Atene il 16 aprile 2003 (1/a) (1/circ).
L. 24 dicembre 2003, n. 380 (1).
Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con atto di adesione, allegati, protocolli, dichiarazioni, scambio di lettere e atto finale, fatto ad
Atene il 16 aprile 2003 (1/a) (1/circ).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2004, n. 17, S.O.
(1/a) Per l'abrogazione del presente Trattato vedi gli artt. IV-437 e IV-447 del Trattato ratificato con L. 7 aprile 2005, n. 57.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 6 maggio 2004, n. 13887; Msg. 20 luglio 2004, n. 23195; Circ. 21 febbraio 2005, n. 33.
1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003.
2. 1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, del Trattato stesso.
3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TRATTATO TRA
IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI
SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA)
E
LA REPUBBLICA CECA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA
RELATIVO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA ALL'UNIONE EUROPEA
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
IL PRESIDENTE DI MALTA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
UNITI nella volontà di proseguire la realizzazione degli obiettivi dei trattati
sui quali è fondata l'Unione europea,
DECISI, nello spirito di tali trattati, a portare avanti il processo di costruzione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, sulle fondamenta già realizzate,
CONSIDERANDO che l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea offre agli Stati europei la possibilità di diventare membri dell'Unione,
CONSIDERANDO che la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca hanno chiesto di diventare membri dell'Unione,
CONSIDERANDO che il Consiglio dell'Unione europea, sentiti il parere della Commissione e il parere conforme del Parlamento europeo, si è pronunciato a favore dell'ammissione di detti Stati,
HANNO DECISO di stabilire di comune accordo le condizioni di ammissione e gli adattamenti da apportare ai trattati sui quali è fondata l'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, Xxx XXXXXXXXXXX
Primo Ministro Xxxxx XXXXXX
Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,
Xxxxxx XXXXX Presidente Xxxxxxxx XXXXXX Primo Ministro Xxxxx XXXXXXX
Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari esteri Xxxxx XXXXXXX
Capo della delegazione della Repubblica ceca per i negoziati relativi
all'adesione all'Unione europea ed ambasciatore e capo della missione della Repubblica ceca presso le Comunità europee
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
Xxxxxx Xxxx XXXXXXXXX Primo Ministro
Xxx Xxxx XXXXXX
Ministro degli Affari esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
Xxxxxxx XXXXXXXX Cancelliere federale Xxxxxx XXXXXXX
Ministro federale degli Affari esteri e Vice Cancelliere federale IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
Xxxxxx XXXXXX Presidente Xxxxxxxxx XXXXXXX
Ministro degli Affari esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
Xxxxxxxxxxxx XXXXXXX Primo Ministro Xxxxxxx XXXXXXXXXX
Ministro degli Affari esteri Xxxxxx XXXXXXXXXX
Ministro aggiunto per gli affari esteri SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
Xxxx Xxxxx XXXXX XXXXX
Presidente del Governo
Xxx XXXXXXX VALLELERSUNDI
Ministro degli Affari esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXXX Primo Ministro
Xxxxxxxxx XXXXXXXXX XX XXXXXXXX
Ministro degli Affari esteri Xxxxxx XXXXXX
Ministro delegato presso il Ministro degli Affari esteri, incaricato degli Affari europei
LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
Xxxxxx XXXXX
Primo Ministro (Taoiseach) Xxxxx XXXXX
Ministro degli Affari esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
Xxxxxx XXXXXXXXXX
Presidente del Consiglio dei Ministri Xxxxxx XXXXXXXX
Ministro degli Affari esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, Xxxxxx XXXXXXXXXXXX
Presidente Xxxxxx XXXXXXX
Ministro degli Affari esteri
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, Xxxxx XXXX - XXXXXXXXX
Presidente Xxxxxx XXXXX Primo Ministro
Xxxxxx XXXXXXXX Ministro degli Affari esteri Xxxxxx XXXXXXXX
Caponegoziatore per l'adesione della Repubblica di Lettonia all'Unione europea, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
Xxxxxxxx Xxxxxxx XXXXXXXXXX Primo Ministro
Xxxxxxx XXXXXXXX Ministro degli Affari esteri
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
Primo Ministro, «Ministre d'Etat» Xxxxx XXXXXX
Ministro degli Affari esteri e del Commercio con l'estero IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, Xxxxx XXXXXXXXX
Primo Ministro Xxxxxx XXXXXX
Ministro degli Affari esteri Xxxxx XXXXXX
Ambasciatore della Repubblica di Ungheria presso l'Unione europea, Capo negoziatore per l'adesione della Repubblica di Ungheria all'Unione europea
IL PRESIDENTE DI MALTA,
The Hon Xxxxxx XXXXXX ADAMI Primo Ministro
The Hon Xxx XXXX Ministro degli Affari esteri Xxxxxxx XXXXXX CARUANA
Capo delegazione incaricato dei negoziati SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
Xxx Xxxxxx XXXXXXXXXX Primo Ministro
Xxxxx Xxxxxxxx de HOOP XXXXXXXX Ministro degli Affari esteri
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
Xxxxxxxx XXXXXXXX Cancelliere federale
Xxxxxx XXXXXXX-XXXXXXX
Ministro federale degli Affari esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
Xxxxxx XXXXXX Primo Ministro
Xxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXX Ministro degli Affari esteri Xxxxxx XXXXXX
Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
Xxxx Xxxxxx XXXXX XXXXXXX Primo Ministro
Xxxxxxx XXXXXXX DA XXXX Ministro degli Affari esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
Xxxxx XXXXXXXX Presidente
Xxxxx XXX Primo Ministro Xxxxxxxx XXXXX
Ministro degli Affari esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
Xxxxxx XXXXXXXX Presidente
Xxxxxxx XXXXXXXX Primo Ministro Xxxxxx XXXXX
Ministro degli Affari esteri Xxx XXXXX'
Capo negoziatore per l'adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
Xxxxx XXXXXXXX Primo Ministro Xxxx XXXXX
Ministro del Commercio con l'estero IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
Xxxxx XXXXXXX Primo Ministro Xxxx XXXXX
Ministro degli Affari esteri
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
The Rt. Hon Xxxx XXXXX Primo Ministro
The Rt. Hon Xxxx XXXXX
Ministro degli Affari esteri e del Commonwealth
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEG.U.ONO:
Articolo 1
1. La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca diventano membri dell'Unione europea e Parti dei trattati sui quali è fondata l'Unione, quali sono stati modificati o completati.
2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti che ne derivano per i trattati sui quali è fondata l'Unione sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto costituiscono parte integrante del presente trattato.
3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni della Comunità, quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.
Articolo 2
1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti contraenti secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana al più tardi il 30 aprile 2004.
2. Il presente trattato entra in vigore il 1° maggio 2004, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.
Qualora, tuttavia, non tutti gli Stati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 abbiano depositato a tempo debito i loro strumenti di ratifica, il trattato entra in vigore per gli Stati che hanno proceduto al deposito dei loro strumenti. In tal caso il Consiglio dell'Unione europea, deliberando all'unanimità, decide immediatamente gli adattamenti indispensabili dell'articolo 3 del presente trattato, degli articoli 1, 6, paragrafo 6, da 11 a 15, 18, 19, 25, 26, da 29 a
31, da 33 a 35, da 46 a 49, 58 e 61 dell'atto di adesione, degli allegati da II a XV e relative appendici di tale atto e dei protocolli da 1 a 10 ad esso allegati; il Consiglio, deliberando all'unanimità, può anche dichiarare caduche o adattare le disposizioni del surriferito atto, ivi compresi i relativi allegati, appendici e protocolli, che si riferiscono nominalmente a uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica.
3. In deroga al paragrafo 2, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo xxxxx, paragrafo 6, secondo xxxxx, paragrafo 7, secondo e terzo comma, paragrafo 8, secondo e terzo comma, paragrafo 9, terzo comma, agli articoli 21, 23, 28, paragrafo 1, 32, paragrafo 5, 33, paragrafi 1, 4 e 5, 38, 39, 41, 42, 55, 56 e 57 dell'atto di adesione, agli allegati da III a XIV di tale atto e al protocollo 2, all'articolo 6 del protocollo 3, all'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo 4, al protocollo 8, agli articoli 1, 2 e 4 del protocollo 10, ad esso allegati. Queste misure prendono effetto con riserva dell'entrata in vigore del presente trattato e alla data di quest'ultima.
Articolo 3
Il presente trattato, redatto in un unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.
Fatto ad Atene, addì sedici aprile duemilatre
(Seguono le firme)
ATTO
RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE
DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
E
AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI SUI QUALI SI FONDA L'UNIONE EUROPEA
Ai fini del presente atto:
PARTE PRIMA PRINCÌPI
Articolo 1
- per «trattati originari» si intendono:
a) il trattato che istituisce la Comunità europea («trattato CE») e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica («trattato CEEA»), quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione,
b) il trattato sull'Unione europea («trattato UE»), quale è stato completato
o modificato da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione;
- per «Stati membri attuali» si intendono il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- per «Unione» si intende l'Unione europea quale istituita dal trattato UE;
- per «Comunità» si intende una o entrambe le Comunità di cui al primo trattino, a seconda dei casi;
- per «nuovi Stati membri» si intendono la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca;
- per «istituzioni» si intendono le istituzioni create dai trattati originari.
Articolo 2
Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell'adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.
Articolo 3
1. Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'àmbito dell'Unione europea dal protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito denominato «protocollo di Schengen»), gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, elencati nell'allegato I del presente atto, così come gli altri atti di tale tipo eventualmente adottati prima dell'adesione sono vincolanti e si applicano nei nuovi Stati membri dalla data di adesione.
2. Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'àmbito dell'Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1, pur essendo vincolanti per i nuovi Stati membri
dalla data di adesione, si applicano in un nuovo Stato membro solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione in tale nuovo Stato membro e dopo aver consultato il Parlamento europeo.
Il Consiglio adotta la sua decisione deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni. I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell'acquis di Schengen e ad atti basati su di esso, o ad esso altrimenti connessi, di cui detti Stati membri sono parti.
3. Gli accordi conclusi dal Consiglio ai sensi dell'articolo 6 del protocollo di Schengen sono vincolanti per i nuovi Stati membri dalla data di adesione.
4. I nuovi Stati membri si impegnano, relativamente alle convenzioni o agli strumenti nei settori della giustizia e degli affari interni, che sono indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato sull'Unione europea:
- ad aderire a quelli che, alla data di adesione, sono stati aperti alla firma degli Stati membri attuali, nonché a quelli che sono stati elaborati dal Consiglio in conformità del Titolo VI del trattato UE e raccomandati agli Stati membri per l'adozione;
- ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle già adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri che operano nei settori della giustizia e degli affari interni.
Articolo 4
Ciascun nuovo Stato membro partecipa all'Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quale Stato membro con deroga ai sensi dell'articolo 122 del trattato CE.
Articolo 5
1. I nuovi Stati membri aderiscono con il presente atto alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. Essi si impegnano ad aderire dalla data di adesione a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relativo al funzionamento dell'Unione o che sia connesso alla sua sfera di attività.
2. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 293 del trattato CE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato CE, nonché ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia, firmati dagli Stati membri attuali e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri attuali per apportarvi i necessari adattamenti.
3. I nuovi Stati membri si trovano nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché rispetto a quelle relative alla Comunità o all'Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri; essi rispetteranno quindi i princìpi e gli orientamenti che derivano da altre dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.
Articolo 6
1. Gli accordi e le convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dalla Comunità oppure rientranti negli articoli 24 o 38 del trattato UE, con uno o più Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo sono vincolanti per i nuovi Stati membri alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto.
2. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi o alle convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dagli Stati membri attuali congiuntamente alla Comunità, nonché agli accordi conclusi da questi Stati che siano connessi a tali accordi o convenzioni.
L'adesione dei nuovi Stati membri agli accordi o alle convenzioni di cui al successivo paragrafo 6, nonché agli accordi con la Bielorussia, la Cina, il Cile, il Mercosur e la Svizzera conclusi o firmati dalla Comunità congiuntamente ai propri Stati membri è approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e il paese o i paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati. Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie della Comunità e non incide sulla ripartizione dei poteri tra la Comunità e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali
accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all'adesione. La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione.
3. Con l'adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 2, i nuovi Stati membri acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali.
4. I nuovi Stati membri aderiscono, con il presente atto, all'Accordo di partenariato tra i membri del Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro [1], firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.
5. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire, alle condizioni stabilite nel presente atto, all'accordo sullo Spazio economico europeo [2], conformemente all'articolo 128 dell'accordo stesso.
6. Dalla data dell'adesione e in attesa della conclusione dei necessari protocolli di cui al paragrafo 2, i nuovi Stati membri applicano le disposizioni degli accordi conclusi dagli Stati membri attuali, congiuntamente alla Comunità, con Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bulgaria, Xxxxx del Sud, Croazia, Egitto, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Federazione russa, Georgia, Giordania, Israele, Kazakstan, Kirghizistan, Libano, Marocco, Messico, Moldova, Romania, San Marino, Siria, Sudafrica, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan e le disposizioni di altri accordi conclusi congiuntamente dagli attuali Stati membri e dalla Comunità prima dell'adesione.
Qualsiasi adattamento dei suddetti accordi è soggetto alla conclusione di protocolli con le controparti contraenti, conformemente al disposto del secondo comma del paragrafo 2. Qualora detti protocolli non siano stati conclusi entro la data di adesione, la Comunità e gli Stati membri, nell'àmbito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari per far fronte alla situazione dalla data di adesione.
7. Dalla data dell'adesione, i nuovi Stati membri applicano gli accordi tessili bilaterali conclusi dalla Comunità con paesi terzi.
Le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità. A tal fine, prima della data di adesione, la Comunità può negoziare con i paesi terzi interessati eventuali modifiche degli accordi bilaterali di cui sopra.
Qualora le modifiche degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro la data di adesione, la Comunità adatta secondo la necessità le sue norme per l'importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi
terzi per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità.
8. Le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni negli ultimi anni da parte dei nuovi Stati membri di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati.
A tal fine, prima della data di adesione, sono negoziate le necessarie modifiche degli accordi bilaterali in materia siderurgica conclusi dalla Comunità con paesi terzi.
Qualora entro la data di adesione non siano entrate in vigore le modifiche degli accordi bilaterali, si applicano le disposizioni del primo comma.
9. Dalla data dell'adesione, gli accordi di pesca conclusi dai nuovi Stati membri con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità.
I diritti ed obblighi che derivano per i nuovi Stati membri da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.
Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno.
10. Con effetto dalla data di adesione, i nuovi Stati membri si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi, compreso l'Accordo centro europeo di libero scambio.
Nella misura in cui gli accordi tra uno o più nuovi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente atto, il nuovo Stato membro adotta le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate. Qualora un nuovo Stato membro incontri difficoltà nell'adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell'adesione, a norma dell'accordo si ritira dallo stesso.
11. I nuovi Stati membri aderiscono, con il presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui ai paragrafi 2, 4, 5 e 6.
12. I nuovi Stati membri adottano le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche la Comunità o altri Stati membri.
Questi si ritireranno in particolare, alla data dell'adesione o il più presto
possibile dopo tale data, dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche la Comunità è parte, a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca.
[1] G.U. 15 dicembre 2000, L 317, pag. 3.
[2] G.U. 3 gennaio 1994, L 1, pag. 3.
Articolo 7
Le disposizioni del presente atto, se non è stabilito altrimenti, possono essere sospese, modificate o abrogate soltanto tramite le procedure previste dai trattati originari che consentono la revisione di tali trattati.
Articolo 8
Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica.
Articolo 9
Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.
Articolo 10
L'applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste dal presente atto.
PARTE SECONDA ADATTAMENTI DEI TRATTATI TITOLO I
Disposizioni istituzionali Capo 1 - Il Parlamento europeo
Articolo 11
Con effetto a decorrere dall'inizio della legislatura 2004-2009, all'articolo 190, paragrafo 2 del trattato CE e all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato Euratom, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:
Xxxxxx 00
Xxxxxxxxxx xxxx 24
Danimarca 14
Xxxxxxxx 00
Xxxxxxx 0
Xxxxxx 00
Xxxxxx 54
Francia 78
Irlanda 13
Italia 78
Cipro 6
Lettonia 9
Xxxxxxxx 00
Xxxxxxxxxxx 0
Xxxxxxxx 00
Xxxxx 0
Xxxxx Xxxxx 27
Austria 18
Polonia 54
Xxxxxxxxxx 00
Xxxxxxxx 0
Slovacchia 14
Xxxxxxxxx 00
Xxxxxx 19
Regno Unito 78»
Capo 2 - Il Consiglio Articolo 12
1. Con effetto a decorrere dal 1° novembre 2004:
a) All'articolo 205 del trattato CE e all'articolo 118 del trattato Euratom
i) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio | 12 |
Repubblica ceca | 12 |
Danimarca | 7 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxxxx | 0 |
Xxxxxx | 00 |
Xxxxxx | 27 |
Francia | 29 |
Irlanda | 7 |
Italia | 29 |
Cipro | 4 |
Lettonia | 4 |
Xxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxx | 0 |
Xxxxx Xxxxx | 13 |
Austria | 10 |
Polonia | 27 |
Xxxxxxxxxx | 00 |
Xxxxxxxx | 0 |
Slovacchia | 7 |
Xxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxx | 10 |
Regno Unito | 29 |
Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.
Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.»;
ii) è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.»;
b) All'articolo 23, paragrafo 2 del trattato UE, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.».
c) All'articolo 34 del trattato UE, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.»
2. L'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo allegato al trattato UE e al trattato CE sull'allargamento dell'Unione europea è abrogato.
3. Qualora meno di dieci nuovi Stati membri aderiscano all'Unione europea, la soglia della maggioranza qualificata è fissata con decisione del Consiglio applicando un'interpolazione aritmetica strettamente lineare, arrotondata per eccesso o per difetto al voto più vicino, tra il 71% per un Consiglio che dispone di 300 voti e il livello del 72,27% per un'UE con 25 Stati membri.
Capo 3 - La Corte di giustizia Articolo 13
1. All'articolo 9 del protocollo allegato al trattato UE, al trattato CE e al trattato Euratom sullo statuto della Corte di giustizia, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente tredici e dodici giudici.»
2. L'articolo 48 del protocollo allegato al trattato UE, al trattato CE e al trattato Euratom sullo statuto della Corte di giustizia, è sostituito dal seguente:
«Articolo 48
Il Tribunale è composto di venticinque giudici.».
Capo 4 - Il Comitato economico e sociale Articolo 14
All'articolo 258 del trattato CE e all'articolo 166 del trattato Euratom, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:
Belgio | 12 |
Repubblica ceca | 12 |
Danimarca | 9 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxxxx | 0 |
Xxxxxx | 00 |
Xxxxxx | 21 |
Francia | 24 |
Irlanda | 9 |
Italia | 24 |
Cipro | 6 |
Lettonia | 7 |
Xxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxx | 0 |
Xxxxx Xxxxx | 12 |
Austria | 12 |
Polonia | 21 |
Xxxxxxxxxx | 00 |
Xxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxx | 00 |
Xxxxx Xxxxx | 24» |
Capo 5 - Il Comitato delle regioni Articolo 15
All'articolo 263 del trattato CE, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:
Belgio | 12 |
Repubblica ceca | 12 |
Danimarca | 9 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxxxx | 0 |
Xxxxxx | 00 |
Xxxxxx | 21 |
Francia | 24 |
Irlanda | 9 |
Italia | 24 |
Cipro | 6 |
Lettonia | 7 |
Xxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxx | 0 |
Xxxxx Xxxxx | 12 |
Austria | 12 |
Polonia | 21 |
Xxxxxxxxxx | 00 |
Xxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxx | 00 |
Xxxxx Xxxxx | 24» |
Capo 6 - Il Comitato scientifico e tecnico Articolo 16
All'articolo 134, paragrafo 2 del trattato Euratom, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. Il comitato è composto di trentanove membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.».
Capo 7 - La Banca centrale europea Articolo 17
All'articolo 49 dei protocollo n. 18 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato che istituisce la Comunità europea è aggiunto il paragrafo seguente:
«49.3 Al momento in cui uno o più paesi diventano Stati membri e le rispettive banche centrali diventano parte del SEBC, il capitale sottoscritto della BCE e il limite dell'importo delle attività di riserva in valuta estera che possono essere trasferite alla BCE sono aumentati automaticamente. L'aumento è determinato moltiplicando i rispettivi importi esistenti in tale
momento per il rapporto, nell'àmbito dello schema esteso di sottoscrizione di capitale, tra la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali interessate che accedono e la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali già membri del SEBC. La ponderazione assegnata a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di sottoscrizione del capitale è calcolata per analogia con quanto previsto dall'articolo 29.1 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 29.2. I periodi di riferimento da utilizzare per i dati statistici sono identici a quelli applicati per l'ultimo adeguamento quinquennale delle ponderazioni di cui all'articolo 29.3.».
TITOLO II
Altri adattamenti Articolo 18
All'articolo 57, paragrafo 1 del trattato CE si aggiunge quanto segue:
«In conformità con le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999».
Articolo 19
All'articolo 299, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.».
PARTE TERZA DISPOSIZIONI PERMANENTI
TITOLO I
Adattamenti degli atti delle istituzioni Articolo 20
Gli atti elencati nell'allegato II del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.
Articolo 21
Gli adattamenti degli atti elencati nell'allegato III del presente atto, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 57.
TITOLO II
Altre disposizioni Articolo 22
Le misure elencate nell'allegato IV del presente atto sono applicate alle condizioni previste in detto allegato.
Articolo 23
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente atto, relative alla politica agricola comune, che possono risultare necessari in quanto derivanti da una modifica nelle regole comunitarie. Tali adattamenti possono essere effettuati prima della data dell'adesione.
PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI TEMPORANEE
TITOLO I
Misure transitorie Articolo 24
Gli atti elencati negli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tali allegati.
Articolo 25
1. In deroga all'articolo 189, secondo comma del trattato CE e all'articolo 107, secondo comma del trattato CEEA, nonché tenuto conto dell'articolo 190, paragrafo 2 del trattato CE e dell'articolo 108, paragrafo 2 del trattato CEEA, il numero dei seggi dei nuovi Stati membri nel Parlamento europeo,
per il periodo dalla data di adesione all'inizio del Parlamento europeo, è fissato come segue: | mandato 2004-2009 del |
Repubblica ceca | 24 |
Estonia | 6 |
Cipro | 6 |
Lettonia | 9 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxx | 0 |
Xxxxxxx | 54 |
Slovenia | 7 |
Slovacchia | 14 |
2. In deroga all'articolo 190, paragrafo 1 del trattato CE e all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato CEEA, i rappresentanti dei nuovi Stati membri nel Parlamento europeo, per il periodo dalla data di adesione all'inizio del mandato 2004-2009 del Parlamento europeo, sono designati dai parlamenti di detti Stati fra i propri membri, secondo la procedura fissata da ciascuno di questi Stati.
Articolo 26
1. Per il periodo fino al 31 ottobre 2004 si applicano le seguenti disposizioni:
a) per quanto concerne l'articolo 205, paragrafo 2 del trattato CE e l'articolo 118, paragrafo 2 del trattato CEEA:
Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio | 5 |
Repubblica ceca | 5 |
Danimarca | 3 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxxxx | 0 |
Xxxxxx | 0 |
Xxxxxx | 8 |
Francia | 10 |
Irlanda | 3 |
Italia | 10 |
Cipro | 2 |
Lettonia | 3 |
Xxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxx | 0 |
Xxxxx | 0 |
Xxxxx Xxxxx | 5 |
Austria | 4 |
Polonia | 8 |
Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxx | 0 |
Xxxxx Xxxxx | 00 |
b) per quanto concerne il secondo comma e terzo comma dell'articolo 205, paragrafo 2 del trattato CE e dell'articolo 118, paragrafo 2 del trattato CEEA:
Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:
- ottantotto voti a favore quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,
- ottantotto voti a favore espressi da almeno due terzi dei membri, negli altri casi.
c) per quanto concerne la seconda frase del terzo comma dell'articolo 23, paragrafo 2 del trattato UE:
Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno 88 voti a favore, espressi da almeno due terzi dei membri.
d) per quanto concerne l'articolo 34, paragrafo 3 del trattato UE:
Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata,
ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 88 voti favorevoli, espressi da almeno due terzi dei membri.
2. Qualora meno di dieci nuovi Stati membri aderiscano all'Unione, la soglia della maggioranza qualificata per il periodo fino al 31 ottobre 2004 è fissata con decisione del Consiglio, con l'obiettivo di avvicinarsi il più possibile al 71,26% del numero totale dei voti.
Articolo 27
1. Le entrate denominate «dazi della tariffa doganale comune e altri dazi», di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee [1], o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che la sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunità negli scambi dei nuovi Stati membri con i paesi terzi.
2. Per l'anno 2004 l'imponibile IVA armonizzato e la base dell'RNL (Reddito nazionale lordo), di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, di ciascun nuovo Stato membro sono pari a due terzi della base annua. Anche la base dell'RNL di ciascun nuovo Stato membro da considerare per il calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito, di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, è pari a due terzi della base annua.
3. Ai fini della determinazione dell'aliquota congelata per il 2004 di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b) della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, gli imponibili XXX xxxxxxx dei nuovi Stati membri sono calcolati sulla base di due terzi dei loro imponibili IVA non ridotti e di due terzi del loro RNL.
[1] G.U. 7 ottobre 2000, L 253, pag. 42.
Articolo 28
1. Il bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 2004 è adattato, per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri,
tramite un bilancio rettificativo con effetto al 1° maggio 2004.
2. I dodici dodicesimi mensili delle risorse basate sull'IVA e sull'RNL che i nuovi Stati membri devono corrispondere a titolo di tale bilancio rettificativo, nonché l'adeguamento retroattivo dei dodicesimi mensili per il periodo gennaio-aprile 2004 che si applicano solo agli attuali Stati membri, sono convertiti in ottavi da richiedere nel periodo maggio-dicembre 2004. Anche gli adeguamenti retroattivi derivanti da ogni successivo bilancio rettificativo adottato nel 2004 sono convertiti in parti uguali da richiedere nel restante periodo dell'anno.
Articolo 29
Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunità versa alla Repubblica ceca, a Cipro, a Malta e alla Slovenia, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunità europee, un ottavo nel 2004, dalla data di adesione, e un dodicesimo nel 2005 e nel 2006 dei seguenti importi di compensazione finanziaria temporanea:
2004 2005 2006
(milioni di euro, prezzi 1999)
Repubblica ceca | 125,4 | 178,0 | 85,1 |
Cipro | 68,9 | 119,2 | 112,3 |
Malta | 37,8 | 65,6 | 62,9 |
Slovenia | 29,5 | 66,4 | 35,5 |
Articolo 30
Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunità versa alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunità europee, un ottavo nel 2004, dalla data di adesione, e un dodicesimo nel 2005 e nel 2006 dei seguenti importi di uno strumento forfettario speciale per i flussi di tesoreria:
2004 2005 2006
(milioni di euro, prezzi 1999)
Repubblica ceca | 174,7 | 91,55 | 91,55 |
Estonia | 15,8 | 2,9 | 2,9 |
Cipro | 27,7 | 5,05 | 5,05 |
Lettonia | 19,5 | 3,4 | 3,4 |
Lituania | 34,8 | 6,3 | 6,3 |
Ungheria | 155,3 | 27,95 | 27,95 |
Malta | 12,2 | 27,15 | 27,15 |
Polonia | 442,8 | 550,0 | 450,0 |
Slovenia | 65,4 | 17,85 | 17,85 |
Slovacchia | 63,2 | 11,35 | 11,35 |
Nel calcolare la ripartizione dei fondi strutturali per gli anni 2004, 2005 e 2006 si è tenuto conto degli importi di 1 miliardo di euro per la Polonia e di
100 milioni di euro per la Repubblica ceca compresi nello strumento forfettario speciale per i flussi di tesoreria.
Articolo 31
1. I nuovi Stati membri sottoelencati versano i seguenti importi al Fondo di ricerca carbone e acciaio di cui alla decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio [1]:
(milioni di euro, prezzi attuali)
Repubblica ceca | 39,88 |
Estonia | 2,5 |
Lettonia | 2,69 |
Ungheria | 9,93 |
Polonia | 92,46 |
Slovenia | 2,36 |
Slovacchia | 20,11 |
2. I contributi al Fondo di ricerca carbone e acciaio sono corrisposti, a partire dal 2006, in quattro rate da versare il primo giorno lavorativo del primo mese di ogni anno, nelle seguenti percentuali:
2006: 15%
2007: 20%
2008: 30%
2009: 35%
[1] G.U. 22 marzo 2002, L 79, pag. 42.
Articolo 32
1. Salvo se diversamente previsto nel presente trattato, dopo il 31 dicembre 2003 non sono assunti impegni finanziari a favore dei nuovi Stati membri nell'àmbito del programma Phare [1], del programma Phare di cooperazione transfrontaliera [2], dei fondi di preadesione a favore di Cipro e Malta [3], del programma ISPA [4] e del programma SAPARD [5]. I nuovi Stati membri ricevono lo stesso trattamento degli Stati membri attuali per quanto riguarda le spese nell'àmbito delle prime tre rubriche delle prospettive finanziarie, come definito nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 [6], a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le singole precisazioni ed eccezioni indicate in prosieguo o altrimenti previste nel presente trattato. Gli stanziamenti supplementari massimi per le rubriche 1, 2, 3 e 5 delle prospettive finanziarie, concernenti l'allargamento, sono fissati nell'allegato XV. Tuttavia, non può essere assunto alcun impegno finanziario in base al bilancio 2004 per qualsiasi programma o agenzia prima dell'effettiva adesione del nuovo Stato membro interessato.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle spese nell'àmbito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia, a norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune [7], che diventeranno ammissibili al finanziamento comunitario solo dalla data di adesione, conformemente all'articolo 2 del presente atto.
Tuttavia, il paragrafo 1 del presente atto si applica alle spese destinate allo sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia, a norma dell'articolo 47-bis del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti [8], fatte salve le condizioni stabilite nella modifica di tale regolamento di cui all'allegato II del presente atto.
3. Fatta salva l'ultima frase del paragrafo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i nuovi Stati membri partecipano ai programmi e alle agenzie della Comunità negli stessi termini e alle stesse condizioni validi per gli Stati membri attuali, con finanziamento dal bilancio generale delle Comunità europee. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i termini e le condizioni stabiliti nelle decisioni dei Consigli di associazione, negli accordi e nei memorandum d'intesa tra le Comunità europee e i nuovi Stati membri per quanto riguarda la loro partecipazione ai programmi e alle agenzie della Comunità sono sostituiti dalle disposizioni che disciplinano i pertinenti programmi e agenzie.
4. Qualora uno Stato di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del trattato di adesione non aderisca alla Comunità nel corso dei 2004, qualsiasi richiesta fatta da tale Stato o da esso proveniente per il finanziamento di spese nell'àmbito delle prime tre rubriche delle prospettive finanziarie per il 2004
è considerata nulla e non avvenuta. In tal caso la decisione del Consiglio di associazione, l'accordo o il memorandum d'intesa pertinenti per lo Stato in questione continuano ad applicarsi allo Stato medesimo per tutto l'anno 2004.
5. Qualora si rendano necessarie misure per agevolare la transizione dal regime precedente l'adesione a quello risultante dall'applicazione del presente articolo, la Commissione adotta le misure del caso.
[1] Regolamento (CEE) n. 3906/89 (G.U. 23 dicembre 1989, L 375, pag. 11), modificato.
[2] Regolamento (CE) n. 2760/98 (G.U. 19 dicembre 1998, L 345, pag. 49), modificato.
[3] Regolamento (CE) n. 555/2000 (G.U. 16 marzo 2000, L 68, pag. 3), modificato.
[4] Regolamento (CE) n. 1267/1999 (G.U. 26 giugno 1999, L 161, pag. 73), modificato.
[5] Regolamento (CE) n. 1268/1999 (G.U. 26 giugno 1999, L 161, pag. 87).
[6] Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (G.U. 18 giugno 1999, C 172, pag. 1).
[7] G.U. 26 giugno 1999, L 160, pag. 103.
[8] G.U. 26 giugno 1999, L 160, pag. 80.
Articolo 33
1. A decorrere dalla data di adesione, l'indizione delle gare d'appalto, le aggiudicazioni, l'esecuzione dei contratti e i pagamenti a titolo di assistenza di preadesione nell'àmbito del programma Phare [1], del programma Phare di cooperazione transfrontaliera [2] e dei fondi di preadesione a favore di Cipro e Malta [3] sono gestiti dalle agenzie esecutive nei nuovi Stati membri.
Un'apposita decisione della Commissione sancisce la deroga al controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni, in base ad una valutazione positiva del sistema di attuazione decentrato esteso (EDIS) in conformità dei criteri e delle condizioni stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e
che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 [4].
