SET INFORMATIVO
CONTRATTO BASE
Motocicli e Ciclomotori
SET INFORMATIVO
Assicurazione per la copertura dai rischi di Responsabilità Civile Auto
Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico per i contratti semplici e chiari.
Il presente Set Informativo, contenente il Documento Informativo Precontrattuale (DIP), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), le Condizioni Contrattuali comprensive di glossario e l’informativa sulla privacy, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Data edizione 30 aprile 2021 – Ultimo aggiornamento disponibile
Assicurazione R.C. Auto (Motocicli e Ciclomotori)
Documento informativo dei contratti di assicurazione danni (DIP)
Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Contratto Base
Data edizione 30 aprile 2021 – Ultimo aggiornamento disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) di Motocicli e Ciclomotori per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus.
Che cosa è assicurato?
✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo;
✓ Responsabilità civile dei trasportati: anni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione
L’impresa di assicurazione risarcisce i danni fino a un massimale per sinistro di 6 milioni e 70 mila euro per i danni alla persona e di 1 milione e 220 mila euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Che cosa non è assicurato?
🗶 il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persone e a cose;
🗶 il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
🗶 il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
🗶 i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
🗶 se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
Ci sono limiti di copertura? L'assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi: ! se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché', al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti gia' comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi; ! in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché' la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente; ! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; ! nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186- bis e 187 del Codice della Strada. |
✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Citta' del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell'Unione europea, nonché' per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, la Serbia e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde. |
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte dell’Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati. |
Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi pagare il premio tramite: Carta di credito, My Bank, Postepay, Paypal (nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia inferiore o uguale a € 1450); Bonifico bancario (nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia superiore a € 1450); PUNTOLIS, Coop (nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia inferiore o uguale a € 1494); SisalPay (nel caso in cui il premio complessivo di imposta e SSN sia inferiore o uguale a € 1497). Nel caso in cui sia espressamente richiesto, il pagamento potrà essere effettuato mediante finanziamento erogato da Findomestic |
La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data di decorrenza indicata in polizza, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura x.x.xxxx resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza, a condizione che non sia stata stipulata un’altra polizza per la stessa auto con altra impresa. Non è prevista la sospensione temporanea dell’assicurazione. |
Se ci ripensi, hai 15 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto, sempre che in tale periodo tu non sia stato coinvolto in sinistri. Inoltre, puoi disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione all’impresa e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN |
Assicurazione R.C. Auto
Motocicli e Ciclomotori
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP Aggiuntivo R.C. auto)
QUIXA Assicurazioni S.p.A
Prodotto: Contratto Base
Data edizione 30 aprile 2021 – Ultimo aggiornamento disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto
QUIXA Assicurazioni S.p.A. Corso Como n. civico 17; CAP 20154; città Milano; tel. +39. 00 00000000; sito internet: xxx.XXXXX.xx; email : xxxxxxx@XXXXX.xx; PEC: XXXXX.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
QUIXA Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni con Socio Unico Sede Legale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx – sito: xxx.XXXXX.xx PEC: XXXXX.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – email: xxxxxxx@XXXXX.xx Sede Operativa: Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 – Ed. A, 20132 – Milano (MI), Italia – Telefono: (x00)00 00000000 – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. Ml-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 bis c.c. – Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019 – Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 La gestione del servizio di Assistenza e di Tutela Legale è stata affidata da QUIXA ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia) – Tel. +39. 00 00000000 (per chiamate dall’estero) – Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance. |
L’ultimo bilancio d’esercizio 2018, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, evidenzia un patrimonio netto pari a 5.000.000 euro, con capitale sociale pari a 5.000.000 euro. Trattandosi di impresa autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019, durante l’esercizio a cui si riferisce l’ultimo bilancio non sono state appostate riserve patrimoniali. Per lo stesso motivo non è stata redatta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), che pertanto non è disponibile sul sito internet dell’impresa. |
Al contratto si applica la Legge Italiana. |
Che cosa è assicurato? |
Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Base, si precisa che la responsabilità civile auto è la copertura assicurativa che copre i danni involontariamente cagionati ad altre persone, ai loro animali |
e alle loro cose, durante la circolazione della tua auto in aree pubbliche e private fino all’importo massimo indicato in polizza (massimale). | |
Massimali | L’importo minimo previsto dalla legge è pari a: ✔ € 6.070.000 per danni a persona ✔ € 1.220.000 per danni a cose |
Garanzie Estese | Non sono previste estensioni di garanzia ulteriori. |
Tipi di Guida | La garanzia x.x.xxxx è prestata con la formula “Guida Libera” che ti consente di far guidare l’ auto assicurata da qualunque conducente purché in possesso di regolare patente di guida. Non sono previste ulteriori personalizzazioni in base al conducente |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Non sono previste opzioni aggiuntive che comportano uno sconto sul premio | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Non sono previste opzioni aggiuntive che comportano un premio aggiuntivo. | |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo? Da inserire qualora siano offerte garanzie diverse nel medesimo contratto R.C. auto |
Non sono previstecoperture aggiuntive rispetto alla garanzia x.x.xxxx.
