INDICE
CITTA’ METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE
Regolamento modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art. 19 d.lgs.
504/1992 (TEFA)
Approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 46 del 15/06/2016
INDICE
Articolo 1 – Ambito di applicazione
Articolo 2 – Modalità e tempi di versamento
Articolo 3 – Modalità di Rendicontazione da parte del Comune/gestore/concessionario
Articolo 4 – Affidamento riscossione a terzi
Articolo 5 – Compensi per l’attività di riscossione e rendicontazione
Articolo 6 – Procedura di Rimborso – Compensazione
Articolo 7 - Riscossione coattiva
Articolo 8 – presupposti e modalità dilazione di pagamento
Articolo 9 – Comunicazioni Variazioni
Articolo 10 – Entrata in vigore
Articolo 1 Ambito di applicazione
Il presente Regolamento ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 446/1997 disciplina il tributo previsto dall’art. 19 d.lgs. 504/1992 denominato “TEFA” per quanto non espressamente previsto dal d.lgs. n. 504/1992 e da altre disposizioni di legge, e si applica nel caso in cui i comuni gestiscano la tassa/tariffa raccolta rifiuti in proprio ovvero tramite soggetto gestore/concessionario stabilendo le modalità operative, disciplina e tempi di riversamento alla Città metropolitana di Roma Capitale e relative attività connesse di rendicontazione da parte dei soggetti riscuotitori. Ai sensi dell’art. 1, commi 16, 47, 101 e 44 della legge 56/2014 la Città Metropolitana di Roma Capitale dal 01/01/2015 è succeduta a titolo universale alla Provincia di Roma in tutti i rapporti attivi e passivi comprese le entrate provinciali.
Articolo 2
Modalità e tempi di versamento
2.1. I comuni che gestiscono in proprio la riscossione o i soggetti gestori/concessionari (con esclusione del Concessionario del Servizio Nazionale di Riscossione) dovranno riversare entro il secondo mese successivo alla scadenza del bimestre solare alla Città metropolitana di Roma Capitale i versamenti effettuati dai singoli contribuenti sui conti correnti postali/bancari/modelli F24 Agenzia delle Entrate relativi ai comuni medesimi o ai soggetti gestori del servizio di riscossione/concessionari della Tassa/Tariffa raccolta rifiuti, e risultanti dagli estratti conto postali/modelli bancari/modelli F24 Agenzia delle Entrate fino all’ultimo giorno lavorativo del periodo di riferimento considerato.
BIMESTRE SOLARE | RIVERSAMENTO alla Città metropolitana |
GENNAIO – FEBBRAIO | ENTRO 30 APRILE |
MARZO-APRILE | ENTRO 30 GIUGNO |
MAGGIO-GIUGNO | ENTRO 31 AGOSTO |
LUGLIO –AGOSTO | ENTRO 31 OTTOBRE |
SETTEMBRE –OTTOBRE | ENTRO 31 DICEMBRE |
NOVEMBRE –DICEMBRE | ENTRO 28 FEBBRAIO ANNO SUCCESSIVO |
2.2. I comuni dovranno riversare alla Città metropolitana Roma Capitale entro il mese successivo dalla riscossione gli importi annuali Tefa derivanti dalle somme eventualmente riconosciute ai sensi dell’art. 33 bis del d.l. 248/2007 convertito con modifiche dalla legge 31/2008.
2.3. Verranno considerati tempestivi i versamenti effettuati e pervenuti nella disponibilità di cassa della Città Metropolitana di Roma Capitale entro i suddetti termini. I riversamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario a favore della Città metropolitana di Roma Capitale.
2.4. Il Comune/gestore/concessionario provvede a dare tempestiva comunicazione dell’avvenuto riversamento di cui ai precedenti punti mediante posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
2.5. Nel caso i comuni/gestori/concessionari non dovessero rispettare le scadenze fissate per i riversamenti, indicati al punto 2.1., la Città metropolitana di Roma Capitale, successivamente a ciascuna scadenza non rispettata, invierà ai Comuni/gestori/concessionari inadempienti un sollecito di pagamento all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), assegnando un ulteriore termine di
quindici giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento del sollecito; trascorso tale ulteriore termine, i Comuni/gestori/concessionari, nel caso continuassero ad essere inadempienti, saranno tenuti al pagamento di interessi da conteggiare, ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del Codice Civile, al tasso legale, con decorrenza alla scadenza del termine teorico di versamento iniziale di cui la punto 2.1. fino alla data di pagamento effettivo.