Se detta decisione della Commissione sulla deroga al controllo ex ante non è presa prima della data di adesione, qualsiasi contratto sottoscritto nel periodo compreso tra la data di adesione e la data in cui la Commissione prende la decisione è inammissibile all'assistenza di preadesione.
Tuttavia, se la decisione della Commissione di derogare al controllo ex ante è ritardata oltre la data di adesione per motivi non riconducibili alle autorità di un nuovo Stato membro, la Commissione può accettare, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati, che i contratti firmati nel periodo compreso fra l'adesione e la data della decisione della Commissione siano ammissibili all'assistenza di preadesione e che l'applicazione dell'assistenza di preadesione prosegua per un periodo limitato, fatto salvo il controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni.
2. Gli impegni di bilancio globali stabiliti prima dell'adesione in base agli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1, comprese la conclusione e la registrazione di singoli impegni giuridici e pagamenti successivi effettuati dopo l'adesione, continuano ad essere disciplinati dalle norme e dalle regole degli strumenti finanziari di preadesione e ad essere imputati ai capitoli di bilancio corrispondenti fino alla chiusura dei programmi e progetti in questione. In deroga a quanto precede, le procedure relative ad appalti pubblici avviate dopo l'adesione sono espletate in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.
3. L'ultima programmazione per l'assistenza di preadesione di cui al paragrafo 1 è effettuata nell'ultimo anno civile completo precedente l'adesione. I contratti relativi alle azioni a titolo di tali programmi dovranno essere assegnati entro i due anni successivi e gli esborsi dovranno essere effettuati come previsto nel protocollo finanziario [5], di norma entro la fine del terzo anno successivo all'impegno. Non è concessa alcuna proroga del periodo per l'assegnazione dei contratti. Proroghe limitate della durata possono essere concesse per gli esborsi, in xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx debitamente giustificati.
4. Ai fini della necessaria soppressione graduale degli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 nonché del programma ISPA [6] e ai fini di una transizione fluida dalle norme applicabili prima dell'adesione al regime successivo all'adesione, la Commissione può prendere tutte le misure idonee ad assicurare che nei nuovi Stati membri resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di quindici mesi dopo l'adesione. Per la durata di tale periodo i funzionari che prima dell'adesione coprivano posti nei nuovi Stati membri e devono restarvi anche dopo la data di adesione beneficiano in via eccezionale delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate dalla Commissione prima dell'adesione in conformità dell'allegato X dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [7]. Per tutto il 2004 e sino a fine luglio 2005, le
spese amministrative, compresa la retribuzione di altri membri del personale, indotte dalla gestione dell'assistenza di preadesione sono coperte dalla linea relativa alle spese di complemento per azioni (ex parte B del bilancio) o da linee equivalenti per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 e il programma ISPA, dei rispettivi bilanci di preadesione.
5. Nel caso in cui un progetto approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1268/1999 non possa più essere finanziato a titolo di detto strumento, esso può essere integrato nella pianificazione dello sviluppo rurale ed essere finanziato nel quadro del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Se a tal fine risultano necessarie specifiche misure transitorie, esse sono adottate dalla Commissione secondo le procedure stabilite all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali [8].
[1] Regolamento (CEE) n. 3906/89 (G.U. 23 dicembre 1989, L 375, pag. 11), modificato.
[2] Regolamento (CE) n. 2760/98 (G.U. 19 dicembre 1998, L 345, pag. 49), modificato.
[3] Regolamento (CE) n. 555/2000 (G.U. 16 marzo 2000, L 68, pag. 3), modificato.
[4] G.U. 2 settembre 1999, L 232, pag. 34.
[5] Come previsto negli orientamenti per l'attuazione del programma Phare [SEC (1999) 1596, aggiornato il 6.9.2002 dal C 3303/2].
[6] Regolamento (CE) n. 1267/1999 (G.U. 26 giugno 1999, L. 161, pag.
73), modificato.
[7] G.U. 4 marzo 1968, L 56, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2265/2002 (G.U. 20 dicembre 2002, L 347, pag. 1).
[8] G.U. 26 giugno 1999, L 161, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (G.U. 21 luglio 2001, L 198, pag. 1).
Articolo 34
1. Fra la data di adesione e la fine del 2006, l'Unione fornisce ai nuovi Stati membri un'assistenza finanziaria temporanea, in appresso denominata
«strumento di transizione», per sviluppare e rafforzare la loro capacità amministrativa di attuare e applicare la normativa comunitaria e per
promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares.
2. L'assistenza è volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la capacità istituzionale in taluni settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi strutturali, segnatamente nei seguenti settori:
- giustizia e affari interni (rafforzamento del sistema giudiziario, controlli alle frontiere esterne, strategia anticorruzione, rafforzamento delle capacità in materia di applicazione della legge);
- controllo finanziario;
- tutela degli interessi finanziari della Comunità e lotta contro la frode;
- mercato interno, compresa l'unione doganale;
- ambiente;
- servizi veterinari e sviluppo della capacità amministrativa in relazione alla sicurezza alimentare;
- strutture amministrative e di controllo per lo sviluppo rurale e l'agricoltura, compreso il Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC);
- sicurezza nucleare (rafforzamento dell'efficacia e della competenza delle autorità per la sicurezza nucleare e dei relativi organismi di supporto tecnico, nonché degli organismi addetti alla gestione dei rifiuti radioattivi);
- statistiche;
- rafforzamento della pubblica amministrazione in base alle esigenze individuate nella relazione globale di controllo della Commissione non coperte dai fondi strutturali.
3. L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale [1].
4. Il programma è attuato in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere
a) e b), del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [2]. Per i progetti di gemellaggio fra pubbliche amministrazioni volti allo sviluppo istituzionale, continua ad applicarsi la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di contatto negli Stati membri attuali, come stabilito dagli accordi quadro conclusi con detti Stati ai fini dell'assistenza preadesione.
Gli stanziamenti di impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi del 1999, ammontano a 200 milioni di euro nel 2004, a 120 milioni di euro nel
2005 e a 60 milioni di euro nel 2006. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.
[1] G.U. 23 dicembre 1989, L 375, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001 (G.U. 27 dicembre 2001, L 342, pag. 1).
[2] Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (G.U. 16 settembre 2002, L 248, pag. 1).
Articolo 35
1. È istituito uno strumento Schengen a carattere temporaneo per aiutare gli Stati membri beneficiari a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2006, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere.
Per rimediare alle carenze individuate nella preparazione della partecipazione a Schengen, in virtù dello strumento Schengen sono ammissibili al finanziamento i seguenti tipi di azione:
- investimenti per la costruzione, la ristrutturazione o il miglioramento delle infrastrutture per l'attraversamento delle frontiere e degli edifici connessi;
- investimenti per qualsiasi tipo di attrezzatura operativa (p. es. apparecchi di laboratorio, strumenti di rilevazione, hardware e software per il Sistema d'informazione Schengen SIS 2, mezzi di trasporto);
- formazione delle guardie di frontiera;
- sostegno per i costi logistici e operativi.
2. In virtù dello strumento Schengen, agli Stati membri beneficiari elencati in appresso sono messi a disposizione, sotto forma di pagamento forfettario, gli importi seguenti:
2004 2005 2006
(milioni di euro, prezzi 1999)
Estonia | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
Lettonia | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
Lituania | 44,78 | 61,07 | 29,85 |
Ungheria | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
Polonia | 93,34 | 93,33 | 93,33 |
Slovenia | 35,64 | 35,63 | 35,63 |
Slovacchia | 15,94 | 15,93 | 15,93 |
3. Gli Stati membri beneficiari sono responsabili della scelta e dell'attuazione delle singole operazioni in conformità del presente articolo. È inoltre loro responsabilità coordinare l'impiego dello strumento con l'assistenza in base ad altri strumenti comunitari, garantire la compatibilità con le politiche e le misure comunitarie e garantire l'osservanza del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
I pagamenti forfetari del sussidio sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento e tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni, gli Stati membri beneficiari presentano una relazione esauriente sull'esecuzione finanziaria dei pagamenti forfetari del sussidio, corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa.
Lo Stato beneficiario esercita tale responsabilità fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee e conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile alle modalità di gestione decentrate.
4. La Commissione conserva il diritto di verifica, attraverso l'Ufficio per la lotta antifrode (XXXX). La Commissione e la Corte dei conti possono anche svolgere controlli sul posto secondo le procedure del caso.
5. La Commissione può adottare qualsiasi provvedimento tecnico necessario al funzionamento di tale strumento.
Articolo 36
Gli importi di cui agli articoli 29, 30, 34 e 35 sono adeguati ogni anno in quanto parte dell'adeguamento tecnico di cui al punto 15 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.
TITOLO II
Altre disposizioni Articolo 37
1. Entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, in caso di difficoltà gravi di un settore dell'attività economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave
perturbazione nella situazione economica di una data area, un nuovo Stato membro può chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune.
Nelle stesse circostanze, qualsiasi Stato membro attuale può chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o più nuovi Stati membri.
2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.
In caso di difficoltà economiche gravi e su richiesta espressa dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei pertinenti elementi di informazione. Le misure così decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.
3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme del trattato CE e al presente atto, nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo
1. Nella scelta di tali misure si dovrà accordare la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.
Articolo 38
Qualora un nuovo Stato membro non abbia osservato gli impegni assunti nell'àmbito dei negoziati di adesione, recando così un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno, inclusi impegni in tutte le politiche settoriali inerenti alle attività economiche con effetti transfrontalieri o qualora esista un rischio imminente di siffatto pregiudizio, la Commissione può, entro un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente atto e su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, adottare le misure appropriate.
Tali misure sono proporzionate e la precedenza è accordata a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all'applicazione dei meccanismi di salvaguardia settoriali esistenti. Tali misure di salvaguardia non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del monitoraggio ed entrare in vigore dalla data di adesione. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una
volta attuato l'impegno pertinente. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma precedente fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nell'adempimento dei propri impegni, la Commissione può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informerà il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e terrà nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
Articolo 39
In caso di carenze gravi o di rischio imminente di carenze gravi da parte di un nuovo Stato membro nel recepimento, nell'attuazione o nell'applicazione delle decisioni quadro o di altri pertinenti impegni, strumenti di cooperazione e decisioni in materia di riconoscimento reciproco in campo penale ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea nonché delle direttive e dei regolamenti in materia di riconoscimento reciproco in campo civile ai sensi del titolo IV del trattato CE, la Commissione può, per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente atto, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, e dopo aver consultato gli Stati membri, adottare le misure appropriate e definirne le condizioni e le modalità di applicazione.
Tali misure possono assumere la forma di una sospensione temporanea dell'applicazione delle pertinenti disposizioni e decisioni nelle relazioni tra un nuovo Stato membro e uno o più altri Stati membri, senza pregiudicare il proseguimento di una stretta cooperazione giudiziaria. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del monitoraggio ed entrare in vigore dal giorno dell'adesione. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta posto rimedio alle carenze. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma precedente finché tali carenze persistono. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nel porre rimedio alle carenze individuate, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informerà il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e terrà nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
Articolo 40
Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno,
l'applicazione delle disposizioni nazionali dei nuovi Stati membri durante i periodi transitori di cui agli allegati da V a XIV non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.
Articolo 41
Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite dal presente atto, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1] o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ovvero secondo la pertinente procedura di comitato determinata dalla legislazione applicabile. Le misure transitorie di cui al presente articolo possono essere adottate in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prorogare detto periodo.
Le misure transitorie che si riferiscono all'attuazione degli strumenti riguardanti la politica agricola comune che non sono specificati nel presente atto e che si rendono necessari in conseguenza dell'adesione sono adottate prima della data di adesione dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione o, qualora incidano su strumenti inizialmente adottati dalla Commissione, sono adottate da quest'ultima istituzione secondo la procedura richiesta per l'adozione degli strumenti in questione.
[1] G.U. 30 giugno 2001, L 178, pag. 1.
Articolo 42
Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione della normativa comunitaria nel settore veterinario e fitosanitario, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura di comitato determinata dalla legislazione applicabile. Dette misure sono adottate in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo.
PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO
TITOLO I
Insediamento delle istituzioni e degli organi Articolo 43
Il Parlamento europeo apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Articolo 44
Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Articolo 45
1. Ogni Stato che aderisce all'Unione ha diritto a che un suo cittadino sia nominato membro della Commissione.
2. Nonostante l'articolo 213, paragrafo 1, secondo xxxxx, l'articolo 214, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 214, paragrafo 2 del trattato CE e l'articolo 126, primo comma, del trattato CEEA:
a) un cittadino di ogni Stato membro è nominato membro della Commissione a partire dalla data dell'adesione di tale Stato. I nuovi membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che decide a maggioranza qualificata e di comune accordo con il Presidente della Commissione,
b) il mandato dei membri della Commissione nominati conformemente alla lettera a), nonché di quelli che erano nominati a partire dal 23 gennaio 2000 scade il 31 ottobre 2004,
c) una nuova Commissione composta da un cittadino di ogni Stato membro entra in funzione il 1° novembre 2004; il mandato dei membri di questa nuova Commissione scade il 31 ottobre 2009,
d) all'articolo 4, paragrafo 1 del Protocollo sull'allargamento dell'Unione europea, allegato al trattato UE e ai trattati che istituiscono le Comunità europee, la data del 1° gennaio 2005 è sostituita con quella del 1° novembre 2004.
3. La Commissione apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Articolo 46
1. Dieci giudici sono nominati alla Corte di giustizia e dieci giudici sono nominati al Tribunale di primo grado.
2. a) Il mandato di cinque dei giudici della Corte di giustizia nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 2006. Questi giudici sono estratti a sorte. Il mandato degli altri giudici scade il 6 ottobre 2009.
b) Il mandato di cinque dei giudici del Tribunale di primo grado nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 31 agosto 2004. Questi giudici sono estratti a sorte. Il mandato degli altri giudici scade il 31 agosto 2007.
3. a) La Corte di giustizia apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
b) Il Tribunale di primo grado, di concerto con la Corte di giustizia, apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
c) I regolamenti di procedura così adattati sono sottoposti all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
4. Per la pronuncia sulle cause pendenti dinanzi ai suddetti organi alla data di adesione, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione e applicano il regolamento di procedura vigente il giorno precedente la data di adesione.
Articolo 47
La Corte dei conti è completata con la nomina di dieci membri supplementari, il cui mandato è di sei anni.
Articolo 48
Il Comitato economico e sociale è completato con la nomina di 95 membri in rappresentanza delle varie componenti economiche e sociali della società civile organizzata dei nuovi Stati membri. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Articolo 49
Il Comitato delle regioni è completato con la nomina di 95 membri, in rappresentanza delle collettività regionali e locali dei nuovi Stati membri, titolari di un mandato elettorale regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Articolo 50
1. Il mandato degli attuali membri del Comitato scientifico e tecnico a norma dell'articolo 134, paragrafo 2 del trattato CEEA scade alla data di entrata in vigore del presente atto.
2. Al momento dell'adesione il Consiglio nomina i nuovi membri del Comitato scientifico e tecnico secondo la procedura stabilita dall'articolo 134, paragrafo 2 del trattato CEEA.
Articolo 51
Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei Comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.
Articolo 52
1. Per i Comitati, i gruppi e gli altri enti istituiti dai trattati e dal legislatore elencati nell'allegato XVI, il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
2. Il mandato dei nuovi membri dei Comitati e dei gruppi istituiti dalla Commissione, elencati nell'allegato XVII, scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
3. All'adesione i Comitati elencati nell'allegato XVIII sono integralmente rinnovati.
TITOLO II
Applicabilità degli atti delle istituzioni Articolo 53
Dalla data di adesione i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, purché tali direttive e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato CE, i nuovi Stati membri sono considerati come aventi ricevuto notifica di tali direttive e decisioni dopo l'adesione.
Articolo 54
I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, a meno che un altro termine sia previsto negli allegati di cui all'articolo 24 o in altre disposizioni del presente atto o dei suoi allegati.
Articolo 55
Dietro richiesta debitamente circostanziata di uno dei nuovi Stati membri, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione può, entro il 1° maggio 2004, adottare misure consistenti in deroghe temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra il 1° novembre 2002 e la data della firma del trattato di adesione.
Articolo 56
Salvo disposizioni contrarie, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute negli allegati II, III e IV e citate negli articoli 20, 21 e 22 del presente atto.
Articolo 57
1. Quando gli atti delle istituzioni anteriori all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente Atto o nei suoi allegati, detti adattamenti sono effettuati secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Essi entrano in vigore dalla data di adesione.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati adottati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, redigono i testi a tal fine necessari.
