DIPARTIMENTO DI DIRITTO PROCESSUALE E PRIVATO
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PROCESSUALE E PRIVATO
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
di alta formazione e ricerca
PROFILI GIURIDICI E PRIME INDICAZIONI PER IL SUO UTILIZZO
1. L’attuale disciplina normativa
2. Lo stato delle normative regionali
3. Alcune esperienze accademiche in assenza di regolamentazione regionale
4. Incentivi a favore dell’attivazione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca
5. Prime indicazioni per l’attivazione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca
6. Standard formativi e certificazione delle competenze acquisite
7. La mappa degli uffici di Ateneo coinvolti nell’attivazione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca
8. Descrizione delle fasi di implementazione
Alla redazione del documento hanno collaborato:
PROF. XXXXXXXX XXX XXXXX, ORDINARIO DI DIRITTO DEL LAVORO NELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, per i profili di
Diritto del Lavoro
XXXX. XXXXX XXXXXXXXX, RESPONSABILE ACCADEMICO DELL’ORIENTAMENTO E JOB PLACEMENT, per l’osservazione delle
prassi a livello regionale e nazionale
1. L’attuale disciplina normativa
Il contratto di “apprendistato”, originariamente introdotto nell’ordinamento nazionale dalla L. 25/1955, è stato oggetto di numerose revisioni. Attualmente è disciplinato dal Testo Unico contenuto nel D.lgs. 14/9/2011, n. 167 (che abroga le discipline vigenti alla sua entrata in vigore, compresa la disciplina sull’apprendistato contenuta nel D.lgs. 276/2003), che lo definisce come “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e occupazione dei giovani” (art.1).
In sostanza, si tratta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato in cui il datore di lavoro è tenuto a erogare all’apprendista, come corrispettivo della prestazione lavorativa, non solo la retribuzione, ma anche una formazione professionale.
Al termine del periodo di formazione, viene data sia al datore di lavoro che al lavoratore la facoltà di recedere liberamente dal contratto (senza obbligo di motivazione), con il solo obbligo del preavviso. Nel caso in cui nessuna delle parti eserciti il recesso, il rapporto di apprendistato prosegue come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ordinario.
Il T.U. prevede tre diverse tipologie di apprendistato, a seconda che lo stesso sia:
• funzionale al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale (art. 3)
• professionalizzante (art. 4)
• di alta formazione e ricerca (art. 5)
Con particolare riferimento al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, l’art. 5 del T.U. prevede che possano essere assunti, senza limitazione del settore di attività o della natura pubblica o privata del datore di lavoro, giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, con il fine di intraprendere un percorso formativo per l’acquisizione di un diploma di istruzione secondaria superiore o di titoli di studio universitari e di alta formazione, compreso il dottorato di ricerca.
Il T.U. prevede anche che l’apprendistato di alta formazione e ricerca possa essere utilizzato la specializzazione tecnica superiore di cui all’art. 69 della legge n. 144 del 17/03/1999, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori, nonché per esperienze professionali o per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche (per quest’ultimo aspetto, restano peraltro dubbi sulla effettiva praticabilità di tale strumento contrattuale, in considerazione della prassi che caratterizza il rapporto fra il professionista e il praticante).
Anche tale apprendistato è sottoposto, dal punto di vista normativo, alla disciplina comune alle tre tipologie di apprendistato, che è dettata dall’art. 2 del d.lgs. n. 167/2011, mediante il rinvio alla contrattazione collettiva, pur nel rispetto di determinati principi (che sono, in realtà, anche regole alquanto dettagliate).
Tale disciplina comune, tra l’altro, è stata recentemente integrata e modifica dalla legge n. 92 del 28/06/2012 (cosiddetta “Legge Fornero”) che ha introdotto le seguenti principali novità:
• la durata minima del contratto non può essere inferiore a 6 mesi, con l’eccezione dell’apprendistato a tempo determinato che può essere consentito dai CCNL per lo svolgimento di attività stagionali;
• in caso di esercizio del recesso al termine del periodo di formazione, vale a dire del contratto di apprendistato, nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina di tale contratto (art. 5, lett. b);
• l’innalzamento del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati: per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti il numero complessivo di apprendisti assumibili non può superare, come già in precedenza, il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio. Invece, per i datori di lavoro con 10 o più dipendenti, il rapporto è elevato a 3 a 2. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Tali disposizioni si applicano a far data dal 1° gennaio 2013. Fino a quella data continuerà ad applicarsi per tutti i datori di lavoro il limite del 100%.
