Polizza Infortuni e Malattie abbinata a mutui
Polizza Infortuni e Malattie abbinata a mutui
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni». Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031.
Compagnia: HDI Italia S.p.A.
Prodotto: "Carige Domani Mutuo Impresa IPO"
Impresa soggetta al controllo dell'organo italiano di vigilanza IVASS
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?Questa polizza assicura il “keyman” dell’Impresa – Contraente avente un mutuo ipotecario con la Banca Distributrice, indennizzando la stessa Impresa in caso di Infortunio o di malattia.
✓ La polizza tutela l’Assicurato in caso di Decesso da Infortunio, Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia ed Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia. Offre un indennizzo pari al debito residuo del Mutuo esistente alla data del sinistro per le lesioni fisiche subite dall’assicurato a seguito di un evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna (o da malattia per l’IP) che abbiano come conseguenza il Decesso dell’Assicurato o una Invalidità Permanente dell’Assicurato pari o superiore al 60%. In caso di Ricovero Ospedaliero, offre una diaria giornaliera per ogni giorno di ricovero. In caso di Inabilità Totale Temporanea, offre il pagamento di 12 indennizzi mensili di importo pari alla rata del Mutuo. | Inoltre, sono esclusi dall’oggetto della Copertura i Sinistri causati da: 🗶 Atti di autolesionismo dell’Assicurato, incluso il tentato suicidio; 🗶 Pratica da parte dell’Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare ed allenamenti compresi); 🗶 Uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive (e relative prove). Per quanto riguarda il Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia: 🗶 è esclusa la liquidazione di Sinistri relativi a Malattie preesistenti la data di sottoscrizione della polizza, qualora tali patologie siano incluse nel Questionario Medico (in quanto oggetto di falsa o reticente dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 c.c.). Inoltre, sono esclusi dall’oggetto della Copertura i Sinistri causati da: 🗶 atti di autolesionismo dell’Assicurato, incluso il tentato suicidio; 🗶 abuso di alcool, farmaci e sostanze stupefacenti; 🗶 uso di farmaci non prescritti dal medico. Per quanto riguarda l’Inabilità Totale Temporanea: 🗶 è esclusa la liquidazione di Sinistri relativi a Malattie preesistenti la data di sottoscrizione della polizza, qualora tali patologie siano incluse nel Questionario Medico (in quanto oggetto di falsa o reticente dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 c.c.). Inoltre, nessun Indennizzo per la Copertura Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia verrà corrisposto dalla Società in caso di: 🗶 atti di autolesionismo dell’Assicurato, incluso il tentato suicidio; 🗶 pratica da parte dell’Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare ed allenamenti compresi); 🗶 uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive (e relative prove); 🗶 abuso di alcool, farmaci o sostanze stupefacenti; 🗶 dolo e colpa grave ex Art. 1900 c.c. | |
Per quanto riguarda il Decesso da Infortunio, sono esclusi dall’oggetto della Copertura i Sinistri causati da: 🗶 Infortuni verificatisi prima della sottoscrizione della polizza; 🗶 suicidio dell'Assicurato nei primi 12 mesi di decorrenza della polizza assicurativa; 🗶 atti di autolesionismo dell’Assicurato; 🗶 pratica da parte dell’Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare ed allenamenti compresi); 🗶 uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive (e relative prove); 🗶 partecipazione attiva dell’Assicurato a risse in cui l'Assicurato partecipi attivamente, con esclusione della finalità di legittima difesa, dell'assistenza alle persone in pericolo o dell'adempimento del dovere professionale. Per quanto riguarda l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia: 🗶 è esclusa la liquidazione di Sinistri relativi a Malattie pre-esistenti la data di sottoscrizione della polizza, qualora tali patologie siano incluse nel Questionario Medico (oggetto di falsa o reticente dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892-1893 c.c.); |
Ci sono limiti di copertura? Si, sono previsti limiti: ! è assicurabile la persona fisica che, alla data di sottoscrizione della polizza, rivesta il ruolo di c.d. “keyman” con il Contraente. | ! L'Assicurato deve inoltre aver risposto tutti NO nel Questionario Medico ed avere un'età non inferiore ai 18 anni compiuti e di età tale per cui, alla data di termine delle garanzie, non avrà compiuto i 70 anni. |
✓ Le Coperture per Decesso da Infortunio, Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia e Ricovero Ospedaliero valgono per i sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo. La Copertura per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia vale per i sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo ma successivamente curati nell’ambito dell’Unione Europea.
Che obblighi ho?
- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..
Sei tenuto a pagare la polizza in un’unica soluzione per tutta la durata delle Coperture. Puoi pagare tramite addebito sul tuo conto corrente.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura produce i suoi effetti dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione della polizza o, se successivo, dalle ore 24 della data di erogazione del Mutuo, a condizione che la polizza sia stata regolarmente pagata. Tutte le garanzie associate hanno una durata pari alla durata del Mutuo (massimo 15 anni). Al termine dei 15 anni il rinnovo non sarà possibile.
Tutte le Coperture si estinguono anticipatamente rispetto alla data di naturale scadenza, alle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a) morte dell’Assicurato;
b) liquidazione dell’Indennizzo per il caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia;
c) esercizio del diritto di recesso da parte dell’Assicurato;
d) estinzione anticipata totale del prestito.
Come posso disdire la polizza?
Assicurazione Infortuni e Malattia abbinata ai mutui
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
HDI Italia S.p.A.
Prodotto Carige Domani Mutuo Impresa IPO
Documento aggiornato il 1° ottobre 2022
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali del prodotto e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
HDI Italia S.p.A. Viale Certosa, n. civico 222; CAP 20156; città Milano; tel. x00 00 00000; sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» iscritto con il
n. 015 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS., ed assoggettata a direzione e coordinamento da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Tel. x00 00 00000 - Fax x00 00 0000000 - sito: xxx.xxxxxxxxx.xx – email: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx – indirizzo di Posta Elettronica Certificata: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx. Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031 - Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2021, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l’ammontare del Patrimonio Netto di HDI Italia S.p.A. è pari ad Euro 195.410.302, la parte relativa al Capitale Sociale è pari ad Euro 209.652.480 e le Riserve Patrimoniali sono pari ad Euro 157.411.700.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’impresa (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/XXXX), dove è rappresentato al 31 dicembre 2021 l’indice di solvibilità (solvency ratio) pari al 135%, il requisito patrimoniale di solvibilità di Euro 125.066.857 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 168.615.970, ed il requisito patrimoniale minimo di Euro 44.743.756 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 115.031.292..
Al contratto si applica la legge italiana.
