Procura della Repubblica
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Modena
Prot. 8983/21
Linee Guida
(testo modificato ed integrato a seguito della nota ministeriale n. DAG 111198.U del 29.7.2015)
per la convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale e di divorzio
legge 10 novembre 2014, n. 162
L’art. 6 del d.l. n.132/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014 ha introdotto una rilevante novità nell’ambito della negoziazione assistita prevedendola anche per le ipotesi di separazione e divorzio ed eventuali procedimenti di modifica anche nei casi di presenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti economicamente, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave. Le disposizioni si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e, quindi, con decorrenza dal 11 dicembre 2014. Le modifiche intervenute hanno attribuito al Pubblico Ministero la verifica della regolarità dell’atto di negoziazione e della corrispondenza dell’accordo all’interesse dei figli minori.
A) CONDIZIONI
Ai sensi dell’art. 6 co. 1 della legge sopra indicata l’accordo, raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte.
Ai sensi dell’art. 6 co. 3 tale accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica competente entro il termine di dieci giorni dalla data certificata di conclusione dello stesso.
Tale termine è da ritenersi perentorio e valido, sia per le negoziazioni genitoriali, che per quelle coniugali (ex art. 6 co. 2): e ciò in ragione degli effetti che la legge (art. 12 co. 4) fa discendere dalla data certificata dell’accordo.
Al riguardo si allega prospetto dei nuovi termini previsti dalla L. 6 maggio 2015, n. 55 (in vigore dal 26 maggio 2015) in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (All. n. 3).
La conseguenza del mancato rispetto del termine è la inammissibilità, con la conseguenza per le parti di dover ripresentare un nuovo patto.
L’eventuale cambio di data (per interlineatura o sbianchettamento), non approvato espressamente dalle parti, comporterà egualmente il rigetto dell’accordo.
L’accordo dovrà essere sottoscritto in ogni facciata dalle Parti e dagli
Avvocati.
Nell’accordo gli avvocati devono dare espressamente atto, ex art. 6 co. 3:
1) di aver tentato di conciliare le parti;
2) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
3) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
Gli avvocati dovranno altresì certificare, ai sensi dall’art. 5 co. 2:
1) l’autografia delle firme,
2) la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
B) DOCUMENTAZIONE – COMPETENZA
A corredo dell’accordo firmato digitalmente, raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere trasmessi attraverso il protocollo informatico (script@) i documenti, firmati digitalmente, indicati nell’allegato n. 1; sempre in tale allegato sono altresì indicati i criteri per individuare la Procura della Repubblica competente. L’accordo, dovrà essere inoltre corredato da una scheda di sintesi come da allegato n. 2.
C) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Gli avvocati trasmettono l’accordo raggiunto e la documentazione a corredo a mezzo pec e con firma digitale a xxxx.xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
L’utilizzo del protocollo informatico oltre ad essere in linea con le disposizioni normative che tendono alla dematerializzazione vanno incontro ad esigenze di maggiore celerità e migliore conservazione degli originali.
Il personale della Segreteria Amministrativa e affari civili:
- Iscrive nel fascicolo “convenzioni di negoziazione” del protocollo informatico (script@) associando i documenti, evidenziando nell’oggetto i cognomi delle parti e la natura dell’atto;
- Sottopone tempestivamente l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita al Procuratore della Repubblica (o suo delegato/sostituto);
- Protocolla e associa in script@ il provvedimento del Procuratore della Repubblica;
- Comunica tramite protocollo informatico, tempestivamente a mezzo pec all’avvocato (avvocati) il provvedimento del Procuratore (nulla osta, autorizzazione o provvedimento di trasmissione al Tribunale) unitamente all’accordo di negoziazione con richiesta di conferma di lettura);
- Trasmette in Tribunale, entro cinque giorni dall’emissione, il provvedimento relativo alla non rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli, unitamente agli atti relativi;
D) RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL P.M.
Il Pubblico Ministero provvederà a rilasciare il nulla osta o ad autorizzare l’accordo, di regola, entro cinque giorni dalla presentazione dell’accordo stesso, salvo imprevisti.
Il provvedimento di nulla osta e/o autorizzazione viene trasmesso tramite pec agli Avvocati delle parti.
Si fa presente che i dieci giorni previsti per la trasmissione dell’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile decorreranno dalla data di trasmissione a mezzo pec attraverso il protocollo informatico (script@) del provvedimento.
La eventuale richiesta di copia conforme del solo provvedimento del Procuratore va richiesta dagli avvocati interessati a mezzo pec all’indirizzo xxxx.xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx avendo cura di evidenziare nell’oggetto i cognomi delle parti e la natura dell’atto.
La consegna della copia conforme avverrà attraverso il Punto Informativo presso il Tribunale di Modena che comunicherà la disponibilità dell’atto al richiedente.
L’adempimento inerente la trasmissione dell’accordo può essere posto a carico di uno soltanto degli avvocati delle parti, purchè sia esplicitato nel testo stesso (cfr al riguardo, Circolare n. 6/2015 Ministero dell’Interno)
E) CONTRIBUTO UNIFICATO – IMPOSTA DI BOLLO – DIRITTI DI CANCELLERIA
Con circolare 13 marzo 2015 il Ministero della Giustizia ha escluso l’esigibilità del contributo unificato di iscrizione a ruolo per le procedure di cui all’art. 6 della L. n. 162/2014
Con la nota ministeriale DAG n. 111198.U del 29.7.2015, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha precisato che non dovrà essere riscosso né il diritto di certificazione, né i diritti dovuti per rilascio delle copie.
F) ISTITUZIONE REGISTRO ED ARCHIVIO DEGLI ACCORDI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Come disposto con la citata nota ministeriale DAG n. 111198.U del 29.7.2015 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, viene istituito presso l’Ufficio Affari Civili:
un registro di comodo che conterrà i dati essenziali di ciascun procedimento di negoziazione assistita, vale a dire il nome delle parti e degli avvocati, la data di presentazione dell’accordo, il tipo di accordo (separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o divorzio che viene estratto annualmente dal protocollo informatico (script@)
un archivio che conterrà, per ogni pratica, l’originale dei provvedimenti emessi dal Procuratore della Repubblica (o suo delegato/sostituto) e copia dell’accordo di negoziazione assistita, mentre i documenti allegati possono essere estratti dal protocollo informatico (script@) ove risultano associati.
Si dispone che le presenti Linee Guida così aggiornate e modificate, siano trasmesse per conoscenza al Signor Procuratore Generale, al Signor Presidente della Corte d’Appello, al Signor Presidente del Tribunale, al Dirigente Amministrativo, al Responsabile dell’Ufficio Affari Civili, all’Ordine degli Avvocati di Modena, e che
ne sia data pubblicità mediante l’inserimento nel sito internet della Procura della Repubblica di Modena.
Si allegano:
1) Elenco documentazione richiesta (Allegato 1);
2) Scheda di sintesi dell’accordo raggiunto a seguito di convenzione assistita (Allegato 2).
Modena, 25 agosto 2021.
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
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