CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
ACCORDO DI FILIERA TORREFAZIONE – PUBBLICO ESERCIZIO (tra ICA-FEDERGROSSITI e FIPE)
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Addì / / , in
TRA
1) Il Sig. Titolare della Ditta e/o Società , in persona del rappresentante legale, con sede in Via/P.zza n. .
P. Iva (d’ora innanzi più semplicemente, Somministrante)
E
2) Il Sig. Titolare della Ditta e/o Società , in persona del rappresentante legale, con sede in Via/P.zza n. .
P. Iva (d’ora innanzi, più semplicemente, Somministrato).
PREMESSO:
a) che il Somministrante esercita attività di commercializzazione e/o distribuzione di miscele di caffè torrefatto e altri prodotti complementari;
b) che il Somministrato è (titolare e/o gestore) del pubblico esercizio con sede operativa in
Via/P.zza n. , nel quale effettua o effettuerà, tra l’altro, la somministrazione di caffè in tazza e/o la vendita di caffè al pubblico;
c) che il Somministrato ha necessità che gli venga garantito un puntuale e regolare approvvigionamento di caffè torrefatto;
d) che il Somministrante ha la necessità di individuare preventivamente, per quanto possibile, il quantitativo di caffè da fornire con periodicità al fine di meglio svolgere la propria attività distributiva e garantire quindi uno standard qualitativo costante in ordine al prodotto fornito;
e) che il presente contratto è regolato, per quanto qui non espressamente convenuto, dagli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile, nonché dall’articolo 62 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 e successive modificazioni.
Tutto ciò premesso, le Parti
CONVENGONO e STIPULANO
quanto segue:
Articolo 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2 – Oggetto della fornitura
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1559 codice civile il Somministrante si obbliga ad eseguire a favore del Somministrato – che accetta e si obbliga ad acquistare – la fornitura mensile di Kg di caffè torrefatto del tipo al prezzo convenuto e pari a € per Kg.
Per acquisti di caffè in misura superiore al minimo garantito di cui al comma precedente Il Somministrante praticherà uno sconto del % sul prezzo ivi indicato1.
Articolo 3 – Modalità di consegna
La fornitura mensile – di cui al precedente articolo 2 – potrà essere ripartita in più consegne a cadenze periodiche prefissate, così come inizialmente convenuto tra le parti.
In ogni caso non potrà effettuarsi più di una consegna settimanale, salvo deroga che dovrà essere autorizzata per iscritto da parte del Somministrante.
Articolo 4 – Modalità di pagamento
Il pagamento delle forniture a favore del Somministrante dovrà essere effettuato a fronte di fattura emessa in occasione di ciascuna singola consegna.
Il Somministrato provvederà al pagamento dell’importo esposto in fattura con assegno/bonifico/carta di credito o altro mezzo ammesso dalla vigente legislazione.
Il pagamento è effettuato nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 62 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 e successive modificazioni (60 giorni decorrenti dall’inizio del mese successivo al ricevimento della fattura).
Qualora le parti concordino che il pagamento sia effettuato anteriormente, ai suddetti termini o contestualmente alla consegna periodica sarà previsto uno sconto in fattura del %.
Nel caso in cui il Somministrato non rispetti i termini concordati, il Somministrante può avvalersi di quanto previsto al successivo art.10 del presente contratto.
Articolo 5 – Variazioni di prezzo
Con un preavviso minimo di 30 giorni, il Somministrante applicherà una variazione, in aumento o in diminuzione, al prezzo dei beni oggetto della somministrazione – nel limite massimo del 15% annuo dell’ammontare fissato nel presente contratto – in corrispondenza di eventuali variazioni dei prezzi nel mercato delle materie prime, dei costi di natura industriale o delle spese di trasporto.
La variazione potrà essere applicata esclusivamente sul 65% del prezzo stabilito all’articolo 2. Qualora il Somministrante dovesse proporre una variazione del prezzo superiore al detto limite, il Somministrato potrà recedere dal presente contratto.
