CONVENZIONE
TRA
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – “Dipartimento Casa Italia”, di seguito denominato “Dipartimento”, C.F. 80188230587, avente sede in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, in persona del Cons. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, giusta delega del Capo del Dipartimento, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx;
E
il Comune di Foligno di seguito denominato “Ente”, C.F. / P.IVA 00166560540, in persona del Sindaco pro tempore;
di seguito anche collettivamente denominate "le Parti"
VISTO l’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha istituito il “Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
VISTO in particolare, il comma 3, lett. b), n. 1, del medesimo articolo 41, con cui è stato stabilito che il Dipartimento Casa Italia provvede a finanziare le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1 e i relativi progetti di adeguamento, previa intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, ad esclusione di quelli ricadenti nei Comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (cd. “cratere”);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 e s.m.i., concernente l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, che all’articolo 12-bis disciplina funzioni e organizzazione del Dipartimento Casa Italia;
VISTO l’avviso pubblico n. 8008, pubblicato in data 28 marzo 2018 sul sito istituzionale di Edilizia scolastica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di selezionare gli enti locali beneficiari del finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico candidati dai suddetti enti;
VISTO che il medesimo avviso pubblico prevede che gli interventi siano finanziati dal Dipartimento Casa Italia per gli edifici scolatici ricadenti in zona sismica 1 in ordine di graduatoria e fino a concorrenza delle risorse disponibili e che i restanti interventi siano finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nei limiti delle risorse disponibili secondo l’ordine di graduatoria, riservando il 20% delle risorse agli edifici ricadenti nelle quattro regioni colpite dal sisma del Centro Italia, ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, n. 363 del 18 luglio 2018, pubblicato sul sito istituzionale di Edilizia scolastica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 19 luglio 2018 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva degli interventi da finanziare per le verifiche di vulnerabilità sismica e relativa progettazione, candidati dagli enti locali proprietari degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e Finanze n. 31334 del 24 aprile 2019, che ha previsto, in attuazione dell’articolo 41, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l’assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di ulteriori fondi, pari a 26.454.500,00 euro per l’esercizio finanziario 2019, per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici nei comuni a rischio sismico 1, fatta eccezione per quelli ubicati nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e per i relativi progetti di adeguamento;
CONSIDERATO che il Dipartimento Casa Italia, con nota prot. 1298 del 5 agosto 2019, ha comunicato al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di poter individuare ulteriori interventi finanziabili per la zona a rischio sismico 1, procedendo allo scorrimento della relativa graduatoria pubblicata con il succitato decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 363 del 18 luglio 2018;
RITENUTO quindi, di poter procedere allo scorrimento della graduatoria degli interventi da realizzare nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, fatta eccezione per quelli individuati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, individuati dalla predetta graduatoria, secondo l’ordine stabilito dalla medesima;
VERIFICATO che gli ulteriori interventi finanziabili, a valere sulla capienza del capitolo
n. 912 iscritto nel C.D.R. 1 - Segretariato Generale, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono n. 178 (centosettantotto) per un importo complessivo di euro 26.454.500,00;
VISTO il decreto di impegno del Capo Dipartimento Casa Italia del 6 settembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 7 novembre 2019, al n. 2104, con il quale sono stati individuati gli ulteriori interventi di vulnerabilità sismica e progettazione sugli edifici scolastici ricadenti in zona sismica 1 ed impegnate le relative risorse, nell’ambito della procedura pubblica nazionale di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 41, comma 3, lett. b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
VISTO che, agli esiti del suddetto procedimento, risulta che l’intervento di verifica di vulnerabilità sismica e progettazione di adeguamento relativo all’edificio di proprietà pubblica adibito ad uso scolastico, sito in Via Xxxxxxxxx Xxxxxx
,ASSENTE, identificato con il codice 540180130, è finanziato sulla base del succitato decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia;
