COMUNE DI FIRENZE
COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di primo ingresso e sistemazione temporanea di Minori stranieri non Accompagnati.
CIG. 64527891F0
CPV:. 85311000-2
Art. 1 – Oggetto dell'appalto.
L’amministrazione comunale di Firenze, anche in linea con quanto previsto dal Ministero dell’Interno (bando SPRAR e FAM) intende avviare un nuovo modello organizzativo, in aggiunta alle comunità per minori già operanti, per il primo periodo di presa in carico dei minori non accompagnati che conduca, in collaborazione con le istituzioni territoriali, alla realizzazione di un punto di primo collocamento in presidio temporaneo, all’interno del quale i soggetti (ivi accolti a seguito di identificazione ed effettiva verifica della sua situazione di “non accompagnato” da parte delle istituzioni preposte) saranno ospitati per un periodo non superiore ai 60 giorni e successivamente avviati ad un percorso di integrazione socio-educativa.
Il predetto termine, in casi eccezionali debitamente motivati, può essere prorogato fino a 90 giorni. Non è possibile la concessione della proroga in caso di minori:
a) di genere femminile;
b) d’età inferiore a 16 anni;
c) che hanno presentato istanza d’asilo politico;
d) che hanno la necessità di particolare assistenza o di cure mediche e psicologiche appropriate Questo in linea con l’obiettivo di assicurare risposte differenziate ai minori che non presentano caratteristiche univoche, in considerazione dei diversi bisogni correlati, oltre che alle condizioni psico-fisiche, anche all’età ed ai loro progetti di vita.
A tal fine, l’amministrazione comunale di Firenze affida la gestione del Servizio di primo ingresso e sistemazione temporanea di Minori stranieri non Accompagnati a ………………………
Per Minore straniero non accompagnato (MSNA) s’intende un cittadino di paesi terzi o apolide di età inferiore ai diciotto anni che entra nel territorio del comune di Firenze presso un posto di polizia o una sede dell’amministrazione comunale senza essere accompagnato da una persona adulta responsabile per esso in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per esso responsabile, ovvero il minore che viene lasciato senza accompagnamento.
Il gestore si deve impegnare a garantire:
a) il rispetto dei diritti di cui e' portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa nazionale e internazionale vigente;
b) L’accoglienza del minore, lo svolgimento di tutte le procedure di primo ingresso che saranno concordate con la Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze, la dimissione verso le comunità per minori indicate dagli Assistenti Sociali del Comune di Firenze.
ART. 2 - Struttura
Il gestore deve essere in possesso o in disponibilità di una struttura per il primo ingresso, identificazione di minori per posti (almeno 20).
La struttura individuata è situata in Firenze via ……………………….. nr. …..
Il gestore dà atto, con la stipula del presente capitolato, che la struttura è idonea alla realizzazione delle attività e dei servizi a favore dei minori ed è conforme dal punto di vista catastale alla destinazione d'uso indicata nel presente capitolato.
Il gestore dà, altresì, atto, con la stipula del presente capitolato, che la struttura è adeguata dal punto di vista tecnico-strutturale e tecnico-funzionale, con particolare riferimento ai profili della sicurezza degli impianti e degli ambienti ed è provvista di C.P.I. per ……. nr. posti.
La struttura è idonea a ricevere anche donne e pertanto deve essere assicurata la necessaria tutela della privacy e garanzia della loro sicurezza.
Nella struttura è prevista una stanza per i colloqui riservati da parte delle forze dell’ordine e dei Servizi Sociali territoriali.
Il gestore s’impegna a dotare la struttura di un regolamento interno condiviso con i Servizi Sociali del Comune di Firenze e con le Forze dell’Ordine. Il regolamento deve essere tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti e dallo stesso sottoscritto.
Nel corso di vigenza del contratto il gestore può richiedere l’incremento della capienza dei posti fino a massimo di 50 alle stesse condizioni del presente appalto.
L’incremento dei posti può avvenire con l’utilizzo della struttura indicata al precedente comma due o altra struttura idonea.
L’incremento dei posti potrà essere autorizzato con provvedimento espresso dell’amministrazione previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per legge relativi alla sicurezza della struttura dal punto di vista tecnico-strutturale e tecnico-funzionale nonché sotto i profili della sicurezza degli impianti e degli ambienti e della sussistenza della disponibilità finanziaria per la copertura dei posti aggiuntivi.
Il gestore è consapevole che l’eventuale richiesta di incremento dei posti non impegna in alcun modo l’amministrazione che è libera, a suo insindacabile giudizio, di non accogliere la richiesta. La stessa richiesta s’intende negata se entro 90 giorni non è adottata la determinazione che autorizza l’incremento dei posti e assicura la copertura finanziaria alla spesa ulteriore.