Articolo 58
I testi degli atti delle istituzioni, e della Banca centrale europea, adottati anteriormente all'adesione e redatti dal Consiglio, dalla Commissione o dalla Banca centrale europea in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese fanno fede, dalla data di adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle undici lingue attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee qualora i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.
Articolo 59
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi Stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.
TITOLO III
Disposizioni finali Articolo 60
Gli allegati da I a XVIII, le relative appendici e i protocolli da 1 a 10, acclusi al presente atto ne costituiscono parte integrante.
Articolo 61
Il Governo della Repubblica italiana rimette ai governi dei nuovi Stati membri copia certificata conforme del trattato sull'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compresi il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, il trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca.
I testi dei suddetti trattati, redatti in lingua ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.
Articolo 62
Il Segretario Generale rimette ai governi dei nuovi Stati membri copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
I Plenipotenziari di:
ATTO FINALE
I. TESTO DELL'ATTO FINALE
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
IL PRESIDENTE DI MALTA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Riuniti ad Atene il sedici aprile duemilatre in occasione della firma del trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea,
Hanno constatato che i seguenti testi sono stati stabiliti e adottati alla Conferenza tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca per l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea:
I. il trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la
Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea;
II. l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea;
III. i testi, qui appresso enumerati, che sono allegati all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea:
A. Allegato I: Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'àmbito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, che sono vincolanti e applicabili nei nuovi Stati membri dalla data di adesione (citati all'articolo 3 dell'atto di adesione)
Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione Allegato III: Elenco di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione
Allegato IV: Elenco di cui all'articolo 22 dell'atto di adesione; Appendice
Allegato V: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Repubblica ceca; Appendici A e B
Allegato VI: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Estonia
Allegato VII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Cipro; Appendice
Allegato VIII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Lettonia; Appendici A e B
Allegato IX: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Lituania; Appendici A e B
Allegato X: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Ungheria; Appendici A e B
Allegato XI: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Malta; Appendici A, B e C
Allegato XII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Polonia; Appendici A, B e C
Allegato XIII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Slovenia; Appendici A e B
Allegato XIV: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Slovacchia; Appendice
Allegato XV: Elenco di cui all'articolo 32, paragrafo 1 dell'atto di adesione Allegato XVI: Elenco di cui all'articolo 52, paragrafo 1 dell'atto di adesione Allegato XVII: Elenco di cui all'articolo 52, paragrafo 2 dell'atto di adesione Allegato XVIII: Elenco di cui all'articolo 52, paragrafo 3 dell'atto di adesione
B. Protocollo n. 1 concernente le modifiche dello statuto della Banca europea per gli investimenti
Protocollo n. 2 sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica ceca
Protocollo n. 3 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro
Protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina in Lituania
Protocollo n. 5 sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa
Protocollo n. 6 sull'acquisto di residenze secondarie a Malta Protocollo n. 7 sull'aborto a Malta
Protocollo n. 8 sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica polacca
Protocollo n. 9 relativo all'unità 1 e all'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia
Protocollo n. 10 su Cipro
C. I testi del trattato sull'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché i testi dei trattati che li hanno modificati o
completati, compresi il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, e il trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea in lingua ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena.
Le Alte Parti contraenti si impegnano a comunicare alla Commissione e a comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'applicazione dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati. Ove necessario, queste informazioni sono trasmesse prima della data di adesione, in tempo utile affinché l'Atto possa essere applicato pienamente a decorrere da tale data, in particolare per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno. La Commissione può comunicare alle nuove Parti contraenti il termine entro il quale ritiene appropriato ricevere o trasmettere altre informazioni specifiche. Entro la data odierna della firma, le Parti contraenti hanno ricevuto un elenco che riporta gli obblighi di informazione nel settore veterinario.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.
Fatto ad Atene, addì sedici aprile duemilatre.
(Seguono le firme)
II. DICHIARAZIONI ADOTTATE DAI PLENIPOTENZIARI
Inoltre, i plenipotenziari hanno adottato le dichiarazioni qui appresso enumerate ed allegate al presente atto finale.
1. Dichiarazione comune: Un'unica Europa
2. Dichiarazione comune sulla Corte di giustizia delle Comunità europee
1. DICHIARAZIONE COMUNE
Oggi è un grande giorno per l'Europa. In data odierna si sono conclusi i negoziati di adesione tra l'Unione europea e Cipro, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia. 75 milioni di persone saranno accolte come nuovi cittadini dell'Unione europea.
Noi, Stati membri attuali e Stati aderenti, dichiariamo di appoggiare pienamente il processo di allargamento continuo, inclusivo ed irreversibile. I
negoziati di adesione con la Bulgaria e la Romania continueranno sulla base degli stessi princìpi che hanno guidato i negoziati sino ad ora. I risultati già raggiunti in tali negoziati non saranno messi in discussione. In funzione dei progressi che saranno compiuti per adeguarsi ai criteri di adesione, l'obiettivo è accogliere la Bulgaria e la Romania quali nuovi membri dell'Unione europea nel 2007. Esprimiamo altresì il nostro compiacimento per le importanti decisioni adottate oggi in merito alla prossima fase della candidatura della Turchia a membro dell'Unione.
Il nostro auspicio comune è fare dell'Europa un continente di democrazia, di libertà, di pace e di progresso. L'Unione ribadisce la sua determinazione ad evitare l'insorgere di nuove separazioni in Europa e a promuovere la stabilità e la prosperità all'interno delle nuove frontiere dell'Unione e al di là di esse. Siamo pronti a lavorare insieme nella nostra impresa comune per realizzare tali obiettivi.
Il nostro obiettivo è un'unica Europa. Belgio
Xxxxxxxx Xxxxxx Italia Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx Cipro
Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo
Finlandia Danimarca Xxxxxx Xxxxxxx Lettonia Ungheria Austria Slovenia Svezia
2. DICHIARAZIONE COMUNE
SULLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali conformemente all'articolo 222 del trattato CE e all'articolo 138 del trattato Euratom. In caso contrario, i nuovi Stati membri saranno integrati nel sistema esistente per la loro nomina.
3. ALTRE DICHIARAZIONI
I Plenipotenziari hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni, che sono allegate al presente atto finale:
A. Dichiarazioni comuni: Stati membri attuali / Estonia
3. Dichiarazione comune sulla caccia all'orso bruno in Estonia
B. Dichiarazioni comuni: Vari Stati membri attuali / vari nuovi Stati membri
4. Dichiarazione comune della Repubblica ceca e della Repubblica d'Austria sull'accordo bilaterale relativo alla centrale nucleare di Temelin
C. Dichiarazioni comuni degli Stati membri attuali
5. Dichiarazione sullo sviluppo rurale
6. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Repubblica ceca
7. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Estonia
8. Dichiarazione sull'argillite petrolifera, il mercato interno dell'energia elettrica e la direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996, del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (direttiva sull'energia elettrica): Estonia
9. Dichiarazione in relazione alle attività di pesca estoni e lituane nella zona dello Svalbard
10. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Lettonia
11. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Lituania
12. Dichiarazione sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa
13. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Ungheria
14. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Malta
15. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Polonia
16. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Slovenia
17. Dichiarazione sullo sviluppo della rete transeuropea in Slovenia
18. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Slovacchia
D. Dichiarazioni comuni di vari Stati membri attuali
19. Dichiarazione comune della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d'Austria sulla libera circolazione dei lavoratori: Repubblica ceca, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx
00. Dichiarazione comune della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d'Austria sul controllo della sicurezza nucleare
E. Dichiarazione comune generale degli Stati membri attuali
21. Dichiarazione comune generale
F. Dichiarazioni comuni di vari nuovi Stati membri
22. Dichiarazione comune: Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, sull'articolo 38 dell'atto di adesione
23. Dichiarazione comune della Repubblica d'Ungheria e della Repubblica di Slovenia sull'allegato X, capo 7, punto 1, lettera a), ii) e sull'allegato XIII, capo 6 punto 1, lettera a), i) dell'atto di adesione
G. Dichiarazioni della Repubblica ceca
24. Dichiarazione della Repubblica ceca sulla politica dei trasporti
25. Dichiarazione della Repubblica ceca sui lavoratori
26. Dichiarazione della Repubblica ceca sull'articolo 35 del trattato UE
H. Dichiarazioni della Repubblica di Estonia
27. Dichiarazione della Repubblica di Estonia sull'acciaio
28. Dichiarazione della Repubblica di Estonia sulla pesca
29. Dichiarazione della Repubblica di Estonia sulla Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC)
30. Dichiarazione della Repubblica di Estonia sulla sicurezza alimentare
I. Dichiarazioni della Repubblica di Lettonia
31. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia sulla ponderazione dei voti in sede di Consiglio
32. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia sulla pesca
33. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia sull'articolo 142-bis Regolamento (CE) n. 40/94 del 20 dicembre 1993, del Consiglio, sul marchio comunitario
J. Dichiarazione della Repubblica di Lituania
34. Dichiarazione della Repubblica di Lituania sulle attività di pesca lituane nella zona di regolamentazione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC)
K. Dichiarazioni della Repubblica di Malta
35. Dichiarazione della Repubblica di Malta sulla neutralità
36. Dichiarazione della Repubblica di Malta sulla regione insulare di Gozo
37. Dichiarazione della Repubblica di Malta sul mantenimento dell'aliquota IVA zero
L. Dichiarazioni della Repubblica di Polonia
38. Dichiarazione della Repubblica di Polonia sulla competitività della produzione polacca di taluni frutti
39. Dichiarazione del Governo della Repubblica di Polonia sulla moralità pubblica
40. Dichiarazione del Governo della Repubblica di Polonia sull'interpretazione della deroga ai requisiti fissati dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/83/CE
M. Dichiarazioni della Repubblica di Slovenia
41. Dichiarazione della Repubblica di Slovenia sulla futura divisione regionale della Repubblica di Slovenia
42. Dichiarazione della Repubblica di Slovenia sull'«Apis mellifera Carnica» (kranjska cebela) indigena della Slovenia
N. Dichiarazioni della Commissione europea
43. Dichiarazione della Commissione europea sulla clausola di salvaguardia economica di carattere generale, sulla clausola di salvaguardia relativa al mercato interno e sulla clausola di salvaguardia relativa al settore della giustizia e degli affari interni
44. Dichiarazione della Commissione europea sulle conclusioni della Conferenza di adesione con la Lettonia
A. DICHIARAZIONI COMUNI: STATI MEMBRI ATTUALI / ESTONIA
3. DICHIARAZIONE COMUNE
SULLA CACCIA ALL'ORSO XXXXX IN ESTONIA
Per quanto riguarda l'orso bruno, l'Estonia si conformerà pienamente alle disposizioni della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva sugli habitat naturali). Al più tardi al momento dell'adesione, l'Estonia istituirà un sistema di protezione rigorosa conforme all'articolo 12 della direttiva summenzionata.
Sebbene la caccia generalizzata all'orso bruno non possa essere autorizzata, la Conferenza osserva che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva sugli habitat naturali, l'Estonia può autorizzare la caccia all'orso bruno in determinate circostanze e secondo le procedure stabilite dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3.
B. DICHIARAZIONI COMUNI: VARI STATI MEMBRI ATTUALI / VARI NUOVI STATI MEMBRI
4. DICHIARAZIONE COMUNE
DELLA REPUBBLICA CECA E DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA
SULL'ACCORDO BILATERALE RELATIVO ALLA CENTRALE NUCLEARE DI TEMELIN
La Repubblica ceca e la Repubblica d'Austria adempiranno ai rispettivi obblighi bilaterali ai sensi delle conclusioni relative al processo ed al follow- up di Melk adottate da entrambe le parti il 29 novembre 2001.
C. DICHIARAZIONI COMUNI DEGLI STATI MEMBRI ATTUALI
5. DICHIARAZIONE SULLO SVILUPPO RURALE
Assegnazione iniziale (in milioni di euro)
Riguardo alla politica di sviluppo rurale per i nuovi Stati membri nel quadro dello strumento temporaneo di sviluppo rurale finanziato dal FEAOG sezione garanzia, l'Unione rileva che per ciascuno dei nuovi Stati membri si possono prevedere le seguenti assegnazioni iniziali:
2004 | 2005 | 2006 | 2004-2006 | |
Repubblica ceca | 147,9 | 161,6 | 172,0 | 481,5 |
Estonia | 41,0 | 44,8 | 47,7 | 133,5 |
Cipro | 20,3 | 22,2 | 23,9 | 66,4 |
Lettonia | 89,4 | 97,7 | 103,9 | 291,0 |
Lituania | 133,4 | 145,7 | 155,1 | 434,2 |
Ungheria | 164,2 | 179,4 | 190,8 | 534,4 |
Malta | 7,3 | 8,0 | 8,5 | 23,8 |
Polonia | 781,2 | 853,6 | 908,2 | 2543,0 |
Slovenia | 76,7 | 83,9 | 89,2 | 249,8 |
Slovacchia | 108,2 | 118,3 | 125,8 | 352,3 |
Totale | 1570,0 | 1715,0 | 1825,0 | 5110,0 |
6. DICHIARAZIONE
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: REPUBBLICA CECA
L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini cechi un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'UE per i cittadini cechi dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Repubblica ceca. Inoltre, gli Stati membri dell'UE utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.
7. DICHIARAZIONE
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: ESTONIA
L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini estoni un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento dell'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'UE per i cittadini estoni dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione dell'Estonia. Inoltre, gli Stati membri dell'UE utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.
8. DICHIARAZIONE
SULL'ARGILLITE PETROLIFERA, IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA
E LA DIRETTIVA 96/92/CE DEL 19 DICEMBRE 1996, DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE NORME COMUNI
PER IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA (DIRETTIVA SULL'ENERGIA ELETTRICA): ESTONIA
L'Unione presterà particolare attenzione al rispetto da parte dell'Estonia dei suoi impegni, in particolare riguardo all'ulteriore preparazione al mercato interno dell'energia (ristrutturazione del settore dell'argillite petrolifera, ristrutturazione del settore dell'energia elettrica, legislazione, rafforzamento dell'Ispettorato del mercato dell'energia, ecc.).
L'Unione richiama l'attenzione dell'Estonia sulle conclusioni dei Consigli europei di Lisbona e Barcellona relative all'accelerazione dell'apertura dei mercati, fra cui quello dell'energia elettrica e del gas, con l'obiettivo di ottenere in tali settori un mercato interno pienamente operativo; essa prende atto delle precedenti dichiarazioni fatte al riguardo dall'Estonia il 27 maggio 2002, nel contesto dei negoziati di adesione. Fatta salva la necessità di una rapida attuazione di un mercato interno dell'energia elettrica operativo, l'Unione prende atto che l'Estonia si riserva di assumere una posizione riguardo ai futuri sviluppi legislativi in questo settore. L'Unione riconosce a questo proposito la situazione specifica correlata alla ristrutturazione del settore dell'argillite petrolifera che richiederà particolari sforzi fino alla fine del 2012, nonché la necessità di un'apertura graduale del mercato estone dell'energia elettrica per i clienti non domestici sino a tale data.
L'Unione prende atto che, in vista della limitazione delle potenziali distorsioni di concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica,
potrebbe rivelarsi necessaria l'applicazione di meccanismi di salvaguardia, quali la clausola di reciprocità di cui alla direttiva 96/92/CE.
La Commissione seguirà con attenzione lo sviluppo della produzione di elettricità e gli eventuali cambiamenti nel mercato dell'energia elettrica in Estonia e nei paesi limitrofi.
Fatto salvo quanto precede, ciascuno Stato membro può, a partire dal 2009, chiedere alla Commissione di valutare lo sviluppo dei mercati dell'energia elettrica della regione del Mar Baltico. In base a tale valutazione e nella piena consapevolezza del carattere unico dell'argillite petrolifera e delle implicazioni sociali ed economiche legate alla sua estrazione, produzione e consumo in Estonia, nonché tenendo conto degli obiettivi della Comunità riguardo al mercato dell'energia elettrica, la Commissione riferisce al Consiglio con raccomandazioni adeguate.
9. DICHIARAZIONE
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI PESCA ESTONI E LITUANE NELLA ZONA DELLO SVALBARD
La Comunità europea si impegna a mantenere una gestione sana basata su una conservazione sostenibile e sullo sfruttamento ottimale delle popolazioni ittiche intorno allo Svalbard e si dichiara disposta a continuare il sistema di gestione attuale applicato dalla Comunità europea e da Estonia e Lituania.
10. DICHIARAZIONE
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: LETTONIA
L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini lettoni un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'UE per i cittadini lettoni dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Lettonia. Inoltre, gli Stati membri dell'UE utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.
