Contratto di Assicurazione CONVENZIONE LEASING STRUMENTALE
Zurich Insurance plc
Contratto di Assicurazione CONVENZIONE LEASING STRUMENTALE
Il presente Fascicolo Informativo, contenente
Nota Informativa
Glossario
Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e all’Utilizzatore prima dell’adesione alla copertura assicurativa.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Data ultimo aggiornamento: Aprile 2015 Modificato art. 13 Tassi, Deducibi con appendice riportata di seguito Z064536/W50083/10E D002ED001
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NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONVENZIONE LEASING STRUMENTALE
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Il contratto di Assicurazione viene stipulato con
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia
Sede: xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Telefono n. 00.00000000 - Telefax n. 02.2662.2768 Sito internet: xxx.xxxxxx.xx
Indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxx ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (IFR).
Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx.
Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese ISVAP (Elenco I) dal 3/1/08 al n. 1.00066.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.356.035.829,00 Euro, formato da un capitale sociale di 4.861.000,00 Euro e riserve patrimoniali per 2.351.174.829,00 Euro.
L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, ovvero il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è del 469.5%.
Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolati applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la normativa regolamentare vigente in Irlanda.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Per il Contraente: il contratto ha la durata indicata sul frontespizio di polizza, comunque non inferiore ad un anno e alla sua scadenza si intende prorogata di un periodo uguale a quello originario comunque non superiore a due anni, e così successivamente, salvo che non sia stata data disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pervenuta all’altra Parte almeno tre mesi prima della scadenza.
Per il Conduttore: la singola copertura assicurativa di cui al Modulo di Adesione ha una durata pari a quella del contratto di locazione finanziaria, salvo specifico accordo tra le Parti, e comunque non può avere una durata superiore a 10 (dieci) anni.
Le singole coperture assicurative non sono tacitamente rinnovabili.
AVVERTENZA:
Per il Contraente:
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In caso di durata poliennale della singola copertura assicurativa di cui al Modulo di Adesione il Contraente può recedere da ciascuna singola copertura prima della sua scadenza in caso di anticipata risoluzione del rapporto con il Conduttore o nell’eventualità di inadempienza da parte di quest’ultimo, senza peraltro corrispondere alla Compagnia indennizzi di sorta, restando convenuto che il Contraente sopporta l’onere del premio annuo solo pro-rata e per il periodo di effettiva copertura, con il minimo di 3/10 del premio annuo.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle Premesse ed all’articolo 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte dalla Polizza sono in forma All Risks, ossia sono coperti tutti gli eventi non esplicitamente esclusi da:
art. 2 – Esclusioni - della Sezione I
art.12 – Delimitazioni dell’Assicurazione – della Sezione II
art.20 – Esclusioni – delle Condizioni valide per entrambe le sezioni
art. 3 – Delimitazione del rischio assicurato – delle Condizioni Particolari sempre operanti.
In particolare:
Sezione I – Danni alle cose ( articolo 1 – Xxxxxx assicurati)
Sezione II – Responsabilità civile verso terzi ( articolo 11 – Xxxxxx assicurati)
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia ai relativi capitoli contenuti nelle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA:
Le coperture assicurative prevedono la presenza di limitazioni ed esclusioni che, oltre ad essere disciplinate negli articoli sopra citati delle Condizioni Generali di Assicurazione, possono trovarsi all’interno delle singole clausole, opportunamente evidenziate con caratteri in stile grassetto.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia ai relativi articoli contenuti nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza di limiti di Indennizzo/Risarcimento e massimali indicati in Polizza e possono essere soggette ad applicazione di Franchigie e/o Scoperti indicati in Polizza o previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla descrizione puntuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
Per facilitare all’Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di Scoperti e Franchigie, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche.
Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Indennizzo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 euro
Franchigia: 1.500,00 euro
Indennizzo: 8.500,00 euro
Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di Indennizzo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 150.000,00 euro
Franchigia: 1.500,00 euro
Indennizzo: 100.000,00 euro
Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Indennizzo
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo
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Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 euro
Scoperto: 20% 2.000,00 euro
Minimo: 2.500,00 euro
Indennizzo: 7.500,00 euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 euro
Scoperto: 20% 2.000,00 euro
Minimo: 1.500,00 euro
Indennizzo: 8.000,00 euro
Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di Indennizzo
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 120.000,00 euro
Scoperto: 20% 24.000,00 euro
Minimo: 25.000,00 euro
Indennizzo: 95.000,00 euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 120.000,00 euro
Scoperto: 20% 24.000,00 euro
Minimo: 15.000,00 euro
Indennizzo: 96.000,00 euro
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità AVVERTENZA:
Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell’Assicurazione stessa.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 15 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio- delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Il contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli previsti dalla Legge. 5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
L’Assicurato, o per esso il Contraente, deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o diminuzione del Rischio.
Esempio: si assicurano macchinari in un’azienda di verniciatura che utilizza vernici ad acqua; nel processo di lavorazione viene sostituita la vernice ad acqua con vernice a solventi infiammabili, aggravando così il Rischio di Incendio
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 22 - Aggravamento del Rischio - delle Condizioni Generali di Assicurazione.
6. Premi
Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del Premio con possibilità per il Contraente di
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frazionamento in più rate. In caso di pagamento frazionato del Premio non sono previsti oneri aggiuntivi.
Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dall’ Assicurato il Premio dovuto esclusivamente per il tramite dei seguenti mezzi di pagamento:
assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all’Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso l’Intermediario Assicurativo;
denaro contante per un importo massimo di 750,00 euro annui.
I costi per il Contraente/Assicurato sono pari a:
Costi a carico del Contraente/Assicurato | Costi a carico dell’Conduttore | |
spese di emissione e di rimborso del Premio | Non previsti | Non previsti |
spese di incasso | Non previsti | Non previsti |
costi di frazionamento | Non previsti | Non previsti |
Caricamento/i | Non previsti | 8% |
Commissione spettante all’Intermediario | Non previsti | 18% del Premio imponibile |
AVVERTENZA
In caso di cessazione dell’Assicurazione per estinzione anticipata del contratto di leasing, la Compagnia restituisce al Contraente la parte di Premio pagato relativo al periodo di rischio non corso.
Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’art. 17 – Cessazione dell’Assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione.
7. Rivalse
L’articolo 1916 del Codice civile “Diritto di surrogazione dell’Assicuratore” prevede che la Compagnia che ha pagato l’Indennizzo può sostituirsi all’Assicurato nell’esercizio dei diritti di quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA:
In caso di Sinistro, la Compagnia può recedere dal Contratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del Sinistro e il 60° giorno dal pagamento o rifiuto del relativo indennizzo, con preavviso di 30 giorni.
La Compagnia si impegna a rimborsare la parte imponibile di Premio non goduta entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Si rinvia all’articolo 25 - Recesso in caso di Sinistro - delle Condizioni Generali di Assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'Articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.
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11. Regime fiscale
Le aliquote di imposta sono pari al 21,25%
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
AVVERTENZA:
Con riferimento all'art. 1913 del Codice civile “Avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro” si precisa che il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto devono dare avviso del Sinistro alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato oppure da quello in cui ne hanno avuto conoscenza, o comunque non appena ne abbiano la possibilità.
La Denuncia di Sinistro deve essere fatta per iscritto alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo.
La Denuncia è diretta all’acquisizione tempestiva, oggettiva e completa dell’evento e delle sue conseguenze.
Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative, si rinvia alle Condizioni Generali di assicurazione, in particolare:
per la Sezione I:
- articolo 4 - Obblighi in caso di Xxxxxxxx;
- articolo 6 - Procedura per la valutazione del danno;
- articolo 7 - Mandato dei periti. per la Sezione II:
- articolo 13 - Obblighi dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx;
13. Reclami
Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) e all’autorità irlandese competente (Financial Service Ombudsman’s Bureau) secondo le disposizioni che seguono:
- Alla Compagnia
Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione reclami
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x.0000000 Xxxxxx Fax numero: 022662.2243
I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, indicazione del titolo che lo legittima al reclamo (contraente, assicurato, danneggiato, beneficiario, ecc.), denominazione dell’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.
