CONDIZIONI GENERALI
PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO SERVIZIO WEBANK
“Nota bene: il documento deve essere restituito alla Banca firmato, alla pagina 14, da tutti gli intestatari.”
MOD. WBTCGSIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX220701
PROPOSTA CLIENTE W00001
SERVIZIO WEBANK - CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO
- “Forma scritta o per iscritto”: documento sottoscritto con firma olografa, ovvero con una delle tipologie di firma elettronica previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice
SEZIONE I – Norme che regolano il deposito di Strumenti Finanziari in custodia ed amministrazione
SEZIONE II – Norme che regolano i servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini e mediazione, negoziazione in conto proprio, di collocamento di Strumenti Finanziari e Prodotti
CAPO I – Norme generali
CAPO II – Servizi di investimento CAPO III – Rischi e responsabilità
CAPO IV – Informazioni e rendicontazioni
CAPO V – Operazioni su strumenti derivati, short selling e operazioni di finanziamento su contratti di borsa
CAPO VI – Analisi, ricerche e attività post-vendita
Definizioni
1. Ai fini del presente Contratto le parole indicate di seguito assumono il seguente significato:
- “Agenzie della Banca” o “Agenzie”: tutte le unità organizzative della Banca che rivestono la qualifica di sportello bancario;
- "Agenzia di riferimento": l’Agenzia virtuale della Banca presso la quale è intrattenuto il rapporto di Conto Corrente: Banco BPM– Servizio Webank – Via Massaua 4 – 20146 Milano;
- "Applicazione mobile Webank" o "Applicazione": applicazione mobile banking a marchio Webank offerta dalla Banca e fruibile dal Cliente mediante smartphone o gli altri dispositivi tempo per tempo compatibili;
- “Banca” o “Banco BPM”: Banco BPM S.p.A., Banca del Gruppo Bancario Banco BPM, iscritta all’Albo delle Banche. La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma;
- “Cliente”: la persona fisica che ha chiesto alla Banca l'apertura di un conto corrente. In caso di rapporto cointestato tra persone fisiche, per Cliente devono intendersi, unitamente, tutti i cointestatari del rapporto;
- “Cliente consumatore”: il Cliente che ha dichiarato all'atto della richiesta di apertura del Conto corrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a) del Codice del Consumo, di agire per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- “Cliente professionista”: il Cliente che non ha dichiarato all'atto della richiesta di apertura del Conto corrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a) del Codice del Consumo, di agire per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- “Cliente al dettaglio”: categoria di clienti alla quale l'ordinamento riserva la massima tutela informativa. È il Cliente diverso dal Cliente Professionale e della Controparte Qualificata.
- “Cliente professionale”: clienti in capo ai quali l'ordinamento presume la sussistenza di esperienza, conoscenza e competenza elevate, tali da consentire di assumere in modo consapevole le proprie decisioni in materia di investimenti; il Cliente professionale può essere individuato espressamente come tale dalla Normativa di Riferimento (“Cliente professionale di diritto”) ovvero richiedere di essere classificato come tale, in presenza di taluni requisiti indicati dalla Normativa di Riferimento (“Cliente professionale su richiesta”);
- “Controparte qualificata”: sono gli stessi soggetti considerati clienti professionali di diritto, ai quali, nella prestazione di determinati servizi di investimento (esecuzione ordini e/o negoziazione per conto proprio e/o ricezione e trasmissione di ordini) non necessitano di gran parte delle tutele derivanti dall’applicazione delle regole di comportamento definite dalla Normativa di Riferimento;
- “Codice del consumo”: il D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni;
- Codice LEI: (Legal Entity Identifier): codice alfanumerico di univoco di 20 caratteri alfanumerici attribuito ai soggetti diversi dalle persone fisiche per identificare le parti di operazioni finanziarie di tutto il mondo in tutti i mercati e sistemi giuridici;
- “Conto Corrente” o “Conto”: il conto corrente bancario o di corrispondenza la cui apertura presso la Banca è richiesta dal Cliente e che è disciplinato da separato contratto, restando inteso che l’operatività disciplinata dal presente Contratto deve necessariamente essere associata ad un Conto Corrente;
- “Contratto”: il contratto che regola la prestazione dei servizi di investimento e del servizio di deposito titoli in amministrazione composto dalle Condizioni Generali, dal Modulo di Richiesta, dal Documento di Sintesi e dalla comunicazione di accettazione della Banca;
- “Condizioni Generali di contratto di Conto Corrente”: le condizioni generali del contratto di Conto Corrente e dei Servizi Associati - Servizio Webank, separatamente concluso tra il Cliente e la Banca, che regolano il Conto Corrente;
- “Condizioni Generali di contratto dei Servizi di investimento” o “Condizioni Generali”: le presenti condizioni generali di contratto dei Servizi di investimento;
- “Documentazione Legale”: la documentazione disponibile presso le Agenzie della Banca e/o materialmente ottenibile attraverso il Sito, o secondo altra modalità, che contiene previsioni di natura contrattuale o informazioni relative ai servizi e ai prodotti offerti dalla Banca;
- “Documento di Sintesi”: il documento di sintesi parte integrante e sostanziale del Contratto che contiene le condizioni economiche applicabili;
- "Evento" o “Eventi”: ogni attività di accredito e scadenza di cedole, dividendi, interessi, premi, esercizi di premi/opzioni/warrants, rimborsi totali o parziali; ridenominazioni, riduzioni ed aumenti di capitale o del valore nominale, accorpamenti e frazionamenti, variazioni dello strike o del ratio, fusioni ed incorporazioni, spin-off, class action, collocamenti, offertepubbliche di acquisto / scambio / sottoscrizione / vendita, ed altri eventi similari che attengano ai titoli e ai valori depositati. Tale elenco deve ritenersi esemplificativo e non esaustivo;
- “Firma Digitale” o “FD”: firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Mediante il dispositivo di firma digitale (anche in forma remota) l’“utente titolare” di un certificato di firma digitale (rilasciato da un certificatore a ciò abilitato secondo i termini e condizioni contrattuali di servizio stipulate tra utente e certificatore stesso), può, ad esempio, concludere contratti e, più in generale, assumere impegni e rilasciare dichiarazioni ad ogni effetto poiché la firma digitale ha il medesimo valore legale della firma autografa ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative norme di attuazione. La Banca ed il Cliente ammettono e riconoscono reciprocamente e senza riserve l’utilizzo della Firma Digitale, ai fini della sottoscrizione e dell’esecuzione dei contratti relativi ai prodotti e servizi della Banca fruiti, ivi compresi il Conto Corrente e i servizi a questo associati, e più in generale nei loro rapporti, e ciò sia con finalità di interrogazione, sia con finalità dispositive, a seconda delle modalità operative impiegate dalla Banca. Resta fermo che l’utilizzo della FD nell’ambito dei rapporti tra la Banca e il Cliente potrà essere limitato per ragioni di natura tecnico-operativa e/o di sicurezza;
- “Foglio informativo”: il documento che riporta informazioni sulla Banca, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dei servizi offerti al Cliente;
Amministrazione Digitale e successive modifiche ed integrazioni (Firma Digitale, Firma Elettronica avanzata) che soddisfano i requisiti di forma scritta;
- “Informativa preliminare alla clientela sui servizi e attività di investimento e servizi accessori” o “Informativa precontrattuale”: l’informativa precontrattuale sui servizi e attività di investimento e servizi accessori che la Banca consegna al Cliente prima di concludere il Contratto e che è sempre disponibile, nella versione aggiornata, presso le Agenzie e/o sul Sito della Banca;
- “Modulo di Richiesta”: il modulo di richiesta di apertura del deposito titoli ed attivazione dei Servizi di investimento, parte integrante e sostanziale del Contratto, unitamente agli allegati nello stesso richiamati;
- “Normativa di Riferimento”: la normativa italiana e comunitaria vigente sia di carattere primario che secondario in quanto applicabile alla Banca nella prestazione dei Servizi, inclusa la normativa in materia di prestazione dei servizi e delle attività di investimento, dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari e, comunque, quella riguardante in genere il mercato finanziario, ed ogni successiva modifica ed integrazione della stessa. Con l'espressione "Normativa di Riferimento" si intende, inoltre, la normativa in materia di antiriciclaggio e la normativa in tema di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni delle stesse;
- “Posta Elettronica Certificata” o “PEC”: è l’indirizzo di posta elettronica certificata in forza del quale il titolare della casella di PEC attribuita da un ente gestore a ciò abilitato secondo i termini e condizioni contrattuali di servizio stipulate tra titolare e gestore stesso, può comunicare con terzi opponendo agli stessi per legge la data e l’ora di invio e ricezione del messaggio, nonché il suo contenuto. La Banca ed il Cliente ammettono e riconoscono reciprocamente e senza riserve l’utilizzo della PEC, qualora resa disponibile, ai fini delle dichiarazioni e delle comunicazioni relative ai prodotti e servizi della Banca fruiti, ivi compresi i Servizi di investimento, e più in generale nei loro rapporti, a seconda delle modalità operative impiegate dalla Banca. Resta fermo che l’utilizzo della PEC nell’ambito dei rapporti tra la Banca e il Cliente potrà essere limitato da parte della Banca per ragioni di natura tecnico-operativa e/o di sicurezza;
- “Prodotti” o “Prodotti Finanziari”: si intendono gli Strumenti Finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria fruibili prevalentemente tramite il Servizio Webank; non costituiscono invece prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da Strumenti Finanziari;
- Prodotti Finanziari Black List: i Prodotti Finanziari complessi elencati nei punti da (I) a (V) dell’Allegato alla Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, ossia: (a) Prodotti Finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività; (b) Prodotti Finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell’emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale; (c) Prodotti Finanziari esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi; (d) Strumenti Finanziari derivati non negoziati su mercati regolamentati diversi da warrants, covered warrants e certificates, con finalità diverse da quelle di copertura; (e) Prodotti Finanziari strutturati, non negoziati in sedi di negoziazione, il cui risultato finanziario (c.d. pay-off) non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente.
- “Prodotti illiquidi”: come definiti dalla Consob con propria comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. di terzo livello), i prodotti finanziari che presentano difficoltà di smobilizzo a prezzi significativi, quali, in via indicativa e non esaustiva, le obbligazioni bancarie che non siano negoziate in alcuna sede di negoziazione, le polizze finanziarie di Ramo III, V, e Multiramo;
- “Profilatura”: l’assegnazione al Cliente di un profilo di rischio/rendimento sulla base della conoscenza ed esperienza, dei diversi obiettivi di investimento, nonché della situazione finanziaria dallo stesso comunicata alla Banca;
“Questionario di Profilatura” (o anche “Intervista con il Cliente”): il questionario compilato dal Cliente e relativo alla conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di strumento o servizio
, alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite, ed agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio;
- “Regolamento Intermediari”: il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (adottato dalla Consob con delibera
n. 20307 del 15 febbraio 2018) e successive modifiche ed integrazioni;
- “Servizi di investimento” o “Servizi amministrati” o “Servizi”: i servizi di esecuzione di ordini per conto dei Clienti, di ricezione e trasmissione di ordini e mediazione, di negoziazione in conto proprio di prodotti e strumenti finanziari, di assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente e il collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente ai sensi dell’art. 1, comma 5, lettere a), b), c), e c-bis), e) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come di volta in volta modificato e integrato;
- “Servizio di firma elettronica avanzata”: il servizio che consente al cliente di sottoscrivere la documentazione relativa ai prodotti e servizi della Banca su tablet mediante firma elettronica avanzata, dettagliatamente regolato da apposito contratto;
- “Servizio Webank”: l’insieme delle tecniche di comunicazione a distanza (ad es.: servizi di internet banking, di phone banking, di mobile banking) tramite il quale i Servizi/Prodotti sono prevalentemente fruibili dal Cliente, come disciplinato dalla Sezione II del Conto Corrente Webank e dei Servizi Associati; il Servizio Webank consente altresì al cliente di ottenere evidenza dei moduli, contratti e documenti sottoscritti mediante Firma Digitale e il Servizio di firma elettronica avanzata, dettagliatamente regolati con apposito contratto;
- “Servizio “Estratto conto e contabili on line”: servizio che permette di ricevere in formato elettronico le comunicazioni relative ai rapporti in essere con la Banca, quali gli estratti conto, le contabili, le comunicazioni di modifica unilaterale e le altre comunicazioni tempo per tempo rese disponibili mediante il servizio stesso;
- “Servizio di Deposito”: il servizio di custodia e amministrazione di Strumenti Finanziari di cui all’art. 1, comma 6, lett. a) del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive integrazioni e modifiche;
- “Sito”: l’insieme delle pagine web, in titolarità diBanco BPM, che supportano il Servizio Webank disponibili sulla rete Internet all’URL (dominio) www.webank.it;
- “Sistema di Identificazione” o “Sistema di Identificazione e Sicurezza”: l’insieme di dispositivi e/o di procedure (che comprendono numerazioni e/o codici numerici statici o dinamici) che permettono al Cliente di avvalersi del Servizio Webank attraverso qualsiasi modalità (es. personal computer, tablet, smarphone, smart tv, ecc.). Fanno parte del Sistema di Identificazione e Sicurezza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il “Codice Cliente” e le relative “Password” e codici di controllo (di primo e di secondo livello). I Sistemi di Identificazione e Sicurezza potranno essere utilizzati anche quale strumento di identificazione
ai fini della sottoscrizione di documenti informatici ai sensi del D.lgs.7 marzo 2005 n. 82 - Codice dell’Amministrazione Digitale e successive modifiche e integrazioni;
- “Società Prodotto”: le società i cui prodotti e servizi sono collocati o distribuiti dalla Banca;
- “Strumenti Finanziari”: gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive integrazioni e modifiche;
- “Testo Unico Bancario” o “TUB”: il D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni;
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- “Testo Unico Finanziario” o “TUF”: il D.lgs. 1998, 24 febbraio 1998 n. 58 e sue successive integrazioni e modificazioni;
- Valutazione dell’adeguatezza: processo mediante il quale l’intermediario valuta, sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, se la specifica operazione consigliata (ovvero, se del caso più operazioni anche di segno diverso): a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la tolleranza al rischio; b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione o al servizio di investimento raccomandato.
- Valutazione dell’appropriatezza: processo con cui l’intermediario verifica che il cliente possieda il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.
SEZIONE I
NORME CHE REGOLANO IL DEPOSITO DI STRUMENTI FINANZIARI IN CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE
Art. 1 – Servizio di Deposito
1. Banco BPM S.p.A.. svolge il Servizio di Deposito alle condizioni di seguito indicate.
2. Ove il Servizio di Deposito in amministrazione attenga a Strumenti Finanziari immessi in gestione accentrata (inclusi quelli soggetti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e delle relative disposizioni di attuazione), esso si espleta attraverso appositi conti ove la Banca provvederà a registrare gli Strumenti Finanziari di pertinenza del Cliente evidenziando gli elementi identificativi del Cliente stesso.
3. Le Parti riconoscono che le disposizioni della presente Sezione si applicano, in quanto compatibili, ai Prodotti Finanziari.
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Sezione delle Condizioni Generali si applicano, ove non derogate, le Condizioni Generali del contratto di Conto Corrente Webank e dei Servizi Associati e le previsioni di cui alla Sezione II delle presenti Condizioni Generali.
Art. 2 - Strumenti Finanziari oggetto del deposito
1. Oggetto del deposito possono essere sia Strumenti Finanziari cartacei che Strumenti Finanziari soggetti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e delle relative disposizioni di attuazione.
2. Nel caso di deposito di Strumenti Finanziari cartacei il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli, ivi compreso il prezzo di carico.
3. Salvo diverse dichiarazioni del Cliente, la Banca presuppone, senza obbligo di procedere a ulteriori verifiche oltre a quelle inerenti il contenuto del certificato cartaceo, che il Cliente abbia la piena esclusiva titolarità degli Strumenti Finanziari depositati. Il Cliente si impegna a comunicare qualsiasi variazione o modifica che dovesse intervenire in merito alla effettiva titolarità, intestazione e disponibilità degli Strumenti Finanziari in deposito.
4. La Banca si riserva il diritto di rifiutare il deposito degli Strumenti Finanziari cartacei e, in ogni caso, non ne curerà l'amministrazione, salvo espresso accordo scritto che ne disciplini i termini e condizioni. La Banca potrà accettare gli Strumenti Finanziari in deposito, ovvero certificati rappresentativi, qualora, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rispettino i seguenti requisiti:
(i) non siano stati rimborsati, ammortizzati, esercitati, cancellati, ritirati o scontati prima del deposito;
(ii) non siano scaduti, congelati, fuori corso legale, indisponibili;
(iii) non risultino (o non appaiano) essere contraffatti, alterati, rubati, smarriti, distrutti, gravemente deteriorati, illeggibili o di dubbia provenienza;
(iv) siano completi od accompagnati dalla documentazione necessaria a perfezionare il deposito e la contabilizzazione (ad esempio: stock powers, warrants etc.);
(v) non siano soggetti a vincoli di qualunque genere che ne impediscano o limitino la trasferibilità e/o la disponibilità;
(vi) il loro deposito, compravendita, consegna/ritiro franco valuta non violino leggi, regolamenti o altre disposizioni di qualsiasi Stato, agenzia governativa, magistratura, consuetudine di mercato, sentenze/lodi di giudici/arbitri italiani od esteri, o gli obblighi della Banca nei confronti della Monte Titoli SpA, organi di vigilanza, clearers, custodians e sub-custodians;
(vii) la Banca, Monte Titoli SpA, e gli altri clearers, custodians e subcustodians eventualmente utilizzati li considerino - in base al loro discrezionale ed insindacabile giudizio - depositabili, contabilizzabili, compravendibili, trasferibili / ricevibili franco valuta. Il Cliente prende atto che la Banca accetta in deposito gli Strumenti Finanziari cartacei "così come ricevuti" e non è responsabile per le perdite che potessero derivare al Cliente o ad altri da inesattezza, incompletezza, non trasferibilità / negoziabilità, non autenticità del certificato stesso o ad uno qualsiasi dei requisiti di cui sopra. Il Cliente si impegna, infine, a manlevare e tenere indenne la Banca, i suoi rappresentanti, funzionari, agenti, mandatari e dipendenti da ogni e qualsiasi responsabilità che potesse derivare da inesattezze, non veridicità ed incompletezza delle informazioni fornite alla Banca dal Cliente.
5. Quando oggetto del deposito sono Strumenti Finanziari soggetti al regime di dematerializzazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, la registrazione contabile del titolo a nome del Cliente presso la Banca prende luogo dalla consegna del titolo medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
6. Le eventuali consegne di Strumenti Finanziari cartacei e certificati rappresentativi saranno effettuate a spese e a rischio del Cliente. Salva diversa istruzione scritta del Cliente, che dovrà essere contenuta nella disposizione con la quale si richiede la consegna fisica dei suddetti valori, la Banca si riserva di utilizzare il mezzo di spedizione/consegna e la copertura assicurativa che più riterrà adeguati, addebitando i relativi costi al Cliente.
7. Il Cliente dichiara di conoscere ed accettare che a seguito di eventi – quali a titolo esemplificativo: il trasferimento degli Strumenti Finanziari ad altro deposito o ad altro intermediario, ovvero vendita degli attivi o rimborso degli stessi – in seguito ai quali dovesse risultare sul deposito titoli un saldo titoli pari a zero e tale situazione dovesse procrastinarsi per un tempo superiore a sei mesi, la Banca è autorizzata a procedere all’estinzione del deposito titoli in questione, senza obbligo di preavviso e di conferma.
Art. 3 - Svolgimento del servizio
1. La Banca, fermo restando quanto disposto all'art. 2 comma 4, custodisce gli Strumenti finanziari cartacei e mantiene la registrazione contabile degli Strumenti Finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti agli Strumenti Finanziari stessi.
2. Nel caso di esercizio dei diritti connessi agli Strumenti Finanziari tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva, il diritto di opzione, la conversione degli Strumenti Finanziari o il versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di specifico ordine su supporto cartaceo o altro supporto durevole e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni chiare, leggibili, ammesse dalle prassi di mercato, conformi alla normativa vigente in materia e impartite in tempo utile, la Banca non è tenuta a
compiere alcuna operazione. In tal caso, la Banca curerà la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente stesso, anche ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1532 cod. civ., sempre che la vendita sia possibile in base alla situazione ed alle regole di mercato.
