ACCORDO
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l’Australia e l’Unione europea sulla sicurezza delle informazioni classificate
L’AUSTRALIA,
e
L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «UE», in seguito denominate «parti»,
CONSIDERANDO che le parti condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai propri cittadini un livello elevato di sicurezza nell’ambito di uno spazio di sicurezza,
CONSIDERANDO che le parti convengono che è opportuno sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza,
CONSIDERANDO che, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra le parti,
RICONOSCENDO che una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l’accesso ad informa zioni classificate dell’Australia e dell’UE, nonché lo scambio di informazioni classificate fra le parti,
CONSAPEVOLI che tale accesso e tale scambio di informazioni classificate richiedono adeguate misure di sicurezza,
CONSIDERANDO che l’Australia e l’UE hanno lanciato un quadro di partenariato il 29 ottobre 2008 a sostegno di una serie di obiettivi comuni,
CONSIDERANDO che l’obiettivo primo di tale quadro di partenariato prevede specificamente l’apertura di negoziati per la conclusione di un accordo sulla sicurezza delle informazioni classificate,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Al fine di conseguire l’obiettivo del rafforzamento del dialogo e della cooperazione bilaterali e multilaterali per soste nere una politica estera di sicurezza e interessi di sicurezza condivisi, il presente accordo si applica alle informazioni clas sificate, come definite all’articolo 2, lettera a), fornite dalle parti o tra esse scambiate.
2. Ciascuna parte protegge le informazioni classificate rice vute dall’altra parte, in particolare dalla divulgazione non auto rizzata.
3. Ciascuna parte attua gli obblighi che le derivano dal pre sente accordo conformemente alle sue disposizioni legislative, normative e regolamentari.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) «informazioni classificate», tutte le informazioni oggetto di una classifica di sicurezza (ai sensi dell’articolo 4) attribuita da una delle parti e la cui divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare o ledere in vario grado gli interessi
di ciascuna parte. Le informazioni possono avere forma orale, visiva, elettronica, magnetica o documentaria, o pre sentarsi sotto forma di materiale, comprese attrezzature o tecnologie e comprendono riproduzioni e traduzioni;
b) «UE», il Consiglio dell’Unione europea (il «Consiglio»), il se gretario generale/Alto rappresentante e il segretariato gene rale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (la «Commissione europea»);
c) «parte fornitrice», la parte che fornisce informazioni classifi cate all’altra parte;
d) «parte ricevente», la parte che riceve informazioni classificate dalla parte fornitrice;
e) «classifica di sicurezza», la designazione attribuita alle infor mazioni dalla parte fornitrice per indicare il livello minimo di protezione che deve essere accordato alle informazioni per salvaguardarle da una divulgazione che potrebbe avere effetti negativi per la parte fornitrice. Le classifiche di sicurezza di ciascuna parte sono precisate nell’articolo 4;
f) «necessità di conoscere», il principio secondo cui l’accesso alle informazioni classificate dovrebbe essere limitato alle persone che necessitano di tali informazioni per lo svolgi mento delle loro funzioni ufficiali;
g) «terzi», qualsiasi persona o soggetto diversi dalle parti;
h) «contraente», la persona fisica (diversa da quelle assunte dall’Australia o dall’UE mediante un contratto di lavoro) o giuridica avente la capacità giuridica di stipulare contratti per la fornitura di beni o servizi; questo termine si riferisce anche al subcontraente.
Articolo 3
Livello di protezione
Ciascuna parte e relativi organi ai sensi dell’articolo 2, lettera b), provvedono a predisporre un sistema di sicurezza e misure di sicurezza fondati sui principi di base e sugli standard minimi di sicurezza stabiliti nelle rispettive disposizioni legislative, norma- tive e regolamentari e di cui tengono conto nelle disposizioni di sicurezza stabilite a norma dell’articolo 12, per assicurare che alle informazioni classificate scambiate a norma del presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.
Articolo 4
Classifiche di sicurezza
1. Le informazioni classificate sono contrassegnate con le seguenti classifiche di sicurezza:
a) per l’Australia le informazioni classificate recano il contras- segno TOP SECRET, SECRET o HIGHLY PROTECTED, CON- FIDENTIAL o PROTECTED, RESTRICTED o X-IN-CONFI- DENCE.
b) per l’UE, le informazioni classificate recano la menzione TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE, CONFI- DENTIEL UE o RESTREINT UE.
2. La corrispondenza tra le classificazioni di sicurezza è la seguente:
Per l’Unione europea | Per l’Australia |
TRES SECRET UE/EU TOP SECRET | TOP SECRET |
SECRET UE | SECRET o HIGHLY PROTECTED |
CONDIFENTIEL UE | CONFIDENTIAL o PROTECTED |
RESTREINT UE | RESTRICTED o X-IN-CONFIDENCE |
3. Prima della fornitura di informazioni classificate, la parte fornitrice attribuisce una classifica di sicurezza alle informazioni classificate e timbra, contrassegna o identifica le informazioni classificate con il nome della parte fornitrice.
4. La parte fornitrice può inoltre contrassegnare tali informa- zioni classificate per precisarne le eventuali limitazioni all’uti- lizzo, alla divulgazione, alla comunicazione e all’accesso da parte della parte ricevente. La parte ricevente si conforma a tali limitazioni.
Articolo 5
Protezione delle informazioni classificate
Ciascuna parte:
a) garantisce la sicurezza degli impianti in cui sono custodite le informazioni classificate trasmesse dall’altra parte e garanti- sce, in relazione a ciascuno di detti impianti, che siano adottate tutte le misure necessarie per controllare, proteggere e salvaguardare le informazioni classificate fornite dall’altra parte a norma del presente accordo;
b) assicura che le informazioni classificate scambiate a norma del presente accordo mantengano il contrassegno di classifica di sicurezza attribuito dalla parte fornitrice e non siano de- classate o declassificate senza il previo consenso scritto della parte fornitrice;
c) accorda alle informazioni classificate ricevute dalla parte for- nitrice un livello di protezione almeno equivalente a quello accordato alle proprie informazioni classificate della corri- spondente classificazione di sicurezza ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2;
d) si astiene dall’utilizzare tali informazioni classificate a fini diversi da quelli stabiliti dalla parte fornitrice o da quelli per i quali le informazioni classificate sono fornite;
e) non comunica dette informazioni classificate a terzi o ad istituzioni o organi dell’UE diversi da quelli menzionati nell’articolo 2, lettera b) senza il previo consenso scritto della parte fornitrice;
f) non consente alle persone l’accesso a tali informazioni clas- sificate a meno che non abbiano una necessità di conoscere ai fini dello svolgimento delle loro funzioni ufficiali e, ove richiesto, siano in possesso di un nulla osta di sicurezza del livello necessario per l’accesso a tali informazioni classificate;
g) assicura che tutte le persone che hanno accesso a tali infor- mazioni classificate siano informate delle loro responsabilità per quanto riguarda la protezione delle informazioni in con- formità alle disposizioni legislative, normative e regolamen- tari interne di tale parte; e
h) garantisce che i diritti dell’originatore di informazioni classi- ficate scambiate a norma del presente accordo, nonché i diritti di proprietà intellettuale quali brevetti, diritti d’autore o segreti commerciali, siano adeguatamente protetti.
Articolo 6
Comunicazione di informazioni classificate
1. Le informazioni classificate possono essere divulgate o comunicate, in conformità al principio del controllo dell’origi- natore, dalla parte fornitrice alla parte ricevente.
2. In attuazione del paragrafo 1 non è consentita alcuna comunicazione generica, a meno che le parti non abbiano con- cordato, a norma dell’articolo 12, procedure relative a talune categorie di informazioni classificate, pertinenti alle loro neces- sità operative.
Articolo 7
Nulla osta di sicurezza
1. L’accesso alle informazioni classificate è limitato alle per- sone in Australia e nell’UE
a) che richiedono l’accesso, sulla base del principio della neces- sità di conoscere, alle informazioni classificate per l’esercizio delle loro funzioni ufficiali; e
b) alle quali, qualora chiedano di accedere a informazioni clas- sificate di livello CONFIDENTIAL, PROTECTED, CONFIDEN- TIEL UE o superiore, sia stato concesso un nulla osta di sicurezza del personale al livello pertinente o siano state altrimenti debitamente abilitate in virtù delle loro funzioni, conformemente alle pertinenti disposizioni legislative, nor- mative e regolamentari.
2. La decisione di una parte di concedere un nulla osta di sicurezza del personale ad una persona è coerente con gli inte- ressi di detta parte in materia di sicurezza e si fonda su tutte le informazioni disponibili atte ad accertare l’indiscussa lealtà, se- rietà, onestà e affidabilità della persona stessa.
3. I nulla osta di sicurezza del personale rilasciati da ciascuna parte si fondano su indagini appropriate condotte in modo sufficientemente minuzioso da assicurare che i criteri di cui al paragrafo 2 siano stati rispettati nei confronti delle persone cui deve essere consentito l’accesso alle informazioni classificate.
Articolo 8
Visite e procedure di sicurezza
1. Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto ri- guarda la sicurezza delle informazioni classificate scambiate a norma del presente accordo.
2. Le autorità responsabili della sicurezza di cui all’articolo 12 procedono periodicamente a consultazioni e vi- site di valutazione reciproche in riferimento alla sicurezza per valutare l’efficacia delle misure adottate a norma del presente accordo e delle disposizioni di sicurezza da stabilire ai sensi dell’articolo 12 per proteggere le informazioni classificate scam- biate tra le parti.
3. Ciascuna parte fornisce all’altra, a richiesta, informazioni relative ai propri standard e alle proprie procedure e prassi per la protezione e la distruzione delle informazioni classificate. Ciascuna parte informa l’altra parte per iscritto delle eventuali modifiche riguardanti propri standard e proprie procedure e prassi che incidono sulle modalità di protezione e distruzione delle informazioni classificate.
Articolo 9
Comunicazione di informazioni classificate a contraenti
Le informazioni classificate ricevute dalla parte ricevente pos- sono essere fornite ad un contraente o potenziale contraente unicamente previo consenso scritto della parte fornitrice. Prima della divulgazione o comunicazione ad un contraente o poten- ziale contraente di tali informazioni classificate, la parte rice- vente garantisce che:
a) detti contraenti o potenziali contraenti, nonché il loro per- sonale che chiede di accedere a informazioni classificate, dispongano di un nulla osta di sicurezza del personale in conformità dell’articolo 7; e
b) i loro impianti siano in grado di proteggere le informazioni classificate.
Articolo 10
Procedure per lo scambio di informazioni classificate
1. Ai fini del presente accordo:
a) per quanto riguarda l’UE, tutte le informazioni classificate sono inviate al Chief Registry Officer del Consiglio, il quale inoltra tali informazioni agli Stati membri e alla Commis- sione europea, fatto salvo il paragrafo 3;
b) per quanto riguarda l’Australia, tutte le informazioni classi- ficate sono inviate al Registry Officer dell’ente o dipartimento governativo competente australiano, attraverso l’Ambasciata australiana e la Missione del governo australiano presso l’Unione europea a Bruxelles. L’indirizzo dell’ente o diparti- mento governativo competente australiano figura nelle di- sposizioni di sicurezza definite dalle parti conformemente all’articolo 12.
2. Le informazioni classificate trasmesse con mezzi elettro- nici sono cifrate conformemente ai requisiti enunciati nelle prassi e nelle norme di sicurezza della parte fornitrice. I requisiti della parte fornitrice sono soddisfatti all’atto della trasmissione, della ricezione, dell’archiviazione e del trattamento di informa- zioni classificate nelle reti interne delle parti.
3. In via eccezionale, le informazioni classificate provenienti da una parte e accessibili soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, possono, per ragioni ope- rative, essere indirizzate ed essere accessibili soltanto a funzio- nari, organi o servizi competenti specifici dell’altra parte, speci- ficamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di conoscere. Per quanto riguarda l’UE, tale corrispondenza è in- viata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio, o il Chief Registry Officer del segretariato generale della Commissione europea, allorché tali informazioni sono indirizzate alla Com- missione europea. Per quanto riguarda l’Australia, le informa- zioni classificate sono indirizzate conformemente al paragrafo 1, lettera b).
Articolo 11
Vigilanza
1. Per l’UE, il segretario generale del Consiglio e il membro della Commissione europea responsabile per le questioni ine- renti alla sicurezza vigilano sull’attuazione del presente accordo.
2. Per il governo dell’Australia, il ministro degli Affari esteri, il ministro della Difesa e l’Attorney-General xxxxxxxx sull’attua- zione del presente accordo.
Articolo 12
Disposizioni di sicurezza
1. Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza designate nei paragrafi 2, 3 e 4 stabiliscono congiuntamente per iscritto disposizioni di sicu- rezza allo scopo di definire le norme per la protezione reciproca delle informazioni classificate ai sensi del presente accordo.
2. Il dipartimento dell’Attorney-General, che agisce a nome del governo australiano e sotto la sua autorità, elabora le di- sposizioni di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’Australia ai sensi del presente accordo.
3. Il Servizio di sicurezza del segretariato generale del Consi- glio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua auto- xxxx, elabora le disposizioni di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’UE ai sensi del presente accordo.
4. La direzione della Sicurezza della Commissione europea, che agisce sotto l’autorità del membro della Commissione re- sponsabile per le questioni inerenti alla sicurezza, elabora dispo- sizioni di sicurezza per la protezione delle informazioni classi- ficate trasmesse ai sensi del presente accordo all’interno della Commissione europea e dei suoi locali.
5. Per l’UE, le disposizioni di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono soggette all’approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio.
Articolo 13
Perdita o compromissione
Le autorità di cui all’articolo 12 stabiliscono procedure da se- guire:
a) in caso di perdita o compromissione, provata o sospetta, di informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del pre- sente accordo; e
b) per comunicare alla parte fornitrice i risultati di un’indagine e le informazioni concernenti le misure adottate per impe- dire il ripetersi della perdita o compromissione di informa- zioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo.
Articolo 14
Spese
Xxxxxxxx parte sostiene le spese che le derivano dall’attuazione del presente accordo.
Articolo 15
Capacità di protezione
Prima della fornitura o dello scambio tra le parti di informa- zioni classificate ai sensi del presente accordo, le autorità di cui all’articolo 12 convengono che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni in maniera conforme alle disposizioni di sicurezza da definire a norma di tale articolo.
Articolo 16
Altri accordi
Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi e regimi relativi alla fornitura o allo scambio di infor- mazioni classificate, a condizione che essi non siano incompa- tibili con le disposizioni del presente accordo.
Articolo 17
Risoluzione delle controversie
Eventuali divergenze tra l’Australia e l’Unione europea derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente accordo sono risolte unicamente per via negoziale tra le parti.
Articolo 18
Entrata in vigore e modifica
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.
2. Ciascuna parte notifica all’altra parte eventuali modifiche delle sue disposizioni legislative, normative e regolamentari che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classifi- cate di cui al presente accordo. In tal caso, le parti si consultano al fine di modificare, se necessario, il presente accordo a norma del paragrafo 4.
3. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di va- lutare eventuali modifiche a richiesta di una delle parti.
4. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l’assenso comune delle parti. Essa entra in vigore in seguito a notifica reciproca come previsto dal para- grafo 1.
Articolo 19
Denuncia
1. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qual- siasi momento mediante notifica scritta. In tal caso, l’accordo si estingue decorsi novanta (90) giorni dalla data in cui l’altra parte ne riceve notifica.
2. Nonostante la denuncia del presente accordo, tutte le informazioni classificate ricevute dalle parti a norma dello stesso continuano a essere protette in conformità di detto accordo. Le parti si consultano immediatamente sul trattamento o sull’eliminazione di tali informazioni classificate.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 13 gennaio 2010 in due copie ciascuna in lingua inglese.
Per l’Australia Per l’Unione europea