Data di pubblicazione: 30/11/2018
Data di pubblicazione: 30/11/2018
Nome allegato: NUOVO_AQ Verifiche propedeutiche ai rinnovi CPI CAPITOLATO SPECIALE APPALTO .pdf
CIG: Z7725327A9;
Nome procedura: Accordo Quadro per verifiche propedeutiche ai rinnovi CPI su immobili strumentali ed in affitto della D.R. Lombardia e della D.C.M. di Milano
Direzione regionale Lombardia Coordinamento regionale tecnico edilizio
Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 36, comma 2, lettera a) e comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, utilizzando le disposizioni dell’articolo 36, comma 2, lettera
b) effettuata tramite la procedura telematica di approvvigionamento del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, finalizzata alla stipulazione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del Codice per l’esecuzione di “Verifiche propedeutiche ai rinnovi CPI” su immobili della Direzione regionale della Lombardia e della Direzione di coordina- mento metropolitano di Milano.
Durata dell’accordo quadro anni tre.
Importo totale dell’Appalto € 32.708,66 di cui € 463,50 oneri della sicurezza e 1.345,16 oneri da DUVRI Iva esclusa:
CIG= ;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPO 1: NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto
1. Il presente Accordo Quadro, da stipularsi con un solo operatore economico ai sensi dell’Art. 54, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, recante il “Codice dei contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiu- dicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concor- si pubblici di progettazione”, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (d’ora in avanti anche “Codice”), definisce e predetermina in xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che do- vranno regolare il rapporto tra l’Assuntore aggiudicatario (di seguito denominato “Assunto- re”) e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominata “Stazione Appal- tante”), in occasione dell'affidamento delle “Verifiche propedeutiche ai rinnovi CPI”, presso gli immobili INPS ubicati nella regione Lombardia.
2. Nel corso della durata del presente Accordo Quadro la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Assuntore, fino alla concorrenza dell’importo contrattuale, i lavori di cui sopra, allo stato non perfettamente predeterminabili nel genere e nella quantità, che si dovessero rendere necessari per conservare in ordinarie condizioni di esercizio gli immobili INPS della Regione Lombardia.
3. L’Assuntore dovrà provvedere all’espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie necessità, nonché lo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per l’ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.
4. L’esecuzione dei lavori deve essere effettuata secondo le regole dell’arte.
5. Con la stipula dell’accordo quadro, l’impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i lavori che saranno ordinati ai sensi dell’accordo stesso, entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
Art. 2 Durata dell’Accordo Quadro
1. L'accordo quadro avrà durata di anni tre con decorrenza dal verbale generale di con- segna dei lavori.
2. L’accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia stato raggiunto il tetto massimo determinato all’art. 4 del presente capitolato.
3. L'Assuntore è tenuto ad eseguire le prestazioni che la stazione Appaltante abbia richiesto con un Ordinativo di esecuzione ricevuto prima della scadenza; in tal caso il termine di sca- denza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'Assuntore possa richiedere o preten- dere indennizzi o maggiori compensi di sorta.
4. L’accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata anche se nel periodo della sua validità non fosse affidata alcuna attività senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell’Assuntore di chiedere indennizzi o compensi di alcun titolo.
Art. 3 Luogo di esecuzione dell’Accordo Quadro
I lavori di cui al presente Capitolato dovranno essere svolti presso gli stabili INPS strumentali af- ferenti alla Direzione regionale Lombardia e presso gli stabili strumentali afferenti alla Direzione di coordinamento metropolitano di Milano.
Art. 4 Forma e importo dell’appalto
1. L’appalto è stabilito a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice, com- prendendo lavori e prove su impianti antincendio, con relative certificazioni utili per i VV.F., entro i limiti delle condizioni fissate dall’accordo quadro (art. 54 comma 3 del Codice).
2. Gli importi netti massimi dell’Accordo quadro, per singolo stabile e per il periodo contrattua- le indicato all’art. 2, ammontano a:
⮚ AGENZIA INPS : Importo € 3.000,00 #
⮚ DIREZIONE PROVINCIALE INPS: Importo € 4.300,00 #
3. Gli oneri per la sicurezza, il cui onere relativo è non ribassabile, sono stati stimati per un valore presunto pari al 1,5% dell’importo degli interventi. Qualora le attività comportino particolari rischi il Direttore dei Lavori redigerà PSC in fase di progettazione ed in fase di ese- cuzione
4. I costi della sicurezza relativi alle interferenze lavorative, sono indicati sui DUVRI. Re- stano salvi casi che richiedano particolari apprestamenti e che saranno valutati in corso d’opera.
5. Le lavorazioni costituenti l’intervento oggetto dell’Appalto (manutenzione) rientrano nelle se- guenti categorie:
⮚ Opere impiantistiche antincendio
⮚ Prove di funzionamento e collaudo impianti in sito
⮚ Accessi ed esecuzione pratiche presso comandi provinciali dei Vigili del Fuoco
6. All’Accordo Quadro, sarà data attuazione con:
• la trasmissione all’Assuntore, da parte della Stazione Appaltante, dei singoli “Ordinati- vi” (per Anno) (che devono intendersi a tutti gli effetti quali singoli Contratti Attuativi dell’Accordo Quadro).
