CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(ai sensi art.1, comma 821 della Legge 27/12/2019 n. 160)
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato “canone”, istituito dalla Città metropolitana di Milano in sostituzione del COSAP, del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e comunque di ogni canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge o dai regolamenti della Città metropolitana, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il presente regolamento disciplina:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) le esenzioni o riduzioni ulteriori rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
c) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
d) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del comma 821 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il canone, ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
3. Il presupposto del canone, ai sensi dell'articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città metropolitana e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
4. Sono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:
- Allegato “A” Elenco delle strade provinciali divise in Categorie;
- Allegato “B” Tabelle tariffarie;
- Allegato “C” Fornitura servizi pubblica utilità;
- Allegato “D” Mezzi pubblicitari.
TITOLO II
NORME GENERALI RELATIVE A CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLAOSTA
Articolo 2
(Concessioni, autorizzazioni e nullaosta)
1. Sulle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città metropolitana, sedi stradali, loro pertinenze, sulle relative fasce di rispetto nonché sulle aree di visibilità, sono soggetti a concessione, in conformità alla vigente normativa:
a) gli attraversamenti o l'uso con corsi d'acqua (compresi i canali d'irrigazione), infrastrutture e impianti tecnologici (condutture idriche, acquedotto, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo), sottopassi o sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti o opere (art. 25 d.lgs. n. 285/1992);
b) le occupazioni con chioschi, edicole ed altre installazioni (art. 20, comma 2, d.lgs. n. 285/1992);
c) le opere, i depositi e i cantieri stradali (art. 21, comma 1, d.lgs. 285/1992).
d) accesso carraio a piazzale distributore carburanti, ad abitazione, a edificio industriale, al fondo, a cascina rurale, a strada privata, pedonale, commerciale ed artigianale (art. 22 d.lgs. n. 285/1992);
2. Ogni occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città metropolitana, sedi stradali, loro pertinenze, relative fasce di rispetto nonché aree di visibilità, diversa da quelle di cui al comma 1, necessita di autorizzazione. A titolo esemplificativo, è richiesta l’autorizzazione della Città metropolitana in relazione a:
a) occupazione con tende, balconi, tettoie, verande, bow-windows, sporti e simili infissi di carattere stabile;
b) pertinenze di servizio;
c) occupazione con cartelli ed altri mezzi pubblicitari (art. 23, comma 4, d.lgs. n. 285/1992).
3. Per i tratti di strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a
10.000 abitanti, il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nullaosta della Città metropolitana (art. 26, comma 3, d.lgs. 285/1992), solo nei casi in cui i comuni abbiano sottoscritto il verbale di constatazione dei limiti del centro abitato, ai sensi del C.M. 29-12-1997 n. 6709/97
4. Per la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari su strade provinciali correnti all'interno dei centri abitati il rilascio dell'autorizzazione compete al Comune ed è subordinato al preventivo nullaosta da parte della Città metropolitana (artt. 2, comma 7, e 23, comma 4, secondo periodo, d.lgs. 285/1992).
Articolo 3
(Responsabile del procedimento)
1. Ogni procedimento amministrativo relativo ai provvedimenti di cui all'articolo 2 è assegnato al dirigente dell’unità organizzativa competente in materia di uso e gestione delle strade quando l'occupazione riguarda un'area del demanio stradale e al dirigente dell’unità organizzativa competente in materia di gestione amministrativa del patrimonio quando concerne un'area del patrimonio indisponibile o di altri beni demaniali appartenenti alla Città metropolitana.
2. Il dirigente competente può assegnare, anche in via ordinaria e continuativa, la responsabilità del procedimento ad un dipendente addetto alla propria unità organizzativa, ovvero, per esigenze straordinarie e previo accordo con il relativo dirigente, ad un dipendente addetto ad un’altra unità organizzativa.
3. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dall'articolo 6 della legge n. 241 del 1990.
4. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad esprimere pareri, valutazioni tecniche, nullaosta, eventuali altri atti di assenso e il provvedimento finale devono
xxxxxxxsi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Essi si conformano alla disciplina vigente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
Articolo 4 (Istanza)
1. Le istanze rivolte al rilascio di concessioni, autorizzazioni o nullaosta vanno presentate all'unità organizzativa della Città metropolitana competente in materia di uso e gestione delle strade o di gestione amministrativa del patrimonio, avvalendosi dell'apposito portale, disponibile sul sito internet istituzionale.
2. In relazione alle diverse categorie d'intervento, la modulistica indica i soggetti legittimati alla presentazione della domanda, la documentazione amministrativa e tecnica da produrre, la misura dei versamenti previsti a titolo di oneri istruttori e canone e quanto altro necessario per la regolare istruttoria della pratica.
3. Le domande dirette al conseguimento di concessioni, autorizzazioni o nullaosta sono corredate dalla prova dell'avvenuto versamento degli oneri di istruttoria di cui all’articolo 15.
4. E’ consentita l’occupazione di aree o spazi pubblici prima del rilascio della concessione o autorizzazione nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno, purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (posta elettronica ordinaria o certificata). In mancanza della stessa, l’avvenuta occupazione si considera abusiva. L’ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l’occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell’utenza, l’eliminazione del pericolo ed il ripristino dell’erogazione dei servizi pubblici.
Articolo 5 (Istruttoria)
1. Il responsabile del procedimento, ove ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, procede tempestivamente ai fini della conclusione del procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, ovvero mediante nota sottoscritta dal dirigente o funzionario delegato, da trasmettere via PEC oppure, laddove ciò risulti impossibile, a mezzo raccomandata A/R o PEO.
2. La Città metropolitana provvede a comunicare l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, attraverso comunicazione personale, da rendersi se possibile per via telematica, anche con semplice messaggio di posta elettronica recante richiesta di riscontro con la medesima modalità.
3. Il responsabile del procedimento, ove ravvisi l’incompletezza o la irregolarità della domanda o ritenga che ai fini dell’istruttoria sia necessaria l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della Città metropolitana o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, o comunque l’acquisizione di integrazioni o chiarimenti tecnici, è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, richiedendo le integrazioni del caso.
4. La domanda decade se, trascorso un periodo di 30 giorni, non siano pervenute alla Città metropolitana le integrazioni richieste, salvo proroga disposta a seguito di richiesta motivata dell'interessato. In caso di decadenza, ancorché non ancora pronunciata dalla Città metropolitana, è ammessa la presentazione di una nuova domanda.
5. La Città metropolitana non risponde di eventuali ragioni ostative sopravvenute dopo la presentazione della domanda a causa della modifica di norme o di situazioni di fatto nel frattempo intervenute.
6. Le occupazioni di suolo pubblico compiute ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modifiche seguono le tempistiche e le modalità contemplate dal decreto medesimo.
Articolo 6
(Rilascio di concessione, autorizzazione o nullaosta)
1. Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa e riscontrata la presenza dei presupposti richiesti, il rilascio delle concessioni, autorizzazioni e nullaosta di cui all'articolo 2 compete al dirigente o al funzionario dallo stesso delegato alla relativa adozione.
2. Il provvedimento richiesto è adottato entro massimo 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, salve le sospensioni o interruzioni del procedimento. Per le occupazioni compiute ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modifiche, ovvero da altre normative speciali prevalenti, si applicano i diversi termini ivi stabiliti.
3. Nel provvedimento sono fissate le condizioni, le norme generali, eventuali prescrizioni particolari, la durata, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste.
4. Il provvedimento deve essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, al fine di esibirlo, su richiesta, a tutti i funzionari incaricati dalla Città metropolitana o alle altre Autorità competenti. Il provvedimento in formato digitale è stampato o reso disponibile immediatamente attraverso strumento informatico.
Articolo 7 (Diniego)
1. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, in conformità all’art. 10-bis della L. 241/90, il responsabile del procedimento o il dirigente competente comunica tempestivamente all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di motivi ostativi l’istante può presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data della comunicazione e ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni o, in loro mancanza, dalla data di scadenza del termine di dieci giorni di cui al secondo periodo.
2. Il provvedimento di diniego è motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, anche con riguardo all’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi del comma 1, indicando in tal caso, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.
3. Se le ragioni del diniego risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l’atto cui essa si richiama.
4. Nel provvedimento sono indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
5. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese istruttorie, né alla restituzione di eventuali documenti presentati.
Articolo 8
(Annullamento, revoca, modifica e rinuncia)
1. Gli atti di concessione, autorizzazione o nullaosta si intendono comunque rilasciati senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con facoltà della Città metropolitana di annullarli e revocarli secondo quanto previsto dalla legge 241 del 1990 o di modificarli per motivi di pubblico interesse o connessi alle clausole contenute nell'atto, nonché per qualsiasi altra ragione motivata da parte dell'Amministrazione metropolitana. La modifica d'ufficio del provvedimento originario non può dare titolo a rivalse o pretese di qualsivoglia genere, salvo quanto previsto dalla legge.
2. Qualsiasi richiesta di modifica, sia in corso d'opera sia successiva, deve essere oggetto di domanda scritta e motivata, corredata dalla prova dell'avvenuto versamento dei relativi oneri tramite il portale telematico istituzionale.
3. La rinuncia dà diritto solo alla restituzione di eventuali depositi cauzionali e non alla restituzione del canone o degli oneri accessori versati anticipatamente. Il canone cessa di essere dovuto dall’anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.
4. La rinuncia a eseguire le opere deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Città metropolitana dal titolare della concessione o autorizzazione.
5. La rinuncia all’autorizzazione e/o nullaosta afferente la pubblicità deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Città metropolitana dal titolare dell’autorizzazione, indicando i tempi entro cui si impegna a rimuovere il mezzo pubblicitario oggetto del provvedimento rinunciato.
6. Nel caso di annullamento, revoca o rinuncia il titolare od eventuale altro obbligato deve restituire il relativo provvedimento in originale, se rilasciato in formato cartaceo, e ripristinare a proprie cure e spese l'area interessata e le sue pertinenze, nei modi e termini previsti da eventuali prescrizioni particolari dettate dalla Città metropolitana.
