AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
finalizzato a
(art. 1 comma 2) lettera a) Legge 120 del 11/09/2020)
affidamento 3141 CF CONCESSIONE IN USO DI N.2 SPAZI PER INSTALLAZIONE ATM BANCOMAT STAND ALONE
Stazione concedente: Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche (di seguito, per brevità “stazione concedente”)
Disciplina applicabile
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”(finanziaria 2007)
D.Lgs.18/04/2016 n. 50 “Codice dei Contratti pubblici” (di seguito, per brevità “Codice”)
Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (di seguito per brevità “Linee Guida n.4”)
Legge 11 Settembre 2020 n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
Art. 1 - Oggetto della concessione
Il contratto ha per oggetto la concessione di n. 2 spazi di proprietà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, da destinare all’installazione di due ATM (automated teller machine) bancomat stand alone, così distribuiti:
- n. 1 spazio presente presso il presidio dell’Ospedale di Torrette, in Via Conca n.71 – Torrette (AN)
- n. 1 spazio presente presso il presidio dell’Xxxxxxxx Xxxxxx, xx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 – Ancona
Le aree presenti in ciascun presidio oggetto della presente gara sono identificate nella planimetria allegata.
Si prevede l’affidamento in un unico lotto di entrambe le postazioni.
Art. 2 - Durata della concessione
La concessione avrà la durata di 5 anni dalla data di stipula del contratto;
Art. 3 – Soggetti ammessi alla gara
Possono formulare la proposta gli istituti bancari iscritti all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 “Testo unico delle leggi in materia bancari e creditizia” che non si trovino in situazioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la PA, iscritti al Registro delle Imprese competente per territorio e attivi alla data di presentazione della domanda e che non si trovino in stato di liquidazione o coinvolti in procedure concorsuali.
Art. 4 – Modalità e condizioni della locazione
Gli spazi saranno assegnati a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano pertanto, non vi sarà luogo ad azione per lesione, né ad aumento né a diminuzione del canone, per qualunque errore nella descrizione dei beni stessi, nell’indicazione delle superfici, dovendosi intendere come conosciute ed accettate espressamente nel loro complesso.
L’installazione e manutenzione del Bancomat saranno totalmente a carico del concessionario che ne assumerà la piena responsabilità, senza alcun diritto di restituzione o rimborso da parte della Stazione concedente. Qualsiasi intervento relativo all’installazione, allaccio etc. dovrà essere, comunque sottoposto alla preventiva approvazione ed autorizzazione della Stazione Concedente. Tutte le autorizzazioni necessarie all’avvio dell’installazione e dell’attività (Sportello Bancomat) saranno ad esclusivo carico del concessionario.
Qualora fossero necessari adempimenti preliminari alle operazioni di installazione dei due bancomat, ai fini della sicurezza sul lavoro, il Concessionario dovrà prestare ogni necessaria collaborazione ai fini della redazione dei documenti necessari (eventuale DUVRI, etc.).
Sopralluogo facoltativo
Per la formulazione della proposta, gli Istituti proponenti potranno effettuare un sopralluogo facoltativo preventivo presso gli spazi dove saranno installati gli ATM Bancomat, al fine di accertare le condizioni dei luoghi e le circostanze generali e particolari che possono influire sulla formulazione della proposta, nonché sulla consegna ed installazione degli stessi. Il sopralluogo potrà essere prenotato sino al giorno di scadenza presentazione proposte fissato nel presente Avviso e dovrà avvenire alla presenza del Direttore della S.O. Gestione Attività Xxxxx e Impianti o suoi delegati. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata alla S.O. Gestione Attività Edili e Impianti (Tel. 000.0000000 – 071.5965499, PEC: xxx.xxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx) e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del proponente; recapito telefonico; recapito indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati alle ditte dalla S.O. Gestione Attività Xxxxx e Impianti, con almeno TRE giorni di anticipo rispetto alla data fissata.
Art. 5 Responsabile Unico del Procedimento
Questa Azienda ha individuato in Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1 del Codice.
Art. 6 Procedura di affidamento
Il presente avviso è esclusivamente finalizzato all’esperimento di indagine di mercato.
Gli operatori economici che partecipano alla presente indagine non potranno pertanto vantare alcuna posizione giuridica di diritto soggettivo o interesse legittimo in quanto saranno esclusivamente titolari di una mera aspettativa di fatto non giuridicamente tutelata.