3. Per gli Strumenti Finanziari non negoziati nei mercati regolamentati italiani, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. In ogni caso, la Banca si riserva di curare la vendita di eventuali diritti solo se, e nella misura in cui, ciò sia possibile in base ai servizi offerti dai subdepositari di cui essa si avvale.
4. La Banca è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, comma 2 Cod. Civ., ad apporre, in nome e per conto dell'intestatario, la girata sugli Strumenti Finanziari nominativi oggetto di contrattazione, e ciò anche in deroga all'art. 1395 Cod. Civ.
5. Il diritto di voto inerente gli Strumenti Finanziari in custodia non viene esercitato dalla Banca, salvo che venga rilasciata delega in osservanza della normativa applicabile e la Banca abbia accettato l'esecuzione di tale incarico. Il compenso per la partecipazione da parte della Banca alle assemblee verrà concordato tra le parti di volta in volta in ragione del singolo incarico.
6. Il Cliente dichiara di essere consapevole ed accettare che:
(i) nel caso di Eventi, ivi incluse le class-actions, la Banca renderà disponibile al Cliente la documentazione, così come ricevuta dall'intermediario negoziatore o dal subdepositario di cui si avvale o dall'emittente, senza assumersi alcuna responsabilità per eventuali ritardi ed omissioni a questi ultimi imputabili, per il contenuto della documentazione o per l'esito del giudizio;
(ii) la Banca non sarà tenuta né ad esprimersi sull'opportunità di aderire all'Evento, né a prestare assistenza legale e/o interpretativa e/o linguistica, né altresì sarà tenuta a ritrasmettere la documentazione all'intermediario negoziatore, al subdepositario o all'emittente;
(iii) la Banca non è tenuta a trasmettere al Cliente informazioni e documenti relativi ad Eventi non conformi alla legge;
(iv) indipendentemente dalla ricezione di informazioni e documenti trasmessi dalla Banca in relazione ad Eventi su Strumenti Finanziari, l'effettiva possibilità di partecipare o trasmettere istruzioni in relazione a tali Eventi potrebbe essere preclusa
al Cliente in assenza delle autorizzazioni degli organi di vigilanza o per disposizioni dell'intermediario negoziatore, del depositario o dell'emittente.
7. Tutte le somme di pertinenza del Cliente incassate dalla Banca in relazione al Servizio di Deposito saranno accreditate sul Conto Corrente, ferma restando la possibilità per le Parti di concordare per iscritto – in relazione a singole operazioni – modalità diverse, nel rispetto della Normativa di Riferimento. La Banca effettuerà gli accrediti solo successivamente al ricevimento degli stessi da parte degli emittenti, depositari e subdepositari e loro paying agents, e nei limiti delle somme e quantità ricevute, ferma restando la facoltà della Banca di procedere a successivi storni e rettifiche. La Banca si riserva il diritto di stornare e rettificare ogni registrazione contabile (inclusi i movimenti e le valute), e di rendere indisponibili alcuni titoli od il loro controvalore in denaro, in qualunque conto corrente e deposito titoli del depositante qualora ciò si rivelasse necessario a causa di:
- registrazioni contabili che dovessero rivelarsi errate o non congruenti;
- verifiche interne e/o rettifiche di una delle controparti o dei depositari coinvolti nell'operatività;
- provvedimenti di emittenti, stati sovrani, agenzie governative, autorità giudiziarie o tributarie, curatori ed amministratori di procedure concorsuali;
- avvio di procedure di insolvenza, liquidazione, giudiziarie e/o di Eventi / class-action;
- norme, regolamenti o prassi dei mercati di riferimento.
8. Con riferimento ad Eventi quali offerte pubbliche relative a Strumenti Finanziari in deposito si applica l'articolo 3, Capo II della Sezione II delle presenti Condizioni Generali.
Art. 4 - Obbligazioni del Cliente
1. Il Cliente è tenuto a pagare le commissioni e le spese indicate nel Documento di Sintesi.
2. Il Cliente è tenuto a rimborsare alla Banca le spese, così come indicate nel Documento di Sintesi, ove preventivamente determinabili, eventualmente sostenute per la prestazione del Servizio di Deposito, nonché ogni eventuale imposta e tassa. Le spese dovranno essere rimborsate a semplice richiesta scritta della Banca che avrà altresì facoltà di richiederne l'anticipazione al Cliente, in mancanza della quale la Banca non sarà tenuta ad effettuare l'operazione cui tali spese si riferiscono.
3. Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere per pignoramenti o sequestri operati sugli Strumenti Finanziari, sono interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
4. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito sul Conto Corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto a norma dei commi precedenti.
Art. 5 - Vendita degli Strumenti Finanziari in caso di inadempimento del Cliente
1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione della predetta comunicazione.
2. Se il Cliente rimane inadempiente, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2756, commi 2 e 3, e 2761, commi 3 e 4, cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo degli Strumenti Finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
3. Prima di realizzare gli Strumenti Finanziari, la Banca avverte il Cliente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni.
4. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
5. Se la Banca ha fatto vendere solo parte degli Strumenti Finanziari, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. 6 - Modalità per il ritiro degli Strumenti Finanziari cartacei oggetto di deposito
1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli e degli Strumenti Finanziari cartacei il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, l'avviso deve essere rinnovato secondo le medesime formalità.
2. In caso di parziale o totale ritiro di Strumenti Finanziari subdepositati a norma dei successivi articoli, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro 60 giorni, salvo ritardi o impossibilità ad adempiere dipendenti dalla necessità di ricevere gli Strumenti Finanziari stessi dagli organismi subdepositari e/o da vincoli esistenti su tali Strumenti Finanziari e/o da cause di forza maggiore.
3. All'atto del ritiro, il Cliente deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di esonero di responsabilità. Qualora il Cliente intenda trasferire presso terzi (esempio intermediari, depositari) gli Strumenti Finanziari depositati, la Banca provvederà all'esecuzione delle relative formalità previo accordo, caso per caso, con il Cliente sulle commissioni dovute, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute. Tali trasferimenti verranno effettuati solo su richiesta del Cliente a suo rischio e responsabilità.
4. Il Cliente prende atto che per gli Strumenti Finanziari soggetti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e delle relative
disposizioni di attuazione non è possibile ottenere la materiale restituzione dei relativi certificati. Il trasferimento di tali strumenti, così come il loro ritiro, può essere effettuato unicamente mediante registrazioni sui relativi conti in conformità alle vigenti disposizioni.
Art. 7 - Invio del rendiconto
1. La Banca invia al Cliente con cadenza trimestrale un rendiconto relativo al Servizio di deposito ed il Documento di Sintesi redatti in conformità alla normativa vigente in materia. Il Cliente può richiedere che il rendiconto sia inviato con una frequenza superiore, previo accordo con la Banca anche in relazione ai costi e ferma restando la possibilità, in tal caso, di recedere dal contratto.
2. Qualora il valore nominale dei titoli in deposito non superi Euro 10.000 e non si registrano movimenti da oltre un anno, la Banca può cessare di inviare il rendiconto; il predetto invio può altresì essere omesso, entro il medesimo limite di Euro 10.000, ove le relative informazioni siano già contenute in comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata. L'invio del rendiconto e del Documento di Sintesi di cui al precedente comma 1. possono essere inviati al Cliente in occasione dell'invio dell'estratto conto del Conto Corrente.
3. Il Cliente potrà formulare eventuali osservazioni o contestazioni scritte in merito all’estratto conto entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto periodico, ed è consapevole che l’omessa sollecita contestazione può limitare la tutela del Cliente fino ad escludere qualsiasi risarcimento in suo favore ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, del cod. civ. (a mente del quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza). Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento del rendiconto periodico e del Documento di Sintesi senza che siano pervenute alla Banca osservazioni o contestazioni scritte secondo le modalità di seguito indicate, il rendiconto stesso e il Documento di Sintesi si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente. In caso di invio del rendiconto periodico mediante tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dal Servizio Webank, per "data di ricevimento" si intende la possibilità per il Cliente di accedere al contenuto della comunicazione inviata dalla Banca.
4. La Banca può inviare al Cliente, anche con cadenza annuale, una copia del Contratto nella versione vigente alla data dell’invio, e ciò al fine di assicurare una maggiore trasparenza e certezza in ordine alle condizioni applicabili ai servizi oggetto del Contratto. In assenza di opposizione scritta da parte del Cliente, le condizioni riportate nella copia del Contratto inviata si intendono sin d’ora riconosciute dalle parti come quelle in vigore, e quindi valide, efficaci ed opponibili ad ogni effetto sino a nuova ed eventuale successiva modifica delle stesse.
Art. 8 - Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito
1. Quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo per iscritto (senza che siano necessarie altre formalità).
2. L’opposizione o revoca non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non ha ricevuto la suddetta comunicazione e non sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non superiore ad un giorno lavorativo.
3. Per ragioni operative, il Servizio di Deposito non potrà essere attivato per depositi cointestati a firme congiunte. Pertanto, il Cliente prende atto ed accetta che, nei casi indicati al comma 1, l’utilizzo del Servizio di Deposito titoli può subire delle limitazioni (ad es. inibizione del canale online), fatta salva la possibilità di comunicare e di trasmettere istruzioni alla Banca a mezzo posta cartacea e elettronica o di contattarla tramite il servizio di customer center e phone banking, nell’ambito delle tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dal Servizio Webank.
4. Resta fermo che in caso di operatività a firme congiunte la Banca si riserva in ogni caso di bloccare e/o recedere dai rapporti in essere qualora l’operatività a distanza risulti incompatibile con la gestione dei rapporti.
Art. 9 - Trasferimento del deposito degli Strumenti Finanziari cartacei
1. La Banca ha facoltà di custodire un deposito degli Strumenti Finanziari cartacei ove essa lo ritenga opportuno in rapporto alle sue esigenze, e altresì di trasferirlo dandone comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole al Cliente, nell’ambito delle tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dal Servizio Webank .
Art. 10 - Subdeposito degli Strumenti Finanziari presso Depositari Centrali nonché presso Depositari Abilitati
1. La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a subdepositare gli Strumenti Finanziari presso Depositari Centrali o Depositari Abilitati o presso gli Emittenti i titoli ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. Detti soggetti a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la custodia a terzi, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. A tal fine la banca è autorizzata dal Cliente a compiere tutti gli atti necessari, inclusa, - nel caso di Strumenti Finanziari cartacei immessi in un sistema di gestione accentrata
– l’apposizione della girata a favore del Depositario Centrale.
2. Per ciascuno Strumento Finanziario depositato presso la Banca è rilevabile la denominazione del subdepositario. La Banca comunica al Cliente gli estremi identificativi dei depositari abilitati di cui si avvale nell’ambito del documento informativo fornito al Cliente ai sensi del Regolamento Intermediari e successive modifiche nonché le eventuali variazioni con apposita comunicazione o nell’ambito delle comunicazioni periodiche di cui al precedente articolo 7.
3. Per gli Strumenti Finanziari emessi o circolanti all’estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nell’esecuzione delle operazioni di cui all’art. 3, da Depositari Abilitati, subdepositando conseguentemente gli Strumenti Finanziari presso gli stessi.
Art. 11 - Utilizzo degli Strumenti Finanziari da parte della Banca
1. Il Cliente dichiara ed acconsente all'utilizzo da parte della Banca degli Strumenti Finanziari depositati, nell'interesse proprio o di terzi. Le modalità di utilizzo sono disciplinate nella successiva Sezione II ovvero in un separato accordo scritto con il Cliente.
2.Gli Strumenti Finanziari del Cliente detenuti dalla Banca ai sensi del Contratto costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca o da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell’interesse degli stessi, né quelle degli eredi dell’eventuale depositario o subdepositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.
Art. 12 - Incarichi ed istruzioni
1. È nella facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi da parte del Cliente diversi da quelli indicati nel presente Contratto dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto.
2. In assenza di istruzioni particolari del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, tenendo conto della natura degli incarichi stessi e delle procedure ritenute dalla Banca maggiormente idonee in considerazione degli incarichi assunti. La Banca oltre alla facoltà attribuitagli dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
3. Il Cliente ha facoltà di revocare ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca fino al momento in cui l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. In caso di revoche di incarichi che hanno già avuto un principio di esecuzione, ove ammesse dalla Banca per iscritto, il Cliente riconosce ed accetta il diritto della Banca di ripetere immediatamente quanto eventualmente pagato a terzi, mediante addebito sul Conto Corrente del Cliente, rinunciando ad opporre eventuali ragioni fondate sui rapporti tra il Cliente e i terzi interessati, rispetto ai quali la Banca è estranea. La Banca potrà inoltre far valere i diritti ad essa spettanti
ai sensi del successivo art. 12 di cui al Capo I della Sezione II (“Crediti derivanti dall’esecuzione del Contratto”).
4. Una volta che le istruzioni sono diventate irrevocabili, in ossequio alle consuetudini di mercato, alle norme di legge e alle previsioni del presente Contratto, la Banca ha la facoltà di ignorare ogni richiesta di cancellazione, modifica o storno.
5. La Banca può rifiutarsi di dare esecuzione ad istruzioni incomplete o non corrette. La Banca, compatibilmente con lo scadere dei termini di invio e ricezione delle istruzioni
(deadlines e cut-off times) applicabili, informerà il Cliente – con il mezzo che riterrà più opportuno nell’ambito delle tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dal Servizio Webank (in ogni caso su supporto durevole) –delle istruzioni che non riterrà complete o corrette.
6. La Banca non sarà in alcun modo tenuta a dare corso a quelle istruzioni impartite dal Cliente che la Banca riterrà in contrasto con la legge, i regolamenti, le consuetudini e le prassi di mercato o contrarie alla prassi operativa della Banca. In ogni caso, la Banca non sarà ritenuta responsabile per avere dato esecuzione, in buona fede, ad istruzioni che dovessero rivelarsi in contrasto con la legge, regolamenti, consuetudini e prassi di mercato, e il Cliente dovrà tenere indenne la Banca da ogni perdita, danno patrimoniale e vertenza giudiziaria o fiscale che dovesse derivargli dall'esecuzione di simili istruzioni. In nessun caso le somme che il Cliente dovrà corrispondere alla Banca a titolo di indennizzo dei predetti danni e perdite patrimoniali dovranno ritenersi comprese nelle condizioni economiche fissate ed accettate. Il Cliente si impegna a risarcire immediatamente ed integralmente alla Banca tutte queste somme a prima richiesta, autorizzando fin d'ora la Banca ad addebitarle sul Conto Corrente.
Art. 13 - Intermediazione in cambi
1. Il Cliente accetta che nelle operazioni di negoziazione su Strumenti Finanziari che prevedono una divisa di regolamento diversa da quella del Conto Corrente del Cliente, il cambio utilizzato sarà quello determinato secondo quanto previsto nel Foglio Informativo. E’ prevista l’applicazione di uno spread di mercato a favore della Banca, determinato secondo quanto indicato di volta in volta nel Foglio Informativo.
2. Il Cliente accetta che nelle operazioni amministrative (liquidazione di cedole, rimborsi ecc.) operate su Strumenti Finanziari che prevedano una divisa di regolamento diversa dall'Euro, il cambio cui far riferimento sarà quello rilevato dalla Banca “in continua” il secondo giorno lavorativo di calendario internazionale (Forex) precedente quello di regolamento/valuta dell’operazione e con applicazione di uno spread di mercato a favore della Banca indicato di volta in volta nel Foglio Informativo.
Art. 14 - Modifiche delle norme e delle condizioni economiche relative al rapporto di deposito di Strumenti Finanziari in custodia ed amministrazione
1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nel Documento di Sintesi.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle singole Sezioni del Contratto, la Banca si riserva la facoltà modificare unilateralmente (anche in senso sfavorevole per il Cliente) le condizioni previste dal presente Contratto, ivi comprese le condizioni economiche, qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del TUB e dalle relative disposizioni di attuazione.
3. La Banca comunica al Cliente, con un preavviso minimo di due mesi, le modifiche unilaterali al Servizio di Deposito di Strumenti Finanziari disciplinato dalla presente Sezione contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” in forma scritta mediante:
(i) pubblicazione: ad esempio sul Sito o nei locali della Banca aperti al pubblico, e
(ii) comunicazione diretta al singolo Cliente interessato su supporto cartaceo o altro supporto durevole: ad esempio su file Portable Document Format ("PDF") o messaggio di posta elettronica ("e-mail") o, qualora disponibile, PEC.
4. Le modifiche si intendono accettate ove il Cliente non eserciti il diritto di recesso, senza spese, entro la data prevista per l’applicazione delle stesse (art. 118 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). In caso di recesso il Cliente avrà diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente previste. Le variazioni contrattuali per le quali non siano osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente.
5. Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno automaticamente quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra.
Art. 15 - Reclami e Risoluzione stragiudiziale delle controversie relative al rapporto di deposito di Strumenti Finanziari a custodia ed amministrazione
1. Fermo quanto stabilito all’art. 7 del presente Contratto, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: – Banco BPM Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi) o per via telematica (indirizzando un messaggio di PEC reclami@pec.bancobpmspa.it o di posta elettronica a reclam@bancobpm.it). La Banca si impegna a rispondere entro 30 giorni, mediante comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf sul Sito o email o PEC, qualora resa disponibile).
2. Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro il predetto termine, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, può recarsi presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca.
2.bis Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il “Regolamento sull’ODR”), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la “Piattaforma Online Dispute Resolution” o “Piattaforma ODR”) che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell’UE e un professionista stabilito nell’UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali, di cui l’ABF è parte (di seguito, gli “Organismi ADR”). Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l’Organismo ADR prescelto mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo quanto previsto nei precedenti commi, il
Cliente, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all’ABF presentando reclamo anche tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma ODR https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=IT.
3. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie
– ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
4. Se il Cliente intende rivolgersi all’Autorità giudiziaria per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente Contratto deve preventivamente, ove previsto dalla legge pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo quanto previsto dal precedente comma 2 oppure esperire la procedura di mediazione di cui al precedente comma 3.
5. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca ed il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF purché iscritto nell’apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010.
6. Il Cliente, le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d’Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
7. Ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e alla procedura di mediazione sono pubblicate sul Sito.
SEZIONE II
NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI ESECUZIONE DI ORDINI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI E MEDIAZIONE, NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO E DI COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI E PRODOTTI
CAPO I NORME GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Sottoscrivendo il Modulo di Richiesta, il Cliente può richiedere a Banco BPM l’accesso ai servizi di investimento di: esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini e mediazione, negoziazione in conto proprio, assunzione e fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente nonché collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, che consentiranno al Cliente di acquistare, vendere, sottoscrivere e, più in generale, effettuare investimenti in Prodotti e Strumenti Finanziari, in base a decisioni di investimento autonomamente assunte dal Cliente attraverso il Servizio Webank.
2. Il servizio di esecuzione di ordini non è prestato dalla Banca tramite tecniche di comunicazione a distanza.
3. Le presenti Condizioni Generali di Contratto non prevedono particolari restrizioni alle operazioni che la Banca può compiere nel prestare i Servizi Amministrati, fermo restando che il Cliente ha in ogni momento facoltà di revocare le autorizzazioni date alla Banca e/o di limitare la discrezionalità della medesima attraverso specifiche istruzioni. A tal fine, ogni comunicazione alla Banca dovrà essere fatta per iscritto e spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o comunicazione PEC, qualora resa disponibile, con effetto dalla data di ricevimento da parte della Banca. La Banca si riserva la facoltà di recedere dal Contratto qualora le richieste, le istruzioni e le scelte del Cliente risultino incompatibili con il modello operativo della Banca. Il Contratto ha natura di accordo quadro che impegna la Banca a prestare i Servizi Amministrati in favore del Cliente ai termini e alle condizioni in esso previsti; l'efficacia di ogni singolo Servizio disciplinato all'interno del Contratto è sospesa sino al momento in cui il Cliente manifesta la volontà di avvalersi del Servizio medesimo. Tale manifestazione potrà desumersi anche da fatti concludenti (es. disposizione di un ordine).