- All’ISVAP
Vanno indirizzati i reclami:
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- aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo , da parte della Compagna, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
I.S.V.A.P.
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx Fax numero: 06/00.000.000/353
corredando l'esposto della documentazione relativa all’eventuale reclamo trattato dalla Società.
Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell’ISVAP, che l’Assicurato può consultare sul sto xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’Isvap o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
- All’autorità irlandese competente
I reclami possono essere indirizzati a
Financial Service Ombudsman’s Bureau 0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 0
Secondo le disposizioni relative alla modalità di reclamo e modulistica contenute nel sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismo indipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese (Irish Financial Regulator) ed è competente a trattare i reclami a servizi forniti dalle imprese di assicurazione.
Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato Avvertenza
Anche nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata a mezzo di perizia contrattuale ai sensi dell’articolo 6 - Procedura per la valutazione del danno - e con riferimento a quanto previsto nell’articolo 7 - Mandato dei Periti – delle Condizioni Generali di Assicurazione, è comunque salva la facoltà di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Xxxxxxx Xxxxxx
Data ultimo aggiornamento: 19 Gennaio 2012
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Glossario
Definizioni generali
Assicurazione: il contratto di Assicurazione;
Polizza: il documento che prova l'Assicurazione;
Conduttore: il locatario (utilizzatore) delle cose assicurate e avute in locazione finanziaria dall’Assicurato;
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione;
Assicurato: il locatore (proprietario) delle cose assicurate;
Compagnia: Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia;
Modulo di adesione Il modulo che l’Assicurato fa sottoscrivere al Conduttore per
consentire a quest’ultimo di aderire alla propria copertura assicurativa.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
Beni strumentali: i beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o
servizio e che il locatore dà in locazione finanziaria al locatario;
Scoperto la percentuale del danno liquidabile che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro.
Data ultimo aggiornamento: 19 Gennaio 2012
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Polizza di Assicurazione
Convenzione Leasing strumentale
Zurich Insurance plc
Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 - XXXXXX Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese ISVAP (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia xxx.xxxxxx.xx
CONVENZIONE LEASING STRUMENTALE
per beni strumentali in genere, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali
PREMESSE
Resta convenuto fra le Parti quanto segue:
l’Assicurato e la Compagnia assicuratrice si impegnano, rispettivamente a richiedere e rilasciare coperture assicurative contro i rischi indicati nelle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, con le modalità e i termini in seguito descritti, per le macchine, impianti e apparecchiature nuove e usate, per beni strumentali in genere, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali - d’ora innanzi chiamati beni - appartenenti alle categorie di cui all’elenco delle cose assicurabili, che l’Assicurato, nello svolgimento della propria attività, concede in locazione ai propri clienti, d’ora innanzi chiamati Conduttori.
Sono comunque esclusi dalla presente convenzione: natanti e cose su di essi installate - aeromobili e cose su di essi installate - autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers, nonché cose di natura estetica e promozionale
Si intendono automaticamente assicurati beni il cui valore non ecceda il limite di Euro 1.500.000,00.
Cose appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nel sopra menzionato elenco possono essere assicurate previo accordo tra l’Assicurato e la Compagnia. Prospettandosi una tale possibilità o evenienza, l’Assicurato deve preventivamente interpellare la Compagnia e solo successivamente, con il consenso di questa, può interpellare altre Compagnia assicuratrici.
La convenzione ha la durata indicata sul frontespizio di polizza, comunque non inferiore ad un anno e alla sua scadenza si intende prorogata di un periodo uguale a quello originario comunque non superiore a due anni, e così successivamente, salvo che non sia stata data disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pervenuta all’altra Parte almeno tre mesi prima della scadenza.
