CAPITOLO 1
CAPITOLO 1
ACCESSO ALLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE
INDICE
SEZIONE 1A - CONNESSIONI ALLA RTN 3
1A.3 CRITERI PER L’ELABORAZIONE DELLE SOLUZIONI DI CONNESSIONE 4
1A.4 SOLUZIONI TECNICHE CONVENZIONALI PER LA CONNESSIONE ALLA RTN 5
1A.5 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE E DI MERCHANT LINES 9
1A.5.1 Modalità di presentazione delle richieste di connessione 9
1A.5.2 Modalità e tempi di risposta del Gestore - preventivo di connessione 16
1A.5.3 Modalità e termini per l’accettazione del preventivo di connessione 20
1A.5. 3 ter Prenotazione della capacità di rete 27
1A.5.4 Adempimenti successivi all’accettazione del preventivo di connessione 31
1A.5.5 Disciplina delle attività di progettazione ai fini delle autorizzazioni 32
1A.5.bis Qualificazione delle unità di produzione in Gaudì 35
1A.5.6 Disciplina per l’autorizzazione nel caso di impianti non sottoposti ad iter unico 36
1A.5.7 Disciplina per l’autorizzazione nel caso di impianti sottoposti ad iter unico 39
1A.5.8 Adempimenti successivi all’ottenimento delle autorizzazioni e conseguenze in caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni 42
1A.5.9 Modalità per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione da parte del Gestore
................................................................................................................................................ 46
1A.5.9 bis Modalità per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione da parte degli Utenti 48
1A.5.10 Attivazione della connessione 51
1A.5.10.bis Voltura della pratica di connessione 54
1A.5.11 Riepilogo delle condizioni economiche per la connessione 57
1A.5.12 Modalità per le comunicazioni e per i pagamenti - disposizioni generali 64
1A.5.13 Indennizzi automatici 65
1A.5.14 Modelli e fac-simili 66
1A.5.15 Coordinamento fra Gestori 66
1A.5.17 Riepilogo delle ipotesi di decadenza del preventivo 67
1A.6.1 Modalità di presentazione delle richieste di connessione 70
1A.6.2 Modalità e tempi di risposta del Gestore 71
1A.6.3 Modalità e termini per l'accettazione della STMG 72
1A.6.4 Adempimenti successivi all'accettazione della STMG 72
1A.6.5 Disciplina delle attività di progettazione degli impianti di RTN per la connessione 73
1A.6.6 Modalità, tempi e condizioni economiche 75
1A.6.7 Soluzioni tecniche convenzionali per la realizzazione delle connessioni degli impianti 76
1A.6.8 Individuazione degli impianti per la connessione 76
1A.6.9 Standard tecnici e specifiche di progetto 77
1A.6.10 Modalità per le comunicazioni 77
1A.7 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI CORRISPONDENTI AD UNITA’ DI CONSUMO 77
1A.7.1 Modalità di presentazione delle richieste di connessione 78
1A.7.2 Modalità e tempi di risposta del Gestore 79
1A.7.3 Modalità e termini per l’accettazione della soluzione di connessione 82
1A.7.4 Disciplina per l’autorizzazione degli impianti di rete per la connessione di impianti corrispondenti ad unità di consumo 83
1A.7.5 Adempimenti successivi all’accettazione della soluzione tecnica minima generale per la connessione alla XXX 00
1A.7.6 Riepilogo delle condizioni economiche per la connessione 85
1A.7.7 Disposizioni generali 87
1A.8 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI SSPC 87
1A.10 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI EOLICI OFF-SHORE 94
SEZIONE 0X - XXXXXXXXXXX XXXX XXX
0X.0 OGGETTO
1A.1.1 La presente sezione 1A disciplina le modalità e le condizioni di carattere tecnico, procedurale ed economico per l’erogazione del servizio di connessione alla Rete di trasmissione nazionale (RTN) agli utenti della connessione.
Ai fini della presente sezione gli utenti della connessione si distinguono in titolari di:
(a) impianti di produzione e Merchant Lines (vedi sezione 1A.5) ;
(b) impianti corrispondenti a reti con obbligo di connessioni di terzi (vedi sezione 1A.6);
(c) impianti corrispondenti ad unità di consumo (vedi sezione 1A.7 e 1.A.8);
(d) impianti corrispondenti a reti diverse da reti con obbligo di connessione di terzi (vedi sezione 1A.9);
(e) impianti eolici off-shore (vedi sezione 1A. 10).
1A.1.2 La sezione descrive i seguenti aspetti della procedura di connessione alla
RTN:
(a) criteri per l’elaborazione delle soluzioni per la connessione;
(b) soluzioni tecniche convenzionali per la connessione alla RTN;
(c) modalità e condizioni contrattuali per l’erogazione del servizio di connessione.
1A.2 AMBITO DI APPLICAZIONE
1A.2.1 Le disposizioni della presente sezione si applicano alla connessione alla RTN degli impianti di cui al precedente paragrafo 1A.1.1, lettere (a), (b), (c) e (d) e, in particolare:
(a) alla connessione alla RTN degli impianti che non siano già connessi;
(b) alla modifica o all’adeguamento della connessione alla RTN degli impianti che siano già connessi, ivi inclusa la variazione della potenza di connessione degli stessi;
(c) al rifacimento di una connessione in essere.
1A.3 CRITERI PER L’ELABORAZIONE DELLE SOLUZIONI DI CONNESSIONE
1A.3.1 Il Gestore esamina le richieste di connessione alla RTN per definire, caso per caso, la soluzione per la connessione sulla base di criteri che possano consentire, tenendo conto degli aspetti tecnici ed economici delle opere di allacciamento e di quanto previsto al Capitolo 2, paragrafo 2.3.3, la continuità e la sicurezza di esercizio della RTN su cui il nuovo impianto si va a connettere. Ciò presuppone una scelta delle modalità di connessione dell’impianto nella RTN, dello schema di connessione e della configurazione degli impianti di consegna, che consentano la compatibilità dell’impianto con la RTN e le sue esigenze di gestione ed esercizio.
1A.3.2 La soluzione per la connessione deve essere tale da:
(a) non degradare le prestazioni e l’affidabilità della RTN;
(b) non compromettere la sicurezza del Sistema elettrico nazionale (SEN);
(c) non recare danno agli altri Utenti connessi alla RTN;
nel rispetto di quanto previsto nelle Regole tecniche di connessione di cui alla Sezione 1 B del presente capitolo e secondo gli standard di cui al successivo Capitolo 10.
Il Gestore verifica l’idoneità delle possibili soluzioni per la connessione con riferimento alle condizioni tipiche di funzionamento del SEN anche tenendo conto degli scenari di sviluppo previsionali.
Il Gestore analizza ogni iniziativa nel contesto di rete in cui si inserisce e si adopera per minimizzare eventuali problemi legati alla eccessiva concentrazione di iniziative nella stessa area fermo restando l’obbligo dell’Utente di rispettare eventuali limitazioni di esercizio dovute a vincoli di rete.
1A.4 SOLUZIONI TECNICHE CONVENZIONALI PER LA CONNESSIONE ALLA RTN
1A.4.1 Le soluzioni per la connessione alla RTN, adottate dal Gestore, sono definite in base a vari fattori tra cui, a titolo non esaustivo, si annoverano:
(a) la potenza, le caratteristiche e la tipologia dell’impianto da connettere con riferimento all’immissione o al prelievo di energia elettrica;
(b) l’ubicazione dell’impianto da connettere;
(c) la presenza, nell’area di interesse, di impianti di produzione, di impianti corrispondenti ad unità di consumo, di linee e di stazioni elettriche;
(d) la topologia della rete elettrica esistente e la capacità di trasporto delle linee;
(e) i margini operativi di trasmissione disponibili sulla rete e, se del caso, i margini di stabilità dinamica;
(f) gli aspetti riguardanti la gestione e la sicurezza del SEN;
(g) gli interventi già programmati nel Piano di sviluppo della RTN, per il quale si rinvia al Capitolo 2 del presente Codice di Rete;
(h) la qualità del servizio (disalimentazioni e altri parametri di qualità) di cui al Capitolo 11 del presente Codice di Rete.
1A.4.2 Nella determinazione della soluzione per la connessione, il Gestore adotta i criteri riportati nel documento A.2 “Guida agli schemi di connessione” di cui all’Appendice A del presente capitolo e sempre comunque soluzioni per la connessione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1A.3.2.
Nel caso di distinte richieste di connessione alla RTN che insistano nella medesima porzione di rete, il Gestore si riserva di individuare soluzioni per la connessione che minimizzino le infrastrutture di rete nell’area geografica interessata, destinando se del caso le infrastrutture medesime a più Utenti.
Il Gestore adotta inoltre criteri specifici a seconda della tipologia e delle caratteristiche dell’impianto, come di seguito sinteticamente specificato.
(a) Impianti di produzione (Produttori) e Merchant Lines
Nell’elaborare la soluzione per la connessione il Gestore definisce i rinforzi necessari a creare localmente una configurazione di rete
adeguata all’inserimento in rete dell’impianto individuando gli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione.
Al riguardo sono da preferire, in linea generale, soluzioni per la connessione sulle porzioni di rete meno congestionate.
La scelta della soluzione per la connessione per impianti di produzione può essere inoltre influenzata:
(i) dalla tipologia della centrale (termoelettrica, idroelettrica, da fonte eolica, ecc.);
(ii) dal numero e dalla taglia dei gruppi di generazione;
(iii) dalla presenza e dall’entità dei carichi propri, con particolare riferimento ai carichi essenziali;
(iv) dal contributo alle correnti di corto circuito.
La scelta della soluzione per la connessione per le merchant lines è inoltre determinata tenendo conto degli effetti che tali interventi generano oltre che sulla RTN, anche sulle altre reti interconnesse.
(b) Impianti corrispondenti a reti con e senza obbligo di connessione di terzi
Per tali tipologie di connessioni, che possono riguardare sia stazioni elettriche che linee, il Gestore valuta la richiesta di connessione tenendo conto degli effetti che tali interventi generano sulla RTN e sulle altre reti interessate dalla connessione. In particolare, per impianti corrispondenti a cabine primarie di distribuzione, la scelta della soluzione per la connessione può essere influenzata dalla potenza prelevata/immessa a regime e dalle eventuali variazioni del prelievo/immissione previsto sulle cabine primarie limitrofe già esistenti
nonché dalla possibilità di rialimentare il carico attraverso la rete in media tensione di distribuzione.
(c) Impianti corrispondenti ad unità di consumo
Xxxxx restando i criteri di valutazione generali precedentemente elencati al paragrafo 1A.4.1 nell’elaborazione della soluzione per la connessione di impianti corrispondenti ad unità di consumo, il Gestore verifica la capacità di trasporto e di generazione sulla porzione di rete interessata, in base alle caratteristiche della rete esistente, alla dislocazione dei carichi circostanti, sia nella configurazione della rete attuale che in quella previsionale, e alla tipologia degli impianti corrispondenti ad unità di consumo.
Oltre alla taglia dell’impianto, sono considerati anche i possibili disturbi immessi in rete dalla nuova utenza, quali ad esempio le armoniche, il flicker, la dissimmetria delle tensioni, ecc. Elevati livelli di disturbo possono infatti influenzare la scelta della soluzione per la connessione, in particolare per quanto riguarda il livello di tensione della rete a cui collegare l’Utente, tenuto anche conto del valore della potenza di corto circuito nel punto di inserimento.
Le soluzioni tecniche convenzionali per la connessione adottate dal Gestore per la connessione degli impianti alla RTN sono descritte nel documento A.2 “Guida agli schemi di connessione” di cui all’appendice A del presente capitolo. Il Gestore si riserva la facoltà di adottare soluzioni per la connessione diverse qualora ragioni di ordine tecnico ovvero particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione giustifichino una soluzione per la connessione particolare, comunque in linea con quanto stabilito al paragrafo 1.A.3.2.
1A.4.4 Standard tecnici e specifiche di progetto
1A.4.4.1 Il Gestore e l’Utente sono tenuti a realizzare gli impianti per la connessione secondo quanto disposto nel presente Codice di Rete e conformemente alle normative nazionali ed internazionali vigenti (norme CEI, IEC, CENELEC, UNI, ISO etc.).
1A.4.4.2 I requisiti tecnici per gli impianti di rete per la connessione sono indicati nelle specifiche tecniche di progetto, nonché nelle guide tecniche per l’esercizio e la manutenzione degli impianti elaborate dal Gestore.
1A.4.4.3 L’utente della connessione è tenuto a realizzare ed esercire gli impianti di utenza per la connessione che si interfacciano con gli impianti di rete per la connessione nel rispetto delle Regole tecniche di connessione, di cui alla successiva sezione 1B del presente capitolo, e delle Regole per il dispacciamento, di cui al Capitolo 4 del presente Codice di Rete, emanate ai sensi dell’articolo 3, comma 6 del D.lgs. 79/99. Per le verifiche di competenza del Gestore, relativamente agli aspetti succitati, il soggetto richiedente invia la documentazione indicata nel presente capitolo o altra documentazione che il medesimo Gestore ritenga necessaria.
1A.4.4.4 Per le caratteristiche degli impianti per la connessione si rimanda alla successiva sezione 1B ed ai relativi allegati.
1A.5 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE E DI MERCHANT LINES
1A.5.1 Modalità di presentazione delle richieste di connessione
1A.5.1.1 Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano agli impianti di produzione e, in quanto compatibili, alle merchant lines.
1A.5.1.1bis Le richieste di connessione, formulate dal soggetto richiedente, sono presentate al Gestore per gli impianti con potenza in immissione richiesta maggiore o uguale a 10.000 kW.
1A.5.1.2 Le richieste di connessione di cui al paragrafo 1.A.2.1. lettere b) e c) devono essere presentate al Gestore nel caso in cui l’impianto sia già connesso alla RTN.
1A.5.1.3 Le richieste di connessione devono contenere le seguenti indicazioni:
(a) i dati identificativi del soggetto richiedente; nel caso di adeguamento di una connessione esistente il soggetto richiedente deve coincidere con il titolare del punto di connessione esistente ovvero con un soggetto mandatario del medesimo titolare;
(b) il valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, espressa in kW;
(c) la potenza nominale, espressa in kW, dell’impianto per il quale è richiesta la connessione, ovvero il valore dell’aumento di potenza dell’impianto già installato;
(d) in caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, i dati identificativi del punto di connessione esistente, unitamente alla potenza già disponibile in immissione e alla potenza già disponibile in prelievo;
(e) la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica;
(f) la data prevista di avvio e di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto e la data di entrata in esercizio dell’impianto medesimo;
(g) la documentazione progettuale degli interventi previsti secondo le indicazioni della norma CEI 0-2;
(h) eventuali esigenze tecniche dell’Utente che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione;
(i) un piano particellare dell’opera che evidenzi la proprietà/disponibilità dei terreni dove sarà ubicato l’impianto di produzione;
(j) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la disponibilità del sito oggetto dell’installazione dell’impianto di produzione. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo.