4. Salvo diverse indicazioni scritte del Cliente, le previsioni e le autorizzazioni previste nel presente Capo si applicano a tutti i Servizi Amministrati e ai servizi accessori.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Sezione delle Condizioni Generali si applicano, ove non derogate, le Condizioni Generali di contratto di Conto Corrente e dei Servizi Associati, ivi comprese le definizioni e le autorizzazioni.
6. L’eventuale invalidità o inefficacia, anche sopravvenuta, di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità delle altre clausole ed il contratto con la Banca interessato sarà interpretato come se non comprendesse la clausola o le clausole in questione.
Art. 2 - Classificazione Clienti
1. Ai sensi di legge, la Banca deve classificare il Cliente quale Cliente al dettaglio, Cliente professionale o Controparte qualificata.
A tale fine, la Banca comunica su supporto duraturo al Cliente la classificazione assegnata ad uno o più dei recapiti del Cliente utilizzati nei rapporti con la Banca (es. posta elettronica o PEC, qualora resa disponibile).
2. Il Cliente è informato che, in ogni momento, ha diritto a richiedere la variazione della propria classificazione. A seguito della predetta richiesta la Banca si riserva la facoltà di accettare ovvero di recedere.
Art. 3 - Conflitto di interessi
1. La Banca deve disporre di misure per la identificazione e la gestione dei conflitti d’interesse tra la Banca medesima ed i propri Clienti e tra differenti Clienti. Banco BPM agisce conformemente ad una politica sui conflitti d’interesse elaborata a tale fine, nell’ambito della quale la Banca ha identificato le situazioni che possono generare un conflitto d’interesse e, per ciascuna di esse, le misure che devono essere adottate per la relativa gestione.
2. La suddetta politica sui conflitti d’interesse è sintetizzata nell’Informativa Precontrattuale consegnata al Cliente prima della conclusione del Contratto e sempre disponibile sui Siti internet www.bancobpm.it e www.webank.it. Su richiesta sarà possibile ottenere ulteriori informazioni al riguardo.
3. Qualora le misure adottate in materia di conflitti d’interesse dalla Banca non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca – prima di agire per suo conto - comunicherà al Cliente le fonti e la natura del conflitto di modo che il Cliente possa prendere una decisione informata per quanto riguarda l’esecuzione del servizio, tenuto conto del contesto in cui si è manifestata la situazione di conflitto in questione.
4. Il Cliente è edotto ed accetta che la Banca potrà servirsi, senza preavviso, delle società del Gruppo cui appartiene o di altre entità associate a Banco BPM - quali agenti, partner o controparti - nelle operazioni eseguite per conto del Cliente, e ciò anche qualora la Banca dovesse avere un interesse notevole, diretto o indiretto, nell’affare.
5. Il Cliente è anche consapevole del fatto che quando la Banca fornisce allo stesso un’informazione generalizzata su un’emittente, un prodotto, uno strumento finanziario o esegue un ordine per conto dello stesso Cliente, è possibile che la Banca o un’altra società del Gruppo cui la Banca appartiene abbia un interesse.
6. In alcuni casi la Banca potrà creare delle barriere per limitare la circolazione delle informazioni all’interno della propria organizzazione.
7. In considerazione di quanto previsto dai precedenti commi, la Banca è autorizzata dal Cliente ad eseguire qualsiasi operazione di investimento, disinvestimento o comunque
connessa alle stesse (es. prestito di Strumenti Finanziari) nelle quali la stessa sia controparte diretta o indiretta del Cliente, avvalendosi non solo dei Servizi Amministrati ed accessori offerti dalla Banca stessa, o da altre società del medesimo
gruppo di appartenenza, ma anche di società legate a quest'ultima da rapporti d’affari. 8. A titolo esemplificativo, sono autorizzate sin d’ora dal Cliente le operazioni in cui la Banca si dovesse trovare in una situazione di conflitto avente la seguente natura:
- rapporti con società del medesimo gruppo, anche in relazione alla sottoscrizione o all’acquisto di Strumenti Finanziari emessi da dette società;
- esistenza di rapporti di affari propri, di società del medesimo gruppo o intercorrenti tra queste e la Banca, che comportino la retrocessione di commissioni in qualsiasi forma o comunque vantaggi o utilità economiche;
- qualità della Banca emittente di Strumenti Finanziari oggetto di operazioni in esecuzione del Contratto.
9. In relazione a tutto quanto sopra, e sulla base di quanto descritto dalla Banca, il Cliente dichiara di aver compreso la natura e l’estensione dei casi in cui la Banca si trova e si potrà trovare in conflitto d’interessi.
10. In ogni caso, il Cliente può sempre richiedere ulteriori informazioni circa la politica adottata dalla Banca in materia di conflitti di interessi.
Art. 4 – Incentivi
1. La Banca non può, in relazione alla prestazione dei Servizi, pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni benefici non monetari da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che i pagamenti o i benefici:
a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente;
b) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente.
2. Nello specifico, l’accrescimento della qualità del servizio fornito al Cliente è determinato da:
a) la prestazione al Cliente di servizi aggiuntivi o di livello superiore, quali a titolo esemplificativo:
− prestazione del servizio di consulenza non indipendente in materia di investimenti abbinata a una vasta gamma di strumenti finanziari, tra cui un numero appropriato di prodotti di fornitori terzi che non hanno legami stretti con il Gruppo, ovvero in combinazione o con l’offerta al cliente di una valutazione periodica, almeno annuale, circa il persistere dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati, oppure con una valutazione di adeguatezza che produca un valore aggiunto per il Cliente;
− accesso, a prezzi competitivi, ad un’ampia gamma di strumenti finanziari adeguati che possano soddisfare le esigenze del cliente, incluso un appropriato numero di strumenti di terze parti che non abbiano stretti legami con il Gruppo unitamente alla messa a disposizione di:
a. servizi a valore aggiunto per il Cliente, quali strumenti d’informazione oggettivi (es. report di consulenza) che supportino il Cliente nell’assunzione di scelte di investimento, oppure gli consentano di monitorare, modellizzare, modificare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito;
b. report periodici su costi e oneri relativi agli strumenti messi a disposizione;
− assenza di vantaggi diretti al Gruppo, agli azionisti o ai dipendenti che non prevedano al contempo un beneficio tangibile per il cliente interessato;
− beneficio continuativo per il Cliente in relazione a un incentivo continuativo;
− rispetto delle soglie massime degli incentivi monetari e non monetari definite dalla Capogruppo.
b) La circostanza che gli incentivi non offrono vantaggi diretti alla Banca che riceve gli incentivi, agli azionisti o dipendenti della stessa, senza apportare beneficio tangibile per il Cliente.
Gli incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il Cliente.
3. La Banca comunica al Cliente l’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici legittimamente pagati/ricevuti o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, prima della prestazione del servizio.
4. Qualora la Banca non sia stata in grado di quantificare ex-ante l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbia invece comunicato al Clienti il metodo di calcolo di tale importo, la Banca rende noto ex-post l’esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato.
Nel caso di incentivi continuativi, la Banca comunica singolarmente al Cliente, almeno una volta l’anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati.
Art. 5 – Valutazione dell’appropriatezza
1. Ai sensi dell’art. 41 e seguenti del Regolamento Intermediari la Banca, nella prestazione dei Servizi d’investimento differenti dal servizio di consulenza in materia di investimenti – o, comunque, non accompagnati dalla consulenza - verifica che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo Strumento o il Servizio di investimento offerto o richiesto comporta (“valutazione di appropriatezza”). A tal fine, la Banca acquisisce i dati che riguardano le conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti. Qualora i suddetti dati dovessero cambiare, in qualunque momento, il Cliente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Banca.
2. In generale, la Banca, tramite il Servizio Webank, valuterà se le operazioni offerte o richieste dal Cliente sono appropriate. Tuttavia, nel caso in cui il Cliente sia stato classificato come Cliente Professionale la Banca avrà il diritto di presumere che il Cliente abbia le conoscenze e le esperienze necessarie per comprendere i rischi connessi al servizio di investimento o all’operazione o allo strumento finanziario per cui è classificato come Cliente Professionale. Se il Cliente ritiene di non avere tali conoscenze ed esperienze, deve comunicarlo alla Banca prima che abbia inizio l’erogazione dei Servizi Amministrati. Nel corso del rapporto, il Cliente dovrà fornire tempestivamente alla Banca, per iscritto, o via PEC, qualora resa disponibile, qualunque dato o informazione possa ragionevolmente dimostrare che tali presunzioni della Banca non siano fondate.
3. In caso di rapporti cointestati la Banca effettua la valutazione dell’appropriatezza delle operazioni prendendo in considerazione di volta in volta il livello di conoscenza ed esperienza del singolo cointestario che dispone l’operazione.
4. Il Cliente prende atto che, qualora abbia scelto di non fornire alla Banca le informazioni richieste circa la sua conoscenza ed esperienza, tale scelta impedisce alla Banca di assegnargli un profilo e quindi di determinare se lo Strumento o il Prodotto Finanziario, l'operazione o il servizio di investimento sia appropriato per lo stesso Cliente. Il Cliente prende altresì atto ed accetta che, qualora rifiuti di fornire le informazioni, non gli saranno consentite l’operatività su strumenti finanziari derivati, le operazioni in modalità marginata nonché l’operatività sugli altri servizi regolati dal Capo V della Sezione II. Il Cliente prende atto e accetta inoltre che l’accesso ad uno o più dei predetti servizi potrebbe essere inibito, qualora il Cliente stesso non risulti possedere il livello di esperienza e conoscenza degli strumenti finanziari che la Banca ritiene necessario per l’operatività richiesta. In caso di rapporti cointestati, l’accesso al servizio di Prestito Titoli Garantito regolato dall’art. 9 del Capo V della Sezione II sarà possibile solo se tutti i cointestatari possiedono il livello di conoscenza ed esperienza che la Banca ritiene necessario per questo servizio. L’accesso agli altri servizi disciplinati dal Capo V sarà possibile se almeno uno degli intestatari del rapporto possiede il livello di esperienza e conoscenza che la Banca ritiene necessari per il servizio richiesto; tuttavia, l’operatività sarà consentita solo a quelli, tra i cointestatari, che possiedono il livello di esperienza e conoscenza richiesto dalla Banca, ferma restando la facoltà dei medesimi di disporre operazioni su tutto il patrimonio in custodia, ai sensi dell’art. 16 che segue.
5. Nelle ipotesi in cui la Banca ritenga un’operazione disposta dal Cliente non appropriata per il Cliente medesimo, sulla base delle informazioni acquisite dallo stesso al momento della conclusione del Contratto ovvero successivamente comunicate, invierà allo stesso un’avvertenza in merito a tale situazione anche utilizzando un formato standardizzato. Se il Cliente, pur essendo stato informato delle ragioni per le quali la Banca non ritiene appropriata l’operazione dallo stesso disposta, ritenga di voler comunque dar corso all’operazione, dovrà confermare alla Banca l’ordine impartito, facendo riferimento alle avvertenze ricevute.
6. Nell’ambito dei Servizi Amministrati, la Banca potrà comunicare al Cliente ricerche generalizzate e/o analisi emesse dalla Banca, o da altre società del gruppo e/o da terzi, fermo restando che, salvo esplicite indicazioni contrarie di Banco BPM, siffatte comunicazioni non saranno in alcun caso da intendersi quali raccomandazioni personalizzate e non costituiranno una consulenza o un parere della Banca sul merito di una particolare operazione o strategia di investimento con riguardo al profilo del singolo Cliente.
Art. 6 - Mera esecuzione o trasmissione di ordini
1. La Banca, tramite il Servizio Webank, non presta il servizio di mera esecuzione o ricezione e trasmissione di ordini, come disciplinata all’art. 43 del Regolamento Intermediari.
Art. 7 - Esecuzione e trasmissione degli ordini
1. La Banca ha reso disponibile al Cliente un estratto della propria procedura interna riguardante la strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini della clientela (“Politica di Trasmissione e di Esecuzione”). Informazioni sulla Politica di Trasmissione e di Esecuzione adottata dalla Banca sono altresì fornite nell’Informativa precontrattuale. Il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, presta il proprio consenso in merito ai contenuti della Politica di Trasmissione e di Esecuzione della Banca.
2. In ogni momento il Cliente può richiedere, e comunque consultare sui Siti www.bancobpm.it e www.webank.it, la Politica di Trasmissione e di Esecuzione nella versione tempo per tempo vigente.
3. La Banca evade gli ordini del Cliente conformemente alla Politica di Trasmissione e di Esecuzione (e successive modifiche ed integrazioni).
4. Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali, il Cliente presta altresì il proprio generale ed esplicito consenso all’esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
5. Banco BPM esegue o trasmette tempestivamente gli ordini ricevuti ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli ordini per conto dei clienti e/o al collocamento, previa verifica delle seguenti circostanze:
(i) il Conto del Cliente non risulti privo dei margini di copertura previsti;
(ii) fermo restando quanto previsto in ordine allo Short Selling, la disponibilità di titoli in deposito amministrato attivato dal Cliente presso il Servizio Webank sia sufficiente ai fini dell’esecuzione dell’ordine impartito;
(iii) non vi sia fondato motivo di ritenere che soggetti terzi non autorizzati abbiano la disponibilità del Sistema di Identificazione;
(iv) non siano presenti altre ragioni gravi e motivate per non dare corso all’ordine.
6. Verificandosi una delle circostanze sopra indicate, la Banca si riserva la facoltà di rifiutare di dar corso all’ordine ricevuto, previa tempestiva comunicazione al Cliente.
7. La comunicazione del rifiuto da parte della Banca comporta la decadenza dell’ordine.
8. Il Cliente è informato che la normativa applicabile e/o le regole adottate dai mercati possono prevedere limiti quantitativi agli ordini immessi dagli operatori, cosicché ove tali limiti siano raggiunti, gli ordini impartiti dal Cliente non possono essere presi in carico dalla Banca ed eseguiti, fatti salvi gli obblighi di comunicazione tempestiva da parte della Banca al Cliente. Il Cliente, preso atto di detta circostanza, autorizza la Banca, nei casi di chiusura della posizione disposti dalla stessa, a suddividere l’ordine con conseguente applicazione delle relative commissioni.
9. Benché la Banca eserciti ogni ragionevole cura nella scelta delle proprie controparti, con la conclusione del presente Contratto il Cliente è consapevole e accetta che la Banca non risponde dell’inadempimento o del default delle controparti alle quali trasmette gli ordini del Cliente per l’esecuzione e che pertanto le operazioni sono eseguite a rischio del Cliente e la Banca non sarà responsabile delle loro azioni o omissioni né delle eventuali perdite subite dal Cliente, applicandosi il principio di legge di cui all'art. 1715 del Cod. Civ.
10. Il Cliente dichiara di essere consapevole che gli ordini di investimento devono essere impartiti nel rispetto della salvaguardia della fiducia del sistema finanziario, della tutela degli investitori, della stabilità, del buon funzionamento e della competitività del sistema finanziario, dell’osservanza delle disposizioni di legge e delle Autorità in materia finanziaria (es. in materia di abusi di mercato, di pratiche di market timing) e quindi senza che possano risultare lesivi di diritti dei terzi e della collettività. Il Cliente si impegna, quindi, ad operare nel rispetto della legge e delle raccomandazioni formulate dalle Autorità competenti.
Art. 8 - Istruzioni specifiche
1. Il Cliente ha sempre facoltà di impartire alla Banca specifiche istruzioni per l’esecuzione degli ordini. In tal caso la Banca, ferme le necessarie valutazioni di appropriatezza, sarà tenuta ad eseguire l’ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni. In relazione a tale evenienza, il Cliente è edotto e prende atto che sue istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Politica di Trasmissione e di Esecuzione, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni nonché il conseguimento del miglior risultato possibile per il Cliente stesso.
Art. 9 - Ordini Condizionati
1. Il Cliente, tenuto conto delle limitazioni di cui all'art. 7, comma 8 della presente Sezione, seguendo le istruzioni appositamente fornite in proposito, nonché le procedure descritte sul Sito, può disporre che l’ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario venga trasmesso dalla Banca agli intermediari autorizzati alla esecuzione di ordini per conto dei clienti all’avverarsi di una o più condizioni quali il raggiungimento da parte di tale strumento finanziario di un valore di mercato o di ulteriori parametri determinati e specificati dal Cliente stesso al momento di immissione dell’ordine.
2. Qualora la condizione apposta non dovesse avverarsi entro il termine indicato dal Cliente, l’ordine decadrà automaticamente.
Art. 10 - Gestione degli ordini
1. La Banca applica misure tese ad assicurare la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine:
(i) verifica che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
(ii) tratta gli ordini del Cliente che siano equivalenti a quelli di altri clienti della Banca in successione, in relazione al canale utilizzato per la ricezione dei medesimi, e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente;
(iii) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. La Banca non potrà compensare ordini di segno opposto.
3. La Banca ha facoltà di aggregare i suoi ordini con quelli della Banca o di altri Clienti, purché ciò non comporti probabilmente uno svantaggio per lo stesso o per qualunque altro Cliente.
L’aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa in materia e in conformità alla strategia di assegnazione degli ordini adottata dalla Banca che prevede in termini precisi una ripartizione corretta degli ordini aggregati e delle operazioni, nonché minimizzando il rischio che l’aggregazione vada a discapito del Cliente. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, accetta l'eventualità che i propri ordini vengano cumulati/aggregati con quelli di altri Clienti e/o della Banca; il Cliente è edotto e accetta che ciò potrebbe, in alcuni casi, andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine.
4. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di Clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che a sé stessa. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca se, conformemente alla strategia di cui al comma precedente, senza l’aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato affatto possibile eseguirlo. 5. La Banca informerà, non appena possibile, il Cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini.
Art. 11 - Commissioni dei Servizi Amministrati
1. Il Cliente è tenuto a pagare alla Banca i costi e gli oneri indicati nel Documento di sintesi e nel Foglio informativo nonché ogni altra eventuale spesa e/o onere fiscale sostenuto con riferimento alla prestazione del Servizio Webank.
2. Le spese di qualunque genere, sostenute dalla Banca in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sugli Strumenti Finanziari, saranno interamente a carico del Cliente, anche se tali spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. Il Cliente deve specificare il regime fiscale prescelto in sede di sottoscrizione del Modulo di Richiesta. Qualora le preferenze del Cliente, che si intendono confermate anche per i successivi anni, dovessero modificarsi, sarà cura del Cliente darne comunicazione alla Banca per iscritto o via PEC, qualora resa disponibile, con comunicazione che dovrà pervenire alla Banca entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per l’applicazione del nuovo regime.
3. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito sul Conto Corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
4. Qualora il Conto Corrente non presenti, per qualsiasi motivo, disponibilità sufficienti, il Cliente è tenuto a reintegrare immediatamente la liquidità necessaria.
Art. 12 - Crediti derivanti dall’esecuzione del Contratto
1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed integralmente tutte le obbligazioni previste a suo carico nel presente Contratto, la Banca invierà un’apposita diffida invitandolo a provvedere al pagamento entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di tale lettera.
2. Qualora il Cliente non adempia, la Banca può avvalersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, terzo e quarto comma e 2756, secondo e terzo comma, cod. civ. realizzando direttamente o a mezzo di intermediario autorizzato un quantitativo degli Strumenti Finanziari immessi/registrati nel deposito amministrato di pertinenza del Cliente correlato al credito vantato dalla Banca. Prima di realizzare tali Strumenti Finanziari, la Banca avverte, comunque, il Cliente del suo proposito, con lettera raccomandata o via PEC, se prevista, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa per il pagamento. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se la Banca ha realizzato solo una parte degli Strumenti Finanziari, mantiene comunque alle stesse condizioni quelli rimanenti nel deposito amministrato.
Art. 13 - Rappresentanza
1. Nello svolgimento dei Servizi Amministrati la Banca è espressamente autorizzata dal Cliente ad agire, a propria discrezione, in nome proprio e per conto dello stesso Cliente.
Art. 14 – Modifiche unilaterali, durata e recesso
1. La Banca, in presenza di giustificato motivo, si riserva la facoltà di proporre modifiche (sia sfavorevoli, sia favorevoli al Cliente) alle norme generali e particolari ed alle autorizzazioni relative ai servizi di investimento e accessori disciplinati dalla presente Sezione.