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, le garanzie assicurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Decesso da Infortunio; - Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia; - Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia; - Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali ed alle somme assicurate concordati con il Contraente. |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Ci sono limiti di copertura? |
Sì, sono presenti i seguenti limiti di copertura: Decesso da Infortunio - ad integrazione di quanto riportato nel DIP, sono esclusi i sinistri causati da: - pratica da parte dell’Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi: sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite-surfing, i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio; - rischi derivanti da viaggio aereo, salvo che l’Assicurato sia un passeggero che paga regolare tariffa di viaggio, sia un membro dell'equipaggio, su un tragitto regolare gestito da una compagnia aerea autorizzata; - dolo e colpa grave dell’assicurato, contraente o beneficiario, ex Art. 1900 c.c.; - partecipazione attiva dell’assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati); - effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo; - guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari; - atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l’assicurato abbia preso parte attiva; - conseguenze di atti di natura terroristica commessi con l’utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale. Invalidità Totale Permanente da Infortunio o da Malattia - ad integrazione di quanto riportato nel DIP, sono esclusi i sinistri causati da: - Pratica da parte dell’Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi: sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite-surfing; - i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio; - abuso di alcool, farmaci o sostanze stupefacenti; - esposizione deliberata da parte dell’Assicurato a situazioni di pericolo (tranne che nel tentativo di salvare vite umane); - dolo e colpa grave ex Art. 1900 c.c.; - partecipazione attiva dell’assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati); - effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo; - guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari; - atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l’assicurato abbia preso parte attiva; - conseguenze di atti di natura terroristica commessi attraverso o con l’utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale. Inoltre: Periodi di carenza: la Copertura Invalidità Totale Permanente (solo se da Malattia) è soggetta ad un Periodo di Carenza di 60 giorni. Garanzia Invalidità Totale Permanente: - il grado percentuale di invalidità permanente dell’Assicurato deve essere pari o superiore al 60% (in caso di Infortunio, secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. 30.6.1965 n° 1124, denominata “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente – INDUSTRIA” –), e così come accertato dall’Ente Ufficiale competente ad accertare il grado di invalidità permanente; - la domanda per il relativo riconoscimento deve essere stata presentata all’autorità competente entro 12 mesi dalla data della prima constatazione della Malattia o del verificarsi dell’Infortunio che l’hanno provocata; - l’Indennizzo in caso di Sinistro consiste in un importo pari al Debito Residuo del Mutuo esistente alla Data del Sinistro, nel caso in cui il capitale assicurato coincida con l’importo erogato del Mutuo sottostante oppure, in caso di estinzione parziale del Mutuo con avvenuto rimborso di Premio, vigente alla data del Sinistro. Qualora il capitale assicurato relativo alla polizza in oggetto sia inferiore all’importo erogato del Mutuo sottostante, l’indennizzo in caso di sinistro sarà ridotto in misura proporzionale al rapporto fra il capitale assicurato e l’importo erogato del Mutuo; - eventuali indennizzi già corrisposti, a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la Data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Permanente Totale, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Permanente Totale; - l’Indennizzo sarà pagato entro i limiti del capitale assicurato, con il massimale di Euro 500.000,00. Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia - ad integrazione di quanto riportato nel DIP, sono esclusi i sinistri causati da: |
- pratica da parte dell’Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi: sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite-surfing; i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio;
- trattamenti medici non a scopo terapeutico, incluse le applicazioni di carattere estetico e le cure dimagranti, richieste per motivi psicologici o personali (salvo che si tratti di interventi di chirurgia plastica a seguito di un Infortunio occorso durante il periodo di validità della copertura);
- effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo;
- dolo e colpa grave ex Art. 1900 c.c.;
- partecipazione attiva dell’assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati);
- guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari;
- atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l’assicurato abbia preso parte attiva;
- conseguenze di atti di natura terroristica commessi attraverso o con l’utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale.
Inoltre:
Periodi di carenza:
la Copertura Ricovero Ospedaliero (solo se da Malattia) è soggetta ad un Periodo di Carenza di 60 giorni.
Garanzia Ricovero Ospedaliero:
- non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche psichiatriche, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche;
- è previsto un periodo di franchigia di 3 giorni ed un massimo di 3 sinistri per la durata dell’assicurazione;
- è previsto un massimale di Euro 100,00 al giorno, per un massimo di 30 giorni per sinistro;
- è previsto un periodo di riqualificazione di 30 giorni.
Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia - ad integrazione di quanto riportato nel DIP, sono esclusi i sinistri causati da:
- pratica da parte dell’Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi: sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite-surfing; i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio;
- partecipazione attiva dell’assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati);
- effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo;
- interruzioni di lavoro dovute a parto, gravidanza, aborto terapeutico e complicazioni derivanti da tali eventi;
- trattamenti medici non a scopo terapeutico, incluse le applicazioni di carattere estetico e le cure dimagranti, richieste per motivi psicologici o personali (salvo che si tratti di interventi di chirurgia plastica a seguito di un Infortunio occorso durante il periodo di validità della copertura);
- inabilità derivante da nevrosi, stress, epilessia, schizofrenia, depressione, disturbo bipolare, a meno che l’Assicurato sia stato ricoverato in un ospedale per almeno 15 giorni o sia stato messo sotto tutela o curatela dalle autorità competenti;
- guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari;
- atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l’assicurato abbia preso parte attiva;
- conseguenze di atti di natura terroristica commessi attraverso o con l’utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale.
Inoltre:
Periodi di carenza:
la Copertura Inabilità Totale Temporanea (solo se da Malattia) è soggetta ad un Periodo di Carenza di 60 giorni.
Garanzia Inabilità Temporanea:
- gli stati di inabilità causati da radiculopatie, lombalgie, dolori alle spalle ed al collo, sciatiche, neuropatie femorali, neuralgie cervicobrachiali, protrusioni del disco, ernie del disco, coccididinie, sono coperti solo se comprovati da esami radiologici o clinici;
- è previsto un periodo di franchigia di 60 giorni ed un massimo di 24 indennizzi mensili per ogni copertura;
- è previsto un massimale di Euro 2.000,00 per ogni rata indennizzata e di Euro 24.000,00 per ogni sinistro indennizzato;
- non sono indennizzabili i periodi di inabilità successivi alla data di cessazione dell’assicurazione per naturale scadenza delle garanzie, a seguito di recesso dal contratto, a seguito di anticipata estinzione del mutuo, per qualsiasi altra causa;
- è previsto un periodo di riqualificazione di 30 giorni se l’Inabilità è conseguente a diversa causa determinante il nuovo ricovero, o di 90 giorni se derivante da medesima causa.
Surroga:
la Società rinuncia al diritto di surroga ex Art. 1916 c.c., salvo il caso di xxxx, verso tutti i conviventi dell’Assicurato.