Le cose assicurate precedentemente alla disdetta restano comunque in garanzia sino alla scadenza dell’assicurazione per esse stabilita, alle condizioni e delimitazioni tutte della convenzione vigenti al momento della loro entrata in garanzia, salvo che, a seguito del verificarsi di un sinistro, la Compagnia non si avvalga di quanto stabilito all’art. 25 - Recesso in caso di sinistro.
L’assicurazione è valida nel territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: il contratto di Assicurazione;
Polizza: il documento che prova l'Assicurazione;
Conduttore: il locatario (utilizzatore) delle cose assicurate e avute in locazione finanziaria dall’Assicurato;
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione;
Assicurato: il locatore (proprietario) delle cose assicurate;
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Compagnia: Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia;
Modulo di adesione Il modulo che l’Assicurato fa sottoscrivere al Conduttore per
consentire a quest’ultimo di aderire alla propria copertura assicurativa.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
Beni strumentali: i beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o
servizio e che il locatore dà in locazione finanziaria al locatario;
Scoperto la percentuale del danno liquidabile che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
SEZIONE I - DANNI ALLE COSE
Art. 1 - Rischi assicurati
La Compagnia si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, che l’Assicurato abbia concesso in locazione ai Conduttori.
Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
b) a cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
c) causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;
d) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge o del Conduttore;
e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
f) dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
Convenzione Leasing strumentale
Polizza / Appendice n° Z064536 / Pag. 3 di 14
g) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
h) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
j) derivanti dal mancato adeguamento dei sistemi informatici in relazione alla gestione delle date per il cambio del millennio.
Art. 3 - Somme assicurate
La somma assicurata per ciascuna cosa deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia al prezzo di listino, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo ed escluso ogni sconto o prezzo di favore, di una cosa nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico.
Art. 4 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato e/o il Conduttore devono:
a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Compagnia prima della riparazione;
le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.);
b) darne avviso all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla Compagnia entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.);
c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno;
copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Conduttore, non avvenisse entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), l'Assicurato e il Conduttore potranno prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 5 - Esagerazione dolosa del danno
Se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 6 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Compagnia e l'altro dall’Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi.
Convenzione Leasing strumentale
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Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 7 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell’Assicurato e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
c) verificare se l'Assicurato e/o il Conduttore abbiano adempiuto gli obblighi di cui all'art. 4;
d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 8 - Determinazione dell'ammontare del danno
L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:
a) Nel caso di danno riparabile:
1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
2) stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizioni di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite. Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in a) 2) quello stimato come in a) 3).
b) Nel caso di danno non riparabile:
1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
2) stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.
Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in b) 2) quello stimato come in b) 3).
Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a) 2) sono uguali o superiori al valore della cosa danneggiata, calcolato come in b) 2).
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Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verifichino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.
Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza.
Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite da sinistro.
Art. 9 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per ciascuna cosa assicurata la Compagnia, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.
Art. 10 - Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Compagnia alla propria sede ovvero alla sede dell'Intermediario assicurativo al quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni, decorrente dalla data della presentazione da parte dell'Assicurato e/o del Conduttore della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 2) d) e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Compagnia, a carico di questa non decorrono interessi; la Compagnia ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.
Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.
SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO
Art. 11 - Rischi assicurati
La Compagnia si obbliga nei limiti stabiliti in polizza a tenere indenne l'Assicurato dalle somme che egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni a lui imputabili, involontariamente cagionati a Xxxxx, sia per lesioni personali sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate date in locazione al Conduttore.
L'assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.
Art. 12 - Delimitazione dell'assicurazione
Non sono considerati terzi:
a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.
L'assicurazione non comprende:
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a) i danni, cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
b) i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;
c) i danni da furto;
d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Conduttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
f) i danni da inquinamento in genere;
g) danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;
h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Art. 13 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato e/o Conduttore deve:
a) darne avviso, preceduto da telegramma o telex per i sinistri mortali o di notevole gravità, all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla Compagnia entro tre giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;
b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Compagnia lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso di qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
L'Assicurato e/o Conduttore è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.