Articolo 9
(Decadenza ed estinzione concessione)
Sono causa di decadenza delle concessioni o delle autorizzazioni le seguenti inosservanze:
- le violazioni da parte del titolare della concessione o dell’autorizzazione, o dei suoi aventi diritto, delle prescrizioni contenute nel presente regolamento o provvedimento di concessione o di autorizzazione;
- il mancato pagamento del canone o delle rate scadute entro 60 giorni dal ricevimento della messa in stato di mora;
- l’uso improprio del diritto di occupazione;
- la non rispondenza tra le opere effettivamente realizzate e quelle oggetto dell’autorizzazione o della concessione;
- la mancata realizzazione delle opere entro il termine stabilito dall’autorizzazione o dalla concessione, salvo che il concessionario motivi il ritardo nell’esecuzione dei lavori e che la Città metropolitana di Milano ritenga la giustificazione meritevole di accoglimento.
- la mancata installazione dell’impianto pubblicitario entro il termine di 90 giorni, dalla data di comunicazione dell’autorizzazione al richiedente.
Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già versato non verrà restituito nemmeno parzialmente. A seguito di decadenza il concessionario, o suo avente causa, è tenuto comunque a provvedere, a sua cura e spese, a rimettere in pristino lo spazio o l’area pubblica occupati, in ottemperanza al provvedimento dell’Ufficio tecnico provinciale nel quale verranno indicati i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
Sono cause di estinzione della concessione:
- la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- il trasferimento a terzi dell’immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
Articolo 10 (Durata e Termini)
1. Le concessioni o le autorizzazioni sono permanenti o temporanee. Sono permanenti quelle di durata pari ad un anno o superiore.
2. La durata delle concessioni e delle autorizzazioni permanenti, rinnovabili alla loro scadenza, non può comunque eccedere gli anni 20.
3. La durata delle autorizzazioni pubblicitarie è pari ad anni 3 ed è rinnovabile ai sensi dell’art. 53 Reg. C.d.S., la stessa è indicata nell’atto stesso e deve essere indicata sull’impianto tramite tar- ghetta di identificazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 Reg. C.d.S..
4. Il nullaosta emesso dalla Città metropolitana si intende tacitamente rinnovato alla scadenza della concessione o autorizzazione di competenza del Comune od altro ente, ove nulla mutato.
5. La durata dell'occupazione di suolo di cui all'articolo 1 per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'utilizzazione dei relativi lavori.
6. Per la concessione relativa ad impianti di servizi pubblici, la durata è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, fissata dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano
7. La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nell’atto stesso.
8. Qualora la concessione o l’autorizzazione preveda termini per l'inizio o per la conclusione dei lavori, detti termini sono ritenuti essenziali ed il loro mancato rispetto comporta, in via ordinaria, la decadenza della concessione o della autorizzazione, salvo proroghe consentite dalla Città metropolitana, a seguito di richiesta idoneamente motivata, da presentarsi prima della scadenza del termine, che consente automaticamente il protrarsi del medesimo fino alla data della decisione sulla richiesta.
Articolo 11 (Rinnovo e proroga)
1. Le concessioni, le autorizzazioni permanenti e le autorizzazioni pubblicitarie non si rinnovano/prorogano tacitamente. La domanda di rinnovo/proroga sono presentate alla Città metropolitana almeno 60 giorni prima della scadenza e devono contenere anche gli estremi del provvedimento originario e copia delle ricevute di pagamento del canone patrimoniale.
2. Per le concessioni e autorizzazioni temporanee, la domanda di rinnovo/proroga devono essere prodotte in tempo utile prima della scadenza e devono contenere anche gli estremi del provvedimento originario e copia delle ricevute di pagamento del canone patrimoniale.
3. In sede di rinnovo/proroga l’interessato è tenuto alla corresponsione di quanto previsto dall'articolo 15.
4. La Città metropolitana non rilascia il rinnovo ove sopravvengano ragioni ostative determinate da fatti o atti intervenuti successivamente all'adozione dell'atto di cui si chiede il rinnovo.
5. In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare del provvedimento decade da qualunque dirit- to al mantenimento dell’impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.
Articolo 12
(Verifica delle opere)
1. A lavori ultimati, un dipendente della Città metropolitana di idonea qualifica, verifica la rispondenza delle opere realizzate alle condizioni e prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione, autorizzazione o nullaosta.
2. Se da tale verifica risultino delle difformità o inosservanze alle prescrizioni, il dipendente avente funzioni di agente di polizia stradale accerta le violazioni, redigendo apposito verbale ai fini della contestazione dell’illecito amministrativo e l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.
Articolo 13
(Controlli. Occupazioni abusive)
1. La Città metropolitana può disporre sopralluoghi ispettivi e qualsiasi altra attività di controllo, nei limiti e con le garanzie previste dalla legge.
2. Il titolare del provvedimento può comunque richiedere la verifica dello stato di fatto e di diritto relativo alla propria occupazione.
3. Sono occupazioni abusive quelle:
a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione;
b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
c) che si protraggono oltre il termine previsto dalla concessione/autorizzazione o nei relativi atti di rinnovo/proroga a regolarmente rilasciati;
d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia dichiarata dall’Autorità la sospensione dell’attività cui sono connesse;
f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell’autorizzazione.
Articolo 14
(Divieto di cessione della concessione - voltura)
1. la concessione di occupazione di suolo pubblico ha carattere personale, e pertanto non può essere trasferita a terzi nemmeno per successione a causa di morte.
2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l’attività autorizzata; pertanto se si verificano variazioni nelle occupazioni (es. cambio attività, misure, ecc) occorre richiedere una nuova concessione con le modalità stabilite nel presente regolamento entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuta variazione.
3. Il rilascio della nuova concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’occupazione oggetto di cessione. Qualora il canone per l’anno solare in corso o i pregressi non fossero stati assolti dal precedente titolare dell’atto di concessione, l’onere al versamento rimane in capo al nuovo concessionario.
4. Per quanto concerne la pubblicità, nel caso di cessione di azienda o di un ramo di essa, con con -
seguente trasferimento delle posizioni autorizzate, deve essere presentata, tempestivamente, ap- posita domanda di voltura corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento.
5. I canoni pagati per l’intero anno solare non danno luogo a rimborso.
Articolo 15
(Oneri per il rilascio)
1. Il rilascio delle autorizzazioni, concessioni e nullaosta è assoggettato al versamento degli oneri di istruttoria, secondo gli importi fissati con decreto del Sindaco della Città metropolitana e in vigore al momento della presentazione dell'istanza.
2. L'apertura di nuovi passi carrabili o pedonali costruiti direttamente dalla Città metropolitana a servizio di fondi o lotti edificabili che, in seguito alla costruzione o modifica del tracciato stradale, vengano a trovarsi interclusi, non comporta il pagamento degli oneri di istruttoria di cui al comma
1. Non rientrano nella suddetta fattispecie esonerativa le seguenti ipotesi:
a) la modifica delle dimensioni di accessi preesistenti;
b) il cambio di destinazione d'uso;
c) lo spostamento di posizione di accessi preesistenti o la costruzione di accessi ai fondi o alle aree che, pur non essendo interclusi, erano in precedenza privi di accesso sulla strada provinciale.
3. Nel caso di cui al comma 2, il canone è comunque da corrispondersi annualmente da parte dell'occupante del suolo della Città metropolitana.
4. Ogni eventuale ulteriore onere, tributario o non tributario, relativo al provvedimento di concessione, autorizzazione o nullaosta è a carico del richiedente.
5. Le occupazioni di suolo pubblico con impianti di comunicazione elettronica sono soggette agli oneri previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modifiche.
6. Il provvedimento di concessione, autorizzazione o nullaosta non è obbligatoriamente soggetto a registrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, Tabella, art. 1.
Articolo 16
(Depositi cauzionali/polizze fideiussorie)
1. Per lavori che comportano la manomissione del corpo stradale e sue pertinenze, all'atto della domanda il richiedente deve dar prova di aver costituito deposito cauzionale, anche attraverso polizza fideiussoria, a garanzia della regolare esecuzione dei ripristini, fatto salvo quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modifiche.
2. Lo svincolo della cauzione è disposta, su richiesta dell'interessato, una volta verificata da parte della Città metropolitana la regolare esecuzione dei ripristini.
3. Il deposito cauzionale è comunque decurtato delle spese sostenute dalla Città metropolitana per rimettere l'area e le sue pertinenze nelle originarie condizioni, qualora non vi abbia provveduto, benché diffidato, o vi abbia provveduto in modo imperfetto, il titolare dell'autorizzazione o concessione.
4. Su richiesta degli interessati, verificata la sussistenza delle condizioni, può essere autorizzata la costituzione di deposito cauzionale annuale forfetizzato.
Articolo 17 (Convenzioni speciali)
1. La Città metropolitana si riserva la facoltà di stipulare con Enti e imprese di erogazione di pubblici servizi convenzioni speciali, in conformità con le norme contenute nel presente Regolamento, disciplinanti le concessioni per la posa di tubazioni o impianti di qualsiasi genere.
Articolo 18 (Sanzioni)
1. Con riferimento alla materia di cui al presente Titolo II restano salve le sanzioni principali ed accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del codice della strada).
TITOLO III
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 19
(Oggetto del canone)
1. Sono soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo:
a) di strade provinciali e loro pertinenze, nonché di tratti di strada privata, chiusi sul fondo, che accedono a strada provinciali e di tratti di strada facenti parte di reliquati, ad eccezione dei tratti di strada provinciale situati all’interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti, individuati a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada di cui al d.lgs.
n. 285/1992. Per i comuni fino a 10.000 abitanti, per i tratti di strade di proprietà della Città metropolitana situati all’interno dei loro centri abitati, il realizzarsi del presupposto dell’occupazione determina l’obbligo per l’occupante di versare il canone alla Città metropolitana quale ente proprietario della strada e ciò quand’anche l’occupazione fosse per l’installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada ai sensi degli articoli 23, comma 4 e 26, comma 3, del codice della strada, l’autorizzazione o concessione è rilasciata dal Comune previo nullaosta della Città metropolitana, con il quale si dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo all’adozione del provvedimento comunale solo nei casi in cui i comuni abbiano sottoscritto il verbale di constatazione dei limiti del centro abitato, ai sensi del C.M. 29-12- 1997 n. 6709/97;
b) di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città metropolitana;
c) di tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi di legge, servitù di uso pubblico.
Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1 nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni preesistenti al passaggio delle aree al demanio o al patrimonio indisponibile della Città metropolitana, a far data dal passaggio stesso.
4. Sono soggetti al canone gli accessi ad attività che producono reddito poste fuori dai centri abitati, necessitanti di autorizzazione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.
5. E’ soggetta al canone l’occupazione di aree e spazi di cui al comma 1 per la diffusione di messaggi pubblicitari necessitante dell’autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade provinciali o in vista di esse, di cui agli articoli 23, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 e 53, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n.495/1992.
