Accordo
Traduzione1
Accordo
per l’istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo
Conchiuso a Roma il 13 giugno 1976
Approvato dall’Assemblea federale il 24 giugno 19772
Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 21 ottobre 1977 Entrato in vigore per la Svizzera il 30 novembre 1977
(Stato 15 gennaio 2013)
0.972.0
Preambolo
Riconoscendo che il sussistere del problema alimentare mondiale colpisce duramen- te gran parte della popolazione dei Paesi in sviluppo e compromette i valori ed i principi fondamentali che vanno di pari passo con il diritto alla vita e la dignità dell’uomo;
Considerando che occorre migliorare le condizioni di vita nei Paesi in sviluppo e promuovere il progresso socio-economico nel contesto delle priorità e degli obiettivi di detti Paesi, tenendo debitamente conto dei benefici economici e nel contempo dei benefici sociali;
Tenendo conto che l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura ha la responsabilità, all’interno del sistema delle Nazioni Unite, di assistere i Paesi in sviluppo che cercano di incrementare la propria produzione alimentare ed agricola, e che essa possiede la competenza tecnica e l’esperienza richieste in tale campo;
Consapevoli degli obiettivi e degli scopi della strategia internazionale di sviluppo per il secondo decennio delle Nazioni Unite per lo sviluppo, ed in particolar modo della esigenza di estendere a tutti i vantaggi dell’assistenza;
Avendo presente il paragrafo f) della seconda parte («Alimentazione») della sezione I della risoluzione 3202 (X.XX) dell’Assemblea generale, relativa al Programma d’azione concernente l’istituzione di un nuovo ordine economico inter- nazionale;
Tenendo inoltre presenti la necessità di attuare trasferimenti tecnologici per garantire lo sviluppo dell’alimentazione e dell’agricoltura, nonché la sezione V («Alimen- tazione ed agricoltura») della risoluzione 3362 (S-VII) dell’Assemblea generale, relativa allo sviluppo ed alla cooperazione economica internazionale, ed in particola- re il paragrafo 6 di detta sezione, riguardante la creazione di un Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo;
RU 1978 840; FF 1977 I 1137
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 1978 838
Riferendosi al paragrafo 13 della risoluzione 3348 (XXIX) dell’Assemblea generale, nonché alle risoluzioni I e II della Conferenza mondiale per l’alimentazione, relativa agli obiettivi ed alle strategie di produzione alimentare, ed alle priorità dello svilup- po agricolo e rurale;
Riferendosi alla risoluzione XIII della Conferenza mondiale per l’alimentazione, la quale ha riconosciuto:
i) che occorre aumentare sostanzialmente gli investimenti agricoli al fine di incrementare la produzione alimentare ed agricola nei Paesi in sviluppo;
ii) che tutti i membri della comunità internazionale sono solidalmente tenuti ad assicurare disponibilità alimentari sufficienti e l’impiego razionale delle disponibilità stesse; e
iii) che le prospettive della situazione alimentare mondiale esigono disposizioni urgenti ed organiche da parte di tutti i Paesi;
e ha deciso:
Che occorrerebbe istituire immediatamente un Fondo internazionale di svi- luppo agricolo per finanziare progetti agricoli fondamentalmente centrati sulla produzione alimentare nei Paesi in sviluppo;
Le Parti Contraenti concordano di istituire un Fondo internazionale di sviluppo agricolo, il quale sarà regolato dalle seguenti disposizioni:
Art. 1 Definizioni
Salvo che il contesto vi si opponga, i termini di cui all’elenco seguente avranno, ai fini del presente Accordo, il significato sotto, indicato:
a) il termine «Fondo» indica il Fondo internazionale di sviluppo agricolo;
b) l’espressione «produzione alimentare» indica la produzione di alimenti, ivi compresi i prodotti della pesca e della zootecnica;
c) il termine «Stato» indica qualsiasi Stato o gruppo di Stati che presentino i requisiti per essere ammessi come Membri del Fondo, in virtù della sezione 1 b) dell’articolo 3;
d) l’espressione «valuta liberamente convertibile» designa:
i) la valuta di un Membro che il Fondo, previa consultazione del Fondo monetario internazionale, consideri di una convertibilità sufficiente in valute di altri Membri ai fini delle proprie operazioni, oppure
ii) la valuta di un Membro che quest’ultimo accetta, a condizioni conside- rate soddisfacenti da parte del Fondo, di cambiare contro valute di altri Membri, ai fini delle operazioni del Fondo stesso.
Qualora un Membro sia un gruppo di Stati, l’espressione «la valuta di un Membro» indica la moneta di uno qualsiasi degli Stati facenti parte del gruppo;
e) il termine «governatore» indica una persona incaricata da un Membro di essere il suo principale rappresentante ad una sessione del Consiglio dei Governatori;
f) l’espressione «voti espressi» indica i voti a favore e quelli contrari.
Art. 2 Finalità e funzioni
La finalità del Fondo è quella di mobilitare e di fornire a condizioni favorevoli risorse finanziarie supplementari per lo sviluppo agricolo degli Stati Membri in sviluppo. A tale scopo, il Fondo fornisce mezzi finanziari, principalmente per progetti e programmi espressamente intesi a creare, sviluppare o migliorare sistemi di produzione alimentare ed a rafforzare le politiche e gli istituti connessi nel quadro delle priorità e strategie nazionali, tenuto conto della necessità di incrementare detta produzione nei Paesi più poveri tra quelli che soffrono di un deficit alimentare, del potenziale aumento della produzione alimentare in altri Paesi in sviluppo e della importanza di migliorare il livello di nutrizione e le condizioni di vita delle popola- zioni più povere nei Paesi in sviluppo.
Art. 3 Membri
Sezione 1 – Ammissione
a) Può diventare Membro del Fondo qualsiasi Stato membro dell’Organiz- zazione delle Nazioni Unite o membro delle sue istituzioni specializzate, oppure dell’Agenzia internazionale per l’energia nucleare.
b) Xxx altresì diventare Membro del Fondo qualsiasi gruppo di Stati a cui i membri del gruppo stesso abbiano delegato poteri in settori di competenza del Fondo e che sia in condizioni di adempiere a tutti gli obblighi di un Membro del Fondo.
Sezione 2 – Membri originari e membri non originari
a) Sono Membri originari del Fondo gli Stati elencati nell’Allegato I – parte integrante del presente Accordo – i quali divengono Parti del presente Accordo conformemente alla sezione 1 b) dell’articolo 13.
b) Sono Membri non originari del Fondo gli altri Stati che, previa approvazione del Consiglio dei Governatori circa la loro ammissione in qualità di Membri, divengano Parti del presente Accordo, in conformità della sezione 1 c) dell’articolo 13.
Sezione 33 – Limitazione della responsabilità
Nessun Membro, in quanto tale, è responsabile degli atti e degli obblighi del Fondo.
3 Originaria Sez. 3. Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU 2008 3765).
Art. 4 Risorse
Sezione 14 – Risorse del Fondo
Le risorse del Fondo sono le seguenti:
i) contributi iniziali;
ii) contributi supplementari;
iii) contributi speciali di Stati non membri e provenienti da altre fonti;
iv) risorse provenienti o che proverranno da operazioni del Fondo e da altre fonti.
Sezione 25 – Contributi iniziali
a) Il contributo iniziale di ciascun Membro originario o non originario è pari all’ammontare specificato dal Membro medesimo nello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da esso depositato conforme- mente alle disposizioni dell’articolo 13 sezione 1 b) e c) del presente Accordo ed espresso nella valuta parimenti ivi specificata.
b) Il contributo iniziale di ciascun Membro è esigibile e pagabile, come previ- sto nella sezione 5 b) e c) del presente articolo, sia sotto forma di versamento unico, sia in tre quote annuali di uguale importo, a discrezione del Membro stesso. Il versamento unico o il pagamento della prima annualità debbono es- sere effettuati entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per detto Membro; in caso di pagamento annuale, la seconda e la terza annualità sono dovute rispettivamente alla prima e alla seconda scadenza della data in cui doveva essere pagata la prima annualità.
Sezione 3 – Contributi supplementari
Al fine di garantire la continuità delle operazioni del Fondo, il Consiglio dei Gover- natori determina periodicamente, ad intervalli che ritiene adeguati, se le risorse di cui dispone il Fondo sono sufficienti, e procede a tale determinazione la prima volta tre anni dopo l’inizio delle operazioni del Fondo. Ove lo consideri necessario o auspicabile, il Consiglio dei Governatori può, in tal caso, invitare i Membri a versare al Fondo contributi supplementari, secondo le modalità e le condizioni compatibili con le disposizioni di cui alla sezione 5 del presente articolo. Le decisioni adottate conformemente alla presente sezione vengono prese con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti.
Sezione 4 – Aumento di contributi
Il Consiglio dei Governatori può autorizzare, in qualsiasi momento, un Membro ad aumentare la quota dei propri contributi.
4 Nuovo testo giusta la Risoluzione 100/XX del Consiglio dei Governatori del 21 feb. 1997, in vigore dal 21 feb. 1997 (RU 2008 3765).
5 Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU 2008 3765).