11. DICHIARAZIONE
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: LITUANIA
L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini lituani
un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'UE per i cittadini lituani dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Lituania. Inoltre, gli Stati membri dell'UE utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.
12. DICHIARAZIONE
SUL TRANSITO DI PERSONE PER VIA TERRESTRE TRA LA REGIONE DI KALININGRAD
ED ALTRE PARTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA
La Comunità assiste la Lituania nel soddisfare le condizioni per la piena partecipazione all'acquis Schengen quanto prima, al fine di garantire che la Lituania sia inclusa nel primo gruppo di nuovi Stati membri che parteciperanno pienamente all'acquis Schengen. La piena partecipazione dipenderà da una valutazione oggettiva del soddisfacimento di tutte le condizioni necessarie conformemente all'acquis Xxxxxxxx.
00. DICHIARAZIONE
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: UNGHERIA
L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini ungheresi un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'UE per i cittadini ungheresi dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione dell'Ungheria. Inoltre, gli Stati membri dellUE utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.
14. DICHIARAZIONE
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: MALTA
Qualora l'adesione di Malta ponesse difficoltà in materia di libera circolazione dei lavoratori, la questione potrà essere sottoposta alle istituzioni dell'Unione per trovare una soluzione al problema. Detta soluzione dovrà essere totalmente conforme alle disposizioni dei trattati (comprese quelle del trattato sull'Unione europea), nonché alla normativa adottata in applicazione dei medesimi, in particolare quella relativa alla libera circolazione dei lavoratori.
15. DICHIARAZIONE
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: POLONIA
L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini polacchi un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'UE per i cittadini polacchi dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Polonia. Inoltre, gli Stati membri dell'UE utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.
16. DICHIARAZIONE
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: SLOVENIA
L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini sloveni un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'UE per i cittadini sloveni dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Slovenia. Inoltre, gli Stati membri dell'UE utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.
17. DICHIARAZIONE SULLO SVILUPPO DELLA
RETE TRANSEUROPEA IN SLOVENIA
L'Unione ricorda l'importanza dell'infrastruttura dei trasporti in Slovenia per lo sviluppo di una rete transeuropea di trasporto e ne trarrà debitamente conto al momento dell'individuazione di progetti di interesse comune ai sensi dell'articolo 155 del trattato CE.
18. DICHIARAZIONE
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: SLOVACCHIA
L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini slovacchi un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le
opportunità di occupazione nell'UE per i cittadini slovacchi dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Slovacchia. Inoltre, gli Stati membri dell'UE utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.
D. DICHIARAZIONI COMUNI DI VARI STATI MEMBRI ATTUALI
19. DICHIARAZIONE COMUNE
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: REPUBBLICA CECA, ESTONIA,
UNGHERIA, LETTONIA, LITUANIA, POLONIA, SLOVENIA, SLOVACCHIA
La Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria, d'intesa con la Commissione, interpretano la formulazione del punto 13 delle misure transitorie relative alla libera circolazione dei lavoratori in base alla direttiva 96/71/CE negli allegati V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII e XIV nel senso che i termini «alcune regioni» possono, se del caso, anche comprendere l'intero territorio nazionale.
20. DICHIARAZIONE COMUNE
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA
SUL CONTROLLO DELLA SICUREZZA NUCLEARE
La Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria sottolineano l'importanza di proseguire il processo di controllo dell'attuazione delle raccomandazioni volte a migliorare la sicurezza nucleare nei paesi aderenti, come sottolineato nel Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» del 10 dicembre 2002, finché non si otterranno risultati.
E. DICHIARAZIONE COMUNE GENERALE DEGLI STATI MEMBRI ATTUALI
21. DICHIARAZIONE COMUNE GENERALE
Gli Stati membri attuali sottolineano che le dichiarazioni allegate al presente atto finale non possono essere interpretate o applicate in modo contrario agli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del trattato e dell'atto di adesione.
Gli Stati membri attuali prendono atto che la Commissione avalla pienamente quanto dichiarato sopra.
F. DICHIARAZIONI COMUNI DI VARI NUOVI STATI MEMBRI
22. DICHIARAZIONE COMUNE
DI REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA DI ESTONIA, REPUBBLICA DI LITUANIA,
REPUBBLICA DI POLONIA, REPUBBLICA DI SLOVENIA E REPUBBLICA SLOVACCA SULL'ARTICOLO 38 DELL'ATTO DI ADESIONE
1. La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, considerano che il concetto di «non abbia osservato gli impegni assunti nell'àmbito dei negoziati di adesione» si riferisce solo agli obblighi derivanti dai trattati originari applicabili alla Repubblica ceca, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica di Lituania, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica di Slovenia e alla Repubblica slovacca, alle condizioni stabilite nell'atto di adesione, e agli obblighi definiti nell'atto medesimo.
La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca considerano pertanto che la Commissione contemplerà la possibilità di applicare l'articolo 38 solo in caso di presunta violazione degli obblighi menzionati al capoverso precedente.
2. La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca considerano che l'articolo 38 lasci impregiudicata la competenza della Corte di giustizia definita all'articolo 230 del trattato CE a pronunciarsi sui ricorsi proposti dalla Commissione a norma dell'articolo 38.
3. La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca considerano che la Commissione, prima di decidere se applicare loro o no le misure previste all'articolo 38, dà modo alla Repubblica ceca, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica di Lituania, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca di esprimere il proprio parere e la propria posizione, in conformità della dichiarazione della Commissione delle Comunità europee sulla clausola di salvaguardia di carattere generale, sulla clausola di salvaguardia relativa al mercato interno e sulla clausola di salvaguardia relativa al settore della giustizia e degli affari interni, allegata al presente atto finale.
23. DICHIARAZIONE COMUNE
DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA E DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
SULL'ALLEGATO X, capo 7, punto 1, lettera a), ii) e
ALLEGATO XIII, capo 6, punto 1, lettera a), i) DELL'ATTO DI ADESIONE
Se il periodo transitorio di cui all'articolo 28, paragrafo 1 della sesta direttiva IVA non sarà stato sostituito da un regime definitivo entro il primo semestre 2007 e se la proposta relativa a tale sostituzione non xxxx xxxxxx a una fase tale da permettere la sostituzione entro la fine del 2007, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Slovenia chiederanno alla Commissione di presentare per tempo al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime transitorio previsto all'allegato X, capo 7, punto 1, lettera a), ii) e allegato XIII, capo 6, punto l, lettera a), i) dell'atto di adesione. Tale relazione terrà conto del corretto funzionamento del mercato interno e delle eventuali conseguenze negative per il settore della ristorazione nella Repubblica di Ungheria e nella Repubblica di Slovenia, in particolare la perdita di posti di lavoro, l'aumento del lavoro non dichiarato e l'entità degli aumenti dei prezzi dei servizi di ristorazione per il consumatore finale.
G. DICHIARAZIONI DELLA REPUBBLICA CECA
24. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA
SULLA POLITICA DEI TRASPORTI
Conformemente alla posizione comune dell'UE relativa al Capitolo «Politica dei trasporti», gli Stati membri attuali e quelli nuovi possono progressivamente scambiarsi autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali, senza escludere la possibilità di una completa liberalizzazione. Alla luce di quanto precede, la Repubblica ceca si aspetta pertanto che i colloqui bilaterali con gli Stati membri proseguiranno nel corso del 2003 al fine di giungere o ad un accordo bilaterale sulla completa liberalizzazione del cabotaggio o ad uno scambio progressivo di autorizzazioni di cabotaggio qualora sia richiesto un periodo transitorio.
La Repubblica ceca si rallegra per il raggiungimento di un accordo con la Germania sull'analisi di una struttura dei costi sulla base delle quote di cabotaggio bilaterali che potrebbero essere stabilite a partire dal 2004.
25. DICHIARAZIONE
DELLA REPUBBLICA CECA SUI LAVORATORI
La Repubblica ceca dichiara di aspettarsi che la liberalizzazione, che un attuale Stato membro intende attuare, dell'accesso dei lavoratori cechi al proprio mercato del lavoro sulla base di settori e professioni individuali sia soggetta a consultazioni bilaterali tra lo Stato membro interessato e la Repubblica ceca.
26. DICHIARAZIONE
DELLA REPUBBLICA CECA SULL'ARTICOLO 35 DEL TRATTATO UE
La Repubblica ceca accetta la giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b) del trattato sull'Unione europea. La Repubblica ceca si riserva il diritto di introdurre nella sua legislazione nazionale una disposizione in base a cui, qualora in una causa dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni il diritto nazionale non preveda possibilità di ricorso, sorga una questione in merito alla validità o all'interpretazione di uno degli atti citati nell'articolo 35, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, detto organo giurisdizionale è obbligato a deferire la questione alla Corte di giustizia.
H. DICHIARAZIONI DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA
27. DICHIARAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA SULL'ACCIAIO
L'industria siderurgica estone sta attraversando una dinamica fase di sviluppo.
Nel quadro dei negoziati relativi ai necessari adeguamenti delle restrizioni quantitative previste negli accordi bilaterali in materia siderurgica tra la Comunità e la Federazione russa, l'Ucraina ed il Kazakstan, o dell'adozione di altre disposizioni in tal senso, si dovrà tener conto delle esigenze di importazione risultanti dall'espansione prevedibile dell'industria siderurgica estone nel prossimo futuro. L'Estonia sottolinea che le esigenze di importazione previste sono state comunicate alla Conferenza di adesione.
28. DICHIARAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA SULLA PESCA
L'Estonia è consapevole che, fintantoché non sussista un diritto comunitario derivato in materia di gestione delle risorse interne della pesca, la gestione dell'accordo fra il Governo della Repubblica di Estonia e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella conservazione e nella gestione della popolazione ittica dei laghi di Ciudi, di Lämmi e di Pskov sarà assicurata dall'Estonia in stretta cooperazione con la Commissione.
29. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA
SULLA COMMISSIONE PER LA PESCA NELL'ATLANTICO NORD-ORIENTALE (NEAFC)
In conformità del princìpio della competenza esclusiva della Comunità, gli interessi dell'Estonia nella NEAFC saranno rappresentati dalla Comunità a
decorrere dalla data di adesione. L'Estonia, qualora non sia diventata parte della NEAFC entro la data di adesione, fa affidamento sullo sforzo della Comunità volto ad integrare nella quota comunitaria «il contingente di cooperazione di parte non contraente» utilizzato dall'Estonia in sede NEAFC.
30. DICHIARAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA SULLA SICUREZZA ALIMENTARE
In relazione ai paesi terzi, l'Estonia si conformerà pienamente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
I. DICHIARAZIONI DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA
31. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA
SULLA PONDERAZIONE DEI VOTI IN SEDE DI CONSIGLIO
La dichiarazione n. 20 del trattato di Nizza stabiliva che alla Repubblica lettone sarebbero stati assegnati 4 voti su un totale di 345 in sede di Consiglio a decorrere dal 1° gennaio 2005 sulla base di un'Unione con 27 Stati membri.
Tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza adeguata, comparabile ed equa degli Stati membri in sede di Consiglio in funzione della loro popolazione, la Repubblica lettone dichiara di riservarsi il diritto di discutere la questione della ponderazione dei voti in sede di Consiglio nel corso della prossima conferenza intergovernativa.
32. DICHIARAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA SULLA PESCA
In relazione al regolamento (CEE) n. 3760/92 che fissa la quota di possibilità di pesca comunitarie da assegnare agli Stati membri per popolazioni soggette a una limitazione delle catture, la Lettonia considera che le disposizioni specifiche del presente atto riguardanti le possibilità di pesca da assegnare alla Lettonia nel Mar Baltico si riferiscono all'attuale sistema di gestione nell'àmbito dell'IBSFC calcolato per l'UE a 15 e l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia.
Per quanto concerne le opportunità di pesca nell'àmbito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), la Lettonia dichiara il suo interesse per la pesca in tale zona, sebbene non abbia realizzato catture
significative in periodi recenti. La Lettonia in quanto parte cooperativa della NEAFC, che rispetta tutte le decisioni e regolamenti adottati da detta commissione, si aspetta che i suoi interessi siano debitamente presi in considerazione al momento dell'assegnazione delle opportunità di pesca alla Lettonia e agli altri nuovi Stati membri.
33. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA
SULL'ARTICOLO 142-BIS DEL REGOLAMENTO (CE) N. 40/94
DEL 20 DICEMBRE 1993, DEL CONSIGLIO, SUL MARCHIO COMUNITARIO
La Repubblica di Lettonia considera che l'applicazione dell'articolo 142-bis, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 40/94 del 20 dicembre 1993, del Consiglio, sul marchio comunitario non impedisca di vietare l'uso di un marchio comunitario nel territorio della Repubblica di Lettonia ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2 del regolamento.
J. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA
34. DICHIARAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA SULLE ATTIVITÀ DI PESCA LITUANE NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA NELL'ATLANTICO NORD-ORIENTALE (NEAFC)
La Lituania dichiara il suo interesse a continuare la sua attività di pesca tradizionale nella zona di regolamentazione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) dopo l'adesione all'Unione europea. La Lituania conta sul sostegno dell'UE per la sua adesione alla NEAFC. La Lituania si aspetta che, dopo l'adesione all'UE, continuino le sue attività di pesca nella zona di regolamentazione della NEAFC e che in questa zona siano assegnate quote adeguate in conformità del principio di stabilità relativa.
K. DICHIARAZIONI DELLA REPUBBLICA DI MALTA
35. DICHIARAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI MALTA SULLA NEUTRALITÀ
Malta afferma il suo impegno nel quadro della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea quale definita nel trattato sull'Unione europea.
Malta conferma che la sua partecipazione alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea non pregiudica la sua neutralità. Nel trattato sull'Unione europea si specifica che qualsiasi decisione dell'Unione per giungere ad una difesa comune è presa dal Consiglio europeo all'unanimità e adottata dagli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
36. DICHIARAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI MALTA SULLA REGIONE INSULARE DI GOZO
Il Governo di Malta,
prendendo atto del fatto che la regione insulare di Gozo presenta specificità economiche e sociali nonché svantaggi derivanti dagli effetti combinati della doppia insularità, della fragilità ambientale, della dimensione ridotta della popolazione a cui si aggiungono una densità di popolazione elevata e risorse interne limitate,
prendendo atto del fatto che il prodotto interno lordo pro capite della regione insulare di Gozo è notevolmente inferiore a quello di Malta nel suo insieme,
prendendo atto del fatto che, per quanto riguarda la regione insulare di Gozo, il governo di Malta sta perseguendo politiche economiche e sociali specifiche intese a superare gli svantaggi strutturali permanenti di cui detta regione soffre,
riconoscendo che, all'atto dell'adesione di Malta all'Unione europea, in conseguenza dell'accordo relativo all'ammissibilità di Malta agli obiettivi dei fondi strutturali e all'assistenza nel quadro del fondo di coesione nonché degli accordi relativi all'aliquota IVA zero per il trasporto tra le isole di passeggeri e al periodo transitorio per il trasporto tra le isole di prodotti agricoli, Gozo beneficerà di misure specificamente intese ad affrontare i suoi svantaggi strutturali, oltre a usufruire di misure di utilità economica e sociale più generale,
riconoscendo inoltre che la classificazione NUTS 3 concessa alla regione insulare di Gozo non può, da sola, garantire l'attuazione dell'impegno sottoscritto dall'Unione europea di adottare misure a vantaggio delle regioni meno favorite,
dichiara che, prima della fine di ciascun esercizio finanziario comunitario che comporti una ridefinizione della politica regionale comunitaria, Malta chiederà che la Commissione riferisca al Consiglio in merito alla situazione economica e sociale di Gozo e, in particolare, alle disparità nei livelli di sviluppo sociali ed economici tra Gozo e Malta. Come richiesto, la Commissione sarà invitata a proporre misure appropriate, nel quadro della politica regionale comunitaria o di altre politiche comunitarie pertinenti, al fine di assicurare il proseguimento della riduzione delle disparità tra Gozo e Malta, e l'ulteriore integrazione di Gozo nel mercato interno a condizioni
eque. In particolare, qualora Malta, nel suo insieme, non sia più ammissibile a talune misure previste dalla politica regionale, la relazione valuterà se e a quali condizioni la situazione economica specifica di Gozo giustifichi il mantenimento dell'ammissibilità di Gozo a dette misure durante il periodo di riferimento.
37. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI MALTA
SUL MANTENIMENTO DELL'ALIQUOTA IVA ZERO
L'accettazione da parte di Malta di un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per il mantenimento dell'aliquota IVA dello 0 % invece dell'aliquota standard del 5% sulla fornitura di prodotti alimentari e farmaceutici si fonda sul presupposto che il periodo transitorio di cui all'articolo 28, paragrafo 1 della sesta direttiva XXX xxxxxx a scadenza quello stesso giorno.
L. DICHIARAZIONI DELLA REPUBBLICA DI POLONIA
38. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA
SULLA COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE POLACCA DI TALUNI FRUTTI
La Polonia osserva che l'applicazione della tariffa doganale comune dell'UE alla Polonia può avere ripercussioni negative immediate sulla competitività dei produttori polacchi di frutti in bacche, ciliege acide e mele. Se dopo l'adesione emergeranno in questi settori difficoltà gravi e destinate a perdurare, la Polonia richiederà l'applicazione urgente della clausola di salvaguardia di carattere generale e l'adozione di strumenti intesi ad eliminare in modo permanente le perturbazioni della competitività nel settore dei frutti in bacche, delle ciliegie acide e delle mele.
39. DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA SULLA MORALITÀ PUBBLICA
Il Governo della Repubblica di Polonia parte dal presupposto che nessuna disposizione del trattato sull'Unione europea, dei trattati che istituiscono le Comunità europee e dei trattati che modificano o integrano i suddetti trattati impedisce allo Stato polacco di disciplinare questioni che hanno una valenza morale, nonché questioni inerenti alla protezione della vita umana.
40. DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA
SULL'INTERPRETAZIONE DELLA DEROGA AI REQUISITI
FISSATI DALLA DIRETTIVA 2001/82/CE E DALLA DIRETTIVA 2001/83/CE
La Polonia considera che i prodotti farmaceutici elencati nell'appendice A dell'allegato XII del presente atto e provvisti di autorizzazione di immissione in commercio possono essere commercializzati in Polonia.
M. DICHIARAZIONI DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
41. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA Dl SLOVENIA
SULLA FUTURA DIVISIONE REGIONALE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
La Repubblica di Slovenia sottolinea l'importanza che xxxxxxx allo sviluppo regionale equilibrato e alla necessità di ridurre le disparità socio- economiche tra le sue regioni.
La Repubblica di Slovenia osserva che le decisioni relative alla suddivisione regionale del paese sono di sua esclusiva competenza. Un'eccezione a quanto precede è rappresentata dalla divisione regionale della Slovenia ai fini della classificazione regionale comune delle unità territoriali (NUTS).
Nell'àmbito dei negoziati di adesione, una decisione provvisoria sulla questione della divisione regionale della Slovenia a livello di NUTS 2 è stata presa in occasione della diciannovesima Conferenza a livello di supplenti del 29 luglio 2002, secondo i termini stabiliti nelle conclusioni della Conferenza. Tali conclusioni sono state confermate nella riunione della Conferenza di adesione a livello ministeriale del 1° ottobre 2002.
Una dichiarazione della Repubblica di Slovenia, sulla quale nessuno Stato membro ha mai sollevato obiezioni, è stata inclusa nelle conclusioni della Conferenza. I pertinenti passaggi della dichiarazione sono così formulati:
«La Slovenia si compiace che l'UE abbia rilevato che l'intero territorio della Slovenia sarà considerato come un'unica regione di livello NUTS 2 per il periodo fino alla fine del 2006, che la Slovenia intende attuare un documento unico di programmazione che abbracci l'intero territorio sloveno per il periodo di programmazione sino alla fine del 2006, e che la Slovenia proseguirà le discussioni con la Commissione in merito alla divisione territoriale atta a garantire uno sviluppo regionale equilibrato al fine di riesamiare, allorché sarà già uno Stato membro, la sua classificazione NUTS al più tardi alla fine del 2006.
Se la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) sarà adottata ed entrerà in vigore prima dell'adesione della Slovenia, quest'ultima negozierà, se del caso, con l'UE la
sua applicazione alla divisione territoriale della Slovenia.
Su tale base la Slovenia può accettare la proposta dell'UE e convenire che in questa fase il presente capitolo non richiede ulteriori negoziati.».
42. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
SULL'«APIS MELLIFERA CARNICA» (KRANJSKA CEBELA) INDIGENA DELLA SLOVENIA
In considerazione del fatto che la sottospecie di ape slovena Apis mellifera Carnica (conosciuta anche come «kranjska cebela», «Carniolan bee»,
«Krainer Biene», «Carnica», e «Kärntner Biene») è una popolazione animale indigena della Repubblica di Slovenia,
tenuto conto dei secolari e ininterrotti sforzi a mantenere e selezionare l'ape indigena sul territorio dell'attuale Slovenia, nonché a preservarla in quanto materiale genetico indigeno, che hanno permesso di ottenere una popolazione di api geneticamente stabilizzata e in equilibrio,
tenuto conto della pressante necessità di preservare tale popolazione di api indigene con caratteristiche distintive e contribuire in tal modo alla conservazione della biodiversità,
la Repubblica di Slovenia dichiara che intende continuare ad applicare tutte le misure appropriate necessarie ad assicurare la preservazione dell'Apis mellifera Carnica indigena sul suo territorio.
La Repubblica di Slovenia rammenta di aver sollevato la questione durante i negoziati di adesione e ricorda che l'Unione europea aveva sottolineato che è possibile adottare misure nazionali sulla base dell'articolo 30 del trattato, fatto salvo il principio di proporzionalità, e che pertanto non è necessario trattare tale questione nell'àmbito dei negoziati.
N. DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Le Alte Parti contraenti prendono nota delle seguenti dichiarazioni della Commissione europea:
43. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
SULLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ECONOMICA DI CARATTERE GENERALE,
SULLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA RELATIVA AL MERCATO INTERNO
E SULLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA RELATIVA AL SETTORE DELLA GIUSTIZIA
E DEGLI AFFARI INTERNI
Prima di decidere se applicare o no le clausole di salvaguardia relative a mercato interno, giustizia e affari interni, la Commissione europea sentirà il parere e le posizioni dello o degli Stati membri direttamente interessati dalle misure in questione e terrà debitamente conto di tali pareri e posizioni.
La clausola di salvaguardia economica di carattere generale riguarda anche il settore agricolo. Essa può essere applicata allorché si presentano difficoltà specifiche nel settore agricolo, che determinano una situazione grave e destinata a perdurare, o che potrebbero comportare un grave deterioramento della situazione economica di una determinata regione. Tenuto conto dei problemi specifici del settore agricolo in Polonia, le misure adottate dalla Commissione per evitare turbolenze di mercato connesse alla clausola di salvaguardia economica di carattere generale possono includere sistemi di monitoraggio dei flussi commerciali tra la Polonia ed altri Stati membri.
44. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
SULLE CONCLUSIONI DELLA CONFERENZA DI ADESIONE CON LA LETTONIA
Il trattamento di terreni incolti, per esempio per ripristinarne le condizioni ambientali tradizionali e/o evitare la creazione di paesaggi chiusi, è una misura che può essere sostenuta ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 nel documento unico di programmazione nel quadro dell'Obiettivo 1.
L'articolo 33 offre varie possibilità a tale riguardo ad esempio all'ottavo trattino (gestione delle risorse idriche in agricoltura), ma soprattutto all'undicesimo trattino, che prevede la possibilità di un sostegno ai fini della tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonché al miglioramento del benessere degli animali. Tale sostegno può essere concluso sotto forma di pagamento unico per un trattamento di terreni incolti rispettoso dell'ambiente.
La misura proposta non prevede come obiettivo specifico il ripristino della produzione agricola in tali terreni, contemplata dalle organizzazioni comuni di mercato, o della messa a riposo. I terreni di proprietà degli agricoltori e sottoposti al trattamento descritto in precedenza potrebbero tuttavia essere utilizzati da tali agricoltori in combinazione con i loro terreni agricoli esistenti al fine di modificare i loro attuali metodi di produzione agricola in
maniera tale da proteggere l'ambiente e preservare le campagne. In tal caso un ulteriore sostegno può essere possibile nel quadro delle misure agroambientali di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999.
IV. SCAMBIO DI LETTERE
I Plenipotenziari hanno preso atto dello scambio di lettere, allegato al presente atto finale, fra l'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca riguardante una procedura di informazione e consultazione per l'adozione di talune decisioni ed altre misure durante il periodo che precede l'adesione.
Scambio di lettere
fra l'Unione europea e la Repubblica ceca,
la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica d'Ungheria,
la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca
riguardante una procedura di informazione e consultazione per l'adozione di talune decisioni ed altre misure
durante il periodo che precede l'adesione
Lettera n. 1 Egregio Signore,
mi pregio di fare riferimento alla questione relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione del Suo paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione.
Confermo che l'Unione europea può accettare tale procedura, quale figura nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi a decorrere dalla data in cui la Conferenza di negoziato dichiarerà definitivamente conclusi i negoziati di allargamento.
La prego di confermarmi che il Suo Governo è d'accordo sul contenuto di questa lettera.
Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.
Lettera n. 2 Egregio Signore,
mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:
«Mi pregio di fare riferimento alla questione relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione del Suo paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione.
Confermo che l'Unione europea può accettare tale procedura, quale figura nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi a decorrere dalla data in cui la Conferenza di negoziato dichiarerà definitivamente conclusi i negoziati di allargamento.
La prego di confermarmi che il Suo Governo è d'accordo sul contenuto di questa lettera».
Posso confermarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto di questa lettera.
Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.
Allegato
Procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure
da prendere durante il periodo che precede l'adesione I.
1. Allo scopo di garantire l'adeguata informazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, denominati in appresso «Stati aderenti», ogni proposta, comunicazione, raccomandazione o iniziativa che possa condurre a decisioni da parte delle istituzioni o degli organi dell'Unione europea viene resa nota agli Stati aderenti dopo la trasmissione al Consiglio.
2. Le consultazioni hanno luogo su richiesta motivata di uno Stato aderente, che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro dell'Unione e presenta le sue osservazioni.
3. Le decisioni di ordinaria amministrazione non devono in generale dar
luogo a consultazioni.
4. Le consultazioni hanno luogo nell'àmbito di un comitato interinale, composto di rappresentanti dell'Unione e degli Stati aderenti.
5. Da parte dell'Unione, membri del comitato interinale sono i membri del comitato dei Rappresentanti Permanenti o coloro che essi designano a tal fine. La Commissione è invitata a farsi rappresentare in questi lavori.
6. Il comitato interinale è assistito da un segretariato, che è quello della Conferenza, all'uopo mantenuto in funzione.
7. Le consultazioni avvengono di norma non appena, nell'àmbito dei lavori preparatori a livello dell'Unione ai fini dell'adozione di decisioni da parte del Consiglio, siano stati definiti orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente dette consultazioni.
8. Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficoltà, la questione può essere discussa a livello ministeriale, su richiesta di uno Stato aderente.
9. Le disposizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, alle decisioni del Consiglio dei governatori della Banca europea degli investimenti.
10. La procedura prevista ai punti precedenti si applica anche ad ogni decisione che debba essere presa dagli Stati aderenti e che possa influire sugli impegni risultanti dalla loro qualità di futuri membri dell'Unione.
II.
1. La procedura di cui al punto I si applica, mutatis mutandis, ai progetti di strategie comuni del Consiglio ai sensi dell'articolo 13 del TUE, ai progetti di azioni comuni del Consiglio ai sensi dell'articolo 14 del TUE e ai progetti di posizioni comuni del Consiglio ai sensi dell'articolo 15 del TUE, fatte salve le disposizioni in appresso.
2. Spetta alla Presidenza comunicare tali progetti agli Stati aderenti quando la proposta o la comunicazione è effettuata da uno Stato membro.
3. Tranne in caso di obiezioni motivate da parte di uno Stato aderente, le consultazioni possono aver luogo sotto forma di messaggi elettronici.
4. Qualora le consultazioni abbiano luogo in sede di comitato interinale, i membri di detto comitato appartenenti all'Unione possono, se del caso, essere i membri del comitato politico e di sicurezza.
III.
1. La procedura di cui al punto I si applica, mutatis mutandis, ai progetti di posizioni comuni, di decisioni quadro e di decisioni del Consiglio ai sensi
dell'articolo 34 del TUE nonché all'elaborazione di convenzioni in conformità di detto articolo, fatte salve le disposizioni in appresso.
2. Spetta alla Presidenza comunicare tali progetti agli Stati aderenti quando la proposta o la comunicazione è effettuata da uno Stato membro.
3. Qualora le consultazioni abbiano luogo in sede di comitato interinale, i membri di detto comitato appartenenti all'Unione possono, se del caso, essere i membri del comitato di cui all'articolo 36 del trattato sull'Unione europea.
IV.
La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca prendono le misure necessarie affinché la loro adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, all'articolo 5, paragrafo 2,
all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma e all'articolo 6, paragrafo 5 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione agli adattamenti dei trattati abbia luogo per quanto possibile, alle condizioni previste in tale atto, contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione.
Nella misura in cui gli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, seconda frase e all'articolo 5, paragrafo 2 esistano soltanto allo stato di progetto e non siano ancora firmati e non possano probabilmente esserlo durante il periodo che precede l'adesione, gli Stati aderenti saranno invitati a partecipare, dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate, all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera da favorirne la conclusione.
V.
Per quanto riguarda le trattative per protocolli transitori e di adattamento con i paesi contraenti di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 dell'atto relativo alle condizioni di adesione, i rappresentanti degli Stati aderenti sono associati ai lavori in qualità di osservatori accanto ai rappresentanti degli Stati membri attuali.
Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunità e che resteranno in vigore dopo la data di adesione possono essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento dell'Unione. Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunità associandovi i rappresentanti degli Stati aderenti secondo la procedura di cui al punto precedente.
VI.
Le istituzioni elaborano in tempo utile i testi di cui agli articoli 58 e 61 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati.
Il testo precedente è una copia autenticata dell'originale dell'atto finale del trattato di adesione all'Unione europea, firmato ad Atene in data 16 aprile 2003 ed è depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana.
Il Capo del Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati
(Segue la firma)
Allegati (2)
(2) Si omettono gli allegati da I a XVIII contenenti rispettivamente:
- Allegato I: Elenco delle disposizioni dell'
acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo, o ad esso altrimenti collegati, che saranno applicabili nei nuovi Stati membri a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per questi ultimi (articolo 3 dell'atto di adesione);
- Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione;
- Allegato III: Elenco di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione;
- Allegato IV: Elenco di cui all'articolo 22 dell'atto di adesione;
- Allegato V: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Repubblica ceca;
- Allegato VI: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Estonia;
- Allegato VII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Cipro;
- Allegato VIII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Lettonia;
- Allegato IX: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Lituania;
- Allegato X: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Ungheria;
- Allegato XI: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Malta;
- Allegato XII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Polonia;
- Allegato XIII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Slovenia;
- Allegato XIV: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Slovacchia;
- Allegato XV: Stanziamenti d'impegno massimi integrativi di cui all'articolo 32, paragrafo 1 dell'atto di adesione;
- Allegato adesione; | XVI: Elenco di cui all'articolo | 52, | paragrafo | 1 | dell'atto | di |
- Allegato adesione; | XVII: Elenco di cui all'articolo | 52, | paragrafo | 2 | dell'atto | di |
- Allegato adesione. | XVIII: Elenco di cui all'articolo | 52, | paragrafo | 3 | dell'atto | di |
PROTOCOLLO N. 1
SULLE MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
PARTE PRIMA MODIFICHE DELLO STATUTO
DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
Articolo 1
Il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti è modificato come segue:
- Il testo dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafo 1, primo xxxxx, dell'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, dell'articolo 12, paragrafo 2 e dell'articolo 13, paragrafo 1, xxxxx xxxxx è sostituito dal seguente;
- all'articolo 11, paragrafo 2, dopo il terzo comma è aggiunto un nuovo quarto comma.