Che cosa non è assicurato? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP nella Sezione “Che cosa non è assicurato?” |
Ci sono limiti di copertura? |
In nessun caso gli assicuratori/ i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: in caso di incidente devi darne comunicazione al Servizio Sinistri di QUIXA via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@XXXXX.xx, entro 3 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando ne sei venuto a conoscenza. La richiesta di risarcimento del danno può essere effettuata direttamente a QUIXA (procedura di risarcimento diretto) se concorrono le seguenti condizioni: ✔ il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli; Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? Pagina 5 di 7 ✔ il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità; ✔ il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano; ✔ i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano; |
✔ i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia; ✔ qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa. Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l’applicazione della procedura di risarcimento diretto, devi inoltrare, xxx xxxxxxxxxxxx x/x, la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente all’impresa di assicurazione del responsabile utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito xxx.XXXXX.xx nella sezione “modulistica”. Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo potrai inviare la richiesta di risarcimento all’impresa italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, devi rivolgerti a CONSAP - Centro informazioni, tel 06.85.79.61. Per informazioni puoi collegarti al sito internet xxxx://xxx. xxxxxx.xx/xxxxx- e-attivita/mondo-assicurativo/centrodi-informazione- italiano, in questa sezione è disponibile anche la modulistica necessaria per la richiesta di accesso alle informazioni sulla copertura r.c. auto. In caso di Incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicuratore, devi rivolgere la richiesta di risarcimento a CONSAP S.p.A. xxx.xxxxxx.xx, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale. Sono risarciti dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale minimo di Legge, i danni a persone e cose causati da: ✔ veicoli non assicurati; ✔ veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa; ✔ veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario; veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo; ✔ veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. ✔ Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti: i danni alla persona; i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona. La richiesta di risarcimento deve essere inviata all’ Impresa designata dall’Ivass a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, | |
Assistenza diretta\in convenzione: | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus in caso di incidente con colpa hai facoltà di evitare le penalizzazioni derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro nell’ attestato di rischio, rimborsando all’Impresa la somma di denaro liquidata per il sinistro. Nel caso in cui il sinistro ti sia stato liquidato tramite procedura di risarcimento diretto (la controparte è stata liquidata direttamente dalla sua impresa), devi indirizzare la richiesta di rimborso CONSAP – Stanza di | |
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Se preferisci puoi richiedere a QUIXA di effettuare la richiesta in tua vece, fermo restando che CONSAP invierà direttamente a te la risposta con l’indicazione dell’importo da versare e gli estremi su cui effettuare il pagamento. In ogni caso, QUIXA si riserva la facoltà di effettuare la richiesta per conto dell’assicurato. Se invece il sinistro sia stato liquidato direttamente da QUIXA, potrai rimborsare direttamente l’Impresa. A fronte del rimborso dell’importo liquidato per il sinistro, il contratto viene riclassificato con la conseguente eliminazione del sinistro nell’attestato di rischio. | |
Prescrizione: - il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; - i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; - nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o reticenti effettuate al momento della stipula del contratto, possono comportare in caso di sinistro: ✔ per la garanzia responsabilità civile auto, il diritto dell’impresa di recuperare dall’assicurato tutte le somme pagate alle persone danneggiate, ai loro animali e alle cose (rivalsa) ✔ per le altre garanzie, la mancata operatività delle prestazioni stabilite. |
Obblighi dell’Impresa | L’impresa è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento oppure di negarla indicandone i motivi entro 60 giorni. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 nel caso in cui il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti. Se accetti l’offerta, QUIXA provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di danni fisici il termine previsto è di 90 giorni. Per i danni materiali 30 giorni. In caso tu abbia sottoscritto la garanzia Infortuni al Conducente, QUIXA provvede al pagamento dell’indennizzo entro il termine di 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Puoi effettuare il pagamento del premio, comprensivo di imposta e del contributo sanitario nazionale attraverso le modalità descritte nel DIP Base |
Rimborso | Se trasferisci la proprietà della tua auto (la vendi, la cedi in conto vendita) oppure la rottami, la demolisci o la esporti definitivamente all’estero) e decidi di non sostituirla con un altro veicolo, QUIXA, ti restituirà la parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale. Anche nel caso in cui la tua auto ti sia stata rubata oppure se ci ripensi entro 15 giorni dalla data di decorrenza della polizza (diritto di recesso) l’impresa è tenuta a rimborsarti il premio per il periodo di rischio non corso al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Le garanzie presenti in polizza sono in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di decorrenza. Il contratto ha durata annuale, pertanto l’assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. La garanzia x.x.xxxx è prestata sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C. Auto per il medesimo veicolo presso un’altra impresa assicurativa. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto è annuale senza necessità di disdetta e non è dunque previsto il tacito rinnovo. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Se ci ripensi, hai 15 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto, sempre che in tale periodo tu non sia stato coinvolto in sinistri. QUIXA provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale. |