7. L’importo effettivo dell’Accordo Quadro, scaturirà quindi dalla somma dei singoli ordinativi per stabile che non potrà superare l’importo totale previsto e potrà a fine contratto anche essere inferiore all’importo massimo presuntivamente indicato, in funzione delle quantità effettivamente ordinate dalla Stazione Appaltante ed eseguite dall’Assuntore.
8. Il valore dell’accordo quadro, non impegna la stazione appaltante a emettere Ordinativi fi- no a quella concorrenza né costituisce per l’impresa il minimo garantito.
9. Con la stipulazione dell'Accordo Quadro, l'Assuntore è obbligato all'esecuzione delle presta- zioni che saranno oggetto dei singoli Ordinativi.
10. Per ogni opera ordinata all’Assuntore, la Stazione Appaltante, per sopravvenute esigenze, si riserva in ogni caso la facoltà di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori, tutte
quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterrà opportune, con conseguente revisione dell’ importo e della durata.
11. L’Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d’arte, con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, tutte le opere che la Stazione Appaltante vorrà ordinare, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.
12. Nell’importo dell’appalto, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere ogni singolo intervento completo, e rispondente a tutte le normati- ve di legge, con le caratteristiche e le prestazioni richieste. La Direzione Lavori, qualora ricorrano le condizioni, potrà richiedere tutte le certificazioni, e verifiche tecniche.
13. Gli Interventi ordinati ed eseguiti saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura. L’importo per i lavori a misura sarà quello che risulterà dall'applicazione dei prezzi unitari degli articoli rilevati dai prezzari di riferimento di seguito specificati, al netto del ribasso offerto dall’Assuntore, moltiplicati per le quantità misurate, oltre agli oneri della sicurezza.
14. I prezzi di riferimento, di cui all’art.4 comma 2, sui quali sarà applicato il ribasso offerto, com- prenderanno l’esecuzione dei seguenti servizi:
- Esame documentazione esistente (Vecchio CPI, Registro antincendio, ecc.)
- Sopralluogo preliminare a esecuzione prove su impianti antincendio;
- Esecuzione prove su: idranti, imp. Sprinkler, altri imp. Spegnimento antincendio;
- Verifica/Controllo impianti elettrici, elettronici, emergenza, antincendio;
- Redazione certificazioni utili a rinnovo, su Modulistica VV.F., ivi compresa Asseverazione da tecnico abilitato;
- Produzione e pagamento Bollettino ai VV.F. per attività presenti in ciascuna sede/agenzia;
- Consegna pratica ai VV.F.;
- Consegna verbali di sopralluogo, dei controlli eseguiti, e prove effettuate;
- Consegna Rinnovo a Stazione appaltante, comprese tutte le certificazioni prodotte in dupli- ce copia cartacea ed in formato digitale.
15. Gli importi di cui all’art.4 comma 2, dovranno essere così calcolati:
A) All’importo relativo all’intervento sulla singola sede/agenzia va applicato il ribasso d’offerta;
B) All’importo di cui al punto A) vanno sommati i costi della sicurezza.
16. Per eventuali nuovi prezzi non presenti nel listino di riferimento, si dovrà procedere con una apposita quantificazione mediante analisi prezzi o desumendoli da listini ufficiali.
17. Tutte le lavorazioni devono essere interamente finite in ogni parte, a perfetta regola d’arte, secondo le modalità prescritte.
18. Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i noli, i trasporti a discarica e non (all’interno e all’esterno dell’area di cantiere), i carichi, gli scarichi, le
movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura provvisionale necessarie alla esecuzione dell’opera.
19. Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla D.L. delle copie dei Formulari identificativi del rifiuto che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento. Tutte le procedure dovranno essere svolte in piena conformità con quanto previsto dal Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
20. Sono a carico dell’Assuntore tutte le spese di contratto e di registro e quanto altro necessario per il perfezionamento formale degli atti, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.
21. L’appalto è amministrato in regime I.V.A. e l’Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l’applicazione della suddetta imposta.
Art. 5 Lingua ufficiale
1. La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni e quant’altro nell’ambito del presente Contratto dovranno essere in lingua italiana. Qualsiasi tipo di documentazione che dovesse essere trasmessa dall’Assuntore alla Stazione Appaltante in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
ART. 6 Documenti contrattuali
1. Xxxxx parte integrante del contratto d’appalto i seguenti elaborati, ancorché non materialmente allegati:
a. l’offerta e le dichiarazioni dell’Assuntore aggiudicatario;
b. il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
c. la lettera di invito.
ART. 7 Norme e prescrizioni integrative
1. L’esecuzione delle opere è disciplinata dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici, qua- li:
a) il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante “Codice dei contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione”, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii, recante Rego- lamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 163/2006, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nei limiti di vigenza di cui alle disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazione contenute nell’articolo 216 del citato D.lgs 50/2016;
c) il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici adottato con D.M. LL. Pubblici 19/4/2000 n. 145, ove applicabile, a seguito della parziale abrogazione di cui all’art. 358 del Regolamento di attuazione (d’ora in avanti anche “Capitolato Generale”);
d) il D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
e) il «Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS» approvato con Delibe- ra C.d.A. n. 172 del 18.05.2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
3. Qualora venissero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei do- cumenti contrattuali, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine de- crescente di successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei do- cumenti stessi:
a. Contratto d’Appalto;
b. Capitolato Speciale d’Appalto;
c. Offerta presentata dall’Assuntore in fase di gara;
d. Lettera di Invito/ Disciplinare di Gara;
4. In ogni caso vige il criterio della prevalenza delle disposizioni di carattere eccezionale e/o speciale, nel rispetto del principio fondamentale della finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo.
