Convenzione
Traduzione1
Convenzione
tra la Svizzera e la Francia
0.631.256.934.99
sui rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe
Conchiusa il 31 gennaio 1938
Approvata dall’Assemblea federale il 1° aprile 19382 Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° maggio 1938 Entrata in vigore il 1° giugno 1938
Il Consiglio federale svizzero e
il Presidente della Repubblica Francese,
desiderando apportare alle disposizioni della Convenzione del 23 febbraio 18823 le modificazioni riconosciute opportune per meglio assicurare e regolare tra la Svizzera e la Francia i rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe, senza ledere tuttavia il regime speciale delle zone franche dell’Xxxx Xxxxxx e del Paese di Gex, hanno risolto di concludere una nuova Convenzione e hanno designato come loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita for- ma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1 Zone di frontiera
Le zone di frontiera di cui nella presente Convenzione, si estendono da ciascuna parte del confine politico per una profondità di 10 chilometri.
L’elenco dei Comuni svizzeri e francesi posti al beneficio delle disposizioni della presente Convenzione sarà allestito di comune accordo dai Servizi competenti dei due Paesi.
Per traffico di frontiera, ai sensi della presente Convenzione, si intendono le impor- tazioni provenienti da e le esportazioni destinate a queste zone, traffico che deve effettuarsi, per ciascuna zona, con la regione limitrofa dell’altra zona.
Le disposizioni che seguono non sono tuttavia applicabili alla zona di frontiera dell’Ain e alla zona di frontiera dell’Xxxx Xxxxxx, dal Rodano fino alla Dent du Ve- lan detta Dent du Lan, a Sud di Saint-Gingolph, per le quali interverrà un accordo speciale.4
CS 12 655; FF 1938 1 164 ediz. ted. 162 ediz. franc.
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art. 1 del DF del 1° apr. 1938 (RU 54 203)
3 [RU 6 468, 15 224. RS 0.631.256.934.99 art. 12 cpv. 3]
4 Vedi l’All. 3, qui di seguito.
Art. 25 Traffico d’esercizio agricolo
Per facilitare l’esercizio delle proprietà fondiarie situate in una delle zone di fron- tiera e coltivate da proprietari, usufruttuari o affittuari che abitano l’altra zona, sono esenti da qualsiasi dazio, tassa o altro onere6 imposto all’importazione o all’espor- tazione:
1. i concimi di qualsiasi genere, le materie per il trattamento delle piante, i semi e le sementi, le piante (escluse quelle fruttifere od ornamentali, ma comprese quelle resinose), i pali pel sostegno delle piante, destinati alla coltivazione di detti fondi;
2. gli animali, le macchine agricole, le trattrici, i veicoli, gli attrezzi ed altri og- getti importati per coltivare questi fondi, con riserva della loro riesporta- zione; i carburanti e i lubrificanti, nella quantità giornaliera strettamente ne- cessaria per l’uso di detto materiale;
3. i prodotti greggi provenienti da questi fondi, ad eccezione dei prodotti della vigna, importati dal coltivatore o per conto di lui e che non hanno subìto al- tre manipolazioni che quelle richieste dalla raccolta o dal trasporto; i pro- dotti che sono stati riposti sotto tetto o che hanno subìto una lavorazione qualsiasi non possono essere importati in franchigia;
4. i prodotti dell’economia agricola, compresi quelli dell’arboricoltura, della viticoltura e dell’allevamento del bestiame, provenienti dalla parte situata oltre la frontiera di un fondo tagliato dal confine, che sono introdotti negli edifici d’abitazione o d’esercizio agricolo situato nell’altra zona;
5. gli animali condotti d’una zona di frontiera all’altra allo scopo di foraggiarli, di accoppiarli, di castrarli o di farli curare, con riserva di riesportazione im- mediata e a condizione che le circostanze locali7 esigano l’applicazione di tali facilitazioni. Al momento della riesportazione nella loro zona di prove- nienza di animali condotti nell’altra zona per esservi ferrati, non si dovrà pa- gar alcun dazio o tassa per i ferri. Per quanto concerne il bestiame condotto da una zona di frontiera all’altra per il pascolo e ricondotto lo stesso giorno nella sua zona di provenienza, sono applicabili le disposizioni dell’Accordo del 23 ottobre 19128 sulla pastura ed i pascoli situati nelle due zone di fron- tiera;
6. i latticini provenienti dal bestiame originario dall’una delle due zone di frontiera che passano l’inverno o l’estate nell’altra zona e importati dal pa- store o dal proprietario del bestiame. L’esenzione da dazio è limitata ai se- guenti quantitativi giornalieri:
5 Vedi anche il Prot. di firma, qui di seguito.
6 Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali n. 1).
7 Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali n. 2).
8 RS 0.916.443.934.91
Formaggio: | per ogni vacca ........................................................ | kg 0,3 |
per ogni capra ........................................................ | kg 0,06 | |
per ogni pecora ...................................................... | kg 0,03 | |
Burro: | per ogni vacca ........................................................ | kg 0,2 |
per ogni capra ........................................................ | kg 0,04 |
Questi quantitativi possono essere importati anche dopo il ritorno del be- stiame, ma al più tardi entro 4 settimane dalla discesa dall’alpe.
Le facilitazioni previste al presente articolo sono pure accordate ai Comuni delle zone di frontiera ed alle persone giuridiche domiciliate in queste zone e che non esplicano, come occupazione principale, un’attività commerciale o industriale. I di- partimenti o i Cantoni limitrofi godono pure dette facilitazioni per le loro proprietà demaniali situate nell’altra zona.
Art. 3 Sfruttamento delle foreste
1. Per facilitare lo sfruttamento delle foreste situate nelle zone di frontiera, sono reciprocamente esenti da dazi, tasse ed altri oneri9 imposti al momento dell’importa- zione o dell’esportazione, tutti i prodotti greggi provenienti da queste foreste (le- gname greggio10, cortecce, rami, ramoscelli, frascame, strame, muschio fresco, bac- che e fiori di bosco, funghi freschi, carbone di legna, cenere di legna), come pure i materiali estratti dalle cave di pietra, di ghiaia o di sabbia che fanno parte d’uno sfruttamento forestale dell’una delle zone di frontiera e destinati esclusivamente alla manutenzione di strade dell’altra zona.
Il legname greggio proveniente dalle proprietà agricole (giardini, siepi, frutteti, ecc.) delle zone di frontiera segue lo stesso regime.
La quantità di legna da ardere proveniente da una delle zone di frontiera e importata nell’altra in franchigia non può oltrepassare i 180 000 quintali annui.
2. Per il trasporto dei prodotti forestali sulle strade pubbliche, non possono essere pretese altre indennità che quelle imposte agli abitanti della località.
