MINISTERO DELLA CULTURA MUSEI REALI
REP. N. 115
MINISTERO DELLA CULTURA MUSEI REALI
CUP F19G19000370001 - CIG 8616806D3F
OGGETTO: Lavori di Allestimento delle collezioni archeologiche.
Tra la d.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, nata a Ivrea (TO) il 22.06.1957 la quale agisce non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Musei Reali C.F. 97792420016 e che risulta legittimata alla stipula del presente atto in virtù dei poteri a lei conferiti ai sensi del Decreto del Direttore Generale Musei del 08.08.2019, registrato alla Corte dei Conti in data 05.09.2019 fg. 1-2982, domiciliata per la carica presso la sede dei Musei Reali, (infra Committente o Stazione Appaltante o Amministrazione)
E
La soc. Bawer S.p.A. P.IVA 05593210726 con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx X.0 00000 XXXXXXXX (XX) rappresentata da XXXXXXXX XXXXXXXXXX nato ad Altamura il 07/09/1970 ed ivi residente in Xxx Xxxxxxx 00 Settembre 2001 m. 28 in qualità di Procuratore Speciale – Giusta Procura Notarile Rilasciata dal Notaio Xxxxxxxx Xxxxxxxx il 04/08/2014 Repertorio n. 79625 e Raccolta n. 25725, Registrato a Gioia del Colle il giorno 05 agosto 2014 al n. 6635 serie 1T;
PREMESSO CHE:
- nell’ambito delle risorse ricevute con finanziamento L. 190/2014 “Musei Reali
– Progetto Antichità Reali” è stato previsto l’intervento Allestimento delle collezioni archeologiche all’interno delle Sale Palatine dei Musei Reali di Torino;
- è stato nominato Responsabile Unico del procedimento (RUP) l’arch. Xxxxxxx
Xxxxxx;
- è stato redatto il progetto esecutivo di importo complessivo pari a € 546.854,91 di cui € 533.217,71 per lavori soggetti a ribasso ed € 13.637,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ai sensi di legge, in categoria OS6 prevalente;
- il suddetto progetto è stato verificato e validato dal Responsabile del procedimento in data 11.11.2020;
- con determina n. 2 del 01.02.2021 è stata avviata una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co.2;
- con determina n.12 del 11.05.2021 è stata aggiudicata in via definitiva la procedura in favore dell’Appaltatore, che ha offerto un ribasso unico percentuale paria a 20,86 % ottenendo un punteggio complessivo pari a 91,12/100;
- la spesa trova copertura finanziaria nelle risorse stanziate nel bilancio 2021 parte di investimento L. 190/2014 “Musei Reali – Progetto Antichità Reali”;
tutto quanto premesso e considerato, si stipula quanto segue,
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito «Codice dei contratti»).
Articolo 2. Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale ammonta a € 435.625,7 di cui:
a) € 421.988,50 (diconsi euro quattrocentoventunomilanovecentottantotto) per lavori, al netto del ribasso offerto del 20,86 %;
b) € 13.637,20 (diconsi euro tredicimilaseicentotrentasette/20) per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. nella misura del 22 % ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo”.
4. La spesa viene imputata al Bilancio 2021- PdC 1.2.7.010 “Allestimento Musei” parte di investimento alla voce L. 190/2014 “Musei Reali – Progetto Antichità Reali”.
Articolo 3. Condizioni generali del contratto
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Ai sensi dell’art. 14-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., i capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio presso la propria sede legale.
Articolo 5. Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 112 (centododici) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Articolo 6. Penale per i ritardi
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari
all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al lordo degli oneri di sicurezza e al netto dell’IVA, con le modalità di cui all’art. 10 del CSA.
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori
1. Si richiama quanto previsto dall’art. 11 del CSA.
Articolo 8. Variazioni al progetto e al corrispettivo
1. Si richiama quanto previsto dall’art. 4 del CSA.
Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto sarà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alle condizioni normative vigenti e dettagliate all’art. 13 del CSA.
2. Il pagamento sarà effettuato con stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, una volta che i lavori eseguiti, contabilizzati secondo le previsioni del CSA, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di legge, raggiungano un importo non inferiore al 50% dell’importo.
3. Si richiama quanto previsto all’art. 13 del CSA.
4. In ogni caso se il pagamento è superiore a € 10.000,00 è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
5. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente acceso presso BANCA POPOLARE DI MILANO - FILIALE DI ALTAMURA, CODICE IBAN: I T 4 5 F 0 5 0 3 4 4 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 6;
- i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa
saranno delegati ad
operare sul conto corrente dedicato:
- XXXXXXX XXXXXXXX, nato a ALTAMURA (BA) il 04/05/1962 Cod. Fiscale LRSPQL62E04A225Q;
- XXXXXXXX XXXXXXX, nato a ALTAMURA (BA) il 08/08/1961 Cod. Fiscale MNFNTN61M08A225B.
Eventuali altri conti bancari o postali dovranno essere comunicati alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sui conti, qualora diversi, entro 7 giorni dall’accensione dei conti stessi. Inoltre:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;
e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
f) l’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
g) il pagamento avverrà nel termine di sessanta giorni dall’emissione delle fatture,
emesse in formato elettronico al codice univoco IPA S8DQ24.
