Contract
L E G E N D A FAQ
Avviso pubblico prot. n. 182458 del 22 aprile 2022 recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 0673777 del 22 dicembre 2021.
Periodicamente, vengono pubblicati gli aggiornamenti da inserire con numero progressivo all’interno di specifiche Sezioni di riferimento tematico. La pubblicazione avviene esclusivamente per tutti i quesiti pervenuti alla mail _xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. I soggetti richiedenti i chiarimenti, pertanto, potranno consultare le risposte direttamente sulla presente Legenda FAQ. Le Sezioni di riferimento tematico sono le seguenti:
Sezione 1 Soggetti Proponenti e Soggetti Beneficiari Sezione 2 Condizioni di ammissibilità
Sezione 3 Interventi e spese ammissibili Sezione 4 Agevolazioni concedibili
Sezione 5 Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni
Sezione 6 Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti Sezione 7 Proposta definitiva e procedura di istruttoria
Sezione 8 Sottoscrizione ed efficacia del contratto di filiera e contratto di finanziamento Sezione 9 Avvio avanzamento e ultimazione degli interventi
Sezione 10 Erogazione delle agevolazioni e documentazione finale di spesa Sezione 11 Variazioni dei Programmi e dei progetti
Sezione 12 Revoca delle agevolazioni
Sezione 1: Soggetti Proponenti e Soggetti Beneficiari
Quesito 1a: Possono essere soggetti beneficiari una Grande impresa ed una PMI commerciale che hanno i requisiti previsti dall’art. 3, comma 2, punto a) dell’Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022 che operano nel settore agricolo e agroalimentarein quanto trasformano e commercializzano cereali che rientrano nell’ambito dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato, codici ATECO 10.61.1 e
46.21.1. Entrambe non fanno parte di Gruppi di imprese.
Quesito 1b: Può essere soggetto proponente una associazione temporanea di imprese tra i soggetti beneficiari, già costituita all’atto della presentazione della domanda con la maggior parte dei partecipanti (almeno il 51%) le aziende agricole e Soggetto capofila la PMI commerciale di cui sopra, sarebbe così soddisfatto il requisito di cui all’art. 3, comma 1, punto e) dell’Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022.
Ra: I soggetti indicati in premessa possono essere potenziali beneficiari del contratto di filiera.
Rb: Può essere soggetto proponente un’Associazione temporanea di imprese (ATI) costituita da tutti i potenziali soggetti beneficiari aventi i requisiti richiesti.
Quesito 2: Si dichiarano come soggetti eleggibili sia come proponenti che beneficiari le società cooperative agricole e loro consorzi, nonché i consorzi di imprese e le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore agricolo e agroalimentare. Nella fattispecie i Consorzi di Tutela riconosciuti come tali ai sensi della normativa vigente possono essere soggetti proponenti e/o beneficiari dei suddetti contratti di filiera regolamentati dal nuovo avviso.
R: I Consorzi di Tutela possono accedere al V Avviso sia come soggetto proponente sia come soggetto beneficiario, in relazione comunque ad investimenti coerenti con le proprie funzioni.
Quesito 3: Si chiede se una impresa manifatturiera, operante nel settore della molitura di cereali volta alla produzione e commercializzazione dei relativi sfarinati (codice Ateco 10.61), possa partecipare al bando in qualità di soggetto proponente e/o beneficiario.
R: L’impresa indicata rientra tra i soggetti di cui alla lettera a), comma 2, dell’art. 3 dell’Avviso e, pertanto, può accedere alle agevolazioni nella sola qualità di soggetto beneficiario.
Quesito 4: In riferimento al bando in oggetto, siamo a richiedere se i Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della Legge 526/1999 rientrano tra i soggetti “proponenti” e/o “beneficiari” come definiti all’articolo 3. del citato Avviso 182458 del 22/4/2022.
R: Si rimanda al riscontro fornito alla FAQ 2.
Sezione 2: Condizioni di ammissibilità
Quesito 5: Si chiede se una filiera per la produzione di pesto genovese possa essere considerata ammissibile. La filiera sarebbe articolata in due regioni: A) Liguria – azienda agricola che produce basilico (investimenti agricoli, serre, impianti lavaggio basilico) – azienda di trasformazione per la produzione di pesto (impianti produttivi e di conservazione) – azienda per la conservazione/commercializzazione di olio necessario alla produzione del pesto. B) Puglia. azienda agricola per la produzione di olive/olio. Il dubbio sarebbe per la tipologia di prodotto finito fatto con materie prime agricole italiane.