Le strade limitrofe che seguono la linea di confine o che passano, secondo la confi- gurazione del terreno, d’un territorio all’altro, non possono essere sbarrate o chiuse alla circolazione di detti prodotti.
Quando il luogo d’origine è separato dal punto di penetrazione nell’altro territorio doganale da ostacoli naturali, questi prodotti potranno, seguendo le vie di comunica- zione, allontanarsi dalla zona di frontiera durante il trasporto dal luogo di produ- zione a quello di importazione.
3. In ciascuno dei due paesi, quando una foresta situata nella zona di frontiera è sfruttata da un abitante dell’altro paese e si trova circoscritta come un’isola, si prati- cherà un passaggio sulle proprietà vicine, verso pagamento di un’indennità il cui ammontare, in mancanza d’intesa amichevole, sarà fissato dai tribunali.
9 Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 1).
10 Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito.
4. I proprietari francesi nella Svizzera e quelli svizzeri nella Francia godranno, per quanto concerne lo sfruttamento delle loro foreste, le stesse facilitazioni dei nazio- nali che abitano la medesima località, a condizione che si sottopongano alla legisla- zione e ai regolamenti applicabili agli abitanti del paese.
5.11 Gli animali, il materiale, gli attrezzi, le macchine, le trattrici ed i veicoli impor- tati per lo sfruttamento delle foreste delle due zone di frontiera sono esenti da qual- siasi dazio, tassa od altro onere12, su riserva della loro riesportazione. L’esenzione è pure concessa ai carburanti e lubrificanti per la quantità giornaliera strettamente ne- cessaria al funzionamento delle macchine, delle trattrici e dei veicoli.
6. Quando una foresta appartenente allo Stato, ad un comune, ad un’istituzione pubblica o ad un privato francese è situata nella zona di frontiera svizzera, o vice- versa, i proprietari potranno designare dei guardaboschi incaricati della sua vigi- xxxxx.
Questi guardaboschi dovranno adempiere le condizioni di nazionalità e di capacità richieste dalle leggi e dai regolamenti del Paese in cui è situata la foresta; essi do- vranno essere riconosciuti od accetti dall’autorità competente del Paese, alla quale dovranno prestar giuramento.
I loro poteri e i loro obblighi saranno gli stessi che per le guardie forestali di pro- prietà appartenenti a cittadini del luogo.
Le spese inerenti alla loro nomina ed all’esercizio delle loro funzioni saranno a ca- rico dei proprietari delle foreste.
7. Per meglio assicurare la repressione di eventuali contravvenzioni che potessero essere consumate nelle foreste delle zone di frontiera, ciascuna delle alte Parti con- traenti si impegna a perseguire le persone che se ne rendessero colpevoli sul territo- rio dell’altra Parte, nello stesso modo ed in applicazione delle stesse leggi che entre- rebbero in considerazione se dette persone avessero commesso i delitti nelle foreste situate nel loro territorio.
Il procedimento avrà luogo a condizione che non sia già stata pronunciata una sen- tenza nel Paese in cui è stata commessa l’infrazione, e dopo trasmissione ufficiale e diretta del processo verbale da parte dell’autorità competente di questo Paese a quella dell’altro.13
L’ammontare delle multe e delle spese resterà allo Stato in cui è stata pronunciata la condanna; le indennità saranno versate alle casse dello Stato in cui è stata commessa l’infrazione.
I processi verbali regolarmente stesi dalle guardie giurate in ciascuno dei due Paesi, faranno fede, fino a prova contraria, davanti i tribunali dell’altro Paese.
8. Il personale forestale che accerta un delitto o una contravvenzione nella circo- scrizione della zona di frontiera affidata alla sua sorveglianza potrà, quando gli og- getti sottratti siano stati trasportati oltre frontiera, chiedere l’assistenza delle autorità
11 Vedi anche il Prot. di firma, qui di seguito.
12 Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali n. 1).
13 Vedi anche il Prot. di firma, qui di seguito.
competenti dello Stato vicino, per non perdere di vista questi oggetti e far procedere al sequestro.
Le autorità competenti, incaricate dalla polizia locale, sono tenute ad assistere que- sto personale nelle loro ricerche, senza che sia per ciò necessario chiedere il per- messo ad un funzionario superiore.14
Le perquisizioni nelle case, negli edifici, corti adiacenti e recinti potranno aver luo- go solo in conformità delle leggi del Paese in cui sono effettuate le perquisizioni.
Le amministrazioni competenti di ciascuno dei due Stati si comunicheranno l’elenco dei nomi del personale forestale incaricato della sorveglianza delle foreste delle zone di frontiera.
9. Il legname greggio proveniente dalle foreste dell’una delle zone di frontiera e introdotto nell’altra zona per esservi segato, è ammesso in franchigia di qualsiasi dazio, tassa o altro onere15; lo stesso dicasi di questo legname xxxxxx e reimportato nella zona di provenienza dalla o per conto della persona che l’ha introdotto nella zona in cui è stato segato.
10.16 Il legname originario di uno degli Stati contraenti e segato nelle segherie si- tuate nella zona di frontiera potrà essere importato nell’altro Stato verso pagamento di un dazio eguale alla metà del dazio più ridotto, secondo la specie, fino a concor- renza di 12 500 tonnellate annue.
Il legname segato nella foresta da segantini, godrà delle stese facilitazioni, nei limiti del contingente qui sopra specificato.
Perchè il legname xxxxxx possa essere messo al beneficio del dazio ridotto della me- tà, questo non dovrà aver lasciato la zona di frontiera dove sarà stato segato, tra il momento della segatura e quello dell’importazione, salvo che nel caso previsto al
N. 2, capoverso terzo, del presente articolo.
Art. 417 Traffico di mercato
1. La verdura e gli ortaggi freschi, comprese le patate e i meloni (voci 0701.10, 0701.22/30, 0701.42, 0701.50/90 e 0809.10 della tariffa d’uso svizzera18), originari della zona di frontiera francese ed importati dai produttori tanto direttamente, quanto pel tramite dei membri della loro famiglia o dei loro dipendenti, potranno essere consegnati o venduti sul mercato tutti i giorni feriali agli abitanti della zona di fron- tiera svizzera per il loro proprio consumo.19
La consegna a domicilio, nei giorni di mercato, agli abitanti della località in cui si tiene il mercato, è considerata come vendita sul mercato.
14 Vedi anche il Prot. di firma, qui di seguito.
15 Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali n. 1).
16 Vedi anche il Prot. di firma, qui di seguito.
17 Vedi anche il Prot. di firma, qui di seguito.
18 RS 632.10 allegato
19 Nuovo testo giusta il n. 1 dello Scambio di note del 28 mag./28 ago. 1963 tra la Svizzera e la Francia (RU 1963 1115).