6. E' soggetta al canone la concessione d'uso temporaneo di superfici del demanio stradale ubicate oltre la carreggiata, comprese all'interno del sedime stradale e tenute a disposizione dalla Città metropolitana per eventuali futuri utilizzi a fini viabilistici.
7. Ai fini dell’applicazione del canone le occupazioni abusive di cui all’articolo 13, comma 3, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l’occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
8. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti regionali per i quali la Città metropolitana abbia competenza per legge o in virtù di accordi con la Regione Lombardia.
Articolo 20 (Soggetti)
1. Il canone è dovuto alla Città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione, autorizzazione o nullaosta, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione di fatto, anche in maniera abusiva. Per l’occupazione finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nel caso di contitolarità della concessione o autorizzazione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell’obbligazione tra i condebitori, come previsto dall’articolo 1292 del Codice civile. In caso di contitolarità, obbligato principale al pagamento del canone è il primo intestatario del provvedimento di concessione, autorizzazione o nullaosta. La Città metropolitana informa, laddove
possibile a mezzo posta elettronica certificata, i soggetti tenuti in solido al pagamento del canone del contenuto dell'obbligazione, avvertendo che il mancato pagamento da parte dell'obbligato principale comporta la notifica dell'avviso d'accertamento a ciascuno di essi.
3. Nel caso di pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
4. Per gli anni successivi a quelli del rilascio dell'atto di concessione, autorizzazione o nulla-osta o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del 1° gennaio di ciascun anno.
5. In caso di occupazione o diffusione di pubblicità relative al condominio, compete all’amministratore l’obbligo del versamento del canone, in quanto rappresentante del condominio ai sensi dell’articolo 1131 del codice civile.
Articolo 21
(Unicità del canone)
1. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della legge n. 160/2019 di spettanza del Comune esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e comunque limitatamente alle fattispecie in cui il Comune sia il destinatario dell’entrata anche con riferimento al presupposto dell’occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza, mentre se l’occupazione fosse di suoli e spazi pubblici della Città metropolitana il canone dovuto sul presupposto dell’occupazione è comunque di spettanza della Città metropolitana.
Articolo 22
(Versamento del canone)
1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Il versamento del canone è effettuato direttamente alla Città metropolitana contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione, anche per la diffusione dei messaggi pubblicitari e dei relativi nullaosta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1dicembre 2016,
n. 225, come modificato dal comma 835 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Per le occupazioni permanenti, i soggetti passivi devono presentare alla Città metropolitana attestazione dell'avvenuto versamento del canone specificando nella causale del versamento gli estremi dell'atto di concessione, autorizzazione o nullaosta.
4. Il versamento del canone, con arrotondamento alla unità intera di euro immediatamente superiore, è effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria della Città metropolitana di
Milano o su conto corrente postale intestato alla Città metropolitana di Milano e da essa indicato, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla Città metropolitana o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
5. La quantificazione del canone, solo per il primo anno di rilascio dell'atto, è determinata in ragione dei giorni di durata della concessione o autorizzazione all’occupazione. Per quanto concerne la pubblicità si quantifica l’anno intero.
6. L'omessa presentazione della comunicazione di "cessazione" da parte del cedente non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi in cui il subentrante abbia presentato alla Città metropolitana di Milano regolare denuncia di subentro.
7. Il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 giugno.
8. Per le occupazioni con condutture, cavi ed impianti funzionali alla fornitura di servizi di pubblica utilità di cui all’articolo 35, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. In caso di variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il gestore comunica la variazione entro il 31 dicembre e il versamento di eventuale conguaglio deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
9. Per le occupazioni temporanee il canone dovuto deve essere pagato prima del rilascio dell'atto autorizzativo che le legittima.
Articolo 23
(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone)
1. La Città metropolitana controlla le dichiarazioni presentate nell'ambito delle istanze, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle dichiarazioni o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dalla Città metropolitana e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. La Città metropolitana provvede all'accertamento in rettifica delle dichiarazioni nei casi d'infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o autodenuncia. A tal fine emette apposito avviso d'accertamento motivato nel quale sono indicati il canone nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o, laddove non risulti possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di rilascio del provvedimento autorizzativo.
4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia.
6. I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Articolo 24
(Indennità e sanzioni. Rimozione)
1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente sono soggette:
a) ad una indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
b) alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello del canone, maggiorato del 50 per cento, con un minimo di euro 51,00.
2. Il tardivo o parziale versamento del canone è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone stesso o al maggior canone dovuto, con un minimo di euro 51,00.
3. Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. La Città metropolitana procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
Articolo 25
(Contenzioso)
1. L'avviso di accertamento di cui all'articolo 23 è impugnabile davanti al giudice competente per legge.
Articolo 26
(Funzionario responsabile)
1. Al dirigente individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale riguardante il canone. Il medesimo dirigente sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il dirigente competente può assegnare, anche in via ordinaria e continuativa, la responsabilità del procedimento ad un dipendente addetto alla propria unità organizzativa, ovvero, per esigenze straordinarie e previo accordo con il relativo dirigente, ad un dipendente addetto ad un’altra unità organizzativa.
CAPO II
OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE SEZIONE I
NORME GENERALI
Articolo 27 (Esclusioni)
1. Sono escluse dal canone:
a) le occupazioni con balconi, verande, bow-windows, sporti e simili infissi di carattere
stabile;
b) le occupazioni di spazi ed aree appartenenti al patrimonio disponibile della Città metropolitana;
c) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
d) gli accessi a civile abitazione e quelli agricoli che non producono reddito. In caso di accesso promiscuo prevale l’attività commerciale;
e) le occupazioni permanenti con xxxxxxx e xxxxxxxx;
f) le occupazioni permanenti con tende;
g) le occupazioni permanenti con canali di irrigazione;
Articolo 28 (Esenzioni)
1. Sono esenti dal canone, ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f), l) e r) del comma 833 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita all’ente locale al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Sono altresì esenti dal canone:
a) le tabelle che interessano la circolazione stradale, fatto salvo il pagamento del canone laddove contengano indicazioni pubblicitarie;
b) gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;
d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Città metropolitana al termine della concessione medesima;
f) gli accessi carrabili, quali scivoli o qualsiasi altro manufatto che agevoli il transito a soggetti diversamente abili;
g) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione sia effettuata per fini non economici e l'iniziativa sia realizzata con il patrocinio della Città metropolitana;
h) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, definita ai sensi dell'art. 32 del presente Regolamento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
Articolo 29
(Occupazioni permanenti)
1. Ai fini dell'applicazione del canone sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
2. Il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
3. Il canone è dovuto anche nel caso di rinuncia, in corso d'anno, da parte dell'occupante.
4. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all’area della proiezione verticale sul suolo medesimo.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità la tariffa standard è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dalla Città metropolitana, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
Articolo 30
(Occupazioni temporanee)
1. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato in rapporto ai giorni di effettiva occupazione, in base ad una misura giornaliera di tariffa, fermo restando che tale modalità di calcolo si applica anche agli accessi di cantiere, ove la loro durata non superi l'anno.
Articolo 31
(Criteri di distinzione spaziale in categorie di tariffa)
1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza della zona nella quale insiste l'occupazione. A tal fine, la Città metropolitana, sentiti i competenti Uffici, stabilisce, con decreto del Sindaco, la classificazione delle strade, spazi ed altre aree pubbliche in categorie di tariffa. L'elenco di classificazione è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e stabilmente sul sito internet istituzionale della Città metropolitana.
2. In fase di prima applicazione, la classificazione di cui al comma 1 è stabilita dall’Allegato “A” al presente regolamento.
Articolo 32
(Determinazione del canone)
1. Il canone è determinato in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio della Città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione, secondo quanto disciplinato dal presente Titolo e dagli Allegati “A” e “B”, parte integrante del presente regolamento.
2. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, ad eccezione del criterio riservato agli erogatori di pubblici servizi di cui all’articolo 35.
3. Non si fa comunque luogo all’applicazione del canone per le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
4. Ai fini dell'esenzione di cui al precedente comma 3 si tiene conto delle sole occupazioni contigue, comunque riferibili alla stessa unità abitativa o al medesimo fondo, anche se assentite con provvedimenti differenti.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti sia per quelle temporanee, sono calcolate, e conseguentemente assoggettate a canone, in ragione del 10 per cento.
6. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
Articolo 33 (Tariffa)
1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l’occupazione. La misura del canone è calcolata moltiplicando la tariffa standard annua, come fissata nell’Allegato “B” al presente regolamento, per il numero dei metri quadrati dell’occupazione, tenuto conto della classificazione delle strade e spazi pubblici di cui all’Allegato “A” e applicando le riduzioni e le altre modalità previste dal regolamento stesso.
2. La tariffa standard annua di riferimento, per metro quadrato o metro lineare, nei casi di cavi condutture e impianti, fatte salve le riduzioni di cui al presente Regolamento, è quella indicata dal combinato dei commi 826 e 828 della Legge n. 160/2019. Per le province la tariffa è pari ad € 30,00;
Per l’anno 2021 la tariffa standard, al fine di assicurare l’invarianza di gettito rispetto all’anno 2020, ai sensi dell’art.1 comma 817 della Legge 160/19 è moltiplicata per il coefficiente di adattamento che fissa i valori della tariffa standard 2021 per ciascuna categoria stradale.
Categoria strada | Tariffa standard annua (art. 826 e 827, L. 160/2019) | Coefficiente di adattamento (art. 1, comma 817, L. 160/2019 | Tariffa 2021 | Tariffa 2020 |
1^ | € 30,00 | 1,219% | € 36,57 | € 36,57 |
2^ | € 30,00 | 1,076% | € 32,30 | € 32,30 |
3^ | € 30,00 | 0,932% | € 27,98 | € 27,98 |
4^ | € 30,00 | 0,813% | € 24,39 | € 24,39 |
3. Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera, come fissata nell’Allegato “B” al presente regolamento, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione, tenuto conto della classificazione delle strade e spazi pubblici di cui all’Allegato “A” e applicando le riduzioni e le altre modalità previste dal regolamento stesso.