R: Qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa di riferimento, non si ravvisano impedimenti per la presentazione della domanda alle agevolazioni in relazione al prodotto descritto.
Quesito 6: Si chiede quale deve essere il numero minimo di agricoltori o aziende. Il contratto deve prevedere l’importo di 400.000 euro a soggetto o 100.000 a soggetto.
R: Ferme restando le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 4 dell’Avviso, il Programma deve interessare un ambito territoriale di due o più regioni e prevedere il coinvolgimento di almeno due Beneficiari diretti articolati nei segmenti della filiera. L’importo minimo del Progetto per singolo beneficiario è stabilito in 400.000,00 euro e soltanto per investimenti effettuati da PMI nella Tabella 1A, l’importo minimo del Progetto per singolo soggetto beneficiario è stabilito in 100.000,00 euro. In ogni caso, il valore minimo dell’importo del Progetto deve essere rispettato fino al completamento degli interventi.
Quesito 7: Si chiede la possibilità di sottoscrivere un contratto di filiera tra Società Agricole aventi un rapporto di parentela entro il 3° grado.
R: Non si ravvisano motivi ostativi.
Quesito 8: È ammissibile un contratto di filiera energetica mettendo insieme i frantoi oleari che realizzano per proprio conto un impianto di bio gas per la produzionedi energia elettrica utilizzando la sansa prodotta.
R: In caso di investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole si richiamano i punti (41) e (92) del regime di aiuti SA.42821. Pertanto, fermo restando quanto disciplinato ai punti da 137 a 142 e 166 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali 2014-2020, non si ravvisano motivi ostativi. Si ricorda, tuttavia, che il programma di investimenti deve prevedere il coinvolgimento di almeno due Beneficiari diretti articolati nei segmenti della filiera.
Quesito 9: Si chiede conferma che, come avveniva per il IV bando, ai fini della multiregionalità sia da considerarsi la localizzazione fisica dell’investimento e non la sede dell’azienda. Ad esempio, per un’azienda con sede in Friuli Venezia Giulia che realizza gli investimenti in una UTE in Veneto si chiede conferma che ai fini della multiregionalità l’investimento sia da considerarsi in Veneto (ubicazione fisica degli investimenti) e non in Friuli Venezia Giulia (sede dell’azienda).
Analogamente si chiede se per un’azienda con sede in una regione e più UTE distribuite in varie regioni d’Italia ai fini della multiregionalità si debbano considerare gli investimenti distribuiti in base all’incidenza percentuale degli importi in tutte le regioni in cui vengono realizzati gli investimenti e non solo nella regione in cui ha sede l’azienda.
R: Si rappresenta che ai fini della verifica del requisito della multiregionalità si considera la localizzazione fisica dell’investimento.
Quesito 10: In riferimento all’Accordo di Filiera richiamato al punto 4.2 dell’Avviso, si chiede se per esso esista un Fac-simile, oppure è il Soggetto Proponente a costituirlo in funzione delle indicazioni fornite al punto 4.3 dell’avviso, per poi allegare l’Accordo stesso al Programma del Contratto di Filiera (allegato 2).
R: Non esiste un modello ad hoc per l’Accordo di filiera. Pertanto, si ritiene corretta l’interpretazione fornita.
Quesito 11: Posto che: - l’art. 5 comma 3 del DM 22 dicembre 2021 individua tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione “le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare” - l’Accordo di filiera è definito come “l’accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentaree/o agroenergetica, operanti in un ambito territoriale multiregionale” - la Filiera agroenergetica è definita come “l’insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici;” si chiede conferma che possa essere agevolabile un Accordo di filiera che riguardi la “sola” filiera agroenergetica e non quella agroalimentare.
R: Si conferma la correttezza dell’interpretazione fornita, fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall’Avviso.
Sezione 3: Interventi e spese ammissibili
Quesito 12: E’ possibile per un beneficiario (società semplice agricola) presentare tra le spese ammissibili alle agevolazioni anche il costo di acquisto di un opificio che di proprietà di un socio della predetta società semplice agricola, sempre prevedendo l’attestazione di un tecnico qualificato indipendente con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non superiore al valore di mercato e la conformità dell’immobile alla normativa urbanistica vigente, inoltre che l’immobile non ha beneficiato dei dieci anni precedenti di alcun finanziamento pubblico, e che vi sia un nesso tra l’acquisto dell’immobile e il progetto e che il trasferimento di proprietà avvenga per atto notarile .