Articolo 3
Modalità di Rendicontazione da parte del Comune/gestore/concessionario
3.1. Entro il mese successivo all’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario i comuni e i soggetti gestori comunicano alla Città metropolitana di Roma Capitale l’ammontare della previsione relativa alla Tassa/Tariffa raccolta rifiuti.
3.2. Entro 30 giorni dell’emissione dei ruoli/elenchi Tassa/Tariffa raccolta rifiuti i comuni e soggetti gestori/concessionari sono tenuti a comunicare i relativi dati sintetici alla Città metropolitana di Roma capitale.
3.3. Entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto i comuni sono tenuti a comunicare alla Città metropolitana di Roma Capitale l’importo accertato e riscosso a competenza e a residuo relativo alla Tassa/Tariffa raccolta Rifiuti risultante dal documento di bilancio.
3.4.Contestualmente all’effettuazione dei singoli versamenti Bimestrali i comuni/gestori/concessionari inviano alla Città metropolitana di Roma Capitale un rendiconto in cui sono presenti l’entità degli importi riscossi a titolo di Tefa e il compenso/commissione trattenuta utilizzando il modello denominato “Allegato A” al presente regolamento.
3.5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno i comuni/soggetti gestori e concessionari dovranno presentare alla Città metropolitana di Roma Capitale un rendiconto annuale relativo alle somme introitate a titolo di Tefa entro il 31 dicembre dell’anno precedente con evidenza degli sgravi/rimborsi effettuati a titolo di Tefa sui ruoli/elenchi emessi utilizzando l’“Allegato B” al presente regolamento. I comuni, i soggetti gestori e i concessionari del servizio di riscossione sono considerati quali agenti contabili e come tali sono sottoposti all’obbligo della resa del conto giudiziale nelle modalità e termini indicati dall’art. 93 del d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.
3.6. Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate alla Città metropolitana di Roma Capitale utilizzando la posta elettronica certificata PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
3.7. La Città metropolitana di Roma Capitale può richiedere entro il termine di cinque anni dalla data di riversamento opportune verifiche sulle somme incassate dal Comune/gestore/concessionario e richiedere documentazione integrativa allo stesso ente finalizzata all’accertamento ed alla determinazione delle somme di propria competenza.
Articolo 4 Affidamento riscossione a terzi
4.1. I comuni devono comunicare alla Città metropolitana di Roma Capitale l’eventuale decisione di affidamento a terzi della riscossione della tassa/tariffa comunale raccolta rifiuti sia riguardante il ruolo ordinario che quello coattivo.
4.2. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 4.1., i comuni devono, in caso di affidamento a terzi, a rendere operativi i contenuti del presente accordo anche nei confronti del nuovo soggetto affidatario del servizio, in quanto compatibile con la nuova normativa riguardante la tassazione dei rifiuti.
Articolo 5
Compensi per l’attività di riscossione e rendicontazione
Ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 504/1992 comma 5 ai comuni per l’attività di riscossione del tributo spetta una commissione pari a 0,30% delle somme riscosse senza importi minimi e massimi.
Art. 6
Procedura di Rimborso – Compensazione
I Comuni/Gestori/concessionari effettuano i rimborsi ai contribuenti delle somme non dovute a titolo di tributo ambientale, anticipando le somme necessarie nel caso in cui gli importi erroneamente pagati dai contribuenti siano già stati riversati alla Città metropolitana di Roma Capitale. I Comuni/Gestori/concessionari, successivamente alla presentazione del rendiconto annuale di cui all’art 3.5, effettueranno le compensazioni con le somme anticipate per conto della Città metropolitana di Roma Capitale previa dettagliata rendicontazione e comunicazione tramite posta elettronica certificata PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Art. 7 Riscossione coattiva
7.1. La Città metropolitana di Roma Capitale procede alla riscossione coattiva nei confronti dei comuni/gestori e concessionari che non hanno proceduto totalmente o parzialmente ai riversamenti dovuti a titolo di Tefa a seguito di formale atto di messa in mora inviato tramite Posta elettronica Certificata (Pec).
