CIG 7116151194 CUP: J46G1700011004
Rep. 3554/17 Comune di Toscolano
per l’esecuzione dei lavori di completamento delle opere di asfaltatura
CIG 7116151194 CUP: J46G1700011004
L’anno duemiladiciassette, addi’ sedici del mese di novembre presso la sede municipale sita in Xxx Xxxxxx x. 0, avanti a me dott.ssa Xxx XXXXXX, Segretario comunale titolare della sede di Segreteria, autorizzato a rogare i contratti ed autenticare le firme del presente atto in virtù dell’art. 97 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i signori:
- XXXXXXX XXXXX, nato a BRESCIA il 23/09/1963, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, per il Comune di Toscolano Maderno – codice fiscale 00839830171, nella sua qualità di Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici, domiciliato per la funzione rivestita presso la Casa comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale che rappresenta, in forza del decreto del Sindaco n. 20/2016 prot. n. 19654 del 30/12/2016, nel seguito denominato “stazione appaltante”;
- IDER PRIMO nato a BRESCIA il 11.07.1956, C.F.
DRIPRM56L11B157V nella sua qualità di presidente consiglio d’amministrazione della società BIOS ASFALTI SRL con sede a BEDIZZOLE XXX XXXXXXX X. 00, titolato a sottoscrivere il presente contratto in forza di atto di nomina del 06/05/1999, il quale dichiara di
agire in nome e per conto dell’impresa stessa, iscritta alla C.C.I.A.A. di BRESCIA al numero 01591990179 nel seguito denominato “appaltatore”.
Detti comparenti, della cui identità, capacità giuridica e carica rivestita, io segretario sono certo, mi premettono che:
in primo luogo, il responsabile dell’area lavori pubblici, con propria determinazione n. DUT/124 del 16.08.2017, ha avviato procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), riguardante l’affidamento dei lavori di “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ASFALTATURA – ANNO 2017”;
in secondo luogo, con determinazione del responsabile di servizio suddetto n. DUT/148 del 02.10.2017 detti lavori sono stati aggiudicati all’impresa BIOS ASFALTI SRL CON SEDE IN VIA CASELLE N. 15 A
BEDIZZOLE, che ha presentato un ribasso pari al 40,12 % (quaranta,12 %) sulle categorie di lavori poste a base di gara;
in terzo luogo il Responsabile Unico del procedimento, indicato per semplificazione “RUP”, ha provveduto a tutte le verifiche, informazioni, pubblicazioni circa gli esiti della procedura di gara e per la sottoscrizione del contratto d’appalto dei lavori;
in quarto luogo è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva (DURC) Numero Protocollo INAIL_9240293 del 24 ottobre 2017, con scadenza il 21.02.2018, e si da atto che la società aggiudicataria ha certificato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999, come da dichiarazione presentata in sede di gara.
in quinto luogo è stato redatto il verbale di cantierabilità in data 03.10.2017, ai sensi dell’art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra comparse e costituite, la società BIOS ASFALTI SRL e il Comune di Toscolano Maderno, convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1. Oggetto del contratto.
La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (nel seguito Codice dei contratti).
Art. 2. Ammontare del contratto.
L’importo netto contrattuale ammonta ad € 71.856,00 al netto dell’I.V.A. 22%.
Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 53 comma 4, quarto periodo, del Codice dei Contratti e dell’art. 43, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 3. Condizioni generali del contratto.
L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri
e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché dei seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante ancorché non materialmente allegati: a) relazione tecnica illustrativa; b) elaborati grafici; c) quadro economico;
d) cronoprogramma; e) elenco dei prezzi unitari e delle lavorazioni ai quali è applicato il ribasso contrattuale; f) capitolato speciale di appalto.
Art. 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione di cantiere.
Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del capitolato generale d’appalto, approvato con D.M. n. 145/2000, l’appaltatore ha eletto domicilio presso la sede legale nel comune di Toscolano Maderno (BS), all’indirizzo di via Trento n.5.
Ai sensi del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
Art. 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
I lavori sono stati consegnati in data 03.10.2017 in pendenza di contratto, al fine di consentire il regolare svolgimento dei medesimi in periodo climatologico favorevole. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 30 (TRENTA) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Art. 6. Penale per i ritardi.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,50 per mille dell’importo contrattuale. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche nei casi indicati all’art. 16 del capitolato speciale d’appalto. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, come previsto dal capitolato speciale d’appalto.
Art. 7. Sospensioni e riprese dei lavori.
È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106, del Codice dei contratti.
La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
Se l’appaltatore ritiene siano cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante ne abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori affinché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori da parte dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se l’appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
Alle sospensioni dei lavori, previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
Art. 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
le tasse e gli altri oneri direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico abilitato, secondo le previsioni del capitolato speciale,
in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere e con le prescrizioni indicate dal capitolato speciale d’appalto.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’art. 25 (spese di contratto).
Art. 9. Contabilità dei lavori.
La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le
quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
La contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo contratto.
Art. 10. Invariabilità del corrispettivo.