CONSIDERATO che, ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della legge 13 agosto 2010,
n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, all’intervento di cui trattasi è stato assegnato il CUP C69F18000190001;
CONSIDERATO che, ai sensi della delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, il CUP assegnato alle opere dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l’opera stessa;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, con il quale l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Capo del Dipartimento Casa Italia;
VISTO il decreto del Segretario Generale del 15 ottobre 2019, con cui sono state assegnate in gestione all’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, unitamente ai relativi poteri di spesa, tra l’altro, le risorse finanziarie esistenti sul capitolo n. 912 iscritto nel C.D.R. 1 - Segretariato Generale, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO il provvedimento del 15 gennaio 2020 con cui l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Capo del Dipartimento Casa Italia, ha delegato il Coordinatore dell’Ufficio per il coordinamento delle amministrazioni e per la gestione dei progetti, Cons. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, alla firma delle convenzioni con gli Enti locali per disciplinare i reciproci rapporti in relazione alla procedura di cui al suddetto avviso pubblico;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Valore delle premesse
1. Le premesse, gli allegati ed i documenti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Articolo 2 – Finalità ed oggetto
1. La presente Convenzione è stipulata tra le Parti per disciplinare i reciproci rapporti in merito al finanziamento dell’intervento di verifica di vulnerabilità sismica e dell’intervento di progettazione dell’adeguamento sismico dell’edificio di proprietà pubblica adibito ad uso scolastico sito in Via Xxxxxxxxx Xxxxxx ,ASSENTE, identificato con il codice 540180130, nell’ambito del raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 41, comma 3, lett. b) n. 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, e dell’avviso pubblico n. 8008 pubblicato in data 28 marzo 2018 sul sito istituzionale di Edilizia scolastica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui alle premesse.
Articolo 3 – Obblighi del Dipartimento
1. Il Dipartimento finanzia gli interventi di cui all’articolo 2, nell’ambito delle risorse stanziate dall’articolo 41, comma 3, lett. b), n. 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Il contributo erogato dal Dipartimento Casa Italia è massimo ed onnicomprensivo (comprende IVA e ogni altra spesa). Eventuali economie derivanti dagli affidamenti non restano nella disponibilità dell’ente locale.
3. L’importo massimo del contributo corrisposto per la verifica di vulnerabilità è pari ad € 5.741,32. Quest’ultimo sarà, comunque, parametrato, così come previsto dall’art. 3, comma 2, dell’avviso pubblico, al tetto massimo di spesa previsto dalle tabelle allegate (all. 2) all’OPCM 3362/2004, tenendo conto, altresì, della cubatura effettiva dell’edificio desumibile dalla scheda di sintesi redatta dal professionista incaricato e dell’eventuale quota di cofinanziamento dichiarata in sede di candidatura. Il pagamento avverrà in unica soluzione al termine dell'espletamento della verifica, previo caricamento a sistema di tutta la documentazione prevista dalla piattaforma informativa V.V.S. di cui al successivo art. 5 predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a fronte della verifica della completezza della documentazione da parte del Dipartimento Casa Italia.
4. L'importo massimo del contributo che sarà corrisposto per la progettazione è pari ad € 69.505,68. Il 20% dell’importo potrà essere richiesto all’atto della stipula del contratto, previo caricamento a sistema di tutta la documentazione prevista dalla piattaforma informativa V.V.S. di cui al successivo art. 5, mentre la richiesta del saldo, con identiche modalità, solo dopo l’espletamento della progettazione, a fronte della verifica della completezza della documentazione da parte del Dipartimento Casa Italia.
Articolo 4 – Obblighi dell’Ente locale e durata della Convenzione
1. L’ente si impegna ad utilizzare il contributo di cui è risultato beneficiario per le finalità di cui al presente atto e nel rispetto di quanto previsto dal suddetto avviso pubblico.
2. Qualora l’intervento sia cofinanziato e laddove tale cofinanziamento sia stato dichiarato in sede di partecipazione alla selezione, il cofinanziamento medesimo deve essere utilizzato per l’espletamento dell’indagine o della progettazione, pena la revoca del finanziamento.
3. L’ente dovrà affidare la verifica di vulnerabilità oggetto del presente finanziamento, in ragione degli importi, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50 (codice dei contratti pubblici), ai soggetti individuati dal medesimo codice per l’espletamento di questo tipo di indagini.