• la conferma della possibilità di utilizzare apprendisti anche mediante contratti di somministrazione a tempo indeterminato;
• l’introduzione di un meccanismo in base al quale l’assunzione di nuovi apprendisti è collegata alla percentuale di stabilizzazioni effettuate nell’ultimo triennio: in particolare, affinché il datore di lavoro possa procedere a nuove assunzioni in apprendistato, è necessario che, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, egli abbia proseguito il rapporto di lavoro con almeno il cinquanta per cento degli apprendisti da lui dipendenti, con esclusione dal computo di detta percentuale dei rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei predetti limiti saranno considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Per il primo triennio di applicazione della riforma, peraltro, il rapporto suddetto è mantenuto nella misura del trenta per cento (art. 5, lett. d) e art. 5, comma 2).
Ciò premesso sui profili normativi, e focalizzandosi su quelli relativi alla formazione con specifico riguardo alla terza tipologia di apprendistato, che è quella che qui interessa, l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 167/2011 attribuisce alle Regioni la competenza in materia di regolamentazione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i soli aspetti relativi alla formazione (compresa la durata della stessa). Tale regolamentazione deve essere frutto di accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le Università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
In assenza di regolamentazione regionale, prosegue peraltro l’art. 5, comma 3, i suddetti contratti possono essere attivati sulla base di apposite convenzioni stipulate dai datori lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative di ricerca sopra menzionate.
In questa ripartizione di compiti, per quanto concerne l’apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari, spetta naturalmente all’Università individuare i destinatari e il numero di posti riservati per tali contratti. I soggetti che superano le selezioni richieste per l’ammissione possono essere poi assunti dalle imprese con contratto di apprendistato. L’alto apprendistato è caratterizzato dalla cosiddetta alternanza formativa: la titolarità della formazione sarà in capo alle Università. Il percorso formativo durante il periodo di apprendistato viene definito, invece, congiuntamente dalle Università e dalle imprese, ma deve prevedere almeno un certo importo di ore annue di attività didattica e di formazione.
2. Lo stato delle normative regionali
Dai dati presentati nel “XII RAPPORTO ISFOL” (dicembre 2011) emerge che l’apprendistato di alta formazione e ricerca, pur essendo stato già previsto dal d.lgs. n. 276/2003, è uno strumento ancora poco diffuso. Tanto nel 2009 quanto nel 2010 i numeri relativi ai giovani coinvolti segnalano una partecipazione assai limitata, contenuta entro il centinaio di giovani per anno. La programmazione per il 2011 sembrava prevedere uno sviluppo, soprattutto in regioni quali la Lombardia e l’Xxxxxx Xxxxxxx che avevano previsto l’attivazione di nuovi master e dottorati. Tuttavia, complessivamente, anche dalla “SINTESI RAPPORTO ISFOL 2012”, fino ad oggi l’apprendistato per l’alta formazione ha segnalato una partecipazione contenuta entro il centinaio di giovani.
Alla luce del monitoraggio periodico effettuato dall’Isfol, sono cinque le regioni che, tra gli interventi di politiche a sostegno dell’occupazione dei giovani, promuovono la diffusione sul territorio regionale del contratto di apprendistato per l’alta formazione.
