7 giugno
N.23
2010
7 giugno
Settimanale giuridico, fiscale, previdenziale in materia di lavoro
Edizione di Verona
Unione Provinciale di Verona
2010
7 giugno
La rivista si compone di 49 pagine
APPUNTI DI LAVORO Le novità della settimana La redazione Il lavoro in Gazzetta La redazione Le Rassegna Settimanale La redazione CASI E QUESITI Xxxxxxxxxx divenuto disabile. Computo con dichiarazione del datore di lavoro Xxxxxx Xx Xxxxxx RINNOVI CONTRATTUALI | Pag. Pag. Pag. Pag. | 3 6 7 17 |
Consorzi di bonifica. Ipotesi d’accordo del 1° giugno 2010 Xxxxx Xxxxxxx | Pag. | 19 |
Metalmeccanici (Api). Ipotesi d’accordo del 3 giugno 2010 Xxxxx Xxxxxxx | Pag. | 20 |
Coibenti industria. Ipotesi d’accordo del 27 maggio 2010 Xxxxx Xxxxxxx | Pag. | 23 |
INSERTI – I CONTRATTI COLLETTIVI | ||
Consorzi di bonifica. Ipotesi d’accordo del 1° giugno 2010 Xxxxx Xxxxxxx | Pag. | 1 |
Metalmeccanici (Api). Ipotesi d’accordo del 3 giugno 2010 Xxxxx Xxxxxxx | Pag. | 1 |
LA REDAZIONE
Appunti di lavoro
Le novità della settimana
da sabato 29 maggio a venerdì 4 giugno
CONSIGLIO DEI MINISTRI
LA MANOVRA ECONOMICA CORRETTIVA È ENTRATA IN VIGORE
Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010
G.U. n. 125 del 31 maggio 2010 – S.O. n. 114
E’ in Gazzetta e, in vigore dal 31 maggio, il decreto legge che individua misure dirette a correggere i conti pubblici. Segnaliamo:
- Soppressione dell'Ipsema e dell'Ispesl;
- Esclusione dell’amministrazione pubblica dalla valutazione dei rischi causati da stress- lavoro;
- Slittamento delle finestre di pensione (di vecchiaia e di anzianità) i cui requisiti maturano dal 2011 in poi;
- Interpretazione autentica della norma sulla doppia contribuzione per i lavoratori autonomi con esclusione dal suo ambito di quella dovuta alla gestione separata Inps;
- Modifica alla riscossione dei contributi Inps.
MINISTERI
COSTO MEDIO ORARIO AZIENDE DEL TERZIARIO
Ministero del Lavoro Decreto del 19 maggio 2010
G.U. n. 129 del 5 giugno 2010
E’ in Gazzetta il decreto che determina il costo medio orario del lavoro, per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, con decorrenza marzo e settembre 2010.
TARIFFE MINIME DI FACCHINAGGIO NELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Ministero del Lavoro Decreto del 21 maggio 2010
G.U. n. 129 del 5 giugno 2010
E’ in Gazzetta il decreto che fissa la tariffa minima per le operazioni di facchinaggio, per il biennio 2010/2011, nella provincia di Brescia, nella misura di € 16,90.
AGENZIA DELLE ENTRATE
IMPOSTA SOSTITUTIVA PER PREMI DI PRODUTTIVITÀ E MODELLO F24
Agenzia Entrate
Circolare n. 29 del 3 giugno 2010
In occasione della presentazione di Unico 2010, i contribuenti potranno versare tramite modello F24 l'imposta sostitutiva per premi di produttività anche per i periodi d'imposta 2009
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e 2010, utilizzando il codice tributo “1816”, già istituito per il modello di dichiarazione Unico 2009 (relativo al periodo d'imposta 2008).
INPS
INCENTIVI DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
INPS
Messaggio n. 14586 del 31 maggio 2010
In attesa che siano stabiliti i termini per l'inoltro delle domande di sgravio contributivo degli incentivi della contrattazione di secondo livello, l’Inps ha già rilasciato la documentazione per la procedura di invio.
CIG ORDINARIA: TELEMATICHE LE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE
INPS
Messaggio n. 14811 del 3 giugno 2010
E’ disponibile il servizio di invio telematico delle domande di autorizzazione alla CIG Ordinaria che consente di inviare, tramite Internet, le richieste di Cassa Integrazione Ordinaria riguardanti sia il settore Industria sia il settore Edilizia.
ALTRI
COVIP: ANTICIPAZIONE DOVUTA ANCHE PER PRIMA CASA ALL'ESTERO
Covip
Nota del 3 maggio 2010
Il Fondo pensione è tenuto ad erogare l'anticipazione delle somme maturate, qualora ne sussistano i presupposti, anche se l'immobile è ubicato all'estero, purché sia destinato a prima casa dell'iscritto o dei figli.
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
COIBENTI (INDUSTRIA): RINNOVATO IL CONTRATTO
ANICTA
FEMCA-CISL, FILCEM-CGIL, UILCEM-UIL
Accordo del 27 maggio 2010
E’ stata sottoscritta l'ipotesi d’accordo per il rinnovo del Ccnl del settore delle Coibentazioni termiche/acustiche, scaduto il 31 dicembre 2009. Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2010 e scade sia per la parte economica sia per quella normativa il 31 dicembre 2012.
E’ previsto un aumento salariale da corrispondersi in tre tranches, la prima delle quali con decorrenza dal 1° giugno. Con la retribuzione del mese di luglio sarà corrisposta anche l’una tantum.
Una sintesi con le novità si trova in questa rivista nella rubrica “Rinnovi contrattuali”.
CONSORZI DI BONIFICA: RINNOVATO IL BIENNIO ECONOMICO
SNEBI e FLAI-CGIL, FAI-CISL, FILBI-UIL
Accordo del 1° giugno 2010
E’ stata sottoscritta l'ipotesi d’accordo per il rinnovo del biennio economico (2010-2011) del Ccnl dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario 2010-2011 che, scade il 31 dicembre 2011. L’accordo prevede un incremento da corrispondersi in tre tranches, con decorrenza: 1° gennaio 2010; 1° settembre 2010; 1° maggio 2011.
I nuovi minimi si trovano in questa rivista nella rubrica “Rinnovi contrattuali”.
METALMECCANICI (API): INTESA SEPARATA
Unionmeccanica Confai FIM Cisl e UILM Uil Accordo del 3 giugno 2010
E’ stata firmata solo da Fim e Uilm l'ipotesti d’accordo per il rinnovo del Ccnl per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti,
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scaduto il 31 gennaio 2010. La Fiom Cigl non ha sottoscritto l'intesa.
L'accordo decorre dal 1° giugno 2010 e scade il 31 maggio 2013 sia per la parte normativa sia per quella economica. Il primo dei quattro aumenti contrattuali decorre dal mese di giugno 2010. E’ prevista la corresponsione dell’Una tantum in due tranches: la prima a giugno.
Una sintesi con le novità si trova in questa rivista nella rubrica “Rinnovi contrattuali”.
GIURISPRUDENZA
INFORTUNIO IN ITINERE SOLO DOPO I CANCELLI DI CASA
Corte di Cassazione
Sentenza n. 10028 del 27 aprile 2010
L’infortunio in itinere parte dalla strada. Non è configurabile in luoghi identificabili con la dimora del lavoratore quali, per esempio le scale del condominio dove abita o il cortile condominiale dove il datore di lavoro non può intervenire per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che invece può fare in altri ambiti.
DEMANSIONAMENTO: DANNO BIOLOGICO O NON PATRIMONIALE
Corte di Cassazione
Sentenza n. 10166 del 28 aprile 2010
Quando un lavoratore reclama un risarcimento del danno da demansionamento - o da inattività - rimangono quali voci di danno risarcibile o il danno biologico o il danno «latu sensu» non patrimoniale inferto alla personalità o alla professionalità, da allegare e dimostrare nelle sue componenti fattuali, non essendo ravvisabile un danno «in re ipsa».
Era il tempo delle cattedrali
I primi due secoli dopo l’anno Mille sono caratterizzati da importanti innovazioni che interessano tutti i campi. Il notevole sviluppo demografico è uno degli elementi che portano al verificarsi di tali cambiamenti. Nascono nove città e nuovi villaggi. Allo sviluppo urbano di affiancano la costruzione e la ricostruzione di nuove chiese cattedrali.
La costruzione di una cattedrale rappresenta per la comunità un momento importante. Essa ha implicazioni economiche, politiche e religiose.
In foto: La creazione di Xxxxx, mosaico, fine del XXII secolo, Monreale Palermo Duomo
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IL LAVORO IN GAZZETTA | ||
Settimana dal 31 maggio al 6 giugno 2010 | ||
Gazzetta n. 126 1° giugno | Ministero dell'economia e delle finanze Decreto 26 marzo 2010 | Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione per i programmi operativi FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, annualità 2009. |
Gazzetta n. 127 3 giugno | Direttiva del Presidente del consiglio dei ministri 19 maggio 2010 | Indirizzi operativi per l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attività svolte dalle Capitanerie di porto Guardia costiera. |
Gazzetta n. 128 4 giugno | Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica Direttiva n. 2/2010 16 febbraio 2010 | Monitoraggio del lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
Gazzetta n. 128 4 giugno | Ministero del lavoro e delle politiche sociali Comunicato 4 giugno 2010 | Approvazione della delibera adottata in data 23 aprile 2009 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro - ENPACL. |
Gazzetta n. 128 4 giugno | Ministero del lavoro e delle politiche sociali Comunicato 4 giugno 2010 | Approvazione della delibera n. 6 adottata in data 24 novembre 2009 dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti. |
Gazzetta n. 128 4 giugno | Ministero del lavoro e delle politiche sociali Comunicato 4 giugno 2010 | Approvazione delle delibera adottate in data 27 novembre 2009 dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza forense. |
Gazzetta n. 128 4 giugno | Ministero del lavoro e delle politiche sociali Comunicato 4 giugno 2010 | Approvazione della delibera n. 16720/10 adottata in data 28 e 29 gennaio 2010 dall'INARCASSA. |
Gazzetta n. 129 5 giugno | Ministero del lavoro e delle politiche sociali Decreto 21 maggio 2010 | Tariffa minima per le operazioni di facchinaggio, per il biennio 2010/2011, nella provincia di Brescia. |
Gazzetta n. 129 5 giugno | Ministero del lavoro e delle politiche sociali Decreto 19 maggio 2010 | Determinazione del costo medio orario del lavoro, per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, con decorrenza marzo e settembre 2010. |
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LA REDAZIONE
Rassegna stampa lavoro
Rassegna settimanale
Sintesi dei principali articoli della stampa
da sabato 29 maggio a venerdì 4 giugno 2010
Sabato 29 maggio
Finanziato l'apprendistato
Con decreto 23 aprile 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio, il Ministero del Lavoro, ripartisce le risorse a favore dell’apprendistato tra Regioni e Province autonome. I fondi, per il 2009 ammontanti complessivamente a 80 milioni di euro, sono stati assegnati al finanziamento delle attività di formazione nell'apprendistato.
De Xxxxxx Xxxxx, in Italia Oggi, pag. 26
Invalidità. Assegno anche per lo straniero irregolare
L’assegno d’invalidità è uno degli strumenti previdenziali che costituiscono diritti soggettivi, e non può esserci disparità di trattamento tra cittadini e stranieri che soggiornano regolarmente in Italia. Per questo motivo la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 80 della legge 388 del 2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione dell’assegno mensile agli stranieri irregolari.
In Il Sole 24 Ore, pag. 25
Lunedì 31 maggio
Mutui concessi dal datore con un contributo diretto
Con la risoluzione n. 46/E del 31 maggio, l'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che permane la tassazione agevolata ex articolo 51, comma 4, lettera b) del Tuir riguardante i prestiti ai dipendenti, anche quando il datore di lavoro non stipula direttamente una convenzione con la banca ma lascia libero il lavoratore di scegliere l'istituto di credito di fiducia.
Xxxx De Xxxxx, in Il Sole 24 Ore, pag. 33
Disabili più tutelati
Con il messaggio n. 1448/2010, l'Inps, ha chiarito che i permessi per assistere un familiare disabile possono essere riconosciuti anche se il parente è ricoverato in una struttura di ricovero.