(k) nel caso di impianti cogenerativi:
• l’attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, sulla base dei dati di progetto, evidenziando l’eventuale rispetto o meno della definizione di impianto di cogenerazione ad alto rendimento. Tale attestazione viene effettuata dal soggetto richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
• una comunicazione analoga a quella di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 5 settembre 2011, sulla base dei dati di progetto dell’impianto o delle sezioni che lo costituiscono;
(l) nel caso di centrali ibride, l’eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni riportate nell’art.8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, sulla base di dati di progetto. Tale attestazione viene effettuata dal soggetto richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
(m) la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del corrispettivo per l’ottenimento del preventivo di connessione;
(n) la potenza relativa all’alimentazione dei servizi ausiliari, espressa in kW;
(o) la potenza in prelievo richiesta al termine del processo di connessione, espressa in kW, precisando se tale potenza è relativa alla sola alimentazione dei servizi ausiliari o anche ad un altro centro di consumo; nei casi in cui la potenza in prelievo richiesta non contempli i servizi ausiliari (o li contempli in parte), occorre indicare i punti di connessione diversi attraverso cui avviene l’alimentazione dei servizi ausiliari;
(p) lo schema unifilare, firmato da un tecnico abilitato, relativo alla parte di impianto allo stesso livello della tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori di tensione dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di tensione, nonché i dispositivi rilevanti ai fini della connessione (dispositivo generale, di interfaccia, di generatore; punti di misura di produzione e di scambio) a prescindere dal livello di tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono. Lo schema unifilare, redatto ai sensi delle Norme CEI deve evidenziare, se presenti, i sistemi di accumulo specificando il tipo di alimentazione (monodirezionali o bidirezionali) e il tipo di installazione (lato produzione o post produzione), gli ulteriori punti di connessione con altre reti, il relativo livello di tensione e POD;
(q) la destinazione d’uso dell’energia elettrica prelevata (precisando se l’energia elettrica prelevata viene unicamente destinata all’alimentazione dei servizi ausiliari o anche di altri carichi); nel caso in cui l’energia elettrica prelevata non venga esclusivamente utilizzata per l’alimentazione dei servizi ausiliari, la tipologia di cliente;
(r) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’insussistenza delle cause di decadenza, sospensione, o divieto di cui all’art. 67 del
decreto legislativo 159/11, ovvero la documentazione necessaria ai fini dell’acquisizione della informazione antimafia;
(s) l’eventuale suddivisione dell’impianto in distinte sezioni per le quali si prevede un’entrata in esercizio in tempi differenti;
(t) nel caso di adeguamento della connessione esistente, la presenza di altri impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi mediante lo stesso punto di connessione;
(u) la destinazione commerciale presuntiva dell’energia elettrica prodotta (autoconsumo e vendita, vendita esclusiva al netto dell’autoconsumo da servizi ausiliari, scambio sul posto, ritiro dedicato);
(v) l’intenzione di richiedere gli incentivi previsti dalle normative vigenti, indicando quali;
(w) l’eventuale esistenza di altri soggetti richiedenti con cui potrebbe essere possibile condividere l’impianto di rete per la connessione, qualora il soggetto richiedente disponga di informazioni;
(x) l’eventuale autorizzazione a fornire i dati di cui al presente paragrafo ad altri soggetti richiedenti e/o altri gestori di rete con obbligo di connessione di terzi ai fini dell’attivazione del coordinamento tra gestori di rete con obbligo di connessione di terzi e ai fini dell’eventuale condivisione dell’impianto di rete per la connessione;
(y) il soggetto eventualmente delegato dal soggetto richiedente ad agire in suo nome e conto riguardo agli aspetti tecnici relativi alla connessione;
(z) un recapito fax e di posta elettronica certificata;
(aa) l’accettazione incondizionata ed irrevocabile di tutte le disposizioni del presente Codice di Rete;
(bb) i dati anagrafici del soggetto che, in relazione all’impianto per il quale si sta presentando richiesta di connessione, rivestirà la qualifica di produttore di energia elettrica, se diverso dal richiedente:
- Ragione sociale ovvero, nel caso di persone fisiche, Cognome e Nome, luogo e data di nascita;
- Partita IVA ovvero, nel solo caso di persona fisica che non dispone di una Partita IVA, Codice fiscale;
- indirizzo della sede legale (sede italiana nel caso di società estere) ovvero, nel caso di persona fisica, indirizzo di residenza (domicilio italiano in caso di residenti all’estero), con indicazione del CAP e del Codice ISTAT del Comune;
(cc) almeno un indirizzo e-mail e un recapito telefonico del soggetto che rivestirà la qualifica di produttore.
É cura del Gestore acquisire, presso le sedi opportune, la documentazione antimafia relativa al soggetto richiedente la connessione. Resta inteso che l’erogazione del servizio di connessione è in ogni caso sottoposta a condizione risolutiva in caso di informazione antimafia interdittiva da parte degli Enti competenti.
1A.5.1.4 Il soggetto richiedente può indicare nella richiesta di connessione un punto di inserimento della RTN al quale il Gestore dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione, fermo restando che la soluzione per la connessione è definita dal Gestore in modo da garantire la sicurezza di funzionamento della rete. In tali casi:
▪ la Soluzione tecnica minima generale per la connessione (STMG) prevede la connessione nel punto di inserimento della RTN indicato dal soggetto richiedente, compatibilmente con le esigenze di fattibilità e sicurezza di funzionamento della rete;
▪ qualora nel punto di inserimento della RTN indicato dal soggetto richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell’intera potenza in immissione richiesta, la STMG indica la massima potenza in immissione che può essere connessa al predetto punto di inserimento della RTN e le relative motivazioni;
▪ in alternativa il Gestore può proporre soluzioni per la connessione che, a suo parere, rispondano alle finalità di consentire la connessione dell’intera potenza in immissione richiesta e di soddisfare, al tempo stesso, l’esigenza di minimizzare la soluzione per la connessione.
Nei casi in cui il soggetto richiedente abbia indicato al Gestore il punto di inserimento della RTN, all’atto dell’accettazione del preventivo di connessione può optare, rinunciando alla soluzione per la connessione relativa al punto di inserimento della RTN indicato, per l’elaborazione di un nuovo preventivo di connessione relativo alla potenza in immissione richiesta. L’esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione, alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.
1A.5.1.5 A pena di improcedibilità, le richieste di connessione sono corredate da copia della ricevuta bancaria dell’avvenuto pagamento da parte del soggetto richiedente del corrispettivo per l’ottenimento del preventivo di connessione dovuto al Gestore.
1A.5.1.6 Nel caso di richieste di connessione incomplete, il Gestore invita il soggetto richiedente a integrare la richiesta di connessione, indicando gli elementi con riferimento ai quali è necessaria l’integrazione. L’integrazione deve
pervenire al Gestore entro i successivi 60 (sessanta) giorni. Decorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione integrativa la richiesta di connessione si intende decaduta.
1A.5.1.7 Il Gestore ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 può rifiutare le richieste di connessione fornendo adeguata motivazione.
1A.5.2 Modalità e tempi di risposta del Gestore - preventivo di connessione
1A.5.2.1 Il Gestore, a seguito di una richiesta di connessione, elabora il preventivo di connessione e ne dà comunicazione al soggetto richiedente entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di connessione. Il Gestore esamina prioritariamente le richieste di connessione per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento, al fine di ridurre per quanto possibile i tempi di risposta.
Il preventivo di connessione comprende:
1) l’elaborazione di una STMG;
2) il corrispettivo di connessione con evidenza delle singole voci di costo che lo compongono, con l’indicazione della quota, pari al 30%, che deve essere versata all’atto di accettazione del preventivo di connessione;
3) l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell’autorizzazione dell’impianto per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti, unitamente ad un prospetto informativo indicante l’origine da cui discende l’obbligatorietà di ciascun adempimento;
4) un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) ed il nominativo, con i relativi recapiti, di un responsabile del Gestore che si occuperà dell’iter della pratica di connessione;
5) nel caso di connessione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i riferimenti del Gestore ai fini della convocazione nell’ambito del procedimento unico di cui all’ articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03;
6) il termine previsto per la realizzazione della connessione;
7) una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del soggetto richiedente;
8) la specifica tecnica sulla misura con l’indicazione delle responsabilità inerenti il servizio di misura dell’energia elettrica prodotta, immessa e prelevata;
9) [eventuale] i costi e le modalità di avvalimento del Gestore per lo svolgimento delle attività di misura nei casi in cui la responsabilità sia in capo al soggetto richiedente;
10) le modalità di accettazione del preventivo di connessione;
11) [eventuale] l’informativa che l’impianto di rete per la connessione è asservito a più soggetti richiedenti;
12) [eventuale] l’informazione del fatto che l’impianto di rete per la connessione, o una sua parte, è già oggetto di realizzazione in proprio da parte di un altro soggetto richiedente, eventualmente specificando le tempistiche comunicate da tale soggetto;
13) le attività che dovranno essere effettuate parallelamente alla
connessione;
14) [eventuale] l’indicazione che l’impianto deve essere connesso in aree/linee critiche.
La STMG contenuta nel preventivo di connessione può prevedere la presenza di impianti di utenza per la connessione nella parte compresa tra i confini di proprietà dell’Utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione e comprende:
(a) la descrizione dell’impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali per la connessione di cui alla sezione 1A.4 e dell’impianto di utenza per la connessione correlato ovvero della soluzione per la connessione specifica;
(b) la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
(c) [eventuale] la descrizione delle altre opere connesse, ai fini dell’iter autizzativo unico, ai sensi delle “Linee guida per il procedimento autorizzativo unico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” di cui al D.M. 10 settembre 2010;
(d) [eventuale] le modalità di esercizio di carattere transitorio dell’impianto del soggetto richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti di cui alla lettera (b) e le relative motivazioni tecniche;
(e) i dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti elaborata a partire dalla STMG;
(f) l’individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti che possono essere progettate e realizzate a cura del soggetto richiedente.
La STMG è corredata da:
(i) i tempi di realizzazione dell’impianto di rete per la connessione e degli interventi necessari sulle reti elettriche esistenti al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, al netto di quelli necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni, per eventuali opere di bonifica e/o di sistemazione dell’area destinata all’impianto di rete per la connessione e per esigenze legate alla continuità del servizio;
(ii) i costi medi di realizzazione degli impianti di rete per la connessione di cui al paragrafo 1.A.5.2.1 lettera a). Nel caso in cui l’impianto di rete per la connessione o una sua parte sia asservito a più soggetti richiedenti, tali costi sono sia evidenziati nel loro complesso che ripartiti tra i soggetti richiedenti sulla base della potenza in immissione richiesta;
I costi si intendono al netto di interventi inerenti:
- la bonifica e/o la sistemazione (sbancamenti, livellamenti e consolidamenti) delle aree destinate all’impianto di rete per la connessione;
- l’acquisizione della disponibilità del terreno su cui sorgerà l’impianto di rete per la connessione.
Il Gestore elabora la STMG tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, delle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, nel contempo, in modo tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del SEN.
1A.5.2.2 Il Gestore, nell’ambito della STMG, può prevedere che il soggetto richiedente metta a disposizione del medesimo Gestore spazi ulteriori rispetto a quelli necessari alla realizzazione dell’impianto di rete per la connessione. Qualora tali ulteriori spazi siano correlabili ad esigenze di successivi sviluppi dell’impianto del soggetto richiedente, i medesimi saranno ceduti dal soggetto richiedente al Gestore a titolo gratuito; in caso contrario, i medesimi saranno ceduti dal soggetto richiedente al Gestore a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione.
1A.5.2.3 Il Gestore ha facoltà di realizzare soluzioni per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime per la connessione ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione. In tal caso eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima per la connessione sono a carico del Gestore.
1A.5.3 Modalità e termini per l’accettazione del preventivo di connessione
1A.5.3.1 Il termine per l’accettazione del preventivo di connessione da parte del soggetto richiedente è fissato, a pena di decadenza della richiesta di connessione, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di comunicazione da parte del Gestore del preventivo di connessione medesimo ovvero dalla comunicazione da parte del Gestore di un nuovo preventivo di connessione a seguito di una richiesta di modifica di cui al paragrafo 1.A.5.3bis.
1A.5.3.1 bis La comunicazione di accettazione del preventivo di connessione deve essere corredata da:
a) la documentazione attestante il pagamento del 30% del corrispettivo di connessione;
b) l’eventuale istanza del soggetto richiedente:
- di curare gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l’impianto di rete per la connessione e gli eventuali interventi sulla rete esistente e/o
- di realizzare in proprio l’impianto di rete per la connessione e gli eventuali interventi sulla rete esistente, nel caso di impianti per i quali è prevista tale possibilità;
c) nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, l’eventuale decisione di avvalersi del Gestore per il servizio di misura dell’energia elettrica prodotta.
Nel caso in cui la comunicazione di accettazione del preventivo di connessione non sia corredata della documentazione indicata alla lettera a) il preventivo di connessione non può considerarsi validamente accettato.
1A.5.3.2 Salvo quanto previsto nel Capitolo 12 del presente Codice di Rete la suddetta accettazione del preventivo di connessione esime il Gestore da tutti gli obblighi di riservatezza in merito all’iniziativa per la quale è stata richiesta la connessione alla RTN.
1A.5.3.3 Con l’accettazione del preventivo di connessione il soggetto richiedente assume la responsabilità degli oneri che eventualmente dovessero derivare per l’adeguamento di impianti di telecomunicazione a seguito di interferenze ai sensi dell’articolo 95 comma 9 del d. lgs. 259/03.
1A.5.3.4 Il Gestore consente al soggetto richiedente, previa istanza di cui al paragrafo 1A.5.3.1 bis, di progettare e realizzare gli impianti di rete per la connessione per i quali è prevista tale possibilità, nel rispetto degli standard tecnici e specifiche di progetto del Gestore stesso.
In tal caso il Gestore elabora comunque, a valle dell’ottenimento delle autorizzazioni, la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD) che deve
essere assunta dal soggetto richiedente quale soluzione di riferimento al fine della progettazione e della realizzazione dell’impianto di rete per la connessione.
1A.5.3.5 Il Gestore, a seguito di specifica richiesta da parte del soggetto richiedente all’atto dell’accettazione del preventivo consente, qualora ne ricorrano i presupposti, la ricomprensione tra gli impianti di rete per la connessione dell’impianto per la connessione individuato inizialmente come impianto di utenza per la connessione, purchè, l’impianto di utenza per la connessione sia progettato e realizzato nel rispetto dei requisiti standard degli impianti della RTN.
In particolare, l’impianto di utenza per la connessione può essere ricompreso tra gli impianti di rete per la connessione qualora:
a. sia possibile individuare uno schema di rete che consenta di garantire la continuità e la sicurezza di esercizio della rete su cui l’impianto da ricomprendere nella RTN si va ad inserire;
b. consenta di rinforzare/potenziare la rete ed incrementare la magliatura della RTN nelle aree interessate;
c. sia funzionale ai futuri interventi di sviluppo della RTN e di razionalizzazione del sistema;
d. consenta di ottimizzare l’utilizzo delle risorse di rete mediante l’utilizzo di un’unica stazione elettrica AT e MT per la connessione di più utenti, secondo le modalità specificate nel TICA.
Resta inteso che il punto di connessione convenzionale ai fini del monitoraggio del livello di qualità del servizio resta quello indicato dal Gestore nella STMG. In tali casi:
▪ il Gestore, entro i successivi 90 giorni, modifica il preventivo di connessione, tenendo conto del fatto che l’infrastruttura inizialmente esterna alla propria rete ne diventa parte integrante;
▪ gli oneri di esercizio e gestione di tali parti di impianto non possono essere posti a carico del soggetto richiedente.
Trattandosi di modifica del preventivo di connessione, il soggetto richiedente versa al Gestore un corrispettivo per la modifica del preventivo di connessione pari alla metà di quello di cui al paragrafo 1A.5.10.1.
1A.5.3.6 In alternativa a quanto previsto al paragrafo 1A.5.3.5., il Gestore si riserva di proporre una diversa soluzione per la connessione, individuando disposizioni ad hoc di natura sia tecnica che economica.
1A.5.3 bis Richieste di modifica del preventivo di connessione - precedenti e successive all’accettazione del preventivo
1A.5.3 bis 1 A seguito della comunicazione del preventivo di connessione da parte del Gestore, il soggetto richiedente, precedentemente all’accettazione del preventivo stesso, ha facoltà di richiedere, entro i successivi 120 (centoventi) giorni, la modifica del preventivo di connessione sulla base di una diversa STMG.
Sono considerate richieste di modifica del preventivo di connessione anche le richieste di variazione della potenza di connessione degli impianti dell’utente della connessione effettuate rispetto ad una richiesta di connessione alla RTN presentata al Gestore ai sensi del presente Codice di Rete, nonché le richieste di modifica che comportino la suddivisione della potenza in immissione richiesta in separate iniziative.
1A.5.3bis.2 Nei casi di richiesta di modifica del preventivo di connessione antecedente alla accettazione dello stesso, il soggetto richiedente, all’atto della richiesta di modifica, versa al Gestore un corrispettivo per la modifica del preventivo di
connessione pari alla metà del corrispettivo per l’ottenimento del preventivo di connessione di cui al paragrafo 1A.5.10.1. Il Gestore comunica al soggetto richiedente le proprie valutazioni in merito entro ulteriori 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo di connessione e, in particolare, elabora un nuovo preventivo di connessione o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo di connessione. In caso di rifiuto, il Gestore è tenuto ad evidenziare le motivazioni. Qualora il soggetto richiedente chieda una modifica del preventivo di connessione che comporti una soluzione per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal Gestore e qualora tale soluzione sia realizzabile:
- nel solo caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi ad alto rendimento, il corrispettivo di connessione è pari alla somma tra il corrispettivo di connessione di cui al paragrafo 1A.5.11.4. lett. b) o c) inizialmente definito e la differenza tra i costi medi convenzionali di realizzazione degli impianti di rete per la connessione di cui al paragrafo 1A.5.8.4 lettera c) attribuibili alla STMG scelta dal soggetto richiedente e i costi medi convenzionali di realizzazione degli impianti di rete per la connessione di cui al paragrafo 1A.5.8.4 lettera c) attribuibili alla STMG inizialmente indicata dal Gestore;
- negli altri casi, rimangono a completo carico del soggetto richiedente gli ulteriori oneri che dovessero derivare dalla nuova soluzione per la connessione.
1A.5.3 bis.3 Nel caso di variazione della potenza di connessione di cui al paragrafo 1A.5.3 bis1 il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente l’entità della variazione e il Gestore si riserva la facoltà di modificare la soluzione per la connessione anche nel caso sia già stata accettata dal soggetto richiedente.
La richiesta di riduzione della potenza di connessione, vale a dire quando la stessa sia al più pari al minimo tra il 10% della potenza in immissione richiesta precedentemente e 100 kW, non si configura come una modifica del preventivo di connessione. Il soggetto richiedente ne dà evidenza al Gestore entro la data di completamento dell’impianto di produzione, utilizzando le medesime modalità previste per la richiesta di modifica della connessione.
Resta inteso che nei casi di variazione della potenza di connessione per impianti con iter di connessione in corso le richieste saranno trattate dal Gestore solo se relative a impianti di produzione di potenza di connessione maggiore o uguale a 10.000 kW. Negli altri casi trova applicazione quanto previsto dalla procedura di coordinamento tra i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi di cui al successivo paragrafo 1.A.5.14.