Art. 3 – Servizi e Attività
3.1 Servizi da garantire. Il gestore nella presa in carico del minore straniero non accompagnato deve assicurare servizi destinati a garantire:
a) i diritti di cui e' portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa nazionale e internazionale vigente;
b) la regolarizzazione dello status giuridico del minore, altrimenti esposto ad una condizione di rischio e debolezza;
3.2 Compiti specifici del gestore. Il gestore deve organizzare e gestire le seguenti specifiche attività:
a) inserimento del minore tenendo conto in modo particolare dell'età, del genere e del paese di provenienza;
b) supporto di mediatori linguistico - culturali;
c) iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, su richiesta dei servizi sociali territoriali;
d) assistenza sociale e sanitaria e orientamento legale;
e) supporto legale per la regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio;
f) fornitura di beni di prima necessità quali prodotti per l'igiene personale e vestiario;
g) svolgimento di attività socializzazione e ricreative per il periodo di permanenza nel Centro di Xxxxx Xxxxxxxx.
3.3 Attività connesse all’ingresso del minore nella struttura. Una volta inserito il minore, e' necessario procedere in tempi rapidi, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, a:
a) verificarne la condizione psico-fisica;
b) raccogliere informazioni sulla sua identità, sul percorso migratorio e sulla storia familiare;
c) accertare la presenza di eventuali familiari o altre persone di riferimento sul territorio italiano;
d) segnalare alle forze dell’Ordine l'eventualità che il minore sia vittima di tratta e/o sfruttamento e l'eventuale timore di persecuzioni o di subire un danno grave nel paese di origine, al fine di orientarlo verso la richiesta di protezione internazionale qualora non fosse già stata presentata;
e) acquisire informazioni utili alla realizzazione delle indagini familiari, in caso di non richiedente asilo, informando correttamente il minore in merito alla possibilità del rimpatrio assistito o della sua permanenza regolare in Italia;
f) raccogliere informazioni sulle sue aspettative e competenze;
g) informare ed orientare correttamente il minore riguardo ai suoi diritti e doveri, con particolare riferimento alle possibilità di integrazione in Italia;
h) garantire il servizio di orientamento e tutela legale dal momento della presa in carico e per tutto l'arco temporale dell'accoglienza ed, in particolare, supportare il minore nell'espletamento delle procedure di identificazione, e di richiesta del permesso di soggiorno;
i) garantire l'orientamento e l'accompagnamento nelle diverse fasi della procedura, qualora il minore manifesti la propria volontà di richiedere protezione internazionale;
j) garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, l’affidamento familiare;
k) garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico - amministrative;
l) garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.
Il gestore deve garantire per il minore un primo percorso per l’apprendimento della lingua italiana.
3.4 Mediazione linguistica. Il gestore deve garantire la presenza del mediatore linguistico almeno nei seguenti casi:
a) qualora il minore debba ricorrere a visite ambulatoriali od ospedaliere, al fine di facilitare l'anamnesi medica e una corretta comprensione dell'eventuale terapia;
b) colloqui riservati da parte delle Forze dell’Ordine e dei Servizi Sociali territoriali.
c) ogni qualvolta si renda necessario fornire un adeguato supporto ai soggetti previsti nel presente capitolato nello svolgimento delle sue funzioni;
3.5 Ingresso del minore nella struttura. Il gestore deve firmare il verbale di affidamento del minore da parte delle Forze dell’Ordine e provvede tempestivamente e, comunque, entro lo stesso giorno o entro il giorno successivo nel caso d’ingresso nelle ore notturne, alla comunicazione dell’ingresso del minore nella struttura alla procura della repubblica sez. minori, alla Questura e alla Direzione servizi sociali ufficio Minori stranieri non accompagnati.
Il gestore s’impegna a svolgere un primo colloquio di conoscenza al momento dell’ingresso degli ospiti all’interno della struttura, a cui parteciperanno un operatore addetto al servizio di accoglienza/inclusione sociale. Il gestore deve inviare copia della relazione sulla prima osservazione del minore alle Forze di Polizia che hanno condotto il minore nella struttura e ai Servizi Sociali - ufficio minori stranieri non accompagnati.
Al termine del colloquio è rilasciata all’ospite copia del regolamento di cui al precedente articolo due, firmato dal responsabile della struttura e controfirmato per accettazione dall’ospite stesso.
3.6 Sistemazione logistica in struttura: al termine del colloquio di ingresso, gli ospiti sono accompagnati nelle camere individuate dagli operatori, secondo uno schema che privilegerà, in base alla logistica della struttura, il genere, l’età e la provenienza geografica.
Al momento della sistemazione nelle camere gli ospiti verranno forniti di:
a) Set di biancheria composto da: lenzuola, federe, coperte e asciugamani;
b) Set per l’igiene personale.