4. La tariffa standard giornaliera, in riferimento, per metro quadrato o metro lineare, nei casi di cavi condutture e impianti, fatte salve le riduzioni di cui al presente Regolamento, è quella indicata dal combinato dei commi 827 e 828 della Legge n. 160/2019. Per le province la tariffa è pari ad € 0,60. Per l’anno 2021 la tariffa standard giornaliera, al fine di assicurare l’invarianza di gettito rispetto all’anno 2020, ai sensi dell’art.1 comma 817 della Legge 160/19 è moltiplicata per il coefficiente di adattamento che fissa i valori della tariffa standard 2021 per ciascuna categoria stradale.
Categoria strada | Tariffa standard annua (art. 1, comma 827 e 828, L. 160/2019) | Coefficiente di adattamento (art. 1, comma 817, X. | Xxxxxxx 2021 | Tariffa 2020 |
160/2019 | ||||
1^ | € 0,60 | 4,783% | € 2,87 | € 2,87 |
2^ | € 0,60 | 3,916% | € 2,35 | € 2,35 |
3^ | € 0,60 | 3,166% | € 1,90 | € 1,90 |
4^ | € 0,60 | 2,366% | € 1,42 | € 1,42 |
5. In fase di prima applicazione le tariffe standard, in relazione alle singole categorie, sono stabilite dall’Allegato “B” al presente regolamento.
6. Gli importi, comunque, sono sempre rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
SEZIONE II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI PERMANENTI
Articolo 34
(Accessi carrabili e pedonali)
1. Sono considerati accessi carrabili o pedonali quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o da banchine o, comunque, da una modifica del piano stradale, anche con riempimento della scarpata, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli o pedoni alla proprietà privata.
Articolo 35
(Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprasuolo con condutture e cavi da parte di esercenti di pubblici servizi)
1. Per le occupazioni permanenti del territorio della Città metropolitana con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione, nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. Il calcolo e il relativo pagamento verranno forniti alla Città metropolitana di Milano, in regime di autodenuncia dalla società fornitrici dei servizi.
2. La misura unitaria di tariffa di cui al comma 1 è pari a euro 1,50 per comuni fino a 20.000 abitanti e euro 1,00 per comuni con più di 20.000 abitanti. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800 (L. 160/2019).
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
6. La Città metropolitana ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento dà luogo ad immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi o la sede stradale, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.
Articolo 36
(Innesti o allacci a impianti di pubblici servizi)
1. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, si applica il canone annuo per l'occupazione permanente.
Articolo 37 (Opere in galleria)
1. La Città metropolitana, qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto d'imporre, oltre al canone, un contributo una volta soltanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al cinquanta per cento delle spese medesime.
Articolo 38
(Distributori di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Autoveicoli)
1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica, quali ad esempio i distributori di bevande, dolciumi, para- farmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici, e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo della Città metropolitana è dovuto il canone annuale in base alle tariffe approvate secondo le modalità di cui all'articolo 32, entro i limiti stabiliti dalla legge e graduata ai sensi dell'articolo 31. Il medesimo canone è dovuto per l’occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico su aree a ciò destinate.
SEZIONE III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Articolo 39 (Regime generale)
1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato osservando le modalità e i criteri di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33.
2. La tariffa standard è stabilita secondo il disposto dell'articolo 33.
3. In ogni caso, per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento come previsto dall’allegato B del presente regolamento.
Articolo 40
(Occupazione in occasione di mercati, fiere e festeggiamenti)
1. Per le occupazioni effettuate in occasione di mercati, fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante di cui all'articolo 42, la tariffa è stabilita ai sensi dell'articolo 39.
Articolo 41
(Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli)
1. Le tariffe di cui alla presente sezione sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
Articolo 42
(Occupazione con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante)
1. La tariffa per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è ridotta dell'80 per cento.
2. Per le installazioni di cui al comma 1 le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.
Articolo 43
(Occupazioni del suolo, sottosuolo o soprassuolo)
1. Per le occupazioni temporanee del suolo, sottosuolo e soprassuolo al canone sono applicate le seguenti riduzioni:
a) per le occupazioni di durata uguale o superiore a 15 giorni tutte le tariffe sono ridotte al
50%;
b) per le occupazioni di durata > a 30 giorni le tariffe sono ridotte al 25% ma solo in presenza di specifica convenzione con la Città metropolitana;
c) solo per la superficie eccedente i 1.000 mq la tariffa è ridotta al 10% (fino a 1.000 mq è ordinaria);
Articolo 44
(Occupazioni con autovetture ad uso privato)
1. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Città metropolitana sono soggette al canone con tariffa stabilita ai sensi dell'articolo 39.
Articolo 45
(Occupazioni realizzate nell’esercizio dell’attività edilizia)
1. Le tariffe per l'occupazione realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 per cento.
Articolo 46
(Occupazioni in occasione di manifestazioni)
1. La tariffa ordinaria per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici, è ridotta dell'80 per cento.
2. Sono esonerati dall'obbligo del pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
Articolo 47
(Occupazioni non inferiori ad un mese o ricorrenti)
1. Per le occupazioni che si verifichino con carattere ricorrente, la Città metropolitana dispone la riscossione mediante tariffa ridotta del 50 per cento.
CAPO III
ACCESSI AD ATTIVITÀ PRODUCENTI REDDITO
Articolo 48 (Accessi)
1. Sono soggetti al canone gli accessi ad attività commerciali di cantiere e/o produttive.
2. Sono esenti dal canone gli accessi carrai e pedonali di civile abitazione e gli accessi agricoli, laddove non costituiscano l'ingresso ad attività commerciali con vendita diretta al pubblico, attività agroindustriali, allevamenti, impianti a biomassa e quelli appartenenti allo Stato, alla Regione, ai Comuni e loro Consorzi, enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Si conferma quanto contenuto nel comma 1 lettera e) dell’art. 27 del presente regolamento, ovvero che in caso di accesso promiscuo prevale l’attività commerciale.
Articolo 49 (Quantificazione)
1. La quantificazione del canone richiesto a fronte del rilascio, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992, di autorizzazioni per accessi ad attività che producono reddito, varia in relazione alla seguente classificazione:
a) accessi a stazioni di servizio carburanti;
b) accessi ad attività commerciali, artigianali, industriali, estrattive, ecc.;
2. Il criterio per la quantificazione dei canoni annui di autorizzazione degli accessi di cui all'articolo 48 è il seguente:
CANONE ANNUO = tariffa base x categoria strada x area dell’accesso x tabelle di cui all’allegato B Quantificazione dell’area “A”:
A = a x b
• a = lunghezza dell’elemento oggetto di autorizzazione sul fronte stradale, espressa in metri lineari:
- solo per le stazioni di servizio carburante la misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell’atto di concessione o autorizzazione e comunque comprende gli accessi e l’eventuale aiuola spartitraffico nel caso sia realizzata su area di proprietà della Città metropolitana di Milano;
- per tutte le altre categorie commerciali, produttive ed estrattive è limitata alla luce netta delle aperture sul fronte stradale comprensive di eventuali corsie di accelerazione e/o decelerazione.
• b = profondità calcolata in base all’effettiva occupazione del suolo di proprietà della Città metropolitana di Milano.
Per i passi carrabili la profondità è pari ad un metro lineare convenzionale (comma 824 della L.160/2019).
3. Il canone è inoltre dovuto per gli accessi sulle strade di servizio che si immettono sulle strade provinciali, intese come le strade affiancate alla strada principale ovvero le controstrade, aventi la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi direttamente sulla strada principale. Alla classificazione di quest'ultima si farà riferimento per la quantificazione del canone di tali accessi.
4. L'importo del canone annuo, se non intero, è arrotondato all'unità intera immediatamente superiore.
5. Il versamento del canone è effettuato direttamente alla Città metropolitana contestualmente al rilascio dell’autorizzazione all’accesso. La richiesta di rilascio dell’autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione (autodenuncia) da parte del soggetto passivo.
6. Il 30 giugno è il termine di scadenza annuale per il pagamento dei canoni delle concessioni in corso di validità.
7. Il pagamento del canone annuo è richiesto, prescindendo dall'effettiva proprietà dell'area occupata, a chi effettua l’occupazione.
8. Per gli accessi ad attività produttive si applica la sospensione del pagamento del canone annuo in caso di cessata attività certificata dalla Camera di Commercio ed auto dichiarata a sensi di legge.
Articolo 50 (Tariffa)
1. La suddivisione della rete stradale ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo è contenuta nell’Allegato “A” e le tariffe di base standard (per unità di misura in euro) che l'interessato deve versare ai fini del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nullaosta, sono determinate in fase di prima applicazione dal presente regolamento nell'Allegato “B”.
CAPO IV
MEZZI PUBBLICITARI
Articolo 51
(Determinazione del canone)
1. Il canone per l’occupazione con mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari è determinato dall’allegato “D”.
2. La misura del canone richiesto a fronte del rilascio dell'autorizzazione per l’installazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è determinata in base ai parametri della tipologia, dimensione e posizione del mezzo pubblicitario, nonché della classe funzionale della strada interessata secondo quanto previsto dall’Allegato “A”.
3. Ogni domanda di autorizzazione e/o nullaosta deve riguardare un singolo impianto pubblicitario ed una singola posizione, fatta eccezione per le insegne d’esercizio (così come definite dall'art. 47
c. 1 Reg. C.d.S.).
4. La misura del canone è fissata in fase di prima applicazione dal presente regolamento, secondo quanto previsto nell’Allegato “D” ed applicando le riduzioni e le altre modalità previste dal regolamento.
Articolo 52 (Esenzioni)
1. Sono esenti dal canone:
a) le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati, ai sensi del comma 825, ultima parte, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) le seguenti fattispecie, come previste al comma 833, dalla lettera g) alla lettera q), dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
- i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art, 90 “Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica” della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantesche con capienza inferiore a tremila posti;
- i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitati che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
2. Ferme restando le esenzioni dal canone richiamate al comma 1, sono esentate dal pagamento del canone le occupazioni connesse a diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici e la manifestazione sia realizzata con il patrocinio della Città metropolitana.
Articolo 53 (Riduzioni)
1. Per le occupazioni connesse a diffusioni di messaggi pubblicitari si applicano le seguenti riduzioni del canone:
a) 50 per cento per le diffusioni di messaggi pubblicitari con mezzi eccedenti i mille metri quadrati;
b) 50 per cento per le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici e la manifestazione sia realizzata senza il patrocinio della Città metropolitana;
c) 50 per cento per le diffusioni di messaggi pubblicitari con spettacoli viaggianti;
d) 50 per cento per le diffusioni di messaggi pubblicitari per l'esercizio dell'attività edilizia.