M. R. G., in Il Sole 24 Ore, pag. 34
L'acconto Irpef per il 2011 e 2012 prende tempo
Con l'articolo 55 della manovra correttiva si attribuisce al Governo il potere di rinviare il termine per il versamento degli acconti Irpef del 2011 e del 2012 al fine di garantire liquidità alle famiglie.
Xxxx Xxxxxx, in Il Sole 24 Ore, pag. 14
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Apprendistato in azienda con partecipazione regionale
L’articolo porta un commento alla sentenza n. 176/2010 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la disposizione del comma 5-ter dell’articolo 49 D.lgs. n. 276/2003 riguardante l'apprendistato con formazione esclusivamente aziendale.
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, in Il Sole 24 Ore, pag. 35
Il farmacista versa i contributi per il familiare
Solo il titolare è fuori dall’assicurazione commercianti. I farmacisti devono versare i contributi per i familiari che collaborano nell’attività. Lo dice la sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza n. 12342 del 20 maggio scorso.
In Il Sole 24 ore – Norme e Tributi, pag. 6
Il regime dei versamenti determina il rimborso
La valutazione del regime fiscale applicabile a fondi e casse sanitarie deve essere operata con riferimento sia ai contributi versati a tali fondi, sia alle spese mediche dagli stessi rimborsate. La possibilità per il contribuente di detrarre le spese mediche rimborsate dal fondo dipende dal trattamento fiscale riservato ai contributi allo stesso versati.
Il Sole 24 Ore, pag. 1
I contributi Fasi esclusi anche nel 2010
Il Fasi, rientra tra gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a) dei Tuir e quindi i contributi dovuto dal datore di lavoro e dal lavoratore non concorrono alla formazione del reddito per un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20. Dal 2010 detti fondi devono rispettare la soglia delle risorse vincolare, condizione per consentire l’agevolazione fiscale. Con circolare 2 del 2010 il Fasi comunica che gli interventi offerti agli iscritti risultano coerenti con il vincolo da rispettare per il mantenimento dei benefici fiscali.
Il Sole 24 Ore, pag. 1
Inps, l’avviso sarà meno bonario
Trenta giorni per pagare i contributi o scatta l’espropriazione. E l’avviso xxxxxxx si trasformò in ultimo avvertimento. Per le aziende ovviamente: 30 giorni per pagare, altrimenti via all’espropriazione forzata. Il cambio di azione è drastico. Nell’articolo l’autore commenta una delle novità introdotte dalla recente manovra correttiva.
Xxxxxxx xxxxxxx, in Italia oggi, pag. 8
Mercoledì 2 giugno
La stretta sugli aumenti colpisce i vecchi contratti
Nella versione definitiva pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la manovra correttiva ha rafforzato ulteriormente la stretta preventiva sui contratti pubblici. La legge si applica a tutti i comparti, e cancella in automatico le clausole troppo generose. La norma si applica a tutti, compreso il personale in regime di diritto pubblico e alleggerisce le buste paga già dal mese di giugno.
Xxxxxx Xxxxxxx, in Il sole 24 ore, pag. 27
Gli ordini non hanno paura della modernità
Si parla di nuovo di riforma delle professioni ed è quantomeno paradossale pensare che gli ordini e i consigli professionali siano contrari al concetto di liberalizzazione. Ma le liberalizzazioni devono comportare comprovati vantaggi al Paese. La proposta del tavolo di confronto fatta da Confindustria è condivisibile ma è opportuno che siano rappresentati tutti i protagonisti del mondo economico, dalle parti sociali ai professionisti del settore.
Xxxxxx Xxxxxxxxx, in Il Sole 24 Ore, pag. 35
Commercialista traghettatore cercasi
La crescita delle Pmi richiede più competenze. “aumentare la capacità degli studi professionali per supportare le operazioni di crescita per via esterna delle imprese romane. Nel territorio della capitale infatti le aziende con più di cinque dipendenti sono pochissime e
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molte sono a conduzione familiare, mentre l’evoluzione di un mercato sempre più globalizzato richiede realtà forti, in grado di reggere al meglio la concorrenza delle multinazionali e dei grandi protagonisti commerciali”. Sintetizza così Xxxxxxx Xxxxx, docente al dipartimento di Management e Tecnologie della facoltà di Economia dell’università La Sapienza la fotografia emersa da un’indagine condotta.
Xxxxxxx xxxx, in Il sole 24 Ore Roma, pag. 20
Disoccupati record. Giovani tagliati fuori
Disoccupazione record in Italia nel mese di aprile. Secondo gli ultimi dati diffusi ieri dall’Istat, il tasso ha raggiunto l’8,9% mettendo a segno un’ulteriore crescita rispetto all’8,8% di marzo. Particolarmente impressionante il dato sull’occupazione giovanile, pari quasi al 30 per cento.
Xxxxxx Xxxxxxxxxx, in Finanza Mercati, pag. 1
Disoccupazione, cifre record senza lavoro un giovane su tre
Impennata per la disoccupazione che tocca il tasso recors dell’8,9%. Dal 2001 i dati non erano così negativi. La presidente di confindustria Xxxx Xxxxxxxxxxx comment “toccato il fondo, nei prossimi anni l’occupazione ripartirà”.
Xxxxxxx Xxxxxxx, in la Repubblica, pag. 1
Giovedì 3 giugno
Amministratori all'Inps
In contrasto con la recente sentenza n. 3240/2010 della Corte di Cassazione, la manovra correttiva è intervenuta anche in tema di doppia contribuzione Inps alla gestione commercianti e a quella separata a carico degli amministratori di società, stabilendo che l’esclusione della doppia iscrizione Inps è applicabile esclusivamente con riferimento ai lavoratori autonomi che svolgono più attività come commercianti, artigiani o coltivatori diretti.
Xxxxxxx Xxxxxxx, in Italia Oggi, pag. 26
Lo stop all’albo unico dei professionisti
Il no di ingegneri e architetti all’elenco comune proposto dalla Siliquini. A scatenare lo scontro è stato il disegno di legge della Siliquini (Pdl) che prevede la cancellazione dell’albo “B” degli ordini e l’istituzione di un albo unico per i tecnici di primo livello. Immediata è arrivata la bocciatura da parte degli ordini di ingegneria e architettura. Motivo: l’albo unico porterebbe confusione nei ruoli e nelle qualifiche.
Xxxxxxx Xxxxxxx, in Corriere della Sera, pag. 16
Venerdì 4 giugno
Le verifiche fiscali con termini rigorosi
Con due sentenze, la n. 99/10/10, depositata il 7 maggio scorso, e la n. 131/17/10, depositata il 12 maggio, la Commissione tributaria provinciale di Bari, ha statuito l’annullamento degli avvisi di accertamento quando la durata delle correlate verifiche fiscali presso la sede del contribuente si prolunga oltre i limiti previsti dall'articolo 12, comma 5 della legge n. 212/2000.
Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxxxx, in Italia Oggi, pag. 26
Xx.xx.xx., conta il versamento
Con il messaggio n. 14810/2010, l'Inps ha chiarito che solamente con il versamento dei contributi si producono gli effetti previdenziali dell’iscrizione alla gestione separata; non essendo sufficiente la mera iscrizione.
Xxxx Xxxxxxxx, in Italia Oggi, pag. 29
La domanda per la Cigo si fa on-line
Da ieri, è possibile inviare telematicamente le domande di autorizzazione alla cassa integrazione guadagni ordinaria, accedendo alla sezione «Servizi per aziende e consulenti»
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del sito web dell’Inps. in Italia Oggi, pag. 29
Compensi tassabili solo all'incasso
Chiarimenti arrivano dalla diretta Map dell’Agenzia delle Entrate a proposito dei pagamenti che vengono effettuati ai professionisti a fine periodo d'imposta ma che entrano nella disponibilità del contribuente solo nel periodo d'imposta successivo, dai quali può emergere un disallineamento tra il 770 del committente e la dichiarazione del professionista.
Xxxxx Xxxxx De Cesari e Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, in Il Sole 24 Ore, pag. 29
“Ma sul lavoro le donne sono troppo discriminate”
Per salari e promozioni gli uomini sono favoriti. Xxxx Xxxxxxx, esperta di previdenza e docente di economia all’Università di Torino è per la parità di trattamento ed è d’accordo con l’UE che sollecita l’Italia di anticipare al 2012 dal 2018 il pensionamento delle dipendenti pubbliche. E’ giusto commenta la docente ma “è anche giusto allora che tra uomini e donne ci sia parità di trattamento nell’accesso all’occupazione, nelle retribuzioni, nelle promozioni”.
Xxxx Xxxxxxx, in La Stampa, pag. 14
La scultura: un’arte per il pubblico
Nel secolo mille l’arte esce dal chiuso delle corti, dalla penombra delle chiese, per affacciarsi alla ribalta della storia degli uomini.
Se ogni età ha un’arte-guida, per il Romanico questo ruolo va riconosciuto all’archittettura. In foto: Portico della Xxxxxx, 0000, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, cattedrale
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Aggiornamento Professionale
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Manovra correttiva
Ecco le novità per gli operatori
Novità
È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (Manovra correttiva 2010) recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
Riferimenti
▪ Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, pubblicato sul S.O. n. 114 alla G.U. n. 125 del 31 maggio 2010.
LA MANOVRA CORRETTIVA
È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, con il quale il Governo ha dato il via alla manovra correttiva per gli anni 2011 e 2012, pari a circa 24,9 miliardi di euro.
Il decreto:
→ è entrato in vigore il 31 maggio 2010;
→ trattandosi di decreto legge, deve superare l’esame parlamentare; è, quindi, esposto a cambiamenti
→ si compone di 56 articoli.
Proponiamo una sintesi delle novità.
SOPPRESSIONE E INCORPORAZIONE DI ENTI E ORGANISMI
Dal 1° giugno 2010:
Articolo 7
• l’IPSEMA e l’ISPELS sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’INAIL;
• l’IPOST è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'INPS;
• l'Istituto affari sociali è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all’ISFOL;
• l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD) è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'ENPALS;
• l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) è soppresso; le funzioni e le risorse sono
assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze.
RIDUZIONE DELLA SPESA IN MATERIA DI INVALIDITA’
Articolo 10
Dal 1° giungo 2010 la percentuale di invalidità ex art. 9, comma 1, del D.L.vo n. 509/1988 passa dall’80 all’85%. Le prestazioni di invalidità civile, cecità, sordità, handicap, disabilità e quelle di invalidità riconosciuta a livello previdenziale possono essere rettificate dall’INPS.
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Il medico che rilascia una falsa attestazione sullo stato di malattia o sull’handicap è colpito con la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 400 a 1.600 euro, oltre all’eventuale risarcimento per danni patrimoniali valutabili dalla Corte dei Conti e, ferma restando la previsione del codice penale.
Aumenta il controllo dell’INPS sulle invalidità: 100.000 controlli nel 2010, e 200.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
FINESTE DI PENSIONAMENTO
Articolo 12
Nuove decorrenze dal 1° gennaio 2011 per il pensionamento.
Per accedere alla pensione di vecchiaia, una volta maturato il requisito contributivo e l’età massima pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne del settore privato), occorrerà aspettare ancora:
→ 12 mesi dalla maturazione di entrambi per i lavoratori dipendenti;
→ 18 mesi per i lavoratori autonomi e per i dipendenti che maturino i requisiti a seguito di “totalizzazione”.
Per il personale della scuola non cambia nulla.
Stessa sorte a coloro che accedono alla pensione d’anzianità (rispetto della “quota” raggiunta sommando età anagrafica e anni di contribuzione), nonché a coloro i quali raggiungano i 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica.
E’ previsto che la normativa sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici non si applichi, nei limiti di 10.000 unità ad alcune categorie di lavoratori tassativamente elencate.
BUONA USCITA DIPENDENTI PUBBLICI
Articolo 12
Cambia il calcolo di trattamento della “buonuscita” o di “fine servizio” dei dipendenti pubblici a partire dal 1° gennaio 2011.
PROSIZIONI PREVIDENZIALI DELL’AUTONOMO
Articolo 12
Con un’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, della legge n. 662/1996 si stabilisce, in senso opposto alla sentenza n. 3240/2010 della Cassazione a Sezioni Unite, che il lavoratore autonomo può avere una pluralità di posizioni previdenziali.