R: Nel caso prospettato, l’acquisto dell’immobile è ammissibile al 100% se l’opificio non è già conferito dal socio per atto costitutivo e/o utilizzato dalla società semplice agricola costituita verbalmente e/o per scrittura privata non autenticata che intende acquistarlo. La compravendita del bene immobile deve comunque avvenire nelle forme previste dalla normativa di riferimento con riguardo, oltre al requisito esposto in domanda, all’attestazione di un tecnico qualificato indipendente
o di un organismo debitamente autorizzato, che attesti e dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell’immobile alla normativa urbanistica vigente ovvero che specifichi gli elementi di non conformità nel caso in cui il progetto preveda la regolarizzazione da parte del soggetto beneficiario. Si precisa, tuttavia, che l’atto di compravendita deve indicare il valore del bene acquistato e che, ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, sono ammissibili esclusivamente le spese i cui pagamenti siano regolati con modalità tracciabili ai sensi del punto 1.c recante le condizioni generali di ammissibilità delle spese di cui all’Allegato 6 “Spese ammissibili”, in combinato disposto con gli artt. 5, comma 13 e 15, comma 4 dell’Avviso.
Quesito 13: Risulta ammissibile un intervento che prevede impianti da realizzare per autoconsumo
o in cui l’energia prodotta può essere ceduta a terzi con relativo contributo GSE. Ognuno singolarmente cede l’energia prodotta riscuotendo anche il contributo del GSE.
R: Ai sensi della Tabella 1A dell’Allegato A al Decreto n. 673777 del 22 dicembre 2021, in caso di investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole, devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti da 137 a 142 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali 2014-2020. Secondo quanto indicato dal paragrafo 137, lett. b) degli Orientamenti citati, qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisf are il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. Qualora più aziende agricole realizzino l’investimento per la produzione di energia o di biocarburanti (non prodotti da colture alimentari), allo scopo di soddisfare il proprio fabbisogno energetico o per la produzione di biocarburanti a livello di azienda, il consumo medio annuo è cumulato all’importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari (paragrafo 138). In ogni caso, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.
Quesito 14: Quale è la soglia massima di spesa per interventi che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nella sezione 5 dell’avviso “Interventi e spese ammissibili”, al punto 5 lettera d), si dichiara che “Gli importi degli investimenti inseriti nei progetti dovranno rispettare altresì le seguenti soglie…” “in relazione agli investimenti di cui alla tabella 5 A dell’Allegato A al Decreto…15 milioni di euro per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nella sezione 6 dell’Avviso, “Agevolazioni concedibili”, la Tabella 5 A riporta per l’articolo 41 un limite diverso: “Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 5 milioni”. Quale delle due soglie massime per progetti che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili (come da Regolamento (UE) 651/2014, articolo 41 “Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili”) è da prendere a riferimento? 5 milioni o 15 milioni.
R: L’avviso prevede un requisito di investimento minimo (pari a 400.000 euro per investimenti proposti nella tabella 5A) e non impedisce al singolo soggetto beneficiario di presentare interventi superiori ai 5 milioni di euro. Tuttavia, il contributo in conto capitale deve essere calcolato in percentuale su un investimento massimo di 5 milioni di euro.
Quesito 15: La definizione dei costi ammissibili per interventi che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili. Premessa: la tabella 5 A considera come costi ammissibili “i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili” e tali costi sono determinati secondo tre modalità, a), b) e c). Riporto due esempi considerando un contratto di filiera che prevede la presenza di due società agricole distinte A e B (entrambe beneficiarie) con progetti complementari lungo la filiera da realizzarsi in due regioni italiane: esempio 1: la società A ha in progetto due investimenti: A-1) come da tabella 1 A, investimenti connessi alla produzione primaria, nello specifico miglioramento e riconversione della produzione; A-2) come da tabella 2 A, investimenti per la trasformazione dei prodotti agricoli. La società B-1) come da tabella 5 A, investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, nello specifico la realizzazione di un impianto di produzione di biometano. Domanda: i costi ammissibili per il progetto B-1) possono essere dedotti secondo il criterio a)? L’intero investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione di biometano può essere considerato ammissibile? Esempio 2: la società A ha in progetto due investimenti: A-1) come da tabella 1 A, investimenti connessi alla produzione primaria, nello specifico miglioramento e riconversione della produzione; la società B ha in progetto un investimento: B-1) come da tabella 5 A, investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, nello specifico la realizzazione di un impianto di produzione di biometano. B-2) come da tabella 2 A, investimenti per la trasformazione dei prodotti agricoli. Domanda: i costi ammissibili per il progetto B-1 possono essere dedotti secondo il criterio a)? L’intero investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione di biometano può essere considerato ammissibile.