Ad ogni ospite è assegnato un armadietto con chiave per la custodia dei propri effetti personali, situato nella camera assegnata. Agli ospiti è illustrata la logistica della struttura d’accoglienza, specificando le modalità di utilizzo dei servizi igienici e di erogazione dei pasti.
3.7 Rilascio di un tesserino di riconoscimento. Al termine del colloquio di accoglienza e dopo la sistemazione nelle camere, gli ospiti verranno forniti di un apposito tesserino di riconoscimento, da esibire obbligatoriamente agli operatori addetti al portierato e alla sorveglianza al momento
dell’ingresso in struttura per tutto il periodo dell’accoglienza prevista. In caso di smarrimento del tesserino di riconoscimento, all’ospite è garantito l’ingresso solo previa esibizione di un documento di identità, per verificare l’effettiva ammissione nel progetto di accoglienza. Il tesserino dovrà essere restituito al personale addetto all’accoglienza al momento del trasferimento in altra struttura.
3.8 Erogazione dei pasti. Il gestore s’impegna a erogare tre pasti principali, colazione, pranzo e cena. I pasti saranno preparati nella cucina in dotazione della struttura, e saranno pertanto serviti espressi nei locali interni appositamente adibiti. I pasti sono serviti nelle seguenti fasce orarie:
a) Colazione dalle ore 7.15 alle ore 8.15;
b) Pranzo dalle ore 12.30 alle ore 13.30;
c) Cena dalle ore 19.30 alle 20.30
3.9 Pulizie. Il gestore deve garantire la pulizia almeno due volte al giorno 7 giorni su 7.
3.10 Servizio di Portierato e di Sorveglianza Notturna
Servizio di portineria e sorveglianza all’ingresso della struttura per 24 ore su 24.
L’operatore addetto al servizio di portineria avrà l’obbligo di accertare gli ingressi in struttura delle persone autorizzate (beneficiarie del progetto) in base al tesserino di riconoscimento. Gli eventuali visitatori dovranno essere ammessi nella struttura previa autorizzazione del Coordinatore o degli operatori in servizio avendo cura, per tutta la durata della visita, di trattenere i documenti d’identità del visitatore presso la portineria e di dotarlo di apposito tesserino-visitatore.
3.11 Organizzazione delle informazioni. Il personale addetto al servizio di portierato e sorveglianza notturna, avrà cura di registrare, su apposito modello informatico, i dati anagrafici di ogni singolo ospite, e di mettere le informazioni tempestivamente a diposizione del personale della Direzione Sicurezza Sociale - Comune di Firenze. I dati relativi alle presenze saranno inviati mensilmente alla Direzione Sicurezza Sociale, salvo richieste ulteriori, a cui il soggetto gestore risponderà tempestivamente.
3.12 Trasferimento ad altra struttura
Nel caso in cui il minore sia di genere femminile ovvero d’età inferiore a 16 anni ovvero ha presentato istanza d’asilo politico ovvero ha la necessità di particolare assistenza o di cure mediche e psicologiche appropriate, il gestore assicura il trasferimento ad altra struttura, previa individuazione della stessa da parte dei Servizi Sociali territoriali, entro e non oltre gli otto giorni.
Nel caso di minore di età superiore a 16 anni, al termine del periodo di accoglienza previsto dal precedente articolo 1, il gestore assicura il trasferimento ad altra struttura, previa individuazione della stessa da parte dei Servizi Sociali territoriali.
In entrambi i due casi il gestore deve compilare un modulo di affidamento del minore alla nuova struttura controfirmato dal gestore e dal responsabile della nuova struttura ove il minore è inserito. Copia del modulo deve essere trasmesso alla Direzione Servizi Sociali – Ufficio Minori Stranieri non accompagnati.
Nel caso di compimento del 18 anno d’età, gli ospiti saranno chiamati a firmare un apposito modello per certificare l’uscita dalla struttura, controfirmato dal soggetto gestore e tempestivamente inviato alla Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze e alla Questura di Firenze – Ufficio Stranieri.
3.13 Allontanamento non autorizzato del minore dalla struttura. Nel caso in cui il minore si allontana senza autorizzazione dalla struttura, il gestore deve immediatamente segnalare l’evento alle forze dell’ordine e alla Direzione Servizi Sociali – Ufficio Minori Stranieri non accompagnati. Nel/nei giorni successivi, il minore deve essere accompagnato presso Direzione Servizi Sociali – Ufficio Minori Stranieri non accompagnati.
3.14 Organizzazione del personale:
I soggetto gestore garantisce la presenza delle seguenti figure professionali:
Operatori di portineria addetti all’accoglienza che garantiranno la copertura 24 ore su 24, per 7 giorni la settimana, con la presenza di un operatore nelle ore diurne e il raddoppio della vigilanza nelle ore notturne per 9 ore.
La figura dell’operatore di portineria garantisce lo svolgimento delle seguenti mansioni:
a) partecipa ai colloqui di ingresso, per conoscere l’ospite e contribuire a creare un clima di accoglienza e collaborazione;
b) raccoglie le informazioni anagrafiche, e predispone un apposito modello informatico per l’invio alla Direzione Sicurezza Sociale;
c) raccoglie i documenti relativi al regolamento e contratto firmati dagli ospiti, e ne dà copia ad ognuno di loro al momento dell’accoglienza in struttura;
d) cura la sistemazione logistica degli ospiti all’interno della struttura, attraverso l’assegnazione dei posti letto e delle camere (nella modalità e rispettando i criteri sopra descritti);
e) distribuisce i kit per la biancheria e per l’igiene personale;
f) verifica quotidianamente lo stato di pulizia delle stanze, e richiama tempestivamente gli ospiti non ottemperanti a quanto previsto da regolamento;
g) verifica quotidianamente gli ospiti in ingresso in struttura, tramite l’apposito tesserino di riconoscimento;
h) invia mensilmente il riepilogo delle presenze in struttura alla Direzione Sicurezza Sociale del Comune di Firenze;
i) ammette o respinge, secondo un criterio di opportunità, eventuali visitatori all’interno della struttura, previo trattenimento del documento di identità;
j) cura la tempistica quotidiana dei pasti, preparando i locali adibiti al consumo, con la collaborazione degli ospiti, e garantendo comunque che la sala mensa sia sempre in ordine e pulita;
k) cura il rispetto generale di quanto previsto nel regolamento, comunicando tempestivamente al coordinatore eventuali infrazioni;
Operatore addetto al servizio di pulizia degli spazi comuni, inquadrato come “addetto alle pulizie”, per lo svolgimento delle seguenti mansioni:
a) garantisce l’adeguata pulizia quotidiana delle aree comuni della struttura
b) collabora con gli altri operatori per il buon andamento del servizio comunicando tempestivamente eventuali problemi o difformità
Due educatori per lo svolgimento delle seguenti mansioni:
a) coordinare la presa in carico integrata dei minori, preparando l’équipe e indicando i compiti da eseguire e le procedure da operare;
b) collaborare con la Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze, per individuare soluzioni di superamento della situazione di disagio socio-abitativo;
c) gestire le dimissioni dalla struttura, in collaborazione con l’équipe di lavoro
Coordinatore generale, per lo svolgimento delle seguenti mansioni:
a) coordinare l’andamento generale del progetto, secondo le linee guida stabilite dal capitolato;
b) curare le relazioni con la Direzione Sicurezza Sociale del Comune di Firenze, con cui valuta periodicamente l’andamento del progetto;
c) concordare con la direzione Sicurezza Sociale del Comune di Firenze ingressi e dimissioni dalla struttura, individuando, in particolare le situazione critiche che impongono l’uscita immediata del minore dalla struttura.
Mediatore linguistico per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente punto 3.4.
Specialista in materia d’immigrazione per assicurare il supporto e l’orientamento legale con particolare riferimento ai precedenti punti 3.2 d), 3.2 e), 3.3 g), 3.3 h), 3.3 i), 3.3 j), 3.3 k), 3.3 l).
ART. 4 – Costo dei Servizi e delle Attività ( il costo del servizio è compreso nella retta giornaliera di Euro 50,00)
4.1 Accoglienza ospiti. Deve essere garantita la presenza di un operatore con mansione di portiere sempre presenti nell'arco delle 24 ore per sette giorni alla settimana. Il dipendente deve essere inquadrato come addetto alla sorveglianza e custodia locali addetto all’assistenza di base o altra denominazione della mansione equivalente.
4.2 Sorveglianza notturna. Deve essere garantita la presenza di un altro operatore con funzioni di sorveglianza per 9 ore al giorno per sette giorni la settimana. Il dipendente deve essere inquadrato come addetto alla sorveglianza e custodia locali addetto all’assistenza di base o altra denominazione della mansione equivalente.
4.3 Servizio connessi con la presenza del minore nella struttura. Deve essere garantita la presenza di educatori per 76 ore di cui 20 ore per il coordinamento per ciascuna settimana. I dipendenti devono essere inquadrati come educatore o altra denominazione della mansione equivalente.
4.4 Erogazione dei pasti. Il gestore s’impegna a erogare tre pasti principali, colazione, pranzo e cena. I pasti saranno preparati nella cucina in dotazione della struttura, e saranno pertanto serviti espressi nei locali interni appositamente adibiti.
4.5 Servizio di pulizia degli spazi comuni. Il dipendente deve essere inquadrato come Addetta/o alle pulizie o altra denominazione della mansione equivalente.
4.6 Servizio di mediazione linguistica. Deve essere garantita la presenza di un mediatore linguistico per 15 ore settimanali.
4.7 Servizio di supporto e orientamento legale. Deve essere garantita la presenza di un esperto in materia d’immigrazione per 8 ore settimanali.
Art. 5 Durata dell’appalto
L’appalto ha durata con decorrenza presunta dal 1 Dicembre 2015 o comunque dalla data di affidamento del servizio e fino al 31 dicembre 2016.
La stazione appaltante, qualora i risultati dell’appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 29 e 57, comma 5 lettera b) d.lgs. 163/06, di richiedere, il rinnovo per un periodo massimo di ventiquattro mesi a partire dalla scadenza del contratto iniziale per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, mediante richiesta da inviare all’aggiudicatario entro e non oltre 5 (cinque) giorni prima della scadenza del contratto.
Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l’affidamento del nuovo analogo servizio avverrà con determinazione dirigenziale, previa verifica della disponibilità finanziaria. L’eventuale rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni del presente affidamento.
Alla scadenza del rapporto contrattuale, nel caso in cui, a seguito di gara d’appalto, vi sia un cambio di gestione, il soggetto affidatario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.
Art. 6 Vincoli Organizzativi.
Il Servizio oggetto del presente Capitolato deve essere organizzato in forma integrata e unitaria, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati nella presente convenzione
A tal fine, il soggetto aggiudicatario deve garantire la gestione coordinata e integrata delle attività di cui al presente Capitolato, curando le necessarie forme di raccordo operativo con i referenti del Comune di Firenze ed in particolare con i responsabili della P.O. “ ”..
Il suddetto servizio potrà essere ridotto o temporaneamente sospeso, in relazione alle esigenze del Comune di Firenze o a sopravvenute ragioni di pubblico interesse;
Il gestore dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, l'esistenza di una sede organizzativa all'interno del territorio del Comune di Firenze, ovvero in mancanza, si obbliga a costituirla entro 15 giorni dall’inizio del servizio. Tale sede dovrà risultare idonea e funzionale all'organizzazione del servizio e dovrà essere dotata di linea telefonica e regolarmente presidiata o almeno di servizio di segreteria telefonica
Art. 7 Coordinamento.
Il gestore dovrà garantire lo svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi oggetto del presente Capitolato nel periodo di durata dello stesso, attraverso la figura del coordinatore che è individuato nel dott. ………………………………..
Il coordinatore costituirà il referente organizzativo e deve organizzare, coordinare, monitorare e verificare l’efficace ed efficiente svolgimento dei compiti assegnati agli operatori impiegati nelle attività, provvedendo altresì alla gestione dei volontari e dell’eventuale personale, alla distribuzione dei carichi di lavoro, all’assegnazione di compiti specifici ai singoli operatori, alla definizione dei programmi, d’intesa con il Comune e sulla base delle indicazioni operative da esso ricevute.
Il gestore non può sostituire il coordinatore se non con l’assenso scritto da parte del comune di Firenze. Nel caso in cui l’amministrazione comunale esprima parere negativo, il gestore s’impegna a indicare un nuovo nominativo. In ogni caso il sostituto deve essere in possesso di idonea professionalità del soggetto sostituito.
Art. 8 Corrispettivo dell’appalto e Modalità di Pagamento
L'importo complessivo dell’appalto risultante dal ribasso offerto dal soggetto aggiudicatario è pari a euro € XXXXXXX (XXXXXXX) oltre IVA per ciascun ospite.
L’importo è comprensivo dei costi di sicurezza a carico dell’Azienda.
Con tale corrispettivo il gestore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni del corrispettivo previsto durante il periodo di durata naturale del contratto.
Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l’impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente. L’impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovraprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l’aumento dei costi o per costi non previsti. Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall’acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio.
Il gestore trasmetterà in formato elettronico al Comune fatture mensili sulla base dei soggetti effettivamente in carico.
Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica alla Direzione Servizi Sociali, Servizio Famiglia e Accoglienza – PO Inclusione Sociale, Xxxxx Xx Xxxxxx, 00, Xxxxxxx, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse.
Il pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall’Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).
Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:
• Codice IPA: W3UPXG ( per fatture intestate alla Direzione Servizi Sociali);
• Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
• Codice Cig :
• Numero dell’impegno o degli impegni;
• Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell’impegno;
• Dizione “Scissione dei pagamenti”di cui all’ art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del “Reverse Charge” per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici”.
Art. 9 Aggiornamento dei Prezzi
L’aggiornamento dei prezzi è effettuabile, qualora ne ricorrano i presupposti, dietro richiesta del soggetto aggiudicatario e sulla base di apposita istruttoria condotta dai competenti uffici del Comune ai sensi delle normative vigenti.
L’aggiornamento dei prezzi verrà effettuato considerando la variazione percentuale media annua con riferimento all’indice ISTAT-FOI dell’ annualità precedente.
Art. 10 Varianti e Servizi Complementari e Accessori
Ai sensi dell’art. 114 del d. lgs. 163/2006 sono ammesse le varianti in corso di esecuzione del contratto ove ricorrano i motivi previsti dall’art. 132 del predetto decreto legislativo, su proposta del RUP ovvero del direttore dell’esecuzione.
L’amministrazione Comunale può chiedere, previa adozione di apposita determinazione, all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto a eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.
Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell’amministrazione comunale, accertate con propria determinazione RUP ovvero del direttore dell’esecuzione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.
Ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a) del d.lgs. 163/2006, l’Amministrazione Comunale può procedere, previa adozione di apposita determinazione, all’affidamento al gestore con procedura negoziata diretta, senza previa pubblicazione di un bando di gara, servizi complementari, non compresi nel presente contratto, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione del servizio, purché si tratti di servizi complementari che non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal presente contratto o siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
Tali servizi fino al limite massimo del 50%. saranno definiti dall’Amministrazione Comunale secondo tempi, modalità e finalità che saranno di volta in volta individuati.
In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’amministrazione comunale e che il RUP o il direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
Tutte le varianti sono approvate con apposita determinazione del RUP. Nel caso di varianti in aumento rispetto all’importo di cui al precedente art. 7, le varianti esplicheranno la loro efficacia e potranno essere eseguite solo dopo l’avvenuta adozione della determinazione che finanzia la spesa e previo parere del responsabile dei servizi finanziari che attesti la relativa copertura finanziaria del maggior onere.
Art. 11 Comunicazioni e Report Relativi alle Attività Svolte
Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, Il gestore trasmette alla Direzione Servizi Sociali, con la cadenza semestrale (con nota debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante, che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse), entro e non oltre il mese successivo, il report finale, relativo all’intera durata del servizio.
Nel report dovrà essere sviluppata un’analisi approfondita dell’andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento, nonché alle attività formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio. La relazione finale dovrà includere un report statistico concernente in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione generale dell’intervento.
Art. 12 Volontari
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’affidatario può garantire anche la disponibilità di volontari, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui al presente Capitolato.
I volontari operano all’interno della struttura organizzativa del gestore e agiscono sotto la direzione del coordinatore nominato dal gestore di cui al precedente art. 7.
Nel caso di impiego di volontari, l’affidatario garantisce che tutto il personale volontario è regolarmente assicurato, ai sensi degli artt. 4 e 7 comma 3 della Legge 11.8.1991 n. 266/91 e decreti ministeriali attuativi, e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell’inizio dell’attività, sollevando espressamente il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all’attività oggetto del presente accordo.
L’affidatario assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale volontario, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti all’utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.
La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel Progetto (nomi, qualifiche, ore d’impegno,) è conservata dal gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte dell’amministrazione comunale.
Art. 13 – I Controlli dell’Amministrazione Comunale
Nel quadro degli indirizzi generali dell’Amministrazione Comunale, la Direzione Servizi Sociali svolge i seguenti compiti:
a) espleta le funzioni di coordinamento e programmazione sulle attività oggetto dell’appalto;
b) svolge i controlli in ordine alla verifica e controllo delle prestazioni richieste alIl gestore ed al numero degli utenti che accedono al servizio, anche attraverso la predisposizione di adeguati e specifici strumenti;
Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche, presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che Il gestore impegnerà nel servizio.
E' facoltà del comune effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento compreso in orario notturno, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dal Gestore alle prescrizioni di legge e alle condizioni contrattuali.
Il Gestore è obbligato a fornire al personale incaricato della vigilanza , tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso a tutti i locali in cui si svolge l’attività, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.
Art. 14 Obblighi e Responsabilità del Gestore. Il gestore s’impegna:
a) a comunicare al Comune, su richiesta del Responsabile dell’esecuzione dell’appalto, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;
b) ad impiegare personale adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
c) ad adottare, anche attraverso l’azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Il Comune di Firenze, si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l’operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.
Art. 15 Personale.
L’affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il Gestore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del capitolato, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile e ogni altro adempimento sul rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.
In linea con quanto previsto dalla “Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” della Commissione europea - Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e Direzione generale del Mercato interno e dei servizi pubblicata nell’ottobre 2010, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto, secondo quanto previsto dal successivo art.26.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il gestore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l’amministrazione comunale provvederà al pagamento, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, sono trattenute dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi.
In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del RUP della conformità delle prestazioni a quanto pattuito nel presente contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Art. 16 Privacy.
L’aggiudicatario è responsabile esclusivo del proprio personale e d è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate. E’ responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale. In particolare, l’aggiudicatario s’impegna a utilizzare gli strumenti e i sistemi gestionali – anche su supporto informatizzato – messi a disposizione dall’Amministrazione comunale per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato – secondo le regole e modalità previste dal
D. Lgs. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti e a non diffondere/comunicare/cedere
informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso nel corso del servizio; si impegna altresì a rispettare ed ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l’Amministrazione Comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell’inizio del servizio l’aggiudicatario, dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell’indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentate legale del gestore.
In esecuzione del presente capitolato e del relativo Atto di nomina a responsabile, l’aggiudicatario e gli altri soggetti eventualmente individuati, si impegnano ad osservare le disposizioni in esso indicate. In conseguenza di quanto sopra l’aggiudicatario diviene, per gli effetti del d.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all’attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.
L’aggiudicatario si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 196/03.
Art. 16 Responsabilità in Materia di Sicurezza.
Il gestore è tenuto a ottemperare alle norme di sicurezza e di salute di cui al d.lgs. 81/2008. Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi, ove previsto. L’affidatario e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall’Affidatario.
Il gestore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati a al personale dipendente o a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.
Art. 17 Polizze Assicurative.
L’aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati a al personale dipendente ai volontari o a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.
il Gestore deve stipulare idonee polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stessa, provvedendo al rinnovo annua in caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo e precisamente:
a) Polizza RCT, nella quale il Comune di Firenze deve essere espressamente considerato fra il novero dei Terzi . Tale polizza deve essere riservata alle attività dell’appalto. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 2.500.000,00.
b) Polizza RCO. Tale polizza deve essere riservata alle attività della presente convenzione. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 1.000.000,00. Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività della presente convenzione.
Le predette polizze assicurative devono esplicitamente prevedere che fra i soggetti assicurati il personale a qualsiasi titolo dipendente o collegato con il gestore per le attività del presente appalto
Art. 18 – Deposito Cauzionale
Il Gestore deve costituire, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni, derivanti dal capitolato in oggetto, e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, deposito cauzionale infruttifero, pari al 10% dell’importo contrattuale affidato, e comunque calcolato in base all’art. 113 del d.lgs. 163/06, mediante fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio ramo cauzioni. Le stesse dovranno essere redatte in modo conforme al modello di cui al D.M. 123/2004.
La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Firenze.
La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca del presente capitolato e resterà vincolata per intero per tutta la durata del contratto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 113 del d.lgs. 163/2006. La cauzione sarà svincolata al termine del contratto, previa verifica del corretto svolgimento da parte del Gestore degli obblighi contrattuali assunti. La cauzione garantirà il risarcimento di eventuali danni subiti dall’amministrazione comunale, e il rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione comunale ivi compresa la stipula di un nuovo contratto o indizione di una gara e per tutte le ipotesi previste dal presente capitolato ed in particolare dall’art. 24 e 25.
Qualora il Gestore non adempia a tali obblighi, il Comune di Firenze si riserva di far effettuare le prestazioni da altri e di mettere, a carico del Gestore, la spesa all’uopo sostenuta rivalendosi, ove il deposito cauzionale non sia sufficiente, su eventuali crediti del Gestore.
In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità, il Gestore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, il Comune di Firenze ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.
Art. 19 Comunicazioni.
Il gestore ha l’obbligo di comunicare al Comune di Firenze ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora l’erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal progetto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al Gestore, quest’ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Firenze mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell’accertamento dell’effettiva impossibilità materiale di dare corso all’esecuzione dell’appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. L’affidatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l’esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.
Art. 20 Rischi da Interferenze Inerenti la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
Nel presente appalto non sussiste l’esistenza di “interferenza”, da intendersi come circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti, perché trattasi di prestazioni di natura intellettuale. Ne consegue, pertanto, l’inesistenza dell’obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
Art. 21 Esecuzione Anticipata Del Contratto.
Nelle more di stipula del contratto, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, per motivi di interesse pubblico, l’esecuzione anticipata del contratto per un periodo massimo di 45
giorni e comunque fino alla stipula del contratto definitivo. Costituisce clausola risolutiva espressa del predetto contratto l’avvenuto annullamento da parte del TAR dell’affidamento del servizio. Il gestore nulla ha da pretendere nel caso in cui l’aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate. Nel caso in cui l’A. C. decida di affidare al gestore l’esecuzione anticipata del contratto ed intervenga l’annullamento da parte del TAR dell’aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula di contratto con nuovo soggetto, la durata del contratto con quest’ultimo decorrerà dalla notifica della sentenza del TAR e, quindi, dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata. Il nuovo contratto avrà in ogni caso durata di 31 mesi
Il nuovo contratto sarà approvato con apposita determinazione del RUP, previa verifica della effettiva disponibilità finanziaria e parere del responsabile dei servizi finanziari che attesti la relativa copertura finanziaria del maggior onere.
Art. 22 Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento.
Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/XXXXXX_XX_XXXXXXXXXXXXX.xxx, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato “Regolamento”.
Art. 23 Dipendenti delle P.A. – Divieti.
Ai sensi dell’art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, il gestore – sottoscrivendo il presente contratto - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti”.
Art. 24 Protocollo di Legalità - Dichiarazioni del Gestore
Il sottoscritto gestore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il gestore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.
Il sottoscritto gestore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
c) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
Art. 25 Procedimento Di Contestazione Dell’inadempimento – Penali
I servizi oggetto dell’appalto devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato, nella relazione tecnica presentata in sede di gara. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente capitolato, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto, con lettera raccomandata A/R. indirizzata al legale rappresentante del gestore che ha commesso l’inadempienza. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l’inadempienza, saranno applicate al Gestore inadempiente, le seguenti penali:
Tabella: Casi di inadempienza
INADEMPIENZA | PENALITA’ euro | ||
Mancata nomina ovvero mancata sostituzione (in caso di dimissioni del soggetto incaricato) del coordinatore di cui al precedente art. 7. | € | 500,00 | |
Mancato adempimento di una delle attività e servizi previsti dal presente appalto. Per ogni violazione | € | 250,00 | |
Mancata trasmissione dei report di cui al precedente art. 11. | € | 500,00 | |
Mancata trasmissione dei report all’amministrazione comunale. | € | 500,00 | |
Interruzione del servizio senza giustificato motivo per ogni giorno | € | 500,00 | |
Mancato rispetto dell’orario di apertura e chiusura per ogni giorno | € | 500,00 | |
Mancata erogazione del servizio a un utente senza giustificato motivo per ogni caso | € | 250,00 | |
Mancata soggetto | rilevazione e documentazione degli utenti per ogni | € | 50,00 |
Violazione della normativa sulla privacy | € 1.000,00 | ||
Mancata trasmissione della copia dell’assicurazione e della relativa quietanza in caso di rinnovo del contratto | € 2.000,00 |
Nel caso in cui nell’arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.
Il Comune di Firenze, oltre all’applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. E’ fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo 25 comma 1 lettera d) oltre alla richiesta di risarcimento danni.
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione.
Art.26 Risoluzione Di Diritto – Clausola Risolutiva Espressa
Il Comune di Firenze intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte del Gestore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:
a) Violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013”.
b) Attribuzione d’incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti.
c) Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico del soggetto oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.
d) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
e) Mancata comunicazione tempestiva al Comune di Firenze e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti.
f) Nel caso in cui nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 000-xxx x.x., 000-xxx x.x., 000 x.x., 000-xxx x.x.
x) Mancato rispetto delle clausole contenute nel protocolli di legalità siglato fra la Prefettura di Firenze e i comuni della Provincia di Firenze
h) Qualora il Gestore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
i) Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente.
j) Mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori della presente convenzione entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte.
k) Quando l’ammontare delle penali contestate ed applicate al Gestore abbia superato il 15% dell’importo complessivo del contratto
l) Cessione dell’azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
m) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale
n) Affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dall’ art 30;
o) Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
p) Liquidazione, fallimento e d’avvio di procedure concorsuali;
q) La perdita d’iscrizione all’albo delle associazioni di volontariato e di Promozione Sociale;
r) In caso di DURC non regolare per due volte consecutive, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 163/2006;
s) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione del contratto;
Nei suddetti casi il Comune di Firenze sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale del contratto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all’inadempimento stesso. Il Gestore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.
Il Comune di Firenze conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.
In caso di risoluzione di diritto per le predette fattispecie, il Comune di Firenze ha diritto di affidare a terzi il servizio in danno al Gestore inadempiente, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune. Per il risarcimento dei danni, il Comune di Firenze potrà rivalersi sul deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, mediante trattenute sugli eventuali crediti del Gestore senza pregiudizio dei diritti del Comune di Firenze sui beni del Gestore stesso.
Art. 27 Recesso dal Contratto da Parte dell’affidatario.
In caso il Gestore receda anticipatamente dal contratto, il Comune di Firenze, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.
Art. 28 Assoggettamenti Fiscali.
I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico del gestore, con la sola eccezione dell'IVA, se dovuta, che sarà a carico del Comune. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico del gestore.
Art. 29 Cessione del Credito.
L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.
Art. 30 Divieto di Subappalto
E’ fatto divieto al gestore di cedere o sub appaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.
Art. 31 Obblighi Relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari
L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. L’A.C. verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti della Ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 32 Definizione delle Controversie
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR
Toscana, sede di Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, tel. 000 000000, nei termini indicati dall’art.120 del citato D. Lgs. V comma.
Ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del D. Lgs. 163/2006, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogni caso il compromesso.
Art 33 Norme Transitorie e Finali
La Ditta affidataria del Servizio dovrà eleggere in Firenze la sede del proprio domicilio, dandone conseguente comunicazione entro il 31° giorno dalla sottoscrizione del presente contratto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell’Ente.
L’Amministrazione Comunale, con il presente affidamento, si ritiene comunque esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con l’espletamento del servizio.