Risoluzione | Hai diritto di risolvere il contratto, ottenendo il rimborso della parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale, se la tua auto viene: ✔ venduta/consegnata conto vendita ✔ demolita/rottamata ✔ esportata definitamente all’estero ✔ ritirata dalla pubblica circolazione ✔ rubata/ rapinata |
A chi è rivolto il prodotto? |
Il prodotto è rivolto ai proprietari motocicli e ciclomotori per cui l’assicurazione r.c auto si intende obbligatoria. |
Quali costi devo sostenere? |
Il prodotto è distribuito da QUIXA sia direttamente sia attraverso intermediari. Nel caso in cui il prodotto sia acquistato direttamente presso QUIXA, non sono previsti costi di intermediazione. Nel caso in cui la distribuzione del prodotto avvenga attraverso una rete di intermediari la quota parte percepita è pari al 6.7%. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxxxx presentare eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro a all’ Ufficio Reclami di QUIXA Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità: 1) Tramite e-mail all’indirizzo xxxxxxx@XXXXX.xx 2) Tramite posta all’indirizzo Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 –Ed. A – 00000 Xxxxxx L’impresa dovrà fornirti una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx . |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx . (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Conciliazione paritetica: per le controversie relative ai sinistri r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento per danni a persone e/o cose non sia superiore a €15.000 è possibile rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l’apposito modulo, reperibile sul sito dell’ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all’Associazione dei Consumatori prescelta. Tale sistema di risoluzione delle controversie è facoltativo. Arbitrato: l’ammontare del danno è definito direttamente da QUIXA, o da persona da questa incaricata. Per le controversie relative ai sinistri non r.c. auto, in caso di mancata accettazione di tale importo, si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Ivass o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Assicurazione R.C. Auto
Motocicli e Ciclomotori
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
Condizioni di assicurazione
QUIXA Assicurazioni S.p.A
Data edizione 30 aprile 2021 – Ultimo aggiornamento disponibile
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Indice
Sezione II - CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C. A. 3
Art. 1. Oggetto del contratto base r.c.a 3
Art. 2. Esclusioni e rivalse 3
Art. 3. Dichiarazioni inesatte e reticenze 4
Art. 4. Aggravamento di rischio 4
Art. 5. Estensione territoriale 4
Art. 7. Pagamento del premio 5
Art. 8. Trasferimento di proprietà del veicolo e cessazione del rischio 5
Art. 9. Attestazione dello stato di rischio 6
Art. 10. Denuncia di sinistro 6
Art. 11. Gestione delle vertenze 6
Art. 12. Oneri a carico del contraente 6
Sezione III - CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE 7
ALLEGATO 1 LA DISCIPLINA DEL BONUS MALUS Errore. Il segnalibro non è definito.
Sezione I - DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:
⮚ per «Codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 ettembre 2005, n. 209 e successive modificazioni;
⮚ per «Codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
⮚ per «r.c. auto»: assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
⮚ per «Impresa»: l'impresa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione r.c. auto;
⮚ per «Contratto Base»: il contratto r.c. auto offerto dall'Impresa ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, presso i «punti vendita» dell'Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto- legge 18ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all'articolo 132-bis del Codice, per i veicoli di cui all'art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale
«Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell'impresa;
⮚ per «Contraente»: colui che stipula il contratto di assicurazione con l'Impresa;
⮚ per «Assicurato»: il soggetto, anche diverso dal Contraente, la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; il conducente, chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in caso di veicolo in leasing o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio (articolo 2054 del Codice Civile e articolo 91 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);
⮚ per «Terzi danneggiati»: i soggetti, sia
trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell'incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall'art. 129 del Codice;
⮚ per «Carta Verde»: il certificato internazionale di assicurazione, con cui l'impresa estende agli Stati indicati, le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione r.c. auto prestata con il contratto;
⮚ per «Veicolo»: il veicolo indicato in polizza;
⮚ per «Aree equiparate alle strade di uso pubblico»: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui puo' accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica;
⮚ per «Aree private»: le aree di proprieta' di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili;
⮚ per «Bonus Malus»: la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall'Impresa e
applicata al contratto base r.c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione;
⮚ per «Periodo di osservazione»: il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l'osservazione di eventuali sinistri, e cosi' distinto: a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto
r.c. auto e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; b) periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente;
⮚ per «Classe di merito CU»: la classe di merito di conversione universale, spettante al veicolo secondo i «criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale» previsti dal regolamento ISVAP n. 9/2015 e successive modificazioni, indicati nell'eventuale documentazione informativa richiesta dalla legge;
⮚ per «Massimali minimi obbligatori di legge»: i limiti minimi della copertura assicurativa del contratto base r. comma auto stabiliti dall'art.128 del Codice;
⮚ per «Aggravamento del rischio»: mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall'articolo
1898 del codice civile.
Sezione II - CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C. A.
Art. 1. Oggetto del contratto base r.c.a
L'Impresa assicura i rischi della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.
La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.