R: Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 41 del Regolamento (UE) n.651/2014 (al quale si rimanda), non è possibile esprimere una valutazione a priori sulla fattispecie descritta in assenza di un esame della documentazione di progetto.
Quesito 16: Nell’ambito del concetto e del perseguimento della sostenibilità sociale, si chiede se possano rientrare tra gli investimenti finanziabili nell’ambito dei contratti di filiera la costruzione e/o i lavori di ammodernamento e messa a norma di alloggi per i dipendenti della O.P. e dei propri associati che vengonoutilizzati per la gestione di alcune fasi del ciclo produttivo (Raccolta, potatura, diradamento dei frutti, lavorazione e conservazione dei prodotti, ecc.).
R: Premesso che ciascuna attività di progetto deve essere coerente con le finalità dell'investimento proposto e considerata, pertanto, la destinazione del bene oggetto del quesito, non si ravvisano elementi di ammissibilità ai fini del finanziamento della tipologia di investimento.
Quesito 17: Si chiede conferma che i beneficiari che presentino un progetto con investimenti che superano i limiti per le tabelle 1A e 2A possano presentare interventi in tabella 3A a partire da 5.000,00 euro non rispettando il limite minimo di 400.000 euro previsto per la tabella 3A.
R: Si conferma la correttezza dell’impostazione citata e si rimand a all’articolo 5, comma 4 dell’Avviso.
Quesito 18 : La Tabella 3A “aiuti per la partecipazione dei produttori agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli” dell’allegato al D.M. 22 dicembre 2021
stabilisce alla lettera C), che siano considerati, tra i regimi di qualità, i "regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione “Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari". Il punto 3.3 “Norme che disciplinano la valutazione della conformità, la certificazione e l'accreditamento” del succitato documento della Commissione europea, indica le norme riconosciute a livello internazionale per la gestione dei regimi di certificazione di prodotti/processi o di sistemi, che sono precisate rispettivamente nelle guide dell'International Standards Organisation (Organizzazione internazionale di normalizzazione) ISO 65 (EN 45011) o ISO 17021. Mentre, i regimi di certificazione di prodotti/processi o di sistemi sono iniziative facoltative, gli organismi di certificazione devono essere accreditati in base alle norme EN 45011/ISO 65 o ISO 17021 per rilasciare certificati di prodotti/processi o di sistemi nell'ambito dell'accreditamento". Alla luce di quanto sopra enunciato, si chiede se è possibile considerare tra i regimi di qualità presenti nella Tabella 3A, lettera C del D.M. 22 dicembre 2021, anche una certificazione di prodotto/processo/sistema in regime volontario conforme agli standard internazionali riconosciuti (ISO 14001 -Gestione ambientale, EMAS-Sistema di valutazione delle prestazioni ambientali, FSSC 22000-Food Safety System Certification Standard, SA 8000-Responsabilità sociale d'impresa, ecc.), e anche le certificazioni facoltative basate su standard cosiddetti "privati" (BRC/IFS-certificazione di qualità nella filiera, BRCGS-Ethical trade and responsible sourcing, Equalitas-produzione sostenibile nel vino, GlobalGAP-buone pratiche agricole, Water e Carbon Footprint-impronta idrica e carbonica), purché certificati da Ente accreditato e che vadano a definire un sistema di certificazione della sostenibilità ortofrutticola opportunamente identificato da un simbolo grafico da applicare alle produzioni dei soggetti partecipanti ai contratti di filiera affinché sia riconoscibile dal consumatore, al fine di qualificare e valorizzare il prodotto dei soci. A tal fine, si precisa che il sistema di certificazione della sostenibilità ortofrutticola, una volta definito, sarà accessibile a tutti i produttori interessati e sarà oggetto di specifiche attività promozionali di carattere generico a vantaggio di tutti i produttori.
