CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA PER L’EDIZIONE DI TESTI FILOSOFICI MEDIEVALI E RINASCIMENTALI (CETEFIL)
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CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA PER L’EDIZIONE DI TESTI FILOSOFICI MEDIEVALI E RINASCIMENTALI (CETEFIL)
Tra
L'Università degli Studi di Foggia, rappresentata dal Rettore, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del
………… e del Consiglio di Amministrazione del ;
e
L'Università del Salento, rappresentata dal Rettore, Prof. , debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del…………. e del Consiglio di Amministrazione del ;
e
L’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, rappresentata dal Rettore, Prof.
, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del ………… e del Consiglio di Amministrazione del ;
e
L’Università degli Studi di Trento, rappresentata dal Rettore, Prof.
, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del ………… e del Consiglio di Amministrazione del ;
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Costituzione
Tra le Università indicate in epigrafe è costituito a norma dell’art.91 del D.P.R. 382/80, il Centro Interuniversitario di Ricerca per l’edizione di testi filosofici medievali e rinascimentali (CETEFIL), di seguito indicato con il termine di “Centro”.
Articolo 2 - Sede amministrativa del coordinamento del Centro
La sede amministrativa del Coordinamento del Centro è la sede di afferenza del Direttore. In prima applicazione della presente Convenzione, la Sede amministrativa del Coordinamento del Centro viene stabilita presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere. Beni culturali. Scienze della formazione
dell’Università di Foggia, II piano stanza 18, sito in Xxx Xxxx 000, 00000 Xxxxxx.
Articolo 3 - Unità di Sede locali
Le attività scientifiche del Centro sono svolte, presso le sedi delle Università convenzionate, da Unità di Sede, avvalendosi delle attrezzature e del personale dei Dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al Centro e dell’assistenza amministrativa dei Dipartimenti, previo accordo con i Dipartimenti medesimi.
Ciascuna Unità di Sede di Università convenzionata è diretta, per le attività scientifiche di competenza, da un Coordinatore di Sede.
Ciascuna sede di Università convenzionata assume la designazione specifica di “Centro interuniversitario per l'Edizione di testi filosofici medievali e rinascimentali - Sede Università di ...”
Articolo 4 - Finalità del Centro per l’edizione di testi filosofici medievali e rinascimentali (CETEFIL)
Il Centro si propone, ai sensi ed agli effetti del D.P.R. n. 382 dell’11-7-1980, le finalità generali di svolgere attività di ricerca, di divulgazione e di servizio.
Scopo principale del Centro è di promuovere l'attività di ricerca filologica e critica per la pubblicazione di testi filosofici medievali e rinascimentali inediti e rari, sia in latino che in volgare, mediante: il coordinamento delle attività di ricerca filologico-critiche già esistenti nelle sedi promotrici, la realizzazione di ulteriori collaborazioni con istituzioni italiane ed estere a ciò interessate, l'approfondimento della teoria dell'edizione storico-critica di opere filosofiche, lo studio e l'individuazione di forme specifiche di presentazione editoriale in relazione alle diverse tipologie di testi, la partecipazione alle attività di Xxxxxx per la formazione di editori di testi filosofici medievali.
L'attività di ricerca potrà essere svolta anche con la collaborazione di docenti e ricercatori universitari di altre università nazionali e internazionali e personalità di alta qualificazione scientifica o professionale (come specificato agli Articoli 5 e 6).
Per conseguire gli scopi di cui al comma precedente e per diffondere i risultati raggiunti nelle ricerche, il Centro si propone di:
promuovere seminari, convegni, dibattiti, incontri di carattere nazionale e internazionale;
promuovere attività formative, in particolare formare giovani studiosi (laureandi, specializzandi, cultori della materia, dottorandi, dottori di ricerca e assegnisti di ricerca), integrandoli nei progetti di ricerca promossi dal Centro;
promuovere lo scambio regolare tra studiosi di Università e Centri di ricerca nazionali ed internazionali, e con specialisti, enti, istituzioni e imprese che si avvalgono della ricerca svolta dal Centro, consentendone sperimentazioni, applicazioni pratiche e la raccolta di dati empirici da analizzare.
La cooperazione interuniversitaria sarà diretta a sostenere la realizzazione di uno scambio di informazioni e di studi sui temi oggetto della ricerca.
