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Ispettorato nazionale
per la sicurezza e la radioprotezione
ACCORDO PER LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AD UN POSTO, A TEMPO INDETERMINATO, DI “COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE” DI LIVELLO VII DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
L'anno 2021, nel/i giorno/i indicato/i nel certificato di apposizione delle firme digitali
TRA
L’I.N.G.V. – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito per brevità “INGV”), con sede legale in Xxxx, Xxx xx Xxxxx Xxxxxx 000 xxx. 00000, codice fiscale 06838821004, nella persona del Presidente pro - tempore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale del predetto Istituto;
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L’I.S.I.N. – Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (di seguito per brevità “ISIN”), con sede legale in Roma, Via Capitan Bavastro n. 116, c.a.p. 00154, codice fiscale 97956490581, nella persona del Direttore, Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale del predetto Ispettorato;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’articolo 15 che <nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente> e senza <nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato>, consente alle amministrazioni pubbliche <…..concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune> che, a pena di nullità, devono essere <sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata……>;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, <Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE>;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, <relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE> (di seguito RGPD);
VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante <disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione>, e in particolare l’articolo 9, comma 1, che prevede che <le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione> secondo modalità e i criteri stabiliti “…con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze…>
VISTA la legge 24.12.2003, n. 350, recante <Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)>, e in particolare l’articolo 3, comma 61, ultimo periodo, che <in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,> consente alle <amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71> di <..effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate>
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante <Principi di coordinamento, obiettivi di finanza pubblica e armonizzazione dei sistemi contabili>, e in particolare l’articolo 1, comma 3, che prevede che l’ISTAT annualmente effettua e pubblica nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre <la ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui > all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO Il Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, recante <Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica>;
VISTO il Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante <Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni>;
La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni, che contiene il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio”
VISTA la Legge 19 giugno 2019, n.56, recante <interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo>, e in particolare l’art. 3, commi 1, 3 e 4, che disciplinano le seguenti “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”:
a. possibilità per <le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici………………..> di <procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente>;
b. previsione di rilascio dell’autorizzazione ad assunzioni <…… con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri.>, con la precisazione che <a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile. >
c. previsione che < per il triennio 2019-2021, …………. le amministrazioni di cui> alla precedente lettera a) <possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3, dell’articolo 4, del presente articolo e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,……………
nonché del piano dei fabbisogni ………> di cui agli articoli 6 e 6 ter del D.lgs. 165 del 2001
<all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per ciascun anno; >
d. previsione dell’obbligo di comunicare <entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni
…………alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni>
CONSIDERATO che l’ISIN è l’autorità nazionale di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, istituita con Dlgs. 45 del 2014 e pienamente operativa dal 1.1.2019;
VISTO il piano triennale delle attività e del fabbisogno di personale dell’ISIN per gli anni 2021/2023 approvato con delibera del Direttore n. 29 del 29 dicembre 2020, che nel 2021 prevede, tra l’altro, il reclutamento di 5 collaboratori amministrativi di livello VII mediante utilizzo delle risorse derivanti dai risparmi delle cessazioni avvenute nell’esercizio 2020 e il finanziamento previsto dai piani assunzionali aggiuntivi dall’articolo 2 del D.Lgs. n.137 del 2017;
PRESO ATTO che il Servizio per gli Affari generali, il bilancio e per la gestione giuridica ed economica del personale dell’ISIN ha necessità di coprire le esigenze di personale nell’ambito dello svolgimento delle attività dell’ufficio acquisti e servizio contratti, ufficio contabilità e bilancio, organizzazione e gestione del personale;
CONSIDERATO che non sono presenti nell’organico di ISIN unità di personale eccedentario, è pertanto non ricorrono i presupposti di fatto e d diritto per la previa attivazione dell’articolo 33, del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 in materia di trasferimento unilaterale di personale;
CONSIDERATO che l’ISIN è un ente di nuova istituzione, e non ha a disposizione graduatorie valide, e quindi nuove unità di personale possono essere assunte in tempi rapidi attingendo allo scorrimento di graduatorie di altri Enti del comparto;
VISTO il Decreto n. 370 del 29/07/2019 con cui il Direttore degli Affari del Personale dell’INGV ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore di. Amministrazione - VII livello, a tempo indeterminato presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Amministrazione Centrale - Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio - Area Tematica: “Contabilità finanziaria ed economica e patrimoniale; gestione IVA” - Codice bando: 1CAM-AC- DC2-08-2019;
VISTO il Decreto del Direttore Affari del Personale dell’INGV n. 235 del 09/07/2020 di approvazione della graduatoria del citato concorso;
VISTA la nota 536 di prot. del 27/01/2021 con cui il Direttore dell’ISIN, avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, ha chiesto lo scorrimento del citato concorso pubblico, per titoli ed esami Collaboratore di. Amministrazione - VII livello, a tempo indeterminato presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Amministrazione Centrale - Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio - Area Tematica: “Contabilità finanziaria ed economica e patrimoniale; gestione IVA”
VISTA la delibera n.28 del 2 marzo 2021 con cui l’INGV ha concesso il nulla osta per lo scorrimento della graduatoria vigente, relativa al Concorso pubblico sopra richiamato;
TUTTO CIÒ PREMESSO, QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
(FINALITÀ DELL’ACCORDO)
1. Con il presente accordo le parti disciplinano l’utilizzo della graduatoria di merito dell’INGV relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore di Amministrazione - VII livello, a tempo indeterminato presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Amministrazione Centrale - Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio - Area Tematica: “Contabilità finanziaria ed economica e patrimoniale; gestione IVA” - Codice bando: 1CAM-AC- DC2- 08-2019.
2. A detti fini ISIN richiede all’INGV, che accetta e autorizza, lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami di cui al comma 1 al fine di poter procedere all’assunzione dell’unità collocatasi in posizione utile.
Art.2
(MODALITÀ OPERATIVE)
1. L’INGV riconosce all’ISIN l’esclusiva competenza della gestione della graduatoria, al fine di soddisfare le proprie esigenze assunzionali; sarà cura dell’ISIN contattare il candidato, utilmente collocato in graduatoria secondo l’ordine di merito, e comunicargli la proposta di assunzione.
2. L’accettazione o la rinuncia del candidato idoneo ad essere assunto presso l’ISIN è in forma scritta.
3. Dell’avvenuta assunzione presso l’ISIN, sarà data comunicazione all’INGV.
Art. 3
(SOTTOSCRIZIONE E DURATA DELL’ACCORDO)
1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione della procedura di assunzione.
Art. 4
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alla vigente disciplina normativa e contrattuale in materia.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Per l’INGV Per l’ISIN
Il Presidente Il Direttore
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXX C: IT