L’acquisizione delle offerte non è in alcun modo vincolante per questa Stazione concedente che resterà libera di selezionare la/e proposta/e che a proprio giudizio risulterà/nno maggiormente rispondente/i alle proprie esigenze, oppure di non selezionare alcuna proposta.
Ai fini della scelta della miglior proposta pervenuta questa Stazione concedente si riserva la facoltà di negoziare con i singoli operatori economici il contenuto delle stesse nell’ottica del perseguimento dello specifico fabbisogno e dell’interesse pubblico.
La procedura di affidamento sarà avviata con l’operatore/i economico/i che avrà/nno formulato la/e proposta/e prescelta/e attraverso la sottoscrizione del contratto di concessione in uso, secondo lo schema allegato.
La motivazione di scelta della miglior proposta commerciale verrà indicata all’interno dell’atto equivalente redatto ai sensi dell’art. 32 comma 2) del Codice.
Art. 7 - Importo Presunto
Euro 3.000,00 + IVA canone annuo per entrambe le postazioni, per complessivi € 15.000,00 + IVA per l’intera durata del contratto
L’importo non è da considerarsi base d’asta pertanto la Stazione concedente potrà valutare anche offerte di importo inferiore.
All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare garanzia fidejussoria definitiva, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Dlgs. 50/2016 nonché la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile e locativa.
Art. 8 – Valutazione proposte commerciali pervenute
Il contratto sarà affidato all’operatore economico che avrà formulato la migliore offerta economica fra quelle pervenute, consistente nel canone di concessione annuo più elevato nell’ammontare.
Art. 9 - Modalità di presentazione delle offerte
Le proposte dovranno essere presentate esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: xxx.xxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx
entro il giorno 16/02/2023
Gli operatori economici dovranno includere nella PEC:
1. proposta economica indicando l’importo in euro proposto quale canone annuale complessivo (iva esclusa) per la concessione di entrambi gli spazi da utilizzare per installazione di ATM Bancomat Stand Alone
Art. 10 - Modalità di formalizzazione contrattuale
L’operatore economico prescelto sarà successivamente invitato da questa Stazione concedente alla formalizzazione del rapporto contrattuale tramite stipula del contratto di concessione, secondo lo schema allegato. La stipula potrà avvenire anche nella modalità prevista dall’art. 32 comma 14 secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016.
La pubblicazione del presente avviso e l’acquisizione delle relative proposte non si configura come “procedura di gara”, si rinvia ai punti 4.1 e 4.2 del Regolamento approvato con Determina n. 467/DG 24/04/2018
Art. 11 - Richiesta informazioni – chiarimenti
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile del Procedimento via PEC all’indirizzo xxx.xxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx. Eventuali risposte a chiarimenti/ulteriori informazioni saranno pubblicate nel sito internet aziendale nella medesima pagina in cui è pubblicato il presente avviso, entro i due giorni antecedenti rispetto alla scadenza del termine per la presentazione dei preventivi.
Art. 12 – Patto di integrità
L’operatore economico che partecipa alla presente procedura è obbligato a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il “patto d'integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nelle procedure per l'aggiudicazione di contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi”, approvato dalla Stazione concedente con Determina n. 585/DG del 01/09/2016, consultabile e scaricabile all’indirizzo web xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx00_xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxxxxxx_0_0000_00_0.xxxx
Ancona, li _30 gennaio 2023_
Il Direttore
S.O. Gestione Beni, Servizi e Logistica Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
(documento sottoscritto con firma digitale)
XXXXXXXX XXXXXXXXXX 30.01.2023
09:56:29
UTC
3141 CF CONCESSIONE IN USO DI N.2 SPAZI PER INSTALLAZIONE ATM BANCOMAT STAND ALONE
SCHEMA CONTRATTO
SCHEMA-CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI DI N.2 SPAZI PER INSTALLAZIONE ATM BANCOMAT STAND ALONE
FRA
L’ Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche - C.F. 01464630423, di seguito denominato Concedente, nella persona del (nel prosieguo: AOU)
E
con sede in , di seguito
denominato Concessionario, C.F./P.IVA nella persona del
Legale Rappresentante Sig. nato a il
e
residente a Via (nel prosieguo “Concessionario”)
PREMESSO CHE:
- Con avviso pubblicato il giorno 30/01/2023 sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx, sezione “Amministrazione Trasparente” è stata indetta un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto ( ai sensi dell’art. 1 comma 2) lettera a) Legge 120 del 11/09/2020) ad un operatore economico della concessione di n. 2spazi da destinare ad installazione ATM bancomat stand alone” per la durata di cinque anni e per un importo annuo stimato di € 3.000,00 oltre IVA per entrambe le postazioni (affidamento a lotto unico)
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
L’AOU concede in uso al Concedente che accetta
- n. 1 spazio presente presso il presidio dell’Ospedale di Torrette, in Via Conca n.71 – Torrette (AN)
- n. 1 spazio presente presso il presidio dell’Xxxxxxxx Xxxxxx, xx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 – Ancona
Da destinare all’installazione di per ciascuno spazio di un ATM Bancomat Stand Alone, come da planimetria allegata.
ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è di 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla stipula del contratto e pertanto per il periodo dal al .
E’ inteso che, indipendentemente dalla suddetta durata, l’AOU si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento con semplice preavviso di 6 (sei) mesi da inviarsi con lettera raccomandata A.R., la restituzione anticipata degli spazi concessi, con obbligo per il Concessionario, della riconsegna dei medesimi, liberi da persone e da cose e senza alcun onere economico a carico dell’AOU.
Per parte sua il Concessionario potrà in qualunque tempo rinunciare all’uso degli spazi con identico preavviso dell’AOU di 6 (sei) mesi.
Gli spazi sono assegnati a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, noto al Concessionario, che, prendendoli in consegna e riscontratane l’idoneità all’uso convenuto, se ne costituisce, ai sensi di legge, custode, rispondendo, sia verso la Proprietà sia verso terzi, di ogni abuso o trascuratezza nell’uso e si obbliga a restituirla alla cessazione della concessione nello stato in cui ne ha avuto la disponibilità, con attuate le eventuali manutenzioni richieste dalla necessaria diligenza ai fini del relativo utilizzo secondo quanto dedotto nel presente contratto.
L’AOU potrà in qualunque momento, attraverso propri incaricati, ispezionare i locali ceduti allo scopo di assicurarsi della buona conservazione degli stessi e dell’osservanza di ogni obbligo contrattuale.
ART. 3 – CANONE
Il canone annuale per la concessione in parola, è fissato in € (oltre IVA 22%) e complessivo (60 mesi/5 anni) di € (oltre IVA 22%).
Tale canone sarà aggiornato ogni anno, a decorrere dalla seconda annualità, in misura pari al 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo verificatesi nell’anno precedente, in analogia a quanto previsto dall’art. 24 Legge 27.07.78 n. 392 sulle locazioni di immobili urbani.
Il pagamento del canone dovrà effettuarsi in rate annuali posticipate entro 15 giorni dalla scadenza dell’annualità contrattuale, dietro emissione di apposite note d’addebito, soggette ad IVA, emesse dalla AOU e il Concessionario si obbliga a pagare in qualunque caso per intero il canone stabilito senza poterlo mai scomputare o diminuire, qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell’AOU.
Il Concessionario dovrà versare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto complessivo risultante dall’offerta presentata, mediante costituzione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o nelle altre forme previste dalla legge, a garanzia del corretto adempimento ed esatta osservanza degli obblighi contrattuali.
In caso di mancato pagamento totale o parziale del canone la AOU potrà risolvere il presente contratto.
L’ammontare del canone di concessione è comprensivo del rimborso delle spese relative all’energia elettrica.
ART. 4 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento di qualsiasi onere fiscale e tributario a proprio carico in dipendenza dell’attività svolta sugli spazi concessi in utilizzo, tenendo sollevata e indenne l’AOU da ogni onere, pagamento od obbligazione, sia nei confronti del fisco, che dei fornitori, di salariati o di terzi; in particolare, sono a carico del Concessionario le tasse di rinnovo delle autorizzazioni e/o licenze eventualmente dovute, nonché le spese di loro temporanea intestazione. E’ vietata ogni variazione d’uso degli al di fuori di quanto previsto nel presente contratto.
E’ vietato al Concessionario cedere a terzi sia totalmente che parzialmente, anche se gratuitamente, gli spazi oggetto della presente concessione e la cessione del presente contratto.
ART. 5 - RESPONSABILITA’ PER DANNI – ASSICURAZIONI
Il Concessionario esonera espressamente l’AOU da ogni e qualsiasi responsabilità di custodia degli spazi concessi e di quanto contenuto o installato sugli stessi.
Il Concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all’immobile di proprietà dell’AOU e solleva la medesima da ogni responsabilità pergli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell’impianto bancomat installato e/o del suo utilizzo.
Il Concessionario si impegna a risarcire l’AOU di ogni danno, qualsiasi sia la natura e la causa, che dovesse derivare dall’uso degli spazi concessi.