R: Si conferma che, sulla base delle informazioni fornite, gli interventi sembrano coerenti con quanto previsto dalla tabella 3A per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni ai regimi di qualità.
Sezione 4: Agevolazioni concedibili
Quesito 19: Si chiede quali sono le Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell’UE. 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media PIL dell’UE. Dove trovare un elenco ufficiale. Vi appartengono anche le ZFU se si quali.
R: La classificazione delle regioni fa riferimento alla politica di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nella quale l’Italia è interessata da due dei tre obiettivi prioritari: Convergenza e Competitività regionale e occupazione.
Le regioni che ricadono nei sopra richiamati obiettivi si dividono nelle seguenti tre categorie:
• regioni meno sviluppate, ovvero con un PIL pro capite inferiore al 75% della media UE- 27 (per l'Italia, rientrerebbero in questa categoria Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Puglia);
• regioni in transizione, con un PIL pro capite fra il 75% e il 90% della media UE (per l'Italia, Abruzzo, Molise e Sardegna);
• regioni più sviluppate, con un PIL pro capite superiore al 90% della media dell’UE (per l'Italia, le restanti regioni del centro nord).
Sul sito della Commissione europea (xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/) sono rinvenibili ulteriori elementi informativi e cartografici.
L’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dei citati obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione” è stato fissato rispettivamente dalla Decisione della Commissione 2006/595/CE ( xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx- content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0595&from=it) e dalla Decisione della Commissione 2006/597/CE (xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0597&from=IT ).
L’utilizzo di tale classificazione è determinata dal regime di aiuti SA.42821 approvato dalla Commissione europea condecisione C(2015) 9742 final il 6 gennaio 2016. Nelregime e in particolare nelle tabelle che regolano l’intensità massima dell’aiuto si fa riferimento alla classificazione delle categorie di regioni del periodo di programmazione 2007-2013. Infatti, gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali 2014 -2020, sulla base dei quali il citato regime è approvato, al punto (35) 44 utilizzano la classificazione 2007-2013. Allo stato, sono ancora in vigore i citati Orientamenti e pertanto non è possibile aggiornare la classificazione delle regioni.
Le richiamate decisioni e gli annessi Allegati riguardano solo le aree regionali dell’Unione e non quelle urbane, in cui ricadono le Zone Franche Urbane-ZFU.
Quesito 20: In riferimento al "V bando" per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera si chiede di sapere se la Regione Umbria rientra in tale definizione: "regioni meno sviluppate e regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell’UE – 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell’UE -27".
R: Si rimanda al riscontro fornito alla FAQ 19.
Quesito 21: Nell’ambito dell’Avviso Mipaaf Prot. n.0182458 del 22/04/2022 (“Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 0673777 del 22 dicembre 2021”) sono previste dall’art. 6, comma 4 le percentuali massime di Contributo in conto capitale richiedibile per gli investimenti sia per la produzione agricola primaria (Tab. 1A) che per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (Tab. 2°A). Per entrambe le categorie di intervento è prevista una maggiore intensità di aiuto per gli “Investimenti localizzati nelle Regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal
1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell’UE – 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell’UE -27”. Non essendo precisato in termini positivi quali siano le suddette Regioni “Meno sviluppate” si chiede di conoscere se tra le stesse sia ricompresa o meno anche la Regione Umbria. (…).
R: Si rimanda al riscontro fornito alla FAQ 19.
Quesito 22: Nella nuova programmazione dei fondi europei, la regione Marche è stata inserita tra le Regioni “in transizione” (PIL pro capite tra >= 75 % e < 100 % della media UE a 27). Non è chiaro da quanto riportato nell’Avviso 0182458 se per tale regione si applichino le aliquote di contributo previste per gli “Investimenti localizzati nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell’UE – 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell’UE -27” o se invece per la Regione Marche vadano considerate le aliquote di aiuto previste per gli “Investimenti localizzati nelle altre regioni”.
R: Si rimanda al riscontro fornito alla FAQ 19.
Quesito 23: Sulla base della tabella di cui al punto 4 dell'art. 6 dell'Avviso del 22/04/2022, gli interventi nelle regioni ad oggi in transizione, Abruzzo, Marche e Umbria, usufruiscono delle agevolazioni massime previste per ciascuna tipologia come le regioni meno sviluppate? (ad es.: Tabella 1° intervento produzione agricola primaria di 800.000 da PMI localizzato in regione Marche ha un contributo in Conto Capitale del 50%).