Articolo 54 (Rimborso)
1. Il canone non è rimborsabile in caso di revoca, annullamento o rinuncia dell'autorizzazione.
Articolo 55
(Versamento e scadenze)
1. Il versamento del canone è effettuato direttamente alla Città metropolitana contestualmente al rilascio dell'autorizzazione al mezzo pubblicitario.
2. Il termine annuale per il versamento del canone relativo alle annualità successive al primo anno relativo alle autorizzazioni in corso di validità o rinnovate è fissato al 30 giugno dell'anno in corso.
3. Il pagamento del primo canone dei mezzi pubblicitari deve essere effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione.
4. Gli importi da versare devono essere arrotondati all'unità di euro superiore.
5. Il mancato pagamento dei canoni successivi al primo, comporta la decadenza dell'autorizzazione.
CAPO V
CONCESSIONI D'USO DI SUPERFICI DEL DEMANIO STRADALE
Articolo 56
(Oggetto delle concessioni)
1. E' soggetto a canone l'uso temporaneo di superfici demaniali ubicate oltre la carreggiata, comprese all'interno della fascia di rispetto stradale e tenute a disposizione dalla Città metropolitana per eventuali futuri utilizzi a fini viabilistici, concesso a soggetti privati, enti pubblici, gestori di pubblici servizi ed altri soggetti mediante convenzione.
2. Il canone di cui al comma 1 è annuale ed è determinato sulla base della superficie concessa in uso, espressa in metri quadrati e della tipologia di utilizzo richiesto. In fase di prima applicazione le tariffe sono determinate dal presente regolamento (cfr allegato “B”).
3. Ulteriori utilizzi del suolo demaniale, eventualmente anche a titolo gratuito, per esigenze particolari delle parti contraenti, verranno regolati con apposite convenzioni.
TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 57
(Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento)
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari della Città metropolitana relative all’occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull’organizzazione degli uffici e servizi, sulla contabilità ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.
Articolo 58
(Entrata in vigore ed efficacia)
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, ovvero dalla successiva data indicata dal legislatore.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 sono abrogate le norme dei regolamenti della Città metropolitana aventi natura regolamentare relativi al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche che risultino in contrasto con il presente regolamento di cui alla L. 160/2019.
3. In relazione alle modifiche legislative successive alla data di approvazione del presente regolamento, si applica il principio dell'abrogazione tacita di cui all'articolo 15 delle "Disposizioni sulla legge in generale" contenute nel Codice civile.
ALLEGATI
- Allegato “A” Elenco delle strade provinciali divise in Categorie;
- Allegato “B” Tabelle tariffarie;
- Allegato “C” Fornitura servizi pubblica utilità;
- Allegato “D” Mezzi pubblicitari.
ALLEGATO "A”
ELENCO DELLE STRADE PROVINCIALI DIVISE IN CATEGORIA
S.P. | Denominazione Strada | Tratto di strada | Categoria | ||
2 | Monza - TrezzoS/Adda | 14+986/19+500 | 2 | ||
4b | di Fara d'Adda | 0+000/0+468 | 3 | ||
4c | per Rivolta | 0+000/1+656 | 3 | ||
5dir | Villa di Monza | 10+695/11+250 | 2 | ||
5dir | Xxxxx xx Xxxxx | Xxxxxxxx/000 | 0 | ||
10 | diram. Saronno | 0+000/1+060 | 2 | ||
10d | Diram. per Introini | 0+000/0+390 | 2 | ||
12 | Inveruno - Legnano | 0+000/3+550 | 2 | ||
12 | Inveruno - Legnano | 4+895/8+280 | 2 | ||
13 | Monza Melzo | 8+885/13+400 | 2 | ||
13 | Monza Melzo | 13+400/16+845 | 2 | ||
13var | Monza Melzo | 0+000/1+640 | 2 | ||
14 | Rivoltana | 0+000/0+273 | 2 | ||
14 | Rivoltana | 1+610/8+400 | 1 | ||
14 | Rivoltana | 9+200/18+448 | 2 | ||
14dirA | Rivoltana bis controstrada | 0+000/0+965 | 2 | ||
15bis | Paullese | 0+000/1+800 | 2 | ||
15bis | Paullese | 2+576/6+000 | 2 | ||
15bis | Paullese | 10+000/12+163 | 2 | ||
16 | Traversa di Paullo | 0+000/1+116 | 2 | ||
17 | Melegnano - conf.Lodi | 0+000/0+100 | 2 | ||
17 | Melegnano - conf.Lodi | 2+344/4+848 | 0 | ||
00 | Xxx Xxxxxxxxx - conf. Lodi* | 0+000/3+112 | 2 | ||
23 | San Colombano - conf. Pavia* | 0+000/3+551 | 2 | ||
28 | Vigentina | 1+052/6+220 | 2 | ||
28dir | Vigentina diramazione | 0+000/2+135 | 2 | ||
28dir | Vigentina dir.per Fizzonasco | 2+300/2+487 | 2 | ||
30 | Binasco - Vermezzo | 0+000/7+890 | 2 | ||
30 | Binasco-Vermezzo | 7+906/15+418 | 2 | ||
31 | Magenta - Castano | 9+260/9+380 | 2 | ||
31 | Magenta - Castano | 11+315/13+078 | 2 | ||
31 | Magenta - Castano | 13+326/16+000 | 2 | ||
31 | Magenta - Castano | 16+350/19+902 | 2 | ||
31 | Magenta - Castano | 20+072/20+611 | 2 | ||
31d | diramaz. Di Casone | 0+000/0+850 | 3 | ||
31v | Variante di Marcallo | 0+000/3+150 | 2 | ||
32 | Castano - Tornavento | 1+800/3+712 | 3 | ||
33 | Coazzano - Motta Visconti | 0+000/3+610 | 2 | ||
33circ | circonv. Di Casorate Primo | 0+000/0+520 | 2 | ||
34var | Variante di Ossona | 0+000/2+490 | 2 | ||
34var | Variante di Ossona | 2+490/3+230 | 2 |
34dir | Diramaz. di Castano | 0+717/2+862 | 2 | ||
34 | per Turbigo | 0+000/4+050 | 2 | ||
34 | per Turbigo | 6+800/12+562 | 2 | ||
34 | Per Turbigo | 12+796/14+580 | 2 | ||
38 | Rosate - Gaggiano | 0+000/6+088 | 2 | ||
39 | Della Cerca | 0+000/8+677 | 1 | ||
39 | Della Cerca | 8+800/15+830 | 1 | ||
39dir | diramazione della Cerca | 0+000/2+918 | 2 | ||
39dirA | Di Rocca Brivio | 0+000/1+570 | 1 | ||
40 | Binasco - Melegnano | 0+000/12+000 | 1 | ||
00 | Xxxxxxx - Xxxxxxxxx | 12+000/18+700 | 1 | ||
50 | Besate - conf. Pavese | 0+000/1+798 | 4 | ||
52 | Ozzero - Xxxxx | 0+000/2+185 | 3 | ||
54 | Gudo Visconti - Gaggiano | 1+090/3+550 | 3 | ||
54dir | direzione per Vigano | 0+000/1+050 | 3 | ||
58 | Sesto S.G./Usmate | 10+850/11+750 | 2 | ||
59 | Corsico - Gaggiano | 0+000/1+600 | 3 | ||
59 | Corsico – Gaggiano | 1+600/3+796 | 2 | ||
59 | Corsico – Gaggiano | 4+796/6+313 | 2 | ||
101 | Rho – Saronno | 7+475 – 7+870 | 2 | ||
103 | Nuova Cassanese | 3+600/12+450 | 2 | ||
103 | Nuova Cassanese | 12+450/14+386 | 2 | ||
103 | Antica di Cassano | 19+570/20+405 | 2 | ||
103dir | Cassanese diramazione | 0+000/5+032 | 2 | ||
104 | Truccazzano - Trezzo | 0+000/12+124 | 2 | ||
105 | Badile - Lacchiarella | 0+000/5+812 | 2 | ||
109 | Busto Garolfo - Lainate | 0+600/5+040 | 2 | ||
109 | Busto Garolfo - Lainate | 7+550/10+180 | 2 | ||
109 | Busto Garolfo - Lainate | 13+951/14+286 | 2 | ||
109dirC | diramazione per Casorezzo | 14+286/15+060 | 2 | ||
109dirP | diramazione per Pogliano | 0+000/1+800 | 2 | ||
113 | Monza - Cernusco | 3+880/5+132 | 3 | ||
114 | Baggio - Castelletto | 0+000/11+530 | 2 | ||
117 | Robecco - Bienate | 0+000/4+500 | 3 | ||
117 | Robecco - Bienate | 6+500/6+590 | 3 | ||
117 | Robecco – Bienate | 6+850/7+170 | 3 | ||
117 | Robecco – Bienate | 7+310/9+274 | 3 | ||
117 | Robecco – Bienate | 9+440/11+864 | 3 | ||
117 | Robecco Bienate | 12+138/12+875 | 3 | ||
117 | Robecco - Bienate | 13+041/17+100 | 3 | ||
117** | Robecco - Bienate | 17+100/18+186 | 3 | ||
117v | Variante di Boffalora | 0+000/2+558 | 2 | ||
119 | Nuova variante per Lainate | 0+000/1+300 | 2 | ||
119 | Garbagnate - Nova Milanese | 6+840/7+230 | 3 | ||
119 | Garbagnate - Nova Milanese | 0+592/1+095 | 3 | ||
119dir | Dir. Per Bollate | 0+000/2+587 | 2 | ||
119var | variazione di Garbagnate | 0+000/1+290 | 2 | ||
120 | Cologno - Bornago e diram. | 4+260/5+745 | 2 | ||
120 | Cologno - Bornago e diram. | 10+100/13+500 | 0 | ||
000 | Xxxxxxxx - Xxxxxxxx | 0+000/2+006 | 0 |
000 | Xxxxxxxx - Xxxxxxxx | 3+300/8+720 | 2 | ||
121dir | Cernusco Pioltello | 0+000/1+300 | 2 | ||
122 | Rozzano - PieveEmanuele | 1+895 / 2+850 | 2 | ||
122 | Rozzano - PieveEmanuele | 2+850/7+811 | 3 | ||
127 | Cuggiono - Robecchetto | 0+000/7+250 | 3 | ||
128 | Magenta - Dairago | 0+000/1+815 | 3 | ||
128 | Magenta - Dairago | 4+610/10+524 | 3 | ||
128dir | diramaz. Per Casorezzo | 0+000/2+750 | 2 | ||
129 | Inveruno - Villa Cortese | 0+000/2+840 | 3 | ||
129 | Inveruno - Villa Cortese | 3+620/8+070 | 3 | ||
130 | San Xxxxxx all'Olmo - Rho | 3+128/3+828 | 2 | ||
130v | Variante di Lucernate | 0+000/0+800 | 2 | ||
131 | Sesto S G.- Nova Milanese | 1+485/2+000 | 2 | ||
133 | Bollate - Lazzate | 0+000/1+421 | 3 | ||
133 | Bollate - Lazzate | 4+230/4+990 | 3 | ||
133 | Bollate - Lazzate | 6+068/6+554 | 3 | ||
133v | Variante di Solaro | 0+000/0+950 | 2 | ||
137 | Truccazzano - Villa Fornace | 0+000/3+856 | 3 | ||
137 | Truccazzano - Villa Fornace | 4+900/7+000 | 3 | ||
138 | Pandina e diramaz. | 0+000/2+423 | 2 | ||