5. Per ogni altra evenienza, troveranno inoltre applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.
6. L’Assuntore è tenuto, inoltre, all’osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, nor- me, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di durata contrattuale.
7. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Au- torità Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere (traffico veicolare e pedonale, auto- vetture in sosta, presenza di alberature, ecc.). Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limita- zioni delle opere, ciò non potrà comportare per l’Assuntore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l’Assuntore medesimo tenuto conto nella formulazione dell’offerta.
8. L’Assuntore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di lavori pubbli- ci, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavo- ratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti autorità, con conseguenti oneri a suo carico.
ART. 8 Norme generali sui materiali e l’esecuzione
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, oggetto dell’appalto, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in ma-
teria di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e, ove necessario, le prescrizioni di enti preposti o associazioni di categoria quali UNI, etc.
2. Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali è richiesto il requisito della reazione/resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d’incendio potranno essere impiegati se in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.
3. In particolare, i prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, do- vranno essere muniti di marcatura CE fatta eccezione per le porte e gli altri elementi di chiu- sura il cui impiego è subordinato al rilascio dell’omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del
D.M. M.I. 21/06/04 e nel rispetto dell’art. 3 del medesimo decreto. Per i materiali e/o gli ele- menti costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, l’Assuntore dovrà presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resi- stenza al fuoco dei materiali sia per quelli muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione.
4. Al termine dei lavori i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali è richiesta la classificazione di resistenza al fuoco dovranno essere certificati da un professionista in conformità al D.M.
M.I. 4/05/98 e s.m.i., che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indi- cate all’art. 2 commi 4, 5, 6 del D.M. 16/02/07 e s.m.i. .
5. Tra gli obblighi dell’Assuntore rientra la predisposizione a sua cura e spese, di tutta la docu- mentazione di legge sulla base dei modelli previsti dalle normative vigenti e dalle Circolari Ministeriali; i modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti a seconda dei casi da un profes- sionista iscritto agli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla legge 818/94 o direttamente dall’installatore. Ai modelli dovranno essere allegate le documentazioni di legge tra cui, a xxxx- lo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione di conformità del prodotto a firma del pro- duttore (per prodotti omologati); etichettatura completa della marcatura CE e relativa docu- mentazione di accompagnamento; certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del 26/06/84; dichiarazione di corretta posa in opera redatta dall’installatore.
CAPO 2: TERMINI PER L’ESECUZIONE
ART. 9 Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei Lavori ha inizio dopo la stipula formale del Contratto, con decorrenza dalla data di sottoscrizione di apposito verbale di consegna generale dei Lavori, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula. Il verbale di consegna lavori sarà sottoscritto, previa convocazione dell’Assuntore, presso la Sede della Direzione regionale INPS in xxx Xxxxxxx 0 Xxxxxx.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, sot- to le usuali riserve di legge, anche anteriormente alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice, dopo che sarà intervenuta la formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’Assuntore non si presenta a ricevere la consegna dei la- vori, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l’esecuzione de- corrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine an- zidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'Assuntore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei Lavori, la docu- mentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicura- tivi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. Sarà onere della Stazione Appal- tante verificare, prima della stipula del Contratto e di ciascun pagamento in acconto o a sal- do, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’Assuntore.
5. Dalla data indicata nel verbale di inizio dei lavori decorrono i termini indicati nel comma 1 dell’art. 2 del presente Capitolato.
6. Per ogni intervento verrà definita, tramite l’ordinativo, la durata dei lavori il cui mancato ri- spetto verrà sanzionato nei termini esposti nel Contratto e nel presente CSA.
ART. 10 Modalità di esecuzione dei lavori
1. Le opere in esecuzione, saranno espletate con le modalità specificate nel presente Capitola- to Speciale d’Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione Lavori impartirà e se- condo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all’Assuntore.
2. L’Assuntore, con la firma per accettazione del presente Capitolato Speciale di Appalto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valu- tate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere.
3. Le modalità operative saranno le seguenti:
a. la Direzione Lavori trasmetterà all’Assuntore tramite MAIL un’apposita segnalazione di intervento;
b. l’Assuntore, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordinativo, restituirà via PEC lo stesso ordinativo firmato digitalmente per accettazione;
c. l’Assuntore dovrà in ogni caso dare inizio ai lavori entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla ricezione della PEC dell’ordinativo (anche se non ancora restituito in PEC l’ordinativo firmato digitalmente per accettazione);
d. dopo 2 giorni dalla data di ricezione in PEC dell’ordinativo decorre la durata fissata per l’ultimazione dell’intervento;
e. il giorno successivo all’ultimazione dell’intervento l’Assuntore darà conferma tramite MAIL al Direttore lavori sull’ultimazione stessa;
4. L’Assuntore provvederà alla predisposizione e alla gestione delle pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori anche con l’impiego, ove previsto, di professionisti abilitati.
Gli oneri per tasse, diritti e bolli, oneri per occupazione suolo pubblico necessari per le denun- ce e l’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant’altro a ciò connesso, restano a carico dell’Assuntore.
5. L’Assuntore potrà trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una propria Propo- sta d’Intervento, qualora abbia riscontrato specifiche esigenze di intervento.
6. Nell’ordinativo ordinario, sarà indicata la durata dei lavori, fermo restando l’inizio stabilito secondo le modalità previste dal comma 3.
7. Ogni ordinativo di esecuzione conterrà:
a. la descrizione e la localizzazione dell’Intervento da eseguire ;
b. la durata prevista per l’esecuzione degli interventi stabilita dal Direttore dei Lavori in ba- se alle specifiche caratteristiche e i luoghi di intervento;
c. ogni altro dato o elemento necessario/specifica opportuna ai fini dell’esecuzione dell’Intervento.
8. L’Assuntore dovrà iniziare e ultimare gli interventi ordinati entro i termini stabiliti con l’Ordinativo di esecuzione. Qualora i Xxxxxx non vengano avviati entro i termini stabiliti dall’Ordinativo di esecuzione o alla scadenza del termine di ultimazione previsto in tale Ordi- nativo i lavori non siamo completati e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l’avvio immediato dei lavori o l’esecuzione dei lavori ancora necessari per il completamento, l’ordine di servizio non pregiudica la decorrenza della penalità per ritardata ultimazione.
9. Sarà onere dell’Assuntore garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti gli Ordinativi.
10. Il Direttore di cantiere della ditta appaltatrice garantisce la presenza di sole maestranze di- pendenti;
11. Tutti gli operai e i tecnici che intervengono nelle strutture oggetto dell’appalto devono indos- sare il tesserino di identificazione;
12. Prima della consegna dei lavori la ditta appaltatrice consegna l’elenco degli operai dipendenti che eseguiranno gli interventi (l’autorizzazione all’accesso presso le strutture è consentito ai soli operai inseriti in elenco);
13. L’utilizzo di manodopera non regolare costituisce presupposto per la rescissione del contratto.
ART. 11 Penali
1. Nel caso di mancato rispetto dei termini per l’esecuzione degli interventi, verrà applicata una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine contrattuale indicato nel sin- golo Ordinativo.
2. I ritardi sull’ultimazione degli interventi saranno contestati immediatamente, tramite MAIL dal Direttore Xxxxxx e confermati successivamente dal responsabile del procedimento mediante PEC.
3. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali verranno proposte alla sta- zione appaltante dal responsabile del procedimento in sede di stato finale.
4. L’ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo dell’Accordo Quadro.
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi
ART. 12 Sospensioni e proroghe
1. L’Assuntore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiedere via PEC, prima del termine fissato per l’ultimazione, una proroga nei termini di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, motivando adeguatamente la stessa richiesta.
2. La sospensione dei lavori non è di norma ammessa salvo casi di forza maggiore e per soprav- venute esigenze funzionali delle strutture strumentali.
ART. 13 Programma esecutivo dei lavori
1. Nel redigere la propria offerta l’operatore deve tener conto che l‘esecuzione dei lavori dovrà avvenire senza interferire e procurare disagio alcuno alle attività degli uffici interessati dall’esecuzione degli stessi interventi.
2. L’Istituto si riserva la facoltà di scegliere le modalità di esecuzione dei lavori senza che l’Assuntore possa accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.
3. Allo scopo si evidenzia la possibilità che l’esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta della Direzione Lavori, potrà avvenire in orari extra ufficio e in particolare dopo le ore 18.30 dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi e semifestivi. Sempre a tal fine gli interventi di demoli- zione e comunque quelli più rumorosi, ove richiesto dalla Direzione Lavori, dovranno essere eseguiti nell’orario 6,30 – 8.30 e 17:00 – 18.30, senza che ciò possa costituire motivo per avanzare richieste di alcun tipo da parte dell’Assuntore oltre quanto già previsto nel computo.
4. Per lavorazioni realizzate in orario considerato notturno (dopo le ore 22:00) o in orario festi- vo, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione Lavori, l’onere della mano d’opera sarà incrementato del 20% della paga oraria.
5. Pertanto devono intendersi compresi nei prezzi di appalto tutti gli oneri particolari derivanti dalla necessità di assicurare gli obblighi di cui ai punti precedenti, per cui nessun compenso specifico potrà essere richiesto a tal fine.
ART. 14 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La ricezione degli ordinativi senza alcun riscontro contrario costituisce accettazione incondi- zionata degli Ordinativi stessi; la sottoscrizione degli Ordinativi da parte dell’Assuntore equi- vale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro alle- gati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, non- ché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e per quanto attiene la perfetta esecuzione dei lavori.
2. L’Assuntore dà atto, in sede di sottoscrizione degli Ordinativi, senza riserva alcuna, della pie- na conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente Accordo Quadro, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi.
3. La stipulazione dell’Accordo Quadro è subordinata:
1) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in mate- ria, della sussistenza in capo all’Assuntore:
(a) dei requisiti di carattere generale circa l’assenza di cause di esclusione dalla parte- cipazione alle gare;
(b) dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa previsti dalla lex specialis di gara;
(c) del requisito dell’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
2) alla presentazione di una polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice, che tenga indenne la stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qual- siasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente pro- gettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi in esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;
3) alla positiva verifica dell’applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli operai di- pendenti dalle Aziende edili ed affini e degli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori;
4) se l’Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di per- sone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro da- to a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbia- no comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuati- vo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la di- chiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del la- voro;
5) al versamento delle spese contrattuali.
3. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’Aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Sta- zione Appaltante ai fini della stipula dell’Accordo Quadro.
4. All’esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata (aggiudicazione efficace), l’Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo comma 7.
5. Ove l’Appaltatore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Commit- tente procederà all’affidamento dell’Accordo Quadro al secondo in graduatoria.
6. La stipulazione dell’Accordo Quadro avrà luogo entro 60 giorni a decorrere dalla comunicazio- ne di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
ART. 15 Fallimento dell’Appaltatore
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del Codice dei contratti.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa man- dataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.
ART. 16 Rappresentante dell’Appaltatore, domicilio e sede operativa; direttore cantiere
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Al fine di soddisfare l’aspettativa della Stazione Appaltante circa la tempestiva esecuzione de- gli interventi urgenti, l’Appaltatore dovrà organizzare la propria struttura in funzione del lotto geografico oggetto del contratto.
3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appal- tante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da esegui- re.
4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del diret- tore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
CAPO 3: ALTRE DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
ART. 17 Recapito telefonico, servizio fax, indirizzo Mail, casella PEC
1. L’Appaltatore è obbligato a costituire un Recapito Telefonico che dovrà essere attivo 24 ore su 24 nei giorni feriali, nei giorni prefestivi e nei giorni festivi.
2. Il Recapito Telefonico dovrà essere operativo ed utilizzabile dalla Stazione Appaltante, attra- verso un numero di telefonia fissa/cellulare, per segnalare 24 ore su 24 la necessità di esecu- zione di interventi di urgenza.
3. Il Recapito Telefonico dovrà presupporre, da parte del concorrente:
• la reperibilità dell’azienda senza alcuna interruzione 24 ore su 24;
7. Servizio fax, indirizzo Mail e casella PEC dovranno presupporre, da parte dell’Assuntore:
• l’organizzazione aziendale per una normale ricezione in orario d’ufficio delle richieste di lavori (preventivo) per interventi ordinari;
• il servizio fax e Mail sarà utilizzato anche per la conferma dell’ordine di intervento con carattere d’urgenza richiesto attraverso il recapito telefonico; nella mail/fax sarà indica- ta anche l’ora e il giorno della richiesta telefonica;
• il servizio fax e Mail dovrà essere operativo 24 ore su 24 nei giorni feriali, prefestivi e fe- stivi, e sarà utilizzato per le fasi operative come precedentemente descritto;
• la casella PEC, anch’essa costantemente operativa, sarà utilizzata per le formalizzazioni contrattuali.
ART. 18 Riprese video fotografiche
1. L’Esecutore, dovrà obbligatoriamente eseguire riprese video/fotografiche dei singoli interven- ti, attestanti gli interventi stessi; tale documentazione in forma cartacea e digitale dovrà es- sere consegnata per ogni singolo intervento alla Direzione dei Lavori.
2. La documentazione fotografica sarà allegata agli stati di avanzamento.
3. La documentazione video/fotografica sarà utilizzata in fase di collaudo finale
CAPO 4: CAUZIONE E GARANZIA
Art. 19. Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei Contratti è richiesta una garanzia fideius- xxxxx a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura su- periore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percen- tuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assi- curazione, in conformità al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, in conformità all’articolo 103 del Codice dei Contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del con- tratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei sin- goli Ordinativi, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizio- ne della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’Appaltatore o del concessiona- rio, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia au- tentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo dell’Accordo Quadro di cui all’art. 45 del presente C.S.A. .
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pa- gate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiara- zione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d’opera, è stata incame- rata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabi- lità solidale ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice dei Contratti.
6. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della ga- ranzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento, che aggiudica l’appalto all’Operatore economico che segue nella graduatoria.
7. La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito e deve riportare l’autentica della sottoscrizione da parte di un notaio.
8. Rilevato che non è determinabile un importo di saldo dell’accordo quadro, si conviene e si de- termina che lo svincolo della garanzia di cui all’art. 19 del presente Capitolato, è disposto solo a seguito della sottoscrizione ad opera delle Parti del certificato di cui all’art. 38.
Art. 20. Riduzione della garanzia
1. Ai sensi degli articoli 103, comma 1, del Codice dei Contratti, l'importo della cauzione defini- tiva di cui all’articolo 19 è ridotto secondo quanto disposto dall’articolo 93, comma 7, del Codice.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tut- te le imprese in raggruppamento.
3. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei Contrat- ti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla atte- stazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in classifica I o II ed il possesso della certifica- zione di qualità non sia riportato sulla certificazione SOA stessa.
Art. 21. Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, conte- stualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga in- denne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicura- tiva è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura della predetta garanzia assicurativa deve coprire l’intera durata dell’accordo quadro, decorre dalla data di consegna generale dei lavori di cui all’art. 9 e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del “certificato di collaudo dell’accordo quadro” di cui all’art. 45 e co- munque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi all’ultimo Ordina- tivo e risultante dal corrispondente certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisi- bile per le coperture di cui al successivo comma 3. La garanzia assicurativa è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
4. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali fran- chigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. La garanzia di cui al comma 3, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un rag- gruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità soli- dale disciplinato dall’articolo 103, comma 10, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
CAPO 5: DISCIPLINA ECONOMICA.
ART. 22. Remunerazione degli Interventi
1. Poiché ciascun ordinativo costituisce contratto attuativo dell’accordo quadro, la contabilità sarà predisposta dal direttore lavori e gestita dal responsabile del procedimento in fase di pagamento.
2. La contabilità sarà eseguita dal Direttore lavori, ai sensi del presente capitolato, a misura.
3. Gli stati di avanzamento predisposti dal Direttore lavori e il conseguente pagamento, verrà eseguito annualmente in riferimento agli Ordinativi emessi e regolarmente eseguiti. I lavo- ri/interventi saranno computati al netto del ribasso d’asta, all’importo così valutato va ag- giunta la quota relativa degli Oneri di sicurezza; il pagamento farà riferimento allo stato di avanzamento (progressivo dei lavori) quindi in fase di liquidazione si detrarranno gli acconti relativi ai precedenti pagamenti.
4. In ciascun pagamento si opereranno le seguenti trattenute:
a) 0,5% sull’importo netto progressivo a garanzia dell’osservanza delle norme e delle pre- scrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, as- sicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
b) 10% sul progressivo dei lavori quale quota di accantonamento a garanzia della rata di saldo ai sensi dell’art. 25 del presente Capitolato.
5. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui ai commi 2, 3 o 4, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori.
6. Entro lo stesso termine di cui al comma 6 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pa- gamento.
7. La Stazione Appaltante provvede al pagamento nei termini previsti dallo Schema di Contrat- to.
8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cau- se non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento pre- scindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
9. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge
24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’accertamento della regolarità contributiva dell’Appaltatore e degli eventuali su- bappaltatori;
b) all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assi- curativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipen- denti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrat- tazione collettiva, ove dovuti;
c) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, secondo le modalità e gli effetti stabiliti dal d.M. 40 del 2008. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'atti- vità di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
d) al rispetto da parte dell’Appaltatore della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
10. Ogni e qualsiasi pagamento di somme dovuto dall'Istituto sarà effettuato dopo che sarà sta- ta accertata ogni regolarità contributiva della Ditta nei confronti dell'Istituto medesimo; in sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti qualsiasi omissione. Nel caso risulti un credito derivante da mancato versamento di contributi dovuti dalla Ditta, il relativo importo sarà detratto dai mandati di pagamento e resterà sospeso fino a quando la ditta non regolarizzerà la propria posizione. Tale sospensione dei pagamenti non dà luogo
ad interessi o rivalse di sorta.
11. L’appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal decreto 55/2013, relativo al- le modalità di trasmissione delle fatture in formato elettronico. Come previsto dal decreto, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all’Istituto deve essere effettuata attra- verso il sistema di interscambio (SDI). A tal riguardo si precisa che tutte le fatture emesse in forma elettronica e destinate a questo Istituto devono essere indirizzate al codice univoco IPA: UF5HHG. Nello specifico, il D.L. 66/2014 prevede che, in materia di appalti pubblici, le fatture elettroniche verso le stesse P.A. debbano riportare obbligatoriamente:
Il Codice identificativo di Gara (CIG)
• CIG= ;
• IPA: (comunicato in sede di aggiudicazione)
• il Codice Ufficio n.: (comunicato in sede di aggiudicazione)
• il codice sap: (comunicato in sede di aggiudicazione)
ART. 23. Pagamenti a saldo
1. Lo stato finale dei lavori, sarà redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione; con lo stato finale sarà accertato l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione sarà subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 ed alle condizioni di cui al comma 4.
2. Lo stato finale dei lavori, dovrà essere sottoscritto dall’appaltatore, entro il termine perento- rio di 15 (quindici) giorni; qualora l'appaltatore non firmi il conto finale nel termine indicato, il conto finale si intenderà come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formulerà in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 22, comma 4, nulla ostando, sarà pagata dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale in originale ed in due copie, nei termini previsti nello Schema di Contratto.
4. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento sarà disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei Contratti e dell’articolo 124, comma 3, del Regolamento.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Assuntore risponde per la diffor- mità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
6. L’Assuntore ed il Direttore dei Lavori sono tenuti ad utilizzare la massima diligenza e profes- sionalità, nonché ad improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenzia- re tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili, nonché le misure da adottare per il loro ri- medio.
ART. 24. Revisione prezzi
1. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 133 comma 8 del Codice e della durata dei lavori, è esclusa qualunque revisione prezzi e non trova applicazione l’art. 1664 primo comma del Codice Civile.
ART. 25. Cessione del Contratto e cessione dei crediti
1. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le attività oggetto del presente Appalto. E’ vie- tata la cessione del Contratto ad opera dell’Assuntore, sotto qualsiasi forma; ogni atto con- trario è nullo di diritto. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del Codice dei Contratti.
2. Il Contratto potrà essere ceduto dalla Stazione Appaltante, in tutto o in parte, a favore di Pubbliche Amministrazioni terze che siano subentrate nel godimento o nella disponibilità degli immobili oggetto del Contratto stesso.
3. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Co- dice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
CAPO 6: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 26. Norme di sicurezza
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente si- curezza e igiene.
2. L’Assuntore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
3. L’impresa esecutrice è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicu- rezza.
4. L’appaltatore in materia di obblighi sulla sicurezza deve garantire i seguenti adempimenti di valore contrattuale:
• consegna del P.O.S. (piano operativo della sicurezza, particolareggiato per le singole ti- pologie di lavorazioni) all’atto della stipula del contratto;
• adeguare il P.O.S. e predisposizione del P.S.S. (piano sostitutivo della sicurezza) a ri- chiesta del Direttore lavori, per particolari lavorazioni che prevedano rischi specifici;
• per particolari lavorazioni che richiedano la redazione del P.S.C. (piano di sicurezza e coordinamento) questo sarà redatto dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecu- zione appositamente incaricato e la ditta è tenuta a rispettare tutti gli obblighi prescritti dal P.S.C. .
CAPO 7 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
ART. 27. Accordo bonario e transazione
1. Ai fini di un’eventuale accordo bonario nel caso di controversie si applica quanto previsto dall’art. 205 del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
2. Ai fini di un’eventuale transazione si applica quanto previsto dall’art. 208 del codice dei con- tratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
ART. 28. Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 29 e l’Appaltatore confermi le ri- serve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto applicativo e/o del contratto normativo è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro esclusivo di Milano ed è esclusa la competenza arbitrale.
Art. 29. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali in- tegrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni sti- pulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridi- ca;
c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento Generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamen- to delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, utiliz- zando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto ai sensi dell’articolo 24, com- ma 5, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’Appaltatore copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008,
n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in can- tiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tesse- ra di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, con- tenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assun- zione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipen- denti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estre- mi dell’ autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere (fornitori o altro) che non sia dipendente dell’ appaltatore; tutti i
predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento de- ve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo pe- riodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavo- ratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
ART. 30. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto normativo e dei contratti applicativi, l’erogazione di qualunque paga- mento a favore dell’Appaltatore, la stipula di eventuali appendici contrattuali, sono subordina- te all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l’Appaltatore e, trami- te esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa in- dividuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, comma 5, nel caso il DURC relativo al subap- paltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presenta- zione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
4. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Regolamento Generale, fermo restando quanto previsto per l’ acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contrat- to e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei la- vori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento Generale, in caso di inottemperanza agli obblighi con- tributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappalta- tori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione Appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Xxxxx la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità (qualora tale ammontare non sia già noto); chiede altresì all’Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irre- golari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di ir- regolarità del DURC;
b) in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, provvede alla li- quidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai cre- diti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a).
ART. 31. Risoluzione del contratto. Esecuzione d’ufficio dei lavori
1. In caso di grave inadempimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura previ- sta dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.
2. La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere l’ Accordo Quadro nel caso in cui l’Assuntore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
a) mancata sottoscrizione del contratto normativo o di uno o più contratti applicativi;
b) mancata presa in consegna ai sensi dell’art. 15.
In tal caso la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Commit- tente, da eseguirsi con lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata (P.E.C.).
3. Costituiscono causa di risoluzione immediata dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi in corso, comunicata all’Appaltatore mediante lettera raccomandata o posta elettronica certi- ficata (P.E.C.), nella quale sarà anche indicata la data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso, oltre ai casi di cui all’ articolo 19, anche i se- guenti:
a) l’Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di pre- venzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia in- tervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di Procedura Penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice Penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di su- bappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei Contratti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicu- rezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contrat- to;
e) su proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera e), del d.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per il mancato ri- spetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, e delle in- giunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza stesso;
f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso ai cantieri al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispet- tivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del decreto n. 81 del 2008;
g) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 39, comma 5, del presente Capitolato Speciale;
h) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripe- tizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del citato decreto n. 81 del 2008;
i) perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il falli- mento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei Contratti;
l) decadenza dell’attestazione SOA dell’Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
m) ritardo nell’ avvio dell' esecuzione dei lavori e/o di ultimazione lavori senza giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini
di lavoro, relativamente a differenti contratti applicativi, per n. 5 volte anche non conse- cutive;
n) mancata risposta da parte del recapito telefonico per n. 5 volte anche non consecutive.
4. Il contratto è altresì risolto in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecu- tive (anche se relativo a differenti contratti applicativi), alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particola- reggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti. La risoluzione contrattuale è comunica- ta all’Appaltatore con le stesse modalità previste al punto 3.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e dell’Accordo Quadro o di esecuzione di ufficio, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavo- ri e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori relativi a tutti i contratti appli- cativi in corso, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti nei cantieri, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’ accertamento di quali di tali mate- riali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’ eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fal- limento dell’ Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei Contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affi- damento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo residuo dell’Accordo Quadro e dei lavori non ultimati da eseguire d’ufficio in danno;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo pari alla differenza fra il ribasso della nuova aggiudicazio- ne e di quello relativo all’Accordo Quadro revocato applicato alla quota parte di Ac- cordo Quadro residua;
2) le nuove spese di gara e di pubblicità, ed ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma ma- turata a credito dell’ Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
7. Nel caso l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 3, lettera a), oppu- re agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.
ART. 32. Effetti e disciplina della risoluzione
1. La risoluzione del contratto obbliga l’Esecutore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata con apposita comunicazione trasmessa a mezzo lettera raccoman- data A.R. o posta elettronica certificata, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso,
in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.
2. In caso di ritardo dell’ Assuntore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconse- gna e per la immissione in possesso dei cantieri l’ Assuntore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimen- to del maggior danno.
3. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della pena- le sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.
ART. 33. Recesso dall’Accordo Quadro
1. Il Committente ha facoltà di recedere dall’Accordo Quadro in qualsiasi momento e qualunque sia l’importo economico raggiunto relativamente alla sommatoria dei contratti applicativi.
2. Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’ Assuntore con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.
3. L’ Assuntore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l’immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
4. L’ Assuntore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte secon- do i corrispettivi e le condizioni di contratto.
5. L’ Assuntore non ha diritto alcuno sia di tipo economico che di qualsiasi altro genere in caso di recesso unilaterale dall’Appalto Quadro da parte del Committente.
CAPO 9 – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
ART. 34. Ultimazione dei lavori e manutenzione
1. Al termine della durata del contratto (3 anni) o, anticipatamente, il Direttore dei Lavori, dopo aver accertato l’esecuzione di tutti gli interventi ordinati, provvede a redigere il verbale di ul- timazione e convoca con PEC la ditta appaltatrice per la relativa sottoscrizione.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, saranno ri- levati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Assuntore sarà tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applicherà la penale per i ritardi prevista nello schema di contratto, in proporzione all'im- porto della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal manca- to ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Non potrà ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’Assuntore non avrà consegnato al direttore dei lavori i Formulari identificativi del rifiuto, che dovranno essere trasmessi timbra- ti e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento, e quant’altro necessario in ossequio a quanto previsto dal Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
ART. 35. Conto finale
1. Lo stato finale e il conto finale saranno redatti entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ulti- mazione dei lavori, accertata con apposito verbale.
ART. 36. Termini per il collaudo/Regolare esecuzione
Per i lavori/interventi oggetto del presente appalto, si procederà, con l’emissione del certifi- cato di regolare esecuzione in luogo del collaudo e lo stesso sarà emesso entro 3 mesi dall’ultimazione dei lavori.
CAPO 10 – NORME FINALI
ART. 37. Tracciabilità dei pagamenti
1) Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, a richiesta della Stazione Appaltante, gli operatori economici titolari dell’appalto, devono comunicare alla Stazione Ap- paltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in xxx xxxxxxxxx, xx- xxxx xxxxxx xxxxxx o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è este- so anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante non potrà eseguire i pagamenti e non decorrono i ter- mini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 26, commi 1 e 2, e 27, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 27, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1.
3. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a cia- scuna transazione, il CIG relativo al relativo.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risolu- zione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se rei- terata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera g), del presente Capitolato Speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all’immediata riso- luzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
ART. 38. Campioni
1. Tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche indi- cate negli Ordinativi di esecuzione. E’ tuttavia prevista, se richiesta dal Direttore lavori, la produzione, da parte dell’operatore, di tutte le campionature necessarie a definire le caratte- ristiche e le finiture dei materiali da porre in opera, in tempo utile. La Direzione Lavori con apposito verbale elencherà i campioni esaminati, li approverà o, nel caso di rifiuto, indicherà il termine entro il quale l’Assuntore è tenuto a presentare i nuovi campioni.
2. La ritardata presentazione delle campionature non incide sui tempi di esecuzione dell’appalto.
3. In particolare dovranno essere presentati entro i primi 10 giorni (solari) i campioni dei pavi- menti, degli infissi e di quant’altro necessario.
4. Avvenuta la definitiva approvazione della Direzione Lavori, i campioni, marcati e controfirma- ti dall’Assuntore e dalla Direzione Lavori, rimarranno a disposizione sino al completamento del collaudo, e il loro ritiro è a cura e spese dell’Assuntore.
ART. 39. Utilizzo di materiale riciclato e criteri mini ambientali.
1. All’attualità non si rinvengono categorie di lavorazioni eseguibili con materiale riciclato tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
2. Fermo restando quanto esposto nel comma 1, in attuazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente 8 maggio 2003 n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non rego- lamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni, purché compatibili con i para- metri di legge, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provve- dimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti de- rivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produ- zione del materiale medesimo.
3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i ma- teriali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposi- zioni.
4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e ri- fiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del d. lgs. n. 152 del 2006.
5. Allo scopo di ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili e di aumentare il riciclo dei rifiuti gli interventi sebbene di manutenzione ordinari devono per quanto possibile prevedere:
5.1 l’uso di materiali composti da materie prime rinnovabili
5.2 una distanza minima per l’approvvigionamento dei prodotti da costruzione
5.3 il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’edificio
Per quanto riguarda i materiali, si richiedono per quanto possibile i seguenti requisiti:
6. uso di materiali di materia recuperata o riciclata deve essere almeno il 15% (in peso) sul totale di tutti i materiali utilizzati
7. non si possono usare sostanze dannose per l’ozono, ad alto potenziale di riscaldamento globale
8. i componenti edilizi devono essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili, a fine vita
9. almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione degli edifici deve essere avviato a operazioni per essere riutilizzato, recuperato o riciclato (esclusi gli scavi).