Si prevede che, conformemente ai rispettivi ordinamenti, le Unità di Sede Locali provvedano a:
organizzare seminari e conferenze da tenersi presso le Università aderenti al Centro, con lo scopo di favorire la collaborazione scientifica e lo scambio di esperienze e conoscenze fra giovani studiosi italiani e stranieri;
elaborare progetti comuni finalizzati anche alla partecipazione a bandi di finanziamento nazionali ed europei;
realizzare pubblicazioni scientifiche e prodotti della ricerca sugli argomenti proposti dal Centro;
organizzare presentazioni e discussioni di volumi di recente pubblicazione, significativi nel panorama degli studi sulle tematiche di interesse comune;
fornirsi reciprocamente assistenza e consulenza nelle attività di ricerca e formazione, anche mediante la partecipazione dei docenti ai corsi di formazione post-laurea organizzati da ciascuno dei contraenti;
attivare programmi e iniziative con enti e università italiane e straniere al fine di facilitare la mobilità di docenti;
stimolare e promuovere la messa in atto di accordi interuniversitari con istituzioni nazionali e internazionali e organizzare attività anche in partenariato con organismi e centri culturali, sociali e di ricerca extra-universitari;
dare ampia diffusione, presso i propri associati e referenti, alle iniziative scientifiche e formative su argomenti pertinenti e ritenuti di alto interesse scientifico;
intraprendere ogni altra iniziativa atta a perseguire gli scopi statutari.
Articolo 5 - Organi del Centro
Sono organi del Centro: il Direttore;
il Consiglio Direttivo; il Consiglio Scientifico.
Gli organi del Centro prestano gratuitamente la loro opera.
Articolo 6 - Il Direttore
Il Direttore, scelto tra i docenti e ricercatori afferenti al Centro, è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo; rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta consecutivamente; svolge le seguenti funzioni:
rappresenta il Centro e ne è responsabile, nei limiti delle norme vigenti; è membro di diritto del Consiglio Direttivo;
designa, fra i componenti del Consiglio Direttivo, il Vice Direttore che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento;
designa, fra i componenti del Consiglio Direttivo, il Segretario scientifico del Centro, che lo coadiuva nell’organizzazione di coordinamento;
delega al Coordinatore di ciascuna Unità di Sede Locale rappresentata nel Consiglio Direttivo la responsabilità di attuazione dei programmi di propria competenza;
può cooptare, quali membri aggiunti del Consiglio Direttivo, fino a un massimo di 4 studiosi, italiani e/o stranieri, anche esterni alle Università convenzionate, esperti nell’attività di ricerca del Centro;
convoca e presiede il Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione delle relative delibere;
vigila sull'osservanza della presente Convenzione;
formula proposte per il miglioramento o l'estensione dell'attività svolta dal Centro;
acquisisce, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo, beni e servizi utili per l'attività istituzionale del Centro;
sottopone all'approvazione del Consiglio direttivo il piano annuale di sviluppo delle ricerche del Centro e una relazione da trasmettere ai Rettori delle Università convenzionate;
sottopone all' approvazione del Consiglio Direttivo la rendicontazione finanziaria annuale;
vaglia le richieste di adesione al Centro avanzate da studiosi italiani e stranieri, sulle quali delibera il Consiglio Direttivo;
riceve le richieste di adesione al Centro avanzate da altre Università e le sottopone al Consiglio Direttivo per l’approvazione;
convoca due volte l’anno una riunione di tutti gli aderenti, quindi con la partecipazione anche di coloro che non sono rappresentanti degli Organi del Centro;
esercita tutte le attribuzioni demandate dalle norme vigenti.
Il Direttore è coadiuvato dal Segretario scientifico del Centro.
Articolo 7 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo, programmazione scientifica, deliberazione delle attività del Centro e analizza ed approva il rendiconto contabile relativo all’utilizzo dei fondi di competenza del Centro.
Il Consiglio Direttivo è composto da un Coordinatore di Unità di Sede per ciascuna Università in ragione di uno per ciascuna sede, designato da ogni Ateneo secondo le norme in vigore nello stesso, e dai membri aggiunti, fino a un massimo di 4, eventualmente proposti dal Direttore. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato.
Il Responsabile Amministrativo del Dipartimento, ove è la sede del coordinamento del Centro, partecipa alle sedute limitatamente agli argomenti di natura amministrativo-contabile, con voto consultivo.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di: eleggere il Direttore fra i propri membri;
eleggere il Segretario scientifico del Centro fra i propri membri;
assumere tutte le delibere di carattere scientifico e organizzativo necessarie al funzionamento del Centro;
promuovere il potenziamento scientifico e organizzativo del Centro, sia attraverso il coordinamento delle attività di ricerca degli afferenti, sia tramite la promozione di nuove iniziative, delegando eventualmente ai Coordinatori delle Unità di Sede l’attuazione di specifiche iniziative;
coadiuvare il Direttore nella predisposizione del piano annuale di sviluppo delle ricerche e della relazione scientifica annuale;
fornire parere vincolante sull’acquisizione di beni e servizi utili per l'attività istituzionale del Centro;
su istanza di aderenti al Centro approvare le convenzioni e i contratti di ricerca, verificandone la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali;
approvare la rendicontazione finanziaria annuale;
deliberare sulle adesioni ed i recessi di singoli studiosi e di altre Università;
approvare le convenzioni quadro di collaborazione con enti e organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che trattino tematiche pertinenti con le finalità del Centro;
deliberare l’eventuale rinnovo del Centro per i dieci anni successivi; delibera lo scioglimento anticipato del Centro;
proporre eventuali modifiche alla Convenzione che saranno sottoposte all’approvazione degli Organi Centrali di Governo degli Atenei.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore, in xxx xxxxxxxxx, xxxxxx due volte l'anno e comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti. È facoltà del Direttore indire, per comprovati motivi, una o più riunioni d’urgenza.