139 | Trezzano Zibido S.G. | 0+410/8+881 | 2 | ||
139dir | diramaz. Per Binasco | 0+000/4+005 | 3 | ||
146 | Turbigo - Nosate | 0+000/4+870 | 3 | ||
147d | Diramaz. Per Arluno | 0+000/0+822 | 3 | ||
147 | Corbetta - Villapia | 1+429/3+285 | 3 | ||
147 | Corbetta - Villapia | 6+110/7+561 | 3 | ||
148 | Vanzaghello - Rescaldina | 4+700/5+600 | 3 | ||
149 | Casorezzo - Parabiago | 0+000/3+000 | 3 | ||
151 | Cinisello - Desio | 1+325/1+900 | 2 | ||
153 | Mazzo - Ospiate | 0+000/0+910 | 3 | ||
157 | Mediglia - San Giuliano | 0+000/3+081 | 3 | ||
158 | Tribiano - Paullo | 0+000/2+320 | 3 | ||
159 | Dresano - Bettola | 1+500/8+846 | 2 | ||
159var | Della cascina Belpensiero | 0+000/1+680 | 2 | ||
160 | Mirazzano - Vimodrone | 0+000/4+800 | 3 | ||
160 | Mirazzano - Vimodrone | 5+955/6+823 | 3 | ||
160 | Mirazzano - Vimodrone | 10+000/11+190 | 2 | ||
161 | Paullo - Vignate | 1+250/5+045 | 3 | ||
161 | Paullo - Vignate | 5+045/12+938 | 3 | ||
161var | Contino | 0+500/1+783 | 3 | ||
162 | Gaggiano - San Xxxxxx all'Olmo | 0+525/4+270 | 3 | ||
163 | Rosate - Binasco | 0+000/4+356 | 3 | ||
163 | Rosate - Binasco | 6+650/9+050 | 3 | ||
163dir | diramazione per Bubbiano | 0+000/0+997 | 3 | ||
163dir. | diramaz. Per Monterosso | 0+000/1+080 | 4 | ||
164 | Locate San Giuliano | 3+524/10+515 | 3 | ||
164dir | Locate San Giuliano (Strada per Pavia) | 3+600/4+400 | 3 | ||
165 | Melegnano - Landriano | 1+200/3+656 | 3 | ||
170 | Bernate - Ossona | 0+000/5+750 | 3 |
170dir | diram.per Autostrada | 0+000/1+171 1+520/2+518 | 2 | ||
171 | Inveruno - Nerviano | 0+000/8+696 | 3 | ||
172 | Baggio - Nerviano | 6+800 / 8+750 | 2 | ||
172 | Baggio - Nerviano | 8+750 /13+820 | 3 | ||
172dir | Baggio - Nerviano | 0+000/2+233 | 2 | ||
172var. | Variante di Cornaredo | 0+000/0+762 | 2 | ||
175 | Bollate - Mombello | 0+974/1+726 | 3 | ||
176 | Gessate - Bellusco | 0+000/5+153 | 3 | ||
176var | Orombella | 0+000/1+240 | 2 | ||
176 var B | Gessate | 0+774/1+945 | 2 | ||
179 | Villa Fornaci - Trezzo | 0+000/7+524 | 2 | ||
180 | Pozzuolo - Trezzano Rosa | 0+000/2+632 | 3 | ||
180 | Pozzuolo - Trezzano Rosa | 4+500/5+862 | 3 | ||
180 | Pozzuolo - Trezzano Rosa | 6+350/8+235 | 3 | ||
180dir | Pozzuolo - Trezzano Rosa | 0+000/1+385 | 2 | ||
181 | Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx | 0x000/0x000 | 0 | ||
000 | Xxxxxxxxxxx - Xxxxxx | 0+000/5+350 | 3 | ||
182dir | Pantigliate - Rodano | 0+000/1+807 | 3 | ||
183 | Abbiategrasso - Ozzero | 0+657/8+206 | 3 | ||
184 | Corsico - Rozzano | 2+656/7+300 | 2 | ||
184d | diramaz. Per Buccinasco | 0+000/0+182 | 3 | ||
184d | diramaz. Per Buccinasco | 0+455/0+780 | 3 | ||
197 | Abbiategrasso - Santo Stefano T | 0+584/7+0000 | 3 | ||
197 | Abbiategrasso - Santo Stefano T | 11+380/11+570 | 3 | ||
197dir | Abbiategrasso - Santo Stefano T | 0+000/1+640 | 3 | ||
198 | Buscate - Cerro Villonere | 0+000/4+070 | 3 | ||
198 | Buscate - Cerro Villonere | 4+625/6+000 | 3 | ||
199 | Baranzate - Sesto S.G. | 0+500/2+291 | 2 | ||
199 | Baranzate - Sesto S.G. | 8+225/8+720 | 2 | ||
199 | Xxxxxxxxx - Xxxxx X.X. | xxxxxxxx/ 000 m. | 2 | ||
199dir | Baranzate - Sesto S.G. | 8+720/9+500 | 4 | ||
201 | Confine Lodi - Truccazzano | 0+000/3+925 | 4 | ||
203 | Gaggiano - Binasco | 0+417/8+982 | 3 | ||
203dir | diramaz. Per Rosate | 0+000/2+488 | 2 | ||
203cir | circonvallazione di Rosate | 0+000/0+446 | 2 | ||
204 | Salerano - via Xxxxxx | 0+000/5+122 | 3 | ||
204 ramoA | della Xxxxxxx Xxxxxxxx | 0x000/0x000 | 0 | ||
000 | Xxxxxxx - Xxxxxxxx | 0+300/2+660 | 3 | ||
207dir | Basiano | 0+000/1+465 | 3 | ||
208 | Brugherio - Carugate | 1+500/2+447 | 2 | ||
209 | Brugherio - Sesto S.G. | 2+915/3+203 | 3 | ||
214 | Casorezzo - Arluno - Rho | 0+000/2+450 | 2 | ||
214 | Casorezzo - Arluno - Rho | 4+690/5+270 | 2 | ||
214 | Casorezzo - Arluno - Rho | 6+425/11+2985 | 3 | ||
214v | Variazione di Rogorotto | 0+000/0+725 | 3 |
216 | Masate - Gessate - Pessano | 0+000/6+075 | 3 | ||
216var | Masate - Gessate - Pessano | 0+000/1+200 | 3 | ||
224 | Boffalora Ticino - Vittuone | 1+060/6+616 | 3 | ||
224d | diramazione di Boffalora | 0+000/0+360 | 4 | ||
224v | variante di S.Xxxxxxx | 0+000/2+038 | 3 | ||
225 | Boffalora Ticino - Magenta | 0+500/2+220 | 3 | ||
226 | Corbetta - Cisliano | 1+635/2+413 | 3 | ||
227 | Robecco - Cisliano | 0+000/3+005 | 3 | ||
227 | Robecco - Cisliano | 3+005/7+634 | 3 | ||
227dir | Cisliano - Vittuone | 0+000/5+450 | 2 | ||
228 | Corbetta - Albairate | 0+408/4+820 | 3 | ||
229 | Arluno - Pogliano | 2+315/5+077 | 3 | ||
229 | Arluno - Pogliano | 5+077/7+123 | 2 | ||
229dir | diramaz.alla Poglianasca | 0+000/1+750 | 2 | ||
229var | variante di Arluno | competenza | 2 | ||
232 | Bareggio - Cisliano | 2+848/5+853 | 3 | ||
236 | Gaggiano - Cisliano | 0+000/4+990 | 2 | ||
238 | Robecco - Corbetta | 0+000/1+850 | 0 | ||
000 | Xxxxxxxx - Xxxxxxx - Xxx | 1+946/4+890 | 0 | ||
000 | Xxxxxxxx - Xxxxxxx - Xxx | 5+278/7+385 | 3 | ||
239dir | diramaz. Per Pregnana | 0+000/1+055 | 2 | ||
240 | Arluno - Sedriano | 0+855/1+122 | 3 | ||
241 | Ossona - Arluno | 0+500/2+200 | 2 | ||
241d | dir. Per A4 | 0+000/0+725 | 2 | ||
242 | Carugate - Pessano | 1+793/4+578 | 3 | ||
245 | Cambiago - Basiano | 0+000/3+475 | 2 | ||
300 | di Arese (con complanari) | 0+562/2+910 | 1 | ||
301 | del Barbarossa | 0+000/1+040 | 2 | ||
301* | del Barbarossa | 1+940/2+930 | 2 | ||
301* | del Barbarossa | 2+930/4+530 | 2 | ||
302 | del Fiume Lambro | 0+000/5+280 | 2 | ||
302dirA | per Landriano | 0+000/0+255 | 2 | ||
303 | della Cascina Griona | 0+650/0+838 | 3 | ||
304 | Del Ponte di Cassano | 0+300/2+648 | 2 | ||
305 | La Brevissima | 0+000/0+220 | 2 | ||
35nord | dei Giovi (tratto MI-Paderno D.) | 128+950/135+830 | 1 | ||
35nord | dei Giovi (tratto MI-Paderno D.) | svincoli/ m.4+730 | 1 | ||
35sud | dei Giovi (ex S.S.) | 104+185/116+131 | 1 | ||
233 | Varesina | 12+000/13+900 | 1 | ||
234 | Codognese | 30+468/31+200 | 2 | ||
412 | della Val Tidone | 0+000 / 7+750 | 1 | ||
412 | della Val Tidone | 7+750/8+640 | 2 | ||
415 | Paullese | 0+000/4+000 | 1 | ||
415 | Paullese | 4+000/13+300 | 1 | ||
525 | del Brembo | 16+050/23+730 | 2 | ||
SCM1 | Tronco di Bollate (da rotatoria Xxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx) | 0000 m | 1 |
* strada di prossima acquisizione
** strada di prossima cessione
CAT. 1 | CAT. 2 | CAT. 3 | CAT. 4 | |
Occupazione ordinaria di suolo (tariffa standard € 30,00 per classe tariffaria) Tariffa a mq. e altri manufatti di carattere stabile Tariffa a mq | 36,57 | 32,30 | 27,98 | 24,39 |
Occupazione ordinaria di suolo Tombinatura-copertura di colatore-marciapiede- colatura di scarpata-aiuola e pavimentazione Tariffa a mq | 45,71 | 40,37 | 34,98 | 30,49 |
Occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo Sovrappassi-sottopassi-pozzetti Tariffa a mq. | 22,86 | 20,19 | 17,49 | 15,24 |
Attraversamento con rogge-cavi e condutture Tariffa a m. | 3,66 | 3,23 | 2,79 | 2,44 |
Occupazione ordinaria di suolo Ponteggi – attrezzature per cantieri edili – edicole e chioschi Tariffa a mq | 40,24 | 35,52 | 30,78 | 26,82 |
Occupazione temporanee tariffa al giorno/ mq | 2,87 | 2,35 | 1,90 | 1,42 |
Allegato “B” Tabella tariffa base
Tabella tariffe giornaliere per le occupazioni temporanee
CAT. 1 | CAT. 2 | CAT. 3 | CAT. 4 | |
Occupazione ordinaria del suolo (tariffa standard x 1,25 - sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area ad uso pubblico) | 2,87 x 1,25 3,58 | 2,35 x 1,25 2,93 | 1,90 x 1,25 2,37 | 1,42 x 1,25 1,77 |
Occupazione in occasione di fiere e festeggiamenti | 3,58 | 2,93 | 2,37 | 1,77 |
Occupazione venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli con loro prodotti (riduzione 50%) | 1,79 | 1,46 | 1,18 | 0,88 |
Occupazione per attività edilizia (riduzione 50%) | 1,79 | 1,46 | 1,18 | 0,88 |
Occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (riduzione 80%) | 0,71 | 0,58 | 0,47 | 0,35 |
Occupazione realizzata in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive per fini non economici (riduzione 80%) esonero per superficie < a 10 mq | 0,71 | 0,58 | 0,47 | 0,35 |
Occupazione di spazi destinati a mercati o simili (fino ad un massimo di 9 ore) | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Precisazioni sulle tariffe:
• per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 15 giorni tutte le tariffe sono ridotte al 50% (art. 39.3 reg.);
• per le occupazioni temporanee di durata maggiore a 30 giorni le tariffe sono ridotte al 25% ma solo in presenza di specifica convenzione con la Città metropolitana di Milano (art. 43 reg.);
• solo per la superficie eccedente i 1.000 mq la tariffa è ridotta al 10% (fino a 1.000 mq è ordinaria) (art. 43 reg.);
• quando il periodo di occupazione supera quello autorizzato la tariffa ordinaria è aumentata del 20% (art. 43 reg.);
• Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la Città metropolitana di Milano dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento (art. 47 reg.);
• Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata la tariffa fissata in tabella;
• Il canone annuo è quantificato tenendo conto dei mesi di effettiva occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari. La singola mensilità dovrà essere > di 15 giorni, se inferiore non verrà conteggiata.
OBBLIGHI
É d’obbligo, inoltre, per i titolari degli atti autorizzativi, o chi per loro, di inviare copia della ricevuta di pagamento del canone annuo al competente ufficio della Città metropolitana di Milano tramite il sito/portale adibito alla presentazione delle relative domande.
In caso di omissione del pagamento del canone annuo l'autorizzazione verrà revocata ed irrogata sanzione amministrativa prevista dal Nuovo Codice della Strada.
Modalità di pagamento occupazioni permanenti:
- Tramite conto corrente postale n. 29829207 – intestato a Città metropolitana di Milano - Servizio Tesoreria;
- Tramite bonifico bancario, coordinate IBAN: IT 28 O 07601 01600 000029829207
Modalità di pagamento occupazioni temporanee:
- Tramite conto corrente postale n. 52889201 – intestato a Città metropolitana di Milano – Servizio Tesoreria;
- Tramite bonifico bancario, coordinate IBAN: IT 11 V 07601 01600 000052889201
- Tramite Pago PA
N.B. Si raccomanda di specificare:
- causale: corrispettivo per il rilascio autorizzazione occupazione di aree e spazi pubblici.
- occupazione permanente o occupazione temporanea;
- sigla strada della Città metropolitana di Milano (es. SP 2) interessata dai lavori;
- canone annuo;
- n. di pratica.
Coefficienti tariffe base
COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE | |
OCCUPAZIONE ORDINARIA DI SUOLO | |
1. Tombinatura | 1,25 |
2. Copertura di colatore | 1,25 |
3. Colmatura di scarpata | 1,25 |
4. Marciapiede | 1,25 |
5. Aiuole | 1,25 |
6. Pavimentazione in proprietà provinciale | 1,25 |
7. Xxxxxxxx, attrezzature, cantieri edili | 1,10 |
8. Edicole, chioschi | 1,10 |
9. Altri manufatti di carattere stabile | 1,00 |
OCCUPAZIONI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO | |
10. Sovrappassi | 0,625 |
11. Sottopassi | 0,625 |
12. Pozzetti | 0,625 |
13. Attraversamenti con rogge | 0,625 |
14. Cavi, condutture e impianti in genere | 0,10 |
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE | |
15. Solo GPL | 1,10 |
16. Benzina, miscela gasolio | 1,50 |
17. Completa con autolavaggio | 2,00 |
ALBERGHI | |
18. 1^ e 2 ^ categoria | 1,50 |
19. III^ e IV^ categoria | 1,10 |
RISTORANTI | |
20. 1^ e 2 ^ categoria | 1,60 |
21. III^ e IV^ categoria | 1,20 |
RISTORANTI CON ALBERGO | |
22. 1^ e 2 ^ categoria | 1,75 |
23. III^ e IV^ categoria | 1,30 |
LOCALI PUBBLICI DI DIVERTIMENTO | |
24. 1^ e 2 ^ categoria | 2,00 |
25. III^ e IV^ categoria | 1,50 |
ESPOSIZIONE DI PRODOTTI COMMERCIALI, ESERCIZI COMMERCIALI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO O ALL’INGROSSO O DI SOLO DEPOSITO DI MERCI E MATERIALI | |
26. Superficie espositiva fino a 500 mq | 1,10 |
27. Superficie espositiva da 501 a 2.000 mq | 1,20 |
28. Superficie espositiva da 2.001 a 3.500 mq | 1,30 |
29. Superficie espositiva da 3.501 a 5.000 mq | 1,40 |
30. Superficie espositiva da 5.001 a 6.500 mq | 1,50 |
31. Superficie espositiva da 6.501 a 8.000 mq | 1,60 |
32. Superficie espositiva da 8.001 a 9.500 mq | 1,75 |
33. Superficie espositiva da 9.501 a 10.500 mq | 2,00 |
34. Superficie espositiva da 10.501 a 15.000 mq | 2,25 |
35. Superficie espositiva superiore a 15.000 mq | 2,50 |
OPIFICI, STABILIMENTI, MAGAZZINI, PALAZZI PER UFFICI | |
36. Azienda con dipendenti inferiori a 10 media annua o con movimento medio giornaliero inferiore a dieci automezzi | 1,10 |
37. Azienda con dipendenti da 10 a 50 media annua o con movimento medio giornaliero da 10 a 20 automezzi | 1,20 |
38. Azienda con dipendenti da 51 a 150 media annua o con movimento medio giornaliero da 21 a 50 auto\mezzi | 1,30 |
39. Azienda con dipendenti da 151 a 300 media annua o con movimento medio giornaliero da 51 a 100 automezzi | 1,50 |
40. Azienda con dipendenti da 301 a 1.000 media annua o con movimento medio giornaliero da 101 a 200 automezzi | 1,70 |
41. Azienda con oltre 1.000 dipendenti o con movimento medio giornaliero con oltre 200 automezzi; allo scatto di ogni 1.000 dipendenti o 100 automezzi | 2,00 +0,20 |
ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ DIVERSE DA QUELLE SOPRA INDICATE | |
42. Altre tipologie di attività diverse da quelle sopra indicate | 1,00 |
OCCUPAZIONI NON CONNESSE AD ALCUNA ATTIVITA’ ECONOMICA | |
43. Occupazioni non connesse ad alcuna attività economica | 1,00 |
Tabella tariffe base per tipologia attività disciplinate
A) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI Base mobile sulla quale si applica il coefficiente di incremento stradale: | Base fissa | Base mobile |
1. Impianti di distribuzione carburante solo GPL | € 40,16 | |
2. Impianti di distribuzione carburante con benzina e gasolio con chiosco | € 58,09 | |
3. Impianti di distribuzione carburante con benzina e gasolio | € 81,05 | |
4. Impianti di distribuzione carburante completa con autolavaggio | € 120,49 |
B) ACCESSI A OPIFICI, STABILIMENTI, MAGAZZINI, PALAZZI PER UFFICI Base mobile sulla quale si applica il coefficiente di incremento stradale: | Base fissa | Base mobile |
1. Azienda con meno di 10 dipendenti o meno di 10 automezzi (*) | € 50,22 | |
2. Azienda da 10 a 50 dipendenti o da 10 a 20 automezzi (*) | € 98,27 | |
3. Azienda da 51 a 150 dipendenti o da 21 a 50 automezzi (*) | € 258,93 | |
4. Azienda da 151 a 300 dipendenti o da 51 a 100 automezzi (*) | € 484,86 | |
5. Azienda da 301 a 1000 dipendenti o da 101 a 200 automezzi (*) | € 806,91 | |
6. Azienda con oltre 1000 dipendenti o oltre 200 automezzi (*) | € 1.289,61 | |
7. Allo scatto di ogni 1000 dipendenti o 100 automezzi (*) | € 162,09 | |
(*) n. di automezzi: movimento medio giornaliero | ||
tenuto conto che per la determinazione finale della tariffa, la base mobile deve essere moltiplicata per i coefficienti di incremento per categoria di Strada Provinciale sotto riportati. |
C) ACCESSI A SERVIZIO DI ALBERGHI Base fissa sulla quale non si applica il coefficiente di incremento stradale: | Base fissa | Base mobile |
1. Alberghi – s.p. 3 e 4 cat. | € 129,13 | |
2. Alberghi – s.p. 1 e 2 cat. | € 258,93 |
D) ACCESSI A SERVIZIO DI RISTORANTI O RISTORANTI CON ALBERGO Base fissa sulla quale non si applica il coefficiente di incremento stradale: | Base fissa | Base mobile |
1. Ristoranti / Ristoranti con albergo – s.p. 3 e 4 cat. | € 162,09 | |
2. Ristoranti / Ristoranti con albergo – s.p. 1 e 2 cat. | € 322,74 |
E) ACCESSI A SERVIZIO DI LOCALI PUBBLICI DI DIVERTIMENTO Il canone annuo è determinato secondo i seguenti parametri congiuntamente: | Base fissa (1) | Base mobile (2) |
1. Locali pubblici di divertimento - s.p. 3 e 4 cat. - superficie inferiore a 250 mq | € 162,09 | € 65,98 |
2. Locali pubblici di divertimento - s.p. 1 e 2 cat. - superficie inferiore a 250 mq | € 322,74 | € 65,98 |
3. Locali pubblici di divertimento - s.p. 3 e 4 cat. - superficie superiore a 250 mq | € 162,09 | € 129,84 |
4. locali pubblici di divertimento- s.p. 1 e 2 cat. - superficie superiore a 250 mq | € 322,74 | € 129,84 |
(1) base fissa sulla quale non si applica il coefficiente di incremento stradale (2) base mobile sulla quale si applica il coefficiente di incremento stradale |
F) ACCESSI A SERVIZIO DI ESPOSIZIONE DI PRODOTTI COMMERCIALI, ESERCIZI COMMERCIALI VENDITA AL DETTAGLIO O ALL’INGROSSO O SOLO DEPOSITO DI MERCI E MATERIALI Il canone annuo è determinato secondo i seguenti parametri congiuntamente: | Base fissa (1) | Base mobile (2) |
1. Superficie espositiva fino a 500 mq | € 193,67 | |
2. Superficie espositiva da 501 a 2000 mq | € 193,67 | € 93,23 |
3. Superficie espositiva da 2001 a 3000 mq | € 193,67 | € 179,31 |
4. Superficie espositiva da 3001 a 5000 mq | € 193,67 | € 308,43 |
5. Superficie espositiva da 5001 a 6000 mq | € 193,67 | € 469,83 |
6. Superficie espositiva da 6001 a 8000 mq | € 193,67 | € 702,92 |
7. Superficie espositiva da 8001 a 9000 mq | € 193,67 | € 1.000,58 |
8. Superficie espositiva da 9001 a 10000 mq | € 193,67 | € 1.226,50 |
9. Superficie espositiva da 10001 a 15000 mq | € 193,67 | € 1.484,73 |