Art. 14 - Gestione delle controversie - Spese legali
La Compagnia assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.
Le spese del processo penale sono sopportate dalla Compagnia fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
La Compagnia non riconosce spese da essa non autorizzate, ne spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI
Art. 15- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
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CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
1 - Centrali idroelettriche - Inondazione, alluvione, allagamento
A maggior precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia non risponde dei danni causati alle centrali idroelettriche da inondazione, alluvione, allagamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.
2 - Macchinario ed attrezzature di cantiere - Incidenti di cantiere
A maggior precisazione delle condizioni Generali di Assicurazione:
a) la Compagnia non risponde dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici;
b) i danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto sono risarcibili a condizione che le cose assicurate si trovino nel luogo d'impiego;
c) per le gru a torre la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo d'impiego, solo in occasione di trasporto o trasferimento.
3 - Delimitazione del rischio assicurato
La Compagnia non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:
a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
b) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
c) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.
4 - Manutenzione ed assistenza tecnica per elaboratori e impianti elettronici
Resta espressamente convenuto che la Compagnia di Leasing proprietaria del bene locato s'impegna a fare stipulare o a stipulare per conto del Conduttore un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una Ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrino nell'ambito del citato contratto di assistenza tecnica/manutenzione.
Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale. Resta comunque stabilito che la Compagnia non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate.
I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l'impianto assicurato sia protetto da idonei sistemi di protezione e stabilizzazione e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all’impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e stabilizzazione.
Tale obbligo non è operante per le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.
5 - Danni da Furto
Relativamente ai danni da furto, l'indennizzo avverrà previa detrazione di un ammontare pari a quanto previsto al successivo articolo 13 se:
a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusa con serrature x xxxxxxxxx di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro.
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Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
b) i mezzi di chiusura sopra indicati non esistano o non risultino applicati.
6 - Macchine e impianti assicurabili a condizioni speciali
Fermo quanto disposto dalla premessa di convenzione si precisa che le seguenti cose, se pure escluse dall’elenco delle cose assicurabili, possono essere assicurate previo accordo con la Compagnia:
1) Attrezzatura di varo.
2) Macchinario e attrezzatura operante nel sottosuolo o in gallerie coma da es. Talpe.
3) Macchine ed impianti sperimentali o prototipi.
4) Ripetitori Radio-TV.
5) Macchine distributrici di ogni genere.
6) Macchine e impianti per sale giochi.
7) Impianti per discoteche.
8) Strumenti musicali in genere.
7 - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi
A parziale deroga dell'art. 20 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 20 comma a) sopra menzionato. Restano comunque esclusi i danni provocati da attacchi terroristici di natura nucleare, battereologica e chimica.
La Compagnia e l'Assicurato hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di disdetta da parte della Compagnia, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto indicato all’art. 13 delle condizioni particolari sempre operanti.
In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore del 75% della somma assicurata per singolo bene.
8 - Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità
Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della SEZIONE I e fino all'importo del 10% dell’indennizzo con il massimo di Euro 100.000,00 per convenzione/ annualità assicurativa.
Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all'importo di cui all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.