In via ordinaria, la convocazione deve essere fatta con almeno quindici giorni di preavviso a tutti i componenti tramite comunicazione scritta o per via telematica. In caso di riunione d’urgenza, il preavviso può essere di tre giorni.
Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati. Sono ammesse deleghe, che devono pervenire al Direttore. Il Consiglio Direttivo opera con votazioni palesi. Il quorum deliberativo è la maggioranza assoluta dei presenti con prevalenza del voto del Direttore in caso di parità. Su proposta di membri del Consiglio Direttivo approvata a maggioranza, le votazioni possono svolgersi a scrutinio segreto.
Articolo 8 – Consiglio Scientifico
Il Consiglio Scientifico è l’organo di consulenza che coopera alla formulazione delle linee generali del Centro, esprimendo il suo parere. Tale cooperazione è sollecitata dal Direttore attraverso consultazioni e proposte.
Il Consiglio Scientifico è composto: dal Direttore;
dal Segretario scientifico;
dai membri del Consiglio Direttivo;
dai docenti, ricercatori e studiosi italiani e stranieri, anche esterni alle Università convenzionate, le cui competenze siano riconosciute dal Consiglio Direttivo adeguate e rilevanti per la programmazione e la gestione dell’attività del Centro.
Il Consiglio Scientifico decade automaticamente al decadere del Consiglio Direttivo che lo ha espresso.
Articolo 9 - Personale aderente al Centro
Al Centro possono aderire professori, ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, previo assenso dei rispettivi ordinamenti, dei competenti organi accademici; in mancanza di previsioni espresse si richiede l’assenso del Dipartimento di afferenza.
Gli aderenti al Centro sono organizzati secondo Unità di Sede Locali.
La domanda di adesione è inoltrata al Direttore attraverso il Coordinatore di Unità di Sede, e da questi trasmessa al Consiglio Direttivo che ne delibera l’accettazione. In caso di recesso professori e
ricercatori seguiranno la stessa modalità, inoltrando la propria dichiarazione al Direttore, che la trasmetterà al Consiglio Direttivo per la relativa presa d’atto e le conseguenti deliberazioni.
Possono altresì avanzare richiesta di adesione al Centro, a titolo personale, professori e ricercatori appartenenti a Università non convenzionate.
Possono collaborare alle attività del Centro, previo consenso della rispettiva struttura di appartenenza e del Consiglio Direttivo del Centro, gli assegnisti di ricerca anche di altre università, e inoltre dottori di ricerca, specializzandi, dottorandi e altro personale con specifiche competenze tecnico-scientifiche negli ambiti disciplinari di interesse del Centro.
Articolo 10 - Risorse finanziarie e gestione
Il Centro non dispone di organico; gode delle eventuali risorse finanziarie provenienti dai Ministeri, da Enti pubblici, privati o fondazioni nazionali o esteri, Convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con organi di carattere sovranazionale o comunitario ed eventuali finanziamenti dagli Atenei o dai Dipartimenti di riferimento erogati su base facoltativa.
I fondi, come sopra assegnati, affluiscono all'Università sede amministrativa del coordinamento, con vincolo di destinazione al Centro.
Nei casi in cui fondi del Centro vengano ripartiti presso le Unità di Sede, nel rispetto della destinazione vincolata a favore delle finalità del Centro, la ripartizione viene effettuata senza alcun prelievo da parte dell'Università presso la quale il Centro ha sede amministrativa.
Nei casi in cui fondi vengano acquisiti da Unità di Sede con destinazione vincolata a favore delle finalità del Centro, la gestione avviene presso la sede amministrativa locale.
La gestione delle risorse finanziarie avviene presso la sede amministrativa del coordinamento del Centro e presso le sedi amministrative locali secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità delle corrispondenti sedi e dagli altri regolamenti in materia di spesa.
L'attuazione della presente convenzione non comporterà per le Università aderenti alcun onere finanziario automatico.