A seguire nella tabella sottostante, i dettagli per singola regione con, in evidenza, le esperienze concluse o in essere:
Normativa regionale | Impegni della Regione | Esperienze concluse o in essere | |
Xxxxxxx | Xxxx’Accordo quadro del 9 gennaio 2007 e CGIL, CISL e UIL si promuove l’attivazione di sperimentazioni dell’apprendistato alto. | // | Non pervenute |
Basilicata | • Nella legge regionale n. 28 del 2006 si stabilisce che la Giunta Regionale può promuovere intese con università, istituzioni scolastiche ed enti di formazione per l’avvio di sperimentazioni dell’apprendistato di alta formazione(art. 6 ) • DGR n. 485 del 24/04/2012 - approvazione "Protocollo d'Intesa relativo ai primi provvedimenti attuativi del Testo unico dell'apprendistato ai sensi del d.lgs. 167/2011" • Deliberazione di Giunta Regionale n.1101 del 8 agosto 2012 - Approvazione Linee guida | Non pervenute | |
Calabria | L’apprendistato di alta formazione non risulta regolamentato. | Non pervenute | |
Campania | L’apprendistato di alta formazione non risulta regolamentato. | Non pervenute | |
Xxxxxx- Romagna | • L’11 maggio 2005 è stato raggiunto un accordo tra Regioni e parti sociali per l’attivazione di prime sperimentazioni dell’apprendistato di alta | La Regione Xxxxxx-Romagna approva l’offerta formativa degli Atenei ed eroga un assegno formativo (voucher) per ogni contratto di alto | A Modena e Reggio Xxxxxx le prime esperienze riguardano master in disegno meccanico. A Bologna l’energia sostenibile |
Normativa regionale | Impegni della Regione | Esperienze concluse o in essere | |
formazione, che si sono concluse nel dicembre 2008 • La legge regionale n. 17 del 2005 contiene disposizioni generali sul contratto di apprendistato. • Delibera dell'Assemblea legislativa della Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 del 29 marzo 2011- Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013. • Protocollo d'intesa del 05/07/2011 tra la Regione Xxxxxx-Romagna, Università e Parti sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca nell'ambito dei contratti di alto apprendistato | apprendistato sottoscritto, a titolo di rimborso delle quote di partecipazione ai corsi, voucher differenziato a seconda del titolo universitario da conseguire | e il cosiddetto energy management. | |
Friuli- Venezia Giulia | L’accordo tra la Regione, l’Università e le parti sociali del 5 aprile 2006, approvato con D. G. R. del 23 giugno 2006 n. 1419, prevede che la durata della formazione esterna all’azienda sia pari a 300/400 ore. L’accordo contiene anche disposizioni sul tema della formazione dei tutor. | ||
Lazio | La legge regionale n. 9 del 2006 contiene la disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato e fa un generico riferimento al contratto di apprendistato di alta formazione. E’ stato avviato un accordo tra Ministero del Lavoro e parti sociali che prevede la sperimentazione di percorsi di apprendistato di alta formazione. | Master di II livello con contratto in alto apprendistato in ‘Servizi pubblici Locali’ promosso dall'Unione Europea insieme alla Regione Lazio, organizzato dall'Università Roma Tre e da Confservizi Lazio. In questa sperimentazione sono stati coinvolti 35 laureati, provenienti dalle facoltà di ingegneria, economia e giurisprudenza, selezionati dalle Aziende operanti nel settore delle Utilities. Il progetto prevedeva la frequentazione del Master, parallelamente all’inserimento nelle aziende con contratto di alto apprendistato. Alla fine delle attività hanno completato il percorso 32 studenti conseguendo il diploma di master e proseguendo l’attività lavorativa in Azienda. |
Normativa regionale | Impegni della Regione | Esperienze concluse o in essere | |
Liguria | Con la delibera del Consiglio Regionale n. 834 del 2004 sono state avviate sperimentazioni dell’apprendistato di alta formazione. | Non pervenute | |