10 - Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile
Qualora sia esplicitamente indicato nella richiesta di applicazione e a condizione che l’apparecchiatura per sua natura possa essere usata in luoghi diversi, è valida la seguente Condizione Speciale:
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Allegata alla posizione amministrativa redatta dall'agenzia di Cagliari 646 Pragma Servizi Srl - Viale Bonaria, 80 - 09125 Cagliari - Tel. 070678030 xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Denuncia del sinistro n° ..................................................... avvenuto il ........../........../.................... relativamente alla convenzione assicurativa Sardaleasing/Zurich | ||||||||||||
Contratto di locazione finanziaria Tipo N. | ||||||||||||
contraente/conduttore ..................................................... indirizzo .......................................................................................... telefono ........................................................................... e-mail ............................................................................................ | ||||||||||||
data | ora | località dell'evento | autorità intervenuta | C.C | P.S | V.U | V.F | isp. Lav | comando di | redatto verbale | ||
si | no | si | no | |||||||||
Modalità dell'evento .................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. | ||||||||||||
Testimoni (e indirizzo).................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||
Danni a Persona | Danni a cose | |||||||||||
assicurato/infortunato (per infortuni - malattia) terzi prestatori d'opera (dipendenti, per R.C.O.) (indicare cognome, nome, xxxxxxxxx, se parente o dipendente o socio del contraente, lesioni subite) ...................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... | proprie di terzi (indicare il proprietario, gli elementi identificativi come la targa del veicolo, il tipo ecc, e descrivere i danni) .................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... Enti danneggiati visibili presso: ..................................................................................... | |||||||||||
Esistono altre assicurazioni per il rischio denunciato? Si No Con quale compagnia? ............................................ Somme assicurate ......................................................................... Presentata denuncia? Si No | ||||||||||||
Si allega certificato medico del ..................................... copia denuncia all''INAIL Seguirà copia denuncia all'autorità ................................ ..................................................... | ||||||||||||
Il sottoscritto dichiara di aver fornito indicazioni complete e veritiere, e le conferma ..........................................., li ...................................... L'assicurato/conduttore .................................................................. |
Informativa ex art. 13 D.Lgs n. 196/2003
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1 L’art. 4 del dlgs. 196/2003 considera sensibili. ad esempio. i dati relativi allo stato di salute. alle opinioni politiche o sindacali e alle convinzioni religiose.
2 Nella finalità assicurativa sono contemplati. ad esempio. i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi. predisposizione e stipulazione di polizze assicurative: raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni: riassicurazione: coassicurazione: prevenzione l'individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione. Esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali : analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3 Assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione. banche, SIM : altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati. ecc.): società del Gruppo controllanti, controllate e/o sottoposte società a comune attività di direzione e coordinamento in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali nonché per finalità di reporting; legali; periti; medici; autofficine centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi cui sono affidate la gestione. la liquidazione ed il pagamento dei sinistri. tra cui la centrale operativa assistenza (indicata nel contratto), banche o Istituti di credito per il pagamento di Sinistri. società per la gestione della garanzia "tutela giudiziaria” (indicata nel contratto}, clinica convenzionata (scelta dall’interessato), banche o istituti di credito per il pagamento delle liquidazioni, società di servizi informatici, telematici e telefonici per l'attività di call-center e/o per la prestazione di servizi, società per la prenotazione presso strutture convenzionate di visite mediche ed accertamenti sanitari relativamente al business vita; società a cui è affidata la gestione di reti di convenzionamento. con Strutture sanitarie e con società di servizi informatici per l’elaborazione dei dati stessi, società per I'outsourcing amministrativo dei Fondi Pensione, società per l'archiviazione dei contratti, società per l'erogazione del servizio "Prevenzione /Salvataggio", società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale): società di revisione (indicata negli atti di bilancio): società di informazione commerciale per rischi finanziari: società di servizi per il controllo delle frodi: società di investigazioni; società di recupero crediti: Al lA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili. ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo:, soggetti c banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria: Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche.
4 Società del Gruppo Zurich Italia (Zurich lnvestments life S.p.A. "capogruppo". Zurich Life lnsurance Italia S.p.A.. Zurich life and Pensions S.p.A. Zuritel S.p.A.. tutte con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00. Innovaconsulting S.r.l. con sede a Cagliari, Viale Monastir 104): Zurich Sim S.p.A.. Zurich Life Assurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Zurich lnsurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, Zurich Consortium S.C.A.R.L tutte con sede in Milano via Xxxxxxx Xxxxxx. 23) e società del Gruppo Deutsche Bank, nonché altri soggetti che svolgono attività di collocamento di prodotti assicurativi della Società. 00.0000 - 0.0000