10. Superficie espositiva superiore a 15000 mq | € 193,67 | € 1.771,61 |
(3) base fissa sulla quale non si applica il coefficiente di incremento stradale (4) base mobile sulla quale si applica il coefficiente di incremento stradale | ||
Per le esposizioni di prodotti commerciali i mq si riferiscono alla superficie espositiva. Per superficie espositiva si intende la zona di libero accesso al pubblico ai piani. |
COEFFICIENTI DI INCREMENTO PER CATEGORIA DI STRADA PROVINCIALE Tutti i canoni saranno moltiplicati per i sotto riportati coefficienti: | |
Strada di I^ Categoria | Coefficiente 4 |
Strada di II^ Categoria | Coefficiente 3 |
Strada di III^ Categoria | Coefficiente 2 |
Strada di IV^ Categoria | Coefficiente 1 |
Il canone annuo è determinato, secondo i parametri indicati nei punti precedenti, a prescindere dal numero e dalla dimensione degli accessi stessi.
Allegato “C
Fornitura servizi pubblica utilità (Autodenuncia)
Fornitura servizi di pubblica utilità (art. 35 reg.)
Per le occupazioni permanenti del territorio, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa unitaria.
Come previsto dall’art. 1 comma 831 della legge 27/12/2019 n. 160 modificato dall’art. 1 comma 848 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, il versamento del canone sarà effettuato entro il termine del 30.04 attraverso il sistema PagoPa.
Il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dal prodotto del numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale per la tariffa unitaria.
La misura unitaria di tariffa è pari a euro 1,50 per comuni fino a 20.000 abitanti e euro 1,00 per comuni con più di 20.000 abitanti.
Canone = 20% numero utenze x tariffa unitaria
In ogni caso l’ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800.
Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
ALLEGATO “D” MEZZI PUBBLICITARI
TARIFFE DEL CANONE DOVUTO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER IL RILASCIO O IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI DI MEZZI PUBBLICITARI
A) CANONI PER L’INSTALLAZIONE ED IL RINNOVO DI MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI E TEMPORANEI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI (Valido anche per il rilascio di nullaosta nei centri abitati sotto i 10.000 abitanti):
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti installati su S.p. di I cat. - Area privata | € 166,38 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti installati su S.p. di I cat. - Area pubblica | € 332,73 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti installati su S.p. di II cat. - Area privata | € 123,22 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti installati su S.p. di II cat. - Area pubblica | € 246,47 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti installati su S.p. di III cat. - Area privata | € 86,26 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti installati su S.p. di III cat. - Area pubblica | € 172,54 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti installati su S.p. di IV cat. - Area privata | € 43,16 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti installati su S.p. di IV cat. - Area publica | € 86,26 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti di comunicazione pubblica stradale installati su S.p. di I cat. - Area privata | € 83,18 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti di comunicazione pubblica stradale installati su S.p. di I cat. - Area pubblica | € 166,38 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti di comunicazione pubblica stradale installati su S.p. di II cat. - Area privata | € 61,62 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti di comunicazione pubblica stradale installati su S.p. di II cat. - Area pubblica | € 123,22 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti di comunicazione pubblica stradale installati su S.p. di III cat. - Area privata | € 43,16 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti di comunicazione pubblica stradale installati su S.p. di III cat. - Area pubblica | € 86,26 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti di comunicazione pubblica stradale installati su S.p. di IV cat. - Area privata | € 21,58 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale per impianti di comunicazione pubblica stradale installati su S.p. di IV cat. - Area pubblica | € 43,16 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo per autorizzazioni temporanee per stendardi - Area privata | € 18,45 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo per autorizzazioni temporanee per stendardi - Area pubblica | € 36,95 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo per autorizzazioni per impianti pubblici di propaganda su pali d'illuminazione pubblica stradale - importo forfettario | € 52,60 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale impianti installati su aree di servizio (es. distributori carburante) fino a 18 mq cad. e fino a sup. massima consentita ai sensi art. 52 del regolamento del CdS su S.p. I cat. - area unica | 502,78 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale Impianti installati su aree di servizio (es. distributori carburante) fino a 18 mq cad. e fino a sup. massima consentita ai sensi art. 52 del regolamento del CdS su S.p. II cat. - area unica | 368,70 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale impianti installati su aree di servizio (es. distributori carburante) fino a 18 mq cad. e fino a sup. massima consentita ai sensi art. 52 del regolamento del CdS su S.p. III cat. - area unica | 256,97 |
CARTELLI PUBBLICITARI: Corrispettivo annuale impianti installati su aree di servizio (es. distributori carburante) fino a 18 mq cad. e fino a sup. massima consentita ai sensi art. 52 del regolamento del CdS su S.p. IV cat. - area unica | 134,07 |
STRISCIONI E PREINSEGNE (ogni segnale)
Importo annuo Medesima tariffa dei cartelli
INSEGNE DI ESERCIZIO (misurate vuoto per pieno sulla figura geometrica più prossima all’inscrizione dell’insegna, per una superficie massima consentita di mq 50 visibile da S.P.– secondo i parametri dimensionali previsti dall’art. 48 del d.P.R. n. 495/1992 - e con arrotondamento al mq superiore).
Importo annuo
tra 5,01 e 20,00 mq €/mq 4,38
tra 20,01 e 50,00 mq €/mq 40,07
Enti Pubblici € 0,00
N.B.: - La superficie utilizzata per il calcolo del canone è l’intera superficie delimitata all’interno della cornice. Nel caso di cartelli pubblicitari bifacciali e insegne/insegne a bandiera/bandiere e stendardi/totem bifacciali, l’importo ottenuto per il fronte deve essere moltiplicato per 1,3 ottenendo così una maggiorazione pari al 30%.
B) CANONE PER L’INSTALLAZIONE ED IL RINNOVO DI SEGNALI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE:
SEGNALI CON L’INDICAZIONE DI SERVIZI UTILI CONTENENTI L’IDENTIFICATIVO E/O IL NOMINATIVO DELLA DITTA
Importo annuo Medesima tariffa dei cartelli
SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO
(Art. 134 del D.P.R. 495/92)
Importo annuo (ogni segnale) € 0,00
MODALITÀ DI CALCOLO
Gli importi da versare devono essere arrotondati all’unità di euro superiore.
E’ facoltà dell’Ente prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuati in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo puo' prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone.
Sono esenti i mezzi pubblicitari inerenti all'attivita' commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attivita' stessa, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purche' attinenti all'attivita' in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso
OBBLIGHI
É d’obbligo, inoltre, per i titolari degli atti autorizzativi, o chi per loro, di inviare copia della ricevuta di pagamento del canone annuo al competente ufficio della Città Metropolitana di Milano tramite il sito/portale adibito alla presentazione delle relative domande.
In caso di omissione del pagamento del canone annuo l'autorizzazione verrà revocata ed irrogata sanzione amministrativa prevista dal Nuovo Codice della Strada.
Modalità di pagamento mezzi pubblicitari:
- Tramite conto corrente postale n. 31963200 – intestato a Città metropolitana di Milano – Servizio Tesoreria;
- Tramite bonifico bancario, coordinate IBAN: IT 43 Z 07601 01600 000031963200;
- Tramite Pago PA.
N.B. Si raccomanda di specificare:
- causale: Corrispettivo per rilascio autorizzazione mezzi pubblicitari;
- sigla strada della Città metropolitana di Milano (es. SP 2) interessata dal mezzo pubblicitario;
- comune di competenza;
- lato stradale;
- progressiva chilometrica;
- canone annuo mezzi pubblicitari;
- n. di pratica.