Art. 2. Esclusioni e rivalse L'assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
⮚ se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché', al momento del verificarsi del sinistro, al conducente
del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree
previste dall'articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
risulti gia' comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
⮚ in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel
caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi e' una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché' la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
⮚ per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non e' effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
⮚ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.
Nei predetti casi, in cui e' applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada), l'Impresa può esercitare il
diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o dell'intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.
Art. 3. Dichiarazioni inesatte e reticenze
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché' la stessa cessazione dell'assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile.
Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l'impresa puo' acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l'accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice.
Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 4. Aggravamento di rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti all'impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché' la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del codice civile).
Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 5. Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Citta' del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell'Unione europea, nonché' per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, la Serbia e di Andorra.
L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l'assicurazione obbligatoria
r.c. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.
Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi al contratto.
Il contratto entra in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di decorrenza; in ipotesi di pagamento rateale, se alla scadenza convenuta il Contraente non paga la rata successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento (articolo 1901,
commi 1 e 2, del codice civile).
Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile. L'Impresa è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza (art. 170-bis del Codice).
Il premio è sempre interamente dovuto anche
se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.
Salvo quanto previsto dall'articolo 23, il premio deve essere pagato in un'unica soluzione all'atto della stipulazione del contratto con le modalità indicate dall'impresa, contro rilascio di quietanza emessa dall'impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Al pagamento del premio, l'Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.
Art. 8. Trasferimento di proprietà del veicolo e cessazione del rischio
Il trasferimento di proprietà del veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonché' le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del Proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del Contraente, uno dei seguenti effetti:
a) risoluzione del contratto di assicurazione,
con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l'impresa effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorita' competente;
b) sostituzione del contratto per altro veicolo che rientri nella medesima classe, come indicata dall'art. 47 del Codice della strada, di quello precedentemente assicurato e di proprieta' dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito;
c) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente del veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, è tenuto a dare immediata comunicazione della cessione del contratto all'acquirente ed all'impresa, la quale prenderà atto della cessione provvedendo al rilascio all'acquirente dei documenti previsti dalla normativa vigente.; ai sensi dell'articolo 1918 del codice civile il venditore del veicolo è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'impresa non rilascerà l'attestazione dello
stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
Art. 9. Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, reg. IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni), l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato di rischio al Contraente, al proprietario, ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell'area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell'art. 7 del regolamento IVASS, n. 9/2015).
Nei casi di:
⮚ annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza;
⮚ cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada);
⮚ efficacia inferiore all'anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile);
l'impresa rilascia l'attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione.
All'atto della stipulazione di altro contratto l'impresa acquisisce direttamente l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell'art. 134 del Codice.
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti
i dati relativi alla polizza ed al sinistro cosi' come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si e' verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 del codice civile).
Alla denuncia devono far seguito, nel piu' breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonche' nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 del codice civile).
Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice.
Art. 11. Gestione delle vertenze
L'impresa, previa comunicazione al Contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i
legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe o ammende ne' delle spese di giustizia penali.
Art. 12. Oneri a carico del contraente
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento
ne sia stato anticipato dall'impresa.
Art. 13. Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Art. 14. Bonus Malus / Sconto sul premio in assenza di sinistro
La seguente clausola disciplina la specifica formula tariffaria
«Bonus Malus» o la tariffa assimilata «Sconto sul premio in assenza di sinistro», liberamente predisposta dall'impresa per determinare il prezzo del contratto base.
Al contratto è applicata la forma tariffaria Bonus/Malus che prevede diciotto classi di merito dalla 18 alla 1.
A ogni classe corrisponde un livello di premio decrescente.
All’Allegato 1 del presente documento sono indicate le Tabella contenente le regole di corrispondenza con il sistema di puro raffronto delle 18 classi di merito di conversione universale CU di cui al regolamento IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni.
Sezione III - CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE
Le seguenti condizioni, la cui offerta e' rimessa alla libera valutazione ed iniziativa dell'impresa, possono comportare una limitazione o un'estensione del rischio assicurato e della copertura assicurativa e possono determinare una diminuzione o un aumento dei premi o diverse modalità di gestione del contratto.
Nell'offrire dette condizioni, l'Impresa deve dare evidenza agli effetti contrattuali di ciascuna di esse.
QUIXA non prevede opzioni aggiuntive al Contratto Base
ALLEGATO 1 LA DISCIPLINA DEL BONUS MALUS
TABELLA A – Coefficienti di determinazione del premio La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la seguente tabella.
TABELLA A1 – Variazioni percentuali in assenza di sinistro Di seguito sono indicate le variazioni in diminuzione e in aumento di premio rispettivamente in presenza e in assenza di un sinistro, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della stipula della polizza. Si precisa che la variazione in valore assoluto di seguito riportata è stata calcolata sul premio medio e che tale variazione concorrerà in sede di rinnovo alla determinazione del premio richiesto per il nuovo periodo di assicurazione congiuntamente ad altre variabili, tra cui il possibile incremento di fabbisogno tariffario dell’impresa per garantire la tutela della collettività assicurata e l’eventuale scontistica applicata.