Queste facilitazioni sono riservate alle importazioni fatte attraverso gli uffici doga- nali dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Soletta.
2. Nei limiti annui fissati qui sotto, i prodotti di cui al N. 1 del presente articolo sa- ranno esenti da dazio, tassa o altro onere20 imposto al momento dell’importazione o dell’esportazione; essi saranno pure esenti da qualsiasi formalità relativa all’applica- zione del regime dei contingenti:
Verdura e frutti dell’orto: 40 000 quintali peso lordo Patate: 15 000 quintali peso lordo.
Per i quantitativi importati oltre questi limiti e fino a concorrenza di 10 000 quintali peso lordo, se si tratta di verdura e frutti dell’orto, e di 5 000 quintali peso lordo, se si tratta di patate, i produttori francesi dovranno pagare il dazio minimo applicabile nella Svizzera, ma saranno esenti da qualsiasi formalità concernente l’applicazione del regime dei contingenti.
La ripartizione di questi vari quantitativi tra i Comuni interessati, e, in ciascun Co- mune, tra i produttori, sarà fatta a cura delle autorità francesi competenti che la noti- ficheranno alle autorità svizzere. Tuttavia, la ripartizione trimestrale del contingente globale sarà stabilita d’accordo con le autorità doganali svizzere.
3. Nel limite del quantitativo annuo che gli sarà attribuito ed alle condizioni stabi- lite al N. 2 che precede, ogni produttore potrà importare:
a. per ogni giorno feriale, in un solo invio ed in franchigia:
al massimo 60 kg peso lordo di verdura o di frutta dell’orto freschi, e al massimo 40 kg peso lordo di patate;
b. per ogni settimana, in una o più volte, con pagamento del dazio: al massimo 50 kg peso lordo di verdura e di frutti dell’orto, e
al massimo 25 kg peso lordo di patate.
Sulla quantità di verdura e di frutti dell’orto freschi così determinata, la parte della verdura detta «Dauergemüse», e cioè le cipolle, i cavoli (cavoli bianchi, rossi, ca- volfiori, cavoli di Bruxelles, cavoli di Milano), i porri, gli spinaci e le carote impor- tati potranno sorpassare i 25 kg peso lordo per ciascuna di queste verdure.
I quantitativi ammessi in franchigia che non saranno stati venduti alla fine del mer- cato o alla fine della giornata potranno essere depositati in appositi locali per essere venduti ulteriormente, oppure riportati in Francia, lo stesso giorno, dal produttore o per conto di lui dai membri della sua famiglia o dai suoi dipendenti. In tal caso, detti quantitativi saranno defalcati dal conto di importazione.
4. La vendita sui mercati e la consegna a domicilio dei prodotti sopra citati sono disciplinate dalle prescrizioni della legislazione cantonale sul lavoro e sul commer- cio.
Le disposizioni dell’art. 1 del Trattato di domicilio del 23 febbraio 188221 saranno applicabili, per la vendita dei loro prodotti, alle persone che sono al beneficio delle facilitazioni previste dal presente articolo.22
20 Vedi anche il Prot. di firma, qui di seguito.
21 RS 0.142.113.491
22 Vedi anche gli All. 3 e 4, qui di seguito.
Art. 523 Facilitazioni doganali all’importazione in Francia
1. Gli abitanti della zona francese di frontiera che si recano nella zona svizzera di frontiera corrispondente potranno, al loro ritorno in Francia, importare, in franchigia di dazio, tasse o altri oneri24, il pane destinato al loro consumo personale, in una quantità giornaliera non superiore a 500 grammi.
2. Gli abitanti della zona francese di frontiera che lavorano di solito nella zona sviz- zera di frontiera corrispondente, come pure i produttori della zona francese di fron- tiera di cui all’art. 4 della presente Convenzione, possono ottenere, su domanda, una carta di franchigia doganale.
A presentazione di questo documento, ed esclusivamente per il consumo della loro famiglia, essi potranno, al momento del ritorno in Francia, importare in franchigia, provenienti dalla zona svizzera di frontiera, i prodotti qui sotto elencati, nel limite dei quantitativi indicati (questi quantitativi massimi essendo fissati per persona de- vono quindi essere moltiplicati per il numero dei membri della famiglia e del perso- nale di servizio che vive sotto lo stesso tetto dell’importatore):
a. per giorno: Frutta fresca indigena 1 kg
Sidro ½ 1
Carne e salumi 200 g
b. per settimana: Farina 500 g
Paste alimentari e semola 500 g
Prodotti della panetteria (ad eccezione del pane) 1 kg
Zucchero 200 g
Cioccolata 150 g
Caffè 50 g
Formaggio 250 g
Tuttavia l’ammontare totale delle esenzioni doganali concesse dalla Francia in virtù del presente articolo non può superare la somma di 4 milioni di franchi francesi all’anno.
3. I produttori della zona di frontiera francese che esportano verdura nella zona svizzera di frontiera, possono importare, tornando dal mercato, in franchigia di da- zio, tasse od altri oneri25, le sementi di fiori e di verdure, come pure le sementi di legumi destinati ai loro propri bisogni fino a 3 kg per volta.
Art. 6 Piccolo traffico di frontiera
1. I medici, le levatrici ed i veterinari domiciliati in una delle zone di frontiera che, nell’esercizio della loro professione, così come è regolato dalla Convenzione del 29 maggio 188926, varcano la frontiera con un veicolo, sono esonerati dal fornire la cauzione per quest’ultimo, come pure per gli istrumenti necessari all’esercizio della
23 Vedi l’All. 1 n. 1, qui di seguito.
24 Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 1).
25 Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 1).
26 RS 0.811.119.349
loro arte. Saranno ammessi in franchigia di dazio, tassa od altro onere27, i preparati farmaceutici e le bende che i sanitari portano con sè per loro uso immediato, re- stando riservata l’osservanza dei regolamenti sanitari dei due paesi.
2.28 Saranno pure ammessi in franchigia di dazio, tassa od altro onere29 i medicinali preparati secondo una ricetta di medici, levatrici o veterinari debitamente autorizzati a praticare, come pure le bende, nella quantità strettamente necessaria, quando le condizioni locali30 costringano a ricorrere a farmacie dell’altra zona di frontiera. La ricetta dovrà essere presentata, al momento di varcare la frontiera al posto doganale che vi apporrà il visto. Essa non potrà essere ulteriormente usata per importare me- dicinali in franchigia, a meno che non sia stata rinnovata.