Lombardia | • L’accordo tra Regione e parti sociali del 20.12. 2005 stabilisce che il contratto di apprendistato di alta formazione abbia durata pari a 30 mesi. • La successiva legge regionale n. 19 del 2007 prevede norme sul sistema di istruzione e formazione e, in particolare, fa riferimento al sistema di certificazione delle competenze nell’apprendistato (art. 21). • Delibera IX/2053, approvata da Regione Lombardia il 28 luglio 2011, promuove un accordo di collaborazione tra Regione Lombardia ed il sistema universitario lombardo con l’obiettivo di sostenere l’allineamento tra le scelte universitarie dei giovani, i fabbisogni delle imprese attraverso il contratto di apprendistato in alta formazione. | Regione Lombardia finanzia le seguenti attività (addizionali a quelle ordinarie, già coperte dal Fondo di Finanziamento Ordinario): - Servizi di progettazione formativa/didattica; - Formazione specialistica aggiuntiva rispetto a quella curriculare, per rispondere ad esigenze specifiche dell’impresa presso cui è assunto l’apprendista; - Tutoraggio formativo e aziendale individualizzato. | Nel 2011 è stato approvato il primo progetto sperimentale di Master rivolto ad apprendisti in “Gestione Aziendale” presentato dal MIP - Consorzio per l’innovazione nella gestione delle imprese e della pubblica amministrazione. Inoltre nel 28 luglio 2011 la Regione ha sancito un accordo di collaborazione con il sistema universitario regionale per il triennio 2011-2014, che promuove un programma sperimentale per il conseguimento del titolo di laurea o di laurea magistrale nell’ambito di un contratto di lavoro di apprendistato |
Marche | L’apprendistato di alta formazione non risulta regolamentato. | Settembre 2012: bando di finanziamento per voucher formazione alto apprendistato emanato dalla Regione Veneto - capofila per le regioni aderenti, al quale ha aderito anche la Regione Marche. | |
Molise | La legge regionale n. 3 del 2008 prevede l’utilizzo sperimentale del contratto di apprendistato di alta formazione (art. 12) | Non pervenute | |
Piemonte | • La Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2007 contiene la disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato. • La Delibera regionale n. 44-14478/2004 contiene specifiche disposizioni per l’attuazione dell’apprendistato di alta formazione, attraverso corsi di laurea e master. | La Regione Piemonte ha finanziato 9 milioni di euro 60 master universitari e 70 dottorati di ricerca rivolti a oltre mille giovani, assunti con contratto di apprendistato per l’acquisizione di titoli di alta formazione. Così, i corsi non sono costati nulla a coloro che li hanno frequentati, i quali sono anzi stipendiati e inquadrati in azienda. | Nel corso del 2010 sono stati approvati 7 master. Ancora, è stato messo a punto un atto di indirizzo programmatico per l’avvio di una sperimentazione finalizzata all’acquisizione della laurea triennale e magistrale in apprendistato. |
Normativa regionale | Impegni della Regione | Esperienze concluse o in essere | |
• Protocollo d’intesa sull’apprendistato in alta formazione stipulato il 20 aprile 2012 a Torino da Regione Piemonte, Italia Lavoro, Atenei e parti sociali. | Sono 106 le imprese che fino ad oggi hanno attivato contratti di alto apprendistato. Tra il 2010 e il 2011 sono 242 i ragazzi che hanno conseguito o un master o un dottorato di ricerca in apprendistato. | ||
Puglia | L’apprendistato di alta formazione non risulta regolamentato | Non pervenute | |
Toscana | • Legge regionale 32/2002 (come modificata dalla Legge regionale n.16 del 7.5.2012) • Regolamento di esecuzione della Legge regionale 32/02 adottato con Dpgr 8 agosto 2003 n. 47 (come modificato dal Dpgr 18 giugno 2012 n. 28/R) • Con la delibera regionale n. 1217/2004 è stato approvato l’avvio di sperimentazioni di contratti di apprendistato di alta formazione. | Non pervenute | |
Trentino- Alto Adige | La Legge provinciale n. 6 del 2006 contiene la disciplina della formazione in apprendistato. L’accordo tra le parti sociali del luglio 2005 ha disciplinato la formazione nelle tre tipologie di apprendistato, compreso l’apprendistato di terzo livello. L’apprendistato di alta formazione era operativo già prima della Riforma Biagi. | L’Agenzia del Lavoro può finanziare i datori di lavoro e l’Università per attivare misure integrative di sostegno agli apprendisti, predisponendo sia attività di facilitazione degli apprendimenti, che di recupero delle competenze standard. Il contributo addizionale, che non potrà superare i € 4.000 per il primo anno e i € 6.000 per il secondo, sarà commisurato ai maggiori oneri derivanti dalla partecipazione formativa aggiuntive, sarà rapportato alla durata e alle modalità della formazione aggiuntiva, nonché al genere dell’apprendista. | Nell’ambito del documento degli interventi di politica del lavoro 2011-2013, la Provincia Autonoma di Trento ha previsto di attuare in via sperimentale, in collaborazione con imprese, Università, scuole ed istituti per l’alta formazione specialistica, percorsi formativi, biennali o triennali che consentano l’accesso a vari livelli di titoli di studio e di specializzazioni professionali. |