TABELLA B Classe di conversione universale Nel caso in cui il precedente contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria “franchigia”, il medesimo è assegnato alla classe CU risultante dall’applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella. N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle
N.A. (veicolo non assicurato).
TABELLA C Corrispondenza tra classe CU e classe interna QUIXA
TABELLA D1 Tabella delle regole evolutive QUIXA
TABELLA D2 Regole evolutive del bonus/malus –
scala comune di corrispondenza
Informativa Sul Trattamento Dei Dati Personali
QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, “QUIXA” o la “Compagnia”), nella propria qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, rispetta tutti i soggetti con cui entra in contatto. Per tale motivo, tratta con cura i Dati Personali a riferibili a ciascun interessato1 (di seguito, alternativamente, “Dati Comuni”, quali – ad esempio – Dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti direttamente dai soggetti interessati, reperiti da Terze Parti, ovvero acquisiti consultando apposite Banche Dati, Elenchi e Registri legittimamente accessibili. A conferma di tale impegno, nonché per dare esecuzione alle norme che tutelano il Trattamento dei Dati Personali, la Compagnia provvede a fornire – con la presente apposita Informativa – le necessarie informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia2.
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione Dati Personali, nonché nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati)3, in relazione ai Dati Personali che riguardano una persona fisica identificata o identificabile4 e che formeranno oggetto di Trattamento, informiamo che, per fornire al soggetto interessato i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la Compagnia deve poter disporre di Dati Personali che riguardano il soggetto di riferimento,
raccolti direttamente presso lo stesso, ovvero presso altri soggetti quali – ad esempio – operatori assicurativi, gestori di banche Dati legittimamente utilizzabili ed organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo.
1. Trattamento dei Dati Personali per Finalità Assicurative 5
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, QUIXA Assicurazioni S.p.A. ha la necessità di disporre dei Dati Personali riferiti all’interessato (già acquisiti dalla Compagnia stessa, forniti direttamente dall’interessato, ovvero reperiti presso altri soggetti terzi6, anche mediante la consultazione di apposite Banche Dati legittimamente consultabili o attraverso il dispositivo di BlackBox, nonché Dati Personali ancora da acquisire, alcuni debbono essere necessariamente forniti per adempiere a specifici obblighi di legge7), e – a tal fine – si trova nella necessità di trattarli nel quadro dello specifico rapporto assicurativo. In tale ambito, tratteremo i Dati Personali dell’interessato di riferimento per fornire servizi e/o prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività:
i. quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
ii. riassicurazione e coassicurazione;
1 Dove per “Dato Personale” s’intende – ex art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – « […] qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale ».
2 Qualora i Dati Personali si riferiscano a soggetti minori di età sui quali l’interessato eserciti la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari / congiunti per l’esecuzione di prestazioni assicurative (quali, ad esempio, polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di Xxxxxxxx si intendono riferite altresì ai Trattamenti di tali ultimi Dati Personali.
3 E che abroga la direttiva 95/46/CE.
4 Ex co.1 dell’art. 4 del GDPR, « […] si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale ».
5 La “Finalità Assicurativa” richiede che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche ed utilizzo a fini tariffari dei Dati raccolti.
6 Quali, ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che riguarda l’Interessato (contraenti di assicurazioni in cui risulti assicurato, beneficiario, coobbligati, ecc.); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, nonché eventuali ulteriori soggetti pubblici.
7 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
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iii. prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali conseguenti; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione;
iv. adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
v. analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
vi. gestione e controllo interno;
vii. attività statistiche, anche a fini di tariffazione – tra le quali attività di studio statistico sulla base clienti di QUIXA – anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo – negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i Dati raccolti per il tramite della c.d. BlackBox o Scatola Nera (quali, ad esempio, le informazioni sui movimenti e le localizzazioni del veicolo, la relativa ubicazione, i Dati di percorrenza, i Dati di profilazione, la tipologia di percorso, le collisioni e/o incidenti, le accelerazioni e le decelerazioni, la velocità, i comportamenti di guida, nonché i Dati raccolti dalla BlackBox prima dell’elaborazione – ossia i cc.dd. “Dati grezzi”);
viii. valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio e/o il frazionamento del premio stesso, attraverso informazioni sull’affidabilità creditizia (c.d. Credit Scoring), basata su Dati dell’interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (tra cui – ad esempio – presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai Dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni posso essere elaborate anche da un soggetto terzo (che opera in qualità di Titolare autonomo o Responsabile del Trattamento dei Dati Personali sottesi al merito creditizio) per determinare, attraverso attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell’interessato;
ix. attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
x. utilizzo dei Dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato.