Articolo 11 - Gestione patrimoniale
Poiché il Centro non dispone di autonomia patrimoniale, i beni da esso acquistati o al massimo concessi in uso sono, rispettivamente, inventariati e riportati sul registro dei beni di terzi in uso presso le Università sedi delle Unità Locali in cui sono allocati.
Articolo 12 - Nuove adesioni
Il Centro è aperto alla partecipazione e al contributo di tutti gli studiosi – interni ed esterni alle Università convenzionate − che, avendone titolo, si mostrino interessati alle tematiche affrontate dal Centro.
Le richieste di adesione di nuove Università vanno inviate al Direttore, il quale le vaglia e le sottopone al parere del Consiglio Direttivo per l’approvazione.
Le richieste approvate dal Consiglio Direttivo sono formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, approvati dagli organi centrali di governo degli Atenei convenzionati. In seguito a tale formalizzazione il Consiglio Direttivo del Centro sarà incrementato in modo tale da
includere i rappresentanti per ciascuna delle nuove Università aderenti al Centro.
Articolo 13. Collaborazione con il Centro da parte di Enti e organismi pubblici e privati esterni alle Università aderenti al Centro.
Il Centro può proporre alle Università aderenti la stipula di apposite convenzioni di collaborazione con enti e organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che trattino tematiche pertinenti con le finalità del Centro, per il raggiungimento degli scopi istituzionali dello stesso.
La richiesta di collaborazione scientifica dovrà essere indirizzata, a cura degli Enti e degli organismi interessati, al Direttore del Centro e sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Articolo l4 - Durata della convenzione e recesso delle Università associate
La presente Convenzione istitutiva è stipulata in modalità elettronica, tramite firma digitale ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), entra in vigore dalla data di stipula ed ha sei anni di validità. È rinnovabile per un uguale periodo, previa presentazione di una relazione a cura del Consiglio Direttivo e previo accordo scritto tra le parti, approvato dai competenti organi.
È ammesso il recesso da parte delle Università convenzionate, previa disdetta da inviare tramite lettera raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata al Direttore del Centro, almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.
L'Università recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Centro o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione.
Articolo 15 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro
Il Direttore del Centro assicura il rispetto degli adempimenti di quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza del lavoro di cui al D. lgs. 9.04.2008 e s.m.i.; e dai regolamentari in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché della normativa connessa attraverso un'opera di coordinamento degli aderenti al Centro medesimo
Articolo 16 - Coperture assicurative
Ogni Università contraente garantisce, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori che svolgono attività, presso le proprie sedi siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
Articolo 17- Tutela della proprietà intellettuale
Fatti salvi i diritti morali d'autore riconosciuti agli autori, i diritti patrimoniali sui brevetti, sulle opere, sulle creazioni o sugli elaborati intellettuali risultanti (“Risultati”) nell'ambito delle attività del centro, apparterranno alla sede dell’Unità Locale che ha svolto l'attività.
Ai fini della presente convenzione il termine “Risultati” si intende inclusivo, a titolo meramente esemplificativo, di qualsiasi opera letteraria, presentazione, seminario, convegno, pubblicazione,
evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate nell'ambito delle attività svolte dal Centro.
Nel caso di “Risultati” ottenuti congiuntamente da più istituzioni convenzionate, le istituzioni interessate si impegnano fin da ora a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione di quei “Risultati” stessi.
Articolo 18 - Casi di scioglimento anticipato del Centro
Il Centro è sciolto su proposta del Consiglio Direttivo, previa delibera degli organi centrali di governo di tutti gli Atenei convenzionati, nei seguenti casi:
mancanza di risorse finanziarie;
mancanza di Dipartimento disponibile per l’espletamento delle pratiche amministrative; venir meno dell’interesse per la ricerca oggetto del Centro.
Il Centro, in ogni caso, fermo restando il permanere dell’interesse alle sue attività, richiede quale requisito minimo di sopravvivenza il coinvolgimento di almeno due Università.
Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile.
Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Direttivo avrà avanzato proposta di scioglimento.
Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l’esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio Direttivo indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento dell’attività dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.
In caso di scioglimento anticipato del Centro, o alla sua scadenza, i beni eventualmente concessi in leasing al Centro sono riconsegnati alla struttura concedente.
Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiranno nel patrimonio degli stessi.
Articolo 19 - Controversie
Per qualsiasi controversia derivante dalla presente Convenzione il Foro competente è quello della Università sede del coordinamento amministrativo del Centro.
Articolo 20 – Registrazione e imposta di bollo
Il presente atto, firmato digitalmente, si compone di n. 9 fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso – del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. L’imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del
D.P.R. n. 642/1972 e successive m.i.), verrà assolta in modo virtuale dall’Università di Foggia, che provvederà al pagamento.