1A.5.3 bis.4 Il preventivo di connessione accettato può essere modificato, successivamente all’accettazione da parte del soggetto richiedente:
a. per cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del
soggetto richiedente e opportunamente documentabili;
b. nei casi in cui tale modifica non comporti alterazioni della soluzione per la connessione;
c. previo accordo tra il Gestore e il soggetto richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni per la connessione che tengano conto dell’evoluzione del sistema elettrico locale; rientrano in tali casi anche le richieste di modifica del preventivo di connessione che comportino la suddivisione della potenza in immissione richiesta in separate iniziative.
Nei casi di modifica del preventivo di connessione accettato per cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del soggetto richiedente e opportunamente documentabili (di cui alla precedente lettera a)
- la modifica del preventivo di connessione viene effettuata dal Gestore a titolo gratuito;
- il corrispettivo di connessione viene ricalcolato sulla base della nuova STMG; per le suddette finalità il Gestore invierà la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste al paragrafo 1A.5.2.1.
Nei casi di modifica del preventivo di connessione accettato che non comportino alterazioni della soluzione per la connessione (di cui alla precedente lettera b):
- il soggetto richiedente all’atto della richiesta di modifica del preventivo di connessione, versa al Gestore un corrispettivo per la modifica del preventivo di connessione pari alla metà del corrispettivo per l’ottenimento del preventivo di connessione definito al paragrafo 1A.5.11.1;
- il Gestore, entro le medesime tempistiche previste per l’elaborazione del preventivo di connessione di cui al paragrafo 1A.5.2.1. a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo di connessione, aggiorna il preventivo di connessione fermo restando il corrispettivo di connessione già definito .
Nei casi di modifica del preventivo di connessione accettato previo accordo tra il Gestore e il soggetto richiedente (di cui alla precedente lettera c):
- se la richiesta di modifica è presentata dal soggetto richiedente, questi versa al Gestore un corrispettivo per la modifica del preventivo di connessione pari alla metà del corrispettivo per l’ottenimento del preventivo di connessione definito al paragrafo 1A.5.11.1 e si applicano le altre previsioni di cui al precedente paragrafo 1A.5.3bis.2;
- se la richiesta di modifica è presentata dal Gestore, la modifica del preventivo di connessione viene effettuata dal Gestore a titolo gratuito e il corrispettivo di connessione viene ricalcolato sulla base della nuova STMG,
secondo quanto previsto dal paragrafo 1.A.5.11.3; per le suddette finalità il Gestore invia la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste al paragrafo 1A.5.2.1.
Resta inteso che la richiesta di modifica del preventivo di connessione, sia precedente che successiva all’accettazione dello stesso, una volta accettata dal Gestore, costituisce a tutti gli effetti una nuova richiesta di connessione che annulla e sostituisce la precedente.
Con riferimento alle richieste di adeguamento di una connessione esistente che non ne modifichino la configurazione inserita in GAUDÌ o sull’impianto elettrico dell’utente e che non comportino interventi del Gestore sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, il soggetto richiedente è tenuto esclusivamente ad inviare al Gestore una comunicazione di aggiornamento. Tali comunicazioni non comportano il pagamento di alcun corrispettivo.
1A.5. 3 ter Prenotazione della capacità di rete
1A.5.3 ter 1 La STMG indicata nel preventivo di connessione rimane valida per 270 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo di connessione, al netto del tempo impiegato dal Gestore per validare il progetto relativo all’impianto di rete per la connessione. Il periodo di validità della STMG comporta pertanto la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete.
1A.5.3 ter 2 Nel caso in cui il procedimento per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione non sia stato completato entro i tempi di cui precedente comma 1A.5.3 ter 1 o, entro i medesimi termini, non sia stato completato con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) qualora previsto, la STMG definita nel preventivo di connessione assume un valore indicativo. Il Gestore può modificare la STMG
definita nel preventivo di connessione, a valle della richiesta di verifica del persistere delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG da parte del Responsabile del procedimento di VIA o del procedimento autorizzativo unico.
1A.5.3 ter 3 Ai fini dell’applicazione di quanto previsto al comma precedente, il soggetto richiedente, all’atto della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico, provvede a comunicare al responsabile del medesimo procedimento e, qualora sia necessario acquisire la VIA, anche al responsabile del procedimento di VIA:
▪ il codice di rintracciabilità della richiesta di connessione cui fa riferimento la STMG allegata alla richiesta di autorizzazione,
▪ gli estremi e i recapiti del Gestore cui è stata inoltrata la richiesta di connessione,
▪ la data di accettazione del preventivo di connessione,
▪ la data ultima di validità della STMG evidenziando che, decorsa la predetta data, occorrerà verificare con il Gestore la fattibilità tecnica della STMG presentata in iter autorizzativo,
▪ il parere di rispondenza al progetto rilasciato dal Gestore.
1A.5.3 ter 4 Nel caso l’impianto di produzione sia assoggettato a VIA, il responsabile del procedimento di VIA, qualora ritenga sussistano le condizioni per la conclusione con esito positivo della VIA, verifica con il Gestore il persistere delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG redatta dal Gestore, prima di comunicare l’esito positivo del procedimento al soggetto richiedente. Il Gestore, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilità della STMG, verifica se la medesima STMG è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al soggetto richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la predetta tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di
ricevimento del parere dell’altro gestore di rete. Quest’ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento. Qualora l’esito della verifica effettuata dal Gestore sia positivo, il Gestore conferma in via definitiva la STMG. In caso contrario, il Gestore, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l’eventuale coordinamento con altri gestori di rete, elabora e comunica al soggetto richiedente una nuova STMG. La nuova STMG decade qualora non sia accettata dal soggetto richiedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo di connessione vigente.
In caso di accettazione della nuova STMG:
- il Gestore conferma in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla
rete;
- il soggetto richiedente presenta la documentazione relativa alla nuova STMG al responsabile del procedimento e ne dà comunicazione al Gestore con le medesime tempistiche e modalità di cui al paragrafo 1A.5.6.2 bis nel caso di impianti non sottoposti ad iter unico o al paragrafo 1A.5.7.1 nel caso di impianti sottoposti ad iter unico, calcolate a partire dalla data di accettazione della nuova STMG. Il mancato rispetto di tali condizioni comporta la decadenza del preventivo di connessione e della STMG con le modalità previste dai medesimi paragrafi.
1A.5.3 ter 5 Nel caso in cui l’impianto di produzione non sia assoggettato a VIA, il responsabile del procedimento autorizzativo unico verifica con il Gestore la persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione. Il soggetto richiedente può autonomamente inviare al Gestore una richiesta di conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione. Il Gestore dà seguito alla richiesta inoltrata dal soggetto richiedente solo nel caso in cui sia allegata, alla medesima richiesta, una copia della lettera di convocazione
della riunione conclusiva della conferenza dei servizi. Il Gestore, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di parere inoltrata dal responsabile del procedimento autorizzativo unico o dal soggetto richiedente, verifica se la medesima STMG è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al soggetto richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la predetta tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento del parere dell’altro gestore di rete. Quest’ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento. Qualora l’esito della verifica effettuata dal Gestore sia positivo, il Gestore conferma in via definitiva la STMG. Qualora l’esito della verifica effettuata dal Gestore sia negativo, il Gestore, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l’eventuale coordinamento con altri gestori di rete, elabora una nuova STMG e la comunica, nelle medesime tempistiche, al soggetto richiedente. La nuova STMG decade qualora non sia accettata dal soggetto richiedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo di connessione vigente. A seguito dell’accettazione della nuova STMG, il Gestore conferma in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete.
1A.5.3 ter 6 Qualora il procedimento autorizzativo si concluda oltre i termini di cui al paragrafo 1A.5.3 ter 1 e in mancanza del parere positivo da parte del Gestore di cui ai paragrafi 1A.5.3 ter 4 e 1A.5.3 ter 5, in merito alla realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione, la medesima STMG rimane indicativa e non è vincolante per il Gestore. In tali casi, a seguito della comunicazione di completamento del procedimento autorizzativo, il Gestore verifica la fattibilità e la realizzabilità della STMG autorizzata. Qualora la verifica abbia esito positivo, tale STMG viene confermata e il Gestore conferma in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete. In caso contrario, il preventivo di
connessione decade e il corrispettivo di connessione già versato viene restituito maggiorato degli interessi legali maturati.
1A.5.3 ter 7 Qualora nel corso del procedimento autorizzativo si verifichi una modifica della STMG a parità di potenza in immissione richiesta, il corrispettivo di connessione può subire variazioni in aumento fino ad un massimo del 20% rispetto al valore indicato nel preventivo di connessione, indipendentemente dall’effettiva soluzione per la connessione che verrà realizzata.
1A.5.4 Adempimenti successivi all’accettazione del preventivo di connessione
1A.5.4.1 A seguito dell’accettazione del preventivo di connessione, il soggetto richiedente è tenuto ad avviare i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione entro 18 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo di connessione e a trasmettere al Gestore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuto inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto di produzione allegando le eventuali comunicazioni trasmesse alle autorità competenti.
Nei casi in cui il termine di cui sopra non possa essere rispettato per mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al soggetto richiedente, il soggetto richiedente entro la medesima data, è tenuto a trasmettere al Gestore:
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mancato rispetto dei termini per l’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto, l’indicazione della causa del mancato inizio e, qualora il termine non possa essere rispettato per mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi, del tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l’impianto;
- successivamente, con cadenza periodica di sei mesi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell’iter per la connessione indicando:
• il codice di rintracciabilità comunicato dal Gestore nel preventivo di
connessione;
• la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto di produzione;
• qualora il termine non possa essere rispettato per mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi, la data di avvio dell’iter autorizzativo e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l’impianto di produzione oggetto della comunicazione.
Qualora il soggetto richiedente non invii al Gestore, entro le tempistiche indicate nel presente paragrafo, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra:
• il Gestore sollecita il soggetto richiedente e
• il soggetto richiedente, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del sollecito del Gestore, è tenuto ad inviare al medesimo Gestore, a pena di decadenza del preventivo di connessione, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra. Il contenuto di tali dichiarazioni sostitutive non può comunque essere riferito ad eventi avvenuti in data successiva a quella entro la quale il soggetto richiedente era tenuto ad inviare la dichiarazione.
Il soggetto richiedente è tenuto a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse al Gestore ai sensi del presente paragrafo.
1A.5.5 Disciplina delle attività di progettazione ai fini delle autorizzazioni
1A.5.5.1 Nei casi in cui il procedimento di autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, ivi inclusi gli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti, sia espletato dal soggetto richiedente ai sensi del paragrafo 1A.5.6.1 nel caso di impianti non sottoposti ad iter unico o del paragrafo 1A.5.7.1 nel caso di impianti sottoposti ad iter unico, il medesimo cura tutti gli adempimenti
connessi alle procedure autorizzative ivi compreso il progetto per l’autorizzazione di tali impianti sulla base degli standard tecnici del Gestore.
Il soggetto richiedente può avvalersi della consulenza del Gestore ai fini della predisposizione della documentazione progettuale da presentare in autorizzazione, a fronte del corrispettivo per la predisposizione della documentazione ai fini autorizzativi di cui al paragrafo 1A.5.11.2 lettera (a) punto (ii), stabilito dal Gestore medesimo nel preventivo di connessione secondo principi di trasparenza e non discriminazione.
Il soggetto richiedente si impegna incondizionatamente e irrevocabilmente a:
(a) sottoporre al Gestore il progetto degli impianti di rete per la connessione e degli interventi sulle reti elettriche esistenti, al fine del rilascio da parte del medesimo del parere di rispondenza ai requisiti tecnici di cui al Codice di Rete, ivi comprese le Regole Tecniche di Connessione di cui alla Sezione 1 B del presente capitolo, prima della sua presentazione alle preposte amministrazioni;
(b) versare al Gestore, contestualmente alla presentazione del progetto degli impianti di rete per la connessione di cui al punto a), il corrispettivo di cui al paragrafo 1.A.5.11.2 lettera a) punti i) per le attività di verifica e valutazione connesse al rilascio del parere di rispondenza di cui alla precedente lettera a); tale corrispettivo non è dovuto nel caso in cui il soggetto richiedente si avvalga della consulenza del Gestore ai fini della predisposizione progettuale da presentare in autorizzazione;
(c) assumere gli oneri economici relativi alla procedura autorizzativa;
(d) cedere a titolo gratuito l'autorizzazione relativa agli impianti di rete per la connessione al Gestore per l’espletamento degli adempimenti di
propria competenza, ivi compresi i diritti e gli obblighi ad essa connessi o da essa derivanti;
(e) versare al Gestore, a valle dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie e contestualmente alla richiesta della STMD, il corrispettivo per l’elaborazione della STMD medesima;
(f) accettare la STMD come soluzione minima di riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti di rete per la connessione.
Nei casi in cui vi sia una pluralità di soluzioni per la connessione che interessano il medesimo impianto di rete per la connessione, il progetto di tale impianto è definito in stretto coordinamento con il Gestore, in appositi tavoli tecnici, nell’ambito dei quali il Gestore si adopera per raggiungere, ove possibile, un comune accordo tra i soggetti interessati, al fine della definizione di un unico progetto da presentare alle Amministrazioni competenti.
In seguito alla predisposizione della documentazione di progetto e prima dell’approvazione della stessa da parte del Gestore, il soggetto richiedente che abbia elaborato il progetto, di comune accordo con i partecipanti al tavolo tecnico, rende disponibile al Gestore il progetto medesimo, autorizzandolo altresì alla divulgazione dello stesso ad altri soggetti richiedenti la connessione interessati ad utilizzarlo.
Il tempo necessario al Gestore per la validazione del progetto degli impianti di rete per la connessione e degli interventi sulle reti elettriche esistenti è pari a 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione completa. Con la validazione da parte del Gestore del progetto degli impianti di rete per la connessione il preventivo di connessione si intende confermato dal Gestore.
1A.5.5.2 In caso di inosservanza anche parziale degli impegni di cui al paragrafo 1A.5.5.1 e in ogni caso, fino alla stipula del contratto per la connessione, il Gestore non darà seguito alla realizzazione della connessione.
1A.5.5.3 Nei casi in cui il procedimento di autorizzazione degli impianti di rete per la connessione sia espletato dal Gestore, il medesimo cura il progetto per l’autorizzazione di tali impianti.
Il soggetto richiedente si impegna incondizionatamente e irrevocabilmente a:
(a) sottoporre al Gestore il progetto del proprio impianto di utenza per la connessione affinchè il Gestore possa verificarne le modalità di collegamento alla RTN;
(b) versare al Gestore, prima dell’avvio delle attività di competenza del Gestore medesimo, indipendentemente dall’esito dell’iter autorizzativo, il corrispettivo per l’espletamento da parte del Gestore delle procedure autorizzative di cui al paragrafo 1.A.5.11.2. lettera b) per l’espletamento delle procedure autorizzative e per l’elaborazione dei necessari progetti.
1A.5.bis Qualificazione delle unità di produzione in Gaudì
Relativamente al sistema Gaudì, finalizzato, tra l’altro, al monitoraggio delle fasi del processo di connessione successive alla conclusione dell’iter autorizzativo, nonché delle attività propedeutiche all’attivazione della connessione e all’entrata in esercizio commerciale dell’impianto, il soggetto richiedente ha l’obbligo di inserire in Gaudì le informazioni necessarie a completare la registrazione dell’impianto, secondo le procedure pubblicate sul sito internet del Gestore.
1A.5.6 Disciplina per l’autorizzazione nel caso di impianti non sottoposti ad iter unico
1A.5.6.1 Nel caso di connessione di impianti di produzione di potenza termica non superiore a 300 MW (non sottoposti alla Legge 9 aprile 2002 n. 55) e di impianti di produzione alimentati da fonti non rinnovabili (non sottoposti al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387) ai fini della autorizzazione degli impianti per la connessione, il soggetto richiedente, all’atto dell’accettazione del preventivo di connessione, ha facoltà di richiedere al Gestore, come previsto al paragrafo 1.A.5.3.1.bis lettera b, poter espletare direttamente la procedura autorizzativa fino al conseguimento dell’autorizzazione, oltre che per gli impianti di utenza per la connessione anche per gli impianti di rete per la connessione, ivi inclusi gli interventi sulle reti elettriche esistenti di cui al paragrafo 1A.5.2.1 lettera b), predisponendo i necessari progetti. In tal caso, il soggetto richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle procedure autorizzative, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. In tali casi valgono le medesime tempistiche di cui al successivo paragrafo 1A.5.6.2 bis.
Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il Gestore, a fronte di richiesta del soggetto richiedente da formalizzare all’atto dell’accettazione del preventivo di connessione, è tenuto a fornire, entro i successivi 45 giorni lavorativi, senza alcun onere aggiuntivo per il soggetto richiedente, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo soggetto richiedente, della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento autorizzativo.
Il soggetto richiedente è tenuto ad aggiornare il Gestore, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell’iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tali iter.