I Dati Personali forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione di Banche Dati legittimamente accessibili –a titolo meramente esemplificativo, i sistemi di informazioni creditizie – utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalla Compagnia per l’accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio. A tali fini, non è richiesto all’interessato il Consenso per il Trattamento dei Dati Personali strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di QUIXA e/o di Terze Parti a cui tali Dati saranno comunicati8. Si precisa, inoltre, che non è richiesto il Consenso per il Trattamento dei Dati telematici raccolti attraverso la c.d. BlackBox, nel caso in cui il Trattamento degli stessi Dati risulti necessario per la conclusione o l'esecuzione del contratto tra l’interessato e la Compagnia,
ovvero nell’ipotesi in cui le condizioni generali di polizza prevedano l’utilizzo di tale strumento anche per la gestione del rapporto contrattuale. L’adesione a tale tipologia di contratto comporta quindi la necessità di trattare i Dati raccolti tramite la c.d. BlackBox per poter dare esecuzione al contratto richiesto dall’interessato. Resta inteso che, nell’ambito di tale Trattamento, i Dati telematici sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l’attribuzione automatica di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata. Inoltre, tale tipologia di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto / premio applicabile (determinato sulla base – a titolo esemplificativo e non esaustivo – del numero di chilometri percorsi rilevati attraverso la c.d. BlackBox o sulla base del profilo del comportamento di guida
dell’interessato). L’adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procedere ad una profilazione, in relazione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automatizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza chilometrica e/o alla profilazione, permette l’attribuzione automatica di una tariffa più aderente al comportamento di guida del singolo interessato, oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e/o della situazione meteorologica. La profilazione e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa possa determinare benefici sull’importo del premio, determinati per mezzo di parametri oggettivi rilevati attraverso la BlackBox.
Il Consenso dell’interessato è richiesto per il Trattamento delle cc.dd. Categorie Particolari di Dati Personali9 (di seguito indicati
altresì come “Dati Sensibili”). Viene dunque richiesto all’interessato di fornire il proprio Consenso per quanto riguarda il
8 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione quali banche, società di gestione del risparmio, SIM; legali; periti; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche Dati nei confronti delle quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria.
9 Ai sensi del comma 1 dell’art. 9 del GDPR, si tratta di « […] Dati Personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché […] dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
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Trattamento degli eventuali “Dati Sensibili” il cui utilizzo è strettamente inerente alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, nonché delle relative eventuali prestazioni sottostanti. Inoltre, esclusivamente per le finalità ivi indicate, e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l’interessato e la Compagnia, i Dati Personali possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica i quali operano – in Italia o all'estero – come autonomi Titolari del Trattamento, rientranti nella la c.d. “Catena Assicurativa”10, in parte anche con funzioni meramente organizzative. Il Consenso che QUIXA chiede di prestare concerne, pertanto, altresì gli specifici Trattamenti e le comunicazioni previste all'interno della c.d. "Catena Assicurativa", effettuati dai soggetti ivi menzionati. Si precisa che, senza i cc.dd. “Dati Sensibili” dell’interessato, la Compagnia non è in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo Consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
La Compagnia si avvale, inoltre, della facoltà di utilizzare i Dati di recapito ricevuti dall’interessato per inviare comunicazioni di servizio, strumentali ed utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. In mancanza dei Dati di recapito dell’interessato, non sarà possibile per QUIXA contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale, nonché altre comunicazioni di servizio.
L’adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (tramite il sito web della Compagnia o attraverso il canale telefonico) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed all’attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo interessato. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo soggetto, e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.
Per la Finalità Assicurativa ivi descritta, in tutte le sue ampie esemplificazioni, la Base Giuridica che legittima il Trattamento è – in ogni caso – la necessità di disporre di Dati Personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato stesso.
Ulteriore Base Giuridica che legittima l’utilizzo dei Dati Personali per tale finalità si sostanzia nella necessità di disporre di Dati Personali per adempiere ad un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto. Infine, il Trattamento è necessario per il perseguimento del Legittimo Interesse del Titolare del Trattamento a svolgere l’attività assicurativa, incluse le attività di studio
statistico, l’esaminazione atta ad individuare e gestire eventuali possibili comportamenti fraudolenti e illeciti, nonché l’invio di
comunicazioni di servizio strumentali ed utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo stesso.
2. Trattamento dei Dati Personali per attività Commerciali e di Marketing
Al fine di migliorare i propri servizi e prodotti, nonché per provvedere ad informare l’interessato sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di proprio interesse, QUIXA chiede di consentire all’utilizzo dei Dati Personali dell’interessato non “Sensibili” nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei Dati. Laddove l’interessato fornisca liberamente gli specifici consensi richiesti per tali finalità, QUIXA sarà in grado di:
i. comprendere quali siano i bisogni, le esigenze dell’interessato, nonché le opinioni sui prodotti ed i servizi offerti;
ii. effettuare analisi sulla qualità dei servizi forniti;
iii. attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di migliorare l’offerta per l’interessato;
iv. realizzare ricerche di mercato;
v. effettuare indagini statistiche;
vi. proporre prodotti e servizi che possano essere effettivamente di interesse per l’interessato;
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona ».