1 È nel rapporto con il singolo che si stabilirà la percentuale.
Articolo 6 – Durata del contratto
La durata del presente contratto viene stabilita in minimo anni 2 e massimo anni 4, salvo diversi accordi tra le parti, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
Articolo 7 – Fornitura di materiale pubblicitario al Somministrato
Il Somministrante potrà fornire al Somministrato, per tutto il periodo di durata del presente contratto, materiale pubblicitario inerente l’attività di commercializzazione del prodotto fornito, con facoltà del Somministrato di utilizzarlo e/o esporlo nell’ambito del proprio esercizio, fermo restando l’obbligo di indicare il marchio della miscela utilizzata.
In tal caso si conviene che, alla cessazione del rapporto di somministrazione, il Somministrato si obbliga in ogni caso a restituire immediatamente al Somministrante tutto il materiale pubblicitario in giacenza.
Il Somministrato non potrà avvalersi del materiale pubblicitario fornito dal Somministrante per commercializzare prodotti eventualmente acquistati da un terzo fornitore.
Articolo 8 – Sopralluoghi presso la sede del Somministrato e contraffazione del prodotto Salvo ritardi o mancate consegne delle forniture di cui all’articolo 2, per l’intera durata del presente contratto, il Somministrato non può ricevere da soggetti terzi alcuna prestazione similare a quella qui pattuita, come previsto dall’articolo 1567 del codice civile, a salvaguardia dell’identità e della qualità del prodotto venduto.
Il Somministrante, con accettazione incondizionata del Somministrato, si riserva la facoltà di effettuare – tramite propri incaricati – sopralluoghi senza alcun preavviso presso la sede operativa del Somministrato, prelevando ed asportando campioni del prodotto oggetto di somministrazione ai fini di analizzarli e determinarne l’autenticità della fornitura.
Qualora – a seguito di accertamenti e specifiche analisi svolti in contraddittorio con il Somministrato – i campioni dovessero rivelarsi forniti da soggetti terzi, il Somministrante avrà la facoltà di recedere immediatamente dal contratto e pretendere il pagamento del danno nonché del lucro cessante, secondo la definizione di cui all’articolo 9 della presente scrittura.
Articolo 9 – Recesso del Somministrato
Il Somministrato potrà recedere dal presente contratto, comunicandolo al Somministrante con tre mesi di preavviso, tramite Raccomandata A.R..
Il Somministrato, ove il recesso non avvenga per giusta causa o per giustificato motivo, dovrà corrispondere al Somministrante un indennizzo determinato dalla Commissione di cui all’articolo 13 pari al massimo all’importo dell’equivalente al 50% delle forniture mensili2.
E’ giusta causa di recesso la non conformità del prodotto inferiore a quella concordata, tale da pregiudicare il livello organolettico dello stesso. La non conformità dovrà essere accertata dalla Commissione di cui all’articolo 13, che, nel caso, determinerà un indennizzo nella misura di cui al comma precedente.
Costituisce giustificato motivo di recesso la cessione della titolarità dell’azienda, salvo che le parti non decidano di continuare ugualmente il rapporto.
Articolo 10 – Recesso del Somministrante
Qualora il Somministrato non dovesse effettuare i pagamenti secondo le modalità definite all’articolo 4 del presente contratto – il Somministrante potrà:
- diffidare per iscritto il Somministrato ad adempiere, ex art. 1454 codice civile;
- sospendere ulteriori forniture fino all’integrale pagamento del debito da parte del Somministrato;
- recedere dal presente contratto dopo 15 giorni dalla diffida, qualora il pagamento non sia avvenuto. In tal caso, a favore del Somministrante sarà dovuto il risarcimento di cui al precedente articolo 9;
- applicare in ogni caso al ritardato pagamento gli interessi previsti dall’articolo 62, comma 3, del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 e successive modificazioni.