Sezione 5 – Condizioni disciplinanti i contributi
a) I contributi vengono versati senza restrizioni per quanto riguarda il loro impiego, e vengono rimborsati ai Membri contribuenti soltanto secondo quanto disposto dalla sezione 4 dell’articolo 9.
b)6 I contributi vengono versati in valuta liberamente convertibile.
c) I contributi al Fondo vengono versati in contanti oppure, sino alla concorrenza di un ammontare che non sia immediatamente necessario alle operazioni del Fondo, sotto forma di buoni o di obbligazioni non negoziabili, irrevocabili e senza interessi, pagabili a vista. Per finanziare le proprie operazioni, il Fondo utilizza tutti i contributi, qualunque ne sia la forma di versamento, nel modo seguente:
i) i contributi vengono utilizzati in proporzione al loro ammontare, ad intervalli ragionevoli, secondo le decisioni del Consiglio di Ammini- strazione;
ii) nel caso in cui una parte soltanto di un contributo sia versata in contan- ti, viene utilizzata detta parte, secondo il disposto del comma i), prima del resto del contributo. Salvo nella misura in cui detta quota versata in contanti sia in tal modo impiegata, il Fondo può depositarla o investirla in maniera da farle produrre un reddito che contribuisca a coprire le proprie spese amministrative e altre spese;
iii) i contributi iniziali, ivi compresi tutti gli aumenti, vengono utilizzati prima dei contributi supplementari. La stessa norma si applica ai futuri contributi supplementari.
Sezione 6 – Contributi speciali
Le risorse del Fondo possono essere aumentate mediante contributi speciali di Stati non membri o di altre fonti, secondo modalità e condizioni che siano compatibili con la sezione 5 del presente articolo e che siano approvate dal Consiglio dei Governato- ri, dietro raccomandazione del Consiglio di amministrazione.
Art. 5 Valute
Sezione 1 – Impiego delle valute
a) I Membri non hanno né impongono restrizione alcuna al possesso o all’im- piego, da parte del Fondo, delle valute liberamente convertibili.
b)7 I contributi in valuta non convertibile che un Membro versa al Fondo prima del 26 gennaio 1995 a titolo di proprio contributo iniziale o di contributi supplementari possono essere utilizzati dal Fondo, previa consultazione del Membro stesso, per coprire le spese amministrative o altre spese del Fondo nei territori del Membro suddetto o, previa approvazione dello stesso, per
6 Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU 2008 3765).
7 Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU 2008 3765).
pagare beni o servizi prodotti nei suoi territori e necessari per le attività finanziate dal Fondo in altri Stati.
Sezione 2 – Valutazione delle valute
a) L’unità di conto del Fondo è il diritto speciale di prelievo del Fondo moneta- rio internazionale.
b) Ai fini del presente Accordo, il valore di una moneta in diritti speciali di pre- lievo è valutato secondo il metodo applicato dal Fondo monetario inter- nazionale, con la riserva che:
i) nel caso di valuta di un Membro del Fondo monetario internazionale per la quale tale valutazione non sia facilmente disponibile, il valore della valuta stessa venga calcolato previa consultazione del Fondo monetario internazionale;
ii) nel caso di valuta di uno Stato non Membro del Fondo monetario inter- nazionale, il valore della stessa in diritti speciali di prelievo venga cal- colato dal Fondo in base ad un tasso di cambio conveniente tra la sud- detta valuta e quella di un Membro del Fondo monetario internazionale il cui valore sia calcolato come sopra indicato.
Art. 6 Organizzazione ed amministrazione
Sezione 1 – Struttura del Fondo
Il Fondo è dotato:
a) di un Consiglio dei Governatori;
b) di un Consiglio di amministrazione;
c) di un Presidente e del personale necessario al Fondo per adempiere alle sue funzioni.
Sezione 2 – Consiglio dei Governatori
a) Ciascun Membro è rappresentato in seno al Consiglio dei Governatori e nomina un Governatore ed un supplente. Il supplente può votare soltanto in caso di assenza del titolare.
b) Tutti i poteri del Fondo sono attribuiti al Consiglio dei Governatori.
c) Il Consiglio dei Governatori può delegare al Consiglio di amministrazione uno qualsiasi dei propri poteri, ad eccezione di quelli di:
i) adottare emendamenti al presente Accordo; ii)8 approvare l’ammissione di Xxxxxx;
iii) sospendere un Membro;
iv) far cessare le operazioni del Fondo e ripartirne i beni;
8 Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU 2008 3765).
v) deliberare sui ricorsi contro le decisioni prese dal Consiglio di ammini- strazione in relazione all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo;
vi) fissare la retribuzione del Presidente.
d) Il Consiglio dei Governatori tiene una sessione all’anno e ogni altra sessione straordinaria da esso decisa, convocata dai Membri che dispongano di alme- no un quarto del totale dei voti al Consiglio dei Governatori, o richiesta dal Consiglio di amministrazione con una maggioranza dei due terzi dei voti.
e) Il Consiglio dei Governatori può istituire, con un regolamento, una procedu- ra che permetta al Consiglio di amministrazione di ottenere dallo stesso Consiglio dei Governatori, senza che esso si riunisca, una votazione su un dato argomento.
f) Il Consiglio dei Governatori può adottare, con una maggioranza di due terzi del totale dei voti, norme e regolamenti compatibili con il presente Accordo, che appaiano opportuni per la gestione degli affari del Fondo.
g)9 Il «quorum», per ogni riunione del Consiglio dei Governatori, è costituito da un numero di Governatori che dispongano dei due terzi del totale dei voti di tutti i membri del Consiglio.
Sezione 3 – Votazione al Consiglio dei Governatori
a)10 Il totale dei voti di cui dispone il Consiglio dei Governatori si suddivide in voti originali e voti di ricostituzione. Tutti i Membri hanno uguale accesso a detti voti in base ai seguenti principi:
i) i voti originali, in totale mille otto cento (1800), si suddividono in voti di Membro e voti di contributo:
A) i voti di Membro sono ripartiti in egual misura tra tutti i Membri,
B) i voti di contributo sono ripartiti tra tutti i Membri in proporzione, per ciascuno di essi, al rapporto tra i contributi cumulativi forniti alle risorse totali del Fondo, autorizzati dal Consiglio dei Governa- tori prima del 26 gennaio 1995 e versati dai Membri conforme- mente alle sezioni 2, 3 e 4 dell’articolo 4 del presente Accordo, e la somma totale dei contributi in questione forniti da tutti i Mem- bri;
ii) i voti di ricostituzione si suddividono in voti di Membro e voti di con- tributo di cui il Consiglio dei Governatori stabilisce il totale ogni volta che invita al versamento di contributi supplementari in virtù della sezione 3 dell’articolo 4 del presente Accordo («una ricostituzione»), a partire dalla quarta ricostituzione. Salvo decisione contraria del Con- siglio dei Governatori con una maggioranza dei due terzi del totale dei voti, a ogni ricostituzione vengono attribuiti cento (100) voti per l’equivalente di cento cinquant’otto milioni di dollari USA
9 Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU 2008 3765).
10 Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU 2008 3765).
(158 000 000 USD) versati sul totale della ricostituzione o per una fra- zione di tale importo:
A) i voti di Xxxxxx sono parimenti ripartiti tra tutti i Membri in base ai principi già stabiliti al paragrafo i) lettera A),
B) i voti di contributo sono ripartiti tra tutti i Membri in proporzione, per ciascuno di essi, al rapporto tra il contributo che un Membro ha fornito alle risorse concesse al Fondo dai Membri per ogni ricosti- tuzione e la somma totale dei contributi in questione forniti da tutti i Membri in occasione della ricostituzione in questione;
iii) il Consiglio dei Governatori stabilisce il totale dei voti da ripartire come voti di Membro e come voti di contributo secondo quanto disposto ai paragrafi i) e ii) della presente sezione. Dopo ogni cambiamento del numero di Membri del Fondo, i voti di Xxxxxx e i voti di contributo ri- partiti secondo quanto disposto ai paragrafi i) e ii) della presente sezione sono ridistribuiti in conformità ai principi enunciati in detti paragrafi. Nel ripartire i voti, il Consiglio dei Governatori si accerta che i Membri assegnati alla categoria III prima del 26 gennaio 1995 riceva- no un terzo del totale dei voti sotto forma di voti di Membro.
b) Xxxxx disposizioni contrarie del presente Accordo, le decisioni del Consiglio dei Governatori vengono prese con la maggioranza semplice del totale dei voti.
Sezione 4 – Presidente del Consiglio dei Governatori
Il Consiglio dei Governatori elegge, tra i Governatori, un Presidente il cui mandato dura due anni.
Sezione 5 – Consiglio di amministrazione
a)11 Il Consiglio di amministrazione conta diciotto (18) membri e al massimo diciotto (18) supplenti, eletti tra i Membri del Fondo in occasione della ses- sione annuale del Consiglio dei Governatori. I seggi in Consiglio di ammini- strazione sono ripartiti dal Consiglio dei Governatori a opportuni intervalli, specificati nell’Allegato II del presente Accordo. I membri del Consiglio di amministrazione e i loro supplenti, i quali possono votare solamente in assenza di un membro, sono eletti e nominati conformemente alle procedure enunciate nell’accluso Allegato II che costituisce parte integrante del presen- te Accordo.
b)12 I membri del Consiglio di amministrazione vengono eletti per un periodo triennale.
c) Il Consiglio di amministrazione assicura la direzione degli affari generali del Fondo ed esercita, a tale scopo, i poteri che gli sono conferiti dal presente Accordo o delegati dal Consiglio dei Governatori.
11 Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU 2008 3765).
12 Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU 2008 3765).
d) Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta lo richiedano gli affari del Fondo.
e) I rappresentanti di un Membro o di un Membro-supplente del Consiglio di amministrazione adempiono alle loro funzioni senza retribuzione da parte del Fondo. Tuttavia, il Consiglio dei Governatori può stabilire basi su cui possano essere concesse indennità ragionevoli per spese di viaggio e di sostentamento ad un rappresentante di ogni Membro e di ogni supplente.
f)13 Il «quorum», per ogni riunione del Consiglio di amministrazione, è costituito da un numero di membri che dispongano dei due terzi del totale dei voti di tutti i membri di tale Consiglio.