Sardegna | L’apprendistato di alta formazione non risulta regolamentato. | Non pervenute | |
Sicilia | L’apprendistato di alta formazione non risulta regolamentato. | Non pervenute | |
Umbria | • La legge regionale n. 18 del 2007 contiene la disciplina dell’apprendistato e regolamenta anche l’apprendistato di alta formazione (art. 14). • Regolamento Regionale 18 settembre 2008, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 | La Regione Umbria ha condotto una sperimentazione, avviata nel luglio 2007 e conclusasi nel giugno 2008, sulla base di un accordo tra l’Università per Stranieri di Perugia, un’agenzia formativa e |
Normativa regionale | Impegni della Regione | Esperienze concluse o in essere | |
maggio 2007, n. 18 - Disciplina dell’apprendistato) • Deliberazione della Giunta Regionale 24 aprile 2012, n. 441 "Disposizioni in materia di offerta formativa regionale nell'ambito dei contratti di apprendistato di cui al D. Lgs. 167/2011" | un’associazione di categoria a rappresentare le imprese coinvolte nel progetto, con il patrocinio di un’associazione sindacale. La sperimentazione si è concretizzata nella realizzazione del “Master in competitività internazionale del sistema PMI”. | ||
Valle d'Aosta | L’apprendistato di alta formazione non risulta regolamentato. | Non pervenute | |
Veneto | Nell’accordo tra Regione e parti sociali del 22 novembre 2004 la durata del contratto di apprendistato di alta formazione è stata collegata alla durata del percorso di formazione in apprendistato. DGR n. 1685/12 DGR n. 1685/12 - Allegato B DGR n. 1685/12 - Avviso | Ciascuna azienda può richiedere voucher per la frequenza a tali percorsi fino ad un massimo di 6.000,00 Euro per ciascun apprendista per la formazione esterna all’azienda e di 6.000,00 Euro per ciascun apprendista per la formazione interna all’azienda. Le domande dovranno essere compilate tramite il portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed essere inviate alla Regione del Veneto – Direzione Formazione, secondo una modalità a sportello. | Con la DGR n.2626 del 2004 la Regione ha avviato 5 percorsi sperimentali di formazione in alto apprendistato. Con la DGR n. 3459 del 18/11/2008 la Regione ha programmato l'attività formativa di due master biennali di primo livello. La Giunta Regionale ha inoltre approvato un protocollo di intesa con l’Università degli studi di Padova per la realizzazione di percorsi sperimentali in alto apprendistato per l’acquisizione del titolo di studio di dottore di ricerca Le aziende che hanno aderito all’iniziativa sono 24. A seguito degli esami di selezione saranno invece 9 i dottorandi assunti con contratto di alto apprendistato da altrettante aziende. |
A seguire, a conferma di quanto sopra esposto, la ripartizione delle risorse economiche impegnate per tipologia di apprendistato nel corso degli anni 2009 e 2010, da cui si evidenzia chiaramente il limitatissimo investimento di risorse nella terza forma di apprendistato (Composizione percentuale).
3. Alcune esperienze accademiche in assenza di regolamentazione regionale
A partire dall’a.a 2003/2004, Assoimprenditori Alto Adige, Libera Università di Bolzano e Politecnico di Torino, hanno ideato, sviluppato ed implementato il modello sperimentale di alternanza studio – lavoro denominato “Studenti in attività”, applicato ai Corsi di laurea di primo livello in "Ingegneria Logistica e della Produzione" ed “Informatica applicata”. Tale modello, entrato a regime nell’a.a 2007/2008, permette ai diplomati di età inferiore ai 29 anni di intraprendere un percorso misto di studio universitario (Laurea di I Livello) e lavoro in azienda. Il progetto prevede l’iscrizione al corso di studi, seguita da un processo di selezione aziendale, al termine del quale gli studenti ritenuti idonei potranno stipulare uno specifico contratto di apprendistato che ne determinerà la definitiva ammissione al progetto. Il piano formativo si articola su 4 anni, in cui lo studente alterna periodi di lavoro in azienda a periodi di solo studio in Università. Mediamente, sui 4 anni, lo studente è in attività presso l’università nella misura del 45% e percepisce una retribuzione mensile (13 mensilità annue) per 3 dei quattro anni di durata del percorso di laurea. Accanto ai corsi per cui è prevista una frequenza a tempo pieno ed una prova d’esame, sono previsti corsi a distanza che prevedono lo sviluppo di progetti di lavoro in azienda seguiti da una regolare prova d’esame. Gli iscritti all’a.a. 2007/2008, circa una trentina, hanno terminato il percorso formativo nel 2011.
Nell’a.a. 2010/2011, l’Università degli Studi di Padova ha realizzato due master biennali di primo livello uno ad indirizzo tecnologico in “Metodi e Tecnologie per l’Innovazione di Prodotto e di Processo”, attivato presso la Facoltà di Ingegneria, l’altro in “Innovazione Strategica” che si svolge presso il Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale dell’ Università Cà Foscari di Venezia. La Giunta Regionale ha inoltre approvato un protocollo di intesa con l’Università degli studi di Padova per la realizzazione di percorsi sperimentali in alto apprendistato per l’acquisizione del titolo di studio di dottore di ricerca. Il percorso formativo ha durata triennale, e prevede la partecipazione del dottorando a non meno di 150 ore annue di attività didattica e formativa formale, svolte secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo della Scuola di Dottorato specificamente interessata. Complessivamente sono 24 i progetti attivabili proposti dalle Aziende. Le tematiche riguardano nello specifico le scuole di dottorato in ingegneria industriale, ingegneria dell'informazione, scienze molecolari, scienze dell'ingegneria civile e ambientale, scienze veterinarie, Bioscienze e biotecnologie, studio e conservazione di beni archeologici e architettonici, diritto privato e del lavoro.
Accanto alle iniziative promosse con il coinvolgimento delle Regioni, nel corso del 2011 si è avuta notizia di una prima iniziativa di larga scala e con respiro nazionale promossa avvalendosi della facoltà concessa alle imprese di stipulare direttamente convenzioni con le università per l’avvio di percorsi di apprendistato alto in mancanza di regolamentazioni regionali. Infatti il Gruppo Telecom Italia ha siglato a marzo 2011 un’intesa con le organizzazioni sindacali per avviare un progetto sperimentale di alto apprendistato, denominato “The Day Before”, in convenzione con le facoltà di Ingegneria degli Atenei della regione Sicilia, Campania e Calabria. La sperimentazione, che vede coinvolti 200 laureandi selezionati tra gli iscritti al corso di laurea magistrale o specialistica non oltre il primo anno di laurea fuori corso e a cui manchino non più di 60 crediti formativi universitari, terminerà il 31 Dicembre 2012. Tra gli apprendisti che avranno concluso il percorso di formazione saranno selezionate almeno 50 risorse da assumere a tempo indeterminato in una delle aziende del gruppo a decorrere dal 1° Gennaio 2013. A seguito dell’iniziativa, il 27 Luglio 2011 è stato sottoscritto un ulteriore accordo che prevede, tra l’altro, l’avvio di duecento contratti di apprendistato di alta formazione per attività connesse allo sviluppo di nuove tecnologie per la banda ultra larga (NGE e LTE). Gli atenei coinvolti saranno quelli di Torino, Milano, Genova, Bologna, Venezia, Roma, Napoli, Bari e Catania. Gli apprendisti coinvolti, laureandi all’ultimo anno delle facoltà di Ingegneria ed Economia, termineranno il percorso il 31 Dicembre 2013.
Per entrambi i progetti, durante il periodo di apprendistato sarà realizzato un piano formativo aggiuntivo a quello accademico che si articolerà in 240 ore di formazione erogate all’interno dell’orario di lavoro. Tale piano prevede una parte iniziale comune, seguita da percorsi formativi personalizzati costruiti a partire da un catalogo formativo sviluppato su specifiche macro-aree quali: sviluppo ed esercizio delle reti di telecomunicazioni, soluzioni tecnologiche, offerte commerciali dedicate al mercato (con in più moduli formativi dedicati alla conoscenza del CCNL, delle relazioni industriali e di salute e sicurezza). Durante la presenza in azienda, oltre alla formazione teorica, i giovani laureandi opereranno in affiancamento a figure esperte di alto profilo (progettisti in fibra assistenti di caring tecnico, ecc.) con turni agevolati per favorire la partecipazione alle lezioni universitarie.
4. Incentivi a favore dell’attivazione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aperto un bando relativo al Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione “Scuola&Università” (FIxO S&U), destinato a favorire l’utilizzo del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (All.1).
Il bando, attivo dallo scorso 20 giugno 2012, ha una dotazione finanziaria di 1 milione e 560 mila euro. Ai sensi del relativo bando,
“possono presentare domanda di contributo le imprese e gli studi professionali, con sede operativa sul territorio nazionale, che assumano - a tempo pieno o a tempo parziale (purché di durata non inferiore a 24 ore) - giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca finalizzato al conseguimento dei seguenti titoli di studio:
⎯ laurea triennale;
⎯ laurea magistrale;
⎯ laurea magistrale a ciclo unico;
⎯ master universitario I° e II° livello;
⎯ dottorati di ricerca.