CASELLARIO DELL’ASSISTENZA
Articolo 13
E’ stato introdotto il “casellario dell’assistenza”: una specie di banca data, istituita presso l’Inps, contenente informazioni circa i rediti di coloro ha diritto a prestazioni assistenziali.
CONTRASTO ALLE IMPRESE DI BREVE DURATA
Articolo 13
Si sospettano evasione, frode fiscale e contributiva, da parte delle aziende di breve durata. Perciò nel programmare gli accessi ispettivi, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e Inps presteranno particolare attenzione alle aziende che cessano la loro attività entro l’anno successivo alla data di inizio.
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PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’ATTIVITA’ D’ACCCERTAMENTO
Articoli 18
I Comuni sono tenuti a “partecipare” all’attività di accertamento fiscale e contributivo attraverso la segnalazione all’Agenzia delle Entrate, alla GdF nonché all’INPS degli “elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi”.
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
Articolo 20
Allo scopo di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio, il limite all’uso del contante e dei titoli al portatore, dalla soglia attuale di € 12.500, è portato a € 5.000. Ne consegue che:
→ il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al
portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 5.000;
→ gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 5.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
→ il saldo dei libretti di deposito al portatore bancari o postali dovranno essere estinti o
“riportati” ad importi inferiori alla soglia di € 5.000 entro il 30 giugno 2011.
CONTRASTO ALLA MICROEVASIONE: INCROCIO DEI DATI
Articolo 28
Al fine di contrastare la microevasione, è previsto l’incrocio delle banche dati di INPS ed Agenzia delle Entrate. In particolare, l’obiettivo è quello di contrastare l’inadempimento dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di coloro che, pur risultando percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, non hanno provveduto a dichiararli e sui quali, secondo i flussi informativi dell’INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non effettuate le ritenute previste.
POTENZIAMENTO DEI PROCESSI DI RISCOSSIONE DELL’INPS
Articolo 30
Dal 1° gennaio 2011, la riscossione coattiva delle somme dovute a qualsiasi titolo all’INPS avverrà tramite il nuovo avviso di addebito, dotato di valore di titolo esecutivo.
L’avviso deve contenere alcuni elementi essenziali: i dati identificativi del debitore, le somme dovute.
Sono previsti due termini per il pagamento:
→ 90 giorni per i contributi dovuti a seguito di accertamento da parte degli uffici,
→ 30 giorni per le somme omesse (totalmente o parzialmente), dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, a cadenza mensile o periodica (quali per esempio i contributi dei dipendenti).
L’avviso, se possibile, è notificato con la PEC o con lettera raccomandata A/R.
Allo spirare del termine dei 90 giorni, senza che sopraggiunga il pagamento scatta, nei successivi 30 giorni, l’esecuzione forzata a cura dell’agente della riscossione incaricato dall’INPS di provvedere al recupero.
Nel caso di contributi periodici la procedura è più rigida in quanto l’avviso di addebito è notificato al contribuente e, contestualmente, consegnato all’agente della riscossione, pertanto, l’esecuzione forzata, scatta al trentunesimo giorno.
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Nel caso in cui il contribuente abbia presentato ricorso amministrativo contro l’atto di accertamento, l’avviso sarà consegnato all’agente dopo la reiezione del ricorso.
La norma dettaglia le ipotesi di accoglimento parziale e di rideterminazione delle somme in base al principio dell’autotutela.
L’espropriazione va attivata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel quale l’accertamento è divenuto definitivo. Nel caso di versamenti contributivi non effettuati alle scadenze di legge l’espropriazione avviene entro 30 giorni dall’avviso di addebito.
STCK OPTION ED EMOLUMENTI VATIBILI
Articolo 33
E’ prevista l’applicazione di un’addizionale Irpef del 10% sui bonus e sulle stock option, che eccedono il triplo della retribuzione fissa, destinati ai dirigenti e ai collaboratori coordinati e continuativi.
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Articolo 38
La norma contiene disposizioni atte a contrastare gli abusi riguardanti l’erogazione di prestazioni sociali agevolate, correlate al reddito del beneficiario: tutti gli enti interessati devono comunicare i dati all’INPS e al Ministero del Lavoro.
Inps e Agenzia delle Entrate stipuleranno una convenzione per incrociare i dati.
Se la prestazione non è dovuta si deve provvedere alla restituzione del beneficio ed, inoltre, è prevista l’irrogazione da parte dell’INPS di una sanzione da 500 a 5.000 euro.
La disciplina relativa ai termini decadenziali per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali non si applicano:
→ ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dopo il 1° gennaio 2004,
→ limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012.
Chi ha una pensione non superiore a 18.000 euro e sia obbligato, in sede di conguaglio, per un importo superiore a 100 euro può fruire della rateazione per 11 mesi del debito e rateizzare il canone RAI, senza interessi, per 11 mesi. La richiesta deve essere presentata entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento RAI.
Le medesime modalità di trattenuta mensile possono essere applicate, su richiesta dell’interessato, anche con riguardo ad altri tributi.
SOGGETTI COLPITI DAL SISMA ABRUZZO
Articolo 39
I titolari di reddito d’impresa/lavoro autonomo, con volume d’affari non superiore a € 200.000, colpiti dal sisma in Abruzzo, possono sospendere fino al 15 dicembre 2010:
→ gli adempimenti e dei versamenti tributari (la sospensione non riguarda le ritenute da
operare su redditi diversi da quelli d’impresa/di lavoro autonomo);
→ i contributi previdenziali e assistenziali e i premi INAIL. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.
AGEVOLAZIONE IRAP NEL MEZZOGIORNO
Articolo 40
Alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è consentito, con propria legge, modificare, fino ad azzerare, le aliquote applicabili nonché disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, in relazione all’IRAP applicabile nei confronti delle nuove iniziative produttive. La decorrenza sarà stabilita con apposito Decreto.
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INIZIATIVE ECONOMICHE DA PARTE DI OPERATORI UE
Articolo 41
Le imprese residenti in uno Stato UE che intraprendono in Italia una nuova iniziativa economica possono chiedere, mediante interpello all’Amministrazione finanziaria, di applicare la normativa tributaria vigente nell’altro Stato comunitario in alternativa a quella italiana. Le modalità attuative di tale disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.
ZONE A BUROCRAZIA ZERO
Articolo 43
Nel Mezzogiorno possono essere istituite zone a burocrazia zero.
INCENTIVI PER IL RIENTRO IN ITALIA DEI RICERCATORI
Articolo 44
Dal 1° gennaio 2011, ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che:
→ sono in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e
→ sono residenti all'estero in via non occasionale e, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi
→ vengano a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza
fiscale nel territorio dello Stato, dal 31 maggio 2010 ed entro i cinque anni solari successivi.
Tali disposizioni si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
Oltre che alla base imponibile per il calcolo dell’Irpef, le somme in parola, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive.
CONTRATTO DI PRODUTTIVITA’
Articolo 53
Per il solo anno 2011, sulle somme correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, erogate ai lavoratori del settore privato, in attuazione di accordi collettivi territoriali o aziendali, si applica l’imposta sostitutiva all’Irpef del 10%, operata su importi nel limite di 6.000,00 euro, al netto della contribuzione, qualora il reddito da lavoro dipendente risulti pari o inferiore a 40.000,00 euro.
Per lo stesso periodo, su tali somme potrà essere applicato lo sgravio contributivo per contrattazione di secondo livello, nei limiti delle risorse già stanziate dall’art. 1, comma 68, della legge n. 247/2007.
Pur trattandosi di una prosecuzione dell’istituto già utilizzato dal 2008 esso presenta alcuni cambiamenti:
- il tetto di 40.000 euro (prima 35.000 euro)
- la previsione dell’accordo collettivo (prima previsto solo per la decontribuzione ex lege 247/2007).
Anche in questa occasione spetterà al governo definire l’abbattimento e la decontribuzione, entro il prossimo 31 dicembre.
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DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 55
Con apposito DPCM è differito il versamento dell’acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dovuto per i periodi d'imposta 2011 e 2012.
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Lavoratore divenuto disabile
XXXXXX XX XXXXXX
Casi e Quesiti
Computo con dichiarazione del datore di lavoro
Quesito
La FISE Assoambiente, Associazione Imprese Servizi Ambientali, ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere della Direzione generale in merito alla computabilità nella quota di riserva ex art. 4, comma 4, della Legge n. 68/1999, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla stessa Xxxxx, del lavoratore divenuto inabile durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. Da quando decorre e come si certifica?
Risposta in breve
Per il Ministero, la circostanza fondamentale è che il soggetto che rilascia l’attestazione sia in grado di affermare con certezza l’esistenza dei due presupposti: che il lavoratore sia disabile al 60 per cento o più (rinvenibile dal certificato medico), che la responsabilità non sia del datore di lavoro (mancanza di sentenza). L’attestazione del datore di lavoro è sufficiente per partecipare alle gare d’appalto.
Riferimenti ▪ Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 ▪ Legge n. 68/1999.
Il quesito
La FISE Assoambiente, Associazione Imprese Servizi Ambientali, ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere della Direzione generale in merito alla computabilità nella quota di riserva ex art. 4, comma 4, della Legge n. 68/1999, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla stessa Xxxxx, del lavoratore divenuto inabile durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In particolare, è stato chiesto:
→ se la computabilità nell’aliquota d’obbligo di cui all’art. 3, Legge n. 68/1999, del soggetto assunto come normodotato e divenuto disabile in costanza di rapporto di lavoro, con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento, consegua come effetto diretto della visita medica svolta presso la A.S.L.;
→ se, nel caso in cui la computabilità decorra dalla data della visita medica, il rilascio della certificazione di ottemperanza, prevista per la partecipazione a gare d’appalto, debba tenere conto del lavoratore disabile dal giorno della visita, anche nell’ipotesi di omesso computo dello stesso nei prospetti informativi inviati nell’arco temporale intercorrente tra la visita medica comprovante l’inabilità e la certificazione.
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Il contesto normativo
La questione sollevata va inquadrata nell’ambito dell’art. 4 comma 4 sopra citato, con riferimento ai criteri di computo dei lavoratori, utile ai fini della determinazione della quota di riserva ex art. 3.
La suddetta norma stabilisce, infatti, che
“i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all’art. 3 se hanno subito una diminuzione della capacità lavorativa inferiore al 60% o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro”.
Dalla lettura si arriva a concludere che, in caso di accertata disabilità, da parte della Commissione ASL, con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento, il lavoratore rientra nella quota di riserva al pari dei lavoratori assunti tramite il collocamento obbligatorio.
Il disposto normativo in esame non contempla le modalità procedurali da seguire ai fini della computabilità del soggetto disabile, né tanto meno le stesse risultano evincibili dalla circolare
n. 66/2001 emanata dallo stesso Ministero del Lavoro e recante “indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità”.
L’art. 17 della Legge n. 68/1999, come modificato dall’art. 40 del DL 112/2008 prevede che le imprese qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali con le pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti l’osservanza degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, attestazione che produce i suoi effetti con riferimento al periodo considerato.
La risposta del Ministero
Con riferimento alla decorrenza del computo della quota il Ministero il Ministero solleva come non siano contemplate modalità procedurali.
Nella fattispecie in esame, trattandosi di una attestazione concernente la computabilità nella aliquota d’obbligo di un lavoratore assunto come normodotato e divenuto inabile nel corso del rapporto con percentuale superiore al 60% e non in conseguenza di una responsabilità datoriale, la circostanza fondamentale è che il soggetto che rilascia l’attestazione sia in grado di affermare con certezza l’esistenza dei due presupposti sopraccitati.
Tali presupposti, peraltro, non necessitano di alcuna valutazione di carattere “discrezionale” in quanto consistono in due elementi “di fatto”:
→ il primo legato ad una certificazione medica che indichi una percentuale di invalidità pari
o superiore al limite legale;
→ l’altro, legato alla mancanza di una sentenza passata in giudicato che accerti responsabilità datoriali nell’accadimento di un evento infortunistico.
In merito al quesito concernente il rilascio del certificato di ottemperanza, Il Ministero ricorda che tale certificazione è stata abrogata e pertanto la stessa non assume valore “sostanziale” per la partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/1999; è sufficiente l’attestazione diretta del datore di lavoro.
FOCUS
Chiarita la posizione del Ministero, preme evidenziare che alcune Province hanno istituto un modulo, da inoltrare al servizio per l’occupazione dei disabili, con la quale si chiede il riconoscimento, ai fini della copertura degli obblighi di riserva del lavoratore divenuto disabile in costanza di rapporto.