Cessione dei diritti:
il Contraente non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalla Copertura di cui alla presente polizza.
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono dare avviso alla Società entro 3 giorni da quando se ne è avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 c.c. tramite le seguenti modalità: via posta anche A.R. da indirizzare a: HDI Italia S.p.A. c/o AXA France IARD (Ufficio Sinistri) – Corso Como n. 17 – 00000 Xxxxxx Via fax: 00-00000000 Via e-mail: xxx.xx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c.. La denuncia di Xxxxxxxx può essere effettuata anche utilizzando un apposito modulo di denuncia Sinistro messo a disposizione dalla Società, reperibile ai recapiti sopra indicati. |
Assistenza diretta/in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta/in convenzione. | |
Prescrizione: fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell’Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del medesimo Art. 2952 c.c. | |
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. | |
Pagamento dell’indennizzo: espletata l’attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l’indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da HDI Italia entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l’indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile. |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
In caso di recesso, la Società, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, mette a disposizione dell’Assicurato, sul conto corrente bancario a lui intestato, il premio versato al netto di Euro 10,00 a titolo di spese amministrative. Anche in caso di recesso annuale l’Assicurato ha diritto alla restituzione delle annualità di premio imponibile pagato e non goduto, in proporzione agli anni mancanti alla scadenza delle coperture assicurative e sempre mediante versamento sul conto corrente a lui intestato. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. | |
Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Ripensamento dopo la stipulazione | L’Assicurato può recedere dal rapporto contrattuale entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della polizza. Al fine di esercitare il diritto di recesso l’Assicurato deve inviare, entro il suddetto termine, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R., fax o P.E.C. della Società (xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx), contenente gli elementi identificativi del contratto, con la quale dichiara di voler recedere dal contratto di assicurazione, indirizzata al seguente recapito: |
HDI ITALIA S.p.A. - Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 - Xxxxxx Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all’Assicurato, sul conto corrente bancario a lui intestato, il Premio versato al netto di Euro 10,00 a titolo di spese amministrative. L’Assicurato può altresì recedere annualmente dall’assicurazione, con un preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza annuale, con diritto alla restituzione delle annualità di Premio imponibile pagato e non goduto. Il recesso deve essere effettuato con le modalità di cui sopra. Il rimborso del Premio imponibile, mediante versamento sul conto corrente intestato all’Assicurato, avverrà in proporzione degli anni mancanti alla scadenza delle coperture assicurative. Per polizze sottoscritte con modalità di vendita a distanza raccomandata con avviso di ricevimento. | |
Le Coperture si estinguono anticipatamente rispetto alla data di naturale scadenza, alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: - morte dell’Assicurato; - liquidazione dell’Indennizzo previsto per il caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia; - esercizio del diritto di recesso da parte dell’Assicurato; - estinzione anticipata totale del prestito. |
Il prodotto è rivolto ad imprese correntiste della Banca Distributrice che abbiano stipulato un mutuo con essa e che intendano assicurare i loro Keyman.
A chi è rivolto questo prodotto?
costi di intermediazione: il contratto prevede dei costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) pari al 44.54% del premio netto di polizza, di cui costi di intermediazione pari al 38% del premio imponibile.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Le modalità di presentazione dei reclami all’impresa sono: • A mezzo raccomandata al seguente indirizzo: HDI Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxx • A mezzo fax 02/00000000 • A mezzo mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx. |
Mediazione | La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx - xxx.xxxx.xx. Arbitrato Irrituale: le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto a due Periti, uno per |
parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità Giudiziaria. In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CARIGE DOMANI MUTUO IMPRESA
IPO
Contratto di Assicurazione Infortuni e Malattia riservato ai contratti di Mutuo Ipotecario della Banca Distributrice
Il presente documento contrattuale (Edizione 10/2022) contenente:
• Glossario
• Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato all’Aderente / Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.
Tale documento è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA – ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari
Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni»
AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall’Art. 166, 2° comma del Codice delle Assicurazioni Private, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate su sfondo grigio.
Glossario
Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:
ASSICURATO:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e cioè la persona fisica, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l’Impresa, designata dal Contraente ed indicato sulla polizza.
BANCA DISTRIBUTRICE:
Banca Carige – Banca del Monte di Lucca – Banca Xxxxxx Xxxxx.
CONTRAENTE:
Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione.
COPERTURA:
la garanzia assicurativa concessa ad un Assicurato dalla Società ai sensi del presente contratto di assicurazione.
DATA DEL SINISTRO:
• Decesso da Infortunio: la data di accadimento del decesso a seguito di Infortunio;
• Invalidità Totale Permanente da Infortunio: la data di accadimento dell’Infortunio;
• Invalidità Totale Permanente da Malattia: la data di presentazione della domanda di invalidità all’azienda sanitaria locale o altra autorità competente (ai fini del Periodo di Carenza, la Data del Sinistro è la data di diagnosi della Malattia);
• Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia: la data del primo giorno di ricovero ospedaliero;
• Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia: la data del primo giorno di inabilità al lavoro, come certificata dal medico.
DATA PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO:
la data di pagamento del Premio a seguito dell’accettazione della proposta di assicurazione da parte della Società.
DEBITO RESIDUO:
il debito residuo del Mutuo in linea capitale esistente alla data del Sinistro, calcolato in base al piano di ammortamento originale concordato al momento della stipula del Mutuo oppure, in caso di estinzione parziale del Mutuo con avvenuto rimborso di Premio, vigente alla data del Sinistro; sono esclusi dal calcolo gli interessi, nonché qualsiasi importo dovuto in base al Mutuo a qualsiasi altro titolo (ad esempio rate insolute, penali o corrispettivi per risoluzione anticipata, ecc.). Qualora la somma assicurata risultante in polizza fosse inferiore rispetto all’importo totale del Mutuo, il debito residuo in linea capitale esistente alla data del Sinistro sarà calcolato in misura proporzionale considerando il rapporto tra la somma assicurata e l’effettivo importo del Mutuo.
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE:
la data dalla quale si intendono valide ed efficaci le prestazioni descritte in polizza.
DURATA DELL’ASSICURAZIONE:
l’intervallo di tempo compreso fra la data di decorrenza dell’assicurazione e la sua scadenza, durante il quale sono operative la Coperture e ha validità l’assicurazione.
ESCLUSIONI:
rischi esclusi o limitazioni relative a ciascuna Copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole delle Condizioni di Assicurazione.
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE:
la perdita temporanea ed in misura totale della capacità dell’Assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia.
INDENNIZZO:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFORTUNIO:
l’evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni:
1) l’asfissia non di origine morbosa;
2) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3) l’annegamento;
4) l’assideramento o il congelamento;
5) i colpi di sole o di calore;
6) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le xxxxx;
7) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.