Per le imprese sono ammissibili i contratti sottoscritti a partire dal 20 giugno 2012, data di pubblicazione del bando, mentre per gli studi professionali sono ritenute ammissibili solo le assunzioni effettuate dal 22 ottobre 2012.
In entrambi i casi, tuttavia, la domanda di contributo deve essere presentata entro e non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto.
Per avere diritto agli incentivi, i soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:
⎯ non aver cessato o sospeso la propria attività;
⎯ essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento;
⎯ essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
⎯ essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
⎯ essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
⎯ non trovarsi sottoposti a procedure per fallimento o concordato preventivo;
⎯ essere in regola con quanto previsto dalle normative regionali rispetto a tipologie contrattuali e obblighi formativi previsti dal contratto di apprendistato;
⎯ non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, o, se PMI, di non trovarsi in una delle situazioni descritte dall’art. 1, comma 7, del Regolamento 800/2008;- non essere incorse, negli ultimi 10 anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici.
Il contributo concesso è pari a:
⎯ 6.000 euro per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno;
⎯ 4.000 euro per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali.
I contributi non sono cumulabili con altri contributi finalizzati all’assunzione erogati da Italia Lavoro S.p.A. e/o da altri Enti Pubblici a favore del medesimo lavoratore.
Il soggetto beneficiario decade dal contributo in caso di licenziamento (a qualsiasi titolo) o di dimissioni volontarie del lavoratore nei primi 12 mesi dall’instaurazione del rapporto.
Il soggetto beneficiario, invece, manterrà il diritto all’incentivo nel caso in cui il rapporto si interrompa successivamente al conseguimento del titolo per il quale il contratto di apprendistato è stato attivato e siano comunque decorsi almeno 6 mesi dalla stipula del contratto.
La domanda di contributo deve essere inviata entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto, unicamente attraverso il sistema informativo disponibile sul sito xxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
Lo sportello telematico resterà aperto fino al 31 dicembre 2012, salvo chiusura anticipata in caso di esaurimento delle risorse disponibili (che sarà comunicato sul sito di Italia Lavoro S.p.A.).
L’assegnazione dei contributi avverrà con procedura “a sportello” seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande”.
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Al fine di promuovere l’utilizzo del contratto di apprendistato, il legislatore della riforma ha mantenuto la previsione di incentivi di carattere economico e normativo a favore delle imprese che vi facciano ricorso:
• Incentivi contributivi: è prevista l’aliquota del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (con il 5,84 % a carico dell’apprendista) per le aziende sino a 9 dipendenti. Per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 9 l’aliquota è pari al 1,5% nel primo anno, 3% nel secondo anno, 10% per gli anni successivi al secondo(con il 5, 84% a carico dell’apprendista). Per le assunzioni dal 1° gennaio 2012 sino al 31 dicembre 2016 la legge di stabilità 2012 (art. 22, comma 1) ha previsto lo sgravio contributivo del 100% per una durata massima di 3 anni.
• Incentivi economici ovvero la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio (cd. percentualizzazione, adottata da alcuni contratti collettivi).
• Incentivi normativi: gli apprendisti non rientrano nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti
• Incentivi fiscali: il costo formativo dell’apprendista si deduce dalla base imponibile su cui si calcola l’IRAP.
5. Prime indicazioni per l’attivazione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca
Come rilevato, l’Università degli Studi di Firenze, in attesa della regolamentazione regionale, può attivare percorsi di apprendistato ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 167/2011 attraverso apposite convenzioni stipulate con i singoli datori di lavoro.
A questo fine, il primo passo è quello di definire un modello convenzionale che risponda ai dettati normativi e che quindi definisca nel dettaglio:
• finalità degli interventi;
• durata massima della componente formativa del contratto ed eventuale previsione di un periodo di proroga o di riduzioni della durata a seguito di riconoscimento di CFU conseguiti a seguito di esperienze formative o professionali precedenti alla stipula del contratto di apprendistato;
• struttura del piano formativo individuale (PFI);
• modalità di erogazione delle attività formative a carico delle istituzioni formative e da svolgere presso l’azienda;
• modalità di attestazione dei CFU;
• impegni delle parti.