Si intende, ai fini della risoluzione ex art 1564 codice civile, quale inadempimento di notevole importanza, la contraffazione prevista dall’art. 8 del presente contratto.
Articolo 11 – Cessione / cessazione dell’attività da parte del Somministrato
In ipotesi di cessione a terzi o cessazione dell’attività da parte del Somministrato, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al Somministrante a partire dal momento della stipula del preliminare di compravendita e comunque entro la conclusione della cessione dello stesso.
Resta inteso che il Somministrato, a seguito di cessione dell’attività, rimane comunque obbligato nei confronti del Somministrante – ai sensi dell’articolo 2560, comma 1, del codice civile – per l’adempimento dei debiti derivanti dal contratto di somministrazione.
Nel caso di cessazione del contratto, se anticipata rispetto alla scadenza prevista, il Somministrato potrà ottenere dal Somministrante la liberazione dagli obblighi inerenti il contratto di somministrazione mediante la corresponsione a quest’ultimo di quanto stabilito al presente articolo 9 del presente contratto.
2 Le parti possono concordare una percentuale diversa.
Articolo 12 – Comodato di attrezzature
Le parti si danno atto che, al fine di garantire una corretta preparazione del prodotto fornito dal Somministrante, il Somministrato debba svolgere la propria attività utilizzando attrezzature di qualità, sia per la soddisfazione completa del cliente finale, sia per far risaltare nel modo più adeguato le qualità del prodotto.
A tal fine, il Somministrante si riserva la facoltà di fornire, ove concordato, in comodato al Somministrato tutte le attrezzature ritenute essenziali per una corretta preparazione del prodotto a favore del cliente del Somministrato.
Gli elementi di tale pattuizione saranno stabiliti in una specifica scrittura che farà parte integrante del presente contratto.
È in ogni caso fatto obbligo al Somministrato di utilizzare le suddette attrezzature esclusivamente per la lavorazione dei prodotti forniti dal Somministrante: in caso di violazione da parte del Somministrato, il Somministrante potrà recedere immediatamente dal presente contratto, applicando le norme stabilite in tema di risarcimento dagli articoli 8 e 9 quando specificamente adottabili.
Articolo 13 – Disposizioni finali
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione da svolgersi presso l’organismo di mediazione costituito presso la Camera di Commercio del territorio in cui il somministrato ha la propria sede legale.
Nel caso in cui in cui il tentativo fallisca, tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento. Sede dell’arbitrato è il luogo in cui il somministrato ha la propria sede legale. L’arbitro unico può prevedere la possibilità che udienze o altri atti del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede dell’arbitrato.
L’eventuale nullità o annullamento di una clausola contenuta nel presente contratto non inficia la validità e l’efficacia del contratto stesso.
Le Parti danno espressamente atto di aver analiticamente negoziato ed approvato ciascuna e tutte le clausole del presente Contratto e che pertanto nei confronti di quest’ultimo non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile anche in relazione agli obblighi di specifica approvazione delle clausole contrattuali tramite doppia sottoscrizione.
Il Somministrante Il Somministrato
Premesso che:
• in data / /
CONTRATTO DI COMODATO
* * * * * * *
la Società
(Somministrante) e la Società
(Somministrato) hanno stipulato un contratto di somministrazione, del quale la presente scrittura rappresenta una pattuizione accessoria, inscindibile rispetto al citato contratto;
• è interesse sia del Somministrante sia del Somministrato che la commercializzazione dei prodotti avvenga secondo le modalità più consone a garantirne la corretta preparazione, utilizzando attrezzature di elevata qualità, sia per la soddisfazione completa del cliente finale, sia per far risaltare nel modo più adeguato le qualità del prodotto;
• il Somministrante esige che il trattamento dei prodotti somministrati avvenga solo mediante attrezzature da lui stesso approvate, al fine di meglio perseguire i sopra indicati obiettivi.
SI STIPULA E SI CONVIENE
quanto segue.