Sezione 6 – Votazione al Consiglio di amministrazione
a)14 A opportuni intervalli, il Consiglio dei Governatori stabilisce la ripartizione dei voti tra i membri del Consiglio di amministrazione, in conformità ai principi definiti alla sezione 3 a) del presente articolo.
b) Xxxxx disposizioni contrarie del presente Accordo, le decisioni del Consiglio di amministrazione vengono prese con la maggioranza dei tre quinti dei voti, a condizione che detta maggioranza rappresenti più della metà del totale dei voti di cui dispongono i Membri del Consiglio di amministrazione.
Sezione 7 – Presidente del Consiglio di amministrazione
Il Presidente del Fondo è Presidente del Consiglio di amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto.
Sezione 8 15 – Presidente e personale del Fondo
a) Il Consiglio dei Governatori nomina il presidente con la maggioranza di due terzi del totale dei voti. Il presidente dura in carica quattro anni e può venire rieletto una volta sola. Il Consiglio dei Governatori può porre fine al manda- to presidenziale con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti.
b) Nonostante la predetta limitazione a quattro anni (lett. a), il Consiglio dei Governatori può, in circostanze speciali e su raccomandazione del Consiglio d’amministrazione, prorogare la durata in carica del presidente; tale proroga non può superare sei mesi.
c) Il Presidente può nominare un Vicepresidente ed incaricarlo a svolgere i compiti da lui affidatigli.
d) Il Presidente dirige il personale del Fondo e, sotto il controllo e la direzione del Consiglio dei Governatori e del Consiglio di amministrazione, provvede alla direzione degli affari del Fondo. Il Presidente organizza i servizi del
13 Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU 2008 3765).
14 Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU 2008 3765).
15 Nuovo testo giusta il decreto dell’11 dic. 1986, in vigore dall’11 mar. 1987
(RU 1987 782).
personale e nomina o licenzia i membri del personale, conformemente alle norme fissate dal Consiglio di amministrazione.
e) Nel reclutamento del personale e nella fissazione delle condizioni d’impiego, verranno prese in considerazione sia la necessità di garantire i servizi di persone che possiedano le più alte qualità di lavoro, di competenza e di onestà, sia l’importanza di rispettare il criterio di una equa distribuzione geografica.
f) Il Presidente ed i membri del personale nell’esercizio delle loro funzioni dipendono esclusivamente dall’autorità del Fondo e non richiedono né accet- tano istruzioni da autorità estranea al Fondo. Ogni Membro del Fondo s’im- pegna a rispettare il carattere internazionale di tali funzioni e ad astenersi dall’influenzare il Presidente o i membri del personale, nell’adempimento dei loro compiti.
g) Il Presidente ed i Membri del personale non intervengono negli affari politici di alcun Membro. Le loro decisioni si basano unicamente su considerazioni imparziali di politica di sviluppo tendenti a raggiungere l’obiettivo per il quale il Fondo è stato istituito.
h) Il Presidente è il rappresentante legale del Fondo.
i) Il Presidente o un rappresentante da lui designato possono partecipare, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio dei Governatori.
Sezione 9 – Sede del Fondo
Il Consiglio dei Governatori stabilisce con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti la sede permanente del Fondo. Provvisoriamente, il Fondo ha sede a Roma.
Sezione 10 – Bilancio amministrativo
Il Presidente elabora un bilancio amministrativo annuo, che sottopone al Consiglio di amministrazione. Quest’ultimo lo trasmette al Consiglio dei Governatori per l’ap- provazione, che deve avvenire con la maggioranza dei due terzi dei totale dei voti.
Sezione 11 – Pubblicazione di relazioni e comunicazione di informazioni
Il Fondo pubblica una relazione annuale contenente il proprio bilancio di chiusura, nonché, a opportuni intervalli, un bilancio riassuntivo della propria situazione finan- ziaria e dei risultati delle proprie operazioni. Ogni Membro riceve copia dei bilanci di chiusura, nonché le pubblicazioni, presentati conformemente alla presente sezione.
Art. 7 Operazioni
Sezione 1 – Impiego delle risorse e condizioni di finanziamento
a) Il Fondo impiega le proprie risorse per i fini di cui all’articolo 2.
b) Il Fondo concede mezzi finanziari soltanto agli Stati in sviluppo che sono Membri del Fondo, o ad organizzazioni intergovernative ai cui lavori parte- cipano detti Membri. Nel caso di un prestito concesso ad una organizzazione
intergovernativa, il Fondo può richiedere una garanzia governativa o altre forme di garanzia.
c) Il Fondo adotta disposizioni per assicurare che le risorse provenienti da qual- siasi finanziamento vengano impiegate esclusivamente ai fini per i quali detto finanziamento è stato concesso, tenendo debitamente conto delle considerazioni di economia, di efficacia e di giustizia sociale.
d) Per l’assegnazione delle proprie risorse, il Fondo si ispira ai seguenti concet- ti prioritari:
i) esigenza di incrementare la produzione alimentare e di migliorare il livello di nutrizione delle popolazioni più povere nei Paesi più poveri tra quelli che soffrono di carenze alimentari;
ii) potenziale d’incremento della produzione alimentare in altri Paesi in sviluppo. Del pari, verrà data particolare importanza al miglioramento del livello di nutrizione delle popolazioni più povere in tali Paesi e delle loro condizioni di vita.
Nel quadro delle priorità suddette, la concessione di aiuti è in funzione di criteri economici e sociali obiettivi, ed in particolar modo delle necessità dei Paesi a basso reddito, nonché del loro potenziale d’incremento della produ- zione alimentare, tenuto debito conto altresì del criterio di un’equa distribu- zione geografica delle risorse in questione.
e) Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, la concessione di un finan- ziamento da parte del Fondo è regolata dalle politiche generali, dai criteri e regolamenti adottati di quando in quando dal Consiglio dei Governatori, con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti.
Sezione 2 – Modalità e condizioni di finanziamento
a) Il Fondo concede mezzi finanziari sotto forma di doni e di prestiti, secondo le modalità e le condizioni che esso giudica opportune, tenuto conto della situazione e delle prospettive economiche del Membro, nonché della natura e delle esigenze dell’attività prospettata.
b) Il Consiglio di amministrazione stabilisce, a intervalli, la proporzione delle risorse del Fondo da impegnare nel corso dell’intero esercizio, per finanziare operazioni in ciascuna delle forme indicate nel paragrafo a), tenuto debito conto delle possibilità di vita del Fondo, a lunga scadenza, e della necessità di garantire la continuità delle sue operazioni. L’ammontare dei doni non deve normalmente oltrepassare l’ottava parte delle risorse impegnate nell’intera durata dell’esercizio. Una elevata proporzione dei prestiti è consentita a condizioni particolarmente favorevoli.
c) Il Presidente sottopone progetti e programmi al Consiglio di amministra- zione, per esame ed approvazione.
d) Il Consiglio di amministrazione adotta le decisioni relative alla selezione ed all’approvazione dei progetti e programmi in base alle politiche generali, ai criteri e regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori.
e) Per quanto riguarda l’esame dei progetti e programmi che gli vengono sotto- posti ai fini del finanziamento, il Fondo ricorre, come regola generale, ai servizi di istituzioni internazionali e può, se del caso, rivolgersi ai servizi di altri enti specializzati competenti. Tali istituzioni ed enti sono scelti dal Con- siglio d’amministrazione previa consultazione del beneficiario, e fanno diret- tamente capo al Fondo durante la loro «missione di esame».
f) Per ogni prestito, un accordo avviene tra il Fondo ed il beneficiario, quest’ul- timo essendo responsabile dell’attuazione del progetto o del programma concordato.
g) Il Fondo affida la gestione dei prestiti ad istituzioni internazionali com- petenti, affinché esse procedano all’esborso dei fondi provenienti da ciascun prestito e vigilino sull’esecuzione del progetto o programma concordato. Tali istituzioni, a carattere mondiale o regionale, vengono selezionate caso per caso, con l’approvazione del beneficiario. Prima di sottoporre un prestito all’approvazione del Consiglio di amministrazione, il Fondo si accerta che l’istituzione a cui detta vigilanza verrà affidata approvi i risultati dell’esame relativo al progetto o programma. Le necessarie disposizioni a tal fine ven- gono adottate mediante un accordo tra il Fondo e l’istituzione o ente incari- cato dell’esame, da un lato, e l’istituzione a cui verrà affidata la sorve- glianza, dall’altro.
h) Ai fini dei paragrafi f) e g), tutto quanto si riferisce ai «prestiti» si applica anche ai «doni».
i) Il Fondo può aprire ad un ente nazionale di sviluppo una «linea di credito» che gli consenta di concedere e di gestire prestiti sussidiari, per finanziare progetti e programmi conformemente alle clausole contrattuali inerenti al prestito ed alle modalità fissate dal Fondo. Prima che il Consiglio di ammi- nistrazione approvi tale decisione, l’ente nazionale di sviluppo ed il suo pro- gramma vengono esaminati, conformemente alle disposizioni del paragrafo e). L’attuazione del programma è sottoposta alla vigilanza delle istituzioni scelte secondo le disposizioni del paragrafo g).
j) Per quanto riguarda l’acquisto di beni e servizi da finanziare con le risorse del Fondo, il Consiglio di amministrazione emana opportuni regolamenti, i quali sono generalmente conformi ai principi delle licitazioni internazionali, e concedono la giusta preferenza agli esperti, tecnici, e forniture di Paesi in sviluppo.