2. Le proposte di modifica alle condizioni contrattuali ed alle condizioni economiche dei servizi di investimento e accessori verranno effettuate dalla Banca in conformità con le previsioni della Sezione relativa al Deposito titoli in amministrazione.
3. L’applicazione delle nuove norme contrattuali e/o delle nuove condizioni economiche avverrà, per tacita accettazione del Cliente, dalla data indicata nella suddetta comunicazione, sempre salvo il diniego scritto ovvero l’esercizio del recesso da parte del Cliente (senza spese, né penali).
4. Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno automaticamente quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra.
5. Il Contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi in qualunque momento. Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto per iscritto con effetto dal momento in cui la Banca riceverà tale comunicazione, fermo un ragionevole termine per provvedere alla chiusura del rapporto. Il recesso della Banca sarà esercitato mediante comunicazione scritta ed è efficace decorsi 10 giorni dal momento in cui il Cliente ne riceve la relativa comunicazione. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso, compresi quelli ancora in corso di esecuzione. Il Cliente avrà cura di dare adeguate disposizioni alla Banca al fine di chiudere tutte le posizioni prima della data in cui il recesso produce i suoi effetti. Dal momento dell’efficacia del recesso dal Contratto o da uno o più specifici Servizi, il Cliente non potrà più usufruire degli stessi.
6. Alla data di efficacia del recesso, la Banca provvederà a mettere a disposizione del Cliente - secondo le disposizioni dallo stesso impartite, e previo soddisfacimento da parte della Banca di tutti i diritti vantati dalla stessa in connessione ai servizi di investimento e accessori, spese ed oneri sostenuti - presso la propria sede ed entro gli stretti tempi tecnici necessari, il denaro e gli Strumenti Finanziari di pertinenza del Cliente; salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso a tale data e salvo il compimento degli atti di amministrazione necessari per la conservazione dei beni del Cliente. Qualora gli Strumenti Finanziari del Cliente fossero sub- depositati, l’obbligo di restituzione della Banca si intenderà assolto anche impartendo al sub- depositario l’ordine di trasferire tali Strumenti Finanziari al Cliente presso il soggetto da questi indicato.
7. L’invio di titoli o assegni al Cliente dovrà essere da questi richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e rischio.
8. In caso di mancate istruzioni scritte del Cliente entro 30 giorni dal recesso, la Banca potrà liquidare gli Strumenti Finanziari di sua pertinenza e mantenere il controvalore in denaro a disposizione per il ritiro da parte del Cliente. Ove le istruzioni del Cliente fossero di trasferire in tutto o in parte gli Strumenti Finanziari di sua pertinenza ad altro intermediario, ciò avverrà
nel limite entro cui tale disposizione possa essere eseguita (es. per il caso di quote di fondi non trasferibili).
9. La Banca invierà al Cliente un rendiconto di fine rapporto.
10. Il Cliente potrà chiedere in qualunque momento di ritirare in tutto o in parte gli Strumenti Finanziari (ivi incluse le quote di fondi comuni di investimento) o gli altri beni depositati per suo
conto, salva la facoltà della Banca di trattenerli per tutelare i propri diritti in relazione a qualsiasi obbligo presente o futuro che il Cliente potrà avere nei confronti della stessa Banca.
11. Il Cliente è edotto e prende atto che la liquidazione di Strumenti Finanziari per importi o quantità rilevanti , o una liquidazione di determinati Strumenti Finanziari, potrebbe influire negativamente sul prezzo realizzabile , soprattutto se la liquidità del mercato in questione fosse limitata. Data la loro natura, alcuni tipi di beni (come ad esempio i fondi comuni di investimento che consentono la liquidazione solo in alcuni periodi) sono cedibili solamente in
alcuni periodi ed in tal caso, la loro liquidazione dovrà essere rinviata fino al momento in cui non potranno essere venduti o ceduti.
12. Il recesso ovvero la richiesta di restituzione o trasferimento parziale o totale del patrimonio non comporta alcuna penalità per il Cliente.
Art. 15 - Efficacia probatoria delle scritture e deposito della firma
1. Il Cliente prende atto che, tenuto conto della natura del Servizio Webank, la prova delle operazioni eseguite tramite il Sito, dei relativi accordi, nonché di ogni comunicazione effettuata nell’ambito dello stesso, sarà validamente fornita, a seconda dei casi, per mezzo delle scritture contabili registrate sui sistemi, sui libri di Banco BPM e sulle relative contabili indirizzate al Cliente e/o tramite le registrazioni delle transazioni effettuate dal Cliente stesso su nastro magnetico o supporto informatico o equivalente, nonché per mezzo degli eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure (informatiche, telefoniche, ecc.) utilizzate nei rapporti con il Cliente attraverso tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluse le comunicazioni trasmesse a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata).
2. Con la sottoscrizione del Contratto di Conto Corrente Webank e dei Servizi Associati, il Cliente e, ove consentito dalla Banca, le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca depositano la propria firma, su supporto durevole anche alternativo a quello cartaceo, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
3. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria firma autografa, ovvero, previo accordo fra le parti, una delle tipologie di firma elettronica previste dal D.Lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale (Firma
Digitale, Firma Elettronica avanzata o Firma Elettronica semplice) e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 16 - Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta
1. Quando il rapporto è intestato a più persone, le disposizioni relative al rapporto, ivi compreso l’esercizio del diritto di estinguerlo, possono impartite da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri.
2. La facoltà di compiere operazioni separatamente comprende, inoltre, la facoltà, anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ., di impartire disposizioni concernenti Strumenti Finanziari nominativi intestati a ciascuno degli altri intestatari e, in particolare:
(i) di ritirare gli Strumenti Finanziari o di trasferirli ad altro deposito amministrato;
(ii) di acquistare e/o di vendere gli Strumenti Finanziari ed i relativi diritti;
(iii) di esercitare i diritti di opzione;
(iv) di effettuare operazioni di riporto, qualora disponibili, e/o prestito;
(v) di sottoscrivere i documenti occorrenti per il conferimento alla Banca della delega per la girata degli Strumenti Finanziari medesimi, anche a favore di se stessa;
(vi) di effettuare qualsiasi altra operazione in nome e/o per conto degli intestatari degli Strumenti Finanziari.
3. La Banca deve pretendere il consenso di tutti i cointestatari per disporre del Deposito amministrato quando anche solo da uno di essi le sia stata notificata opposizione scritta, anche prima dell’esecuzione dell’ordine. L’opposizione comporta l’impossibilità per la Banca di eseguire gli ordini del Cliente impartiti successivamente da uno solo dei cointestatari. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non superiore ad un giorno lavorativo. Il Cliente prende atto ed accetta che in caso di opposizione da parte di uno dei cointestatari l’utilizzo del Servizio Webank potrà subire delle limitazioni (ad es. inibizione del canale online) in quanto il Servizio di Deposito non è compatibile con l’operatività a firme congiunte. In tal caso resta ferma la possibilità di comunicare e di trasmettere istruzioni alla Banca a mezzo posta cartacea e elettronica o di contattarla tramite il servizio di customer center e phone banking. Per le medesime ragioni la Banca si riserva in caso di opposizione di bloccare e/o recedere dai rapporti in essere qualora l’operatività a distanza risulti incompatibile con la gestione dei rapporti.
4. Gli intestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni assunte, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo intestatario.
5. Nel caso di rapporti cointestati a firme disgiunte, ogni cointestatario richiedente il Servizio Webank dovrà sottoscrivere personalmente il Modulo di Richiesta, previamente compilato. Per ragioni operative, il Servizio non potrà essere attivato per conti cointestati a firme congiunte. Sempre per ragioni operative, in caso di apertura di nuovi prodotti/servizi gli intestatari dei nuovi rapporti dovranno essere i medesimi ai quali viene intestato il Conto Corrente aperto con la Banca, salvo che si tratti di prodotti/servizi che devono essere intestati ad una singola persona. La cointestazione del rapporto comporta l’apertura di un dossier cointestato a tutti i cointestatari nonché, per ragioni operative, di un sottoconto per ciascun cointestatario, fermi restando tra i medesimi cointestatari gli effetti legali della scelta del regime cointestato.
6. Il Cliente riconosce che non si tratta di comunione indivisa, e pertanto autorizza la Banca ad intestare i titoli nominativi in custodia a nome di tutti o anche solo di uno o più dei cointestatari, dipendendo tale formalità da processi operativi interni della stessa Banca, basati essenzialmente sul cointestatario che dispone l’operazione nell’ambito dei Servizi Amministrati, processi che comunque non pregiudicano la facoltà del Cliente di comunicare alla Banca l'effettivo assetto di (com)proprietà del patrimonio in custodia, così da tenerne conto anche al fine della predetta modalità di intestazione dei titoli nominativi.
7. In assenza di specifiche istruzioni scritte del Cliente alla Banca, sarà onere dei cointestatari definire tra loro, e rendere opponibili a terzi, le rispettive quote di proprietà del patrimonio in custodia, con ogni più ampia manleva a favore della Banca.
8. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno degli intestatari a firme disgiunte del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di operare separatamente nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti della legge (es. disposizioni di legge sulle successioni) e dai provvedimenti dell’Autorità. Il diritto del soggetto deceduto si trasferisce automaticamente ai suoi eredi, che sono tenuti ad esercitarlo congiuntamente nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalla legge (es. disposizioni di legge sulle successioni) e dei provvedimenti dell’Autorità. Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari il diritto di disporre del cointestatario divenuto incapace è esercitato tramite il legale rappresentante dello stesso nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalla legge e dei provvedimenti dell’Autorità. L’utilizzo del Servizio Webank da parte degli eredi e del legale
rappresentante di uno dei cointestatari può subire delle limitazioni (ad es. inibizione del canale online) in quanto per ragioni operative il Servizio di Deposito titoli non è compatibile con l’operatività a firme congiunte. In tal caso resta salva la possibilità di comunicare e di trasmettere istruzioni alla Banca a mezzo posta cartacea e elettronica o di contattarla tramite il servizio di customer center e phone banking. La Banca non appena riceve notizia legalmente certa della
morte o della sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari blocca l’accesso e l’utilizzo dei Servizi tramite il Sistema di Identificazione riconducibile agli stessi. Sino a quando la Banca non avrà ricevuto copia del provvedimento del Giudice o, in caso di successione, la dichiarazione di successione e notizia legalmente certa del titolo successorio, la liquidità e gli Strumenti Finanziari del de cuius/incapace in deposito presso la Banca non potranno essere oggetto di trasferimento. In caso di rapporti cointestati non potranno essere trasferiti i beni del de cuius o dell’incapace ovvero i titoli a questi intestati e la quota parte degli altri beni oggetto di deposito presso la Banca (stabilita dividendo in parti uguali il patrimonio o secondo l’assetto proprietario resole noto in corso di rapporto dagli intestatari). La Banca, una volta ricevuta la predetta documentazione, provvederà a trasferire la liquidità e gli Strumenti Finanziari secondo le istruzioni impartite. Resta ferma la possibilità per ciascuno degli intestatari o degli eredi e comunque degli aventi diritto di proporre opposizione che comporterà il blocco totale dei rapporti in essere sino a quando non verrà presentata una dichiarazione congiunta da parte di tutti gli aventi diritto che fornisca indicazioni univoche alla Banca su come procedere alle restituzioni. La Banca si riserva in ogni caso di bloccare e/o recedere dai rapporti in essere in caso di morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari qualora l’operatività a distanza risulti incompatibile con la gestione dei rapporti.
Art. 17 – Liquidità e deposito/registrazione degli Strumenti Finanziari
1. Le somme di denaro utilizzate per effettuare le operazioni di investimento disposte dal Cliente, nonché quelle rivenienti dal disinvestimento degli Strumenti Finanziari di pertinenza del Cliente sono depositate sul Conto Corrente di titolarità del Cliente presso la Banca.
2. Gli Strumenti Finanziari oggetto dei Servizi Amministrati sono registrati nel Deposito di cui alla Sezione I delle presenti Condizioni Generali.
3. Le quote o azioni di O.I.C.R. sono depositate o registrate secondo le modalità previste dai relativi documenti costitutivi e d’offerta. In ogni caso, la Banca si riserva la facoltà di depositare/registrare le suddette quote o azioni nell’ambito del Deposito di cui alla Sezione I delle presenti Condizioni Generali.
Art. 18 - Diritto di garanzia
1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutte le somme liquide depositate sui conti correnti intestati al Cliente in essere presso la Banca medesima, nonché sugli Strumenti Finanziari e sui Prodotti o sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo del Conto Correntee/o dipendente da qualunque operazione bancaria, finanziaria e/o di investimento quale, a titolo meramente esemplificativo, operazioni di riporto, qualora disponibili, e prestito titoli, operazioni in Strumenti Finanziari derivati e non, operazioni di intermediazione, ecc.
2. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti Strumenti Finanziari o Prodotti o sui predetti titoli, valori o liquidità o sulla loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
Art. 19 - Legge regolatrice e Foro competente
1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana secondo la quale dovrà essere risolta ogni eventuale controversia tra le parti.
2. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in relazione all'interpretazione ed esecuzione del Contratto, il Foro competente in via esclusiva è quello di Milano.
3. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.
Art. 20 - Reclami e Risoluzione stragiudiziale delle controversie relative ai Servizi amministrati e accessori
1. Fermo quanto stabilito per i reclami e la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative al Servizio di Deposito di cui alla Sezione I, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca relativamente alla prestazione dei Servizi amministrati e accessori, anche per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: Banco BPM Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo,
13 - 26900 Lodi) o per via telematica (indirizzando un messaggio di PEC a reclami@pec.bancobpmspa.it o di posta elettronica areclam@bancobpm.it). La Banca si impegna a rispondere entro 60 giorni, mediante comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf sul Sito o email o PEC, qualora resa disponibile).
2. Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può rivolgersi, entro un anno dalla data del reclamo, all’ Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob con delibera n.19602 del 4 maggio 2016, ai sensi del D.lgs. 179/2007. Per sapere come rivolgersi all’ Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) presso la Consob, il Cliente può consultare il sito www.consob.it oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Il diritto di ricorrere all’ACF non può essere oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extra giudiziale contenute nei contratti della Banca.
2.bis Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il “Regolamento sull’ODR”), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la “Piattaforma Online Dispute Resolution” o “Piattaforma ODR”) che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell’UE e un professionista stabilito nell’UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali, di cui l’ACF è parte (di seguito, gli “Organismi ADR”). Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l’Organismo ADR prescelto mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo quanto previsto nei precedenti commi, il Cliente, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all’ACF presentando reclamo anche tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma ODR https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=IT.
3. Il Cliente, in alternativa al ricorso all’ Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010 presso enti pubblici o privati, purché iscritti nell’apposito registro degli organismi
tenuto presso il Ministero della Giustizia . Resta impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
4. Ai sensi dell’art. 5, D. Lgs. 4 marzo 2010 n.28 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo) chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto, ovvero uno dei procedimenti osservati dagli organi menzionati nei commi che precedono. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
5. Ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e alla procedura di mediazione sono pubblicate sul Sito web www.webank.it.
Art. 21 - Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca
1. All’atto della costituzione dei rapporti o dell'effettuazione delle singole operazioni, il Cliente è tenuto per legge a fornire alla Banca le informazioni e le dichiarazioni necessarie ed aggiornate (ivi compresi i dati propri, delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo e degli eventuali titolari effettivi, ove ammessi dalla Banca) per consentire alla stessa il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di contrasto al riciclaggio ed al terrorismo. Per acquisire dal Cliente le relative dichiarazioni e informazioni la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi comprese le tecniche di comunicazione a distanza.
2. In caso di impossibilità di completare l’adeguata verifica per mancato recapito delle informazioni richieste da parte di ogni intestatario del rapporto, ovvero per altre cause imputabili al Cliente, la Banca, previo contatto con il Cliente al fine di accertare la possibilità di completare l’adeguata verifica entro un ragionevole termine, si riserva il diritto di attivare la procedura di restituzione prevista dalla normativa antiriciclaggio e dalle relative disposizioni di attuazione tempo per tempo vigenti. In caso di attivazione della procedura di restituzione, la Banca deve - secondo le attuali disposizioni di legge - inviare al Cliente una comunicazione per iscritto, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, con la quale chiedere di ottenere entro 60 giorni l’indicazione delle coordinate di un conto e di un eventuale deposito titoli su cui effettuare la restituzione delle eventuali disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente. Il Cliente deve indicare un conto e/o un deposito titoli che presentino le caratteristiche previste dalla normativa antiriciclaggio e dalle relative disposizioni attuative tempo per tempo vigenti. Ricevuta l’indicazione del conto e/o del deposito titoli, la Banca dispone la restituzione di tutte le disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente e il rapporto si intenderà chiuso. A decorrere dalla ricezione della comunicazione scritta il Cliente deve restituire gli eventuali moduli di assegno ancora in suo possesso, posto che l’eventuale convenzione di assegno si intende revocata e il pagamento di eventuali assegni tratti sul conto – successivamente alla data di ricezione della comunicazione scritta – viene rifiutato. Il Cliente, inoltre, deve restituire - a decorrere dalla ricezione della comunicazione scritta - le eventuali carte di pagamento collegate al Conto, posto che il pagamento delle operazioni effettuate successivamente alla data di ricezione della comunicazione scritta viene rifiutato. In attesa della ricezione delle coordinate del conto e/o del deposito titoli, sul rapporto in essere con la Banca sono consentite solo le operazioni necessarie all’adempimento di obbligazioni assunte dal Cliente o giunte a scadenza e gli addebiti/accrediti disposti in via continuativa prima dell’invio della comunicazione. Trascorso il citato termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta senza che il Cliente abbia fornito le indicazioni delle coordinate del conto e/o del deposito titoli su cui trasferire le sue disponibilità, la Banca i) non può più permettere alcuna attività e deve provvedere a comunicare ai terzi interessati che non verranno eseguite ulteriori operazioni di addebito o accredito automatico a valere sul rapporto intestato al Cliente e ii) provvederà a trattenere e a versare le disponibilità finanziarie del Cliente su un conto infruttifero.
3. Il Contratto si risolve di diritto se:
− la documentazione prodotta e/o le comunicazioni rese alla Banca, sia in fase precontrattuale sia successivamente, risultano non veritiere o inesatte;
− la Banca viene a conoscenza di circostanze di fatto che, se fossero state conosciute o verificate prima, avrebbero impedito la conclusione del presente Contratto;
− il Cliente non adempie agli obblighi di adeguata verifica.
La Banca comunicherà al Cliente per iscritto che intende avvalersi della presente clausola.
4. Anche al fine di tutelare il Cliente, la Banca può valutare, in ogni momento del rapporto, l'idoneità delle informazioni fornite e dei documenti eventualmente prodotti come prova dell’identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa.
5. L’utilizzo dei servizi oggetto del Contratto è consentito esclusivamente al Cliente e ai delegati ammessi dalla Banca e compatibili con il Servizio Webank nei limiti di quanto previsto dalla legge e dal Contratto. L’operatività per conto terzi estranei al rapporto tra cliente e la Banca ovvero per conto o in favore di un titolare effettivo differente da quello originariamente dichiarato all’apertura del rapporto non è consentita, salvo espressa autorizzazione della Banca rilasciata una volta effettuate le valutazioni del caso a fronte della richiesta scritta del Cliente e delle informazioni da questo fornite. La Banca si riserva il diritto di effettuare dei controlli e sospendere in ogni momento l’operatività del Cliente, e ciò anche senza preavviso, qualora verificasse che le operazioni disposte sono effettuate per conto di terzi soggetti o per un titolare effettivo differente, rimanendo impregiudicato il diritto della Banca di risolvere ex lege il rapporto, che verrà esercitato inviando al Cliente una comunicazione scritta con la quale verrà reso noto che ci si intende avvalere della presente clausola. In ogni caso, il Cliente è responsabile nei confronti della Banca delle conseguenze dannose e/o pregiudizievoli derivanti da tale operatività.
CAPO II
SERVIZI DI INVESTIMENTO
Art. 1 - Caratteristiche dei Servizi
1. Nell’ambito della prestazione del servizio di esecuzione di ordini, la Banca potrà eseguire gli ordini impartiti discrezionalmente dal Cliente, riguardanti l’acquisto, la vendita e/o la sottoscrizione di Prodotti e Strumenti Finanziari.
2. Salvo specifiche istruzioni del Cliente, gli ordini dallo stesso Cliente impartiti alla Banca potranno essere eseguiti in qualunque mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di esecuzione, a discrezione della Banca in conformità alla Politica di Trasmissione e di Esecuzione adottata. Il Cliente che usufruisce dei Servizi è consapevole che l’operatività sui mercati, sui sistemi multilaterali di negoziazione ovvero sulle altre sedi di esecuzione può comportare il rischio che un’operazione venga rinviata o non effettuata per cause al di fuori del controllo della Banca.
3. Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini include la mediazione. Con la mediazione, la Banca mette in contatto il Cliente con altri investitori per l’acquisto o la vendita degli Strumenti Finanziari indicati dal Cliente medesimo, in Italia e all’estero.
4. Nell’esecuzione di ordini, la Banca potrà anche porsi in contropartita diretta con il Cliente nella compravendita di detti strumenti (cosiddetta negoziazione in conto proprio). In particolare il Cliente accetta che eventuali propri ordini possano trovare esecuzione
anche mediante contropartita diretta con la Banca la quale potrà agire come parte venditrice o parte acquirente ovvero, anche fuori mercato, come controparte nella pattuizione di contratti aventi ad oggetto Strumenti Finanziari derivati.
5. Nel caso del servizio di esecuzione di ordini la Banca applicherà al Cliente il prezzo ricevuto o pagato nell’esecuzione dell’operazione, maggiorato delle commissioni e delle spese; nella negoziazione in conto proprio la Banca comunicherà al Cliente all’atto della ricezione dell'ordine il prezzo al quale è disposta ad acquistare e/o vendere gli Strumenti Finanziari di interesse del Cliente, senza poter applicare commissioni alla relativa operazione.
6. Con il servizio di ricezione e trasmissione di ordini la Banca, per conto del Cliente, passa tempestivamente gli ordini impartiti dal Cliente stesso ad altro intermediario, italiano od estero, autorizzato alla esecuzione di ordini, alla negoziazione per conto proprio o al collocamento dei
relativi Prodotti o Strumenti Finanziari e, ove consentito, con riferimento agli OICR alle relative società emittenti o società di gestione.
7. Nell’ambito del collocamento, che la Banca presta senza assunzione a fermo né assunzione di impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, la Banca può offrire al Cliente Strumenti Finanziari dalla stessa collocati in forza di accordi con società prodotto (es. OICR) ed emittenti pubblici e privati. ln esecuzione di tali accordi, la Banca promuove l'acquisto e/o la sottoscrizione di Prodotti per i quali abbia ricevuto il relativo incarico di collocamento da parte delle relative Società Prodotto. La Banca, inoltre, riceve le richieste di acquisto e di sottoscrizione di Prodotti trasmesse dal Cliente di sua iniziativa.
8. L'esecuzione e/o la trasmissione degli ordini di compravendita su Strumenti Finanziari impartiti dal Cliente è subordinata alla costituzione da parte del Cliente stesso della provvista e delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori ai limiti previsti dai mercati di riferimento.
9. La Banca informerà il Cliente degli importi dovuti per l'esecuzione delle operazioni ordinate. Il Cliente è tenuto ad adempiere a tali richieste, provvedendo tempestivamente all'effettuazione dei rispettivi versamenti. Qualora le somme inizialmente versate dal Cliente non risultino sufficienti alla copertura di tali importi, la Banca informerà immediatamente il Cliente e richiederà il versamento di somme aggiuntive. Il Cliente prende atto che le somme richieste dalla Banca a titolo di provvista o garanzia, inclusi i margini, potranno eccedere quelle richieste per ciascuno strumento finanziario dai regolamenti dei mercati in cui lo strumento finanziario è negoziato o dai regolamenti dei relativi sistemi di compensazione e garanzia.
Art. 2 - Partecipazioni rilevanti in emittenti quotati. Identificazione dei possessori di strumenti finanziari.
1. Il Cliente è tenuto ad osservare in proprio le disposizioni di legge riguardanti le comunicazioni di superamento delle soglie di partecipazione rilevanti in emittenti i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
2. La Banca non può conoscere l’esistenza di pacchetti azionari di titolarità del Cliente in misura superiore a quanto risulta in custodia presso la stessa.
3. In ogni caso, salvo diverse indicazioni scritte del Cliente, la Banca assumerà che le operazioni del Cliente siano motivate da finalità di mero investimento senza alcun obiettivo di assumere partecipazioni rilevanti ovvero di esercitare una qualsiasi influenza sulle assemblee degli emittenti i cui titoli siano oggetto dei Servizi Amministrati e/o del deposito amministrato di cui alla Sezione I.
4. Con riferimento alla comunicazione a terzi di dati identificativi dei possessori di strumenti finanziari, il Cliente viene informato che:
- nei casi previsti dalla Normativa di, la Banca comunicherà agli emittenti che ne abbiano fatto richiesta
, i suoi dati identificativi (nome, cognome e indirizzo) unitamente al quantitativo di strumenti finanziari oggetto della richiesta in deposito presso la Banca;
- il Cliente può vietare la comunicazione dei propri dati identificativi agli emittenti, nei casi in cui la Normativa di Riferimento gli accorda tale facoltà Il Cliente deve manifestare per iscritto la propria volontà di vietare che i propri dati identificativi siano comunicati ai soggetti sopra indicati. Il diniego varrà per tutti i dati collegati al deposito e, in caso di cointestazione, potrà essere espresso da un solo intestatario. Il diniego potrà essere successivamente revocato per iscritto.
Art. 3 – Operazioni di collocamento e di distribuzione di Prodotti e Strumenti Finanziari
1. Nella prestazione del servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, la Banca si attiene alle disposizioni impartite dall’offerente o dal soggetto che organizza e che costituisce il consorzio di collocamento, al fine di assicurare l’uniformità delle procedure di offerta e di riparto ed il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari. Restano di esclusiva competenza e responsabilità delle società prodotto gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento a carico delle stesse.
2. Con riferimento a offerte pubbliche relative a Strumenti Finanziari in deposito, il Cliente delega sin d'ora espressamente ed irrevocabilmente la Banca, conferendole procura speciale affinché, in suo nome e per suo conto, la Banca sottoscriva la scheda di adesione relativa ad operazioni di Offerta Pubblica di Vendita, di Sottoscrizione, di Acquisto e/o di Scambio, secondo le disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente stesso, seguendo le istruzioni operative dettate a questo scopo sul Sito. Resta ferma la facoltà della Banca a suo insindacabile giudizio di richiedere al Cliente la sottoscrizione della scheda nei casi in cui il prospetto informativo richieda opzioni e specifiche di dettaglio. La Banca si impegna a comunicare al Cliente, con i mezzi convenuti, l'esito dell'offerta.
3. Il prospetto informativo relativo alle operazioni appena indicate, verrà, ove prescritto dalla normativa vigente, preventivamente consegnato al Cliente o messo a disposizione del medesimo sul Sito in modo che possa essere trasferito su supporto duraturo.
4. Per ogni disposizione impartita, il Cliente deve dichiarare espressamente la volontà di eseguire l’operazione, confermando di aver ricevuto il relativo prospetto informativo.
5. Il Cliente è invitato a leggere attentamente il prospetto informativo prima di effettuare l’operazione in questione.
6. Nell'esecuzione delle operazioni la Banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti.
7. Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate solo se non ancora eseguite dalla Società Prodotto e se consentito dalla documentazione d'offerta.
8. Con riferimento alle operazioni riferite a O.I.C.R. che prevedono l’inoltro di ordini cumulativi e l’intestazione delle quote o azioni dello stesso O.I.C.R. ad un intermediario, il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce mandato alla Banca, per eseguire per conto del Cliente, ma in nome proprio, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e passaggio (c.d. switch) di quote ed azioni, secondo le disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente stesso. Nell’esecuzione del predetto mandato la Banca è sin da ora autorizzata a sostituire a sé stessa qualsiasi soggetto che sia autorizzato, secondo le procedure di ciascuno dei suddetti O.I.C.R., a procedere alla predetta intestazione cumulativa ferma restando l'applicazione dell'art. 1715
c.c. In ogni caso, nessun corrispettivo aggiuntivo è dovuto né alla Banca, né al suo sostituto.
9. L’esecuzione degli ordini avverrà al prezzo determinato per il giorno dell’esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento od allo statuto dell’O.I.C.R..
10. Il Cliente potrà inoltrare gli ordini di sottoscrizione/rimborso/passaggio (c.d. switch) di quote ed azioni di O.I.C.R. (Fondi Comuni e Sicav) italiani ed esteri rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE ed autorizzati alla commercializzazione in Italia, offerti dalla Banca sul Sito con le limitazioni ivi rese note tempo per tempo.
Art. 4 - Modalità di conferimento e attestazione degli ordini
1. Gli ordini del Cliente potranno essere impartiti alla Banca tramite il Sito ovvero mediante altre modalità e tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dalla Banca, nonché tramite telefono (nel qual caso alle condizioni di cui al successivo art. 5).
2. All’atto del ricevimento dell’ordine, la Banca rilascia apposita attestazione telematica al Cliente con modalità tali da consentirne il trasferimento su supporto duraturo.
3. Alle condizioni previste nel presente Contratto la Banca si riserva il diritto di astenersi dall'eseguire o trasmettere l’ordine ricevuto, dandone immediata comunicazione al Cliente
attraverso il Sito, tramite SMS ovvero tramite Phone Banking, nonché tramite una comunicazione a mezzo e-mail o PEC, qualora resa disponibile, con modalità tali da consentirne il trasferimento su supporto duraturo.
4. La Banca registrerà su supporto magnetico ovvero su altro supporto equivalente, gli ordini impartiti dal Cliente.
5. Gli ordini si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima, come comprovato dalla relativa annotazione sui registri della Banca e dalle inerenti comunicazioni registrate su supporto magnetico o altro supporto equivalente. In ogni caso, forma piena prova degli ordini conferiti, il rilascio di apposita attestazione contenente il nome del Cliente medesimo, l’ora e la data di ricevimento dell’ordine, gli elementi identificativi dell’ordine e le eventuali istruzioni dallo stesso conferite, ovvero l’evidenza elettronica, la registrazione su supporto magnetico o su altro supporto equivalente. E’ facoltà della Banca richiedere la conferma degli ordini trasmessi nelle forme che, di volta in volta, saranno ritenute opportune.
6. Gli ordini impartiti possono essere revocati dal Cliente sino a che non siano stati trasmessi ad altri intermediari per l’esecuzione, ovvero non siano stati già eseguiti, anche in parte, dalla Banca.
7. E’ facoltà della Banca rifiutare l’esecuzione di un ordine impartito dal Cliente, dandone tempestiva comunicazione al Cliente stesso. Il rifiuto non necessita di motivazione da parte della Banca.
8. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto di determinati titoli o particolari tipologie di Strumenti Finanziari, secondo quanto tempestivamente comunicato dalla Banca stessa sul Sito.
9. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi allo stesso ascrivibili ai sensi del Contratto.
10. Il Cliente è tenuto a fornire la liquidità e gli Strumenti Finanziari necessari all'esecuzione di ciascuna operazione, nonché al sostenimento di ogni altra commissione o spesa entro un termine coerente con le condizioni ed i tempi previsti per la regolazione e la liquidazione della operazione stessa. In caso contrario, la Banca informa il Cliente della circostanza e si riserva il diritto di non dare seguito agli ordini del Cliente. Il pagamento di tali somme avverrà di norma a mezzo addebito sul rapporto di Conto Corrente indicato dal Cliente.
Art. 5 - Conferimento degli ordini a mezzo telefono
1. Il Cliente può impartire gli ordini ai sensi del presente Contratto, digitando l'apposito numero telefonico indicato sul Sito.
2. A tale fine la Banca potrà avvalersi del call center di società terze anche non facenti parte del Gruppo Bancario Banco BPM.
3. Nel caso in cui il Cliente impartisca alla Banca ordini per telefono, l’informativa in ordine alla eventuale non appropriatezza dell’operazione viene fornita telefonicamente.
4. Il Cliente prende atto ed autorizza che gli ordini telefonici e l’informativa resa ai sensi del precedente comma siano registrati su nastro magnetico o altro supporto equivalente. La Banca archivierà e custodirà presso di sé le registrazioni telefoniche così ottenute, anche per conto del Cliente, per il periodo di tempo previsto dalla legge.
Art. 6 - Esecuzione degli ordini su mercati esteri
1. Il Cliente può conferire ordini da eseguire sui mercati esteri nei limiti previsti dalla Politica di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca, i cui dettagli sono a disposizione del Cliente qualora ne faccia richiesta.
2. La Banca potrebbe non accettare, per motivi legati alle normative ed ai regolamenti in vigore in alcuni paesi, nonché per ragioni di carattere fiscale ed informatico, ordini relativi a Strumenti Finanziari emessi e/o ammessi alla negoziazione esclusivamente in mercati esteri, che provengano da Clienti nati o residenti in quei paesi esteri.
3. Il Cliente si dichiara informato che le regole disciplinanti i mercati esteri possono essere differenti da quelle in vigore in Italia. In particolare, il Cliente si dichiara edotto che alcuni mercati esteri ammettono la possibilità di storno di ordini già eseguiti e che le fasi dei mercati ed i tempi intercorrenti tra la data di eseguito e quella di regolamento possono essere diversi rispetto a quelli italiani.
CAPO III
RISCHI E RESPONSABILITA'
Art. 1 - Strumenti Finanziari Derivati
1. Con riferimento agli Strumenti Finanziari Derivati di cui all’art. 1, comma 2 ter lettera a), del
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il Cliente prende atto e accetta che:
- il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni;
- l’investimento effettuato su tali strumenti/contratti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili;
- la Banca può dover versare, per conto dello stesso Cliente, margini di garanzia con le modalità e nei termini previsti nel precedente Capo per l’operazione disposta, e, nel caso in cui il funzionamento dei mercati lo richieda, anche successivamente alla conclusione della stessa operazione il Cliente può dover versare margini di garanzia supplementari;
- simulazioni di rendimento di un portafoglio potenziale non possono essere considerate previsioni di rendimento effettivo futuro;
- mutamenti del tasso di cambio possono avere effetti negativi sul valore, sul prezzo e sul rendimento degli investimenti effettuati;
- gli andamenti passati non sono indicativi di risultati futuri ed i valori varieranno nel tempo.
Il Cliente, conferendo un ordine avente ad oggetto Strumenti Finanziari Derivati, implicitamente accetta e si impegna a rispettare le regole del mercato di riferimento e dei relativi organismi di liquidazione e compensazione.
Art. 2 - Strumenti Finanziari non quotati e a diffusione limitata
1. Il Cliente è informato e pienamente consapevole che, con riguardo agli Strumenti Finanziari non negoziati o non quotati in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, gli investimenti in tali valori possono, tra l’altro, comportare:
- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- la carenza di informazioni che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente;
- l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non quantificabili.
2. Per le operazioni di vendita allo scoperto relative a Strumenti Finanziari a diffusione limitata, il Cliente prende atto ed è consapevole del fatto che la ricopertura dell’operazione può risultare difficoltosa e comunque dare luogo ad oneri aggiuntivi.
Art. 3 - Attività di Trading "OnLine"
1. Anche sulla base delle specifiche avvertenze fornite nell'Informativa preliminare, il Cliente è consapevole che la modalità di esecuzione dei Servizi Amministrati "online" può indurre l’investitore a moltiplicare le transazioni operando in una prospettiva intraday. Ciò può comportare per il Cliente un aumento sia del rischio di perdite del proprio capitale, sia del costo delle commissioni. Inoltre, la modalità online scelta dal Cliente per svolgere attività di trading comporta per se stessa i rischi tipici connessi agli strumenti di telecomunicazione e, date le sue peculiari caratteristiche, richiede una competenza specifica nell’ambito non solo dei mercati
finanziari, dei titoli, delle strategie di trading, ma anche del funzionamento dei principali sistemi informatici ed informativi necessari per la connessione e l’interazione con un sito web. A questo proposito, il Cliente si fa carico della configurazione del proprio personal computer e di quanto necessario per accedere al Sito. E’ responsabilità del Cliente dotarsi di apparecchiature adeguate e conformarsi alle innovazioni tecnologiche.
2. Il Cliente prende atto ed accetta che l’utilizzo dei servizi oggetto del presente Contratto può essere limitato in tutto o in parte per ragioni di natura operativa connesse alla fruizione dei servizi a distanza al verificarsi di eventi sopravvenuti alla conclusione del Contratto che interessano la persona del Cliente (es. nomina di un amministratore di sostegno), ferma la facoltà di recesso da parte di entrambe le parti.
Art. 4 - Investimenti con effetto leva
1. La Banca ritiene doveroso avvertire sin d’ora il Cliente che l’effetto leva (anche quando disposta direttamente con la Banca) può far aumentare notevolmente il rischio degli investimenti, soprattutto qualora vengano assunte posizioni consistenti facendo affidamento su una piccola somma di garanzia iniziale (ad esempio, nel caso di contratti derivati ovvero operazioni short realizzate mediante ricorso a prestiti titoli o riporti).
Art. 5 - Servizi di informazioni e dati
1. Il Cliente è a conoscenza del fatto che la Banca rende disponibili nelle pagine del proprio Sito o tramite servizio SMS, nonché mediante gli ulteriori strumenti di comunicazione tempo per tempo adottati, informazioni e dati che, a sua volta, ottiene da terzi, e sui quali non può esercitare alcun tipo di controllo. Resta, pertanto, inteso che il contenuto di tali informazioni e dati non deve essere considerato né esaustivo né completo o comunque corretto. Di conseguenza, il Cliente che intende utilizzare le informazioni riportate nel Sito ai fini delle proprie scelte di investimento deve svolgere un’autonoma verifica della correttezza delle stesse, non potendo farvi affidamento.
Art. 6 - Altri fattori di rischio sui quali la Banca non può esercitare alcun controllo
1. Inoltre, il Cliente riconosce che la Banca non è in grado di garantire, in specifiche situazioni non dipendenti dalla propria volontà, il corretto adempimento del Servizio Webank. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, è possibile che:
- la Banca possa ricevere da terzi dati ed indicazioni in merito al valore degli Strumenti Finanziari non corrette e/o non complete, con la conseguenza che l’ordine del Cliente potrebbe essere trasmesso all’intermediario autorizzato alla esecuzione degli ordini per conto dei clienti non tempestivamente e, con riferimento agli ordini condizionati, in un momento successivo od anteriore all’effettivo avverarsi della condizione;
- il tempo necessario per la verifica dei parametri impostati dal Cliente e la ritrasmissione dell’ordine all’intermediario autorizzato alla esecuzione degli ordini per conto dei clienti, non consenta che lo stesso venga inoltrato al mercato in tempo utile per essere accettato o che sia correttamente eseguito;
- in un periodo successivo all’inoltro dell’ordine, si verifichino eventi quali, ad esempio, la sospensione di un titolo dal mercato, il malfunzionamento dei sistemi del mercato stesso, l’erronea od incompleta trasmissione degli ordini da parte degli intermediari autorizzati alla negoziazione, che non permettano l’esecuzione dell’ordine e ciò, per quanto riguarda gli "ordini condizionati", pur in presenza del verificarsi della condizione apposta;
- in considerazione del particolare strumento utilizzato per l’inoltro degli ordini, per cause di forza maggiore, ad esempio, della sospensione, interruzione, guasto, mancanza di qualità del servizio telefonico, scioperi o, comunque, per cause estranee alla sfera di azione e di controllo della Banca, un ordine inoltrato non venga trasmesso all’intermediario autorizzato alla esecuzione degli ordini per conto dei clienti e ciò nonostante la condizione eventualmente apposta all’ordine si sia verificata.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, nel caso in cui, in seguito all’avverarsi di una delle circostanze sopra descritte, non sia possibile eseguire un ordine, sarà cura della Banca provvedere a darne tempestiva comunicazione al Cliente mediante tecniche di comunicazione a distanza (es. tramite comunicazione sul Sito).
Art. 7 - Limitazione di responsabilità della Banca
1. Il Cliente, anche sulla base di quanto contenuto nel presente Capo e nell’Informativa preliminare alla Clientela, prende atto che in nessun caso l’attività di cui al Contratto comporta una garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
2. La Banca non risponde delle conseguenze eventualmente derivanti da temporanee interruzioni della funzionalità del Sito e/o del Servizio Webank, dipendenti da cause di forza maggiore o, comunque, da eventi non imputabili alla stessa o che la stessa non possa ragionevolmente prevedere quali, a titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea; interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti elettrici, telefonici o elettronici; controversie sindacali, scioperi o qualsiasi altro inconveniente di carattere tecnico e non, che non rientri sotto il suo controllo.
3. La Banca non è responsabile per disguidi che possano intervenire nella trasmissione degli ordini dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o, comunque, a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e risolvere, quali quelle appena indicate: pertanto la Banca, in tali casi, non sarà responsabile di ogni eventuale danno, diretto od indiretto, derivante da una intempestiva trasmissione degli ordini o delle disposizioni in genere.
4. La Banca non sarà responsabile qualora, in un periodo successivo all’inoltro dell’ordine da parte del Cliente, si verifichino eventi quali, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, sospensione di un titolo dal mercato, malfunzionamento dei sistemi del mercato stesso, erronea od incompleta trasmissione degli ordini da parte degli intermediari autorizzati alla negoziazione, che non permettano la corretta esecuzione dell’ordine.
5. Qualunque limitazione di responsabilità prevista a favore di Banco BPM non opererà nell'ipotesi di dolo o colpa grave della Banca.
6. Fatte salve le ipotesi di dolo e colpa grave, alla Banca non sarà imputabile alcuna responsabilità per aver agito in conformità ad ordini impartiti dal Cliente, con qualunque mezzo autorizzato, che, successivamente alla loro trasmissione od esecuzione, dovessero rivelarsi, in tutto o in parte, contraffatti.
7. Il Cliente dovrà prontamente, e comunque entro i limiti temporali indicati dalla Banca, fornire ogni istruzione che la Banca possa richiedere relativamente agli ordini ricevuti. Qualora il Cliente non adempia prontamente alla richiesta nei suddetti limiti temporali, la Banca, a sua esclusiva discrezione, potrà compiere, a spese del Cliente, ogni azione necessaria a protezione dei propri interessi e di quelli del Cliente stesso. Il Cliente libera e manleva la Banca da ogni costo, spesa, danno subiti a causa di comportamenti attivi od omissivi del Cliente stesso.
CAPO IV INFORMAZIONI E RENDICONTAZIONI
Art. 1 - Informazioni sugli ordini
1. La Banca invia al Cliente il rendiconto dell’attività svolta con l’indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati.
2. Per ogni operazione eseguita, la Banca invia al Cliente la conferma dell’esecuzione dell’ordine, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione, mediante le tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dal Servizio Webank (ad es. comunicazione telematica), assicurandone in ogni caso la trasferibilità su supporto duraturo.
3. Nel caso in cui la conferma dell’ordine richieda la ricezione da parte della Banca di una conferma di avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, la comunicazione di conferma di cui al precedente comma viene inviata entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto il quale è tenuto a comunicare le medesime informazioni che comunicherebbe la Banca, quest’ultima è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria eseguito conferma di esecuzione.
4. In caso di prestazione del servizio di collocamento, l'avviso sarà inviato al Cliente, con le modalità indicate al comma 2, al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo alla conclusione delle operazioni di sottoscrizione/rimborso.
5. L’avviso di conferma potrà anche essere redatto dalla Banca utilizzando codici standard per ciascuna informazione. In tal caso il Cliente ha sempre facoltà di richiedere alla Banca una spiegazione in merito ai codici utilizzati.
6. Nel caso in cui l’ordine è eseguito in tranche, la Banca può fornire al Cliente informazioni in merito al prezzo di ciascuna tranche ovvero al prezzo medio. Qualora venga fornito il prezzo medio il Cliente ha sempre facoltà di richiedere alla Banca il prezzo di ciascuna tranche.
7. Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, la Banca ha facoltà di inviare al Cliente le informazioni sugli ordini, con cadenza trimestrale/semestrale o almeno annuale, in luogo dell’avviso di conferma di cui al precedente comma 2. La Banca non invia informazioni nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia inviata al Cliente direttamente dall’O.I.C.R. o dalla relativa società di gestione.
8. Nel caso di operazioni aventi ad oggetto O.I.C.R. di diritto estero, la lettera di conferma sarà inviata dal soggetto incaricato dei pagamenti secondo le modalità e i tempi indicati nei documenti di offerta.
9. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
10. Giornalmente sarà resa disponibile al Cliente sul Sito la situazione aggiornata in tempo reale degli Strumenti Finanziari e della liquidità in deposito, in modo tale che le informazioni sulla posizione del Cliente possano essere trasferite in qualsiasi momento su supporto duraturo. In mancanza di reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso secondo le modalità di cui all’art. 20 Capo I - Sezione II entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, la situazione aggiornata in tempo reale degli Strumenti Finanziari e della liquidità in deposito si intenderà tacitamente approvata dal Cliente.
Art. 2 - Invio di comunicazioni e di documentazione
1. Il Cliente prende atto e accetta che le comunicazioni contrattuali, le rendicontazioni ed ogni altra comunicazione o notifica relative ai servizi di investimento e accessori disciplinati dal presente contratto, nonché la documentazione contrattuale e di informativa precontrattuale relativa i prodotti oggetto dei servizi di investimento disciplinati dal presente contratto, potranno essere consegnate al Cliente mediante le tecniche di comunicazione a distanza previste dal Servizio Webank. In particolare, le comunicazioni potranno essere inviate dalla Banca presso la casella privata sul Sito (in caso di attivazione del Servizio "Estratto conto e contabili on line"), all’indirizzo di residenza o di corrispondenza eventualmente indicato per la spedizione delle comunicazioni e della documentazione su supporto cartaceo, ovvero ancora all'indirizzo di posta elettronica (e-mail o PEC, qualora resa disponibile) indicati alla Banca per iscritto o tramite il Servizio Webank, ove sia disponibile l’apposita funzione che consente di trasmettere la relativa richiesta. Per le notifiche giudiziarie, tuttavia, resta valido l’indirizzo di residenza del Cliente. La Banca si riserva il diritto di scegliere, salva diversa richiesta del Cliente, la tecnica di comunicazione a distanza più opportuna per trasmettere le informazioni al Cliente. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche, e l’invio dei rendiconti nonché le informazioni previste dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente (ivi comprese a titolo esemplificativo, le normative a tutela del consumatore, ovvero la normativa in materia di trattamento dei dati personali), possono essere eseguite dalla Banca anche nei confronti di uno solo dei cointestatari ad uno o più dei recapiti da questi utilizzati in relazione al rapporto in esame ai sensi del presente comma. In tal caso, l’invio sarà efficace e operante a tutti gli effetti di legge anche nei confronti degli altri cointestatari. Eventuali variazioni dei recapiti indicati devono essere comunicate alla Banca per iscritto, o tramite il Servizio Webank, ove sia disponibile l’apposita funzione che consente di trasmettere la relativa richiesta e possono essere disposte anche da parte di uno solo degli intestatari del rapporto.
2. Le comunicazioni alla Banca possono essere effettuate in via telematica all’indirizzo indicato sul Sito o per iscritto.
3. Il Cliente si impegna a trasmettere tempestivamente alla Banca tutte le informazioni, dati e/o documenti da questa richiesti al fine di poter dare esecuzione al presente Contratto (ad es. per l’adempimento di obblighi di legge).
Art. 3 - Comunicazioni inerenti le operazioni con passività potenziali
1. Nell’ipotesi in cui i Servizi amministrati includano posizioni in Strumenti Finanziari caratterizzati da effetto leva o operazioni con passività potenziali, la Banca informa prontamente il Cliente qualora classificato come “cliente al dettaglio” se il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%.
2. La comunicazione è effettuata, in forma telematica, con modalità tale da consentirne il trasferimento su supporto duraturo, entro i termini di legge. .
CAPO V
OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI, SHORT SELLING, E OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO SU CONTRATTI DI BORSA
Il Cliente è consapevole della circostanza che gli ordini dallo stesso impartiti relativi a Strumenti Finanziari derivati potranno essere eseguiti in mercati dotati di specifiche regolamentazioni, di locali disposizioni di autodisciplina e / o soggetti a prassi cui il Cliente e la Banca operante per suo conto sono tenuti a uniformarsi. Conseguentemente il Cliente dà atto che la Banca e gli intermediari di cui la stessa eventualmente si avvale dovranno conformarsi a tali disposizioni, anche ove incidessero negativamente sull'eseguibilità dell'ordine o sulle condizioni di esecuzione.
Art. 1 – Depositi, margini e pagamenti
1. Il Cliente autorizza la Banca ad aprire un conto di liquidità di pertinenza del Cliente collegato al Conto Corrente del Cliente, strumentale e destinato esclusivamente alle operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari derivati (di seguito il “Conto Derivati”).
2. La Banca fornisce al Cliente le informazioni in merito alla movimentazione del Conto Derivati nell'ambito della rendicontazione del Conto Corrente.
3. Il Conto Derivati consente al Cliente unicamente di accantonare la provvista per i) costituire i margini di garanzia per far fronte all’apertura di posizioni in Strumenti Finanziari derivati e per il successivo regolamento dei margini giornalieri e per ii) regolare i premi relativi alla compravendita di opzioni e per iii) far fronte alle commissioni derivanti dalle operazioni in Strumenti Finanziari derivati. Detta provvista viene costituita mediante operazioni di giroconto a valere sul Conto Corrente del Cliente. I margini di garanzia costituiti a favore della Banca vengono trasferiti alla Banca su un apposito conto e restituiti al Cliente - mediante accredito sul Conto Derivati - una volta chiusa l’operazione.
4. La liquidità disponibile sul Conto Derivati non costituisce provvista per il pagamento di eventuali assegni tratti dal Cliente o di altre operazioni a valere sul Conto Corrente del Cliente.
5. Il Cliente espressamente riconosce ed accetta che sulle somme versate sul Conto Derivati non sarà riconosciuto alcun interesse.
6. Le somme impiegate per il regolamento dei margini di garanzia saranno indisponibili per il Cliente per tutta la durata delle operazioni cui le stesse si riferiscono.
7. Il Cliente, con riferimento alle somme da questi dovute alla Banca in funzione delle operazioni, o che comunque la Banca sarà tenuta a versare a qualsiasi titolo ed in qualsiasi momento per l’esecuzione delle operazioni stesse, autorizza espressamente la Banca (i) ad addebitare per il relativo controvalore il Conto Derivati e, in caso di incapienza di quest'ultimo, il Conto Corrente di corrispondenza, nonché (ii) a costituire in pegno e/o a ritenere in garanzia, a favore della stessa Banca, i crediti ed i diritti derivanti dal Conto Derivati e/o dai conti del Cliente e/o gli Strumenti Finanziari di pertinenza del Cliente colà depositati.
8. L’importo da versare sul Conto Derivati su richiesta della Banca o di iniziativa del Cliente al fine di costituire i margini di garanzia per l’operatività in derivati, dovrà essere disponibile sul Conto Derivati al momento dell'ordine. Resta fermo che in ogni caso il Cliente dovrà versare sul Conto Derivati a titolo di margine un importo non inferiore a quello indicato dalla Banca.
Il Cliente si impegna, inoltre, a versare sul Conto Derivati gli ulteriori importi che, nell’esecuzione delle operazioni dallo stesso disposte, la Banca richiederà successivamente a titolo di margine di variazione nella misura calcolata dalla Banca anche tenendo conto delle modalità previste dalle disposizioni della competente cassa di compensazione e garanzia o delle clearing houses, con valuta del giorno lavorativo di determinazione dei margini.
9. Il Cliente prende atto che le somme richieste dalla Banca a titolo di margine potranno eccedere quelle effettivamente richieste dalla competente cassa di compensazione e garanzia o dalle clearing houses dei mercati in cui gli Strumenti Finanziari derivati vengono negoziati e possono essere modificate mediante semplice comunicazione al Cliente.
10. Fermi gli obblighi di versamento dei margini di garanzia posti a carico del Cliente ai sensi del presente articolo, la Banca avrà in ogni momento il diritto di chiedere al Cliente, a proprio insindacabile giudizio, di depositare e mantenere sul Conto Corrente e/o il Conto Derivati liquidità aggiuntiva in misura pari ad un multiplo delle somme complessivamente versate a titolo di margine. In tali casi, la richiesta sarà effettuata tramite messaggio e-mail inviato all’indirizzo di cui al paragrafo 10 “Comunicazioni al Cliente” del presente Modulo ed il Cliente dovrà provvedere entro il termine indicato nella predetta comunicazione, comunque non inferiore ad un giorno lavorativo; l’obbligo di mantenimento della provvista nella misura indicata rimarrà valido fino a quando la Banca non ne comunicherà la cessazione al Cliente, con lo stesso mezzo utilizzato per la richiesta iniziale.
11. I margini verranno restituiti al momento della chiusura dell’operazione in relazione alla quale gli stessi sono stati versati. Il margine sarà riaccreditato sul Conto Derivati al netto di ogni variazione ed utilizzo che possa verificarsi durante l’esistenza della specifica operazione
ed al netto di eventuali spese e/o commissioni, anche di terzi, per l’esecuzione dell’operazione medesima.
12. La Banca potrà non eseguire un ordine qualora le somme accantonate per margini di garanzia non siano ritenute sufficienti, fermo restando il diritto della Banca di rifiutare comunque, anche senza motivazione, l’esecuzione delle operazioni disposte dal Cliente.
13. La Banca ha facoltà di liquidare immediatamente le posizioni aperte, dandone immediata comunicazione al Cliente in via telematica su supporto duraturo, qualora il margine iniziale e/o il margine di variazione non possano essere coperti con le disponibilità di cui al Conto Derivati e/o del Conto Corrente di corrispondenza, ed il Cliente non provveda ai versamenti integrativi necessari nel termine comunicato dalla Banca e comunque non oltre la giornata borsistica in cui si verifica una riduzione dei margini o delle garanzie. Analoga facoltà spetta alla Banca, qualora il Cliente non ottemperi all’obbligo di versare e mantenere liquidità aggiuntiva ai sensi del precedente comma 10. Resta inteso che, a maggior garanzia della Banca in caso di mancato versamento dei margini, il Cliente autorizza sin d’ora la Banca a procedere alla compensazione di ogni saldo disponibile su qualsiasi conto che il medesimo Cliente intrattenga con la Banca; allo stesso fine di garanzia, gli Strumenti Finanziari eventualmente rivenienti dalle operazioni, potranno essere ritenuti in garanzia dalla Banca.
Art. 2 - Chiusura delle posizioni
Art. 2 – Limiti operativi. Chiusura delle posizioni
1. In tutte le operazioni su Strumenti Finanziari derivati e di finanziamento su contratti di borsa (ad es. riporto e prestito titoli), la Banca si riserva il diritto di chiudere liberamente ed in qualsiasi momento, anche in giornata, la posizione del Cliente.
2. In relazione ad operazioni su Strumenti Finanziari derivati, il Cliente si obbliga a rispettare i limiti operativi individuati preventivamente dalla Banca ed indicati nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Il Cliente prende atto che, in caso di ordini che comportino il superamento dei predetti limiti operativi, la Banca si riserva il diritto di non eseguire o eseguire solo parzialmente gli ordini, ovvero, a proprio insindacabile giudizio, di chiudere la posizione del Cliente come indicato al precedente comma 1.
3. La Banca avrà facoltà di modificare unilateralmente i limiti di cui al comma precedente, nel rispetto dell’art. 14 del Capo I delle presenti “Norme che regolano i servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini e mediazione, negoziazione in conto proprio e di collocamento di strumenti finanziari e prodotti”.
4. La Banca si riserva, inoltre, il diritto di sospendere i servizi oggetto del Contratto, richiedendo al Cliente l’effettuazione dell’operazione di copertura della posizione, al ricorrere di una giusta causa, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, il venir meno delle garanzie patrimoniali del Cliente e/o al verificarsi di altri eventi pregiudizievoli riguardanti il Cliente (es. protesti).
5. Nel caso in cui il valore della posizione con effetto leva aperta dal Cliente (ovverosia nei casi di Short/Long Intraday, Short Overnight, Marginazione su derivati) diminuisca in misura superiore alla percentuale tempo per tempo indicata sul Sito degli importi accantonati a titolo di garanzia, la Banca provvederà a chiudere automaticamente la posizione del Cliente, salvo diverse comunicazioni tempo per tempo presenti sul Sito o fornite tramite altre tecniche di comunicazione a distanza, resta comunque convenuto che, al fine di consentire la "chiusura" automatica della posizione aperta dal Cliente, con la presente il Cliente conferisce alla Banca mandato irrevocabile, anche nell'interesse di quest'ultima, alla chiusura della posizione aperta per conto del Cliente. In ogni caso in cui non sia possibile provvedere alla chiusura automatica della posizione, la Banca si riserva la facoltà di portare le posizioni alla giornata borsistica successiva. In tal caso la Banca addebiterà sul Conto del Cliente i margini giornalmente richiesti dalla Banca e indicati tempo per tempo sul Sito e qualora la liquidità non sia capiente provvederà alla chiusura della posizione entro la giornata borsistica successiva. In tutte le ipotesi in cui la Banca provveda autonomamente a “chiudere” la posizione del Cliente, questa addebiterà al Cliente lo specifico importo tempo per tempo indicato sul Sito. Alla "chiusura" della posizione la Banca tratterrà come di sua spettanza, fino a concorrenza di quanto dovutole in relazione all'operazione di cui al presente Contratto, la
somma vincolata a garanzia riconoscendo i rimanenti importi al Cliente. Fermo restando quanto sopra, la Banca si riserva il diritto di chiudere liberamente ed in qualsiasi momento la posizione
del Cliente quando se ne manifesti la necessità in considerazione di particolari esigenze organizzative e gestionali.
Art. 3 - Operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari Derivati negoziati sui mercati italiani diversi dalle opzioni su azioni
1. Il Cliente può conferire alla Banca ordini aventi ad oggetto Strumenti Finanziari Derivati, rispettando le disposizioni contenute nel presente Contratto e/o, tempo per tempo, presenti sul Sito. Il Cliente dà atto di essere stato informato, anche tramite il Sito, circa le regole che disciplinano l’operatività dei singoli Strumenti Finanziari.
2. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca, nel caso di Strumenti Finanziari Derivati che prevedano la consegna di Strumenti Finanziari, possa anticipare la chiusura delle negoziazioni secondo quanto previsto sul Sito. A tal fine il Cliente prende atto ed accetta che in tali casi la Banca proceda - anche indipendentemente da quanto previsto dalle regole dei mercati di negoziazione - alla chiusura delle posizioni ancora aperte al momento dello
scadere del termine come sopra indicato, rimanendo esclusa la possibilità di procedere alla consegna e/o al ritiro delle attività sottostanti.
3. I termini, gli orari e le modalità per l’esercizio o per l’eventuale abbandono delle opzioni devono consentire alla Banca di rispettare quelli stabiliti dagli organismi di liquidazione e di compensazione di volta in volta competenti.
Art. 4 - Operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari Derivati negoziati sui mercati italiani: opzioni su azioni
1. Qualora gli Strumenti Finanziari Derivati di cui al precedente articolo siano rappresentati da opzioni su azioni, oltre a trovare applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo in quanto non derogate da quelle previste nel presente articolo si applicano le disposizioni specifiche contenute nei successivi paragrafi.
2. Con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto opzioni su azioni che prevedano la consegna dell’attività sottostante, il Cliente prende atto ed accetta che, indipendentemente da quale intestatario abbia posto in essere l’operazione, la Banca avrà la facoltà di prelevare gli Strumenti Finanziari da consegnare tra quelli intestati al primo intestatario indicato nel Modulo di Richiesta; nel caso in cui il primo intestatario non abbia Strumenti Finanziari per ammontare sufficiente, saranno utilizzati quelli del secondo intestatario e così di seguito fino al raggiungimento dell’ammontare dovuto. Qualora ciononostante gli strumenti non fossero sufficienti, il Cliente autorizza la Banca ad inoltrare un ordine di acquisto (per l’intero quantitativo) per conto del Cliente stesso. In questo caso, la Banca addebiterà al Cliente l'importo tempo per tempo indicato sul Sito.
3. Con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto opzioni su azioni che prevedano il ritiro dell’attività sottostante, gli Strumenti Finanziari ritirati saranno intestati esclusivamente al primo intestatario indicato nel Modulo di Richiesta. Qualora il Cliente non abbia la corrispondente liquidità, il Cliente autorizza la Banca ad inoltrare per conto del Cliente stesso un ordine di vendita (per l’intero quantitativo) del sottostante. In questo caso, la Banca applicherà al Cliente l'importo tempo per tempo indicato su Sito. La Banca tratterrà come di sua spettanza, fino a concorrenza di quanto dovutole in relazione all'operazione, il ricavato della vendita dello strumento finanziario ed eventualmente la somma vincolata a garanzia, riconoscendo i rimanenti importi al Cliente.
4. Il Cliente prende atto e accetta che non è possibile effettuare l’esercizio per eccezione.
Art. 5 - Operazioni in Strumenti Finanziari Derivati negoziati sui mercati esteri
1. Il Cliente può conferire alla Banca ordini aventi ad oggetto Strumenti Finanziari Derivati negoziati su mercati esteri.
2. Gli ordini potranno riguardare solo i mercati, gli strumenti e le scadenze specificamente e tempo per tempo indicati sul Sito. Le modalità, i tempi e i requisiti per l’accesso all’operatività di cui al presente articolo e i margini richiesti sono tempo per tempo indicati sul Sito.
3. Gli ordini saranno assoggettati alle normative vigenti in relazione ai mercati sui quali debbono essere eseguiti. Il Cliente si impegna a informarsi specificamente sulla normativa e sull’operatività dei mercati esteri e sugli specifici Strumenti Finanziari per i quali intenda impartire gli ordini, nonché a consultare previamente la documentazione messa a sua disposizione a tal fine dalla Banca sul Sito.
4. L’operatività su strumenti denominati in valuta diversa dall’Euro verrà regolata nei confronti del Cliente al tasso di cambio di volta in volta comunicato sul Sito e/o sulla piattaforma T3.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 3.
6. Gli orari all’interno dei quali è tempo per tempo disponibile l’operatività di cui al presente articolo sono indicati sul Sito. Con i medesimi strumenti sono indicati gli orari nei quali è disponibile il Phone Banking del Servizio Webank e sono conseguentemente attive le procedure che prevedono la possibilità di comunicazioni telefoniche.
7. Il Cliente prende espressamente atto che tali orari possono non coincidere con gli orari di apertura/chiusura dei mercati sui quali sono trattati gli strumenti derivati oggetto del Contratto.
8. Il Cliente dà atto di essere a conoscenza del fatto che taluni Strumenti Finanziari Derivati negoziati su mercati esteri (ed, in particolare, gli Strumenti Finanziari Derivati aventi come attività sottostante delle merci) sono trattati in mercati “gridati” ovvero in mercati nei quali le negoziazioni avvengono con l’intervento di un “trader” e non con strumenti elettronici. In conseguenza di ciò
- in tali casi - non è garantita l’esecuzione immediata di un ordine, né possono essere garantite l’esecuzione dell’ordine al prezzo esposto nel book di negoziazione né la tempestiva cancellazione/modifica degli ordini precedentemente immessi; fino al regolamento dell’operazione non si ha certezza sull’eseguito.
9. Il Cliente prende atto e accetta che la Banca, nel caso di Strumenti Finanziari Derivati che prevedano la consegna di merce, titoli o divise, possa anticipare la chiusura delle negoziazioni secondo quanto previsto sul Sito e che, indipendentemente da quanto previsto dalle regole di negoziazione, proceda alla chiusura delle posizioni prima che sorga il diritto alla consegna di tali merci, titoli o divise.
Art. 6 - Operazioni di Short Selling
1. Alle condizioni previste nel presente Contratto, il Cliente può, selezionando il servizio di Short Selling, vendere Strumenti Finanziari allo scoperto secondo le specifiche istruzioni di seguito riportate e/o, tempo per tempo, presenti sul Sito. Lo Short Selling può essere utilizzato unicamente con riferimento ai mercati, ai segmenti di mercato ed agli Strumenti Finanziari di volta in volta indicati nel Sito.
2. Lo Short Selling consente di trasmettere alla Banca un ordine di vendita di uno specifico strumento finanziario, pur non avendone la disponibilità, a condizione che il Cliente “chiuda” la propria posizione, acquistando il titolo venduto
(i) entro la chiusura della giornata borsistica in cui ha inoltrato l’ordine di vendita (c.d. Short Selling Intraday), oppure
(ii) in qualunque momento successivo (c.d. Short Selling Overnight).
Al momento della trasmissione dell’ordine, il Cliente può scegliere di utilizzare lo Short Selling in modalità Intraday o Overnight.
3. Qualora il Cliente decida di utilizzare lo Short Selling Intraday, la Banca trasferirà dal Conto Corrente di corrispondenza del Cliente ad un proprio specifico conto, un importo
corrispondente ad una percentuale del controvalore di vendita dello strumento finanziario in questione, individuato tempo per tempo sul Sito, a titolo di garanzia. Nell’ipotesi in cui il Cliente non provveda a “chiudere” la propria posizione entro l’orario di volta in volta indicato sul Sito, la Banca provvederà a “chiudere” autonomamente tale posizione inoltrando l’ordine di acquisto per conto del Cliente. In questo caso, la Banca applicherà al Cliente l'importo tempo per tempo indicato sul Sito.
4. Qualora il Cliente opti, invece, per la modalità Overnight, la Banca trasferirà automaticamente dal Conto Corrente di corrispondenza del Cliente ad un proprio specifico conto un importo corrispondente al controvalore di vendita dello strumento finanziario in questione oltre ad una somma pari ad una determinata percentuale dello stesso, individuata tempo per tempo sul Sito, a titolo di garanzia. Questo importo verrà adeguato giornalmente in relazione all’andamento dello strumento finanziario secondo le modalità indicate tempo per tempo sul Sito. Se a seguito di tali adeguamenti gli importi richiesti a titolo di garanzia dovessero essere superiori alle disponibilità presenti sul Conto del Cliente e questi non provveda al reintegro entro i tempi indicati dalla Banca (e comunque non oltre la giornata in cui tale situazione dovesse verificarsi) la Banca si riserva di chiudere le posizioni. Sugli importi appena indicati non maturerà alcun interesse. Al fine di consentire al Cliente di mantenere la propria posizione overnight, la Banca presterà lo strumento finanziario venduto applicando una commissione indicata tempo per tempo sul Sito. Tale prestito avrà una durata giornaliera e sarà rinnovato quotidianamente dalla Banca sulla base della propria disponibilità sino a che il Cliente non provveda a chiudere la propria posizione, acquistando tale strumento finanziario. Fermo restando quanto sopra, la Banca si riserva il diritto di chiudere liberamente ed in qualsiasi momento la posizione del Cliente quando se ne manifesti la necessità in considerazione di particolari esigenze organizzative e gestionali o avvengano operazioni societarie o altri avvenimenti atti ad alterare la quotazione dello strumento finanziario. La Banca si riserva, inoltre, il diritto di sospendere i servizi oggetto delle presenti disposizioni del Contratto, richiedendo al Cliente l’effettuazione dell’operazione di copertura della posizione (acquisto), al ricorrere di una giusta causa, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, il venir meno delle garanzie patrimoniali del Cliente. In tutte le ipotesi in cui la Banca debba provvedere autonomamente a “chiudere” la posizione del Cliente, addebiterà a quest’ultimo lo specifico importo tempo per tempo indicato sul Sito.
5. Nell’ipotesi in cui gli Strumenti Finanziari oggetto di prestito ai sensi del precedente paragrafo 4 siano emessi da società che abbiano deliberato lo stacco di cedole o il pagamento di dividendi, questi ultimi (al lordo) spetteranno all’acquirente. Alla Banca spetteranno gli importi sostitutivi dei dividendi. Quando il Cliente pone fine al prestito chiudendo la propria posizione, deve trasferire alla Banca lo strumento finanziario ricevuto in prestito ricevendo, al contempo, la somma che era stata trasferita a titolo di garanzia decurtata degli importi utilizzati per acquistare lo strumento finanziario.
6. Il Cliente che ha in essere una posizione Short in modalità Intraday, entro la fine della giornata di borsa, può richiedere alla Banca di mantenere aperta la propria posizione oltre la giornata trasformando la posizione in "Overnight". La funzione che consente, in relazione ad una posizione Short, la modifica dalla modalità Intraday in una posizione Overnight è definita “Carry”.
7. La funzionalità “Carry” di cui al precedente comma non sarà consentita qualora vi siano degli ordini pendenti di acquisto sullo stesso strumento, o ci siano posizioni “lunghe” nel portafoglio del Cliente.
Art. 7 – Marginazione Long
1. Il servizio di Marginazione Long consente di trasmettere alla Banca un ordine di acquisto di uno specifico strumento finanziario, pur non avendo la corrispondente liquidità, a condizione che il Cliente “chiuda” la propria posizione, vendendo il titolo acquistato
(i) entro la chiusura della giornata borsistica in cui ha inoltrato l’ordine di acquisto (c.d. Marginazione Long Intraday) oppure La Marginazione Long può essere utilizzata unicamente con riferimento ai mercati, ai segmenti di mercato ed agli Strumenti Finanziari di volta in volta indicati nel Sito. Resta inteso che l'utilizzo della modalità Overnight verrà concessa solo a condizione che il Cliente usufruisca del servizio di finanziamento su contratti di borsa della Banca disciplinato dal relativo contratto disponibile sul Sito, che deve essere concluso per iscritto.
2. Qualora il Cliente decida di utilizzare la Marginazione Long Intraday, la Banca trasferirà dal Conto Corrente del Cliente ad un apposito conto della Banca, un importo corrispondente ad una determinata percentuale del controvalore di acquisto dello strumento finanziario in questione individuata tempo per tempo sul Sito, a titolo di garanzia. Nell’ipotesi in cui il Cliente non provveda a “chiudere” la propria posizione entro l’orario di volta in volta indicato sul Sito, la Banca provvederà autonomamente a “chiudere” tale posizione. In questo caso, la Banca addebiterà al Cliente lo specifico importo tempo per tempo indicato sul Sito a titolo di mancata ricopertura.
3. Alla "chiusura" della posizione la Banca tratterrà come di sua spettanza, fino a concorrenza di quanto dovutole in relazione all'operazione di cui al presente articolo, il ricavato della vendita dello strumento finanziario ed eventualmente la somma vincolata a garanzia, riconoscendo i rimanenti importi al Cliente.
Art. 8 - Concessione di finanziamenti
1. Previa valutazione discrezionale e, se del caso, a seguito di apposita istruttoria, la Banca è disponibile a concedere al Cliente finanziamenti unicamente per l’effettuazione di operazioni aventi a oggetto Prodotti e Strumenti Finanziari. Tale servizio accessorio è regolato in un separato accordo scritto tra la Banca ed il Cliente, nonché dai successivi articoli della presente Sezione delle Condizioni Generali. Le parti possono configurare i finanziamenti sotto forma di operazioni di pronti contro termine, riporto, prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all’acquisizione da parte del Cliente a titolo di provvista di somme di denaro o Strumenti Finanzari e Prodotti contro pagamento di un interesse o corrispettivo:
a) il cui ricavato sia destinato all’esecuzione di operazioni relative a Strumenti Finanziari o Prodotti nelle quali interviene la Banca;
b) in cui la Banca acquisisca dal Cliente, a fronte del finanziamento concesso, adeguate garanzie.
2. Le condizioni economiche, la forma e le caratteristiche del servizio di finanziamento e/o delle singole operazioni di finanziamento saranno comunque definite nell’apposito accordo concluso separatamente con il Cliente prima di procedere nelle relative operazioni.
Art. 9 - Operazioni di Prestito Titoli Garantito (sugli Strumenti Finanziari del Cliente)
9.1 - Oggetto
9.1.1 Il Cliente può richiedere alla Banca di stipulare contratti di prestito di strumenti finanziari nei limiti della Giacenza, come in prosieguo definita.
9.1.2 Il Cliente può avvalersi della Banca nei singoli contratti di prestito di strumenti finanziari per finalità di finanziamento in relazione all'attività in titoli. La Banca non è obbligata a contrarre ed è sempre autorizzata dal Cliente ad operare anche in nome e nell'interesse proprio (di Banco BPM) e/o di terzi.
9.1.3 La Banca può anche agire, sempre al fine di procurare un finanziamento su contratti di borsa e non come negoziatrice, come mandataria del Cliente concludendo con terzi le operazioni di prestito richieste e/o necessarie per l'esecuzione dell'incarico, fermo restando
che la Banca non assume alcuna responsabilità in relazione alla solvibilità dei terzi (Mutuatari o prenditori) con cui contrae ovvero della loro eventuale insolvenza e/o inadempimento, e ciò ai sensi dell'art. 1715 c.c..
9.1.4 Le Parti pattuiscono espressamente che al presente mandato ed alle singole operazioni di prestito non si applicano gli articoli 1467 e 1933 del Cod. Civ. (eccessiva onerosità sopravvenuta ed eccezione di gioco e scommessa).
9.2 - Definizioni e disposizioni preliminari
9.2.1 Nel prosieguo si intende:
- per Conferma di Prestito: la conferma dell’operazione conclusa tra la Banca e il Cliente, resa disponibile tramite rete internet (su supporto informatico duraturo, in modo che possa
essere stampata in qualsiasi momento dal Cliente medesimo) e rappresentata in una nota contenente la specie e la quantità di Strumenti Finanziari presi a prestito, la data di decorrenza e la durata del prestito, l’importo del Collateral a garanzia, la data dell’operazione, la remunerazione spettante al Cliente;
- per Deposito Amministrato: il deposito amministrato aperto a nome del Cliente di cui alla Sezione I delle presenti Condizioni Generali;
- per Giacenza: l’insieme degli Strumenti Finanziari immessi/registrati a credito del Deposito Amministrato, al momento in cui viene messa a disposizione la Conferma di Prestito;
- per Giorno Lavorativo: ogni giorno di borsa aperta relativo a ciascun mercato regolamentato;
- per Mutuante o Mandante: il Cliente;
- per Mutuatario: la Banca o, a seconda del caso, il terzo soggetto prenditore degli Strumenti Finanziari;
- per Parti: la Banca e il Cliente;
- per Prezzo di Riferimento: il prezzo di uno strumento finanziario, così come definito dalle società che organizzano e gestiscono i mercati regolamentati e riportato nei listini ufficiali di borsa;
- per Diritto di Restituzione o Recall: il diritto riconosciuto al Cliente di chiedere alla Banca, in ogni momento, la restituzione di tutti gli Strumenti Finanziari, o di parte di essi, oggetto del prestito. L’esercizio del Diritto di Restituzione non comporta la revoca del mandato.
- per Valore di Mercato: il Prezzo di Riferimento degli Strumenti Finanziari negoziati in un mercato regolamentato.
9.2.2 Per tutto quanto non espressamente definito, valgono le definizioni contenute nel Contratto.
9.3 - Modalità di esecuzione dell'incarico e garanzia
9.3.1 La Banca ha piena discrezionalità ed autonomia nell’effettuare le singole operazioni di prestito di Strumenti Finanziari e conseguentemente essa può liberamente operare senza necessità di acquisire, volta per volta, il preventivo assenso del Cliente e senza alcun obbligo di dar corso a specifiche richieste del Cliente medesimo in merito a termini e modalità di esecuzione di dette operazioni. La Banca risponde secondo le regole civilistiche del mandato (ivi compreso l’art. 1715 c.c.), salvo i casi in cui assuma l’obbligo di restituzione dei titoli (i “Titoli Equivalenti”) agendo in qualità di Mutuataria.
9.3.2 La Banca può compiere tutti gli atti relativi alle operazioni di prestito ed ha piena facoltà, in ogni caso, di valutare se procedere o meno alla effettuazione di dette operazioni, di realizzarle a sua discrezione, nonché di scegliere la controparte contrattuale e di decidere la specie e/o i quantitativi degli Strumenti Finanziari da utilizzare. Il Cliente ha facoltà di indicare alla Banca, secondo le modalità riportate sul sito, i comparti (azionario e/o obbligazionario) disponibili per le operazioni di prestito.
9.3.3 La Banca è sin d’ora autorizzata a prestare a terze parti (di seguito anche le “Controparti” o “Terzi Prenditori”) i titoli presi a prestito dal Cliente.
9.3.4 L’obbligo di restituzione dei Titoli Equivalenti ad opera del prenditore (Banca o Controparte) è garantito da un importo in denaro e/o in Strumenti Finanziari congruamente correlato al controvalore dei titoli al momento dell’apertura dell’operazione di prestito (il “Collateral”). Il Collateral viene fornito dalle Controparti o dalla Banca a seconda che quest’ultima assuma o meno in proprio l’obbligo di restituzione dei titoli.
9.3.5 Il Collateral, in relazione a ciascuna operazione di prestito titoli, viene accreditato dalla Banca in un conto indisponibile per il Cliente ed appositamente aperto a nome del Cliente presso la Banca (il “Conto di Garanzia”), in modo da garantire la riferibilità delle risorse ivi versate al singolo Cliente.
9.3.6. Il Cliente rilascia alla Banca espressa autorizzazione all’utilizzo del Collateral in relazione alle operazioni di prestito titoli effettuate in forza del presente contratto.
9.3.7. Il Cliente e la Banca concordano che il Cliente non possa impartire istruzioni alla Banca a valere sul Conto di Garanzia, le cui somme sono depositate nominativamente a favore di ciascun Cliente, anche ai sensi e per gli effetti di cui alle rilevanti disposizioni del Decreto Legislativo n. 170/2004, qualora applicabile, a garanzia della restituzione dei titoli da parte del Prenditore.
9.3.8. Il Conto di Garanzia non è soggetto a spese, è infruttifero e l’annotazione del relativo contante avviene anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, co. I, del Decreto Legislativo n. 170/2004, qualora applicabile.
9.3.9. La Banca, in conformità con quanto previsto dall’art. 1179 c.c., ha facoltà di variare in qualsiasi momento la modalità tecnica di rilascio della garanzia descritta al precedente comma 9.3.4., che non ha natura contrattuale. Di conseguenza la variazione verrà effettuata mediante comunicazione scritta al Cliente
9.4 - Oggetto e durata dei singoli prestiti
9.4.1 Ogni operazione di prestito avrà durata non superiore a 1 giorno lavorativo.
9.4.2 Ogni operazione di prestito sarà effettuata sulla Giacenza degli Strumenti Finanziari e s’intenderà conclusa alla data del prelievo da parte della Banca ed al trasferimento degli Strumenti Finanziari dal Deposito Amministrato al deposito amministrato del Mutuatario. Entro la fine del giorno lavorativo di effettuazione del prestito, la Banca metterà a disposizione del Cliente, per via telematica e supporto duraturo, la Conferma di Prestito.
9.4.3 La Banca potrà anche prendere in prestito Strumenti Finanziari di società che abbiano deliberato lo stacco di cedole o il pagamento di dividendi. In tali ipotesi, la Banca effettuerà a favore del Cliente un pagamento sostitutivo al netto della ritenuta nella misura prevista dall’art. 26 – comma 3bis – del DPR n. 600/1973 e successive modificazioni ed integrazioni.
9.4.4 La Banca non potrà prendere a prestito Strumenti Finanziari la cui cessione comporti l’obbligo di segnalare a Consob variazioni nelle partecipazioni rilevanti riferite a tali Strumenti Finanziari.
9.5 - Consegna degli strumenti finanziari
9.5.1 Il Cliente autorizza la Banca a trasferire gli Strumenti Finanziari dal proprio Deposito Amministrato a far tempo dalla data di decorrenza che sarà indicata nella Conferma di Prestito.
9.5.2 Il Cliente autorizza la Banca a compiere ogni formalità necessaria per il trasferimento dei titoli stessi.
9.6 - Effetti del prestito. Distribuzione dei proventi e diritti inerenti agli Strumenti Finanziari
9.6.1 Per effetto di ciascuna operazione di prestito, gli Strumenti Finanziari oggetto del contratto passeranno in proprietà del Mutuatario, ai sensi dell’art. 1814 cod. civ. La responsabilità del Prenditore è regolata dalle norme civilistiche sul mutuo.
9.6.2 Il diritto di voto, i proventi degli Strumenti Finanziari dati in prestito nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi sugli Strumenti Finanziari spettano, per l’intera durata del prestito, al Mutuatario.
9.6.3 Le somme corrispondenti agli eventuali proventi maturati sugli Strumenti Finanziari saranno riconosciute dalla Banca al Cliente, secondo le modalità stabilite dalle società emittenti al netto delle ritenute con accredito sul conto corrente aperto a nome del Cliente presso la Banca.
9.7 - Remunerazione
9.7.1 Per ciascuna operazione di prestito conclusa, al Cliente spetta un compenso, calcolato in ragione della durata effettiva del prestito, pari alla fee che sarà indicata di volta in volta nella Conferma di Prestito, da calcolarsi su base annua con riferimento al Valore di Mercato degli Strumenti Finanziari alla data di consegna dei medesimi. Il tasso minimo riconosciuto al Cliente è pari allo 0,01%.
9.7.2 La Banca effettuerà la ritenuta nella misura prevista dall’art. 26 – comma 3 bis - del DPR
n. 600/1973 e successive modifiche e integrazioni, in qualità di sostituto d’imposta sulla remunerazione corrisposta al Cliente.
9.7.3 Tale remunerazione sarà corrisposta alla scadenza di ogni mese solare sulla base dei prestiti effettuati nel periodo secondo le condizioni per tempo comunicate nelle Conferme di Prestito.
9.7.4 Resta fermo che le somme riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 9.4.3 e 9.6.3 non costituiscono remunerazione.
9.7.5 Per ogni operazione di prestito conclusa dalla Banca in esecuzione del presente contratto non verrà addebitata al Cliente alcuna commissione.
9.8 - Operazioni concluse dalla Banca in conflitto di interessi
9.8.1 La Banca è altresì fin d’ora autorizzata, ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ., a concludere le operazioni di prestito di Strumenti Finanziari oggetto del presente mandato sia con se stessa, sia con controparti per le quali la medesima agisca in veste di mandataria, ivi compresi altri clienti e le società del medesimo gruppo bancario di Banco BPM o con le quali la Banca sia in rapporto di affari.
9.9 - Restituzione di strumenti finanziari equivalenti e Recall
9.9.1 La Banca provvederà a restituire al Cliente, a conclusione di ciascuna operazione di prestito, Strumenti Finanziari della stessa specie e quantità di quelli presi a prestito (i Titoli Equivalenti), unitamente ai diritti accessori eventualmente maturati sui medesimi durante il periodo di durata del prestito.
9.9.2 Le parti pattuiscono che, in tutti i casi in cui la restituzione dei titoli presi a prestito sia divenuta impossibile o anche solo difficile per causa non imputabile al Prenditore (a titolo esemplificativo e non esaustivo a causa dello scarso flottante dello strumento sul mercato), quest’ultimo sarà liberato dalle proprie obbligazioni corrispondendo al Cliente un importo in denaro al posto degli Strumenti Finanziari. Detto importo sarà pari al Valore di Mercato dei titoli alla data prevista per la restituzione (anche se richiesta dal Cliente in forza dell'esercizio del diritto di Recall). Se la determinazione del Valore di Mercato a tale data è impossibile o anche solo difficoltosa si farà riferimento al Valore di Mercato dei titoli al valore di presumibile realizzo secondo fonti di mercato comunemente utilizzate. Al riguardo, resta tuttavia inteso che tale valore di presumibile realizzo sarà quello che la Banca realizzerebbe in proprio vendendo i relativi Strumenti Finanziari a terzi, e non il mero valore teorico degli stessi.
9.9.3 La Banca riconosce espressamente il diritto di Recall del Cliente, che potrà essere esercitato, per ogni singola operazione di prestito, su tutti o parte degli Strumenti Finanziari mediante comunicazione inviata per via telematica direttamente sul Sito o mediante comunicazione scritta di ordine di trasferimento dei titoli stessi. Resta salvo quanto previsto dal precedente comma 9.9.2. Nel caso in cui il Cliente eserciti la facoltà di Recall con riferimento solo ad una parte degli Strumenti Finanziari prestati, il presente contratto rimarrà efficace fino alla data di restituzione con riferimento alla restante parte dei titoli prestati.
9.9.4 In relazione alla durata giornaliera di ciascun prestito di Strumenti Finanziari disciplinato dal presente mandato, il diritto di Recall potrà essere esercitato dal Cliente unicamente tramite l’immissione sul Sito dell’ordine di vendita degli Strumenti Finanziari presi a prestito dalla Banca. In tal caso la Banca darà esecuzione all’ordine di vendita nei termini ed alle condizioni contenuti nell’ordine medesimo.
9.9.5 Il Cliente è consapevole del rischio che la restituzione abbia ad oggetto Strumenti Finanziari privi di qualsivoglia valore, e ciò a causa dell'andamento dell'emittente e/o del mercato.
9.9.6 Il Cliente conviene sin d’ora che non potranno essere prestati titoli soggetti a qualsiasi tipo di vincolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i titoli sottoposti a sequestro o pignoramento o per i quali sia stata richiesta la partecipazione all’assemblea).
9.10 - Risoluzione
9.10.1 Il presente mandato e ciascuna operazione di prestito si risolvono, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nel caso di mancato adempimento da parte della Banca o del Cliente di una delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e relative ad ogni singola operazione di prestito. La risoluzione si verifica di diritto, restando espressamente esclusa la necessità per la parte interessata di effettuare la dichiarazione di cui all’art. 1456, comma 2 cod. civ..
9.10.2 Il presente contratto si intenderà, inoltre, automaticamente risolto con effetto immediato, qualora:
a) una delle due Parti abbia operato cessioni di beni ai creditori ai sensi dell’art. 1977 cod. civ. o abbia proposto ai creditori altre forme di regolamentazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei propri debiti;
b) una delle due Parti sia stata sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale avente analogo effetto. La Parte nei cui confronti si sia verificata una di tali circostanze dovrà darne tempestiva comunicazione alla controparte e fornirle tutte le indicazioni richieste.
9.10.3 In ogni caso di risoluzione del contratto di prestito, tutte le operazioni di prestito in essere si concluderanno automaticamente e la Banca dovrà estinguere il Conto di Garanzia e restituire, per ogni operazione di prestito, gli Strumenti Finanziari, fatto salvo ogni diritto delle Parti, ivi compreso il risarcimento degli eventuali danni.
9.11 - Durata - Recesso
9.11.1 Il presente contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà, anche ai sensi dell’art. 1727 cod. civ., dando un preavviso di almeno 15 giorni.
9.11.2 Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione, da effettuarsi per iscritto.
9.11.3 Il recesso non pregiudica la validità e l’esecuzione delle singole operazioni di prestito già poste in essere, come pure gli obblighi o i diritti delle Parti conseguenti a tali operazioni, fatto salvo il diritto di Recall esercitabile dal Cliente con la vendita dei titoli.
9.11.4 Il recesso dal presente mandato non comporta recesso dal più ampio Contratto. Il recesso dal Contratto comporta, invece, il recesso anche dal presente accordo riguardante le operazioni di prestito titoli e l’estinzione del Conto di Garanzia.
9.12 - Efficacia
9.12.1 Il presente contratto quadro non sarà efficace sino al momento in cui il Cliente non avrà attivato il relativo servizio seguendo le istruzioni e secondo le modalità presenti di volta in volta sul Sito.
Art. 10 – Opzioni "Carry"
1. Il Cliente che ha in essere una posizione in titoli definitiva (i.e. non soggetta ad impegni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita del titolo entro la giornata di borsa o successivamente) e non finanziata dalla Banca ha facoltà, vincolando tali titoli in garanzia, di impartire alla Banca un ordine di acquisto, di uno o più Strumenti Finanziari, pur non avendo la corrispondente liquidità, secondo le specifiche istruzioni presenti sul Sito. Al fine di consentire al Cliente di impartire l'ordine di acquisto allo scoperto, la Banca presterà la liquidità necessaria applicando una commissione indicata tempo per tempo sul Sito. Tale prestito avrà una durata giornaliera. L'Opzione Carry Intraday sarà consentita solo in presenza di determinati presupposti, e precisamente:
(i) che il Cliente fruisca del servizio accessorio di finanziamento di cui all’art. 8 del presente Capo, ove tale servizio fosse reso disponibile dalla Banca;
(ii) che non siano in corso operazioni di vendita o di acquisto sul titolo oggetto dell'Opzione Carry Intraday;
(iii) che il titolo oggetto dell’Opzione Carry Intraday sia disponibile, rientri tra gli Strumenti Finanziari di volta in volta indicati dalla Banca attraverso l'apposita lista pubblicata sul Sito.
2. Le operazioni oggetto delle Opzioni Carry restano comunque soggette alle rispettive specifiche regole (ad esempio nel caso dell'Opzione Carry Intraday saranno applicabili le regole del servizio di concessione di finanziamento).
3. Le Opzioni Carry saranno consentite su tutti i titoli abilitati dalla Banca tempo per tempo indicati sul Sito.
4. L'attivazione delle Opzioni Carry può essere richiesta dal Cliente entro i termini massimi indicati dalla Banca sul Sito, e comunque non oltre i 5 minuti precedenti l'orario di chiusura di ciascun mercato.
5. In relazione ad entrambe le Opzioni Carry restano ferme tutte le obbligazioni di garanzia rilasciate dal Cliente a favore della Banca, ivi inclusi i pegni costituiti in via generale ai sensi del Contratto.
6. La Banca ha sempre facoltà di chiudere anticipatamente l'operazione oggetto delle Opzioni Carry. A titolo esemplificativo e non esaustivo la Banca può esercitare la propria facoltà e chiudere anticipatamente l'operazione nel caso in cui siano venute meno le garanzie del Cliente, qualora il Cliente sia inadempiente, ovvero al verificarsi di altri eventi pregiudizievoli interessanti il Cliente (ad es. per protesti).
Art. 11 - Marginazione Intraday su futures negoziati su mercati italiani ed esteri
1. Alle condizioni previste nel Contratto, il Cliente può, selezionando il servizio di Marginazione Intraday su futures negoziate sui mercati italiani ed esteri, aprire una posizione in future secondo le specifiche istruzioni riportate qui di seguito e/o, tempo per tempo, pubblicate sul Sito. La Marginazione Intraday su futures può essere utilizzata unicamente con riferimento ai futures di volta in volta indicati nel Sito.
2. La Marginazione Intraday su futures consente di aprire una posizione in future pur non avendo liquidità necessaria alla costituzione dei relativi margini, a condizione che il Cliente “chiuda” la propria posizione nella medesima giornata borsistica entro l’orario di volta in volta indicato sul Sito.
3. Nell’ipotesi in cui il Cliente non provveda a chiudere la propria posizione entro l’orario di volta in volta indicato sul Sito, la Banca provvederà autonomamente alla chiusura inoltrando la relativa disposizione per conto del Cliente e anche nell'interesse della Banca stessa. In questo caso, la Banca addebiterà al Cliente lo specifico importo tempo per tempo indicato sul Sito.
4. Qualora il Cliente non intenda chiudere la posizione nella medesima giornata borsistica entro l’orario di volta in volta indicato sul Sito, potrà utilizzare solo per posizioni “short” la funzione “carry” per prolungare l’apertura della stessa oltre la giornata di apertura. In tal caso sarà necessario
versare i margini giornalmente richiesti dalla Banca e indicati tempo per tempo sul Sito. Sugli importi versati a garanzia non maturerà alcun interesse.
CAPO VI
ANALISI, RICERCHE E ATTIVITA' POST VENDITA
Art. 1 - Analisi e ricerche generalizzate
1. Qualora il Cliente non abbia sottoscritto apposito contratto di consulenza, la Banca potrà comunque fornire di volta in volta al Cliente stesso, a propria discrezione, indicazioni o informazioni di carattere generale, frutto di ricerche ed analisi indipendenti della Banca e/o di terzi sui mercati, sugli emittenti o su alcuni Prodotti o Strumenti Finanziari mediante lettere o circolari, ovvero contattando personalmente il Cliente, senza che ciò comporti la prestazione di alcuna raccomandazione personalizzata e, quindi, di consulenza in materia di investimenti.
2. In relazione a tali indicazioni, il Cliente viene informato del fatto che qualsiasi ipotesi di investimento discussa con la Banca - in assenza della sottoscrizione di apposito
contratto di consulenza - non terrà conto del profilo personale del Cliente in termini di adeguatezza e appropriatezza e, come tale, sarà da intendersi come un’indicazione fornita dalla Banca in modo del tutto generico e non personalizzato, e comunque senza assumere alcuna obbligazione di mezzo o di risultato verso lo stesso Cliente.
3. In considerazione della disciplina attualmente in vigore in materia di incentivi, la Banca ha scelto di sostenere il costo delle ricerche e delle analisi (come sopra definite) con risorse proprie.
Art. 2 - Attività di post-vendita
1. I servizi forniti dalla Banca ai sensi del presente Contratto comprendono anche le seguenti attività:
a) messa a disposizione del Cliente di valutazioni sugli scenari di mercato, in una prospettiva di medio lungo periodo, aventi ad oggetto gli indici dei mercati regolamentati, l’inflazione, la crescita del prodotto interno lordo e i tassi di interesse;
b) messa a disposizione del Cliente di commenti e valutazioni, sia di carattere generale sia relativi a singoli settori, aventi ad oggetto Strumenti Finanziari o emittenti;
c) valorizzazione dell’investimento, tempo per tempo, e nella comunicazione al Cliente di tale valorizzazione.
2. Ulteriori attività prestate dalla Banca ai sensi del presente articolo e gli eventuali limiti sono comunicati al Cliente in via generale o all’atto della sottoscrizione dei singoli Strumenti Finanziari.
3. Le attività disciplinate nel presente articolo non configureranno in alcun caso prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. In particolare, le comunicazioni, i commenti e le valutazioni elaborate dalla Banca nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma
3 non consisteranno in raccomandazioni personalizzate e, quindi, non configureranno prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.
Art. 3 - Disciplina della Piattaforma T³
1. Nell’ipotesi in cui il Cliente intenda utilizzare la Piattaforma T³, otterrà la concessione di una licenza d’uso non esclusiva, non trasferibile, seguendo le istruzioni contenute di volta in volta sul Sito e secondo le condizioni previste nel Documento di Sintesi che dovrà accettare. In forza di tale licenza e secondo le modalità indicate sul Sito, il Cliente potrà effettuare il download della Piattaforma T³ sul proprio sistema informatico, accedendo, pertanto, alla stessa ed ai servizi tempo per tempo disponibili e selezionati.
2. Con riferimento sia al contenuto software che alle informazioni ed ai dati di volta in volta presenti nella Piattaforma T³, il Cliente si obbliga sin da ora a:
(i) utilizzare la Piattaforma T³ solo ed esclusivamente per usufruire del Servizio Webank secondo le indicazioni fornite di volta in volta sul Sito;
(ii) non copiare, in tutto o in parte, in qualunque modo o forma, la Piattaforma T³;
(iii) non adattare, riprodurre, tradurre, trasformare, modificare, in tutto o in parte, in qualsiasi modo o forma, per un periodo permanente o transitorio, la Piattaforma T³;
(iv) mantenere strettamente riservato il contenuto della Piattaforma T³ ed impedire la sua abusiva riproduzione o utilizzazione da parte di terzi.
3. La Banca non assume alcun obbligo relativo all'installazione della Piattaforma T³ che verrà effettuata dal Cliente, a proprie cure e spese, sotto la propria diretta responsabilità.
Qualora, nonostante le istruzioni fornite sul Sito, il Cliente necessiti di assistenza per l’installazione della Piattaforma T³, potrà contattare il Customer Center messo a disposizione dalla Banca digitando il Numero verde indicato sul Sito.
4. Il Cliente riconosce che la Banca non assume alcuna responsabilità, e non sarà pertanto tenuta ad alcun risarcimento, in relazione ad eventuali danni diretti o indiretti, incidentali o conseguenti dallo stesso subiti a causa dell'utilizzazione della Piattaforma T³, inclusi eventuali mancati guadagni o perdite di profitto. La limitazione di responsabilità appena indicata non opererà nell'ipotesi di dolo o colpa grave della Banca.
Art. 4 - Proprietà Intellettuale / Industriale
1. Il Cliente prende atto che tutti i contenuti del Sito, in titolarità di Banco BPM e/o di terzi, e della Piattaforma T³, sono protetti e tutelati dalle vigenti norme in materia di diritto d’autore e di proprietà industriale e/o intellettuale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per contenuto del Sito debbono intendersi, tra l'altro: i testi, le fotografie, i filmati, le banche dati, i grafici e le tabelle, gli slogan, le riproduzioni audio, i disegni animati o meno, qualunque rappresentazione grafica e/o di testo in genere. Di conseguenza, il Cliente non potrà copiare e/o riprodurre, né interamente né parzialmente, il contenuto del Sito senza l’espressa autorizzazione scritta della Banca.
2. Al contempo, si segnala che tutti i marchi, nomi a dominio, denominazioni sociali e altri segni distintivi presenti sul Sito e nella Piattaforma T³ sono in titolarità di Banco BPM e/o di società facenti parte del Gruppo Bancario “Gruppo Bancario Banco BPM” e protetti dalla vigente normativa in materia. Ne è pertanto assolutamente vietata la riproduzione e lo sfruttamento in ogni forma o modo per fini diversi da quelli previsti nel presente contratto senza l’espressa autorizzazione scritta della Banca.
3. Infine, il Cliente prende atto che nelle pagine del Sito e nella Piattaforma T³ potrebbero trovare collocazione marchi, nomi a dominio, denominazioni sociali e/o altri segni distintivi in titolarità di terzi, con cui la Banca ha rapporti di collaborazione a vario titolo, i quali godono della medesima tutela accordata ai segni distintivi della Banca dalle vigenti norme in materia.
MOD. WBTCGSIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX220701
PROPOSTA CLIENTE W00001
Allegato A
LIMITI PER OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Limiti per singolo sottostante
Le posizioni su Strumenti Finanziari derivati aventi il medesimo sottostante non potranno superare i limiti sotto indicati. Per “sottostante” si intende l’attività (a titolo esemplificativo: indice, tasso, divisa, strumento finanziario, merce, etc.) dal cui valore dipende il valore dello Strumento Finanziario derivato.
Opzioni
Limite massimo pari a 70 lotti per posizioni corte su opzioni call e 70 lotti per posizioni corte su opzioni put aventi lo stesso sottostante. Non sono previsti limiti massimi per posizioni lunghe su opzioni.
Futures
Limite massimo pari a 16 lotti per posizioni corte. Limite massimo pari a 16 lotti per posizioni lunghe.
Per determinare l’eventuale superamento dei limiti, le posizioni corte e le posizioni lunghe su strumenti finanziari derivati aventi lo stesso sottostante saranno considerate separatamente, senza effettuare compensazioni tra le stesse.
Limiti per singolo mercato
Le posizioni su strumenti Finanziari derivati negoziati nello stesso Mercato Regolamentato non potranno superare i limiti sotto indicati.
Mercato IDEM: 40 lotti per futures, 70 lotti per posizioni corte su opzioni su indice (MIBO), 200 lotti per posizioni corte su opzioni su azioni Mercato EUREX: 40 lotti per futures, 200 lotti per posizioni corte su opzioni
Mercato CME Globex*: 40 lotti per futures, 200 lotti per posizioni corte su opzioni Mercato LIFFE: 40 lotti per futures
Si precisa che il Cliente dovrà rispettare in ogni momento sia tutti i limiti di esposizione per singolo sottostante, sia tutti i limiti di esposizione per singolo mercato
*CME Globex include tutti i mercati di CME Group (CME, eCbot, COMEX, NYMEX)