Al Concessionario è fatto obbligo di fornire idonea ed adeguata polizza di assicurazione per la copertura dei rischi della responsabilità civile e per qualsivoglia responsabilità per eventuali danni che tali attività potranno arrecare a persone e/o a cose, sia di proprietà dell’AOU stessa che di terzi nonché dai rischi connessi alla tipologia di attività svolta. La polizza assicurativa dovrà essere anche a copertura del rischio locativo per i danni ai locali e spazi in concessione ed all’immobile di cui fanno parte.
Tale polizza assicurativa (RCT di massimale minimo di € 3.000.000,00) sarà mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione. Inoltre il Concessionario rimane responsabile di tutti i danni ei rischi comunque connessi alla attività svolta e alla presenza dell’impianto bancomat sulla proprietà dell’AOU, anche derivanti da fatti di terzi. Il concessionario infine si obbliga a garantire e manlevare l’ AOU da ogni pretesa di terzi. Il Concessionario non potrà richiedere alcun indennizzo, od intervento di altra natura, all’AOU per eventuali danni provocati da qualsivoglia evento o da terziestranei al presente rapporto.
ART. 6 - DESTINAZIONE D’USO –MANUTENZIONE - MIGLIORIE E INNOVAZIONI
Il Concessionario accetta gli spazi nello stato attuale e li ritiene idonei all’uso convenuto.
Il Concessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente contratto, a condurre l’esercizio usando la migliore diligenza possibile nella gestione dei locali e di quanto in esso contenuto, mantenendoli in perfette condizioni di funzionamento.
E’ vietato al Concessionario di apportare qualsiasi innovazione o modifica senza il preventivo consenso scritto del Concedente.
Il Concessionario dovrà rispondere delle deficienze e dei deterioramenti che alla riconsegna degli spazi vi si rinvenissero, esclusi tutti i deterioramenti derivanti dal normale uso della cosa e dalla sua naturale obsolescenza.
Qualsiasi tipo di intervento, modifica, innovazione, miglioria od addizione ai locali locati potranno essere eseguiti dal Concessionario solo con il preventivo consenso formale del Concedente. Le spese per migliorie sono a totale carico del Concessionario e pertanto senza alcun impegno ed onere per il Concedente.
Art. 7- OBBLIGHI ANTICORRUZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario si obbliga, per quanto compatibile con la natura del presente incarico, al rispetto degli obblighi di legalità e integrità enunciati dal Codice di Comportamento dell’ AOU DELLE MARCHE approvato con Determina del Direttore Generale n. 1043 del 14-11-2022, pubblicato sul sito dell’Azienda HOME » AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE » DISPOSIZIONI GENERALI »
ATTI GENERALI » CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE, dichiara di averne acquisito conoscenza e di portarlo a conoscenza dei propri dipendenti che si troveranno ad operare presso
le sedi dell’AOU DELLE MARCHE, con l’impegno di vigilare sul rispetto del suddetto Xxxxxx e di adottare provvedimenti conseguenti a fronte di comportamenti non conformi.
Il concessionario è inoltre consapevole del fatto che la violazione degli obblighi di legalità e di integrità derivanti dai Codici, se accertata con garanzia di contraddittorio, comporta la risoluzione del presente rapporto.
ART. 8 – MODIFICHE AL CONTRATTO
Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se approntata in forma scritta; conseguentemente, la disapplicazione, anche reiterata, di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nel contratto stesso non potrà intendersi quale abrogazione tacita; di comune accordo tra le Parti, potranno essere apportati al presente contratto i perfezionamenti e le integrazioni ritenute o che si rendessero necessarie per una migliore applicazione dello stesso; per la formalizzazione dei relativi accordi dovrà procedersi con scambio di lettere.
Si rimanda alle norme del Codice Civile, alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle consuetudini locali per quant’altro non espressamente previsto nel presente contratto.
Le Parti Contraenti si danno reciproca assicurazione del fatto che le clausole inserite nella presente scrittura rappresentano il risultato della libera e concorde manifestazione della propria volontà e dichiarano di esserne bene a conoscenza.
Il Concessionario aggiudicatario accetta tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa, che pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell'art. 1341 del Cod. Civ.
Per qualsiasi controversie che dovesse insorgere durante la vigenza della Concessione in oggetto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Ancona.
Si allegano le planimetrie dei locali concessi.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Il Concedente, per l’AOU DELLE MARCHE
Il Concessionario per Sig.