1A.5.6.2 Nel caso in cui il soggetto richiedente non eserciti la facoltà di cui al precedente paragrafo, il Gestore espleta la procedura autorizzativa, comunicando in via indicativa i tempi, esclusivamente per gli impianti di rete per la connessione e per gli interventi sulle reti elettriche esistenti di cui al paragrafo 1A.5.2.1 lettera b).
Entro 90 (novanta) giorni lavorativi per connessioni in AT ed entro 120 (centoventi) giorni per connessioni in AAT, dalla data di ricevimento dell’accettazione del preventivo di connessione da parte del soggetto richiedente, il Gestore è tenuto, informando il soggetto richiedente stesso, a presentare le eventuali richieste di autorizzazione di propria competenza e, con cadenza semestrale deve tenere aggiornato il soggetto richiedente sullo stato di avanzamento del medesimo iter autorizzativo.
Il corrispettivo per l’espletamento da parte del Gestore delle procedure autorizzative, a copertura dei costi sostenuti dal Gestore, di cui al successivo paragrafo 1A.5.11.2, lettera b), è versato dal soggetto richiedente al Gestore stesso prima della presentazione delle richieste di autorizzazione.
1A.5.6.2 bis Entro 120 (centoventi) giorni lavorativi, per connessioni in AT, ovvero entro 180 (centottanta) giorni lavorativi, per connessioni in AAT, dalla data di accettazione del preventivo di connessione, il soggetto richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente al Gestore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione, il soggetto richiedente comunica al Gestore il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo e, se del caso, del responsabile del procedimento VIA.
Qualora tale dichiarazione non venga inviata al Gestore entro le predette tempistiche:
- il Gestore sollecita il soggetto richiedente
- il soggetto richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al Gestore la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui sopra;
- qualora entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi il soggetto richiedente non invii la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il preventivo di connessione decade.
Inoltre il soggetto richiedente è tenuto a:
o aggiornare il Gestore, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell’iter autorizzativo;
o informare tempestivamente il Gestore dell’ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione indicando il termine ultimo entro cui tale impianto di produzione deve essere realizzato, ovvero dell’esito negativo del procedimento autorizzativo;
o nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all’atto della predetta comunicazione, il soggetto richiedente richiede al Gestore l’attribuzione del Codice POD ai fini della della registrazione dell’anagrafica impianto all’interno di Gaudi. Ai fini del rilascio del codice POD, la richiesta da presentare al Gestore, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
▪ estremi del soggetto richiedente (P.I., C.F., PEC, ecc.);
▪ indirizzo fornitura, indirizzo di esazione (se diverso da indirizzo fornitura), indirizzo di sede legale (se diverso da indirizzo di esazione);
▪ tensione di collegamento alla RTN;
▪ potenza in prelievo richiesta espressa in kW;
▪ potenza in immissione richiesta espressa in kW;
▪ potenza nominale dell’impianto;
▪ fonte di generazione;
▪ regime commerciale immissione (e.g. cessione totale o parziale)
In esito alla richiesta completa di tali informazioni, il Gestore rilascia il codice POD.
1A.5.7 Disciplina per l’autorizzazione nel caso di impianti sottoposti ad iter unico
1A.5.7.1 Nel caso di connessione di impianti di produzione di potenza termica superiore a 300 MW (sottoposti alla Legge 9 aprile 2002 n. 55) e di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili (sottoposti al decreto legislativo
29 dicembre 2003 n. 387), il soggetto richiedente che si avvalga del procedimento unico espleta direttamente la procedura autorizzativa fino al conseguimento dell’autorizzazione oltre che per gli impianti di utenza per la connessione anche per gli impianti di rete per la connessione, ivi inclusi gli interventi sulle reti elettriche esistenti di cui al paragrafo 1.A.5.2.1. lettera b) lettera c), ove applicabile, predisponedo i necessari progetti.
In tal caso il Gestore, nell’ambito delle attività di elaborazione del preventivo di connessione è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il soggetto richiedente, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo soggetto richiedente, della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento unico.
Il parere del Gestore è acquisito nell’ambito della Conferenza di Servizi di cui alla legge n. 55/02 e al d.lgs. 387/03.
Il soggetto richiedente, anche a fronte di specifica richiesta del Gestore, dovrà richiedere alle Amministrazioni competenti, unitamente al Gestore medesimo, la voltura in favore del Gestore dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti per gli adempimenti conseguenti.Entro 120 (centoventi) giorni lavorativi, per connessioni in AT, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni lavorativi, per connessioni in AAT, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il soggetto richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti (ove previsti), validato dal Gestore, inviando contestualmente al Gestore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione, il soggetto richiedente comunica al Gestore il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo e, se del caso, del responsabile del procedimento VIA.
Qualora tale dichiarazione non venga inviata al Gestore entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al Gestore per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal soggetto richiedente:
a) il Gestore sollecita il soggetto richiedente;
b) Il soggetto richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al Gestore la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui sopra.
c) Qualora il soggetto richiedente non invii la dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera b), il preventivo di connessione decade.
Inoltre il soggetto richiedente è tenuto a:
- aggiornare il Gestore, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell’iter autorizzativo;
- informare tempestivamente il Gestore dell’ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione indicando il termine ultimo entro cui tale impianto di produzione deve essere realizzato ovvero dell’esito negativo del procedimento autorizzativo unico.
- nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all’atto della predetta comunicazione, il soggetto richiedente richiede al Gestore l’attribuzione del Codice POD ai fini della registrazione dell’anagrafica impianto all’interno di Gaudi. Ai fini del rilascio del codice POD, la richiesta da presentare al Gestore, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
• estremi del soggetto richiedente (P.I., C.F., PEC, ecc.);
• indirizzo fornitura, indirizzo di esazione (se diverso da indirizzo fornitura), indirizzo di sede legale (se diverso da indirizzo di esazione);
• tensione di collegamento alla RTN;
• potenza in prelievo richiesta espressa in kW;
• potenza in immissione richiesta espressa in kW;
• potenza nominale dell’impianto;
• fonte di generazione;
• regime commerciale immissione (e.g. cessione totale o parziale).
In esito alla richiesta completa di tali informazioni, il Gestore
rilascia il codice POD.
1A.5.8.1 In seguito all’ottenimento delle autorizzazioni relative all’impianto di rete per la connessione e agli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti, il soggetto richiedente la connessione richiede al Gestore la STMD. Tale STMD rappresenta il documento di riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti per la connessione.
1A.5.8.2 Contestualmente alla presentazione della richiesta della STMD, il soggetto richiedente è tenuto a:
- versare il corrispettivo per l’elaborazione della STMD di cui al paragrafo 1A.5.11.3;
- allegare l’attestazione di avvenuta registrazione dell’anagrafica impianto all’interno di GAUDÌ rilasciata dal Gestore qualora non fosse già stata trasmessa;
- allegare copia dell’autorizzazione conseguita nonché della documentazione progettuale così come benestariata dal Gestore, vidimata dall’ente autorizzante.
In assenza di tali condizioni, la STMD non può essere rilasciata.
1A.5.8.3 Contestualmente alla presentazione della richiesta della STMD, il soggetto richiedente conferma o meno l’intendimento di volersi avvalere della facoltà di poter realizzare in proprio, in tutto o in parte, gli impianti di rete per la connessione, per gli impianti con riferimento ai quali è prevista tale possibilità.
1A.5.8.4 Il Gestore elabora la STMD e ne dà comunicazione al soggetto richiedente
entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta. La STMD contiene:
(a) l’elenco delle fasi di progettazione esecutiva degli interventi relativi all’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
(b) le tempistiche previste per ciascuna delle predette fasi e l’indicazione dei soggetti responsabili di ciascuna delle medesime;
(c) i costi di realizzazione degli impianti di rete per la connessione di cui al paragrafo 1A.5.2.1 lettera (a);
(d) i costi degli interventi sulle reti elettriche esistenti di cui al paragrafo
1.A.5.2.1. lettera b) ad esclusione degli interventi relativi alla RTN.
I costi di cui alla precedente lettera c) non potranno superare di più del 20% i costi comunicati con la STMG, di cui al paragrafo 1A.5.2.1 punto (iii), fatta eccezione per i costi indotti dalle modifiche della STMG derivanti da condizioni imposte in esito alle procedure autorizzative.
1A.5.8.5 Il termine per l’accettazione della STMD da parte del soggetto richiedente è fissato, a pena decadenza della STMD medesima, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione da parte del Gestore della STMD.
1A.5.8.6 Il Gestore comunica al soggetto richiedente il suo parere in merito alla richiesta di cui al precedente paragrafo 1A.5.8.3, previa verifica del possesso,
da parte del soggetto richiedente, dei requisiti di idoneità alla realizzazione degli impianti di rete per la connessione.
1A.5.8.7 Il Gestore in accordo con quanto previsto all’art.1 comma 3 della Direttiva MAP del 25.06.2003, effettua delle verifiche periodiche sugli impianti di produzione di potenza termica superiore a 300 MW autorizzati che risultano in corso di realizzazione o di trasformazione al fine di accertare i tempi previsti per l’entrata in esercizio della nuova potenza, in relazione alle cause di eventuali ritardi. I titolari degli impianti di produzione, entro i mesi di maggio e novembre di ciascun anno, sono tenuti ad inviare al Gestore un aggiornamento dei programmi cronologici relativi alla realizzazione degli impianti autorizzati. Il Gestore invia al MSE lo stato di avanzamento delle attività realizzative inerenti gli impianti di produzione autorizzati, così come rilevati entro i mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.
Il Gestore ha facoltà di realizzare soluzioni per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime per la connessione ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione. In tal caso eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima per la connessione sono a carico del Gestore.
1A.5.8.8 Nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l’iter per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione abbia avuto esito negativo (ivi inclusi i casi di improcedibilità), a decorrere dalla data di ricevimento dell’informativa inviata dal soggetto richiedente o dall’Amministrazione autorizzante:
- il preventivo di connessione accettato decade;
- entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni lavorativi, il Gestore restituisce la parte del corrispettivo di connessione versata al momento dell’accettazione del preventivo di connessione, maggiorata degli interessi legali maturati.
1A.5.8.9 Nel caso in cui l’iter di autorizzazione per la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione e/o l’iter di autorizzazione per gli interventi sulle reti elettriche esistenti ove previsti, qualora disgiunti dall’iter per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione abbiano avuto esito negativo:
a) Nel caso in cui l’iter sia stato curato dal Gestore:
• il Gestore, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica al soggetto richiedente l’avvenuta conclusione dell’iter autorizzativo e il suo esito negativo, richiedendo se debba riavviare l’iter con una nuova soluzione per la connessione o procedere ad annullare il preventivo di connessione restituendo la parte del corrispettivo di connessione versata al momento dell’accettazione del preventivo di connessione, maggiorata degli interessi legali maturati;
• entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della precedente comunicazione inviata dal Gestore, il soggetto richiedente comunica al Gestore le proprie valutazioni in merito e, in caso contrario, il preventivo di connessione si intende decaduto;
• entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta del soggetto richiedente, il Gestore dà corso alle richieste;
b) Nel caso in cui l’iter sia stato curato dal soggetto richiedente:
• Il soggetto richiedente, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’informativa circa l’esito negativo, comunica al Gestore l’avvenuta conclusione, con esito negativo, dell’iter autorizzativo richiedendo una nuova soluzione per la connessione o l’annullamento del preventivo di connessione con restituzione della parte del
corrispettivo di connessione versata al momento dell’accettazione del preventivo di connessione, maggiorata degli interessi legali maturati;
• entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del soggetto richiedente, il Gestore dà corso alle richieste.
1A.5.8.10 Nei casi in cui l’impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più soggetti richiedenti, tali soggetti richiedenti hanno la facoltà di accordarsi sulla gestione dell’intero iter autorizzativo secondo quanto descritto nella STMG, dandone comunicazione al Gestore. In caso contrario, il Gestore o il soggetto richiedente che, per primo, ottiene le necessarie autorizzazioni ne dà comunicazione al Gestore ed agli altri soggetti richiedenti.
1A.5.8.11 Nei casi in cui l’impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall’ente autorizzante, decade anche il preventivo di connessione accettato.
1A.5.9 Modalità per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione da parte del Gestore
1A.5.9.1 I rapporti tra il Gestore ed il soggetto richiedente la connessione, ai fini dell’erogazione del servizio di connessione, sono regolati tramite un apposito contratto per la connessione, stipulato preliminarmente all’avvio della fase realizzativa degli impianti di rete per la connessione e sulla base di documentazione idonea a garantire anche il rispetto delle tempistiche di realizzazione di cui alla STMG.
1A.5.9.2 Nel caso di procedure realizzative a cura del Gestore, sempre che ne sussistano i presupposti, lo stesso avvia la procedura per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione, mediante una delle seguenti modalità:
(a) realizzazione diretta nel caso di nuove linee, nuove stazioni elettriche
ed interventi su porzioni di RTN esistenti nella titolarità del Gestore;
(b) affidamento dell’attività di realizzazione al Titolare della porzione di RTN interessata dall’intervento.
1A.5.9.3 Nel caso di realizzazione diretta di cui al precedente paragrafo 1A.5.9.2 lettera
(a) i tempi ed i costi per ciascuna soluzione tecnica convenzionale per la connessione sono indicati nel documento “Soluzioni tecniche convenzionali per la connessione alla RTN – Rapporto sui costi e sui tempi di realizzazione degli impianti di rete” disponibile sul sito web xxx.xxxxx.xx sezione Codice di Rete.
Il soggetto richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, invia al Gestore la comunicazione di ultimazione lavori, evidenziando che i lavori sono stati ultimati entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio ivi incluse proroghe concesse dall’ente autorizzante. Tale comunicazione è effettuata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della predetta dichiarazione, il Gestore provvede ad aggiornare conseguentemente il sistema GAUDI’.
1A.5.9.4 E’ consentita, nelle more del completamento degli interventi sulla RTN indicati nel preventivo di connessione, la possibilità di connettere alla RTN l’impianto di produzione in modalità di esercizio di carattere transitorio, qualora lo stato della porzione di rete interessata lo consenta, ancorché con possibili limitazioni nella modalità di esercizio.
Resta inteso che:
• la definizione del progetto e la realizzazione degli eventuali interventi che si rendano necessari per consentire la connessione transitoria, occorrenti specificamente per la durata della stessa (ivi inclusa l’eventuale installazione di apparecchiature atte a limitare la potenza in
immissione a garanzia della sicurezza del SEN), nonchè l’ottenimento delle ulteriori eventuali autorizzazioni, sono ad esclusivo carico del soggetto richiedente la connessione;
• le condizioni e le modalità operative per l’esercizio della connessione
transitoria sono puntualmente indicate, di volta in volta, dal Gestore.
1A.5.9 bis.1 Il Gestore, salvo il caso di contestazioni o di ricorsi innanzi l’autorità giudiziaria, si impegna a portare a compimento, di norma, entro 30 giorni dall’accettazione della STMD da parte del soggetto richiedente, la procedura di affidamento diretto ad altri Titolari della porzione di RTN interessata, fissando i termini per la realizzazione. Il Gestore è esonerato da ogni responsabilità per la mancata o ritardata entrata in servizio dell’impianto di rete per la connessione realizzato da altri Titolari di RTN.
1A.5.9 bis.2 Il Gestore, con riferimento agli impianti per i quali è prevista tale possibilità, previa istanza del soggetto richiedente, da presentarsi all’atto dell’accettazione del preventivo di connessione o all’atto della richiesta di STMD:
a) consente al soggetto richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione nelle parti che non implichino l’effettuazione di interventi sulle reti elettriche esistenti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza di funzionamento della RTN. Nei casi in cui l’impianto di rete per la connessione sia funzionale alla connessione di più soggetti richiedenti, il Gestore valuta la richiesta anche nell’interesse degli altri soggetti richiedenti, riservandosi la possibilità di realizzare l’impianto di rete per la connessione;
b) può consentire al soggetto richiedente di realizzare gli interventi sulle rete elettriche esistenti, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.
Il Gestore, entro 90 giorni dalla conferma del soggetto richiedente dell’intenzione di avvalersi di tale facoltà, invia al soggetto richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi del medesimo Gestore.
Nei casi di cui al presente paragrafo, il Gestore elabora comunque la STMD affinché sia assunta dal soggetto richiedente quale soluzione per la connessione di riferimento. A seguito dell’accettazione della STMD, il soggetto richiedente invia al Gestore il relativo progetto esecutivo al fine di ottenere dal Gestore il parere di rispondenza ai requisiti tecnici. Contestualmente all’invio del progetto esecutivo, il soggetto richiedente invia anche la documentazione attestante il pagamento degli oneri di collaudo.
A seguito dell’ottenimento del parere positivo sulla rispondenza del progetto ai requisiti tecnici, il soggetto richiedente avvia i lavori.
Il soggetto richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, invia al Gestore:
• la comunicazione di ultimazione lavori unitamente a tutta la documentazione necessaria per il collaudo, l’esercizio e la gestione dei relativi tratti di rete, evidenziando che i lavori sono stati ultimati entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio ivi incluse proroghe concesse dall’ente autorizzante e richiedendo formalmente l’avvio delle attività di cui al paragrafo 1A.5.10. Tale comunicazione è effettuata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della predetta dichiarazione, il Gestore provvede ad aggiornare conseguentemente il sistema GAUDI’.