Articolo 1 – Scopo del presente contratto
Il presente documento costituisce pattuizione accessoria del citato contratto di somministrazione. Non può essere né inteso né interpretato se non unitariamente al suddetto contratto di somministrazione e ne produce gli effetti soltanto in vigenza del suddetto contratto.
Il Somministrante ha - quale unico intento economico connesso con il presente contratto di comodato - la valorizzazione del proprio prodotto e la costante verifica dei processi di trattamento dello stesso presso il Somministrato, cosicché le qualità del prodotto non siano svilite da un’errata lavorazione da parte del Somministrato, danneggiando in tal modo l’immagine del Somministrante presso il pubblico. Tanto più che la capacità del Somministrato sul garantire la corretta lavorazione ed il corretto trattamento del prodotto fornito dal Somministrante, mediante strumenti e attrezzature idonei, sono, senza dubbio, comportamenti importanti per una maggiore soddisfazione del cliente. È intento del Somministrante fornire al Somministrato tutte le metodologie di lavorazione che, contemplando l’uso di attrezzature notoriamente affidabili, possono conseguire per entrambi positivi risultati di mercato.
Il Somministrante è pertanto disposto a sostenere tutte le spese connesse alla acquisizione delle attrezzature, concedendole quindi al Somministrato in comodato d’uso, purché i processi di lavorazione siano eseguiti con mezzi ed attrezzature ritenuti idonei dal Somministrante.
Considerato che la presente scrittura contempla un contratto di comodato nel contesto accessorio di un contratto di somministrazione, limitatamente al presente contratto il Somministrante potrà
anche nominarsi come “Comodante”, mentre il Somministrato potrà anche menzionarsi come
“Comodatario”.
Articolo 2 – Beni concessi in comodato
Il Somministrante (ai soli fini della presente scrittura, detto anche “Comodante”) concede in comodato gratuito al Somministrato (ai soli fini della presente scrittura, detto anche “Comodatario”), il quale dichiara di accettare, le seguenti attrezzature:
Descrizione | N° matricola | Valore del bene |
1. |
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2. |
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3. |
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Entrambe le Parti prendono atto del valore complessivo dei beni oggetto di comodato, stimato in euro , oltre ad Iva all’aliquota vigente, come da allegata fattura di acquisto. Qualora trattasi di prodotti usati, il loro valore viene determinato al netto degli ammortamenti.
Articolo 3 – Durata del contratto di comodato
Si conviene che il comodato, in quanto pattuizione accessoria e necessariamente collegata al contratto di somministrazione di cui in premessa, avrà la durata di detto contratto e di questo seguirà le sorti.
La violazione da parte del Comodatario degli obblighi stabiliti a Suo carico nel presente contratto agli articoli 4 e 5 o il recesso nel correlato contratto di somministrazione per inadempienza del Somministrato ne determinano la prematura estinzione, con conseguente obbligo di restituzione dei beni al Comodante, nelle modalità previste ai successivi articoli 6 e 7.
Articolo 4 – Obblighi del Comodatario
Il Comodatario si obbliga a custodire ed a conservare le attrezzature concesse in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia e di servirsene unicamente per l’esercizio di attività di somministrazione e/o di vendita al pubblico dei prodotti forniti dal Somministrante.
In nessun caso il Comodatario potrà concedere a terzi il godimento delle attrezzature concesse in comodato.
In caso di danni ai beni oggetto del presente contratto dovuti a negligenza o imperizia d’uso da parte del Comodatario, il Comodante si riserva la facoltà di farli riparare addebitandone tutti i costi al Comodatario. Ciò vale in particolare in caso di mancata manutenzione dell’addolcitore da parte del Comodatario, che deve essere costantemente fatta al fine di non danneggiare l’apparecchiatura.
Il Comodatario non dovrà invece risarcire al Comodante il costo del deperimento naturale dei beni dovuto al normale uso.
