ACCORDO TERRITORIALE
Allegato A)
ACCORDO TERRITORIALE
per la realizzazione dei percorsi XXXX 0000-0000
Tra
La Regione Veneto – Assessorato alle Politiche dell’Occupazione, della Formazione, dell’Organizzazione e delle Autonomie locali
il M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale le Province del Veneto
le Università del Veneto e
le Parti sociali – Organizzazioni datoriali
VISTO l’art. 117 della Costituzione, come sostituito dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 – Riforma del titolo V
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all’art. 15
VISTI l’attribuzione di funzioni alle Istituzioni Scolastiche, di cui all’art. 14, Comma 3, del
D.P.R. 275/99, e il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche”, di cui al D.I. n.44/2001, art. 56 (progetti integrati di istruzione e formazione)
VISTI l’art. 69 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e il Decreto Interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme in materia di attuazione dell’art. 69 della Legge 144/99, concernente l’istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)
VISTA la Legge n.53 del 28 marzo 2003 “Delega al governo per la definizione delle norme generali dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”
VISTO l’Accordo, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane, per la programmazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore per il triennio 2004-2006 e delle relative misure di sistema
VISTO il Protocollo d‘Intesa tra la Regione Veneto, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la realizzazione dall’anno scolastico 2003/2004 di un’offerta formativa di istruzione e formazione professionale, sottoscritto in data 3 ottobre 2003
VISTO l’accordo territoriale tra la Regione Veneto e la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, sottoscritto in data 11 dicembre 2003
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 665 del 12 marzo 2004 relativa al rinnovo della Composizione del Comitato regionale per l’IFTS
VISTO l’art. 9, lett. d) del documento tecnico “Linee guida per la programmazione 2004/2006 dei percorsi dell’IFTS e delle misure per l’integrazione dei sistemi formativi”, relativo al cofinanziamento regionale dei piani di intervento approvati, allegato all’Accordo della Conferenza unificata tra Governo Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province Comuni e Comunità montane del 25.11.2004
VISTO il decreto dirigenziale dell’ 1.12.2004, trasmesso con nota Prot. n.1720/B3 del 7.12.2004 con il quale il M.I.U.R. ha assegnato la somma di € 3.342.682,85 all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, a valere sul cap.1442/2 e.f. 2004, Legge n.278/2004 attuativa del piano programmatico di cui all’art.1, comma 3, Legge 53/2003 - lettera C -
VISTI gli Accordi della Conferenza unificata tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane dell’ 1.8.2002, relativi alla definizione delle 37 figure professionali, (19.11.2002), agli standard minimi di competenze di base e trasversali, (29.4.2004) nonchè alla definizione degli standard minimi di competenze tecnico-professionali
CONSIDERATO il carattere sperimentale degli interventi previsti nel presente Accordo
ACQUISITO l’assenso del Comitato regionale per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, relativamente alla II fase sperimentale 2004-2006
TENUTO CONTO CHE
- La Regione Veneto, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, le Province del Veneto, le Università e le Parti Sociali - Organizzazioni Datoriali, consapevoli dell’importanza della cooperazione e dell’integrazione nello sviluppo dei programmi di intervento che rafforzano i legami con il mercato del lavoro, riconfermano la validità dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e si impegnano nella prosecuzione della loro diffusione
- L’attivazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore costituisce un importante luogo di sperimentazione di modelli educativo-formativi e di integrazione tra soggetti diversi, che li rendono strumenti idonei per una formazione specialistica
- Le sinergie messe in atto dalle Province del Veneto nella programmazione IFTS costituiscono una ulteriore occasione per implementare un progetto di azione formativa sul territorio che parte da un’analisi del fabbisogno territoriale di competenze, con un modello valutabile anche nella sua estensione ad altre filiere
- Le recenti Linee Guida contenute nel documento tecnico dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane del 25/11/2004 promuovono l’adozione di piani regionali che
utilizzino gli strumenti della programmazione negoziata e gli Accordi di cui alla Legge 662/96, art. 2
GLI ENTI SOTTOSCRITTORI STIPULANO
IL SEGUENTE ACCORDO TERRITORIALE
Articolo 1
Accoglimento delle premesse
Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo territoriale, di seguito denominato per brevità Accordo.
Articolo 2
Finalità dell’Accordo
Il presente Accordo ha per oggetto la costituzione di “Poli formativi per l’istruzione e la formazione tecnica superiore” e l’attivazione di corsi IFTS sulla base delle priorità per le aree ed i settori del territorio regionale nel cui ambito siano individuate particolari esigenze connesse all’innovazione tecnologica e alla ricerca, in modo tale da:
- garantire il diritto del cittadino ad un’offerta formativa di qualità in tutto il territorio regionale
- promuovere l’integrazione tra i sistemi della formazione, della ricerca e del lavoro
- potenziare la valenza sperimentale/laboratoriale della filiera formativa dell’IFTS e favorire la ricaduta sugli altri sistemi formativi nella prospettiva di una completa attuazione della riforma del sistema educativo, così come previsto dalla Legge 53/03
- salvaguardare la caratteristica di flessibilità dell’offerta formativa funzionale a soddisfare sia i fabbisogni professionali del mondo del lavoro, sia le aspettative di riqualificazione e di formazione continua dell’individuo
- valorizzare le professionalità coinvolte nella realizzazione dei percorsi, capitalizzando il know how acquisito e, al tempo stesso, ottimizzare le disponibilità finanziarie sia favorendo economie di scala sia cercando risorse aggiuntive
- promuovere l’integrazione tra i sistemi della formazione, della ricerca e del lavoro
- favorire l’inserimento lavorativo in ambiti produttivi dove non è richiesto il titolo accademico ma il possesso di competenze specialistiche oltre un livello acquisibile con un diploma di scuola media superiore
- configurare gli scenari formativi con parametri di valenza europea (crediti, certificazione, trasparenza delle qualifiche, qualità della formazione).
Articolo 3
Impegno dei soggetti sottoscrittori
Allo scopo di realizzare quanto sopra, le parti si impegnano nel modo seguente. La Regione Veneto:
o programma i percorsi IFTS, nel confronto con le parti sociali, avvalendosi del Comitato regionale, costituito secondo le modalità stabilite nel documento tecnico approvato in Conferenza Unificata nella seduta del 01/08/2002
o coordina ed implementa le azioni dei diversi attori in un quadro regionale di formazione unitario, coerente e comunque il più possibile aderente alle esigenze specifiche delle singole realtà territoriali
o dà impulso alle azioni formative collegate alla ricerca e al trasferimento tecnologico al fine di creare condizioni favorevoli all’evoluzione dei distretti industriali
o coordina, avvalendosi del Comitato Regionale, le operazioni di valutazione e validazione dei piani d’azione provinciali
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto:
o partecipa, con propri rappresentanti, alle azioni promosse dalle Province e ai tavoli locali di concertazione
o individua, ai sensi del successivo articolo 4 e del Piano provinciale, le Istituzioni scolastiche accreditate che faranno parte, in rete con altri istituti, dei Poli formativi di cui saranno capofila.
o favorisce la costituzione della rete di scuole che insiste su ciascun Polo formativo
o garantisce il coordinamento, a livello regionale, dei Poli formativi
o promuove azioni di assistenza tecnica a supporto del buon esito dell’attività dei Poli formativi
Le Province:
o assumono un ruolo di promozione e di regia nella individuazione/costituzione dei Poli formativi
o promuovono, a tal fine, la consultazione con le Parti sociali, con gli Organismi di formazione professionale, con i CSA provinciali, con gli Istituti di istruzione secondaria superiore, con le Università ed i Centri di ricerca all’interno di tavoli locali di concertazione
o realizzano il proprio Piano d’azione che contiene
• l’individuazione dei comparti in cui si intendono sviluppare i percorsi formativi
• le indicazioni per l’individuazione delle figure professionali all’interno dei comparti con riguardo ai fabbisogni formativi locali
• le indicazioni per l’individuazione dei profili professionali, con riguardo alle figure professionali già declinate a livello nazionale negli Accordi sanciti nelle conferenze unificate del 01/08/2002 e del 25/11/2004
• le reti, i contatti, le azioni che si intendono realizzare nel territorio
• gli accordi sottoscritti dalle partnership per la costituzione dei Poli formativi
• le imprese o le associazioni di imprese rappresentative del mondo del lavoro che operano nell’ambito dei Poli formativi per la realizzazione dei progetti
• le strutture universitarie e i centri di ricerca che operano nell’ambito dei Poli formativi per la realizzazione dei progetti
• le modalità di individuazione del o degli organismi di formazione professionale
o presentano il piano d’azione al Comitato regionale IFTS, secondo le modalità ed i tempi stabiliti, al fine di garantire l’omogeneità e a dare unitarietà e coerenza al sistema formativo regionale
o collaborano alle azioni regionali di monitoraggio e di valutazione dell’efficacia dell’offerta formativa fornita dal polo al territorio in relazione sia ai livelli occupazionali raggiunti, sia al contributo fornito per l’innovazione dei processi produttivi, sia alle possibili ricadute sugli altri sistemi formativi
Le Università:
o partecipano alla progettazione e all’individuazione dei fabbisogni formativi e concorrono alla definizione delle figure professionali
o danno impulso alle azioni formative nelle quali è prioritario l’apporto innovativo, scientifico e di trasferimento tecnologico
o contribuiscono all’individuazione del centro di ricerca che partecipa, nell’ambito dei Poli, alla realizzazione dei percorsi formativi
o concorrono alla definizione dei crediti per la possibile iscrizione dell’allievo ai percorsi universitari in una prospettiva di life long learning
Le Parti sociali – Organizzazioni datoriali:
o partecipano con le proprie articolazioni territoriali ai tavoli di concertazione territoriali
o partecipano all’individuazione dei fabbisogni formativi, delle figure professionali di interesse e dei relativi profili professionali
o partecipano alle attività di valutazione in merito all’efficacia degli interventi formativi sia in sede territoriale che regionale
Articolo 4
Poli formativi per l’istruzione e la formazione tecnica superiore
La parti firmatarie del presente Accordo si impegnano, a seguito della formulazione dei Piani d’azione provinciali, a sancire la realizzazione di n. 12 Poli formativi ripartiti nei territori provinciali con le seguenti modalità:
Venezia | N. 2 Poli formativi |
Verona | N. 2 Poli formativi |
Xxxxxx | X. 0 Poli formativi |
Treviso | N. 2 Poli formativi |
Vicenza | N. 2 Poli formativi |
Xxxxxx | X. 0 Polo formativo |
Belluno | N. 1 Polo formativo |
I Poli formativi saranno costituiti da:
- Istituto di Istruzione secondaria superiore
- Imprese o associazioni di imprese
- Organismo di formazione
- Università
- Centro di ricerca
Le modalità per l’individuazione dei Centri di ricerca saranno oggetto di concertazione a livello locale in particolare per quanto attiene l’individuazione del ruolo e degli output attesi. Ciascun Polo presenterà, all’interno di ogni piano provinciale, n. 2 percorsi IFTS da realizzarsi nell’ambito di ciascun anno formativo.
I Poli formativi avranno durata per tutta la programmazione dei percorsi IFTS – fase 2004- 2006.
Alla Regione Veneto, in collaborazione con le parti firmatarie del presente accordo, spetta, sentito il Comitato regionale IFTS, l’eventuale individuazione di ulteriori comparti a valenza interprovinciale.
Articolo 5
Tempi di realizzazione
Le Province realizzano e consegnano il Piano d’azione al Comitato regionale IFTS per la validazione entro il 15 giugno 2005.
La Regione Veneto promuoverà momenti di confronto con le parti che sottoscrivono il presente Protocollo per verificare lo stato di avanzamento dei singoli Piani provinciali.
La Regione Veneto, sulla base della validazione dei Piani da parte del Comitato regionale IFTS, approverà le risultanze con deliberazione di Giunta regionale.
Articolo 6
Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie sono costituite dai fondi previsti, e messi a disposizione dallo Stato, dal Piano programmatico di spesa di cui alla Legge 28 marzo 2003, n.53, che per il Veneto ammontano ad Euro 3.342.682,85.
La Regione Veneto si impegna ad indicare risorse aggiuntive, in misura non inferiore al 30% del costo complessivo dei Piani approvati.
Gli Enti Locali possono concorrere con risorse proprie all’ampliamento delle disponibilità finanziarie alla base della programmazione regionale, oltre ad altri soggetti pubblici e privati.
Articolo 7
Azioni di accompagnamento
Le parti firmatarie del presente Accordo promuovono la realizzazione di azioni di sistema al fine di dare visibilità all’IFTS sviluppando iniziative volte all’informazione capillare sia presso gli organismi di formazione professionale sia presso gli stakeholder.
Gli Enti sottoscrittori si impegnano a stilare Linee Guida regionali utili all’operatività dei Poli formativi valorizzando, attraverso specifiche azioni di ricerca,
o la risposta in termini di output formativi ai fabbisogni professionali – nuovi profili regionali
o il sistema veneto trasparente delle qualifiche, certificazioni, crediti
o le nuove modalità organizzative per la formazione degli adulti
o le attività di formazione delle risorse professionali (in particolare dei coordinatori/tutor e referenti amministrativi)
Articolo 8
Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha validità fino alla conclusione della realizzazione dei percorsi XXXX 0000-0000.
Venezia, lì