Si allega al presente documento una bozza di convenzione standard (All.2).
Il contratto di apprendistato deve essere sempre accompagnato dal piano formativo individuale (All.3), ovvero da un documento nel quale deve essere individuato il percorso di formazione che l’apprendista dovrà seguire, oltre alle modalità attraverso le quali lo stesso sarà attuato durante il rapporto di lavoro. Il piano formativo individuale, redatto in forma scritta sotto pena di nullità, deve essere definito entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto di apprendistato, eventualmente anche facendo ricorso a moduli e formulari predisposti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
Inoltre, la formazione effettuata dall’apprendista e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita devono essere registrate nel libretto formativo del cittadino. Con D.M. 10 ottobre 2005, il Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca ha approvato il modello del libretto formativo individuale articolato in due sezioni, la prima dedicata alle informazioni personali del lavoratore, alle esperienze lavorative e professionali, ai titoli di istruzione e formazione ed alle esperienze formative e la seconda concernente le competenze acquisite in percorsi di apprendimento (All.4).
6. Standard formativi e certificazione delle competenze acquisite
L’art. 6 del d.lgs. n. 167/2011 disciplina le modalità di verifica dei percorsi formativi realizzati in apprendistato (“Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell’intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione”).
Al fine di armonizzare le qualifiche professionali acquisite e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali, il legislatore ha previsto infine l’istituzione del repertorio delle professioni presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Una volta istituito, il repertorio delle professioni costituirà la base per la certificazione delle competenze acquisite dall’apprendista e per la registrazione delle stesse sul libretto formativo.
Ad oggi, il Repertorio non è stato ancora elaborato e il riferimento è ai repertori regionali delle professioni.
In Regione Toscana sono stati definiti i soli profili formativi dell`apprendistato professionalizzante e, di recente, dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale (DGR n. 609 del 10 luglio 2012), restano pertanto da essere definiti quelli dell’apprendistato di alta formazione e ricerca.
Tale definizione appare opportuna per consentire l’implementazione dello strumento.
7. La mappa degli uffici di Ateneo coinvolti nell’attivazione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca
8. Descrizione delle fasi di implementazione
PROMOZIONE E DEFINIZIONE DEL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
(fonte: ITALIA LAVORO, Presentazione di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca, Bari, 12 aprile 2012) La procedura si applica nel caso di necessaria selezione dell’apprendista.
DATORE DI LAVORO
UNIVERSITA’
STUDENTE/ APPRENDISTA
2. Dichiara il proprio interesse ad attivare contratti di
apprendistato
1. Promuove presso le imprese il percorso in apprendistato di
alta formazione e ricerca
3. Impresa e Ateneo definiscono il fabbisogno professionale
4.a) Individua il tutor aziendale
4.b) Individua tutor didattico
5. Pubblica il bando per il contratto in apprendistato
6. Invia la propria candidatura
7. Raccoglie le domande e preseleziona i candidati
8. Seleziona il candidato idoneo
10. Stipulano la Convenzione tra l’Università e datore di lavoro
9. Accetta la proposta di contratto
Convenzione tra le Parti
11. Definiscono il percorso formativo
Piano Formativo Individuale [generale]
ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
(fonte: ITALIA LAVORO, Presentazione di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca, Bari, 12 aprile 2012) La procedura prevede l’eventuale partecipazione della Regione quale finanziatore della formazione.
REGIONE TOSCANA
DATORE DI LAVORO
UNIVERSITA’
STUDENTE/ APPRENDISTA
1. Redige la domanda di finanziamento per la
Regione
3. Xxxxxx, approva o respinge la domanda di finanziamento
ed il progetto formativo
2. Predispone il piano con il percorso formativo da
realizzare
4. Predispongono il Piano formativo di dettaglio
5. Accordo con le sigle sindacali aziendali sugli
aspetti contrattuali
6. Impresa in accordo con le università attiva il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca con l’apprendista
7. Riceve comunicazione di avvio del progetto (e del
contratto)
10. Monitora e controlla la realizzazione dei percorsi
9. Partecipa al bando FIxO per il contributo
assunzionale
8. Rendiconta alla Regione le spese relativeai
percorsi