10 La c.d. “Catena Assicurativa” è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e/o all'estero) i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo. Tra tali soggetti rientrano (a titolo esemplificativo e non esaustivo): le Società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori e/o coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; Banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; Legali; Periti; Medici; Autofficine; Enti Pubblici o Associazioni di Categoria. Tale pluralità di rapporti è peculiare dell’attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla Catena Assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i Dati Personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a determinate condizioni, terzi danneggiati), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.
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vii. inviare comunicazioni promozionali e permettere la partecipazione dell’interessato ad iniziative di marketing (quali, ad esempio, Programmi Fedeltà, Concorsi o Operazioni a Premio, Campagne Promozionali, ecc.) mediante i canali di comunicazione accessibili per il tramite dei Dati di recapito riferiti all’interessato stesso (quali posta ordinaria, posta elettronica, App, telefono, fax, SMS, MMS, social media e/o altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
viii. comunicare novità ed opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA, sia di società esterne partner di QUIXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i Dati Personali di riferimento dell’interessato;
ix. proporre prodotti e servizi sulla base dei Dati generati nel caso di utilizzo da parte dell’interessato di strumenti che permettano la
rilevazione della posizione nel territorio.
In particolare, la Compagnia potrà provvedere alle seguenti attività:
x. invio di materiale pubblicitario;
xi. vendita diretta;
xii. compimento di ricerche di mercato;
xiii. comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle altre società del Gruppo AXA Italia;
xiv. inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il Consenso che chiediamo all’interessato è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi, ma l’interessato non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative ivi indicate. Si precisa inoltre che – in caso di un Consenso esplicito fornito da parte dell’interessato – la Compagnia potrà inviare messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e/o telefono), sia strumenti automatici (quali posta elettronica, App, SMS, MMS, fax, social media, nonché altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica), nonché tramite l’apposita Area Riservata o l’App della Compagnia, fermo restando la possibilità per l’interessato, in ogni momento, di modificare e/o revocare il Consenso precedentemente prestato attraverso gli appositi canali a disposizione. QUIXA potrà inoltre provvedere, sempre in base al Consenso espresso dall’interessato, all’invio di
materiale pubblicitario, all’esecuzione di attività di vendita diretta, al compimento di ricerche di mercato, nonché alla comunicazione di novità in merito a prodotti e servizi forniti da partner della Compagnia e/o del Gruppo AXA. In questo caso, tali Xxxxxxxx non riceveranno i Dati Personali dell’Interessato se non in caso di adesione dello stesso alle offerte e/o alle iniziative proposte. Precisiamo che le attività di comunicazione e di marketing ivi descritte potranno essere realizzate direttamente dalla Compagnia anche per il tramite di propri Agenti e/o Collaboratori, i quali agiranno in qualità di Responsabili e Soggetti autorizzati al Trattamento dei Dati Personali, nominati dal Titolare stesso.
Per la Finalità Commerciale e di Marketing ivi descritta, la Base Giuridica che legittima il Trattamento consiste nella manifestazione
del Consenso dell’interessato al Trattamento dei propri Dati Personali per tale specifica finalità.
Infine, i Dati Personali – previo apposito e separato consenso espresso dell’Interessato – potranno anche essere comunicati ad altre Società facenti parte del medesimo Gruppo AXA – del quale QUIXA Assicurazioni S.p.A. fa parte – nonché a Soggetti Terzi intrattenenti specifici Accordi di Partnership e/o Collaborazione con il Titolare del Trattamento al fine di permettere a questi Soggetti (i quali agiranno in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento) la proposizione di offerte e vantaggi riservati.
3. Trattamento dei Dati Personali per Attività di Profilazione
Con specifico e separato Consenso fornito liberamente da parte dell’interessato, la Compagnia potrà svolgere attività di
profilazione, attraverso l’analisi dei Dati Personali, con lo scopo di rilevare i comportamenti e le preferenze dell’interessato in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso l’utilizzo di trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentire di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i bisogni dell’interessato, nonché per migliorare l’offerta dei prodotti di QUIXA. Per tali specifiche attività e finalità, si precisa che la Compagnia potrà utilizzare, unitamente ai Dati Personali forniti direttamente dall’interessato, altresì:
xv. informazioni ottenute attraverso la consultazione di Banche Dati pubbliche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Catasto e Pubblici Registri dell'Agenzia delle Entrate;
xvi. informazioni elaborate anche da Terze Parti in qualità di Titolari o Responsabili del Trattamento dei Dati Personali.
Si precisa, inoltre, che fornendo tale Consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti e/o premi, nonché tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, la Compagnia potrà utilizzare altresì:
xvii. informazioni sull’affidabilità creditizia (c.d. Credit Scoring), basata su Dati dell’interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (tra cui – ad esempio – presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai Dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni posso essere elaborate anche da un soggetto terzo (che opera in qualità di Titolare autonomo o Responsabile del Trattamento dei Dati Personali sottesi al merito creditizio) per determinare, attraverso attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell’interessato;
xviii. Dati prelevati da Banche Dati pubbliche afferenti il grado di rischiosità dell’interessato o del mezzo assicurato, quali – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del Codice della Strada, lo stato delle Revisioni del Veicolo, ecc.