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Consorzi di bonifica
XXXXX XXXXXXX
PARTI CONTRAENTI SNEBI
FLAI-CGIL, FAI-CISL, FILBI-UIL
Ipotesi d’accordo del 1° giugno 2010
Rinnovi Contrattuali
Minimi retributivi
Il 1° giugno 2010 lo SNEBI e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (FLAI-CGIL, FAI- CISL, FILBI-UIL) hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del biennio economico (2010-2011) del Ccnl dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario 2010- 2011.
DECORENZA E DURATA
Il nuovo contratto scade sia per la parte normativa sia per quella economica il 31 dicembre 2011.
AUMENTI RETRIBUTIVI
Ai minimi di stipendio base in vigore, al 31 dicembre 2009, presso i Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, in forza dell'A.C.N.L 10 novembre 2008, vengono aggiunti i seguenti importi, con le decorrenze sotto indicate:
Area/Parametro | Dall'1.1.2010 | Dall'1.9.2010 | Dall'1.5.2011 | |
Area D | 100 | 11,35 | 9,09 | 28,81 |
104 | 11,80 | 9,45 | 29,96 | |
107 | 12,14 | 9,73 | 30,83 | |
115 | 13,05 | 10,45 | 33,13 | |
116 | 13,17 | 10,54 | 33,42 | |
112 | 12,71 | 10,18 | 32,27 | |
Area C | 127 | 14,41 | 11,54 | 36,59 |
118 | 13,39 | 10,73 | 34,00 | |
Area B | 132 | 14,98 | 12,00 | 38,03 |
127 | 14,41 | 11,54 | 36,59 | |
132 | 14,98 | 12,00 | 38,03 | |
132 | 14,98 | 12,00 | 38,03 | |
127 | 14,41 | 11,54 | 36,59 | |
Area A | 157 | 17,82 | 14,27 | 45,23 |
134 | 15,21 | 12,18 | 38,61 | |
159 | 18,05 | 14,45 | 45,81 | |
135 | 15,32 | 12,27 | 38,89 | |
184 | 20,88 | 16,73 | 53,01 | |
159 | 18,05 | 14,45 | 45,81 | |
Area Q | 185 | 21,00 | 16,82 | 53,30 |
162 | 18,39 | 14,73 | 46,67 | |
187 | 21,22 | 17,00 | 53,87 | |
164 | 18,61 | 14,91 | 47,25 |
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Metalmeccanici Piccola Industria
XXXXX XXXXXXX
Ipotesi d’accordo del 3 giugno 2010
PARTI CONTRAENTI
- Unionmeccanica Confapi
- FIM Cisl e UILM Uil
Rinnovi Contrattuali
Sintesi del rinnovo
Il 3 giugno 2010 Unionmeccanica Confapi e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (FIM Cisl e UILM Uil) hanno firmato l'ipotesti di accordo per il rinnovo del Ccnl per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti, scaduto il 31 gennaio 2010.
La Fiom Xxxx non ha sottoscritto l'intesa ed ha rilasciato un comunicato ove annuncia di dare battaglia e di considerare gli aumenti corrisposti come una erogazione liberale.
L’accordo:
→ decorre dal 1° giugno 2010
→ scade il 31 maggio 2013 per la parte economica
→ scade il 31 maggio 2013 per la parte normativa
DECORENZA E DURATA
L'accordo prevede
un incremento
AUMENTI RETRIBUTIVI
salariale medio da corrispondere in quattro tranches:
- la prima unitamente alla retribuzione del mese di giugno 2010;
- la seconda unitamente alla retribuzione del mese di marzo 2011;
- la terza unitamente alla retribuzione del mese di marzo 2012;
- la quarta unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2013.
Categoria | 1ª tranche dal 1° giugno 2010 | 2ª tranche dal 1° marzo 2011 | 3ª tranche dal 1° marzo 2012 | 4ª tranche dal 1° febbraio 2013 | Totale |
1ª | 18,13 | 25 | 26,25 | 6,87 | 76,25 |
2ª | 21,21 | 29,25 | 30,71 | 8,04 | 89,21 |
3ª | 25,01 | 34,50 | 36,23 | 9,49 | 105,23 |
4ª | 26,46 | 36,50 | 38,33 | 10,04 | 111,33 |
5ª | 29,00 | 40,00 | 42,00 | 11,00 | 122,00 |
6ª | 32,08 | 44,25 | 46,46 | 12,17 | 134,96 |
7ª | 34,44 | 47,50 | 49,88 | 13,06 | 144,88 |
8ª | 38,06 | 52,50 | 55,13 | 14,44 | 160,13 |
9ª | 44,59 | 61,50 | 64,58 | 16,91 | 187,58 |
23-2010
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UNA TANTUM
A tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del nuovo accordo, a copertura della vacanza contrattuale relativa al periodo 1 febbraio – 31 maggio 2010, devono essere erogate le seguenti somme in due tranches di pari importo:
CATEGORIA | IMPORTI (GIUGNO 2010 E SETTEMBRE 2010) |
1ª | 72,50 |
2ª | 84,83 |
3ª | 100,05 |
4ª | 105,85 |
5ª | 116,00 |
6ª | 128,33 |
7ª | 137,75 |
8ª | 152,25 |
9ª | 178,35 |
Tali importi:
→ sono soggetti a riproporzionamento in caso di lavoratori a tempo parziale in base all'orario di lavoro effettivamente prestato;
→ sono utili al calcolo del trattamento di fine rapporto.
ELEMENTO PEREQUATIVO
In assenza di contrattazione aziendale o territoriale è previsto un aumento, dal 1° gennaio 2011, di 195 euro annui dell'elemento perequativo che assume così il valore di 455 euro.
PART TIME E CONTRATTO A TERMINE
Sono previste nuove regole per i contratti a tempo determinato la cui durata, anche non consecutiva, viene computata per la maturazione di alcuni istituti contrattuali legati all'anzianità aziendale.
Per i contratti a part time si regolamentano le clausole elastiche e flessibili e le relative tutele e indennità.
PREVIDENZA INTEGRATIVA E ASSISTENZA
Dal 1° gennaio 2013 la quota a carico delle aziende per Fondapi aumenta: la contribuzione a carico dell' azienda passa dall' 1,2% al 1,6% a condizione che il lavoratore versi un contributo di analogo valore.
E’ previsto un contributo di 2 euro mensili a carico delle aziende per ogni lavoratore in forza per il finanziamento, dal mese di gennaio 2011 e 2012, di un nuovo istituto di welfare integrativo a gestione bilaterale a favore dei lavoratori.
23-2010
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IL COMUNICATO DELLA CGIL
Dichiarazione della Fiom al tavolo Unionmeccanica-Api
“Contestiamo legittimità ed efficacia giuridica di un’intesa separata sottoscritta in palese violazione delle regole vigenti e in mancanza di alcuna consultazione democratica dei lavoratori”
La Fiom-Cgil contesta in primo luogo la legittimità e l’efficacia giuridica di questo accordo perché sottoscritto in palese violazione delle regole – relative agli oggetti, ai tempi e ai soggetti della contrattazione – contenute nel Protocollo del 23 luglio 1993 e nello stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro del 25 gennaio 2008. Protocollo e Contratto che sono ancora pienamente vigenti ed efficaci, non essendo mai stato disdetto il primo, e non essendo ancora scaduto il secondo che è in vigore fino al 31 dicembre 2011; al 31 gennaio 2010, infatti, è scaduto solo il primo biennio economico.
Ora, essendo il Protocollo del 1993 ancora vigente, così come ancora vigente ed efficace è il Contratto nazionale del 2008, appare assolutamente infondata e illegittima la pretesa di modificare e integrare questi testi contrattuali al di fuori delle procedure e dei tempi previsti dai testi stessi e senza il consenso di tutte le parti stipulanti.
Ribadiamo quindi la nostra posizione, già comunicata per tempo a tutte le parti negoziali, per la quale si ritiene che l’unica negoziazione oggi legittima ed efficace può riguardare esclusivamente il biennio economico scaduto al 31 gennaio 2010 e che eventuali modifiche e integrazioni dell’attuale sistema contrattuale, e del Contratto nazionale vigente, nonché delle scadenze e decorrenze ivi previste possono essere effettuate solo con il consenso di tutte le parti stipulanti gli accordi stessi.
La soluzione salariale, diluita peraltro in quaranta mesi, è del tutto insoddisfacente.
La Piattaforma da noi presentata non è mai stata presa in considerazione al tavolo della trattativa, come non è mai stata discussa nel merito la proposta avanzata dalla Fiom il primo marzo 2010 al fine di difendere l’occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori addetti nelle imprese metalmeccaniche che applicano il Ccnl Unionmeccanica-Api e al tempo stesso di evitare la pratica degli accordi separati.
Siamo in presenza di una violazione delle più elementari regole di democrazia.
L’intesa separata è siglata da Unionmeccanica con organizzazioni sindacali che rappresentano una minoranza delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.
Non a caso Fim e Uilm hanno rifiutato di sottoporre a referendum vincolante la validità dell’intesa separata.
La Fiom non lascerà nulla di intentato per contrastare gli effetti negativi di questa intesa e per conquistare, con le lavoratrici e i lavoratori, un legittimo rinnovo della parte economica del Contratto nazionale.
Per la Fiom la vertenza contrattuale per il rinnovo del biennio economico rimane tuttora aperta e pertanto gli aumenti che nel frattempo verranno corrisposti saranno da noi considerati un’erogazione unilaterale.
Fiom-Cgil Nazionale
Roma, 4 giugno 2010
23-2010
22
Coibenti industria
XXXXX XXXXXXX
Ipotesi d’accordo del 27 maggio 2010
PARTI CONTRAENTI ANICTA
FEMCA-CISL, FILCEM-CGIL, UILCEM-UIL
Rinnovi Contrattuali
Aspetti retributivi
Il 27 maggio 2010 l'ANICTA e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (FEMCA-CISL, FILCEM-CGIL, UILCEM-UIL) hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl del settore delle Coibentazioni termiche/acustiche, scaduto il 31 dicembre 2009.
DECORENZA E DURATA
L'accordo ha durata triennale:
→ decorre dal 1° gennaio 2010,
→ scade per la parte economica il 31 dicembre 2012,
→ scade per la parte normativa il 31 dicembre 2012.
INCREMENTI SALARIALI
L’accordo prevede un incremento salariale, comprensivo del recupero del potere di acquisto e della riforma degli scatti di anzianità suddiviso in tre tranches da corrispondere nelle misure e alle scadenze indicate in tabella.
Livelli | Minimo contrattuale 1.6.2010 | Minimo contrattuale 1.1.2011 | Minimo contrattuale 1.1.2012 |
A | 1.923,48 | 1.981,12 | 2.040,32 |
C | 1.695,96 | 1.745,07 | 1.795,51 |
D | 1.590,58 | 1.635,41 | 1.681,45 |
E | 1.460,14 | 1.497,14 | 1.535,14 |
F | 1.386,01 | 1.420,87 | 1.456,67 |
G | 1.329,23 | 1.362,68 | 1.397,04 |
1 | 1.233,92 | 1.263,83 | 1.294,55 |
L’accordo prevede l’erogazione di un importo una tantum:
UNA TANTUM
→ a tutti i lavoratori in forza al 27 maggio 2010 (data di sottoscrizione dell'accordo),
→ a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1° gennaio 2010-31 maggio 2010),
→ unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2010.
Gli importi a titolo di una tantum sono riportati nella tabella che segue.
23-2010
23
Livelli | Una tantum |
A | 233,68 |
C | 199,10 |
D | 181,74 |
E | 150,00 |
F | 141,32 |
G | 135,62 |
I | 121,25 |
Le parti hanno inoltre istituito, dal 1° gennaio 2012, nel caso di mancata contrattazione del premio di partecipazione di una indennità sostitutiva nella misura indicata di seguito.