«Articolo 3
Conformemente all'articolo 266 del presente trattato, i membri della Banca sono:
- il Regno del Belgio,
- la Repubblica ceca,
- il Regno di Danimarca,
- la Repubblica federale di Germania,
- la Repubblica di Estonia,
- la Repubblica ellenica,
- il Regno di Spagna,
- la Repubblica francese,
- l'Irlanda,
- la Repubblica italiana,
- la Repubblica di Cipro,
- la Repubblica di Lettonia,
- la Repubblica di Lituania,
- il Granducato del Lussemburgo,
- la Repubblica di Ungheria,
- la Repubblica di Malta,
- il Regno dei Paesi Bassi,
- la Repubblica d'Austria,
- la Repubblica di Polonia,
- la Repubblica portoghese,
- la Repubblica di Slovenia,
- la Repubblica slovacca,
- la Repubblica di Finlandia,
- il Regno di Svezia,
- il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord» Articolo 4 paragrafo 1, primo comma
«1. Il capitale della Banca è di 163727670000 euro; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti [1]:
Germania | 00.000.000.000 |
Francia | 00.000.000.000 |
Italia | 00.000.000.000 |
Regno Unito | 00.000.000.000 |
Spagna | 00.000.000.000 |
Belgio | 7.387.065.000 |
Paesi Bassi | 7.387.065.000 |
Svezia | 4.900.585.500 |
Danimarca | 3.740.283.000 |
Austria | 3.666.973.500 |
Polonia | 3.635.030.500 |
Finlandia | 2.106.816.000 |
Grecia | 2.003.725.500 |
Xxxxxxxxxx | 0.000.000.000 |
Xxxxxxxxxx xxxx | 1.212.590.000 |
Ungheria | 1.121.583.000. |
Irlanda | 935.070.000 |
Slovacchia | 408.489.500 |
Slovenia | 379.429.000 |
Lituania | 250.852.000 |
Lussemburgo | 187.015.500 |
Cipro | 180.747.000 |
Lettonia | 156.192.500 |
Estonia | 115.172.000 |
Malta | 73.849.000» |
[1] Le cifre relative ai nuovi Stati membri sono indicative e si basano sui dati previsionali per il 2002 pubblicati da Eurostat (New Cronos).
Articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma
«2. Il consiglio di amministrazione è composto di ventisei amministratori e di sedici sostituti.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un amministratore è designato da ciascuno Stato membro e un amministratore è designato dalla Commissione.
I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
- due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;
- due sostituti designati dalla Repubblica francese;
- due sostituti designati dalla Repubblica italiana;
- due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese;
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi;
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda;
- un sostituto designato di comune accordo dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia;
- tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca;
- un sostituto designato dalla Commissione.»
QUARTO COMMA DA INSERIRE ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2
«Il consiglio di amministrazione coopta sei (6) esperti senza diritto di voto: tre (3) in qualità di membri e tre (3) in qualità di sostituti.»
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2
«2. Salvo disposizione contraria del presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza di almeno un terzo (1/3) dei membri del consiglio aventi voto deliberativo che rappresentino almeno il cinquanta per cento (50%) del capitale sottoscritto. La maggioranza qualificata richiede diciotto (18) voti e il sessantotto per cento (68%) del capitale sottoscritto. Il regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.»
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, XXXXX XXXXX
«1. Il comitato direttivo è composto di un presidente e di otto vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di amministrazione. Il loro mandato è rinnovabile.»
PARTE SECONDA DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 2
Il Regno di Spagna versa l'importo di 309.686.775 euro quale quota di capitale versato per l'aumento del capitale da esso sottoscritto. Tale contributo è versato in otto rate uguali, esigibili il 30/09/2004, 30/09/2005, 30/09/2006, 31/03/2007, 30/09/2007, 31/03/2008, 30/09/2008 e
31/03/2009 [1].
Il Regno di Spagna contribuisce in otto rate uguali, esigibili alle date sopra indicate, alle riserve e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine del mese che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono al 4,1292% delle riserve e provviste.
[1] Tali date si fondano sul presupposto dell'adesione effettiva dei nuovi Stati membri al più tardi due mesi prima del 30/09/2004.
Articolo 3
Dalla data di adesione, i nuovi Stati membri versano i seguenti importi, corrispondenti alla loro quota del capitale versato a fronte del capitale sottoscritto, quale definito all'articolo 4 dello statuto [1].
Polonia 181.751.525 euro
Repubblica ceca 60.629.500 euro
Ungheria 56.079.150 euro
Slovacchia 20.424.475 euro
Slovenia 18.971.450 euro
Lituania 12.542.600 euro
Cipro 9.037.350 euro
Lettonia 7.809.625 euro
Estonia 5.758.600 euro
Malta 3.692.450 euro
Tali contributi sono versati in otto rate uguali, esigibili il 30/09/2004, 30/09/2005, 30/09/2006, 31/03/2007, 30/09/2007, 31/03/2008,
30/09/2008 e 31/03/2009 [2].
[1] Le cifre riportate sono indicative e si basano sui dati previsionali per il 2002 pubblicati da Eurostat (New Cronos).
[2] Tali date si fondano sul presupposto dell'adesione effettiva dei nuovi Stati membri al più tardi due mesi prima del 30/9/2004.
Articolo 4
I nuovi Stati membri contribuiscono in otto rate uguali, esigibili alle date di cui all'articolo 3, alle riserve e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine del mese che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste [1]:
Polonia | 2,4234% |
Repubblica ceca | 0,8084% |
Ungheria | 0,7477% |
Slovacchia | 0,2723% |
Slovenia | 0,2530% |
Lituania | 0,1672% |
Cipro | 0,1205% |
Lettonia | 0,1041% |
Estonia | 0,0768% |
Malta | 0,0492% |
[1] Le percentuali sono indicative e si basano sui dati previsionali per il 2002 pubblicati da Eurostat (New Cronos).
Articolo 5
Il capitale e i versamenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente protocollo sono versati dal Regno di Spagna e dai nuovi Stati membri in contanti in euro, salvo deroga decisa all'unanimità dal consiglio dei governatori.
Articolo 6
1. Immediatamente dopo l'adesione, il consiglio dei governatori nomina un amministratore per ciascuno dei nuovi Stati membri e i sostituti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 dello statuto.
2. Il mandato degli amministratori e dei sostituti così nominati scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 2007.
3. Immediatamente dopo l'adesione, il consiglio dì amministrazione coopta gli esperti e i loro sostituti.
PROTOCOLLO N. 2 SULLA RISTRUTTURAZIONE
DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA CECA
1. Fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato CE, gli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica ceca ai fini della ristrutturazione di parti specifiche dell'industria siderurgica ceca dal 1997 al 2003 sono ritenuti compatibili con il mercato comune a condizione che:
- il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n. 2, sui prodotti contemplati dal trattato CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra [1], sia prorogato fino alla data di adesione,
- si rispetti, per tutto il periodo 2002-2006, quanto stabilito sul piano di ristrutturazione in base al quale il Protocollo di cui sopra è stato ampliato,
- siano soddisfatte le condizioni stabilite in detto protocollo, e
- non venga concesso alcun aiuto di Stato all'industria siderurgica ceca dopo l'adesione.
2. La ristrutturazione del settore siderurgico ceco, come illustrato nei piani d'impresa specifici delle società di cui all'allegato I e in conformità delle condizioni definite nel presente protocollo, sarà completata entro il 31 dicembre 2006 (in appresso denominata «la fine del periodo di ristrutturazione»).
3. Solo le società di cui all'allegato I (in appresso denominate «società beneficiarie») hanno diritto agli aiuti di Stato nel contesto del programma di ristrutturazione della siderurgia ceca.
4. La società beneficiaria non può:
a) in caso di fusione, con una società non compresa nell'allegato I trasmettere il beneficio dell'aiuto concesso alla società beneficiaria stessa;
b) rilevare una qualsiasi società non compresa nell'allegato 1 che sia dichiarata fallita nel periodo fino al 31 dicembre 2006.
5. Ogni privatizzazione successiva di una delle società beneficiarie rispetta le condizioni e i princìpi concernenti la vitalità economica, gli aiuti di Stato e la riduzione di capacità definiti nel presente protocollo.
6. Gli aiuti totali alla ristrutturazione da concedere alle società beneficiarie sono determinati in ragione degli elementi giustificativi contenuti nel piano approvato di ristrutturazione della siderurgia ceca e nei piani individuali di impresa approvati dal Consiglio. Tuttavia l'aiuto pagato nel periodo 1997- 2003 è limitato in ogni caso a un importo massimo di 00.000.000.000 CZK. Di questo importo Nová Hut' riceve un massimo di 5.700.075.201 CZK, Vítkovice Steel riceve un massimo di 8.155.350.000 CZK e Válcovny Plechu Frýdek Místek riceve un massimo di 292.000.000 CZK a seconda dei requisiti fissati nel piano di ristrutturazione approvato. L'aiuto è concesso una sola volta. Non vengono concessi ulteriori aiuti di Stato da parte della Repubblica ceca per ristrutturare l'industria siderurgica ceca.
7. La riduzione netta di capacità che la Repubblica ceca deve conseguire per i prodotti finiti durante il periodo 1997-2006 è di 590.000 tonnellate.
La riduzione di capacità sarà misurata solo sulla base della chiusura permanente degli impianti di produzione, mediante distruzione fisica in modo che essi non possano essere rimessi in servizio. La dichiarazione di fallimento di una società siderurgica non dà diritto alla riduzione di capacità.
Il succitato livello di riduzione netta di capacità, insieme ad altre riduzioni di capacità ritenute necessarie nei programmi di ristrutturazione, è completato in conformità del calendario dell'allegato II.
8. La Repubblica ceca rimuove le barriere commerciali nel mercato del
carbone conformemente all'acquis al momento dell'adesione, consentendo alle società siderurgiche ceche di ottenere l'accesso al carbone a prezzi di mercato internazionali.
9. È attuato il piano di impresa a favore della società Nová Hut'. In particolare:
a) lo stabilimento Vysoké Pece Ostrava entra a far parte del quadro organizzativo della Nová Hut' mediante acquisizione dell'intera proprietà. Per questa fusione occorre fissare un termine, insieme all'attribuzione delle responsabilità per l'attuazione;
b) le misure di ristrutturazione si focalizzano sui seguenti elementi:
- la Nová Hut' dovrà passare da un orientamento alla produzione ad un orientamento al mercato e migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione, compresa una maggiore trasparenza dei costi;
- la società dovrà riesaminare la sua gamma di prodotti e inserirsi in mercati aventi un valore aggiunto più elevato;
- la Nová Hut' dovrà effettuare gli investimenti necessari per giungere, a breve scadenza, a una migliore qualità dei prodotti finiti;
c) è attuata una ristrutturazione` dell'occupazione; entro il 31 dicembre 2006 saranno raggiunti livelli di produttività, in base ai dati consolidati delle società beneficiarie interessate, paragonabili a quelli dei gruppi siderurgici dell'UE;
d) la conformità al pertinente acquis comunitario nel settore della protezione dell'ambiente è raggiunta fin dall'adesione, compresi i necessari investimenti contemplati nel piano d'impresa. Conformemente al piano di impresa sono altresì effettuati i futuri investimenti connessi all'IPPC ritenuti necessari, affinché sia assicurato il rispetto, entro il 1° novembre 2007, della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento [2].
10. È attuato il piano di impresa a favore della società Vitkovice Steel. In particolare:
a) il laminatoio Duo è definitivamente chiuso entro il 31 dicembre 2006. Se la società è acquistata da un investitore strategico, la conclusione del contratto d'acquisto è subordinata alla chiusura entro tale data;
b) le misure di ristrutturazione si focalizzano sui seguenti elementi:
- un aumento delle vendite dirette e una maggiore attenzione alla riduzione dei costi, presupposti essenziali di una gestione più efficace,
- un adeguamento alla richiesta del mercato e il passaggio a prodotti con un
valore aggiunto più elevato,
- gli investimenti proposti nel processo secondario di produzione siderurgica dovrebbero essere anticipati dal 2004 al 2003, in modo da consentire alla società di competere in termini di qualità piuttosto che di prezzo;
c) la conformità al pertinente acquis comunitario nel settore della protezione dell'ambiente è raggiunta fin dall'adesione, compresi i necessari investimenti contemplati nel piano di impresa, che includono i futuri investimenti connessi all'IPPC ritenuti necessari.
11. È attuato il piano di impresa a favore della società Válcovny Plechu Frýdek Místek (VPFM). In particolare:
a) i laminatoi a caldo nn. 1 e 2 sono definitivamente chiusi entro la fine del 2004;
b) le misure di ristrutturazione dovrebbero focalizzarsi sui seguenti elementi:
- effettuare gli investimenti necessari per giungere, a breve scadenza, a una migliore qualità dei prodotti finiti;
- considerare prioritaria la realizzazione delle principali opportunità individuate per accrescere la redditività (compresa la ristrutturazione dell'occupazione, le riduzioni dei costi, i miglioramenti del rendimento e un nuovo orientamento della distribuzione).
12. Eventuali successive modifiche del piano di ristrutturazione globale e dei singoli piani devono essere approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio.
13. La realizzazione della ristrutturazione finanziaria avviene in piena trasparenza e sulla base di corretti princìpi dell'economia di mercato.
14. La Commissione e il Consiglio seguono attentamente la realizzazione della ristrutturazione e il soddisfacimento delle condizioni stabilite nel presente protocollo in materia di vitalità economica, aiuti di Stato e riduzioni di capacità anteriormente e successivamente all'adesione, fino alla fine del periodo di ristrutturazione, conformemente ai punti da 15 a 18. A tal proposito la Commissione riferisce al Consiglio.
15. La Commissione e il Consiglio effettuano il monitoraggio dei parametri della ristrutturazione di cui all'allegato 3.
16. Il monitoraggio comprende una valutazione indipendente, da eseguire nel 2003, 2004, 2005 e 2006. La verifica della vitalità economica effettuata dalla Commissione costituisce un elemento importante per il raggiungimento della medesima.
17. La Repubblica ceca coopera pienamente riguardo a tutte le modalità di monitoraggio e in particolare:
- fornisce alla Commissione relazioni semestrali sulla ristrutturazione delle società beneficiarie, rispettivamente entro il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno, sino al termine del periodo di ristrutturazione,
- la prima relazione dovrà pervenire alla Commissione entro il 15 marzo 2003 e l'ultima entro il 15 marzo 2007, salvo decisione contraria della Commissione,
- le relazioni contengono tutte le informazioni necessarie per monitorare il processo di ristrutturazione e la riduzione e l'utilizzazione di capacità e forniscono dati finanziari sufficienti per permettere di valutare se le condizioni e i requisiti contenuti nel presente protocollo sono stati soddisfatti. Le relazioni contengono almeno le informazioni di cui all'allegato 4, che la Commissione si riserva il diritto di modificare alla luce dell'esperienza acquisita nel xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Oltre alle singole relazioni aziendali delle società elencate nell'allegato 1, è redatta una relazione sulla situazione globale del settore siderurgico ceco, comprensiva dei recenti sviluppi macroeconomici,
- la Repubblica ceca impone alle società beneficiarie degli aiuti l'obbligo di divulgare tutti i pertinenti dati che, in altre circostanze, potrebbero essere considerati riservati. Nel riferire al Consiglio, la Commissione provvede a che le informazioni riservate relative alle società non siano divulgate.
18. La Commissione può in qualunque momento decidere di incaricare un consulente indipendente per valutare i risultati del monitoraggio, intraprendere le ricerche eventualmente necessarie e riferire alla Commissione e al Consiglio.
19. Se la Commissione riscontra, sulla scorta delle relazioni di cui al punto 16, che si sono verificate deviazioni sostanziali rispetto ai dati finanziari sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione di vitalità economica, può chiedere alla Repubblica ceca di adottare provvedimenti atti a rafforzare le misure di ristrutturazione delle società beneficiarie in questione.
20. Qualora dal monitoraggio emerga che:
a) le condizioni per le disposizioni transitorie contenute nel presente protocollo non sono state soddisfatte, oppure
b) gli impegni assunti nel quadro della proroga del periodo durante il quale la Repubblica ceca può eccezionalmente concedere aiuti di Stato destinati alla ristrutturazione dell'industria siderurgica a titolo dell'accordo europeo
[3] non sono stati soddisfatti, oppure,
c) durante il periodo di ristrutturazione, la Repubblica ceca ha concesso
all'industria siderurgica e, in particolare, alle società beneficiarie, ulteriori aiuti di Stato incompatibili,
le disposizioni transitorie contenute nel presente protocollo non hanno effetto.
La Commissione adotta gli opportuni provvedimenti, chiedendo alle società in questione di rimborsare gli eventuali aiuti concessi in violazione delle condizioni stabilite nel presente protocollo.
[1] G.U. 31 dicembre 1994, L 360, pag. 2.
[2] G.U. 10 ottobre 1996, L 257, pag. 26.
[3] G.U. 31 dicembre 1994, L 360, pag. 2.
Allegato 1
SOCIETÀ BENEFICIARIE DI AIUTI DI STATO NEL QUADRO DEL PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SIDERURGIA DELLA REPUBBLICA CECA
NOVÁ HUT', a. s.
Xxxxxxxxxxx 000
000 00 Xxxxxxx-Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx VÍTKOVICE STEEL, a. s.
Xxxxx 0000/000
000 00 Xxxxxxx - Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
VÁLCOVNY PLECHU, a. s.