Sezione 3 – Operazioni varie
Oltre alle operazioni specificate in altre parti del presente Accordo, il Fondo può intraprendere qualsiasi attività accessoria ed esercitare, nel quadro delle proprie operazioni, tutti i poteri necessari al raggiungimento del proprio obiettivo.
Art. 8 Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e con altre organizzazioni o istituzioni ed altri enti
Sezione 1 – Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite
Il Fondo intraprenderà negoziati con l’Organizzazione delle Nazioni Unite in vista di un accordo che lo colleghi alla Organizzazione stessa, quale sua istituzione specia- lizzata, come dall’articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite16. Ogni accordo con- cluso conformemente all’articolo 63 della Carta deve essere approvato dal Consiglio dei Governatori, con una maggioranza dei due terzi sul totale dei voti, dietro racco- mandazione del Consiglio di amministrazione.
Sezione 2 – Relazioni con altre organizzazioni o istituzioni e con altri enti
Il Fondo coopera strettamente con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’ali- mentazione e l’agricoltura (FAO) e con gli altri enti delle Nazioni Unite. Xxxxxxx altresì strettamente con altre organizzazioni intergovernative, istituzioni finanziarie internazionali, organizzazioni non governative ed enti statali che si occupino di sviluppo agricolo. A tal fine, il Fondo ricerca, nelle sue attività, la collaborazione della FAO e degli altri enti summenzionati e può, su decisione del Consiglio di amministrazione, stipulare accordi o stabilire rapporti di lavoro con gli enti stessi.
Art. 9 Ritiro, sospensione dei Membri e cessazione delle operazioni
Sezione 1 – Ritiro
a) Ad eccezione del caso di cui alla Sezione 4a) del presente articolo, qualsiasi Membro può ritirarsi dal Fondo depositando uno strumento di denunzia del presente Accordo presso il Depositario.
b) Il ritiro di un Membro ha effetto dalla data indicata nel suo strumento di denunzia, e comunque non oltre sei mesi dal deposito di detto strumento.
Sezione 2 – Sospensione
a) Qualora un Membro non osservi uno qualsiasi dei propri obblighi verso il Fondo, il Consiglio dei Governatori, deliberante alla maggioranza dei tre quarti del totale dei voti, può sospenderlo dalla sua qualifica di Membro del Fondo. Il Membro oggetto di tale deliberazione cessa automaticamente di essere Membro del Fondo un anno dopo la data della sospensione, salvo che il Consiglio decida, con la stessa maggioranza sul totale dei voti, di restituir- gli tale qualifica.
b) Durante il periodo di sospensione, un Membro del Fondo non può esercitare alcuno dei diritti conferiti dal presente Accordo, eccetto quello di ritirarsi, ma rimane assoggettato a tutti i propri obblighi.
Sezione 3 – Diritti ed obblighi degli Stati che cessano di essere Membri del Fondo
Quando uno Stato cessa di essere Membro per effetto del ritiro o in applicazione delle disposizioni di cui alla sezione 2 del presente articolo, non gode di nessuno dei
16 RS 0.120
diritti conferiti dal presente Accordo, eccettuati quelli previsti dalla presente sezione o dalla sezione 2 dell’articolo 11, ma rimane vincolato da tutti gli obblighi finanziari contratti verso il Fondo in qualità di Membro dello stesso, di beneficiario di prestiti, o a qualsiasi altro titolo.
Sezione 4 – Cessazione delle operazioni e ripartizione degli averi
a) Il Consiglio dei Governatori può far cessare le operazioni del Fondo con una votazione della maggioranza dei tre quarti sul totale dei voti. Una volta che tale cessazione sia votata, il Fondo interrompe immediatamente ogni sua attività, ad eccezione di quelle riguardanti il realizzo metodico e la conserva- zione dei propri averi, nonché l’adempimento dei propri obblighi. Sino all’adempimento definitivo di detti obblighi ed alla ripartizione di detti averi, il Fondo sussiste, e tutti i diritti ed obblighi reciproci del Fondo e dei suoi Membri, vigenti in virtù del presente Accordo, rimangono intatti; tuttavia, nessun Membro può essere sospeso o ritirarsi.
b) Non verrà effettuata nessuna distribuzione tra i Membri sinché tutti gli obblighi verso i creditori non saranno stati soddisfatti o le disposizioni necessarie a tale soddisfazione non saranno state adottate. Il Fondo distribui- rà i propri averi tra i Membri contribuenti in proporzione del contributo di ciascuno alle risorse del Fondo. Tale ripartizione verrà decisa dal Consiglio dei Governatori con una maggioranza di tre quarti sul totale dei voti e avver- rà alle date e nelle valute, o altri averi, che il Consiglio dei Governatori con- sidererà giuste ed eque.
Art. 10 Stato giuridico, privilegi ed immunità
Sezione 1 – Stato giuridico
Il Fondo ha la personalità giuridica internazionale.
Sezione 2 – Privilegi ed immunità
a) Il Fondo gode, sul territorio di ogni suo Membro, dei privilegi ed immunità che gli sono necessari per esercitare le proprie funzioni e raggiungere il pro- prio obiettivo. I rappresentanti dei Membri, il Presidente ed il personale dei Fondo godono di quei privilegi ed immunità che sono loro necessari per esercitare in piena indipendenza le loro funzioni relative al Fondo.
b) I privilegi e le immunità di cui al paragrafo a) sono:
i) sul territorio di qualsiasi Membro che abbia aderito al Fondo, e alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, quelli definiti nelle clausole standard in detta Convenzione, modificate con allegato approvato dal Consiglio dei Governatori;
ii) sul territorio di qualsiasi Membro che abbia aderito alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate soltanto per quanto riguarda istituzioni diverse dal Fondo, quelli che sono definiti nelle clausole standard della Convenzione stessa, salvo che il Membro notifichi al Depositario che dette clausole non si applicano al Fondo, o vi si applicano con riserva delle modifiche indicate nella notifica;
iii) quelli definiti in altri accordi stipulati dal Fondo.
c) Quando un Membro è costituito da un gruppo di Stati, questo garantisce l’applicazione, sul territorio di tutti gli Stati stessi, dei privilegi e delle immunità definiti dal presente articolo.
Art. 11 Interpretazione ed arbitrato
Sezione 1 – Interpretazione
a) Qualsiasi problema d’interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Accordo, che possa sorgere tra un Membro ed il Fondo o tra Mem- bri stessi del Fondo, viene sottoposto alla decisione del Consiglio di ammini- strazione. Se il problema interessa particolarmente un Membro del Fondo non rappresentato nel Consiglio di amministrazione, il Membro stesso ha il diritto di farsi rappresentare, conformemente alle norme da adottare da parte del Consiglio dei Governatori.
b) Quando il Consiglio d’amministrazione ha deliberato conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo a), qualsiasi Membro può chiedere che il problema venga sottoposto al Consiglio dei Governatori, la cui decisione è inappellabile. In attesa della decisione del Consiglio dei Governatori, il Fon- do può, nella misura in cui lo consideri opportuno, agire in base alla decisio- ne del Consiglio di amministrazione.
Sezione 2 – Arbitrato
Le controversie sorte tra il Fondo ed uno Stato il quale abbia cessato di essere Mem- bro, o tra il Fondo ed uno qualsiasi dei Membri, all’atto della cessazione delle opera- zioni del Fondo, vengono sottoposte ad un tribunale composto di tre arbitri. Uno di essi è nominato dal Fondo, un altro dal Membro o ex-Membro interessato e tutte e due le Parti nominano il terzo arbitro, che sarà Presidente del Tribunale. Ove, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato, l’una o l’altra delle parti non abbia nominato alcun arbitro, ovvero, se entro trenta giorni dalla nomina dei due primi arbitri, il terzo non sia stato nominato, l’una o l’altra parte può chiede- re al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, o ad altra autorità che possa essere stata prescritta dai regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori. di nominare un arbitro. La procedura arbitrale è fissata dagli arbitri, ma il Presidente del Tribunale ha pieni poteri per regolare tutte le questioni procedurali, in caso di disaccordo in materia delle stesse. Gli arbitri deliberano a maggioranza; le loro decisioni sono inappellabili ed hanno valore obbligatorio per le parti.
Art. 12 Emendamenti
a)17 Xxxxx salvo tutto quanto si riferisce all’Allegato II:
i) ogni proposta di emendamento al presente Accordo formulata da un Membro o dal Consiglio di amministrazione viene comunicata al Presi-
17 Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU 2008 3765).
dente, il quale ne dà avviso a tutti i Membri. Il Presidente trasmette al Consiglio di amministrazione le proposte di emendamento al presente Accordo formulate da un Membro; il Consiglio di amministrazione sot- topone le proprie raccomandazioni al riguardo al Consiglio dei Gover- natori;
ii) Gli emendamenti vengono adottati dal Consiglio dei Governatori deli- berante alla maggioranza dei quattro quinti del totale dei voti. Xxxxx decisione contraria del Consiglio dei Governatori, gli emendamenti entrano in vigore tre mesi dopo la loro adozione, rimanendo però inteso che qualsiasi emendamento che tenda a modificare:
A) il diritto di ritirarsi dal Fondo,
B) le condizioni di maggioranza fissate per le votazioni dal presente Accordo,
C) la limitazione di responsabilità di cui alla sezione 3 dell’articolo 3,
D) la procedura di emendamento del presente Accordo,
entrerà in vigore solo quando il Presidente avrà ricevuto l’assenso scrit- to di tutti i Membri.
b) Per quanto si riferisce alle varie parti dell’Allegato II, gli emendamenti sono proposti e adottati secondo le disposizioni previste nelle suddette parti.
c) Il Presidente notifica immediatamente a tutti i Membri ed al Depositario gli emendamenti adottati, nonché la data in cui essi entreranno in vigore.
Art. 13 Disposizioni finali
Sezione 1 – Firma, ratifica ed accettazione, approvazione e adesione
a) Il presente Accordo sarà parafato dagli Stati elencati nell’Allegato I di detto Accordo durante la Conferenza delle Nazioni Unite sulla istituzione del Fondo e sarà aperto alla firma degli Stati elencati in detto Allegato presso la sede delle Nazioni Unite, a New York, non appena i contributi iniziali indi- cati in detto Allegato – i quali debbono essere versati in valute liberamente convertibili – raggiungeranno almeno l’equivalente di un miliardo di dollari USA (valore al 10 giugno 1976). Ove la condizione di cui sopra non sia stata realizzata entro il 30 settembre 1976, la Commissione preparatoria istituita da questa Conferenza riunirà, entro il 31 gennaio 1977, gli Stati elencati nell’Allegato I. Tale riunione potrà, con delibera adottata dalla maggioranza dei due terzi per ciascuna categoria, ridurre l’ammontare sopra specificato; essa potrà altresì stipulare altre condizioni per l’apertura del presente accor- do alla firma.
b) Gli Stati firmatari possono divenire Parti del presente Accordo depositando uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; gli Stati non firmatari elencati nell’Allegato I possono divenire parti depositando uno strumento di adesione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approva- zione o di adesione depositati dagli Stati della categoria I o della categoria II stabiliranno l’ammontare della quota iniziale che lo Stato in causa s’impegna a versare. Le firme possono essere apposte e gli strumenti di ratifica, accet-
tazione, approvazione o adesione, depositati da detti Stati entro un anno dall’entrata in vigore del presente Accordo.
c) Gli Stati elencati nell’Allegato I che non siano divenuti Parti del presente Accordo entro un anno dalla sua entrata in vigore e gli Stati che non siano elencati nell’Allegato I possono divenire Parti al presente Accordo deposi- tando uno strumento di adesione previa approvazione della loro ammissione quali Membri da parte del Consiglio dei Governatori.
Sezione 2 – Depositario
a) Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è Depositario del presente Accordo.
b) Il depositario invierà le notifiche relative al presente Accordo:
i) entro un anno dalla sua entrata in vigore, agli Stati elencati nell’Alle- gato I, e, dopo la data di entrata in vigore, a tutti gli Stati Parti del pre- sente Accordo, nonché a quelli la cui ammissione in qualità di Membri sarà stata approvata dal Consiglio dei Governatori;
ii) alla Commissione preparatoria stabilita dalla Conferenza delle Nazioni Unite per la istituzione del Fondo, per tutta la durata della sua esistenza, e, in seguito, al Presidente.
Sezione 3 – Entrata in vigore
a)18 Il presente Accordo entrerà in vigore non appena il Depositario avrà ricevuto strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositati da almeno sei Stati appartenenti alla categoria I, sei della categoria II e 24 della categoria III, a condizione che tali strumenti siano stati depositati da Stati delle categorie I e II i cui contributi iniziali, quali sono stati stabiliti in detti strumenti, rappresentino in totale almeno l’equivalente di 750 milioni di dol- lari USA (valore al 10 giugno 1976), e purché le condizioni di cui sopra sia- no osservate entro 18 mesi dalla data in cui il presente Accordo verrà aperto alla firma, o da qualsiasi data ulteriore eventualmente fissata dagli Stati che hanno effettuato il deposito di tali strumenti entro il suddetto termine, con maggioranza di due terzi dei Membri di ciascuna categoria, e notificata al Depositario.
b) Per gli Stati che depositeranno uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, l’Ac- cordo stesso entrerà in vigore alla data stessa del deposito.
c)19 Gli obblighi che i Membri originari e non originari si sono assun- ti anteriormente al 26 gennaio 1995 nel quadro del presente Accordo rimar- ranno intatti e continueranno a essere vincolanti per tutti i Membri del Fon- do.
18 Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU 2008 3765).
19 Introdotto dalla Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU 2008 3765).
d)20 In tutte le parti del presente Accordo in cui si parla di categorie o delle cate- gorie I, II e III, si fa riferimento alle categorie in cui i Membri erano suddivi- si anteriormente al 26 gennaio 1995, quali sono indicate nell’Allegato III21 in appresso, il quale è parte integrante del presente Accordo.
Sezione 4 – Riserve
Possono essere formulate riserve unicamente per quanto riguarda la Sezione 2 dell’articolo 11 del presente Accordo.
Sezione 5 – Testi facenti fede
Il presente Accordo è redatto in inglese, arabo, spagnolo e francese, e ognuna delle versioni fa egualmente fede.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo in un unico esemplare, nelle lingue inglese, araba, spagnola e francese.
(Seguono le firme)
20 Introdotto dalla Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU 2008 3765).
Allegato I22
Parte prima – Paesi che possono divenire Membri originari
Categoria I Categoria II Categoria III
Australia Austria Belgio Canada Danimarca Finlandia Xxxxxxx Xxxxxxxx Giappone Irlanda Italia
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx xx
Xxxx Xxxxxxxx e d’Xxxxxxx xxx Xxxx
Xxxxxx
Xxxxx Xxxxx x’Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxx
Algeria Arabia Saudita
Emirati arabi uniti Gabon
Indonesia Irak
Iran Kuwait Libia Nigeria Qatar Venezuela
Argentina Bangladesh Bolivia Botswana Brasile Camerun Capo Verde Ciad
Cile Colombia
Congo (Brazzaville) Congo (Kinshasa) Xxxxx (Sud) Costarica
Cuba Ecuador Egitto
El Xxxxxxxx Etiopia Filippine Ghana Giamaica Grecia Guatemala Guinea Haiti Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx00 Xxxxx Liberia Mali
Malta
Marocco Messico
22 Aggiornato dal decreto del consiglio dei governatori (RU 1992 941) e dalla Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU 2008 3765).
23 Per quanto si riferisce all’art. 7 sez. 1b), sull’impiego delle risorse del Fondo in favore dei 4 «Paesi in sviluppo», il disposto di tale sezione non si applica a questo Paese, che non chiederà né riceverà mezzi finanziari dal Fondo.
Categoria I Categoria II Categoria III
Nicaragua Pakistan Panama
Papuasia-Nuova Guinea Perù
Portogallo
Repubblica Dominicana Romania
Rwanda Senegal Serbia Sierra Xxxxx Xxxxx Somalia
Sri Lanka Sudan Swaziland Tanzania Thailandia Tunisia Turchia Uganda Uruguay Zambia
Parte seconda – Annunci di contributi inizialia
(Le osservazioni si trovano alla fine di questa parte)
Stati Unità monetaria Ammontare Equivalente in DSPb
Categoria I
Australia Dollaro australiano 8 000 000 c 8 609 840
1 000 000⎭
Austria Dollaro S.U. 4 800 000 c 4 197 864
Xxxxxx Xxxxxx belga
Dollaro S.U.
500 000 000⎫⎬ c 11 930 855
Canada | Dollaro canadese | 33 000 000 | 29 447 446 |
Danimarca | Dollaro S.U. | 7 500 000 c | 6 559 163 |
Finlandia | Marco finlandese | 12 000 000 c | 2 692 320 |
Francia | Dollaro S.U. | 25 000 000 * | 21 863 875 |
Germania | Dollaro S.U. | 55 000 000 c d | 48 100 525 |
Giappone | Dollaro S.U. | 55 000 000 c | 48 100 525 |
Xxxxxxx | Xxxx sterlina | 570 000 c | 883 335 |
Italia Dollaro S.U. 25 000 000 c 21 863 875
9 981 851⎭
Lussemburgo DTS 320 000 c 320 000
Norvegia Corona norvegese Dollaro S.U.
75 000 000⎫⎬ c ** 20 612 228
⎬
Nuova Zelanda Dollaro neozelandese 2 000 000 c 1 000 000
Xxxxx Xxxxx di | Lira sterlina | 18 000 000 | 27 894 780 |
Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord | |||
Spagna | Dollaro S.U. | 2 000 000 e | 1 749 110 |
Stati Uniti d’America | Dollaro S.U. | 200 000 000 | 174 911 000 |
Svezia Svizzera | Corona svedese Dollaro S.U. Franco svizzero | 100 000 000⎫⎬ *** 22 000 000 c | 22 325 265 7 720 790 |
Totale parziale | 496 149 059 | ||
Categoria II | |||
Algeria | Dollaro S.U. | 10 000 000 | 8 745 550 |
Arabia Saudita | Dollaro S.U. | 105 500 000 | 92 265 553 |
Emirati arabi uniti | Dollaro S.U. | 16 500 000 | 14 430 158 |
Gabon | Dollaro S.U. | 500 000 | 437 278 |
Indonesia | Dollaro S.U. | 1 250 000 | 1 093 194 |
Irak | Dollaro S.U. | 20 000 000 | 17 491 100 |
Iran | Dollaro S.U. | 124 750 000 | 109 100 736 |
Kuwait | Dollaro S.U. | 36 000 000 | 31 483 980 |
Nigeria | Dollaro S.U. | 26 000 000 | 22 738 430 |
Qatar | Dollaro S.U. | 9 000 000 | 7 870 995 |
Libia | Dollaro S.U. | 20 000 000 | 17 491 100 |
Venezuela | Dollaro S.U. | 66 000 000 | 57 720 630 |
Ammontare parziale | 380 868 704 |
Paesi Xxxxx Xxxxxxx Dollaro S.U.
100 000 000⎫
3 000 000⎭
34 594 265
3 000 000⎭
Xxxxxx liberamente convertibile | Xxxxxx non libera- mente convertibile | |||
Xxxxxxxxx XXX | ||||
Argentina | Peso argentino | 240 000 000 f | 1 499 237 | |
Bangladesh Cile | Taka Dollaro S.U. | Equivalente di 500 000 dollari S.U. 50 000 | 43 728 | 437 278 |
Egitto Ecuador | Lira egiziana Dollaro S.U. | Equivalente di 300 000 dollari S.U. 25 000 | 21 864 | 262 367 |
Ghana Guinea | Dollaro S.U. Syli | 100 000 25 000 000 c | 87 456 | 1 012 145 |
Stati Unità monetaria Ammontare Equivalente in DSPb)
Honduras | Dollaro S.U. | 25 000 | 21 864 | |
India | Dollaro S.U. | 2 500 000 | 2 186 388 | |
Rupia indiana | Equivalente di | |||
2 500 000 | 2 186 388 | |||
dollari S.U. | ||||
Israele | Lira israeliana | Equivalente di | 131 183 | |
150 000 dollari S.U. c g | ||||
Kenya | Scellino keniota | Equivalente di | ||
1 000 000 | 874 555 | |||
dollari S.U. | ||||
Messico | Dollaro S.U. | 5 000 000 | 4 372 775 | |
Nicaragua | Cordoba | 200 000 | 24 894 | |
Uganda | Scellino ugandese | 200 000 | 20 832 | |
Pakistan | Dollaro S.U. | 500 000 | 437 278 | |
Rupia pakistana | Equivalente di | |||
500 000 | 437 278 | |||
Filippine | Dollaro S.U. h | dollari S.U. 250 000 h | 43 728 | 174 911 |
Xxxxx | Xxxx siriana | 500 000 | 111 409 | |
Xxxxx (Sud) | Dollaro S.U. | 100 000 | 87 456 | |
Won | Equivalente di | |||
100 000 | 87 456 | |||
dollari S.U. | ||||
Tanzania | Scellino tanzaniano | 300 000 | 31 056 | |
Camerun | Dollaro S.U. | 10 000 | 8 746 | |
Romania | Leu | Equivalente di | ||
1 000 000 | 874 555 | |||
dollari S.-U. | ||||
Sierra Leone | Leone | 20 000 | 15 497 | |
Sri Lanka | Dollaro S.U. | 500 000 | 437 278 | |
Rupia dello Sri Lanka | Equivalente di | |||
500 000 | 437 278 | |||
dollari S.U. | ||||
Thailandia | Dollaro S.U. | 100 000 | 87 456 | |
Tunisia | Dinaro tunisino | 50 000 | 100 621 | |
Turchia | Lira turca | Equivalente di | 87 456 | |
100 000 | ||||
dollari S.U. |
Stati Unità monetaria Ammontare Equivalente in DSPb)
Moneta liberamente Xxxxxx non libera-
Jugoslavia Dinaro jugoslavo Equivalente di
300 000
dollari S.U.
convertibile
mente convertibile
262 367
Totale parziale | 7 836 017 | 9 068 763 |
Totale, moneta liberamente convertibile | 884 853 780 i | |
Totale generale (moneta liberamente convertibile e non liberamente convertibile) | 893 922 543 |
Osservazioni
a Con riserva dell’approvazione legislativa eventualmente necessaria.
b Diritti speciali di prelievo (DSP) del Fondo monetario internazionale al valore del 10 giu. 1976. Tali equivalenti sono indicati unicamente per informazione,
conformemente alla Sez. 2a) dell’art. 5 dell’Acc., restando inteso che i contributi (quote) iniziali annunciati saranno pagabili, conformemente alle disposizioni della Sez. 2a) dell’art. 4 dell’Acc. , secondo l’ammontare e nella valuta specificati dagli Stati.
c Pagabili in tre quote.
d Compreso un contributo suppletivo di 3 milioni di dollari S.U. annunciato con riserva dei provvedimenti di bilancio necessari per l’esercizio 1977.
e Pagabili in due quote.
f Da utilizzare sul territorio argentino per il pagamento di beni e servizi occorrenti al Fondo.
g Utilizzabili per l’assistenza tecnica.
h Di cui 200 000 dollari S.U. annunciati con riserva di conferma; devono parimente essere confermate le modalità di pagamento e la valuta impiegata. Tale somma è stata provvisoriamente registrata nella colonna delle valute non liberamente convertibili.
i Equivalente a 1 000 000 000 dollari S.U. il 10 giu. 1976.
* La somma effettivamente pagata è di 127 500 000 franchi francesi.
** La somma effettivamente pagata è di 130 000 000 corone norvegesi.
*** La somma effettivamente pagata è di 115 000 000 corone svedesi.
Allegato II24
Ripartizione dei voti ed elezione dei membri del Consiglio di amministrazione
1. A opportuni intervalli, e osservando le procedure definite al paragrafo 29 del presente allegato, il Consiglio dei Governatori stabilisce la ripartizione tra i Membri del Fondo dei seggi di membro e di supplente in seno al Consiglio di amministra- zione tenendo conto: i) della necessità di rafforzare e salvaguardare la mobilizza- zione di risorse per il Fondo; ii) della necessità di garantire una ripartizione geogra- fica equa dei seggi in questione; e iii) del ruolo dei Paesi Membri in sviluppo nella conduzione del Fondo.
2. Ripartizione dei voti nel Consiglio di amministrazione. Ogni membro del Consi- glio di amministrazione dispone dei voti attribuiti a tutti i Membri (del Fondo) che rappresenta. Qualora un membro del Consiglio di amministrazione rappresenti più Membri (del Fondo), siffatto membro può utilizzare separatamente i voti dei sud- detti.
3. a) Liste dei Paesi Membri. A opportuni intervalli, i Paesi Membri vengono ripartiti nelle liste A, B e C ai fini del presente allegato. Al momento della sua adesione al Fondo, un nuovo Membro sceglie la lista sulla quale desidera essere iscritto e, previa intesa con i Xxxxxx figuranti in detta lista, notifica per scritto la propria scelta al Presidente del Fondo. Ogni volta che vengono eletti membri e supplenti che rappresentano la lista di Paesi alla quale appar- tiene, un Membro può decidere di ritirarsi da detta lista e di farsi iscrivere su un’altra, con l’approvazione dei Membri che ne fanno parte. In tal caso, il Membro in questione notifica il cambiamento per scritto al Presidente del Fondo, il quale a opportuni intervalli informa tutti i Membri in merito alla composizione di tutte le liste dei Paesi Membri.
b) Ripartizione dei seggi nel Consiglio di amministrazione. I diciotto (18) membri e al massimo diciotto (18) supplenti del Consiglio di amministra- zione vengono eletti o nominati tra i Membri del Fondo nel modo seguente:
i) xxxx (8) membri e al xxxxxxx xxxx (8) supplenti vengono eletti o nomi- nati tra i Membri (del Fondo) iscritti sulla lista A dei Paesi Membri, la quale viene allestita a opportuni intervalli;
ii) quattro (4) membri e al massimo quattro (4) supplenti vengono eletti o nominati tra i Membri (del Fondo) iscritti sulla lista B dei Paesi Mem- bri, la quale viene allestita a opportuni intervalli;
iii) sei (6) membri e al massimo sei (6) supplenti vengono eletti o nominati tra i Membri (del Fondo) iscritti sulla lista C dei Paesi Membri, la quale viene allestita a opportuni intervalli.
24 Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU 2008 3765).
4. Procedure per l’elezione dei membri del Consiglio di amministrazione. Per l’elezione o la nomina dei membri e dei supplenti ai seggi vacanti nel Consiglio di amministrazione, si applicano le procedure definite in appresso per i Membri rispet- tivi di ciascuna lista di Paesi Membri.
A. Elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e dei loro supplenti
Parte prima Paesi Membri iscritti sulla lista A
5. Tutti i membri e i supplenti del Consiglio di amministrazione compresi nella lista A dei Paesi Membri rimangono in carica per tre anni.
6. I Membri figuranti sulla lista A si organizzano in collegi elettorali e, sulla base delle procedure concordate tra detti Membri e dei loro collegi elettorali, nominano otto (8) membri in Consiglio di amministrazione e al massimo otto (8) supplenti.
7. Modifiche. I Governatori rappresentanti di Paesi Membri della lista A possono modificare all’unanimità le disposizioni della Parte prima del presente allegato (paragrafi 5 e 6). Salvo diversa decisione, la modifica entra in vigore con effetto immediato. Il Presidente (del Fondo) viene informato di ogni modifica apportata alla Parte prima del presente allegato.
Parte seconda Paesi Membri iscritti sulla lista B
8. Tutti i membri e i supplenti del Consiglio di amministrazione compresi nella lista B dei Paesi Membri rimangono in carica per tre anni.
9. I Membri figuranti sulla lista B si organizzano in un numero di collegi elettorali uguale al numero di seggi attribuiti alla lista; ogni collegio è rappresentato da un membro del Consiglio di amministrazione e da un supplente. Il Presidente del Fondo viene informato in merito alla composizione di ogni collegio elettorale e a ogni cambiamento talora addotto dai Membri della lista B.
10. I Membri della lista B definiscono le procedure applicabili all’elezione o alla nomina dei membri e dei supplenti ai seggi vacanti del Consiglio di amministrazione e consegnano un esemplare del documento al Presidente del Fondo.
11. Modifiche. Le disposizioni della Parte seconda del presente allegato (paragrafi 8 a 10) possono essere modificate per voto di Governatori rappresentanti i due terzi dei Paesi Membri iscritti sulla lista B e aventi fornito contributi (versati rispettando le disposizioni della sezione 5 c) dell’articolo 4) corrispondenti al settanta per cento (70%) di tutti i contributi versati da tutti i Paesi Membri iscritti sulla lista B. Il Presidente (del Fondo) viene informato di ogni modifica apportata alla Parte seconda del presente allegato.
Parte terza Paesi Membri iscritti sulla lista C
12. Tutti i membri e i supplenti del Consiglio di amministrazione compresi nella lista C dei Paesi Membri rimangono in carica per tre anni.
13. Salvo diversa decisione da parte dei Membri iscritti sulla lista C, due (2) mem- bri e due (2) supplenti tra i sei (6) membri e sei (6) supplenti eletti o nominati in Consiglio di amministrazione dai Paesi Membri di detta lista provengono da ciascu- na delle regioni elencate in appresso, quali sono indicate in ciascuno dei vari sottoe- lenchi di Paesi Membri della lista C:
Africa (sottoelenco C1);
Europa, Asia e Pacifico (sottoelenco C2); America latina e Caraibi (sottoelenco C3).
14. a) Conformemente a quanto disposto ai paragrafi 1 e 27 del presente allegato, i Paesi Membri della lista C eleggono tra i Paesi di ogni sottoelenco due (2) membri e due (2) supplenti che rappresentino gli interessi dei Paesi del loro sottoelenco, tra cui almeno un membro o un supplente dei Paesi del sottoe- lenco che forniscono i contributi più consistenti alle risorse del Fondo.
b) Fino alla Sesta ricostituzione delle risorse del Fondo (FISA), i Paesi Membri iscritti sulla lista C possono rivedere in qualsiasi momento le disposizioni di cui sopra alla lettera a) alla luce dell’esperienza acquisita da ciascun sottoe- lenco riguardo alla loro applicazione e, se del caso, emendare la lettera a) senza tuttavia perdere di vista i pertinenti principi contemplati dalla Risolu- zione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori.
15. Si procede dapprima all’elezione di tutti i membri di ogni sottoelenco in cui è vacante un mandato per il quale i Paesi di ogni sottoelenco presentano dei candidati. Per ogni seggio, l’elezione si svolge tra i Membri della lista C.
16. Eletti tutti i membri, si procede all’elezione dei supplenti nell’ordine già specifi- cato al paragrafo 15.
17. L’elezione avviene alla maggioranza semplice dei voti validi espressi, senza considerare le astensioni.
18. Se al primo scrutinio nessuno dei candidati ottiene la maggioranza indicata al paragrafo 17, si organizzano successivi scrutini eliminando ogni volta il candidato che al turno precedente ha riportato il minor numero di voti.
19. A parità di voti si procede, se del caso, a una seconda votazione, e se anche questa e la successiva si concludono a parità di voti, l’elezione avviene per sorteg- gio.
20. Se in qualsiasi momento vi fosse un solo candidato per un mandato vacante, detto candidato può essere eletto senza votazione, purché nessun Governatore vi si opponga.
21. Per l’elezione o la nomina di membri e supplenti in seno al Consiglio di ammi- nistrazione, i Paesi Membri della lista C si riuniscono a porte chiuse. I Paesi Membri iscritti sulla lista C nominano per consenso un presidente incaricato di presiedere dette riunioni.
22. I Membri di ogni sottoelenco nominano per consenso il presidente della riunione del rispettivo sottoelenco.
23. I nominativi dei membri e dei supplenti xxxxxx, i loro rispettivi mandati e l’elenco dei titolari e dei supplenti vengono comunicati al Presidente del Fondo.
Votazione in seno al Consiglio di amministrazione
24. Per il conteggio dei voti in seno al Consiglio di amministrazione, il totale dei voti dei Paesi di ogni sottoelenco è ripartito in egual misura tra i Membri del sottoe- lenco interessato.
Modifiche
25. La Parte terza del presente allegato (paragrafi 12 a 24) può essere talora modifi- cata con la maggioranza dei due terzi dei Paesi Membri della lista C. Il Presidente del Fondo è informato di ogni modifica apportata alla Parte terza del presente alle- gato.
B. Disposizioni generali applicabili alle liste A, B e C
26. I nominativi dei membri e dei supplenti eletti o nominati dai Paesi Membri rispettivi delle liste A, B e C vengono comunicati al Presidente del Fondo.
27. Per incoraggiare i Membri a contribuire alle risorse del Fondo, a ogni elezione i Membri di una lista di Paesi Membri, o i membri di un collegio elettorale all’interno di una lista, possono decidere, a prescindere da qualsiasi disposizione contraria eventualmente contemplata dai paragrafi 5 a 25 di cui sopra, di nominare come membro o supplente in seno al Consiglio di amministrazione un determinato numero di Membri della lista tra quelli che forniscono al Fondo i contributi più consistenti. In tal caso, l’esito della decisione viene notificato per scritto al Presidente del Fondo.
28. Dopo l’adesione di un nuovo Paese Membro a una lista di Paesi Membri, il Governatore per il nuovo Paese Membro può designare un membro del Consiglio di amministrazione già in carica per detta lista affinché rappresenti il nuovo Paese Membro e utilizzi i voti di cui questo dispone fino alla prossima elezione di membri di tale lista in seno al Consiglio di amministrazione. Durante tale periodo, il membro in tal modo prescelto è considerato eletto o nominato dal Governatore che lo ha designato, mentre il nuovo Paese Membro è assegnato al collegio elettorale del membro designato.
29. Modifica dei paragrafi 1–4, 7, 11 e 25–29. Le procedure definite nei para- grafi 1–4, 7, 11 e 25–29 del presente allegato possono talora essere modificate con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti del Consiglio dei Governatori. Salvo diversa decisione, tutte le modifiche relative ai paragrafi 1–4, 7, 11 e 25–29 entrano in vigore con effetto immediato al momento stesso dell’adozione.
Campo d’applicazione il 15 gennaio 201325
Stati partecipanti Ratifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Afghanistan | 13 dicembre | 1978 A | 13 dicembre | 1978 |
Albania | 3 novembre | 1992 A | 3 novembre | 1992 |
Algeria | 26 maggio | 1978 | 26 maggio | 1978 |
Angola | 24 aprile | 1985 A | 24 aprile | 1985 |
Antigua e Barbuda | 21 gennaio | 1986 A | 21 gennaio | 1986 |
Arabia Saudita | 15 luglio | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Argentina | 11 settembre | 1978 | 11 settembre | 1978 |
Armenia | 23 marzo | 1993 A | 23 marzo | 0000 |
Xxxxxxx | 12 dicembre | 1977 | 12 dicembre | 1977 |
Azerbaigian | 11 aprile | 1994 A | 11 aprile | 1994 |
Bahama | 28 febbraio | 2008 A | 28 febbraio | 2008 |
Bangladesh | 9 maggio | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Barbados | 13 dicembre | 1978 A | 13 dicembre | 0000 |
Xxxxxx | 9 dicembre | 1977 | 9 dicembre | 1977 |
Belize | 15 dicembre | 1982 A | 15 dicembre | 1982 |
Benin | 28 dicembre | 1977 A | 28 dicembre | 1977 |
Bhutan | 13 dicembre | 1978 A | 13 dicembre | 0000 |
Xxxxxxx | 30 dicembre | 1977 | 30 dicembre | 1977 |
Bosnia e Erzegovina | 18 marzo | 1994 A | 18 marzo | 0000 |
Xxxxxxxx | 21 luglio | 1977 A | 30 novembre | 1977 |
Brasile | 2 novembre | 1978 | 2 novembre | 0000 |
Xxxxxxx Faso | 14 dicembre | 1977 A | 14 dicembre | 1977 |
Burundi | 13 dicembre | 1978 A | 13 dicembre | 1978 |
Cambogia | 25 agosto | 1992 A | 25 agosto | 1992 |
Camerun | 20 giugno | 1977 A | 30 novembre | 1977 |
Canada | 28 novembre | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Capo Verde | 12 ottobre | 1977 A | 30 novembre | 1977 |
Ciad | 3 novembre | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Cile | 2 giugno | 1978 | 2 giugno | 1978 |
Cina | 15 gennaio | 1980 A | 15 gennaio | 1980 |
Cipro | 20 dicembre | 1977 A | 20 dicembre | 1977 |
Colombia | 16 luglio | 1979 A | 16 luglio | 1979 |
Comore | 13 dicembre | 1977 A | 13 dicembre | 1977 |
Congo (Brazzaville) | 27 luglio | 1978 | 27 luglio | 1978 |
Congo (Kinshasa) | 12 ottobre | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Xxxxx (Nord) | 23 febbraio | 1987 A | 23 febbraio | 1987 |
25 RU 1978 840, 1979 250 776, 1981 1356, 1982 1948, 1985 311, 1986 1960, 1987 1386,
1991 802, 2005 2101, 2008 3765, 2011 341 e 2013 541.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx).
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Xxxxx (Sud) | 26 gennaio | 1978 | 26 gennaio | 1978 |
Costa Rica | 16 novembre | 1978 | 16 novembre | 1978 |
Côte d’Ivoire | 19 gennaio | 1982 A | 19 gennaio | 1982 |
Croazia | 24 marzo | 1997 A | 24 marzo | 1997 |
Cuba* | 15 novembre | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Danimarca | 28 giugno | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Dominica | 29 gennaio | 1980 A | 29 gennaio | 1980 |
Ecuador | 19 luglio | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Egitto | 11 ottobre | 1977 | 30 novembre | 0000 |
Xx Xxxxxxxx | 31 ottobre | 1977 | 30 novembre | 0000 |
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx | 28 dicembre | 1977 | 28 dicembre | 1977 |
Eritrea | 31 marzo | 1994 A | 31 marzo | 0000 |
Xxxxxxx | 5 dicembre | 2012 A | 5 dicembre | 2012 |
Etiopia | 7 settembre | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Figi | 28 marzo | 1978 A | 28 marzo | 1978 |
Filippine | 4 aprile | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Finlandia | 30 novembre | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Francia* | 12 dicembre | 1977 | 12 dicembre | 1977 |
Gabon | 5 giugno | 1978 A | 5 giugno | 1978 |
Gambia | 13 dicembre | 1977 A | 13 dicembre | 1977 |
Georgia | 1° febbraio | 1995 A | 1° febbraio | 1995 |
Germania | 14 ottobre | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Ghana | 5 dicembre | 1977 | 5 dicembre | 1977 |
Giamaica | 13 aprile | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Giappone | 25 ottobre | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Gibuti | 14 dicembre | 1977 A | 14 dicembre | 1977 |
Giordania | 15 febbraio | 1979 A | 15 febbraio | 0000 |
Xxxxxx | 30 novembre | 1978 | 30 novembre | 1978 |
Grenada | 25 luglio | 1980 A | 25 luglio | 1980 |
Guatemala | 30 novembre | 1978 A | 30 novembre | 1978 |
Guinea | 12 luglio | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Guinea equatoriale | 29 luglio | 1981 A | 29 luglio | 1981 |
Guinea-Bissau | 25 gennaio | 1978 A | 25 gennaio | 1978 |
Guyana | 13 dicembre | 1977 A | 13 dicembre | 1977 |
Haiti | 19 dicembre | 1977 A | 19 dicembre | 1977 |
Honduras | 13 dicembre | 1977 | 13 dicembre | 1977 |
Xxxxx | 00 xxxxx | 0000 | 00 xxxxxxxx | 0000 |
Xxxxxxxxx | 27 settembre | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Iran | 12 dicembre | 1977 A | 12 dicembre | 1977 |
Iraq | 13 dicembre | 1977 | 13 dicembre | 0000 |
Xxxxxxx | 14 ottobre | 1977 A | 30 novembre | 1977 |
Islanda | 8 agosto | 2001 A | 8 agosto | 2001 |
Isole Cook | 25 marzo | 1993 A | 25 marzo | 1993 |
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Israele | 10 gennaio | 1978 A | 10 gennaio | 1978 |
Italia | 10 dicembre | 1977 | 10 dicembre | 1977 |
Kazakstan | 25 settembre | 1998 A | 25 settembre | 1998 |
Kenya | 10 novembre | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Kirghizistan | 10 settembre | 1993 A | 10 settembre | 1993 |
Kiribati | 23 febbraio | 2005 A | 23 febbraio | 2005 |
Kuwait | 29 luglio | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Laos | 13 dicembre | 1978 A | 13 dicembre | 1978 |
Lesotho | 13 dicembre | 1977 A | 13 dicembre | 1977 |
Libano | 20 giugno | 1978 A | 20 giugno | 1978 |
Liberia | 11 aprile | 1978 A | 11 aprile | 1978 |
Libia | 15 aprile | 1977 A | 30 novembre | 0000 |
Xxxxxxxxxxx | 9 dicembre | 1977 | 9 dicembre | 1977 |
Macedonia | 26 gennaio | 1994 A | 26 gennaio | 1994 |
Madagascar | 12 gennaio | 1979 A | 12 gennaio | 1979 |
Malawi | 13 dicembre | 1977 A | 13 dicembre | 0000 |
Xxxxxxxx | 23 gennaio | 1990 A | 23 gennaio | 0000 |
Xxxxxxx | 15 gennaio | 1980 A | 15 gennaio | 1980 |
Mali | 30 settembre | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Malta | 23 settembre | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Marocco | 16 dicembre | 1977 | 16 dicembre | 1977 |
Xxxxxxxx, Isole | 18 febbraio | 2009 A | 18 febbraio | 2009 |
Mauritania | 26 giugno | 1979 A | 26 giugno | 1979 |
Xxxxxxxx | 29 gennaio | 1979 A | 29 gennaio | 1979 |
Messico | 31 ottobre | 1977 | 30 novembre | 0000 |
Xxxxxxx | 17 gennaio | 1996 A | 17 gennaio | 1996 |
Mongolia | 9 febbraio | 1994 A | 9 febbraio | 1994 |
Mozambico | 16 ottobre | 1978 A | 16 ottobre | 1978 |
Myanmar | 23 gennaio | 1990 A | 23 gennaio | 1990 |
Namibia | 16 ottobre | 1992 A | 16 ottobre | 1992 |
Nepal | 5 maggio | 1978 A | 5 maggio | 1978 |
Nicaragua | 28 ottobre | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Niger | 13 dicembre | 1977 A | 13 dicembre | 1977 |
Nigeria | 25 ottobre | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Niue | 20 luglio | 2006 A | 20 luglio | 2006 |
Norvegia | 8 luglio | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Nuova Zelanda | 10 ottobre | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Oman | 19 aprile | 1983 A | 19 aprile | 1983 |
Paesi Bassia | 29 luglio | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Aruba | 1° gennaio | 1986 | 1° gennaio | 1986 |
Pakistan | 9 marzo | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Panama | 13 aprile | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Papua Nuova Guinea | 11 maggio | 1978 | 11 maggio | 1978 |
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Paraguay | 23 marzo | 1979 A | 23 marzo | 1979 |
Perù | 6 dicembre | 1977 | 6 dicembre | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 30 novembre | 1978 | 30 novembre | 1978 |
Qatar | 13 dicembre | 1977 A | 13 dicembre | 1977 |
Regno Unito* | 9 settembre | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Rep. Centrafricana | 11 dicembre | 1978 A | 11 dicembre | 1978 |
Repubblica Dominicana | 29 dicembre | 1977 A | 29 dicembre | 1977 |
Romania* | 25 novembre | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Ruanda | 29 novembre | 1977 | 30 novembre | 0000 |
Xxxxx Xxxxx x Xxxxx | 21 gennaio | 1986 A | 21 gennaio | 1986 |
Saint Lucia | 9 ottobre | 1980 A | 9 ottobre | 1980 |
Saint Xxxxxxx e Grenadine | 8 marzo | 1990 A | 8 marzo | 1990 |
Xxxxxxxx, Isole | 13 marzo | 1981 A | 13 marzo | 1981 |
Samoa | 13 dicembre | 1977 A | 13 dicembre | 1977 |
São Tomé e Príncipe | 22 aprile | 1978 A | 22 aprile | 1978 |
Seicelle | 13 dicembre | 1978 A | 13 dicembre | 1978 |
Senegal | 13 dicembre | 1977 | 13 dicembre | 1977 |
Sierra Leone | 14 ottobre | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Siria | 29 novembre | 1978 | 29 novembre | 1978 |
Somalia | 8 settembre | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Spagna | 27 novembre | 1978 | 27 novembre | 0000 |
Xxx Xxxxx | 23 marzo | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Stati Uniti | 4 ottobre | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Sudafrica | 14 febbraio | 1997 A | 14 febbraio | 1997 |
Sudan | 12 dicembre | 1977 | 12 dicembre | 1977 |
Sudan del Sud | 22 febbraio | 2012 A | 22 febbraio | 2012 |
Suriname | 15 febbraio | 1983 A | 15 febbraio | 1983 |
Svezia | 17 giugno | 1977 | 30 novembre | 0000 |
Xxxxxxxx | 21 ottobre | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Swaziland | 18 novembre | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Tagikistan | 26 gennaio | 1994 A | 26 gennaio | 0000 |
Xxxxxxxx | 25 novembre | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Thailandia | 30 novembre | 1977 | 30 novembre | 0000 |
Xxxxx-Xxxxx | 4 marzo | 2003 A | 4 marzo | 2003 |
Togo | 26 aprile | 1979 A | 26 aprile | 1979 |
Tonga | 12 aprile | 1982 A | 12 aprile | 1982 |
Trinad e Tobago | 24 marzo | 1988 A | 24 marzo | 1988 |
Tunisia | 23 agosto | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Turchia | 14 dicembre | 1977 | 14 dicembre | 1977 |
Uganda | 31 agosto | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Ungheria | 13 luglio | 2011 A | 13 luglio | 2011 |
Uruguay | 16 dicembre | 1977 | 16 dicembre | 1977 |
Uzbekistan* | 19 febbraio | 2011 A | 19 febbraio | 2011 |
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Venezuela* | 13 ottobre | 1977 | 30 novembre | 1977 |
Vietnam | 13 dicembre | 1977 A | 13 dicembre | 1977 |
Yemen | 13 dicembre | 1977 A | 13 dicembre | 1977 |
Zambia | 16 dicembre | 1977 A | 16 dicembre | 1977 |
Zimbabwe | 22 gennaio | 1981 A | 22 gennaio | 1981 |
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: xxxx://xxxxxxxx.xx.xxx/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 0000 Xxxxx.
a Per il Regno in Europa.