Livelli | Indennità sostitutiva |
A | 34,27 |
C | 29,20 |
D | 26,65 |
E | 22,00 |
F | 20,73 |
G | 19,89 |
I | 17,78 |
23-2010
24
LA REDAZIONE
Scadenze in evidenza
Sicurezza sul lavoro
Domande per gli incentivi entro il 28 giugno
Il Ministero dispone, annualmente, di fondi di ricerca destinati allo sviluppo ed al perfezionamento di studi e ricerche sulle discipline infortunistiche e di medicina sociale. Annualmente viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un "bando di concorso" - generalmente intorno alla fine del primo semestre - con il quale vengono individuate sia le tematiche di studio e ricerca che si intendono sviluppare, sia i fondi a tal fine destinati.
Le richieste di contributo possono essere presentate da Enti, Società e persone con comprovata esperienza nelle tematiche individuate nel bando di concorso, secondo le modalità riportate nel bando medesimo.
I progetti di studio e ricerca presentati vengono esaminati da un Comitato tecnico-scientifico, il quale provvede a stilare una graduatoria di merito sulla base dei criteri di valutazione predeterminati nel bando di concorso.
Sulla base della graduatoria vengono concessi contributi ai soggetti richiedenti.
Con il bando in scadenza il prossimo 28 giugno il Ministero stanzia 2.266.700 euro per l’erogazione di contributi a favore di studi, ricerche e progetti in materia di prevenzione infortunistica.
L’ambito applicativo delle ricerche e dei progetti deve riguardare:
a) progettazione e sperimentazione di soluzioni organizzative e gestionali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nel settore siderurgico o nel settore dei trasporti;
b) progettazione e sperimentazione di soluzioni organizzative e gestionali per la sicurezza nelle piccole e medie imprese;
c) progettazione e sperimentazione di modelli statistico-economico per la valutazione dei costi della mancata organizzazione e gestione della salute e sicurezza in azienda;
d) analisi delle misure di contrasto agli infortuni in itinere in Europa, ai fini della loro possibile applicazione in Italia;
e) elaborazione e sperimentazione di sistemi di certificazione dei modelli contrattuali e dei modelli di organizzazione e gestione, ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli appalti e ai contratti di lavoro non standard;
f) elaborazione e sperimentazione di buone prassi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alla gestione del rischio da differenze di genere.
I contributi saranno concessi previa stipula di convenzione per un importo pari all’80 per cento del costo dello studio o della ricerca proposta.
La domanda di ammissione alla contribuzione dovrà essere spedita, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio del 28 giugno 2010 a
Ministero del lavoro
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro Divisione III
Xxx Xxxxxxx, 0
00000 Xxxx.
I contributi, una volta superata la fase di ammissione e la pubblicazione della graduatoria, saranno erogati in due quote nella misura del 40% e 60% dell’importo complessivo.
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LA REDAZIONE
Scadenzario Normativo
Agenda
Giugno 2010
Tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, ricordiamo tuttavia che nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Giovedì 10 giugno | ||
Soggetti | Adempimento | Modalità |
DATORI DI LAVORO AZIONI POSITIVE | Le aziende che applicano accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità dell’orario devono presentare la domanda per l’accesso ai finanziamenti | Invio del prospetto in originale più due copie alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Xxx.xx per le politiche della famiglia – xxx xxxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxx. Invio del prospetto in formato elettronico a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx indicando come oggetto “prospetto ex art. 9 L.53/2000 – titolo del progetto”. |
Martedì 15 giugno | ||
Soggetti | Adempimento | Modalità |
CAF O PROFESSIONISTI ABILITATI MOD 730 | Consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata in relazione all’esito dei controlli eseguiti e il | Mod. 730/3. |
relativo prospetto di | ||
liquidazione |
Mercoledì 16 giugno | ||
Soggetti | Adempimento | Modalità |
SOSTITUTI DI IMPOSTA RITENUTE LAVORO AUTONOMO | Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. | Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati |
Entratel*. Codice: | ||
1040 - Ritenute su redditi di | ||
lavoro autonomo - compensi per | ||
l'esercizio di arti e professioni |
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Soggetti | Adempimento | Modalità |
SOSTITUTI DI IMPOSTA RITENUTE AGENTI E RAPPRESENTANTI - PROVVIGIONI | Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente. | Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel*. Codice: |
1038 - Ritenute su provvigioni | ||
per rapporti di commissione, di | ||
agenzia, di mediazione e di | ||
rapporti di commercio | ||
SOSTITUTI DI IMPOSTA | Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. | Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel*. Codice: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo - compensi per l'esercizio di arti e professioni |
RITENUTE AGENTI E | ||
RAPPRESENTANTI - | ||
INDENNITA’ DI | ||
CESSAZIONE | ||
SOSTITUTI DI IMPOSTA RITENUTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI | Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute | Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati |
dai sostituiti d’imposta | Entratel*. Codici: | |
nel mese precedente. | 1001 - Ritenute su retribuzioni, | |
pensioni, trasferte, mensilità | ||
aggiuntive e relativo conguaglio | ||
1002 - Ritenute su arretrati | ||
1012 - Ritenute su indennità per | ||
cessazione di rapporto di lavoro | ||
1004 - Ritenute sui redditi | ||
assimilati a quelli di lavoro | ||
dipendente | ||
SOSTITUTI DI IMPOSTA RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI | Versamento, in unica soluzione, delle addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute ai lavoratori | Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati |
sulle competenze del | Entratel*. Codici: | |
mese precedente a | 3802 - Addizionale regionale | |
seguito delle | all'imposta sul reddito delle | |
operazioni di | persone fisiche – Sostituti | |
cessazione del | d'imposta – (Anno 2010) | |
rapporto di lavoro. | 3848 - Addizionale comunale | |
all'imposta sul reddito delle | ||
persone fisiche – Sostituti | ||
d'imposta . Saldo - (Anno 2010) | ||
SOSTITUTI DI IMPOSTA RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI - ACCONTO | Scade il versamento della rata d’acconto dell’addizionale comunale trattenuta il mese precedente | Il pagamento si effettua con Modello F24 con modalità telematiche (Internet, Entratel, Home banking) con i codici: 3847 - Addizionale comunale |
all'imposta sul reddito delle | ||
persone fisiche – Acconto |
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Soggetti | Adempimento | Modalità |
SOSTITUTI DI IMPOSTA RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI | Scade il versamento delle rate di addizionali regionale e comunale all’Irpef | Il pagamento si effettua con Modello F24 con modalità telematiche (Internet, Entratel, Home banking) con i codici: 3802 - Addizionale regionale |
trattenute ai lavoratori | all'imposta sul reddito delle | |
sulle competenze del | persone fisiche – Sostituti | |
mese precedente a | d'imposta – (Anno 2009) | |
seguito delle | 3848 - Addizionale comunale | |
operazioni di | all'imposta sul reddito delle | |
conguaglio di fine | persone fisiche – Sostituti | |
anno 2009. | d'imposta. Saldo – (Anno 2009) | |
DATORI DI LAVORO CONTRIBUTI INPS | Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti di competenza del mese precedente. | Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel*. Codice: DM10 - Versamenti o compensazioni relativi a modelli DM10/2 |
DATORI DI LAVORO COMMITTENTI E SOGGETTI INTERMEDIARI LIBRO UNICO DEL LAVORO | Obbligo di stampa del libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo | Stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. RIFERIMENTI: Art. 39 Legge 133/2008 – DM |
di paga precedente | 9/07/2008 – Xxx Xxxxxx Xxx. 20/2008 | |
– Inal nota 9/12/2008 | ||
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS | Versamento dei contributi INPS - Gestione separata associati in partecipazione - sugli | Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati |
utili | Entratel*. Codice: | |
corrisposti, nel mese | ASS - Contributi relativi agli | |
precedente, agli | associati in partecipazione. | |
associati in | ||
partecipazione tenuti | ||
all'iscrizione | ||
nell'apposita gestione | ||
separata Inps. | ||
DATORI DI LAVORO | Versamento | Titolari di partita IVA con F24 |
CONTRIBUTO INPS | contributo al fondo di | telematico tramite: - modalità |
TESORERIA | tesoreria della quota mensile, integrale o | diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) |
parziale del TFR | - tramite intermediari abilitati | |
maturata nel mese | Entratel*. | |
precedente e non | ||
destinata a forme | ||
pensionistiche | ||
complementari da | ||
parte dei dtori di | ||
lavoro con almeno 50 | ||
dipendenti |
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Soggetti | Adempimento | Modalità |
PERSONALE MARITTIMO CONTRIBUTI IPSEMA | Versamento dei contributi di malattia e maternità per il personale marittimo. | Il pagamento si effettua con le specifiche modalità previste dall’Istituto. |
COMMITTENTI CONTRIBUTI INPS ALLA GESTIONE SEPARATA | Versamento dei contributi INPS - Gestione separata lavoratori autonomi - su compensi corrisposti, nel mese precedente ai soggetti tenuti all’iscrizione nell’apposita gestione separata INPS. | Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel*. Codici: C10 - Versamenti dei committenti per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria CXX - Versamenti dei committenti per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale |
SPETTACOLO E SPORTIVI CONTRIBUTI ENPALS | Versamento dei contributi dovuti all’Enpals, da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, per il periodo di paga scaduto il mese precedente. | Mod. F24 on line per i titolari di partita IVA. Mod. F24 presso concessionari banche e agenzie postali, ovvero con modalità telematiche per i non titolari di partita IVA. Codici: CCSP contributi correnti dovuti per sportivi professionisti e CCLS contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo. |
DATORI DI LAVORO AGRICOLO CONTRIBUZIONE INPS | Scade il versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli e per compartecipanti individuali relativamente al 1° trimestre 2010 | Il pagamento si effettua con Modello F24 con modalità telematiche (Internet, Entratel, Home banking) con i codici: LAS – contr. xxx XXX, OTD, CI PCF – contr. Per PC/CF |
GIORNALISTI CONTRIBUTI INPGI | Denuncia mensile dei contributi dovuti dai lavoratori con rapporto di lavoro giornalistico. Versamento dei contributi Inpgi da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti, relativi al mese precedente. | Denuncia all’Inpgi con procedura DASM. Il pagamento si effettua con Modello F24 accise con modalità telematiche (Internet, Entratel, Home banking) e secondo le specifiche modalità previste dall’Istituto. In via alternativa, per coloro che non sono abilitati all’invio telematico è possibile effettuare il versamento con bonifico bancario, anche on line. RIFERIMENTI: - Art. 6 , Legge 9/11/1995, n. 1122 – Min. Finanze DM 18/07/2005 – INPGI Circ. 31/05/2004 – Ag. Entr. Ris 23/01/2006, n. 15/E |
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Soggetti | Adempimento | Modalità |
TRASPORTATORI c/ TERZI VERSAMENTI INAIL | Ricalcalo del premio tenendo conto delle aliquote e dello sgravio del 14,50% e pagamento dell’unica o della prima rata. | Il pagamento si effettua con mod. F 24. Riferimenti: INAIL, Nota del 27 maggio 2010 |
PERSONE FISICHE E SOCIETA’ UNICO 2010 | Versamento in unica soluzione o come prima rata delle imposte Irpef, Irpeg e irap a titolo di saldo sull’anno precdene e di acconto sull’anno corrente. | Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel*. Codici: 4001 (Irpef a saldo) 4033 (Irpef acconto i rata) 3801 (addizionale regionale Irpef) 3817 (addizionale Irpef enti locali) 2100 (Irpeg saldo) 2112 (Irpeg acconto I rata) 3800 (Irap saldo) 3812 (Irap acconto I rata). |
LAVORATORI AUTONOMI CONTRIBUTI INPS | Versamento in unica soluzione o come prima rta dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale a titolo di saldo sull’anno precedente e di acconto sull’anno corrente. | Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel*. Codici: P10 (professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria – acconti e saldi non rateizzati); P10R (professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria – rateizzati); PXX (professionisti privi di altra copertura previdenziale con contribuzione comprensiva di aliquota assistenziale – acconti e saldi non rateizzati); PXXR (professionisti privi di altra copertura previdenziale con contribuzione comprensiva di aliquota assistenziale – rateizzati). |
ARTIGIANI E COMMERCIANTI CONTRIBUTI INPS | Versamento in unica soluzione o come prima rata dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale a titolo di saldo sull’anno precedente e di acconto sull’anno corrente | Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel*. Codici: AP (artigiani) APR (artigiani – rate) CP (commercianti) CPR (commercianti rate). |
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Soggetti | Adempimento | Modalità |
SOSTITUTI D’IMPOSTA RAVVEDIMENTO OPEROSO | regolarizzazioni di omissioni o irregolarità in relazione al versamento di ritenute | Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati |
alla fonte in scadenza | Entratel*. Codice: | |
il 16 maggio | 8906 – sanzione pecuniaria | |
sostituti d’imposta. |
Lunedì 21 giugno | ||
Soggetti | Adempimento | Modalità |
GIORNALISTI CONTRIBUTI CASAGIT | Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti, relativi al mese precedente. | Apposito modello di versamento presso qualsiasi sportello della Banca di Roma. La documentazione relativa alla denuncia delle contribuzioni dovrà essere spedita direttamente alla Direzione generale della Casagit. |
IMPRESE DI SPEDIZIONE E AGENZIE MARITTIME CONTRIBUTI INTEGRATIVI | Scade il termine, per le imprese di spedizione e le agenzie marittime, per provvedere al versamento dei | Il versamento va effettuato seguendo le specifiche modalità previste dal Fondo di Previdenza. |
contributi integrativi a | ||
favore del Fondo di | ||
previdenza calcolati | ||
sulle retribuzioni degli | ||
impiegati relative al | ||
mese precedente. |
Venerdì 25 giugno | ||
Soggetti | Adempimento | Modalità |
SPETTACOLO E SPORTIVI DENUNCIA UNIFICATA ENPALS | Invio della denuncia unificata all’Enpals, da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni | Invio attraverso la procedura on line dal portale Enpals o attraverso al trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml. |
corrisposte nel mese | RIFERIMENTI: | |
precedente. | Enpals, cir. n. 2/94, n. 14/07, n. 7/08 | |
DATORI DI LAVORO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIG E CIGS | Termine per la presentazione all’INPS della richiesta di autorizzazione alla Cassa integrazione guadagni, relativa a periodi di | - Mod. Igi per CIG ordinaria all’Inps - Mod. Cigs-Solid-1 per Cigs e contratti di solidarietà al Ministero del Lavoro |
sospensione o riduzione | ||
di attività lavorativa | ||
iniziati in una settimana | ||
scaduta nel mese | ||
precedente. | ||
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Soggetti | Adempimento | Modalità |
AZIENDE AGRICOLE CONTRIBUTI ENPAIA | Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati nelle aziende agricole, relativi al mese | Enpaia a mezzo modello DIPA/01 e DIPA/02 per posta, fax o via telematica RIFERIMENTI: - L. 29/11/62, n. 1655 – Enpaia, cir. |
precedente. | 18/12/2002 |
Mercoledì 30 giugno | |||
Soggetti | Adempimento | Modalità | |
DATORI DI LAVORO E SOGGETTI ABILITATI DENUNCIA CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA | Denuncia dei contributi previdenziali e assistenziali e dei dati retributivi mensili relativi al mese precedenterelativi al mese precedente. | Procedura UniEmens individuale In caso di impedimenti è ammesso utilizzare la procedura di UnieMens aggregato. RIFERIMENTI: ● Art. 44, c. 9, DL n. 269/2003 ● Legge n. 326/2003 ● Inps, Circolare | |
17 febbraio 2004, n. 32 ● Inps, | |||
Circolare 152/2004 ● Inps, Mes. | |||
25/5/09 | |||
PESONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA | Presentazione modello cartaceo dichiarazione | del della | Tramite banca o agenzia postale. |
UNICO 2010 | |||
SOSTITUI D’IMPOSTA CAF O PROFESSIONISTI ABILITATI MOD. 730 | Trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte; i prospetti di liquidazione e le buste chiuse contenenti | Invio telematico | |
il mod 730-1 e 730-bis | |||
* Non titolari di partita Iva con F24 cartaceo tramite. – istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure – uffici postali abilitati – concessionario della riscossione. |
FESTIVITA’ NAZIONALI
Festa della Repubblica 2 giugno
XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxxx 0 giugno – Madonna della Lettera
L’Aquila 10 giugno – San Massimo d’Xxxxx
Xxxxxx 00 giugno – Sant’Xxxxxxx di Padova
Pisa 17 giugno – Xx Xxxxxxx xx Xxxx
Sondrio 19 giugno – Ss Gervasio e Protasio Frosinone 20 giugno – San Xxxxxxxx e Ormisda Torino 24 giugno – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxx 00 giugno – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx 00 giugno – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxx 00 giugno – Xxx Xxxxxx x Xxxxx
Xxxxxx 00 giugno – Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx
00-0000
00
Consorzi di bonifica
Ipotesi d’Accordo del 1° giugno 2010 | |
CCNL 25 MARZO 2010 | PARTI CONTRAENTI ▪ SNEBI e ▪ FLAI CGIL; ▪ FAI CISL; ▪ FILBI UIL. |
Inserto de “La Rivista del Lavoro” n. 23/2010
Io Srl – Cultura e Formazione - xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx
Accordo di rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e riesame dell'accordo sulla regolazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Data stipula: 01/06/2010
Data Inizio validità: 01/01/2010 Scadenza normativa: 30/04/2011
Costituzione delle parti
Il 1° giugno 2010 in Roma
tra:
▪ lo SNEBI, rappresentato dal Presidente, dal Segretario Nazionale e dai componenti la Commissione trattative;
e
▪ la FLAI-CGIL rappresentata dal Segretario Nazionale, assistito dai componenti la delegazione trattante;
▪ la FAI-CISL rappresentata dal Segretario Nazionale assistito dal coordinatore nazionale e dai componenti la delegazione trattante;
▪ la FILBI-UIL rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Nazionale, assistiti dai componenti la delegazione trattante
premesso
- che la parte economica biennale del Ccnl. 25 marzo 2010, concordata con l'A.C.N.L. 10 novembre 2008, è scaduta il 31 dicembre 2009;
percentuali sempre seguita nei precedenti rinnovi, mentre le Organizzazione sindacali dei lavoratori
- che tra le parti è nata discussione su quali fossero i criteri di calcolo da seguire per determinare gli aumenti retributivi da riconoscere ai dipendenti consortili in sede di rinnovo della parte economica biennale medesima, facendo riferimento lo SNEBI alle percentuali di inflazione programmata dal Governo ed alla ex sesta fascia funzionale, secondo livello, per l'individuazione del parametro medio e dell'aumento medio nonché alla retribuzione base di calcolo delle
richiedevano aumenti calcolati su basi differenti che determinavano aumenti in misura non condivisibile, in particolare un aumento medio di 92,00 euro;
- che, dopo numerosi incontri e specifici approfondimenti, nel corso dei quali le parti contraenti hanno reciprocamente rappresentato le rispettive posizioni, si è convenuto di procedere ad un riesame della trattativa prescindendosi, da entrambe le parti, ai principi di riferimento che non avrebbero potuto consentire una intesa tra le parti;
- che, conseguentemente, le parti hanno ritenuto, con senso di responsabilità, di sbloccare la trattativa attraverso l'individuazione di una soluzione di compromesso che fosse, nei limiti del possibile, rispettosa delle esigenze di contenimento dei bilanci dei Consorzi e delle aspettative dei lavoratori;
tutto ciò premesso
le parti dopo un'ampia discussione, hanno stipulato quanto segue:
Incremento minimi di stipendio base
Ai minimi di stipendio base in vigore, al 31 dicembre 2009, presso i Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, in forza dell'A.C.N.L 10 novembre 2008, vengono aggiunti i seguenti importi, con le decorrenze sotto indicate, con il risultato finale di un aumento complessivo medio di 66,00 euro (con riferimento alla ex 6a fascia funzionale, 2° livello):
Consorzi di bonifica – Ipotesi d’accordo del 1° giugno 2010 1
Area/Parametro | Dall'1.1.2010 | Dall'1.9.2010 | Dall'1.5.2011 | |
Area D | 100 | 11,35 | 9,09 | 28,81 |
104 | 11,80 | 9,45 | 29,96 | |
107 | 12,14 | 9,73 | 30,83 | |
115 | 13,05 | 10,45 | 33,13 | |
116 | 13,17 | 10,54 | 33,42 | |
112 | 12,71 | 10,18 | 32,27 | |
Area C | 127 | 14,41 | 11,54 | 36,59 |
118 | 13,39 | 10,73 | 34,00 | |
Area B | 132 | 14,98 | 12,00 | 38,03 |
127 | 14,41 | 11,54 | 36,59 | |
132 | 14,98 | 12,00 | 38,03 | |
132 | 14,98 | 12,00 | 38,03 | |
127 | 14,41 | 11,54 | 36,59 | |
Area A | 157 | 17,82 | 14,27 | 45,23 |
134 | 15,21 | 12,18 | 38,61 | |
159 | 18,05 | 14,45 | 45,81 | |
135 | 15,32 | 12,27 | 38,89 | |
184 | 20,88 | 16,73 | 53,01 | |
159 | 18,05 | 14,45 | 45,81 | |
Area Q | 185 | 21,00 | 16,82 | 53,30 |
162 | 18,39 | 14,73 | 46,67 | |
187 | 21,22 | 17,00 | 53,87 | |
164 | 18,61 | 14,91 | 47,25 |
Decorrenza e durata
In conformità alle intese intercorse, la parte normativa del Ccnl 25 marzo 2010, come rinnovato dal predetto accordo collettivo nazionale di lavoro 10 novembre 2008, e la parte economica, comprensiva dei sopra indicati aumenti di stipendio base, scadono il 31 dicembre 2011.
Consorzi di bonifica – Ipotesi d’accordo del 1° giugno 2010 2
Metalmeccanici Piccola Industria
Ipotesi d’Accordo del 3 giugno 2010 | |
PARTI CONTRAENTI ▪ Unionmeccanica - Confapi e ▪ FIM CISL; ▪ UILM UIL. |
Inserto de “La Rivista del Lavoro” n. 23/2010
Io Srl – Cultura e Formazione - xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx
METALMECCANICI PICCOLA INDUSTRIA
Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti.
Data stipula: 03/06/2010
Data Inizio validità: 01/06/2010 Scadenza economica: 31/05/2013 Scadenza normativa: 31/05/2013
Costituzione delle parti
Il 3 giugno 2010,
▪ Unionmeccanica
▪ FIM CISL;
▪ UILM UIL;
tra: e
è stata sottoscritta l'Ipotesi di Accordo per il rinnovo del Ccnl per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti.
Incremento dei Minimi per livello – Elemento perequativo – Una tantum
Categoria | 1ª tranche dal 1° giugno 2010 | 2ª tranche dal 1° marzo 2011 | 3ª tranche dal 1° marzo 2012 | 4ª tranche dal 1° febbraio 2013 | Totale |
1ª | 18,13 | 25 | 26,25 | 6,87 | 76,25 |
2ª | 21,21 | 29,25 | 30,71 | 8,04 | 89,21 |
3ª | 25,01 | 34,50 | 36,23 | 9,49 | 105,23 |
4ª | 26,46 | 36,50 | 38,33 | 10,04 | 111,33 |
5ª | 29,00 | 40,00 | 42,00 | 11,00 | 122,00 |
6ª | 32,08 | 44,25 | 46,46 | 12,17 | 134,96 |
7ª | 34,44 | 47,50 | 49,88 | 13,06 | 144,88 |
8ª | 38,06 | 52,50 | 55,13 | 14,44 | 160,13 |
9ª | 44,59 | 61,50 | 64,58 | 16,91 | 187,58 |
→ Gli incrementi riportati in tabella sono comprensivi del recupero del differenziale inflativo
pregresso.
→ Il recupero di eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista e quella reale, secondo la verifica circa la significatività degli stessi effettuata dal Comitato Paritetico costituito a livello interconfederale, sarà definito mediante apposito incontro tra le parti nel mese di settembre 2012 e troverà applicazione con le retribuzioni del mese di gennaio 2013.
→ Elemento perequativo: incremento di 195,00 Euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Metalmeccanici Piccola Industria – Ipotesi d’accordo del 3 giugno 2010 1
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo, verrà corrisposta un importo, a copertura del periodo 1° febbraio 2010 - 31 maggio 2010, determinato secondo la tabella seguente:
Categoria | Importo | |
1ª | 72,50 | |
2ª | 84,83 | |
3ª | 100,05 | |
4ª | 105,85 | |
5ª | 116,00 | |
6ª | 128,33 | |
7ª | 137,75 | |
8ª | 152,25 | |
9ª | 178,35 | |
L'importo non sarà soggetto ad alcun ricalcolo per gli istituti già liquidati e dovrà essere erogato in due tranches di pari importo, rispettivamente con la retribuzione dei mesi di giugno 2010 e settembre 2010.
Per i lavoratori part time, l'importo sarà riproporzionato all'orario individuale. Il suddetto importo è utile al calcolo del trattamento di fine rapporto.
L'importo deve essere ragguagliato a tante quote mensili quanti sono i mesi interi (anche non consecutivi) per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell'azienda nel periodo 1° febbraio 2010 - 31 maggio 2010. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata come mese intero. L'erogazione non spetta in relazione ai periodi mensili nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, come ad esempio: servizio militare, aspettativa, cassa integrazione, congedo parentale ecc.. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, congedo di maternità e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° febbraio 2010 - 31 maggio 2010, con pagamento dell'indennità a carico dell'Istituto competente ed integrazione obbligatoria a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra. Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate procederanno agli adempimenti di cui all'art. 21 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Regole contrattuali e premessa
Le parti in sede di stesura del testo contrattuale, si impegnano ad armonizzare ed integrare i testi di cui alla Premessa, alla Procedura di Rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro e della Proceduta per il rinnovo degli accordi aziendali alla luce delle modifiche ed integrazioni definite dagli Accordi Interconfederali vigenti.
Contrattazione di secondo livello - Linee guida per la definizione dei premi di risultato aziendali - Contrattazione territoriale
Le parti nel considerare la contrattazione collettiva esercitata nel rispetto delle regole condivise un valore nelle relazioni sindacali e nel comune obbiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione, introdotto con il Protocollo del 23 luglio 1993 così come integrato dagli Accordi Interconfederali vigenti, concordano:
- di definire specifiche "Linee Guida" utili a favorire la diffusione della contrattazione aziendale con contenuti economici collegati ai risultati nelle imprese di minori dimensioni con carattere non vincolante ma come scelta volontaria di uno strumento che può favorire lo sviluppo dell'impresa ed una migliore distribuzione dei benefici prodotti ai lavoratori;
- di avviare una sperimentazione relativa alla contrattazione territoriale di secondo livello, avente contenuto economico e normativo.
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A tale scopo le parti concordano di istituire una Commissione, il cui compito sarà quello di sottoporre alla valutazione delle stesse una disciplina compiuta in materia.
La Commissione, composta da 6 componenti per ciascuna delle due parti, inizierà i lavori entro un mese dalla firma del presente accordo e presenterà alle parti stipulanti i suoi elaborati riguardanti le "Linee Guida" e quelli riguardanti la "Contrattazione territoriale" entro il 31 dicembre 2010.
Linee guida per la definizione dei premi di risultato aziendali
Le Linee Guida costituiscono uno strumento utile ad estendere e semplificare l'esercizio della costruzione di sistemi incentivanti per i lavoratori fondati sul salario variabile per obiettivi tali da consentire la detassazione e la decontribuzione prevista per i Premi di Risultato.
Le Linee Guida dovranno prevedere format e menù semplificati di indicatori di redditività, qualità e produttività e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, adottabili e/o riadattabili, secondo le specifiche esigenze aziendali, dalle imprese interessate a costruire sistemi di salario variabile per obiettivi.
L'adozione delle suddette Linee guida non ha carattere di obbligatorietà per le parti né intende sostituirsi o surrogare il ruolo degli attori aziendali della contrattazione.
Contrattazione territoriale
A titolo sperimentale, per la sola durata del vigente Ccnl la contrattazione territoriale viene prevista a livello normalmente provinciale, secondo le regole qui specificate. La contrattazione territoriale avrà contenuto economico e normativo.
Sono titolari della contrattazione territoriale, con le procedure e criteri fissati dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, le strutture territoriali delle organizzazioni stipulanti lo stesso.
Gli accordi territoriali hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio della non sovrapponibilità e dell'autonomia dei cicli negoziali. Pertanto le piattaforme sindacali non potranno essere presentate nei sei mesi antecedenti e nei sei mesi successivi alla data di scadenza del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le richieste di piattaforma dovranno essere sottoscritte congiuntamente dalle strutture territoriali delle organizzazioni stipulanti il presente contratto ed essere inviate alla controparte in tempo utile, al fine di consentire l'apertura delle trattative quattro mesi prima della scadenza.
Le richieste e gli eventuali accordi sottoscritti devono essere inviate, per conoscenza, all'Unionmeccanica ed alle XX.XX. stipulanti il presente Ccnl.
Nei quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per i due mesi successivi alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette.
I contenuti economici degli accordi territoriali devono avere caratteristiche di variabilità e di non determinabilità a priori, utili ad usufruire dei benefici derivanti da norme di legge in materia di defiscalizzazione e/o di decontribuzione secondo le disposizioni in materia.
A tal fine le parti interessate potranno, per la determinazione degli incrementi, assumere, oltre a specifici criteri e/o parametri congiuntamente individuati, indicatori territoriali forniti da un soggetto terzo, individuato di comune accordo.
Le parti convengono sul principio di non sovrapponibilità tra contrattazione territoriale e contrattazione aziendale e sul principio di specialità della contrattazione aziendale rispetto a quella territoriale. Pertanto, le imprese già firmatarie di contratti integrativi aziendali non saranno tenute ad applicare la contrattazione territoriale; parimenti, l'eventuale contratto aziendale stipulato successivamente a quello territoriale sostituirà integralmente quest'ultimo.
Stante il suo carattere sperimentale la suddetta normativa è applicabile ai singoli ambiti territoriali o agli ambiti territoriali che, in forma congiunta, abbiano espresso ad Unionmeccanica Nazionale la propria disponibilità ad aprire un tavolo di confronto con le XX.XX. territoriali di pari livello durante la vigenza del presente Ccnl.
Durante la fase sperimentale del presente accordo le aziende che non abbiano dato applicazione a uno dei due regimi di contrattazione di secondo livello qui definiti, saranno tenute alla corresponsione dell'elemento perequativo, sulla base dei criteri dettati in materia dall'art. 46.
Eventuali controversie nascenti dall'applicazione della presente normativa saranno preventivamente esaminate dalle parti stipulanti l'accordo territoriale entro 30 giorni dalla richiesta di incontro e, in caso di non accordo, la questione sarà rimessa alle parti nazionali (Unionmeccanica/XX.XX.) che la esamineranno entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
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pervenuta ad una delle parti dal territorio interessato. Entro i termini della suddetta procedura non si farà ricorso ad azioni dirette.
Sei mesi prima della data di scadenza del presente C.C.N.L., le parti procederanno ad una verifica circa l'andamento ed i risultati della sperimentazione sopra convenuta.
Welfare e bilateralità
In tema dì bilateralità, data la complessità della materia e la conseguente necessità di accurati approfondimenti, le Parti convengono di costituire un'apposita Commissione, composta da 6 componenti per ciascuna delle due parti, che individui in merito possibili articolazioni, modalità e costi all'interno degli enti bilaterali già esistenti (Fondapi o Enfea), tenuto anche conto degli accordi in materia a livello Interconfederale, salvaguardando in ogni caso la categorialità dell'intervento e della relativa contribuzione a favore dei lavoratori. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2012.
Tale bilateralità dovrà avere caratteristiche tali da aver assicurati i benefici fiscali ad incentivazione degli interventi previsti in sede di bilateralità.
Al fine di consentire l'avvio della bilateralità come sopra definita e degli interventi per prestazioni di welfare che saranno concordati in sede di Commissione paritetica di cui sopra, è prevista una contribuzione a carico delle aziende, avente carattere straordinario, come di seguito specificato:
- limitatamente agli anni 2011 e 2012, due euro mensili per ciascun lavoratore in forza, con versamento a gennaio dell'anno successivo, rispettivamente 2012 e 2013.
Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario, le parti stabiliscono fin d'ora che le attività che saranno previste in regime di bilateralità non potranno eccedere, esercizio per esercizio, le disponibilità finanziarie risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente.
Qualora non si realizzassero le condizioni normative e fiscali di cui al secondo comma, le parti si incontreranno per riorientare la contribuzione di cui al comma precedente verso altre finalità bilaterali di categoria. Tale verifica sarà effettuata entro maggio 2011.
La Commissione paritetica di cui sopra potrà anche proporre alle parti nuove iniziative di bilateralità, indicandone le relative contribuzioni, per il periodo successivo alla valenza del presente contratto.
Previdenza integrativa
L'aliquota contributiva a carico dell'azienda, già prevista pari al 1,2%, sarà elevata all'1,60% a decorrere dal 1° gennaio 2013, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Alle medesime condizioni, a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'aliquota aumenterà all'1,60% anche per gli apprendisti.
Contratto a tempo determinato
Ai lavoratori con contratto a tempo determinato assunti a decorrere dal 1° settembre 2010 si applica la seguente disciplina contrattuale.
Ferme restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con contratto a tempo determinato spettano tutti i trattamenti previsti dal presente contratto collettivo ed ogni altro trattamento in atto in azienda, che siano compatibili con la natura del contratto a termine, in proporzione al periodo lavorativo prestato.
Gli accordi aziendali riguardanti il premio di risultato stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione di tale premio; in assenza di disciplina contrattuale aziendale il premio di risultato sarà riconosciuto ai lavoratori a tempo determinato in forza alla data di erogazione ovvero di comunicazione dei risultati di cui al 4° comma dell'art. 45, Cap. VI, in
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proporzione diretta al periodo di servizio complessivamente prestato nell'anno di riferimento del premio stesso, ancorché in virtù di più contratti a termine.
I lavoratori con contratto a tempo determinato saranno formati in modo sufficiente ed adeguato in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, così come previsto dall'art. 62, Cap. VIII.
Le imprese informano i lavoratori operanti a tempo determinato dei posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza. Tali informazioni possono essere fornite anche mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
L'assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale può essere anticipata fino a due mesi prima dell'inizio del congedo, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, X.Xxx. 26 marzo 2001, n. 151.
Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato o di successiva assunzione a tempo indeterminato di lavoratore già impiegato a termine si terrà conto complessivamente di tutti i periodi di lavoro effettuati dal lavoratore presso il medesimo datore di lavoro, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, ai fini dell'applicazione delle discipline di cui agli aumenti periodici di anzianità e alla mobilità professionale, purché non interrotti da periodi di non lavoro superiori a 12 mesi.
Ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 come modificato dai successivi interventi legislativi, oltre alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche ed integrazioni, le parti concordano che sono attività stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell'anno.
L'individuazione della stagionalità così definita nonché la determinazione dei periodi di intensificazione dell'attività produttiva, che non possono in ogni caso superare complessivamente i
6 mesi nell'arco dell'anno solare, saranno concordate dalla Direzione aziendale con le Rappresentanze sindacali unitane e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto a termine con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionale come sopra definita, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività.
Il diritto di precedenza di cui ai due commi precedenti può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in forma scritta al datore di lavoro la propria volontà in tal senso entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso di una concomitanza di più aspiranti che abbiano maturato i requisiti e manifestato nei termini previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine; in caso di parità si farà riferimento alla maggiore età anagrafica.
Di norma, semestralmente, la Direzione fornisce alla Rappresentanza sindacale unitaria e alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto tramite l'Associazione territoriale di competenza, i dati sulle dimensioni quantitative e i motivi del ricorso ai contratti a termine anche con specifico riferimento alle esigenze stagionali, la durata dei contratti medesimi nonché la qualifica dei lavoratori interessati.
Dichiarazione delle parti
Ai soli fini di quanto previsto dal 7° comma del presente articolo, si considera anche l'attività lavorativa svolta in somministrazione di manodopera.
Lavoro a tempo parziale
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Il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento di flessibilità della prestazione lavorativa che contemperi le esigenze dell'azienda con quelle del lavoratore, oltre a rappresentare un'occasione di allargamento della base occupazionale.
Il rapporto di lavoro ad orario ridotto potrà essere di tipo orizzontale, verticale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è di tipo orizzontale quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro; è di tipo verticale quando l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, o dell'anno; è di tipo misto quando, attraverso una combinazione delle precedente modalità, sono previste giornate ad orario ridotto limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
Le parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale a valere per le aziende associate e per i lavoratori ivi operanti.
1) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa; l'azienda dopo aver valutato la richiesta, dovrà dare risposta entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.
2) Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro a tempo pieno.
3) L'impresa, nell'ambito della percentuale del 2% del personale in forza a tempo pieno alla data della richiesta, ovvero del 3% per cento nelle aziende oltre 100 dipendenti valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente malati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessità di accudire i figli fino al compimento dei tredici anni; necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea.
Nel caso di valutazione negativa da parte dell'impresa in relazione alla infungibilità o allo scostamento dalle suddette percentuali, sarà svolto un confronto con le Rappresentanze sindacali unitarie per individuare una idonea soluzione.
3bis) In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili o elastiche di cui al successivo comma 7.
4) Nelle ipotesi che non rientrano nei casi di cui al punto 3) e fino ad un massimo complessivo del 4%, l'accettazione della richiesta del lavoratore di avvalersi del part time sarà valutata dall'impresa in relazione alle esigenze tecnico organizzative. L'azienda, su richiesta delle rappresentanze sindacali unitarie, informerà le medesime sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore.
Nelle aree di cui all'Obiettivo 1 della Unione Europea la presente norma si applica anche ai contratti a tempo determinato.
4bis) I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa, certificata dall'unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno, previa richiesta del lavoratore.
5) La durata di un rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere anche predeterminata. Tale durata non sarà di norma inferiore a 6 mesi e superiore a 24. In tal caso è consentita, l'assunzione di personale a termine per il completamento dell'orario di lavoro e per tutta la durata come sopra predeterminata.
6) Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicatele mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione, anche articolata nel corso dell'anno, nonché, gli altri elementi che il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda.
7) Possono essere concordate clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro e, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione,
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ne rispetto di quanto di seguito previsto. In tali casi il consenso del lavoratore deve essere formalizzato attraverso uno specifico atto scritto; il lavoratore può farsi assistere da un componente della Rappresentanza sindacale unitaria o, in assenza, a livello territoriale, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali stipulanti il Ccnl.
La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del comma precedente deve essere esercitata dal datore di lavoro con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi.
Nel caso di variazione della collocazione temporale della prestazione al lavoratore sarà corrisposta per le ore oggetto di modifica una maggiorazione della retribuzione nella misura omnicomprensiva pari al 10% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa è consentita per una quota annua non superiore al 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale e per le ore di lavoro prestate in aumento dovrà essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione nella misura omnicomprensiva pari al 15% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoratore che abbia aderito alle clausole flessibili o elastiche, previa comunicazione scritta da presentare con preavviso di almeno 7 giorni lavorativi corredata da adeguata documentazione, è esonerato dal relativo adempimento nei seguenti casi sopravvenuti e per il periodo di tempo in cui essi sussistano:
- altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari definiti incompatibili con le variazioni di orario;
- necessità di assistere i genitori, coniuge o convivente, figli, e altri famigliari conviventi senza alcuna possibilità di alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
- necessità di accudire i figli fino al compimento degli 8 anni;
- partecipazione a corsi di studio per il conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea la cui frequenza sia incompatibile con le variazioni di orario;
- necessità di sottoporsi in orari non compatibili con le variazioni pattuite a terapie o cicli di cura;
- altre fattispecie di impossibilità all'adempimento, di analoga valenza sociale rispetto a quelle sopra riportate, e come tali congiuntamente riconosciute in sede aziendale tra Direzione e R.S.U., ovvero in sede territoriale tra le organizzazioni stipulanti il Ccnl ovvero tra azienda e interessato.
8) Potranno essere stipulati, anche per realizzare una maggiore utilizzazione degli impianti, contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell'orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale. Le modalità definite in fase di stipulazione o di successiva modifica del contratto individuale di lavoro, verranno comunicate alla Direzione Territoriale del Lavoro e alle rappresentanze sindacali unitarie.
9) In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore della piccola e media industria è consentita, previa comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di lavoro supplementare.
La deroga è consentita, secondo il principio di proporzionalità diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui all'articolo 20.
10) Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale verticale prevede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l'orario concordato sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali. Agli stessi verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno.
11) Per i lavoratori ad orario ridotto la cui prestazione è inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l'orario concordato è consentito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità mensile non superiore al 50% della normale prestazione del mese.
Tale lavoro sarà compensato da una maggiorazione del 10 per cento.
Tale prestazione aggiuntiva è regolamentata, per quanto attiene le procedure relative alla sua effettuazione dalla normativa in atto nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativamente al lavoro eccedente l'orario normale, in rapporto alla durata del tempo parziale.
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12) In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il diritto di precedenza, si intende applicabile qualora l'assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali è in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale.
13) La retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratoli a tempo pieno.
14) I lavoratori a tempo parziale per le ore supplementari potranno usufruire della banca ore come disciplinata dall'articolo 20.
15) La Direzione comunicherà annualmente alla Rappresentanza sindacale unitaria i dati a consuntivo sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale e sulle richieste di trasformazione a part-time da parte di lavoratori assunti a tempo pieno. L'applicazione delle clausole elastiche o flessibili sarà oggetto di informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria.
16) In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parità di mansioni, fatte salve le esigenze di carattere tecnico-organizzativo.
La presente disciplina entra in vigore il 1° febbraio 2012. Tale data può essere anticipata per accordo aziendale.
Apprendistato professionalizzante
Omissis
Le parti stipulanti recepiscono quanto previsto dagli Accordi interconfederali vigenti in materia di apprendistato professionalizzante.
È costituito un Gruppo di lavoro, formato da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti.
Il Gruppo di lavoro provvederà all'integrazione, implementazione e modifica di quanto previsto in materia di apprendistato professionalizzante dal Ccnl secondo quanto disposto dagli Accordi interconfederali vigenti.
Il Gruppo di lavoro ultimerà i propri lavori entro il 31 dicembre 2010.
Diritto allo studio - Permessi
A partire dal 1° gennaio 2012, ai lavoratori che intendono frequentare, anche in orari non coincidenti con l'orario di lavoro, l'ultimo triennio per il conferimento di un diploma di scuola media superiore attinente alle mansioni svolte (fermo restando quanto previsto nella Dichiarazione a verbale posta in calce al presente articolo) saranno concesse ulteriori 40 ore annue di permesso retribuito, per non più di tre anni nel corso del rapporto di lavoro, cumulabili con quanto previsto al successivo art. "
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono di costituire una Commissione, formata da 6 (sei) rappresentanti per ciascuna delle due parti, per la revisione sistematica della disciplina contrattuale in materia di diritto allo studio.
La Commissione ultimerà i propri lavori entro la scadenza del presente contratto.
Orario di lavoro - Reperibilità
In sede di stesura del testo contrattuale, le parti provvederanno ad armonizzare quanto previsto dalla "Dichiarazione e verbale" posta in calce all'art. 20, e dal 20° comma dell'art. 28, Cap. V, con le disposizioni di cui all'art. 17, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 come modificate dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008.
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Ambiente di lavoro - Salute e sicurezza - Prevenzione infortuni - Rappresentante per la sicurezza
A) La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo condiviso dall'azienda e dai lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
Coerentemente con quest'obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni del luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative.
B) Il datore di lavoro all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti.
In particolare:
Norma transitoria
- provvede affinché i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito all'organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza;
- in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
C) Xxxxxxx lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti.
I lavoratori in particolare devono:
- osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
- segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,
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nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:
- eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza;
- verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure dì prevenzione e protezione;
- ricevere un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
- ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
- non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavoro;
- non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.
D) In ogni unità produttiva sono istituiti:
- il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a
disposizione dell'organo di vigilanza;
- la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tenuta e aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale e nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. In tale cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
Copia in carta semplice dei documenti aziendali (documento di valutazione dei rischi e registro infortuni) sarà consegnata, su richiesta scritta e con sottoscrizione di apposito verbale di consegna, in ottemperanza alle disposizioni di legge, al Rls o Rlst. Gli Rls o Rlst sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti ed esclusivamente connesso all'espletamento delle proprie funzioni rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori.
È inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale è riportata l'attività svolta dai lavoratori, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove nota, l'esposizione e il grado della stessa.
E) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dall'Accordo interconfederale 22.7.2009, in applicazione dell'art. 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni.
Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti e da quanto previsto dall'articolo 7 dell'Accordo Interconfederale 22.7.2009.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di un apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga, come previsto dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle
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non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende.
Al fine di dare una più completa informazione sui temi della sicurezza, le aziende attiveranno, con il coinvolgimento degli Rls, tutti gli strumenti informativi a loro disposizione, ivi compresa un'apposita ora all'anno di assemblea retribuita circa i temi della salute e sicurezza, con particolare riferimento alle tipologie di infortunio eventualmente ricorrenti e alle misure di prevenzione previste nonché alle problematiche emerse negli incontri periodici con gli Rls.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall'Accordo interconfederale 22.7.2009 di cui all'Allegato ..., nonché dalle intese vigenti in materia.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.
Lavoratori migranti
Le parti convengono di verificare la possibilità di migliorare, attraverso il ricorso al Fapi - Fondo paritetico per la formazione continua, le possibilità di apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori migranti assunti a tempo indeterminato, attraverso progetti specifici da sottoporre all'approvazione del suddetto Fondo.
Analogamente, le parti verificheranno, sulla base delle risorse disponibili, la predisposizione di materiale informativo in lingua inglese e francese, che le aziende potranno fornire ai lavoratori suddetti all'atto dell'assunzione.
Quota contribuzione “Una Tantum”
Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 1° novembre e fino al 31 novembre 2010, comunicheranno che in occasione del rinnovo del Ccnl i sindacati stipulanti FIM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 30 euro da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel corso del mese di marzo 2011.
Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga corrisposte nel mese di gennaio 2011, l'apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all'azienda entro il 15 febbraio 2011.
Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni imprenditoriali, alle Organizzazioni sindacali di FIM e UILM territoriali, del numero delle trattenute effettuate.
Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul c/c bancario ......................... intestato a FIM e UILM e che sarà successivamente indicato.
Decorrenza e durata
Il presente accordo, fatto salvo quanto previsto per i singoli istituti, decorre dal 1° giugno 2010 e, secondo quanto previsto dagli Accordi Interconfederali vigenti, ha durata triennale e scade il 31 maggio 2013.
Entro un mese dalla data di sottoscrizione della presente Ipotesi di Accordo è costituito un apposito Gruppo di lavoro composto da sei componenti per ciascuna delle due parti con il compito di pervenire alla definizione dei testi contrattuali che dovranno essere sottoscritti dalle Parti stipulanti.
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METALMECCANI CI PICCOLA INDUSTRIA
Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti.
Data di Stipula: 3 giugno 2010
Inizio validità: 1° giugno 2010
Scadenza economica: 31 maggio 2013
Scadenza normativa: 31 maggio 2013 Parti: Unionmeccanica
e Fim Cisl; Uilm Uil
Indice
- Costituzione delle parti
- Regole contrattuali e premessa
- Contrattazione di secondo livello – Linee guida per la definizione dei premi di risultato aziendali – Contrattazione territoriale
- Welfare e bilateralità
- Previdenza integrativa
- Contratto a tempo determinato
- Lavoro a tempo parziale
- Apprendistato professionalizzante
- Diritto allo studio - permessi
- Orario di lavoro - Reperibilità
- Ambiente di lavoro – Salute e sicurezza – Prevenzione infortuni – Rappresentante per la sicurezza
- Lavoratori migranti
- Quota contribuzione Una tantum
- Decorrenza e durata
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La trascrizione del testo dei contratti è effettuata con scrupolosa attenzione da parte dei nostri esperti; tuttavia eventuali errori, inesattezze o mancanze non possono comportare specifiche responsabilità.
Trascrizione di giugno 2010 a cura di
Xxxxx Xxxxxxx – Esperta in contrattazione collettiva
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ANNO DI PUBBLICAZIONE IV RIVISTA N. 23/2010
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Responsabilità
Questo lavoro è stato curato con scrupolosa attenzione da parte dei nostri esperti; tuttavia eventuali errori, inesattezze o mancanze non possono comportare specifiche responsabilità.
Gli autori
Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero:
Xxxxxxxx Xxxxxxx Comitato di Redazione Xxxxx Xxxxxxx
Esperta in contrattazione collettiva
Xxxxxx De Bellis
Comitato di Redazione