Xxxxxxxxx 0000 Xxxxxx Místek Czech Republic
Allegato 2
CALENDARIO PER I CAMBIAMENTI DI CAPACITÀ (RIDUZIONI E AUMENTI) [1]
Società | Impianto | Cambiamento di capacità (tonnellate annue) | Data di cambiamento della produzione |
Poldi Hütte | Laminatoi V1-V8 | - 120.000 | 01.08.1999 |
VPFM | Laminatoi a caldo N. 1 & 2 | -70.000 | 31.12.2004 |
Vítkovice Steel | Laminatoio duo | -130.000 | 30.06.2006 |
Nová Hut' | Laminatoio per profilati pesanti - HCC | -600.000 | 31.08.2006 |
Nová Hut' | Laminatoio per profilati | +330.000 | 01.01.2007 |
Cambiamento netto di capacità | -590.000 |
Data della chiusura
permanente
31.05.2000
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2006
-
[1] Le riduzioni di capacità dovrebbero essere permanenti come definito nella decisione della Commissione n. 3010/91 ECSC (G.U. 16 ottobre 1991, L 286, pag. 20).
Allegato 3 PARAMETRI DELLA RISTRUTTURAZIONE E MONITORAGGIO
1. Vitalità economica
In considerazione delle speciali norme contabili applicate dalla Commissione, ogni società beneficiaria degli aiuti deve realizzare un risultato operativo lordo annuale minimo in termini di fatturato (10% per imprese siderurgiche non integrate, 13,5%, per le acciaierie integrate) ed un rendimento minimo dell'1,5% dei fondi propri entro il 31 dicembre 2006. Questi risultati sono verificati attraverso una valutazione indipendente effettuata con scadenza annuale tra il 2003 e il 2006, come previsto al punto 16 del protocollo.
2. Produttività
Entro il 31 dicembre 2006 verrà raggiunta gradualmente una produttività globale paragonabile a quella registrata dall'industria siderurgica dell'UE. Questo risultato è, verificato attraverso una valutazione indipendente effettuata con scadenza annuale tra il 2003 e il 2006, come previsto al punto 16 del protocollo.
3. Riduzione dei costi
Particolare importanza è attribuita alla riduzione dei costi, quale uno degli elementi chiave della vitalità economica. Detta riduzione sarà pienamente realizzata, in conformità dei piani di impresa delle società beneficiarie.
Allegato 4
ELENCO INDICATIVO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE
1. Produzione ed effetti sul mercato
- Produzione mensile di acciaio grezzo, prodotti semilavorati e finiti per categoria e tipo di prodotto;
- prodotti venduti, compresi volumi, prezzi e mercati; ripartizione per tipo di prodotto.
2. Investimenti
- Dettagli degli investimenti realizzati;
- data di completamento;
- costi dell'investimento, fonti di finanziamento e importo dei relativi aiuti;
- data dell'eventuale erogazione degli aiuti.
3. Riduzioni della forza lavoro
- Entità e calendario delle perdite dei posti di lavoro;
- andamento dell'occupazione nelle società beneficiarie degli aiuti (distinguendo tra occupazione diretta e indiretta).
4. Capacità (per quanto riguarda l'intero settore siderurgico nella Repubblica ceca)
- Data (o data prevista) di cessazione della produzione di capacità, espressa in PMP (laddove per PMP si intende la Produzione annuale massima possibile che si può ottenere in condizioni di lavoro normali), da chiudere e loro descrizione;
- data (o data prevista) di smantellamento, quale definito nella decisione n. 3010/91/CECA della Commissione relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in merito ai loro investimenti [1], dell'impianto interessato e dettagli relativi allo smantellamento;
- data (o data prevista) di introduzione di nuove capacità e relativa descrizione;
- evoluzione della capacità totale della Repubblica ceca di acciaio grezzo e prodotti finiti per categoria.
5. Costi
- Ripartizione dei costi e loro rispettiva evoluzione in passato e in futuro, in particolare per quanto riguarda il risparmio, sui costi relativi alla manodopera, il consumo di energia, il risparmio sui costi delle materie prime, la riduzione delle attrezzature e dei servizi esterni.
6. Risultati finanziari
- Evoluzione di rapporti finanziari fondamentali selezionati che permettano di verificare che si stanno compiendo progressi in direzione della vitalità economica (i risultati e i rapporti finanziari devono essere forniti in modo da consentire raffronti con il piano di ristrutturazione finanziario della società e devono comprendere la verifica di vitalità economica effettuata dalla Commissione);
- livello degli oneri finanziari;
- dettagli e calendario degli aiuti concessi;
- dettagli e calendario dell'erogazione degli aiuti già concessi;
- termini e condizioni dei nuovi prestiti (a prescindere dalla fonte).
7. Privatizzazione
- Prezzo di vendita e gestione delle passività esistenti;
- disponibilità dei proventi di vendita;
- data di vendita;
- situazione finanziaria della società al momento della vendita;
- valore della società/attivo al momento della vendita e metodo di valutazione utilizzato.
8. Creazione di una nuova società o di nuovi impianti incorporando estensioni di capacità
- Identità degli azionisti del settore pubblico e privato;
- fonti dei finanziamenti per la creazione della nuova società o dei nuovi impianti;
- termini e condizioni per la partecipazione degli azionisti pubblici e privati;
- struttura amministrativa della nuova società. [1] G.U. 16 ottobre 1991, L 286, pag. 20.
PROTOCOLLO N. 3
SULLE ZONE DI SOVRANITÀ
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD A CIPRO
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
RAMMENTANDO che la dichiarazione comune concernente le zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegata all'atto finale del trattato relativo all'adesione del Regno Unito alle Comunità europee prevede che il regime applicabile alle relazioni tra la Comunità economica europea e le zone di sovranità sarà determinato nel contesto di un eventuale accordo tra la Comunità e la Repubblica di Cipro,
TENENDO CONTO delle disposizioni relative alle zone di sovranità figuranti nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di. Cipro (in appresso «il trattato istitutivo») e gli scambi di note connessi del 16 agosto 1960,
PRENDENDO ATTO dello scambio di note tra il Governo del Regno Unito e il Governo della Repubblica di Cipro riguardante l'amministrazione delle zone di sovranità, in data 16 agosto 1960, nonché dell'allegata dichiarazione del Governo del Regno Unito secondo la quale uno dei principali obiettivi da conseguire è la tutela degli interessi di coloro che risiedono o lavorano nelle zone di sovranità, e considerando in tale contesto che le suddette persone dovrebbero godere, per quanto possibile, di un trattamento identico a quello di cui godono le persone residenti o che lavorano nella Repubblica di Cipro,
PRENDENDO ATTO INOLTRE delle disposizioni del trattato istitutivo relative al regime doganale tra le zone di sovranità e la Repubblica di Cipro, in particolare quelle di cui all'allegato F del summenzionato trattato,
PRENDENDO ATTO PARIMENTI dell'impegno del Regno Unito a non creare posti di controllo doganale o altri sbarramenti di frontiera tra le zone di sovranità e la Repubblica di Cipro, nonché del regime instaurato in virtù del trattato istitutivo, secondo il quale le autorità della Repubblica di Cipro gestiscono un'ampia gamma di servizi pubblici nelle zone di sovranità, ivi compreso nei settori agricolo, doganale e fiscale,
CONFERMANDO che l'adesione della Repubblica di Cipro all'Unione europea non dovrebbe pregiudicare i diritti e gli obblighi delle parti contraenti del trattato istitutivo,
RICONOSCENDO pertanto la necessità di applicare alle zone di sovranità talune disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del diritto comunitario correlato, nonché di prevedere un regime specifico per quanto riguarda l'attuazione di tali disposizioni nelle zone di sovranità,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
All'articolo 299, paragrafo 6, la lettera b) del trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal seguente:
«b) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia a Cipro, tranne per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime definito nel protocollo relativo alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Slovacchia e secondo i termini di detto protocollo.».
Articolo 2
1. Le zone di sovranità sono incluse nel territorio doganale della Comunità e a tal fine gli atti di politica doganale e di politica commerciale comune di cui nella sezione I dell'allegato del presente protocollo si applicano alle zone di sovranità, con le modifiche riportate nell'allegato.
2. Alle zone di sovranità si applicano gli atti relativi alle imposte sulla cifra d'affari, alle accise e ad altre forme di imposizione indiretta elencati nella sezione II dell'allegato del presente protocollo con le modifiche riportate nell'allegato e le pertinenti disposizioni applicabili a Cipro riportate nell'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Slovacchia.
3. Gli atti elencati nella sezione III dell'allegato del presente protocollo sono modificati come indicato nell'allegato, in modo da consentire al Regno Unito di mantenere le franchigie e le esenzioni da diritti e tasse per le forniture destinate alle sue forze armate e al personale connesso accordate dal trattato istitutivo.
Articolo 3
Alle zone di sovranità si applicano le seguenti disposizioni del trattato e disposizioni connesse:
a) Titolo II della parte terza del trattato CE, relativo all'agricoltura e disposizioni adottate su tale base;
b) misure adottate a norma dell'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE.
Articolo 4
Le persone che risiedono o lavorano nel territorio delle zone di sovranità le quali, nell'àmbito del regime istituito in virtù del trattato istitutivo e dello scambio di note connesso del 16 agosto 1960, sono soggette, alla normativa della Repubblica di Cipro in materia di sicurezza sociale, sono considerate, ai fini del regolamento (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [1], come persone che risiedono o lavorano nel territorio della Repubblica di Cipro.
[1] G.U. 5 luglio 1971, L 149, pag. 2.
Articolo 5
1. La Repubblica di Cipro non è tenuta ad effettuare controlli sulle persone che attraversano le sue frontiere terrestri e marittime con le zone di sovranità e a siffatte persone non si applicano restrizioni comunitarie in materia di attraversamento delle frontiere esterne.
2. Il Regno Unito effettua controlli sulle persone che attraversano le frontiere esterne delle zone di sovranità in conformità degli impegni stabiliti nella sezione IV dell'allegato del presente protocollo.
Articolo 6
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può, per garantire un'efficace attuazione degli obiettivi del presente protocollo, modificare gli articoli da 2 a 5 come pure l'allegato, ovvero applicare altre disposizioni del trattato CE e della normativa comunitaria correlata alle zone di sovranità secondo modalità e condizioni che determinerà. Prima di presentare una proposta la Commissione consulta il Regno Unito e la Repubblica di Cipro.
Articolo 7
1. Fatto salvo il paragrafo 2, il Regno Unito è competente ad attuare il presente protocollo nelle zone di sovranità. In particolare:
a) il Regno Unito è competente per l'applicazione delle misure comunitarie specificate nel presente protocollo nei settori doganale, dell'imposizione indiretta e della politica commerciale comune per quanto riguarda le merci che entrano nell'isola di Cipro o la lasciano attraverso un porto o aeroporto situato all'interno delle zone di sovranità;
b) all'interno delle zone di sovranità possono essere effettuati controlli doganali su merci importate nell'isola di Cipro o da essa esportate dalle forze armate del Regno Unito attraverso un porto o aeroporto situato nella Repubblica di Cipro;
c) il Regno Unito è competente per il rilascio di licenze, autorizzazioni o certificati prescritti in conformità di qualsiasi misura comunitaria applicabile alle merci importate nell'isola di Cipro o da essa esportate dalle forze armate del Regno Unito.
2. La Repubblica di Cipro è competente per la gestione e l'erogazione di eventuali fondi comunitari spettanti a persone che appartengono alle zone di sovranità, in virtù dell'applicazione della politica agricola comune nelle zone di sovranità a norma dell'articolo 3 del presente protocollo e rende conto alla Commissione di siffatte spese.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il Regno Unito può delegare alle competenti autorità della Repubblica di Cipro, in conformità del regime instaurato in virtù del trattato istitutivo, l'espletamento delle funzioni che incombono a uno Stato membro a norma o in virtù delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5.
4. Il Regno Unito e la Repubblica di Cipro cooperano per garantire l'effettiva attuazione del presente protocollo nelle zone di sovranità e, se del caso, concludono ulteriori intese per quanto riguarda la delega dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5. Una copia di tali intese è trasmessa alla Commissione.
Articolo 8
Il regime definito nel presente protocollo è inteso unicamente a regolamentare la situazione particolare delle zone di sovranità del Regno Unito a Cipro e non può essere applicato a nessun altro territorio della Comunità né servire, totalmente o parzialmente, come precedente per qualsiasi altro regime speciale che già esiste o che potrebbe essere istituito in un altro territorio europeo di cui all'articolo 299 del trattato.
Articolo 9
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio con frequenza quinquennale in merito all'attuazione delle disposizioni del presente protocollo.
Allegato
I riferimenti a direttive e regolamenti fatti nel presente protocollo devono essere interpretati come riferimenti a tali direttive e regolamenti nelle versioni modificate o periodicamente sostituite e ai rispettivi atti di attuazione.
SEZIONE I
1. Nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I seguenti territori, situati fuori dal territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale della Comunità, in ragione delle convenzioni e dei trattati che sono ad essi applicabili:
a) FRANCIA
Il territorio dei Principato di Monaco, quale è definito nella Convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese del 27 settembre 1963, pag. 86-79).
b) CIPRO
I territori delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia, quali definiti nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (Regno Unito, trattati, serie n. 4 (1961) Cmnd. 1252)».
2. Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.
3. Regolamento (CEE) n. 918/83 del 28 marzo 1983 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali.
4. Regolamento (CEE) n. 2454/93 del 2 luglio 1993 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comune.
5. Regolamento (CEE) n. 3677/90 del 13 dicembre 1990 del Consiglio recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
6. Direttiva 92/109/CEE del 14 dicembre 1992 del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
7. Regolamento (CEE) n. 3911/92 del 9 dicembre 1992 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali:
8. Regolamento (CE) n. 3295/94 del 22 dicembre 1994 del Consiglio che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative.
9. Regolamento (CE) n. 1367/95 del 16 giugno 1995 della Commissione recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo a un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative.
10. Regolamento (CE) n. 1334/2000 del 22 giugno 2000 del Consiglio che
istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso.
SEZIONE II
l. Sesta direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme:
a) all'articolo 3, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente testo:
«In deroga al paragrafo 1, tenuto conto
- delle convenzioni e dei trattati conclusi dal Principato di Monaco e dall'isola di Man rispettivamente con la Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
- del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro,
il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia non sono considerati, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, territori terzi.».
b) All'articolo 3, paragrafo 4, il secondo comma è modificato aggiungendo un terzo trattino così formulato:
«- delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Repubblica di Cipro.».
2. Direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa: all'articolo 2, il paragrafo 4 è modificato aggiungendo un quinto trattino così formulato:
«- delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Repubblica di Cipro.».
SEZIONE III
1. L'articolo 135 del regolamento (CEE) n. 918/83 del 28 marzo 1983 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali è modificato aggiungendo una nuova lettera d) così formulata:
«d) il Regno Unito mantenga le franchigie sulle importazioni di merci ad uso delle sue forze armate o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense risultanti dal trattato relativo
all'istituzione della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960».
2. La sesta direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, è modificata:
a) inserendo all'articolo 14, paragrafo 1, lettera g) un quarto trattino così formulato:
«- Le esenzioni di cui al quarto trattino si estendono alle importazioni effettuate dalle forze armate del Regno Unito in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960, ovvero alla fornitura di beni e servizi a dette forze armate, per l'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense.»;
b) sostituendo all'articolo 17, paragrafo 3, la lettera b) con la seguente:
«b) di sue operazioni esenti ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere g) e i) e ai sensi dell'articolo 15, dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere B e C e dell'articolo 16, paragrafo 2».
3. L'articolo 23, paragrafo 1, primo comma della direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 del Consiglio, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, è modificato aggiungendo un nuovo trattino così formulato:
«- alle forze armate del Regno Unito di stanza nell'isola di Cipro in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro del 16 agosto 1960, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense».
SEZIONE IV
1. Nel presente protocollo:
a) per «frontiere esterne delle zone di sovranità» s'intendono i loro confini marittimi e i loro aeroporti e porti marittimi, ma non le loro frontiere terrestri o marittime con la Repubblica di Cipro;
b) per «punti di attraversamento» s'intende qualsiasi punto di attraversamento autorizzato dalle competenti autorità del Regno Unito per l'attraversamento delle frontiere esterne.
2. Il Regno Unito permette l'attraversamento delle frontiere esterne delle zone di sovranità soltanto nei punti di attraversamento.
3. a) Ai cittadini di paesi terzi è consentito attraversare le frontiere esterne delle zone di sovranità soltanto se: