BANDO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE CONCESSIONE, DEI SERVIZI ESTIVI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E...
ASIS-0003479-19/02/2020-P
BANDO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE CONCESSIONE, DEI SERVIZI ESTIVI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO TRENTO NORD E IL CENTRO SPORTIVO MANAZZON.
(Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento - in sigla e di seguito A.S.I.S. - n. 30/2019 e Determina del Direttore di A.S.I.S. n. 5/2020).
Trento, 19 febbraio 2020 – Prot. n. 3479/A/2020 /NM-MT
Scadenza del termine di presentazione delle offerte:
lunedì 23 marzo 2020 – ore 12:00
CIG 82159933E8
Gara telematica n. 89507
Procedura soggetta ad AVCPASS: ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n. 111 dd. 20 dicembre 2012, così come aggiornata dalla delibera n. 157 dd. 17.2.2016, la verifica dell’assenza delle cause di esclusione, del possesso dei requisiti di capacità tecnica della presente procedura, sarà effettuata mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. Pertanto, gli operatori economici sono tenuti a effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all’apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto digitalmente e caricato a sistema come “ALLEGATO AMMINISTRATIVO”.
PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL’APPALTO
Nel presente bando e nella documentazione ad esso allegata con le sigle L.P. (Legge Provinciale) D.P.P. (Decreto del Presidente della Provincia) D.P.G.P. (Decreto del Presidente della Giunta Provinciale) si fa riferimento a leggi oppure decreti, ema nati dagli organi provinciali preposti, vigenti nella Provincia Autonoma di Trento.
Tali atti normativi sono disponibili e liberamente consultabili al link
PREMESSO che:
a. A.S.I.S. - Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento – si avvale, quale sistema di negoziazione per lo svolgimento della procedura della gara in oggetto, del Sistema Informatico, di cui all’art. 23, comma 6, del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., messo a disposizione della Provincia Autonoma di Trento e di seguito chiamato Sistema (SAP- SRM);
b. per accedere al Sistema è necessario:
- possedere la dotazione tecnica minima indicata nella Sezione I, capitolo 1, paragrafo 1.2 dell’allegata “Guida operativa – Presentazione Offerta – Gara telematica – Procedura Aperta”, di seguito denominata “Guida Operativa” allegata al presente bando di gara;
- essere registrati al sistema di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento. L’operatore economico privo dell’abilitazione (ID e pwd) per accedere alla piattaforma Mercurio (SAP-SRM) è tenuto ad iscriversi accedendo al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx_x_xxxxxxxxxxxxxx/00 65/appalti_aggiornamento_dati_anagrafici/364395 cliccando ENTRA e procedendo quindi a compilare il “nuovo modulo”, richiedendo la registrazione “per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica nell’ambito dei beni o servizi”. Al predetto link è consultabile la GUIDA ALLA COMPILAZIONE del modulo;
c. la documentazione integrale di gara è disponibile all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxx (Accedi ai servizi e-procurement) previa registrazione;
ATTENZIONE! Trattandosi di procedura aperta telematica e NON AD INVITO, il bando di gara e la documentazione di gara caricata a Sistema è visibile ai soggetti registrati a sistema SAP – SRM.
d. la gara si svolgerà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 19 della L.P. 23/1990 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAP-SRM DELLA DOCUMETAZIONE AMMINISTRATIVA, della DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L’OFFERTA TECNICA e l’OFFERTA ECONOMICA con le modalità di seguito indicate, ai sensi degli artt. 16 e 17 della
L.P. 2/2016, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg., con affidamento, mediante concessione, dei servizi estivi di somministrazione di alimenti e bevande presso il Centro sportivo Trento Nord e il Centro sportivo Manazzon;
e. l’Amministrazione aggiudicatrice non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema e che la stessa si riserva la facoltà di sospendere, rinviare o annullare l’intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni della piattaforma informatica, accertate dal gestore del sistema, tali da determinare l’irregolarità della procedura telematica.
1. Oggetto della concessione:
Tutto ciò premesso, A.S.I.S., Xxx XX Xxxxxxxx x. 00/0, xxxxxxxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxxx, telefono 0461/959799, fax 0461/959218, indirizzo PEC xxxxxxx.xxxx.xxxxxx@xxx.xx, intende affidare, mediante concessione, i servizi estivi (aperti da giugno ad agosto) di somministrazione di alimenti e bevande presso il Centro Sportivo Trento Nord e il Centro Sportivo Manazzon, secondo le prescrizioni minime contenute nello schema di Capitolato speciale allegato al presente bando di gara.
Classificazione del servizio (CPV): 55410000-7 “Servizi di Ristorazione”
L’affidamento in concessione dei servizi in argomento è disciplinato dal combinato disposto della L.P. n. 2/2016 e della Parte III (Contratti di concessione) del D. Lgs. 50/2016, in quanto rispettivamente applicabili.
2. L’affidamento in concessione dei servizi in argomento non è diviso in lotti per le motivazioni espresse nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione A.S.I.S. n. 30/2019 dd. 29.10.2019.
3. Luoghi dell’esecuzione del servizio: Il Gestore avrà in disponibilità:
- per il bar esterno del Centro sportivo Trento Nord - Xxx XX Xxxxxxxx x. 00/0, xxxxxxxx Xxxxxxx (Xxxxxx) - i locali denominati “bar esterno” e il locale deposito evidenziato nella planimetria allegata allo schema di Capitolato Speciale;
- per il bar esterno del Centro sportivo X. Xxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxx - i locali denominati “bar esterno”.
4. Caratteristiche principali della concessione:
Le caratteristiche principali sono evidenziate nello schema di Capitolato Speciale allegato al presente bando di gara.
5.1 Valore presunto della concessione:
Il valore presunto complessivo della concessione è stato determinato come risulta dalla seguente tabella:
Bar lido | fatturato annuo presunto (iva esclusa) | fatturato quadriennale presunto (iva esclusa) | fatturato novennale presunto con eventuale rinnovo (iva esclusa) |
Centro sportivo Trento Nord (Trento, frazione Gardolo, via 4 Novembre n. 23/4) | 50.000,00 € | 200.000,00 € | 450.000,00 € |
Centro sportivo Manazzon (Trento, via Fogazzaro n. 4) | 60.000,00 € | 240.000,00 € | 540.000,00 € |
110.000,00 € | 440.000,00 € | 990.000,00 € |
Il valore riportato ha carattere meramente presuntivo senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell’Amministrazione e senza che il Concessionario possa vantare titolo ad alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta nel caso di prestazioni ed incassi di valore complessivo diverso da quello sopra evidenziato e/o ipotizzato dal Concessionario medesimo in sede di presentazione di offerta.
5.2 Canone posto a base di gara (quadriennale):
Il canone quadriennale a base di gara (al rialzo): Euro 48.400,00 (quarantottomilaquattrocento/00), al netto degli oneri fiscali.
Di seguito si riporta nel dettaglio la base di gara presunta:
Bar lido | canone a % su fatturato | Base di gara annuale (iva esclusa) | Base di gara quadriennale (iva esclusa) | Base di gara novennale con eventuale rinnovo (iva esclusa) |
Centro sportivo Trento Nord (Trento, frazione Gardolo, via 4 Novembre n. 23/4) | 11% | 5.500,00 € | 22.000,00 € | 49.500,00 € |
Centro sportivo Manazzon (Trento, via Fogazzaro n. 4) | 11% | 6.600,00 € | 26.400,00 € | 59.400,00 € |
12.100,00 € | 48.400,00 € | 108.900,00 € |
I costi per la sicurezza di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero non sussistendo rischi da interferenza.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.lgs. 50/2016 e xx.xx., i costi stimati della manodopera
sono valutati in Euro 189.351,11 (importo quadriennale), come risulta dalla seguente tabella:
Bar lido | Costo della manodopera | |||
incidenza % | annuale | quadriennale | novennale | |
Centro sportivo Trento Nord (Trento, frazione Gardolo, via 4 Novembre n. 23/4) | 47% | 23.668,89 € | 94.675,56 € | 213.020,00 € |
Centro sportivo Manazzon (Trento, via Fogazzaro n. 4) | 39% | 23.668,89 € | 94.675,56 € | 213.020,00 € |
47.337,78 € | 189.351,11 € | 426.040,01 € |
Si invita il concorrente a prendere visione delle note riportate in calce all’allegato G (Modulo Offerta Tecnica) e relative agli elementi B1 e B2 di cui all’allegato stesso .
6. La gara si svolgerà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 19 della L.P. 23/1990, svolta con modalità telematica, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016, con PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAP- SRM DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, della DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L’OFFERTA TECNICA E L’OFFERTA ECONOMICA, , in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara in funzione dei criteri e dei punteggi nell’elaborato denominato “Criteri per l’assegnazione dei punteggi dell’offerta tecnica”, sulla base delle prescrizioni contenute nel Capitolato speciale, con aggiudicazione al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato su un massimo di 100 punti: Nello specifico verranno attribuiti i seguenti punteggi parziali attribuiti agli elementi:
- dell’offerta economica max 30 punti per il miglior rialzo sul canone posto a base di gara;
- dell’offerta tecnica max 70 punti con gli elementi di valutazione di cui all’allegato “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” (punteggio tecnico minimo 35 punti, pena l’esclusione dalla gara).
Il punteggio tecnico complessivo dovrà superare lo standard minimo di qualità, totalizzando un punteggio minimo di punti 35, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara.
L’amministrazione procederà, ove possibile, all’aggiudicazione anche qualora venga presentata una sola offerta purché la stessa sia ritenuta idonea per A.S.I.S. in relazione all’oggetto della concessione e alle prescrizioni degli atti di gara.
7. L’offerta è subordinata, a PENA DI INAMMISSIBILITÀ, al SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
presso i locali oggetto di concessione, accompagnati da un tecnico incaricato dall’Amministrazione.
La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo), previo appuntamento da concordare con la dott.ssa Xxxx Ferrari contattando i seguenti recapiti:
• Segreteria dell’Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi tel. n. 0461/959799 – fax n. 0461/959218 (orari dal lunedì al giovedì 8.30-12.30 e 14.30-17.00; venerdì 8.30-12.30; sabato, domenica e festivi esclusi)
• indirizzo email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx
• indirizzo PEC xxxxxxx.xxxx.xxxxxx@xxx.xx .
Si invita a formulare la richiesta non oltre 7 giorni antecedenti il termine di presentazione dell’offerta. Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l’incaricato dell’Amministrazione rilascerà una attestazione, che dovrà essere conservata ai fini dell’eventuale verifica successiva.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei concorrenti associati o consorziati.
Al fine di consentire l’esatta individuazione dei concorrenti che hanno svolto il sopralluogo e il corretto rilascio della relativa attestazione, è onere del concorrente consegnare all’incaricato dell’Amministrazione le deleghe sopra indicate, in mancanza delle quali l’incaricato non rilascerà l’attestazione di avvenuto sopralluogo.
Si procederà ad ESCLUDERE i concorrenti che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità sopra indicate.
8. Durata del servizio
L’affidamento ha durata quadriennale (4 stagioni estive), con decorrenza dalla stagione estiva 2020 (sabato 30 maggio 2020) e termine con la stagione estiva 2023 (31 agosto 2023). La concessione di servizio potrà essere affidata per un ulteriore quinquennio oltre il primo quadriennio. L’eventuale nuovo affidamento avviene a trattativa privata e in forma scritta.
Si richiama la disposizione del comma 2 dell’art. 21 dello schema di Capitolato Speciale in merito alla clausola risolutiva espressa:
“2. Le parti espressamente approvano che il presente contratto si intende risolto il 31 dicembre 2023 qualora il Comune di Trento non approvi l’affidamento ad A.S.I.S. del servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento medesimo e/o la messa a disposizione dei relativi impianti sportivi per il periodo successivo al 31 dicembre 2023, salvo che il Comune di Trento non subentri nel presente contratto”.
9. Documentazione disponibile per i concorrenti:
a) il presente bando di gara
b) il fac-simile di istanza di partecipazione (A1 e A2)
c) il Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) da presentarsi per la partecipazione alla gara (Allegato B)
d) estratto normativo (Allegato C)
e) il modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (Allegato D)
f) Criteri per l’assegnazione dei punteggi dell’offerta tecnica (Allegato E)
g) il Capitolato speciale (con i rispettivi allegati: a) planimetria dei locali in disponibilità del Gestore; b) elenco beni mobili di A.S.I.S. in disponibilità del Gestore; c) D.U.V.R.I.), Allegato F
h) il modello Offerta tecnica (Allegato G)
i) il modello Offerta economica (Allegato H)
j) Guida Operativa
sono caricati sul sistema SAP SRM e sono accessibili solamente previa registrazione a sistema SAP SRM secondo quanto previsto nei punti precedenti (si veda in particolare le lett. b) e c) delle premesse).
Il presente bando di gara, l’elaborato “Criteri per l’assegnazione dei punteggi dell’offerta tecnica” e la Guida Operativa sono altresì disponibili sul sito internet xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxx-xx- gara/bandi-di-gara-attivi/ ovvero possono essere ritirati in copia presso A.S.I.S. – Azienda speciale per la Gestione degli Impianti sportivi del Comune di Trento – Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi - Via 4 Novembre n. 23/4, xxxxxxxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxxx, telefono 0461/959799, fax 0461/959218 (orario: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore
14.30 alle ore 17.00; venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30).
Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti in tempo utile ossia almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi del Piano anticorruzione, ESCLUSIVAMENTE per iscritto, inviando, nell’intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica ed il termine di richiesta di chiarimenti:
• per le imprese già registrate a sistema SAP-SRM: una o più richieste di chiarimento all’interno del sistema SAP-SRM, con le modalità di cui al paragrafo 3.1 – Capitolo 3 – Sezione II della Guida Operativa:
• per le imprese non registrate a sistema SAP-SRM: una comunicazione all’indirizzo PEC xxxxxxx.xxxx.xxxxxx@xxx.xx.
L’Amministrazione riscontrerà le richieste di chiarimento di natura amministrativa almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara verranno caricate a sistema SAP-SRM, insieme alla documentazione di gara, e contestualmente detti atti saranno altresì pubblicati sul sito internet xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxx-xx- gara-attivi/.
Si invitano pertanto sin d’ora i concorrenti a visionare costantemente detto sito in quanto non viene fornita risposta diretta al concorrente.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’utilizzo del sistema dovranno essere effettuate contattando il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 17:00 ad esclusione dei giorni festivi.
Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste al CSD le stesse dovranno essere effettuate almeno ventiquattrore (24 ore) prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta.
Oltre tale termine non potrà essere garantita l’assistenza.
Ai sensi dell’art. 79 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma informatica – accertato dal gestore del sistema - tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 2 della L.P. n. 2/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle
offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
Detto/i provvedimento/i è/sono caricato/i a sistema SAP-SRM tra la documentazione di gara e pubblicato/i contestualmente sul sito internet xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxx-xx-xxxx- attivi/.
Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detti siti.
Le comunicazioni da parte dell’Amministrazione individuate dall'art. 25 della L.P. 2/2016 e dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata), nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore economico nell'istanza di partecipazione di cui al paragrafo 4.1, con l'avvertenza che nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo verrà successivamente richiesto all'operatore economico di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione.
Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l’esclusione dalla procedura di gara si invitano i concorrenti ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall’Amministrazione e allegati al presente bando di gara. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.
10. CLAUSOLE SOCIALI: si rinvia a quanto previsto espressamente dall’art. 16 dello schema di contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2.
11. NON è ammesso il subappalto.
12. L’importo della garanzia provvisoria è pari al 2% del canone posto a base di gara (Euro 968,00).
13. CONTRATTO stipulato per SCRITTURA PRIVATA con possibilità di autorizzare l’avvio della concessione anche anteriormente alla formale stipulazione del contratto al fine di assicurare apertura degli esercizi di somministrazione per l’inizio della stagione estiva dei lidi 2020, previa acquisizione della cauzione definitiva e delle garanzie assicurative previste dal contratto.
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA
Per essere ammesso alla procedura aperta svolta con gara telematica, il concorrente dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella “Guida Operativa” e nel presente bando di gara,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì 23 marzo 2020
Le istruzioni per la modalità di gestione dell’offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell’offerta) sono indicate alla sezione III della Guida Operativa.
Prima di inviare l’offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema i sotto indicati documenti firmati digitalmente:
I documenti da classificare nella categoria “Allegato amministrativo”, come indicato al paragrafo
1.1 – capitolo 1 – sezione III della “Guida Operativa”, sono:
1. l’istanza di partecipazione di cui al successivo paragrafo 4.1 del presente bando di gara;
2. il Documento di gara unico europeo – D.G.U.E. – di cui al successivo paragrafo 4.1;
3. la documentazione comprovante la costituzione della garanzia provvisoria (2%) di cui al successivo paragrafo 4.2;
4. eventuale documentazione/dichiarazioni di cui ai successivi paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7
5. Documento PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria.
Il documento richiesto Modello Offerta tecnica e costituente l’OFFERTA TECNICA è da presentare con le modalità disciplinate al successivo paragrafo 3.B, ed è da classificare nella categoria “Allegato tecnico” come indicato al paragrafo 1.1 – capitolo 1 – sezione III della “Guida Operativa”. Il punteggio tecnico complessivo dovrà superare lo standard minimo di qualità, totalizzando un punteggio minimo di punti 35, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara.
Il mancato caricamento a sistema o la mancata sottoscrizione, secondo le modalità previste al paragrafo 3.B), del documento comporta l’attribuzione di un punteggio pari a zero dell’offerta tecnica e dunque l’esclusione dalla gara.
Il documento richiesto Modello Offerta economica e costituente l’OFFERTA ECONOMICA è da presentare con le modalità disciplinate al successivo paragrafo 3.A, ed è da classificare nella categoria “Allegato economico” come indicato al paragrafo 1.1 – capitolo 1 – sezione III della “Guida Operativa”, dovrà essere costituito dai seguenti documenti:
1. Modello Offerta economica (Allegato H) indicando la massima percentuale di rialzo offerta;
2. il Documento di sintesi dell’offerta, necessario per completare la procedura telematica: l’offerente dovrà inserire un valore nell’apposito campo “Importo a valore”, ma tale importo non avrà alcun valore negoziale in quanto la piattaforma non gestisce il criterio del massimo rialzo.
Comporta l’ESCLUSIONE DALLA GARA:
- la presentazione di offerte in diminuzione rispetto all’importo a base di gara soggetto al rialzo;
- la mancata sottoscrizione da parte del concorrente mediante firma digitale dell’Offerta Economica e Documento di sintesi relativo alla gara (secondo quanto previsto al paragrafo 3.A del presente bando di gara)
- la classificazione in una categoria diversa rispetto alla categoria “Allegato economico”
Nel momento dell’invio dell’offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all’offerente una comunicazione di “Notifica offerta presentata” all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio dell’offerta.
Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta è possibile modificare un’offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato al capitolo 4 – sezione III della Guida Operativa.
Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviare l’offerta né modificare o cancellare l’offerta già presentata.
LA PRIMA SEDUTA DI GARA XXXX’ TENUTA IL GIORNO
martedì 24 marzo 2020 ALLE ORE 09:00
PRESSO LA SEDE LEGALE DI A.S.I.S. IN XXX XX XXXXXXXX X. 00/0, XXXXXXX (XXXXXX) - CENTRO SPORTIVO TRENTO NORD, PRIMO PIANO, SALA RIUNIONI.
L’Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante caricamento a sistema.
Gli interessati (legali rappresentati delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara previa identificazione mediante esibizione di valido documento di riconoscimento.
2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all’art. 45 comma 2 del D.lgs. 50/2016, compresi gli enti ed associazioni con o senza personalità giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 45, comma 1 in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al successivo punto 2.2.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 8 del D.lgs. 50/25016.
Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del D.lgs 50/2016 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 dd. 23 aprile 2013.
Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l’ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante.
L’inosservanza di tale divieto determina l’ESCLUSIONE dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono ESCLUSI dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono ESCLUSI dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di aggiudicazione, i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 possono, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e xx.xx. o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa e indicate nel D.G.U.E. (parte II – lett. A- Forma della partecipazione), dovranno presentare il Documento di gara unico europeo di cui al successivo paragrafo 4.1., limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.
Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. 50/2016 e xx.xx, qualora l'operatore economico e/o un’impresa al medesimo collegata, abbia partecipato alla preparazione della procedura, in sede di partecipazione dovrà compilare la parte III, lett. c) del D.G.U.E., fornendo informazioni dettagliate in merito all’attività esperita e le misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.
AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e xx.xx., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
I concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l’attività istruttoria, il responsabile dell’Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il Direttore e il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento dell'ente per conto della quale viene esperita la procedura.
a) L’Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente bando, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento del personale dipendente di ASIS”, reperibile al link xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente/disposizioni-generali/
b) Fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a segnalare tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.
Il concorrente si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione dei servizi.
A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l’Amministrazione inerente la procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.
AVVALIMENTO
È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.5.
2.2 ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE (PARTE III DGUE):
- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (vedi estratto normativo, allegato C).
L’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE.
Per quanto riguarda le ipotesi disciplinate dall’art. 80, comma 5, lett. c), le rispettive dichiarazioni previste dal DGUE devono riferirsi a TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente. Si vedano al riguardo le indicazioni di cui al paragrafo 2.2 delle Linee Guida n. 6 di ANAC.
Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione.
La falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare i suddetti motivi di esclusione e l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l’applicazione dell’art. 80, comma 1, lett. Fbis) del codice e dunque determinano l’esclusione dalla gara del concorrente per avere presentato nella procedura di gara in corso dichiarazioni non veritiere.
B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: (PARTE IV – SEZIONE A DGUE)
B.1) Iscrizione al Registro delle Imprese per attività analoga a quella in concessione ovvero iscrizione ad un albo o registro professionale, ovvero lo svolgimento di un’attività non organizzata in ordini o collegi ai sensi della L. n. 4/1993;
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per gli operatori economici stranieri la richiesta sarà effettuata direttamente all’operatore economico.
B.2) Possesso dei requisiti specifici per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande:
B.2)a) dell’impresa concorrente:
i. assenza di cause ostative rispetto alle norme di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 11 e 92 del X.X. 00/00/0000 n. 773 “Approvazione del T.U.L.P.S.”;
ii. assenza di cause ostative all’accesso e all’esercizio delle attività commerciali di vendita e di somministrazione di cui all’art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
iii. assenza di cause ostative a carico di colui che sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal predetto testo unico in materia di accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”;
B.2)b) della persona fisica individuata come preposto:
i. possesso dei requisiti professionali per l’accesso all’attività di somministrazione di alimenti e bevande
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per gli operatori economici
stranieri la richiesta sarà effettuata direttamente all’operatore economico, ove non sufficienti, si richiederà documentazione all’operatore economico.
C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE: (PARTE IV – SEZIONE C DGUE)
- aver un fatturato minimo annuo nel triennio 2017-2018-2019 pari ad Euro 100.000,00 (centomila) al netto dell’iva, comprensivo di un fatturato minimo annuo nel settore della somministrazione di alimenti e bevande almeno pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila), al netto dell’iva;
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei bilanci d’esercizi;
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; in alternativa è possibile indicare puntualmente l’ufficio dell’Amministrazione ove è possibile acquisire d’ufficio i certificati.
In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
I requisiti di partecipazione e l’assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2 – valutati secondo quanto previsto dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 – devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L’ESCLUSIONE.
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI
In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., l’assenza dei motivi di esclusione di cui al paragrafo 2.2 lettera A) e i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 2.2 lettere B.1) e B.2)a) dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico raggruppato, consorziato o facente parte del G.E.I.E., a PENA DI ESCLUSIONE.
Il requisito di idoneità professionale del preposto di cui al paragrafo 2.2 lettera B.2)b) dovrà essere posseduto in seno alla mandataria capogruppo, a PENA DI ESCLUSIONE.
In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E. il REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE DI CUI AL PARAGRAFO 2.2 LETTERA
C) potrà essere cumulato, fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per i concorrenti singoli e che l’operatore economico mandatario in caso di Raggruppamento temporaneo o un’impresa consorziata/facente parte del G.E.I.E. in caso di consorzio o di G.E.I.E. dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria, a PENA DI ESCLUSIONE.
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA
3.A. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’offerente dovrà allegare la propria OFFERTA ECONOMICA, avente valore negoziale, indicando la percentuale di massimo rialzo. A tal fine è possibile utilizzare il fac simile Modello Offerta economica (allegato H), reso disponibile dall’Amministrazione. L’offerta economica dovrà essere firmata digitalmente con estensione .pdf.p7m e caricata a sistema nella categoria “Allegato Economico”.
L’offerente dovrà altresì allegare il “Documento di sintesi dell’offerta”, necessario per completare la procedura telematica, ma privo di valore negoziale: l’offerente dovrà inserire un valore nell’apposito campo “Importo a valore”, ma tale importo non avrà alcun valore negoziale in quanto la piattaforma non gestisce il criterio del massimo rialzo.
Il documento di sintesi deve essere caricato a sistema firmato digitalmente (dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore) con estensione .pdf.p7m e classificato nella categoria “Allegato economico”, come indicato ai paragrafi 1.1 e 1.2 – capitolo I – sezione III della Guida Operativa.
Per le modalità di firma del documento di sintesi dell’offerta di un’impresa singola si rinvia a quanto descritto nelle sezioni VI e VII della “Guida Operativa”.
Non saranno ammesse offerte economiche in diminuzione, parziali, alternative o condizionate.
Il prezzo risultante dall’offerta dell’operatore economico si intendono espressi al netto dell’IVA e si intendono validi per tutto il periodo oggetto di concessione del servizio.
L’impresa rimane vincolata alla sua offerta fino al centottantesimo giorno (180 giorni) dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. Ove il contratto dell’Amministrazione venga inviato all’Aggiudicataria oltre tale termine, quest’ultima potrà svincolarsi senza oneri dalla propria offerta, mediante semplice comunicazione scritta.
Comporta l’ESCLUSIONE DALLA GARA:
- la presentazione di offerte in diminuzione rispetto all’importo a base di gara soggetto al rialzo;
- la mancata sottoscrizione da parte del concorrente mediante firma digitale del Documento di sintesi relativo alla gara (secondo quanto previsto al paragrafo 3.A del presente bando di gara)
- la classificazione in una categoria diversa rispetto alla categoria “Allegato economico”.
3.B. MODALITA’ DI FORMULAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il concorrente dovrà compilare il Modulo “Offerta tecnica” (allegato G) barrando o Sì o No per ciascun elemento del Modulo stesso. Esso deve essere firmato digitalmente (dal legale rappresentate o un suo procuratore) con estensione .pdf.p7m e caricato a sistema classificandolo nella categoria “Allegato tecnico”, come indicato ai paragrafi 1.1 e 1. – capitolo 1 – sezione III della Guida Operativa.
Per quanto attiene i contenuti, gli elementi di valutazione, dei relativi pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia all’elaborato denominato “Criteri per l’assegnazione dei punteggi dell’offerta tecnica”.
Il mancato caricamento a sistema o la mancata sottoscrizione del documento secondo le modalità previste comporta l’attribuzione di un punteggio pari a zero dell’offerta tecnica.
Per i criteri alternativi B.1.a/B.1.b e C.1.a/C.1.b il concorrente potrà barrare un solo elemento (o B.1.a o B.1.b; o C.1.a o C.1.b).
La mancata selezione Sì/No degli elementi di cui al modulo “Offerta Tecnica” o la selezione contemporanea dei criteri alternativi B.1.a/B.1.b e/o C.1.a/C.1.b comportano l’attribuzione di un punteggio pari a zero per i relativi elementi.
Il punteggio tecnico complessivo dovrà superare lo standard minimo di qualità, totalizzando un punteggio minimo di punti 35, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara.
4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Le dichiarazioni/documentazioni richieste al successivo paragrafo 4.1 ed eventualmente qualora dovuta/e, di cui ai paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 dovranno essere caricate/i a sistema, firmate/i digitalmente con l’estensione .pdf.p7m e classificate nella categoria “Allegato amministrativo”, come di seguito elencato:
4.1 DICHIARAZIONI/DOCUMENTI DA INSERIRE NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
1. l’istanza di partecipazione e accettazione delle clausole contenute nel bando, nello schema di capitolato speciale e nei rispettivi allegati, resa e sottoscritta:
• dal legale rappresentante dell'impresa singola,
• dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, del consorzio ordinario o del G.E.I.E.,
• dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito, recante altresì l’indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna impresa raggruppata e l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, utilizzando a tal fine i modelli allegati al presente bando sotto le lettere A1 e A2.
2. Il Documento di gara unico europeo – D.G.U.E. consistente in un’autodichiarazione, resa dal Legale rappresentante dell’Impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliare in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all’allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, (allegato B), attestante l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale, indicati al paragrafo 2.2, e con i contenuti e le modalità in esso previsti.
Il concorrente carica a sistema, sottoscritti digitalmente i seguenti documenti:
3. Documento PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
4. documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice (oltre alla dichiarazione attestante i poteri del soggetto che ha sottoscritto la fideiussione, in caso di garanzia fideiussoria), come meglio specificato al successivo punto 4.2;
AVVERTENZE PER COMPILAZIONE DGUE
I concorrenti devono compilare:
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;
Parte II – Informazioni sull’operatore economico;
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, sottoscritto digitalmente dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
3)dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale firmato digitalmente o copia autentica informatica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 , commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 2.2
B) del presente disciplinare;
b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 2.2 C) del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE, una volta compilato, deve essere salvato, trasformato in pdf, sottoscritto digitalmente come sotto indicato e caricato a sistema:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale dell’istanza di partecipazione e/o del documento di gara unico europeo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP-SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
• mancata presentazione o mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla;
• mancata presentazione o mancata sottoscrizione del D.G.U.E. di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli;
• incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o nel D.G.U.E., tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (quale la mancanza contemporanea dell’istanza di partecipazione e del D.G.U.E.)
È in facoltà dell’operatore economico produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.
In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate, il G.E.I.E. e tutte le imprese facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 , essi dovranno rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e il DGUE. Inoltre le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.
NOTA BENE
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.lgs. 50/2016, in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
°°°
Ai sensi dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell’offerta, ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l’Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura.
Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.3.
Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l’istanza di partecipazione, l’offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Qualora l’atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.
4.2 GARANZIA PROVVISORIA
Il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandolo nella categoria “Allegato amministrativo”, il documento, SOTTOSCRITTO DAL SOGGETTO FIDEIUSSORE MEDIANTE FIRMA DIGITALE,
comprovante la costituzione di una garanzia provvisoria per un ammontare pari ad Euro
968.00 -, corrispondente al 2% dell’importo posto a base di gara, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informativa antimafia interdittiva
La garanzia deve essere intestata a favore dell’Azienda Speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento (A.S.I.S.) p.iva 01591870223
RIDUZIONI EX ART. 93 COMMA 7 D.LGS. 50/2016
- L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
- L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire delle riduzioni di cui al presente paragrafo, l'operatore economico è tenuto ad allegare alla documentazione costituente il deposito cauzionale, copia della/e certificazione/i o, in alternativa, apposita/e dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione, attestante/i il possesso dei relativi requisiti.
Si invitano gli operatori economici a produrre apposita dichiarazione che dia conto della tipologia e della misura delle riduzioni applicate.
Per fruire delle riduzioni e, comunque, dei benefici in favore delle microimprese, piccole e medie imprese, il concorrente è tenuto a rendere apposita dichiarazione che attesti tale situazione. Per la definizione di micro piccola o media impresa si consiglia l’attenta lettura della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e la Guida all’utente alla definizione di PMI disponibile all’indirizzo xxxx://xx.xxxxxx.xx/XxxxXxxx/xxxxxxxxx/00000/xxxxxxxxxxx/0/xxxxxxxxxxxx?xxxxxxx0.
Ai fini della verifica di quanto dichiarato, l’Amministrazione si riserva di richiedere all’aggiudicatario la presentazione del Modello di dichiarazione – Informazioni relative alla qualifica di PMI allegato alla predetta Guida all’utente alla definizione di PMI, debitamente compilata e sottoscritta.
In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, l’eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall’Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all’Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.
La costituzione della garanzia provvisoria di cui sopra potrà avvenire, secondo quanto disposto dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione, fermo il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, o di fideiussione, nello specifico:
1. Tramite deposito in contanti, mediante versamento diretto sul conto corrente del servizio bancario, intestato ad A.S.I.S., c/o Cassa Rurale Trento – Agenzia Gardolo – codice Iban IT 59 F 08304 01800 000004305851 - CAUSALE VERSAMENTO: deposito cauzionale gara concessione dei servizi estivi di somministrazione di alimenti e bevande presso il Centro sportivo Trento Nord e il Centro sportivo Manazzon.
In questo caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del Tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell’avvenuto deposito.
L’offerta dovrà essere, altresì, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore di A.S.I.S.; nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva.
2. Tramite bonifico bancario sul conto corrente del servizio bancario, intestato ad A.S.I.S., c/o Cassa Rurale Trento – Agenzia Gardolo indicando le seguenti coordinate bancarie:
CODICE IBAN:
PAESE | CIN.EUR | CIN | ABI | CAB | N. CONTO |
IT | 59 | F | 08304 | 01800 | 000004305851 |
e in aggiunta, per i bonifici dall’estero: CODICE BIC: XXXXXX0X00X;
CAUSALE BONIFICO: deposito cauzionale gara concessione dei servizi estivi di somministrazione di alimenti e bevande presso il Centro sportivo Trento Nord e il Centro sportivo Manazzon.
In questo caso la ricevuta di avvenuto bonifico dovrà essere presentata a comprova dell’avvenuto deposito.
L’offerta dovrà essere, altresì, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore di A.S.I.S.; nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva.
3. In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il servizio bancario ASIS o presso aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione concedente. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell’avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito.
L’offerta dovrà essere, altresì, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in
favore di A.S.I.S.; nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva.
4. Mediante fideiussione o polizza fideiussoria (firmata digitalmente dal soggetto garante) indicante come soggetto beneficiario A.S.I.S.
Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate esclusivamente se prestate dai seguenti soggetti:
• soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
• imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni dall’Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni (I.V.A.S.S.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
• intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del X.Xxx. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l’effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore a impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l’intermediario finanziario.
I file contenenti la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritti mediante firma digitale dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito) e accompagnati da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.
In alternativa, il concorrente può presentare copia della cauzione provvisoria e della dichiarazione di cui al precedente capoverso sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato che attesti la sua conformità con l’originale.
I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n. 31 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 e/o Schema tipo 1.1.1 - Scheda tecnica 1.1.1- debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, nonché formalizzata con le modalità sopra specificate.
Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà in ogni caso essere redatta in conformità agli schemi tipo 1.1 e/o 1.1.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31.
Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell’Amministrazione ovvero che indichino quale foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell’Amministrazione un foro diverso da quello in cui ha sede la medesima.
La garanzia provvisoria rimarrà vincolata fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione della medesima garanzia provvisoria.
Per fruire delle riduzioni e, comunque, dei benefici in favore delle microimprese, piccole e medie imprese, il concorrente è tenuto a rendere apposita dichiarazione. Per la definizione di micro piccola o media impresa si consiglia l’attenta lettura della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e la Guida all’utente alla definizione di PMI disponibile all’indirizzo
xxxx://xx.xxxxxx.xx/XxxxXxxx/xxxxxxxxx/00000/xxxxxxxxxxx/0/xxxxxxxxxxxx?xxxxxxx0.
Ai fini della verifica di quanto dichiarato, l’Amministrazione si riserva di richiedere la presentazione del Modello di dichiarazione – Informazioni relative alla qualifica di PMI allegato alla predetta Guida all’utente alla definizione di PMI, debitamente compilata e sottoscritta.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione comprovante il deposito cauzionale, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP-SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria o ricevuta del tesoriere in caso di deposito in contanti o documento a comprova dell’esito di buon fine in caso di bonifico bancario);
- mancata sottoscrizione digitale della fideiussione da parte del soggetto garante ovvero mancata presentazione della dichiarazione di conformità all’originale della cauzione provvisoria, sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale;
- mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando;
- mancanza della documentazione/dichiarazioni sostitutive a comprova del possesso delle certificazioni necessarie, o della situazione di micro piccola media impresa, in caso di presentazione di cauzioni di importo ridotto;
- mancanza anche di una sola delle clausole contenute negli schemi tipo 1.1 e/o 1.1.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell’oggetto dell’appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento;
- mancanza dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario.
Si procederà ad ESCLUDERE l'operatore economico nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
4.3 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.
Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito, dovranno caricare a sistema, classificandoli nella categoria “Allegato amministrativo”, tramite l’impresa capogruppo:
A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:
- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l’offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte le Imprese
facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell’Amministrazione;
- che all’Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell’Amministrazione in relazione all’appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all’estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.
B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP-SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
4.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.
L’Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria “Allegato amministrativo”, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell’Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2., attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.
4.5 AVVALIMENTO
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx. del requisito tecnico- professionale di cui al paragrafo 2.2 lett. c) a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i servizi per i quali i requisiti sono stati prestati.
In tale caso, l'operatore economico dovrà presentare, classificandola nella categoria “Allegato amministrativo”:
1) D.G.U.E. sottoscritto digitalmente dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale firmato digitalmente o copia autentica informatica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria.
Si precisa che:
- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico,
PENA L'ESCLUSIONE di entrambi;
- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento “a cascata”.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP-SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
• mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. e della dichiarazione di impegno da parte dell'impresa ausiliaria;
• mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento;
• incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico.
Si procederà ad ESCLUDERE l'operatore economico nel caso in cui sia accertato che il contratto di avvalimento è stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte
4.6 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE E DEI CURATORI DEL FALLIMENTO AUTORIZZATI ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO.
Per la partecipazione di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero da parte del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dall’articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016 oltre a quanto richiesto al paragrafo 4.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP-SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. e/o della dichiarazione di messa a disposizione delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico.
4.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETT. B) E C) DEL D.LGS. 50/2016 .
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A – Forma della partecipazione) dovranno presentare, classificandolo nella categoria “Allegato amministrativo”, il Documento di gara unico europeo limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP-SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- incompletezza o refusi materiali nel D.G.U.E., tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico.
5. PROCEDURA DI GARA
Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nel giorno e nell’ora indicati, in seduta pubblica, il Presidente di gara, attraverso apposita funzione prevista a sistema, alla presenza di due testimoni, procederà:
a) ad aprire i documenti presentati dalle Imprese e contenuti nell’ “Allegato amministrativo” e a verificarne la conformità.
Si precisa che, a norma dell’art. 22 della L.P. 2/2016, l’esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti; tali dichiarazioni, saranno esaminate, per l’aggiudicatario, per l’eventuale ausiliario e per i soggetti sorteggiati nel corso della seduta di gara, in sede di verifiche successive all’aggiudicazione;
b) ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
c) il Presidente di gara, ovvero un funzionario dallo stesso delegato, procederà ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell’ “Allegato tecnico”;
d) non essendo prevista la nomina della Commissione tecnica in quanto i punteggi relativi all’offerta tecnica saranno calcolati sulla base di criteri esclusivamente matematici, il seggio di gara procederà con l’attribuzione del relativo punteggio secondo le modalità indicate nell’elaborato “Criteri per l’assegnazione dei punteggi dell’offerta tecnica” (max 70 punti con punteggio minimo di 35, come meglio specificato nei paragrafi precedenti);
e) il Presidente di gara, ovvero un funzionario dallo stesso delegato, procederà ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell’Allegato economico” e a verificare la completezza e regolarità della documentazione e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
f) il Presidente di gara procederà a dare lettura delle offerte economiche presentate da ciascun concorrente, relative alla percentuale di rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara;
g) ad attribuire il punteggio dell’elemento “OFFERTA ECONOMICA”, secondo le modalità indicate ai paragrafi precedenti (max 30 punti);
h) a sommare i punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide.
Qualora il Presidente di gara non ritenga che l’offerta economica prima graduata, in base a elementi specifici, appaia anormalmente alta, dichiara l’aggiudicazione (aggiudicazione definitiva) in favore del concorrente primo graduato, e ne verrà data comunicazione attraverso il sistema Mercurio.
Qualora, al contrario, il Presidente di gara ritenga che l’offerta economica prima graduata, in base a elementi specifici, appaia anormalmente alta, chiude la seduta e trasmette l’offerta e le eventuali giustificazioni presentate all’organo competente per la fase della valutazione della congruità e della sostenibilità dell’offerta.
L’esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati, per quanto applicabili, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora l’offerta sia soggetta a verifica, in caso di valutazione positiva verrà confermata la graduatoria dandone comunicazione attraverso il sistema Mercurio; in caso negativo si rimetterà alla valutazione della struttura richiedente l’offerta del concorrente successivo, procedendo in seduta pubblica all’esclusione della o delle offerte ritenute non congrue.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara.
Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, il sistema effettuerà il relativo sorteggio in modalità automatica e casuale.
Si procederà quindi al sorteggio del 10% del numero dei partecipanti (escluso l’aggiudicatario) al fine di procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione unitamente all’aggiudicatario e all’eventuale impresa ausiliaria.
A conclusione delle operazioni di gara, verrà inviata comunicazione, del nominativo dell’Aggiudicataria e ai partecipanti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Data e ora prefissate per le sedute pubbliche successive alla prima saranno preventivamente comunicate tramite sistema SAP-SRM.
L’offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.
6. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL’ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art. 22 della L.P. 2/2016 l’Amministrazione procederà nei confronti dell’aggiudicatario, dell’eventuale impresa ausilaria, e dei concorrenti individuati per il controllo a campione nel corso della seduta pubblica, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare e dichiarati nel corso della procedura di affidamento.
Ai sensi dell’art. 22 comma 4 della L.P. 2/2016 l’Amministrazione verificherà l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.
In questa fase, si applica il soccorso istruttorio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 22 della L.P. 2/2016 e 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016.
Ai sensi dell’art. 22 comma 7 della L.p. 2/2016, qualora non sia possibile – esperito l’eventuale soccorso istruttorio - l’acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l’Amministrazione procede all’ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE, all’ESCUSSIONE della cauzione provvisoria presentata e alla SEGNALAZIONE del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza.
A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l’Amministrazione non procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell’offerta e aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria.
Rimane salva la segnalazione all’Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.
Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.p. 2/2016, l’Amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.
A comprova del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica, l’Amministrazione effettuerà d’ufficio le verifiche mediante il sistema AVCPASS ove consentito, con le modalità di seguito indicate:
• iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto della concessione;
• possesso dei requisiti specifici per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande:
1) requisiti morali previsti dall’art. 5 della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 (art. 71, commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010). A comprova dei requisiti morali per l’attività di somministrazione di cui sopra: comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 84 comma 2 del D. Lgs. 159/2011 e, solo per eventuali figure che non risultano tra quelle che hanno presentato la dichiarazione di cui all’art. 80 comma 1 (es. preposto all'attività di somministrazione), certificato del casellario giudiziale;
2) possesso di almeno uno dei requisiti professionali per l’accesso all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, previsti dal comma 6 dell’art. 71 del citato D.