INTERMEDIARIO:
Banca Distributrice che intermedia la Polizza tra il Contraente e la Società.
INVALIDITÀ PERMANENTE:
la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla Normale Attività Lavorativa svolta dall’Assicurato.
INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE:
l'Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%.
MALATTIA:
L’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
MODULO DI SOSTITUZIONE ASSICURATO:
il documento sottoscritto dal Contraente, dall'Assicurato uscente e dal nuovo Assicurato mediante il quale il Contraente indica il nuovo Assicurato in sostituzione dell'Assicurato uscente.
MUTUO:
Il contratto stipulato tra il Contraente e la Banca Distributrice avente per oggetto la concessione al Contraente di un finanziamento a medio o lungo termine, garantito da ipoteca su immobili.
PERIODO DI CARENZA:
il periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di decorrenza, durante il quale le Coperture non hanno effetto.
PERIODO DI FRANCHIGIA:
il periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di polizza, non viene riconosciuto alcun Indennizzo.
PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE:
il periodo di tempo che deve intercorrere tra un Sinistro relativo ad una Garanzia ed un Sinistro successivo relativo alla medesima Garanzia, affinché quest’ultimo Sinistro sia indennizzabile in base al contratto.
POLIZZA:
il documento sottoscritto dal Contraente che prova l’Assicurazione.
PREMIO:
importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società.
QUESTIONARIO MEDICO:
modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
RATA:
la rata risultante dal piano di ammortamento originale del contratto di Xxxxx, comprensiva di capitale ed interessi oppure, in caso di estinzione parziale del Mutuo con avvenuto rimborso di Premio, vigente alla data del Sinistro.
RICOVERO OSPEDALIERO:
la degenza dell'Assicurato in Istituto di Cura, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l’esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali.
SINISTRO:
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è concessa la Copertura.
SOCIETÀ:
Indice
Condizioni di Assicurazione……..………………………………………………………..……………………. | pag. 4 |
• Chi posso assicurare……………………………………………………………….................................... | pag. 4 |
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………............................. | pag. 4 |
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ | pag. 7 |
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… | pag. 10 |
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti………………………….……………….. | pag. 12 |
Allegato 1 – Tabella INAIL………………………………………………………………………………………… | pag. 13 |
Condizioni di assicurazione
Art. 1 – PERSONE ASSICURABILI
Con le garanzie previste in questa polizza possono essere assicurate le persone fisiche che, alla data di sottoscrizione della stessa:
a) siano state individuate per assumere il ruolo di assicurato dal Contraente, in quanto Collaboratore, Socio o Dipendente di rilevante importanza per l’Impresa Contraente (cosiddetto “Keyman”);
abbiano risposto “NO” a tutte le domande indicate nel Questionario Medico e sottoscritto anche le altre "Dichiarazioni ai
b)
sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1910 del Codice Civile” riportate nello stesso che forma parte integrante del contratto di assicurazione;
c) siano di età non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore a 69 anni compiuti e che alla data di termine delle garanzie avranno un’età massima di 70 anni.
È possibile assicurare più persone fisiche e fino ad un massimo di 4: in tal caso le somme assicurate verranno ripartite secondo l’indicazione percentuale riportata in polizza.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a corrispondere un Indennizzo in base alla specifica Copertura, qualora si verifichi un Sinistro per i seguenti rischi:
DECESSO DA INFORTUNIO dell’Assicurato;
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA dell’Assicurato; RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO O MALATTIA dell’Assicurato; INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA dell’Assicurato.
Art. 3 – DECESSO DA INFORTUNIO
Ai fini della delimitazione del rischio assicurato, per Decesso da Infortunio si intende la morte dell’Assicurato, in conseguenza ad Infortunio.
L’Indennizzo in caso di Sinistro consiste in un importo pari al Debito Residuo del Mutuo esistente alla Data del Sinistro, nel caso in cui il capitale assicurato coincida con l’importo erogato del Mutuo sottostante oppure, in caso di estinzione parziale del Mutuo con avvenuto rimborso di Premio, vigente alla data del Sinistro. Qualora il capitale assicurato relativo alla polizza in oggetto sia inferiore all’importo erogato del Mutuo sottostante, l’indennizzo in caso di sinistro sarà ridotto in misura proporzionale al rapporto fra il capitale assicurato e l’importo erogato del Mutuo.
Eventuali indennizzi già corrisposti, a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la Data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti il Decesso da Infortunio, saranno detratti dall’importo dovuto per il Decesso da Infortunio.
L’Indennizzo sarà pagato entro i limiti del capitale assicurato, con il massimo di Euro 500.000,00.
Art. 3.1 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’oggetto della Copertura i Sinistri causati da:
a) suicidio dell'Assicurato nei primi 12 mesi di decorrenza della polizza assicurativa;
b) atti di autolesionismo dell’Assicurato;
c) pratica da parte dell’Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare ed allenamenti compresi);
d) uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive (e relative prove);
e) pratica da parte dell’Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi: sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite-surfing, i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio;
f) partecipazione attiva dell’Assicurato a risse in cui l'Assicurato partecipi attivamente, con esclusione della finalità di legittima difesa, dell'assistenza alle persone in pericolo o dell'adempimento del dovere professionale;
g) rischi derivanti da viaggio aereo, salvo che l’Assicurato sia un passeggero che paga regolare tariffa di viaggio, sia un membro dell'equipaggio, su un tragitto regolare gestito da una compagnia aerea autorizzata;
h) xxxx e colpa grave dell’assicurato, contraente o beneficiario, ex Art. 1900 c.c.;
i) partecipazione attiva dell’assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati);
j) effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo;
k) guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari;
l) atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l’assicurato abbia preso parte attiva;
m) conseguenze di atti di natura terroristica commessi con l’utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale.
Art. 4 – INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA
Ai fini della delimitazione del rischio assicurato, per Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia si intende la perdita totale, definita ed irrimediabile da parte dell’Assicurato della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta, conseguenza di Infortunio o Malattia purché indipendenti dalla propria volontà ed oggettivamente accertabili. L’Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini dell’assicurazione a condizione che:
I. il grado percentuale di invalidità permanente dell’Assicurato sia pari o superiore al 60% (in caso di Infortunio, secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. 30.6.1965 n° 1124, denominata “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente – INDUSTRIA” – Allegato 1), e così come accertato dall’Ente Ufficiale preposto all’accertamento dell’invalidità (INAIL, INPS, ASL, Etc.);
II. la domanda per il relativo riconoscimento sia stata presentata all’autorità competente entro 12 mesi dalla data della prima constatazione della Malattia o del verificarsi dell’Infortunio che l’hanno provocata.
L’Indennizzo in caso di Sinistro consiste in un importo pari al Debito Residuo del Mutuo esistente alla Data del Sinistro, nel caso in cui il capitale assicurato coincida con l’importo erogato del Mutuo sottostante oppure, in caso di estinzione parziale del Mutuo con avvenuto rimborso di Premio, vigente alla data del Sinistro. Qualora il capitale assicurato relativo alla polizza in oggetto sia inferiore all’importo erogato del Mutuo sottostante, l’indennizzo in caso di sinistro sarà ridotto in misura proporzionale al rapporto fra il capitale assicurato e l’importo erogato del Mutuo.
Eventuali indennizzi già corrisposti, a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la Data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Permanente Totale, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Permanente Totale.
L’Indennizzo sarà pagato entro i limiti del capitale assicurato, con il massimale di Euro 500.000,00.
Art. 4.1 - ESCLUSIONI
1. È esclusa la liquidazione di Sinistri relativi a Malattie pre-esistenti la data di sottoscrizione della polizza, qualora tali patologie siano incluse nel Questionario Medico (in quanto oggetto di falsa o reticente dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 c.c.).
2. Inoltre, sono esclusi dall’oggetto della Copertura i Sinistri causati da:
a) Atti di autolesionismo dell’Assicurato, incluso il tentato suicidio;
b) Pratica da parte dell’Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare ed allenamenti compresi);
b) Uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive (e relative prove);
c) Pratica da parte dell’Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi: sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite-surfing;
d) i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio;
e) abuso di alcool, farmaci o sostanze stupefacenti;
f) esposizione deliberata da parte dell’Assicurato a situazioni di pericolo (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
g) dolo e colpa grave ex Art. 1900 c.c.;
h) partecipazione attiva dell’assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati);
i) effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo;
j) guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari;
k) atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l’assicurato abbia preso parte attiva;
l) conseguenze di atti di natura terroristica commessi attraverso o con l’utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale.
Art. 4.2 - PERIODO DI CARENZA
La Copertura Invalidità Totale Permanente (solo se da Malattia) è soggetta ad un Periodo di Carenza di 60 giorni.
Ai fini della delimitazione del rischio assicurato, per Ricovero Ospedaliero si intende la degenza dell’Assicurato in Istituto di Cura, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l’esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali. Per “Istituto di Cura” si intende ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche psichiatriche, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologhe ed estetiche.
L’Indennizzo consiste nel pagamento di una diaria giornaliera per ogni giorno di ricovero, fino ad un massimo di 3 sinistri per l’intera durata dell’assicurazione.
L’Indennizzo è soggetto ad un Periodo di Franchigia pari a 3 giorni di Ricovero Ospedaliero.
All’Indennizzo si applica il massimale di Euro 100,00 al giorno, per un massimo di 30 giorni per ciascun sinistro, fino ad un massimo di tre sinistri per l’intera durata dell’assicurazione.
Art. 5.1 - ESCLUSIONI
1. È esclusa la liquidazione di Sinistri relativi a Malattie preesistenti la data di sottoscrizione della polizza, qualora tali patologie siano incluse nel Questionario Medico (in quanto oggetto di falsa o reticente dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 c.c.).
2. Inoltre, sono esclusi dall’oggetto della Copertura i Sinistri causati da:
a) atti di autolesionismo dell’Assicurato, incluso il tentato suicidio;
b) abuso di alcool, farmaci e sostanze stupefacenti;
c) uso di farmaci non prescritti dal medico;
d) pratica da parte dell’Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi:
- sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite-surfing;
- i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio;
e) trattamenti medici non a scopo terapeutico, incluse le applicazioni di carattere estetico e le cure dimagranti, richieste per motivi psicologici o personali (salvo che si tratti di interventi di chirurgia plastica a seguito di un Infortunio occorso durante il periodo di validità della copertura);
f) effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo;
g) dolo e colpa grave ex Art. 1900 c.c.;
h) partecipazione attiva dell’assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati);
i) guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari;
j) atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l’assicurato abbia preso parte attiva;
k) conseguenze di atti di natura terroristica commessi attraverso o con l’utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale.
Art. 5.2 - CARENZA
La Copertura Ricovero Ospedaliero (solo se da Malattia) è soggetta ad una Carenza di 60 giorni.
Art. 5.3 - PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE
La Copertura Ricovero Ospedaliero è soggetta ad un Periodo di Riqualificazione di 30 giorni.
Art. 6 - INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA
Ai fini della delimitazione del rischio assicurato, per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia si intende la perdita totale, in via temporanea e medicalmente accertata e documentata, della capacità dell’Assicurato di svolgere la propria professione o attività lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia. Si precisa che gli stati di inabilità causati da radiculopatie, lombagie, dolori alle spalle e al collo, sciatiche, neuropatie femorali, neuralgie cervicobrachiali, protrusioni del disco, ernie del disco, coccididinie, sono coperti solo qualora comprovati da esami radiologici o clinici.
L’indennizzo consiste nel pagamento di 12 indennizzi mensili per ciascun sinistro di importo pari alla rata del Mutuo con il massimo di 24 indennizzi mensili per ciascuna Copertura di importo pari alla rata del Mutuo.
L’Indennizzo è soggetto ad un Periodo di Franchigia Relativa pari a 60 giorni. Pertanto, in caso di Xxxxxxxx, il primo Indennizzo (pari a due Rate del Mutuo) è corrisposto soltanto nel caso in cui lo stato di inabilità perduri per almeno 60 giorni.
All’Indennizzo si applicano i seguenti massimali:
a) massimo Euro 2.000,00 per ogni rata indennizzata;
b) massimo Euro 24.000,00 per ogni sinistro indennizzato.
Non sono indennizzabili i periodi di inabilità successivi alla data di cessazione dell’assicurazione:
a) per naturale scadenza delle garanzie;
b) a seguito del diritto di recesso dal contratto;
c) a seguito di anticipata estinzione totale del Mutuo;
d) per qualsiasi altra causa.
Art. 6.1 - ESCLUSIONI
1. È esclusa la liquidazione di Sinistri relativi a Malattie preesistenti la data di sottoscrizione della polizza, qualora tali patologie siano incluse nel Questionario Medico (in quanto oggetto di falsa o reticente dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 c.c.).
2. Inoltre, nessun Indennizzo per la Copertura Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia verrà corrisposto dalla Società in caso di:
a) atti di autolesionismo dell’Assicurato, incluso il tentato suicidio;
b) pratica da parte dell’Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare ed allenamenti compresi);
c) uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive (e relative prove);
d) pratica da parte dell’Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi:
- sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite-surfing;
- i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio;
e) abuso di alcool, farmaci o sostanze stupefacenti;
f) esposizione deliberata da parte dell’Assicurato a situazioni di pericolo (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
g) dolo e colpa grave ex Art. 1900 c.c.;
h) partecipazione attiva dell’assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati);
i) effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo;
j) interruzioni di lavoro dovute a parto, gravidanza, aborto terapeutico e complicazioni derivanti da tali eventi;
k) trattamenti medici non a scopo terapeutico, incluse le applicazioni di carattere estetico e le cure dimagranti, richieste per motivi psicologici o personali (salvo che si tratti di interventi di chirurgia plastica a seguito di un Infortunio occorso durante il periodo di validità della copertura);
l) inabilità derivante da nevrosi, stress, epilessia, schizofrenia, depressione, disturbo bipolare, a meno che l’Assicurato sia stato ricoverato in un ospedale per almeno 15 giorni o sia stato messo sotto tutela o curatela dalle autorità competenti;
m) guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari;
n) atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l’assicurato abbia preso parte attiva;
o) conseguenze di atti di natura terroristica commessi attraverso o con l’utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale.
La Copertura Inabilità Totale Temporanea (solo se da Malattia) è soggetta ad un Periodo di Carenza di 60 giorni.
Art. 6.3 - PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE
La Copertura Inabilità Temporanea Totale è soggetta ad un Periodo di Riqualificazione di 30 giorni se conseguente a diversa causa determinante il nuovo evento, diversamente se derivante dalla medesima causa il Periodo di Riqualificazione diventa pari a 90 giorni.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 7 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ
1. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
2. Se la Società, in occasione di un Sinistro, viene a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese dall’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto, può rifiutarsi di pagare l’Indennizzo e comunicare il recesso dal contratto (ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 c.c.). A seguito di ciò, entro 30 giorni dalla ricezione delle coordinate IBAN, la Società procederà alla restituzione al Contraente, della parte di Premio imponibile già pagata e non goduta (che si riferisce al periodo intercorrente tra la data in cui la Società è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza e quella di scadenza naturale del contratto). Il premio imponibile che la Società dovrà restituire sarà calcolato con gli stessi criteri utilizzati in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo, riportati in dettaglio nell’Art. 13.
3. Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:
- se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.;
- se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.;
- nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c.
Art. 8 – DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLA COPERTURA
La Copertura, fermi i periodi di carenza indicati nel seguito, produce i suoi effetti dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione della polizza da parte del Contraente o, se successivo, dalle ore 24.00 della data di erogazione del Mutuo, a condizione che il Premio sia stato regolarmente pagato.
Tutte le garanzie associate hanno una durata pari alla durata del Mutuo con il massimo di 15 anni ed al termine dello stesso non sarà possibile il loro rinnovo.
È prevista l’estinzione anticipata rispetto alla data di naturale scadenza, alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi:
a) morte dell’Assicurato;
b) liquidazione dell’Indennizzo previsto per il caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia;
c) esercizio del diritto di recesso da parte dell’Assicurato.
Ai fini della presente polizza, le Coperture per Decesso per infortunio, Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia e Ricovero Ospedaliero sono operanti per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo. La Copertura per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia è operante per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo ma successivamente curati nell’ambito dell’Unione Europea.
Art. 10 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il Premio viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione ed è determinato applicando la seguente formula.
P = Tm*Nm*K(0)
dove:
P = Premio unico anticipato inclusivo di imposte (nella misura del 2,50%) Tm = tasso mensile pari a 0,0163%
Nm = Durata del Mutuo espressa in mesi interi
K(0) = Importo inizialmente (al tempo 0) Assicurato pari al Mutuo o quota parte dello stesso
Art. 11 – PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Contraente è tenuto a pagare il Premio in un’unica soluzione per tutta la durata della Copertura. Il pagamento avviene con addebito sul conto corrente intestato al Contraente presso la Banca Distributrice.
1. Il Contraente può recedere dal rapporto contrattuale entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della Polizza.
2. Al fine di esercitare il diritto di recesso il Contraente deve inviare, entro il suddetto termine, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R., fax o P.E.C. della Società (xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx), contenente gli elementi identificativi del contratto, con la quale dichiara di voler recedere dal contratto di assicurazione, indirizzata al seguente recapito:
HDI ITALIA S.p.A. - Viale Certosa, 222 - 20156 – Milano
3. Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente, sul conto corrente bancario a lui intestato, il Premio versato al netto di Euro 10,00 a titolo di spese amministrative.
5. Il Contraente può altresì recedere annualmente dall’assicurazione, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza annuale, con diritto alla restituzione delle annualità di Premio imponibile pagato e non goduto.
Il rimborso del Premio imponibile, mediante versamento sul conto corrente intestato al Contraente, avverrà seconde le regole definite nell’Art. 13 – ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE O PARZIALE E RIMBORSO DEL PREMIO NON GODUTO.
Nel caso in cui la polizza sia stata sottoscritta con modalità di vendita a distanza, così come previsto dal Codice del Consumo, entro 14 giorni dalla stipula del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso e in tal caso ha diritto di ricevere in restituzione il premio pagato e non goduto al netto dell’imposta. Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società la sua decisione di recedere dal contratto, via P.E.C. della Società (xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx), fax o raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 13 – ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE O PARZIALE E RIMBORSO DEL PREMIO NON GODUTO
1. In caso di estinzione anticipata totale del Mutuo o di sua rinegoziazione o di recesso annuale da parte del Contraente, le Coperture assicurative cessano alle h. 24.00 del giorno di perfezionamento dell’estinzione o della rinegoziazione del Mutuo ed alla scadenza annuale nel caso di recesso del Contraente. Nei suddetti casi, il Contrante ha diritto alla restituzione della parte di Premio imponibile pagato e non goduto, per il periodo per il quale il rischio è cessato, che è il periodo residuo tra la data di estinzione o di rinegoziazione del Mutuo o di recesso e la data di scadenza originaria del contratto di assicurazione. La Società provvede alla quantificazione della quota parte di Premio imponibile corrispondente utilizzando la seguente formula:
Ng-tg K(t) Ng-tg R = PP * -------- * ------ + C * -------
Ng K(0) Ng
Dove:
PP = P (al netto delle imposte) – C
Ng = Durata iniziale del Mutuo espressa in giorni
C = costi complessivi (spese di acquisizione e di gestione)
tg = durata del periodo di garanzia goduto espressa in giorni
K(t) = debito residuo al momento dell’estinzione, pari al Mutuo residuo o quota parte dello stesso nella stessa proporzione di cui all’origine del contratto assicurativo.