4. Ove all’esito della verifica di vulnerabilità sismica, emerga che l’indice di rischio sismico sia inferiore allo 0,8 e, quindi, si renda necessario lo sviluppo della progettazione di adeguamento sismico, l’ente dovrà procedere al relativo affidamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici).
5. Le attività connesse alla rendicontazione, di cui al successivo articolo 5, riferite alla fase di verifica, dovranno essere completate entro il 31 gennaio 2021, pena la revoca del relativo finanziamento. Tutte le attività di rendicontazione, sempre disciplinate dal successivo articolo 5, riferite alla progettazione, dovranno essere espletate, tanto relativamente all’anticipo del 20% quanto al successivo saldo, entro il 31 gennaio 2022, pena la revoca del relativo finanziamento e il recupero a bilancio dello Stato di quanto anticipato.
6. L’Ente si assicura che vengano rispettate le previsioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, recante “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
Articolo 5 – Modalità di accesso alla piattaforma di rendicontazione V.V.S.
1. L’Ente riceverà dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca una comunicazione nella quale saranno fornite nome utente e password per accedere al sistema informativo per la rendicontazione.
2. In particolare, l’operatore accreditato, una volta entrato nel sistema, dovrà indicare il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) con tutti i dati e dovrà seguire le
indicazioni per il caricamento della documentazione e delle informazioni necessarie, al fine di ottenere la liquidazione del contributo.
3. L’Ente che ha richiesto il finanziamento della verifica e della progettazione dovrà inserire in piattaforma tutta la documentazione ivi richiesta.
Articolo 6 – Referenti
1. Il Dipartimento individua quale responsabile dell’attuazione della presente Convenzione il Coordinatore dell’Ufficio per il coordinamento delle amministrazioni e per la gestione dei progetti.
2. Il Responsabile della Convenzione per l’Ente è il legale rappresentante. L’Ente può individuare un ulteriore responsabile dell’attuazione della presente Convenzione. Nel caso in cui l’Ente si avvalga di tale facoltà indica di seguito il nominativo del responsabile:
.
Articolo 7 – Revoca finanziamento. Risoluzione dell’accordo
1. Il Dipartimento Casa Italia procederà alla revoca del finanziamento nel caso in cui, dal monitoraggio, emerga quanto segue:
a) l’Ente non abbia provveduto alla rendicontazione entro il termine indicato dall’art. 4, comma 5, del presente atto;
b) emergano gravi irregolarità e/o violazioni in merito alla normativa vigente relativa ai lavori pubblici o alle procedure sui contratti pubblici;
c) la verifica o la progettazione siano state affidate prima della pubblicazione dell’avviso pubblico per l’erogazione del presente finanziamento;
d) l’Ente non abbia proceduto al caricamento dei dati giustificativi delle somme liquidate o da liquidare;
e) in caso di espressa rinuncia al finanziamento;
f) lo stesso intervento risulti essere già stato finanziato con altre risorse regionali, nazionali o comunitarie;
g) si accerti che l’edificio oggetto di intervento non abbia o non mantenga la destinazione ad uso scolastico;
h) all’esito delle verifiche di vulnerabilità, ricorrano le condizioni di cui all’art. 6, comma 5, del suddetto avviso pubblico.
Articolo 8 – Domicilio legale
1. Per qualsiasi comunicazione inerente la presente convenzione, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come indicate in epigrafe. Eventuali modifiche dei rispettivi domicili dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto dalla Parte interessata all'altra
Parte. In mancanza ed in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ogni comunicazione indirizzata all'ultimo domicilio conosciuto si intenderà ricevuta e conosciuta dalla Parte inadempiente, anche se non pervenuta.
Articolo 9 – Risoluzione controversie
1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad effettuare verifiche in contraddittorio tra loro per dirimere bonariamente le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione della presente convenzione. In caso contrario, la risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario.
La presente convenzione, firmata digitalmente, si compone di 9 articoli. Xxxxx, approvata e sottoscritta.
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Casa Italia Coordinatore dell’Ufficio per il coordinamento delle amministrazioni e per la gestione dei progetti Cons. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Comune di Foligno
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