COLLEGIO DI BOLOGNA
COLLEGIO DI BOLOGNA
composto dai signori:
(BO) MARINARI Presidente
(BO) XXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) XXXXXXXXXX Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXX XXXXXXXXXX
Seduta del 11/05/2021
FATTO
Con ricorso presentato in data 11 gennaio 2021, il ricorrente esponeva di aver stipulato con l’odierna resistente un contratto di prestito con cessione del quinto dello stipendio da restituire in centoventi rate mensili da 324,00 euro ciascuna.
Nel maggio 2020, alla scadenza della quarantottesima rata, il ricorrente provvedeva ad estinguere anticipatamente il finanziamento, ma ritenendo incongrua la somma liquidata in conteggio estintivo, inviava lettera di reclamo all’intermediario domandando la restituzione della quota non maturata delle voci di costo connesse al finanziamento.
Esperito infruttuosamente il reclamo, presentava quindi ricorso a questo Xxxxxxx chiedendo restituzione della quota residua delle commissioni e degli oneri a vario titolo corrisposti al netto di quanto già retrocesso, calcolati secondo il criterio pro rata temporis, per un ammontare complessivo di 966,43 euro, oltre agli interessi legali.
Costituendosi nel procedimento, l’intermediario resistente l’intermediario resistente si difendeva eccependo, in via preliminare, l’inapplicabilità della Dir. 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza dell’11 settembre 2019; nel merito eccepiva l’avvenuta sottoscrizione, da parte del cliente, di quietanza liberatoria, con cui egli ha dichiarato di aver ricevuto dall’intermediario il rimborso della quota non goduta delle commissioni ripetibili in conseguenza dell’estinzione anticipata,
abdicando, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere ulteriori somme; deduceva infine la correttezza dei conteggi xxxxxxxxx, sosteneva di avere già rimborsato tutto quanto dovuto in base alle previsioni contrattuali e concludeva chiedendo all’Arbitro il rigetto di tutte le richieste di parte ricorrente.
DIRITTO
La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”.
Preliminarmente occorre tuttavia esaminare l’eccezione preliminare sollevata dall’intermediario resistente in merito all’esistenza di una quietanza liberatoria, preclusiva della proposizione del presente ricorso.
Dalla documentazione allegata dalla resistente alle proprie controdeduzioni risulta infatti che il ricorrente ha sottoscritto in data 29 maggio 2020 una “quietanza liberatoria”, nella quale dichiarava espressamente di rinunciare, a fronte delle somme quietanzate, alla corresponsione di ulteriori somme in conseguenza della estinzione anticipata del prestito.
Nella decisione n. 8827/2017, il Collegio di Coordinamento si è pronunciato sulla questione concernente il valore liberatorio delle quietanze sottoscritte in occasione dell’estinzione anticipata del finanziamento e, nello statuire che la valutazione deve essere compiuta in concreto - con particolare riferimento al singolo caso - ha concluso nel senso di ritenere necessario che la dichiarazione contenga, da un lato, un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia - vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall’altro, che sia espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall’intermediario non restituite.
Più recentemente, i Collegi territoriali hanno condiviso che, in generale, le quietanze liberatorie possono essere reputate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all’estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati. Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, evidenzia il Collegio che la sottoscrizione della quietanza da parte della ricorrente è avvenuta il 29 maggio 2020, in anticipo rispetto all’estinzione del finanziamento, attestata dalla liberatoria del 31 maggio 2020.
In questi casi, è orientamento condiviso dei Collegi ritenere che la quietanza in oggetto non possa avere rilevanza come rinuncia/transazione in quanto sottoscritta antecedentemente al rilascio del conteggio estintivo e quindi prima che l’estinzione sia perfezionata (cfr., nello stesso senso, le decisioni ABF, Collegio di Bologna n. 22101/2019 e Collegio di Napoli, nn. 10555/2020 e 22819/2020).
Venendo al merito del ricorso, la consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d’Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a
causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front).
Si è ugualmente consolidato l’orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla “riduzione” dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.
In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.
Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all’articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l’esatta interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.
La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l’articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell’11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:
“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.
“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.
“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.
“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.
“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up
front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, “…sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari…”, in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell’articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.
In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “…come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo…”.
Le parti, quindi, potranno “…declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità…”.
Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che “…non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.).
A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale “…ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento…”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “…allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione…”, e che “…essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva…”. Aggiunge, infine, che “…non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi…”.
Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio
di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.
Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.
A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l’articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella “più precisa di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”, così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.
A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’articolo 125-sexies del TUB.
Facendo applicazione di tali principi, rileva il Collegio come la commissione a favore dell’intermediario finanziario abbia natura mista, distinguendosi nel contratto le attività ricomprese nella quota non ripetibile da quelle ricomprese nella quota ripetibile. Tuttavia, le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF hanno ritenuto che tale commissione sia da intendersi interamente recurring in quanto remunera, tra gli altri, gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista e che per il rimborso si debba applicare il criterio pro rata temporis (cfr. le decisioni ABF, Collegio di Bologna nn. 8754/2020 e 29794/2020). E ad analoga deve giungersi quanto alle commissioni di distribuzione dalla cui descrizione emerge lo svolgimento di alcune attività di natura recurring (“pubblicità” e “presidio del territorio”) e ai costi per l’invio delle spese periodiche (già rimborsati in conteggio estintivo).
In linea con il richiamato orientamento e tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di estinzione in conformità alle previsioni contrattuali, deve concludersi per l’accoglimento delle richieste della ricorrente nella misura riportata nella seguente tabella:
rate complessive | 120 | rate scadute | 48 | Importi | Natura | Rimborsi dovuti | Rimborsi già effettuati | Residuo |
rate residue | 72 | TAN | 4,90% | |||||
Denominazione | % rapportata al TAN | 38,48% | ||||||
commissioni a favore dell'intermediario finanziario - ripetibili | 425,01 € | Recurring | 255,01 € | 163,53 € | 91,48 € | |||
commissioni a favore dell'intermediario finanziario - non ripe | 991,69 € | Recurring | 595,01 € | 595,01 € | ||||
commissioni di distribuzione | 466,56 € | Recurring | 279,94 € | 279,94 € | ||||
costo comunicazioni periodiche | 22,00 € | Recurring | 13,20 € | 13,20 € | 0,00 € | |||
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
Totale | 966,43 € |
Il Collegio precisa infine che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all’entrata in vigore delle nuove Disposizioni ABF, ai sensi di quanto previsto nella nota (3) di pag. 25 delle predette Disposizioni, l’importo finale contenuto nelle pronunce di accoglimento è
arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).
All’accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 966,00 (novecentosessantasei/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1