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trovano applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile e l’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice dei contratti.
Art. 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell’art. 163 del DPR n. 207/2010.
In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’ articolo 43, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 12. Pagamenti (acconto - saldo) e tracciabilità.
Ai sensi del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario al conto indicato dall’impresa.
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul seguente conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN XX00X0000000000000000000000 acceso presso CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA – FILIALE DI PONTE SAN MARCO BS
ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto.
All’appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione.
All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e di ogni prescritta ritenuta, raggiunga il 20% dell’importo contrattuale.
Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa, in forza del presente contratto, è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
In ogni caso esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.
In ottemperanza all’art. 3 della Legge n. 136/2010:
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’art. 4, comma 4;
ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all’art. 1, comma 2;
devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della legge n. 136/2010;
la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;
le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 13. Ritardo nei pagamenti.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capi tolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’art. 142 e 144 del D.P.R. n. 207/2010.
Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Art. 14. Regolare esecuzione e collaudo.
Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dall’ultimazione dei lavori.
Durante l’esecuzione dei lavori la stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali e nel capitolato.
Art. 15. Risoluzione del contratto.
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata (o PEC) con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti
casi:
- nei casi di cui all’art. 108 del Codice dei contratti;
- inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
- ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.
La stazione appaltante risolve il contratto in caso siano state prodotte falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Art. 16. Controversie.
Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all’art. 205 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro 90 (novanta) giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro 30 (trenta) giorni.
La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’ art. 106 del Codice dei contratti;
che il loro importo non sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.
La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione.
E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’art. 208 del Codice dei contratti.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Brescia con esclusione della competenza arbitrale.
Art. 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 105, commi 9, 10 del Codice dei contratti.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti e procede,
in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
Art. 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
Il piano sostituivo di sicurezza forma parte integrante del presente contratto d'appalto.
L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Art. 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
Non è stata richiesta comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 83
comma 3 lett. e) del Dlgs n. 6 settembre 2011 n. 159, bensì la Società ha prodotto apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, contenente i dati di iscrizione alla
C.C.I.A.A. di Brescia.
Sono stati acquisiti certificati del Casellario Giudiziale presso il Tribunale di Brescia per tutti i soci della Società, dai quali risulta: NULLA. Sono stati acquisiti certificati dei carichi pendenti presso il Tribunale di Brescia per tutti i soci della Società, dai quali risulta: NULLA.
L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. n. 231/2001.
Art. 20. Subappalto.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’art. 105, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.
La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento nei casi di cui all’art. 105 comma 13 del Codice dei contratti.
Art. 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 8481 rilasciata dalla Banca del Territorio Lombardo in data 13.10.2017 per l'importo di
€ 21.643,03 (euro ventunmilaseicentoquarantatre/03) pari al 30,12 % del costo complessivo aggiudicato.
La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. n. 123/2004
Art. 22. Obblighi assicurativi.
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
L'appaltatore ha stipulato a tale scopo assicurazione, valida sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza
n.° 1/73657/88/157121583 in data 10.10.2017, rilasciata dalla società UnipolSai Assicurazioni – compagnia di assicurazione per:
- responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori (R.C.T.) e garanzia di manutenzione – massimale € 1.000.000,00 (euro unmilione/00);
- i rischi per l’esecuzione (C.A.R.) – massimale € 87.664,32 (euro ottantasettemilaseicentosessantaquattro/32).
Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate in conformità alle condizioni ed agli schemi tipo allegati al D.M. n. 123/2004.
Art. 23. Codice di comportamento.
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 e 167 del DPR 65/2013 l’appaltatore dichiara di aver ricevuto copia del Codice di Comportamento adottato dall’Ente e di essere edotto degli obblighi di comportamento prescritti nello stesso, consapevole che all’inosservanza delle disposizioni in esso contenute consegue la risoluzione del rapporto contrattuale.
Ai fini dell’applicazione dell’art, 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 ed in ossequio alle disposizioni contenute nel Piano della prevenzione della corruzione adottato dall’Ente, l’appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito in carichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione affidataria nel corso del triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Dichiara inoltre di essere edotto che i contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti o accertati ad essi riferiti.
Art. 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. n. 207/2010.
In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 104/2010.
Art. 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR n. 131/1986. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della
stazione appaltante.
Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l’importo di € 45,00.
Art. 26. Trattamento dei dati.
Il Comune di Toscolano Maderno, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, informa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Le parti danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016.
Io sottoscritto Segretario rogante attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 – comma 1 – lettera f) del D.lgs n. 82/2005.
E richiesto, io Segretario rogante, ricevo quest’atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, su facciate complete n. 21 (ventuno) sottoscrizione esclusa, che viene da me letto alle parti comparenti che, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me Xxxxxxxxxx, lo sottoscrivono con firma digitale.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante della stazione appaltante Arch. Xxxxx Xxxxxxx
L'appaltatore Geom. Ider Primo
L’Ufficiale rogante
Dott.ssa Edi Fabris – Segretario Comunale