Lgs. 26.03.2010 n. 59, come novellato dal D. Lgs. 06.08.2012 n. 117. A comprova del requisito professionale: documentazione idonea in relazione allo specifico requisito dichiarato dall’aggiudicatario, con la precisazione che, laddove si tratti di documentazione acquisibile presso privati, la produzione della stessa è richiesta direttamente all’aggiudicatario;
• aver un fatturato minimo annuo nel triennio 2017-2018-2019 pari ad Euro 100.000,00 (centomila) al netto dell’Iva, comprensivo di un fatturato minimo annuo nel settore della somministrazione di alimenti e bevande almeno pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila), al netto dell’Iva: il possesso del requisito dovrà essere dimostrato con le modalità indicate al paragrafo 2.2 lett. C);
• (Eventualmente) Certificazione di Sistema di Qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 o UNI CEI EN 45000, rilasciata da organismi accreditati ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all’art. 31, comma 5 della L.P. 2/2016.
In caso si raggruppamento temporaneo di imprese la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese associate.
Ai sensi dell’art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000, l’operatore economico ha facoltà di non caricare sul sistema AVCPASS i documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere dell’aggiudicatario e del soggetto sorteggiato indicare a sistema, tramite apposita dichiarazione, l’amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti, che verranno quindi acquisiti d’ufficio.
In caso di imprese straniere appartenenti all’Unione europea, ai fini degli accertamenti relativi all’assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l’amministrazione ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che, ai sensi dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 per un periodo fino a due anni un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Si precisa infine che l’Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all’Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l’eventuale sussistenza di ipotesi di reato.
Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall’art. 80 del D.lgs 50/2016.
7. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIA
Ai fini della stipulazione del contratto di concessione, su richiesta dell’Amministrazione (A.S.I.S.), l’Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta, la seguente documentazione:
a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell’Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
n. 445/2000 e, a norma dell’art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, “Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall’art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso”. Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
b) le ulteriori DICHIARAZIONI che potranno essere richieste dal servizio di merito ai fini della stipulazione del contratto;
c) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa PROCURA, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.3 del presente bando di gara;
d) le coperture assicurative previste dall’art. 14 dello schema di contratto;
e) la GARANZIA DEFINITIVA avente le caratteristiche di seguito indicate.
L’Aggiudicataria dovrà trasmettere all'Amministrazione committente (A.S.I.S.), entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo, la GARANZIA DEFINITIVA di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e xx.xx., in materia di riduzione dell’importo della garanzia, dall’art. 93, comma 7 d. lgs. 50/2016.
In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, l’eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs n. 50 del 2016 e xx.xx. redatte in conformità agli schemi tipo 1.2 e/o 1.2.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31, come meglio indicato all’art. 13 dello schema di contratto.
La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con le formalità di seguito descritte:
- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
oppure (per garanzie di importo inferiore a 50.000 Euro),
- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia D.Lgs. 159/2011 e xx.xx. e dall’art. 29 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014.
8. ULTERIORI INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, così come convertito dalla L. 221/2012, le spese per la pubblicazione per estratto sui quotidiani degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari. Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in € 4.000,00.
L’Amministrazione provvederà a richiedere all’aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a seguito di presentazione di copia della relativa fattura.
Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione
e secondo le modalità ivi previste.
Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.
Periodo di validità dell’offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell’Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell’Amministrazione).
Ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
Qualora l’Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 7 e 8, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all’invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all’Impresa aggiudicataria dall’Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi della normativa antimafia, l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.
Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 7. Trova applicazione l’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nonché l’art. 25 bis della L.P. 2/2016 e xx.xx..
Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all’esito definitivo degli stessi.
Ai sensi dell’art. 48, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, non è consentita l’Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione.
Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con L’ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO, nonché con l’esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l’affidamento dei medesimi servizi.
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.
In caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli (vedi allegato C: estratto normativo).
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del citato X.Xxx. 104/2010, sono pubblicati nel sito internet xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxx-xx-xxxx/ nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m., nonché la sussistenza dei requisiti economico e finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.
Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott. Xxxxx Xxxxxxx.
INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, A.S.I.S. fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).
Titolare del trattamento dei dati personali è A.S.I.S.
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail xxxxxxxxXXX@xxxxxxxxxxxxxx.xx , sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Preposto al trattamento è il Direttore A.S.I.S.; i dati di contatto sono: indirizzo Trento, frazione Gardolo, via IV Novembre n. 23/4, tel. 0000000000, fax 0000000000, e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali
sono stati raccolti presso terzi e, in particolare, da registri, elenchi e banche dati detenuti da Amministrazioni pubbliche
provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico:
…………………………………………………… sono stati raccolti presso l’Interessato
2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO TERZI)
I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e:
Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – tra cui: dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e contributiva
Dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili)
Dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) – tra cui: casellari giudiziali, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative
Dati relativi allo stato di salute, genetici, biometrici (c.d. dati supersensibili)
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei dati):
- per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per:
• espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica e/o cartacea, le procedure di gara di lavori, servizi e forniture volte all’individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l’eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione; l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.
Per massima chiarezza, precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.
4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.
I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato al Servizio Appalti e, in particolare, da Preposti al trattamento (Direttore e Responsabili), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
Informiamo che i dati saranno comunicati
a) alle seguenti categorie di destinatari:
- soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara
- interessati al procedimento che propongono istanza di accesso
- soggetti pubblici interpellati nell’ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara
per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e indicati al precedente paragrafo 3. Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità;
b) solo nell’eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:
- Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC
- Procura della Repubblica competente
- Guardia di Finanza
per l’adempimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo 3. Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio.
I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla
l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.
7. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, comunichiamo che il periodo di conservazione dei dati personali è:
• illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle “particolari categorie”,
• illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati, dalla raccolta dei dati stessi.
Si precisa che, di regola, il periodo di conservazione dei dati personali, presso A.S.I.S., è pari, al massimo, a dieci anni dalla conclusione della gara. Trascorso tali termine i predetti dati sono depositati presso l’archivio del Titolare per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o a fini statistici.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base alla normativa vigente potrà:
• chiedere l’accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
• qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);
• se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari.
In ogni momento, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Allegati:
- fac-simile istanza di partecipazione (allegato A1 e A2)
- DGUE (allegato B)
- Estratto normativo (allegato C)
- Modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato D)
- Criteri per l’assegnazione dei punteggi dell’offerta tecnica (allegato E)
- Schema di capitolato speciale e suoi allegati (allegato F)
- Modello Offerta tecnica (allegato G)
- Modello Offerta economica (allegato H)
- Guida Operativa
IL DIRETTORE E RUP
- xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx -
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e xx.xx.