• nei casi in cui i prelievi di energia elettrica non siano destinati esclusivamente all’alimentazione dei servizi ausiliari dell’impianto di produzione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata sia dal futuro produttore che dal futuro cliente finale in cui si attesti in quale tipologia di Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo ASSPC rientra la configurazione impiantistica che sussisterà a valle del punto di connessione a seguito del completamento del procedimento di connessione. In tali casi, qualora ne ricorrano le condizioni, dovrà essere altresì inviata una comunicazione in merito alla volontà di acquisire la qualifica di SEU previa istanza al Gestore Servizi Energetici (GSE).
1A.5.9bis.3 Qualora l’impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più soggetti richiedenti:
a) i soggetti richiedenti che hanno in comune l’impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sono tenuti ad accordarsi sulla scelta di realizzare in proprio, o meno, la parte condivisa dell’impianto di rete per la connessione. Il Gestore definisce un tempo massimo per formulare tale richiesta concordata tra le parti, prevedendo che, in caso di mancato accordo, la parte condivisa dell’impianto di rete per la connessione viene di norma realizzata dal medesimo Gestore;
b) qualora i richiedenti si accordino per la realizzazione in proprio della parte condivisa dell’impianto di rete per la connessione, sono tenuti a indicare un referente che costituirà l’unica interfaccia del Gestore. In questo caso, il Gestore prevede la sottoscrizione di un contratto in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capitolo.
1A.5.9 bis. 4 Durante i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, il soggetto richiedente provvede, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare al Gestore un aggiornamento del crono programma di realizzazione dell’impianto di
produzione, aggiornando in particolare la data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione medesimo.
1A.5.10 Attivazione della connessione
Terminata la realizzazione dell’impianto per la connessione, il Gestore invia al soggetto richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione e di disponibilità all’entrata in esercizio della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il soggetto richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata.
1A.5.10. 1 Adempimenti a cura del soggetto richiedente
Ai fini dell’attivazione della connessione, il soggetto richiedente deve:
− aver stipulato con il Gestore il Regolamento di Esercizio per la disciplina delle modalità di esercizio del sito di connessione, dei rapporti tra le unità operative del Gestore ed il personale dell’Utente, nonché eventuali soggetti terzi;
− aver stipulato direttamente o anche attraverso l’interposizione di un terzo, il
Gestore il contratto per il servizio di dispacciamento;
− aver trasmesso al Gestore lo schema unifilare di misura e le schede tecniche di misura relative alle Apparecchiature di misura (AdM) installate con riferimento all’impianto di produzione;
− aver trasmesso l’Allegato 5 al contratto per il servizio di dispacciamento
al Gestore, come concordato con quest’ultimo;
− aver posto in essere gli adempimenti relativi alla fornitura dell’energia elettrica;
− avere correttamente seguito l’iter procedurale per la connessione alla rete, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 1A.5.1;
− avere inviato la comunicazione di ultimazione lavori, resa secondo quanto definito nell’articolo 1A.5.9;
− aver trasmesso al Gestore una perizia asseverata sottoscritta da un professionista abilitato, recante:
o una relazione di dimensionamento degli impianti di terra delle opere realizzate dal soggetto richiedente;
o una relazione di prova e verifica in loco degli impianti di terra medesimi, ivi incluse, se del caso, le prove in prossimità dei collegamenti di terra dell’impianto di utenza per la connessione;
o l’attestazione di conformità tra quanto realizzato dal soggetto richiedente e quanto autorizzato dalle competenti Amministrazioni;
o l’attestazione di conformità tra lo stato dell’arte e quanto dichiarato dal soggetto richiedente medesimo nello schema unifilare di misura dell’impianto e nelle schede tecniche di misura relative alle AdM installate;
o l’attestazione di rispondenza fra i dati comunicati dal soggetto richiedente in Gaudì e lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle informazioni relative al punto di connessione ed alla taglia degli impianti.
Resta inteso che il Gestore potrà richiedere ulteriore documentazione, sulla base di specifiche esigenze.
In caso di modifiche ai dati e alle informazioni della documentazione di connessione, il soggetto richiedente è tenuto ad informare tempestivamente il Gestore, perché quest’ultimo possa procedere con le eventuali attività di propria competenza. In tali casi, pertanto, il Gestore è esonerato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o incompleta trasmissione di tali dati ed informazioni.
1A.5.10. 2 Adempimenti a cura del Gestore
1A.5.10. 2.1 Ai fini dell’attivazione della connessione, il Gestore deve:
a) verificare che siano soddisfatte le condizioni di cui al precedente paragrafo 1A.5.10.1.
b) effettuare una verifica in loco dell’impianto al fine di assicurarsi che quanto dichiarato dal soggetto richiedente nello schema unifilare di misura dell’impianto e nelle schede tecniche di misura relative alle AdM installate dal medesimo soggetto richiedente corrisponda allo stato dei luoghi;
c) verificare la corrispondenza fra i dati comunicati dal soggetto richiedente in Gaudì, e lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle informazioni relative al punto di connessione e alla taglia dell’impianto; Al fine di porre in essere le verifiche di cui alle precedenti lettere b) e c), il Gestore comunica al soggetto richiedente la disponibilità all’esecuzione delle verifiche in loco, dando un’indicazione delle possibili date. Il soggetto richiedente è tenuto a riscontrare la comunicazione del Gestore, comunicando tempestivamente la data prescelta per le verifiche suddette.
Qualora il soggetto richiedente si opponga all’accesso del personale del Gestore in sede di attivazione della connessione, quest’ultimo non procede all’attivazione della connessione e sospende il termine per l’attivazione della connessione, dandone comunicazione al soggetto richiedente e al GSE nel caso in cui l’impianto di produzione possa essere ammesso a beneficiare di incentivi.
Il Gestore, all’atto dell’attivazione della connessione, redige un verbale di attivazione (o mancata attivazione) della connessione, strutturato in modo tale da assicurare una descrizione puntuale su quanto emerso nel corso della verifica in loco (descrizione delle attività svolte e informazioni essenziali riguardanti l’impianto di produzione).
1A.5.10.2.2 Il Gestore effettua le verifiche in loco e successivamente comunica al soggetto richiedente l’esito finale del sopralluogo.
1A.5.10.2.3 In caso di esito positivo delle verifiche di cui al punto precedente, il Gestore
effettua il primo parallelo dell’impianto ed attiva la connessione.
A seguito della connessione dell’impianto alla RTN il soggetto richiedente acquisisce il diritto ad immettere/prelevare energia elettrica nella/dalla RTN nei limiti della potenza di connessione e nel rispetto:
• del contratto per la connessione;
• delle Regole tecniche di connessione stabilite dal Gestore;
• delle condizioni tecnico ed economiche di accesso ed interconnessione alla rete stabilite dall’Autorità;
• delle Regole di dispacciamento;
• degli altri obblighi posti a carico dell’Utente e contenuti nel Codice di Rete.
All’atto dell’attivazione della connessione, il soggetto richiedente dovrà sottoscrivere un’apposita dichiarazione in cui prende atto che l’impianto di utenza per la connessione è connesso alla RTN.
1A.5.10.bis Voltura della pratica di connessione
1A.5.10.bis.1Il soggetto che vuole acquisire una pratica di connessione in corso di validità può, in una qualsiasi fase dell’iter di connessione, richiedere la voltura della pratica al Gestore, secondo quanto di seguito precisato.
La richiesta di voltura di una pratica di connessione deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Essa deve contenere:
a. il codice di rintracciabilità della pratica di connessione oggetto di voltura;
b. il codice CENSIMP dell’impianto di produzione a cui la pratica di connessione da volturare si riferisce, qualora l’impianto sia stato già registrato sul sistema GAUDÌ;
c. la tipologia di voltura, vale a dire:
1. modifica del solo soggetto richiedente, se diverso dal produttore associato all’impianto di produzione oggetto della pratica di connessione;
2. modifica del solo produttore associato all’impianto di produzione oggetto della pratica di connessione, se diverso dal richiedente;
3. modifica di entrambi i soggetti di cui ai precedenti punti. Rientrano in tale fattispecie anche le volture in cui il richiedente e il produttore coincidono.
d. la data a decorrere dalla quale si richiede che la voltura abbia effetto;
e. i dati identificativi del soggetto subentrante e del soggetto cedente. A tal fine la domanda dovrà contenere almeno i dati di cui al paragrafo 1.A.5.3. lett. bb) e cc), di entrambi i soggetti;
f. nei casi di modifica del solo soggetto richiedente, copia del mandato con rappresentanza rilasciato dal produttore al soggetto subentrante (nuovo richiedente);
g. nei casi di modifica del solo produttore, copia del mandato con rappresentanza rilasciato dal produttore subentrante al soggetto richiedente;
h. la dichiarazione del soggetto subentrante di:
- aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nella documentazione già sottoscritta dal soggetto cedente;
- avere la disponibilità del sito oggetto dell’installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;
- avere la titolarità degli atti autorizzativi (da allegare alla dichiarazione medesima) inerenti la pratica in oggetto già rilasciati dalle competenti autorità;
i. la dichiarazione del soggetto cedente recante il nulla osta necessario per poter concludere positivamente la voltura a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura e concordata con il subentrante;
j. la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del corrispettivo a copertura degli oneri amministrativi previsto dall’articolo 28, comma 28.1, del Testo Integrato Connessioni.
1A.5.10.bis.2. Il Gestore, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura verifica che ci sia corripondenza nei propri sistemi tra i dati risultanti dalla richiesta di voltura e quelli in proprio possesso, che la richiesta di voltura sia conforme a quanto previsto dal precedente paragrafo 1A.5.10.bis.1 e contenga tutte le informazioni sopra indicate. In caso di esito positivo di tali verifiche, il Gestore, nel medesimo termine di 10 giorni:
• comunica al soggetto subentrante, che il processo di voltura della pratica di connessione si è concluso positivamente e che, a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura di cui alla lettera d) del paragrafo 1A.5.10.bis.1, questi acquisisce la titolarità della pratica;
• comunica al soggetto cedente che, con effetti a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura di cui alla lettera d) del paragrafo 1A.5.10.bis.1, la pratica di connessione oggetto di voltura non è più nella sua titolarità;
• aggiorna nel sistema GAUDÌ, nei casi di modifica del solo produttore e nei casi in cui si modifichino sia il soggetto richiedente sia il produttore, l’anagrafica del produttore subentrante e l’associazione di tale anagrafica con quella dell’impianto di produzione oggetto della pratica di connessione volturata a decorrere dalla data da cui ha effetti la voltura.
In caso di esito negativo delle verifiche, il Gestore, entro il medesimo termine di 10 giorni, comunica al soggetto subentrante e al soggetto cedente l’esito delle verifiche effettuate, specificando i motivi dell’esito negativo.
1A.5.11 Riepilogo delle condizioni economiche per la connessione
1A.5.11.1 All’atto della presentazione della richiesta di connessione, il soggetto richiedente è tenuto a versare al Gestore il corrispettivo per l’ottenimento del preventivo di connessione nella misura fissa di 2.500 euro (IVA esclusa).
1A.5.11.1bis All’atto dell’accettazione del preventivo di connessione il soggetto richiedente è tenuto a versare al Gestore una quota pari al 30% del corrispettivo di connessione di cui al paragrafo 1 A.5.11.4.
1A.5.11 . 2 Successivamente all’accettazione del preventivo di connessione il soggetto richiedente è tenuto a versare al Gestore i seguenti corrispettivi indicati dal Gestore, secondo principi di trasparenza e non discriminazione, nel preventivo di connessione:
(a) nei casi in cui il procedimento di autorizzazione degli impianti di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti sia espletato dal soggetto richiedente:
i. un corrispettivo per le attività di verifica e valutazione ai fini del rilascio del parere di rispondenza del progetto ai requisiti tecnici di cui al Codice di Rete, ivi comprese le Regole tecniche di connessione di cui al presente capitolo, prima della sua presentazione alle preposte amministrazioni, qualora tale progetto sia elaborato dal soggetto richiedente, ovvero
ii. un corrispettivo per la predisposizione della documentazione ai fini autorizzativi qualora il soggetto richiedente si avvalga della consulenza del Gestore. Nel caso di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e di impianti cogenerativi ad alto rendimento, tale corrispettivo è limitato ai costi sostenuti dal Gestore per la predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito del
procedimento autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione;
(b) nei casi in cui il procedimento di autorizzazione degli impianti di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti non sia espletato dal soggetto richiedente, un corrispettivo per l’espletamento da parte del Gestore delle procedure autorizzative e per l’elaborazione dei necessari progetti. Tale corrispettivo è versato dal soggetto richiedente al Gestore stesso, prima dell’avvio delle attività di gestione dell’iter autorizzativo. Nel caso di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e di impianti cogenerativi ad alto rendimento, tale corrispettivo è limitato ai costi sostenuti dal Gestore per l’iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.
1A.5. 11 . 3 Contestualmente alla richiesta della STMD, il soggetto richiedente è tenuto a versare al Gestore il corrispettivo per l’elaborazione della STMD che è determinato in base alla tipologia degli impianti:
(a) Impianti di produzione alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento:
Quota fissa 2.500 euro | Quota variabile 0,5 €/kW | Limite massimo 50.000 euro |
Per il calcolo della quota variabile, la potenza a cui fare riferimento, è la
potenza ai fini della connessione.
(b) Impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all’articolo 8 comma 6 del decreto legislativo n. 387/03: per tali tipologia di impianti, il corrispettivo per l’elaborazione della STMD è ridotto del 50% rispetto al valore riportato
alla lettera a). Anche il limite massimo indicato nella medesima lettera è corrispondentemente ridotto del 50%.
(c) Impianti cogenerativi ad alto rendimento: per tale tipologia di impianto il corrispettivo per l’elaborazione della STMD, di cui al punto lettera a), è ridotto del 20% rispetto al valore riportato alla lettera a). Il limite massimo indicato nella medesima lettera, è corrispondentemente ridotto del 20%.
1A.5.11.4 In seguito all’accettazione della STMD il soggetto richiedente è tenuto al pagamento del 70% del corrispettivo di connessione, secondo quanto previsto nel contratto per la connessione.
Il corrispettivo di connessione è determinato tenendo conto:
i. della tipologia degli impianti da connettere (suddivisi nelle categorie di cui al paragrafo 1A.5.11 .3 lettere a, b e c);
ii. del costo di realizzazione degli impianti di rete per la connessione e, ove applicabile, degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti ad esclusione degli interventi relativi alla RTN.
iii. del valore della potenza massima convenzionale di esercizio in condizioni normali di funzionamento definito, sulla base del livello di tensione delle soluzioni tecniche convenzionali per la connessione di cui al paragrafo 1A.4, nella tabella seguente;
Livello di tensione (kV) | Potenza massima convenzionale (kVA) |
380 | 1.777.000 |
220 | 476.000 |
150 | 325.000 |
132 | 286.000 |
120 | 260.000 |
Potenza convenzionale ai fini del calcolo del corrispettivo di connessione
(a) Per gli impianti di produzione alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento: il corrispettivo di connessione è pari ai costi di realizzazione dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti ad esclusione degli interventi relativi alla RTN.
(b) Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e le centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all’articolo 8 comma 6 del decreto legislativo n. 387/03: il corrispettivo di connessione è pari al prodotto tra:
i. il maggiore valore tra zero e la differenza tra i costi di realizzazione dell’impianto di rete per la connessione e il parametro soglia di cui alla Tabella 1
e
ii. il rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza massima convenzionale di esercizio dell’impianto di rete per la connessione.
Plc (parametro per linea in cavo) | 100.000 €/km (fino a un massimo di 1 km) |
Pla (parametro per linea aerea) | 40.000€/km (fino a un massimo di 1 km) |
Tabella 1
Nel caso di composizioni miste (sia linea aerea che linea in cavo) il valore massimo di 1 km è da intendersi una sola volta per l’intera linea. I contributi alla soglia saranno determinati in maniera proporzionale alle effettive lunghezze dei due tratti di linea.
(c) per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento il corrispettivo di
connessione è pari al prodotto tra:
i. i costi di realizzazione dell’impianto di rete per la connessione e
ii. il rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza massima convenzionale di esercizio dell’impianto di rete per la connessione.
1A.5.11.4bis Nel caso di centrali ibride per le quali siano stati applicati il medesimo corrispettivo per l’elaborazione della STMD e il medesimo corrispettivo di connessione applicati agli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, il soggetto richiedente trasmette al Gestore, oltre che al GSE annualmente, fino al terzo anno solare incluso successivo all’anno di entrata in esercizio, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’eventuale attestazione del rispetto, o meno, delle condizioni di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 sulla base dei dati reali di esercizio. Per ogni anno in cui non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, il soggetto richiedente versa al Gestore
- il 30% della differenza tra il corrispettivo per l’elaborazione della STMD previsto per gli impianti di produzione alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento di cui al paragrafo 1A.5.11.3 lettera a) e il corrispettivo per l’elaborazione della STMD previsto per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili di cui al paragrafo 1A.5.10.3 lettera b);
- il 30% della differenza tra il corrispettivo di connessione previsto per gli impianti di produzione alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento di cui al paragrafo 1A.5.11.4. lettera
a) e il corrispettivo di connessione previsto per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili di cui al pararagrafo 1A.5.11.4. lettera b).