Il Consenso che chiediamo di esprimere all’interessato è facoltativo. In mancanza di tale consenso, non vi sono effetti
sull’erogazione dei servizi assicurativi. La Base Giuridica del Trattamento per le attività di profilazione ivi menzionate e descritte è la manifestazione del Consenso dell’interessato al Trattamento dei propri Dati Personali per tale specifica finalità.
4. Modalità di utilizzo dei Dati Personali
I Dati Personali dell’interessato sono trattati11 da QUIXA – nella propria qualità di Titolare del Trattamento – solo con modalità strettamente necessarie per fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore del soggetto stesso, ovvero – laddove sia stato prestato l’apposito consenso – per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, attività di profilazione e di analisi, utilizzando modalità manuali e automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimizzazione.
Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i Dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente Informativa, i quali – a propria volta – sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente Informativa.
5. Destinatari dei Dati Personali (a chi e dove sono comunicati i Dati)
In QUIXA, i Dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente Informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente Informativa a cui i Dati Personali possono venire comunicati. In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i Dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
xix. Assicuratori, Coassicuratori e Riassicuratori; Agenti, Subagenti, Mediatori di Assicurazione e di Riassicurazione, Produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; Banche; Legali; Periti; Medici; Autofficine; Centri di Demolizione di Autoveicoli;
xx. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.5 del Codice Privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l’accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i Dati Personali necessari per la consultazione dei Dati di tali sistemi;
xxi. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) anche per finalità amministrativo-contabili e Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio;
xxii. società Partner, autonome Titolari del Trattamento:
a. se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all’esecuzione del contratto assicurativo
(quali, ad esempio, prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto; ecc.);
b. per attività di studio statistico sulla base clienti QUIXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
xxiii. ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture – Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa);;
11 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche Dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria.
Per talune attività si prevede l’ingaggio di soggetti di fiducia della Compagnia – operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea – che svolgono, per conto di QUIXA, compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente Informativa a cui i Dati vengono comunicati. In ogni caso, il trasferimento dei Dati fuori dall’Unione
Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cc.dd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA, ovvero la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei Dati Personali del Paese importatore dei Dati. Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che QUIXA avrà definito per tutelare pienamente la riservatezza. Questi soggetti, a tutela dell’Interessato, svolgeranno la funzione di Responsabile o di Incaricato del Trattamento dei Dati Personali oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti Titolari del Trattamento.
Il Consenso che chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali ultimi soggetti. I Dati Personali degli Interessati saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette, e non verranno in alcun caso diffusi.
6. Tempi di Conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l’interessato, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente, fermo restando che – decorsi 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto con il cliente – si procede alla cancellazione dei Dati stessi.
Per le attività di marketing, in caso di apposita manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i Dati Personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità commerciali e/o nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'Interessato, e comunque per non più di 24 (ventiquattro) mesi – 2 (due) anni – dalla cessazione del rapporto tra l’Interessato ed il Titolare del Trattamento, mentre – per le attività di profilazione, sempre in caso di apposita manifestazione del consenso opzionale richiesto – i Dati Personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità sottostanti e/o nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'Interessato, e comunque per non più di 12 (dodici) mesi – 1 (un) anno – dal momento della raccolta del Dato Personale.
7. Diritti degli Interessati
Ogni Interessato ha il diritto di conoscere chi sono i Responsabili del Trattamento nonché i Soggetti Terzi a cui il Titolare comunica i Dati Personali, ad accedere ai Dati Personali ad esso riferiti / riferibili, all’aggiornamento dei Dati stessi, nonché ad integrare, rettificare o cancellare i propri Dati Personali, a chiederne la limitazione, ad opporsi al Trattamento dei Dati Personali nei casi
previsti dalla Legge, a richiedere la portabilità, a far valere il diritto all’oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ad
ottenere l’intervento umano da parte del Titolare del Trattamento, ad esprimere la propria opinione e contestare la decisione.
Per l'esercizio dei diritti previsti in capo a tali Soggetti, l’Interessato può rivolgersi a QUIXA Assicurazioni S.p.A., c.a. Data Protection Officer (D.P.O.), Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 – 00000 Xxxxxx (XX) – E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx. Inoltre, l’Interessato potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo in materia di Protezione dei Dati Personali – in Italia, il Garante per la Protezione dei Dati Personali: Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 – 00000, Xxxx; (x00) 00000000; xxxxxxxxxx@xxxx.xx.
Per qualsiasi eventuale ulteriore informazione, si invita a visitare l’apposita sezione Privacy del sito web della Compagnia.
QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx; Sede Operativa: Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 Xx. X, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx – Telefono: (x00) 00 00000000 – PEC: XXXXX.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Capitale Sociale € 107.599.727,50 interamente versato – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. Ml-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 bis c.c. – Iscrizione alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 – Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019