Articolo 10. Ritardo nei pagamenti
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini contrattualmente previsti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori di cui alle vigenti disposizioni.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, agire per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Articolo 11. Regolare esecuzione e collaudo
1. Si richiama quanto previsto dall’art. 20 del CSA.
Articolo 12. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui alle vigenti disposizioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. L’Appaltatore si impegna a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pena la risoluzione del presente contratto. Si impegna inoltre ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, approvato con decreto del Ministro del 23 dicembre 2015 che dichiara di ben conoscere ed accettare.
Articolo 13. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. Si richiama quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del CSA.
Articolo 14. Subappalto
1. Si richiama quanto previsto dall’art. 12 del CSA.
Articolo 15. Garanzia definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 01.000053487 in data 26.07.2021 rilasciata dalla società S2C Spa - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni per l'importo di € 37.847,16 pari al 8,68% dell’importo contrattuale (la polizza è ridotta del 50% ricorrendo le condizioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016).
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
Articolo 16. Obblighi assicurativi
1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016 l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha presentato a tale scopo un'assicurazione, stipulata con polizza numero 1795003 rilasciata dalla società Elba Assicurazioni S.p.A. sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo.
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo vigenti.
Articolo 17. Documenti che fanno parte del contratto
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) il Capitolato Speciale d’Appalto;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
c) i piani di sicurezza previsti di cui al D.lgs. 81/2008;
d) il cronoprogramma;
e) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 14 e 15;
g) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non
previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione Appaltante.
Articolo 18. Divieto di cessione del contratto
1. È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del codice, ne consegue che l'Aggiudicatario non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.
2. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). Articolo 19. Cause di risoluzione e recesso
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione delle prestazioni;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione dell’esecuzione
circa i tempi assegnati;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle
prestazioni;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto; 13
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’opera.
2. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Appaltatore dall’obbligo di portare a compimento i lavori ordinati in essere alla data in cui è dichiarata la suddetta risoluzione.
3. La risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore sarà comunicata
per iscritto dalla Stazione Appaltante. Resta sin d’ora inteso tra le parti che a
seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento, il presente contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi dalla Stazione Appaltante all’appaltatore. In tal caso l’appaltatore nulla potrà pretendere dalla Stazione appaltante a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.
Articolo 20. Comunicazione e modifiche soggettive del contratto
1. Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.
Ogni comunicazione s’intende notificata alla Parte con l’arrivo presso l’indirizzo
eletto, oppure domicilio dichiarato in premessa oppure mediante PEC.
2. Le modifiche ammissibili che non alterano la natura generale del contratto sono quelle individuate dal D.lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, punto 2), lettera d), punto 2), che per chiarezza si riportano di seguito: “all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori”.
Articolo 21. Elezione domicilio legale, controversie e foro
1. Per gli effetti del presente contratto l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede indicata in premessa.
2. Le Parti dichiarano Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di Torino.
3. Per la definizione delle controversie le Parti espressamente rinviano alle procedure dell'accordo bonario previste dal Xxxxxx in quanto compatibili, dando atto che la sottoscrizione dell'Accordo bonario fa cessare la materia del contendere ed ha natura transitiva.
4. È esclusa la competenza arbitrale.
Articolo 21. Riservatezza
1. Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell’altra Parte conosciuto in ragione del servizio/lavoro svolto (ad es. know – how), e tutte le altre informazioni tecniche e/o commerciali, impegnandosi a non divulgare a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell’altra Parte.
2. L’Amministrazione informa che il titolare del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di Direttrice dei Musei Reali – istituto dotato di autonomia speciale, in forza di quanto disposto dal Decreto Ministeriale nr. 147 del 14.03.2019, art. 2 co 2.
3. Il responsabile della protezione dei dati è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Direttore dell'Archivio Centrale dello Stato.
4. I dati sono trattati, dal personale autorizzato, per l’adempimento delle comunicazioni e delle verifiche ex lege della normativa sugli affidamenti pubblici, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e dalle disposizioni sugli adempimenti previsti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
5. I destinatari sono le autorità competenti incaricate delle verifiche sugli operatori economici.
6. I dati verranno conservati per almeno 5 anni ai sensi dell’art. 99 comma 4 del d.lgs.50/2016.
7. L’Appaltatore ha diritto di richiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica degli
stessi nonché di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto le Parti rinviano alle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché alle disposizioni del Regolamento EU nr. 679 del 2016 e del Decreto del MIBACT nr. 147 del 14.03.2019.
Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell’Aggiudicatario senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell’IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.
Articolo 23. Norme di chiusura e firme
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Torino, 04.08.2021
FIRMATO DIGITALMENTE
Per accettazione in forma specifica degli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 23,
24 ai sensi dell’art. 1341 co 2 c.c.
Firmato digitalmente da
XXXXXX XXXXXXX
CN = XXXXXXX XXXXXX
O = MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
C = IT