato e l’Impresa dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata A.R.. Eventuali comunicazioni da parte dell’Impresa all’Assicurato saranno indirizzate al domicilio di quest’ultimo risultante dalla Dichiarazione di adesione.
Art. 14 - Legge Applicabile – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiane.
Art. 15 - Cose di proprietà di terzi
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dall’Assicurato e dall'Impresa. Spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi proprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
Art. 16 – Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa si obbliga, alle condizioni e nei limiti di seguito indicati, ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
– incendio;
– azione del fulmine;
– esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi;
– caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
– onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere. L’Impresa indennizza altresì:
– i danni causati al Fabbricato assicurato da fumi, gas e vapori sviluppatisi a seguito degli eventi di cui sopra, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di
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n. scrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e ’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, perché conseguenti agli eventi previsti in Polizza, che abbiano colpito le cose assicurate o cose poste nell’ambito di 20 metri da esse.
– ai sensi dell’art. 1914 del C.C., i guasti causati al Fabbricato assicurato per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
– le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro, fino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato, con l’esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, risanamento o trattamento speciale dei residuati stessi, fermo il limite massimo di indennizzo secondo quanto disposto dall’art. 20 (limite massimo di indennizzo).
La somma assicurata è variabile nel corso del tempo e deve corrispondere inizialmente all’importo erogato del Mutuo relativo al Fabbricato indicato nella Dichiarazione di Adesione; successivamente la somma assicurata decresce e corrisponde in ogni momento al Debito Residuo.
La massima somma assicurabile è di € 500.000,00 ed in nessun caso l’Impresa sarà quindi tenuta a pagare, un importo maggiore di tale somma.
L’assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto e pertanto non si intende operante l’art. 1907 del Codice Civile.
Il rimborso del premio è ammesso esclusivamente nei seguenti casi:
a) Accollo dell’Operazione di Finanziamento;
b) estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento;
c) Surroga
salvo il caso in cui l’Assicurato non abbia optato per mantenere in vigore il contratto di Assicurazione ai sensi del precedente
Art. 6 - Durata e cessazione del contratto di Assicurazione.
Il rimborso del premio imponibile viene effettuato dall’Impresa all’Assicurato secondo la formula seguente:
Pr=Pu*(Dr/Dp)
dove:
Pr = Premio da rimborsare all’Assicurato;
Pu = Premio Unico, al netto delle imposte, corrisposto dall’Assicurato all’atto della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione;
Dr = Xxxxxx residua del periodo assicurativo, espressa in numero di mesi interi, alla data dell’evento che determina la richiesta di rimborso;
Dp = Durata dell’intero periodo assicurativo espressa in numero di mesi interi.
L’Impresa tratterrà le spese di emissione della polizza e quelle di rimborso, rispettivamente pari a € 5,00 ed € 10,00. Qualora il premio da restituire risultasse pari o inferiore al totale dei suddetti importi, non si darà luogo ad alcun rimborso.
In caso di estinzione parziale dell’Operazione di Finanziamento o di modifica della durata, non si darà luogo ad alcun rimborso e la prestazione assicurativa resterà commisurata all’originario piano di ammortamento.
Negli altri casi non previsti dal presente articolo il premio rimane acquisito dall’Impresa ai sensi dell’art. 1896 Codice Civile.
L’Impresa non indennizza i danni:
a) causati da atti di guerra, di insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, di occupazione militare, di invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo, o di sabotaggio;
d) causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato, del Contraente, dei loro familiari risultanti dallo stato di famiglia e delle altre persone con loro stabilmente conviventi;
e) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da mareggiate, da inondazioni, alluvioni od allagamenti;
f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio od un’implosione, se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale.
h) di fenomeno elettrico o di scariche elettriche a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, elettrodomestici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) indiretti, quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento dei locali o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato;
j) subiti da enti diversi dal Fabbricato assicurato.
Art. 20 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ss. 270 6/2010
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A deroga dell’art. 19 lettera d), l’Impresa indennizza i danni causati da eventi per i quali è prestata l’assicurazione anche se avvenuti con:
- colpa, anche grave, dell’Assicurato, del Contraente, dei loro familiari risultanti dallo stato di famiglia e delle altre persone con loro stabilmente conviventi;
Art. 22 - Condizioni di assicurabilità
L’assicurazione è prestata alle condizioni essenziali per l’efficacia del Contratto di Assicurazione a condizione che il fabbricato ove è posta l’abitazione assicurata:
• sia costruito e coperto con materiali incombustibili, ma con solai e armatura del tetto anche in materiale combustibile;
• sia adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici o studi professionali.
La garanzia si intende valida anche quando nel Fabbricato assicurato si stiano effettuando opere murarie di qualsiasi specie o natura ed altri lavori di restauro, di allestimento di impianti termici in genere, ripristino di fissi ed infissi relativi al Fabbricato e loro accessori e pertinenze.
Il riscaldamento del Fabbricato assicurato può essere effettuato anche con braciere e/o stufe comunque alimentati.
Qualora l’assicurazione si riferisca ad una porzione di Fabbricato essa comprende anche la quota, a tale porzione relativa, delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune.
Art. 23 - Rinuncia alla surroga
L’Impresa rinuncia, salvo in caso di dolo, all’azione di surroga derivante dall’art. 1916 C.C., purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Le garanzie della presente polizza sono operanti qualora gli immobili assicurati siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 25 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) darne avviso, con lettera raccomandata alla Direzione dell’Impresa, entro dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza, indicando il luogo, il giorno e le circostanze dell’evento dannoso, nonché l’importo approssimativo del danno. Nei casi di particolare gravità la denuncia deve essere preceduta da avviso telegrafico o via telefax;
b) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa nei limiti di quanto previsto dall’art. 1914 C.C.;
c) fare dichiarazione scritta all’Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, nei cinque (5) giorni successivi, precisando in particolare, il momento iniziale e la causa presunta del sinistro, nonché l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Direzione dell’Impresa;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere per questo, diritto ad alcuna indennità;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo a disposizione registri, conti, fatture e qualsiasi altro documento utile per indagini e verifiche;
f) comunicare all’Impresa l’eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti il Fabbricato assicurato.
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C..
Art. 26 - Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 27 - Procedura per la valutazione del danno - Arbitrato
L’ammontare del danno è concordato mediante accordo diretto tra l’Assicurato e l’Impresa ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati uno dall’Impresa e l’altro dall'Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti sopra indicate non provvede alla nomina del proprio perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, ad iniziativa della Parte più diligente dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sopra indicate sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze di natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
ss. 270 6/2010
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c) verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 25;
d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore al momento del sinistro delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate);
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuato ai sensi dell’Art 27, i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 29 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
L’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area.
L’ammontare del danno si determina calcolando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui, entro i limiti della somma assicurata.
Le opere di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro le spese di salvataggio devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra e saranno rimborsate entro il limite previsto in Polizza.
Art. 30 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, l’Impresa provvederà al pagamento dell’indennizzo entro trenta (30) giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e sempre che sia trascorso il termine di trenta (30) giorni dalla data del sinistro. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso non si evidenzi alcuno dei casi previsti dall’Art. 19 lett. c).
La presente Polizza è vincolata a favore della Banca Erogatrice - (di seguito denominata Banca); pertanto l’Impresa si obbliga: a) a riconoscere detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell’apposizione del vincolo
stesso;
b) a conservarlo inalterato nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie; c) a non liquidare nessun indennizzo, se non col concorso e col consenso scritto della Banca;
d) a pagare direttamente alla Banca l’importo della liquidazione dell’indennizzo, senza bisogno di concorso da parte dell’Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte della Banca stessa;
e) a non apportare alla Polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca ed a notificare alla Banca stessa tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia dell’assicurazione.
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Ass. 270 06/2010
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