Esempio
Supponiamo di aver stipulato una polizza per un Mutuo del valore di Euro 62.000,00 con decorrenza 21.02.2020 e per la durata di anni 20. Dopo quindici anni, si richiede l’estinzione anticipata totale, ovvero in data 21.02.2035. A quella data il debito residuo risulta pari ad Euro 20.000,00.
Il premio unico anticipato sarà dato dalla formula descritta nell’Art. 10:
P = Tm * Nm * K(0) = 0,0163% * 240 * 62.000,00 = Euro 2.425,44
Il premio che la Società rimborserà, per il premio pagato e non goduto del periodo 21.02.2035 – 21.02.2040, sarà pari alla formula sopra indicata nel presente Art. 13 comma 1.:
Ng-tg K(t) Ng-tg 7300 - 5475 20.000,00 7300 - 5475
R = PP * -------- * ------ + C * ------- = 1.311,52 * -------------- * -------------- + 1.053,28 * --------------- = 369,09
Ng K(0) Ng 7300 62.000,00 7300
Essendo:
P (al netto delle imposte) = 2.425,44 * (1 – 2,5%) = 2.364,80
C = 44,54% del premio netto di polizza = 2.364,80 * 44,54% = 1.053,28 PP = P – C = 2.364,80 – 1.053,28 = 1.311,52
Non si procederà a rimborso qualora l’importo dello stesso fosse inferiore al costo amministrativo di Euro 10,00.
2. In caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo, le Coperture assicurative, relative alla quota parte di Mutuo estinto, cessano alle h. 24.00 del giorno di perfezionamento dell’estinzione. Nel suddetto caso, il Contraente ha diritto alla restituzione della parte di Premio imponibile pagato e non goduto relativa alla quota parte di Mutuo estinto, per il periodo per il quale il rischio è cessato, che è il periodo residuo tra la data di estinzione e la data di scadenza originaria del contratto di assicurazione. La Società provvede alla quantificazione della quota parte di Premio imponibile corrispondente utilizzando la seguente formula:
Ng-tg K(t) Ng-tg
R = PP * -------- * ------ + C * K(r)*Tg*(Ng-tg)
Ng K(0) Ng
Dove:
K(r) = nuovo debito residuo dopo l’estinzione Tg = tasso giornaliero pari allo 0,0005%
Esempio
Supponiamo di aver stipulato una polizza per un Mutuo del valore di Euro 62.000,00 con decorrenza 21.02.2020 e per la durata di anni 20. Dopo quindici anni, il debito residuo risulta pari ad Euro 20.000,00 e si richiede l’estinzione anticipata parziale di una somma pari ad Euro 10.000,00: viene quindi contratto un nuovo Mutuo pari ad Euro 10.000,00.
Il premio unico anticipato sarà dato dalla formula descritta nell’Art. 10:
P = Tm * Nm * K(0) = 0,0163% * 240 * 62.000,00 = Euro 2.425,44
Il premio che la Società rimborserà, per il premio pagato e non goduto del periodo 21.02.2035 – 21.02.2040, sarà pari alla formula sopra indicata nel presente Art. 13 comma 2.:
Ng-tg K(t) Ng-tg 7300 – 5475 20.000,00 7300 - 5475
R = PP * -------- * ------ + C * ------- - K(r)*Tg*(Ng-tg) = 1.311,52 * -------------- * -------------- + 1.053,28 * -------------- - 10.000,00 * 0,0005% * (7300 - 5475) = 277,84
Ng K(0) Ng 7300 62.000,00 7300
Essendo:
P (al netto delle imposte) = 2.425,44 * (1 – 2,5%) = 2.364,80
C = 44,54% del premio netto di polizza = 2.364,80 * 44,54% = 1.053,28 PP = P – C = 2.364,80 – 1.053,28 = 1.311,52
K(r) = 10.000,00
Non si procederà a rimborso qualora l’importo dello stesso fosse inferiore al costo amministrativo di Euro 10,00.
3. In caso di estinzione anticipata parziale o totale del Mutuo (per qualunque causa), in alternativa a quanto sopra indicato, il Contraente ha la facoltà di richiedere il mantenimento delle Coperture alle condizioni originarie senza alcuna restituzione di premio o quota di premio. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto alla Società contestualmente all’operazione di estinzione anticipata totale, o parziale, del Mutuo.
Art. 14 – SOSTITUZIONE DELL’ASSICURATO
Nel caso in cui l’Assicurato cessi qualsiasi rapporto di collaborazione, dipendenza o associazione con il Contraente, quest’ultimo potrà indicare il nominativo di un altro collaboratore, dipendente o socio che dovrà ritenersi assicurato in sostituzione del precedente.
Allo scopo il Contraente dovrà inoltrare la richiesta alla Società per la determinazione delle nuove condizioni di assicurazione da parte della Società.
Il nuovo Assicurato dovrà ottemperare alle modalità assuntive in analogia all’emissione del presente contratto con riferimento all’importo del debito residuo del Mutuo in essere alla data di effetto della sostituzione.
Il nuovo Assicurato sarà ammesso alla copertura assicurativa con decorrenza dalla data di sottoscrizione della nuova proposta assicurativa.
Nel caso in cui, a seguito della valutazione della documentazione sanitaria, l’assicurando sia ritenuto non ammissibile in copertura, la Società rimborserà, per il tramite del Contraente, il rateo di premio versato e non goduto, calcolato a decorrere dalla data di sottoscrizione del Modulo di Sostituzione Assicurato secondo la formulazione indicata all’Art. 13 – Estinzione anticipata totale o parziale, e rimborso del premio non goduto.
Art. 15 – MODIFICHE AL CONTRATTO
Le eventuali modifiche alla presente polizza devono essere provate per iscritto e avranno effetto solo alla data delle stesse.
La Copertura non può cumularsi con altre coperture assicurative associate allo stesso Xxxxx sottoscritto dal Contraente con la Banca Distributrice.
La Società rinuncia al diritto di surroga ex Art. 1916 c.c., salvo il caso di xxxx, verso tutti i conviventi dell’Assicurato.
Tutte le comunicazioni fra il Contraente o l’Assicurato e la Società, con riferimento alla presente polizza ed alle coperture, dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma, telefax o P.E.C. Eventuali comunicazioni da parte della Società all’Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Assicurato stesso.
Art. 19 – CESSIONE DEI DIRITTI
Il Contraente non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalla Copertura di cui alla presente polizza.
I diritti derivanti dalle coperture si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere, ai sensi dell’Art. 2952 c.c.
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.