Articolo 5 – Dichiarazione di conformità degli impianti e degli ambienti relativi al pubblico esercizio
Il Comodatario dichiara che l’impianto elettrico, l’impianto idrico, l'eventuale rete di erogazione del gas e il contesto nel quale opereranno i beni oggetto del presente contratto sono conformi alle vigenti disposizioni di legge e non si trovano in condizioni che possano arrecare danno ai beni stessi o, attraverso loro, agli avventori del pubblico esercizio.
Il Comodatario si assume ogni responsabilità circa la presente dichiarazione e circa il futuro continuo mantenimento delle idonee condizioni d’uso dei beni.
Il Comodatario dichiara inoltre di essere in possesso di tutti gli attestati di collaudo previsti dalla Legge per gli impianti presenti nel pubblico esercizio è di avere letto con attenzione tutti i manuali d'istruzioni allegati ai beni oggetto del presente comodato e di averne completamente compreso quanto riportato.
Articolo 6 – Restituzione dei beni oggetto di comodato
I beni concessi in comodato devono essere restituiti al Comodante da parte del Comodatario entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata A.R. di richiesta da parte del Comodante. Il ritiro dei beni sarà effettuato dal Comodante presso l’esercizio del Comodatario.
A tal fine, il Comodante dovrà inviare al Comodatario una raccomandata A.R. contenente la richiesta di restituzione, da indirizzarsi all’esercizio pubblico ove il Comodatario esercita la propria attività.
Articolo 7 – Facoltà per il Comodante di convertire il contratto di comodato in contratto di cessione a titolo oneroso dei beni
Qualora, nei termini indicati al precedente articolo 6, il Comodatario non abbia provveduto alla restituzione dei beni oggetto del presente contratto di comodato, la mancata restituzione sarà intesa come manifestazione di volontà del Comodatario di trattenere i beni, trasformando il contratto di comodato in contratto di vendita.
In tal caso, il Comodante invierà fattura al Comodatario in relazione all'avvenuta vendita dei beni oggetto del presente contratto, determinandone il valore di cessione e di fatturazione nel modo seguente:
- fino al 12º mese dall'inizio del contratto di comodato: il 100% del valore dichiarato al precedente articolo 2;
- dal 13º al 24º mese: l’80% del valore dichiarato al precedente articolo 2;
- dal 25º al 36º mese: il 60 % del valore dichiarato al precedente articolo 2;
- dal 37º al 48º mese: il 40 % del valore dichiarato al precedente articolo 2;
- dal 49º mese in poi: il 20 % del valore dichiarato al precedente articolo 2.
Articolo 8 – Responsabilità del Comodante
Il Comodatario solleva il Comodante da qualsiasi responsabilità civile o penale per eventuali danni derivanti dall’utilizzo dei beni oggetto del presente contratto presso il pubblico esercizio.
Ogni responsabilità per danni causati dai suddetti beni deve ascriversi esclusivamente al Comodatario, con piena assunzione di responsabilità a carico di quest’ultimo.
Articolo 9 – Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni
Il Comodatario si assume l’onere della manutenzione ordinaria dei beni oggetto del presente contratto.
Il Comodante si assume l’onere della manutenzione straordinaria, a condizione che il Comodatario effettui le riparazioni e manutenzioni presso un riparatore autorizzato dal Comodante.
Articolo 10 – Disposizioni finali
Per quanto qui non contemplato, comprese le modalità di risoluzione delle controversie, si applica quanto già pattuito nel contratto di somministrazione cui la presente scrittura fa riferimento.
L’eventuale nullità o annullamento di una clausola contenuta nel presente contratto non inficia la validità e l’efficacia del contratto stesso.
Le Parti danno espressamente atto di aver negoziato ed approvato tutte le clausole del presente contratto e che pertanto nei confronti di quest’ultimo non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile anche in relazione agli obblighi di specifica approvazione delle clausole contrattuali tramite doppia sottoscrizione.
Il Comodante Il Comodatario