3. Saranno inoltre ammessi in franchigia di dazio, tassa o qualsiasi altro onere31, nel piccolo traffico di frontiera:
a. le derrate alimentari, il vino comune, il sidro, la birra e le bevande non al- cooliche destinati al consumo degli abitanti di una delle zone di frontiera che eseguiscono temporaneamente32 dei lavori nell’altra zona, a condizione che i quantitativi non eccedano i bisogni giornalieri;
b. i prodotti necessari all’alimentazione giornaliera degli animali impiegati nel- l’esecuzione dei lavori suddetti;
c. con riserva della loro riesportazione, gli attrezzi, istrumenti e utensili usati che gli operai abitanti una delle zone di frontiera e lavoranti nell’altra, tra- sportano con sè per l’esercizio della loro professione;
d. i fiori recisi, anche in mazzi, i fiori in vaso, portati dagli abitanti di una delle zone di frontiera che si recano nell’altra zona per assistere a feste familiari o a cerimonie religiose, a condizione che questi fiori non siano destinati alla vendita;
e. le corone mortuarie, i mazzi di fiori freschi e i fiori in vaso mandati in una delle zone di frontiera da persone abitanti l’altra zona per una cerimonia fu- nebre o per la decorazione di tombe, a condizione che non siano destinati alla vendita;
f. le bare contenenti spoglie mortali e le urne contenenti le ceneri di persone incenerite;
g. con riserva di riesportazione, gli oggetti del culto e i libri sacri usati nelle ce- rimonie religiose;
h.33 i tabacchi manufatti che gli uomini di più di 16 anni, domiciliati in una delle due zone di frontiera importano nell’altra zona per il loro uso personale, purchè si tratti esclusivamente di quantitativi non superiori al consumo gior- naliero di un fumatore, al massimo.
27 Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 1).
28 Vedi anche il Prot. di firma, qui di seguito.
29 Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 1).
30 Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 2).
31 Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 1).
32 Rettificazione, secondo il testo originale, della traduzione italiana pubblicata nella RU.
33 Vedi anche il Prot. di firma, qui di seguito.
4. In caso di infortunio, il personale del corpo di pompieri o di qualsiasi altro corpo di soccorso dell’una o dell’altra zona, potrà in ogni tempo e attraverso qualsiasi punto, varcare la frontiera senza passaporto nè tessera di confine. Il materiale, i vei- coli, il foraggio dei cavalli, i lubrificanti e i carburanti degli autoveicoli saranno ammessi senz’alcuna formalità doganale, in franchigia di dazio, tassa o altro onere34; essi dovranno essere riesportati, ad eccezione dei foraggi, dei carburanti e dei lubri- ficanti consumati sul posto.
Art. 7 Piccolo traffico di perfezionamento
Sono ammessi in franchigia di dazio, tassa o altro onere35 imposto al momento dell’importazione o dell’esportazione i seguenti prodotti, originali di una delle zone di frontiera, a condizione di riesportazione nella zona d’origine, quando questo traf- fico sia reso necessario dalle condizioni locali36:
a. i filati e le tele gregge mandate alla sbiancatura e che sono stati fabbricati con prodotti della terra coltivati nelle zone di frontiera;
b. le cortecce da concia destinate ad essere tagliate o macinate;
c. i semi oleosi mandati per l’estrazione dell’olio;
d. i cereali ed i grani destinati ad essere trebbiati o macinati;
e. le pelli da conciare;
f. gli altri prodotti agricoli spediti da una zona di frontiera nell’altro Paese per subirvi le operazioni suddette o un’altra del genere;
g. gli oggetti, vestiti, stoffe destinati all’uso personale degli abitanti di una delle zone di frontiera, che questi abitanti introducono essi stessi nell’altra zona per esservi modificati, riparati x xxxxx da artigiani. Il lavoro salariato a domicilio è parificato al lavoro d’artigiano. Alle stesse condizioni è concessa la franchigia alle stoffe per la confezione di vestiti, come pure alle forniture strettamente necessarie all’esecuzione dei vari lavori di cui al presente capo- verso, purchè queste forniture siano importate contemporaneamente agli og- getti, vestiti e stoffe di cui si tratta.
I prodotti lavorati devono essere reimportati dalle persone che hanno esportato le materie prime o per loro conto.
Il termine massimo per la reimportazione in franchigia nella zona d’origine sarà fis- sato tenendo conto del tempo necessario all’esecuzione dei lavori sopra indicati.
Art. 8 Vendite incerte
I prodotti, ad eccezione delle derrate alimentari e delle bevande, fabbricati da arti- giani che abitano in una delle zone di frontiera, e che detti artigiani portano essi stessi per essere venduti ai mercati ed alle fiere dell’altra zona, non saranno soggetti
34 Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 1).
35 Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 1).
36 Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 2).
a dazio, tassa od altro onere37 imposto al momento dell’importazione o dell’espor- tazione che per le quantità rimaste definitivamente in quest’ultima zona.
L’applicazione di questo regime è subordinata a certe formalità doganali, compreso il deposito dei dazi, come pure l’osservanza dei divieti e delle limitazioni in vigore in ciascuna delle alte Parti contraenti.
I prodotti rimasti invenduti devono essere riesportati e i dazi, tasse od altri oneri38 che si riferiscono agli oggetti venduti, devono essere liquidati entro 24 ore dalla chiusura del mercato o della fiera.
Art. 9 Ammissione temporanea
Saranno ammessi in franchigia di qualsiasi dazio, tassa o altro onere39 imposto al momento dell’importazione o dell’esportazione, con riserva delle misure di con- trollo40 e a condizione di riesportazione nella zona d’origine entro un termine mas- simo di 6 mesi:
1. i pianoforti mandati a nolo dall’una all’altra zona di frontiera;
2. gli utensili, gli strumenti di lavoro e il materiale usato che gli artigiani domi- ciliati in una delle zone di frontiera trasportano nell’altra zona per esercitarvi la loro professione o il loro mestiere, come pure gli istrumenti destinati a ri- cerche scientifiche o a lavori artistici;
3. le trebbiatrici appartenenti a privati o ad associazioni agricole domiciliate in una delle zone di frontiera ed importate per la trebbiatura nell’altra zona;
4. i mobili, gli utensili di cucina, la biancheria, gli istrumenti e gli attrezzi, tutti usati, che le persone abitanti una delle zone di frontiera introducono nell’al- tra per adoperarli durante un soggiorno temporaneo.
Art. 10 Misure di controllo e disposizioni varie
1. Le misure speciali di controllo per l’applicazione delle disposizioni della pre- sente Convenzione, stabilite di comune accordo tra le alte Parti contraenti, formano oggetto dell’Allegato N. 1.
2. Le autorità doganali delle alte Parti contraenti potranno inoltre ordinare le misure di controllo, di vigilanza e di sicurezza necessarie per impedire qualsiasi abuso nel godimento delle facilitazioni accordate dalla presente Convenzione. Se il caso lo richiedesse, esse si metteranno in relazione per decidere queste misure, che saranno limitate al minimo compatibile con lo scopo prefisso.