Per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento, il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere al Gestore, oltre che al GSE, annualmente, fino al terzo anno solare successivo a quello in cui l’impianto entra in esercizio, una comunicazione annuale analoga a quella di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 5 settembre 2011, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo di ciascuna delle sezioni che costituiscono l’impianto di produzione. Per ogni anno solare in cui almeno una sezione non risulti cogenerativa ad alto rendimento, sulla base dei dati a consuntivo, il soggetto richiedente versa al Gestore:
- - il 25% della differenza tra il corrispettivo per l’elaborazione della STMD previsto per gli impianti di produzione alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento di cui al 1A.5.11.3. lettera a) e il corrispettivo per l’elaborazione della STMD previsto per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento di cui al 1A.5.11. 3. lettera c);
- il 25% della differenza tra il corrispettivo di connessione previsto per gli impianti di produzione alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento di cui al paragrafo 1A.5.11.4. lettera
a) e il corrispettivo di connessione previsto per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento di cui al pararagrafo 1A.5.11.4. lettera c).
1A.5.11.5 Per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento, nei casi in cui la realizzazione degli
impianti di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti sia espletata dal soggetto richiedente, il Gestore, non prima dell’attivazione della prima connessione all’impianto di rete oggetto di acquisizione da parte del Gestore, previa stipula dell’atto di acquisizione delle opere realizzate, restituisce al soggetto richiedente la parte del corrispettivo di connessione eventualmente già versato dal medesimo soggetto richiedente, maggiorato degli interessi legali. Inoltre, in tali casi, il Gestore versa al soggetto richiedente un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo medio di realizzazione delle opere realizzate dal soggetto richiedente - impianto di rete per la connessione e/o gli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti - e il corrispettivo di connessione di cui al paragrafo 1A.5.11.4 lettere b) o c). Il costo medio di realizzazione dell’impianto di rete per la connessione e/o degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti, è convenzionalmente definito dal Gestore e indicato nella STMD. Le condizioni di pagamento di tale corrispettivo, che prevedono in ogni caso tempistiche non superiori a 5 anni dalla definizione della STMD, sono definite nel contratto per la connessione. In caso di ritardo, si applicano gli interessi legali.
1A.5.11.6 Per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento, il soggetto richiedente che realizza gli impianti di rete per la connessione e/o gli interventi sulle reti elettriche esistenti è tenuto a pagare, anche in caso di esito negativo, i costi per il collaudo e la conseguente accettazione a cura del Gestore medesimo secondo modalità indicate nel contratto per la connessione.
Tipologia di corrispettivo | Quando deve essere corrisposto | |
Corrispettivo per l’ottenimento del preventivo di connessione | All’atto della richiesta di connessione | |
Corrispettivo per la modifica del preventivo di connessione | All’atto della richiesta di modifica del preventivo di connessione, se tale richiesta è effettuata dal soggetto richiedente |
Corrispettivo per le attività di verifica e valutazione ai fini del rilascio del parere di rispondenza del progetto ai requisiti tecnici di cui al Codice di rete | All’atto della presentazione al Gestore del progetto degli impianti di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti, nei casi in cui il soggetto richiedente non si avvalga della consulenza del Gestore per la predisposizione della documentazione progettuale da presentare ai fini del relativo procedimento autorizzativo | |
Corrispettivo per la predisposizione da parte del Gestore della documentazione ai fini autorizzativi | Successivamente all’accettazione del preventivo di connessione, se il soggetto richiedente si avvale della consulenza del Gestore per la predisposizione della documentazione progettuale da presentare ai fini del procedimento autorizzativo degli impianti di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti | |
Corrispettivo per l’espletamento da parte del Gestore delle procedure autorizzative | Successivamente all’accettazione del preventivo di connessione, nei casi in cui il procedimento autorizzativo degli impianti di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti sia espletato dal Gestore | |
Corrispettivo per l’elaborazione della STMD | All’atto della richiesta della STMD | |
Corrispettivo di connessione | All’atto di accettazione del preventivo di connessione (30%) e all’atto di accettazione della STMD (70%) |
Elenco dei corrispettivi previsti dalla procedura per la connessione di impianti di produzione e merchant lines
1A.5.12 Modalità per le comunicazioni e per i pagamenti - disposizioni generali
1A.5.12.1 Le richieste di connessione e ogni altra comunicazione intercorrente fra il Gestore e il soggetto richiedente sono inviate tramite l’apposito portale informatico disponibile sul sito internet del Gestore.
1A.5.12.2 Il Gestore, se necessario, ha facoltà di chiedere, in una qualsiasi fase del procedimento di connessione, ulteriori chiarimenti e/o documentazione specifica al soggetto richiedente. In tal caso rimangono sospesi i termini previsti dal procedimento fino alla data di ricevimento di quanto richiesto. Inoltre, nel caso in cui il Gestore ritenga che talune richieste di connessione necessitino di particolari studi e di approfondimenti, il Gestore medesimo
provvede a comunicare per iscritto al soggetto richiedente il differimento dei tempi di risposta, fornendone opportuna motivazione.
1A.5.12 .4 In tutti i casi in cui le richieste di connessione siano rigettate o decadute, l’inoltro di una nuova richiesta di connessione comporta la presentazione ex novo di tutta la documentazione nonché di un ulteriore versamento del corrispettivo per l’ottenimento del preventivo di connessione previsto al paragrafo 1.A.5.11.1.. In tal caso, il Gestore attribuisce un diverso numero identificativo alla richiesta di connessione.
1A.5.13.1 Qualora il preventivo di connessione o la STMD non vengano resi disponibili rispettivamente nei tempi di cui al paragrafo 1.A.5.2.1. e al paragrafo 1A.5.8.4 ovvero non vengano rispettate le tempistiche previste all’articolo 35 del TICA con riferimento alle modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione venga effettuata alla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando interventi su reti gestite da altri gestori di rete, il Gestore, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto richiedente o a soggetti terzi, è tenuto a corrispondere al soggetto richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo .
1A5.13.2 Gli indennizzi automatici sono corrisposti dal Gestore al soggetto richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell’indennizzo automatico da parte del Gestore entro le predette tempistiche, l’indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell’erogazione dell’indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l’indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.
1A.5.13.3 Le conseguenze del ritardo nella realizzazione degli impianti di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti sono disciplinate nel contratto per la connessione.
1A.5.14.1 Le richieste di connessione, l’accettazione delle soluzioni tecniche minime per la connessione, i conseguenti impegni contrattuali da parte del soggetto richiedente e le fideiussioni e, in generale, la documentazione di connessione, devono essere conformi ai modelli resi disponibili dal Gestore sul proprio sito internet.
1A.5.15 Coordinamento fra Gestori
1A.5.15.1 Qualora, per la gestione di una richiesta di connessione, sia necessario il coordinamento con altri gestori di rete e, in particolare, qualora:
• la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione e/o;
• la connessione venga effettuata alla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando interventi su reti gestite da altri gestori di rete;
il Gestore attua opportune forme di coordinamento con altri gestori di rete, secondo procedure concordate tra i gestori stessi, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 34 e 35 del TICA e pubblicate sul sito internet del Gestore stesso al seguente indirizzo xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/Xxxx/XXXXXXX_XXXXXXXXX/Xxxxxxxxxxx_Xxxx/ Coordinamento_GESTORI_rete.aspx. Nel caso di connessioni a reti gestite da soggetti diversi ed utilizzate dal Gestore, il servizio di connessione è
erogato dal Gestore, in coordinamento con i gestori di rete delle predette reti, sulla base di apposite convenzioni ai sensi dell’articolo 2.3 del TICA.
1A.5.16.1 Per le aree incluse nell’elenco delle aree critiche, il Gestore può prevedere l’attivazione dell’open season di ampiezza semestrale per le richieste di connessione. In tali casi, le tempistiche previste in relazione alla messa a disposizione del preventivo di connessione e/o le tempistiche in relazione al coordinamento fra gestori di rete di cui al precedente paragrafo decorrono dal giorno lavorativo successivo a quello di chiusura dell’open season, come pubblicato dal Gestore. Il Gestore, previa comunicazione all’Autorità, pubblica con almeno un mese di anticipo la data di inizio e la data di conclusione dell’open season. L’anticipo di un mese non è necessario qualora, a seguito della chiusura dell’open season precedente, la medesima area risulti ancora critica.
1A.5.17 Riepilogo delle ipotesi di decadenza del preventivo
1A.5.17.1 Di seguito sono riepilogati i casi di decadenza del preventivo di connessione o di mancato perfezionamento dell’accettazione del preventivo di connessione stesso, già riportati nel presente capitolo.
Il preventivo di connessione cessa di validità, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
a. mancata accettazione del preventivo di connessione entro il termine di validità dello stesso (120 giorni dalla data di comunicazione del preventivo di connessione da parte del Gestore ovvero dalla comunicazione di cui al paragrafo 1A.5.3.1);
b. mancata accettazione del nuovo preventivo di connessione, elaborato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 33.5 e 33.6 del
TICA, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del preventivo di
connessione stesso;
c. mancato versamento del 30% del corrispettivo di connessione
all’atto dell’accettazione del preventivo di connessione.
d. mancata presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo nei termini indicati al paragrafo 1A.5.6.2 bis nel caso di impianti non sottoposti ad iter unico o al paragrafo 1A.5.7 nel caso di impianti sottoposti ad iter unico, ovvero 120 giorni lavorativi per le connessioni in AT e 180 giorni lavorativi per le connessioni in AAT dalla data di accettazione del preventivo di connessione;
e. esito negativo (ivi compresi i casi di improcedibilità) del procedimento autorizzativo unico o dell’iter per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di cui al paragrafo 1A.5.8.8. Tale decadenza opera a decorrere dalla data di ricevimento dell’informativa inviata dal soggetto richiedente o dall’Amministrazione autorizzante;
f. mancata realizzazione dell’impianto di produzione entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio ivi incluse eventuali proroghe concesse dall’ente autorizzante, come previsto al paragrafo 1A.5.8.11.
g. esito negativo dell’iter di autorizzazione per la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione e/o per gli interventi sulle reti elettriche esistenti, ove previsti, nel caso in cui il soggetto richiedente non richieda il riavvio dell’iter con una nuova soluzione per la connessione ovvero non proceda all’annullamento del preventivo di connessione; a valle del sollecito del Gestore, mancata comunicazione dell’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione entro 18 mesi dalla data di accettazione del preventivo di connessione ad eccezione dei casi di impossibilità a causa della mancata
conclusione del procedimento autorizzativo o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al soggetto richiedente, di cui al paragrafo 1A.5.4.1;
h. a valle del sollecito del Gestore, mancata informativa al Gestore, con cadenza periodica di sei mesi, di cui al paragrafo 1A.5.4.1, circa lo stato di avanzamento dell’iter per la connessione nel caso in cui il termine di cui al precedente alinea non possa essere rispettato a causa della mancata conclusione dell’iter autorizzativo o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al soggetto richiedente;
i. nel caso in cui a seguito del completamento del procedimento autorizzativo oltre i termini di cui al paragrafo 1A.5.3. ter 1 (270 giorni lavorativi dalla data di accettazione) e in mancanza del parere positivo da parte del Gestore di cui ai paragrafi 1A.5.3 ter 4 e 1A.5.3 ter 5 il Gestore verifichi l’infattibilità della STMG autorizzata.
1A.5.18.1 I flussi informativi relativi all’attivazione e alla realizzazione della connessione nonché all’abilitazione commerciale dell’impianto sono disciplinati ai sensi degli articoli 23, 36 e seguenti, del TICA, oltre che dal contratto per la connessione.
1A.6 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI CORRISPONDENTI A RETI CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI
1A.6.1 Modalità di presentazione delle richieste di connessione
1A.6.1.1 Le richieste di connessione alla RTN, formulate dal soggetto richiedente,
sono presentate in forma scritta al Gestore.
1A.6.1.2 Le richieste di connessione contengono l’indicazione espressa:
(a) del soggetto richiedente con i relativi dati identificativi;
(b) della tipologia di impianto da collegare alla RTN;
(c) del livello di tensione della rete da collegare alla RTN e l’eventuale necessità di interporre trasformazioni di tensione;
(d) di un piano particellare dell’opera, ove disponibile, che evidenzi la localizzazione dell’impianto;
(e) delle finalità del nuovo impianto e delle eventuali criticità;
(f) dello schema di rete da collegare alla RTN con le indicazioni di eventuali altre connessioni della stessa alla RTN già esistenti, delle interconnessioni con altre reti con obbligo di connessione di terzi non RTN e delle connessioni ad altre reti elettriche di soggetti terzi;
(g) della potenza installata o della capacità di trasporto nel punto di connessione oggetto della richiesta di connessione medesima e le informazioni riferite alla porzione di rete interessata di cui al Capitolo 2, paragrafo 2.5.4 del presente Codice di Rete;
(h) della potenza/variazione di potenza prelevata o immessa a regime e l’eventuale riduzione di potenza prelevata a regime dalle altre cabine primarie che insistono nella medesima porzione di rete.
(i) della proposta del tipo di schema di connessione, facendo riferimento alle Regole tecniche di connessione e alle clausole e condizioni in esse
contenute, di cui alla sezione 1B del presente capitolo fermo restando che la soluzione per la connessione è comunque definita dal Gestore;
(j) dell’interconnessione con la rete MT e della Rialimentabilità di rete MT, specificando in particolare il grado di contro alimentazione dell’impianto in caso di disservizio sulla rete AT;
(k) della data programmata di entrata in esercizio dell’impianto;
(l) l’accettazione incondizionata ed irrevocabile di tutte le disposizioni del presente Codice di Rete.
1A.6.1.3 Nel caso in cui le richieste di connessione o la documentazione siano incomplete, il Gestore invita il soggetto richiedente ad integrare la richiesta di connessione, indicando gli elementi con riferimento ai quali è necessaria l’integrazione. L'integrazione deve pervenire al Gestore entro i successivi 60 (sessanta) giorni. Decorso inutilmente tale termine senza che sia pervenuta la documentazione integrativa la richiesta di connessione si intende decaduta.
1A.6.2 Modalità e tempi di risposta del Gestore
1A.6.2.1 Il Gestore, a seguito di una richiesta di connessione, elabora una o più STMG e ne dà comunicazione al soggetto richiedente, di norma, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di connessione.
1A.6.2.2 Nel caso in cui la porzione di rete con obbligo di connessione di terzi da collegare alla RTN sia interconnessa con altre reti con obbligo di connessione di terzi, diverse dalla RTN, il Gestore, se del caso, effettua una valutazione di massima dei possibili effetti della connessione alla RTN su tali altre reti con obbligo di connessione di terzi.
1A.6.2.3 Il Gestore individua altresì, per ognuna delle STMG proposte, le parti di
impianto per la connessione corrispondenti all’impianto RTN e comunica al
soggetto richiedente una stima preliminare dei costi per la connessione
relativamente agli impianti RTN.
1A.6.2.4 A seguito della comunicazione della STMG da parte del Gestore il soggetto richiedente ha facoltà di formulare, entro i successivi 60 giorni eventuali osservazioni alla/e STMG indicata/e. Il Gestore comunica al soggetto richiedente, di norma entro ulteriori 60 giorni, le proprie valutazioni in merito alle suddette osservazioni.
1A.6.3 Modalità e termini per l'accettazione della STMG
1A.6.3.1 Il termine per l'accettazione della STMG da parte del soggetto richiedente è fissato, a pena di decadenza della richiesta di connessione, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione da parte del Gestore della STMG medesima ovvero dalla data di comunicazione di cui al precedente paragrafo 1A.6.2.4.
1A.6.3.2 Salvo quanto previsto al Capitolo 12 del presente Codice di Rete, la suddetta accettazione esime il Gestore da tutti gli obblighi di riservatezza in merito all'iniziativa per la quale è stata richiesta la connessione alla RTN.
1A.6.3.3 Con l’accettazione della STMG il soggetto richiedente assume la responsabilità degli oneri che eventualmente dovessero derivare per l’adeguamento di impianti di telecomunicazione a seguito di interferenze ai sensi dell’articolo 95 comma 9 del d. lgs. 259/03.
1A.6.4 Adempimenti successivi all'accettazione della STMG
1A.6.4.1 Successivamente all’accettazione della STMG, il soggetto richiedente concorda con il Gestore un programma cronologico di massima per la realizzazione dell’intervento e può richiedere, nei casi di cui al successivo paragrafo 1A.6.4.2, di espletare direttamente la procedura autorizzativa oltre che per gli impianti non RTN anche per gli impianti RTN per la
connessione, predisponendo i necessari progetti secondo quanto disposto nel successivo paragrafo 1A.6.5.2.
1A.6.4.2 Il Gestore individua le tipologie degli impianti RTN per la connessione per i quali il soggetto richiedente può espletare direttamente la procedura autorizzativa fino al conseguimento dell’autorizzazione.
1A.6.4.3 Il Gestore provvede alla realizzazione degli impianti RTN per la connessione, il soggetto richiedente provvede alla realizzazione degli impianti non RTN.
1A.6.4.4 Nel caso di cui al precedente punto 1A.6.4.2, il soggetto richiedente predispone i necessari progetti sulle base dei documenti di cui al successivo paragrafo 1A.6.7.1.
1A.6.5 Disciplina delle attività di progettazione degli impianti di RTN per la connessione
1A.6.5.1 Nei casi in cui il procedimento di autorizzazione degli impianti RTN per la connessione sia espletato dal Gestore, il soggetto richiedente è tenuto a regolare convenzionalmente con il Gestore i diritti e gli obblighi delle parti relativamente alla progettazione e al procedimento autorizzativo degli impianti per la connessione ivi compresi gli oneri economici relativi, preliminarmente all’avvio della fase autorizzativa.
1A.6.5.2 Nel caso in cui la fase di progettazione ed autorizzazione sia eseguita in proprio dalle parti per gli interventi di rispettiva competenza, una volta individuata l’ubicazione definitiva del sito dell’impianto, il soggetto richiedente comunica al Gestore gli estremi catastali e la planimetria catastale del sito fornendo altresì la documentazione di progetto del proprio impianto.
Sulla base dell’ubicazione definitiva del sito dell’impianto, così come comunicata dal soggetto richiedente, qualora necessario e in caso di
scostamenti significativi rispetto all’ubicazione inizialmente ipotizzata, il Gestore si riserva la possibilità di modificare la STMG iniziale, dandone tempestivamente comunicazione al soggetto richiedente.
1A.6.5.3 Nei casi in cui il procedimento di autorizzazione degli impianti RTN per la connessione sia espletato dal soggetto richiedente ai sensi della sezione 1A.6.4, il soggetto richiedente cura il progetto degli impianti RTN per la connessione sulla base degli standard tecnici del Gestore e si impegna incondizionatamente e irrevocabilmente a:
(a) sottoporre al Gestore il progetto dell'impianto RTN per la connessione al fine del rilascio, da parte del medesimo Gestore, del parere di rispondenza ai requisiti tecnici del Gestore, ivi comprese le Regole tecniche di connessione, prima dell’inoltro alle Amministrazioni competenti;
(b) tenere costantemente informato il Gestore sullo stato di avanzamento della procedura autorizzativa;
(c) assumere gli oneri economici relativi alla procedura autorizzativa;
(d) cedere a titolo gratuito l'autorizzazione relativa agli impianti RTN per la connessione al Gestore per l’espletamento degli adempimenti di propria competenza così come indicato al successivo 1A.6.6.3, ivi compresi i diritti e gli obblighi ad essa connessi o da essa derivanti;
(e) [eventuale] rendere disponibile, a titolo gratuito, al Gestore il progetto degli impianti RTN per la connessione, come autorizzato, al fine di consentire l’espletamento delle procedure di cui al successivo paragrafo 1A.6.6.3 per la realizzazione degli stessi.
1A.6.5.4 Qualora nel corso della procedura o a conclusione dell’iter autorizzativo, si manifesti la necessità di modifiche significative della STMG già
precedentemente accettata dal soggetto richiedente, il Gestore informa tempestivamente il soggetto richiedente per le considerazioni del caso.
1A.6.5.5 Nel caso in cui per la realizzazione degli impianti RTN per la connessione sia necessario un intervento di sviluppo di una porzione di RTN esistente non nella disponibilità del Gestore e quindi tale da comportare l’affidamento diretto ad un Titolare di RTN diverso dal Gestore, fatte salve le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1A.6.5.3, il soggetto richiedente si impegna incondizionatamente e irrevocabilmente a richiedere al Titolare di RTN il progetto interessante la porzione stessa ovvero ad elaborare il suddetto progetto previo accordo con il medesimo Titolare di RTN.
1A.6.5.6 In caso di inosservanza anche parziale degli impegni di cui ai paragrafi precedenti, e in ogni caso, fino alla stipula del contratto per la connessione di cui al successivo paragrafo 1A.6.6.1, il Gestore non darà seguito alla realizzazione degli impianti.
1A.6.6 Modalità, tempi e condizioni economiche
1A.6.6.1 I rapporti tra il Gestore ed il soggetto richiedente, ai fini realizzazione degli impianti per la connessione ivi compresi gli oneri economici relativi alla connessione, sono regolati tramite un apposito contratto per la connessione, da stipularsi a valle dell’ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione dell’impianto RTN per la connessione.
1A.6.6.2 Nel caso di realizzazione di impianti per l’interconnessione tra reti, il Gestore ottiene la copertura dei costi sostenuti tramite la remunerazione degli investimenti di cui al “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica”.
1A.6.6.3 Successivamente alla stipula del contratto il Gestore avvia i propri adempimenti per la realizzazione degli impianti RTN per la connessione mediante una delle seguenti procedure:
(a) realizzazione diretta nel caso di nuove linee, nuove stazioni elettriche
ed interventi su porzioni di RTN esistenti nella disponibilità del Gestore;
(b) affidamento delle attività di realizzazione al Titolare della porzione di RTN interessata dall’intervento.
1A.6.6.4 Il Gestore è esonerato da ogni responsabilità per la mancata o ritardata entrata in servizio dell’impianto RTN per la connessione realizzato da altri Titolari di RTN.
I soggetti richiedenti, entro i mesi di maggio e novembre di ciascun anno, sono tenuti ad inviare al Gestore un aggiornamento degli impianti autorizzati e dei programmi cronologici relativi alla realizzazione degli impianti autorizzati.
1A.6.7 Soluzioni tecniche convenzionali per la realizzazione delle connessioni degli impianti
1A.6.7.1 Le soluzioni tecniche convenzionali per la connessione degli impianti per la connessione adottate dal Gestore sono indicate nel documento A.2 “Guida agli schemi di connessione” di cui all’Appendice A del presente capitolo.
1A.6.7.2 In ogni caso il Gestore si riserva la facoltà di individuare soluzioni di collegamento diverse da quelle di cui al precedente paragrafo 1A.6.7.1, qualora ragioni di ordine tecnico giustifichino una soluzione di collegamento.
1A.6.8 Individuazione degli impianti per la connessione
1A.6.8.1 Nell’ambito delle soluzioni tecniche convenzionali per la connessione, di cui al precedente paragrafo 1A.6.7.1, sono normalmente considerati impianti non RTN i collegamenti in antenna tra la stazione RTN e la stazione del soggetto richiedente. In ogni caso, il Gestore individua le parti di impianto
corrispondenti all’impianto RTN per la connessione in base alle esigenze di gestione e sviluppo della RTN.
1A.6.9 Standard tecnici e specifiche di progetto
1A.6.9.1 Alle connessioni con reti con obbligo di connessione di terzi, si applicano gli standard tecnici e le specifiche di progetto di cui al paragrafo 1A.4.4 che vengono qui integralmente richiamate.
1A.6.10 Modalità per le comunicazioni
1A.6.10.1 Le richieste di connessione e ogni altra comunicazione intercorrente fra il Gestore e il soggetto richiedente sono inviate tramite l’apposito portale informatico disponibile sul sito internet del Gestore.
1A.6.10. 2 Il Gestore comunica al soggetto richiedente un codice identificativo per la connessione da indicare a cura del medesimo soggetto richiedente in ogni successiva comunicazione ed il nominativo e recapito di un responsabile del Gestore a cui fare riferimento per tutto l’iter della pratica di connessione.
1A.6.10.3 Il Gestore, se necessario, ha facoltà di chiedere, in una qualsiasi fase del procedimento di connessione, ulteriori chiarimenti e/o documentazione specifica al soggetto richiedente. In tal caso rimangono sospesi i termini previsti dal procedimento fino alla data di ricevimento di quanto richiesto. Inoltre, nel caso in cui il Gestore ritenga che talune richieste di connessione necessitino di particolari studi e di approfondimenti, il Gestore medesimo provvede a comunicare per iscritto al soggetto richiedente il differimento dei tempi di risposta, fornendone opportuna motivazione.
1A.7 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI CORRISPONDENTI AD UNITA’ DI CONSUMO
1A.7.1 Modalità di presentazione delle richieste di connessione
1A.7.1.1 Le richieste di connessione, formulate dal soggetto richiedente, sono presentate al Gestore per gli impianti di potenza di connessione maggiore o uguale a 10 MVA.
1A.7.1.2 Le richieste di connessione contengono l’indicazione espressa:
(a) del soggetto richiedente con i relativi dati identificativi;
(b) della potenza di connessione della richiesta di connessione
medesima;
(c) delle informazioni relative ai possibili disturbi immessi in rete, quali ad esempio le armoniche, il flicker, la dissimmetria delle tensioni,
(d) del soggetto eventualmente delegato dal soggetto richiedente ad agire in suo nome e conto riguardo agli aspetti tecnici relativi alla connessione;
(e) dello schema unifilare, firmato da un tecnico abilitato, relativo alla parte di impianto allo stesso livello della tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di tensione, nonché i dispositivi rilevanti ai fini della connessione (dispositivo generale, di interfaccia, di generatore; punti di misura di produzione e di scambio) a prescindere dal livello di tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono;dell’accettazione incondizionata ed irrevocabile di tutte le disposizioni del presente Codice di Rete.
(f) la documentazione necessaria ai fini dell’acquisizione della informazione antimafia.
É cura del Gestore acquisire, presso le sedi opportune, la certificazione antimafia relativa al soggetto richiedente la connessione. Resta inteso che
l’erogazione del servizio di connessione è in ogni caso sottoposta a condizione risolutiva in caso di informazione antimafia interdittiva da parte degli Enti competenti.
1A.7.1.3 A pena di improcedibilità, le richieste di connessione sono corredate da copia della ricevuta bancaria dell’avvenuto pagamento da parte del soggetto richiedente del corrispettivo dovuto al Gestore per la definizione della STMG come determinato dall’Autorità.
1A.7.1.4 Nel caso di richieste di connessione incomplete, il Gestore invita il soggetto richiedente a integrare la richiesta di connessione, indicando gli elementi con riferimento ai quali è necessaria l’integrazione. L’integrazione deve pervenire al Gestore entro i successivi 60 (sessanta) giorni. Decorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione integrativa la richiesta di connessione si intende decaduta.
Il Gestore ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 può rifiutare le richieste di connessione fornendo adeguata motivazione.
1A.7.2 Modalità e tempi di risposta del Gestore
1A.7.2.1 Il Gestore, a seguito di una richiesta di connessione, elabora la STMG e ne dà comunicazione al soggetto richiedente entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di connessione. Per la STMG che contempla interventi su reti di proprietà o nella disponibilità di altri gestori di rete i tempi per la predisposizione e l’invio della STMG da parte del Gestore sono conformi alle modalità operative definite dal gestore di rete interessato dalla connessione.
La STMG comprende la descrizione:
(a) dell’impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali per la connessione di cui alla sezione
1A.4 e dell’impianto di utenza per la connessione correlato ovvero della soluzione per la connessione specifica;
(b) degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
(c) delle eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell’impianto elettrico del soggetto richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti di cui alla lettera (b) e le relative motivazioni tecniche;
(d) dei dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti elaborata a partire dalla STMG.
La STMG è corredata da:
(i) tempi di realizzazione dell’impianto di rete per la connessione e degli interventi necessari sulle reti elettriche esistenti al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, al netto di quelli necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni, per eventuali opere di bonifica e/o di sistemazione dell’area destinata all’impianto di rete per la connessione e per esigenze legate alla continuità del servizio;
(ii) costi di realizzazione degli impianti per la connessione di cui al paragrafo 1A.7.2.1 lettera (a) e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti di cui al paragrafo 1A.7.2.1 lettera (b);
I costi si intendono al netto di interventi inerenti:
- la bonifica e/o la sistemazione (sbancamenti, livellamenti e consolidamenti) delle aree destinate all’impianto di rete per la connessione;
- l’acquisizione della disponibilità del terreno su cui sorgerà l’impianto di rete per la connessione.
Il Gestore elabora la STMG tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, delle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, nel contempo, in modo tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del SEN.
Il Gestore, ove necessario, può fornire nella STMG, tra le possibili opzioni, anche una soluzione per la connessione su rete di pertinenza di un altro gestore di rete con obbligo di connessione di terzi. A tal fine il Gestore attuerà, di concerto con i gestori di reti con obbligo di connessione di terzi, opportune forme di coordinamento di natura tecnica ed economica.
Nei casi in cui la STMG implichi la connessione ad una rete elettrica diversa dalla RTN, il gestore di rete interessato dalla connessione, subentra al Gestore per la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione. Tale subentro ha efficacia a valle dell’accettazione, da parte del soggetto richiedente, della STMG.
1A.7.2.2 Il Gestore individua altresì, nella STMG, le parti di impianto per la connessione corrispondenti rispettivamente all’impianto di rete per la connessione e all’impianto di utenza per la connessione. Il Gestore individua le tipologie degli impianti di rete per la connessione che possono essere progettati e realizzati dal soggetto richiedente la connessione alle condizioni economiche fissate dall’Autorità.
1A.7.2.3 Il Gestore ha facoltà di realizzare soluzioni per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime per la connessione ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione. In tal caso eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima per la connessione sono a carico del Gestore.
1A.7.2.4 A seguito della comunicazione della STMG da parte del Gestore, il soggetto richiedente ha facoltà di richiedere, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, un’ulteriore STMG. La richiesta di un’ulteriore STMG costituisce a tutti gli effetti una nuova richiesta di connessione. Il Gestore comunica al soggetto richiedente le proprie valutazioni in merito entro ulteriori 60 (sessanta) giorni.
1A.7.2.5 Qualora la soluzione per la connessione fornita dal Gestore non coincida con quella eventualmente proposta dal soggetto richiedente, il Gestore, su richiesta del medesimo soggetto richiedente, dà adeguata motivazione indicando le eventuali limitazioni di esercizio previste.
1A.7.2.6 Nel caso di variazione della potenza di connessione di cui al paragrafo
1.A.2.1. lettera b) il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente l’entità della variazione. Il Gestore si riserva la facoltà di modificare la soluzione per la connessione anche nel caso sia già stata accettata dal soggetto richiedente.
1A.7.3 Modalità e termini per l’accettazione della soluzione di connessione
1A.7.3.1 Il termine per l’accettazione della STMG da parte del soggetto richiedente è fissato, a pena di decadenza della richiesta di connessione, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di comunicazione da parte del Gestore della STMG medesima ovvero dalla comunicazione da parte del Gestore delle proprie valutazioni in merito alla richiesta di un’ulteriore STMG di cui al precedente paragrafo 1.A.7.2.4.
1A.7.3.2 Salvo quanto previsto nel Capitolo 12 del presente Codice di Rete la suddetta accettazione esime il Gestore da tutti gli obblighi di riservatezza in merito all’iniziativa per la quale è stata richiesta la connessione alla RTN.
1A.7.3.3 Con l’accettazione della STMG il soggetto richiedente assume la responsabilità degli oneri che eventualmente dovessero derivare per
l’adeguamento di impianti di telecomunicazione a seguito di interferenze ai sensi dell’articolo 95 comma 9 del d. lgs. 259/03.
1A.7.3.4 Il Gestore consente, previa istanza da parte del soggetto richiedente la connessione, all’atto dell’accettazione della STMG, che un impianto per la connessione identificato come impianto di utenza per la connessione, venga ricompreso tra gli impianti di rete per la connessione e di conseguenza rientri nella competenza del Gestore alle condizioni fissate dall’AEEGSI. Resta inteso che il punto di connessione convenzionale ai fini del monitoraggio del livello di qualità del servizio resta quello indicato dal Gestore nella STMG. In tali casi il Gestore, entro i successivi 90 giorni, modifica il preventivo di connessione, tenendo conto del fatto che l’infrastruttura inizialmente esterna alla propria rete ne diventa parte integrante.
1A.7.3.5 In alternativa a quanto previsto al paragrafo 1A.7.3.4, il Gestore si riserva di proporre una diversa soluzione per la connessione, individuando disposizioni ad hoc di natura sia tecnica che economica.
1A.7.4.1 Ai fini della realizzazione degli impianti per la connessione, il soggetto richiedente che abbia accettato la STMG, ha facoltà di richiedere al Gestore di poter espletare direttamente la procedura autorizzativa fino al conseguimento dell’autorizzazione, oltre che per gli impianti di utenza per la connessione anche per gli impianti di rete per la connessione, ivi inclusi gli interventi sulle reti elettriche esistenti di cui al paragrafo 1A.7.2.1 lettera b), predisponendo i necessari progetti. In tal caso, il soggetto richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle procedure autorizzative, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il soggetto richiedente la connessione può avvalersi della
consulenza del Gestore a fronte di una remunerazione stabilita dal Gestore
medesimo secondo principi di trasparenza e non discriminazione.
1A.7.4.2 Nel caso in cui il soggetto richiedente non eserciti la facoltà di cui al precedente paragrafo, il Gestore espleta la procedura autorizzativa, comunicando in via indicativa i tempi, esclusivamente per l’impianto di rete per la connessione di cui al paragrafo 1.A.7.2.1. lettera a) e per gli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti di cui al paragrafo 1.A.7.2.1. lettera b) a fronte del corrispettivo per l’espletamento delle procedure autorizzative di cui al paragrafo 1A.7.6.2 lettera b).
1A.7.5.1 Entro sei mesi dall’accettazione della STMG, pena decadenza della richiesta di connessione, il soggetto richiedente comunica al Gestore il programma cronologico di massima della propria iniziativa, descrivendo le attività necessarie e lo stato delle procedure autorizzative di cui si avvale, formulando, se del caso, la richiesta che un impianto per la connessione identificato come impianto di utenza per la connessione, venga ricompreso tra gli impianti di rete per la connessione di cui al paragrafo 1A.7.3.4. In tal caso il Gestore comunica, entro i successivi 30 (trenta) giorni, le proprie valutazioni nonché i termini e le modalità degli adempimenti propedeutici alla realizzazione degli impianti di rete per la connessione.
1A.7.5.2 Durante i lavori di realizzazione dell’unità di consumo, il soggetto richiedente provvede, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare al Gestore un aggiornamento del relativo crono programma di realizzazione, aggiornando in particolare la data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell’unità di consumo medesima.
1A.7.5.3 Il soggetto richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell’unità di consumo, invia al Gestore la comunicazione di ultimazione lavori,
evidenziando che i lavori sono stati ultimati entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio ivi incluse proroghe concesse dall’ente autorizzante e provvede ad aggiornare il Gestore evidenziando l’ultimazione lavori. Tale comunicazione è effettuata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
1A.7.6 Riepilogo delle condizioni economiche per la connessione
1A.7.6.1 All’atto della richiesta di connessione, il soggetto richiedente la connessione è tenuto a versare al Gestore il corrispettivo per l’elaborazione della STMG di cui al paragrafo 1A.7.1.3 nella misura fissa di 2.500 euro (IVA esclusa).
1A.7.6.2 Successivamente all’accettazione della STMG il soggetto richiedente la
connessione è tenuto a versare al Gestore:
(a) nei casi in cui il procedimento di autorizzazione degli impianti di rete per la connessione sia espletato dal soggetto richiedente, un corrispettivo stabilito dal Gestore, secondo principi di trasparenza e non discriminazione:
i. per le attività di verifica e valutazione connesse al rilascio del parere di rispondenza del progetto degli impianti di rete per la connessione ai requisiti tecnici di cui al presente capitolo, prima della sua presentazione alle preposte amministrazioni, qualora sia elaborato dal soggetto richiedente ovvero
ii. per la predisposizione della documentazione ai fini autorizzativi degli impianti di rete per la connessione qualora il soggetto richiedente si avvalga della consulenza del Gestore;
(b) nei casi in cui il procedimento di autorizzazione degli impianti di rete per la connessione non sia espletato dal soggetto richiedente un corrispettivo stabilito dal Gestore medesimo, secondo principi di
trasparenza e non discriminazione, per l’espletamento delle procedure autorizzative e per l’elaborazione dei necessari progetti.
1A.7.6.3 A valle dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione a all’esercizio dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, e contestualmente alla richiesta della STMD, il soggetto richiedente è tenuto a versare al Gestore un corrispettivo per l’elaborazione della STMD determinato sulla base dei parametri di cui alla tabella seguente.
Quota fissa 2.500 euro | Quota variabile 0,5 €/kVA | Limite massimo 50.000 euro |
1A.7.6.4 In seguito all’accettazione della STMD il soggetto richiedente è tenuto al pagamento del corrispettivo di connessione, pari al 50% della spesa relativa alla realizzazione degli impianti di rete per la connessione, nei termini e con tutte le modalità indicate nel contratto per la connessione. Per la spesa relativa si intende il costo sostenuto per i materiali a piè d’opera e per la manodopera oltre alle spese generali, assunte pari al 20% degli importi predetti. Le spese generali garantiscono la copertura degli oneri amministrativi, degli eventuali oneri relativi all’ottenimento di servitù ed espropri e degli oneri connessi con le pratiche di elettrodotto in genere, purchè rientranti nei limiti di norma e non conseguenti a particolari istanze del soggetto richiedente che non ne consentano il mantenimento entro tali limiti.
Il costo sostenuto per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione viene determinato con riferimento a tutte le opere necessarie alla connessione, ivi comprese quelle anticipate dal Gestore, da imputare pro quota in proporzione alla potenza disponibile per il soggetto richiedente,
purché relativa ad impianti allo stesso livello di tensione al quale viene effettuata la fornitura.
1A.7.6.5 Il soggetto richiedente che realizza in proprio gli impianti di rete per la connessione è tenuto a pagare i costi per il collaudo e la conseguente accettazione a cura del Gestore medesimo secondo modalità indicate nel contratto per la connessione.
1A.7.7.1 Alle connessioni di impianti corrispondenti ad unità di consumo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali di cui alla sezione 1. A.5.12.
1A.8 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI SSPC
Nel caso di nuove connessioni alla RTN di un Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo (ASSPC) o di modifica alla connessione esistente di Sistema Semplice di Produzione e Consumo (SSPC), il servizio di connessione è erogato applicando, per quanto compatibili:
a) le prescrizioni di cui al paragrafo 1A.5:
- nei casi di richiesta di connessione alla RTN in immissione e in prelievo, con richiesta in prelievo destinata all’alimentazione di utenze diverse dagli ausiliari di centrale;
- nei casi di richiesta di modifica della connessione esistente qualora la richiesta di connessione si configuri come una richiesta di connessione in immissione;
b) le prescrizioni di cui al paragrafo 1A.7 nei casi di richiesta di modifica della connessione esistente ai fini della realizzazione di un ASSPC qualora la richiesta di connessione si configuri come una richiesta di connessione in prelievo.
1A.8.1 Modalità di presentazione delle richieste di connessione
In particolare, le richieste di connessione, oltre a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai paragrafi 1A.5.1.3 e 1A.7.1, devono contenere le seguenti indicazioni:
(i) lo schema unifilare, redatto ai sensi delle norme CEI, che evidenzi, se presenti, gli ulteriori punti di connessione con altre reti, il relativo livello di tensione e POD, l’eventuale presenza di dispositivi che impediscono di mettere in parallelo, anche transitoriamente, le reti su cui insitono i predetti punti, nonché il punto di connessione oggetto di adeguamento;
(ii) le informazioni necessarie ad identificare chi sia il cliente finale a cui dovrà essere intestata la titolarità della connessione e relativo POD;
(iii) la tipologia di ASSPC che si vuole realizzare sulla base delle definizioni di ASSPC di cui al “Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo” (TISSPC) o la tipologia di SSPC oggetto della richiesta di modifica della connessione esistente.
1.A.8.1.1. Richiesta di connessione per punti circuitalmente connessi
Le richieste di nuova connessione relative ad ASSPC che intendono connettersi alla rete pubblica tramite più punti di connessione interconnessi circuitalmente fra di loro devono essere inoltrate al Gestore qualora il punto di connessione che si vuole utilizzare come principale, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del TISSPC, insista sulla RTN, anche nel caso in cui la connessione riguardi punti di connessione secondari.
1.A.8.1.2. Richiesta di adeguamento delle connessioni esistenti
In tutti i casi in cui vengono apportate modifiche ad un SSPC, il cliente finale o il produttore, previo mandato senza rappresentanza del cliente finale, presenta
al Gestore una richiesta di adeguamento di una connessione
esistente,ascrivibili alle seguenti principali tipologie:
1) richieste relative ad un punto di connessione su cui già insiste un ASSPC. In tali casi il soggetto richiedente è tenuto ad allegare una dichiarazione di atto notorio in cui si attesti che le modifiche apportate non determinano il venir meno delle condizioni di Altro Sistema di Auto-Produzione (ASAP), Altri Sistemi Esistenti (ASE), Sistema Efficiente di Utenza (SEU) o Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU).
2) richieste relative a casi in cui la realizzazione di un ASSPC deriva dalla realizzazione di un collegamento privato che mette in comunicazione uno o più impianti di produzione con unità di consumo in cui almeno uno degli impianti e/o unità di consumo siano già connessi alla rete pubblica. Qualora la realizzazione di tale collegamento comporti una configurazione di sistema avente punti di connessione insistenti sia sulla RTN sia sull rete di distribuzione, il soggetto richiedente è tenuto ad inviare una richiesta di adeguamento di una connessione esistente al Gestore. Tale richiesta deve altresì contenere le seguenti ulteriori informazioni:
a) l’esistenza di eventuali ulteriori punti di connessione con le reti pubbliche, i relativi gestori di rete e i relativi POD;
b) la richiesta di dismettere i predetti punti di connessione o di modificare l’impianto elettrico dell’ASSPC in modo tale da prevedere che non ci sia alcuna interconnessione circuitale, anche transitoria, tra i predetti punti di connessione;
c) la richiesta di mantenere i predetti punti in connessione circuitale e le motivazioni alla base di questa richiesta.
Il Gestore, qualora la richiesta sia conforme con le normative e la regolazione vigente, procede all’erogazione del servizio di connessione previo coordinamento con i gestori di rete su cui insistono gli altri punti di connessione.
3) richieste relative ad ASSPC già connesso alla rete pubblica tramite più punti di connessione tra loro circuitalmente interconnessi. Rientrano in tali casi sia gli adeguamenti su punti di connessione esistenti sia la realizzazione di nuovi punti di connessione circuitalmente connessi a punti già esistenti.
In tali casi, qualora il punto di connessione principale, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del TISSPC, insista sulla RTN, le richieste di adeguamento devono essere inoltrate al Gestore, anche nel caso in cui l’adeguamento della connessione riguardi punti di connessione secondari. A tal fine, il soggetto richiedente è tenuto ad evidenziare le informazioni utili ad identificare gli altri punti di connessione ed in particolare i relativi POD e i gestori delle reti su cui tali punti insistono.
Resta inteso che in tali casi il gestore della rete su cui insiste il punto di connessione principale attiva un’eventuale procedura di coordinamento con gli altri gestori di rete coinvolti.
4) richiesta di un nuovo punto di connessione dell’ASSPC alla RTN, in aggiunta agli esistenti, in assenza di una connessione circuitale tra i diversi punti.
Tenuto conto che, a seguito della connessione alla RTN di un ASSPC la titolarità del punto di connessione alla rete pubblica è sempre posta in capo al cliente finale presente all’interno dell’ASSPC, qualora il cliente finale richieda al Gestore una modifica della connessione esistente che modifichi la potenza in immissione richiesta, il cliente finale medesimo, informa contestualmente il produttore della richiesta di modifica presentata, dandone evidenza al Gestore.
Resta inteso che, per le richieste di adeguamento di una connessione esistente che non ne modifichino la configurazione inserita in GAUDÌ o sull’impianto elettrico dell’utente e che non comportino interventi del Gestore sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, il soggetto richiedente è tenuto esclusivamente ad inviare al Gestore una comunicazione di aggiornamento.
1A.8.2 Modalità e tempi di risposta del Gestore - preventivo di connessione
Il preventivo di connessione comprende, oltre a quanto disposto ai paragrafi 1A.5.2.1 e 1A.7.2.1., le seguenti indicazioni:
a) nei casi in cui si vogliano connettere alla RTN, tramite lo stesso punto di connessione, impianti di produzione e impianti corrispondenti a unità di consumo, l’indicazione che le configurazioni impiantistiche ammissibili sono esclusivamente quelle descritte ai sensi del TISSPC;
b) nei casi di cui al precedente punto, l’indicazione che per i SEU e i SEESEU, i corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali e di compensazione territoriale, sono determinati facendo esclusivo riferimento all’energia elettrica prelevata nei punti di connessione alla rete pubblica, mentre, per l’energia auto consumata, i corrispettivi a copertura degli oneri generali e di compensazione territoriale si applicano nella misura stabilita dalla legislazione vigente e che tali benefici tariffari si applicano, solo a seguito del rilascio, da parte del GSE, della relativa qualifica, secondo le modalità indicate nel TISSPC.
Inoltre, nei casi in cui il cliente finale richieda al Gestore una modifica della connessione esistente che modifichi la potenza in immissione richiesta, il Gestore all’atto dell’invio del preventivo di connessione informa anche il produttore della richiesta di modifica presentata.
1.A.8.3. Disposizioni per le richieste di connessione di emergenza
Nei casi previsti dall’articolo 18.3 del TISSPC, il produttore può richiedere la realizzazione di una connessione di emergenza e presentare apposita richiesta al Gestore. In tali casi:
a) qualora la potenza in immissione richiesta sul punto di emergenza sia minore o uguale alla potenza in immissione richiesta sul punto di connessione dell’ASSPC, la richiesta di connessione è gestita:
- ai fini del calcolo del corrispettivo di connessione, come una richiesta di nuova connessione,
- ai fini della definizione della STMG ed eventualmente della STMD, come se la potenza in immissione richiesta fosse stata già prenotata dal produttore all’atto della richiesta di connessione dell’ASSPC e quindi già disponibile.
b) negli altri casi, la richiesta di connessione di emergenza è gestita come una richiesta di nuova connessione presentata ai sensi del TICA.
1A.8.4. Condizioni economiche per la connessione
Nei casi di nuova richiesta di connessione alla RTN sia in prelievo che in immissione, qualora i prelievi non siano unicamente destinati all’alimentazione dei servizi ausiliari, il corrispettivo di connessione è posto pari a quello che, complessivamente, sosterrebbe un cliente finale che chiede, in sequenza, prima la connessione dell’utenza passiva ai sensi del TIC, poi la connessione dell’impianto di produzione ai sensi del TICA.
Nei casi di richieste di modifica della connessione esistente ai fini della realizzazione di un ASSPC:
- si applicano i corrispettivi previsti dal TICA e riepilogati nel paragrafo 1A.5.11 qualora la richiesta di connessione si configuri come una richiesta in immissione;
- si applicano i corrispettivi previsti dal TIC e riepilogati nel paragrafo 1A.7.6 qualora la richiesta di connessione si configuri come una richiesta in prelievo.
Le richieste di adeguamento di connessioni esistenti di cui al paragrafo 1A.8.1, che non ne modifichino la configurazione inserita in GAUDÌ o sull’impianto elettrico dell’utente della rete e che non comportino interventi del Gestore sul
punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di
rete, non comportano il pagamento di alcun corrispettivo.
1A.8.5 Adempimenti successivi alla conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione
Il soggetto richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, invia al Gestore:
- la comunicazione di ultimazione lavori, evidenziando che i lavori sono stati ultimati entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio ivi incluse proroghe concesse dall’ente autorizzante. Tale comunicazione è effettuata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della predetta dichiarazione, il Gestore provvede ad aggiornare conseguentemente il sistema GAUDI’;
- nei casi in cui i prelievi di energia elettrica non siano destinati esclusivamente all’alimentazione dei servizi ausiliari dell’impianto di produzione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata sia dal futuro produttore che dal futuro cliente finale in cui si attesti in quale tipologia di ASSPC rientra la configurazione impiantistica che sussisterà a valle del punto di connessione a seguito del completamento del procedimento di connessione. In tali casi,qualora ne ricorrano le condizioni, dovrà essere altresì inviata una comunicazione in merito alla volontà di acquisire la qualifica di SEU previa istanza al GSE.
1A. 9 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI CORRISPONDENTI A RETI DIVERSE DA QUELLE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI
Nel caso di reti diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi la procedura di connessione alla RTN segue le stesse modalità, in quanto compatibili, descritte nel paragrafo 1A.6.
1A.10 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI EOLICI OFF- SHORE
1A.10.1 Nel caso di impianti eolici off-shore la procedura di connessione alla RTN segue le stesse modalità, in quanto compatibili, descritte nel paragrafo 1A.5, con le precisazioni indicate nel presente paragrafo.
1A.10.2 La Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) contenuta nel preventivo di connessione comprende la descrizione dell’impianto di rete per la connessione, corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali per la connessione di cui alla sezione 1A.4, e dell’impianto di utenza per la connessione correlato (ivi incluse le infrastrutture ricadenti in acque nazionali) ovvero della soluzione per la connessione specifica.
1A.10.3 Nel caso di distinte richieste di connessione alla RTN che insistano nella medesima porzione di rete, il Gestore si riserva di individuare soluzioni per la connessione che minimizzino le infrastrutture di rete nell’area geografica interessata, destinando se del caso le infrastrutture medesime a più Utenti.
1A.10.4 Il Gestore, a seguito di specifica richiesta da parte del soggetto richiedente all’atto dell’accettazione del preventivo può consentire la ricomprensione tra gli impianti di rete per la connessione dell’impianto per la connessione individuato inizialmente come impianto di utenza per la connessione qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a. sia possibile individuare uno schema di rete che consenta di garantire la continuità e la sicurezza di esercizio della rete su cui l’impianto da ricomprendere nella RTN si va ad inserire;
b. sia funzionale ai futuri interventi di sviluppo della RTN,
e purché l’impianto di utenza per la connessione sia progettato e realizzato nel rispetto dei requisiti standard degli impianti della RTN.
1A.10.5 In presenza delle condizioni descritte al paragrafo precedente, il Gestore valuta la possibilità di ricomprensione dell’impianto di utenza tra gli impianti di rete. In alternativa, il Gestore può proporre una diversa soluzione per la connessione, individuando disposizioni ad hoc di natura sia tecnica che economica.