R: Si rimanda al riscontro fornito alla FAQ 19.
Quesito 24: L’Art 6 comma 3 dell’Avviso N.0182458 del 22/04/2022 stabilisce che “Le agevolazioni possono essere richieste esclusivamente nella forma di Contributo in conto capitale o esclusivamente nella forma di Finanziamento, articolato nelle due componenti di Finanziamento agevolato e Finanziamento bancario; è consentita altresì l’integrazione tra il Contributo in conto capitale e il Finanziamento.” Se ne desume con chiarezza la caratteristica OPZIONALE del finanziamento (bancario + agevolato), nel senso che è discrezione del beneficiario richiederlo (come forma esclusiva di agevolazione o in aggiunta al contributo C/Cap.) oppure no. Tuttavia, dalla lettura combinata dell’Avviso e del Decreto 22/12/2021, si desume che solamente nel caso della richiesta del finanziamento sia esercitabile la scelta della “Banca Autorizzata” che agisce in qualità di “Soggetto Istruttore” ai sensi dell’Art.1 lettera jj) dell’Avviso, svolgendo “i compiti di cui all’art. 9, comma 2, del Decreto”; Tale interpretazione è rafforzata dal fatto che secondo l’art. 1 lettera e) dell’Avviso “Resta inteso che la Banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle Banche finanziatrici dello specifico Contratto di filiera”. Pertanto, se ne desume che la Banca Autorizzata possa essere scelta ed indicata dal Proponente, solamente se esista almeno una “Banca finanziatrice”, cioè se almeno un soggetto beneficiario abbia optato per la richiesta anche del finanziamento (Bancario + agevolato). Ciò che il Decreto e l’Avviso invece non chiariscono è se la scelta della richiesta del finanziamento (Bancario + agevolato) possa essere esercitata anche solamente da uno o più soggetti beneficiari (contestualmente ad altri beneficiari che richiedano invece il solo aiuto nella forma di Contributo C/Capitale) o se sia obbligatoriamente da esercitare
da parte di tutti i beneficiari, ovvero di nessuno. In caso di richiesta del finanziamento da parte soltanto di alcuni beneficiari si porrebbe il tema di capire se la Banca Autorizzata (unica per l’intero
C. di Filiera) debba assolvere le funzioni di “Soggetto istruttore” anche a favore dei beneficiari che non hanno richiesto il finanziamento. Si chiede dunquedi conoscerese la richiesta del finanziamento (bancario + agevolato) debba obbligatoriamente essere effettuata da tutti i soggetti beneficiari o anche solamente da una parte degli stessi e, nel secondo caso, chi assolva il ruolo di “soggetto istruttore” nei confronti dei beneficiari che hanno richiesto il solo contributo.
R: La possibilità di richiedere il Finanziamento, nella sua duplice componente di finanziamento bancario e finanziamento agevolato, è riferita al singolo Soggetto beneficiario, senzache ciò comporti analoghi obblighi da parte degli altri soggetti della filiera. In ogni caso, la previsione per la quale la Banca autorizzata deve coincidere con una delle Banche finanziatrici, implica che il Soggetto proponente, al momento della presentazione della domanda, indichi la Banca autorizzata tra le Banche finanziatrici prescelte dai Soggetti beneficiari, ovvero, che in assenza di richiesta di Finanziamento da parte di tutti i Soggetti beneficiari della filiera, il Soggetto proponente indichi la Banca autorizzata tra quelle inserite nell’apposito elenco, che svolgerà la funzione di Soggetto istruttore nelle diverse fasi del procedimento.
Sezione 5: Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni
Quesito 25: Xxxx’Xxxxxx, tra la documentazione da allegare alla domanda si fa riferimento alla dichiarazione di solidità economico-finanziaria resa dal beneficiario o dalla Banca finanziatrice nel caso in cui l’agevolazione preveda una quota di finanziamento agevolato. Tra gli allegati all’avviso l’allegato 8 fa solo riferimento alla dichiarazione della Banca Finanziatrice e non sembra esserci il modello per la dichiarazione resa dal beneficiario nel caso in cui l’agevolazione non preveda il finanziamento agevolato. Esiste un modello anche per questa casistica? È sufficiente impostare una dichiarazione con testo libero?
R: Non è stato previsto un modello ad hoc, ed è sufficiente attestare i requisiti richiesti mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Sezione 6: Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti
Quesito 26: Al fine del coinvolgimento dei diversi “segmenti della filiera” negli accordi, programmi e contratti di filiera, si chiede se le O.P. - che ai sensi della normativa europea e nazionale svolgono come attività principale la concentrazione dell’offerta e la commercializzazione del prodotto dei propri soci - possano essere considerate come segmenti che si occupano della trasformazione e della commercializzazione, nonché come attori della produzione se conducono direttamente i terreni o coinvolgano i produttori ad esse associate come soggetti beneficiari dei contratti di filiera.
R: Ai fini della valutazione delle condizioni di ammissibilità e nell’ambito dell’Accordo di filiera l’identificazione dei segmenti avviene in ragione delle caratteristiche soggettive dell’aderente; con riferimento invece alla valutazione della qualità del Programma i citati segmenti sono considerati sulla base delle caratteristiche oggettive degli investimenti. Nel caso del coinvolgimento dei
produttori ad esse associate, si rappresenta che questi ultimi devono svolgere un ruolo di “beneficiario diretto” del Programma di investimenti. Si ricorda che in ogni caso, ai sensi dell’art 4, comma 9, lett.
a) dell’Avviso, il Programma deve prevedere il coinvolgimento di almeno due Beneficiari diretti articolati nei segmenti della filiera.
Quesito 27: Si chiede conferma che per segmenti della filiera si intendano: la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Si chiede conferma che gli investimenti per misure promozionali di tabella 3A siano riferibili al segmento della commercializzazione.
R: Si rappresenta che per segmenti della filiera agroalimentare si intendono: produzione, trasformazione, commercializzazione e ricerca.
Ai fini della valutazione delle condizioni di ammissibilità e nell’ambito dell’Accordo di filiera l’identificazione dei segmenti avverrà in ragione delle caratteristiche soggettive dell’aderente; con riferimento invece alla valutazione della qualità del Programma i citati segmenti sono considerati sulla base delle caratteristiche oggettive degli investimenti.
Quesito 28: Si chiede conferma che gli investimenti inquadrabili in Industria 4.0 considerato che lo sviluppo delle tecnologie digitali favorisce la transizione verso un tipo di economia circolare (queste tecnologie aprono nuovi spazi di innovazione per la progettazione e produzione più sostenibile, così come per la realizzazione di processi che consentano di tracciare il consumo delle risorse e l’utilizzo dei prodotti) possano essere considerati coerenti con gli obiettivi del PNRR ed in particolare rientrino tra gli investimenti di cui agli art. da 10 a 15 del REG UE 2020/852.
R: Ferme restando le disposizioni di cui all’Avviso e alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, non è possibile esprimere una valutazione a priori sulla fattispecie descritta. In ogni caso, si rappresenta che ogni valutazione è demandata, ai sensi dell’articolo 9 dell’Avviso, ad apposita commissione da nominarsi dopo il termine per la presentazione delle domande di accesso e che opera in completa autonomia funzionale.
Sezione 7: Proposta definitiva e procedura di istruttoria
Sezione 8: Sottoscrizione ed efficacia del contratto di filiera e contratto di finanziamento Sezione 9: Avvio avanzamento e ultimazione degli interventi
Quesito 29: L’art. 14 dell’Avviso N.0182458 del 22/04/2022 stabilisce che “Per lo stato di avanzamento degli interventi si tiene conto, indipendentemente dall’avvenuto pagamento delle forniture, della data delle fatture e degli altri titoli di spesa”. Non pare dunque chiaro se al fine della rendicontazione dell’avanzamento di spesa e della erogazione per SAL delle agevolazioni (naturalmente con esclusione del saldo finale) sia necessario presentare fatture o titoli di spesa quietanzati, ovvero se le erogazioni, sia del contributo che del finanziamento, siano effettuate sulla base delle fatture emesse dai fornitori, indipendentemente se saldate o integralmente saldate.
R: Ai fini della rendicontazione dell’avanzamento della spesa e della conseguente erogazione dei SAL è necessario presentare fatture o titolo di spesa, ancorché non quietanzati.
Resta inteso che l’agevolazione nella forma del contributo in conto capitale, anche regionale, è calcolata solo sulle spese effettivamente quietanzate.