In caso di sospetta frode, le amministrazioni di ciascuno dei due Paesi si presteranno vicendevole concorso. Ciascuna di esse procederà, sul suo territorio, alle inchieste domandate dall’altra.
37 Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 1).
38 Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 1).
39 Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 1).
40 Vedi l’All. 1 n. 2, qui di seguito.
3. Per tener conto delle condizioni locali, le autorità doganali delle alte Parti con- traenti potranno autorizzare, nei casi previsti all’art. 2, N. 1, 2 e 3, all’art. 3, N. 5, e all’art. 6, N. 1 e 3, lett. a, b e c, il valico della frontiera attraverso altri passaggi che non siano le strade doganali e all’infuori delle ore d’apertura degli uffici, senza che queste autorizzazioni debbano necessariamente richiedere il pagamento di tasse o indennità speciali.
Per i territori contigui del Dipartimento dell’alto Reno e dei Cantoni svizzeri limi- trofi, restano applicabili le facilitazioni e le condizioni speciali stabilite dalle Con- venzioni addizionali ai Processi verbali di delimitazione della frontiera tra la Francia e i Cantoni di Soletta e di Basilea del 20 e del 24 dicembre 1818, firmate 1’8 gen- naio 1825 e il 5 febbraio 182541, per quanto concerne i trasporti di merci d’un punto all’altro dello stesso territorio lungo una strada che attraversi il paese vicino.
4. Le limitazioni all’importazione o all’esportazione decretate per ragioni d’ordine economico non sono applicabili alle merci menzionate agli art. 2, 3, 5, 6, 7 e 9 che precedono.
5. I divieti o le limitazioni prese per proteggere la salute pubblica o per assicurare la protezione degli animali e delle piante contro le malattie, gli insetti ed i parassiti no- civi restano applicabili.
Lo stesso dicasi delle disposizioni concernenti i prodotti che costituiscono un mo- nopolio di Stato sul territorio dell’una o dell’altra delle alte Parti contraenti.
6. Le disposizioni della presente Convenzione non limitano il diritto di ciascuna delle alte Parti contraenti di prendere delle misure restrittive temporanee per ragioni di sicurezza pubblica, concernenti il valico della frontiera.
Lo stesso dicasi delle disposizioni che precedono regolanti il traffico di frontiera e che non pregiudicano le prescrizioni vigenti nei territori di ciascuna delle alte Parti contraenti sulla vigilanza doganale e sulle misure di polizia per quanto concerne il valico della frontiera.
Art. 1142 Commissione permanente
1. Non appena entrata in vigore la presente Convenzione, sarà costituita una com- missione permanente.
Essa comprenderà 3 delegati francesi e 3 delegati svizzeri, e sceglierà il suo presi- dente alternativamente tra i delegati francesi e i delegati svizzeri.
Essa stabilirà il proprio regolamento.
2. La commissione permanente potrà proporre ai due Governi tutte le misure atte ad assicurare il buon funzionamento della presente Convenzione.
41 Vedi la Conv. addizionale dell’8 gen. 1825 fra il Cantone di Soletta e la Francia nel To- mo II, pag. 494 edizione tedesca e pag. 654 edizione francese, della Raccolta Ufficiale degli atti concernenti il diritto pubblico della Svizzera, e la Conv. addizionale del 5 feb. 1825 fra il Cantone di Basilea e la Francia nello stesso Tomo, pag. 538 edizione tedesca e pag. 704 edizione francese.
42 Vedi anche il Prot. di firma, qui di seguito.
3. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l’interpretazione o l’applica- zione della presente Convenzione, compresi il Protocollo di firma e le lettere alle- gate, sarà sottoposta alla commissione permanente, che proporrà alle amministra- zioni competenti le misure atte a risolverla.
4. Se una controversia non potesse venir regolata nè con la procedura qui sopra prevista nè per via diplomatica, saranno applicabili le disposizioni del Trattato di conciliazione e d’arbitrato del 6 aprile 192543.
Art. 12 Disposizioni finali
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati il più presto possibile. Essa entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratificazioni e sarà valevole per un periodo di due anni a contare da questo giorno.
Se la Convenzione non è denunciata sei mesi avanti lo spirare di questo periodo, sarà prorogata, di tacita intesa, per una durata indeterminata. In tal caso, potrà essere denunciata, su preavviso di sei mesi, per il 1° gennaio o per il 1° luglio di ogni anno.
Dal momento della sua entrata in vigore, la Convenzione sostituirà quella del 23 febbraio 188244 sui rapporti di vicinato e sulla vigilanza delle foreste limitrofe, come pure l’articolo addizionale a detta Convenzione, del 25 giugno 189545.
La Convenzione del 31 ottobre 188446 su la repressione dei delitti di caccia resterà in vigore per tutta la durata della presente Convenzione e non potrà essere denun- ciata che insieme ed allo stesso modo di questa.
In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto in doppio esemplare a Berna, il 31 gennaio 1938.
Motta Alphand
Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx
43 RS 0.193.413.49
44 [RU 6 468, 15 224]
45 [RU 15 224]
46 RS 0.922.934.9
Protocollo di firma
Al momento di firmare l’odierna Convenzione, i plenipotenziari hanno deciso di precisarne le condizioni d’applicazione come segue:
Definizioni generali
1. Le parole «dazi, tasse o altri oneri» comprendono tutti i dazi, tasse, contribuzioni, canoni o altri oneri, professionali o no, diretti o indiretti, qualunque ne sia l’oggetto o la natura, imposti al momento dell’importazione o dell’esportazione (ad eccezione del caso previsto all’art. 10, N. 3, cpv. 1, pel disbrigo delle operazioni doganali fuori delle ore di servizio normale e delle tasse per la visita sanitaria del bestiame).
Non potrebbe essere fatta alcuna discriminazione di diritto o di fatto per quanto con- cerne i dazi, le tasse o altri oneri qui sopra definiti e che le autorità competenti di uno dei due Paesi esigono, per la circolazione o la vendita, dagli abitanti dell’altro Paese al beneficio delle facilitazioni accordate in virtù della presente Convenzione.
2. La nozione di necessità locale deve interpretarsi come una impossibilità pratica puramente materiale, fatta astrazione di qualsiasi altro movente di preferenza perso- nale o di qualsiasi considerazione di vantaggio pecuniario.
Spetterà ai servizi doganali giudicare i casi speciali.
ad Art. 2, cpv. 1
L’esenzione da qualsiasi dazio, tassa od altro onere potrà pure, in casi speciali e su parere della commissione prevista all’art. 11, essere accordata per gli animali, le macchine agricole e i prodotti di cui all’art. 2, N. 1 e 2, impiegati nella coltivazione dei fondi situati in una delle zone di frontiera, ma lavorati da proprietari, usufruttuari o affittuari residenti fuori della zona di frontiera dell’altro Stato.
ad Art. 2, N. 2, e
Art. 3, N. 5
Al momento dell’entrata nel territorio dell’altro Paese delle macchine, delle trattrici e dei veicoli importati alle condizioni previste agli art. 2 e 3, i carburanti ed i lubrifi- canti saranno esenti da qualsiasi dazio, tassa od onere per il quantitativo occorrente al funzionamento delle macchine durante una giornata.
Tuttavia, la commissione permanente di cui all’art. II della Convenzione, esaminerà se, quando le condizioni locali lo esigano, possano essere concesse delle facilita- zioni complementari per l’importazione dei carburanti e dei lubrificanti oltre i quan- titativi giornalieri previsti.
ad Art. 2
Restano riservate le disposizioni della Legge federale del 7 luglio 193247 su l’ap- provvigionamento del paese con cereali, come pure le sue Ordinanze d’esecuzione48 attualmente in vigore.
Lo stesso dicasi delle disposizioni della Legge francese del 15 agosto 1936 e dei suoi Regolamenti d’applicazione.
ad Art. 3, N. 1
Il termine «legname» contenuto nell’art. 3, N. 1, designa il legname che non ha su- bìto altra lavorazione che quella generalmente praticata in foresta, come segatura trasversale, sfrondatura, scorticatura, sgrossatura con l’ascia, ecc.
Sono compresi sotto questo termine:
a. il legname comune di piante frondifere o conifere, tondo, con o senza cor- teccia;
b. le paline, i puntelli ed i pali greggi (cioè non spaccati nè segati nel senso longitudinale);
c. i ceppi squartati o in tondini, le fascine e le ramaglie.
ad Art. 3, N. 7
Le autorità competenti di cui all’art. 3, cpv. 2, N. 7, sono:
da parte francese:
a) per foreste sottoposte al regime forestale, il Conservatore o l’Ispettore delle Acque e Foreste;
b) per le foreste non sottoposte al regime forestale, il Procuratore della Repub- blica;
da parte svizzera:
il Governo cantonale e, dato il caso, la Prefettura cantonale del distretto in cui l’incolpato è domiciliato.
ad Art. 3, N. 8
Le autorità competenti di cui all’art. 3, cpv. 2, N. 8, sono:
da parte francese:
– sia il giudice di pace o il suo supplente (per il Dipartimento dell’Alto Reno, il Giudice cantonale);
– sia il sindaco del comune, o il suo aggiunto o, in mancanza, un consigliere muni- cipale;
47 [CS 9 443; RU 1953 1315 art. 45, 1958 409. RS 916.111.0 art. 68 cpv. 3]. Ora le disp.
della L sui cereali del 20 mar. 1959 (RS 916.111.0).
48 [CS 9 457; RU 1953 1327 art. 19, 1954 550, 1956 1282, 1957 720, 1958 411 487 699;
RS 172.011.1 art. 6. RU 1959 1046 art. 74 cpv. 2 lett. a]. Ora: l’O generale del 16 giu. 1986 concernente la legge sui cereali (RS 916.111.01) e l’O del 10 nov. 1959
conc. la scorta supplementare di cereali panificabili (RS 916.111.121).
– sia il commissario di polizia; da parte svizzera:
– i capiposto delle guardie di confine o della gendarmeria cantonale.
ad Art. 3, N. 10
Il legname segato a cui si riferiscono le disposizioni dell’articolo 3, N. 10, com- prende:
all’importazione in Svizzera, la legna segata di cui alle voci 4405.10/22, 4406.01, 4407.10/12, 4408.10/20, 4409.20 e 4428.30/32 della tariffa d’uso svizzera49;
all’importazione in Francia, la legna segata di cui alle voci 4405, 4406, 4407, 4408, 4409.A, 4409.B, 4428.B.II. della tariffa doganale francese.50
Il legname piallato, le assi e le assicelle marcate a fuoco o con minio non sono am- messe al dazio ridotto.
ad Art. 4
I produttori francesi che vendono la loro verdura a domicilio o sul mercato possono raccogliere ordinazioni per poi eseguire la consegna della merce, restando riservate le disposizioni cantonali in materia.
ad Art. 6, N. 2
Le specialità farmaceutiche saranno pure ammesse in franchigia, a presentazione di una ricetta, come i medicinali preparati. La ricetta non sarà richiesta per le bende ed i medicinali semplici compresi nel seguente elenco:
Senapismi .................................................................................. 10 fogli
Farina di senape ........................................................................ 250 grammi
Farina di lino ............................................................................. 1 chilogrammo
Acqua ossigenata ...................................................................... 1 litro
Fior di tiglio .............................................................................. 125 grammi
Camomilla ................................................................................. 125 grammi
Tintura d’iodio .......................................................................... 60 grammi
Capsule d’aspirina .................................................................... 10 pezzi
Capsule d’antipirina .................................................................. 10 pezzi
Capsule di piramidone .............................................................. 10 pezzi
Capsule di chinina .................................................................... 10 pezzi
Foglie d’arancio ........................................................................ 125 grammi
Foglie di menta ......................................................................... 125 grammi
Glicerina ................................................................................... ½ litro
Acqua di fiori d’arancio ............................................................ 500 grammi
Bicarbonato di soda .................................................................. 500 grammi
Solfato di soda .......................................................................... 250 grammi
Solfato di magnesia ................................................................... 250 grammi
49 RS 632.10 allegato
50 Nuovo testo giusta il n. 2 dello Scambio di note del 28 mag./28 ago. 1963 tra la Svizzera e la Francia (RU 1963 1115).
Magnesia calcinata .................................................................... 60 grammi
Canfora ..................................................................................... 125 grammi
Cotone idrofilo .......................................................................... 500 grammi
Bende di garza, di tela x xxxxxx ................................................ 6 pezzi Pastiglie pettorali ...................................................................... 250 grammi
Acetato d’alluminio .................................................................. 250 grammi
Gocce d’Xxxxxxxx ................................................................... 30 grammi
Tisana pettorale ......................................................................... 125 grammi
Foglie di sena ............................................................................ 125 grammi
Tè di altea ................................................................................. 125 grammi
Olio di ricino ............................................................................ 60 grammi
Lichene d’Islanda ..................................................................... 125 grammi
Pastiglie di borato di soda ......................................................... 100 grammi
Vasellina borica ........................................................................ 100 grammi
Vasellina all’ossido di zinco ..................................................... 100 grammi
Vasellina americana .................................................................. 100 grammi
Pastiglie di santonina ................................................................ 20 grammi
Tintura d’arnica ........................................................................ 50 grammi
Gocce contro il mal di denti ...................................................... 10 grammi Tè purgativo .............................................................................. 50 grammi
Gambi di ciliege ........................................................................ 100 grammi
Pomata di canfora ..................................................................... 30 grammi
Unguento grigio ........................................................................ 100 grammi
Essenza di trementina ............................................................... 100 grammi
Ammoniaca ............................................................................... 100 grammi
Acetato di piombo .................................................................... ½ litro
ad Art. 6, N. 3, lett. h
I seguenti quantitativi sono considerati come rappresentanti il consumo giornaliero d’un fumatore e ammessi come massimi di tolleranza doganale:
tabacco da pipa ......................................................................... 40 grammi
sigarette ..................................................................................... 20 pezzi
sigari ......................................................................................... 10 pezzi
Questi quantitativi non possono essere cumulati. Il tabacco da pipa, le sigarette e i sigari dovranno essere importati in imballaggi stracciati o in pacchetti o scatole già cominciate.
ad Art. 11
I delegati della commissione permanente potranno farsi assistere da esperti e segre- tari.
Fatto in doppio esemplare, a Berna, il 31 gennaio 1938.
Motta Alphand
Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx
Scambio di note
Nota svizzera
Allegato N. 1
Riferendomi all’art. 10, N. 1, della Convenzione firmata in data di oggi, ho l’onore di comunicarle il mio accordo sulle disposizioni di controllo seguenti:
l. Prodotti ammissibili in franchigia definitiva
Osservazioni generali
Le autorità doganali di ciascuna delle alte Parti contraenti potranno esigere, indi- pendentemente, dato il caso, dalla dichiarazione fondamentale di coltura, la giustifi- cazione dell’origine dei prodotti ammessi al beneficio del regime di frontiera. Que- sta giustificazione consisterà nella presentazione di un certificato, rilasciato dalle autorità locali, il quale precisi il luogo d’origine e di provenienza o, secondo il caso, solo la provenienza.
Traffico di mercato
Ai fini del controllo delle importazioni nella Svizzera di verdura e di frutti dell’orto freschi e di patate provenienti dalla zona di frontiera francese dell’Alto Reno, cia- scun produttore francese riceverà un libretto speciale che gli sarà rilasciato dall’Amministrazione doganale svizzera secondo le indicazioni ad essa fornite dalle autorità francesi competenti.
Questo libretto conterrà, per ciascuno dei prodotti suddetti, la menzione dei contin- genti globali trimestrali ai quali il titolare avrà diritto (contingenti in franchigia e contingenti verso pagamento del dazio).
Per la verdura e i frutti dell’orto freschi, come pure per le patate, sarà fatta menzione di ciascun quantitativo introdotto nella Svizzera in franchigia o verso pagamento del dazio.
Le merci saranno ammesse in franchigia nei limiti dei quantitativi giornalieri fissati dalla Convenzione e fino a tanto che il portatore del libretto non avrà esaurito il suo contingente trimestrale.
Esse saranno ammesse verso pagamento del dazio nel limite dei quantitativi settima- nali fissati dalla Convenzione e fino a tanto che il portatore del libretto non avrà esaurito il suo contingente trimestrale.
Sarà pure fatta menzione delle merci riesportate (art. 4, N. 3, ultimo capoverso, della Convenzione).
Legname
La prova dell’origine dei prodotti greggi sarà fornita mediante presentazione di un certificato rilasciato, in Francia, dall’autorità prefettizia (prefetto o sotto prefetto),
col concorso eventuale dell’Amministrazione doganale o delle Acque e Foreste; nella Svizzera, dai Dipartimenti cantonali delle foreste.
Per legname segato che paga il dazio ridotto, la garanzia del luogo in cui viene se- gato sarà fornita nello stesso modo; l’ammissione al dazio ridotto sarà accordata dallo stesso ufficio doganale verso presentazione di buoni di credito.
Prodotti importati in franchigia in virtù dell’art. 5
Le importazioni in franchigia, previste dall’art. 5 della Convenzione avverranno conformemente alle modalità generali qui sotto specificate:
a. i beneficiari riceveranno, a mezzo dell’autorità prefettizia, una carta d’esen- zione doganale;
b. questa carta, che sarà nominativa, porterà particolarmente l’indicazione:
– della natura e della quantità delle merci che potranno essere importate in franchigia;
– dell’ufficio di importazione;
– del giorno dell’importazione;
c. l’avente diritto, nel presentarsi all’ufficio di importazione, esibirà questa carta al servizio doganale e gli rimetterà una dichiarazione firmata, d’un mo- dello speciale, in cui sia menzionata la natura, la specie e il peso delle merci che desidera introdurre;
d. per facilitare queste operazioni, l’amministrazione prefettizia francese, de- porrà nelle municipalità come pure negli uffici doganali francesi interessati, dei moduli di dichiarazione che i portatori di carte di esenzione doganale, potranno in tal modo procurarsi in ogni tempo.
2. Prodotti od oggetti esportati temporaneamente o importati temporaneamente
Le autorità doganali di ciascuna delle alte Parti contraenti potranno rilasciare per questi prodotti od oggetti dei passavanti o delle quietanze di transito, ecc. che ga- rantiscano il pagamento degli eventuali dazi esigibili e, dato il caso, potranno far apporre su questi prodotti od oggetti delle marche di identità, come piombi, bolli, immagini, ecc., che esse giudicassero indispensabili.
Nota svizzera
Allegato N. 2
Durante le trattative per la conclusione della Convenzione sui rapporti di vicinato e la vicinanza delle foreste limitrofe, firmata in data d’oggi, è stato riconosciuto op- portuno precisare il regime della carta di frontiera per il Dipartimento dell’Alto Re- no ed i Cantoni svizzeri corrispondenti.
Dal momento dell’entrata in vigore della Convenzione, le persone che hanno il loro domicilio o, da quattro mesi almeno, la loro dimora nella zona di frontiera dell’Alto Reno o nella zona di frontiera dei Cantoni svizzeri corrispondenti, potranno ottenere una carta di frontiera. Questa carta potrà pure essere pretesa da quelle persone che pur non residendo in una di queste zone di frontiera, coltivano i loro fondi in una di esse e sono al beneficio dei vantaggi previsti dalla Convenzione.
I possessori di carte di frontiera rilasciate da uno dei due Stati sono ammessi a var- care la frontiera; essi possono soggiornare per una durata massima di tre giorni con- secutivi nella zona di frontiera dell’altro Stato. Le prescrizioni che disciplinano nei due Stati l’esercizio di un’attività lucrativa restano riservate.
Le carte di frontiera rilasciate ai Francesi ed agli Svizzeri sono valide per un anno almeno; per le altre persone, la durata della loro validità non potrà essere superiore a quella del permesso di residenza.
Queste carte possono essere rinnovate.
Esse saranno rilasciate, da parte francese, dal Prefetto dell’Alto Reno o dai suoi de- legati e, da parte svizzera, dai Dipartimenti di polizia dei Cantoni o dai servizi che questi designeranno.
Le autorità competenti di ciascuno dei due Stati spediranno direttamente alle autorità competenti dell’altro Stato, perchè siano vidimate, le carte di frontiera da esse alle- stite. Le autorità dell’altro Stato le rimanderanno nel più breve tempo possibile de- bitamente munite del visto che vi avranno apposto gratuitamente.
Quando le condizioni previste dalla presente lettera saranno adempite, i visti non potranno essere rifiutati che per ragioni d’ordine o di sicurezza pubblica.
In caso di abuso grave o ripetuto nell’uso della carta di frontiera, o per ragioni d’ordine o di sicurezza pubblica, l’autorità che ha rilasciato il visto potrà, senza pre- giudizio, se del caso, di altre sanzioni, rendere inutilizzabile la carta di frontiera ap- ponendovi la menzione «provvisoriamente annullata il ……19…».
Essa avviserà d’urgenza della misura presa l’autorità che ha rilasciato la carta, affin- chè questa possa venir ritirata al titolare.
I modelli delle carte di frontiera saranno stabiliti di comune accordo dai servizi competenti di ciascun Paese.
Le disposizioni che precedono non toccano le tolleranze d’uso per il passaggio occa- sionale della frontiera, restando tuttavia inteso che i ragazzi di meno di 15 anni che
abitano un’agglomerazione urbana di uno dei due Stati, non potranno penetrare nel territorio dell’altro che se sono muniti di un documento di identità personale o se il loro nome e cognome, età e domicilio figurano sul documento d’identità della per- sona adulta che li accompagna.
I due Governi prevederanno ulteriormente l’opportunità di estendere il regime che precede a tutta la frontiera franco-svizzera.
Nota svizzera
Allegato N. 3
Riferendomi all’art. 1 della Convenzione di vicinato, firmata in data d’oggi, ai ter- mini della quale un accordo speciale stabilirà il regime applicabile alla zona di fron- tiera dell’Ain, alla zona di frontiera dell’Xxxx Xxxxxx, dal Rodano fino alla Dent du Velan detto Dent du Lan a Sud di St. Gingolph, ho l’onore di confermarle che il Governo federale non ha l’intenzione di sopprimere i vantaggi di cui hanno fruito fino al presente le dette regioni francesi situate al di là delle zone franche, ma a me- no di 10 chilometri dalla frontiera politica franco-svizzera, restando inteso che le condizioni applicate attualmente alle zone franche dal punto di vista del passaggio della frontiera, non potranno subire modificazioni, da una parte o dall’altra, che di comune accordo.
Io le dò quindo le assicurazioni seguenti:
1. Il regime previsto dagli art. 2 (traffico d’esercizio agricolo), 3 (sfruttamento delle foreste), 6 (piccolo traffico di confine), 7 (piccolo traffico di perfezio- namento), 8 (vendite incerte), 9 (ammissione temporanea), 10 (misure di controllo e disposizioni diverse), Il (commissione permanente) della Con- venzione, quale è precisata e interpretata dal Protocollo di firma che si trova allegato alla stessa, sarà parimente applicato alle zone di frontiera definite sopra, per tutta la durata della detta Convenzione.
2. Per le importazioni di verdura e legumi freschi a destinazione dei mercati di Ginevra, importazioni che non erano regolate dalla Convenzione del 188251), e che non sono presentemente ammesse che a beneplacito, le fran- chigie doganali accordate attualmente saranno mantenute; per le patate l’ammissione verso pagamento del dazio sarà parimente mantenuta nelle stesse condizioni come avviene oggi, specialmente per ciò che riguarda le misure relative all’applicazione delle disposizioni di contingentamento.
Inoltre, l’ammissione in franchigia nei limiti del contingente quotidiano di 100 chilogrammi peso lordo, di una quantità massima di 25 chilogrammi pe- so lordo di patate, sarà permessa 3 volte per settimana.
Per questo traffico di mercato, sarà dunque mantenuto lo stato quo, salvo per quanto concerne i fiori recisi, che saranno tuttavia ammessi all’importazione con esenzione dalle formalità di contingentamento, ma verso pagamento dei dazi, fino alla concorrenza di 5 chilogrammi per importatore e per giorno.
Le disposizioni dell’art. 4, capoverso finale, e dell’art. 5 della Convenzione si appli- cheranno ai produttori delle zone di frontiera francesi, definite nel primo capoverso della presente lettera, che venderanno la loro verdura, i loro legumi, patate o fiori sui mercati di Ginevra.
51 [RU 6 468, 15 224. RS 0.631.256.934.99 art. 12, cpv. 3]
Resta inteso che le facilitazioni previste negli art. 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 della Conven- zione saranno, per reciprocità, accordate agli abitanti della zona di frontiera svizzera nelle regioni indicate sopra.
Gli impegni presi in virtù della presente lettera saranno valevoli per tutta la durata della Convenzione di cui seguiranno la sorte, a meno che nel frattempo non inter- venga un nuovo accordo tra i due Governi.
Gli elenchi dei Comuni svizzeri e francesi che fruiranno delle condizioni definite sopra saranno stabiliti dai servizi competenti di ciascun Paese, i quali se li comuni- cheranno vicendevolmente.
Nota svizzera
Allegato N. 4
Ho l’onore di comunicarle che il Governo federale manterrà per tutta la durata della Convenzione firmata in data d’oggi, ai produttori ed ai commercianti della zona di frontiera francese, le facilitazioni che ad essi sono state consentite fino ad oggi per l’importazione in Svizzera, mediante pagamento dei dazi e a condizione della ven- dita nei mercati coperti, sui mercati all’ingrosso ed ai rivenditori, di legumi e frutta fresche, non pigiate, di cui alle voci 0701.10, 0701.22/30, 0701.50/90, 0806.10/22, 0807.10/40, 0808.10/30 e 0809.10/20 della tariffa d’uso svizzera52.53
Le disposizioni dell’ultimo capoverso dell’art. 4 della Convenzione saranno appli- cabili ai beneficiari delle facilitazioni previste al capoverso che precede.
I permessi di importazione saranno rilasciati dagli uffici doganali svizzeri, ai pro- duttori e commercianti della zona di frontiera francese nelle stesse condizioni prati- cate fino ad oggi.
Le quantità così importate saranno dedotte dai contingenti globali assegnati alla Francia dall’Accordo commerciale del 31 marzo 193754.
52 RS 632.10 allegato
53 Nuovo testo giusta il n. 3 dello Scambio di note del 28 mag./28 ago. 1963 tra la Svizzera e la Francia (RU 1963 1115).
54 RS 0.946.293.491