Le imposte e le tasse relative o discendenti dal presente contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 23 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra, da una parte, la Società e, dall’altra parte, il Contraente, ivi comprese quelle relative alla loro interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio del Contraente.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 25 – MODALITÀ DI DENUNCIA DEI SINISTRI
1. In caso di Xxxxxxxx, è necessario dare avviso alla Società entro 3 giorni da quando se ne è avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 c.c. Le denunce di Sinistro vanno inviate ad AXA France IARD, incaricata della gestione dei sinistri per conto della Società, con una delle seguenti modalità:
Modalità di denuncia | Recapito |
Via Posta (anche raccomandata a/r) | HDI Italia S.p.A. c/o AXA France IARD/VIE (Ufficio Sinistri) – Xxxxx Xxxx x. 00 – 00000 Xxxxxx |
Via Fax | 00-00000000 |
Via e-mail |
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c..
2. La denuncia di Xxxxxxxx può essere effettuata anche utilizzando un apposito modulo di denuncia Sinistro messo a disposizione dalla Società, reperibile ai recapiti sopra indicati.
3. Ai fini della liquidazione dell’Indennizzo, alla denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata tutta la documentazione richiesta, elencata, per ogni specifica Copertura, nelle relative sezioni delle Condizioni Particolari.
Art. 26 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI SINISTRO
Ai fini della denuncia del Sinistro, il Contraente deve allegare alla denuncia di Xxxxxxxx la seguente documentazione:
a) documento di identità dell'Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità e codice fiscale;
b) al fine di permettere alla Società l’esatta quantificazione dell’Indennizzo: piano di ammortamento del Mutuo alla data di stipula del Mutuo, con evidenza del Debito Residuo al momento del Sinistro.
Inoltre:
c) in caso di infortunio, la denuncia che deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici;
d) in caso di DECESSO dell’Assicurato, i beneficiari devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari;
e) in caso di INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O DA MALATTIA, relazione Medico-Legale, attestante l'Invalidità e il relativo grado (rilasciata dagli enti preposti);
f) in caso di INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA MALATTIA cartella clinica dell’ultimo ricovero dell’Assicurato, completa di raccordo anamnestico, ove si evidenzi la data di insorgenza della malattia che ha causato l’invalidità;
g) in caso di INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO o INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO dovute a incidente stradale, Xxxxxxx rilasciato dalle Autorità intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione); in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del Sinistro; inoltre nel caso di INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE. Dopo i primi 30 giorni di inabilità, qualora lo stato di inabilità si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità, l’Assicurato è tenuto inoltre ad inviare alle Società un nuovo certificato medico attestante la persistenza dello stato di inabilità;
h) in caso di INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O DA MALATTIA certificato rilasciato dall’ente ospedaliero attestante la data di entrata al ricovero e la data di dimissione;
i) in caso di INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE, certificato rilasciato dal medico curante o dagli enti preposti (INPS, INAIL) datato recentemente, attestante data di inizio e data dell’eventuale fine del periodo di Inabilità Temporanea Totale al lavoro, allo scopo di verificare l'inizio e la durata dell’inabilità;
j) in caso di INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA MALATTIA, cartella clinica, completa di raccordo anamnestico, ove si evidenzi l’origine e la data di insorgenza e di diagnosi della malattia che ha causato l’inabilità.
Art. 27 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
La valutazione del danno è concordata direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata. In caso di controversie di natura medico-legale, fermo restando il diritto di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio composto da tre arbitri. Ogni parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo da questi o dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio. Il Collegio definisce se ed in quale misura è dovuto l’Indennizzo a norma e nei limiti delle condizioni della Polizza. Il Collegio risiede nel comune che ospita l’Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio arbitro, mentre quelli del terzo arbitro sono sempre ripartiti a metà. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.
Art. 28 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società quantifica l’Indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione al Contraente e, avuta notizia della sua accettazione, provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni da quest’ultima.
Il pagamento dell’Indennizzo verrà eseguito dalla Società nei confronti del Contraente quale mandatario di pagamento dell’Assicurato.
Il pagamento dell’Indennizzo avrà piena efficacia liberatoria nei confronti della Società. Il Contraente si impegna sin d’ora a
manlevare ed a tenere indenne la Società da ogni pretesa che possa essere avanzata in relazione al predetto pagamento.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Decesso da Infortunio | 3 | Il capitale assicurato, con il massimo di Euro 500.000,00 | |
Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Malattia | 4 | Il capitale assicurato, con il massimo di Euro 500.000,00 | La garanzia viene riconosciuta se il grado percentuale d’invalidità è pari o superiore al 60% |
Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia | 5 | Euro 100,00 al giorno, per un massimo di 30 giorni per ciascun sinistro, fino ad un massimo di tre sinistri | 3 giorni |
Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia | 6 | Euro 2.000,00 per ogni rata indennizzata; Euro 24.000,00 per ogni sinistro indennizzato. | Franchigia relativa 60 giorni |
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo
Allegato 1
Tabella INAIL delle valutazioni del grado di percentuale di Invalidità Permanente (D.P.R. 30/06/65 n. 1124)
DESCRIZIONE | Percentuali | |
Destro | Sinistro | |
Sordità completa di un orecchio | 15 | |
Sordità completa bilaterale | 60 | |
Perdita della facoltà visiva di un occhio | 35 | |
Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi | 100 | |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 | |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 30 | |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 | |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50 | 40 |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40 | 30 |
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata senza limitazione del movimento del braccio | 5 | |
Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore | 85 80 | 75 70 |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75 | 65 |
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70 | 60 |
Perdita di tutte le dita della mano | 65 | 55 |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | 30 |
Perdita totale del pollice | 28 | 23 |
Perdita totale dell’indice | 15 | 13 |
Perdita totale del medio | 12 | |
Perdita totale dell’anulare | 8 | |
Perdita totale del mignolo | 12 | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | 12 |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 7 | 6 |
Perdita della falange ungueale del medio | 5 | |
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3 | |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 | |
Perdita delle ultime due falangi dell’indice | 11 | 9 |
Perdita delle ultime due falangi del medio | 8 | |
Perdita delle ultime due falangi dell’anulare | 6 | |
Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8 | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione | 30 35 45 25 | 25 30 40 20 |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55 | 50 |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 40 45 55 35 | 35 40 50 30 |
Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea | 18 | 15 |
DESCRIZIONE | Percentuali | |
Destro | Sinistro | |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione | 22 18 25 22 35 30 | |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e posizione favorevole | 45 | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65 | |
Perdita di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 55 | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 | |
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30 | |
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 16 | |
Perdita totale del solo alluce | 7 | |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove comporta perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | 3 | |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35 | |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20 | |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11 |
In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto Sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti il grado di invalidità viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione fino ad un limite massimo del 100%. La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, il grado di invalidità è stabilito con riferimento alle percentuali previste alla suesposta tabella, tenendo conto della misura nella quale è diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla attività svolta dall’Assicurato.
In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente.