OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA (RM) 1,5 TESLA “BIG BORE” E TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI (TC) GENERAL...
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA (RM) 1,5 TESLA “BIG BORE” E TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI (TC) GENERAL PURPOSE/CARDIO, SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE N. 3 – ID 2533
Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa.
I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: xxx.xxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxx.xxx.xx.
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II TRANCHE CHIARIMENTI
1) Domanda
Facciamo riferimento ai seguenti quesiti pubblicati in data 05/10/2022 che riportiamo di seguito interamente:
12) domanda
Con riferimento agli articoli 9 e 20 del Capitolato d’Oneri e in particolare alla precisazione secondo la quale non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, si chiede di confermare che in presenza di prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di gara quali, ad esempio, gli smontaggi di apparecchiature obsolete, le stesse non dovranno essere qualificate come subappalti. In tal caso si chiede, ai fini della definizione dei costi del personale e della manodopera e della compilazione dell’Allegato 6.2, se e come debba essere considerato l’impiego di personale dei suddetti soggetti affidatari.
Risposta
Come chiarito al par. 20 del Capitolato d’Oneri, affinché siano ammissibili, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice “… - dovranno riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del bando. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione appaltante l’individuazione – inequivocabile- di tale data; - dovranno avere ad oggetto prestazioni da svolgersi in favore dell’affidatario (e non della Amministrazione) […]”. Al ricorrere delle suddette condizioni le attività rese in forza di tali contratti non costituiscono subappalto. Ai fini della definizione del costo del personale, tutti i costi della manodopera, ancorché relativi ad attività affidate a soggetti terzi, sia in forza di contratti di subappalto sia in forza di contratti continuativi di cooperazione ai sensi dell’art. 105 co. 3 lett. c-bis del Codice, dovranno essere indicati nell’allegato 6.2.
18) Domanda
Si chiede conferma che in caso di contratti continuativi di cooperazione ex art. 105 co. 3 lett. c-bis del Codice, analogamente a quanto previsto per il subappalto, i costi della manodopera “intrinsecamente inclusi nel costo della fornitura e da esso non scorporabili” non andranno ricompresi all’interno dei costi della manodopera indicati in offerta.
Risposta
Si conferma. Resta fermo che in tal caso il Concorrente dovrà fornire motivazione all’interno della Dichiarazione dei giustificativi dell’anomalia dell’offerta e dei costi della manodopera.
Ciò posto osserviamo che, a nostro avviso, le risposte n. 12 e n. 18 si profilano in insanabile contraddizione e chiediamo cortese definitiva conferma che, in deroga alla risposta n. 12, in caso di contratti continuativi di cooperazione ex art. 105 co. 3 lett. c-bis del Codice, analogamente a quanto previsto per il subappalto, i costi della manodopera “intrinsecamente inclusi nel costo della fornitura e da esso non scorporabili” non andranno ricompresi all’interno dei costi della manodopera indicati in offerta ma sarà sufficiente fornire la relativa motivazione
Risposta
Si confermano entrambe le risposte.
L’operatore economico potrà non indicare i costi della manodopera relativi a prestazioni oggetto di contratto continuativo di cooperazione esclusivamente nel caso in cui detti costi siano intrinsecamente inclusi nel costo della fornitura e da esso non scorporabili, fornendo al riguardo la relativa motivazione; viceversa, ove i suddetti costi della manodopera siano scorporabili, il Concorrente è tenuto alla relativa indicazione in offerta.
Si rammenta, infine, quanto disciplinato al par. 20 del Capitolato d’Oneri in ordine all’ammissibilità dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi La Responsabile
Dott.ssa Xxxxxxx D’Xxxxxxxx
Xxxxxxx D'Xxxxxxxx Consip S.p.A 07.10.2022
14:43:58
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