7.2. La riscossione coattiva è attuata secondo le procedure previste dal D.P.R 29/9/1973 n. 602, tenuto conto di quanto previsto dai d.lgs.26/2/1999 n. 46 e 13/4/1999 n. 112 se affidata a concessionario del servizio nazionale di riscossione o in alternativa con la procedura di cui al Regio Decreto 14/4/1910 n. 639 mediante ingiunzione, se svolta in proprio e comunque utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente.
Articolo 8
Presupposti e modalità dilazione di pagamento
8.1. Prima dell’avvio delle procedure per la riscossione coattiva ai comuni/gestori che ne fanno richiesta e che si trovino in obiettiva e documentata difficoltà finanziaria, per somme certe, liquide ed esigibili, la Città metropolitana di Roma Capitale può concedere dilazioni e rateazioni dei riversamenti dovuti purchè siano presenti i seguenti requisiti.
− sottoscrizione di un atto di ricognizione del debito ai sensi ed agli effetti dell’art. 1988 c.c. da parte del Comune o gestore in cui le singole posizioni debitorie vengano riconosciute nei confronti della Città metropolitana e indicate in maniera analitica;
− difficoltà obiettiva/impossibilità finanziaria dell’ente a riversare la somma dovuta in unica soluzione attestata da una relazione che indichi in modo circostanziato i motivi e sottoscritta dal Responsabile Finanziario e Collegio dei Revisori;
− difficoltà/impossibilità finanziaria del soggetto gestore a riversare la somma dovuta in unica soluzione attestata da una relazione che indichi in modo circostanziato i motivi (pericolo continuità aziendale, tutela livelli occupazionali) sottoscritta all’amministratore delegato del consiglio di amministrazione/amministratore unico o da soggetto da questi delegato;
− richiesta di Dilazione non superiore ad un massimo di 18 mesi;
− l’importo mensile della rata non potrà essere inferiore a euro 1.000,00;
− applicazione degli interessi legali sulle rate dilazionate dal momento in cui le somme erano dovute all’effettivo soddisfo.
8.2. Il mancato pagamento di una sola rata comporta l’automatica decadenza del beneficio del termine ai sensi ed agli effetti dell’art. 1186 c.c. In tal caso, la Città metropolitana di Roma Capitale potrà procedere con le azioni previste dalla vigente normativa anche coattive per l'integrale ed immediato pagamento del debito.
8. 3. La richiesta di dilazione non può essere soddisfatta nei confronti di debitori che risultano in morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
8.4. Non è possibile concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento relative a singole rate o importi già dilazionati.
8.5. La dilazione o rateazione è concessa con provvedimento dal Dirigente responsabile dell’entrata.
Articolo 9 Comunicazioni Variazioni
La Città metropolitana di Roma Capitale comunicherà eventuali variazioni dell’aliquota del tributo non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali.
Articolo 10 Entrata in vigore
Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo all’inizio della pubblicazione.
ALLEGATO A | ||||||||||
COMUNE/ENTE | ||||||||||
periodo di riferimento riscossione numero bimestre | anno di competenza | importo riscosso ruolo ordinario tassa rifiuti a | Importo riscosso ruolo coattivo tassa rifiuti | totale riscosso a competenza tassa rifiuti | totale riscosso a residuo tassa rifiuti | totale riscosso tassa rifiuti | totale tributo tefa riscosso | importo trattenuto a titolo di compenso (0,30% sul tributo tefa) | importi oggetto di rimborso | importo netto tefa riversato a Città metropolitana |
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ALLEGATO B
anno x
COMUNE/ENTE
MIUR - SCUOLE anno | 1 bim Anno X | 2 bim Anno X | 3 bim anno X | 4 bim anno X | 5 bim anno X | 6 bim anno X | Totali | commissione 0,30% | Importi rimborsati | Totale Tefa riversato |
30/04/anno X | 30/06/anno X | 31/08/anno X | 31/10/anno X | 31/12/anno X | 28/02 anno X+1 | |||||
TEFA LORDO RISCOSSO | TEFA LORDO RISCOSSO | TEFA LORDO RISCOSSO | TEFA LORDO RISCOSSO | TEFA LORDO RISCOSSO | TEFA LORDO RISCOSSO | TEFA LORDO RISCOSSO | Totali | commissione 0,30% | Importi rimborsati | Totale Tefa riversato |
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